Art. 1 – Oggetto
REGOLAMENTO DISCIPLINA CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29.05.2008
Art. 1 – Oggetto
Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 43 della legge 449/1997, del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 15, comma 1, lett.
D) del C.C.N.L. dell’1.04.1999, come sostituito dall’art. 4, comma 4, del C.C.N.L. 5.10.2001.
Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l’innovazione dell’organizzazione e a realizzare maggiori economie rispetto alle previsioni di spesa ed una migliore qualità dei servizi istituzionali.
Art. 2 – Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari
I contratti di sponsorizzazioni possono essere conclusi con soggetti terzi per realizzare o acquisire, a titolo gratuito, interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio comunale; il risultato delle sponsorizzazioni si concretizza nella realizzazione di un’economia di bilancio, totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l’ente, del previsto risultato da parte dello sponsor.
Art. 3 – Definizioni
Ai fini del presente regolamentasi intende:
• per contratto di sponsorizzazione: un contratto a titolo oneroso e/o a prestazioni corrispettive mediante il quale il Comune (Sponsee) offre, nell’ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (Sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
• per “sponsorizzazioni”: ogni contributo in beni, servizi, danaro, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione;
• per “sponsor”: il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;
• per “spazio pubblicitario” lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione del comune per la pubblicità dello sponsor.
Art. 4 – Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor
La scelta dello sponsor è preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso. Si può omettere la pubblicazione dell’avviso e procedere all’individuazione diretta, salvo quanto indicato nell’ultimo comma del presente articolo, nei casi di urgenza o in relazione al modico valore dell’iniziativa di sponsorizzazione o parte della stessa, pari o inferiore a 20.000,00 o nel caso che con lo sponsor esista un contratto per l’espletamento di un servizio o di una fornitura o un rapporto convenzionale.
All’avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all’albo pretorio, inserimento nel sito internet del Comune, invio alle associazioni di categoria e/o altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
L’avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
- l’oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor,
- l’esatta determinazione dell’offerta per lo spazio pubblicitario,
- le modalità e i termini di presentazione dell’offerta di sponsorizzazione.
L’offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica:
- il bene, il servizio, l’attività o l’iniziativa che si intende sponsorizzare
- l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
Le offerte di sponsorizzazione, previa istruttoria del competente responsabile di servizio che organizza l’iniziativa sponsorizzata, sono approvate con atto deliberativo della Giunta Comunale con riguardo alle finalità attribuite alle sponsorizzazione dal presente regolamento.
Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal responsabile del servizio che organizza l’iniziativa sponsorizzata. Con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata la utilizzazione dello “spazio pubblicitario” espressamente indicato nell’avviso di sponsorizzazione o, in mancanza, indicato in sede di offerta dallo sponsor.
Nel caso di contratti concernenti i settori della cultura, sport e turismo, lo sponsor può essere ricercato direttamente in deroga alla procedura dell’avviso.
E’ fatta salva la possibilità di accogliere offerte di sponsorizzazioni di soggetti che manifestano spontaneamente la loro intenzione di assumere il ruolo di sponsor di progetti ed iniziative.
Art. 5 – Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione
Le iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate nell’ambito degli obbiettivi del piano Esecutivo di Gestione assegnati al responsabile di servizio. In alternativa, nel corso dell’anno, la Giunta Comunale può formulare indirizzi specifici al responsabile per l’attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione.
Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i progetti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell’Ente.
Art. 6 – Contratto di sponsorizzazione
La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
a. il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario,
b. la durata del contratto di sponsorizzazione,
c. il corrispettivo della sponsorizzazione
d. gli obblighi assunti a carico dello sponsor e dal Comune
e. le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.
Il corrispettivo della sponsorizzazione deve essere, di regola, fornito alla firma del contratto. Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo è causa di decadenza dell’affidamento.
Art. 7 - Realizzazione di opere e lavori pubblici
L’Amministrazione può individuare come corrispettivo delle prestazioni da essa rese in qualità di sponsee anche l’esecuzione di lavori per la realizzazione o la manutenzione di opere a destinazione pubblica.
I contratti stipulati nel rispetto delle previsioni di cui al precedente comma contengono l’esatta individuazione dei lavori da effettuare e le modalità di svolgimento degli stessi, nonché i profili utili alla loro correlazione con le attività di veicolazione dei segni distintivi dello sponsor.
Gli sponsor che effettuano direttamente i lavori definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
I soggetti eventualmente individuati dagli sponsor quali esecutori di lavori definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
Art. 8 – Rifiuto di Sponsorizzazioni
Il Comune rifiuta qualsiasi sponsorizzazione nei casi in cui:
1. ritenga possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata,
2. ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
3. sia in corso con l’offerente una controversia legale;
4. reputi l’offerta inaccettabile per motivi di opportunità generale.
5. Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti:
6. propaganda di natura politica, sindacale, filosofica e religiosa;
7. pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di materiale pornografico o a sfondo sessuale;
8. messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
Art. 9 – Aspetti fiscali
La sponsorizzazione oggetto del presente regolamento so configura come operazione permutativa e trova quindi applicazione la disciplina sull’IVA secondo le previsioni dell’art. 11. del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633.
Art. 10 – Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni
Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerati risparmi di spesa.
I risparmi di spesa di cui al comma 1 possono essere utilizzati per le seguenti finalità:
1. nella misura di un terzo, al lordo di oneri accessori a carico dell’ Enti, sono destinati alla implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all’art. 15 del C.C.N.L. dell’1.04.1999 per l’incentivazione del personale dipendente, con le modalità previste nei rispettivi contratti integrativi aziendali;
2. nella restante quota possono essere destinate al finanziamento di altre iniziative istituzionali secondo le indicazioni di bilancio o costituire economie di bilancio.
Art. 11 – Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento sono trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste e possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e/o privati in relazione alle finalità del regolamento
I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. n.196/2003 e successive modificazioni.
Il titolare del trattamento è il Comune in persona del suo Sindaco pro-tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità al predetto decreto legislativo.
Art. 12 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni delle leggi e/o regolamenti vigenti.
Il presente regolamento entra in vigore dopo la ripubblicazione presso l’albo pretorio comunale, ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.