Comune di Zogno
Comune di Zogno
RIFACIMENTO IN ERBA ARTIFICIALE DEL CAMPO DA CALCIO PRESEN- TE NEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DEL COMUNE DI ZOGNO IN LO- CALITÀ CAMANGHÈ
CAPITOLATO PRESTAZIONALE
1. OGGETTO
Oggetto della gara è l’affidamento, mediante contratto di disponibilità ai sensi dell’art. 188 ter del D.Lgs. 50/2016, della progettazione definitiva ed esecutiva, del rifacimen- to e della messa in disponibilità, per il periodo previsto dal bando di gara e dai docu- menti ad esso allegati, della manutenzione ordinaria e straordinaria per l’intera durata contrattuale, con rischio ed oneri a carico dell’affidatario del campo da calcio a 11 in erba artificiale presente nel centro sportivo comunale in località Camanghè.
Le opere oggetto del contratto di disponibilità di cui trattasi sono in sintesi:
1. il rifacimento del manto del campo per il calcio ad undici, con sostituzione dell’attuale manto in erba naturale con un nuovo manto in erba sintetica, previa realizzazione dei sottofondi e dei drenaggi delle acque, compresa l’area accessoria compresa tra l’anello della pista di atletica leggera e la superficie del campo;
2. la sostituzione delle attrezzature a servizio dell’impianto (porte, panchine, ecc.);
3. la realizzazione della nuova pedana per il lancio del peso sul lato sud del campo.
Il centro sportivo comunale di Camanghè, è composto da una serie di strutture aperte e indoor dedicate a varie discipline sportive nel quale si distinguono il campo da calcio con pista d’atletica e strutture indoor quali il palazzetto della palestra polivalente con annessi spogliatoi dedicati e l’edificio ospitante il bocciodromo con area di ristoro.
L’impianto è servito da spogliatoi e magazzini; per il pubblico da tribuna parzialmente coperta, servizi e parcheggi.
2. VALORE DEL CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ
Il valore del contratto di disponibilità è stimato in € 948.180,56 (euro novecentoqua- rantottomilacentoottanta/56) Iva inclusa, corrispondenti al canone annuale di € 83.795,40 moltiplicato per il periodo di durata del contratto di disponibilità, pari ad anni 10, all’anticipo di € 80.000,00 ed al riscatto di € 30.226,56.
3. VALORE DELL’OPERA
L’importo presunto relativo alle opere di cui sopra è stimato in complessivi € 605.000,00 (euro seicentocinquemila/00) di cui:
a. Importo lavori € 505.000,00
b. Somme a disposizione € 67.500,00
c. Spese tecniche e di proposta € 32.500,00
Gli importi di cui al presente articolo costituiscono una stima, ai fini dell’individuazione del canone di disponibilità, posto a base d’asta. Gli oneri di sicurezza dovranno essere
stimati dall’affidatario, nell’ambito della progettazione e non sono soggetti a ribasso.
4. COSTO DI GESTIONE E MANUTENZIONE
Il costo di gestione e manutenzione dell’opera, relativo alla fase di messa a disposizio- ne, è stimato in € 75.000,00 (settantacinquemila/00) inclusa iva 22%, per l’intero pe- riodo.
5. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo da corrispondere all’affidatario consiste in un anticipo di € 80.000,00 incluso Iva e del canone annuo, maggiorato dell’Iva, che il Comune corrisponderà, con canoni semestrali posticipati a decorrere dal 01/01/2018.
Il canone costituisce il corrispettivo per l’utilizzo dell’opera, pertanto sarà versato dal Comune, con rate posticipate a cadenza semestrale, soltanto in corrispondenza dell’effettiva disponibilità dell’opera, verificato il permanere per l’affidatario del requi- sito della regolarità contributiva, mediante acquisizione del DURC.
La remunerazione dell’affidatario sopra indicata si intende comprensiva di tutte le pre- stazioni indicate nel bando, nel capitolato prestazionale e negli altri documenti di gara.
6. TEMPISTICA
L’affidatario è tenuto al rispetto della tempistica di seguito riportata:
a) completamento della progettazione e presentazione al Comune degli elaborati ne- cessari all’individuazione esecutiva dell’opera per le necessarie approvazioni entro i 20 giorni dall’aggiudicazione definitiva.
b) nella lettera di trasmissione del progetto esecutivo dovranno essere indicati i tem- pi di realizzazione dell’opera dalla data di stipula del diritto di superficie, per una durata pari ai tempi di realizzazione dell’opera oltre ai successivi dieci anni conse- cutivi di messa in disponibilità.
c) messa a disposizione dell’opera, secondo le disposizioni del bando, entro quaran- tacinque giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla stipula del diritto di super- ficie, per dieci anni consecutivi, con assunzione di tutti gli oneri relativi a tale fase contrattuale.
Dopo l’aggiudicazione definitiva dell’appalto e nel tempo tecnico necessario alla stipula di contratto di partenariato pubblico- privato, dovranno predisporsi gli elaborati di fra- zionamento dell’area interessata e organizzata la stipula per la cessione del diritto di superficie; il tutto in modo che nei successivi 15 giorni dalla stipula del contratto di partenariato, si possa stipulare il contratto del diritto di superficie.
7. DIRITTO DI SUPERFICIE
L’affidatario deve realizzare l’opera sul terreno, di proprietà del Comune di Zogno, in località Camanghè, così individuato:
Censuario di Endenna, foglio di mappa n. 1, mappali n. , per com- plessivi mq 9.000,00 (novemila/00) circa che costituiscono l’area interna all’anello del- la pista di atletica leggera dell’l’impianto sportivo interessato.
Successivamente alla stipula del contratto, il Comune cederà all’affidatario il diritto di superficie sull’area interessata, ai sensi degli articoli 952 e ss. del Codice Civile, per un periodo temporale tale da coprire i tempi di realizzazione dell’opera, oltre ai successivi dieci anni di messa in disponibilità della stessa. Ai fini fiscali il valore previsto per la cessione del diritto di superficie è pari a € 800,00 (ottocento/00).
Sono a carico dell’affidatario tutte le spese contrattuali per la cessione del diritto di superficie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese di rogito, bollo, registrazio- ne, trascrizione e volturazione).
L’affidatario realizzerà l’opera in qualità di titolare dei diritti di superficie e ne resterà pertanto il proprietario, per l’intero periodo contrattuale.
Allo scadere del termine del diritto di superficie, il Comune di Zogno acquisirà la piena proprietà dell’opera per estinzione del diritto di superficie ex art. 953 del Codice Civile tramite la corresponsione di un prezzo di trasferimento massimo di € 30.226,56, parametrato, in relazione ai canoni già versati, al valore di mercato residuo dell’opera, da corrispondere, al termine del contratto, conformemente all'art. 188 comma 1 lette- ra c del D.Lgs. 50/2016.
Le spese di trascrizione e volturazione saranno a carico dell’affidatario. Il verificarsi di ipotesi di risoluzione, recesso, scioglimento o comunque perdita di efficacia anticipata del contratto di disponibilità, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa sopravvenuti, co- stituiscono condizione risolutiva del contratto di cessione di diritto di superficie.
E’ considerata ipotesi legittimante il recesso, quanto sotto previsto all’articolo 18 del presente atto.
Al verificarsi di tali ipotesi, il Comune rientrerà in piena proprietà del terreno e delle opere in esso realizzate, senza alcun diritto dell’affidatario al risarcimento del danno e con tutte le spese necessarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: volturazione, trascrizioni, registrazioni, perizie ed eventuali rogiti) a rientrare in piena proprietà del terreno, a carico della controparte.
8. OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO
L’affidatario del contratto assume a proprio carico i seguenti obblighi, senza che per essi sia dovuta alcuna maggiorazione del corrispettivo di aggiudicazione:
1. acquisire il diritto di superficie sull’area interessata alla realizzazione dell’opera,
per una durata pari ai tempi di realizzazione oltre ai successivi dieci anni consecu- tivi di messa in disponibilità della stessa;
2. redigere la progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera;
3. redigere eventuali varianti in corso d’opera, qualora siano necessarie od opportune per garantire l’efficacia e l’economicità dell’opera, nel rispetto del capitolato pre- stazionale e del disciplinare tecnico, degli altri documenti di gara, della vigente normativa in materia edilizia nonché delle norme specifiche, comprese le disposi- zioni del LND o delle federazioni sportive di riferimento, relative all’impiantistica sportiva;
4. comunicazione al responsabile del Settore Gestione del Territorio del Comune di Zogno del progetto esecutivo e delle eventuali varianti, prima della loro approva- zione;
5. reperimento pareri, nulla osta, autorizzazioni da soggetti terzi, ove necessario, as- sumendo a propria cura ed oneri gli adeguamenti ad eventuali prescrizioni, sia nella fase antecedente che successiva alla messa in disponibilità dell’opera;
6. realizzazione dell’opera conformemente alla progettazione, al capitolato prestazio- nale ed al disciplinare tecnico posti a base di gara, lasciando accessibili e funzio- nanti gli impianti sportivi esistenti non direttamente interessati dal contratto di di- sponibilità;
7. esecuzione di eventuali modifiche, adeguamenti, anche nel caso in cui richiedano varianti, a seguito di prescrizioni impartite dal responsabile del Settore Gestione del Territorio, finalizzate a garantire le essenziali caratteristiche tecniche e funzio- nali previste contrattualmente;
8. esecuzione di eventuali modifiche, adeguamenti, anche nel caso in cui richiedano varianti, la cui necessità emerga in fase di collaudo dell’opera o, in alternativa, ai sensi del comma 5 dell’art. 188 del D.Lgs. 50/2016, accettazione di riduzioni dei canoni di disponibilità, purché non superiori al venti percento dell’importo annuale previsto per ciascuno di essi;
9. entro i termini stabiliti dal presente capitolato, messa a disposizione dell’opera, per un periodo di dieci anni consecutivi, sottoscrivendo specifico verbale di conse- gna con il responsabile del Settore Gestione del Territorio del Comune;
10. garantire, per tutto il periodo di messa in disponibilità, la costante fruibilità e la funzionalità dell’intera opera per il Comune e per i soggetti terzi da esso individua- ti quali gestori e fruitori degli impianti;
11. effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, nel rispetto del cro- noprogramma e del piano di manutenzione proposto in sede di gara;
12. assicurare il finanziamento a proprio carico di tutti gli obblighi previsti dal presente contratto;
13. effettuare ogni adeguamento tecnico, strutturale o gestionale, che si renda neces- sario rispetto alla normativa sopravvenuta durante il periodo di messa in disponi- bilità, comprese le prescrizioni del LND o delle federazioni sportive di riferimento;
14. al termine del contratto, riconsegnare il bene in perfetto stato di conservazione e manutenzione, fatto salvo il normale deperimento d’uso.
9. OBBLIGHI DEL COMUNE
Il Comune ha l’obbligo di corrispondere puntualmente all’affidatario il canone di dispo- nibilità, quantificato in base al ribasso di aggiudicazione.
Il canone sarà corrisposto con cadenza semestrale, verificato il permanere del requisi- to della regolarità contributiva mediante acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell’affidatario.
10. SICUREZZA
L’affidatario assume la qualifica e le competenze di responsabile dei lavori, ex X.Xxx. 81/2008 e ss.mm.ii, nomina il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori e ne comunica i nominativi al responsabile del Settore Gestione del Territorio del Comune di Zogno.
All'affidatario compete la stima degli oneri di sicurezza nell'ambito della progettazione.
11. RISCHI DA INTERFERENZA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI
L'affidatario dovrà tenere conto, nella propria valutazione degli aspetti relativi alla si- curezza, della necessità del Comune di mantenere attivi e fruibili, per gli utenti e per il personale addetto, gli impianti sportivi esistenti e le strutture non direttamente interessate dal contratto di disponibilità.
12. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE
È competenza del Comune, durante il periodo di disponibilità dell’opera, gestire l’organizzazione delle attività sportive, direttamente o attraverso soggetti terzi da esso appositamente individuati.
L’affidatario ha l’onere di consentire la gestione delle attività a tali soggetti terzi, an- che rapportandosi con i referenti di questi. Non competono in alcun modo all’affidatario lo svolgimento e/o l’organizzazione delle attività sportive né l’individuazione degli utenti degli impianti.
13. RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 188 del D.Lgs. 50/2016, l’affidatario assume intera-
mente a proprio carico il rischio di costruzione e di gestione dell’opera per il periodo di messa a disposizione a favore del Comune. Sono altresì a carico dell’affidatario i rischi connessi alla necessità o all’opportunità di varianti da apportare ai fini dell’efficienza o dell’economicità dell’opera ed i rischi connessi all’eventuale mancata o ritardata ap- provazione da parte di terze autorità competenti, ove necessaria.
L’affidatario garantisce la costante fruibilità dell’opera nel rispetto dei parametri previ- sti dal capitolato prestazionale e dagli altri documenti di gara, garantendone altresì la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Il pagamento del canone sarà sospeso durante i periodi nei quali l’opera non sarà ef- fettivamente disponibile per il Comune, compresi i casi in cui la circostanza dipenda da necessità di interventi di manutenzione, vizi dell’opera, caso fortuito o forza maggiore. Qualora, per le medesime circostanze, o per qualsiasi altra causa, comprese le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, il Comune goda di una ridotta disponibilità, il relati- vo canone di disponibilità verrà decurtato proporzionalmente per il periodo corrispon- dente, purché siano comunque garantite le caratteristiche e la funzionalità essenziali. E’ onere dell’affidatario provvedere a propria cura e spese all’eliminazione di eventuali vizi, anche sopravvenuti, che incidano sull’efficienza, sull’estetica o sulla funzionalità dell’opera.
14. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
L'affidatario ha l’obbligo di tenere informato il Comune in merito ad ogni circostanza rilevante ai fini della fruibilità dell'opera, comunicando tempestivamente, in forma scritta, l'eventuale mancata o ridotta disponibilità, compresa la necessità di sospende- re temporaneamente l 'utilizzo dei beni per interventi manutentivi programmati, che dovranno essere comunicati con anticipo di almeno venti giorni.
L'affidatario, nel cronoprogramma manutentivo delle opere, dovrà tener conto della natura e della destinazione d 'uso delle stesse.
Il Comune avrà cura di comunicare all'affidatario eventuali esigenze gestionali per le quali apportare modifiche al cronoprogramma manutentivo, con un preavviso di almeno quindici giorni, rispetto al primo intervento di manutenzione calendarizzato.
15. REFERENTI PER IL CONTRATTO
Ai fini del contratto di disponibilità di cui trattasi, il referente per il Comune è il Re- sponsabile del Settore Gestione del Territorio.
L'affidatario dovrà nominare un proprio referente per il contratto, del quale do- vrà comunicare generalità e recapiti sia nella fase antecedente che nella fase suc- cessiva alla messa in disponibilità dell'opera.
I referenti del contratto dovranno essere reperibili in orario di ufficio, telefonicamen-
te ed a mezzo posta elettronica, per l'intera durata dello stesso.
16. COLLAUDO
Ai sensi dell’art. 188 comma 6, la nomina del collaudatore è a carico della stazione appaltante, al fine di verificare la realizzazione dell’opera ed accertare il puntuale ri- spetto delle prescrizioni del capitolato prestazionale nonché delle norme e delle dispo- sizioni cogenti. Solamente ad esito positivo del collaudo, le parti potranno sottoscrive- re il verbale di messa a disposizione, con conseguente diritto dell’affidatario all’erogazione del canone da parte del Comune.
Qualora dal collaudo emergano difformità dell’opera realizzata, rispetto alle indicazioni del capitolato prestazionale e degli altri documenti di gara, dalla stazione appaltante potranno essere richieste all’affidatario modifiche, varianti o rifacimento di lavori ese- guiti.
In alternativa, qualora siano comunque fatte salve le caratteristiche funzionali essen- ziali dell’opera, potrà essere applicata una riduzione del canone di disponibilità non superiore al venti percento.
17. PENALITÀ
a) In caso di mancato rispetto dei termini indicati dal presente capitolato per lo svol- gimento della progettazione, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo è applicata una penale corrispondente al 1/1000 dell'importo complessivo dei lavo- ri.
b) In caso di mancato rispetto dei termini indicati dal presente capitolato per la mes- sa in disponibilità dell'opera è applicata una penale ammontante a 1/1000 dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo sul cronoprogramma attuativo fornito dall’impresa.
c) In caso di mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, durante il periodo di disponibilità dell'opera, saranno applicate le seguenti penalità:
- Ipotesi di omessa manutenzione: € 200,00 per ogni giorno di ritardo sul cro- noprogramma presentato in fase di gara, in relazione alla gravità delle con- seguenze del mancato intervento;
- Ipotesi di mancato intervento su chiamata o segnalazione da parte del Comune o di soggetti affidatari della gestione degli impianti: importo da € 200,00 per ciascun giorno di ritardo, in relazione alla gravità delle conseguen- ze del mancato intervento;
Il Comune procederà alla contestazione scritta della violazione all'affidatario, che do- vrà innanzi tutto porre termine all'inadempimento ed eventualmente produrre giustificazioni scritte nei successivi 10 giorni dal ricevimento della contestazione.
La valutazione dei giustificativi, ai fini dell'effettiva applicazione delle penali è rimessa al giudizio insindacabile dell'amministrazione comunale.
In caso di perdurante inadempimento, mancata produzione delle giustificazioni o co- munque giustificazioni insoddisfacenti, l'Amministrazione procederà ali 'applicazione della penalità.
A prescindere dall'applicazione delle penali, è fatto salvo il diritto del Comune, in caso di inerzia dell'affidatario, ad intervenire direttamente ponendo la spesa a carico dell'affidatario.
L'applicazione delle penali non esclude la possibilità per il Comune di agire per il risar- cimento di ogni eventuale danno subito.
18. DECURTAZIONE DEL CANONE DI DISPONIBILITÀ
Per ciascun giorno di ritardo nella costituzione della garanzia relativa agli obblighi con- trattuali sulla messa in disponibilità dell'opera, il Comune applicherà una decurtazione pari ad 1/365 dell'importo annuale del canone di disponibilità.
Per ciascun giorno di mancata disponibilità dell'opera il canone sarà ridotto del 30%, da applicarsi alla quota giornaliera di canone (1/365 del canone annuo le offerto in se- de di gara).
19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Costituiscono causa di risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:
a) cause relative alla fase antecedente la messa in disponibilità:
- Mancata sottoscrizione del contratto di cessione del diritto di superficie per cause non imputabili al Comune;
- Ritardo nella messa in disponibilità dell'opera, tale da generare una penalità superiore al 10 % dell'importo stimato dei lavori;
- Grave difformità dell'opera realizzata rispetto alle indicazioni del capitolato prestazionale e degli altri documenti di gara, tale da non assicurare le ca- ratteristiche funzionali essenziali dell' opera o comunque tale da comportare una riduzione del canone annuale di disponibilità pari o superiore al 25%.
b) cause relative alla fase successiva la messa in disponibilità:
- Mancata o ridotta disponibilità dell'opera, tale da generare, in un anno solare, una decurtazione pari o superiore al 20 % del canone annuo di disponibilità;
c) cause di portata generale:
- violazione delle regole del subappalto;
- frode, gravi violazioni di normative vigenti in materia di contratti pubblici;
- mancato reintegro delle cauzioni definitive;
- cessazione di attività, o fallimento;
- mancato adempimento degli obblighi relativi al personale, in materia di assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assisten- ziali;
- mancato adempimento delle norme in materia di sicurezza;
- gravi violazioni del codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento vigente per i dipendenti del Comune di Zogno.
Sono comunque fatte salve le ipotesi di risoluzione del contratto previste dal codice ci- vile. È fatto altresì salvo il diritto del Comune ad agire in risarcimento di ogni eventua- le danno.
In tutte le ipotesi di risoluzione del contratto per cause non imputabili al Comune, comprese le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, il Comune stesso rientrerà nella piena proprietà dell'opera, per il verificarsi della condizione risolutiva alla quale è sot- toposto il contratto di cessione del diritto di superficie.
Il Comune non è tenuto al pagamento di alcun canone relativo ai periodi successivi al- la risoluzione del contratto, per qualsiasi ragione intervenuta, né è tenuto a corrispon- dere all'affidatario quote di remunerazione degli investimenti effettuati.
20. GARANZIE
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le cauzioni e ga- ranzie di cui alla presente sezione.
Ai sensi dell’art. 103 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, in caso di raggruppamenti tem- poranei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su manda- to irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma re- stando la responsabilità solidale tra le imprese.
21. CAUZIONE DEFINITIVA IN FASE DI ESECUZIONE
Il Concedente costituirà, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016, a sua scelta sotto for- ma di fideiussione, una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, con le modalità e le riduzioni di cui al medesimo decreto. La cauzione sarà comunque au- mentata in caso di ribassi superiori al 10%, ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Concedente, l'Utilizzatore avrà dirit- to di valersi della suddetta cauzione. In tal caso il Concedente dovrà reintegrare la cauzione medesima, entro il termine che gli sarà fissato, qualora l'Utilizzatore abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto od in parte di essa.
La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del x.x. xxxxxx x'xxxxxxxxxxx xxxxx 00 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx medesima, a semplice ri- chiesta scritta della stazione appaltante.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del con- tratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbli- gazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecuto- re rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzio- ne. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottempe- ranza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'e- secutore.
L’Ente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collet- tivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. L’Ente può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadem- pienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La garanzia di cui ai periodi precedenti è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 % dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione permarrà fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.
A questo fine l'assegnatario dichiarerà in sede di progetto l'entità degli stralci funzio- nali e il valore degli stessi rispetto all'80% del valore della garanzia.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per
la garanzia provvisoria.
22. CAUZIONE DEFINITIVA IN FASE DI ESERCIZIO
Come previsto dal comma 3 dell’art. 188 del D.Lgs. 50/2016, alla data del collaudo e di inizio della messa a disposizione dell'opera da parte dell’affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell’opera, ivi compresi gli oneri per la Direzione Lavori e il collaudo, da prestarsi con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e 9.3 del presente bando, nella misura del 10 % del costo an- nuo operativo di esercizio, inteso come il valore di manutenzione, fissato in € 7.500,00/anno comprensivo di IVA.
La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrat- tuale. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del Comune di Zogno non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della re- sponsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.
23. POLIZZA DANNI IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori è dovuta la polizza assicurativa, stipulata a spese e carico del Concedente, di cui all’art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 che co- pra eventuali danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all’importo dei lavori. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la re- sponsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, rovina totale o parziale dell'intervento o da qualsiasi evento di forza maggiore. Il massimale è pari ad € 1.000.000,00 (unmilione/00) euro.
La polizza deve prevedere espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’Utilizzatore Comune di Zogno. La copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna dei lavo- ri e cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certifica- to di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
24. POLIZZA DANNI IN FASE DI ESERCIZIO
Dalla data di inizio di messa in disponibilità da parte del Concedente all'Utilizzatore e per tutta la durata della messa in disponibilità (10 anni) è dovuta la polizza assicurati- va, stipulata a spese e carico del Concedente, di cui all’art. 103 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
Il concedente è altresì obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della respon- sabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la dura- ta di dieci anni e con un indennizzo pari a 1.000.000,00 (unmilione/00) di euro con espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’Utilizzatore Comune di Zogno.
25. CONDIZIONI GENERALI INERENTI LE GARANZIE
Qualora la durata delle garanzie costituite dall'affidatario sia inferiore al periodo di copertura richiesto dal presente disciplinare per ciascuna di esse, l 'affidata- rio è obbligato a produrre al Comune, a sua cura ed oneri, nuove polizze debita- mente quietanzate.
Eventuali scoperti o franchigie si intendono privi di effetto nei confronti del Comune.
26. PROCEDURE IN CASO DI FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO O DI RISOLU- ZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
In caso di fallimento dell'aggiudicatario durante la fase di esecuzione del contratto, la disponibilità dell’opera, in quanto preposte all'erogazione di un servizio pubblico, rien- trerà nella disponibilità della stazione appaltante. Questa si impegna a corrispondere le rate di canone, secondo le modalità e i tempi previsti dal presente appalto, even- tualmente decurtate dei servizi previsti contrattualmente e non resi dall'aggiudicata- rio.
27. CESSIONE DI AZIENDA, TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE E CESSIONE DI CREDITI DERIVANTI DA CONTRATTO
Per i casi di cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione dell’affidatario, si richiama la disciplina dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Per le cessioni dei crediti deri- vanti da contratto, si applica la disciplina dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che:
a) il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui si tratta;
b) il trattamento dei dati personali avverrà presso gli Uffici dell'Ente, con l 'utilizzo anche di sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la for- malità predetta, e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla
gara;
d) l'eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell'ammissione comporterà l'esclusione dalla gara;
e) i dati conferiti possono essere diffusi nell'ambito degli uffici dell'Ente e comunicati ad altri enti pubblici (per es., Prefettura, Procura della Repubblica);
f) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
g) il titolare del trattamento è il Comune di Montespertoli;
h) il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Gestione del Territorio del Comune di Zogno
29. CONTROVERSIE
Dopo la stipula del contratto, qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica derivante dall'esecuzione dello stesso è di competenza del Giudice Ordina- rio del Tribunale di Bergamo.