ADDENDUM ALL’ACCORDO DI FINANZIAMENTO
Allegato A
ADDENDUM ALL’ACCORDO DI FINANZIAMENTO
per l’affidamento a Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione di risorse del POR FESR 2014- 2020 della Regione Xxxxxx-Romagna e di altre risorse regionali per lo sviluppo di una piattaforma di garanzia a supporto delle piccole e medie imprese operanti sul territorio regionale
TRA
Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Xxxx, xxx Xxxxx x. 0, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 80199230584, CCIAA di Roma n. REA 1053767, capitale sociale euro 4.051.143.264,00 interamente versato, Codice Fiscale 80199230584, Partita IVA 07756511007 (“CDP”), in persona del xxxx. Xxxxx Xxxxxx, nato a Roma il 15 febbraio 1974, C.F. SCHLVI74B15H501L, in qualità di Responsabile dell’Area Istituzioni Finanziarie di CDP, autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di CDP del 25 maggio 2017, e in forza di delega di cui alla comunicazione di servizio n. 17/2018 del 8 giugno 2018, domiciliato per la carica presso la sede di CDP;
E
Regione Xxxxxx-Romagna, con sede legale in Bologna, Viale Xxxx Xxxx 52, 40127, Codice Fiscale 80062590379 (la “Regione” e, unitamente a CDP, le “Parti”), in persona del xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, nato a Ravenna il 14 dicembre 1969, C.F. BRNMRC69T14H199O, autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo con delibera della Giunta Regionale n. 1981, del 13 dicembre 2017, e con delibera della Giunta Regionale n. 237 del 19 febbraio 2018, domiciliato per la carica presso la sede della Regione;
PREMESSO CHE:
A. conformemente alle delibere di Giunta della Regione n. 1981 del 13 dicembre 2017 e n. 237 del 19 febbraio 2018, in data 14 marzo 2018, le Parti hanno sottoscritto un accordo di cooperazione interamministrativa (l’“Accordo di Cooperazione”) ai sensi dell’articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con la finalità di procedere all’affidamento diretto a CDP (l’“Affidamento”) della gestione di un fondo – denominato “Fondo EuReCa” (acronimo per Europa, Regione e Cassa depositi e prestiti S.p.A.) e finalizzato ad aumentare la capacità delle imprese del territorio ad accedere al credito attraverso la garanzia, secondo le modalità operative disciplinate, tra l’altro, dal medesimo Accordo di Cooperazione (il “Fondo EuReCa”) – costituito a valere su risorse regionali e del programma operativo “POR Xxxxxx-Romagna FESR” (il “POR”) per lo sviluppo di una piattaforma di garanzia a supporto delle piccole e medie imprese (“PMI”) operanti sul territorio regionale;
B. in data 15 marzo 2018 le Parti hanno sottoscritto un accordo di finanziamento che definisce la disciplina normativa e contrattuale dell’Affidamento a CDP delle Risorse ER oggetto del Fondo EuReCa (tale accordo, come di volta in volta modificato e/o integrato, l’“Accordo di Finanziamento”);
C. ai sensi degli articoli 10.4, 11.3 e 21.3 dell’Accordo di Finanziamento, le Parti hanno concordato di definire taluni aspetti relativi, tra l’altro, alla gestione delle Risorse ER successivamente alla sottoscrizione del medesimo Accordo di Finanziamento;
D. con il presente addendum all’Accordo di Finanziamento (l’“Addendum”), le Parti intendono disciplinare le modalità esecutive degli adempimenti e delle attività di cui agli articoli 10.4,
11.3 e 21.3 dell’Accordo di Finanziamento,
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1 (Definizioni, Interpretazione, Premesse e Allegati)
1.1 Nel presente Addendum i termini e le espressioni con iniziale in maiuscolo hanno il significato loro attribuito nelle Premesse o negli Articoli dell’Accordo di Finanziamento.
1.2 Nel presente Addendum:
a. qualsiasi riferimento a un “Allegato”, a un “Articolo” o a una “Premessa” dovrà intendersi, rispettivamente, come un riferimento a un allegato, a un articolo o a una premessa dell’Addendum;
b. i termini definiti al singolare includono il plurale e viceversa;
c. i titoli degli Articoli sono inseriti al solo fine di agevolare la lettura e non possono essere utilizzati a fini interpretativi delle disposizioni contrattuali;
d. qualsiasi riferimento a un contratto, atto o documento dovrà intendersi come un riferimento a tale contratto, atto o documento, come di volta in volta modificato o integrato dalle parti dello stesso.
1.3 Le Premesse e gli Allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Addendum.
Articolo 2 (Oggetto e finalità dell’Addendum)
2.1 Con il presente Addendum le Parti, ad integrazione di quanto previsto nell’Accordo di Finanziamento, disciplinano le modalità esecutive degli adempimenti e delle attività di cui agli articoli 10.4, 11.3 e 21.3 del medesimo Accordo di Finanziamento.
2.2 Ai fini di quanto previsto al paragrafo 2.1 che precede, nonché ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 10.4, 11.3 e 21.3 dell’Accordo di Finanziamento, le Parti:
a. approvano integralmente il documento denominato “Manuale delle Procedure del Fondo EuReCa” allegato sub 1 al presente Addendum (il “Manuale”), il quale fornisce un supporto operativo per lo svolgimento delle attività di gestione del Fondo EuReCa, con particolare riferimento agli obiettivi, alle procedure di implementazione, al sistema di controllo, monitoraggio e rendicontazione, alle procedure inerenti la certificazione finale, alle linee guida in materia di informazione e pubblicità e ai requisiti relativi alla conservazione della documentazione, e
b. si danno reciprocamente atto e convengono che, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Addendum, gli adempimenti e le attività di cui agli articoli 10.4, 11.3 e 21.3 dell’Accordo di Finanziamento dovranno essere eseguiti in conformità a quanto previsto nel presente Addendum e nel Manuale.
2.3 Ai fini della disciplina dell’articolo 10.4 dell’Accordo di Finanziamento, le Parti riconoscono che i documenti attuativi relativi all’attività di monitoraggio e controllo sono definiti, in coerenza con il SIGECO e tenuto conto delle indicazioni rese dall’autorità di gestione del POR in relazione alle modalità di (i) fornitura dei dati relativi al monitoraggio; (ii) presentazione delle domande di rimborso finalizzate alla certificazione della spesa; (iii) alimentazione della reportistica richiesta dai regolamenti comunitari con riferimento agli strumenti finanziari, sulla base di quanto previsto nel Manuale.
2.4 Ai fini della disciplina dell’articolo 11.3 dell’Accordo di Finanziamento, le Parti riconoscono che i requisiti minimi per la documentazione da conservare e i requisiti in relazione alla gestione delle registrazioni separate per le diverse forme di sostegno conformemente all’articolo 37 del Regolamento SIE sono definiti in accordo con quanto previsto dal SIGECO, come meglio indicato nel Manuale.
2.5 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21.3 dell’Accordo di Finanziamento, le Parti convengono che, decorsi sei mesi dalla Data Finale di Inclusione, la Regione potrà richiedere a CDP la restituzione di un importo pari alla quota di Risorse ER, che, a tal data, (i) saranno giacenti sul Conto Dedicato, e (ii) non saranno state impegnate ai fini di alcuna Controgaranzia CDP, al netto di ogni altro importo dovuto dalla Regione a CDP ai sensi dell’Accordo di Finanziamento, come integrato dal presente Addendum.
L’importo oggetto della suddetta richiesta di restituzione sarà trasferito da CDP alla Regione, sul conto corrente che sarà dalla stessa indicato, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
Articolo 3 (Assenza di effetti novativi)
3.1 Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono, per quanto possa occorrere, che le modifiche e/o le integrazioni apportate all’Accordo di Finanziamento mediante la sottoscrizione del presente Addendum non determinano alcuna novazione dell’Accordo di Finanziamento né di alcuno dei rapporti obbligatori da esso derivanti e, conseguentemente, non danno luogo in alcun modo (e non possono essere in alcun modo interpretate come se dessero luogo) ad estinzione e/o risoluzione di alcuno di detti rapporti obbligatori.
3.2 Fatto salvo quanto previsto all’articolo 2 che precede, restano del tutto invariate ed impregiudicate le previsioni di cui all’Accordo di Finanziamento.
3.3 Le Parti convengono che, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Addendum, (i) ogni riferimento, rinvio e/o richiamo all’Accordo di Finanziamento dovrà intendersi effettuato al testo del medesimo, come integrato e modificato dal presente Xxxxxxxx, e che (ii) l’Accordo di Finanziamento e il presente Addendum dovranno essere letti e interpretati come se fossero un unico documento.
Articolo 4 (Legge - Composizione bonaria – Foro competente)
4.1 Il presente Xxxxxxxx è retto dalla legge italiana e sarà interpretato ai sensi della stessa.
4.2 Le Parti si impegnano a comporre bonariamente ogni eventuale controversia dovesse tra le stesse insorgere in merito all’interpretazione o all’esecuzione del presente Xxxxxxxx e, solo in caso di infruttuoso esperimento di tale tentativo di composizione bonaria, la lite sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria. In tal caso, ferme restando le competenze inderogabili previste per legge, il foro di Roma avrà competenza esclusiva in relazione a qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Addendum o comunque in relazione allo stesso.
4.3 Ai fini del presente Addendum, ciascuna parte elegge domicilio presso la sede legale indicata in epigrafe.
Allegati:
Allegato B - Manuale delle Procedure del Fondo EuReCa
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[data]
Per la Regione Xxxxxx-Romagna Per Cassa depositi e prestiti S.p.A. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx
Firmato digitalmente Firmato digitalmente
ALLEGATO 1
Manuale delle procedure del Fondo EuReCa
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