ACI INFORMATICA SPA
ACI INFORMATICA SPA
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI STAMPA, DISTRIBUZIONE E RECAPITO DEL MAGAZINE L’AUTOMOBILE
ALLEGATO 7 AL DISCIPLINARE DI GARA
CIG: 68975652B4
Sommario
Articolo 1 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici 5
Articolo 2 – Oggetto 6
Articolo 3 – Descrizione dei servizi e modalità di erogazione 7
Articolo 4 - Luogo di esecuzione delle attività 13
Articolo 5 – Durata del contratto e periodicità delle pubblicazioni 13
Articolo 6 – Estensione e riduzione del servizio 14
Articolo 7 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa 15
Articolo 8 - Obblighi specifici a carico dell’Impresa 16
Articolo 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 17
Articolo 10 – Obblighi di riservatezza 18
Articolo 11 – Livelli di servizio 19
Articolo 12 - Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro 20
Articolo 13 - Referenti 20
Articolo 14 - Responsabilità 20
Articolo 15 - Revisione dei prezzi 21
Articolo 16 - Modalità di affidamento e consuntivazione delle attività 21
Articolo 17- Penali 22
Articolo 18 - Corrispettivo 24
Articolo 19 - Fatturazione e pagamento 26
Articolo 20 - Subappalto 28
Articolo 21 - Disposizioni antimafia 31
Articolo 22 - Cauzione 32
Articolo 23 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti 33
Articolo 24 – Proprietà intellettuale e industriale 33
Articolo 25 - Risoluzione 34
Articolo 26 - Recesso 35
Articolo 27 – Tracciabilità dei flussi finanziari 36
Articolo 28 – Successione – fallimento – cessione – trasformazione – scissione 37
Articolo 29 – Codice Etico ACI Informatica 38
Articolo 30 - Consenso al trattamento dei dati 39
Articolo 31 - Condizioni particolari di risoluzione 39
Articolo 32 - Oneri fiscali e spese contrattuali 39
Articolo 33 - Foro competente 40
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI STAMPA, DISTRIBUZIONE E
RECAPITO DEL MAGAZINE L’AUTOMOBILE
TRA
ACI INFORMATICA S.p.A. con sede in Roma alla xxx Xxxxx xxxxx Xxxxx, 00 Codice Fiscale 00405030586 Partita IVA 00883311003 in persona del Direttore Generale, Xxx. Xxxxx Xxxxxxx (di seguito per brevità ACI Informatica o anche Editore)
E
, con xxxx xxxxxx xx , Xxx
, X. XXX , (xxxxxxxxxxx ai fini
del presente contratto in
, Via
,) in persona del
, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche “Impresa”),
PREMESSO CHE
− l’Impresa, risultata aggiudicataria della gara a tal fine indetta da ACI Informatica, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti;
− l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d’offerta -; Allegato “II” – Relazione tecnica; Allegato “III” Capitolato Tecnico; Allegato “IV” Eventuali chiarimenti inviati durante la gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle
stesse.
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici
1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l’Allegato “I” (Dichiarazione d’offerta), l’Allegato “II” (Relazione tecnica); Allegato “III” (Capitolato Tecnico), Allegato “IV” (Eventuali chiarimenti inviati durante la gara); nonché la dichiarazione del legale rappresentante dell’Impresa posta in calce al presente atto.
2. L’esecuzione del presente contratto è disciplinata, oltre che da quanto nel medesimo e nei suoi allegati disposto, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti, tutti della gara, prodotti da ACI Informatica, prevarranno sugli atti ed i documenti, tutti della gara, prodotti dall’Impresa.
4. ACI Informatica, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell’AVCP (ora ANAC) n. 1 del 10/01/2008 provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
5. Il codice CIG identificativo del presente contratto è il seguente:
68975652B4.
6. E’ designato quale Responsabile del Procedimento nella fase di esecuzione del contratto il Dott.
7. È designato quale Direttore dell’esecuzione del contratto il dott. .
8. Qualora necessario, ACI Informatica provvederà a nominare un referente del contratto secondo la disciplina di cui al successivo articolo 13.
Articolo 2 – Oggetto
1. L’ACI Informatica affida alla Impresa la stampa, la distribuzione e il recapito della rivista mensile l’Automobile edita da ACI Informatica. In particolare, l’Impresa dovrà provvedere alle seguenti attività:
a) stampa della rivista mensile, servizio inclusivo dell’acquisto e del magazzinaggio della carta;
b) distribuzione sul territorio nazionale della pubblicazione mensile alle edicole e/o rivendite al pubblico autorizzate, anche mediante l’utilizzo della rete dei Distributori Locali Autonomi;
c) gestione dei recapiti sul territorio nazionale, dall’allestimento e indirizzamento delle copie alla consegna finale ai destinatari;
d) consegna a mezzo corriere di copie confezionate in pacchi alle sedi degli AC Provinciali, secondo gli indirizzari ed i quantitativi specificamente indicati dall’Editore.
2. L’Impresa si obbliga, altresì, ad eseguire, intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui al successivo articolo 18, tutte le prestazioni previste nel Capitolato tecnico e nell’Offerta tecnica, allegati al presente contratto, ivi compresi gli aspetti migliorativi offerti gratuitamente
dall’Impresa se accettati da ACI Informatica.
3. La descrizione dei servizi, le modalità di esecuzione e le specifiche attività richieste all’Impresa aggiudicataria, oltre che nel presente contratto sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico a cui specificatamente si rinvia.
Articolo 3 – Descrizione dei servizi e modalità di erogazione
1. Con riferimento alla attività di stampa della rivista mensile, di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. a), l’Impresa dovrà provvedere, a propria cura e spese all’acquisto ed al magazzinaggio della carta necessaria alla realizzazione della rivista.
L’impresa per la stampa della rivista dovrà utilizzare una carta che soddisfi le caratteristiche minime richieste, sia per la copertina sia per le pagine interne, nel capitolo 5 del capitolato tecnico al quale espressamente si rinvia, salvo quelle migliorative riportate nell’offerta tecnica se accettate da ACI Informatica.
2. Nel mese precedente la realizzazione del primo numero della rivista, l’Impresa si obbliga ad allestire una preventiva sessione di analisi con eventuali prove di stampa, necessarie ad allineare i processi di stampa con le metodologie di lavoro e le esigenze dell’editore. In particolare, i rispettivi uffici provvederanno all’allineamento dei sistemi e alla definizione dei profili stampa, utilizzando al meglio ogni strumento per l’ottimizzazione dei risultati finali, compresa la fornitura da parte dell’Impresa di cromalin certificati per l’approvazione delle prove colore. Alla fine di questo processo, l’Editore invierà all’Impresa i PDF, generati secondo le specifiche concordate, di un intero numero di prova (pagine
interne e copertina). Si procederà quindi all’effettuazione di una prova di stampa, ed a tutte quelle attività di verifica, invio e reportistica necessarie e propedeutiche alla produzione della rivista di cui al capitolo 5.2 del Capitolato tecnico. Al termine di queste attività, con un con un anticipo di 11 giorni lavorativi rispetto al giorno di pubblicazione in edicola, l’Editore provvederà a comunicare all’Impresa il “Visto si stampi”. Da tale data si considereranno eseguibili le attività di stampa e l’allestimento del prodotto editoriale così come previsto nel citato capitolo 5.2 del Capitolato tecnico.
3. Con cadenza mensile, secondo il calendario di lavorazione stabilito con l’editore, l’Impresa si obbliga a provvedere alla stampa della rivista a perfetta regola d’arte nel rispetto della tiratura richiesta di volta in volta dall’editore. In particolare, per ogni numero in pubblicazione, lo stesso giorno del “visto si stampi”, l’Editore invierà all’Impresa specifica comunicazione del numero totale di copie da stampare e della ripartizione delle copie stampate tra i diversi canali di distribuzione, così come previsto nel capitolo 7.1 del Capitolato tecnico.
4. Con riferimento all’attività di distribuzione sul territorio nazionale della pubblicazione mensile alle edicole e/o rivendite al pubblico autorizzate di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. b), l’impresa si obbliga a provvedere, anche attraverso la rete dei distributori locali, a tutte le operazioni necessarie a garantire la migliore diffusione possibile delle pubblicazioni, nei quantitativi e secondo il piano distributivo concordato con l’Editore, o secondo il piano di distribuzione migliorativo proposto dall’impresa se accettato da ACI informatica.
5. Il quantitativo di copie da distribuire in edicola sarà fissato dall’Editore, volta per volta, previa consultazione con l’Impresa, sulla base dei dati di vendita e delle richieste di variazione provenienti dalla rete dei distributori locali, nonché verranno concordate anche con l’Impresa tirature ed azioni adeguate in caso di rilanci, promozioni o altre esigenze editoriali. Il quantitativo così definito sarà formalmente confermato dall’Editore con la comunicazione all’Impresa della tiratura complessiva da stampare e dei quantitativi di copie destinati ai diversi canali diffusionali, di cui al capitolo 7.1 del capitolato tecnico.
6. Nell’ambito della distribuzione della rivista, l’Impresa, che godrà di ampia facoltà di rappresentanza dell’Editore, nei confronti di tutte le Organizzazioni di Categoria dei Rivenditori e Distributori Locali, si obbliga a gestire i rapporti con la rete di vendita impegnandosi a garantire la migliore diffusione possibile della pubblicazione.
7. Inoltre, l’Impresa si obbliga a provvedere alla reportistica sulla attività di distribuzione e diffusione della rivista l’Automobile. In particolare, l’Impresa si obbliga a fornire all’Editore, per ogni numero della rivista, rapporti sulle copie distribuite e sulle vendite rilevate presso i distributori locali (copie distribuite meno copie rese), con dettaglio delle località distributive. Tali rapporti si distinguono come di seguito indicato:
a) il primo di detti rapporti contiene rilevazioni di valore statistico e dovrà essere inviato all’Editore a dieci giorni dall’uscita in edicola.
b) i rapporti successivi al primo contengono rilevazioni valide per la fatturazione del venduto e dovranno essere inviati all’Editore in coincidenza con le scadenze di pagamento – acconti e liquidazioni –
previste dal contratto di distribuzione, così come indicato nel capitolo
6.1.2 del Capitolato tecnico cui si rinvia..
8. L’Editore acconsente alla contabilizzazione mediante resa dichiarata dalla rete di vendita; a tal fine l’Impresa si impegna ad inserire negli estratti conto editoriali i dati di resa dichiarata come pervenuti documentalmente e/o telematicamente dai distributori locali alla data di redazione dell’estratto conto, salva la facoltà per l’Editore di verificare i documenti di dichiarazione dei distributori locali stessi.
9. Ad ogni scadenza, l’impresa si impegna a comunicare all’Editore il numero di copie effettivamente vendute rilevate a quella data, per le quali l’Editore emetterà fattura per il valore netto (prezzo di copertina meno sconto diffusionale), in regime di IVA art. 74 DPR 633/72.
Il prezzo di copertina della rivista è fissato in € 3,00. L’editore riconoscerà all’impresa lo sconto diffusionale del 30% del valore a prezzo di copertina delle copie vendute. Il pagamento di tali fatture avverrà a 30 giorni dalla data di loro emissione
10. Con riferimento alla attività di gestione dei recapiti sul territorio nazionale, dall’allestimento e indirizzamento delle copie alla consegna finale ai destinatari, di cui al precedente art 2, comma 1, lett. c), l’impresa si obbliga a svolgere tutte le attività di cui al capitolo 6.2 del capitolato tecnico. In particolare, l’Impresa si obbliga a provvedere al servizio di recapito della rivista ai tesserati ACI e ad altri destinatari dislocati su tutto il territorio nazionale nonchè ai servizi aggiuntivi di tracciatura e rendicontazione degli invii per il controllo dell’esito finale di tali recapiti.
11. In merito alle modalità di erogazione del servizio di cui al precedente comma 10, l’impresa, ricevuta la comunicazione dell’editore sulla tiratura complessiva del numero in via di pubblicazione e sul numero di copie da recapitare sul territorio nazionale, di cui al capitolo 7.1 del capitolato tecnico, nonché ricevuto per ogni numero della rivista da spedire il file degli indirizzi dei destinatari, secondo le specifiche di tracciato record, formato e il protocollo di comunicazione concordati preventivamente, si obbliga a provvedere, nel rispetto dei tempi di consegna stabiliti, alle attività di seguito descritte:
a) Indirizzamento: ricezione del file dall’Editore e stampa dei fascettari.
b) Allestimento: cellofanatura delle copie singole con inserimento di fascetta omologata indirizzo con punto colla.
c) Recapito della rivista ai destinati secondo i tempi di consegna di seguito indicati per ogni numero pubblicato:
- il 100% delle riviste dovrà essere recapitato ai destinatari entro 8 giorni lavorativi calcolati a partire dal giorno successivo a quello della data di uscita in edicola della rivista.
12. Con riferimento ai servizi aggiuntivi di tracciatura e rendicontazione di cui al precedente comma 10, l’Impresa si obbliga a mettere a disposizione di ACI Informatica un portale web, al quale accedere tramite credenziali dedicate, al fine di rendere disponibile in tempo reale:
- il monitoraggio e la rendicontazione elettronica di prossimità alla
consegna e cioè la rendicontazione degli invii presso l’ufficio di recapito più prossimo all’indirizzo del destinatario;
- il monitoraggio e la rendicontazione elettronica dell’avvenuta consegna al civico del destinatario;
- il monitoraggio e la rendicontazione elettronica degli invii non recapitati con indicazione della causale di mancato recapito relativa a ciascun invio.
13. Con riferimento alla attività di consegna a mezzo corriere di copie agli AC Provinciali, di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. d), l’Impresa si obbliga a provvedere, per ogni numero, alla consegna a mezzo corriere di un pacco di copie della rivista alle sedi degli AC Provinciali.
14. In merito alle modalità di erogazione del servizio di cui al precedente comma 13, l’impresa, ricevuta la comunicazione dell’editore sulla tiratura e delle copie da distribuire, di cui al capitolo 7.1 del capitolato tecnico, nonché ricevuto il numero di copie da inviare alle sedi AC, si obbliga a provvedere, nel rispetto dei tempi di consegna stabiliti, alle attività di seguito descritte:
a) Indirizzario della consegna: consistente nella ricezione per il primo numero della rivista del file dall’Editore contenente gli indirizzi delle sedi AC cui inviarle, secondo le specifiche di tracciato record, formato e protocollo di comunicazione concordati preventivamente, e nella stampa dei fascettari. Per i numeri successivi l’Editore potrà, qualora necessario, inviare all’Impresa aggiornamenti e variazioni dell’indirizzario.
b) Confezionamento: consistente nel confezionamento delle copie, non cellofanate ed anonime, in pacchi indirizzati (scatole), contenenti un quantitativo variabile di copie da 50 a 250 per pacco.
c) Spedizione della rivista agli AC Provinciali secondo i tempi di consegna di seguito indicati per ogni numero pubblicato:
- il 100% delle sedi degli AC Provinciali dovrà ricevere i pacchi entro 4 giorni lavorativi calcolati a partire dal giorno
successivo a quello della data di uscita in edicola della rivista.
15. L’Impresa si obbliga a documentare l’attività di cui al precedente comma 14, inviando all’Editore, al termine delle operazioni di spedizione, un report con le seguenti informazioni:
- conferma delle spedizioni effettuate (elenco destinatari, numero colli/copie, indirizzo, data di consegna)
- eventuali altre informazioni sullo svolgimento dell’attività.
16. Per quanto qui non espressamente disciplinato si rinvia a quanto previsto dal Capitolato tecnico
Articolo 4 - Luogo di esecuzione delle attività
1. L’Impresa prende espressamente atto che il luogo presso il quale dovrà essere eseguito il servizio è l’intero territorio nazionale così come previsto nel capitolato tecnico.
Articolo 5 – Durata del contratto e periodicità delle pubblicazioni
1. Il presente contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.
2. Resta comunque inteso che al cessare per qualunque causa del
servizio di cui al presente Contratto, l’Impresa sarà tenuta, a richiesta di ACI Informatica e per la durata dalla stessa determinata, ad assicurare la continuità del servizio medesimo fino al subentrare della nuova Società contraente. In tal caso il corrispettivo previsto per la prestazione oggetto del presente atto, rimarrà fisso ed invariabile.
3. Durante il periodo di vigenza contrattuale, è prevista la pubblicazione di 33 numeri complessivi della rivista per un quantitativo complessivo di
207.500 copie a numero, ovvero di 11 numeri l’anno, di cui un numero unico per luglio-agosto. La pubblicazione ovvero l’uscita in edicola della rivista dovrà avvenire l’ultimo sabato del mese, salvo eventuali eccezioni in relazione alla cadenza delle festività anno per anno.
Articolo 6 – Estensione e riduzione del servizio
1. L’ACI Informatica si riserva la facoltà, nel corso della vigenza contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, anche in via saltuaria od occasionale, di richiedere ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i un aumento o una diminuzione fino alla concorrenza del quinto del valore della fornitura, delle prestazioni relative all’oggetto del presente contratto di stampa, distribuzione e diffusione della rivista.
2. In caso di aumento, le prestazioni integrative verranno eseguite e remunerate alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto.
3. In caso di diminuzione delle prestazioni, l’Impresa non avrà diritto ad alcun compenso o indennità, oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nella Dichiarazione di offerta, allegata al presente
contratto (Allegato “I”).
4. L’ACI Informatica si riserva, altresì, la facoltà di apportare modifiche e varianti senza una nuova procedura di gara nei limiti ed alle specifiche condizioni dettate dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. In tali ipotesi, variazioni e modifiche saranno disciplinate da appositi atti aggiuntivi.
5. Nel caso in cui l’Impresa non ottemperi alle richieste di cui sopra, l’ACI Informatica si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile.
Articolo 7 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa
1. Sono a carico dell’Impresa, intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui al successivo articolo 18 tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività, e agli adempimenti necessari all’integrale esecuzione delle attività e servizi oggetto del contratto.
2. Per lo svolgimento delle attività contrattuali l’Impresa dichiara di disporre dei mezzi, dei beni e dei servizi necessari all’esatto adempimento delle obbligazioni assunte, in quanto dichiara e garantisce che l’attività oggetto del presente contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che la stessa Impresa è dotata di propria autonomia organizzativa e gestionale capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
3. L’Impresa si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di
durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L’Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di ACI Informatica.
4. L’Impresa consente ad ACI Informatica di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi, ora per allora, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
5. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ACI Informatica da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. L’impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da ACI Informatica, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
7. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, ACI Informatica, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile.
Articolo 8 - Obblighi specifici a carico dell’Impresa
1. Per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovute, l’Impresa si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale altamente specializzato, avente la capacità professionale per espletare il servizio secondo le condizioni minime previste dal Capitolato Tecnico.
2. L’Impresa si impegna a dare immediata informazione ad ACI Informatica di ogni modifica nella propria organizzazione e operatività che possa limitare l’esecuzione del Contratto stesso.
3. L’impresa si obbliga a garantire che il prodotto editoriale presenti tutte le caratteristiche riportate e descritte nel capitolo 3 del Capitolato tecnico.
4. L’impresa si obbliga a fornire, a proprio totale carico, ad ACI Informatica oltre alla carta, anche tutti gli altri materiali occorrenti per la pubblicazione e per la distribuzione della rivista (inchiostri, cellophane, etichette, etc)
5. In merito al servizio di distribuzione in edicola della rivista di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. b), Impresa si obbliga a provvedere a proprio nome, su mandato dell’editore, alla macerazione degli invenduti attraverso la rete di vendita, senza alcun onere e spesa per ACI informatica, così come previsto nel capitolo 6.1.2 del capitolato tecnico.
6. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, ACI Informatica, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile.
Articolo 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L’Impresa si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L’Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai comma precedenti, vincolano l’Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. L’Impresa si obbliga, altresì, ad uniformarsi a tutte le leggi e le disposizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza pubblica, la tutela dell’ambiente, nonché a tutte le specifiche normative vigenti relative all’oggetto del presente contratto.
Articolo 10 – Obblighi di riservatezza
1. L’impresa ha l’obbligo di mantenere e far mantenere ai propri dipendenti riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo
per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.
2. L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte del proprio personale.
4. A tal fine l’Impresa adotterà ogni opportuna misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte.
5. Gli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 non riguardano i dati che siano o divengano di pubblico dominio; è in ogni caso esclusa la duplicazione, riproduzione o asportazione di documentazione di ACI Informatica anche qualora contenesse notizie già di pubblico dominio.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la ACI Informatica ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla ACI Informatica.
7. L’Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Impresa stessa a gare ed appalti e, comunque, previa comunicazione alla ACI Informatica.
Articolo 11 – Livelli di servizio
1. L’Impresa dovrà garantire, durante tutto il periodo contrattuale i livelli di servizi stabiliti nel capitolo 10 del Capitolato tecnico, ovvero quelli migliorativi indicati nell’offerta tecnica, pena l’applicazione delle penali
di cui al successivo art. 17.
Articolo 12 - Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro
1. L’Impresa nell’esecuzione dei servizi è tenuta all’osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. del 9 aprile 2008 n.
81 e successive modifiche e relative circolari esplicative in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.
Articolo 13 - Referenti
1. L’Impresa, entro 5 giorni dalla stipula del presente contratto, nominerà rispettivamente un proprio referente che assumerà il ruolo di Responsabile del contratto rispondendo delle prestazioni e dei livelli di servizio oggetto del contratto, nonché della gestione e coordinamento di tutte le attività indicate nel Capitolato tecnico.
Tale Responsabile dovrà essere in grado di porre in atto tutte le azioni necessarie a garantire il rispetto delle prestazioni richieste in tutto il periodo di validità contrattuale.
2. La figura di cui sopra potrà essere sostituito dall’Impresa previa comunicazione indirizzata ad ACI Informatica a mezzo pec, che dovrà pervenire almeno 15 giorni prima dell’effettiva sostituzione.
3. L’Impresa rimane comunque responsabile dell'operato del proprio Referente/Responsabile.
Articolo 14 - Responsabilità
1. L’Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto.
2. L’Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse ad ACI Informatica, al suo personale, consulenti, nonché ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.
3. A fronte dell’obbligo di cui ai precedenti comma, l’Impresa ha stipulato una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile e professionale in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 15 - Revisione dei prezzi
1. Per l’intera durata del rapporto contrattuale non si procederà ad alcuna revisione dei prezzi.
Articolo 16 - Modalità di affidamento e consuntivazione delle attività
1. L’incarico delle singole attività verrà formalizzato da ACI Informatica mediante Verbali di Affidamento nei quali verranno riportate le quantità presenti nell’ordine di lavorazione suddivise per tipologia di lavorazione.
2. Le attività sono svolte a consumo. Con periodicità mensile verrà effettuata la rendicontazione delle attività in base alla documentazione predisposta dall’Impresa nelle varie fasi di lavorazione e definito il
corrispettivo del mese.
Articolo 17- Penali
1. Per gli inadempimenti di seguito specificati saranno poste a carico dell'impresa le penali così quantificate:
A) Xxxxxxx nella consegna alle edicole
Per ogni copia consegnata in ritardo e per ogni giorno di ritardo nella consegna alla edicole della rivista rispetto alle date previste nel calendario delle pubblicazioni di cui al capitolo 4.2 del Capitolato tecnico, si applicherà una penale di € 0,06 (zerovirgolazerosei).
B) Xxxxxxx nella consegna dei pacchi tramite corriere alle sedi degli
AC Provinciali
Per ogni copia consegnata in ritardo e per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai 4 giorni lavorativi a partire dal giorno successivo alla data di uscita in edicola del magazine, di cui al precedente art. 3, comma 14, lett.c) e al capitolo 10 del Capitolato tecnico, si applicherà una penale di € 0,06 (zerovirgolazerosei).
C) Xxxxxxx nel recapito della rivista ai destinatari
Per ogni copia consegnata in ritardo e per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto agli 8 giorni lavorativi a partire dal giorno successivo alla data di uscita in edicola del magazine, di cui al precedente art. 3, comma 11, lett. c) ed ai capitoli 6.2.2 e 10 del Capitolato tecnico, stabiliti per il recapito ai destinatari, si applicherà una penale di € 0,05 (zerovirgolazerocinque).
2. Tutte le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e
valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate ad Aci Informatica nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione.
3. ACI Informatica si riserva la facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, oltre a chiedere il risarcimento di tutti i danni, nei seguenti casi:
• qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga nel periodo di un mese la somma complessiva pari al 20% del corrispettivo maturato nel periodo;
• qualora l’ammontare complessivo delle penali inflitte raggiunga il 10% del corrispettivo contrattuale massimo dell’intera fornitura di cui all’art. 18.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e/o che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
5. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la ACI Informatica si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
6. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere alla ACI Informatica l’ammontare di eventuali oneri che dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili
a responsabilità della Impresa stessa.
7. La ACI Informatica, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 22, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare finanziariamente il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
Articolo 18 - Corrispettivo
1. Il corrispettivo per tutte le prestazioni del presente contratto e per gli obblighi in esso assunti, è determinato con l’applicazione dei seguenti prezzi unitari:
a) € ( ) per le attività di stampa di ogni singola
copia;
b) € ( ) per le attività di distribuzione di ogni
singola copia in edicola;
c) € ( ) per le attività di consegna di ogni singola
copia tramite corriere;
d) € ( ) per le attività di allestimento e recapito
postale di ogni singola copia.
2. In relazione ai prezzi unitari di cui al precedente comma, il corrispettivo
complessivo massimo è di € (Euro
/00) per l’intero periodo contrattuale di 36 mesi
3. All’Impresa saranno remunerate le sole attività effettivamente richieste e regolarmente eseguite.
4. Il corrispettivo contrattuale è da intendersi remunerativo di ogni onere e
spesa necessari per l’esatto adempimento delle prestazioni contrattuali; tale corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
Il costo per gli oneri di sicurezza è pari a zero, in quanto non sono presenti rischi da interferenza che richiederebbero l’adozione da parte dell’Impresa di misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per eliminare o ridurre tali rischi. Pertanto, l’Impresa non dovrà sostenere ulteriori costi per la sicurezza, rispetto a quelli propri, per far fronte a specifiche necessità derivanti dal presente contratto.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Impresa dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi, capitolati, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e compensati dal corrispettivo contrattuale.
6. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall’Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità e l’Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
7. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
8. In ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, ACI Informatica in qualità di società a totale partecipazione pubblica, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui Equitalia S.p.A. ai sensi dell’art. 3 del Decreto Ministeriale 40/2008, comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario e sospenda e/o disponga il versamento, totale o parziale, delle somme oggetto di verifica all’Agente della riscossione, ACI Informatica darà seguito a tali prescrizioni e nessuna pretesa, per interessi o altro, potrà essere avanzata nei confronti della stessa ACI Informatica.
Articolo 19 - Fatturazione e pagamento
1. ll corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 18 sarà fatturato mensilmente in relazione alle attività relative alla stampa, distribuzione, recapito delle copie della Rivista l’Automobile espletate nei periodi di riferimento e risultanti dalla rendicontazione delle attività approvate dall’ACI Informatica ai sensi del precedente art. 16.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex L.136/2010 art. 3, le fatture dovranno contenere il riferimento al presente contratto e al codice CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata alla ACI Informatica, Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxx x. 00, 00000 Xxxx, X. XXX 00000000000, e inviata per la liquidazione al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx.
3. Le suddette fatture dovranno indicare espressamente la causale del
pagamento ed essere corredate da una nota dell’Impresa attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, il rispetto degli adempimenti e dei livelli di servizio definiti, controfirmate dal responsabile dell’Ufficio interessato dell’Impresa.
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, ACI Informatica procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla ACI Informatica, non produrrà alcun interesse.
5. In conformità alle previsioni di cui all’art. 4, comma 4, del D.Lgs.
231/2002, come modificato dal X.Xxx. 192/2012, attesa la natura e l'oggetto del presente contratto e considerato, altresì, che ACI Informatica è una società che opera in regime di “in house”, l’importo delle predette fatture sarà bonificato a 60 giorni decorrenti dalla data del loro ricevimento sul conto corrente dedicato intestato a
, i cui estremi identificativi, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto, saranno comunicati ad ACI Informatica nei termini di cui all’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dal
D.L. del 12 novembre 2010 n. 187. A tal fine, l’Impresa dovrà utilizzare il proprio conto corrente dedicato in conformità a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., così come meglio specificato al successivo articolo 27.
6. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà
tempestivamente note alla ACI Informatica le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale
comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. L’Impresa dovrà riportare quale corrispettivo da indicare in fattura il
99,50% del maturato nel periodo di riferimento, mentre il restante 0,50% (trattenuta ex articolo 30 del D. Lgs. 50/2016) dovrà essere fatturato, e quindi verrà pagato, alla conclusione positiva del contratto.
Articolo 20 - Subappalto
1. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
.
< … ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 2.>
2. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.
3. Resta inteso che qualora l’Impresa si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi comma.
4. L’Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ACI Informatica o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
5. Ai sensi dell’art. 105, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, la
quale rimane l’unica e sola responsabile, nei confronti di ACI Informatica, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
7. L’Impresa si impegna a depositare presso ACI Informatica, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza nei confronti del subappaltatore stesso dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio
8. Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, il contratto di subappalto, corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini
prestazionali che economici.
9. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, ACI Informatica procederà a richiedere all’Impresa l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
10. L’Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne ACI Informatica da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
11. L’Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da ACI Informatica inadempimenti dell’Impresa subappaltatrice; in tal caso l’Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di ACI Informatica né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
12. L’Impresa aggiudicatrice si obbliga, ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
13. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
14. L’impresa dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica effettuata da ACI Informatica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.
15. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, ACI Informatica può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
16. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, ACI Informatica annullerà l’autorizzazione al subappalto.
17. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art.
105 del D. Lgs. 50/2016.
18. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della Legge n. 248/2006.
Articolo 21 - Disposizioni antimafia
1. L’Impresa prende atto che l’esecuzione del servizio è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente contratto. In particolare, nei confronti del rappresentante legale, dei componenti dell’organo di amministrazione dell’Impresa, dei membri del Collegio Sindacale o, nei casi contemplati dall’art. 2477 del codice civile, del Sindaco, nonché nei confronti dei soggetti che svolgono compiti di vigilanza, non dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che
comportino l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Articolo 22 - Cauzione
1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dall’Impresa ai sensi dell’art.
103 del D. Lgs n. 50/2016, a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, costituita mediante
emessa da
, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dal citato art. 103 del D. Lgs. 50/2016, previa deduzione di crediti di ACI Informatica verso l’Impresa.
2. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
3. La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di ACI Informatica.
4. ACI Informatica ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito in esecuzione del presente contratto e/o per l’applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso senza che ciò pregiudichi il diritto della stessa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori
danni.
5. In ogni caso l’Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui ACI Informatica si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della ACI Informatica.
6. In caso di inadempimento a tale obbligo ACI Informatica ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
7. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
Articolo 23 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. È fatto divieto all’Impresa aggiudicataria di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. È fatto divieto all’Impresa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, comma 2, del codice civile, di cedere, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, i crediti derivanti dal presente contratto, se non dietro preventiva ed espressa autorizzazione di ACI Informatica.
3. In caso di inosservanza da parte dell’Impresa aggiudicataria degli obblighi di cui ai precedenti comma, ACI Informatica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile.
Articolo 24 – Proprietà intellettuale e industriale
1. L’Impresa si impegna a rispettare i diritti di proprietà intellettuale e industriale in capo ad ACI e ACI Informatica. Tali diritti restano di esclusiva titolarità di ACI ed ACI Informatica. L’Impresa si impegna, pertanto, a non fare, direttamente o per interposta persona, alcun uso
delle competenze di ACI e/o di ACI informatica non espressamente autorizzato, o che possa, anche indirettamente, recare danno o pregiudizio ad ACI e/o ACI Informatica, o per finalità estranee all’attuazione ed esecuzione del presente contratto, o secondo modalità diverse da quelle previste dal contratto stesso
Articolo 25 - Risoluzione
1. In caso di inadempimento dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da ACI Informatica per porre fine all’inadempimento, ACI Informatica ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di ACI Informatica al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che ACI Informatica, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ACI Informatica;
c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto,
ai sensi del precedente art. 14;
d) nei casi espressamente previsti e/o per inadempimento delle clausole contenute nei seguenti articoli: 7 Obblighi e adempimenti a carico dell’Impresa; 8 Obblighi specifici a carico dell’Impresa; 10 Obblighi di riservatezza; 14 Responsabilità; 17 Penali; 20 Subappalto; 22 Cauzione; 23 Divieto di cessione del contratto e dei crediti; 27 Tracciabilità dei flussi finanziari; 28 Successione – fallimento – cessione – trasformazione – scissione; 29 Codice etico di ACI Informatica; 31 Condizioni particolari di risoluzione.
La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione di ACI Informatica, da farsi con lettera raccomandata a.r..
Articolo 26 - Recesso
1. La ACI Informatica ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Impresa con lettera raccomandata a.r..
2. Tenuto conto che le attività di cui al presente contratto sono inserite in un progetto svolto nell’ambito del rapporto istituzionale che ACI Informatica ha nei confronti dell’Automobile Club d’Italia (ACI), qualora detto progetto dovesse essere dall’ACI interrotto e/o sospeso, ACI Informatica ha la facoltà, senza obbligo di preavviso, di far cessare e/o sospendere gli effetti del presente contratto.
3. Dalla data di efficacia dell’interruzione/sospensione di cui ai precedenti comma, l’Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali,
assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla ACI Informatica.
4. Nelle ipotesi di cui ai precedenti comma, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.
5. L’Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c..
6. Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la ACI Informatica ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Articolo 27 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.
136 così come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, tutti i movimenti finanziari relativi alla realizzazione del servizio oggetto del
presente contratto devono essere registrati dall’Impresa su un conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (cd “obbligo di tracciabilità”), con le indicazioni richieste dalla Legge (ad esempio codice CIG).
2. L’inosservanza dell’obbligo di tracciabilità di cui al precedente comma 1 determina la nullità assoluta del presente contratto ai sensi dell’art. 1418 codice civile.
3. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie relative allo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si determinerà la risoluzione immediata e di diritto del presente contratto.
4. Per quanto qui non espressamente previsto, le Parti rinviano alla disciplina dettata dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
Articolo 28 – Successione – fallimento – cessione – trasformazione – scissione
1. In caso di morte del prestatore, se ditta individuale, ovvero di fallimento dell’appaltatore, se società commerciale, ACI Informatica potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.
2. In caso di fallimento di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, il contratto sarà risolto, con salvezza di ogni altro diritto
e azione in favore dell’Amministrazione. In tal caso ACI Informatica si riserva anche il ricorso alla procedura di cui all’art. 110 del D. Lgs. 50/2016.
3. La cessione di azienda e gli atti di fusione, scissione e trasformazione non hanno effetto nei confronti dell’Amministrazione fino a quando il cessionario ovvero il soggetto giuridico risultante dalla avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti e già sussistenti in capo al cedente.
4. Nei 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione dell’avvenuta cessione di azienda, fusione, scissione e trasformazione, ACI Informatica può opporsi con provvedimento motivato al subentro del nuovo soggetto giuridico, con conseguente risoluzione del contratto stipulato.
Articolo 29 – Codice Etico ACI Informatica
1. L’Impresa si obbliga ad osservare, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, le regole comportamentali contenute nel Codice etico di ACI Informatica, predisposto in attuazione del D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Tale Codice Etico è consegnato all’Impresa che dichiara di avere preso piena conoscenza del suo contenuto.
2. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice etico darà la facoltà ad ACI Informatica di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell’articolo del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile, comunicando per iscritto alla Impresa Appaltatrice la volontà di volersi avvalere della presente
xxxxxxxx, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.
Articolo 30 - Consenso al trattamento dei dati
1. L’Impresa presta il consenso al trattamento dei dati da parte di ACI Informatica ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.
Articolo 31 - Condizioni particolari di risoluzione
1. Atteso che alla stipula del presente contratto si è addivenuti in via d’urgenza, qualora successivamente alla stipula del presente contratto sia accertata la sussistenza di una causa di divieto tra quelle indicate nell’allegato 1) al D.Lgs. n. 490/1994 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia, o siano accertati gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ACI Informatica può recedere dal contratto.
2. L’Impresa prende atto che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, dalla stessa rilasciate ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46, e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il contratto si intenderà risolto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, con facoltà di ACI Informatica di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della ACI Informatica al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 32 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali,
ad eccezione di quelli che fanno carico ad ACI Informatica per legge.
2. L’Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che l’Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell’Impresa.
Articolo 33 - Foro competente
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Roma, lì
ACI Informatica S.p.A. L’Impresa
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante
Xxx. Xxxxx Xxxxxxx Xxxx.
Dichiarazione dell’Impresa annessa al contratto
Il sottoscritto , in qualità di legale rappresentante
dell’Impresa, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in contratto.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa, dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.
In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 2 Oggetto
Articolo 3 Descrizione del servizio e modalità di erogazione Articolo 5 Durata del contratto e periodicità delle pubblicazioni Articolo 6 Estensione e riduzione del servizio
Articolo 7 Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa Articolo 8 Obblighi specifici a carico dell’impresa
Articolo 9 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro Articolo 10 Obblighi di riservatezza
Articolo 11 Livelli di servizio
Articolo 12 Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro Articolo 13 Referenti
Articolo 14 Responsabilità Articolo 15 Revisione dei prezzi
Articolo 16 Modalità di affidamento e consuntivazione delle attività Articolo 17 Penali
Articolo 20 Subappalto
Articolo 21 Disposizioni antimafia Articolo 22 Cauzione;
Articolo 23 Divieto di cessione del contratto e dei crediti Articolo 25 Risoluzione
Articolo 26 Recesso
Articolo 27 Tracciabilità dei flussi finanziari
Articolo 28 Successione – fallimento –cessione – trasformazione - scissione
Articolo 29 Codice Etico ACI Informatica Articolo 30 Consenso al trattamento dei dati Articolo 31 Condizioni particolari di risoluzione Articolo 33 Foro competente
Roma, lì
L’Impresa
Il legale rapp.te pro tempore