CONVENZIONE AI SENSI DELLA L. 241/90, ART.15
CONVENZIONE AI SENSI DELLA L. 241/90, ART.15
per
LA DEFINZIONE DELLA GOVERNANCE PER LO SVILUPPO DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITA’ DELLE
ALTERNATIVE PROGETTUALI E DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA DELL’INTERVENTO “REALIZZAZIONE DI UNA BARRIERA CONTRO LA RISALITA DEL CUNEO SALINO NEL
DELTA DEL PO ALLA FOCE DEL PO DI PILA”
di cui al
DECRETO DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILE N.259/22 E DECRETO DIRETTORIALE N.19056/22
Codice Unico di Progetto (CUP) F83F22000170008
tra
• l’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (di seguito Autorità) – con sede in Xxxxx, Xxx Xxxxxxxxx 00 (C.F. 92038990344) nella persona del Segretario Generale Xxxxxxxxxx Xxxxxx autorizzato con Decreto n.99/2023;
• la Regione del Veneto (di seguito Regione) – con sede a Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro, (C.F. 02392630279) nella persona del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx a ciò incaricato con delibera di Giunta Regionale n.1459 del 27/11/2023;
• Il Consorzio di Bonifica Delta del Po (di seguito Soggetto Attuatore) - con sede a Taglio di Po (Rovigo), xxx Xxxxxxxxx x.0 (C.F. 90014820295) - nella persona del Direttore Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx a ciò incaricato con deliberazione n. 675/CDA/3368 del 19.10.2023.
VISTI
1. la Legge n.241 del 07/08/1990 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
2. il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i, recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte
terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione”;
3. il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” ed in particolare la Parte terza – Beni paesaggistici, TITOLO I - Tutela e valorizzazione;
4. il D.lgs. 23 febbraio, n. 18 “Disciplina della qualità delle acque destinate al consumo umano – Attuazione della direttiva 2020/2184/Ue – Abrogazione del Dlgs 31/2001”;
5. la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
6. il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
7. la Direttiva Quadro 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;
8. la Direttiva 92/43/CEE (Habitat), concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, che prevede, ai fini della conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, la costituzione della Rete ecologica Natura 2000 mediante l’individuazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
9. la Direttiva 2009/147/CE (Uccelli), concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che all’art. 3 prevede l’individuazione e l’istituzione di Zone di protezione Speciali (ZPS) in cui sono presenti biotopi ed habitat importanti per la vita e la riproduzione delle specie degli uccelli selvatici;
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10. il D.P.R 357/1997 e s.m.i che ha recepito, nell’ordinamento nazionale, le Direttive 92/43/CEE (Habitat) e
2009/147/CE (Uccelli);
11. il D.M. del 17 ottobre 2007 concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS);
12. le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (Vinca) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat", articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate in data 28.11.2019, con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 195/CSR 28.11.2019) (19A07968);
13. il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
14. l’articolo 202, comma 1, lettera a), del D.lgs. 50/2016, che ha istituito il “Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate”, di seguito “Fondo progettazione” le cui risorse sono state allocate sul capitolo 7008, parimenti denominato, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
15. il comma 4 del medesimo articolo 202 del “Codice”, che prevede che, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di ammissione al finanziamento della progettazione di fattibilità, l’assegnazione delle risorse del “Fondo progettazione” ai diversi progetti, nonché le modalità di revoca;
16. gli allegati infrastrutture dei Documenti di Economia e Finanza (DEF) che definiscono fabbisogni e progetti di infrastrutture, strategie per l’individuazione dei fabbisogni di rilevante interesse nazionale, strategie per una nuova politica della mobilità, dei trasporti e della logistica e conseguentemente la necessità di progettazione di fattibilità e di project review per la realizzazione delle infrastrutture prioritarie da inserire, ai sensi degli articoli 200 e 201 del citato “Codice”, nel Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP);
17. le previsioni riportate nell’allegato infrastrutture dei Documenti di Economia e Finanza (DEF) per l’anno 2022, secondo cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili “ad ulteriore supporto delle politiche già intraprese per lo sviluppo del settore idrico, intende ampliare la destinazione del fondo progettazione opere prioritarie per consentire il finanziamento della progettazione (a livello di PFTE) di infrastrutture idriche di particolare rilevanza ed entità, facenti parte del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, e aventi come soggetto attuatore soggetti che non riescono a provvedere con risorse autonome allo sviluppo della progettazione”;
18. il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 259 del 29 agosto 2022 (di seguito D.M. 259/22) di ripartizione e assegnazione, in attuazione dell’articolo 202, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, di risorse stanziate per gli anni 2021 e 2022 a valere sul capitolo 7008, Piani Gestionali 01, 02, 05, a favore delle Autorità di bacino distrettuale e delle Zone Economiche Speciali (ZES);
19. Il Decreto Direttoriale n.19056 del 13/10/2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che disciplina le modalità e i termini di presentazione delle proposte, le modalità di monitoraggio e le modalità di erogazione e di revoca delle risorse di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 259 del 29 agosto 2022, assegnate per la predisposizione di progetti di fattibilità tecnico ed economica di infrastrutture idriche di particolare rilevanza ed entità, coerenti con gli obiettivi del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, e la progettazione di interventi ed opere infrastrutturali correlate alle Zone Economiche Speciali;
20. Il Decreto Direttoriale n. 10083 del 12/04/2023, pubblicato in data 26/05/2023 con il quale è stata approvata la proposta di ammissione al finanziamento presentata con prot. 10109 del 14/12/2022 dall’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
21. Le Linee Guida Operative per la Valutazione degli Investimenti in Opere Pubbliche – Settore Xxxxxx, approvate con D.M. 326 del 11/10/2022;
22. Il DM Infrastrutture e Trasporti 26 giugno 2014 "Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)" comprensivo dell’allegato "Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)";
23. Il DM Infrastrutture e Mobilità sostenibili e Transizione ecologica 12 Ottobre 2022, n. 205 “Regolamento recante i criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di cui all’articolo 114, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152”;
24. Il Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni";
25. Il Piano di Gestione Acque (PdG Po 2021) e il Piano di Gestione del Rischio Alluvione (PGRA 2021) del distretto idrografico del fiume Po adottati rispettivamente con delibere 4 e 5 nella seduta della Conferenza Istituzionale Permanente del 20 dicembre 2021.
CONSIDERATO CHE
1. L’art.2 del D.M. 259/22 stabilisce che le risorse destinate alle Autorità di Bacino Distrettuale sono assegnate e ripartite sulla base dell’Indicatore di Rilevanza del Distretto (IRD) definito a valle dell’intesa acquisita in sede di Conferenza Unificata del 3 luglio 2019, Rep. Atti. N. 64/CU;
2. L’Indicatore di Rilevanza di Distretto (IRD) relativo all’Autorità di Bacino per il Fiume Po è pari al 28,71%, equivalenti ad uno stanziamento di risorse pari ad € 5.406.041,32;
3. Ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 259/22 e dell’art. 2 comma 2 del Decreto Direttoriale n.19056/22 gli enti beneficiari possono utilizzare le risorse assegnate anche avvalendosi di convenzioni stipulate con altri enti o con delega di funzioni agli enti stessi quali soggetti attuatori;
4. L’art. 2 del D.M. 326 del 11/10/2022 stabilisce che le Linee guida operative per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche – settore idrico rappresentano il punto di riferimento metodologico per la definizione delle analisi di valutazione ex – ante dei progetti relativi alle tipologie di infrastrutture idriche rientranti nella competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in termini di pianificazione, monitoraggio della realizzazione, finanziamento e controllo;
5. La pianificazione di bacino, comprensiva dei piani di gestione delle acque, di bilancio idrico, di gestione del rischio alluvioni e di assetto idrogeologico, costituisce strumento conoscitivo, normativo e tecnico- operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato;
6. In particolare, il PdG Po 2021 individua obiettivi ambientali e misure specifiche per i corpi idrici superficiali e sotterranei del territorio interessato dal progetto, al fine di attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici.
CONSIDERATO INOLTRE CHE
1. Con Nota dell’Autorità in data 14/12/2022 prot. 10109 è stato inviato al Ministero l’elenco degli interventi da proporre a finanziamento;
2. Con Decreto n.9/2023 del Segretario Generale dell’Autorità è stato approvato l’elenco delle proposte da proporre a finanziamento e indicato il Consorzio di Bonifica Delta del Po quale soggetto attuatore ai sensi del decreto n.259/22 e decreto Direttoriale n. 19056/22;
3. Con Decreto Direttoriale n. 10083 del 12/04/2023 è stata approvata la proposta di ammissione a finanziamento presentata con prot. 10109 del 14/12/2022 dall’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
4. In data 01/07/2023 è entrato in vigore il Nuovo Codice dei Contratti, D.lgs. 36/23 che prevede un dettaglio progettuale molto più ampio per il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) che diventa sostanzialmente un progetto definitivo e richiede che la sua redazione sia preceduta dal Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) e dal Documento di Indirizzo alla Progettazione – DIP (art.41 e allegato I.7);
5. Il DIP deve essere redatto ed approvato prima dell’affidamento del PFTE e deve essere parte della documentazione di gara per l’affidamento del contratto pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante del “capitolato del servizio di progettazione” (allegato I.7 al d.lgs.36/23);
6. In relazione ai contenuti progettuali del PFTE come definito dal d.lgs. 36/2023,in vigore dal 1 luglio, si prevede, all’art. 2 dell’allegato I.13, che il calcolo della parcella per la redazione del PFTE venga effettuato secondo i seguenti criteri:
• le aliquote relative alla progettazione preliminare come definite nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite al progetto di fattibilità tecnico- economica (PFTE);
• le aliquote relative alla progettazione definitiva così come definite dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite al PFTE e aggiunte a quelle di cui al punto precedente;
7. L’applicazione dell’art.2 dell’allegato I.13 per il calcolo della parcella comporta un significativo aggravio di costi rispetto alle stime effettuate in sede di richiesta di finanziamento, come illustrato nelle Note trasmesse da AdBPo al MIT in data 10/05/2023 prot. 4164, in data 03/07/2023 prot. 5829 e in data 03/08/2023 prot. 6901, con le quali l’Autorità ha proposto di affidare e sviluppare prioritariamente, quale servizio di progettazione principale, il DOCFAP e successivamente, a seguito dell’approvazione del DOCFAP ed in base all’alternativa progettuale individuata e alla disponibilità economica residua, affidare e sviluppare il PFTE come da d.lgs.36/2023, se necessario richiedendo un’integrazione del finanziamento;
8. Con nota del 11 agosto 2023 la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, ha comunicato che il finanziamento ministeriale deve essere utilizzato per arrivare allo sviluppo progettuale del PFTE come servizio di progettazione principale, in quanto il fondo per la progettazione in oggetto è stato costituito per conseguire tale livello progettuale.
PRESO ATTO CHE
In virtù di quanto sopra esposto è necessario procedere prioritariamente con l’affidamento e la redazione del DOCFAP, mediante risorse messe a disposizione dal soggetto attuatore non utilizzando il finanziamento ministeriale.
I passaggi da rispettare, ai sensi del d.lgs.36/23, sono obbligatoriamente i seguenti:
• affidamento per la redazione del DOCFAP;
• redazione e approvazione del DOCFAP, che dovrà contenere una stima del quadro economico
complessivo dell’alternativa progettuale da sviluppare nel PFTE;
• recepimento delle indicazioni del DOCFAP nel DIP e approvazione DIP;
• calcolo del costo del PFTE ai sensi dell’allegato I.7 del d.lgs.36/2023, tenendo conto, nel caso di progettazione di una diga, dei contenuti previsti dal DPR 1363/59 per la redazione del progetto di massima (rilievo diretto, topografico e geologico, della zona d’imposta dell’opera, e rilievo sommario del territorio interessato dall’invaso, relazione geognostica preliminare);
• nel caso le risorse stanziate siano sufficienti, affidamento del PFTE, inserendo nella documentazione di gara le indicazioni del DIP;
• redazione e approvazione PFTE.
RITENUTO NECESSARIO
In applicazione del principio costituzionale di sussidiarietà e per utilizzare al meglio le risorse e le competenze degli Enti interessati, stipulare una Convenzione ai sensi dell’art.15 della Legge 7 agosto 1990 n.241, per disciplinare le attività di interesse comune finalizzate alla redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali e del Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento “Realizzazione barriera contro la risalita del cuneo salino nel delta del Po da ubicarsi alla foce del Po di Pila”;
Tutto ciò premesso e considerato, Autorità di bacino Distrettuale del Fiume Po, Regione del Veneto e Consorzio di Bonifica Delta del Po, convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1 SOGGETTI COINVOLTI
La presente convenzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della Legge 241/90, disciplina il rapporto di collaborazione tra:
• Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, di seguito indicata come “Autorità”;
• Regione del Veneto, di seguito indicato come “Regione”;
• Consorzio di Bonifica Delta del Po, di seguito indicato come “Soggetto Attuatore”.
Articolo 2 OBIETTIVO
Obiettivo della presente Convenzione è definire la governance per lo sviluppo del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (di seguito indicato come DOCFAP) e del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (di seguito indicato come PFTE) relativo alla “Realizzazione barriera contro la risalita del cuneo salino nel delta del Po da ubicarsi alla foce del Po di Pila” e delle attività di interesse comune e propedeutiche alla sua redazione, di cui al successivo articolo, sulla base delle rispettive competenze in materia, al fine di assicurare il rispetto di tutti i termini, gli obblighi e le condizioni previste nel D.M. 259/22, nel Decreto Direttoriale n. 19056/22, nel DM 10083/23 e il rispetto dei riferimenti normativi e dei Piani richiamati in premessa.
Il Soggetto Attuatore dichiara di avere preso visione del D.M. 259/22, del Decreto Direttoriale n.19056/22 e del DM 10083/23, comprese le premesse e di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni ivi previste.
Articolo 3 OGGETTO
1. La presente Convenzione disciplina i rapporti fra i soggetti sottoscrittori, definisce le modalità di finanziamento, redazione ed approvazione del DOCFAP e del PFTE, le tempistiche delle procedure di affidamento, nonché gli obblighi e gli adempimenti in capo al Soggetto Attuatore.
2. Prioritariamente si dovrà procedere alla redazione e approvazione del DOCFAP ai sensi dell’art.41 e dell’allegato I.7 del d.lgs.36/23.
3. Il costo del servizio di progettazione per la redazione del DOCFAP viene stimato in € 83.897,12 comprensivo di iva e oneri previdenziali, finanziato dal Consorzio di Bonifica Delta del Po.
4. Il DOCFAP definirà l’importo complessivo del quadro economico dell’alternativa progettuale da
sviluppare nel PFTE.
5. A seguito dell’approvazione del DOCFAP, ai sensi dell’art.41 e dell’art.3 dell’allegato I.7 del d.lgs.36/23 verrà redatto il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), da redigere in coerenza con il quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel DOCFAP.
6. Il DIP dovrà indicare, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell’intervento da realizzare, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione. Il DIP dovrà essere redatto e approvato prima dell’affidamento PFTE e dovrà essere parte della documentazione di gara per l’affidamento del PFTE.
7. ll DIP dovrà riportare almeno le seguenti indicazioni:
a lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale;
b gli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell’intervento, le funzioni che dovranno essere svolte, i fabbisogni e le esigenze da soddisfare e i requisiti prestazionali di progetto da raggiungere;
c i requisiti tecnici che l’intervento deve soddisfare in relazione alla legislazione tecnica vigente e
al soddisfacimento delle esigenze di cui alla lettera b);
d i livelli della progettazione da sviluppare e i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla
specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento;
e gli elaborati grafici e descrittivi da redigere;
f le eventuali raccomandazioni per la progettazione, anche in relazione alla pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica vigente e alle valutazioni ambientali strategiche (VAS), ove pertinenti, procedure tecniche integrative o specifici standard tecnici che si intendano porre a base della progettazione dell’intervento;
g i limiti economici da rispettare e l’eventuale indicazione delle coperture finanziarie dell’opera;
h le indicazioni in ordine al sistema di realizzazione dell’intervento;
i l’indicazione della procedura di scelta del contraente;
j l’indicazione del criterio di aggiudicazione;
k la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell’intervento, e in particolare se il
contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura;
l le specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), adottati con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, per quanto materialmente applicabili; qualora la progettazione sia supportata dalla modellazione informativa tali specifiche, per quanto applicabili, possono essere introdotte all’interno dei modelli informativi;
m la individuazione, laddove possibile e/o necessario, di lotti funzionali e/o di lotti prestazionali, articolati in strutture analitiche di progetto;
n gli indirizzi generali per la progettazione del monitoraggio ambientale, geotecnico e strutturale delle opere, ove ritenuto necessario;
o le specifiche tecniche per l’utilizzo di materiali, elementi e componenti ai fini del perseguimento dei requisiti di resistenza, durabilità, robustezza e resilienza delle opere e della efficienza energetica e della sicurezza e funzionalità degli impianti;
p l’indicazione di massima dei tempi necessari per le varie fasi dell’intervento;
q in caso di affidamenti agli operatori economici di cui all’articolo 66, comma 1, del codice, l’importo di massima stimato da porre a base di gara, calcolato nel rispetto del decreto di cui all’articolo 41, comma 13, del codice, per la prestazione da affidare;
r la possibilità di utilizzare le economie derivanti dai ribassi d’asta anche per motivate varianti in corso d’opera;
s Il Capitolato informativo di cui all’art. 43 ed all’allegato I.7 del D.Lgs. 36/23.
8. Sulla base del valore dell’opera richiamato al precedente punto 4. verrà stimato, ai sensi dell’allegato
I.13 del d.lgs 36/23 il corrispettivo per il servizio di progettazione del PFTE, finanziato con fondi MIT per
€ 526.000,00. Si precisa che, se l’importo stimato per la realizzazione del PFTE fosse superiore al finanziamento concesso dal MIT, il Consorzio potrà, nel caso non trovasse ulteriori finanziamenti, recedere dalla presente Convenzione.
9. Il PFTE costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione che, tra le alternative possibili messe a confronto nel DOCFAP, presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività. In particolare, i soprarichiamati DOCFAP e PFTE dovranno rispettare le informazioni di dettaglio dichiarate nell’allegato A parte seconda inviato al Ministero in allegato alla richiesta di finanziamento;
10. Con la presente Convenzione sono altresì regolate le modalità di trasferimento al Soggetto Attuatore delle risorse assegnate all’Autorità con Decreto Direttoriale MIT n. 10083 del 12/04/2023 e le attività di verifica e controllo da attivare rispettivamente da parte dell’Autorità e del Gruppo di Lavoro individuato all’art.5.
11. Le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a dare corso a tutte le attività disciplinate dalla presente Convenzione per conseguire l’obiettivo di redigere il DOCFAP e il PFTE con tempestività, efficacia ed efficienza.
Articolo 4 SOGGETTI RESPONSABILI
1. L’attuazione della Convenzione implica lo svolgimento, da parte dei soggetti firmatari, di azioni
coordinate, integrate e complementari finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo di cui all’art. 2.
2. I soggetti responsabili della Convenzione sono individuati:
• Per l’Autorità di Bacino Distrettuale, nella figura del Segretario Generale Xxxxxxxxxx Xxxxxx;
• Per la Regione del Veneto, nella figura del Direttore Generale della Direzione Difesa del Suolo e della Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx;
• Per il Consorzio di Bonifica Delta del Po, nella figura del Direttore Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
3. I soggetti responsabili della Convenzione provvedono a promuovere, ciascuno per le proprie competenze e di concerto con tutte le Parti, tutte le azioni e le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi sottoscritti.
4. Ai fini dell’attuazione operativa, sono altresì individuati i responsabili dell’attuazione della presente
Convenzione (di seguito indicati come Responsabili dell’Attuazione):
• Per l’Autorità di Bacino Distrettuale, il Dirigente del Settore Tecnico 1 “Valutazione e gestione dei rischi idraulici” Xxxxxx Xxxxxxx;
• Per la Regione del Veneto, il Direttore della Unità Organizzativa Assetto Idrogeologico Xxxxxx Xxxxxxxxxx;
• Per il Consorzio di Bonifica Delta del Po, il Direttore Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
Articolo 5 GRUPPO DI LAVORO
1. Al fine di definire e condividere le attività da svolgere e valutare costantemente il loro avanzamento, sarà costituito un Gruppo di Lavoro, coordinato dall’Autorità e composto dai Responsabili dell’Attuazione e da eventuali ulteriori rappresentanti designati da ciascun ente firmatario della Convenzione.
2. In particolare, il Gruppo di Lavoro avrà le seguenti finalità:
a) Collaborare alla redazione dei disciplinari di gara di DOCFAP e PFTE, con particolare riferimento ai contenuti tecnici, proponendo modifiche e integrazioni che dovranno essere recepite dal Soggetto Attuatore;
b) Organizzare riunioni periodiche alla presenza, se richiesta, del progettista o di un suo collaboratore designato, atte alla condivisione dei contenuti della progettazione, sia in corso di redazione che finale, ed alla conseguente verifica che gli elaborati progettuali rispettino le informazioni di dettaglio
dichiarate nell’allegato A parte seconda inviato al Ministero in allegato alla richiesta di
finanziamento;
c) Monitorare lo stato di avanzamento delle attività progettuali;
d) Xxxxxxxx la rispondenza degli elaborati progettuali alle Linee Guida Operative per la Valutazione degli Investimenti in Opere Pubbliche – Settore Xxxxxx, approvate con D.M. 326 del 11/10/2022 secondo quanto contestualizzato per le opere di cui alla presente convenzione nei disciplinari di gara;
e) Valutare la coerenza con la pianificazione di bacino, territoriale e di settore;
f) Assicurare il coordinamento e lo scambio di informazioni e di dati tra le attività di cui alla presente Convenzione e studi, progetti, analisi in corso o conclusi relativi al delta del Po e alla risalita del cuneo salino;
g) Assicurare il coordinamento e la giusta sinergia con le attività in corso nell’ambito del Contratto di
Foce Delta del Po;
h) Organizzare riunioni periodiche di presentazione dei risultati delle attività agli Enti a vario titolo competenti e ai soggetti coinvolti, finalizzate a raccogliere contributi e osservazioni;
i) Collaborare alla redazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), da redigersi ai sensi
dell’art.41 e dell’art-3 dell’allegato I.7 del d.lgs.36/23.
3. Le attività sopra descritte potranno essere anche organizzate, in funzione delle esigenze di lavoro, attraverso un’articolazione in sottogruppi, al fine di agevolare l’operatività e assicurare la massima condivisione delle scelte progettuali.
4. Prima della formale approvazione da parte del Soggetto Attuatore, il Gruppo di lavoro supporterà il RUP nella verifica che gli elaborati progettuali siano stati redatti nel rispetto delle indicazioni fornite nelle riunioni periodiche del Gruppo stesso. In caso di difformità, il Gruppo di lavoro collaborerà proponendo modifiche e integrazioni che dovranno essere recepite dal progettista, nel rispetto degli obblighi contrattuali.
5. Prima della formale approvazione da parte del Soggetto Attuatore, il Gruppo di lavoro supporterà il RUP nella verifica che il DIP sia stato redatto in coerenza con il DOCFAP e nel rispetto delle indicazioni fornite nelle riunioni periodiche del Gruppo stesso. In caso di difformità, il Gruppo di lavoro collaborerà proponendo modifiche e integrazioni che dovranno essere recepite dal Soggetto Attuatore.
Articolo 6
COMPITI E IMPEGNI DELL’AUTORITÀ
1. L’Autorità rende disponibili risorse umane, strutture, strumenti e conoscenze, necessarie alla realizzazione delle attività. Tutto ciò con particolare riferimento, in fase di redazione del DOCFAP e del PFTE da parte del progettista incaricato, alla collaborazione con il RUP designato dal soggetto attuatore nell’identificazione e nella verifica dei contenuti di dettaglio che dovrà contenere tale documento in ottemperanza alla normativa richiamata in premessa della presente convenzione.
2. L’Autorità, tramite il proprio referente operativo, coordina il Gruppo di Lavoro avente le finalità di cui all’art.5, verificando in particolare, la rispondenza degli elaborati progettuali ai contenuti minimi di DOCFAP e PFTE così come dettagliati nel d.lgs.36/2023 e nelle “Linee Guida per la valutazione di investimenti in opere pubbliche – settore idrico”.
3. A seguito della definizione del quadro economico della soluzione progettuale da svilupparsi, l’Autorità
renderà disponibile la somma massima di € 526.000,00 per lo sviluppo del PFTE.
4. L’Autorità dà copertura finanziaria alla somma di cui al precedente punto 1, utilizzando gli importi allo scopo erogati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come da Decreto Direttoriale n.10083/23 e provvederà alla liquidazione secondo le modalità previste dal Decreto Direttoriale n. 19056/22 e disciplinate al successivo art.9.
5. L’Autorità monitora il rispetto delle tempistiche e comunica eventuali ritardi al Ministero.
6. L’Autorità provvede ad aggiornare il Ministero effettuando le comunicazioni, previste all’art.7 del
decreto Direttoriale n.19056/22.
7. L’Autorità si impegna, sulla base delle risultanze delle attività di cui alla presente Convenzione, a condividere con la Regione possibili conseguenti variazioni degli obiettivi delle direttive comunitarie richiamate in premessa, verificando a tal fine, in coordinamento con la Regione, l’adeguatezza degli approfondimenti sviluppati e della documentazione prodotta promuovendo gli eventuali aggiornamenti/adeguamenti degli strumenti di pianificazione distrettuale.
8. Per lo svolgimento delle suddette attività l’Autorità potrà avvalersi della collaborazione di professionisti, altri enti, istituti universitari di ricerca e società specializzate.
Articolo 7
COMPITI E IMPEGNI DELLA REGIONE DEL VENETO
1. La Regione, tramite il proprio responsabile dell’Attuazione, partecipa al Gruppo di Lavoro e supporta l’Autorità nel coordinamento delle attività da svolgersi e nella supervisione delle attività del Soggetto Attuatore affinché il DOCFAP e PFTE risultino conformi alle prescrizioni normative, alle previsioni pianificatorie territoriali e di settore regionali ed in particolare al Piano d’area per il delta del Po, al Piano di Tutela delle Acque, alle Misure Generali e Specifiche di Conservazione e ai Piani di Gestione per Siti Natura 2000, nonché alle Linee guida operative per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche
– settore idrico, approvate con D.M. 326 del 11/10/2022.
2. La Regione rende disponibili risorse umane, strutture, strumenti e conoscenze, necessarie alla realizzazione delle attività, coinvolgendo nel Gruppo di Lavoro anche le proprie Agenzie regionali.
Articolo 8
COMPITI E IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE
1. Il Consorzio di Bonifica Delta del Po accetta il ruolo di Soggetto Attuatore e diventa responsabile dell’affidamento e della redazione del DOCFAP e del PFTE dell’intervento, in caso di verifica, a seguito della determinazione del valore dell’opera nell’ambito del DOCFAP, della possibile completa copertura economica dei costi per la redazione del PFTE con il finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di € 526.000,00, compresi altri eventuali servizi ad esso correlati e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle sue fasi attuative nel pieno rispetto del D. M. 259/22, del Decreto Direttoriale n.19056/22 e della normativa vigente in materia di lavori pubblici.
2. Il soggetto Attuatore utilizzerà € 83.897,12 di fondi propri per lo sviluppo del DOCFAP;
3. Il Soggetto attuatore dichiara di aver preso visione del D.M. 259/22, del Decreto Direttoriale n.19056/22 e del Decreto Direttoriale n. 10083/23, comprese le premesse e si impegna, nel caso di avvenuta verifica della totale copertura economica per la redazione del PFTE richiamata al punto 1 del presente articolo, a rispettare integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni ivi previste tenendo conto della modifica alle tempistiche così come concordato con AdBPo e riportato ai successivi commi;
4. Il Soggetto Attuatore si impegna altresì a gestire le risorse messe a disposizione per la realizzazione delle attività, conformandosi in particolare ai principi di legalità, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, e al principio del risultato.
5. Regione e Autorità rimangono estranee ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dal Soggetto Attuatore in ordine all’affidamento della progettazione del DOCFAP e del PFTE e degli altri servizi ad esso correlati, che dovrà avvenire secondo le prescrizioni normative ed in particolar modo secondo le indicazioni della normativa applicabile in materia di contratti pubblici.
6. Eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, non dipendenti da cause accertate come imprevedibili, sono a totale carico del Soggetto Attuatore.
7. Ai sensi dell’art. 7 del Decreto Direttoriale n. 19056/22, il Soggetto Attuatore, subordinatamente a quanto previsto al punto 1 del presente articolo, provvede:
a) a richiedere il relativo codice identificativo di gara (CIG o SMARTCIG) attraverso i sistemi informativi
dedicati dell’ANAC.
b) a rispettare per la pubblicazione dei bandi di gara di DOCFAP e PFTE e le rispettive aggiudicazioni le seguenti tempistiche:
• avvio della procedura per l’affidamento del servizio di progettazione del DOCFAP entro un mese
dalla stipula della convenzione;
• affidamento del servizio di progettazione del DOCFAP entro il 20/02/2024;
• pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio di progettazione del PFTE entro 90
giorni dalla data di approvazione del DIP;
• aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione del PFTE entro 270 giorni dalla data di approvazione del DIP;
c) a comunicare all’Autorità, all’indirizzo pec: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxx.xx i CIG e gli SMARTCIG
richiesti per l’affidamento della redazione di DOCFAP e PFTE;
d) a comunicare all’Autorità, all’indirizzo pec: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxx.xx la data di affidamento del servizio di progettazione di DOCFAP e PFTE ed il relativo costo, al netto delle economie conseguite compilando l’Allegato B del Decreto Direttoriale n. 19056/22, disponibile sulla apposita pagina web del sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti: xxx.xxx.xxx.xx;
e) all’aggiudicazione di tutti i servizi collegati al CUP entro 12 mesi dalla data di aggiudicazione del servizio di progettazione del PFTE che dovrà essere comunicata, ai fini della richiesta di erogazione del saldo, compilando l’Allegato C Decreto Direttoriale n. 19056/22, disponibile sulla apposita pagina web del sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili: xxx.xxx.xxx.xx
f) ad approvare il DOCFAP entro il termine massimo di 10 mesi dalla data di aggiudicazione;
g) ad approvare il PFTE entro il termine massimo di 18 mesi dalla data di aggiudicazione;
i) alla restituzione all’Autorità delle eventuali economie dei fondi MIT derivanti dall’affidamento del
servizio di progettazione del PFTE.
8. Le eventuali economie sui fondi MIT derivanti dall’aggiudicazione della progettazione del PFTE non potranno essere riutilizzate dal Soggetto Attuatore e restano nella disponibilità dell’Autorità per l’eventuale affidamento del successivo livello di progettazione.
7. Il Soggetto Attuatore, in qualità di stazione appaltante ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici:
a) nomina il Responsabile Unico del Progetto e trasmette l’atto di nomina all’Autorità e alla Regione;
b) nomina eventuali Responsabili di Procedimento, di cui al medesimo art.15 del DLgs 36/2022, per le fasi di programmazione, progettazione ed affidamento e trasmette gli eventuali atti di nomina all’Autorità e alla Regione;
c) applica le direttive di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 ed alla l. 17 dicembre 2010, n. 217, relative alla tracciabilità dei flussi finanziari;
a) trasmette all’Autorità, in formato digitale, il disciplinare di incarico/contratto con l’affidatario del servizio di progettazione del DOCFAP
b) trasmette all’Autorità, in formato digitale, il disciplinare di incarico/contratto con l’affidatario del
servizio di progettazione del PFTE;
c) trasmette all’Autorità ogni singolo giustificativo di spesa e pagamento;
d) comunica tempestivamente all’Autorità ogni scostamento dalla tempistica contrattualmente prevista per lo svolgimento del servizio.
8. Il Soggetto Attuatore verifica che il DOCFAP e il PFTE vengano redatti ai sensi delle normative vigenti ed in particolare:
a) il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione”;
b) il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” ed in particolare la Parte terza – Beni paesaggistici, TITOLO I - Tutela e valorizzazione;
c) il D.lgs. 23 febbraio 2023, n. 18 “Disciplina della qualità delle acque destinate al consumo umano –
Attuazione della direttiva 2020/2184/Ue – Abrogazione del D.lgs. 31/2001”;
d) la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
e) il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
f) la Direttiva Quadro 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di
acque;
g) Il documento di orientamento n. 36 “Exemptions to the Environmental Objectives according to Article 4(7) - New modifications to the physical characteristics of surface water bodies, alterations to the level of groundwater, or new sustainable human development activities” (2017);
h) la Direttiva 92/43/CEE (Habitat), concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, che prevede, ai fini della conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, la costituzione della Rete ecologica Natura 2000 mediante l’individuazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
i) la Direttiva 2009/147/CE (Uccelli), concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che all’art. 3 prevede l’individuazione e l’istituzione di Zone di protezione Speciali (ZPS) in cui sono presenti biotopi ed habitat importanti per la vita e la riproduzione delle specie degli uccelli selvatici;
j) il D.P.R 357/1997 e s.m.i. che ha recepito, nell’ordinamento nazionale, le Direttive 92/43/CEE
(Habitat) e 2009/147/CE (Uccelli);
k) il D.M. del 17 ottobre 2007 concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS);
l) le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat", articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate in data 28.11.2019, con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 195/CSR 28.11.2019) (19A07968);
m) il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;
n) il Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive”;
o) la Comunicazione della Commissione europea sul Green Deal europeo per l'Unione europea (UE) e i suoi cittadini (COM (2019) 640 final) che riformula, su nuove basi, l'impegno della Commissione ad affrontare i problemi legati al clima e all'ambiente;
p) la Comunicazione della Commissione europea sulla Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 (COM(2020) 380 final);
q) il Programma scientifico UNESCO Man and Biosphere (MAB), lanciato dall’UNESCO nel 1971, e la costituzione, nel 1977, della Rete Mondiale delle Riserve della Biosfera, e i meccanismi attuativi del Programma tra cui la “Strategia di Siviglia” e il Quadro Statutario della Rete Mondiale delle Riserve, la nuova Strategia MAB 2015-2025 e il Piano d’Azione di Lima 2016-2025;
r) la Direttiva sulla gestione dei sedimenti adottata dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 9 del 5 aprile 2006, come successivamente modificata con deliberazione n. 9 del 22 luglio 2009 del medesimo Comitato Istituzionale;
s) le previsioni individuate nella pianificazione vigente di bacino, territoriale e di settore, compresa la
pianificazione d’ambito, relativamente all’ambito territoriale interessato;
t) la normativa in materia di contratti pubblici (Codice dei contratti pubblici e relativi provvedimenti di attuazione ed esecuzione);
u) Il DM Infrastrutture e Trasporti 26 giugno 2014 "Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)" comprensivo dell’allegato "Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)";
v) Il DM Infrastrutture e Mobilità sostenibili e Transizione ecologia 12 Ottobre 2022, n. 205 "Regolamento recante criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di cui all’articolo 114, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
w) Il Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle «Norme tecniche
per le costruzioni”;
x) il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 259 del 29 agosto 2022 (di
seguito D.M. 259/22) di ripartizione e assegnazione, in attuazione dell’articolo 202, comma 1, lettera
a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, di risorse stanziate per gli anni 2021 e 2022 a valere sul capitolo 7008, Piani Gestionali 01, 02, 05, a favore delle Autorità di bacino distrettuale e delle Zone Economiche Speciali (ZES);
y) Il Decreto Direttoriale n. 19056/22 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che disciplina le modalità e i termini di presentazione delle proposte, le modalità di monitoraggio e le modalità di erogazione e di revoca delle risorse di cui all’articolo 1, comma 2,del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 259 del 29 agosto 2022, assegnate per la predisposizione di progetti di fattibilità tecnico ed economica di infrastrutture idriche di particolare rilevanza ed entità, coerenti con gli obiettivi del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, e la progettazione di interventi ed opere infrastrutturali correlate alle Zone Economiche Speciali;
z) Le Linee guida operative per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche – settore idrico, approvate con D.M. 326 del 11/10/2022.
9. Il Soggetto Attuatore verifica che il PFTE contenga gli elementi utili a valutare il possibile deterioramento dei corpi idrici coinvolti e le indicazioni riferibili all’utilizzo dell’esenzione art. 4 comma 7 della Direttiva Quadro 2000/60/CE (Direttiva Acque).
10. Il Soggetto Attuatore partecipa alle riunioni previste nell’ambito del Contratto di Foce Delta del Po,
assicurando la giusta sinergia tra le attività.
11. Per lo svolgimento delle suddette attività il Soggetto Attuatore potrà avvalersi della collaborazione di professionisti, altri enti, istituti universitari di ricerca e società specializzate. I costi per tali collaborazioni rientrano nel finanziamento concesso dallo Stato per la redazione del PFTE.
Articolo 9
MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE RISORSE E DEFINIZIONE FINALE DEL FINANZIAMENTO STATALE
1. Tenuto conto che le risorse assegnate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la redazione del PFTE vengono erogate a favore dell’Autorità, con le seguenti modalità definite dall’art. 9 del Decreto Direttoriale n. 19056 del 13/10/2022:
a) a seguito della pubblicazione del decreto di ammissione a finanziamento statale di ciascuna proposta è stato erogato un anticipo pari al 50 per cento dell’importo complessivo ammesso;
b) a seguito di comunicazione di aggiudicazione del PFTE sarà erogato il saldo relativo al costo ammissibile dello stesso determinato al netto delle economie di gara;
L’Autorità provvederà ad erogare le risorse al Soggetto attuatore con le seguenti tempistiche:
a) anticipo pari al 50% entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara per la redazione del PFTE;
b) saldo entro 30 giorni dal ricevimento delle somme da parte del MIT.
2. Entro 6 mesi dalla data di approvazione del PFTE, il Soggetto Xxxxxxxxx dovrà presentare la rendicontazione delle spese sostenute. Sono ammesse a finanziamento statale le spese di progettazione che, in fase di pagamento, sono state associate al CUP.
3. Qualora l’attività di redazione del PFTE non sia portata a compimento nei termini previsti per cause non imputabili al Soggetto Attuatore, possono comunque essere ammesse a finanziamento le spese sostenute, a seguito di uno specifico accertamento effettuato dalla Direzione del MIT sulla scorta della documentazione prodotta dal Soggetto Attuatore sotto la propria responsabilità, nelle more della rivalsa del terzo responsabile ove ammessa.
4. Il Soggetto Attuatore si impegna a restituire le somme non utilizzate all’Autorità entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta dell’Autorità.
Articolo 10 BDAP
1. Ai sensi dell’art.11 del decreto Direttoriale n. 19056/22, il Soggetto Attuatore è tenuto, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, all’inserimento dei dati relativi al procedimento di affidamento e redazione del PFTE ammesso a finanziamento statale nel sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP)”, anche al fine di consentire alla Direzione il monitoraggio dei procedimenti relativi alle progettazioni oggetto di finanziamento statale.
Articolo 11 REVOCA DELLE RISORSE
1. Ai sensi dell’art.12 del Decreto Direttoriale n. 19056/22 e subordinatamente alla verifica della completa copertura finanziaria del costo di redazione del PFTE richiamata al punto1 dell’art. 8 della presente convenzione, verranno revocate automaticamente le risorse da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti qualora il Soggetto Attuatore:
a) non provveda all’aggiudicazione definitiva del servizio relativo alla redazione del PFTE entro il termine perentorio previsto di 270 giorni dalla data di approvazione del DIP salvo nei casi di carattere eccezionale, adeguatamente documentati, non dipendenti dalla volontà e responsabilità del Soggetto Attuatore;
b) incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni stabilite nel Decreto Ministeriale n. 19056/22, quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative ed alle stesse norme di buona amministrazione.
Articolo 12 VERIFICA
1. Il Soggetto Attuatore fornisce ogni documento sia ritenuto necessario o utile alla Direzione del MIT e all’Autorità, ai fini delle verifiche di competenza sull’utilizzo delle risorse, sulle attività delle progettazioni oggetto di finanziamento statale e sul loro stato di attuazione.
Articolo 13
ENTRATA IN VIGORE, TEMPI E DURATA DELLA CONVENZIONE
1. La presente convenzione entra in vigore e impegna i firmatari dalla data di stipula e termina con il
conseguimento delle finalità di cui all’art. 1 e la rendicontazione di tutte le spese al Ministero.
Articolo 14
PROPRIETA’ DEI RISULTATI
1. I risultati del lavoro svolto e dei materiali prodotti nell’ambito delle attività della presente Convenzione sono di proprietà congiunta dei firmatari della Convenzione stessa.
2. I firmatari sono tenuti a comunicare reciprocamente le circostanze e le modalità di utilizzo dei risultati delle attività svolte e dei materiali prodotti.
Articolo 15 CONTROVERSIE
1. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in pendenza del presente atto.
2. In caso di mancato accordo, la controversia, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sarà risolta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.
Articolo 16 DISPOSIZIONI FINALI
1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata, è soggetta a registrazione ai sensi del
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 “Testo unico delle disposizioni concernenti l’importa di registro” solo in
caso d’uso. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla.
2. La presente Convenzione è soggetta a imposta di bollo a carico del Soggetto Attuatore.
3. La presente Convenzione viene sottoscritta dagli aderenti con firma digitale ai sensi dell’art.15 della
Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.
4. Per tutto quanto non espressamente stabilito dalla presente Convenzione si farà riferimento alle norme applicabili in materia.
Letta, confermata e sottoscritta
Il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po Xxxxxxxxxx Xxxxxx
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. )
Il Direttore del Consorzio Delta del Po Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. )
Il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa della Regione del Veneto Xxxxxxxx Xxxxxx
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. )