CONTRATTO PRELIMINARE DI LOCAZIONE PORZIONE DI FABBRICATO DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA CASNEDI 4/B AD USO ESERCIZIO PROFESSIONI SANITARIE
CONTRATTO PRELIMINARE DI LOCAZIONE PORZIONE DI FABBRICATO DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA CASNEDI 4/B AD USO ESERCIZIO PROFESSIONI SANITARIE
Con la presente scrittura privata,
l’anno duemila
il mese di
TRA
il giorno ,
Il Comune di Valmadrera (di seguito denominato
promittente Locatore) con sede in Xxx Xxxx, 00, codice fiscale 00609660139, qui rappresentato dal Responsabile dell’Area
, Sig. , nato a , codice fiscale
domiciliato ai fini del presente presso la sede municipale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’ente;
E
il Signor nato a il codice fiscale _ in qualità di della ditta con sede in Via a , codice fiscale , partita IVA (di seguito promissario Conduttore).
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1- Oggetto –Promessa di locazione
Il Comune di Valmadrera, quale promittente locatore, si impegna a concedere IN LOCAZIONE al promissario Conduttore , che accetta
senza riserva alcuna, la porzione di immobile, sita in Valmadrera, Xxx Xxxxxxx x. 0/x, di mq.95,00, come meglio individuata nell’allegata planimetria in color rosso , posta al piano terra di un fabbricato interamente di proprietà del Comune di Valmadrera, identificata in catasto fabbricati del comune di Valmadrera, foglio 15 particella 0000.Xx destinazione dei locali esclusivamente ad uso esercizio attività professioni sanitarie non potrà essere modificata.
Il promissario conduttore riconoscendo la potenziale attitudine dei locali sopra descritti ad ospitare l’attività della propria professione sanitaria, nell’accettare tutte le clausole del presente contratto preliminare di locazione, si impegna ad accettare e sottoscrivere il futuro contratto di locazione, previa ristrutturazione della porzione immobiliare sopra specificata, nei tempi, con le modalità ed alle condizioni tutte previste nei seguenti articoli.
Articolo 2 – Interventi sull’immobile
Con il presente contratto preliminare, finalizzato alla futura locazione di cui al precedente articolo 1, il promissario conduttore, s’impegna ed accetta, quale condizione essenziale per la stipula del definitivo contratto di locazione, tutte le condizioni previste nell’avviso d’asta, al fine di eseguire gli interventi di ristrutturazione, per rendere funzionali i locali alla attività della propria professione sanitaria di :
…………………………….
L’occupazione della porzione immobiliare – di proprietà comunale -
è concessa, a titolo gratuito, al solo fine dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione, da completarsi entro il termine di quattro mesi dalla consegna, salvo proroga motivata ed autorizzata.
Il promissario conduttore s’impegna ad eseguire le opere a regola d’arte, sostenendo le relative spese previa acquisizione di tutte le licenze, permessi e autorizzazioni che si rendessero necessari per la completa esecuzione dei lavori. Il contratto definitivo di locazione verrà stipulato, soltanto ad avvenuto collaudo tecnico dei lavori con esito positivo.
Tutte le opere, anche annesse e connesse, realizzate a seguito della ristrutturazione in oggetto, sono e resteranno di proprietà comunale, così come il fabbricato già esistente. L’esercizio dell’attività nell’immobile ristrutturato è subordinato al positivo collaudo dei lavori, all’ottenimento di tutti i provvedimenti permissivi concernenti l’immobile e l’attività stessa, nonché alla stipula del contratto definitivo di locazione.
Tutti gli interventi di ristrutturazione sopra indicati, gli adempimenti tecnico amministrativi connessi e derivati, nonché gli adeguamenti catastali, sono totalmente a carico ed a esclusivo onere del promissario conduttore.
Con riferimento ai lavori ed agli interventi di ristrutturazione dell'immobile, il Comune, a totale salvaguardia del proprio patrimonio immobiliare e dei propri interessi, provvederà a richiedere al promissario conduttore le polizze di assicurazione sottoelencate, polizze da stipularsi prima dell'inizio dei lavori : 1-
POLIZZA C.A.R (contactor all risks) con assicurate le seguenti Partite : Sezione 1 - danni alle opere € 300.000,00. La polizza dovrà riportare, quale BENEFICIARIO , in caso di indennizzo il Comune di Valmadrera, proprietario dell'immobile assicurato.
Sezione 2 - responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore ad € 500.000,00.
2 - POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE (R.C.T.-O) stipulata dall'Impresa edile, a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività IMPRENDITORIALE. La assicurazione dovrà essere stipulata con un massimale catastrofale non inferiore ad € 5.000.000,00 per la R.C.T. , ed € 1.500.000,00 per la R.C.O.
- polizza da stipularsi ad avvenuto collaudo tecnico amministrativo, con esito positivo :
3- POLIZZA DECENNALE POSTUMA INDENNITARIA con
assicurata la seguente partita:
Sezione 1 - SOMMA ASSICURATA equivalente al costo per la integrale ricostruzione a nuovo dell'immobile.
La polizza dovrà riportare, quale BENEFICIARIO, in caso di indennizzo relativo alla Partita n.1 il Comune di Valmadrera, proprietario dell'immobile assicurato.
Sezione 2 - responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore ad € 500.000,00.
Articolo 2 – Contratto definitivo di locazione.
Decorrenza e Durata
Il contratto definitivo di locazione verrà stipulato soltanto ad avvenuto collaudo tecnico delle opere con esito positivo e avrà durata di sei anni ai sensi della legge 27/07/1978 n. 392 . Riporterà tutte le clausole previste nel presente contratto, con la sola eccezione di quelle non più efficaci o che abbiano esaurito, in quel momento, tutti i loro effetti, nonché quelle aggiuntive che si rendessero necessarie.
Il contratto definitivo sarà rinnovabile per la medesima durata se non interviene disdetta scritta, trasmessa alla controparte mediante lettera raccomandata AR, almeno sei mesi prima della naturale scadenza.
Articolo 3 - Canone
Il canone annuo del contratto definitivo di locazione che il promissario conduttore si impegna a corrispondere al promittente locatore è stabilito in euro = (in lettere
/00) oltre alle spese accessorie. Detto canone sarà ripartito in due rate semestrali anticipate da versarsi entro, e non oltre, il giorno quindici dei mesi di gennaio, e luglio di ciascun anno alla tesoreria del comune Locatore.
Il Conduttore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone e degli oneri accessori oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo eseguito il pagamento delle rate scadute.
Il mancato pagamento del canone e degli oneri accessori entro i
termini e secondo le modalità di legge e/o di contratto, produrrà ipso jure la risoluzione di quest’ ultimo ai sensi dell’ art. 1456 c.c., per fatto e colpa del conduttore ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, salvo il disposto di cui all’ art. 55 della legge 392/78. Ove il Locatore non si avvalga della facoltà concessagli dalla predetta clausola risolutiva, il ritardato pagamento di quanto dovuto darà luogo all’ applicazione degli interessi di mora nella misura prevista dalla legge.
Articolo 4 – Aggiornamento del canone
Le parti convengono sin d’ora che il canone di locazione sarà automaticamente aggiornato annualmente a decorrere dal secondo anno e per gli anni successivi senza necessità di formale richiesta da parte del locatore nella misura pari al 100% della variazione in aumento dell’ indice dei prezzi al consumo accertata dall’ ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell’anno precedente.
Articolo 5 - Destinazione
La porzione immobiliare è destinata esclusivamente per uso attività professioni sanitarie, con divieto di mutamento di destinazione.
Articolo 6- Oneri-Responsabilità del conduttore
Il contratto definitivo prevederà che sarà vietato utilizzare le eventuali parti comuni in modo tale da recare danno alla proprietà o
da pregiudicare l’ uso degli altri aventi diritto.
Il conduttore è costituito custode della porzione immobiliare locata ed esonera sin d’ora espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto doloso o colposo o di terzi in genere, nonché per danni che venissero provocati da scassi, rotture e manomissioni per tentato o consumato furto. Il locatore è altresì esonerato da ogni responsabilità per danni derivanti da eventuali sospensione dei servizi e per tutti i casi fortuiti ordinari e straordinari, a titolo esemplificativo allagamenti, nubifragi, avarie agli impianti elettrici, ecc….
Il Conduttore è direttamente responsabile verso il Locatore ed i terzi dei danni causati, per colpa sua o di persone da lui dipendenti o autorizzate, da spandimento di acqua, fughe di gas, ecc., e da ogni altro abuso o trascuratezza nell’ uso dei locali.
Art.7 –Miglioramenti e addizioni
Le parti convengono che il contratto definitivo prevederà che il conduttore, a sua cura e spese e previa autorizzazione del locatore, potrà eseguire nell’immobile locato, fatto salvo il rispetto delle previsioni di legge e le prescritte preventive autorizzazioni da parte delle competenti autorità, tutte le migliorie ed addizioni che ritenga utili per l'uso contrattualmente stabilito.
Alla scadenza del contratto i locali torneranno nella piena disponibilità del LOCATORE, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ivi comprese le migliorie e/o addizioni apportate
all’immobile dal conduttore.
Il Locatore può eseguire riparazioni, addizioni e miglioramenti, anche se non abbiano carattere d’ urgenza, senza corrispondere alcun indennizzo al conduttore anche se quest’ ultimo, per effetto di essi, subisca incomodi per oltre 20 gg., derogandosi così espressamente al disposto dell’ art. 1584 e ss. c.c..
Articolo 8 - Stato dell’immobile
Le parti convengono che il contratto definitivo prevederà che il locatore resterà in ogni caso esonerato da ogni responsabilità o conseguenza per difetto, diniego o revoca di concessioni, di autorizzazioni o licenze amministrative, anche se dipendenti dalla cosa locata ed anche per il mancato uso contrattuale.
Articolo 9 - Manutenzioni
Le parti convengono che il contratto definitivo prevederà che in deroga all’art.1576 del c.c. tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della porzione immobiliare, compresi gli interventi di adeguamento alla normativa vigente, e degli impianti ivi istallati, per tutta la durata del contratto saranno a carico del conduttore, senza onere alcuno per il locatore. Qualora per l’utilizzazione dei locali locati o di parte di essi vi si dovessero eseguire opere, lavori di adattamento o di riatto per metterli o mantenerli rispondenti alle disposizioni dei regolamenti edilizi, di igiene ed in generale alle prescrizioni delle competenti autorità, tutte
le opere si convengono sin d’ora a carico esclusivo del conduttore. Gli interventi di cui al precedente comma, nonché ogni mutamento nella porzione immobiliare e impianti ivi esistenti, sono proibiti senza il preventivo consenso scritto del locatore e senza aver prima conseguito le eventuali concessioni/autorizzazioni.
Articolo 10 - Ispezioni
Il Locatore può sempre effettuare ispezioni e verifiche presso i locali affittati anche a mezzo di personale esterno appositamente delegato al fine di verificare il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali assunti con il presente. Tale verifica può essere fatta in orari convenuti e senza intralciare la regolare attività del Conduttore.
Articolo 11 - Oneri accessori
Oltre al canone di locazione, saranno interamente a carico del Conduttore gli oneri e le spese di cui all’articolo 9 (oneri accessori), comma 1, della legge 27 luglio 1978 numero 392 e, comunque, ogni altro onere derivante dall’occupazione dei locali.
Saranno a carico del conduttore gli oneri relativi alle utenze varie e tutte le eventuali spese condominiali ordinarie . Queste ultime dovranno essere pagate direttamente dal conduttore al Locatore entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta. Saranno altresì a carico del conduttore le spese relative all'allacciamento ed eventuale potenziamento delle utenze.
Articolo 12 - Cauzione
Alla stipula del contratto di locazione definitivo il Conduttore, a titolo di cauzione, verserà al Locatore una somma corrispondente a tre mensilità del canone e precisamente pari ad Euro………………..
(……………… euro) . Tale somma verrà restituita solo alla scadenza della locazione e solo a seguito di integrale adempimento di ogni obbligazione derivante dal contratto.
Articolo 13 - Recesso del conduttore
Le parti convengono che il contratto definitivo prevederà che il Conduttore avrà facoltà di recesso sempreché ne dia avviso con lettera raccomandata inviata con un preavviso di almeno sei mesi.
Non sarà dovuta dal Locatore alcuna indennità di avviamento.
Articolo 14 – Divieto di sublocazione e cessione del contratto Essendo il Locatore un ente pubblico, pena la nullità, sarà esclusa ogni forma di sublocazione o di cessione del contratto definitivo come pure è vietata la cessione del presente contratto.
Articolo 15 - Modifiche alla clausole contrattuali
Ogni modifica eventualmente apportata alla presente scrittura privata dovrà, a pena di nullità, essere redatta in forma scritta e sottoscritta dalle Parti.
Articolo 16- Elezione di domicilio per comunicazioni
Le parti eleggono domicilio rispettivamente:
il Locatore, in Xxx Xxxx x. 00, Xxxxxxxxxx ;
il Conduttore presso i locali affittati in Via n…… Valmadrera.
Articolo 17 - Foro competente
In caso di controversia sorta tra le parti è competente a conoscere la causa il Tribunale del foro di Lecco.
Articolo 18 - Privacy
Ai sensi di quanto disposto dalla legge n° 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Privacy) e successive modifiche ed integrazioni, il promissario conduttore dichiara di essere stata informata circa le finalità e le modalità del trattamento, la natura del conferimento, le conseguenze dell’eventuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati stessi, nonché i diritti di cui all’art. 13 della Legge medesima, la ragione sociale e la sede del Titolare del trattamento e del Responsabile. In base a detta informativa il promissario conduttore conferisce il proprio consenso, al trattamento dei dati nell’ambito delle finalità e modalità indicategli e nei limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge.
Articolo 19 - Spese di registrazione
Le spese e gli oneri di registrazione del contratto sono suddivise in parti uguali tra il Promittente Locatore e il Promissario Conduttore.
La registrazione del contratto verrà fatta a cura del locatore.
Articolo 20 - Rinvio
Per tutto quanto non previsto si rinvia al Codice Civile, alle norme vigenti e agli usi e consuetudini in materia di locazione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Promittente Locatore Comune di Valmadrera
Il Promissario Conduttore Sig………………………………
Il Conduttore, previa rilettura, approva espressamente, a norma degli artt. 1341 ss c.c., i seguenti articoli: 1 (oggetto), 2 (durata), 3
(canone), 4 (aggiornamento del canone), 5 (destinazione), 6 (Oneri- responsabilità del conduttore) , 7 (miglioramenti ed addizioni), 8 (stato dell’immobile) 9 (manutenzioni) , 11 (oneri accessori), 12 (cauzione), 13 (recesso del conduttore), 19 (spese di registrazione) .
Il Conduttore Sig……………………..