MOBILITA’ – SPORT – POLITICHE GIOVANILI
CITTA’ DI POTENZA
MOBILITA’ – SPORT – POLITICHE GIOVANILI
Gara per l’affidamento del sevizio di trasporto pubblico locale
SCHEMA DI CONTRATTO DI ESRCIZIO
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)
CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E DELL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
COMUNE DI POTENZA
L'anno addì , del mese di in avanti a me, , competente a rogare nell'interesse della Comune di Potenza gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi:
1) COMUNE DI POTENZA Ente Affidante, nella persona del , nato a , il
, domiciliato per la carica presso , il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta - Codice Fiscale e Partita IVA
2) L'Impresa Affidataria , con sede legale in , Via , iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di , R.E.A codice fiscale , rappresentata da
, nato a il , residente a , nella qualità di , debitamente autorizzato alla stipula del presente atto con ;
SI PREMETTE CHE
- con deliberazione n. 12 del 10/02/2015 il Consiglio Comunale ha approvato il Nuovo Programma di Esercizio del Servizio di Trasporto Urbano su gomma per una percorrenza complessiva di km. 1.342.543;
- con deliberazione n. 30 del 13/02/2015 la Giunta Comunale ha dato mandato al sottoscritto Dirigente dell’UD Mobilità di indire una procedura di gara ad evidenza pubblica per l’individuazione del gestore del Trasporto Pubblico Locale specificando che gli elementi del sistema di trasporto da mettere a gara sono il nuovo Programma di Esercizio del Trasporto su gomma, come approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.12 del 10/2/2015 con uno sviluppo chilometrico pari a km.
1.342.543 ed i quattro impianti meccanizzati di risalita (scale mobili ed ascensori) così composto:
o Scala Mobile “Prima” - lunga mt. 430, dislivello mt. 71 con 4 ascensori verticali;
o Scala Mobile “via Armellini” – lunga mt. 147.3, dislivello mt. 50 con 2 ascensori verticali;
o Scala Mobile “Santa Lucia” – lunga mt. 600, dislivello mt. 130 (80+50) con 2 ascensori inclinati e 4 verticali;
o Scala Mobile “Basento” – lunga mt. 132, dislivello mt. 16,70;
- con bando CIG del il Comune ha indetto una gara con procedura aperta (ex art. 3, comma 37 del d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i.) per l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto;
- che i servizi oggetto di gara sono stati ricompresi in un unico lotto per una produzione complessiva di km/annui ( chilometri annui) oltre ai quattro impianti meccanizzati di risalita ed un corrispettivo unitario dei servizi su gomma oggetto di affidamento pari a €/km ( euro al chilometro), comprensivo delle compensazioni economiche di cui all’art. 17 del D.lgs. 422/97 e s.m.i., pertanto, l’importo complessivo a base d’asta annuo è risultato pari ad € (euro ), oltre IVA di legge;
- che, in esito all'esperimento della procedura di gara, giusta determinazione dirigenziale n.
e verbale di gara n. , che si allegano al presente atto, allegati All. e All.
, è risultata aggiudicataria ;
CIO' PREMESSO
Essendo ora intenzione delle parti addivenire alla stipula del contratto in forma valida e regolare, le stesse, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto di seguito specificato.
ARTICOLO 1 - INTEGRAZIONE DELLA PREMESSA
1. La Premessa è parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio ed ha valore di patto.
ARTICOLO 2 - OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CORRISPETTIVO
1. Il presente Contratto di Servizio disciplina i rapporti tra l'Ente Affidante e l'Impresa Affidataria concernenti la gestione e l'esercizio dei servizi Trasporto Pubblico Locale specificando che gli elementi del sistema di trasporto da mettere a gara sono il nuovo Programma di Esercizio del Trasporto su gomma, come approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.12 del 10/2/2015 con uno sviluppo chilometrico pari a km. 1.342.543 ed i quattro impianti meccanizzati di risalita (scale mobili ed ascensori), in prosieguo più volte denominati "servizi di TPL", come risultanti dal programma di esercizio facente parte dell'Offerta Tecnica presentata dall’Impresa Affidataria di cui all’Allegato A al presente Contratto.
2. Con riferimento all'esercizio dei servizi di TPL di che trattasi, il presente Contratto di Servizio disciplina, inoltre, gli impegni delle Parti in ordine al rispetto degli standard qualitativi del servizio, all'integrazione tariffaria ed ai rapporti con l'Utenza.
3. Il luogo di esecuzione è il territorio del Comune di Potenza.
4. All'Impresa Affidataria è attribuito il corrispettivo per l'esercizio dei servizi di TPL nella misura determinata dall'Offerta Economica presentata in sede di gara, oltre IVA di legge, dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita di titoli di viaggio, nonché dei ricavi e dei vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale.
6. Il presente Atto è soggetto a revisione:
a) in caso di provvedimenti legislativi che modifichino in modo sostanziale, il costo necessario ad erogare i servizi di cui al presente Contratto;
b) nel caso in cui vi siano diverse disposizioni legislative, che determinino una sostanziale variazione degli stanziamenti di bilancio e che comportino, per l'Ente Affidante, l'impossibilità di far fronte agli impegni economici assunti con il presente Contratto di Servizio.
ARTICOLO 3 - DURATA E DECORRENZA
1. Il presente Contratto di Servizio decorre dal 1 gennaio 2016 ed ha validità fino al 31 dicembre 2017.
2. L'Impresa Affidataria si obbliga a proseguire la gestione dei servizi successivamente alla scadenza del relativo contratto di servizio per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data della suddetta scadenza e, comunque, sino alla data di effettivo subentro da parte del Nuovo Aggiudicatario. La prosecuzione dei servizi avviene alle stesse condizioni valide per l'ultimo anno di affidamento, salvo diverso accordo tra le parti.
3. Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano anche in caso di decadenza e di anticipata risoluzione ovvero nei casi di recesso previsti dal presente Contratto.
4. L'Amministrazione Aggiudicatrice darà comunicazione all’Impresa Affidataria della data di effettivo subentro da parte del Nuovo Aggiudicatario almeno 60 (sessanta) giorni prima del termine di effettivo inizio del servizio.
ARTICOLO 4 - EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI DI TPL OGGETTO DI CONTRATTO
1. E' previsto un periodo transitorio di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, durante il quale l'Impresa Affidataria subentrerà progressivamente al Gestore Uscente nell'espletamento del servizio di trasporto e nella acquisizione in disponibilità delle vetture e del personale impiegati. L'assunzione degli obblighi e degli oneri relativi al presente Contratto da parte dell'Impresa Affidataria decorrerà dalla data della consegna effettuata con appositi verbali sottoscritti dalla Impresa Affidataria e dal Gestore Uscente.
2. I servizi di TPL saranno espletati secondo i programmi di esercizio facenti parte dell'Offerta Tecnica presentata dall'Impresa Affidataria e riportata nell’Allegato A al Contratto.
3. L'Ente Affidante, nel corso dell'intera durata del servizio, potrà modificare il programma di esercizio - sia in aumento che in diminuzione - per esigenze di pubblica utilità ovvero connesse alla sperimentazione o all'istituzione di nuovi servizi e/o di nuove linee.
4. Qualora, per ciascun anno, le percorrenze chilometriche annue autorizzate dall'Ente Affidante differiscano dalle percorrenze chilometriche annue aggiudicate in sede di gara, il corrispettivo annuo totale dovuto all'Impresa Affidataria sarà determinato secondo le seguenti modalità:
a) se le percorrenze chilometriche annue autorizzate differiscano, in aumento o in diminuzione, dalle percorrenze chilometriche annue indicate in sede di gara di una percentuale inferiore o pari all'3 % (tre per cento), considerata come franchigia, il corrispettivo annuo non subirà alcuna variazione;
b) se le percorrenze chilometriche annue autorizzate differiscano, in aumento o in diminuzione, da quelle indicate in sede di gara di una percentuale superiore al'3 % (tre per cento) e fino al 20 % (venti per cento), il corrispettivo totale annuo verrà aumentato o diminuito di un importo calcolato applicando il corrispettivo chilometrico di aggiudicazione alla differenza tra le percorrenze annue autorizzate e le percorrenze chilometriche indicate in sede di gara, detratta, comunque, la franchigia di cui alla precedente lettera a);
5. L'Impresa Affidataria dovrà provvedere a mettere in esercizio le modifiche richieste, ai sensi del precedente punto 3, che non comportino rinegoziazione del corrispettivo, entro e non oltre le date stabilite dall'Ente Affidante.
6. L'Impresa Affidataria, durante il periodo di vigenza del contratto di servizio, potrà richiedere all'Ente Affidante l'approvazione di modifiche e/o integrazioni, ritenute di pubblica utilità, ai programmi di esercizio specificandone le ragioni. L'approvazione delle modifiche e/o integrazioni deve avvenire con atto formale dell'Ente Affidante.
7. L'Impresa Affidataria, per quanto di propria competenza, si obbliga a garantire adeguata e tempestiva informazione all’utenza di ogni modificazione e/o integrazione dei programmi di esercizio.
8. I servizi di cui al presente Contratto non potranno essere interrotti, né sospesi, né modificati dall'Impresa Affidataria salvo che per cause di forza maggiore. Le temporanee interruzioni, o riduzioni, o modifiche di servizio dovranno comunque essere limitate al massimo e comunicate all’Ente Affidante, al più tardi entro le 12 ore successive al manifestarsi della causa. Le riduzioni temporanee dei servizi connesse agli eventi precedentemente citati non comportano variazioni del corrispettivo.
9. In caso di mancata e/o parziale esecuzione dei servizi per cause diverse da quelle previste nel precedente punto 9 e, comunque, imputabili all'Impresa Affidataria, l'Ente Affidante potrà assicurare la continuità e la regolarità del servizio, anche avvalendosi di altre imprese, con rivalsa sull'Impresa Affidataria per le spese sostenute, fermo restando quanto previsto in materia di sanzioni, decadenza e risoluzione, nonché richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
00.Xx caso di sciopero, l'Impresa Affidataria dovrà assicurare lo svolgimento dei servizi minimi previsti negli accordi siglati con le Organizzazioni Sindacali, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 146/1990 e s.m.i. relativa al diritto di sciopero nei servizi essenziali, informando tempestivamente e adeguatamente l'Ente Affidante e l'utenza.
ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DELL'ENTE AFFIDANTE
1. L'Ente Affidante pone in essere le condizioni per il raggiungimento dei livelli di servizio definiti nel programma di esercizio di propria competenza.
2. A titolo di corrispettivo per l'erogazione dei servizi e l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Contratto l'Ente Affidante corrisponde all'Impresa Affidataria il corrispettivo per l'esercizio dei servizi di TPL nella misura determinata dall'Offerta Economica presentata in sede di gara dall'Impresa Affidataria, allegata al presente Contratto di Servizio, pari ad € oltre IVA come per legge, comprensivo delle compensazioni economiche di cui all’art. 17 del D.lgs. 422/97 e s.m.i..
3. Il predetto corrispettivo spettante all'Impresa Affidataria non sarà incrementato annualmente in misura pari alla variazione, fatta registrare rispetto all'anno precedente, del tasso di inflazione programmata ufficiale annuo risultante dal Documento di Economia e Finanza data la durata breve del contratto.
4. Il suddetto corrispettivo, come eventualmente adeguato nel corso di esecuzione del servizio, è erogato in rate mensili, di uguale importo, previa presentazione di regolare fattura, emessa nell’ultimo giorno del mese di riferimento, ed acquisizione da parte della struttura comunale competente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), fermo restando quanto previsto in materia di sanzioni e di tracciabilità dei flussi finanziari, entro e non oltre il termine di giorni 60 (sessanta) giorni, data la natura particolare del servizio, decorrenti a partire dalla data di effettiva acquisizione della fattura al protocollo dell’Xxx.xx Comunale.
5. Nel caso si verifichino ritardi nell’erogazione degli importi di cui sopra, imputabili all’Ente Affidante e non all’Impresa Aggiudicataria e superiori a 60 (sessanta ) giorni rispetto alla scadenza prevista, l'Ente Affidante si impegna a riconoscere all'Impresa Affidataria gli interessi per ritardato pagamento, a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al punto che precede, calcolati ai sensi del D.lgs. n. 231/2002, come modificato dal d.lgs. n. 192 del 2012, sulla base del saggio degli interessi ivi previsto.
6. In corrispondenza del pagamento dell’ultima mensilità relativamente a ciascun anno solare, l’Ente Affidante tratterrà dall’importo dei corrispettivi le somme corrispondenti ad eventuali sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi del successivo Art. 23 a carico dell’Impresa Affidataria, divenute esecutive.
7. Anche l’adeguamento del corrispettivo di cui al comma 5, punto b) del precedente Art. 4 sarà effettuato a conguaglio con l’ultima mensilità di ciascun anno solare.
ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA
1. L'Impresa Affidataria si impegna ad esercitare i servizi di TPL secondo il programma di esercizio offerto in sede di gara e riportato nell'Allegato ovvero secondo il programma di esercizio così come eventualmente modificato nel corso di vigenza del presente Contratto.
2. L'Impresa Affidataria è responsabile delle attività accessorie alla fornitura dei servizi, svolte direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed, in particolare:
a) della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture e degli impianti propri, in dotazione o uso esclusivo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui posti di lavoro;
b) della manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi, atte a garantire la sicurezza, la pulizia, l’efficacia ed efficienza operativa;
c) delle revisioni periodiche del parco mezzi prescritte dalla normativa vigente;
d) dell'adozione, nell'espletamento dei servizi di cui al presente Contratto, delle cautele necessarie alla sicurezza dei viaggiatori e alla incolumità del personale addetto all'espletamento dei medesimi;
e) dell'obbligo di provvedere alla capillare informazione all'Utenza relativamente alle variazioni del programma di esercizio utilizzando modalità efficaci e rapide.
3. L'Impresa Affidataria si impegna a garantire la qualità del servizio svolto, nonché l’efficienza del servizio di informazione all'utenza, secondo quanto indicato nella Carta dei Servizi presentata con l'Offerta Tecnica ed allegata al presente atto, All. .
4. L'Impresa Affidataria si impegna a partecipare a qualsiasi iniziativa finalizzata al miglioramento dell'informazione all'utenza.
5. L'Impresa Affidataria si impegna ad individuare, all'interno della rispettiva struttura organizzativa (o tramite intese con altre aziende specializzate), un ufficio per raccogliere reclami, proposte e suggerimenti e facilitare l'accesso al servizio ai soggetti diversamente abili. L'Impresa Affidataria si impegna, inoltre, a realizzare un sito internet aziendale, in grado di interagire con gli utenti e gestire i flussi informativi ed attivare, altresì, un numero verde a disposizione dell'utenza.
6. L'Impresa Affidataria si impegna a trasmettere all'Ente Affidante ogni dato richiesto relativo alla qualità dell'informazione fornita all'utenza.
7. Al verificarsi di variazioni riguardanti l’esercizio dei servizi affidati, interruzioni e/o riduzioni e/o incrementi pianificati ovvero modifiche degli orari dei servizi, e comunque in ogni altro caso che preveda un cambiamento degli orari e dei percorsi, l'Impresa affidataria si impegna a garantire una completa e tempestiva informazione all'utenza, da porsi in essere perentoriamente entro e non oltre il termine di 7 (sette) giorni antecedenti la data di entrata in vigore dei nuovi orari e/o dei nuovi servizi ovvero entro i diversi termini temporali eventualmente concordati con l'Ente Affidante.
8. Resta ad esclusivo carico dell’Impresa Affidataria ogni eventuale disavanzo gestionale non coperto dell’importo di cui al comma 2 del precedente articolo 5.
9. Restano fermi gli ulteriori oneri informativi previsti nel presente Contratto e nel Capitolato d’oneri, fatto salvo quanto previsto in materia di sanzioni, di decadenza e risoluzione.
ARTICOLO 7 - PARCO MEZZI DESTINATO ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TPL
1. L'Impresa Affidataria si impegna a rilevare il parco mezzi di cui all’Allegato 3 del Capitolato Speciale di Appalto.
2. L'Impresa Affidataria si impegna altresì ad utilizzare per i servizi oggetto del presente Contratto i veicoli individuati nell'Offerta Tecnica presentata in sede di Gara.
3. L'Impresa Affidataria, fermo restando quanto previsto nei precedenti punti 1 e 2, si impegna a svolgere i servizi con mezzi autorizzati, in numero e caratteristiche adeguate all'esercizio dei medesimi, nonché a soddisfare le esigenze dell'utenza, assicurando in particolare gli standard minimi di qualità e la concreta accessibilità da parte di soggetti portatori di handicap e tutto quanto indicato, relativamente agli standard minimi di qualità, in sede di Offerta tecnica.
4. L'Impresa Affidataria si impegna, nel periodo di vigenza contrattuale, a migliorare l'abbattimento del livello delle emissioni inquinanti dei mezzi utilizzati.
5. L'Impresa Affidataria si impegna alla sostituzione dei mezzi non più idonei con altri autorizzati, aventi caratteristiche analoghe o superiori, senza che questo comporti ulteriori oneri per l'Ente Affidante.
6. L’Impresa Affidataria non potrà alienare i mezzi adibiti ai servizi di cui al presente Contratto o destinarli ad altro uso senza l’autorizzazione dell’Ente Affidante.
7. L'Impresa Affidataria è tenuta a mantenere in perfetto stato di efficienza i mezzi e gli impianti utilizzati per il servizio (ivi compresi i diversi sistemi installati a bordo: obliterazione, prenotazione fermate, informazione all'utenza, etc.), nonché ad effettuare le attività di pulizia interna ed esterna degli stessi e la disinfestazione ciclica degli stessi.
8. L'Impresa Affidataria deve trasmettere all'Ente affidante, prima dell'inizio del servizio e successivamente con cadenza semestrale, l'elenco aggiornato dei mezzi e degli impianti utilizzati nell’esercizio dei servizi di cui al presente Contratto, nonché i rapporti sugli incidenti e/o danni eventualmente intervenuti.
9. L'Ente Affidante può verificare, in ogni modo e in qualsiasi momento, la composizione del parco mezzi e degli impianti ed il suo stato di efficienza, anche mediante controlli a campione.
ARTICOLO 8 - CARTA DEI SERVIZI
1. L'Impresa Affidataria si impegna a migliorare i livelli di qualità dei servizi svolti, ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dagli utenti, con particolare riguardo agli aspetti dell'informazione, della sicurezza, della pulizia, della puntualità, della regolarità e del comfort, nonché ad intraprendere le opportune azioni finalizzate ad elevarne i livelli nel tempo.
2. L'Impresa Affidataria è tenuta a rispettare gli standard minimi di qualità stabiliti nella Carta dei Servizi presentata in sede di gara.
3. L'Ente Affidante, direttamente e/o tramite soggetti terzi, può effettuare, in ogni momento, verifiche e controlli volti ad accertare l'effettivo svolgimento dei servizi, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza, nonché il puntuale rispetto delle norme e delle prescrizioni applicabili in materia. L'Impresa Affidataria si impegna a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati. Per agevolare lo svolgimento delle suddette verifiche, l'Impresa Affidataria si impegna a consentire la libera circolazione, su tutti i mezzi adibiti al trasporto pubblico locale oggetto del presente Contratto, del personale indicato dall'Ente Affidante, munito di apposita tessera di riconoscimento, i cui nominativi saranno preventivamente comunicati.
ARTICOLO 9 - PERSONALE
1. L'Impresa Affidataria deve assicurare, in termini quantitativi e qualitativi, la presenza del personale atto a garantire il regolare svolgimento dei servizi di TPL affidatigli e, in particolare, l'erogazione dei servizi secondo quanto previsto nei relativi programmi di esercizio, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti al riguardo.
2. Alla conduzione dei mezzi ed al funzionamento degli impianti adibiti all'esercizio dei servizi di che trattasi devono essere addetti esclusivamente conducenti idonei alla mansione (requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale stabiliti dal D.M. del 23 febbraio 1999, n.88 e s.m.i.) e comunque muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto nella normativa applicabile in materia.
3. I conducenti, gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportano contatti con gli utenti devono indossare, mantenendola in perfetto stato, la divisa sociale e/o l'apposito cartellino di riconoscimento.
4. Per tutta la durata prevista dal presente Contratto, l'Impresa Affidataria hai l'obbligo di mantenere in servizio un Direttore e/o un Responsabile di esercizio in possesso dei requisiti di idoneità di cui al D.lgs. n.395/2000 e sue s.m.i..
5. L'Impresa Affidataria si impegna a garantire la presenza di un numero adeguato di unità di personale cui sono attribuite le funzioni di Polizia Amministrativa, da selezionare nell'organico in servizio, successivamente all'avvenuta assunzione del personale proveniente dai Gestori Uscenti.
6. Ai sensi degli articoli numeri 18 e 19 del D.Lgs.vo n. 422/97 e s.m.i., dell'articolo numero 26 dell'allegato
A) al Regio Decreto 8 gennaio 1931., n. 148, nonché dell'articolo 18, della L.R. n. 22/1998 e s.m.i., l'Impresa Affidataria si impegna a rilevare il personale necessario, tra quello elencato nell’AII. 2 al Capitolato Speciale di Appalto, già addetto ai servizi oggetto di affidamento ed occupato dal Gestore Uscente, nel rispetto della normativa vigente in materia all’atto di sottoscrizione del presente Contratto di Servizio.
7. In particolare, l'Impresa Affidataria si impegna ad assicurare al predetto personale il rispetto dei CCNL degli autoferrotranvieri e di tutte le altre disposizioni normative vigenti, all’atto di sottoscrizione del presente contratto, in materia che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico e previdenziale, gli orari di lavoro, le assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche.
8. Ogni onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativo al personale occupato è a carico dell'Impresa Affidataria. Essa deve rendere disponibile, a richiesta dell'Ente Affidante, la documentazione attestante le ore di lavoro effettuate dal personale impiegato, l'esistenza delle relative polizze assicurative.
9. In caso di inadempienza contributiva da parte dell'Impresa Affidataria o di quella che esegue il subappalto si applica l'art. 4 del D.P R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i..
10. In caso di inadempienza retribuiva da parte dell'Impresa Affidataria o di quella che esegue il subappalto si applica l’art. 5 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i..
00.Xx fondo di trattamento di fine rapporto relativo alle unità di personale oggetto di trasferimento, è garantito dalle norme nazionali e regionali vigenti.
12.Per quel che riguarda gli addebiti al personale dipendente, per risarcimento di danni causati dagli stessi, l’impresa Affidataria si impegna a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia ed in particolare quanto stabilito nell’Allegato 4 dell’Accordo siglato in data 26 aprile 2013 fra il Governo Centrale, le Associazioni datoriali e le OO. SS. di settore.
ARTICOLO 10 - REPORTING E MONITORAGGIO
1. L'Impresa Affidataria si impegna a predisporre un "rapporto dei servizi erogati su base trimestrale, quale documento di consuntivazione dei dati di caratterizzazione e di valutazione dei servizi prestati e della qualità erogata, nonché dei risultati di esercizio raggiunti; tale rapporto costituisce lo strumento di base per la valutazione degli impegni contrattuali.
2. Il suddetto rapporto trimestrale, redatto dall'Impresa Affidataria in regime di autocertificazione, ex
D.P.R. n.445/2000, da presentarsi perentoriamente entro e non oltre il termine di 60 giorni successivi a ciascun trimestre di riferimento del servizio svolto, dovrà, obbligatoriamente, indicare:
a) chilometri percorsi per linea, con esclusione dei trasferimenti tecnici da e per le rimesse ed ore di funzionamento degli impianti;
b) per ciascuna linea, valore assunto dal rapporto viaggiatori trasportati per km trasportati/posti offerti per Km percorsi, al fine di misurare la percentuale dei posti effettivamente occupati rispetto a quelli disponibili sui veicoli, e per ciascun impianto numero dei viaggiatori trasportati al giorno e per fasce orarie;
c) elenco del personale addetto al servizio, con i turni di servizio effettuati;
d) regolare esecuzione dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi ed erariali;
e) elenco dei veicoli utilizzati, corredati dei dati relativi ai documenti di ciascun veicolo, con indicazione delle linee e delle percorrenze svolte;
f) informazioni riguardanti incidenti a persone e danni a cose per valori superiori ad € 1.000,00 (euro mille virgola zero);
g) ricavi da traffico e da iniziative di valorizzazione commerciali connesse alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale;
h) incidenza del costo del personale sul totale dei costi di produzione;
i) incidenza dei tempi accessori sull'orario di lavoro;
j) consumo effettivo del carburante e dell’energia e relativo costo.
3. Il rapporto trimestrale relativo all’ultimo trimestre, al 31/12, di ciascun anno solare è da intendersi riepilogativo di tutto l’esercizio svolto nell’anno di riferimento.
4. L'Ente affidante può effettuare periodicamente le rilevazioni sulla rete, verificare il rispetto degli standard minimi di qualità del servizio, l’efficienza e lo stato di manutenzione degli impianti e dei mezzi.
5. L’Impresa Affidataria è tenuta, altresì, ad assolvere agli obblighi di reporting e monitoraggio all’Osservatorio del Trasporto Pubblico Locale stabiliti con l’Art.16 bis, punto 7, del decreto legge 6/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 07.08/2012 n. 135, come modificato dall’art 1 comma 301 della legge 24/12/2012 n. 228 ed agli obblighi di reporting e monitoraggio all’Xxx.xx Appaltante per gli adempimenti previsti in capo alle Regioni con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, art. 3.
ARTICOLO 11 - VIGILANZA E CONTROLLO
1. L'Ente Affidante, attraverso i propri Uffici competenti, provvede ad effettuare i controlli sui servizi di TPL di cui al presente Contratto ai fini della verifica della rispondenza degli stessi agli obblighi contrattuali assunti dall'Impresa Affidataria.
2. L'Impresa Affidataria è tenuta a consentire e ad agevolare il concreto espletamento dell’attività di vigilanza e controllo di cui al precedente comma, fornendo la necessaria collaborazione.
ARTICOLO 12 - ASPETTI TARIFFARI
1. L'Impresa Affidataria adotta i titoli di viaggio e le relative tariffe in vigore al momento della sottoscrizione del presente contratto, così come riportate nell’All. 2 al Capitolato Speciale.
2. L'Impresa Affidataria deve provvedere ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri, oltre all'obbligo di comunicare adeguatamente all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario.
3. L'Impresa Affidataria, nel periodo di vigenza del Contratto di Servizio, è tenuta ad adempiere agli obblighi derivanti dall'eventuale adozione, da parte dell’Ente Affidante, di nuovi sistemi tariffari.
4. L’Impresa Affidataria si impegna ad adottare tutte le modalità operative necessarie al regolare funzionamento dei sistemi elettronici di vidimazione.
5. L’Impresa Affidataria è tenuta a mettere in campo azioni di contrasto dell’evasione tariffaria prevedendo, in particolare, frequenti e regolari controlli da parte di un numero adeguato di verificatori dei titoli di viaggio.
6. I costi conseguenti alla rete di vendita dei titoli di viaggio sono a completo carico dell'Impresa Affidataria che dovrà organizzarla, contestualmente all'avvio del servizio, a propria cura e spese, rispettando gli standard ed i requisiti previsti per i sistemi in sede di Offerta Tecnica.
7. L'Impresa Affidataria deve provvedere ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri, oltre ad assumere l'obbligo di comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario vigente.
8. L'Impresa Affidataria sarà tenuta ad attuare un sistema integrato di bigliettazione con i Gestori dei Servizi di Trasporto Extraurbano, ove concordato tra le Amministrazioni competenti, anche mediante apposite convenzioni da stipulare con le parti.
ARTICOLO 13 - ULTERIORI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA AFFIDATARIA
1. L'Impresa Affidataria si impegna ad erogare i servizi di trasporto pubblico locale affidatogli sulla base di percorsi e di fermate ed impianti di cui è garantita la sicurezza e l’idoneità.
2. L'Impresa Affidataria, per quanto di propria competenza, assume la piena responsabilità civile, penale e amministrativa, dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante Io svolgimento dei servizi e delle attività oggetto dell'appalto.
3. Sono posti a carico dell'Impresa Affidataria, inoltre, tutti gli oneri tributari previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
4. L'Impresa Affidataria si impegna a presentare all'Ente Affidante, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del relativo Contratto di Servizio ovvero entro e non oltre il termine di (30) trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di efficacia della dichiarazione di recesso di cui al successivo articolo 15 o dalla data di dichiarazione della decadenza dell'impresa Affidataria con conseguente risoluzione del servizio di cui all’articolo 14:
- l'elenco dei beni, mobili ed immobili, essenziali all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale svolti, da trasferire al corrispondente Nuovo Aggiudicatario, con l'indicazione delle caratteristiche tecniche, del titolo, delle modalità e delle altre condizioni di trasferimento;
- l'elenco dei beni non essenziali all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale svolti, da mettere a disposizione del corrispondente Nuovo Aggiudicatario, con l'indicazione delle caratteristiche tecniche, del titolo, delle modalità e delle altre condizioni di trasferimento;
- l'elenco del personale dipendente, impiegato nell'esercizio dei servizi di cui al presente Contratto, da trasferire al corrispondente Nuovo Aggiudicatario, suddiviso per qualifica ed ammontare del costo complessivo delle correlate retribuzioni e degli oneri riflessi;
- tutti gli altri dati che l'Ente Affidante riterrà utili e/o necessari ai fini dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di propria competenza.
5. Nell'espletamento dei servizi, l'Impresa Affidataria, sotto la propria responsabilità, si impegna a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia.
6. Tutte le variazioni riguardanti i beni patrimoniali di proprietà dell’Ente Affidante (dismissioni, alienazioni, rottamazioni…), in uso all’Impresa Affidataria, sono preventivamente autorizzate dall’Unità di Direzione Comunale competente e gli oneri conseguenti sono in capo all’Impresa Affidataria, mentre gli eventuali utili sono versati al Comune.
7. Ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 163/2006, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente Contratto d’Xxxxxxxxx, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato d’oneri,
l'Impresa Affidataria si impegna a costituire una garanzia fideiussoria con le modalità di cui all’art. 4 del Capitolato Speciale.
ARTICOLO 14 - DECADENZA E RISOLUZIONE
1. L'Ente Affidante può dichiarare la decadenza dell'Impresa Affidataria, con conseguente risoluzione di diritto del relativo Contratto di Servizio, ai sensi e per gli effetti degli'articoli 1456 e 1453 del codice civile, in caso di:
a) non veridicità delle dichiarazioni prodotte in sede di gara, accertata successivamente alla stipula del Contratto di Servizio;
b) mancata ottemperanza a norme imperative di legge o regolamentari;
2. In caso di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del Contratto di Servizio, l'Ente Affidante ha il diritto di incamerare definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere, anche, giudizialmente per la richiesta del risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
3. In caso di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del Contratto di Servizio è inoltre escluso qualsiasi compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese a favore dell'Impresa Affidataria inadempiente.
ARTICOLO 15 - RECESSO
1. In qualsiasi momento l'Ente Affidante ha il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto di Servizio, previo preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi da inviarsi alla Impresa Affidataria con raccomandata a/r, nel caso di mancato accordo in sede di rinegoziazione del corrispettivo posto a carico dell'Ente Affidante, dipendente dalle modifiche da apportare al programma di esercizio.
2. In caso di recesso, l'Impresa Affidataria ha diritto al pagamento del solo servizio eseguito, purché svolto correttamente secondo le modalità indicate nel presente Capitolato, secondo i corrispettivi e le modalità di pagamento ivi previsti.
ARTICOLO 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto non è cedibile. L'inosservanza di tale divieto darà luogo alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
ARTICOLO 17 – SUB-AFFIDAMENTO
1. Ai sensi dell'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 è consentito il sub-affidamento del servizio per un ammontare non superiore, nel totale, al 30 %. Entro il richiamato limite del 30 %, solo per la parte relativa al trasporto su gomma, la percentuale di sub-affidamento non deve eccedere la misura del 20 % come prescritto dall’art. 19 della legge della Regione Basilicata n.22 del 1998. A tal fine l’impresa affidataria deve necessariamente comunicare gia nell’offerta la volontà di volersi avvalere dell’istituto del sub-affidamento previa autorizzazione da parte dell'Ente affidante.
2. Il sub-affidamento è autorizzato dall’Amministrazione Affidante con specifico provvedimento previo:
a. deposito della copia autentica del contratto di sub-affidamento con allegata la dichiarazione ex art. 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il sub-affidatario/i;
b. verifica del possesso in capo al/i sub-affidatario/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e di cui all’art. 10 della Legge
n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto;
c. verifica del possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada e rispetto di tutte le norme vigenti in materia di trasporto pubblico.
3. Ai sensi del comma 3 dell’art. 118 del D.lgs. 163/2006, l’Impresa Affidataria si impegna a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del sub-affidatario, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Impresa affidataria non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
ARTICOLO. 18 - NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED A TUTELA DELLA MANO D'OPERA
1. L'Impresa Affidataria dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi in dipendenza di colpa o negligenza nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
2. L'Impresa Affidataria è unica responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del servizio. Essa è obbligata ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza, a garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento del servizio, ad osservare, oltre che il presente Contratto, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'esecuzione del contratto in tema di assicurazioni sociali. L'Impresa Affidataria, inoltre, è tenuta al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza l'Ente Affidante da ogni responsabilità civile in merito.
3. Grava in capo all'Impresa Affidataria, altresì, l'obbligo di applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per l'esecuzione del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgerà il servizio. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa Affidataria per tutta la durata del servizio, anche se non aderente alle Associazioni stipulanti o se receda da esse ed indipendentemente dalla sua natura e dimensioni e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
ARTICOLO 19 - ASSICURAZIONI
1. È fatto obbligo all'Impresa Affidataria di stipulare, prima della data di inizio delle attività affidate, tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente, con copertura decorrente a partire dalla data di inizio del servizio e cessazione alla data di ultimazione dello stesso, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 3, comma 2.
2. Il massimale minimo annuo, a copertura dei danni a persone, a cose e ad animali, non deve essere inferiore ad almeno € 10.000.000,00 (euro diecimilioni virgola zero) per ogni sinistro e per ciascun mezzo.
ARTICOLO 20 - SPESE
1. Sono a carico dell'Impresa Affidataria le spese di bollo, di registrazione e ogni altra spesa connessa al contratto, ivi compresi gli oneri tributari che per legge non devono gravare sull'Ente affidante.
2. Tutte le spese connesse alla esecuzione del servizio sono a carico dell'Impresa Affidataria.
ARTICOLO 21 - MANLEVA
1. L'Impresa Affidataria si obbliga a tenere sollevato ed indenne l'Ente Affidante da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri di qualunque natura che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese tra essa, le eventuali imprese subaffidatrici del servizio e/o l'utenza.
ARTICOLO 22 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI
1. L'Impresa Affidataria, relativamente al presente contratto, in ottemperanza all'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, cosi come modificato dall'articolo 1, comma 1, punto 7, del Decreto Legge n. 187/2010 convertito, con modificazioni, nella Legge 17 dicembre 2010, n. 217, dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. L'Impresa Affidataria si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente Affidante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo della provincia di Potenza, dell'inadempimento della propria controparte (subaffidatore/contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della su menzionata Legge 136/2010 e s.m.i..
4. Gli estremi del conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, dall'Impresa Affidataria al transito dei pagamenti previsti dal presente contratto sono i seguenti:
ARTICOLO 23 - SANZIONI
1. L'Ente Affidante, qualora abbia accertato inadempimenti degli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa Affidataria, provvede a contestarli per iscritto all'Impresa stessa, assegnando un congruo termine per controdedurre, comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della contestazione, da considerarsi perentorio.
2. Qualora le suddette controdeduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia pervenuta nel termini assegnati, l'Ente affidante irrogherà le seguenti sanzioni:
a) € 5.000,00 (cinquemila virgola zero) nel caso di mancata attivazione dei sistemi proposti in sede di gara per l’informazione all'utenza e acquisizione dei reclami;
b) € 10.000,00 (diecimila virgola zero) nel caso di mancato rispetto dei vincoli e delle prescrizioni concernenti l'esercizio, quali:
- Variazione abusiva dei percorsi svolti senza giustificato motivo;
- Variazione, senza giustificato motivo, non autorizzata del Programma d’esercizio, senza diminuzione dell’offerta;
- Mancato rispetto delle tariffe;
- Mancato rispetto delle fermate, senza giustificato motivo;
- Inosservanza delle disposizioni relative alla libera circolazione dei soggetti svantaggiati di cui all’art. 24 della L.R. 22/98;
- Ripetuti ritardi nell’adeguare i servizi alle richieste dell’Amministrazione Affidante;
c) € 20.000,00 (ventimila virgola zero) nel caso venissero accertate le seguenti violazioni:
- Utilizzo di materiale rotabile non autorizzato all’immissione in servizio o con polizza RC non in regola;
- Impiego di personale che non abbia titolo idoneo per la guida dei mezzi utilizzati nel servizio o con il quale non sia stato instaurato un regolare rapporto di lavoro;
- Mancata emissione dei titoli di viaggio;
- Variazione, senza giustificato motivo, non autorizzata del Programma d’esercizio, con diminuzione dell’offerta;
per quest’ultima violazione oltre alla sanzione, all’Impresa affidataria verrà decurtato anche il corrispettivo proporzionalmente alle percorrenze non effettuate.
d) € 30.000,00 (trentamila virgola zero) nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Contratto in termini di comunicazione, reporting e monitoraggio;
e) € 5.000,00 (cinquemila virgola zero) per l’intempestiva comunicazione all’Ente Affidante e/o di informazione all’utenza di sospensione del servizio;
f) € 1.000,00 (euro mille virgola zero) per ogni accertato ritardo nella partenza e nell'arrivo delle singole corse, qualora il ritardo risulti superiore a minuti 10 (dieci) e dipenda da cause oggettivamente imputabili all'Impresa Affidataria;
g) Da € 1.000,00 (mille virgola zero) ad € 20.000,00 (ventimila virgola zero), in relazione all’entità dell’infrazione accertata, nel caso venga riscontrata e contestata, a seguito di verifica da parte dei funzionari regionali preposti, inadempienza circa la regolare pulizia ed il decoro dei mezzi.
3. L’Xxx.xx Affidante tratterrà le sanzioni irrogate ai sensi del punto che precede, dal corrispettivo di cui al precedente art. 5, a valere sull’ultima mensilità di ciascun anno solare.
4. L'eventuale contestazione di inadempimenti contrattuali e l'applicazione delle relative sanzioni non esonera l'Impresa Affidataria, per quanto di competenza, dall'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, xxx comprese quelle per le quali si è resa inadempiente e che hanno determinato l'obbligo di pagamento delle sanzioni.
5. L'applicazione delle sanzioni di cui al precedente punto 2 non preclude il diritto dell' Ente Affidante di avvalersi di quanto previsto in materia di decadenza e risoluzione, né di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.
ARTICOLO 24 - FORO COMPETENTE
1. Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del Contratto stesso.
2. La mancata ottemperanza delle disposizioni di cui al comma 3 è causa di risoluzione del Contratto.
3. Si stabilisce che il foro competente è quello di Potenza.
ARTICOLO 25 - RIFERIMENTI NORMATIVI
1. Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto di Servizio si fa espresso riferimento al Capitolato d'Oneri e all'Offerta tecnica presentata in gara ed allegata al presente Contratto, nonché alle disposizioni del codice civile, alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia e ad ogni altra norma di carattere generale in quanto compatibile.
Il presente contratto è letto dalle parti che, riscontrandolo conforme alle loro volontà, lo sottoscrivono.
PER L'IMPRESA AFFIDATARIA PER L'ENTE AFFIDANTE
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, comma 2, del codice civile, l'Impresa Affidataria come sopra rappresentata dichiara di conoscere ed accettare tutte le condizioni contenute nell’articolo 2 - comma 4. -, nell’articolo 4, nell’articolo 5 - commi 2. e 3. -, negli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 19, 22 e 23 del presente contratto.