COMUNE DI POZZUOLI
COMUNE DI POZZUOLI
PROVINCIA DI NAPOLI
Direzione 4^ - LL.PP.
U.O.C. Manutenzione del Patrimonio Immobiliare
ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO
“Interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di illuminazione a servizio degli immobili di proprietà del Comune di Pozzuoli”
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO DI APPALTO
art. 53, comma 4, periodi secondo, quarto e quinto, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (articoli 43, commi 3, 4, 5 e 7, e 138, commi 1 e 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
Contratto a misura
TAV. B
Data: giugno 2014
I progettisti Per. Ind. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Il Responsabile del Procedimento Dott. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
PARTE I - CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
Il presente capitolato ha per argomento i contenuti dell’accordo quadro da stipulare con un solo operatore economico (art. 59, c. 4 del D.lgs. 12/04/2006 n. 163) relativo all’appalto denominato “Interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di illuminazione esterna a servizio del patrimonio immobiliare comunale a reddito.”
descrizione sommaria:
interventi di riparazione ed adeguamento degli impianti, mediante sostituzione dei sostegni, dei corpi illuminanti, delle linee elettriche e quanto necessario per il regolare funzionamento e messa in sicurezza degli stessi a servizio dei parchi costituenti il patrimonio immobiliare (ERP) sito in Pozzuoli in prevalenza in località Monterusciello e Toiano.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori completamente compiuti e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
Gli impianti sono a servizio degli immobili a reddito di proprietà comunale e suddivisi su n° 22 circuiti autonomi attivi, ognuno dei quali è alimentato da una propria centralina di distribuzione e gruppo di misura, che di seguito si riportano:
1. Lotto 1 xxx Xxxx / xxx Xxxxx
0. lotto 1 /bis xxx Xxxxxxxx
0. lotto 2 via Serao
4. Lotto 3 xxx Xxxxxxxx
0. lotto 4 xxx xx Xxxxxx
0. Lotto 5 via Saba e via Gatto
7. Lotto 6 via Xxxxxx
8. lotto 8 xxx Xxxxxx
0. lotto 9 xxx Xxxxxxxxxx
00. lotto 10 xxx Xxxxxxxxx
00. Lotto 11 xxx Xxxxxx
00. lotto 12 xxx Xxxxxxx
00. lotto 13 xxx Xxxxxxxxx
00. lotto 14 xxx Xxxxx
00. lotto 15 xxx Xxxxxxxx
00. lotto 16 xxx Xx Xxxxxxx
00. lotto 17 xxx Xx Xxxxxxx
00. lotto 18 xxx xx Xxxxxx / xxx Xxxxx
00. lotto 19 xxx Xxxxxxx / xxx Xxxxxxxx / Xxxxx
00. Xxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx
00. 54 alloggi xxx xx Xxxxxx
00. Case terremoto Rione Toiano
Art. 2 DURATA DELL’APPALTO
L’appalto indetto secondo l’istituto dell’Accordo Quadro avrà la durata di giorni 180 continuativi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto tra l’Amministrazione e l’aggiudicatario.
L’accordo quadro cesserà di produrre effetti alla scadenza naturale del termine di durata ovvero, in via anticipata nel caso in cui risulti raggiunto il tetto massimo spendibile. Qualora al momento della scadenza dell’accordo quadro siano ancora in corso lavori di manutenzione, precedentemente ordinati dall’Amministrazione, l’impresa appaltatrice si obbliga a completarli in ogni loro parte ed a regola d’arte, pena il risarcimento dei danni, senza poter avanzare alcuna pretesa in relazione al prolungamento del rapporto oltre la data di scadenza dell’accordo quadro.
Art. 3 – VALORE DELL’APPALTO
Il valore dell’appalto disciplinato dall’istituto dell’Accordo Quadro – determinato ai sensi all’art. 29, comma 13 del Codice dei Contratti – è stato stimato in € 89.000,00 di cui: € 62.300,00 per lavori soggetto a ribasso, € 25.000,00 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, ed € 1.700,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 10%.
Trattandosi di accordo quadro la determinazione precisa e specifica degli oneri per la sicurezza (PSC) e di discarica, è posticipata al momento della determinazione delle prestazioni lavorative da richiedere all’impresa.
Il valore dell’accordo quadro non costituisce il minimo garantito per l’impresa, atteso che l’amministrazione non è obbligata a contrarre, ma solo ad affidare mediante Ordini di Servizio per lavori di manutenzione che si dovessero rendere necessari nel corso della durata dell’accordo quadro e nel rispetto delle clausole e delle condizioni ivi fissate.
L’Amministrazione sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi riguardanti i lavori effettivamente disposti dal D.L. ed eseguiti dall’impresa per far fronte alle necessità manutentive, durante il periodo di vigenza dell’accordo quadro.
Art. 4 – CATEGORIA DEI LAVORI E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
I lavori affidabili all’operatore – parte dell’accordo quadro – rientrano nell’ambito della categoria
OG10 cl.1 – Impianti di Pubblica Illuminazione.
A titolo meramente esemplificativo gli interventi potranno riguardare una delle voci di seguito contemplate:
• sostituzione di xxxx e posa in opera di nuovo cavo di sezione adeguata;
• realizzazione di muffole di derivazione in pozzetti per l’allacciamento dei corpi illuminanti; sostituzione di alcune lampade;
• sostituzione di alcuni contattori e teleruttori;
• rimozione di alcuni pali marci;
• sostituzione di crepuscolari;
• sostituzione di corpi illuminanti sferici;
Trattandosi di interventi di manutenzione non programmabili e né preventivabili, trattasi di manutenzione del guasto sugli impianti di illuminazione su segnalazione degli utenti, la tipologia delle prestazioni e la quantità verrà a determinarsi solo all’insorgenza del bisogno, per cui, la Direzione Lavori in relazione delle specifiche necessità sopravenute, concorderà i lavori da effettuare che impartirà di volta in volta all’impresa aggiudicataria mediante Ordini di Servizio.
ART. 5 MAGAZZINO DI DEPOSITO E MEZZI D'OPERA
L’appaltatore è libero di scegliere, benché preferibile il territorio del comune di Pozzuoli, il luogo ove prelevare e/o depositare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro.
Per la regolare gestione, garanzia efficiente e tempestività nell’ esecuzione dei lavori di manutenzione l'impresa dovrà disporre di un magazzino, debitamente chiuso, ubicato preferibilmente nel territorio del Comune di Pozzuoli.
Il sopraddetto magazzino dovrà essere così attrezzato:
• n. 10 pali per la pubblica illuminazione;
• mq. 100 di cavo elettrico FG7 OR di varia sezione;
• n. 30 lampade e accessori del tipo in uso agli impianti del comune di Pozzuoli;
• n. 20 corpi illuminanti del tipo in uso agli impianti del comune di Pozzuoli;
• n. 30 cassette/morsettiere da palo, complete di portelle.
L'impresa aggiudicataria dell’accordo quadro dovrà dimostrare di avere a sua disposizione:
• un cestello elevatore per un altezza almeno di 15 metri;
• un generatore di corrente;
• un Martello demolitore a mano.
In caso d’incompleto rifornimento del magazzino o non funzionamento dei macchinari sarà applicata mediante contestazione da parte dell’Amministrazione una penale di Euro 25,82 (Euro venticinque/82) per la prima volta, di Euro 77,46 (Euro settantasette/46) per la seconda volta.
In caso in cui l’impresa incorra in 10 contestazioni/penali, senza addurre valide giustificazioni, si farà luogo alla risoluzione di diritto dell’accordo quadro.
ART . 6 MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E CONDOTTA DEI LAVORI NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO
Per far fronte alle esigenze manutentive degli impianti di illuminazione posti all’interno dei parchi costituenti gli immobili a reddito di proprietà comunale che si dovessero manifestare nel corso della vigenza dell’accordo quadro, la D.L. una volta individuata l’anomalia del funzionamento, predisporrà anche unitamente al personale tecnico dell’impresa aggiudicataria le opere e le quantità necessarie per la soluzione del guasto mediante Ordini di Servizio che si perfezioneranno secondo lo schema dell’art. 1326 o 1327 del codice civile, a seconda del carattere di priorità:
01 “pronto intervento” – 02 “urgente” – 03 “ordinario” – 04 “ programmato”
CARATTERE | MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI E TEMPI DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI | MODULO DI PERFEZIONAMENTO DELL’ACCORDO |
01 - PRONTO INTERVENTO | I lavori aventi carattere di ”pronto intervento” saranno affidati all’impresa mediante richiesta verbale effettuata di persona o a mezzo telefono oppure con ordinativo inviato via fax. Gli interventi richiesti dovranno essere effettuati immediatamente e comunque non oltre 1 ora con priorità assoluta su qualsiasi altro lavoro, ancorché precedentemente commissionato, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, anche notturno, compresi i giorni festivi. | In tale ipotesi l’accordo si concluderà per effetto della esecuzione degli interventi richiesti ai sensi dell’art. 1327 del codice civile. La successiva formalizzazione dell’ordinativo scritto servirà a documentare l’accordo intervenuto e precisare in contradditorio l’esatta quantità delle prestazioni rese,anche in vista della contabilizzazione. |
02 - URGENTE | I lavori aventi carattere di “urgenza” saranno affidati mediante ordinativi e dovranno iniziare entro e non oltre le 12 ore successive. | Fermo restando la possibilità di richiedere l’esecuzione anticipata delle prestazioni, l’ac- cordo si concluderà per effetto dell’accettazione dell’ ordina- tivo da parte dell’impresa ai sensi dell’art. 1326 cc. |
03 - ORDINARIO | I lavori avente carattere “ordinario” saranno affidati mediante ordinativi e dovranno iniziare entro e non oltre le 48 ore successive. | Fermo restando la possibilità di richiedere l’esecuzione anticipata delle prestazioni, l’accordo si concluderà per effetto dell’ accettazione dell’ordinativo da parte dell’impresa ai sensi dell’ art. 1326 cc. |
04 - PROGRAMMATO | I lavori avente carattere “programmato” saranno affidati mediante ordinativi e dovranno essere eseguiti nei tempi e con le modalità stabiliti dalla D.L. di concerto con l’impresa. | L’accordo si concluderà per effetto dell’accettazione dell’ ordinativo da parte dell’impresa appaltatrice. |
L’Impresa aggiudicataria dell’accordo quadro dovrà :
organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione dei lavori di manutenzione tale da garantire qualità e sicurezza degli interventi.
assicurare un servizio di reperibilità 24 ore su 24 ore, di tutti i giorni compresi i festivi, per garantire l’esecuzione degli interventi/lavori aventi carattere “PRONTO INTERVENTO” entro il tempo massimo di 1 ora dalla richiesta, a tutela della pubblica e privata incolumità ed a garanzia della agevole fruizione delle strade da parte degli utenti. Tale prestazione sarà pagata in economia di cui al successivo art. 25 – interventi in economia;
indicare il nominativo ed il recapito telefonico della persona referente con cui conferire, nelle ore serali e nei giorni festivi senza ulteriore aggravio di spesa per la stazione Appaltante, per formulare le richieste di interventi urgenti oppure per rappresentare altre situazioni eccezionali;
indicare il nominativo ed il recapito del Referente tecnico al quale l’Amministrazione (in persona del RUP o del DL o di altro dipendente delegato) potrà rivolgersi per tutta la durata dell’accordo quadro. Il referente dell’impresa dovrà poter sottoscrivere gli ordinativi, curare per l’impresa l’esecuzione dei lavori di manutenzione e contattare giornalmente il Direttore dei Lavori per ricevere eventuali ordini o disposizioni finalizzati a garantire il completamento regolare dei lavori appaltati.
garantire la disciplina nei cantieri, facendo osservare ai dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti. Al riguardo il Direttore dei Lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai non di gradimento in quanto per insubordinazione o per incapacità o per negligenza creino un nocumento anche solo d’immagine all’Amministrazione, fermo restando che l'impresa sarà responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai nonché dei terzi che pur se estranei ai lavori si siano introdotti nel cantiere.
In sede di ordinativo l’Amministrazione provvederà a indicare gli interventi da eseguirsi, fermo restando che qualora nel corso dell’esecuzione si dovessero rendere necessarie prestazioni non previste inizialmente, dette prestazioni saranno contabilizzate e remunerate previa ratifica da parte del D.L. I lavori affidati con le predette modalità ed eseguiti a regola d’arte saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione dell’intervento.
ART. 7 OBBLIGO DI ESEGUIRE GLI ORDINATIVI
Atteso che l’accordo quadro configura uno strumento negoziale riconducibile alla categoria civilistica del contratto normativo, volto a definire il contenuto dei futuri rapporto attuativi, l’operatore economico non potrà rifiutarsi di eseguire i lavori richiesti in attuazione dell’accordo quadro e nei limiti delle condizioni ivi prefissate. La violazione dell’obbligo di stipula dei successivi contratti attuativi determinerà responsabilità anche di diritto civile, secondo lo schema dell’art. 1218 xx x xxx. 0000 xx, xx xxxx all’impresa inadempiente.
ART. 8 DURATA DEI SINGOLI LAVORI – PENALE – SOSPENSIONI
L’impresa è tenuta ad eseguire i lavori richiesti in attuazione dell’accordo quadro nel rispetto del tempo utile indicato in ogni singolo ordinativo.
I lavori ultimati saranno accettati dalla Direzione Lavori, previo accertamento sommario della loro conformità a quanto previsto nei relativi ordinativi di esecuzione delle riparazioni. Qualora si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, sia in accertamento sommario che successivamente, l’appaltatore è tenuto ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione Lavori.
Il mancato rispetto del termine di inizio e/o del termine di ultimazione dei lavori, stabiliti nell’ ordinativo, comporterà nei confronti dell’impresa, l’applicazione di una penale pari allo 1 per 1000 dell’ importo netto dell’ordinativo, per ciascun giorno di ritardo.
La mancata esecuzione dei lavori richiesti dalla Direzione Lavori con carattere di “PRONTO INTERVENTO” comporterà nei confronti dell’impresa, l’applicherà di una penale del 5 per 1000 del valore dell’ordinativo, fermo restando che l’impresa dovrà rimborsare i maggior costi sopportati dall’amministrazione per far fronte alla necessità manutentive e risarcire ogni ulteriore danni.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del primo pagamento utile, successivo al verificarsi della condizione di ritardo.
Nel caso in cui occorre sospendere i lavori, sebbene già ordinati, l'impresa dovrà ottemperare all'ordinanza di sospensione, qualunque ne fosse la durata e la natura, senza pretendere alcun compenso a titolo di mancato guadagno, prolungata custodia o protezione del cantiere .. etc..
ART. 9 CESSIONE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO
È tassativamente vietata la cessione sia totale che parziale, sia onerosa che gratuita dell’accordo quadro. In caso di cessione si farà luogo alla risoluzione di diritto dell’accordo quadro e degli appalti in itinere eventualmente affidati in attuazione dell’accordo quadro, escutendo la garanzia, fermo restando il diritto dell’Amministrazione al chiedere il risarcimento dei danni ulteriori conseguenti ed il rimborso delle maggiori spese sostenute per garantire la manutenzione delle strade, piazze e arredo urbano cittadino in relazione al periodo programmato di durata dell’accordo quadro.
ART. 10 RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DIRITTO DI RECESSO
La Stazione Appaltante potrà chiedere la risoluzione dell’Accordo Quadro prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 135 e 136 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni.
L’Accordo Quadro dovrà, inoltre, intendersi risolto “ipso iure”, previa dichiarazione notificata dalla Stazione Appaltante all’Impresa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
a) al verificarsi delle fattispecie contemplate dall’art. 7 e 8 del presente capitolato;
b) per ritardo nell'avvio dei lavori affidati o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a 10 giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall’ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;
c) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della Impresa delle norme sul subappalto;
d) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 o della normativa sui piani di sicurezza di cui all' articolo 131 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;
e) quando sia intervenuta la cessazione dell’attività esercitata o sia stato dichiarato con sentenza il fallimento dell’impresa parte dell’accordo quadro;
f) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro;
g) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;
h) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori di manutenzione affidati in attuazione dell’Accordo Quadro e tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all’immagine dell’Amministrazione o dei terzi;
i) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, all’Amministrazione;
j) per il mancato rinnovo delle polizze assicurative necessarie;
k) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell’articolo 113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;
l) qualora, nel corso dell’esecuzione dei singoli lavori affidato nell’ambito dell’Accordo Quadro l’Impresa cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% del valore totale dell’Accordo Quadro medesimo.
La Stazione Appaltante, infine, potrà recedere dall’Accordo Quadro in qualunque tempo, in conformità a quanto disposto dall’articolo 134 del D. Lgs del 12 aprile 2006, n. 163, e s. m. ed int..
L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento i lavori ordinati precedentemente alla data in cui la risoluzione è intervenuta.
ART. 11 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie fra la Stazione Appaltante e l’impresa, insorte tanto durante il corso dei lavori che dopo l’attestazione della regolare esecuzione degli stessi, che non siano state definite per xxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx'xxx. 000 xxx Xxxxxxx Legislativo n. 163/2006, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite esclusivamente all'Autorità Giurisdizionale. È competente il Tribunale di Napoli.
PARTE II – CAUZIONE – GARANZIE- POLIZZE ASSICURATIVE
ART 12 CAUZIONE PROVVISORIA
Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ai sensi di quanto disposto dall’art. 75 comma 1 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ed è fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'accordo quadro pari ad € 1.780,00.
Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate è ridotta del 50%, potrà essere prestata anche a mezzo di fideiussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva.
La fideiussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
ART 13 CAUZIONE DEFINITIVA
L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), tale garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti.
La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.
Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del
D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
ART. 14 COPERTURE ASSICURATIVE
Ai sensi dell'articolo 129 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, l’appaltatore è obbligato, a corredo dell’accettazione del singolo contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, fatti salvi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, con un massimale pari all’importo di aggiudicazione dei lavori, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi, con un massimale di € 500.000,00. La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.
La polizza deve coprire l'intero periodo dei lavori fino al termine previsto per l'emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi. La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e/o subfornitrici.
PARTE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO
ART.15 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE
L'accordo quadro è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.M. 145/2000 Capitolato Generale per gli Appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici.
L’Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell’Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e
s.m.i. e alle altre norme vigenti in materia.
ART. 16 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
L'Impresa avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno e conveniente per darli compiuti nei termini stabiliti purché a giudizio della Direzione Lavori non siano pregiudicati la buona riuscita delle opere e gli interessi dello stesso.
Nel condurre i lavori, l'Impresa dovrà assoggettarsi alle necessità degli utenti nella fruizione degli immobili e/o parchi in cui si eseguono i lavori.
La Direzione Lavori si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più opportuno senza che l'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
ART. 17 IMPIANTI INTERRATI
In quei punti, lungo il tracciato degli scavi, in cui possono essere stati installati impianti sotterranei della rete dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, dei telefoni, delle fognature od altro, è fatto obbligo all'Impresa di disporre affinché la propria maestranza usi la massima diligenza e circospezione per evitare che siano arrecati danni agli impianti stessi.
Per la preventiva individuazione degli impianti, oltre alle notizie che saranno fornite dal Comune, l'Impresa assuntrice avrà l'obbligo di richiedere, a proprie cura e spese, agli Enti interessati le informazioni utili ed indispensabili e di effettuare tutte quelle ricerche che la renderanno sicuramente edotta della loro esistenza ed ubicazione.
Resta stabilito che l'Impresa assuntrice dovrà risarcire integralmente e direttamente ogni e qualsivoglia danno causato dalla stessa in conseguenza dell'esecuzione dei lavori commessi, senza che debba derivarne onere alcuno al Comune committente e/o alla Stazione Appaltante.
In caso di danneggiamento l'Impresa dovrà avvisare per tempo la Stazione Appaltante.
ART. 18 AFFIDAMENTO DEI LAVORI NON RICOMPRESI NELL’ACCORDO
I lavori di manutenzione straordinaria non rientranti nell’accordo quadro, saranno affidati dall’Amministrazione comunale mediante esperimento di regolare gara d’appalto, senza che l’operatore economico parte dell’accordo possa avanzare o sollevare eccezioni o pretese alcune
ART. 19 OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA
L’Impresa senza diritto a compenso o indennizzo o rivalsa dovrà:
a) collaborare con i tecnici dell’Ufficio Manutenzione Patrimonio a reddito del Comune di Pozzuoli sia nelle verifiche che nella compilazione dei preventivi e dei computi metrici con propri strumenti di misura, utensili, materiali, operai e quant’altro sia ritenuto necessario;
b) espletare, di sua iniziativa, tutte le pratiche presso gli uffici competenti per denunce, concessioni di permessi, rilascio di autorizzazioni e licenze e quant’altro sia necessario per l’esecuzione ed il completamento dei lavori, e pagare le relative spese e le eventuali contravvenzioni, comprese quelle per l’eventuale mancanza di qualsiasi licenza, con esonero dell’Amministrazione da qualsiasi onere e/o responsabilità a suo carico;
c) pagare le tasse, i bolli e le imposte presenti e future, inerenti e attinenti ai lavori di manutenzione affidati dall’Amministrazione in attuazione dell’accordo quadro, che la legge non ponga esplicitamente a carico della Stazione Appaltante, e le spese di contratto, quietanza, bollo, registrazione, copia, etc.;
d) eseguire, se necessario, i lavori di manutenzione anche in ambienti con attività in corso che non dovranno essere interrotte, assumendo gli accorgimenti del caso;
e) permettere, rinunziando a qualsiasi eccezione, l’accesso e la permanenza sui luoghi interessati dai lavori al personale addetto all’esecuzione di altri lavori oggetti di diversi appalti e comunque non compresi nel presente accordo quadro, che la Stazione Appaltante abbia affidato ad altre Imprese o che intenda eseguire con proprio personale;
f) pagare multe, ammende od altre sanzioni pecuniarie o penali derivanti dalla inosservanza, da parte dell’Impresa, delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, liberandone esplicitamente e nel modo più ampio e completo l’Amministrazione;
g) osservare e far osservare dai dipendenti un comportamento rispettoso nei confronti dei rappresentanti e/o dipendenti della Stazione Appaltante;
h) procedere alla discarica e/o provvedere all’allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale di risulta o mezzo d’opera non più utilizzato;
i) provvedere alla pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate;
l) realizzare ogni e qualsiasi opera e/o adottare accorgimenti finalizzati a garantire l’igiene e la sicurezza sul lavoro.
m) L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori le seguenti dichiarazioni di conformità:
➢ per gli impianti interni, ai sensi del D.M. 37/2008 e relativi allegati;
➢ per gli impianti eseguiti all’aperto ai sensi della Legge 186/68, e corredati dai seguenti allegati:
➢ Progetto dell’impianto costituito da relazione tecnica ed elaborati grafici;
➢ Relazione sulla tipologia dei materiali impiegati con indicazione della tipologia, marca e marchio CEE e/o di qualità;
➢ Schema impianto elettrico eseguito e schema unifilare.
ART. 20 RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA
L'impresa sarà responsabile di tutti gli eventuali danni a persone, cose, animali che dovessero derivare anche a titolo indiretto da negligenza, imperizia e/o imprudenza nella gestione dei lavori di manutenzione o dalla violazione degli obblighi previsti nel presente capitolato e di ogni altro obbligo previsto dalla norme in materia vigenti.
In particolare, l'impresa è tenuta all'osservanza delle leggi, dei decreti e regolamenti in vigore e di quelle altre disposizioni e norme che saranno emanate durante il corso dell'accordo quadro.
Qualora l’Amministrazione dovesse essere chiamata in causa da terzi quale responsabile di danni e/o sinistri, determinati dall’impresa o dai suoi collaboratori, l’impresa si obbliga ad intervenire nel giudizio ed a manlevare l’amministrazione in caso di condanna.
Con la firma del contratto si intende che l'appaltatore abbia dichiarato di conoscere tutte le attuali condizioni del sottosuolo e soprassuolo e di obbligarsi a prendere conoscenza, a tutta sua cura, di qualsiasi successivo impianto o variazione, non appena se ne verifichi la esistenza. Pertanto, egli diviene responsabile sia di fronte al Comune, sia verso i terzi dei danni diretti ed indiretti, che, in dipendenza della esecuzione dei lavori o dell'impiego, manovra o passaggi di macchinari o mezzi di opera, possano derivare alle canalizzazioni, manufatti ed opere comunque collocate nel corpo stradale, nonché alle persone, agli stabili ed alle cose in genere.
L'appaltatore avrà, inoltre, l'obbligo di rispondere direttamente verso i terzi di tutti i danni che a costoro potessero derivare da cattiva o irregolare esecuzione dei lavori, da mancata o difettosa manutenzione ed in genere da qualunque altro fatto costituente omissione, negligenza o colpa dell'appaltatore, dei suoi operai e dipendenti e di assumere direttamente a proprio esclusivo carico le liti che, per le ragioni su esposte, potessero essere promosse contro il Comune dai terzi danneggiati.
ART. 21 RISPETTO AMBIENTALE
Al fine di ridurre i fattori di nocumento e di disturbo alla collettività, nonché eventuali danni e infortuni a persone e/o a cose, in occasione dell’esecuzione dei lavori, l’impresa dovrà osservare le seguenti prescrizioni:
a) i posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi dalla eventuale caduta dei materiali in dipendenza delle attività lavorative, ai sensi dell’articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547 ed s.m.i.;
b) nei lavori che possono dar luogo alla produzione di schegge o materiali contundenti, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di chi sosta o transiti nelle vicinanze, ai sensi dell’articolo 9 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed s.m.i.;
c) nel cantiere, in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) per la protezione in caso di caduta dei materiali dall'alto, ai sensi dell’articolo 28 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed s.m.i.;
d) il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto e durante i lavori di demolizione è necessario provvedere alla riduzione del sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta, ai sensi dell’articolo 74 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed s.m.i. e fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956, n. 303 ed s.m.i.;
e) le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi devono essere articolate in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i luoghi rispetto ai quali la eventuale caduta del carico può costituire pericolo, ai sensi dell’articolo 186 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547 ed s.m.i.;
f) l’utilizzo di macchinari ed impianti rumorosi deve essere autorizzato, in deroga ai limiti di emissioni acustiche fissata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 1991 ed s.m.i., dalla Stazione Appaltante;
g) i macchinari, quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, apripista e pale caricatrici, dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 28 novembre 1977, n. 577 e s.m.i., nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n.135 e s.m.i. e nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n. 137 d s.m.i.;
h) i rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 ed s.m.i. (non è, tra l’altro, consentito bruciare alcun materiale, quale, ad esempio, carta, plastica, cavi, ecc…).
ART. 22 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO
Sono parte integrante dell’accordo quadro, oltre al presente Capitolato Speciale, il D.P.R. 207/2010 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:
a) Le Leggi, i Xxxxxxx, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
b) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
c) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;
d) L'elenco dei Prezzi Unitari unitamente al prezzario della Regione Campania OO.PP. in vigore;
e) Le polizze di garanzia;
f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131 comma 2 lett. c) del decreto Lgs 163/2006, e art. 17, 26 comma 3 del Decreto Lgs. 81/2008, da redigere a cura dell’impresa appaltatrice.
I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.
ART. 23 QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE
Ai sensi degli artt. 107,108,109 del D.P.R. 207/2010, per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell’Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche così come richiesto dalle modalità previste dagli artt. 40 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163:
Categoria Opere Generali – OG10 cl. I
ART. 24 PREZZI CONTRATTUALI E MATERIALI
Per la valutazione dei lavori “a Misura” si terrà conto delle prestazioni lavorative rese, applicando alle relative quantità i corrispondenti prezzi unitari, indicati nel Prezzario delle OO.PP. Regione Campania in vigore ed all’elenco “Analisi Nuovi Prezzi” ribassati secondo la percentuale offerta dall’impresa in sede di gara.
I prezzi si riferiscono ai lavori interamente finiti in ogni parte e a perfetta regola d’arte, secondo le modalità prescritte nel presente Capitolato ed in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati, e sono comprensivi di tutti gli oneri relativi o connessi.
I materiali, i prodotti e i componenti necessari alla esecuzione dei lavori, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, possono provenire dalla località che l'Impresa ritiene essere di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche e/o siano funzionali alle prestazioni da essa richieste e preferibilmente attenersi nel rispetto ecosostenibile per trasporto, distanze, e qualità dei materiali.
Il Direttore dei Lavori potrà effettuare controlli (anche parziali) su campione dei materiali adoperati oppure richiedere un attestato di conformità delle stesse alle prescrizioni richieste, rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
Per tutta la durata dell’accordo quadro i prezzi resteranno fissi ed invariati e ciò anche nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione dei lavori appaltati, dovessero verificarsi le condizioni di cui all’art. 1664 del codice civile, stante l’espressa deroga contrattuale che le parti danno rispetto alla citata disposizione. Nell’eventualità di richiesta di lavorazioni non previste si procederà alla determinazione dei prezzi secondo lo schema di cui all’art. 163 del Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti, applicando ai prezzi così determinati il ribasso offerto dall’impresa in sede di gara.
ART. 25 – INTERVENTI IN ECONOMIA
Per i lavori in economia verranno applicati i costi della mano d'opera desunti, per gli operai edili, dalla tabella periodica pubblicata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la Campania e Molise Napoli, aumentati del 15% per spese generali e di un ulteriore 10% per utili dell'Impresa, per una percentuale complessiva del 26,50%.
Tali prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali di cui al D.Lgs. n. 81/2008, per il loro nolo e manutenzione, per l'assistenza e sorveglianza sul lavoro, per l'illuminazione del cantiere, per assicurazioni e contributi sociali ed assistenziali, per ferie ed assegni familiari e per ogni altro onere stabilito per legge a carico del datore di lavoro.
Gli eventuali materiali e/o mezzi impiegati, ove non presenti nell’elenco prezzi contrattuale, verranno pagati con i prezzi indicati nella suddetta tabella e/o facendo riferimento a ricerche di mercato.
Ai sensi dell’art. 179. Del D.P.R. 207 del 05/10/2010 “i lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due “addendi “.
ART. 26 - REVISIONE PREZZI -
Ai sensi dell’art. 133 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile.
ART. 27 - ANTICIPAZIONI -CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI – PAGAMENTI -
Anticipazione, ai sensi dell’art. 26-ter della Legge 9/08/2013 n. 98, di conversione, con modificazione, del decreto-legge 21/06/2013, n.69, “disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” l’anticipazione del 10% è prevista sull’importo del singolo contratto di appalto di cui all’art. 6 - Si applicano gli art. 124, comma 1 - 2 e 140 e comma 2 e 3 del regolamento di cui al DPR 207 del 05/10/2010 Entro dieci giorni dall’ultimazione e consegna dei singoli ordinativi dei lavori, si procederà alla contabilizzazione degli stessi in contraddittorio con l’Impresa, applicando alle quantità di prestazioni richieste ed eseguite i relativi prezzi unitari, ribassati secondo la percentuale offerta in sede di gara, salvo che per gli oneri della sicurezza e di smaltimento non soggetti a ribasso e nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia.
I pagamenti dei lavori eseguiti saranno corrisposti ogni qualvolta che l’ammontare degli stessi raggiungerà l’importo di € 20.000,00 previa presentazione di regolare fattura di importo pari ai lavori contabilizzati, ad eccezione dell’ultimo pagamento, qualora questo sia a completamento contrattuale del presente accordo. La fattura dovrà riportare gli estremi degli ordinativi dei lavori cui si riferisce.
L’impresa appaltatrice assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria disposti dagli articoli 3 e 6 della Legge n. 136 del 14 agosto 2010 “Piano Straordinario contro le mafie” pena la nullità assoluta del
contratto e, pertanto, comunicherà gli estremi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato conformemente ai regolamenti, agli usi e alle consuetudini della Stazione Appaltante per quanto riguarda i servizi di contabilità e di cassa.
Qualora i mandati di pagamento emessi dalla Stazione Appaltante, siano pagati con accredito presso Istituti di Credito diversi dall’Istituto Cassiere del Comune di Pozzuoli, le relative spese sono a carico dell'Impresa.
Ogni pagamento da parte dell’Amministrazione è subordinato all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva attestante la posizione regolare dell’impresa, con la precisazione che l’emissione di un DURC negativo legittima l’Amministrazione a sospendere i pagamenti in attesa della regolarizzazione della vicenda.
ART. 28 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
È ammesso il subappalto, nella misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale e secondo le previsioni di cui all’art. 118 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.
L’appaltatore, prima dell’aggiudicazione di singoli contratti, dovrà comunicare:
a. se intende avvalersi dell'istituto del subappalto;
b. le parti del contratto che intende subappaltare;
c. che non esistono forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante a seguito di richiesta scritta dell’impresa. La stazione appaltante provvederà a corrispondere all’affidatario gli importi dovuti. E’ fatto obbligo all’affidatario, di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore. Nel caso di pagamento diretto, l’appaltatore comunica alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. La stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori sia inserita, a pena nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010
ART. 29 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI CANTIERE
Ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza sui posti di lavoro dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni:
1) la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali - inclusa la Xxxxx Xxxxx – Assicurativi ed Infortunistici, deve essere presentata alla D.L. prima dell’inizio dei lavori. La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli Organismi Paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale - Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di Pagamento.
2) Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto dalla normativa vigente deve essere redatto dall’Impresa prima dell’inizio dei lavori, sottoscritto sia dal Legale Rappresentante dell’Impresa che dal Direttore di Cantiere, consegnato, in originale e copia, all’Amministrazione e messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controlli dei cantieri prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi.
Ai sensi di Legge il piano sarà aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell'Impresa, per tutte le Imprese operanti eventualmente nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Impresa. Nell'ipotesi di associazione temporanea di Impresa o di consorzio, tale obbligo incombe all'Impresa mandataria o designata quale capogruppo.
Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Inoltre, devono essere seguite le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza sul cantiere, in attuazione della Direttive CEE 92/58. In particolare, quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, l'Impresa deve far ricorso alla segnaletica di sicurezza, allo scopo di:
- avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
- vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
- prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
- fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
- fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.
Il presente Capitolato è altresì integrato dalle norme particolari che il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione indicherà nel Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e che l’Impresa è tenuta ad osservare ed applicare.
ART. 30 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI – STATO FINALE – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Una volta ultimati i lavori che costituiscono oggetto degli ordinativi d’intervento, gli stessi saranno accettati dalla Direzione dei Lavori previo accertamento della loro conformità a quanto richiesto dall’Amministrazione.
Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'Impresa dovrà eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le norme prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Amministrazione e l’irrogazione delle penali in caso di ritardo imputabile all’impresa.
Qualora l’accertamento abbia avuto esito positivo, l’Amministrazione potrà prendere in consegna parzialmente o totalmente i lavori eseguiti dall’Impresa, redigendo apposito verbale che, su richiesta, conterrà indicazioni circa lo stato dei lavori, al fine di garantire l’impresa per l’ipotesi di danni arrecati da terzi alle opere già realizzate.
Il verbale di ultimazione dei lavori finale sarà redatto o al termine naturale previsto dal contratto e/o in via anticipata ad avvenuto esaurimento del valore massimo spendibile dell’accordo quadro.
Il Conto Finale verrà compilato entro 120 giorni dalla data dell'ultimazione dell’accordo quadro.
Il certificato di regolare esecuzione sarà redatto in conformità dell’art. 141 del D. Lgs n. 163/2006 e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’artt. 215 del D.P.R. n. 207/2010.
ART. 31 – NORMATIVA ANTIMAFIA
L’aggiudicazione dell’accordo quadro e dei lavori di manutenzione oggetto dell’accordo sono condizionati al rispetto della vigente discipline di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa, con particolare riguardo a quella contenuta nel D.lgs. n. 159 del 06/09/2011 come modificato e contenuto dal D.lgs. n. 218 del 15/11/2012. La stipulazione dell’Accordo Quadro è sottoposta alla condizione sospensiva dell’esito positivo dei controlli previsti dalle predette disposizioni normative.
ART. 32 – RINVIO A LEGGI E REGOLAMENTI
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, il rapporto contrattuale è assoggettato all’osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di accordo quadro e di appalto di lavori pubblici.
ART. 33 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati personali acquisiti in occasione dell’istituzione dell’accordo quadro e nel corso dello svolgimento del rapporto tra l’Amministrazione e l’operatore selezionato saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.
PARTE IV QUALITA' E PROVENIENZA DEL MATERIALE – NORME DI MISURAZIONE
ART 34 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORI A MISURA - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEILAVORI
Per ciò che attiene la qualità e provenienza dei materiali il modo di esecuzione dei lavori e l'ordine da tenersi nell'andamento dei lavori saranno applicate le disposizioni riportate nel D.P.R. 207/2010.
ART. 36 – NORME DI MISURAZIONE
Per tutte le opere del presente appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche e secondo le normative di misurazione che prescrivono le disposizioni di legge e regolamenti in materia di LL. PP. e secondo quanto previsto dal Prezzario dei Lavori Pubblici per la Regione Campania in vigore.