ACCORDO CONTRATTUALE
ACCORDO CONTRATTUALE
EX ART. 8-QUINQUIES D.LGS. N. 502/1992
PROPOSTO ALLE STRUTTURE PRIVATE TITOLARI DI ACCREDITAMENTO DEFINITIVO E PRE - DEFINITIVO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANI- TARIE A CARATTERE RIABILITATIVO PER IL BIENNIO 2016- 2017
TRA
– la Regione Abruzzo, C.F. e P.I. 80003170661, con sede con in L’Aquila, alla Via Xxxxxxxx xx Xxxxx n.1,in persona del Commissario Ad Acta per la realizzazione del Piano di rientro dei disavanzi del Servizio Sanitario Regionale Abruzzese nonché Presidente della Giunta Regionale della Regione Abruzzo;
– le Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo come sotto indicate:
→ Azienda Unità Sanitaria Locale 1 – Avezzano, Sulmona, L’Aquila con sede in L’Aquila, Via Saragat- Località Campo di Pile, in persona del Direttore Generale e legale rappre- sentante pro-tempore, C.F. e P.I. 01792410662;
→ Azienda Unità Sanitaria Locale 2 – Lanciano, Vasto, Chieti con sede in Chieti, Xxx Xxxxx- xx Lancianesi n.17/19, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro- tempore, C.F. e P.I. 02307130696;
→ Azienda Unità Sanitaria Locale 3 – Pescara con sede in Pescara, Via Xxxxxx Xxxxxxx n. 47, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, C.F. e P.I. 01397530982;
→ Azienda Unità Sanitaria Locale 4 – Teramo con sede in Teramo, Circonvallazione Ragu- sa n. 1, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, C.F. e P.I. 00115590671;
E
– L’Ente Gestore, Sanex s.r.l. P.IVA 01445580671, con sede legale in Campli (TE), S/da Statale 81 sn, in persona del legale rappresentante pro–tempore, Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxx il quale si dichiara munito dei poteri necessari a contrarre il presente atto in nome e per conto del summenzionato Ente (di seguito anche indicata come “Erogatore”)
PREMESSO CHE
1. Con Decreto commissariale n. 49/2016 del 23/05/2016, avente ad oggetto “Avvio proce- dimento di negoziazione con le strutture private titolari di accreditamento predefinitivo per l’erogazione di prestazioni sanitarie a carattere riabilitativo. Biennio 2016/2017”, e ss. mm. e ii., di cui il presente schema di contratto costituisce allegato e parte integrante e sostanziale sono stati definiti lo schema contrattuale e i tetti di spesa da proporre alle strut- ture di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78;
2. L’Erogatore è autorizzato in via definitiva e pre - definitiva all’esercizio di prestazioni sa- nitarie riabilitative ex art. 26 L. 833/78 e accreditato in via definitiva e pre - definitiva ad erogare dette prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale;
3. Per le finalità del presente contratto, l’Erogatore, oltre a produrre ai sensi e per gli effetti degli artt. 45-46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione/ di atto di notorietà, di cui all’elenco Allegato 2A, con apposita e distinta dichiarazione acquisita agli atti dei competenti Uffici regionali ed allegata al presente ac-
cordo contrattuale, si impegna a mantenere e/o a conformarsi a quanto previsto dai Manua- li di autorizzazione ed accreditamento di cui alla D.G.R. n. 591/P/2008, s.m.i., anche ai fini della legittima ed effettiva remunerabilità delle prestazioni erogate;
4. Ferma restando l’acquisizione della documentazione di cui all’Allegato 2A, che è parte in- tegrante del presente accordo, l’Erogatore dichiara:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che nessun procedimento relativo è avviato nei suoi confronti;
b) di aver / non aver presentato domanda di concordato preventivo;
c) che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67, D.Lgs., n. 159/2011 (c.d. codice antimafia) in capo al/ai soggetto/i che ha/hanno la rappresentanza legale della Erogatore.
5. L’ Erogatore si impegna a garantire l’adeguatezza ed il perfetto stato di uso di tutte le ap- parecchiature e si impegna, altresì, a tenere a disposizione della Azienda USL competente e della Regione Abruzzo, per consentire i relativi controlli, i contratti di manutenzione e/o la documentazione delle attività di manutenzione effettuata in maniera adeguata a ciascuna apparecchiatura. Sono fatti salvi i casi di caso fortuito e forza maggiore;
SI CONVIENE E SI STIPULA
ARTICOLO 1 OGGETTO
1. Per il biennio 2016-2017 il Servizio Sanitario Regionale, in forza del presente atto, acqui- sta dall’Erogatore, nel rispetto dei provvedimenti quivi richiamati con le specifiche di cui alla pianificazione definita con il Direttore Generale della Azienda USL di afferenza, pre- stazioni in Riabilitazione che vengono ascritte alle rispettive tariffazioni per le tipologie di prestazioni per le quali risulta accreditato definitivamente e pre - definitivamente;
2. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal presente accordo contrattuale:
a) l’erogatore assume l’obbligo di erogare le prestazioni indicate al primo comma del pre- sente articolo alle condizioni contemplate nel successivo articolo 4 del presente accordo contrattuale, per tutta la durata del presente accordo e secondo i termini e le modalità in esso stabilite;
b) l’Azienda USL, nel cui ambito territoriale l’Erogatore è ubicato, assume l’obbligo di remunerarle entro i limiti e nei termini previsti dai successivi artt. 14, 15 e 16 in base al- la vigente normativa.
3. Le prestazioni sono erogate - in favore di pazienti residenti nel territorio della Regione Abruzzo - per il tramite della Erogatore sottoscrittrice del presente accordo, in nome e per conto del SSR, nei limiti del tetto massimo di spesa ad essa assegnato ed in ossequio al principio di libera scelta del paziente.
ARTICOLO 2 DURATA
1. Il presente accordo contrattuale regola le prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2017 e fatte espressamente salve eventuali modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie in conseguenza della definizione di ulteriori indirizzi pro- grammatori inerenti l’offerta residenziale.
ARTICOLO 3
VOLUME DI PRESTAZIONI EROGABILI E PREVISIONE DI SPESA
(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)
1. L’Erogatore si impegna ad erogare, per il biennio 2016-2017, le prestazioni sanitarie di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 incluse nei LEA e a carico del SSR, afferenti ai setting
assistenziali accreditati in via pre-definitiva, nei limiti del tetto massimo di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti quivi richiamati ed accetta, come corri- spettivo massimo per l’annualità 2016, il tetto di spesa di € 887.844,65 così come indicato nell’allegato 1 del DCA n.108/2016.
2. Qualora il contratto venga sottoscritto con strutture operanti su più sedi, tale previsione è integrata, nelle more della costituzione dell’Azienda Unica Regionale, con la individuazio- ne suddivisa per Azienda USL di afferenza del relativo tetto di spesa.
3. La produzione eccedente il tetto massimo di cui al primo comma non può essere remunera- ta in nessun caso e ad alcun titolo e, pertanto, è considerata inesigibile.
4. Sono considerate rese al di fuori del presente contratto e si dichiarano fin da ora non coperte dal tetto di spesa e, quindi, non remunerabili e non esigibili, le prestazioni eseguite in misu- ra superiore al 100% del tetto massimo di spesa massimo mensile commisurato alle suddet- te prestazioni.
ARTICOLO 4
CONDIZIONI DI EROGABILITÀ DELLE PRESTAZIONI
(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)
1. Costituiscono norme di carattere generale, in materia di condizioni di erogabilità delle pre- stazioni e come tali trovano applicazione nell’ambito del presente rapporto negoziale:
a) il D.P.C.M. 29 novembre 2001 (LEA) e ss.mm.ii. e - laddove previsto - per i tratta- menti di lungo-assistenza/mantenimento i decreti commissariali di introduzio- ne/adeguamento quota di compartecipazione a carico dell’utente/Comune;
b) il D.Lgs. 502/92, s.m.i., il D.P.R. 14 gennaio1997 e la L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.ii.;
c) le disposizioni contenute nel Patto per la Salute 2014-2016 anche con riferimento alla revisione dei meccanismi di compartecipazione alla spesa sanitaria;
d) il D.Lgs. n. 81/2008,
e) il D.Lgs. n. 81/2015 per quanto applicabile.
ARTICOLO 5
CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA SPESA PREVENTIVATA
(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)
1. A garanzia della previsione di spesa concordata con il presente accordo contrattuale e a tu- tela della continuità nell’erogazione delle prestazioni riabilitative riconosciute erogabili, le parti convengono che il tetto di spesa, di cui all’art. 3 del presente accordo, sia frazionato in mensilità con l’obbligo di non superamento dei limiti progressivi mensili, con una oscil- labilità (mensile) non superiore al 30 % del tetto mensile massimo, fermo restando quanto previsto all’art. 3, comma 3.
2. Le prestazioni dichiarate inappropriate, incongrue ed illegittime dagli Organismi di con- trollo di cui all’articolo 13 non rientrano nel limite mensile del 30 % previsto al primo comma, e non possono essere remunerate o esigibili ai sensi dell’ultimo comma del suc- cessivo articolo 7.
ARTICOLO 6
MODALITÀ DI ACCESSO ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)
1. L’erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla richiesta compilata su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale, a cura del medico prescrittore, in conformità a quanto previsto dal D.M. 17 marzo 2008 e ss.mm.ii., dal D.M. 350/1988, dal D.M. 2.11.2011 e dal D.L. 179 del 18.10.2012 convertito in L. 17.12.2012 n. 221, oltre che dalle disposizioni regionali in materia, ovvero è subordinata alla richiesta proveniente dalle Autorità e Servizi socio-sanitari preposti ai sensi della vigente normativa, per quanto concerne le prestazioni
ricomprese nei LEA (DPCM 29/11/2001) erogate a favore di minori vittime di abusi e mal- trattamenti e/o in condizione di disagio psicologico e le loro famiglie. Ai sensi del P.S.R. 2008/2010 (L.R. n. 5/2008) l’accesso alle prestazioni sanitarie ricomprese nell’ambito dell’assistenza riabilitativa è subordinato all’autorizzazione delle UVM secondo quanto previsto dall’art. 8 del Decreto Commissariale n. 107 del 30 dicembre 2013.
2. L’accesso alle prestazioni sanitarie ricomprese nell’ambito dell’assistenza da parte dell’Erogatore è subordinato all’autorizzazione dell’Unità di Valutazione Multidimensio- nale (UVM) competente per territorio ed è regolato dalle disposizioni di cui al Decreto del Commissario ad acta n. 107 del 30 dicembre 2013, recante “Attività e procedure di compe- tenza del punto unico di accesso e della unità di valutazione multidimensionale - linee gui- da regionali”, e s.m.i. Per procedere all’erogazione delle prestazioni l’Erogatore è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricetta- rio nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1 del presente articolo segnalando alla Azienda USL competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla Azienda USL comporta la non remunerabilità della prestazione. L’Azienda USL è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate.
3. L’Erogatore è inoltre tenuto a rispettare gli adempimenti previsti dall’art. 8 del decreto commissariale n. 107 del 30 dicembre 2013 relativo alla presa in carico del paziente.
4. Le prestazioni sono erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai prov- vedimenti Nazionali e Regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di au- torizzazione e di accreditamento, di qualità e di appropriatezza imposti dalla buona e dili- gente pratica professionale, e secondo l’assetto organizzativo e funzionale di cui ai prov- vedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento che la Erogatore si impegna a rispet- tare sino all’adozione dei provvedimenti concernenti la ricollocazione nei Livelli Essenzia- li di Assistenza sanitaria e socio-sanitaria (D.P.C.M. 29 novembre 2001) delle attività svol- te dalle strutture extra ospedaliere a carattere residenziale.
5. Non sono remunerabili ed esigibili le prestazioni erogate su richieste del S.S.N. non con- formi alla richiamata normativa.
ARTICOLO 7
OBBLIGHI DELL’EROGATORE
(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)
1. L’Erogatore, per quanto attiene le prestazioni riabilitative, si obbliga a garantire, nel rispet- to del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., l’invio telematico alla Azienda USL terri- torialmente competente, delle informazioni di seguito dettagliate:
a) comunicazione dell’ammissione del Paziente presso la Erogatore, comprensiva di impe- gnativa della richiesta di prestazione da parte del medico prescrittore e dell’autorizzazione della UVM, entro 24 ore;
b) comunicazione di dimissione e/o di dimissioni temporanee (ricovero in ospedale) del Paziente entro 24 ore;
c) trasmissione mensile del prospetto giornaliero delle presenze o del numero dei pazienti trattati nei vari setting assistenziali a carico del S.S.N., distinto per tipologia di fascia e relativa tariffa (valore economico della prestazione così come riportato in fattura).
ARTICOLO 8
ULTERIORI OBBLIGHI DELL’EROGATORE
(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)
1. L’ Erogatore, oltre al rispetto degli obblighi di cui al precedente articolo 7 si impegna:
a) ad adeguare la propria organizzazione interna ai principi di programmazione regiona- le in materia di “governo clinico” ed ai percorsi assistenziali concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto, definiti a livello nazionale e regionale;
b) a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle Aziende UUSSLL e dalla Regione Abruzzo;
c) a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
d) a rispettare l’obbligo di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale ai sensi dell’art. 27 c. 1 bis D.L. 90 del 24.06.2014 convertito nella L. 114 dell’11/08/2014;
e) ad aderire al Progetto Fascicolo Sanitario Elettronico, secondo quanto verrà indicato dalla Regione, al fine di consentire la condivisione telematica delle agende di prenota- zione e di monitoraggio delle prestazioni.
f) A pubblicare sul sito web, in apposita area dedicata, i tempi previsti e quelli medi ef- fettivi per ciascuna tipologia di prestazioni erogatao, in assenza di sito web autonomi, a concordare con la ASL territorialmente competente, le modalità per la pubblicazione nel sito aziendale della stessa, nell’apposita sezione denominata “Liste di Attesa”, dei richiamati tempi di attuazione dell’art. 41 c. 6 DLgs 14 marzo 2013 n. 33;
2. L’ Erogatore ha l’obbligo di istituire dei fascicoli personali contenenti tutta la documenta- zione sanitaria degli utenti nei quali dovrà conservare, nel rispetto del D.Lgs., 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. in materia di trattamento e protezione dei dati personali:
a) tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica) relativa a ciascun paziente;
b) tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun paziente.
ARTICOLO 9
PERSONALE DELLA EROGATORE E REQUISITI DI COMPATIBILITÀ
(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)
1. L’Erogatore utilizza, per l’erogazione delle prestazioni di cui agli articoli 1 e 3 del presen- te accordo contrattuale, il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento.
2. L’Erogatore garantisce l’impiego di personale in possesso dei titoli abilitanti e che non versi in situazioni di cui alla Legge n. 662/1996 nonché al D.Lgs. n. 159/2011 e di incom- patibilità ai sensi dell’art. 53 c. 16 ter del D.Lgs n. 165/2001 e xx.xx. e ii..
3. Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l’accertamento della in- sussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determinano l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato all’irrogazione delle san- zioni previste dall’art. 1, comma 19, Legge, 23 dicembre 1996, n. 662.
4. L’Erogatore si impegna a comunicare, trimestralmente, all’Azienda USL di pertinenza ol- tre che al Servizio “Attività Ispettiva e Controllo Qualità” e per conoscenza anche al Servi- zio “ Contratti con gli erogatori privati e sistema di remunerazione delle prestazioni dell’area ospedaliera e territoriale” del Dipartimento Salute e Welfare, apposito elenco del- la propria dotazione organica controfirmato dal Legale Rappresentante, indicante il codice fiscale di ogni singolo dipendente, la relativa qualifica, la mansione svolta, il monte ore settimanale ed eventuali successive variazioni. L’elenco di cui al paragrafo precedente de- ve essere validato dal personale del competente Dipartimento di Prevenzione ed essere comprensivo anche del personale operante con forme di contratto di lavoro flessibile e del personale operante in regime libero professionale per il quale l’Erogatore dovrà specifica- re, salvo gli ulteriori obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81/2015: le generalità del professionista, la durata della collaborazione indicando la data di inizio e di conclusione del rapporto.
5. L’Erogatore si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l’applicazione del
C.C.N.L. di categoria, che deve essere dichiarato dalla Erogatore nell’elenco di cui al quar- to comma del presente articolo.
ARTICOLO 10
OBBLIGHI INFORMATIVI DELL’EROGATORE
1. L’Erogatore fornisce all’Azienda USL competente per territorio e contestualmente all’Agenzia Sanitaria Regionale (A.S.R.), entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, unitamente alla fattura elettronica di cui all’art. 12 del presente ac- cordo contrattuale, il file di produzione relativo alle prestazioni sanitarie erogate.
2. Il file di produzione costituisce, oltre che obbligo informativo, anche allegato elettronico analitico alla fattura, chiarendosi che sono oggetto di fatturazione tutte le prestazioni ero- gate a carico del S.S.R. nel mese di competenza, nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 3 e 5 del presente accordo contrattuale. Per prestazioni erogate sono da intendersi le giornate di presenza maturate e le prestazioni erogate nel mese di riferimento.
3. Con ulteriori campi aggiuntivi al file di produzione, di cui al primo comma del presente ar- ticolo, la Erogatore specifica per ogni prestazione:
a) il valore dell’importo fatturato;
b) il numero progressivo e la data di emissione della fattura.
4. L’Erogatore si impegna altresì a rispettare, nei tempi e nei modi previsti, gli ulteriori ob- blighi informativi stabiliti dalle normative ministeriali (R.I.A.) e regionali ove applicabili.
5. L’’Erogatore ha l’obbligo di comunicare eventuali ritardi nella trasmissione delle informazioni e l’omissione dei suddetti obblighi informativi, se protratta per due mesi consecutivi o mantenuta nell’arco di complessivi tre mesi dell’anno di riferimento, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell’articolo 17 del presente accordo contrattuale.
6. Restano salvi gli obblighi informativi di cui agli articoli 7 e 8 del presente accordo contrattuale.
7. Al ricevimento della fattura e dell’allegata documentazione informativa, l’Azienda USL competente verifica l’esatta attribuzione elettronica della prestazione e della tariffa corrispondente.
ARTICOLO 11
CONTROLLI DI APPROPRIATEZZA E CONGRUITÀ
(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)
1. Fatte salve le verifiche sul fatturato di cui al successivo articolo 13, durante la vigenza del presente accordo, la Regione e l’Azienda USL potranno in qualunque momento verificare l’appropriatezza, la legittimità e la congruità delle prestazioni svolte dall’ Erogatore che, in ogni caso, dovranno essere eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, se- condo le condizioni, le modalità ed i termini previsti dalle norme di settore e dai provve- dimenti regionali.
2. Il campione dei controlli di appropriatezza, congruità e legittimità deve essere rappresenta- tivo di almeno il dieci per cento della produzione fatturata, fatto salvo un incremento del campione percentuale derivante da eventuali modifiche dei DCA 19 - 43/2010 e 64/2012.
3. L’Azienda USL competente territorialmente verifica la coerenza dei dati di produzione con quelli relativi alla fatturazione di cui all’articolo 12 del presente accordo contrattuale se- condo le modalità previste dall’articolo 14 del presente accordo contrattuale.
4. I controlli presso le Strutture sono di competenza dei Nuclei Operativi di Controllo (N.O.C.) secondo le modalità previste dai provvedimenti regionali. È comunque in facoltà della Regione Abruzzo e dell’Azienda USL di pertinenza avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli, di forme di cooperazione interistituzionale con i soggetti preposti ad atti- vità di controllo e prevenzione per la tutela della salute.
5. I controlli di cui al presente articolo devono essere svolti nei tempi utili a garantire il ri- spetto dei termini del procedimento di verifica, di cui all’ottavo comma, fermo restando il
termine previsto dall’art. 13, comma 3, del presente accordo contrattuale.
6. L’Erogatore si impegna a predisporre e mantenere, a sue spese, condizioni organizzative necessarie ed utili a consentire il corretto e regolare svolgimento dell’attività di controllo;
7. Il procedimento di verifica si svolge alla presenza di Rappresentanti dell’Erogatore e di es- so è redatto apposito e dettagliato processo verbale nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 241/1990 s.m.i.. Resta salva la facoltà per l’Erogatore di trasmettere alla Azienda USL e per conoscenza al competente Servizio Ispettivo della Regione, apposite contro- deduzioni entro e non oltre i successivi dieci giorni dalla consegna del predetto verbale. Entro 10 giorni dalla ricezione delle contro-deduzioni formulate dall’ Erogatore l’Azienda USL competente comunica all’ Erogatore stessa l’esito definitivo della verifica assegnando un termine non superiore a dieci giorni per adempiere alle prescrizioni eventualmente im- partite, decorsi inutilmente i quali l’Azienda USL adotta i provvedimenti e le prescrizioni del caso la cui inosservanza costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell’articolo 18 del presente accordo contrattuale.
8. Con successive linee guida regionali saranno adottate specifiche disposizioni per quanto concerne i procedimenti di verifica di particolare complessità.
9. L’esito della verifica deve indicare il valore in danaro delle prestazioni inappropriate, in- congrue, illegittime.
ARTICOLO 12 MODALITÀ DI FATTURAZIONE
(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)
1. L’Erogatore si adegua alla normativa in materia di fatturazione elettronica ed alle conse- guenti disposizioni regionali, trasmettendo all’Azienda USL territorialmente competente e all’Agenzia Sanitaria Regionale dell’Abruzzo (A.S.R.) la fattura relativa all’integrale pro- duzione del mese di riferimento, posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti da- gli articoli 4 e 5 del presente accordo contrattuale.
2. La fattura è trasmessa all’Azienda USL territorialmente competente e all’Agenzia Sanitaria Regionale dell’Abruzzo (A.S.R.) entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
3. La fattura deve indicare separatamente le prestazioni rese a favore di utenti aventi la resi- denza nell’ambito della Regione Abruzzo, distinguendole per Azienda USL di residenza del paziente.
4. Alla fattura, deve essere allegata la seguente documentazione:
a) documentazione relativa alla produzione di cui all’articolo 11 del presente accordo contrattuale.
b) eventuale ulteriore documentazione prevista dalla normativa in materia di fatturazione elettronica.
5. L’Azienda USL effettua presso i competenti enti previdenziali i necessari controlli relativi al DURC e in ogni caso non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni del presente articolo.
ARTICOLO 13
CONTROLLI SUL FATTURATO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)
1. Il pagamento delle prestazioni, fatturate secondo le modalità di cui all’art 12, avviene – ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, così come modificato dal X.Xxx. 9 novembre 2012,
n. 192 – entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura/nota contabile di ri- ferimento a cura dell’Azienda USL di competenza.
2. L’Azienda USL può effettuare acconti mensili pari all’85% della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all’art. 3 del presente contratto non comprensivo dell’oscillabilità del 30 %, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura/nota contabile, e in misura anche
minore all’85%, - in ragione di accertate persistenti carenze sotto il profilo dei requisiti or- ganizzativi dell’Erogatore ed in misura proporzionale alla gravità delle carenze stesse, se compatibili con i requisiti di autorizzazione e accreditamento. Con successiva circolare i competenti Uffici regionali forniranno indirizzi operativi in materia.
3. In ogni caso, entro il termine di cui al primo comma, l’Azienda USL procede al saldo della fattura – positivo o negativo – sulla base della produzione accertata e validata come appro- priata, congrua e legittima ed in osservanza di quanto previsto agli articoli 8 e 10 del pre- sente accordo contrattuale, l’Azienda USL, ove sussista decurtazione da parte del compe- tente NOC, richiede all’Erogatore apposita nota di credito.
4. La nota di credito è emessa entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della relativa richiesta ed indica le prestazioni a cui si riferisce, nonché la residenza dell’utente a cui favore è stata erogata la prestazione. La nota di credito verrà decurtata sulla liquidazio- ne immediatamente successiva alla data di ricezione della stessa.
5. La mancata emissione della nota di credito, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente articolo, se reiterata, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto previa formale diffida da parte della Regione Abruzzo ai sensi dell’articolo 18 del presente accordo contrattuale. Costituisce altresì grave inadempimento e causa di risoluzione del presente accordo contrattuale previa formale diffida ai sensi dell’articolo 17 del presente accordo contrattuale, la mancata emissione reiterata di nota di credito a storno totale dell’eventuale eccedenza di produzione rispetto al budget assegnato di cui all’art. 3 del presente accordo contrattuale.
6. Nei casi in cui la somma corrisposta mensilmente, in acconto all’Erogatore ecceda, nel bi- mestre, il valore della produzione accertata e validata per lo stesso periodo, l’Azienda USL procede a compensazione con i crediti non ancora pagati, delle mensilità relative al bime- stre successivo, in costanza di rapporto. Le parti convengono che per produzione accertata e validata si intende il totale delle prestazioni fatturate, poste a carico del S.S.R., che hanno positivamente superato i controlli di cui ai commi precedenti, nonché di quelli di cui all’art. 11 del presente accordo contrattuale e debitamente certificata dall’Azienda USL, non costituendo il solo fatturato, ex se, pretesa di corrispettivo.
7. L’Azienda USL, anche in ottemperanza a quanto previsto da apposite circolari regionali in materia, sospende i pagamenti in presenza di violazioni della vigente normativa e nei casi previsti dal presente accordo contrattuale, dandone tempestiva comunicazione entro e non oltre quindici giorni dalla verifica documentata di oggettive condizioni ostative alla liqui- dazione, al “ Servizio Contratti con gli erogatori privati e sistema di remunerazione delle prestazioni dell’area ospedaliera e territoriale” e al Servizio “ Ispettivo”, fermo restando l’obbligo di attivare le procedure previste dal presente accordo e dalla vigente normativa.
8. È fatta salva la ripetizione in favore dell’Azienda USL delle somme che, sulla base dei controlli effettuati in qualunque tempo sull’attività erogata dall’Erogatore in forza del pre- sente accordo contrattuale, xxxxxxxxx non dovute totalmente o in parte.
9. Gli interessi per ritardato pagamento sono fissati nella misura di legge e decorrono dal ses- santesimo giorno successivo alla data di protocollazione della fattura/nota contabile.
ARTICOLO 14 TARIFFE
(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)
1. Le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale sono remunerate secondo il setting assistenziale per il quale sono eleggibili gli assistiti, in conformità alle apposite valutazioni rilasciate dalle UVM competenti per territorio, avendo a parametro le tariffe di cui alla De- liberazione di Giunta Regionale n. 671 del 01/08/2002 e alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 157 del 21/12/2004, ferme restando le previsioni contenute nel Patto della Sa- lute 2014/2016, nelle more della determinazione delle nuove tariffe, con la precisazione che per le prestazioni per le quali le UVM prevedono un setting assistenziale diverso, nelle
more del trasferimento del paziente presso la struttura pertinente, le prestazioni erogate sa- ranno remunerate secondo le tariffe vigenti per tale diversa tipologia assistenziale e, laddo- ve sia prevista una quota di compartecipazione a carico degli assistiti, ciò comporterà che gli importi derivanti dalle spese stesse verranno portati in decremento rispetto al tetto di spesa annuale assegnato e verranno appresi dalla struttura a titolo di anticipazione, non co- stituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva.
2. Per i casi in cui l’UVM considerasse appropriati i nuovi setting assistenziali a fronte dei quali non fossero state ancora determinate le relative tariffe, le prestazioni interessate sa- ranno riconosciute sulla base della tariffa minima corrispondente al setting assistenziale più affine a quello appropriato.
3. I corrispettivi contrattuali dovuti all’erogatore dalla Asl, in forza del presente accordo con- trattuale, sono quelli stabiliti dalle disposizioni in materia di tariffe di cui ai citati provve- dimenti vigenti per le strutture riabilitative, così come modificate dai Decreti commissariali nn. 92/2014 - 103/2014, integrati e rettificati con D.C.A. n. 19/2015;
4. Le parti concordano che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza riabilitativa, il volume massimo di prestazioni remunerate potrà essere rideterminato, in ogni caso compa- tibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e- bis, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii..
5. Le parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni di cui al comma precedente tro- vano applicazione per quanto concerne la liquidazione della c.d. quota della tariffa a carico del Servizio Sanitario Nazionale, mentre per quanto attiene alla quota c.d. sociale posta per le prestazioni di lungo- assistenza/ mantenimento a carico dell’utente / Comune, si fa rife- rimento oltre che ai provvedimenti giuntali sopra richiamati, alle più recenti fonti regola- mentari di carattere regionale in materia di compartecipazione. A tal fine, il competente Servizio Programmazione Sanitaria trasmette con cadenza periodica almeno semestrale apposito elenco aggiornato delle strutture provvisoriamente ovvero definitivamente accre- ditate per l’area residenziale al Servizio “Contratti con gli erogatori privati e sistema di re- munerazione delle prestazioni dell’area ospedaliera e territoriale” e ai Comuni.
6. In nessun caso, nella fatturazione di cui all’articolo 12 del presente accordo contrattuale, la
c.d. quota sociale può essere considerata sovrapponibile alla quota alberghiera.
7. La “quota alberghiera” si intende dovuta direttamente dall’assistito solo a fronte di effettivi servizi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dalla diaria giornaliera, dall’Erogatore.
8. Per il periodo di eventuali ricoveri in ospedale dei pazienti in riabilitazione intensiva ed estensiva residenziale, al fine di conservare il posto letto al paziente, dall’Azienda USL viene corrisposto alla Erogatore il 50% della tariffa giornaliera per i primi quindici giorni di ricovero, mentre nessun compenso viene corrisposto a partire dal sedicesimo giorno di ricovero in ospedale e, conseguentemente, non viene più conservato il posto letto al pa- ziente.
ARTICOLO 15 CESSIONE DEI CREDITI
(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)
1. L’Erogatore ha l’obbligo di notificare la cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall’esecuzione del presente accordo contrattuale all’Azienda USL competente territorial- mente.
2. Le parti convengono che l’efficacia della cessione è condizionata all’accettazione espressa, nel termine di trenta giorni dalla avvenuta ricezione – avvenuta a seguito di raccomandata con avviso di ricevimento (o trasmissione mediante posta elettronica certificata) presso il domicilio indicato nel presente accordo contrattuale e attestata dalla acquisizione del rela- tivo atto di notifica al protocollo – da parte della Azienda USL di pertinenza e della Regio-
ne Abruzzo e che la cessione del credito potrà essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi degli articoli 13 e 14 del presente accordo contrattuale.
3. L’accettazione espressa da parte della Azienda USL di pertinenza e della Regione Abruzzo di cui al secondo comma è comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento (o trasmissione mediante posta elettronica certificata) presso il domicilio indicato nel pre- sente accordo contrattuale. Analoga modalità di comunicazione è prevista per il diniego espresso.
4. L’Azienda USL di pertinenza e della Regione Abruzzo possono opporre al cessionario tut- te le eccezioni opponibili al cedente in base al presente accordo contrattuale.
5. Restano fermi e impregiudicati gli eventuali ulteriori adempimenti connessi al presente ac- cordo contrattuale.
6. In conseguenza di quanto sopra, la Erogatore si impegna a mantenere indenne l’Azienda USL e la Regione Abruzzo per eventuali cessioni effettuate al di fuori delle forme e condi- zioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.
7. Sono inefficaci le cessioni di credito non conformi alle prescrizioni del presente articolo e, in conseguenza di quanto sopra, l’Erogatore si impegna a mantenere indenne l’Azienda USL e la Regione Abruzzo per eventuali cessioni effettuate al di fuori di quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo.
ARTICOLO 16
INCEDIBILITÀ DELL’ACCORDO CONTRATTUALE
(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)
1. Il presente accordo contrattuale è incedibile in tutto o in parte.
2. La cessione costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione ai sensi dell’articolo 17 del presente accordo contrattuale.
ARTICOLO 17
RISOLUZIONE DELL’ACCORDO CONTRATTUALE
(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)
1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dall’accordo contrattuale e dalla normativa ad esso applicabile costituiscono grave inadempimento e cause di risoluzione ipso iure del presente accordo contrattuale:
a) l’accertata falsità di dichiarazioni rese dall’Erogatore ai fini della stipulazione e della esecuzione del presente accordo contrattuale;
b) l’impedimento ai controlli di cui agli articoli 12 e 13 del presente accordo contrattuale;
c) la reiterata inottemperanza agli obblighi informativi nelle ipotesi di cui all’art. 10 del presente accordo contrattuale;
d) l’inosservanza di quanto previsto dall’articolo 15 del presente accordo contrattuale in materia di cessione dei crediti;
e) la cessione del presente accordo contrattuale in violazione di quanto espressamente previsto dall’articolo 16;
f) l’inosservanza dell’obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi alle pre- stazioni rese;
g) l’accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e all’articolo 8 del presente accordo contrattuale;
h) la reiterata mancata emissione della nota di credito di cui all’articolo 13 del presente accordo contrattuale;
i) l’inosservanza di quanto previsto dall’articolo 6 del presente accordo contrattuale;
j) il diniego definitivo e/o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamen- to provvisori;
k) l’inosservanza dei provvedimenti aziendali di cui all’articolo 13 del presente accordo
contrattuale;
l) la ripetuta inosservanza dei requisiti e delle modalità di erogazione delle prestazioni indicati nel presente accordo contrattuale;
m) l’impedimento al controllo esercitato dalla Azienda USL di pertinenza e dalla Regione Abruzzo ai sensi dell’art. 11 del presente accordo contrattuale;
n) la reiterata contestazione delle risultanze delle verifiche fatte dalla Asl sia attraverso i Noc sia con altri mezzi.
o) l’esistenza di condanne definitive a carico del legale rappresentante per reati contro la Pubblica Amministrazione.
2. La sospensione dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento provvisori determina l’automatica sospensione degli effetti del presente accordo contrattuale, fermo restando l’obbligo di assistere i pazienti già in carico. In considerazione della gravità delle fattispe- cie di cui sopra - avuto riguardo alla reiterata violazione di uno o più obblighi dedotti ai sensi del presente accordo contrattuale, la Regione Abruzzo - con provvedimento motivato ed anche in assenza di tempestiva adozione da parte dei Servizi regionali competenti di provvedimenti inerenti – procede con la sospensione ovvero la revoca dell’accreditamento, riservandosi di non ammettere l’Erogatore alla successiva tornata negoziale.
3. In caso di definitivo accertamento delle inadempienze contestate di cui al primo comma la Regione Abruzzo e/o l’Azienda USL di competenza ne fanno contestazione in forma scrit- ta all’Erogatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o trasmissione mediante posta elettronica certificata), concedendo a quest’ultimo il termine di quindici giorni per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. Trascorso tale termine, La Regione Abruzzo può procedere alla risoluzione del contratto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c..
4. Fermo quanto sopra, in caso di sussistenza di cause di divieto, decadenza, o sospensione previste dall’art. 67, D.Lgs., 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. codice antimafia), il contratto è risolto ipso iure senza concessione di termini per dedurre.
5. Resta fermo, in ogni caso, il diritto della Regione Abruzzo e dell’Azienda USL competente al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento dell’Erogatore.
6. Resta inteso che, in caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, l’Erogatore si impe- gna a non ricoverare pazienti, fatte salve eventuali esigenze indifferibili e urgenti espres- samente indicate dalla Azienda USL competente.
ARTICOLO 18
RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DELL’ACCORDO CONTRATTUALE
1. L’Azienda USL provvede ad individuare il responsabile della esecuzione del presente ac- cordo contrattuale, secondo il proprio assetto organizzativo interno e ne fornisce comuni- cazione alla Regione Abruzzo.
ARTICOLO 19 CONTROVERSIE
(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)
1. Per tutte le controversie di pertinenza della giurisdizione ordinaria inerenti la conclusione e l’esecuzione del presente contratto è competente il foro di L’Aquila ove ha sede legale la Regione Abruzzo, ovvero il concorrente foro di Teramo.
ARTICOLO 20 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)
1. Con la sottoscrizione del presente accordo contrattuale l’Erogatore accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto del medesimo, nonché quello di ogni altro atto allo stesso collegato o presupposto.
2. In considerazione dell’accettazione espressa delle clausole rubricate nel corpo ed in calce al presente accordo contrattuale, l’Erogatore rinuncia alle azioni/impugnazioni già intra- prese in merito, ovvero ai contenziosi comunque attivabili in relazione al contenuto dispo- sitivo delle predette clausole che, una volta espressamente sottoscritte, si danno per accet- tate da tutte le parti al presente contratto senza riserve.
3. Resta inteso che l’Erogatore si impegna ad adeguarsi a eventuali ulteriori requisiti che fos- sero richiesti per effetto di normativa nazionale e/o regionale intervenuta successivamente alla stipulazione del presente accordo contrattuale, come pure ad adeguarsi a prescrizioni dettate da norme imperative.
4. Ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, D.Lgs., n. 502/1992, in caso di mancata stipulazione del presente accordo contrattuale, l’accreditamento istituzionale di cui all’art. 8-quater, D.Lgs. n. 502/1992 della Struttura è sospeso.
ARTICOLO 21 NORMA DI RINVIO
1. Per quanto non previsto nel presente accordo contrattuale trovano applicazione le disposi- zioni europee e nazionali in materia di appalti e concessioni di servizi, le norme finanziarie contabili e fiscali di carattere nazionale ad oggi vigenti e – per quanto compatibili – le ulte- riori disposizioni regionali.
ARTICOLO 22 REGISTRAZIONE
1. Il presente accordo contrattuale è soggetto a registrazione, a cura della parte che ne abbia interesse, in caso d’uso ai sensi del T.U. dell’imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.
ARTICOLO 23 ELEZIONE DI DOMICILIO
1. Le parti eleggono domicilio ad ogni effetto di legge e, segnatamente, per l’esecuzione del presente accordo contrattuale presso i rispettivi indirizzi in epigrafe emarginati.
2. L’erogatore elegge, altresì, il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx .
3. L’Azienda USL 1 – Avezzano – Sulmona – L’Aquila elegge il proprio domicilio informa- tico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indiriz- zo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx0xxxxxxx.xx.
4. L’Azienda USL 2 – Lanciano, Vasto, Chieti elegge il proprio domicilio informatico di- chiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxx0xxxxxxx.xx.
5. L’Azienda USL 3 – Pescara elegge il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica cer- tificata: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
6. L’Azienda USL 4 – Teramo elegge, il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica cer- tificata:xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx.
7. La Regione Abruzzo elegge, il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: xxx000@xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx .
Letto, approvato e sottoscritto Per la Regione Abruzzo
IL Presidente della Giunta Regionale
Per le Aziende Unità Sanitarie Locali di:
▪ Avezzano, Sulmona, L’Aquila
▪ Lanciano, Vasto, Chieti
▪ Pescara
▪ Teramo
Per l’Erogatore
Se e per quanto possa occorrere l’Erogatore approva specificamente le previsioni di cui agli ar- ticoli 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, e 20 del presente accordo contrattuale.
Per l’Erogatore
ALLEGATO 2A DICHIARAZIONI DA PRESENTARE AI FINI DEL CONTRATTO
a) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA DOCUMENTAZIONE COMPRO- VANTE L’ISCRIZIONE IN PUBBLICI REGISTRI:
a1) per i soggetti iscritti al Registro delle Imprese: certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio riportante l’attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di pro- cedimenti per l’assoggettamento a dette procedure nonché i dati anagrafici di tutti i sogget- ti nei confronti dei quali – ai sensi e nel rispetto dell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 – deve essere eventualmente acquisita l’informativa antimafia di cui all’art. 91 del D.Lgs. 159/2011;
a2) per i soggetti non iscritti al Registro delle Imprese: Fondazioni, Associazioni ed Enti no profit: certificazione di iscrizione al R.E.A.;
a3) per gli specialisti che esercitano l’attività in forma individuale: certificazione di iscri- zione all’Ordine dei medici;
b) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO ATTESTANTE L’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI DIVIETO, DECADENZA O SOSPENSIONE PREVISTI DALL’ART. 67 DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA
b1) per gli enti non iscritti al Registro delle Imprese (Fondazioni, Associazioni ed Enti no profit) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’insussistenza di cause di di- vieto, decadenza o sospensione previsti dall’art. 67 della normativa antimafia del legale rappresentante, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei soggetti con poteri di gestione;
b2) per i soggetti iscritti al registro delle Imprese: la dichiarazione sostitutiva di atto noto- rio attestante l’insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione previsti dall’art. 67 della normativa antimafia, da parte di tutti i soggetti di cui all’art. 85, comma 1 e 2, può essere contenuta nella dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio;
c) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA AI DATI DEI PROPRI FAMILIARI CONVIVENTI DI MAGGIORE ETÀ per i soggetti iscritti al registro delle Imprese i cui contratti superino il valore indicato all’art. 83, lettera e) del D.Lgs. n. 159/2011 (attualmente pari a € 150.000,00), deve essere acquisita la documenta- zione antimafia, ai sensi degli articoli 84 e 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (come da ultimo modificato dal X.Xxx. 15 novembre 2012, n. 218); a tale proposito i soggetti di cui ai commi 1) e 2), dell’art. 85 del citato codice antimafia rilasciano dichiarazione sosti- tutiva sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Re- pubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ai dati dei propri familiari conviventi di mag- giore età;
d) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO ATTESTANTE L’OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI DI- RITTO AL LAVORO DEI DISABILI, secondo le modalità di cui all’art. 9 L.12 marzo 1999, n. 68, come modificato dall’art. 40 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, rilasciata dal legale rappresentante dell’ Ero- gatore;
e) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO GENERALE DEL CA- SELLARIO GIUDIZIARIO E DEI CARICHI PENDENTI dei soggetti che hanno la rappresentanza legale della Erogatore.
f) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO GIÀ PREVISTO DAGLI ARTT.80 E 81 DEL DLGS 231/01, come attualmente contemplato dal D.P.R. n.313/2002, che attesti l’inesistenza di sanzioni e misure cautelari comminate nei confron- ti della Società, tali da impedire di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
g) ATTESTAZIONE DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ENTE GESTORE della previsione nello statuto societario dell’obbligo di autocertificazione, da parte di ciascun socio persona fisica che, in ultima istanza, possieda le quote o le azioni, dell’insussistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 4, comma 7 L. n.412/1991;
h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO ATTESTANTE L’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ ai sensi dell’art. 4, comma 7 L. n. 412/1991 del legale rappresentante, dei componenti del Consiglio di Am- ministrazione e dei soggetti con poteri di gestione.
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