DICHIARAZIONI COMUNI DELLE ATTUALI PARTI CONTRAENTI E DELLE NUOVE PARTI CONTRAENTI
DICHIARAZIONI COMUNI DELLE ATTUALI PARTI CONTRAENTI E DELLE NUOVE PARTI CONTRAENTI
ALL'ACCORDO
DICHIARAZIONE COMUNE SULLA RATIFICA TEMPESTIVA
DELL'ACCORDO SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA E DELLA ROMANIA
ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Le attuali Parti contraenti e le nuove Parti contraenti sottolineano l'importanza di una tempestiva ratifica o approvazione dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo da parte delle attuali Parti contraenti e delle nuove Parti contraenti, conformemente ai rispettivi requisiti costituzionali, al fine di assicurare il buon funzionamento dello Spazio economico europeo.
DICHIARAZIONE COMUNE SULLA DATA DI SCADENZA
DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Le disposizioni transitorie del trattato di adesione sono riprese nell'accordo SEE e scadono alla data in cui sarebbero scadute se l'allargamento dell'Unione europea e quello del SEE fossero avvenuti contemporaneamente il 1° gennaio 2007.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'APPLICAZIONE DELLE
NORME DI ORIGINE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELL'ACCORDO SULLA PARTECIPAZIONE
DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA E DELLA ROMANIA ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
1. Una prova dell'origine debitamente rilasciata da uno Stato AELS (EFTA) o da una nuova Parte contraente nell'ambito di un accordo preferenziale concluso tra gli Stati AELS (EFTA) e la nuova Parte contraente o nell'ambito della legislazione nazionale unilaterale di uno Stato AELS (EFTA) o di una nuova Parte contraente è considerata prova dell'origine preferenziale SEE, a condizione che:
a) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno che precede l'adesione della nuova Parte contraente all'Unione europea;
b) la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.
Laddove la merce sia stata dichiarata all'importazione da uno Stato AELS (EFTA) o da una nuova Parte contraente verso, rispettivamente, una nuova Parte contraente o uno Stato AELS (EFTA) prima della data di adesione della nuova Parte contraente all'Unione europea, nell'ambito di un regime preferenziale in vigore in quel momento tra uno Stato AELS (EFTA) e una nuova Parte contraente, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nell'ambito di tale regime può anche essere accettata negli Stati AELS (EFTA) o nelle nuove Parti contraenti purché tale documento sia presentato alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo.
2. Gli Stati AELS (EFTA), da una parte, e la Repubblica di Bulgaria e la Romania, dall'altra, sono autorizzati a mantenere le autorizzazioni mediante cui è stato conferito lo status di "esportatore autorizzato" nell'ambito di accordi conclusi tra gli Stati AELS (EFTA), da una parte, e la Repubblica di Bulgaria e la Romania, dall'altra, a condizione che gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine del SEE.
Entro un anno dall'entrata in vigore dell'accordo, gli Stati AELS (EFTA) e la Repubblica di Bulgaria e la Romania sostituiscono tali autorizzazioni con nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni di cui al protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
3. Le richieste di successive verifiche di una prova dell'origine rilasciata nell'ambito dei regimi e degli accordi preferenziali di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 sono accettate dalle autorità competenti degli Stati AELS (EFTA) e delle nuove Parti contraenti per un periodo di tre anni dal rilascio della prova dell'origine in questione e possono essere effettuate da tali autorità per un periodo di tre anni dall'accettazione della prova dell'origine.
DICHIARAZIONE COMUNE
SUGLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI E DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI
1. Nell'ambito dei negoziati sull'allargamento del SEE, si sono svolte consultazioni tra le attuali Parti contraenti e le nuove Parti contraenti per valutare la necessità di adeguare le concessioni commerciali bilaterali per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati nelle parti pertinenti dell'accordo SEE o negli accordi bilaterali pertinenti fra la Comunità europea e, rispettivamente, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, per tener conto dell'allargamento dell'Unione europea.
2. Le attuali Parti contraenti e le nuove Parti contraenti hanno esaminato le condizioni di accesso al mercato per i singoli prodotti e hanno deciso di non aggiungere agli accordi attuali nessuna concessione commerciale supplementare per i prodotti agricoli o per i prodotti agricoli trasformati nel contesto dell'allargamento.
3. Le attuali Parti contraenti e le nuove Parti contraenti hanno deciso che l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia non formuleranno richieste, non avvieranno azioni e non modificheranno né revocheranno alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT 1994, per quanto riguarda i prodotti agricoli, in relazione al presente allargamento dell'Unione europea.
DICHIARAZIONE COMUNE
SUGLI ADATTAMENTI SETTORIALI DEL LIECHTENSTEIN
PER QUANTO RIGUARDA LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
Le attuali Parti contraenti e le nuove Parti contraenti,
– facendo riferimento agli adattamenti settoriali del Liechtenstein per quanto riguarda la libera circolazione delle persone introdotti con la decisione n. 191/1999 del comitato misto SEE e modificati dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo del 14 ottobre 2003,
– constatando che, a causa del numero elevato di cittadini della CE e degli Stati AELS (EFTA) che chiedono la residenza in Liechtenstein, si sta superando il tasso d'immigrazione netto fissato nel regime suddetto,
– considerando che la partecipazione della Bulgaria e della Romania al SEE comporta un aumento dei cittadini autorizzati a invocare la libera circolazione delle persone sancita dall'accordo SEE,
decidono di tenere debitamente conto di questa situazione di fatto e dell'immutata capacità di assorbimento del Liechtenstein al momento di riesaminare gli adattamenti settoriali di cui agli allegati V e VIII dell'accordo SEE.
DICHIARAZIONE COMUNE SUI SETTORI PRIORITARI DI CUI
AL PROTOCOLLO 38 BIS
Le attuali Parti contraenti e le nuove Parti contraenti ricordano che non tutti i settori prioritari definiti all'articolo 3 del protocollo 38 bis devono essere coperti in ciascuno Stato beneficiario.
DICHIARAZIONE COMUNE SUI CONTRIBUTI FINANZIARI
Le attuali Parti contraenti e le nuove Parti contraenti decidono che i vari accordi sui contributi finanziari conclusi in sede di allargamento del SEE non costituiranno un precedente per il periodo successivo alla loro scadenza il 30 aprile 2009.
ALTRE DICHIARAZIONI
DI UNA O PIÙ PARTI CONTRAENTI ALL'ACCORDO
DICHIARAZIONE GENERALE COMUNE DEGLI STATI AELS (EFTA)
Gli Stati AELS (EFTA) prendono atto delle dichiarazioni, rilevanti ai fini dell'accordo SEE, allegate all'atto finale del trattato fra il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Bulgaria e la Romania sull'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.
Gli Stati AELS (EFTA) sottolineano che le dichiarazioni, rilevanti ai fini dell'accordo SEE, allegate all'atto finale del trattato di cui al precedente paragrafo non possono essere interpretate o applicate in contrasto con gli obblighi delle attuali Parti contraenti e delle nuove Parti contraenti derivanti dal presente accordo o dall'accordo SEE.
DICHIARAZIONE COMUNE
DEGLI STATI AELS (EFTA) SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI
Gli Stati AELS (EFTA) sottolineano i forti elementi di differenziazione e di flessibilità contenuti nelle disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori. Essi si impegnano ad agevolare l'accesso al mercato del lavoro per i cittadini della Repubblica di Bulgaria e della Romania nell'ambito della legislazione nazionale onde accelerare il ravvicinamento con l'acquis. È pertanto prevedibile che le opportunità di lavoro negli Stati AELS (EFTA) per i cittadini della Repubblica di Bulgaria e della Romania aumentino notevolmente con l'adesione di questi Stati. Inoltre, gli Stati AELS (EFTA) faranno il migliore uso possibile delle disposizioni proposte per giungere al più presto alla piena applicazione dell'acquis in materia di libera circolazione dei lavoratori. Per il Liechtenstein ciò verrà fatto conformemente alle specifiche disposizioni previste negli adattamenti settoriali dell'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e dell'allegato VIII (Diritto di stabilimento) dell'accordo SEE.
DICHIARAZIONE UNILATERALE DEL GOVERNO DEL LIECHTENSTEIN
SULL'ADDENDUM AL PROTOCOLLO 38 BIS
Il governo del Liechtenstein,
– facendo riferimento all'addendum al protocollo 38 bis,
– ricordando l'intesa secondo la quale la Bulgaria e la Romania devono usufruire dei contributi degli Stati AELS (EFTA) alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo nella stessa misura degli Stati beneficiari di cui all'articolo 5 del protocollo 38 bis e tenendo conto del criterio di ripartizione indicato in detto articolo,
– sottolineando il notevole sforzo compiuto dagli Stati AELS (EFTA) per aumentare i finanziamenti a favore di Bulgaria e Romania all'interno del meccanismo finanziario del SEE,
dichiara che, secondo la sua interpretazione, nel definire eventuali regimi finanziari ulteriori al momento del riesame di cui all'articolo 9 del protocollo 38 bis, si terrà conto delle riduzioni già ottenute in termini di disparità economiche e sociali per ridurre in proporzione i contributi dei tre Stati AELS (EFTA) qualora uno o più Stati beneficiari attuali non soddisfino più i requisiti necessari per ricevere i finanziamenti in questione.