Contract
Acquisizione dei servizi per la realizzazione della campagna di comunicazione e promozione istituzionale “Sardegna Sicura” – lotto 2: SPOT VIDEO SU MEDIA DIGITALI ESTERI
CIG: | 8360293C06 |
Condizioni particolari di fornitura |
Le condizioni del contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del Fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto sulle Condizioni Generali relative al Bando del MEPA di Consip, Categoria merceologica “SERVIZI DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E MARKETING”
Sommario
Art. 1. Oggetto e descrizione della fornitura
La stazione appaltante intende procedere all’acquisizione del servizio di diffusione di spot video su media digitali esteri con le specifiche di cui al seguito:
1. Diffusione di un video spot da 30” in almeno 3 testate on line estere, per ognuno dei primi 3 Paesi da cui proviene il maggior flusso turistico come rilevato dalle statistiche regionali (Germania, Francia e Regno Unito);
2. Numero minimo di IMPS garantite per Paese: 600.000;
3. Periodo di diffusione: 2 settimane di luglio 2020;
4. Messa on line: tutti i giorni nelle fasce orarie del mattino, mezzogiorno e sera;
5. Pre-roll con skip almeno al 15”
Art. 2. Importo a base d’appalto
L’importo complessivo a base d’asta è fissato in 40.000,00 euro (quarantamila/00) IVA esclusa ed è soggetto a solo ribasso; non sono ammesse offerte superiori alla base d’appalto.
Art. 3. Soggetti ammessi, requisiti di ammissione e cause di esclusione
Possono partecipare alla procedura e presentare offerta tutti gli operatori economici iscritti agli elenchi di cui al XX.XX CONSIP Bando del MEPA di Consip, Categoria merceologica “SERVIZI DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E MARKETING”, al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte e che possiedano i seguenti REQUISITI SPECIALI DI AMMISSIONE:
1. Società o gruppo editoriale nazionale, con rapporti di partnership con media esteri anche appartenenti ad altri gruppi editoriali;
2. Disponibilità di almeno 3 testate estere per ogni Paese, di cui almeno una generalista in grado di raggiungere almeno 20 milioni di visitatori unici, e altre due generaliste o di settore in grado di raggiungere complessivamente almeno 10 milioni di visitatori unici.
Tali dati dovranno essere attestati mediante i report degli Analytics resi mediante autocertificazione e caricati in piattaforma nella sezione amministrativa.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.lgs. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del medesimo decreto, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Allo scopo è trasmesso in allegato 2 al presente documento il modello di documento inerente la suddetta dichiarazione di impegno.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, dovranno indicare in sede di offerta per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
È vietata l'associazione in partecipazione.
Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
E’ altresì posto il divieto di partecipazione disgiunta di imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (cfr. art. 80, comma 5, lettera m del D.Lgs. n. 50/2016).
Ogni operatore economico, in qualunque modo o forma si presenti (concorrente singolo, raggruppato o consorziato o in rete), deve dichiarare e poter comprovare individualmente l’idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (iscrizione alla CCIAA o equivalente) e l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo decreto. Allo scopo può essere utilizzato il modello di domanda di partecipazione con dichiarazioni allegato n. 1 al presente documento. Le citate dichiarazioni devono essere rese ai sensi del d.P.R. 445/2000 e quindi accompagnate da fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.
In relazione alla suddetta domanda di partecipazione, si specifica che, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio prevista dal citato decreto cui si rinvia.
Art. 4. Criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri e punteggi di seguito indicati:
- Valutazione tecnica: 80/100
- Valutazione economica: 20/100
Ai fini della valutazione tecnica si calcolerà il coefficiente di ponderazione in base alla somma delle IMPS (Impressions) offerte verso i primi 3 Paesi da cui proviene il maggior flusso turistico come rilevato dalle statistiche regionali (Germania, Francia e Regno Unito), senza distinzione tra di essi
In base alla somma di IMPS offerte verso detti 3 paesi delle varie offerte raffrontati tra di loro e moltiplicando i numeri dichiarati per il coefficiente di ponderazione tecnica di 80, sarà assegnato il punteggio tecnico secondo la formula:
NTIi
PToff-i = 80
NTImax
dove:
PTOff,i è il punteggio tecnico attribuito all’offerta i-esima
NTIi è la somma di IMPS offerte verso Germania, Francia e Regno Unito dell’offerta i-esima in valutazione
NTImax è la somma più alta di IMPS offerte verso Germania, Francia e Regno Unito offerti tra tutte le offerte
80 è il coefficiente di ponderazione ed il massimo punteggio tecnico assegnabile
Ai fini della valutazione economica si assegnerà un punteggio massimo di 20 punti totali con la seguente formula
dove:
PEOff,i è il punteggio economico attribuito all’offerta i-esima Offmin è l’importo dell’offerta più bassa
Offi è l’importo dell’offerta i-esima in valutazione
20 è il coefficiente di ponderazione ed il massimo punteggio economico assegnabile
Art. 5. Modalità di presentazione della documentazione amministrativa e delle offerte
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
I concorrenti devono inserire nella piattaforma la seguente documentazione amministrativa:
1. Dichiarazioni inerenti l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e la presenza dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 resi tramite compilazione del DGUE e sua appendice.
A corredo dei suddetti documenti, dovrà essere fornita la copia semplice di un documento d’identità (in corso di validità) del dichiarante.
In caso di partecipazione di concorrente raggruppato, consorziato o aggregato (RTI, Consorzio, GEIE, rete d’impresa) è necessario uno specifico modello DGUE compilato da ciascun legale rappresentante di ogni soggetto facente parte del concorrente raggruppato, consorziato o aggregato.
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda con dichiarazioni (rese con il predetto DGUE) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio prevista dalla suddetta norma
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
2. Garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo massimo del contratto, comprese tutte le opzioni (€ 40.000,000🡪 € 800,00) e di validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza prevista per la presentazione dell’offerta, secondo le modalità previste dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, per l’Aggiudicatario ed
unitamente alla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva per i non aggiudicatari e, comunque, entro 30 giorni da detta aggiudicazione definitiva medesima.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto:
- del 50 per cento per:
- gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
- le microimprese (imprese, comprese le ditte individuali, che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a € 2 Milioni), per le piccole imprese (imprese, comprese la ditte individuali, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a € 10 Milioni) e per le medie imprese (imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese e che occupano meno di 250 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a € 50 Milioni e il totale di bilancio non supera € 43 milioni) e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
- del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al precedente punto, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
- del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai precedenti punti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
- del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
Per fruire delle suddette riduzioni, l'operatore economico segnala e documenta il possesso dei relativi requisiti, in sede di domanda di partecipazione.
Ove la riduzione raggiunga il 100% il concorrente non è tenuto a prestare la garanzia provvisoria ma è tenuto comunque a prestare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui al successivo numero 3 (le condizioni di non obbligatorietà dell’impegno di un fideiussore suddetto sono specificate nel successivo punto n. 3).
NB: In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzi non ancora costituiti al momento di presentazione della domanda, la cauzione può essere presentata anche solo da una delle più imprese, ma deve essere rilasciata a garanzia di ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento / Consorzio.
Nel caso si intendesse presentare la garanzia provvisoria mediante bonifico bancario, a norma dell’art. 93 comma 2 del citato decreto, la somma dovrà essere bonificata all’IBAN: XX00X0000000000000000000000 indicando nella causale: “Cauzione a garanzia provvisoria ex art. 93 D.lgs. 50/2016 rif. gara CIG 8360293C06”. Salvo il caso in cui si proceda all’escussione di detta garanzia a termini di legge (art. 93, comma 6, D.lgs. 50/2016: mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva), le garanzie provvisorie prestate mediante bonifico bancario saranno svincolate tramite riaccredito con bonifico bancario della medesima somma al conto corrente utilizzato per il versamento della somma a garanzia provvisoria. N.B.: l’utilizzo di una forma di cauzione provvisoria di cui al citato comma 2 dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 (bonifico bancario o altra forma ivi contemplata) e diversa dalla fidejussione bancaria o assicurativa di cui al comma 1 del medesimo articolo, non esime il concorrente dal prestare separato impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, salvo rientri nei casi in cui detto impegno non sia obbligatorio (vedi specifiche al seguente punto).
3. impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario (anche sotto forma di dichiarazione del fideiussore che rilascia la cauzione provvisoria, contestualmente ad essa).
N.B.: Tale impegno non è obbligatorio per le microimprese (imprese, comprese le ditte individuali, che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a € 2 Milioni), per le piccole imprese (imprese, comprese la ditte individuali, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a € 10 Milioni) e per le medie imprese (imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese e che occupano meno di 250 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a € 50 Milioni e il totale di bilancio non supera € 43 milioni) e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
4. PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS
I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul Portale ANAC-AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS), al link:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxx/XXXxxxx selezionando l’accesso per operatore economico e seguendo le istruzioni ivi contenute.
L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG 8360293C06 della presente procedura di affidamento. Il sistema rilascia un “PASSOE” definitivo da firmare nell’apposito campo e caricare in piattaforma insieme al resto della documentazione amministrativa.
5. Copia fotostatica del documento d’identità del soggetto firmatario in corso di validità.
Allegati eventuali-facoltativi:
6. eventuale copia della certificazione di qualità europea e delle altre attestazioni per poter usufruire del beneficio della riduzione della garanzia provvisoria e/o definitiva;
7. eventuale copia della procura speciale dalla quale si evinca il potere di sottoscrizione da parte del procuratore speciale;
B) OFFERTA TECNICA
Xxxxxxx presentare l’offerta tecnica compilando l’allegato modello, sottoscrivendolo e caricandolo in piattaforma.
C) OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica deve essere presentata compilando l’apposito campo riferito all’importo a corpo complessivo e presente nella piattaforma del MEPA di CONSIP SPA.
Art. 6. Comprova dei requisiti di legge e stipula del contratto
Il contratto sarà stipulato in formato elettronico mediante firma del documento di stipula generato dal sistema AcquistinretePA del MEPA di CONSIP successivamente alla verifica di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 in capo all’aggiudicatario tramite il sistema AVCPASS, alla presentazione della cauzione definitiva e, se del caso, dell’atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario.
L’aggiudicatario esecutore del contratto è altresì tenuto a presentare entro 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva ai sensi di legge, idoneo documento comprovante la costituzione di una garanzia definitiva conforme a quanto previsto all’art. 103 del D.lgs. 50/2016.
La garanzia definitiva è pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto:
- del 50 per cento per:
- gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
- le microimprese (imprese, comprese le ditte individuali, che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a € 2 Milioni), per le piccole imprese (imprese, comprese la ditte individuali, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a € 10 Milioni) e per le medie imprese (imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese e che occupano meno di 250 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a € 50 Milioni e il totale di bilancio non supera € 43 milioni) e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
- del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al precedente punto, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
- del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai precedenti punti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
- del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di
certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
La garanzia definitiva può essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione e può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della stazione appaltante committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento o di analogo documento attestante il regolare avanzamento nell’erogazione del servizio. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Ai sensi del comma 11 dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva la facoltà di non richiedere la garanzia definitiva laddove si valuti e sia adeguatamente attestata e motivata, la comprovata solidità dell’operatore economico aggiudicatario ed in luogo di detta garanzia richiedere un ribasso del prezzo di aggiudicazione.
Per tutto quanto qui non regolamentato e richiamato in tema di garanzia definitiva, si rimanda al predetto art. 103 del D.lgs. 50/2016.
Art. 7. Cessione del contratto e cessione del credito
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
Il credito vantato nei confronti della stazione appaltante in ragione dell’esecuzione del contratto è cedibile con le condizioni di seguito riportate.
Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante delle cessioni di crediti derivanti dal contratto, queste devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla stazione appaltante debitrice.
Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le suddette cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto da quest’ultimo stipulato con la stazione appaltante.
Si applicano alle cessioni di crediti derivanti dal contratto a valle della presente procedura, le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.
Art. 8. Subappalto
È ammesso il subappalto, inteso come l’affidamento a terzi dell'esecuzione di parte delle prestazioni previste in contratto, nel rispetto delle condizioni, formalità e limiti di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e di seguito richiamate.
Il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.
Il concorrente che intenda subappaltare le prestazioni, entro il limite massimo sopra indicato, deve:
1) indicare, nella documentazione amministrativa, le parti di fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo (a tale scopo è utilizzabile il modello allegato n. 3 al presente documento);
2) depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni con annessa la propria dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo (analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio) e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ad esso dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016; L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al predetto articolo 80.
Si precisa che, norma dell’art. 105, comma 3 del D.lgs. 50/2016, non si configurano come attività affidate in subappalto e non sono quindi soggette alle suddette condizioni:
a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante ed è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, salvo il subappaltatore sia pagato direttamente dalla stazione appaltante in quanto cottimista, micro o piccola impresa o su richiesta del subappaltatore stesso, come previsto al comma 13, lettere a) e c) del predetto art. 105 D.lgs. 50/2016.
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni subappaltate ed è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, la stazione appaltante invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni e, ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, pagherà, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto o al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto a tale soggetto.
Salvo i casi in cui il subappaltatore sia pagato direttamente dalla stazione appaltante, anche in caso di inadempienza contributiva del subappaltatore risultante dal documento unico di regolarità contributiva, la stazione appaltante tratterrà l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
Nel caso di formale contestazione dei suddetti ritardi di pagamento delle retribuzioni o di irregolarità contributiva, il responsabile del procedimento inoltrerà le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto e deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici e senza alcun ribasso.
L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Per quanto qui non previsto in tema di subappalto si rinvia alle ulteriori disposizioni dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016, ove compatibili.
Art. 9. Spese, obblighi, oneri, rischi e responsabilità
L’aggiudicatario esecutore del contratto è tenuto ad eseguire le prestazioni affidate con la massima diligenza e attenzione ed è responsabile del buon andamento dell’esecuzione del contratto e del comportamento dei propri dipendenti.
A carico dell’aggiudicatario, e considerate come remunerate dall’importo offerto, saranno tutte le spese inerenti tutte le prestazioni richieste e necessarie e tutte le prestazioni strumentali, ulteriori e alle condizioni migliorative eventualmente offerte, comprese le spese relative a tutti beni da fornire, nonché i materiali, le attrezzature, le macchine e gli strumenti necessari per la corretta esecuzione di tutte le prestazioni, le spese di trasferta, trasporto, tutte le spese generali, gli oneri fiscali, per la corretta esecuzione di tutte le prestazioni.
Xxxxx gli oneri e le spese sopra citate che gravano sull’aggiudicatario, esso si obbliga per tutta la durata del contratto a:
- garantire l’esecuzione, in stretto contatto con i competenti uffici della stazione appaltante e della Regione Sardegna di tutte le prestazioni dedotte nel contratto, secondo i tempi e le modalità ivi previste e curando le esigenze di detti soggetti al fine del miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico;
- garantire l’assolvimento di tutti gli obblighi riguardanti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- rispettare e applicare la normativa inerente i contributi previdenziali e l’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro;
- applicare le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e, se applicabili, dei Contratti Territoriali ed Aziendali, attuando nei confronti dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da detti contratti;
- rispettare e applicare le misure disposte dalla normativa antiriciclaggio, antimafia e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- eseguire l’appalto con personale qualificato e di livello professionale adeguato. L’aggiudicatario dovrà fornire a richiesta della stazione appaltante, in ogni momento, l’elenco del personale addetto all’esecuzione dell’appalto; la stazione appaltante ha la facoltà di manifestare il non gradimento nei confronti di detto personale e richiederne la sostituzione con richiesta scritta, entro un congruo termine, specificato nella richiesta medesima;
- rilasciare la documentazione a illustrazione della fornitura resa ed il dettaglio identificativo del lavoro svolto.
L’aggiudicatario dovrà comprovare l’assolvimento degli obblighi di regolarità contributiva (o la motivata esenzione) anche dopo la stipulazione del contratto, prima di ogni pagamento, nonché a richiesta della stazione appaltante.
L’aggiudicatario dovrà adottare tutte le cautele necessarie e richieste per evitare danni a persone o cose nell’esecuzione delle prestazioni affidate e risponderà comunque e sempre in proprio ad azioni volte a far valere tali danni.
Sono altresì a carico dell’aggiudicatario tutti i rischi connessi al trasporto di persone o cose e delle attrezzature e dei materiali necessari all’esecuzione del contratto.
L’aggiudicatario s’impegna a garantire che nell’esecuzione dell’appalto non violerà diritti di proprietà industriale e intellettuale e s’impegna a tenere comunque indenne la stazione appaltante e la Regione Sardegna da ogni pretesa da chiunque avanzata a tale titolo, sopportando in proprio e in via esclusiva tutte le spese conseguenti.
Non potrà considerarsi onere a carico della stazione appaltante e della Regione Sardegna, quello di rendere disponibili, anche temporaneamente, spazi, attrezzature, manodopera o attività straordinaria del personale interno per il trasporto, lo stoccaggio e la custodia di beni necessari alla corretta esecuzione del contratto, oltre quanto discenda dalle disposizioni del presente Documento e salvi successivi accordi con detti soggetti.
L’aggiudicatario ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale e i dati originari o quelli predisposti, raccolti o trattati in esecuzione delle attività affidate.
Tale obbligo non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute.
L’aggiudicatario sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, è prevista la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando che l’aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare da tale inosservanza.
L’aggiudicatario potrà citare i termini e riferimenti essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e procedure di affidamento di contratti.
Art. 10. Corrispettivo, fatturazione e pagamento – tracciabilità dei flussi finanziari
Il corrispettivo sarà considerato fisso e invariabile, nonché sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto ed adempimento delle modalità, delle prescrizioni e delle specifiche indicate nel presente documento.
Tutte le spese e oneri derivanti all’aggiudicatario per la corretta esecuzione del contratto, saranno considerati remunerati dal prezzo offerto. Il corrispettivo sarà pertanto determinato dall’aggiudicatario, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e comprensivo di ogni relativo rischio e/o alea.
Il corrispettivo sarà pagato in unica soluzione, dietro presentazione di regolare fattura elettronica
La fattura dovrà essere intestate a Regione Autonoma della Sardegna (codice fiscale 80002870923), Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxxx.
Le fatture elettroniche dovranno avere i seguenti riferimenti: codice univoco ufficio SJX80O; CDR 00.01.01.16; CIG n. 8360293C06, oggetto del contratto: SardegnaSicura – trasmissione spot su media esteri.
In deroga a quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, le fatture regolarmente emesse dal Fornitore verranno pagate entro 60 giorni dalla data di presentazione laddove risulti attestata la regolarità della fornitura.
Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L.136/2010, il Fornitore dovrà comunicare gli estremi identificativi del c/c dedicato, anche non invia esclusiva, alle commesse pubbliche nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, attraverso apposito modulo che verrà trasmesso dalla RAS.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 8 della legge n. 136/2010, conformemente a quanto precedentemente dichiarato con l’apposito modulo di cui sopra, il Fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge che saranno verificati dalla Regione.
Nel caso di contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta dei medesimi contratti stipulati, l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge
n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Cagliari.
Qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati riportati dal Fornitore nell’apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e della L. n. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari”, debitamente trasmessa e acquisita al protocollo di RAS, il Fornitore si impegna a darne comunicazione alla Regione entro 7 giorni.
Il Fornitore deve riportare il codice CIG assegnato alla procedura (8360293C06) in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale, e in particolare nelle fatture che verranno emesse
Art. 11. Variazioni in corso d’opera
A norma dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016, le modifiche e le varianti al contratto in corso d’esecuzione sono ammissibili, se proposte o autorizzate dalla stazione appaltante, nei seguenti casi:
A) per prestazioni supplementari da parte del contraente originale di valore non superiore al 50% del valore del contratto iniziale che si sono rese necessarie e non erano incluse nel contratto iniziale, ove un cambiamento del contraente:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
2) comporti per la stazione appaltante notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
B) se la necessità di modifica (variante in corso d'opera) è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili, compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, non altera la natura generale del contratto ed il suo valore non supera il 50% del valore del contratto iniziale.
C) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della normativa inerente l’affidamento di contratti pubblici;
2) nel caso in cui la stazione appaltante si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
D) la stazione appaltante potrà proporre o ammettere modifiche del contratto per un valore fino al 50% del contratto originario se le modifiche non sono sostanziali ossia non alterano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti, ed in particolare:
1) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura di affidamento iniziale, avrebbero determinato un diverso esito della stessa;
2) non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
3) non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
4) non determinano un cambio di contraente al di fuori dei casi descritti alla lettera C).
E) la stazione appaltante può modificare la durata del contratto in corso di esecuzione con una proroga quantificata nel tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ed in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
F) la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Per tutto quanto qui non regolamentato e richiamato in tema di modifiche e varianti, si rimanda al predetto art. 106 del D.lgs. 50/2016.
Art. 12. Sospensione dell’esecuzione del contratto
A norma dell’art. 107 del D.lgs. 50/2016, quando circostanze speciali e imprevedibili al momento della stipulazione del contratto impediscono in via temporanea la prosecuzione dell’esecuzione del contratto con buon esito, il direttore dell’esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dell’esecuzione, dello stato di avanzamento d’esecuzione e delle cautele adottate affinché, alla ripresa, l’esecuzione possa essere continuata ed ultimata senza eccessivi oneri; Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.
Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
Nel caso di sospensioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra indicate, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
Ove, successivamente all’avio dell’esecuzione, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dell’esecuzione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa.
L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
Xxxx'istanza di xxxxxxx decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell’esecuzione, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
L'esecutore deve ultimare le prestazioni nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione o del documento che comunque attesta l’avvio dell’esecuzione stessa.
L'ultimazione delle prestazioni è comunicata dall'esecutore per iscritto (anche con posta elettronica) al direttore dell’esecuzione, il quale procede senza indugio alle necessarie verifiche ed eventuali constatazioni in contraddittorio.
L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimate nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Per tutto quanto qui non regolamentato e richiamato in tema di sospensione dell’esecuzione del contratto, si rimanda al predetto art. 107 del D.lgs. 50/2016.
Art. 13. Risoluzione del contratto
A norma dell’art. 108 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante può risolvere il contratto, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di affidamento, come indicato al par. 12;
b) una modifica contrattuale ha determinato o determinerebbe se adottata, una variazione superiore al 50% al valore del contratto originario;
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione in una delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, D.lgs. 50/2016.
La stazione appaltante risolverà sempre il contratto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Per tutto quanto qui non regolamentato e richiamato in tema di risoluzione del contratto, si rimanda al predetto art. 108 del D.lgs. 50/2016.
Art. 14. Recesso dal contratto
A norma dell’art. 109 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite nonché del valore dei materiali/prodotti/attrezzature utili all’esecuzione esistenti nel proprio magazzino il cui valore è stato già accertato/accettato dal direttore dell'esecuzione prima della comunicazione di recesso, oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguite, da calcolarsi sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con congruo preavviso, decorso il quale la stazione appaltante prende in consegna la fornitura ed effettua la verifica di regolare esecuzione.
L'appaltatore deve rimuovere dal luogo di esecuzione i materiali non accettati dal direttore dell’esecuzione e deve rimettere il luogo d’esecuzione stesso a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
Per tutto quanto qui non regolamentato e richiamato in tema di recesso dal contratto, si rimanda al predetto art. 109 del D.lgs. 50/2016.
Art. 15. Condizioni generali di fornitura - Rinvio
Per quanto non previsto nel presente documento valgono le Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando unico di beni del MEPA di Consip Categoria merceologica “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”.
Art. 16. Ricorso avverso atti della procedura e foro competente a conoscere il contratto
Avverso tutti i provvedimenti relativi alla presente procedura ritenuti viziati, i soggetti che hanno interesse ad agire possono presentare istanza, reclamo o ricorso amministrativo alla stazione appaltante, finalizzati all’emanazione di un provvedimento in autotutela.
Si può altresì proporre un ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR Xxxxxxxx (Xxx Xxxxxxx, 00 – 09124 Cagliari), secondo le regole indicate dal Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) entro il termine di trenta giorni dalla piena conoscenza della lesività del provvedimento impugnato.
Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice civile, nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal Dirigente competente della stazione appaltante, sentito il Responsabile unico del procedimento.
La transazione ha forma scritta a pena di nullità.
In tutti i casi non devoluti alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo e disciplinati dal Codice del Processo Amministrativo, per qualsiasi controversia giudiziale derivante dall'esecuzione del contratto affidato, foro competente è esclusivamente il foro civile di Cagliari
Art. 17. Trattamento dei dati personali
Per la regolare presentazione delle offerte, alle imprese concorrenti è richiesto di fornire dati, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti della richiamata normativa ed in merito al trattamento dei suddetti dati, la stazione appaltante fornisce le informazioni di seguito riportate.
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti, si precisa che essi vengono acquisiti ai fini della partecipazione alla procedura, dell’aggiudicazione, della stipulazione e dell’esecuzione del contratto e delle relative comunicazioni dovute per legge.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla stazione appaltante determina l’esclusione dalla procedura stessa oppure la decadenza dall’aggiudicazione.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
I dati forniti dai soggetti concorrenti potranno essere comunicati:
- al personale della stazione appaltante che cura il presente procedimento o che svolge attività ad esso attinente;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine alla presente procedura;
- ai soggetti interni e/o esterni facenti parte della Commissione di gara, i cui nominativi saranno posti a disposizione degli interessati una volta costituita;
- al personale della Regione Autonoma della Sardegna che cura l’intervento;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nei limiti consentiti dalla L. 241/1990;
- Alle autorità pubbliche deputate al controllo su tutti gli atti e i documenti inerenti la procedura.
Relativamente ai suddetti dati, vengono riconosciuti ai concorrenti i diritti collegati alla posizione di “interessati”, come definiti nella vigente normativa sulla privacy.
Di norma i dati forniti dai soggetti concorrenti non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi della vigente normativa sulla privacy. In ogni caso, con la presentazione dell’offerta, ciascun concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e/o societari secondo le modalità sopra indicate.
Art. 18. Responsabile del procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto
Il Responsabile del procedimento è la Dottoressa Xxxxxxxx Xxxxx.
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.
Art. 19. Codice di comportamento e Patto di integrità
Il “Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate” allegato al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3/7 del 31.01.2014 è consultabile nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/0_000_00000000000000.xxx).
Gli obblighi di condotta previsti dal medesimo Xxxxxx, in quanto compatibili, sono estesi nei confronti di ciascun Fornitore e, pertanto, il contratto che verrà stipulato è soggetto a risoluzione o decadenza in caso di violazione degli obblighi derivanti dal medesimo Codice.
Il patto d’integrità presente all’URL: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/0_0_00000000000000.xxx ed al quale si rinvia, dovrà essere parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto.
Art. 20. Allegati
È allegata al presente documento la modulistica facsimile costituita da:
- Modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) editabile;
- Foglio istruzioni per la compilazione del DGUE;
- Appendice al DGUE;
- Modello di offerta tecnica
IL RUP,
DOTT.SSA XXXXXXXX XXXXX