AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE, BEVANDE FREDDE E SNACK, MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE, BEVANDE FREDDE E SNACK, MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI
PRESSO LE SEDI E PARCHEGGI DI PROPRIETA’ O IN GESTIONE ALLE SOCIETA’ DEL GRUPPO BRESCIA MOBILITA’
CAPITOLATO TECNICO DI CONCESSIONE
Indice generale
ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO 3
ART. 2 – SEDI DEL SERVIZIO 3
ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE 3
ART. 4 – CANONE DELLA CONCESSIONE 3
ART. 5 – OBBLIGATORIETA ' DELL'OFFERTA 4
ART. 6 – INSTALLAZIONE E GESTIONE DEI DISTRIUTORI 4
ART. 7 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DISTRIBUTORI 6
ART. 8– CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI E STOCCAGGIO 7
ART. 9 - CONTROLLI 9
ART. 10 – ULTERIORI ONERI A CARICO DELLA DITTA 9
ART. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO, AFFITTO DI AZIENDA E SUBCONCESSIONE
....................................................................................................................................... 10
ART. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA 10
ART. 13 – PENALITA’ 10
ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 11 ART. 15 – OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTI E OSSERVANZA CCNL 12
ART. 16 – RESPONSABILITA’ PER DANNI A PERSONE E/O COSE - ASSICURAZIONE 13 ART. 17 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI 13
ART. 18 – PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE 13
ART. 19 - RESPONSABILE DESIGNATO DALL’APPALTATORE 14
ART. 20- NUOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 14
ART. 21– ESECUZIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO 14
ART. 22- RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 14
ART. 23 - FORO COMPETENTE 14
ART. 24 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE 14
ART. 25 - SPESE, IMPOSTE,TASSE 15
ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI 15
ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO
Il presente capitolato disciplina il servizio di somministrazione di generi di ristoro (bevande calde e fredde, alimenti dolci e salati preconfezionati a lunga conservazione, gelati) mediante l’installazione, manutenzione e rifornimento di distributori automatici presso le sedi ed i parcheggi pubblici in struttura di proprietà o gestiti da Brescia Mobilità e/o da una delle società del gruppo Brescia Mobilità (in seguito anche “Società”), come meglio descritti al successivo art. 2.
ART. 2 – SEDI DEL SERVIZIO
Le sedi ove andranno collocati i distributori di vario genere sono indicati nell’apposito allegato 1 nel quale sono evidenziati le quantità ed i luoghi e non potranno essere collocati in altri siti oltre a quelli indicati nell'allegato e mostrati in sede di sopralluogo obbligatorio in fase di gara, salva diversa indicazione da parte della Società.
I siti individuati ad insindacabile ed inappellabile giudizio della Società in relazione alle proprie effettive esigenze, potranno subire variazioni (in aumento o decremento) a seconda delle esigenze funzionali ed organizzative dell’Ente. A tali variazioni la ditta aggiudicataria sarà impegnata ad adeguarsi; in caso di cui il numero dei distributori dovesse subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso del contratto il canone da corrispondere, o da detrarre, sarà calcolato in dodicesimi di anno, rapportato al canone annuo offerto in sede di gara.
La Società si riserva la facoltà di comunicare alla ditta l’esigenza di spostare le macchine in luoghi differenti da quelli indicati al presente articolo per esigenze di servizio o di idoneità dei locali; in tal caso la ditta si impegna ad adeguarsi entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Comune e a sostenere tutte le spese connesse.
Il concessionario si impegna a installare e gestire distributori automatici aventi caratteristiche tecniche adeguate al numero dei possibili potenziali utenti, utilizzando a tal fine anche i dati sui consumi dei singoli distributori, in base a quanto indicato all'allegato 1.
ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione è rilasciata per il periodo di 5 (cinque) anni, decorrente dalla data di stipulazione del contratto.
Il concessionario è comunque tenuto a garantire il servizio anche dopo la scadenza del contratto fino all’individuazione di un nuovo concessionario.
ART. 4 – CANONE DELLA CONCESSIONE
Il canone minimo annuo che il concessionario dovrà corrispondere alla Società per l’occupazione degli spazi destinati all’installazione delle macchine distributrici di cui all’Allegato 1 e per far fronte ai consumi di acqua ed energia elettrica sostenuti dalla Società, è fissato come base di gara soggetta a rialzo in € 8.000,00 (euro ottomila/00) annui al netto dell’IVA così determinato (le caratteristiche tecniche dei distributori saranno approfondite nel successivo articolo 7 del presente capitolato):
Tipo | Descrizione | Importo unitario | n. distributori | Importo base annuo d'asta |
A1 | Distributore Automatico bevande calde | 400,00 | 10 | 4.000,00 |
A2 | Distributore Automatico bevande fredde e snack | 370,00 | 10 | 3.700,00 |
A3 | Distributore Automatico Gelati | 75,00 | 2 | 150,00 |
A4 | Macchina bevande calde a cialde | 50,00 | 3 | 150,00 |
L'importo totale posto a base d'asta del canone per la durata complessiva della concessione (5 anni) è pertanto pari ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) più IVA
L’affidamento del servizio non comporta oneri per la sicurezza connessi a rischi di natura interferenziale.
ART. 5 – OBBLIGATORIETA ' DELL'OFFERTA
La presentazione dell’offerta implica che il concorrente accetta tutte le condizioni riportate nel presente Capitolato.
L’offerta, da presentarsi entro il termine stabilito nel bando, avrà validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’articolo 1329 del Codice Civile, obbligando immediatamente la ditta offerente nei confronti del Comune.
Per la Società il rapporto obbligatorio nascerà solo con la stipulazione del contratto.
ART. 6 – INSTALLAZIONE E GESTIONE DEI DISTRIUTORI
Il servizio di distribuzione automatica dovrà essere garantito, a regola d'arte, sotto la completa responsabilità dell’impresa appaltatrice, con l’organizzazione dei mezzi e del personale necessario e nel rispetto delle normative vigenti in materia.
La ditta concessionaria dovrà effettuare a propria cura e spese l’installazione e gli allacciamenti dei distributori nei siti indicati al precedente articolo 2, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto, utilizzando modelli di distributori compatibili con gli impianti elettrici esistenti nelle varie sedi e collegandoli agli allacci/prese già in essere. Le caratteristiche dei locali e impianti dovranno essere verificati, a cura delle imprese concorrenti, in sede di sopralluogo obbligatorio.
I distributori dovranno essere gestiti senza soluzione di continuità per tutta la durata del contratto.
Il concessionario sarà tenuto a:
• verificare l’ottimale funzionamento dei distributori;
• intervenire nel caso di segnalazione della necessità di rifornimento di prodotti e/o di moneta per erogare i resti entro 24 ore dalla chiamata;
• garantire la fornitura di cialde per le relative macchinette entro 3 giorni lavorativi dall'ordine da parte dell'ufficio logistica della Società;
• prevedere su ogni distributore l'indicazione del numero telefonico del contact center a cui segnalare eventuali malfunzionamenti/mancata erogazione di determinati prodotti;
• effettuare l’assistenza tecnica e ripristino del funzionamento degli apparecchi nel caso di segnalazione guasti entro 24 ore dalla chiamata;
• eseguire gli interventi di manutenzione in condizioni di sicurezza, durante gli orari di apertura degli uffici e sedi;
• effettuare il rifornimento dei distributori in condizioni di sicurezza, dopo aver isolato la macchina da fonti di energia, durante gli orari di apertura degli uffici e sedi;
• alla pulizia, sia interna che esterna, della macchine (con almeno due passaggi settimanali), tale da garantire un’ottimale condizione igienica delle stesse;
• effettuare, con la periodicità di cui al punto precedente, la pulizia delle zone immediatamente adiacenti ai distributori;
• installare, a propria cura e spese, contenitori porta rifiuti muniti di coperchio in numero sufficiente per la raccolta differenziata dei rifiuti e gestire lo smaltimento degli stessi in modo tale da mantenere il decoro dei luoghi e la funzionalità dei contenitori; tali contenitori dovranno essere sostituiti qualora diventino inidonei allo scopo o contrastanti con il decoro del luogo;
• in particolare deve essere assicurata la raccolta e lo smaltimento delle cialde utilizzate;
• ripristino e riparazione degli immobili e relative pertinenze conseguenti ad eventuali danni causati dall'installazione e dal funzionamento dei distributori;
• rimuovere i distributori al termine del contratto.
La Ditta affidataria dovrà inoltre fornire:
• l’elenco dettagliato di tutte le apparecchiature installate, la tipologia dei prodotti erogati, la potenza assorbita, nonché i relativi aggiornamenti in caso di modifiche;
• indicazioni circa i giorni, tempi e modalità con cui saranno effettuate le operazioni di caricamento, pulizia e/o disinfezione.
• i nominativi dal personale addetto al rifornimenti e alla manutenzione.
• comunicazione semestrale delle erogazioni per tipologia di prodotti per ciascun distributore.
Tutti gli interventi tecnici (installazione e manutenzioni) dovranno essere eseguiti da personale specializzato.
Nel corso del contratto il concessionario potrà sostituire i distributori installati con altri aventi pari o superiori caratteristiche, previa autorizzazione della Società e fermo restando l’obbligo di fornitura dei prodotti di cui al successivo articolo 8.
La Società avrà l’obbligo di fornire l’energia elettrica e l'acqua potabile necessaria per il funzionamento dei distributori.
La Società si riserva la facoltà di ordinare la rimozione dei distributori nel caso di frequenti difetti di funzionamento e per ragioni igienico-sanitarie ovvero lo spostamento dei medesimi per qualsiasi
motivo connesso con l’utilizzo degli spazi entro gli edifici in cui sono installati; il concessionario dovrà rimuovere o spostare, a propria cura e spese, i distributori entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Comune.
Al termine del contratto la ditta dovrà asportare le proprie apparecchiature entro il termine di 10 giorni dalla richiesta della Società.
ART. 7 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DISTRIBUTORI
Su ogni macchina dovrà essere chiaramente indicato il numero identificativo della stessa e la modalità per contattare via telefono e posta elettronica la ditta per eventuali reclami, segnalazioni di guasto, segnalazioni di merce o resto esauriti.
La quantità e le caratteristiche tecniche delle macchine devono essere quelle di seguito riassunte:
• tipo A1) n° 10 Distributori Automatici bevande calde per l’erogazione di elevate quantità di prodotti per prima colazione (caffè, latte, thè, cappuccino, cioccolato, ecc.) idonei per un’ampia autonomia di lavoro;
• tipo A2) n° 10 Distributore Automatico bevande fredde e snack adatti per l’erogazione di elevate quantità di prodotti di vario genere (bevande fredde e snacks preconfezionati), idonei per un’ampia autonomia di lavoro;
• tipo A3) n° 2 Distributore Automatico gelati per l’erogazione di prodotti surgelati dolci di vario genere, idonei ad una modesta autonomia di lavoro.
• tipo A4) n° 3 macchina per l’erogazione di caffè mediante l’utilizzo di apposite cialde.
Ogni distributore automatico deve essere in grado di erogare i prodotti con l’inserimento di monete e prevedere l'erogazione del resto. Oltre che a monete le macchine devono essere in grado di erogare prodotti con sistemi alternativi (tessere, microchip, chiavette, ecc.)
Debbono inoltre:
• essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle attrezzature elettriche, nonché di prevenzione incendi, di cui al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
• rispettare le norme CEI EN 60335 - Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita;
• essere di nuova fabbricazione e di ultima generazione, marcati CE, tali da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutta la durata del servizio;
• essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
• avere le superfici destinate a venire in contatto con le sostanze alimentari di materiale idoneo e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
• avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione degli alimenti e bevande;
• avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
• essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo raggiungibile con monete di diversa pezzatura. Le indicazioni sul prodotto dovranno riportare, secondo le vigenti disposizioni, la denominazione legale e merceologica del prodotto, la marca, la composizione con gli ingredienti in ordine decrescente, l’eventuale presenza di additivi e coloranti, il nome e la ragione sociale del produttore o del gestore, ditta confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento, le modalità di conservazione dei prodotti oggetto di distribuzione;
• riportare una targhetta recante il numero identificativo dell'apparecchiatura, nominativo e ragione sociale del gestore, e le modalità per contattare via telefono e/o via fax il servizio di assistenza / referente del gestore per eventuali reclami, segnalazione di guasto, segnalazioni di merce o resto esauriti;
• essere dotati di sistemi di rilevazione delle erogazioni per fasce di prezzo;
• dovranno essere muniti di gettoniera che accetti qualsiasi tipo di moneta e dotati di dispositivo rendi-resto;
• essere dotati di sistema di pagamento con monete/banconote e di "lettore" per strumenti elettronici " cash less" (es. chiavetta magnetica ricaricabile etc.., capaci di gestire crediti elettronici a scalare), da distribuire a cura ed onere del gestore previo pagamento, da parte dei richiedenti, di una cauzione massima di € 5,00 che dovrà essere restituita al momento della riconsegna dello strumento da parte del fruitore. Gli strumenti elettronici di pagamento dovranno essere identici per tutti i distributori automatici installati e conseguentemente funzionanti con sistema unico;
• la chiave elettronica dovrà essere di ultima generazione, di ridotte dimensioni, affidabile, con possibilità di incrementare il credito con una qualsiasi somma di denaro mediante gettoniera posta sui distributori automatici. Nel caso di malfunzionamento non dovuto a manomissioni, dovrà essere sostituita dall’impresa con uguale credito accertato senza ulteriori costi da parte dell’utilizzatore;
• segnalare chiaramente l'indisponibilità del prodotto e l'eventuale assenza di monete per il resto;
• fornire automaticamente un adeguato numero di bicchierini, cucchiaini e/o palette e consentire altresì la possibilità di scelta dello zucchero;
• essere provvisti di adeguate protezioni come involucri e quant'altro necessario contro il contatto accidentale delle parti attive da parte dell'utilizzatore;
• essere muniti di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'Unione Europea, es: IMQ o equivalente;
• Essere provvisti, nel caso di distributore di bevande sciolte (non confezionate) di dispositivo di micro filtratura dell’acqua, secondo le più recenti disposizioni normative;
• essere provvisti di impianti refrigerante privi di CFC. I fluidi frigorigeni utilizzati negli appa- recchi devono essere quelli consentiti dalle attuali direttive internazionali di tutela ambientale.
Potranno essere richieste, e quindi installate, anche altre tipologie di distributori automatici, previa autorizzazione da parte della Società.
In alternativa a due distributori separati, ove previsti per un medesimo locale, potrà essere installata una struttura multifunzione con distributore automatico bevande calde e distributore automatico snack e bevande fredde dipendente e collegato in batteria al primo, a condizione che tale soluzione sia dotata di sufficiente autonomia per l'utenza media della struttura presso cui dovrà essere installato; in
quest’ultimo caso il canone annuale sarà comunque conteggiato come se i distributori automatici fossero due separati.
ART. 8– CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI E STOCCAGGIO
Specifiche tecniche dei prodotti da erogare
I prodotti erogati dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 33 del D.P.R. n. 327 del 26 Marzo 1980 - Regolamento di esecuzione della L. 30 Aprile 1962, n. 283 e ss.mm.ii. o normative na- zionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze ali- mentari e di bevande.
I prodotti posti in distribuzione dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di alimenti, contenere solo ingredienti di alta qualità ed essere totalmente esenti da O.G.M. (Organismi Genetica- mente Modificati). In aderenza alle leggi in materia di organismi geneticamente modificati (Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003) il gestore dovrà attestare, mediante dichiarazione di responsabilità all'uopo sottoscritta dal legale rappresentante, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingre- dienti di natura transgenica.
Tutti i prodotti dovranno essere analiticamente dettagliati (prezzo, marca, tipo di ingredienti, tipo di confezionamento, ecc.), come da disposizioni del D.Lgs. n. 109 del 27/01/1992 ed inseriti in apposito elenco da affiggere ad ogni apparecchiatura posizionata nei siti prestabiliti.
Il gestore dovrà essere dotato di manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP previsto specificamente dal D.lgs. n. 155/1997 e s.m.i. che dovrà consegnare all'utente entro la data di inizio del servizio. Il manuale dovrà prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti.
I prodotti distribuiti consisteranno in bevande analcoliche, bibite, acqua, succhi di frutta, bevande calde da colazione (quali caffè, caffè macchiato, tè, latte, cappuccino, cappuccino al cioccolato, caffè d’orzo, cioccolato), snack dolci o salati preconfezionati a lunga conservazione.
I distributori dovranno consentire l’erogazione almeno dei seguenti prodotti:
1) Bevande calde e a cialde: caffè espresso, caffè espresso lungo, caffè espresso decaffeinato, caffè macchiato, caffè d’orzo, bevanda al latte bianco, cappuccino, cappuccino decaffeinato, cappuccino + cioccolato, the, cioccolata.
I distributori installati devono erogare bevande calde di ottima qualità, secondo quanto di seguito riportato:
- Caffè espresso
(classico e lungo) : sia in cialda che in grani macinati all’istante, di qualità elevata, ovvero “primaria miscela bar” (es: Pellini, Lavazza, Caffè del Moro, Illy ...), macinato all’istante per le macchine di tipologia A1, con grammatura minimo di gr. 7 di caffè cadauna erogazione;
- Caffè macchiato: almeno di “primaria miscela bar”, macinato all’istante e con grammatura minima di gr. 7 di caffè e gr. 3 di latte, cadauna erogazione;
- Caffè d’orzo: con grammatura minimo di gr. 4 cadauna erogazione, di marche primarie quali ad esempio: Nestlè, Ristora, ....
- latte: in polvere con grammatura minima di 8 gr cadauna erogazione, di marche primarie quali ad esempio: Nestlè, Ristora, ....
- cappuccino (anche
- decaffeinato): almeno gr. 7 di caffè e di gr. 8 di latte in polvere, senza glutine, cadauna erogazione, di primaria azienda produttrice (es: Ristora, Nestlè, ...)
- Cappuccino+
Cioccolato: almeno gr. 7 di caffè più gr. 7 di latte in polvere e gr. 4 di cacao in polvere cadauna erogazione
- The: in polvere, senza glutine, con grammatura minima di gr. 15 cadauna erogazione, di primaria azienda produttrice (es: ristora, Nestlè, Ati, Lipton, Twininigs);
- Cioccolato: miscela di cioccolato in polvere, senza glutine, con grammatura minima di gr. 25 cadauna erogazione, di primaria azienda produttrice (es. Ristora, Nestlè, ...)
-
2) Bevande fredde in bottiglia, tetrapack o lattina: acqua oligominerale naturale, acqua oligominerale frizzante, aranciata, Cola, Chinotto, The al limone, The verde, The alla pesca, Succhi di frutta vari gusti in brick, succhi di frutta in bottiglia vari gusti, bevande in tetrapak, bibite tipo integratore;
Ogni contenitore dovrà riportare l'indicazione della composizione del prodotto e la data di scadenza.
I distributori installati devono erogare bevande fredde di ottima qualità, secondo quanto di seguito riportato:
- bevande analcoliche in lattina: contenuto minimo 33cl, di prodotto di prima qualità:
Coca-Cola, Aranciata, the, Chinotto, ....
- bevande analcoliche in bottiglia: contenuto minimo cl. 50. Acqua oligominerale
naturale e gassata, con certificazione ISO 9001. La bottiglia può essere in PET o in Vetro;
- bevande analcoliche in Tetrapack: contenuto minimo ml. 200, di prodotto di prima
qualità (succhi di frutta: es: Zuegg, Del Monte, Yoga, Derby, )
3) Alimenti confezionati (snacks dolci e salati) : Snack dolci tipo wafer, brioches, barrette di cioccolato, .... e snack base dolci e salati tipo crackers, schiacciatine, patatine, biscotti, frollini,
...
Ogni monoporzione dovrà riportare l'indicazione della composizione e la data di scadenza.
I distributori installati devono erogare prodotti di ottima qualità, secondo quanto di seguito riportato:
- Brioches: con e senza marmellata di vari gusti, di primarie aziende produttrici: es: Bauli, Motta, Mulino Bianco, Dal Colle, San Carlo, Ferrero, Pavesi, ...
- Snak: biscotti, waffers, schiacciatine, patatine, tarallucci e prodotti similari, di cui almeno uno senza glutine, delle migliori aziende produttrici: es: San Carlo, Pavesi, Saiwa, Ferrero, Doria, ....
Le tipologie e le marche dei prodotti sopra elencati o di eventuali prodotti equivalenti dovranno in ogni caso essere preventivamente concordate con la Committente.
Inoltre:
- I distributori automatici devono contenere tutte le bevande e tutti gli alimenti elencati nel punto precedente e per i quali il concorrente dovrà presentare l’offerta.
- Deve sempre essere garantita la presenza contemporanea di vari tipi di bevande, merendine, bi- xxxxxx, snack dolci e salati nonché la presenza di almeno due elementi provenienti da agricoltura biologica
- Tutti gli alimenti devono essere in confezione monodose e l’incarto dovrà essere provvisto di tutte le indicazioni previste dalle normative vigenti (nome del prodotto, produttore, luogo di confezionamento, ingredienti, data di scadenza).
- I prodotti devono essere sostituiti almeno 2 (due) giorni consecutivi di calendario prima della data di scadenza indicata sul prodotto stesso.
L'inottemperanza a quanto stabilito nel presente articolo, la vendita di generi avariati o contenenti so- stanze nocive o comunque non previste dalle norme di igiene e sanità, darà luogo alla risoluzione im- mediata del contratto, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge. Il concessionario potrà inserire nei distributori anche altri prodotti, oltre a quelli sopra elencati.
La Società si riserva la facoltà di chiedere al concessionario l’inserimento di ulteriori prodotti nel corso della concessione.
I prezzi massimi applicabili (con chiavetta) per tipologia di prodotti dei distributori collocati presso le sedi ed uffici della Società non potranno superare i seguenti importi:
- Caffè e Bevande Calde: euro 0,38
- Bevande in lattina o tetrapack euro 0,70
- Acqua in bottiglia 0,50lt euro 0,40
- Snack base dolci e salati euro 0,50
- Snak elaborati dolci e salati euro 1,45
- Gelati euro 1,80
I prezzi massimi applicabili (con pagamento cash) per tipologia di prodotti dei distributori collocati presso le sedi ed uffici della Società non potranno avere incrementi superiori al 10% rispetto a quelli previsti per l’erogazione con chiavetta.
I prezzi massimi applicabili per tipologia di prodotti dei distributori collocati presso le strutture a parcheggio della Società non potranno avere incrementi superiori al 20% rispetto a quelli sopra riportati.
ART. 9 - CONTROLLI
La Società si riserva la facoltà di sottoporre - una o più volte nel corso del contratto - ad analisi tecniche di laboratorio, presso le autorità sanitarie competenti, i prodotti forniti dalla ditta aggiudicataria, al fine di verificare l’osservanza delle norme igieniche e sanitarie ed in genere di effettuare tutti i controlli necessari per verificare il corretto espletamento del servizio.
Qualora tali controlli abbiano esito negativo, si provvederà alla contestazione formale alla ditta la quale dovrà tempestivamente risolvere il problema rilevato e accollarsi le spese di analisi sostenute dalla Società.
ART. 10 – ULTERIORI ONERI A CARICO DELLA DITTA
Sono a carico della ditta tutte le spese di trasporto, consegna ed installazione delle macchine, secondo quanto previsto dall'art. 6.
Le spese per la fornitura di acqua e consumo di energia elettrica, da rimborsare forfettariamente alla Società, s’intendono comprese nel canone di aggiudicazione offerto in sede di gara.
La ditta aggiudicataria dovrà consegnare entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura, una copia del proprio manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema
H.A.C.C.P. (Piano di Prevenzione per la Sicurezza Igienica degli Alimenti) redatto ai sensi del D.L. 155/97; il manuale dovrà prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti; La ditta dovrà consegnare gratuitamente agli utenti, a fronte di un deposito cauzionale non superiore a € 5, una “chiave elettronica” per l’utilizzo dei distributori.
La ditta aggiudicataria dovrà assumersi ogni responsabilità per i danni a persone e cose, sia di proprietà comunale che di terzi, derivanti dalla concessione.
La ditta aggiudicataria deve altresì rilasciare al Servizio Logistica, alla fine di ogni semestre, un riepilogo mensile dei quantitativi venduti per ogni tipologia di prodotto.
Il rilascio dell’ultimo riepilogo rientra fra le condizioni necessarie per conseguire, da parte della ditta aggiudicataria, lo svincolo della cauzione.
ART. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO, AFFITTO DI AZIENDA E SUBCONCESSIONE
Il concessionario non può, in tutto o in parte, cedere il contratto, cedere o affittare l’azienda o subconcedere l’installazione e la gestione dei distributori, a pena di risoluzione automatica in danno del contratto medesimo, con conseguente incameramento della cauzione e risarcimento di ogni danno ulteriore conseguente, fatto salvo quanto previsto dall’art. 175 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA
All’atto della sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario dovrà costituire, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento, deposito cauzionale definitivo infruttifero, pari al 10 % del corrispettivo per l'occupazione degli spazi di cui all'art. 4 aumentato del rialzo offerto, mediante fideiussione bancaria o polizza cauzionale assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del già richiamato art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
La cauzione sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale; in caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità, l’appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
ART. 13 – PENALITA’
La Società si riserva di effettuare controlli a campione per constatare il corretto espletamento del servizio descritto nel presente capitolato.
Qualora per qualsiasi motivo, imputabile all’appaltatore, il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato speciale e nell’offerta presentata in sede di gara, la Società applicherà le penali di seguito specificate, previa procedura di contestazione dell’inadempienza ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo.
1) GESTIONE ORDINARIA:
~ Mancata corresponsione del canone di concessione entro i termini stabiliti dal presente Capitolato: penalità pari al 15% del canone semestrale da corrispondere comunque entro e non oltre la data di pagamento del semestre successivo;
~ Aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti: per ogni infrazione accertata, penale pari ad
€ 50,00 su ogni prodotto aumentato;
~ Mancata trasmissione nei termini del report inerente i consumi semestrali delle macchine distributrici : applicazione di una penale di € 20,00 per ogni giorno di ritardo;
~ Presenza di prodotti con qualità difformi da quelle previste dal presente capitolato € 50,00, per ogni prodotto difforme;
2) INTERVENTI STRAORDINARI O A CHIAMATA
~ Ritardi nell’intervento (a qualsiasi titolo, a titolo esemplificativo non esaustivo: installazione/asportazione distributori, malfunzionamento, mancanza prodotti, mancanza resto, sostituzione apparecchiature non riparabili): penale pari ad € 50,00 per ogni ritardo rispetto alle tempistiche di intervento di cui al presente capitolato e successivamente € 50,00 al giorno;
3) ALTRE PRESTAZIONI NON CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DEL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE:
~ per ogni infrazione accertata, penale pari ad € 50,00;
la Società provvederà in presenza di inadempienze contrattuali a darne comunicazione al Concessionario tramite Posta Elettronica Certificata, il quale entro il minor tempo possibile, e comunque non oltre 7 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione, dovrà formulare le sue contro deduzioni e/o provvedere in merito, informando l’Amministrazione la Società dei provvedimenti adottati. Valutate le contro deduzioni dell’interessato, la Società applicherà, se del caso, la penale fissando eventualmente un ulteriore termine all’appaltatore per il ripristino della
corretta esecuzione del servizio. Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 14, oltre ad agire per il risarcimento dei danni.
ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Nel caso in cui il concessionario non rispetti in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato e/o nella proposta economica presentata in sede di gara, sarà facoltà della Società risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 C.C., fatta salva l’azione di risarcimento dei danni e l’eventuale incameramento della cauzione.
La Società si riserva altresì di risolvere il contratto, ex art. 1456 C.C., nei seguenti casi:
a) frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del servizio;
c) mancato rinnovo delle polizze assicurative di cui all'art. 16 del presente capitolato tecnico;
d) vendita di generi alimentari adulterati, avariati e contenenti sostanze nocive e comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica;
e) mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica dei contratti di lavoro nazionale e locali;
f) mancato pagamento del canone di concessione nei termini prescritti dal presente capitolato in numero superiore a tre volte nel corso dell’appalto;
g) inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell’anno solare;
h) cessazione dell'attività, concordato preventivo o fallimento dell’impresa;
i) subappalto;
j) cessione totale o parziale del contratto, cessione o affitto dell'azienda;
k) mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
l) mancato pagamento dei canoni;
m) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
n) segnalazione di tre inadempienze;
o) mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
Nel caso in cui il contratto si risolva per una delle cause previste dal presente articolo, l’appaltatore dovrà comunque garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro della nuova ditta aggiudicataria dell’appalto.
ART. 15 – OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTI E OSSERVANZA CCNL
Nell’esecuzione del servizio l’aggiudicatario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi. In particolare, il fornitore si impegna a rispettare la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
L’aggiudicatario regola, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché le condizioni risultanti da
successive modifiche ed integrazioni e da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.
L’appaltatore esonera, pertanto, la Società da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui al presente capitolato e comunque da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.
ART. 16 – RESPONSABILITA’ PER DANNI A PERSONE E/O COSE - ASSICURAZIONE
La Società non è responsabile dei danni, eventualmente causati alle attrezzature dell’impresa aggiudicataria, che possano derivare da comportamenti dolosi o colposi di terzi e nessun rimborso potrà essere richiesto. Il Concessionario risponderà direttamente di qualsiasi violazione ai Regolamenti di polizia e di Igiene nonché dei danni alle persone o cose comunque verificatisi nell’esecuzione del servizio, derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale , restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte della Società. A tal fine, prima della sottoscrizione dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto, l’impresa risultata aggiudicataria dovrà essere provvista di:
− polizza assicurativa a copertura del rischio di incendio o di altri danni causati ai beni della Società per il cattivo funzionamento dei distributori, nonché a copertura di qualsiasi tipo di danno che dovessero subire persone o cose in conseguenza dell’uso dei distributori, con massimale minimo di euro 3.000.000,00.
− polizza furto e contro danni vandalici alle attrezzature installate; con massimale minimo di euro 3.000.000,00.
Le polizze aventi validità pari all’intera durata del contratto, dovranno essere trasmesse in copia, entro il termine comunicato dalla Società, con la lettera di aggiudicazione.
ART. 17 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI
I corrispettivi offerti in sede di gara e i prezzi applicati ai prodotti (prezzi indicati all'art. 8 del presente capitolato, ridotti del ribasso offerto in sede di offerta), non potranno subire variazioni da parte del gestore dei distributori automatici per i primi 24 mesi; trascorsi 24 mesi dalla data di stipula del contratto i prezzi potranno essere adeguati annualmente alla percentuale ISTAT di incremento dei prezzi al consumo, calcolata in ragione del 75% sull’anno precedente.
In tal caso le variazioni di prezzo dovranno essere comunicate al Servizio Logistica della Società e entro il mese di ottobre di ciascun anno di durata contrattuale, allegando idonea documentazione che motivi la variazione medesima. Tale termine è stabilito a pena di decadenza.
L’adeguamento sarà operato solo a seguito di apposita istruttoria tendente a comparare il prezzo pattuito con quello di mercato e, se riconosciuto, decorrerà dall’inizio dell’anno contrattuale successivo alla presentazione della richiesta.
All’atto della variazione il concessionario è tenuto, senza altro aggravio, alla chiara comunicazione e pubblicizzazione dei nuovi prezzi ai fruitori del servizio, apponendo sugli apparecchi adeguata segnaletica.
ART. 18 – PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE
Lo spazio per l’installazione di distributori automatici è concesso in uso all’appaltatore dietro pagamento di un canone annuo pari a quello offerto in sede di gara e sarà corrisposto in due rate semestrali anticipate con scadenza il primo febbraio e il primo luglio di ciascun anno.
L’importo del corrispettivo potrà variare con decorrenza dal semestre successivo per l’installazione o disinstallazione di distributori nel rispetto della normativa vigente.
Si precisa che il canone di concessione sarà aggiornato a partire dal 2° anno di concessione nella misura del 75% delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. La Società comunicherà entro novembre dell’anno l’aumento del canone a mezzo Posta elettronica certificata con valore di ricevuta legale e l’adeguamento decorrerà dal primo di gennaio di ciascun anno.
ART. 19 - RESPONSABILE DESIGNATO DALL’APPALTATORE
L’impresa aggiudicataria dovrà indicare, entro il termine comunicato dalla Società, con la lettera di aggiudicazione, la persona fisica designata come Responsabile rappresentante dell’Impresa, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti della Società per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto. In caso di temporanea assenza, ovvero in caso di sostituzione, del personale designato, l’impresa dovrà comunicare preventivamente al Servizio Logistica la persona delegata a sostituirlo, onde scongiurare disservizi.
ART. 20- NUOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
A seguito della eventuale risoluzione del contratto, sorgerà il diritto per Brescia Mobilità di affidare al soggetto risultato secondo nella graduatoria delle offerte la prestazione del servizio, in danno all’aggiudicatario inadempiente al quale farà carico il risarcimento dei minori ricavi della Società in conseguenza del nuovo affidamento.
ART. 21– ESECUZIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO
la Società potrà richiedere alla ditta aggiudicataria, nelle more della stipula del contratto, l'anticipata installazione dei distributori. In tal caso, la cauzione di cui al precedente art. 12 dovrà essere prestata prima dell’inizio del servizio.
ART. 22- RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Responsabile dell’esecuzione del contratto è individuato nella persona del responsabile Ufficio Logistica.
ART. 23 - FORO COMPETENTE
Eventuali controversie inerenti l’esecuzione o l’interpretazione del presente capitolato speciale, non superabili in via transattiva, saranno definite in via esclusiva dal Tribunale di Brescia. E’ escluso il ricorso all’arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
ART. 24 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE
Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi , alle norme del Codice Civile ed alle altre norme applicabili in materia.
ART. 25 - SPESE, IMPOSTE,TASSE
Tutte le spese inerenti al contratto (ivi comprese quelle di eventuale registrazione) sono a carico dell’Impresa aggiudicataria della concessione.
Sono altresì totalmente a carico dell’Affidatario eventuali spese, imposte e tasse connesse all’esercizio dell’attività in oggetto.
ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti nonché quelli legati alla stipulazione del contratto, saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell’eventuale stipulazione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al X.Xxx 196/2003.
Brescia, 14.12.2017 BRESCIA MOBILITA’ SpA
IL RESPONSABILE UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI
x.xx arch. Xxxx Xxxxxxx