Contract
Regolamento di modifica del regolamento sulla concessione di contributi previsti dall’art. 22 della Legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 per la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione e ricerca su processi e modalità di erogazione dei servizi, per l’introduzione di tecnologie innovative di interesse generale e per il trasferimento di conoscenze nel settore della salute e della protezione sociale, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 agosto 2007 n. 233/PRES.
Art. 1 modifiche all’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007
Art. 2 modifiche all’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007
Art. 3 modifiche all’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007
Art. 4 sostituzione dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007
Art. 5 modifiche all’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007
Art. 6 modifiche all’articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007
Art. 7 sostituzione dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007
Art. 8 sostituzione dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007
Art. 9 modifiche all’articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007
Art. 10 inserimento dell’articolo 13 bis nel decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007
Art. 11 sostituzione della rubrica del capo IV del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007
Art. 12 modifiche dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007.
Art. 13 sostituzione dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007
Art. 14 inserimento degli articoli 15 bis e 15 ter nel decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007
Art. 15 modifiche dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007
Art. 16 modifiche dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007
Art. 17 modifiche dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007
Art. 18 sostituzione dell’allegato 1 al decreto del Presidente della Regione
233/PRES./2007
Art. 19 disposizioni transitorie Art. 20 entrata in vigore
art. 1 modifiche all’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007.
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 2 agosto 2007 n. 233/PRES. (Regolamento sulla concessione di contributi previsti dall’art. 22 della Legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 per la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione e ricerca su processi e modalità di erogazione dei servizi, per l’introduzione di tecnologie innovative di interesse generale e per il trasferimento di conoscenze nel settore della salute e della protezione sociale), sono soppresse le parole: “2006-2008”.
2. Alla lettera n) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007, dopo le parole: “specifico accordo”, sono inserite le seguenti: “, in cui almeno due partner partecipano alla concezione di un progetto, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Essa non è assimilabile ad un mero rapporto di fornitura ed è disciplinata dall’accordo”.
art. 2 modifiche all’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007.
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007 sono aggiunte le parole: “Le convenzioni stabiliscono, fra l’altro, le modalità di verifica dei risultati raggiunti.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007 sono aggiunti i seguenti:
“2 bis. I soggetti coinvolti nei progetti di cui al comma 2 sono individuati sulla base dei seguenti elementi:
a) esperienza e qualificazione acquisite dal soggetto nello svolgimento di precedenti attività nel settore oggetto dell’attività progettuale;
b) disponibilità di risorse tecniche e organizzative e di strutture adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dell’attività progettuale.
2 ter. Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 e 15 bis si applicano solamente alle azioni sostenute a bando, di cui al comma 1.”.
art. 3 modifiche all’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007 sono aggiunti i seguenti:
“2 bis. Il soggetto che presenta la domanda di contributo assume la qualità di capofila progettuale. Il capofila è responsabile della corretta attuazione del progetto, secondo la scheda progettuale approvata ed a tal fine monitora l’attuazione dello stesso, sia dal punto di vista scientifico sia finanziario e risponde all’Amministrazione regionale per il suo operato e per quello degli altri partner. Il capofila è beneficiario del contributo concesso e provvede al trasferimento agli altri partner delle quote di contributo eventualmente spettanti in base al quadro delle attività previste e al piano finanziario di progetto.
2 ter. Rimane nella responsabilità del capofila accertare che i partner non siano in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non siano sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria. Il capofila è responsabile relativamente al rispetto della normativa sugli aiuti di stato, con riferimento alla natura degli altri soggetti componenti il partenariato.
2 quater. Il capofila si impegna alla predisposizione dei rendiconti complessivi di progetto con le modalità indicate dal presente regolamento e dal bando di cui all’articolo 4, comma 1, e nei termini indicati dal decreto di concessione del contributo o dalla comunicazione di concessione della proroga, verificando previamente le rendicontazioni degli altri partner con riferimento ai costi ammissibili di cui all’articolo 14.”.
art. 4 sostituzione dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007.
1. L’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007 è sostituito dal seguente:
“Art. 6
(Requisiti di ammissibilità dei progetti)
1. Sono ammissibili a contributo i progetti definiti all’articolo 1 che soddisfino almeno due degli obiettivi individuati dall’articolo 2, come eventualmente ulteriormente precisati in sede di bando.
2. I progetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere realizzati, per almeno il 70 per cento delle attività previste, sul territorio regionale. La percentuale di attività svolta sul territorio regionale si misura sulla relativa dislocazione e sul costo totale del progetto;
b) essere realizzati in collaborazione con almeno uno dei soggetti indicati all’articolo 7;
c) essere cofinanziati per la quota rimanente del costo totale del progetto non coperta dal contributo regionale. Il cofinanziamento può consistere in denaro o in quota di utilizzo di strumenti, attrezzature e personale interno espressamente dedicati alle attività di progetto dai partner di progetto;
d) se pluriennali, le singole annualità progettuali devono riguardare, pur nel contesto di un quadro di riferimento generale, lotti di ricerca funzionalmente autonomi in grado di apportare risultati significativi a prescindere dallo sviluppo di quelli successivi.”.
art. 5 modifiche all’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007.
1. Il comma 4 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007 è abrogato.
art. 6 modifiche all’articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007.
1. Il comma 1 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007 è sostituito dal seguente:
“1. Il contributo è concesso nella misura indicata nel bando, fino ad un massimo
dell’80 per cento del costo ammissibile.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007 è sostituito dal seguente:
“3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare l’ultimo beneficiario utilmente collocato in graduatoria nella percentuale di cui al comma 1, il contributo può essere concesso per una percentuale inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri la presenza di un’ulteriore quota di cofinanziamento proprio, dei partner o di altri soggetti, a copertura del costo totale del progetto. Ove il beneficiario non assicuri la copertura del costo totale del progetto, si provvede a finanziare il progetto successivamente inserito in graduatoria.”.
art. 7 sostituzione dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007.
1. L’articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007 è sostituito dal seguente:
“Art. 10
(Criteri di valutazione)
1. Ai fini della valutazione dei progetti ammessi e della formulazione della graduatoria sono stabiliti i seguenti criteri generali:
a) grado di soddisfacimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, fino ad un massimo di punti 35;
b) grado di impatto sistemico, fino ad un massimo di punti 30, sulla base dei seguenti parametri:
1) dichiarazione e descrizione dei risultati attesi riferiti a nuove conoscenze finalizzate, nuovi processi di integrazione delle politiche e dei servizi, nuovi processi e metodi di lavoro misurabili in termini di vantaggi rispetto allo stato dell’arte;
2) dichiarazione e dimostrazione della competenze in ordine al raggiungimento dei risultati attesi in riferimento a:
2.1) valutazione del beneficiario, misurabile in termini di curriculum del personale impiegato nel progetto, tipologia del proponente, analoghe attività già svolte con particolare riferimento a progetti UE ed a progetti finanziati dalla Pubblica Amministrazione;
2.2) valutazione degli eventuali partner pubblici, misurabili in termini di curriculum del personale impiegato nel progetto, tipologia del proponente, svolgimento di attività analoghe che permettano l’utilizzo dei risultati e vantaggi conseguibili;
2.3) valutazione degli eventuali partner privati, misurabile in termini di curriculum del personale impiegato nel progetto, tipologia del proponente, svolgimento di attività coerenti con i risultati ottenibili e vantaggi conseguibili;
3) impatto sul territorio, riferito a:
3.1) crescita di: conoscenza, immagine, motivazioni per ulteriori sviluppi, ritorni finanziari, occupazione, distinti per soggetti pubblici e per i collaboratori partner privati;
3.2) miglioramento della qualità della vita, del lavoro, del benessere;
c) numero di partecipanti al progetto, fino ad un massimo di punti 4;
d) coerenza della composizione del partenariato del progetto rispetto al raggiungimento degli obiettivi, fino ad un massimo di punti 10;
e) presenza nel partenariato dei seguenti soggetti:
1) imprese, punti 7;
2) enti pubblici o privati di ricerca, punti 7;
3) parchi scientifici e tecnologici, punti 7.
2. I criteri di cui al comma 1 possono essere precisati e specificati in sede di bando.”.
art. 8 sostituzione dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007.
1. L’articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007 è sostituito dal seguente:
“Art. 11
(Domanda di contributo)
1. La domanda di contributo è presentata in conformità e nel rispetto di quanto previsto nel bando ed entro il termine dallo stesso indicato. Al bando è data pubblicità mediante pubblicazione sul BUR e mediante altre eventuali forme ritenute idonee.
2. La domanda, corredata da copia dell’accordo di collaborazione di cui all’articolo 7, comma 3, è sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario di cui all’articolo 5, comma 1. La domanda può essere sottoscritta anche da soggetto munito di mandato e dei poteri di firma.
3. La domanda contiene:
a) la denominazione del richiedente con l’indicazione del legale rappresentante o del soggetto munito dei poteri di firma;
b) la ragione o denominazione sociale dei soggetti in collaborazione;
c) l’ammontare del costo del progetto ripartito per ciascuna annualità progettuale.
4. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
a) l’elaborato progettuale dal quale emergano con chiarezza i requisiti di cui all’articolo 6 posseduti dal progetto, gli obiettivi da raggiungere nel corso del progetto e, nel caso di progetti articolati in più fasi, per ciascuna fase progettuale la relativa durata e gli obiettivi da raggiungere;
b) un prospetto dei costi del progetto con l’indicazione del cofinanziamento suddiviso per tipologie di spesa;
c) copia dell’accordo di collaborazione;
d) nel caso di svolgimento di attività economica, la documentazione comprovante il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5, comma 2.
5. Ciascuno dei soggetti di cui all’articolo 5 comma 1 può presentare, in qualità di capofila, un solo progetto a bando e partecipare, in qualità di partner, alla realizzazione di non più di due progetti, a pena di esclusione delle domande successive. Al fine del conteggio si tiene conto dell’ordine cronologico di presentazione delle relative domande, sia in relazione alla partecipazione quale capofila sia in qualità di partner.
6. La documentazione a corredo della domanda di cui al comma 4 non può essere integrata successivamente alla presentazione della domanda. In assenza di uno solo dei documenti di cui al comma 4, la domanda è inammissibile.
7. Sono, inoltre, inammissibili le domande:
a) pervenute dopo il termine fissato dal bando di cui all’articolo 4, comma 1;
b) prive di valida sottoscrizione.”.
art. 9 modifiche all’articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007 è inserito il seguente:
“1 bis. Il termine per la conclusione del procedimento è di 180 giorni dalla scadenza
del termine per la presentazione delle domande, indicato nel bando.”.
2. Nel comma 8 dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007, le parole: “e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 12, previa acquisizione, nel caso di concessione di un contributo per un importo inferiore all’ammontare richiesto nella domanda per l’annualità di riferimento, di una dichiarazione di accettazione del medesimo” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 12”.
3. Il comma 9 dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007 è abrogato.
art. 10 inserimento dell’articolo 13 bis nel decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007.
1. Dopo l’articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007, è inserito il seguente:
“Art. 13 bis
(Variazioni e proroghe dei termini delle attività progettuali)
1. Le istanze di variazione delle attività progettuali sono presentate entro e non oltre i 90 giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per la conclusione delle attività progettuali. In ogni caso non sono ammesse modifiche sostanziali al progetto inizialmente presentato.
2. Per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate al progetto tali da alterare significativamente gli obiettivi preposti all’attività finanziata, quali risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda e da eventuali documenti presentati ad integrazione della medesima.
3. L’istanza di variazione è corredata dal prospetto dei costi riformulato. Entrambi i documenti sono sottoscritti dal legale rappresentante del capofila. I nuovi eventuali costi indicati devono essere comunque coerenti con il quadro generale di progetto e sono ammissibili solo se sostenuti successivamente alla presentazione della relativa istanza.
4. La Direzione si pronuncia sulle istanze di variazione entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse. I termini sono sospesi in caso di richiesta di documentazione integrativa necessaria ai fini dell’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Le variazioni sono autorizzate con comunicazione scritta della Direzione. Nel caso la variazione richiesta comporti esclusivamente variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa ammissibili che incidano in misura inferiore al 20 per cento di ogni tipologia di spesa, fermi restando i limiti indicati nell’articolo 14, comma 2, lettere b) e h bis), è sufficiente la comunicazione del capofila, che pertanto può procedere senza attendere l’approvazione regionale.
5. L’accoglimento dell’istanza di variazione non determina in alcun caso l’aumento del contributo concesso.
6. Qualora la variazione progettuale comporti un minor costo ammissibile rispetto a quello previsto dal progetto inizialmente presentato, la Direzione procede alla proporzionale rideterminazione del contributo concesso.
7. Eventuali richieste di proroga dei termini di realizzazione del progetto sono debitamente motivate e presentate alla Direzione entro e non oltre i 90 giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per la conclusione delle attività progettuali. Le proroghe possono essere concesse per un periodo non superiore a sei mesi.
8. La Direzione si pronuncia sulle richieste di proroga entro 30 giorni dal ricevimento
delle relative istanze. I termini sono sospesi in caso di richiesta di documentazione integrativa necessaria ai fini dell’approvazione, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 7/2000. Le proroghe sono concesse con comunicazione scritta della Direzione.
9 La proroga dei termini conclusivi di realizzazione del progetto comporta l’automatica proroga dei termini per la presentazione della rendicontazione.
10. In caso di mancato accoglimento dell’istanza di variazione o di proroga, ovvero di presentazione della stessa oltre i termini di cui ai commi 1 e 7, sono comunque riconosciuti i costi sostenuti nel limite dell’importo concesso per singola voce di spesa e fino al termine di durata progettuale originariamente stabilito.”.
art. 11 sostituzione della rubrica del capo IV del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007.
1. La rubrica del capo IV del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007 è sostituita dalla seguente: “MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI RENDICONTAZIONE”.
art. 12 modifiche dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007.
1. Alla fine della lettera a) del comma 2 dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007, sono aggiunte le seguenti parole: “relativi alla formulazione della proposta progettuale”.
2. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007, dopo le parole: “progetto di ricerca”, sono aggiunte le seguenti: “. Il costo del personale interno nei progetti a bando non può in nessun caso superare il 40 per cento del costo totale di progetto”.
3. All’inizio della lettera c) del comma 2 dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007, sono inserite le seguenti parole: “costi per l’acquisizione di forniture e servizi volti al raggiungimento degli obiettivi di progetto, comprese le”.
4. Dopo la lettera h) del comma 2 dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007, è inserita la seguente:
“h bis) spese generali imputate al progetto secondo un metodo di calcolo proporzionale equo e corretto, debitamente giustificato, fino ad un importo massimo complessivo del 5 per cento del costo totale di progetto.”.
5. Dopo il comma 2 dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007, è inserito il seguente:
“2 bis. I costi di cui al comma 2 sono ammissibili se afferenti al periodo di vigenza del progetto. Possono essere ammessi oltre la data di conclusione progettuale i costi inerenti alla predisposizione della rendicontazione finale e gli oneri del personale dell’ultima mensilità di progetto. La liquidazione delle spese deve essere effettuata entro la data di rendicontazione.”.
6. Dopo il comma 3 dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007, è inserito il seguente:
“3 bis. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo è ammissibile in quanto afferente al progetto e nel limite in cui non possa essere recuperato dal beneficiario.”.
7. Il comma 4 dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007, è sostituito dal seguente:
“4. La definizione, la specificazione e le modalità di determinazione dei costi di cui al presente articolo sono contenute nell'allegato A) al presente regolamento. Eventuali
precisazioni potranno essere indicate in sede di bando.”.
art. 13 sostituzione dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007.
1. L’articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007 è sostituito dal seguente:
”Art. 15
(Erogazione del contributo)
1. L’erogazione del contributo avviene con le seguenti modalità:
a) in via anticipata, in misura non superiore al 50 per cento del contributo concesso di cui all’articolo 13 comma 8;
b) in relazione agli stati di avanzamento intermedi, a seguito della verifica della documentazione presentata ai sensi dell’articolo 15 bis, in misura non superiore al 40 per certo del contributo concesso;
c) il rimanente a saldo, a conclusione del progetto, a seguito della verifica della rendicontazione finale complessiva presentata dal capofila ed attestante il livello di raggiungimento degli obiettivi come individuati nel progetto allegato alla domanda di contributo.
2. Il contributo è erogato al soggetto beneficiario che ha presentato la domanda, il quale provvede al riparto tra i diversi soggetti che sono parti dell’accordo di collaborazione di cui all’articolo 7, comma 3.
3. Le erogazioni tengono conto dei limiti di budget, correlati al patto di stabilità e crescita.”.
art. 14 inserimento degli articoli 15 bis e 15 ter nel decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007.
1. Dopo l’articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007, sono aggiunti i seguenti:
“Art. 15 bis
(Erogazioni per stato di avanzamento)
1. Per richiedere l’erogazione della quota di contributo prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera b), il capofila di progetto presenta una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di progetto, corredata da una relazione finanziaria dei costi sostenuti.
Art. 15 ter
(Erogazione dei contributi per i progetti strategici)
1. L’erogazione dei finanziamenti per i progetti strategici, di cui all’articolo 4 comma 2, avviene con le seguenti modalità:
a) nella misura dell’80 per cento delle risorse assegnate per la realizzazione dei progetti strategici, come ripartite ai sensi dell’articolo 12, a seguito della stipula delle convenzioni con i soggetti coinvolti;
b) il rimanente 20 per cento a saldo, a conclusione del progetto, a seguito della verifica della rendicontazione finale presentata dai soggetti coinvolti ed attestante il livello di raggiungimento dei risultati individuati nelle convenzioni medesime.
2. Le erogazioni tengono conto dei limiti di budget, correlati al patto di stabilità e crescita.”.
art. 15 modifiche dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007.
1. Nel comma 1 dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007, le parole: “o nel diverso termine previsto dal decreto di concessione” sono sostituite dalle seguenti: “o nel diverso termine previsto dalla comunicazione di proroga”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007, sono inseriti i seguenti:
“3 bis. Qualora a seguito della verifica della documentazione presentata in sede di rendicontazione sia riscontrata una spesa complessiva inferiore a quella ammessa, il contributo viene proporzionalmente rideterminato e, se l’importo rideterminato risulta inferiore alle anticipazioni già erogate, il beneficiario è tenuto a restituire l’eccedenza nei termini indicati dalla Direzione.
3 ter. In caso di ritardata restituzione si applica l’articolo 49, comma 5, della legge regionale 7/2000, fatto salvo il disposto dell’articolo 51 della legge regionale 7/2000.”.
3. Il comma 4 dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007 è abrogato.
4. Il comma 5 dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007 è sostituito dal seguente:
“5. Eventuali richieste di proroga del termine di rendicontazione sono presentate alla Direzione entro e non oltre i 20 giorni antecedenti alla scadenza dello stesso. Le proroghe sono concesse con comunicazione scritta della Direzione.”.
art. 16 modifiche dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007.
1. Nel comma 1 dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007, le parole: “f), si procede a concessione ed erogazione dei contributi per singole annualità” sono sostituite dalle seguenti: “d), si procede all’impegno contabile sul primo esercizio finanziario dell’intero importo concesso. Per le erogazioni del contributo trovano applicazione gli articoli 15 e 15 bis.”.
2. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007 sono abrogati.
art. 17 modifiche dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007.
1. Il comma 1 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007 è sostituito con il seguente:
“1. Il capofila ed i partner di progetto hanno l’obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili oggetto di contributo per tutta la durata del progetto inizialmente prevista o prorogata.”.
art. 18 sostituzione dell’allegato 1 al decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007.
1. L'allegato 1 al decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007 è sostituito dall'allegato A) al presente regolamento.
art. 19 disposizioni transitorie
1. L’art. 13 bis del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007, come introdotto dall’articolo 10 del presente regolamento, e l'articolo 14, comma 2, lettere c) ed h bis), comma 2 bis e comma 3 bis del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007, come modificato dall'articolo 12, commi da 3 a 6 del presente regolamento, si applicano anche ai procedimenti in corso, per i quali non sia ancora scaduto il termine di realizzazione delle attività progettuali.
Art. 20 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegato A) (riferito all’art. 18)
Sostituzione dell’allegato 1 al decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007
Allegato A) (riferito all’art. 14)
COSTI AMMISSIBILI
A) COSTI PREPARATORI
I costi sostenuti dal beneficiario per la predisposizione del progetto sono considerati ammissibili fino al limite del 5% dei costi complessivi. A titolo esemplificativo, a tale tipologia di costi afferiscono le seguenti voci di costo:
• costi per l’acquisizione della documentazione tecnica necessaria alla redazione del progetto;
• costi per studi specifici;
• costi preparatori riferiti al perfezionamento della collaborazione compresi eventuali costi di viaggio e soggiorno.
B) COSTI DI PERSONALE
1.Costi del personale interno
1.1. I costi del personale interno si riferiscono alle seguenti tipologie contrattuali:
a) personale assunto con contratto a tempo indeterminato;
b) personale assunto con contratto a tempo determinato;
c) personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o contratto a progetto;
d) personale con contratto di lavoro interinale.
1.2. L’impiego del personale interno nelle attività progettuali è comprovato attraverso la seguente documentazione:
a) contratto di lavoro dal quale si ricavano tipologia e durata del rapporto;
b) lettera d’incarico sottoscritta dal lavoratore e dal conferente l’incarico nella quale è specificato il ruolo all’interno del progetto, il costo orario o giornaliero e l’impegno complessivo previsto;
c) copia delle buste paga relative al periodo rendicontato per le finalità progettuali, con dichiarazione, a firma del lavoratore incaricato o del dirigente responsabile, delle ore o giornate imputate al progetto e tabella esplicativa del calcolo del costo orario
1.3. Il costo del personale dipendente è individuato sulla base del compenso corrisposto rapportato al tempo d’impiego nel progetto sulla base della formula seguente:
Compenso lordo x n. giorni (ore) di impegno nel progetto Giorni (ore) lavorativi
Il compenso lordo da prendere a riferimento è considerato su base annua ed è comprensivo di oneri diretti, indiretti, trattamento di fine rapporto e contributi a carico del datore di lavoro.
1.4. Il beneficiario è tenuto ad organizzare un sistema di rilevazione delle prestazioni effettuate che rilevi le ore o giornate lavorate, attraverso un foglio presenze con evidenza mensile ovvero con un sistema analogo, al fine di permettere un immediata quantificazione del tempo dedicato all’attività indicata in progetto.
1.5. Nel corso del progetto il beneficiario può sostituire il personale incaricato della realizzazione di una determinata operazione, purché rimangano inalterate le competenze in relazione alle finalità e agli obiettivi preposti all’attività finanziata e sia assicurato il rispetto del budget finanziario previsto.
2. Costi del personale esterno
2.1. I costi di personale esterno sono ammessi a contributo indipendentemente dalla tipologia contrattuale posta in essere. In particolare, sono ammessi i costi riconducibili a:
a) prestazioni d’opera occasionale,
b) prestazioni professionali,
c) assegni per borse di studio e di ricerca.
2.2. In caso di prestazioni d’opera occasionale, la documentazione probatoria dei costi deve contenere il nominativo del prestatore, il tipo di prestazione o attività svolta, la durata temporale, la remunerazione e la relativa attestazione di quietanza, l’attestazione dell’assolvimento degli oneri sociali e fiscali, la quota attribuibile al progetto, l’attestazione dello svolgimento dell’attività firmata da chi ne ha beneficiato direttamente e la certificazione del responsabile di progetto.
2.3. In caso di prestazioni professionali o assegni per borse di studio e di ricerca, il rapporto intercorrente con il personale è comprovabile attraverso la seguente documentazione:
a) documentazione attestante l’incarico attribuito al collaboratore esterno;
b) contratto nel quale risulti esplicitato in dettaglio il tipo di prestazione o attività svolta, la durata temporale, la remunerazione, la quota attribuibile al progetto;
c) fattura o ricevuta o parcella, corredata da specifica relazione sull’attività svolta;
d) documentazione attestante il versamento degli oneri sociali e fiscali.
2.4. Il costo del personale esterno è individuato sulla base della retribuzione lorda prevista, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali a carico del datore di lavoro, ivi comprese le casse di categoria.
2.5. Il compenso riconosciuto ai collaboratori esterni deve risultare coerente e compatibile con il tipo di prestazione offerta, eventualmente desumibile da tariffari di categoria, e gli importi attribuibili al progetto sono quelli desunti dalla nota di debito o dalla fattura emessa dal soggetto percettore.
2.6. Possono essere ammessi in quota parte i costi del personale parzialmente impiegato nel progetto. In tal caso la documentazione attestante l’incarico attribuito al collaboratore esterno deve specificare la quota attribuibile al progetto.
C) COSTI PER FORNITURE E SERVIZI
1. Sono ammessi i costi per l’acquisizione di forniture e servizi volti al raggiungimento degli obiettivi di progetto.
2. Nei costi per forniture e servizi rientrano anche i costi per la formazione del personale interno finalizzati alla realizzazione delle attività progettuale. I costi per la formazione comprendono le spese per:
a) compensi dei docenti;
b) le trasferte, pernottamenti e pasti (personale interno, docenti);
c) i viaggi per partecipare a riunioni, comitati, seminari, azioni informative;
d) il noleggio di strumenti, attrezzature e locali;
f) la consulenza specialistica per interventi propedeutici o complementari allo svolgimento della formazione (nel limite del 20% dei costi complessivi di formazione ammissibili);
g) costi interni di docenti, personale interno, personale di supporto tecnico (nel limite del 50%dei costi complessivi di formazione ammissibili).
3. Il rapporto di fornitura/prestazione di servizi è comprovabile attraverso documentazione che attesti i seguenti elementi:
a) incarico/contratto nel quale risulti esplicitato in dettaglio la fornitura o i servizi prestati, la durata temporale, la remunerazione, la quota attribuibile al progetto;
b) fattura, ricevuta, note di debito o documentazione probatoria equivalente, corredata da specifica relazione sull’attività svolta.
D) COSTI DELLA STRUMENTAZIONE E ATTREZZATURA
1. Sono ammessi a contributo i soli costi per beni che rivestono carattere strumentale rispetto alla realizzazione del progetto, con esclusione di tutti i beni di impiego generico. Il costo per attrezzature è ammesso solo se effettivamente collegato agli obiettivi del progetto e comprende anche i costi accessori, come in particolare il trasporto e l’installazione.
2. I costi sono ammessi a titolo di ammortamento nella misura e per il periodo in cui la strumentazione e le attrezzature sono utilizzate per il progetto di ricerca.
3. I costi sono comprovabili dalla fattura o ricevuta regolarmente quietanzata e dal libro dei beni ammortizzabili qualora il soggetto beneficiario ne abbia obbligo di tenuta.
4. Ai fini del presente regolamento ed indipendentemente dal sistema di contabilità utilizzato dal soggetto beneficiario, per il calcolo dell’ammortamento si applicano i regolamenti di contabilità e la normativa fiscale vigenti, con particolar riguardo al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e successive modifiche, e al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, n. 93200 (Coefficienti di ammortamento del e successive modifiche). Ai sensi della normativa vigente, il computo dell’ammortamento può essere effettuato a partire dal momento di entrata in funzione del bene. Sono ammissibili ammortamenti accelerati e anticipati, secondo le condizioni previste dalla normativa vigente. Il beneficiario può non applicare la riduzione a metà del coefficiente di ammortamento prevista dalla normativa fiscale vigente per il primo esercizio di ammortamento.
I beni materiali di costo unitario non superiore a Euro 516,46 (compresa l’IVA, se indetraibile) sono considerati interamente ammortizzati, a condizione che si tratti di acquisizione di attrezzatura completa. Sono interamente ammortizzabili i beni di importo superiore alla richiamata soglia di 516,46 euro se il beneficiario dimostra che detti beni esauriscono la loro durata di vita totale nell’ambito dello
svolgimento del progetto finanziato. Il costo annuo, che deve essere proporzionalmente rapportato alle giornate di utilizzo nel progetto finanziato, è pertanto determinato secondo la formula seguente:
Costo di acquisto x tasso di ammortamento x n. giorni utilizzo per il progetto 365 giorni
Dalla documentazione in possesso del soggetto beneficiario deve risultare l’esercizio di acquisto del bene, il momento di entrata in funzione dello stesso e il coefficiente di ammortamento applicato, con l’indicazione di eventuali ammortamenti accelerati o anticipati.
5. Sono ammessi costi per manutenzione e riparazione su beni propri, ai sensi della normativa vigente. Tali costi, se di natura incrementativa, sono soggetti ad ammortamento. I costi devono essere imputati ad incremento del costo del bene cui si riferiscono e l’ammortamento deve essere effettuato sull’intero valore incrementato.
Sono considerati costi incrementativi quelli che, a differenza dei costi di riparazione e manutenzione ordinaria, incrementano il costo del bene, comportando un accrescimento significativo e tangibile di produttività e di vita utile del cespite.
6. Sono ammessi costi per acquisto di licenze software e di hardware. In relazione ai costi sostenuti per l’acquisizione di licenze software, in considerazione della natura di immobilizzazioni immateriali rivestita da tali beni, i relativi costi sono assoggettati ad ammortamento, secondo quanto previsto dalle disposizioni fiscali e contabili vigenti.
E) COSTI DELLE COMPETENZE TECNICHE E DEI BREVETTI
1. I costi delle competenze tecniche e dei brevetti acquisiti sono ammessi nei limiti di quote di ammortamento annue come previste dalla normativa vigente e, comunque, in misura non superiore a 1/3 del costo per ciascuna annualità. In caso di utilizzo di detti beni per periodi inferiori all’anno, si applicano, nel rispetto della proporzionalità, le modalità di calcolo di cui alla lettera D.
2. I costi sono dimostrabili attraverso fatture, ricevute o altra documentazione valida ai fini fiscali.
F) ALTRI COSTI D’ESERCIZIO
1. I costi d’esercizio riguardano, in particolare, i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi. Detti costi devono essere direttamente imputabili all’attività di ricerca e pertanto sono esclusi i costi indiretti. Sono inoltre compresi:
a) costi di manutenzione e riparazione ordinarie su beni propri: i costi di manutenzione e riparazione non incrementativi, sostenuti per mantenere in efficienza le immobilizzazioni materiali al fine di garantirne la vita utile prevista, nonché la capacità e produttività originarie, sono interamente ammortizzabili nell’esercizio, a condizione che sia dimostrata la stretta inerenza di tali costi al progetto in ottemperanza al principio di diretta riferibilità dei costi all’attività finanziata;
b) noleggio di strumentazione ed attrezzature: sono ammessi i costi relativi al noleggio di strumentazioni e attrezzature usate esclusivamente per l’attività oggetto del contributo ovvero di uso comune a più attività. Nel caso di uso comune a più attività il costo deve essere rapportato alle ore o giornate di utilizzo secondo la formula seguente:
canone affitto x n. ore/ giornate utilizzo
n. ore/ giornate annue convenzionali
L’importo annuale del noleggio non può superare il doppio della quota di ammortamento annuo, calcolata sul valore di mercato del bene documentato dal soggetto beneficiario attraverso una dichiarazione del fornitore attestante il predetto valore. Per frazioni di anno i valori vengono proporzionalmente rapportati alle giornate di utilizzo;
c) leasing: si considera ammissibile l’acquisizione di beni mobili strumentali mediante contratti di leasing, secondo la disciplina di seguito riportata:
1) nel caso di contratti di leasing che prevedono il riscatto da parte dell’utilizzatore o una durata contrattuale minima non inferiore al periodo di ammortamento previsto dalla normativa fiscale vigente, l’importo massimo ammissibile a contributo non deve superare il valore di mercato del bene, dichiarato dal soggetto concedente;
2) nel caso di contratti di leasing che non prevedono il patto di riscatto e la cui durata è inferiore al periodo di ammortamento di cui sopra, i relativi canoni sono ammessi a condizione che il beneficiario dimostri la maggior convenienza economica rispetto a forme contrattuali alternative.
Il beneficiario è tenuto a dichiarare che è stata valutata la possibilità di forme contrattuali diverse e, quindi, la maggiore convenienza economica del leasing. In ogni caso, l’importo annuale dei canoni ammissibile a contributo non può superare il doppio della quota di ammortamento annuo, calcolata sul valore di mercato del bene. Per frazioni di anno i valori vengono proporzionalmente rapportati alle giornate di utilizzo. Per entrambe le tipologie di leasing, tutti gli altri costi eventualmente sostenuti dai beneficiari relativamente al contratto non costituiscono costi ammissibili. In tal senso, nel contratto di leasing dovrà essere specificato il valore di mercato del bene e l’importo relativo agli interessi e ad altri oneri contrattuali.
2. In presenza di strumentazioni o attrezzature di uso comune a più attività, è rendicontabile esclusivamente la quota di costi direttamente riferibili al progetto finanziato. Per la determinazione dell’importo rendicontabile, si rimanda alla formula indicata alla lettera b del punto 1, in relazione al calcolo dei costi sostenuti per il noleggio.
3. Nel caso di affitto di beni immobili, il costo rendicontabile deve essere rapportato al periodo di effettivo utilizzo del bene, secondo la formula seguente:
canone annuo (o altra unità temporale) x n. gg. utilizzo per il progetto tot. gg. anno (o altra unità temporale)
Qualora l’immobile in locazione non sia interamente utilizzato ai fini dell’intervento finanziato, l’importo ottenuto dall’applicazione della precedente formula deve essere rapportato al numero di metri quadri effettivamente utilizzati con riferimento all’attività finanziata secondo la formula seguente:
canone (o quota del canone) imputabile al progetto x n. mq utilizzati per il progetto tot. mq complessivi
4. Non possono essere ricondotti alla voce “Altri costi d’esercizio” i beni che non esauriscano la loro durata di vita totale nell’ambito dello svolgimento del progetto finanziato. In tal caso i relativi costi vanno compresi nella categoria costi della strumentazione e delle attrezzature e assoggettati ad ammortamento. Ai fini della collocazione dei beni nella corretta tipologia di costi, si tiene conto della natura del bene e del suo valore unitario. In particolare, è considerato materiale e fornitura un bene il cui valore unitario non supera Euro 516,46. Al fine dell’ammissibilità del costo, dalla documentazione giustificativa deve risultare l’importo unitario dei singoli beni, evitando l’indicazione di importi aggregati, ovvero detto importo dovrà risultare da un prospetto di elencazione dei singoli beni.
5. Tra gli altri costi d’esercizio sono considerati ammissibili anche i costi sostenuti per viaggi, pernottamenti e pasti, purché strettamente connessi alla realizzazione dell’attività di ricerca e adeguatamente documentati attraverso fatture o ricevute e supportati da una relazione sulla missione da cui risultino i nominativi dei partecipanti, che possono consistere solo in personale effettivamente impiegato nel progetto, il motivo della missione, il luogo, la durata, il dettaglio dei costi imputati distinti in viaggi, pernottamenti e pasti. Deve inoltre essere conservata la documentazione originale comprovante il costo sostenuto e coerente con quanto riportato dai documenti di cui sopra, tra cui, in particolare, i biglietti di viaggio e le fatture o ricevute intestate di alberghi o ristoranti.
6. Sono ammissibili le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, se direttamente connesse al progetto e necessarie per la sua realizzazione.
7. Non sono in ogni caso ammissibili i costi per interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio, altri oneri meramente finanziari, spese per ammende, penali e spese per controversie legali.
G) COSTI RELATIVI ALLA CONCESSIONE E AL RICONOSCIMENTO DI BREVETTI E DI ALTRI DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE:
1. Sono ammessi a contributo i costi relativi alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale, con riferimento in particolare a:
a) tutti i costi anteriori alla concessione del diritto, ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione;
b) i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;
c) i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.
H) COSTI RELATIVI AL TRASFERIMENTO E ALLA DIFFUSIONE DELLE CONOSCENZE
1. Sono ammessi a contributo tutti i costi sostenuti per l’organizzazione e la realizzazione di convegni o seminari, sempre che tali attività siano direttamente collegate al progetto di ricerca approvato. Per ogni evento devono essere chiaramente indicati lo scopo, il gruppo di persone partecipanti, la localizzazione, la durata, il numero di partecipanti, le lingue per le quali è eventualmente effettuato il servizio di traduzione. A tale tipologia di costo sono riconducibili, in particolare, spese per catering, traduzioni, affitto sala ed equipaggiamenti, interpretariato, inviti. A dimostrazione del costo sostenuto il beneficiario è tenuto a conservare le fatture o ricevute originali, copia degli inviti, lista dei partecipanti, copia del materiale distribuito ai partecipanti. In caso di prestazioni rese da personale si richiamano le disposizioni relative al personale.
2. I costi per pubblicità ed altre attività di divulgazione delle informazione sono ammissibili se direttamente collegate agli obiettivi del progetto. Le attività rendicontabili consistono, in particolare, in spazi informativi sui mass media, conferenze stampa, pubblicazioni riguardanti conferenze e seminari, pubblicazioni inerenti allo svolgimento o ai risultati della ricerca, brochure contenenti informazioni generali sul progetto, video presentazioni sulle attività svolte. La documentazione per la verifica dell’ammissibilità dei costi deve comprendere, oltre alla documentazione relativa all’effettuazione della spesa, anche una copia del materiale promozionale o informativo prodotto.
I) SPESE GENERALI
1. Rientrano in questa categoria tutti i costi pagati a fornitori esterni, in particolare spese postali, telefoniche, fax, fotocopie, beni di consumo, cancelleria.
2. Le spese generali sono considerate ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione del progetto e che vengano imputate al progetto secondo un metodo si calcolo proporzionale, equo e corretto, debitamente giustificato.
3. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 5 % del costo totale di progetto.