Dipartimento Politiche Sociali Direzione Accoglienza e Inclusione
Dipartimento Politiche Sociali Direzione Accoglienza e Inclusione
P.O. Coordinamento tecnico e amministrativo servizi ed interventi per l'emergenza e l'accoglienza UFFICIO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO
Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO QE/1277/2021 del 14/04/2021
NUMERO PROTOCOLLO QE/23977/2021 del 14/04/2021
Oggetto: Revoca in autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge 7/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii della Determinazione Dirigenziale n. rep. QE/4048/2020 - Approvazione graduatoria e aggiudicazione provvisoria dell’ Accordo Quadro per l’affidamento del servizio di accoglienza H24 per persone senza dimora in condizioni di vulnerabilità e marginalità sociale – Gara n. 7822979.
IL DIRETTORE
XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
Responsabile procedimento: xxxxxxxx xxxxxxxxxx Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
PREMESSO CHE
che con ordinanza della Sindaca rep. n. 262 del 30/12/2020 la sottoscritta è stata incaricata come Direttore della Direzione Accoglienza ed Inclusione;
Roma Capitale - Direzione Accoglienza e Inclusione nell’ambito dei servizi cittadini di prossimità e della rete dei servizi di contrasto alla povertà provvede ad erogare i servizi di accoglienza in favore di quanti siano temporaneamente non in grado di provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni primari;
tale tipologia di servizio resta uno dei più richiesti e necessari nell’area degli interventi in favore di persone senza dimora e risponde a un bisogno sociale, che nello specifico della realtà romana è aggravato dal rilevante impatto che attualmente l’Emergenza Covid-19, ha avuto su tutti i territori cittadini, e lo scivolamento nella povertà di ampie fasce di popolazione specie in età avanzata;
i servizi di accoglienza garantiscono un primo livello di interventi in favore di persone senza dimora che versano in condizione di grave povertà dareddito e/o di disagio familiare, sociale e di salute e offrono gratuitamente un posto letto e una possibilità di ristoro, su invio della Sala Operativa Sociale di Roma Capitale;
in data 16/07/2020 con Determinazione Dirigenziale rep. n. QE/2117/2020 è stata approvata la determina a contrarre con la progettazione a base di gara ed indetta la procedura di gara aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per l’affidamento del servizio di accoglienza H24 per persone senza dimora in condizioni di estrema vulnerabilità e marginalità sociale. Annualità 2021-2022-2023 - GARA n. 7822979 – CIG n. 8371980872 Periodo: 01/01/2021 – 30/06/2023 o dalla stipula del contratto di Accordo Quadro per 30 mesi;
che il termine ultimo di presentazione delle offerte era stato fissato per le ore 12,00 del giorno 05/10/2020; che entro tale termine sono pervenuti, tramite la piattaforma telematica le offerte dei seguenti concorrenti: MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
IL CIGNO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ISTITUTO OPERA DON CALABRIA FONDAZIONE PROGETTO ARCA ONLUS
che in data 19/10/2020 ore 11: 00 , giusto verbale in atti d’ufficio, è stata espletata la prima seduta pubblica,presieduta dal Seggio di gara nominato con Determinazione Dirigenziale QE/3108/2020, nel corso della quale si èeffettuata l'apertura delle buste e l'esame della documentazione amministrativa, attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement denominata “TuttoGare
che la Commissione giudicatrice, nominata con Determinazione Dirigenziale n. QE/3336/2020, di cui all’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nelle sedute riservate, giusti verbali :
n.1 del 17/1172020 n. 2 del 19/11/2020 n.3 del 23/11/2020 n. 4 del 30/11/2020
ha valutato le offerte tecniche dei concorrenti ammessi e ha proceduto all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate negli atti di gara;
con nota prot. QE/77313 del 17.12.2020 gli atti della Commissione sono stati trasmessi al RUP e, conseguentemente, in data 21/12/2020 con D.D. rep. XX/ 0000 è stata approvata la graduatoria degli Organismi concorrenti, proposta dalla Commissione Giudicatrice ed è stata aggiudicata in via provvisoria la gara de qua;
l'Amministrazione capitolina conduce in fitto passivo l’immobile sito in Xxxxxxxx Xxxxx 0 di proprietà dell’A.P.S.P. Istituto San Xxxxxxx (contratto di locazione sottoscritto in data 20.7.2011 rep. n. 6245 registrato all’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx 0 al n. 4858/1 serie 3 in data 21.7.2011 – scadenza 30.6.2023);
l’immobile condotto, nel corso degli anni è stato adibito e utilizzato come centro di accoglienza per persone con fragilità sociale;
Il servizio su citato, secondo la progettazione a base di gara di cui all’ art.23 del Codice dei Contratti, approvata con la
D.D. n. rep.2117/2020, si sarebbe dovuto svolgere presso i locali di proprietà della suddetta A.P.S.P.;
in data 4.3.2021, quindi successivamente all'aggiudicazione provvisoria di cui alla D. D. rep. n. QE/4048/2020, con nota prot. QE/2021/14688, l’Istituto San Xxxxxxx ha richiesto il rilascio anticipato dell’immobile per motivi di sicurezza, al fine di effettuare i lavori di manutenzione straordinaria;
in data 8.4.2021 il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali Xxxx.Xxxxxxxx Xxxxx ha riscontrato la suddetta nota dell’A.P.S.P., proprietario dell'immobile in parola, con la nota prot.QE/22459, comunicando la volontà di risolvere consensualmente il contratto di locazione in questione e di rilasciare l'immobile libero da persone e cose, a decorrere dall' 1.06.2021;
in tale data, la procedura di gara in questione non risultava ancora definita, né concluso l'iter procedurale della stessa, dal momento che, fino ad allora si era proceduto, con la D.D. n. QE/4048/2020, soltanto all’ approvazione della graduatoria trasmessa al RUP da parte della Commissione Giudicatrice e alla presa d'atto dell'aggiudicazione provvisoria;
inoltre, contestualmente all’ approvazione della graduatoria con il suddetto atto dirigenziale non è stato affidato il servizio ne’ è stato rilasciato il nulla –osta alla stipula del contratto in quanto, come recita la D.D. stessa :”La data di partenza del servizio di accoglienza H24 per persone senza dimora in condizioni di estrema vulnerabilità e marginalità, sarà differito a data da destinarsi in modo da effettuare la necessaria opera di sanificazione, disinfestazione, derattizzazione della struttura; Nello stesso arco temporale saranno effettuati tutti i controlli previsti dalla normativa vigente (AVCPass, antimafia BDNA,antipantouflage,ecc..)e propedeutici all’affidamento del servizio”;
CONSIDERATO CHE
richiamato l’art. 21 quinquies della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., secondo cui per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge ;
si ritiene, pertanto, opportuno procedere alla revoca ex art.21- quinquies della L.241/90 e ss.mm.ii, in quanto è venuto a mancare il luogo di esecuzione del servizio, come previsto dallo schema di contratto, uno degli elementi essenziali del contratto di affidamento del servizio de quo, circostanza che non era possibile prevedere al momento dell'indizione gara nè al momento dell'aggiudicazione provvisoria, di cui alla D.D. QE /4048/2020;
che il potere di revoca in autotutela dell’atto endoprocedimentale dell’aggiudicazione provvisoria rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti mutamenti dello stato dei fatti che rendano inopportuna o sconsigliabile, o come nel caso di specie, addirittura impossibile la prosecuzione dell’ espletamento della gara;
richiamato quanto previsto dal Consiglio di Stato sez. III 07 luglio 2017 n. 3359 / Consiglio di Stato sez. V 02 maggio 2017 n. 1987 : "La stazione appaltante, che si determina al ritiro, in sede di autotutela, di una gara d'appalto, non è tenuta a darne previa comunicazione, ai sensi dell'art. 7, l. 7 agosto 1990, n. 241, al destinatario dell'aggiudicazione
provvisoria, trattandosi di atto endoprocedimentale interno alla procedura di scelta del contraente, per sua natura inidoneo, al contrario dell'aggiudicazione definitiva, ad attribuire in modo stabile il bene della vita ed ad ingenerare il connesso legittimo affidamento che impone l'instaurazione del contraddittorio procedimentale; in effetti la possibilità che all'aggiudicazione provvisoria della gara d'appalto pubblico non segua quella definitiva è evento fisiologico, inidoneo ad ingenerare un affidamento tutelabile all'aggiudicazione definitiva, con il conseguente obbligo risarcitorio, e non spetta neppure l'indennizzo di cui all'art. 21-quinquies, cit. l. n. 241 del 1990 poiché in questo caso si è di fronte al mero ritiro di un provvedimento che, per sua natura, ha efficacia destinata ad essere superata dal provvedimento conclusivo del procedimento, non a una revoca di un atto amministrativo ad effetti durevoli, come previsto dalla disposizione sulla indennizzabilità della revoca.;
inoltre,:” prima dell’aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante non ha l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento di revoca o annullamento d’ufficio al concorrente, sebbene aggiudicatario provvisorio (cfr. Cons. Stato, III, 24 maggio 2013, n. 2838; Cons. Stato, V, 18 luglio 2012, n. 4189; 21 novembre 2007, n. 5925; 24 marzo 2006, n.
1525): in quanto l’aggiudicazione provvisoria è atto endoprocedimentale ad effetti instabili e interinali, rispetto al quale l’aggiudicatario può vantare una mera aspettativa alla conclusione del procedimento e non già una posizione giuridica qualificata; essa, a differenza dell’aggiudicazione definitiva, non è idonea a ingenerare il legittimo affidamento che impone l’instaurazione del contraddittorio procedimentale prima di agire in autotutela (cfr. Cons. Stato, III, 11 luglio 2012, n. 4116; V, 23 giugno 2010, n. 3966);
infatti, la natura giuridica di atto provvisorio ad effetti instabili, tipica dell’aggiudicazione provvisoria, spiega la non tutelabilità di quest’ultima ai sensi degli artt. 21-quinquies della l. n. 241 del 1990: la sua revoca (ovvero, la sua mancata conferma) non è infatti qualificabile alla stregua di un esercizio del potere di autotutela, tale cioè da richiedere un raffronto tra l’interesse pubblico e quello privato sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario, dal momento che l’aggiudicazione provvisoria non è l’atto conclusivo del procedimento (Cons. Stato Sez. III –sentenza 6 agosto 2019, n. 5597);
quindi l’indennizzo ex art. 21 quinquies, l. n. 241 del 1990 non spetta in caso di revoca dell’aggiudicazione provvisoria, trattandosi, come più volte osservato, di ius poenitendi che investe un atto avente per sua natura efficacia instabile ed interinale destinata ad essere superata con l’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento, mentre l’art. 21-quinquies della l. n. 241 del 1990 correla detto indennizzo ai soli provvedimenti amministrativi “ad effetti durevoli” (così C.d.S., V, 21 aprile 2016, n. 1600; III, 7 luglio 2017, n. 3359), locuzione nella quale non rientrano l’aggiudicazione provvisoria e gli atti propedeutici, quali il bando di gara;
pertanto, secondo quanto previsto dall’ orientamento giurisprudenziale consolidato e su richiamato, la revoca in autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge 7/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii della Determinazione Dirigenziale n. rep. QE/4048/2020, non comporta nè l'obbligo di comunicazione dell’ avvio del procedimento né tantomeno l’ obbligo di indennizzo e risarcitorio nei confronti degli operatori economici in quanto la revoca in autotutela della gara in oggetto, interviene in fase antecedente all’approvazione dell’aggiudicazione definitiva, fase in cui non si sono consolidatele posizioni degli operatori economici stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato;
che per la presente procedura di gara è stata rilevata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degliartt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013,
che per il presente provvedimento saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione concernenti di cui al D. Lgs 33/2013 eall’art. 29 D. Lgs 50/2016;
Attestata la regolarità sulla documentazione a corredo del presente procedimento; VISTI
lo Statuto di Roma Capitale; il Regolamento sull'Ordinamento degli Ufficie dei Servizi di Roma Capitale;
il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recanteil Testo Unico sull'ordinamento delle autonomie locali e ss.mmii e in particolare l'art. 107 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
l’art. 21 quater della legge 07/08/1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
DETERMINA
Per i motivi di cui alla premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
di procedere alla revoca in autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge 7/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii della Determinazione Dirigenziale n. rep. QE/4048/2020 – Approvazione graduatoria e aggiudicazione provvisoria dell’Accordo Quadro per l’affidamento del servizio di accoglienza H24 per persone senza dimora in condizioni di vulnerabilità e marginalità sociale – Gara n. 7822979;
di dare atto che tale revoca non comporta nè l'obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento ai concorrenti e né l’obbligo di indennizzo nei confronti degli operatori economici in quanto la revoca in autotutela della gara in oggetto, interviene in fase antecedente all’approvazione dell’aggiudicazione definitiva, fase in cui non si sono consolidate le posizioni degli operatori economici stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato;
di pubblicare la presente determinazione dirigenziale all'Albo Pretorio, sul sito internet dipartimentale, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016 e sulla piattaforma telematica TuttoGare;
di provvedere alla comunicazione, a tutti i candidati, ai sensi dell'art. 76,comma 5, letterac), D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell'intervenuta Determinazione di Revoca in autotutela della DD n.rep. QE/ 4048/2020, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 7/08/1990 n. 241;
Che ai sensi dell’Art. 4 L. 241/90 il Responsabile del Procedimento il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx;
di dare atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;
di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 147 bis del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;
Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.
IL DIRETTORE
XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
Elenco Allegati
DESCRIZIONE |
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QE20210014688_.pdf |