Contract
N. R.G. 4675/2017
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4675/2017
tra
ERCOS SRL + 1
PARTE ATTRICE
e
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
PARTE CONVENUTA
Oggi 28/09/2021 innanzi al Giudice
Xxxx Xxxxxxxx
Devono ritenersi
presente, avendo depositato note scritte conclusive e di replica:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO l’Avv.PES XXXXXXXX
ERCOS SRL + 1
per per
l’avv. XXXXXXXXXX XXXXXX ;
il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Xxxx Xxxxxxxx
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Xxxx Xxxxxxxx ha pronunciato ex
art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4675/2017 promossa da:
ERCOS SRL
- XXXXXX XXXXX, nato a Sassari il 12 giugno 1969, ivi residente in S.V. Prunizzedda – Serra Secca n. 17 (C.F. RCCMLE69H12I452F) in proprio e quale procuratore speciale della
- con sede in Sassari, via Milano 19 P.I. 02080400902, rappresentato e difeso dall’Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxxx C.F. SRGNDR70A24C632F in forza di procura speciale notificata unitamente al presente atto ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Cagliari, piazza Repubblica 18
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO s.p.a., (P.I. 09339391006)
con
sede in Xxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 000, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Pes e Xxxxxxxx Xxx ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx x. 00
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza e memorie conclusive in atti, e cioè
Per parte attrice:
“Voglia l’Xxx.xx Tribunale adito, “1) accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1284 c.c., per indeterminatezza e per mancanza di un valido accordo sul tasso di interesse, fino alla data del 8/8/2007, nonché per mancata e/o errata indicazione del tanno annuo effettivo e dell’ISC; 2) accertare e dichiarare nulla la clausola, per contrasto con l’art. 821 cc, che prevede il calcolo degli interessi in base all’anno civile (365 gg) / l’anno commerciale (360gg); 4) accertare e dichiarare che il tasso euribor preso a riferimento nel contratto per cui è causa non è un parametro oggettivo ed affidabile, potendo essere facilmente manipolato e per tale motivo dichiarare non accertabile con certezza matematica il tasso complessivo da applicare al contratto, dalla stipula al 8/8/2007, da calcolarsi al tasso legale in quanto il tasso sostitutivo ex art 117tub è applicabile quando manchi la determinazione del tasso o vi sia un rinvio ai c.d. “usi su piazza” e in ogni caso alle condizioni di legge; 5) in via subordinata ricalcolare gli interessi dalla stipula fino al 8/8/2007 con applicazione del solo spread non essendo determinabile il tasso complessivo per i motivi di
cui al n. 4) che precede e non potendosi applicare il tasso legale / sostitutivo avendo le parti previsto un tasso minimo nel margine di guadagno della banca “spread”; 6) in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx ed iniquità della quotazione dell’Euribor così come pubblicata dagli organi deputati al suo calcolo e riportata sui quotidiani economici / fiscali quali ad esempio “Il Sole 24h”, “Milano Finanza” e “Italia Oggi” e similari dal 29 settembre 2005 al
30 maggio 2008, così come accertato e affermato nelle decisioni e comunicato stampa del 4/12/2013 relativi al caso AT.39914 e del 7/12/2016 della Antitrust della CE e conseguentemente dichiarare la nullità ex art 1346 – 1418 cc del contratto di mutuo per le rate che facciano riferimento a valori euribor compresi in detto intervallo; 7) in via ulteriormente subordinata rideterminare ex art 1349 cc, anche facendo ricorso all’equità, il tasso euribor dal 26/9/2005 al 8/8/2007; Per l’effetto: 8) in base all’accoglimento delle domande che precedono accertare e dichiarare le somme indebitamente pagate dalla mutuante dall’accensione del mutuo, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento ed imputazione delle somme versate in eccesso ad abbattimento del capitale e quindi ricalcolo delle somme dovute dagli opponenti.
Conseguentemente: 9) dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o la nullità e/o l'infondatezza del Procedimento di Pignoramento Immobiliare iscritto presso il Tribunale delle Esecuzioni di Sassari n. 148/2017, per le motivazioni di cui all'espositiva, con consequenziale declaratoria di estinzione della procedura e adozione di tutti i provvedimenti di legge;
In ogni caso 10) accertare e dichiarare che il signor Xxxxxx Xxxxx non può essere soggetto passivo dell’esecuzione RGE 148/2017 non essendo pignorati beni di proprietà dello stesso e per l’effetto
rinominare, se del caso, la procedura a carico solo della società attrice; 11) condannare alle spese della presente causa di merito e dell’opposizione all’esecuzione nella fase svolta dinanzi al G.d.E. la convenuta da distrarsi a favore dell’avv. Xxxxxx Xxxxxxxxxx quale antistatario “.
Per parte convenuta:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, piaccia al Tribunale Xxx.xx dichiarare in via principale
BNL
1. il rigetto della proposta opposizione perché infondata in fatto e in diritto e per l’effetto la conferma della validità ed efficacia del contratto di finanziamento di originari euro 5.500.00,00 stipulato per atti 15.12.2004 nn. 59619/15440 (condizionato), 8.8.2007 nn. 65779/17535 integrativo, di quietanza e frazionamento e 29.1.2009 nn. 67573/18628 di ricognizione di debito e di frazionamento, tutti a rogito della Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx in Sassari e, ove necessario, di tutti gli atti connessi; in via subordinata salvo il gravame
2. senza alcuna inversione dell’onere probatorio, il diritto della
Spa a procedere esecutivamente nei confronti degli opponenti per la somma di € 157.885,06 intimata in precetto, alla data del 28.2.2017, ovvero di quella accertanda in corso di causa, per rate scadute ed interessi convenzionali, corrispettivi e di mora, ai tassi contrattuali, in dipendenza del contratto di finanziamento di originari euro 5.500.00,00 stipulato per atti 15.12.2004 nn. 59619/15440 (condizionato), 8.8.2007 nn. 65779/17535 integrativo, di quietanza e frazionamento e 29.1.2009 nn. 67573/18628 di ricognizione di debito e di frazionamento, tutti a rogito della Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx in Sassari, oltre agli interessi convenzionali maturati e maturandi
dalla data dell’1.3.2017 e fino al pagamento effettivo; in via ulteriormente subordinata salvo il gravame
3. nel caso in cui il Giudice ritenesse di accogliere la domanda di nullità del contratto di finanziamento, la condanna degli opponenti al pagamento, in via tra loro solidale, della somma che sarà accertata in corso di causa; in via subordinata, salvo il gravame, con riferimento a tutti i contratti diversi da quelli azionati
4. la prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c. del diritto degli opponenti di ripetere, ex art. 2033 c.c., tutte le somme versate in adempimento degli interessi di preammortamento, delle rate scadute e delle estinzioni delle quote di mutuo dall’origine del rapporto alla data del 30.11.2007;
5. accertare e dichiarare la validità ed efficacia delle clausole che prevedono il calcolo degli interessi in base anno civile/anno commerciale, la determinazione degli interessi di mora ed il riferimento al tasso Euribor per la individuazione del tasso da applicarsi al contratto; in ogni caso
6. con vittoria di spese e compensi di causa.
in via istruttoria subordinata 7. rimessa sul ruolo la causa, il richiamo del consulente tecnico dell’Ufficio per la ricostruzione del piano di ammortamento della quota di mutuo azionata“.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l’atto di citazione depositato il 11/12/2017 ed iscritto al n. 4675 2017 , ERCOS SRL premetteva che con l’atto di precetto del
Banca Nazionale del Lavoro
15/31 maggio 2017 la aveva ingiunto agli
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
odierni attori il pagamento della somma di euro 157.885,06 oltre accessori e spese a seguito del contratto di mutuo ipotecario del 15 settembre 2004, concesso per la somma di euro 5.500.000 garantito da fideiussione e da ipoteca iscritta fino alla concorrenza di euro 11 milioni sul complesso edilizio sito in Sassari, regione San Simplicio, via Verona, in catasto terreni al foglio 126, mappali 1734 e 1745. Precisava che il 15 giugno 2017 era stata notificato alla società ERCOS e ai garanti l’atto di pignoramento immobiliare avente ad oggetto tale immobile, e che la procedura esecutiva sarebbe tuttora in corso col pignoramento di 42 posti auto di proprietà della società e due posti ha avuto della signora
Sosteneva parte attrice che il contratto di mutuo presenterebbe numerose irregolarità, per la nullità di clausole contrattuali e indeterminatezza del tasso di interesse pattuito, ed a fronte di ciò Xxxxxx e Xxxxxxxxxx Xxxxx avrebbero proposto opposizione all’esecuzione lamentando in particolare la mancata indicazione del tasso annuo effettivo, errata indicazione dell’isc, indeterminatezza del tasso di interesse, erroneità dei calcoli degli interessi, usurarietà, eccetera; alla prima udienza esecutiva il 28 dicembre 2017 giudice dell’esecuzione avrebbe rigettato l’istanza di sospensione qualificante ricorrenti quali garanti autonomi e concesso il termine di 45 giorni per introduzione del giudizio di merito: come facevano appunto in questa sede gli attori.
Esponeva preliminarmente il Xxxxx di essere pienamente legittimato la proposizione della presente causa in quanto fidejussore e non Garante a prima richiesta, come espressamente disposto dal contratto di mutuo. Del resto gli sarebbe stato notificato un atto di pignoramento senza essere proprietario di alcun bene sottoposto ad
esecuzione, ciò che gli avrebbe procurato pregiudizio con la segnalazione nelle principali banche dati private.
Nel merito gli attori sostenevano che il contratto di mutuo non indicherebbe il tasso annuo effettivo, in violazione dell’articolo 6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 e dell’articolo 1204 del codice civile; che vi sarebbe errata indicazione dell’indicatore sintetico di costo, indicato in contratto a 14,13% ma di fatto applicata nella misura del 6,49627% applicando mutande del 6,50%, ovvero nella misura del 3,9218% applicando il tan variabile; che vi sarebbe indeterminatezza del tasso di interesse attesa all’indeterminatezza e non univocità della disposizione che non permetterebbe di comprendere sia momento della conclusione le parti abbiano stipulato un tasso fisso o variabile; che il calcolo degli interessi sarebbe stato fatto sulla base dell’anno commerciale di 360 giorni e non sull’anno solare; che il tasso di mora sarebbe usurario fin dalle rigide, essendo stato applicato nella misura del 9,12% a fronte di un tasso soglia del 9,09%, con la conseguente non spettanza di tutti gli interessi pagati; che non sarebbero dovuti diritti di frazionamento né la somma richiesta a tale titolo per euro 3000, in quanto le parti avrebbero previsto un onere solo per i mutui fino ad euro 130.000 e per quelli oltre a 1.500.000 €; che sarebbe illegittima e irregolare la pattuizione di interessi basarsi sul tasso Euribor, in quanto illecitamente determinati dalle banche a maggior importanza europea che avrebbero costituito all’uopo un cartello: e concludevano pertanto gli attori come riportato in epigrafe, allegando perizia di parte alla quale compiutamente si riferiva riguardo alle somme ritenute indebite di cui in citazione.
Costituendosi ritualmente in giudizio, la Banca Nazionale del Lavoro spa depositava comparsa di costituzione e risposta con la quale,
richiamando il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio, confermava che con l’atto del 15 dicembre 2004 e contratto di finanziamento dell’8 agosto 2007 e di ricognizione del debito del 21 gennaio 2009 la banca avrebbe concesso finanziamento di originari euro 5.500.000, poi ridotto ad euro 4.153. 640, a garanzia del quale la società odierno opponente avrebbe concesso ipoteca, ritualmente iscritta presso la conservatoria di Sassari. Il finanziamento sarebbe stato regolarmente erogato e la mutuataria ne avrebbe rilasciato quietanza, essendo stato stipulato anche l’atto di ricognizione di debito del 29 gennaio 2009 già indicato, con cui si dava atto della riduzione della quota di mutuo di euro 1.296.000 ad euro 744.000, si sarebbe proceduto all’erogazione della quota e a pattuire i relativi tassi e condizioni, nonché all’imputazione della quota di debito capitale di originari euro 168.000 agli immobili oggetto di pignoramento di cui alla procedura indicata nell’atto di citazione. Sarebbe stato ritualmente allegato il piano di ammortamento, con indicazione dell’indicatore sintetico del costo al 6,98%. In ogni caso tutti i contratti di finanziamento conterrebbero analitiche specifica pattuizione dei tassi di interesse, sia corrispettivi sia di mora, e soltanto seguito dell’omesso pagamento delle rate scadute rimaste insolute alla data del 28 febbraio 2017, afferenti la sola quota di mutuo di euro 168.000, la banca avrebbe intimato l’atto di precetto del 3 maggio 2017, con il pagamento richiesto della somma di euro 157.885,06 con specifica indicazione delle voci dell’importo richiesto. In particolare sarebbero dovuti euro 126.560,15 per capitale residuo, euro 29.072,32 per rate scadute insolute, euro 2152,15 per interessi di mora alla data del 28 febbraio 2017 ed euro 100,44 per spese
amministrative. Perdurando inadempimento, la banca avrebbe pignorato con l’atto del 15/19 giugno 2017 anche ai garanti Xxxxx
Xxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxxxx
immobili gravati dalla quota di mutuo di euro 168.000, attualmente di proprietà della società e della signora
Doneddu.
Anche la banca convenuta ricordava le vicende della procedura esecutiva, rilevando che il giudice aveva ritenuto manifestamente infondate le eccezioni degli opponenti e rigettato l’istanza di sospensione del procedimento esecutivo, precisando che anche il collegio adito per il reclamo aveva rigettato le richieste e confermato l’ordinanza del giudice dell’esecuzione e condannati reclamante rifusione delle spese.
Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx
Contestava poi la Bnl le asserzioni e la documentazione prodotta dagli attori, evidenziando in primo luogo la carenza di interesse ad agire di Xxxxx Xxxxxx, non essendo titolare Egli di alcuno dei beni pignorati, e precisando che
Xxxxx
sarebbe stata colpita dal pignoramento soltanto quale terza proprietaria, successiva acquirente degli immobili. Del resto
Xxxxxx avrebbe sottoscritto un autonomo contratto di garanzia per tutte l’obbligazione nascente in capo alla società ERCOS in virtù dell’articolo sei del contratto, e come tale non potrebbe opporre eccezioni relative al rapporto sottostante.
Sosteneva la banca convenuta essere erronei i dati contenuti ricorso dell’odierna stazione riguardo al tasso degli interessi, i diritti di frazionamento il tasso Euribor, con la conseguente inattendibilità della perizia di parte in quanto basata su dati non corretti; ed ancora nel merito sosteneva non essere obbligatoria l’indicazione del TAE, non essendo essa richiesta dalle istruzioni della Banca d’Italia del 25
luglio 2003, ed essendo compreso ogni onere nell’indicazione dell’indicatore sintetico di costo; sosteneva che tale indicatore sarebbe quello indicato nei singoli atti tentativi di erogazione e pari, per quanto qui interessa, 6,98%; sosteneva essere determinato il tasso di interesse applicato per quanto attiene al credito/debito azionato, rapportato alla misura fissa del 6% nominale annuo, riguardo a quale sarebbe pienamente legittima la pattuizione contrattuale relativa al calcolo sull’anno commerciale di 360 giorni, essendo comunque più vantaggiosa l’applicazione del divisore 360 rispetto a quello del divisore 365.
Riguardo agli interessi di mora si riportava alla clausola di salvaguardia di cui all’articolo 4 del contratto di finanziamento del 15 dicembre 2004, che ne riporterebbe il limite massimo al limite soglia di legge. Sarebbero poi dovuti diritti di frazionamento, ai sensi dell’articolo sette del contratto in base al quale il mutuatario richiedeva fin d’ora alla banche frazionamento del finanziamento della relativa ipoteca, in relazione al quale, del resto, sarebbero stati dettagliatamente pattuite ed esposte le condizioni economiche; sarebbe lecita e determinata l’applicazione dell’Euribor, applicazione comunque non avvenuta nella specie in quanto l’ipotesi di cui all’articolo 3 dell’atto condizionato sarebbe stata poi superata degli atti di erogazione dalla pattuizione del tasso fisso sopra ricordata.
Concludeva pertanto BANCA NAZIONALE DEL LAVORO come riportato in epigrafe.
Esperita istruttoria documentale e CTU (con successiva integrazione), all’udienza odierna la causa veniva decisa ai sensi
dell’articolo 281 sexies c.p.c., previa concessione dei termini per note
conclusive e repliche scritte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La sussistenza, natura, effetti del contratto per cui è causa sono incontestati, salvi i calcoli rispettivamente dedotti e le clausole che si assumono illegittime, e ciò risulta del resto dalla documentazione prodotta, pur essa incontestata.
Quanto allora anzitutto alla legittimazione attiva di Xxxxxx Xxxxx
rileva il giudicante che la giurisprudenza di merito ha chiarito e ribadito anche recentemente (vedi per tutte sent. Tribunale Pavia sez. III, 21/04/2021, n.550) che “ quando vengono sollevate questioni relative alla nullità , totale o parziale, dei rapporti bancari per violazione di norme imperative o eccezioni riconvenzionali c.d. impeditive o estintive, … va riconosciuto anche ai fideiussori -garanti l'interesse ad agire (ex art. 100 c.p.c.) e la legittimazione attiva (sotto forma di 'condizioni dell'azione') nel relativo giudizio”; e ciò “anche a prescindere dalla qualificazione del rapporto di garanzia personale sottostante e cioè a prescindere se si tratti di garanzia con l'accessorietà tipica della fideiussione o se essa sfoci nella atipicità del 'contratto autonomo di garanzia', per l'espressa pattuizione tra le parti non tanto di clausole di pagamento 'a prima richiesta' o 'a semplice richiesta scritta', quanto piuttosto
della clausola 'senza eccezioni' e con meccanismo 'solve et repete'”.
La relativa eccezione svolta da parte convenuta va pertanto respinta, a prescindere dall’accertamento della natura giuridica della posizione di Xxxxxx Xxxxx. È comunque chiaro che, proprio in tale sua qualità di fidejussori/Garante, esso è stato ritualmente chiamato a far valere le proprie ragioni nella procedura esecutiva RGE 148/201, essendo egli peraltro procuratore speciale della ERCOS Srl e pur non essendo stati pignorati beni di proprietà dello stesso. Emerge pure che ritualmente sono stati sottoposti a pignoramento proprietà di XXXXXXX Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx in quanto terza proprietaria dei beni, avente causa dopo la trascrizione del pignoramento.
Quanto all’eccepita prescrizione, rileva il giudicante che la giurisprudenza anche di merito ha chiarito e ribadito da tempo (v. per tutte sent. Tribunale Roma, 08/08/2018, n.16412) che “in tema di mutuo, la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica; invece, la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. opera esclusivamente per le obbligazioni periodiche e di durata, fra le quali non rientra il debito unico rateizzato in più versamenti, i quali costituiscono adempimento parziale di un'unitaria obbligazione principale”. E ciò anche sulla base dell’ormai costante insegnamento della Suprema Corte (v. per tutte sent. Cassazione civile sez. I - 08/08/2013, n. 18951) per cui “La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo … non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del
finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici e di successive singole obbligazioni autonome ed indipendenti”.
Nessuna prescrizione risulta quindi intervenuta nella fattispecie, anche riguardo ai precedenti contratti per cui è causa, che hanno costituito – come è pacifico e la stessa BNL convenuta assume – mere rinegoziazioni del contratto originario, con il conseguente intenso collegamento negoziale fra tutti essi.
Quanto allora alla dedotta nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza e per mancanza di un valido accordo sul tasso di interesse, fino alla data del 8/8/2007, nonché per mancata e/o errata indicazione del tanno annuo effettivo e dell’ISC, deve rilevarsi che il consulente tecnico dell’ufficio - con compiuto accertamento, esente da errori logici e giuridici, ed al quale deve qui farsi ampio riferimento per far parte integrante sostanziale della presente sentenza, quale atto ben conosciuto da entrambe le parti – ha acclarato che non vi sono interessi di preammortamento relativi ad utilizzi di capitale antecedenti i singoli atti di erogazione/quietanza; che tutti gli interessi addebitati a titolo di preammortamento fanno riferimento esclusivamente alla fase tra l’erogazione ed il periodo di ammortamento, essendo le erogazioni e le stipule dei contratti avvenute sempre contestualmente; che non risulta presente una determinazione negoziale della misura del tasso d’interesse da applicarsi a questa seconda fase di preammortamento, in quanto il
contratto quadro di finanziamento del 15/12/2004 rimanda la determinazione dei tassi ai successivi atti di erogazione; che peraltro in tali atti non vi è una disposizione espressa, poiché essi fanno a loro volta nuovamente rinvio al contratto originario; che nel periodo di preammortamento in esame è stato applicato un tasso variabile, secondo quanto subito si dirà; che l’applicazione dei tassi forniti dalla banca in sede di osservazioni corrisponde (in modo praticamente esatto e coincidente) con gli interessi addebitati; che peraltro la Bnl non ha spiegato precisato la fonte da cui ha tratto i tassi comunicati e come siano stati determinati (i tassi comunicati dalla banca non comprendono peraltro quelli del periodo dal luglio al dicembre 2005); che la modalità di calcolo con riferimento a 360 giorni annui posta a base del calcolo che restituisce gli importi addebitati non trova riscontro nelle pattuizioni che regolano il periodo di preammortamento.
Deve rilevarsi anzitutto che il contratto di che trattasi è stato ritualmente stipulato per iscritto e che risultano contestualmente approvate ex artt. 1341 e ss c.c. tutte le clausole di esso, anche prescrittive degli interessi corrispettivi e di mora, degli oneri previsti anche in caso di risoluzione anticipata del contratto e di ogni altro onere a carico del cliente. Come è pacifico, peraltro, vi sono esposti chiaramente anche la categoria del mutuo, a tasso variabile secondo indicizzazione rapportata all’EURIBOR (con previsione di spread), l’importo finanziato, il numero e la periodicità dei ratei previsti (semestrali), il tasso contrattuale annuo e semestrale di ammortamento TAN, il tasso nominale di mora (calcolato in modo analogo e con previsione di spread).
Ancora sotto questo aspetto, il regolamento contrattuale è da
ritenersi sufficientemente chiaro ed esaustivo riguardo a tutte le clausole ivi contenute (come detto, approvate anche ex art 1341 c.c. ove necessario). In particolare la determinazione del tasso del mutuo è avvenuta specificamente, ed anche – in particolare – con la determinazione delle singole rate previste, della loro consistenza e scadenza, ecc.. Insomma, la parte già mutuataria era (ed è) nelle condizioni di comprendere appieno gli oneri economici cui andava incontro stipulando detti contratti, e ciò è tutto quanto indispensabile per legge per la loro lecita conclusione.
Deve ancora preliminarmente rilevarsi che le indicazioni dell’ISC è obbligatoria (solo) per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della delibera CICR del 4 marzo 2003; mentre l’indicazione del TAEG è obbligatoria solo per i contratti che rientrano nella categoria di credito al consumo ai sensi dell’articolo 121 TUB, tra i quali rientrano quelli di causa. Nessuna irregolarità formale può pertanto rinvenirsi al riguardo dei contratti di finanziamento per cui è causa.
Quanto allora al calcolo - ed al metodo di calcolo - degli interessi e del riscontro dell’eventuale superamento del tasso soglia ai sensi della legge sull’usura, rileva preliminarmente il giudicante - con la giurisprudenza ormai del tutto prevalente, se non del tutto univoca anche nelle sedi di merito:
- che (v. per tutte la recentissima sent. Tribunale - Arezzo, 10/03/2020, n. 223) “l'art. 1815 c.c. non consente (né, tantomeno, impone) l'assimilazione delle due categorie di interessi moratori e corrispettivi (contraddistinti peraltro da struttura e funzioni radicalmente diverse). Tale norma risulta
del resto fare esclusivo riferimento – al 2° comma – alla nullità della clausola (utilizzando peraltro l'espressione al singolare: “Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”) che contempli interessi usurari e non a tutte le clausole che contemplino interessi di sorta nell'ambito di una determinata pattuizione contrattuale”;
- che se, pertanto, anche il tasso di mora possa rilevare fini della verifica del superamento del tasso soglia della legge sull’usura, nondimeno “è allora evidente che, ove il tasso di mora risulti determinato in misura tale da superare il tasso-soglia rilevato all'epoca della stipulazione del contratto, la pattuizione del tasso di mora sia nulla, ex art. 1815, comma 2, c.c., con esclusivo riferimento agli interessi moratori”;
- che “di conseguenza, in siffatta ipotesi (all'esito, cioè, di inadempimento o ritardo idoneo a determinare l'applicazione degli interessi moratori), non potranno essere applicati gli interessi di mora, mentre saranno normalmente dovuti gli interessi corrispettivi. In tale contesto, la violazione del tasso soglia da parte dell'una o dell'altra categoria di interessi comporterà la non debenza esclusivamente di tale categoria: se, dunque, l'usurarietà è ravvisabile in riferimento ai soli interessi moratori, la sanzione ex art. 1815, 2° comma, c.c. deve essere applicata unicamente a tale categoria di interessi”;
- in particolare che, quindi, sebbene (v. sent. cit.) “nei rapporti bancari anche gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dall'art. 2 della legge 7
marzo 1996, n. 108, si configura la cosiddetta usura c.d. "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, cod. civ.” solo riguardo tali interessi: v. anche sent. Tribunale sez. XVII - Roma, 24/01/2020, n. 1640, per cui “fermo il principio per cui debba operarsi la verifica del rispetto della soglia usuraria anche con riferimento agli interessi moratori e non solo ai corrispettivi, va precisato che tale verifica deve essere operata distintamente per ciascuna categoria di interessi, data la diversa natura e funzione degli stessi, riferiti a basi di calcolo differenti (il tasso corrispettivo si applica, infatti, al capitale residuo al fine di determinare la quota di interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata, nel caso in cui questa non sia pagata alla scadenza) ed in ragione del fatto che in ipotesi di applicazione degli interessi moratori questi ultimi si sostituiscono e non si sommano ai primi” (sottolineature dell’odierno giudicante);
- che in questo senso è, ripetesi, la giurisprudenza ormai quasi del tutto costante anche nelle fasi di merito (v. sentt. Tribunale sez. II - Brescia, 23/01/2020, n. 133; Corte appello - Perugia, 05/11/2019, n. 679, ecc.);
- che perciò “anche qualora si volesse affermare che il tasso convenzionale di mora è soggetto alla disciplina in materia di usura e non possa essere superiore a soglia (sia questa uguale o diversa e maggiore rispetto a quella determinata per i tassi corrispettivi) va escluso per altro verso che l'art. 1815 c.c., dettato per gli interessi corrispettivi, possa trovare applicazione per gli interessi moratori. L'art. 1815, comma 2, c.c. si riferisce
agli interessi corrispettivi e, quindi, non è applicabile in caso di nullità di interessi convenzionali di mora usurari, attesa la diversità sul piano causale di questi ultimi, i quali trovano la propria fonte nell'inadempimento. La nullità - in ipotesi - del tasso di mora perché (in sé o se cumulato al tasso leasing) superiore a soglia non determina dunque la xxxxxxx xx xxx. 0000 x. 0 x.x. xxx xxxxx corrispettivo lecitamente determinato e l'azzeramento del costo del finanziamento.
Quanto allora al tasso di interesse delle diverse erogazioni, il CTU ha esattamente rilevato che la documentazione in atto presenta alcune manchevolezze, e sono presenti solo alcuni documenti relativi a conteggi di erogazione ed ai conteggi di estinzione anticipata; e peraltro in sostanza gli interessi su somme erogate ammontano al totale di € 23.113,47: non risulta così applicato il tasso contrattuale fisso previsto in contratto per il rimborso dei finanziamenti, ma i tassi variabili - comunicati come detto dalla banca in sede di osservazioni alla CTU. Sono poi presenti i trascurabili interessi sulle somme restituite per un totale € 45,23, e gli interessi di preammortamento tecnico per un totale di € 23.980,36: risulta così applicato un tasso fisso del 5,70% con modalità di calcolo 360/360, in conformità alle disposizioni dell’atto integrativo dell’8/8/2007. Gli interessi sul capitale residuo, per un totale € 2.092,35, risultano calcolati applicando i tassi fissi del 5,70% e 6,00%, a seconda del mutuo di riferimento, sempre con modalità di calcolo 360/360, in conformità alle disposizioni degli atti del 0/08/2007 e del 29/01/2009.
Quanto alla dedotta nullità del contratto per contrasto con l’art. 821 cc, che prevede il calcolo degli interessi in base all’anno civile 365 gg anziché in base all’anno commerciale di 360gg, deve anzitutto ribadirsi quanto si è appena detto, circa l’esplicita pattuizione in contratto di tale modalità solo nel documento di sintesi (e sul punto subito si tornerà); mentre essa non risulta comunque in contrasto con alcuna norma di legge, anche perché - come è stato chiarito - la disposizione non risulta danneggiare la parte mutuataria: ed anche riguardo a ciò - in generale e con riferimento all’odierna fattispecie - occorre fare ampio riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio.
Quanto alla verifica del tasso effettivamente applicato ed al superamento del tasso soglia di cui alla legge sull’usura, il CTU ha proceduto anzitutto alla verifica dell’usura del tasso di mora in riferimento alla clausola negoziale, segnalando peraltro “le diverse criticità esistenti sotto il profilo giuridico e di carattere generale, con particolare riguardo al profilo dell’applicabilità della normativa dell’usura agli interessi moratori, alla scelta del metodo di verifica dell’usura (confronto secco con il tasso soglia, o con una soglia maggiorata del 2,1) ed alle conseguenze dell’eventuale usurarietà del tasso moratorio. Sono state altresì evidenziate anche le ulteriori problematiche riguardanti il caso specifico, con particolare riferimento alla modalità di calcolo 365/360 degli interessi, indicata solo nei documenti di sintesi ma non nel contratto, ed all’inquadramento ai fini della verifica usuraria del finanziamento nella categoria “mutui” ovvero in quella degli “altri finanziamenti””. Xxxxxx, il CTU - ricordando il perdurante contrasto giuridico -ha offerto a giudicante tutte le possibili soluzioni teoriche: ma in ogni caso l’unico possibile
caso di usurarietà pattizia del tasso di mora con riguardo alla determinazione dello stesso è stato quello relativo all’applicazione col coefficiente 365/360, per un tasso pari quindi a 8,258% - 5,840% mentre la soglia vigente per la categoria dei mutui a tasso fisso- variabile era pari a 8,145% - 5,760%. Non si è riscontrato superamento del tasso soglia relativamente agli addebiti di mora per diversi importi, per € 3.380,69 d cui € 514,51 pagati, in un estratto conto al 15/09/2017 certificato dalla banca afferente il mutuo CF 3671478006 a base del precetto/pignoramento eseguito dalla banca e due ulteriori addebiti, di € 1,63 e € 1,16, indicati nei documenti di estinzione del 12/11/2007 e 13/11/2007, per un totale complessivo di € 3.383,48, di cui € 517,30 pagati.
Il CTU ha – come detto – escluso l’applicazione effettiva del tasso Euribor maggiorato di spread, avendo trovato applicazione il tasso fisso di cui in perizia. In ogni caso – e molto recentemente - la Corte giustizia UE grande sezione, con la decisione del 03/03/2020, n.125 ha chiarito che “lL'art. 1 paragrafo 2 direttiva 93/13/Cee (clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori) deve essere interpretato nel senso che rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva la clausola di un contratto di mutuo ipotecario stipulato tra un consumatore e un professionista, la quale prevede che il tasso di interesse applicabile al mutuo sia fondato su uno degli indici di riferimento ufficiali previsti dalla normativa nazionale che possono essere applicati dagli istituti di credito ai mutui ipotecari (solo: n.d.r.) qualora tale normativa non preveda né l'applicazione imperativa di tale indice indipendentemente dalla scelta di dette parti, né la sua applicazione in via suppletiva in assenza di un diverso accordo tra tali stesse parti”. E non è così nella fattispecie, nella
quale non emerge esservi stata applicazione imperativa e indipendente dalla scelta delle parti stipulanti.
La giurisprudenza di merito e di legittimità, poi, ha a sua volta chiarito da tempo che la determinazione della misura degli interessi può validamente essere pattuita dalle parti anche per relationem, purché il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato; e che i tassi Euribor, trattandosi di tassi rilevati ufficialmente dalla E.B.F. (European Ba. Federation), sono certamente dotati delle suddette caratteristiche di certezza e determinatezza e sono del resto i parametri di riferimento più usati per i mutui c.d. a tasso variabile tanto in Italia quanto negli altri paesi europei. In particolare la Corte appello Ancona con la sentenza della sez. I, 09/01/2018, n.3, ha precisato che “attesa la conformità alle prescrizioni di cui al novellato art 118 TUB (nella formulazione ivi applicabile) delle modifiche unilaterali operate dall'istituto di credito e dell'indicazione di un giustificato motivo” deve ritenersi che la Banca eserciti legittimamente “il diritto di modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto in conformità alle prescrizioni allora vigenti e contenute nell'art 118 TUB”; e ciò specie quando abbia “fornito un criterio di riferimento (variazione Euribor) che avrebbe astrattamente concesso al cliente di effettuare un puntuale riscontro teso ad operare una valutazione di congruità; lo stesso vale per gli unici due casi in cui si fa riferimento al "mutamento delle condizioni di mercato" laddove, a dispetto della genericità della formulazione, viene ancora una volta inserito il riferimento alle variazioni Euribor offrendo elementi adeguati ai fini dell'analisi della congruità delle proposte”.
Deve insomma riconoscersi che, alla data odierna, la legittimità e la
congruità del riferimento all’EURIBOR, sia pure aumentato di spread, relativamente all’individuazione del tasso applicabile ai mutui con tasso variabile, è ormai del tutto acclarata.
Quanto ai dati dell’estratto conto, si è già detto che nella specie la modalità di calcolo 365/360 non risulta concretamente applicata, essendo stata applicata invece la modalità 360/360; in conseguenza il tasso di mora risulta applicato in misura pari al tasso soglia dei mutui (fissi) tempo per tempo vigenti. Solo per due addebiti di mora l’analisi peritale non è potuta giungere a esiti incontrovertibili, trattandosi di more calcolate su periodi inferiori ai 30 giorni (ed in tal caso le modalità 365/360 e 360/360 forniscono risultati coincidenti).
Col supplemento di perizia al CTU è stato allora dedotto al CTu di calcolare gli interessi di preammortamento dovuti al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB fino all’inizio dell’ammortamento vero e proprio, con calcolo da effettuarsi dai singoli atti di erogazione e quietanza al giorno 8/8/2007; ed il consulente ha accertato – in assenza di una pattuizione che ne determini la misura – che essi ammontano ad € 269.050,29 alla data del 08/08/2007; ad €. € 365.690,53 alla data del 31/12/2008. Il ricalcolo peritale è stato quindi correttamente eseguito ai tassi sostitutivi BOT di cui l’art. 117 TUB: e deve qui preferirsi l’applicazione – costante in questo Ufficio - dei tassi BOT più favorevoli al cliente tra quelli riferiti ai dodici mesi precedenti la stipula del contratto e quelli dei dodici mesi precedenti l’operazione. Ne emerge che gli interessi di preammortamento , in applicazione dell’art. 117 TU post modifica Dlgs 141/2010, devono essere
ricalcolati in € 115.054,45 alla data del 08/08/2007 ed in € 150.831,15 alla data del 31/12/2008, con differenza a favore della Ercos di − € 153.995,84 alla data del 08/08/2007; e di − € 214.859,38 alla data del 31/12/2008. Ancora in fase di perizia è stata data ampia integrale risposta alle rispettive osservazioni delle parti, e alla consulenza in atti deve perciò farsi ancora ampio e integrale rimando, tenuto conto della natura della presente sentenza, emessa ai sensi dell’articolo 281 sexies c.p.c..
In definitiva gli interessi ed oneri corrisposti in eccedenza dalla parte attrice ammontano ad € 214.859,38, comprendendo anche il periodo successivo fino al 31/12/2008; ed entro tali limiti la domanda va pertanto accolta, restando assorbito ogni altro motivo.
Le spese seguono la soccombenza sostanziale, e vanno pertanto compensate per metà e liquidate per il resto come da dispositivo dal seguente schema a favore della parte attrice, tenuto conto dell’entità delle somme così concretamente accertate e della natura documentale della causa; oltre alle spese di CTU come liquidate in atti, che pure devono restare a carico solidale delle parti ragione del 50% ciascuno.
Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale | |
Valore della Causa: Da € 52.001 a € 260.000 | |
Fase | Compenso |
Fase di studio della controversia, valore medio: | € 2.430,00 |
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: | € 1.550,00 |
Fase decisionale, valore medio: | € 4.050,00 |
Compenso tabellare (valori medi) | € 8.030,00 |
RIDUZIONI ( in % sul compenso ) | |
Riduzione del 50 % su € 8.030,00 resp. art 96 c.p.c. o pronunce in rito (art. 4, comma 9) | € -4.015,00 |
Compenso al netto delle riduzioni | € 4.015,00 |
PROSPETTO FINALE | |
Compenso tabellare | € 8.030,00 |
Totale variazioni in diminuzione | - € 4.015,00 |
Compenso totale | € 4.015,00 |
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) | € 602,25 |
Cassa Avvocati ( 4% ) | € 184,69 |
Totale imponibile | € 4.801,94 |
IVA 22% su Imponibile | € 1.056,43 |
COMPENSO LIQUIDABILE | € 5.858,37 |
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara che gli interessi ed oneri corrisposti in eccedenza dalla parte attrice ammontano ad € 214.859,38, comprendendo anche il periodo successivo fino al 31/12/2008;
2) respinge per il resto la domanda;
3) Condanna parte convenuta a rimborsare alla parte attrice metà delle spese di lite, che si liquidano per tale parte in € 5858,37 e che distrae in favore del Difensore dichiaratosi antistatario. Dichiara compensata l’altra metà delle spese.
Spese di CTU a carico solidale delle parti, in ragione del 50% ciascuna.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Sassari, 28/09/2021
Il Giudice
Xxxx Xxxxxxxx