CONTRATTO PER L’ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISTURBO MENTALE
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CONTRATTO PER L’ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISTURBO MENTALE
Contratto tra l’ ”Azienda Regionale della Salute” (ARES) e la Struttura sanitaria denominata “Centro diurno e residenziale per pazienti autistici” facente capo a “Fondazione Centro Servizi Alla Persona”, per l’anno 2022.
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Data: 06/10/2022 17:19:53 RCC/2022/0000055
L’Azienda Regionale della Salute (ARES) con sede in Xxxxxxxxx (XX) Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx 0, C.F. e Partita IVA 03990570925, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, C.F. TMSNMR64A70L700N (in forza della Deliberazione della Giunta della Regione Xx- xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x. 00/00 del 30/12/2021), domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte
e
la Struttura denominata “Centro diurno e residenziale per pazienti autistici” facente capo a “Fondazione Centro Servizi Alla Persona” (di seguito denomina- ta Struttura), C.F. 91017950923 e P. IVA 03208960926 con sede legale in Villamar
- Via Azuni n. 2 e sede operativa in Villamar - Via Xxxxxxxx Xxxxxxxx n. 110, nella persona del Legale Rappresentante, Xxxxx Xxxx Xxxxxx X.X.
SCNPSN51E10L966W, dall’altra
hanno convenuto e stipulato quanto segue. Premesso:
- che la Legge Regionale n.24 del 11.09.2020, art. 31, prevede che l’ARES stipula contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati;
- che con le DGR n.47/42 e 47/43 del 30 dicembre 2010 e ss.mm.ii. si è provveduto alla revisione e aggiornamento dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed orga- nizzativi richiesti per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento delle strut-
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ture sanitarie e socio-sanitarie.
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- che l’attività contrattuale locale riferita all’assistenza ai soggetti con disturbo men- tale è definita nelle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 53/8 del 29.12.2014, n. 66/22 del 23.12.2015, n. 21/12 del 24.04.2018, n. 64/11 e 64/22 del 28.12.2018 e ss.mm.ii. che, complessivamente, definiscono le linee di indirizzo, la programma- zione, il sistema delle autorizzazioni e degli accreditamenti, il sistema tariffario ed i tetti di spesa.
Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite conven- gono quanto segue:
Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto
La Struttura è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accredi- tata ad erogare prestazioni di Assistenza alle persone con disturbo mentale con Provvedimento Unico SUAPE n. 343544/21 del 24/11/2021, Ricevuta SUAPE Auto- rizzazione a zero giorni avente ad oggetto il sub ingresso nell' A.U. 343544/2021, Protocollo SUAP 924 del 04/02/2022; ai sensi e per gli effetti della Legge regionale del 20.10.2016 n. 24 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipulazione dei contratti tra soggetti erogatori privati e ARES.
Il presente contratto definisce:
- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;
- il volume e le prestazioni erogabili, suddivisi per regimi (residenziale e diurno) e per raggruppamenti di profili assistenziali (riportati nell’allegato Y al presente con- tratto);
- il tetto di spesa stabilito dall’ARES (riportato nell’allegato Y al presente atto);
- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle attività oggetto del presente contratto incluse quelle rese in eccesso;
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- i controlli che saranno attivati dall’ARES e le sanzioni previste in caso di inadem- pienza;
- il debito informativo della Struttura verso l’ARES, il SSR e il SSN in relazione alle prestazioni erogate;
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- le modalità di accesso alle prestazioni. Articolo 2 - Requisiti di accreditamento Preliminarmente alla stipulazione del contratto:
- la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è sta- to rilasciato l’accreditamento istituzionale da parte della Regione;
L’ARES dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i contratti pubblici quali il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), il certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal C.C.I.A.A.. L’ARES deve acquisire la documentazione antimafia di cui all’art. 84 del d.lgs. 06/09/2011,
n. 159 e ss.mm.ii.
Nelle more dell’eventuale completamento del percorso per il rilascio dell’accreditamento definitivo l’ARES dovrà accertare che, in relazione alle presta- zioni oggetto del presente contratto, la Struttura non ancora in possesso dell’accreditamento istituzionale possegga i requisiti strutturali, tecnologici ed orga- nizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali. Le carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all’Assessorato per gli adempimenti di competenza.
L’ARES dovrà accertare, altresì, che le prestazioni erogate siano riconducibili alle tipologie di assistenza autorizzate ed accreditate dalla Regione e che i volumi di attività siano contenuti entro il tasso di occupazione massimo possibile valutati su base annuale.
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Le prestazioni eccedenti la tipologia e il numero massimo previsti nel provvedimen- to di accreditamento non verranno remunerate.
La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vigenza del presente contratto e l’ARES si impegna a verificare la persistenza degli stessi.
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Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica
La Struttura eroga le prestazioni sopra specificate con l’assetto organizzativo defini- to ai sensi del precedente art. 2, riportato nell’allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.
La Struttura, nel rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica previsti dalle disposizioni regionali ad oggi vigenti, si impegna a garantire le prestazioni previste dal presente contratto.
La dotazione organica della Struttura, rispondente ai requisiti indicati nell’art.2, è specificata nell’elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappre- sentante della medesima, dal quale devono risultare il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta dal predetto personale, il Nucleo di appartenenza, l’impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato. Tale elenco nominati- vo dovrà essere allegato al presente atto.
La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ARES ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi pa- rametri previsti per l’allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale au- tocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'Azienda.
L’esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in ma- teria di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque
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legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risolu- zione del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l’incompatibilità e nel caso in cui la Struttura entro 30 giorni dal ricevimento della predetta diffida, non adempia.
Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità
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La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente alla gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La stessa garantisce, inoltre, garantisce la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi di cui viene fornita copia ad ARES.
La Struttura invia ad ARES, con cadenza semestrale, una comunicazione conte- nente i corsi di formazione effettuati dai propri dipendenti.
La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.
In caso di comunicazioni da parte dell’Azienda di dati personali degli assistiti finaliz- zati a facilitare e a rendere qualitativamente migliori i flussi informativi previsti obbli- gatoriamente dalla Regione, ogni tipologia di Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità pre- viste dal presente contratto e a sottoscrivere lo specifico addendum predisposto dall’ARES.
Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accredi- tamento
L'ARES può, in ogni momento, effettuare controlli inerenti al mantenimento, da par- te della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.
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La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'ARES presso la Strut- tura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il legale rap- presentante della medesima Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo. Qualora l’Azienda accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo al com- petente Servizio dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza.
Il mancato rispetto di tali obblighi, costituisce per l’erogatore causa di sospensione dell’accreditamento ai sensi del combinato disposto della normativa nazionale di cui agli artt. 8-quater e ss. del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e ss.mm.ii. e della regolamentazione regionale in materia, determina la conseguente sospensione dell’esecuzione del presente contratto.
Per accettazione (Firma rappresentante legale Struttura accreditata)
Il provvedimento di revoca dell’accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile del presente contratto.
Le organizzazioni sindacali firmatarie dei CC.CC.NN.LL. relativi al personale impie- gato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica, di cui all’art. 3, possono richiedere l’attivazione di una procedura di accertamento da parte del Direttore generale dell’ARES.
Articolo 5 bis - Trattamento e tutela dei lavoratori
La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavo-
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ro (artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e ss.mm.ii.).
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La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell’esecuzione del servizio; qualora venisse rilevata la violazione del detto obbligo, su segnalazione dei dipendenti o delle XX.XX., la Struttura dovrà consegnare all’ARES copia delle buste paga relative alle retribuzioni non corrisposte, in tutto o in parte, ai dipendenti.
L’ARES, previa diffida ad adempiere al pagamento entro il termine di 10 giorni, nel caso che il detto adempimento non venga rispettato, procederà alla decurtazione pari al 1% del budget assegnato alla Struttura con riferimento al periodo interessa- to. Qualora si verifichino gravi e/o ripetute violazioni in relazione a detto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto.
Per accettazione Firma rappresentante legale Struttura accreditata
Articolo 6 - Tipologia e volumi di prestazioni erogabili - programmazione e svolgimento delle prestazioni erogabili.
Le prestazioni erogabili sono identificate nelle disposizioni regionali richiamate in premessa. Tali prestazioni dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità individuate nelle citate disposizioni regionali di riferimento.
Le prestazioni oggetto di contrattazione, con i relativi volumi di attività e tetto di spesa, suddivise per regimi (residenziale e semiresidenziale) e per raggruppamenti di profili assistenziali, sono riportate nell’allegato Y, che costituisce parte integrane del presente contratto.
L’allegato Y potrà essere aggiornato ogni 6 mesi in base alle prestazioni effettiva- mente erogate nel semestre precedente e tenuto conto dei volumi di attività eroga- bile come da accreditamento, secondo le determinazioni che XXXX assumerà in
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ordine alla stipula del contratto oggetto di addendum al presente contratto.
Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità per l’intero periodo dell’anno, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti orga- nizzativi e igienico-sanitario, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.
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Al fine di garantire la continuità dell’assistenza e un’erogazione omogenea delle prestazioni durante tutto l’arco dell’anno la Struttura si impegna a presentare all’ARES, in accordo con gli altri erogatori privati, entro il termine indicato da ARES dell’anno di riferimento del presente contratto, un piano attraverso il quale viene garantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l’apertura delle strutture durante il periodo estivo e le festività. In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti unilateralmente dall’ARES.
La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione e giustificazione ai responsabili dell’ARES delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qual- siasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del pre- sente contratto.
La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al pia- no ferie predisposto dall’ARES o l’ingiustificata interruzione dell’attività della struttu- ra possono determinare la risoluzione del contratto.
Per accettazione Firma rappresentante legale Struttura accreditata
In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità e di appropriatezza clinica.
Articolo 7 - Modalità di accesso e di esecuzione del servizio
Alle prestazioni oggetto del presente contratto si accede secondo le modalità e le
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procedure indicate nelle disposizioni regionali indicate in premessa.
Nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle regole sopra riportate, la Struttura è tenuta a non effettuare l’esecuzione della prestazione a carico del SSN. Articolo 8 - Appropriatezza clinica
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In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi. della quantità e della qualità effettiva- mente necessari al soddisfacimento del bisogno delle persone e in osservanza del- le specifiche indicazioni cliniche contenute nei provvedimenti nazionali e regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal D.P.C.M. del 29 no- vembre 2001, e ss.mm.ii.
La Struttura garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi, la regolare tenuta della cartella sociosanitaria dell’ospite, sotto la perso- nale responsabilità del Direttore Sanitario.
La Struttura si impegna a dare una corretta informazione agli ospiti e alle loro fami- glie sui percorsi assistenziali e/o riabilitativi individuati nei piani individuali di cui alla relativa normativa di riferimento.
Articolo 9 - Debito informativo
La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo riguardante i flussi informativi, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell’Azienda, con particola- re riguardo alla necessità di garantire l’interfacciamento con il Sistema informativo nazionale dipendenze – S.I.S.M. - nell’ambito della rete telematica regionale in via di realizzazione.
La mancata o parziale comunicazione del debito informativo, comporta una riduzio- ne del 20% delle tariffe relative al periodo di riferimento della mancata o parziale
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comunicazione e può comportare la risoluzione del presente contratto.
Per accettazione Firma rappresentante legale Struttura accreditata.
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La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno dell’ultimo mese entro il quale assolvere l’obbligo, le prestazioni per solventi erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurta- zione pari all’1% del fatturato per il periodo di riferimento.
Il mancato adempimento degli obblighi sopra indicati per causa imputabile all’erogatore può comportare la risoluzione del contratto.
Per accettazione Firma rappresentante legale Struttura accreditata
Articolo 10 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive anche dell’IVA, se dovuta, suscettibili di eventuali aggiornamenti, così come definite nelle disposizioni regionali vigenti e richiamate in premessa. La remunerazione è riconosciuta per i giorni di presenza nella Struttura.
Nel caso di erogazione delle prestazioni di tipo residenziale, per le assenze tempo- ranee dovute alle verifiche nel proprio contesto di vita è riconosciuto il 30% della retta giornaliera, nel limite di 30 giorni all’anno.
La corresponsione delle tariffe previste avverrà per il periodo di permanenza nella Struttura, nel rispetto dei tempi massimi stabiliti in ciascuna tipologia di servizio, quale durata massima del trattamento, così come stabilito nelle disposizioni regio- nali vigenti. Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto di spesa concorda- to saranno remunerate con la tariffa pattuita, decurtata secondo quanto previsto all’articolo 12 del presente contratto.
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Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione da trasmettere all’Azienda e all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale tramite PEC.
Ai sensi dell’art.8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D.Lgs. 30.12.1992, n.502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque inter- venute nel corso dell’anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunera- zione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il volume massimo di presta- zioni, di cui all’allegato Y, si intende rideterminato nella misura necessaria al man- tenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 11. In ogni caso, al fine inde- rogabile di rispettare l’equilibrio economico finanziario programmato, non è ammis- sibile un superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia inter- venuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.
Qualora l’ospite, per esigenze imprescindibili di controllo/cura/trattamento oppure per la natura del quadro clinico, debba essere ricoverato temporaneamente, e co- munque per un periodo non superiore ai 10 giorni, presso un presidio ospedaliero oppure presso altri centri di diagnosi/cura, ne viene data regolare comunicazione alla struttura aziendale che ha effettuato l’inserimento. In tal caso la struttura si im- pegna a garantire la conservazione del posto letto durante la quale verrà applicata una riduzione della tariffa giornaliera del 60%.
Articolo 11 - Tetto di spesa
Il tetto di spesa annuale previsto è il seguente:
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Anno 2022 : € 148.839,97.
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Nei limiti del tetto di spesa, di cui al presente articolo, possono essere previste compensazioni tra differenti regimi di prestazioni nel rispetto del tetto complessivo e delle soglie minime (in termine di volume e valorizzazione) stabilite nell’allegato Y. La Struttura si impegna a non superare il tetto di spesa contrattato, oltre il quale si applica la decurtazione tariffaria di cui all’articolo 12 del presente contratto, fino al raggiungimento del tetto aziendale.
Le prestazioni rese ai cittadini residenti fuori Regione non rientrano nel massimale contrattato. Nell’allegato Y il tetto di spesa complessivo è suddiviso per raggruppa- menti omogenei di prestazioni. Qualora non venga rispettata la soglia minima sta- bilita per ciascun raggruppamento omogeneo di prestazioni, la differenza tra la so- glia minima contrattata e quanto effettivamente erogato dalla struttura non potrà essere usata per la compensazione.
Articolo 12 - Superamento del tetto di spesa
La Struttura si impegna a rispettare il volume massimo delle prestazioni in modo da non superare i tetti di spesa riportati nell’art. 11, così come specificato nell’allegato Y del presente contratto.
Le prestazioni che la struttura eventualmente deciderà di erogare oltre il tetto con- trattato potranno essere eventualmente remunerate, con la decurtazione del 40% della tariffa, attraverso le sole somme disponibili a seguito del mancato utilizzo du- rante l’anno da parte delle altre strutture aziendali e comunque esclusivamente nei limiti del tetto di spesa aziendale annuale stabilito dalla Giunta Regionale che rap- presenta, pertanto, un vincolo non superabile. Le risorse disponibili saranno riparti- te tra gli erogatori in misura proporzionale al tetto assegnato per l’anno di riferimen- to. Per accettazione
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Articolo 13 - Metodologia del sistema dei controlli
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La Struttura si impegna a tenere costantemente aggiornati i dati sulle presenze giornaliere delle persone sottoposte ai trattamenti che devono essere trasmessi mensilmente in formato elettronico.
Qualora vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa na- zionale e regionale e dalle Linee Guida emanate da ARES, si procederà alla conte- stazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti.
In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.
La Struttura è tenuta alla produzione di apposita nota di credito a fronte della fattu- ra, o parte di essa, contestata. Qualora si rilevi la mancanza di invio di dette note di credito, si procederà alla decurtazione pari all’1% del budget assegnato alla Struttu- ra nel periodo di riferimento.
Articolo 14 - Fatturazione e pagamenti
Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tarif- fe massime onnicomprensive anche dell’IVA se dovuta predeterminate dai provve- dimenti regionali.
Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all’ARES con cadenza mensi- le entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento mediante fattura elettronica.
La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ARES i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento entro il predetto termine di 10 giorni.
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L’ARES, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifi- ca della regolarità amministrativa e contabile, provvederà al pagamento dell’importo fatturato, fatti salvi eventuali conguagli come di seguito specificato; l’ARES, sulla base delle risultanze dei controlli sanitari e di appropriatezza effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare, anche su fatture relative ai mesi successi- vi, richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito, e in tal caso sospendendo contestualmente il pagamento dell’importo contestato, o di addebito (fattura integrativa).
La Struttura dovrà effettuare le eventuali controdeduzioni all’ARES entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito. In caso contrario, la contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere la nota di credito per l’importo contestato.
Qualora la Struttura presenti controdeduzioni, l’ARES, nel successivo termine di 30 giorni chiuderà il procedimento di contestazione accogliendo o respingendo, in tutto o parte, le controdeduzioni. In tale ultimo caso la Struttura ha l’obbligo di emettere la nota di credito per l’intero importo richiesto.
In ogni caso, l’ARES, procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità delle somme contestate in via definitiva.
Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato.
Qualora l’ARES non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con le modalità previste dalla legislazione vi- gente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fattu-
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razione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato.
L’avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei control- li sull’attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.
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In caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della fattura e della documentazione da allegarsi, si procederà alla decurtazione pari all’1% del fatturato del periodo di riferimento.
In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.
Articolo 15 - Modifica del contratto
Fermo restando il vincolo stabilito dal tetto di spesa aziendale, le Parti si riservano di ricontrattare eventuali modifiche alla tipologia ed al volume delle prestazioni as- segnate sia a seguito della verifica, dopo il primo semestre di attività, sulla necessi- tà di incrementare o ridurre le giornate programmate sia in presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell’offerta da parte delle strutture a gestione diret- ta e delle altre strutture pubbliche.
L’allegato Y potrà essere aggiornato ogni 6 mesi in base alle prestazioni effettiva- mente erogate nel semestre precedente e tenuto conto dei volumi di attività eroga- bile come da accreditamento, secondo le determinazioni che XXXX assumerà in ordine alla stipula del contratto oggetto di addendum al presente contratto.
Art. 16 - Durata del contratto
Gli effetti del contratto decorrono dal giorno della sottoscrizione da parte del Diretto- re Generale dell’ARES fino al 31/12/2022. E’ escluso il rinnovo tacito.
Il contratto è redatto in duplice originale, una per ciascun contraente.
In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del contratto, l’Azienda procede alla modifica ed integrazione unilate-
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rale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della modifica ed integrazione di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all’Azienda e all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale tramite PEC.
Art. 16 bis - Cessione del contratto
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La successione nella titolarità del contratto potrà avvenire solo a seguito del trasfe- rimento da parte della RAS della titolarità dell’accreditamento in capo al cessiona- rio, fermo restando che lo stesso dovrà rispondere nei confronti dell’ARES degli eventuali debiti non ancora estinti dal cedente alla data del trasferimento.
Art. 17 - Risoluzione del contratto
Il presente Xxxxxxxxx si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:
a) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presen- te contratto;
b) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
d) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell’esecuzione del servizio;
e) gravi e/o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
f) gravi e/o ripetute violazioni in relazione all’obbligo di cui all’art. 5 bis;
La “ripetuta violazione” è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla struttura almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a cia- scuna delle fattispecie sopra riportate.
Qualora la ARES ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta
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all’Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produ- zione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. L’erogatore potrà all’uopo avvalersi dell’ausilio e dell’assistenza della propria Associazione di categoria rappresentativa delle strutture private accreditate. Trascorso tale termine, la ARES valutate le eventuali deduzioni scritte dell’Erogatore ed eventualmente dell’Associazione interpellata e la relativa documentazione potrà quindi procedere alla risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni oltre che della entità della violazione, diffidare l’Erogatore alla regolarizzazione, asse- gnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg, per provvedere. In difetto di adempimento, l’ARES dichiarerà risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Per accettazione Firma rappresentante legale Struttura accreditata
Articolo 18 - Registrazione e regime fiscale
Il presente contratto è soggetto all’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 2, parte I del
D.P.R. 16 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è sog- getto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 10, della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante.
Il pagamento dell’imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.
Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a ri- chiedere la medesima registrazione. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive anche dell’IVA, se dovuta.
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Le attività, prestazioni e servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accor- do, che sono rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini ed identifica- no i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii. e relativi provvedimenti attuativi, sono esenti da I.V.A. ai sensi dell’art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1072 e ss.mm.ii.
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Articolo 19 - Norma di rinvio
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.
IL DIRETTORE GENERALE IL LEGALE RAPPRESENTANTE STRUTTURA
Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 30.09.2022 14:45:58 GMT+00:00
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ALLEGATO Y AL CONTRATTO anno 2022
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Prestazioni di assistenza alle persone con disturbi dello spettro autistico (SRDSA)
DENOMINAZIONE STRUTTURA | PROFILO ASSISTENZIALE | REGIME | TARIFFA | MEDIA POSTI LETTO/ACCES SI ACQUISTATI | VALORE PRESTAZIONI ANNO 2022 |
FONDAZIONE CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA | Assistenza alle persone con disturbi dello spettro autistico (SRDSA) | RESIDENZIALE | 174,55 € | 1,80 | € 66.896,29 |
Assistenza alle persone con disturbi dello spettro autistico (SRDSA) | SEMIRESIDENZIALE | 121,94 € | 4,80 | 81.943,68 € | |
Totale complessivo | 148.839,97 € |
L'attività effettuata deve essere contenuta entro i volumi massimi erogabili calcolati in base a quanto previsto dall'accreditamento per ciascun livello.
Inoltre, le prestazioni devono essere erogate nei giorni e negli orari di apertura come dichiarati nella Carta dei Servizi.
In quanto nuova struttura contrattualizzata, il Valore delle prestazioni è calcolato su 7 mesi di apertura.
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Allegao X - Elenco personale
DENOMINAZIONE STRUTTURA: | FONDAZIONE CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA |
RAGIONE SOCIALE: | FONDAZIONE |
SEDE LEGALE: | VILLAMAR - VIA AZUNI, N° 2 |
SEDE OPERATIVA: | VILLAMAR - VIA XXXXXXXX XXXXXXXX, N° 118 |
COGNOME | NOME | CODICE FISCALE | QUALIFICA | MANSIONI | * N° ORE SETTIMANALI | TIPO DI CONTRATTO | NOTE |
XXXXXX | XXXXXX | MLNFNC47T10B745N | LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA - SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E TECNICHE E DIREZIONE OSPEDALIERA | DIRETTORE SANITARIO | 10 | COLLABORAZIONE PROFESSIONALE | |
XXXXX | XXXXX | XXXXXX00X00X000X | PSICHIATRA | PSICHIATRA | 5 | COLLABORAZIONE PROFESSIONALE | |
XXXXXX | XXXXXX | CNGMRN82H55D827H | PSICOLOGO | PSICOLOGO | 12 | COLLABORAZIONE PROFESSIONALE | |
XXXXXXX | XXXXX XXXXXX XXXXXXX | XXXXXX00X00X000X | INFERMIERE | INFERMIERE | 7 | COLLABORAZIONE PROFESSIONALE | |
IBBA | SIRA | BBISRI90C41B354C | ASISTENTE SOCIALE | ASISTENTE SOCIALE | 10 | COLLABORAZIONE PROFESSIONALE | |
XXXXXX | XXXXXX | SLLLRI79P61B354H | EDUCATORE PROFESSIONALE | EDUCATORE | 19 | CONTRATTO UNEBA | |
XXXXXXX | XXXXX | XXXXXX00X00X000X | EDUCATORE PROFESSIONALE | EDUCATORE | 19 | CONTRATTO UNEBA | |
XXXXXXXX | XXXXXXXX | RGLSFN80C63B354R | EDUCATORE PROFESSIONALE | EDUCATORE | 19 | CONTRATTO UNEBA | |
XXXXX | XXXXXX | XXXXXX00X00X000X | EDUCATORE PROFESSIONALE | EDUCATORE | 19 | CONTRATTO UNEBA | |
XXXXXXXX | XXXXXXX | FLGRNN76L52A681T | EDUCATORE PROFESSIONALE | EDUCATORE | 19 | CONTRATTO UNEBA | |
XXXXX | XXXXXX | LSADNS62M68I647M | OSS | OSS | 38 | CONTRATTO UNEBA | |
XXXXX | XXXXXXX | PRSSRN82H41I582R | OSS | OSS | 38 | CONTRATTO UNEBA | |
XXXXXX | XXXXXX | TRNLRI87L64B354P | OSS | OSS | 38 | CONTRATTO UNEBA | |
XXXXX | XXXXX | GSSLRA65C68E877F | OSS | OSS | 38 | CONTRATTO UNEBA | |
XXXXXX | XXXXX | XXXXXX00X00X000X | OSS | OSS | 38 | CONTRATTO UNEBA | |
XXXXX | XXXXXXX | XXXXXX00X00X000X | OSS | OSS | 38 | CONTRATTO UNEBA | |
XXXX | XXXXXX | BBICNZ65H61G113U | OSS | OSS | 38 | CONTRATTO UNEBA | |
XXXX | XXXXX | IMPIEGATO AMM.vo | IMPIEGATO AMM.vo | 20 | CONTRATTO UNEBA | ||
ARES - Azienda regionale della salute
Data: 06/10/2022 17:19:53 RCC/2022/0000055
* Qualora il personale sia addetto a più attività, dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste.
Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.
Il sottoscritto rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è cessato da un rapporto di pubblico impiego con l'ARES o che, qualora sia cessato da tale rapporto, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e l'ARES, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con l'ARES.