COMUNE DI PACECO
SCHEMA DI POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI D’OPERA - RCT/O
COMUNE DI PACECO
Xxx Xxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx (XX) C.F/PIVA 00255210817
DECORRENZA DEL CONTRATTO : ore 24.00 del 31/10/2022 SCADENZA DEL CONTRATTO : ore 24.00 del 31/12/2023
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Compagnia e/o Societa': L’Impresa Assicuratrice
Contraente: Comune di Paceco
Assicurato: Ente contraente, Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali, Segretario Comunale/Direttore Generale, prestatori d’opera subordinati e parasubordinati nonché tutti i soggetti (quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo: volontari impegnati in attività socialmente utili, dipendenti di altra amministrazione con incarichi di supplenza, borsisti, tirocinanti, partecipanti ad attività di formazione in genere) che prestano la loro opera nelle attività svolte dall’Assicurato, esclusi in ogni caso gli appaltatori, i subappaltatori e i rispettivi dipendenti.
Polizza: Il contratto di assicurazione.
Premio: La somma dovuta alla Società.
Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Xxxxx: Il pregiudizio economico conseguente a morte, lesioni personali e/o danneggiamento di cose.
Indennizzo / Risarcimento: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Scoperto: La percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato. Franchigia: La parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
Periodo assicurativo annuo: L’intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell’assicurazione.
Broker incaricato: Xxxx Xxxxxx s.r.l. Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 0 00000 Xxxxxxx (XX), mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell’art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.
Cose: Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Appaltatore/Subappaltatore: La persona fisica o giuridica cui il Contraente ha affidato, mediante contratto di appalto o subappalto – a norma di legge - l’esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.
Prestatori di lavoro: Tutte le persone fisiche di cui – nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro – il Contraente/Assicurato si avvalga nell’esercizio delle attività assicurate con la presente polizza, incluse:
a) quelle distaccate temporaneamente presso altri Enti o aziende;
b) quelle per le quali l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’INAIL ricada, ai sensi di
legge, su soggetti diversi dal Contraente/Assicurato.
Retribuzioni lorde: Tutto quanto, al lordo di ogni trattenuta, i Prestatori di lavoro ricevono a compenso dell’opera prestata e/o gli importi (esclusa l’ IVA) pagati dal Contraente/Assicurato a soggetti terzi regolarmente abilitati ai sensi di Legge, quale corrispettivo per l’utilizzo degli stessi.
1. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
1.1 Prova del contratto
L’assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione
per quanto diversamente normato.
1.2 Pagamento del premio ed effetto delle garanzie
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art. 1901 C.C., avvenga entro i 30 giorni successivi. In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.
Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.
Il versamento del premio avverrà con riferimento ai seguenti periodi di assicurazione:
- Periodo di assicurazione 1: dalle ore 24:00 del 31.10.2022 alle ore 24:00 del 31.12.2022
- Periodo di assicurazione 2: dalle ore 24:00 del 31.12.2022 alle ore 24:00 del 31.12.2023
1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l’Assicurato non abbiano agito con dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.
A parziale deroga all’Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.
1.4 Durata del contratto
Il presente contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, la Società s’impegna tuttavia a rinnovare l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di anni uno dalla scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.
Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra parte almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.
1.5 Facoltà di recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da darsi con lettera raccomandata A.R.
Nel caso una delle parti eserciti tale facoltà, la Società rimborserà al Contraente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, escluse le imposte.
1.6 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
1.7 Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello ove ha sede il Contraente.
1.8 Forma delle comunicazioni
Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall’una all’altra parte con lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata.
1.9 Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.
1.10 Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa
In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.
2. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
E VERSO PRESTATORI DI LAVORO
2.0 Descrizione del rischio
La presente assicurazione è operante, nei limiti dei massimali pattuiti e ferme le esclusioni precisate in polizza, per i rischi della responsabilità civile derivante al Comune di Paceco dall’esercizio delle proprie attività istituzionali nonché di ogni altra attività esercitata per effetto di leggi, regolamenti, delibere o determinazioni dei propri organi o uffici, presenti e future, svolte in qualsiasi forma - anche in concorso con altri soggetti o tramite volontariato, associato e non – e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con la sola esclusione di quelle delegate o attribuite ad Aziende Speciali e Consorzi o ad altri enti pubblici o privati, che gestiscano, per conto del Contraente, servizi o attività in regime di concessione o di appalto, salvo che ne derivi al Contraente/Assicurato una responsabilità indiretta o solidale.
L’assicurazione ha quindi validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile dell’Assicurato, sia diretta sia indiretta, anche quale committente, organizzatore, promotore o a qualunque altro titolo, potendo l’attività essere svolta direttamente o indirettamente e comportare pertanto il ricorso a prestazioni di soggetti terzi (es: appaltatori e subappaltatori) con i quali il Contraente/Assicurato non intrattiene rapporti di lavoro subordinato o di parasubordinazione.
Sono compresi i rischi derivanti dalla proprietà e/o dall’uso e/o dalla conduzione di ogni bene, mobile o immobile, di fatto utilizzato, necessario o ritenuto idoneo od utile ai finì dello svolgimento dell’attività.
L’assicurazione vale altresì per le attività complementari, accessorie, preliminari e conseguenti rispetto a quelle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
Sono pure comprese le attività e/o i servizi, svolti da soggetti con cui il Contraente intrattenga rapporti di collaborazione e/o convenzione, al quali l’Ente partecipi con propri mezzi e/o personale e/o costi anche se non deliberati con atto specifico.
2.1 Oggetto dell’assicurazione
A. Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività descritta in polizza, anche conseguentemente a inosservanza, violazione od errata interpretazione di obblighi di legge o di disposizioni regolamentari.
B. Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) – compreso danno biologico
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 febbraio 2000
n. 38 e s.m.i., per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, compresi gli infortuni "in itinere";
2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.Lgs 38/2000 e s.m.i., o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte o per lesioni personali.
L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge 196/97 e alle persone della cui opera, anche manuale, l’Assicurato si avvale in base al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 e alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi) e s.m.i..
Nel caso in cui un Istituto Assicurativo, Previdenziale o altro Soggetto eserciti l’azione surrogatoria ai sensi dell’art. 1916 C.C. detti prestatori di lavoro di cui alla legge 196/97 e s.m.i., al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 e s.m.i. ed alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Xxxxx Xxxxx) e s.m.i., saranno considerati Terzi a tutti gli effetti.
L’assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, etc.) che prestano servizio presso l’Assicurato per addestramento corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.
L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovuta ad errore, dimenticanza, inesatta o errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché sia dimostrato che ciò è avvenuto senza dolo del Contraente.
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per:
1. la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell’Assicurato ovvero da colpa
grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
2. le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12.06.84 n. 222 e successive modifiche.
2.2 Estensione territoriale
La validità della garanzia assicurativa è estesa al mondo intero.
2.3 Soggetti esclusi dal novero dei terzi
Tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, sono considerati terzi rispetto al Contraente e Assicurato.
Non sono considerati terzi - per i casi di morte o lesioni personali subite in occasione di servizio –, i Prestatori di Lavoro operando nei loro confronti la garanzia RCO.
Non è considerato Terzo il Legale Rappresentante dell'Assicurato, che però assume la qualifica di terzo:
1. limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico se ed in quanto non operante la garanzia RCO;
2. per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando assume la qualifica di utente dei servizi
erogati dall’Ente.
2.4 Garanzie a titolo esemplificativo
L'assicurazione comprende comunque, a titolo esemplificativo e non limitativo i danni derivanti, anche:
1. dalla proprietà, gestione e manutenzione di terreni, strade, piazze, ponti, canali ed altre infrastrutture viarie in genere, nonché di ogni altro manufatto, opera o bene pubblico;
2. dalla proprietà e/o conduzione e/o manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, nonché da impiego di anticrittogamici e/o antiparassitari; sono comprese le attività di tutela e conservazione di piante di interesse paesaggistico ed ambientale, anche nell’interesse di terzi proprietari, ove sottoposte a vincolo;
3. da officine di manutenzione e/o riparazione di mezzi aziendali, comprese le officine mobili;
4. dalla organizzazione, gestione e/o partecipazione di/a: convegni, seminari, riunioni, fiere, mostre ed esposizioni in genere, spettacoli, sagre, feste e manifestazioni in genere, esclusi comunque i rischi da circolazione da circolazione di veicoli e navigazione di natanti a motore (soggetti agli obblighi assicurativi di cui alla Legge 990/69 e s.m. e i.) e i danni derivanti dall’ impiego di velivoli e aeromobili – sono compresi i rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori di allestimento e smontaggio delle eventuali strutture mobili impiegate; l’assicurazione vale anche in favore delle associazioni, gruppi organizzati e singoli cittadini che prestano la loro collaborazione per lo svolgimento delle manifestazioni
5. dall’affidamento di spazi e strutture nei quali i Terzi siano organizzatori di fiere, mostre, convegni e simili;
6. dall’organizzazione e/o gestione e/o partecipazione ad attività di istruzione professionale, corsi di aggiornamento e di formazione in genere, compresi i danni cagionati dai partecipanti a terzi e a prestatori d’opera del Contraente;
7. dall’utilizzo della modalità operativa del telelavoro;
8. dalla proprietà ed impiego di cani ed altri animali domestici;
9. a Terzi, provocati da animali, per i quali il Contraente sia direttamente od indirettamente ritenuto responsabile;
10. dalla proprietà e/o conduzione e gestione di uffici, magazzini, depositi, parcheggi, alloggi, teatri, cinema, auditorium, centri sportivi, impianti e strutture ricreative in genere, nonché di strutture e servizi scolastici in genere ed altre strutture adibite a pubblici servizi, compresi servizi e dipendenze;
11. dalla proprietà e/o esercizio di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci e di mense aziendali e/o scolastiche;
12. dalla proprietà e/o gestione di giochi ed attrezzature vari (es. scivoli, altalene, giostre e simili attrezzature) sistemati nelle aree di pertinenza dei servizi gestiti;
13. dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, striscioni, spazi per affissioni, ovunque installati;
14. dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli, ciclofurgoncini, carrelli a mano, nonché – fatta salva l’esclusione dei rischi da circolazione soggetti agli obblighi assicurativi di cui alla Legge 990/69 e s.m. e i – dalla proprietà e/o dall’esercizio di macchine operatrici, mezzi di trasporto, sollevamento e movimentazione di merci e materiali (carrelli, transpallets e simili);
15. da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento, esclusi i rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore;
16. dalla gestione di attività e/o servizi socio assistenziali anche a domicilio degli assistiti;
17. dall’impiego di squadre di pronto intervento per emergenze in genere, compresi i gruppi organizzati di volontari della protezione civile;
18. dall’esercizio di servizi di polizia urbana, sorveglianza, anche con utilizzo di armi da fuoco;
19. dall’impiego di squadre di pronto intervento;
20. all'Assicurato per lesioni a persone nei casi di aggressione per rapina verificatisi nell'ambito
delle aree dell’Ente, nonché attentati od atti violenti legati a manifestazione di natura sindacale;
21. dall’erogazione di gas metano e della gestione dei relativi impianti, anche se affidati a terzi;
22. da proprietà, esercizio e manutenzione di acquedotti, compresi i danni da erogazione di acqua alterata, nonché della rete fognaria.
2.5 Rischi esclusi dall’assicurazione
L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) derivanti dai rischi di circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore, soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi della Legge 990/69 e s. m. e i. nonché da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare Committenza auto;
b) derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
c) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare Inquinamento accidentale; nonché conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
d) da furto, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare Danni da furto;
e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute; salvo quanto
previsto dalla Condizione Particolare Danni da incendio;
f) a cose trasportate su mezzi di trasporto sotto carico e scarico nonché a cose che l’Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari Xxxxx a cose sollevate, caricate o scaricate, Xxxxx a cose in consegna o custodia, Xxxxx da
attività di rimozione veicoli, RC per danni a cose ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785/bis e 1786 del codice civile;
g) alle cose in costruzione e a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori nonché alle cose mobili che si trovino nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare Danni a cose nell’ambito di esecuzione dei lavori;
h) a cose in genere cagionati da cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare Danni da cedimento o franamento del terreno;
i) cagionati da opere o installazioni in genere dopo la consegna al committente nonché cagionati da prodotti e cose in genere, lavorati, dopo la loro consegna a terzi, salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari Mense e punti ristoro ed Esercizio di farmacie;
l) derivanti da attività e/o competenze esercitate da Consorzi, Aziende Municipalizzate, Aziende Speciali, Aziende/Unità Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, salvo che ne derivi al Contraente una responsabilità indiretta o solidale.
L’assicurazione R.C.T. – R.C.O. non comprende inoltre i danni:
m) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o
provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, ecc.);
n) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione di quelli riconducibili alla responsabilità civile derivante all’Assicurato in qualità di committente di lavori/attività che richiedano l’impiego di tali materiali, comprese le manifestazioni pirotecniche, nonché per il munizionamento in regolare dotazione alla Polizia Municipale;
o) derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile(TSE);
p) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti dall’esposizione e/o dal contatto con l’asbesto, l’amianto e/o con qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto;
q) derivanti dall’esistenza di campi elettromagnetici;
r) derivanti, direttamente o indirettamente, da attività biotecnologiche e di ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio, riguardanti organismi geneticamente modificati (OGM);
s) derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio.
2.6 Denuncia dei sinistri – Obblighi dell’assicurato
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o al Broker incaricato entro 15 giorni dal momento in cui l’ufficio assicurazioni del Contraente ne è venuto a conoscenza, a parziale deroga dell’art. 1913 c.c.
Agli effetti dell’assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (Rco), il Contraente
è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri unicamente:
a. in caso di infortunio per il quale abbia ricevuto notizia dell’avvio d’inchiesta da parte delle
autorità competenti a norma di legge;
b. nel caso abbia ricevuto una richiesta di risarcimento o sia stata promossa azione legale o di rivalsa da parte degli aventi diritto.
2.7 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali
La Società assume fino alla loro conclusione le vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra le Società e l’Assicurato al 50%.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano
designati di comune accordo fra le parti e non risponde di multe o ammende.
2.8 Gestione sinistri e liquidazione delle franchigie
La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo. Per i detti sinistri, sin da ora, il Contraente/Assicurato dà mandato alla Società per trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nello scoperto e/o nella franchigia; a
tale fine si obbliga a rimborsare alla Società medesima le somme da quest’ultima anticipate per
suo conto per i titoli menzionali.
Al termine di ciascun periodo assicurativo annuo la Società provvederà nei confronti del Contraente al recupero delle franchigie, mediante emissione di specifico documento recante:
▪ la data del sinistro
▪ il nominativo della controparte
▪ l’importo liquidato
▪ la data del pagamento
▪ l’importo da recuperare.
Il relativo rimborso dovrà essere effettuato dal Contraente alla Società entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
2.9 Franchigia frontale
Relativamente all’assicurazione RCT, per ogni sinistro è prevista l’applicazione di una franchigia di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), salvo i casi in cui le norme che regolano l’assicurazione prevedano un importo minimo non indennizzabile o una franchigia di ammontare superiore.
2.10 Elementi per il calcolo e la regolazione del premio
Il premio viene calcolato applicando il tasso (comprensivo di imposte) pattuito in polizza al preventivo delle retribuzioni lorde annue corrisposte al personale, con l’intesa che il detto tasso rimane fisso per tutta la durata del contratto, fatto salvo il suo adeguamento unicamente in relazione alla eventuale modifica delle imposte sui premi assicurativi.
Detto premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo minimo risultante dal conteggio esposto nella scheda tecnica ed è soggetto a conguaglio definitivo alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come riferimento per il conteggio del premio. A tale proposito si prevede che:
a. Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio.
Entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il consuntivo delle retribuzioni lorde corrisposte al personale nel medesimo periodo affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.
L’eventuale differenza di premio risultante dalla regolazione deve essere pagata dalla parte debitrice entro i 30 giorni successivi a quello di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice emessa dalla Società, inteso che l’eventuale differenza passiva verrà rimborsata al Contraente al netto delle imposte.
b. Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati.
La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od in garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
c. Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria
Se all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.
d. Verifiche e controlli
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente/Assicurato fornirà, nel rispetto delle norme di legge vigenti, i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
3 – CONDIZIONI PARTICOLARI
(sempre operanti)
3.1 Malattie professionali
L’assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori d’opera (R.C.O.) è estesa, alle medesime condizioni di cui all’art 2.1 B, ai rischi delle malattie professionali, comprese quelle riconosciute come tali dalla magistratura o dalla Giurisprudenza di legittimità.
L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione.
La garanzia non è operante:
- per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali conseguenti:
▪ all’intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell’Assicurato;
▪ all’intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei
mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni.
Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all’adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- per asbestosi, silicosi e H.I.V.
Il massimale indicato nella tabella riepilogativa dei limiti di risarcimento e delle franchigie, rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o originati dal medesimo tipo di malattia.
3.2 Danni da interruzione o sospensioni di attività
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Tale estensione di garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.
3.3 Committenza veicoli
L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di lavoro in relazione alla guida di mezzi di locomozione a motore e non a motore, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
3.4 Responsabilità civile personale
a) Rc personale dei prestatori di lavoro
L’assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro del Contraente per danni involontariamente cagionati a terzi (escluso il Contraente) nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, ciò entro i massimali pattuiti per la garanzia RCT. Agli effetti della presente estensione di garanzia, limitatamente alle lesioni corporali subite in occasione di lavoro e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia. RCO, sono considerati terzi anche i lavoratori dipendenti e gli altri prestatori di lavoro del Contraente.
b) Rc personale degli Amministratori e del Segretario
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale di Consiglieri, Assessori, Sindaco e Segretario/Direttore Generale nonché delle persone cui vengono legittimamente delegate — in nome e per conto dell’Assicurato — funzioni di rappresentanza, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro attività, limitatamente ai danni per morte, lesioni personali e danneggiamenti di cose.
3.5 Danni da incendio
L’assicurazione è estesa ai danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o dallo stesso detenute, per i quali è operante con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.
Resta inteso che, qualora l’Assicurato disponga di altra copertura per detti danni mediante polizza incendio recante la garanzia “ricorso vicini / terzi”, la presente estensione opererà in secondo rischio, per l’eccedenza rispetto alle somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati mediante l’anzidetta polizza incendio.
3.6 Danni a veicoli sotto carico e scarico
Relativamente all’assicurazione dei danni ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, la garanzia è operante con esclusione dei danni derivanti da mancato uso dei mezzi stessi ed è prestata con la franchigia indicata nella specifica tabella riepilogativa.
3.7 Danni ai veicoli in parcheggio
L’assicurazione è estesa ai danni ai veicoli di terzi e/o dipendenti che si trovino in appositi spazi adibiti a parcheggio di veicoli a motore, fatta eccezione per i danni da incendio, furto o da mancato uso. La garanzia è prestata con la franchigia indicata nella specifica tabella riepilogativa.
3.8 Xxxxx a cose sollevate, caricate e scaricate
Relativamente ai danni cagionati alle cose sollevate, caricate o scaricate, la garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.
3.9 Proprietà di fabbricati adibiti a pubblici servizi e non
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di proprietario di fabbricati e opere civili in genere, adibiti a pubblici servizi e non, compresi le relative parti comuni – se in condominio – e gli impianti di pertinenza destinati alla loro conduzione, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ascensori, montacarichi e scale mobili.
L’assicurazione è estesa ai rischi derivanti dall’esistenza di antenne radiotelevisive, insegne, spazi
adiacenti, giardini, parchi anche con alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli anche automatici. L’Assicurazione è inoltre estesa ai rischi della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, soprelevazione, demolizione dei fabbricati (compresi impianti) e opere civili. Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l’assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente. Sono esclusi i danni:
▪ derivanti unicamente da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
▪ derivanti dall’esercizio di industrie, commerci, arti e professioni svolte da terzi nei fabbricati di proprietà del Contraente/Assicurato, salvo che quest’ultimo sia tenuto a risponderne nella sua qualità di proprietario.
Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell’ubicazione e del valore degli immobili assicurati, facendo ad ogni effetto fede, per la loro identificazione, la risultanze dei documenti, atti, contratti, in possesso del Contraente/Assicurato.
Agli effetti della presente norma di assicurazione sono considerati terzi anche i dipendenti che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio, esclusi gli addetti alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.
3.10 Danni da cedimento o franamento del terreno
L’assicurazione è estesa ai danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, fatta eccezione per i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature o altre tecniche sostitutive. La presente estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.
3.11 Danni da furto
L’assicurazione è estesa alla responsabilità dell’Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l’azione delittuosa – di impalcature o ponteggi eretti per l’esecuzione di lavori, da parte dell’Assicurato o di terzi cui siano stati commissionati. Tale
estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.
3.12 Attività previste dal D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza)
La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile del Contraente/Assicurato e alla responsabilità civile personale dei suoi dirigenti, dipendenti e preposti, per danni involontariamente cagionati a terzi (per morte e/o per lesioni) relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività di “datore di lavoro” e “Responsabile del servizio di protezione e sicurezza”, nonché nella loro qualità di “Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l’esecuzione dei lavori”, ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Agli effetti dell’anzidetta estensione, e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCO, sono
considerati terzi anche i prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato.
3.13 Danni da inquinamento accidentale
L’assicurazione è estesa ai danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture.
Sono esclusi i rischi derivanti dall’esercizio di depuratori nonché di impianti incenerimento e di
smaltimento rifiuti.
La presente estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.
3.14 Xxxxx a cose nell’ambito di esecuzione dei lavori
L’assicurazione è estesa ai danni cagionati a cose mobili trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori. La presente estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.
3.15 Danni a condutture ed impianti sotterranei
Relativamente ai danni cagionati a condutture e/o impianti sotterranei, la garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.
3.16 Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale o di cantiere, da difettoso funzionamento di impianti semaforici e di segnalazione in genere nonché da mancato o insufficiente servizio di vigilanza e pubblica sicurezza.
3.17 Attività socialmente utili e di volontariato
Relativamente all’organizzazione e alla gestione di attività assistenziali o di inserimento od integrazione in ambito sociale, scolastico o lavorativo, in favore di vari soggetti quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: minori con famiglie in condizione di disagio, anziani, cittadini stranieri, disoccupati, disabili, tossicodipendenti, nonché in relazione allo svolgimento di attività di pubblica utilità (come – a titolo meramente indicativo e non limitativo – manutenzione di aree verdi, piccole manutenzioni presso edifici scolastici, parchi gioco, sorveglianza presso edifici scolastici, spazi ricreativi, musei), ad opera di persone non dipendenti, l’assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile direttamente derivante ai soggetti – singoli cittadini, famiglie, enti e/o associazioni – aderenti e/o partecipanti alle sopra nominate iniziative, compresi i soggetti assistiti, a condizione che tale adesione e/o partecipazione o – in ogni caso – tali iniziative, siano rilevabili dagli atti amministrativi del Contraente.
La garanzia non vale per i danni ai beni immobili e strumentali utilizzati per le attività menzionate
ed è esclusa ogni responsabilità derivante dall’esercizio di attività medica.
3.18 RC per danni a cose ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785/bis e 1786 del codice civile Limitatamente ai servizi ove esista servizio di guardaroba custodito o sia prescritto agli utenti l’obbligo di deposito di indumenti e/o cose (teatri, sale di spettacolo, musei, biblioteche, etc.) nonché relativamente alle strutture di servizio del Contraente (asili, scuole, colonie, case di
soggiorno, case protette, ambulatori ed altre simili anche se qui non menzionate) l’assicurazione è estesa ai danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate, anche derivanti da incendio e furto, dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere, ai sensi dei sopra richiamati articoli del codice civile.
Dall’anzidetta estensione sono in ogni caso esclusi: denaro, marche e valori bollati, titoli di credito,
oggetti preziosi (pietre e metalli), veicoli e loro contenuto.
La presente garanzia è prestata, in deroga ad ogni diversa previsione dell’assicurazione, con la
franchigia e con il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella
3.19 Xxxxx a cose in consegna o custodia
L’assicurazione è estesa ai danni alle cose di terzi in consegna o custodia all’Assicurato. Sono comunque esclusi i danni alle cose utilizzate per l’esercizio delle attività per le quali è prestata l’assicurazione od oggetto dell’esecuzione di lavori. La garanzia è prestata con la franchigia e con il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella.
3.20 Danni da attività di rimozione veicoli
Relativamente al servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta o di rimozione attuata per ragioni di sicurezza della viabilità o, in ogni caso, di pubblico interesse, l’assicurazione è estesa ai danni cagionati a terzi a seguito di caduta o sganciamento dei veicoli rimossi:
▪ durante le operazioni di carico e scarico degli stessi;
▪ nel traino e/o trasporto dei suddetti veicoli fino all’area di sosta o deposito dei medesimi. L’estensione è prestata per il complesso delle suindicate operazioni ferma l’esclusione dei danni rientranti nella disciplina della Legge n. 990/69 (e successive modifiche ed integrazioni) e comprende i danni subiti dai menzionati veicoli custoditi dall’Assicurato in apposite aree di sosta o deposito. Nel caso in cui il servizio sia stato appaltato a terzi, l’anzidetta estensione è prestata esclusivamente nell’interesse dell’Assicurato nella sua qualità di committente.
Sono esclusi i danni alle cose che si trovino sui veicoli rimossi.
La garanzia è prestata con il limite di risarcimento indicato nella specifica tabella.
3.21 Mense e punti ristoro
Relativamente all’esercizio di servizi di ristorazione, quali mense e affini, come pure per quanto riguarda la proprietà e/o l’esercizio di distributori automatici di cibi e bevande, l’assicurazione è estesa ai danni cagionati da cibi, bevande ed alimentari in genere, anche di produzione propria, somministrati durante il periodo di validità della polizza e per i sinistri verificatisi nel medesimo periodo. Qualora i servizi di ristorazione siano appaltati a terzi, l’assicurazione è operante per la responsabilità derivante all’Assicurato quale committente.
3.22 Esercizio di farmacie
Relativamente all’esercizio di farmacie, l’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni cagionati – entro un anno dalla consegna (purché avvenuta durante il periodo di validità dell’assicurazione) – dai prodotti somministrati o venduti, esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Tuttavia per i prodotti galenici di produzione propria – compresi i prodotti omeopatici e di erboristeria – somministrati o venduti, l’assicurazione è prestata anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.
3.23 Pluralità di assicurati – Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Il massimale pattuito in polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento deve intendersi unico, per ogni effetto, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.
3.24 R.C. personale distaccato/comandato
La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’ Assicurato per danni subiti/provocati da:
- dipendenti di società od Enti distaccati/comandati presso il Contraente/Assicurato;
- dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati/comandati presso altre società od Enti.
3.25 Responsabilità solidale del committente con l’appaltatore/subappaltatore
La garanzia assicurativa è estesa alla responsabilità civile che, ai sensi del comma 910 della legge 296/2006, possa derivare all'Assicurato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'appaltatore e/o del subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL.
3.26 Clausola broker
Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto – ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del Broker indicato nella sezione “definizioni”.
Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all’altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, sì intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente.
Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto.
3.27 Coassicurazione e delega
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:
– ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile;
– tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
– i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
– con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.
3.28 Informazione sinistri
La Società si impegna a fornire dettagliato resoconto riguardo ai sinistri denunciati, liquidati e/o riservati e/o archiviati senza seguito, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a semplice richiesta del Contraente ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa.
3.29 Rescissione automatica
Qualora la Società, avvalendosi della facoltà concessa dalle norme contrattuali, comunichi il proprio recesso dal presente contratto di assicurazione, il Contraente avrà facoltà di rescindere, con pari effetto, tutti i contratti di assicurazione o parte di essi – ovvero le quote di partecipazione agli stessi – assegnati alla Società medesima in esito alla procedura mediante la quale è stato assegnato il presente contratto.
3.30 Interpretazione del contratto
Il presente schema di polizza normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all’assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.
4. SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO
n. | condizione particolare | scoperto % | franchigia o minimo non indennizzabile per sinistro, salvo diversa indicazione (Euro) | massimo risarcimento (Euro) |
2.1 | Danno biologico (RCO) | 2.500,00 | i massimali di polizza RCO | |
2.9 | Franchigia frontale RCT | 1.500,00 | ||
3.1 | Malattie professionali | i massimali di polizza RCO | ||
3.2 | Interruzioni/sospensioni di attività di terzi | 10 | 2.500,00 | 250.000,00 per sinistro |
3.5 | Danni da incendio | 1.500,00 | 500.000,00 per sinistro/anno (in eccesso ad eventuale clausola Ric. Terzi pol. incendio) | |
3.6 | Danni a veicoli sotto carico e scarico | 1.500,00 | i massimali di polizza RCT | |
3.7 | Danni a veicoli in parcheggio | 1.500,00 | i massimali di polizza RCT | |
3.8 | Danni a cose sollevate, caricate e scaricate | 10 | 1.500,00 | 50.000,00 per sinistro e anno |
3.10 | Danni da cedimento o franamento del terreno | 10 | 1.500,00 | 250.000,00 per sinistro e anno |
3.11 | Danni da furto | 1.500,00 | 50.000,00 per sinistro e anno | |
3.13 | Danni da inquinamento accidentale | 10 | 2.500,00 | 250.000,00 per sinistro /anno |
3.14 | Xxxxx a cose nell’ambito di esecuzione dei lavori | 1.500,00 | 100.000,00 per sinistro e anno | |
3.15 | Danni a condutture e impianti sotterranei | 1.500,00 | 250.000,00 per sinistro e anno | |
3.18 | R.C. ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785bis e 1786 del c.c. | 150,00 | 5.000,00 per sinistro, col limite di 2.500,00 per danneggiato | |
3.19 | Xxxxx a cose in consegna o custodia | 1.500,00 | 50.000,00 per sinistro e anno | |
3.20 | Danni da rimozione veicoli | 10 | 1.500,00 | 25.000,00 per sinistro e anno |
5. DICHIARAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di conoscere ed approvare specificatamente le seguenti disposizioni contrattuali:
Art. 1.4
Durata del contratto.
Art. 1.5
Recesso in caso di sinistro.
Art.1.7
Foro competente.
La Società Il Contraente / Assicurato
SCHEDA DI POLIZZA
costituente parte integrante della polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro n°......................................
Contraente e Assicurato: Comune di Paceco Xxx Xxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx (XX) C.F/PIVA 00255210817
Durata del contratto | |
effetto dal: | 31/10/2022 |
scadenza il: Massimali assicurati | 31/12/2023 |
Responsabilità civile verso terzi (RCT)
❑ Euro 2.500.000,0 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbiano sofferto danni per morte o lesioni personali o abbiano subito danni a cose di loro proprietà
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)
❑ Euro 2.500.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero dei prestatori d’opera infortunati
Elementi per il conteggio del premio:
Il premio annuo lordo dovuto per l’assicurazione è determinato in base all’elemento variabile delle
Retribuzioni lorde annue (come definite in polizza).
Lo stesso viene anticipato dal Contraente in base agli elementi di seguito indicati e regolato successivamente nei termini previsti dalla norma “Elementi per il calcolo e la regolazione del premio”:
▪ retribuzioni lorde annue preventivate = € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00)
▪ xxxxx lordo pro mille = ………
Il premio annuo lordo anticipato ammonta pertanto a Euro (di cui Euro
di oneri fiscali).