COMUNE DI NURAMINIS
COMUNE DI NURAMINIS
Provincia Sud Sardegna
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AREA 4 – AREA SOCIALE
GESTIONE E ORGANIZZAZIONE LABORATORIO DI CERAMICA PER DISABILI PSICHICI E FISICI
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Cig
ZB8296A655
Il responsabile del servizio |
(Dott.ssa Xxxxxx Xxxx) |
S O M M A R I O
CAPO I – OGGETTO E NATURA DELL’APPALTO
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
Art. 2 – Descrizione del progetto Art. 3 – Contratto, durata e valore Art. 4– Disciplina del servizio
Art. 5– Personale
Art. 7 – Sospensione o interruzione del servizio
CAPO II – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
Art. 8 – Impegni a corredo dell’offerta Art. 9 – Garanzie di esecuzione
Art. 10 – Coperture assicurative
CAPO III – CONTRATTO
Art. 11 – Domicilio dell’appaltatore
Art. 12 – Osservanza di leggi, regolamenti e del capitolato speciale di appalto Art. 13 – Disciplina del subappalto
Art. 14 – Pagamenti
Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari Art. 16 – Esecuzione in danno e recesso Art. 17 – Sanzioni, penali e controlli
Art. 18 – Risoluzione del contratto
Art. 19 – Variazione o modifica ragione sociale
CAPO IV – NORME DI SICUREZZA
Art. 20 – Sicurezza sul luogo di lavoro Art. 21 – Norme di sicurezza generali
CAPO V – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E NORME FINALI
Art. 22 – Transazione Art. 23 – Controversie
Art. 24 – Foro competente
Art. 25– Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore
Art. 26 – Patto di integrità
Art. 27 – Accesso agli atti e divieto di divulgazione Art. 28 – Spese e tasse
Art. 29 – Adeguamento dei prezzi
CAPO I – CONDIZIONI GENERALI
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO.
L’appalto ha per oggetto la gestione e l’organizzazione del laboratorio di ceramica per persone disabili psichiche e fisiche (riconosciuti ai sensi della L. R 20/97 e ai sensi della L.104 art. 3 comma 3)
2. Il servizio, consiste nell’organizzazione, da parte di persone esperte nel settore di un corso base di utilizzo, lavorazione e esposizione di prodotti in ceramica promuovendo la socializzazione, l’integrazione e il lavoro di gruppo/squadra.
Art. 2 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO
1. Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta appaltatrice in conto proprio ed a proprio rischio e per mezzo di personale ed organizzazione propria.
2. Le prestazioni che la ditta aggiudicataria dovrà eseguire relativamente al servizio oggetto del presente appalto saranno sommariamente le seguenti:
- organizzazione di lezioni/incontri pratici dove si impara a utilizzare, maneggiare la ceramica. Il procedimento dalla lavorazione alla costruzione, la cottura e la colorazione dell’oggetto realizzato o da realizzare.
3. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non attivare il laboratorio qualora i partecipanti siano inferiori a 6.
Art. 3 – CONTRATTO, DURATA E VALORE
1. Il servizio avrà una durata di 18 settimane e dovrà essere svolto presumibilmente per 1 volta la settimana per due ore ciascuna nel periodo compreso tra ottobre e maggio per un totale di 36 ore di laboratorio.
3. L’importo a base d’asta ammonta a 3.120,00 oltre l’i.v.a. al 22%, per un importo complessivo di € 4.000,00. Tale importo comprende il costo del personale impiegato, il costo dell’attrezzatura utile a realizzare il laboratorio (escluso quanto già messo a disposizione dal Comune) ogni altro onere quali costi della sicurezza
6. La stipulazione del contratto avverrà nei termini e con le modalità previsti dall'art. 32 c.14 del D. Lgs. N° 50/2016 e, nello specifico, mediante scambio di corrispondenza essendo un importo d’appalto sotto soglia.
Art. 4 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO.
1. Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta appaltatrice in conto proprio ed a proprio rischio e per mezzo di personale ed organizzazione propria.
2. La ditta aggiudicataria avrà il compito di nominare un responsabile referente del servizio, che avrà la
funzione di mantenere tutti i contatti con l’ufficio per l’ottimale funzionamento del servizio.
Le generalità del responsabile, unitamente ai propri recapiti telefonici, fax, e-mail, etc., etc., dovranno essere comunicate, per iscritto, alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione e, comunque, prima dell’avvio del servizio. Tale responsabile assumerà le funzioni di referente unico ed esclusivo nei confronti dell’appaltante.
3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione degli operatori impiegati che non osservi un contegno riguardoso e corretto nei confronti della cittadinanza e/o degli altri addetti ai lavori, nonché quella di richiedere l’allontanamento degli operatori ritenuti inidonei al servizio per comprovati e gravi motivi. In tali casi, l’appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione con altro personale senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli pattuiti.
4. L’impiego di operatori volontari da parte del soggetto affidatario verrà riconosciuto e stimolato.
L’appaltatore, a tal fine, dovrà comunicare all’ufficio l’eventuale utilizzo di personale volontario, indicandone ruolo, ambito e modalità di utilizzo dello stesso.
Le prestazioni del volontariato saranno, in ogni caso, aggiuntive ed ulteriori rispetto a quelle contrattualmente previste e stabilite nel progetto di intervento individuale.
L’utilizzo dei volontari, pertanto, dovrà essere considerato non sostitutivo ma integrativo dei parametri di impiego degli operatori e le loro prestazioni non potranno concorrere alla determinazione dei costi del servizio.
5. Tutti gli obblighi assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali saranno a carico della ditta affidataria del servizio la quale sarà la sola ed esclusiva responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo al pagamento e l’onere a carico della stazione appaltante o in solido con la medesima.
6. L’appaltatore avrà il compito di porre in essere, di sua iniziativa, ogni e qualsiasi provvedimento ed usare la massima diligenza per evitare danni di qualsiasi entità a persone o cose.
7. La ditta aggiudicataria sarà responsabile direttamente dei danni che dovessero occorrere all'utenza, agli operatori, a terzi o a cose nello svolgimento delle attività oggetto dell’appalto e imputabili a colpa dei propri operatori o a irregolarità o carenze nelle prestazioni e/o, comunque, in conseguenza dell'esecuzione del servizio.
Art. 5 – PERSONALE
1. L’appaltatore avrà l’obbligo di provvedere alla materiale esecuzione dell’appalto con un numero adeguato alle esigenze dell’ente di operatori.
Il personale richiesto è il seguente:
- Esperto di ceramiche e di lavorazione della ceramica per la creazione di manufatti e oggettistica (abbiamo calcolato un costo orario presumibilmente di € 40,00 comprensivo di iva)
- Un educatore professionale con esperienza nel settore disabilità psichiche e fisiche (abbiamo calcolato un costo orario pari a € 23,00 comprensivo di Iva).
2. L’appaltatore avrà il compito di sostituire, in caso di assenza, impedimento, malattia, dimissioni, licenziamento, etc, del personale, con altro avente analoga professionalità, in modo da assicurare, senza interruzione alcuna, fatti i casi di forza maggiore, la continuità del servizio.
3. L’aggiudicatario - in caso di inadeguatezza, costituita da carenze nella capacità relazionale, da mancanza di onestà o moralità accertati in base a riscontri oggettivi anche su segnalazione dei beneficiari del servizio - per negligenza, imperizia ed inosservanza del proprio personale dei compiti verso gli utenti, dovrà provvedere all'immediata sostituzione degli operatori con altri aventi gli stessi requisiti professionali, entro un termine massimo di dieci giorni dalla data della ingiunzione della stazione appaltante.
4. Le sostituzioni di personale non potranno, in alcun caso, comportare aumenti di spesa per il Comune.
5. Il personale dovrà essere fisicamente idoneo all'espletamento di tutte le prestazioni descritte dal presente capitolato, dovrà essere sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari previsti in materia di lavoro al fine di garantirne l'integrità fisica.
6. La ditta aggiudicataria avrà l’onere di impiegare personale che garantisca un corretto comportamento e che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari.
L’impresa aggiudicataria, nonché il personale impiegato nel servizio, avranno l’obbligo di riservatezza riguardo i dati personali e/o sensibili relativi all’utenza e di rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui al D. Lgs.
n. 196/2003 in materia di protezione dei dati.
7. Il personale impiegato nell’esecuzione del servizio dovrà attenersi a tutte le norme inerenti la sicurezza sui posti di lavoro. L’impresa aggiudicataria dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dalle norme vigenti, nonché le norme di igiene del lavoro, dotando il personale, ove necessario, di adeguati mezzi di protezione, in relazione ai servizi da svolgersi.
ART. 6 – ORARIO DI SERVIZIO E ATTREZZATURA.
1. Gli orari di espletamento del servizio dovranno essere concordati con la stazione appaltante a seconda delle esigenze dei beneficiari e dovranno rispondere alle esigenze dell'utenza e alla disponibilità degli spazi che il Comune offre per realizzare il laboratorio.
2. Il Comune metterà a disposizione la seguente attrezzatura:
- Sala adeguata per svolgere il laboratorio
- Forno per la cottura dei lavori (forno apposito per la cottura della ceramica presente nella sede comunale)
- Tavoli e sedie se necessari.
3. La Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione (nel costo dell’appalto devono rientrare tali somme), tutta l’attrezzatura e soprattutto i materiali da utilizzare per la realizzazione del laboratorio.
ART. 7 – SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
1. In caso di sciopero del proprio personale, la ditta aggiudicataria dovrà darne, tempestivamente ed in via preventiva, comunicazione scritta all’amministrazione comunale. Il compenso per le ore non effettuate, a seguito di sciopero, verrà detratto dal corrispettivo mensile, ove, previo accordo fra le parti, non recuperate entro il mese.
2. Le ore non effettuate, previo accordo fra le parti, potranno, in ogni caso, essere recuperate e compensate nel mese in cui viene effettuato il recupero.
3. Il servizio, per nessuna altra ragione, potrà essere sospeso o interrotto, salvo casi di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell’appaltatore. In quest’ultima ipotesi le ore non espletate dovranno, comunque, essere recuperate con le modalità indicate nei precedenti commi.
CAPO II – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.
Art. 8 – IMPEGNI A CORREDO DELL’OFFERTA.
1. L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
2. La cauzione potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti con versamento sul c.c.p. 166558098 intestato a Comune di Nuraminis- Servizio Tesoreria con la seguente causale: "Cauzione provvisoria per l'appalto per la gestione e l’organizzazione del laboratorio di ceramica per persone con disabilità psichica e fisica; o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
4. La garanzia dovrà prevedere espressamente
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia dovrà avere validità di centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per analogo periodo, nel caso in cui al momento della sua scadenza, per un qualsiasi motivo, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione,
6. La garanzia servirà a coprire la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, potrà essere ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.
8. L'offerta dovrà, altresì, essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.
Art. 9 – GARANZIE DI ESECUZIONE .
1. L'esecutore del contratto dovrà costituire una garanzia fideiussoria pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 dovrà prevedere espressamente
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b) la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
c) l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La garanzia fideiussoria indicata al comma 1 sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 95 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, sarà automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, di documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 5 per cento dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituirà inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. La mancata costituzione, nei termini indicati dalla stazione appaltante, della garanzia indicata al comma 1 determinerà la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dalla scadenza del contratto.
6. La stazione appaltante potrà, in ogni caso, rivalersi sui crediti e sulla cauzione prestata dalla ditta appaltatrice per ottenere il rimborso delle spese e la refusione di eventuali danni.
7. L’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di disporre l’uso della cauzione, al verificarsi delle circostanze, secondo le norme previste dall’ ordinamento e dal presente capitolato, senza che l’impresa possa opporre eccezioni di sorta. La ditta avrà l’obbligo di reintegrare la cauzione, nel termine di venti giorni dal verificarsi della circostanza, qualora il Comune abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto od in parte di essa. Il mancato reintegro comporterà la sospensione dei pagamenti, fino a quando la ditta non ottempererà a tale obbligo
Art. 10 – COPERTURE ASSICURATIVE.
1. L’appaltatore avrà l’obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile (RC), comprensiva della responsabilità civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento al servizio oggetto del contatto, con massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00 e con validità non inferiore alla durata dell’appalto.
2. L’appaltatore non sarà soggetto all’obbligo di cui al primo comma, qualora dimostri di essere in possesso di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche di quella indicata al comma precedente.
In tal caso, l’appaltatore dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale dovrà essere esplicitato che la polizza in questione ha validità anche per il servizio oggetto del presente appalto.
3. Copia della polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all’Amministrazione prima della stipula del contratto o prima dell’inizio del servizio qualora sia autorizzata l’esecuzione in pendenza della stipulazione del contratto.
CAPO III – CONTRATTO.
Art. 11 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE.
1. L'appaltatore, ai fini dell’appalto della gestione del servizio dovrà eleggere domicilio nel territorio del Comune di Nuraminis, presso la sede dell’Amministrazione Comunale o anche presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta, i quali dovranno esprimere dare il loro consenso.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto saranno fatte dal responsabile del servizio, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta del servizio oppure presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1 a mezzo di lettera raccomandata o p.e.c..
Art. 12 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.
1. L’appalto sarà regolato - oltre che dalle norme del presente capitolato speciale - anche da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti ivi compresi quelli comunali, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti in materia di appalto e di gestione di servizi.
2. L’appaltatore - con la firma del contratto - dichiarerà di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate nel precedente comma, e di impegnarsi all’osservanza delle stesse.
3. In particolare l’appaltatore si intenderà, altresì, obbligato:
a) all’osservanza delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che eventualmente saranno emanate durante l’esecuzione del contratto relative alle assicurazioni del personale dipendente contro gli infortuni sul lavoro, l’invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie del genere, la disoccupazione involontaria, agli assegni familiari, per combattere le malaria, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sull’assunzione della manodopera locale, degli invalidi di guerra, mutilati civili, orfani di guerra, sui disabili, ecc.
b) ad applicare al proprio personale le condizioni normative e retributive risultanti dai relativi contratti collettivi nazionali e degli eventuali accordi locali integrativi dei medesimi, vigenti nel tempo e nelle località in cui verrà effettuato il servizio. La ditta appaltatrice avrà l’obbligo, altresì, di osservare integralmente tali norme anche dopo la scadenza dei contratti stessi e fino alla loro sostituzione, anche nel caso in cui non aderisse alla associazioni stipulanti o da esse recedesse, oppure mutasse dimensione o struttura ovvero qualificazione giuridica, economica o sindacale. Tutti gli obblighi assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali, dovuti per il personale dipendente e/o, comunque, utilizzato per il servizio , saranno a carico della ditta aggiudicataria, la quale sarà la sola responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento o l’onere a carico del Comune o in solido con il Comune.
c) all’osservanza di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni;
d) all’osservanza di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all’appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti autorità statali, regionali, provinciali, comunali, dalle amministrazioni che hanno giurisdizione sui luoghi in cui deve eseguirsi il servizio, restando contrattualmente convenuto che - anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni - egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l’amministrazione appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del rapporto;
e) all’osservanza delle leggi in materia di lotta alla delinquenza mafiosa 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47, X.Xxx. 8 agosto 1994, n. 490, D.Lgs. 2 giugno 1998, n. 252 e loro successive modificazioni e integrazioni.
Art. 13 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.
1. L’appaltatore sarà tenuto ad eseguire in proprio il servizio. Il contratto non potrà essere ceduto, a pena di nullità.
2. Il servizio, parimenti, non sarà subappaltabile o affidabile a cottimo, pena la rescissione del contratto.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, l'appaltatore avrà diritto solamente al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti in proprio, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla rescissione od annullamento del contratto.
4. L’appaltatore rimarrà, in ogni caso, l’unico e solo responsabile nei confronti del Comune per eventuali attività affidate a terzi.
Art. 14 – PAGAMENTI.
1. La stazione appaltante corrisponderà alla ditta appaltatrice un compenso pari all’importo di aggiudicazione, fatte salve le modifiche successivamente intervenute.
2. Il pagamento delle prestazioni, ogni onere incluso, sarà effettuato a consuntivo, a mezzo di ordinativo diretto a favore del creditore, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura.
3. La fattura, da presentare esclusivamente in formato elettronico e secondo la normativa vigente, dovrà contenere i seguenti elementi:
- l’indicazione dell'oggetto dell'appalto;
- tutti i dati relativi al pagamento;
- il n. CIG;
- il codice univoco ufficio;
- il n° e la data della determinazione di aggiudicazione;
- ogni altra indicazione che verrà eventualmente richiesta dalla stazione appaltante.
4. Tutti i pagamenti saranno effettuati presso la Tesoreria Comunale con mandati in corrispondenza delle fatture presentate dall’aggiudicatario, conformemente alle prescrizioni contenute nella normativa attinente la tracciabilità dei flussi finanziari.
5. Eventuali contestazioni in merito alle fatture saranno comunicate all’aggiudicatario, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), entro 15 gg dalla registrazione al protocollo dell’ente delle medesime.
6. La liquidazione ed il pagamento di ogni fattura sarà subordinata alla acquisizione, con esito di regolarità, del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi dell’art. 2 della Legge n° 266/02.
7. Nel caso di irregolarità del D.U.R.C., si procederà secondo quanto previsto dall’art. 30, quinto comma, del D.Lgs. n° 50/2016.
Art. 15 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. La ditta appaltatrice avrà l’obbligo di comunicare gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, entro quindici giorni dalla data di aggiudicazione, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.
2. Essa sarà tenuta a pagare i propri dipendenti, consulenti, e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite il conto corrente di cui al precedente comma. Per le spese giornaliere di importo pari o inferiore a 500,00 euro, potrà utilizzare sistemi diversi dal bonifico bancario, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa.
3. Il mancato utilizzo di tale conto conto corrente per i movimenti finanziari relativi al presente appalto, comporterà la risoluzione di diritto del contratto, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010.
Art. 16 – ESECUZIONE IN DANNO E RECESSO.
1. Considerata la particolare natura delle prestazioni, l’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di affidare a terzi l’effettuazione delle prestazioni, per qualsiasi motivo, non rese dall’appaltatore con addebito allo stesso dell’intero costo supportato e degli eventuali danni.
2. La stazione appaltante avrà il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi eseguiti e del valore dei beni utili esistenti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.
Art. 17 – SANZIONI, PENALI E CONTROLLI
1. La stazione appaltante provvederà ad applicare delle sanzioni nei confronti dell’aggiudicatario, qualora non vi sia rispondenza tra il servizio erogato espletato e quanto stabilito con il presente capitolato e precisamente:
- per inadempienze di lieve entità, € 100,00 alla volta;
- per la mancata o ritardata sostituzione degli operatori assenti, in conseguenza della quale si sia verificata una interruzione del servizio: € 300,00 per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione;
- per l’impiego di operatori, anche solo in via provvisoria, non in possesso dei requisiti per la partecipazione al presente appalto: € 100,00 per ogni operatore e per ogni giorno di servizio;
- per l’interruzione del servizio, senza giustificato motivo, per periodi inferiori a tre giorni; € 500,00 giornalieri;
- per inadempienze più gravi, ove non sussistano le condizioni previste dalla legge per la risoluzione del contratto, l’Amministrazione Comunale si riserva di adottare misure più severe da adottarsi di volta in volta, attraverso provvedimento del Funzionario Responsabile.
2. L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza. L.'appal- tatore, nei cinque giorni dalla data di notifica dell' inadempienza potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il responsabile del servizio.
3. Le sanzioni e le penali verranno applicate mediante ritenute da effettuarsi sui pagamenti in acconto o a saldo del servizio ed all’ occorrenza sarà prelevato dalla cauzione.
4. Qualora la ditta appaltatrice, espressamente diffidata, non ottemperi agli obblighi assunti nei modi e nei tempi utili la stazione appaltante potrà intervenie con mezzi contingenti, addebitando le maggiori spese all'impresa inadempiente.
5. Nel caso in cui la ditta sia stata sottoposta al pagamento di almeno tre penali, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla rescissione del contratto e di aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria. Al verificarsi della circostanza, il committente provvederà ad incamerare la cauzione a titolo di risarcimento danni e ad addebitare alla ditta medesima le maggiori spese sostenute.
6 In caso di abbandono o sospensione anche parziale, eccettuati i casi di forza maggiore, la stazione appaltante potrà sostituirsi all’appaltatore per l’esecuzione d’ufficio del servizio, in danno e a spese dell’inadempiente oltre ad applicare le penali previste dal contratto d’appalto.
7. La stazione appaltante avrà la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, controlli sulla qualità di espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto attiene il rispetto delle norme contrattuali. La medesima si riserva la facoltà di vigilare sul regolare adempimento degli obblighi contrattuali, sul personale della ditta appaltatrice. L’amministrazione si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di esercitare gli stessi controlli per mezzo di organismi tecnici ufficiali al fine di accertare la più completa applicazione delle norme contrattuali.
Art. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'assuntore del servizio sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del servizio valuterà l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.
2. In relazione al disposto dell’art. 1456 del codice civile il contratto si risolverà nei casi di inadempimento delle seguenti obbligazioni:
a) mancato inizio del servizio appaltato alla data stabilita;
b) violazione delle norme che disciplinano il subappalto;
c) interruzione non motivata o abbandono, non motivato, per più di sette giorni del servizio.
3. Nel caso di risoluzione, l'assuntore avrà diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
4. Troveranno, in ogni caso, applicazione le disposizioni del codice civile, salvo quanto disposto, in materia, dal codice dei contratti.
Art. 19 – VARIAZIONE O MODIFICA RAGIONE SOCIALE
1. Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale della ditta aggiudicataria dovranno essere tempestivamente comunicate alla stazione appaltante.
2. La comunicazione dovrà essere corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata. L’atto notarile, in particolare, dovrà contenere la menzione che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente. In mancanza di tale menzione, il titolare o il legale rappresentante della ditta dovrà trasmettere apposita dichiarazione contenente quanto innanzi specificato.
3. Fino a quando non sarà terminata la procedura di cui ai commi 1 e 2, il comune continuerà a riconoscere quale soggetto contraente l’aggiudicatario originario ed eventuali fatture, nel frattempo, pervenute con la nuova intestazione e/o denominazione non saranno liquidate e/o pagate.
CAPO IV – NORME DI SICUREZZA
Art. 20 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO.
1. L’appaltatore avrà l’obbligo di fornire alla stazione appaltante, entro 10 giorni dall’aggiudicazione, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore sarà obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 3 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili a tutte le lavorazioni.
3. Relativamente al presente appalto non viene prevista la elaborazione del D.U.V.R.I., in quanto non si prevedono per rischi di interferenza tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di ditte diverse che operano nella stessa sede con contratti differenti.
Art. 21 – NORME DI SICUREZZA GENERALI.
0.Xx servizio appaltato dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'assuntore del servizio sarà, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di igiene.
3. L'assuntore del servizio avrà l’obbligo di predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'assuntore del servizio non potrà iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
CAPO V – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E NORME FINALI
Art. 22 – TRANSAZIONE.
1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto, potranno sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.
Art. 23 – CONTROVERSIE.
1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione del contratto e all'esecuzione del servizio, non risolta in via amministrativa, sarà di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, restando escluso fin d'ora il ricorso a collegi arbitrali, comunque, formati e/o costituiti.
2. Ai sensi dell’art. 209, 2° comma, del D. Lgs. n° 50/2016, si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
Art. 24 – FORO COMPETENTE
Tutte le controversie non composte ai sensi del articoli precedenti saranno deferite al giudice ordinario. Il tribunale competente sarà quello di Cagliari, con espressa esclusione di qualsiasi altro.
Art. 25 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE.
1. Nel caso di fallimento della ditta appaltatrice il contratto si intenderà risolto ipso jure a meno che il curatore fallimentare non dichiari espressamente di voler subentrare nel rapporto.
2. Al di fuori di quanto indicato nel comma 1, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, così come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.
3. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto miglior offerente in sede di gara.
Art. 26 – PATTO DI INTEGRITA’
L'aggiudicatario avrà l’obbligo di sottoscrivere ed applicare il Patto di integrità per gli appalti pubblici del Comune di Nuraminis, e pubblicato dall'Amministrazione Comunale nell'apposita sezione di “Amministrazione Trasparente”, relativo alla disciplina del comportamento degli operatori economici e del personale, sia interno che esterno, nell'ambito della presente procedura di affidamento e gestione del servizio.
Art. 27 – ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETO DI DIVULGAZIONE.
1. L’accesso agli atti ed il divieto di divulgazione saranno disciplinati dall’art. 53 del codice dei contratti.
2. Ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, saranno, comunque, sottratte all’accesso le relazioni riservate del responsabile.
Art. 28 – SPESE E TASSE.
1. Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto d’appalto, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione saranno a carico dell’assuntore del servizio qualora siano previste.
Art. 29 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI.
1. Non essendo il contratto ad esecuzione periodica o continuativa, non troverà applicazione la clausola di adeguamento del prezzo.