CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Contratto a misura
PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO E GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA, RACCOLTA, SMISTAMENTO, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
PERIODO 01/10/2019 - 30/09/2022 CIG 7786970AEB
Sommario
Art. 1 Definizioni ...............................................................................................................................................
Art. 2 Disciplina normativa dell’appalto ...........................................................................................................
Art. 3 Descrizione del servizio e specifiche tecniche ........................................................................................
Art. 4 Durata del contratto ...............................................................................................................................
Art. 5 Forma del contratto ................................................................................................................................
art. 6 Anticipo di fornitura................................................................................................................................
art. 7 Valore del contratto ................................................................................................................................
art. 8 Criteri di aggiudicazione..........................................................................................................................
Art. 9 Modalità di svolgimento del servizio .....................................................................................................
Art. 10 Condizioni dello svolgimento del servizio ...............................................................................................
Art. 11 Attestazione di verifica di conformità ....................................................................................................
Art. 12 Fatturazione e pagamenti .......................................................................................................................
Art. 13 Tracciabilità dei pagamenti .....................................................................................................................
Art. 14 Xxxxxx.......................................................................................................................................................
Art. 15 Corrispondenza postalizzata attraverso il fornitore del servizio universale...........................................
Art. 16 Esecuzione in danno................................................................................................................................
Art. 17 Modalità di realizzazione - controlli........................................................................................................
Art. 18 Modalità delle comunicazioni .................................................................................................................
Art. 19 Obbligazioni dell’appaltatore..................................................................................................................
Art. 20 Interruzioni del servizio...........................................................................................................................
Art. 21 Personale impiegato nell’appalto ..........................................................................................................
Art. 22 Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro .........................................................................................
Art. 23 Obblighi di riservatezza ...........................................................................................................................
Art. 24 Trattamento dei dati ...............................................................................................................................
Art. 25 Garanzie .................................................................................................................................................
Art. 26 Divieto di cessione contratto ..................................................................................................................
Art. 27 Disciplina antimafia.................................................................................................................................
Art. 28 Subappalto ..............................................................................................................................................
Art. 29 Risoluzione del contratto ........................................................................................................................
Art. 30 Recesso....................................................................................................................................................
Art. 31 Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali ......................................................
Art. 32 Controversie e spese contrattuali ...........................................................................................................
1. DEFINIZIONI
Nell’ambito del presente Capitolato si intende per:
Committente/Stazione Appaltante: Azienda Lombarda per L’Edilizia Residenziale Bergamo Lecco e Sondrio
Avviso di Ricevimento o A/R: ricevuta con valore probatorio che, prodotta dal Committente
all’atto della spedizione e firmata e datata dal destinatario o persona abilitata all’atto della consegna, viene restituita al committente perché abbia conoscenza dell’avvenuta consegna. L’avviso di ricevimento della spedizione viene recapitato al Committente con Posta Semplice.
Destinatario: soggetto fisico o giuridico a cui è indirizzata la corrispondenza della sede mittente.
Fornitore/Aggiudicatario: l’impresa o il raggruppamento di imprese risultato aggiudicatario;
Fornitore del Servizio Universale - FSU: soggetto incaricato di fornire il servizio descritto all’art. 3 del D. Lgs 261/99 e ss.mm.ii. (attualmente Poste Italiane S.p.a.).
Xxxxxx lavorativo: dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi.
Invio di corrispondenza o Invio: comunicazioni in forma scritta su supporto materiale di qualunque natura che vengono trasportati e consegnati all'indirizzo indicato dal mittente sul documento stesso o sul suo involucro.
Lavorazione: tutta l’attività necessaria per il recapito della posta ai destinatari, ivi compresa l’affrancatura.
Pacchi ordinari: pacchi postali che non eccedano i 20 kg. di peso.
Parti: Fornitore e Aler BG-LC-SO/Committente.
Pick up: servizio di ritiro a domicilio della corrispondenza presso la sede mittente.
Posta Raccomandata: servizio per la spedizione di invii di corrispondenza con tracciatura telematica verso qualsiasi località del territorio nazionale, che fornisce al mittente prova dell’avvenuta spedizione e un rimborso forfettario in caso di distruzione furto o smarrimento.
Posta Raccomandata AR: Posta Raccomandata cui è associato un Avviso di Ricevimento.
Posta ordinaria: invii di corrispondenza verso qualsiasi località del territorio nazionale non raccomandata.
Ufficio operativo e di deposito: punto di giacenza e di ritiro messo a disposizione dal fornitore.
Sede mittente:
- Sede legale: Bergamo Via Mazzini 32/A
- UOG di Lecco: Lecco – Via Caduti Lecchesi a Fossoli, 34
- UOG di Sondrio: Xxxxxxx - X.xxx Xxxxxxxxxx, 1
Servizio: i servizi postali oggetto del contratto
Tracciatura telematica o Tracciatura: servizio che consente al mittente la verifica in tempo reale dello stato di lavorazione degli invii attraverso una ricerca per codice identificativo della comunicazione, secondo le normali prassi in uso nel mercato dei servizi postali.
Utenza: destinatari della corrispondenza
2. DISCIPLINA NORMATIVA DELL’APPALTO
L’appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dalle disposizioni previste dal presente Capitolato Speciale, dagli atti di gara, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell’Appalto.
Nell’esecuzione contrattuale il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia anche se emanate successivamente alla partecipazione alla gara.
Si specifica che non sussistono rischi da interferenza che debbano essere oggetto di D.U.V.R.I. ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E SPECIFICHE TECNICHE
Aler Bergamo Lecco e Sondrio intende affidare per tre anni i servizi postali definiti al precedente art. 1, come descritti nel presente articolo, le cui quantità e tipologie sono stimate nell’allegato 1 denominato “Prospetto stime quantità e tariffe (IVA esclusa) considerate per la determinazione del prezzo a base di gara”. Il servizio che si intende affidare comprende il ritiro, la lavorazione, il recapito al/i destinatario/i della corrispondenza prodotta dal Committente e si articola nelle sotto riportate attività:
RITIRO:
Sede di BERGAMO
La corrispondenza deve essere ritirata quotidianamente dal fornitore presso l’Ufficio di Protocollo Generale sito in Bergamo Xxx Xxxxxxx 00/X in orario compreso tra le 10.30 e le 12.00, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì compreso, ed eventualmente in altre ore in caso d’urgenza ex art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
UOG di Lecco
La corrispondenza deve essere ritirata quotidianamente dal fornitore presso l’Ufficio di Protocollo Generale sito in Lecco Via Caduti Lecchesi a Fossoli, 34 in orario compreso tra le 10.30 e le 12.00, ed eventualmente in altre ore in caso d’urgenza ex art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
UOG di Sondrio
La corrispondenza deve essere ritirata quotidianamente dal fornitore presso l’Ufficio di Protocollo Generale sito in Xxxxxxx - X.xxx Xxxxxxxxxx, 0 in orario compreso tra le 10.30 e le 12.00, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì compreso, ed eventualmente in altre ore in caso d’urgenza ex art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
Le missive saranno consegnate dal Committente in buste chiuse, complete di indirizzo e corredate da distinte predisposte in duplice copia.
Le distinte riporteranno, il riferimento dell’Ufficio di Aler che spedisce e il destinatario con il Comune di destinazione.
Il Fornitore dovrà inoltre consegnare a Poste Italiane spa, secondo le indicazioni da quest’ultima fornite, la corrispondenza la cui gestione è affidata per legge in esclusiva alla suddetta società sottoscrivendo apposita distinta compilata dall’ Ufficio di Aler.
L’incaricato del ritiro da parte del Fornitore, verificati i dati riportati nelle distinte, attesta l’avvenuta consegna da parte della Stazione Appaltante della corrispondenza da spedire con la sottoscrizione di tali distinte. La corrispondenza si intende spedita dal Committente nella giornata del ritiro.
Lavorazione:
Il Fornitore dovrà effettuare, per ogni invio ritirato, tutte le attività necessarie al recapito presso il destinatario secondo le modalità di spedizione richieste dal Committente e indicate nella distinta consegnata (posta prioritaria, raccomandata semplice, raccomandata AR), sostenendone ogni onere e costo connesso.
Il giorno successivo al ritiro il Fornitore dovrà restituire copia delle distinte ricevute con l’attestazione dell’avvenuta spedizione delle missive ritirate.
Affrancatura:
Il Fornitore dovrà effettuare la pesatura e l’affrancatura con macchina affrancatrice, della corrispondenza destinata al gestore del Servizio postale universale (Poste italiane) e successiva consegna al Centro di accettazione della rete postale competente per territorio, che dovrà essere effettuata nella giornata stessa del ritiro.
Recapito:
L’aggiudicatario ha l’obbligo di:
recapitare sull’intero territorio nazionale ed all’estero il 100% della corrispondenza consegnata da Aler alle tariffe offerte in sede di gara;
consegnare la corrispondenza ai destinatari secondo le modalità richieste ed indicate dal Committente;
far pervenire ad Aler, entro 10 giorni dalla consegna delle missive correlate, gli Avvisi di Ricevimento. In caso di loro smarrimento, l’Aggiudicatario dovrà fornire idonea attestazione dell’avvenuta consegna del plico inviato.
In caso di mancato recapito degli invii, il Fornitore dovrà restituire al Committente le singole missive con annotata la ragione del mancato recapito.
Per la Posta raccomandata il Fornitore si impegna a:
1. effettuare almeno un tentativo di consegna; nel caso in cui non sia in grado di consegnare l’invio al destinatario per assenza del destinatario o di altro soggetto abilitato per legge a ricevere l’invio, è obbligato a lasciare un avviso di tentata consegna (avviso di giacenza) nella cassetta domiciliare del destinatario con indicazione delle modalità adottate per assicurare il ritiro della Corrispondenza in giacenza.
2. assicurare un tempo di giacenza pari ad almeno 30 giorni solari, decorrenti dalla data di consegna dell’avviso di giacenza.
Consegna:
Il Fornitore dovrà garantire la consegna all’Ufficio Protocollo di Aler così suddivisa per sede:
Bergamo in Xxx Xxxxxxx 00/X
x Xxxxx Via Caduti Lecchesi a Fossoli, 34
Xxxxxxx - X.xxx Xxxxxxxxxx, 0
entro le ore 12.00 delle giornate lavorative, della posta in arrivo all’ufficio di Poste Italiane preposto alla gestione della corrispondenza destinata ad Aler; tale posta sarà unita a quella eventualmente ricevuta direttamente dall’aggiudicatario; le raccomandate e gli atti giudiziari dovranno essere consegnati in plichi distinti dalla restante posta e accompagnati dalle relative distinte.
Ufficio operativo e di deposito:
Per quanto concerne la posta raccomandata, in caso di mancata consegna per assenza del destinatario ovvero assenza/rifiuto delle altre persone che in sua vece possono ritirare la raccomandata, il Fornitore dovrà mettere a disposizione almeno un ufficio giacenza e di ritiro facilmente identificabile dai cittadini, situato nei Comuni rispettivamente di Bergamo, Lecco e Sondrio con esclusione quindi di condivisioni con esercizi prevalentemente commerciali, accessibile per le persone con disabilità, munito di recapito telefonico dedicato (attivo nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 19.00 in tutti i giorni dell’anno lavorativi esclusi domeniche e festivi ed eventuali chiusure aziendali), il sabato dalle 9 alle 13, numero di fax dedicato e posta certificata, dotato di idonee aree di parcheggio nelle vicinanze e attrezzato con adeguate misure di sicurezza e riservatezza. L’ufficio dovrà essere operativo all’atto della stipula del contratto o dell'avvio del servizio e dovrà garantire l’apertura, in ogni giorno non festivo, di almeno 8 ore dal lunedì al venerdì e di 4 ore il sabato mattina e dovrà essere funzionante alla data di avvio del servizio.
In caso di mancata operatività dell’ufficio all’atto della stipula del contratto o dell'avvio del servizio, Xxxx provvederà all’annullamento dell’aggiudicazione e alla sottoscrizione del contratto con il concorrente che segue in graduatoria.
Il servizio prevede altresì:
Rendiconto degli invii postali
a) la redazione di un report giornaliero delle attività distintamente prestate con i costi giornalmente sostenuti , debitamente timbrato e firmato e dovrà essere trasmesso in formato digitale alla PEC, entro il giorno successivo come segue:
UOG Bergamo:xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
XXX Xxxxx: xxxx.xxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx UOG Sondrio: xxxx.xx@xxx.xxxxxx.xx
b) rendicontazione mensile delle spese distinte per ciascun servizio effettuato debitamente timbrato e firmato. Il rendiconto recante i volumi delle spedizioni, suddivise per tipologia di invio, pesi e tariffe effettuate nel mese di riferimento, dovrà essere inviato ad Aler, in formato digitale alla PEC il giorno successivo alla chiusura mensile, per gli opportuni controlli da parte degli uffici preposti, come segue:
UOG Bergamo:xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
XXX Xxxxx: xxxx.xxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx UOG Sondrio: xxxx.xx@xxx.xxxxxx.xx
c) la tracciabilità delle spedizioni postali raccomandate. Il committente dovrà poter verificare attraverso internet, possibilmente in tempo reale, lo stato di attuazione di ciascuna raccomandata;
4. DURATA DEL CONTRATTO
Il servizio ha durata di tre anni. Il termine decorre dalla data di stipula del contratto o, in caso di avvio in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice, dalla data del verbale di consegna anticipato del servizio. Il contratto si intende risolto di diritto alla scadenza senza alcuna formalità, salvo eventuali differimenti dovuti alla conclusione dell’iter procedimentale di nuova gara. E’ escluso ogni tacito rinnovo del contratto.
5. FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante di Aler con apposizione di firma digitale.
6. ANTICIPO DI FORNITURA
Aler si riserva la facoltà, dopo che l’aggiudicazione è divenuta efficace, di richiedere l’esecuzione anticipata della prestazione anche prima della stipula del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016; in tal caso, il Fornitore sarà tenuto a dare esecuzione al contratto agli stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente capitolato e dalla propria offerta.
7. VALORE DEL CONTRATTO
Il valore del contratto per il servizio di raccolta, smistamento in uscita, trasporto, consegna della corrispondenza e relativi processi di lavorazione, postalizzazione, è stimato presuntivamente in complessivi 240.000,00 euro, oltre IVA, inteso come budget complessivo del servizio, calcolato sulla media storica della spesa sostenuta nel triennio 2016-2018.
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipulazione del contratto e la sua registrazione saranno a carico della Ditta Aggiudicataria.
Il valore del contratto, calcolato sulla base del fabbisogno stimato è da considerarsi solo presunto e quindi non vincolante per Aler. Ne consegue che il Fornitore non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere l’importo sopra indicato.
Le quantità per ciascuna tipologia di invii riportate nell’ALLEGATO 1 sono da considerarsi presunte.
L’elenco prezzi a base di gara è quello adottato da Poste Italiane Spa (tariffe in vigore dal 1 gennaio 2019) sui quali applicare la percentuale unica di ribasso. L’emissione degli ordinativi è subordinata all’effettiva disponibilità sull’esercizio finanziario di competenza delle somme necessarie. Variazioni in aumento o in diminuzione delle quantità indicate per ciascuna tipologia di invio non costituiscono in alcun modo presupposto per modificazioni contrattuali né per richieste di revisione del prezzo offerto.
Il corrispettivo per il presente appalto, essendo concesso a misura, verrà quantificato sulla base delle unità effettivamente spedite applicando la percentuale di ribasso offerta in sede di gara.
La percentuale di ribasso offerta rimarrà invariata per tutta la durata del servizio.
8. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione dell'appalto avverrà, mediante procedura telematica, da svolgersi tramite il sistema del Mercato Elettronico della Regione Lombardia (SINTEL).
I servizi oggetto della presente gara verranno aggiudicati secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; non sono ammesse varianti alle condizioni del capitolato speciale d’appalto, pena esclusione dell’Impresa che ha operato in tal senso.
9. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
9.1 Ordinativi di fornitura
La/e distinta/e di consegna della corrispondenza predisposte dagli uffici dell’Aler avrà/avranno validità di ordinativo.
La firma dell’addetto al ritiro della corrispondenza incaricato del fornitore avrà valore di accettazione dell’ordine di fornitura per il numero e la tipologia di spedizione richieste.
9.2 Tempi di postalizzazione mediante il FSU
La consegna al Fornitore del Servizio Universale delle missive da recapitare in zone non coperte dal fornitore mediante la propria organizzazione deve avvenire entro 24 ore dal ritiro.
9.3 Tempi di riconsegna della corrispondenza inesitata
La corrispondenza inesitata, una volta decorso il previsto periodo di giacenza, deve essere restituita ad Aler entro 7 giorni, corredata dell’indicazione della data di tentata consegna, della motivazione della mancata
consegna (rifiutato, trasferito, assente etc.) e delle date di inizio e fine della giacenza, sottoscritte dall’addetto alla consegna.
10. CONDIZIONI DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle prestazioni oggetto del Contratto, nonché ogni attività, fornitura e relativi oneri che si rendessero necessari per l’espletamento del servizio o, comunque necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.
Il servizio dovrà necessariamente essere conforme alle specifiche indicate nel presente capitolato. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza e di protezione dei lavoratori in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’Aler assumendosene ogni relativa alea. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Aler da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
Il Fornitore si obbliga a consentire ad Aler, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione ad Aler di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione dell’attività di cui al presente appalto ed agli ordinativi di fornitura.
11. ATTESTAZIONE DI VERIFICA DI CONFORMITA’
Entro sei mesi dall’ultimazione dell’esecuzione, il Direttore dell’esecuzione del contratto emetterà l’attestazione di verifica di conformità ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
12. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Le fatture dovranno essere emesse in regime di Split Payment a meno che le stesse non siano soggette al regime del Reverse charge.
Fattura emessa in regime di Split Payment/Scissione dei pagamenti ai sensi della lettera 0a), comma 1 bis, art. 17 ter del DPR n. 633/72 (split Payment/Scissione dei pagamenti).
La fattura elettronica deve ricomprendere, nel campo 1.1.4 “codice destinatario” uno dei codici a sette caratteri riportati nella tabella sottostante a seconda della UOG a cui deve essere inviata la fattura.
Dato da inserire nel Campo 1.1.4 “Codice destinatario” del tracciato della fattura elettronica | UOG destinataria della fattura |
Y4BPW68 | Sede di BERGAMO |
Q6HIU7E | UOG di LECCO |
MNYYUOO | UOG di SONDRIO |
La fatturazione dovrà essere trasmessa mensilmente e, dovrà inoltre indicare nell’oggetto il periodo di riferimento con indicazione del codice CIG.
Le fatture dovranno essere intestate a: ALER XXXXXXX XXXXX XXXXXXX, XXX XXXXXXX 00x – 24128 BERGAMO (BG).
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata la ritenuta dello 0,50 per cento di cui all’art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione dell’attestazione di verifica di conformità da parte della stazione appaltante, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
In ogni caso il pagamento dell’importo di ciascuna fattura, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate, avverrà, previa verifica della regolarità di esecuzione della fornitura, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
In caso di ritardi nei pagamenti delle fatture saranno corrisposti gli interessi di mora al tasso di interesse legale vigente in Italia.
Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità del servizio, nonché nell’emissione della fattura interromperà il termine indicato.
Il Fornitore è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto. Si obbliga, inoltre, all’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato a perfetta regola d’arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente capitolato e negli atti di gara.
Tutte le penalità che il Fornitore dovrà corrispondere saranno compensate con qualsiasi credito lo stesso vanti nei confronti di Xxxx.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione, da comunicarsi tramite PEC o con lettera raccomandata A/R da Aler.
13. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse e per la richiesta di risoluzione.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a. per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b. i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG.
4. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010, la violazione delle sopradescritte prescrizioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti.
14. PENALI
L’Aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto dei termini e delle modalità di espletamento dei servizi richiesti nel presente capitolato.
Le inadempienze ritenute lievi a qualunque obbligo derivante dal presente affidamento, comporteranno l'applicazione della penalità di € 100,00 con la sola formalità della contestazione degli addebiti per iscritto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 90 giorni dalla data dell'inadempienza, ovvero da quella in cui ne venga accertata l'esistenza, con la concessione di un termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento, per la presentazione di eventuali giustificazioni.
In caso di recidiva, le infrazioni di lieve entità comporteranno l'applicazione di penale doppia.
L’importo della penale sarà detratto dal corrispettivo della prima fattura successiva all’applicazione della penale stessa.
E’ sempre fatto salvo il diritto di Aler al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
15. CORRISPONDENZA POSTALIZZATA ATTRAVERSO IL FORNITORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE Limitatamente alle missive che il Fornitore postalizzerà a mezzo del FSU, il Fornitore, al momento della restituzione delle distinte con l’attestazione dell’avvenuta spedizione delle missive ritirate, dovrà consegnare ad Aler anche l’attestazione di consegna al predetto soggetto riportanti la data dell’avvenuta postalizzazione e, laddove previsto, il codice di tracciatura.
Qualora il servizio fornito dal FSU non sia conforme alla Carta della Qualità dallo stesso emessa e tale difformità dia diritto ad un risarcimento al mittente da parte del FSU, il Fornitore detrarrà l’importo di tale risarcimento dalla prima fatturazione utile e dovrà ritenersi surrogato ad Aler nei diritti da vantarsi nei confronti del FSU
16. ESECUZIONE IN DANNO
Nel caso in cui il Fornitore non effettui le prestazioni nei termini e con le modalità di cui al presente capitolato, Xxxx potrà procedere a far effettuare il Servizio al Fornitore del Servizio Universale o ad altra Ditta di propria scelta, con spesa a carico del Fornitore. La spesa relativa sarà liquidata da Aler e successivamente detratta dall'importo dovuto al Fornitore all'atto del primo pagamento utile o anche dalla garanzia definitiva.
17. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE – CONTROLLI
Al fine di seguire, controllare e coordinare le attività di realizzazione del servizio, prima dell'inizio delle attività, il legale rappresentante del Fornitore nominerà, dandone comunicazione scritta ad Aler, un responsabile operativo, il quale avrà specifico mandato di rappresentare ed impegnare il fornitore per tutte le attività inerenti la fornitura, nonché il suo sostituto in caso di assenza; di entrambi il Fornitore comunicherà ad Aler nominativo, telefono fisso, cellulare ed e-mail.
Parimenti Aler nominerà, dandone comunicazione scritta al fornitore, un Direttore dell’esecuzione del contratto per ogni UOG. Il responsabile operativo sarà l’unico interlocutore e referente del Direttore dell’esecuzione del contratto ogni qualvolta si presentino problemi relativi al presente servizio.
Ciascuna delle parti potrà sostituire il proprio mandatario, dandone comunicazione scritta all'altra parte, senza potere, per questo, invocare una sospensione dei termini per la fornitura.
18. MODALITÀ DELLE COMUNICAZIONI
Ogni comunicazione riguardante il presente servizio (quali, a mero titolo esemplificativo, la trasmissione dei report, la contestazione di ritardi e l’irrogazione di penali) dovrà avvenire a mezzo Posta Elettronica Certificata, tra la casella PEC istituzionale di Aler e quella dell’aggiudicatario, comunicata da quest’ultimo in uno con il nominativo del responsabile operativo.
19. OBBLIGAZIONI DELL’APPALTATORE
Il Fornitore si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente capitolato, anche a:
- effettuare il servizio/fornitura impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel presente capitolato;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza (manuali operativi interni e sistemi di sicurezza gestione dati);
- nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate da Aler;
- comunicare tempestivamente ad Aler le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- mettere a disposizione almeno un ufficio operativo e di deposito come meglio descritto all’art. 3;
- mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti fax, telefono ed e-mail utilizzati per l’invio di tutte le comunicazioni relative all’affidamento;
- fornire un recapito cellulare del Responsabile operativo.
20. INTERRUZIONI DEL SERVIZIO
L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non dà luogo a responsabilità alcuna delle parti. Per causa di forza maggiore si intende qualsiasi evento eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del Fornitore e che egli non possa evitare. Non costituiscono cause di forza maggiore la presenza di traffico, la carenza di organico o un guasto dei mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio.
In caso di sciopero, il Fornitore è tenuto a darne comunicazione scritta ad Aler, con adeguato preavviso. In caso di sciopero che si protragga oltre le 24 ore, il Fornitore è tenuto a garantire un servizio minimo da concordare con il Direttore dell'esecuzione del contratto.
Si applicano, comunque, le disposizioni di cui alla L. 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche e integrazioni, attenendosi al disposto “Per la tutela dei servizi minimi essenziali”, rientrando il servizio oggetto dell’appalto in tale casistica.
21. PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO
Il servizio oggetto del presente appalto deve essere espletato ricorrendo a personale regolarmente assunto, qualificato ed idoneo a svolgere le specifiche mansioni. Il personale impiegato nell'appalto dovrà assumere un comportamento professionale ed adeguato, improntato alla massima correttezza e diligenza, ed essere facilmente identificabile, con la dotazione di apposito tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, nominativo del dipendente e del datore di lavoro. All’occorrenza al personale potrà essere richiesto di esibire un valido documento di identità.
Il Fornitore dovrà provvedere all’immediata sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo, nonché di quello che dovesse risultare inidoneo al servizio, anche a seguito di formale segnalazione del Direttore dell'esecuzione
22. OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.
Il Fornitore si obbliga a rispondere dell’osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro affidato.
23. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Xxxx ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.
Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.
24. TRATTAMENTO DEI DATI
Per l’esecuzione del servizio descritto dal presente capitolato, con riferimento ai dati ed alle informazioni comunicate dal Fornitore alla Committente, anche sotto forma documentale, e che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679, si precisa che ai sensi dell’art. 14 dello stesso Regolamento UE 2016/679, i dati personali richiesti sono raccolti per l’esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente capitolato e, in particolare, ai fini dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
I dati comunicati dal Fornitore non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza ed i dati potranno essere oggetto di comunicazione e, in caso di aggiudicazione anche di diffusione, a soggetti terzi, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di appalti pubblici.
L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 della citata normativa (conferma, aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima, blocco etc.).
Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale di Bergamo nella persona del suo legale rappresentante con sede in Bergamo in Xxx Xxxxxxx 00/x.
Il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Xxxxxxx Xxxxx, Dirigente dell’Area Appalti e Contratti di Aler Bergamo Lecco Sondrio.
25. GARANZIE
25.1.DANNI E RESPONSABILITÀ
Il Fornitore solleva la Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico di Aler, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente servizio.
Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, ad Xxxx ed al suo personale, ai suoi beni mobili e
immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi di cui all’oggetto.
L'aggiudicatario è obbligato a consegnare alla stazione appaltante una polizza di assicurazione che copra i danni subiti da persone e/o cose arrecati durante l’espletamento del servizio avente durata almeno pari a quella del contratto e stipulata pressa primaria compagnia di assicurazione.
L’importo del massimale unico non potrà essere inferiore a € 1.500.000,00 per anno e per sinistro, senza alcun sottolimite per danni a persone, animali o cose.
25.2. CAUZIONE
L’impresa aggiudicataria dovrà presentare all’atto della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, importo eventualmente da adeguarsi ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016. La cauzione, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell’appalto è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall’appalto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente la stazione appaltante dovesse sostenere a causa di inadempimento o inesatto adempimento degli obblighi dell’impresa.
Resta salvo per la stazione appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto inalterato nel suo ammontare per tutta la durata del contratto. L impresa è obbligata a reintegrare la cauzione di cui la stazione appaltante dovesse avvalersi, in tutto o in parte, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. In caso di garanzia fidejussoria, l’istituto garante dovrà espressamente dichiarare:
1. di aver preso visione del presente capitolato e degli atti in esso richiamati;
2. di rinunciare al termine semestrale previsto dall’art. 1957, 1 comma, C.C.;
3. di obbligarsi a versare alla committente, su semplice richiesta della stessa, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma richiesta da Xxxx, senza opporre la preventiva escussione del debitore garantito;
4. di considerare valida la fideiussione fino a svincolo espresso della stazione appaltante;
5. l’inefficacia nei confronti della stazione appaltante garantita dall’omesso versamento dei premi.
In caso di irregolarità delle dichiarazioni sopra indicate ed esclusivamente per la fideiussione definitiva, la stazione appaltante inviterà l’impresa interessata a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora l’impresa non abbia provveduto entro detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procederà a revoca dell’aggiudicazione. In tal caso all’impresa saranno addebitate le spese sostenute da Aler per l’affidamento dell’appalto a terzi. La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando la ditta non avrà dimostrato di aver esaurito ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno inoltre pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo previdenziali.
26. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.
Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, previa accettazione espressa da parte della Stazione Appaltante ed al netto di eventuali penali. A tal fine trova applicazione l'art. 106, co. 13 del D. Lgs. 50/2016.
La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti di Aler fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato alla Committente l’avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione Xxxx può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all’originaria concessionaria. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Aler, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.
27. DISCIPLINA ANTIMAFIA
Si applica il decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia.
28. SUBAPPALTO
A chiarimento di ogni possibile equivoco si specifica che, al di fuori delle ipotesi di avvalimento, l’affidamento dell’onere della consegna ad altra impresa non facente parte dell’eventuale raggruppamento costituisce SUBAPPALTO, anche se quest’ultima aderisca al medesimo franchising. Non costituisce invece subappalto la postalizzazione a mezzo del Fornitore del Servizio Universale. Ugualmente, non è considerato subappalto avvalersi di sedi di terzi per il mero deposito delle raccomandate al fine della giacenza e del relativo ritiro da parte degli interessati.
Il subappalto, ammesso nei termini di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, può riguardare soltanto i servizi di recapito della corrispondenza ed è consentito entro il 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto. Si precisa che le imprese subappaltatrici devono essere in possesso di:
- Licenza individuale rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni per la prestazione dei servizi postali (art. 5 del D.lgs. 22.07.1999, n.261 e art. 3 del D.M. 4 febbraio 2000, n. 73);
- Autorizzazione Postale Generale (art. 6 del D.lgs. 22.07.1999, n. 261 e art. 3 del D.M. 4 febbraio 2000, n. 73).
Non rientra nel subappalto la gestione della corrispondenza internazionale e di quella postalizzata sulla rete del fornitore del servizio universale (Poste Italiane S.p.A.).
Il Fornitore che ha indicato la volontà di subappaltare parte del servizio, nel rispetto della disciplina prevista dall’art. 105 del D.Lgs.50/2016, deve:
depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di inizio dell’esecuzione del contratto con allegata dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto.
Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;
trasmettere la documentazione ovvero autodichiarazione del legale rappresentante dell’impresa subappaltatrice relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale previsti dal presente disciplinare di gara nonché gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.
L’esecuzione del servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. La Direzione che gestisce il contratto segnalerà, ai sensi della normativa vigente, all’autorità competente violazioni della cessione in subappalto senza autorizzazione.
L’importo dovuto per il servizio svolto dagli eventuali subappaltori sarà corrisposto in conformità all’art. 105 del Codice dei Contratti e ss.mm.ii.
29. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Aler per porre fine all’inadempimento, la stessa Aler ha la facoltà di considerare risolto il Contratto e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
Si conviene invece che Xxxx potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nei seguenti casi:
a) fatto salvo quanto previsto dall’art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/00, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rilasciate dal Fornitore ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/00, il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione;
b) quando le penalità raggiungono l’importo del 10% del valore contrattuale;
c) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;
d) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato;
e) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Aler;
f) azioni giudiziarie intentate da terzi contro Xxxx per fatti o atti compiuti dal Fornitore nell’esecuzione del servizio;
h) negli altri casi previsti dal presente capitolato.
Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del codice Civile.
30. RECESSO
Aler BG-LC-SO ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera spedita a mezzo PEC nei casi di:
a) giusta causa;
b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
c) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi come stabilito dal precedente art. 30. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dalla Lettera d’invito;
- qualora taluno dei componenti l’organo di Aler o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.
Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.
In caso di recesso di Aler il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
Nell’arco della durata contrattuale l’aggiudicazione della fornitura non costituisce per il Fornitore diritto di esclusiva per l’erogazione della fornitura oggetto dell’appalto.
In particolare, ai sensi dell’art. 1 co. 13 del DL 95/2012, Aler ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Aler, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
31. PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI
1. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che l’appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:
- Codice etico della Stazione Appaltante
- Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali
Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono altresì, per le parti che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte integrante del successivo
contratto d’appalto anche se non materialmente allegati.
L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con
d.P.R. 16 aprile 2013 , n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.
32. CONTROVERSIE E SPESE CONTRATTUALI
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 205 e 206 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Ove non si proceda all’accordo bonario e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Bergamo, è esclusa la competenza arbitrale.
La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dalla consegna alla data dell’attestazione della verifica di conformità.
Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sul servizio e sulle forniture oggetto dell'appalto.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.