Maggi Brandl Kathollnig RechtsanwaltsGmbH STUDIO LEGALE
STRATEGIE PER OPERARE EFFICACEMENTE SUL MERCATO AUSTRIACO
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx RechtsanwaltsGmbH STUDIO LEGALE
St. Veiter Ring 21A 9020 KLAGENFURT
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PRINCIPI GENERALI
NECESSITA’ DI REGOLAMENTAZIONE CONTRATTUALE
• Molti operatori del commercio ritengono erroneamente che, non regolando in forma scritta i propri rapporti con le controparti, evitino di assumere vincoli ed obblighi giuridici.
• in tale modo viene confusa l’esistenza di un contratto, con la
forma (scritta od orale) che ne esprime i contenuti.
• Nonostante in generale, per i contratti commerciali, viga il principio di libertà delle forme, è sempre opportuno che i termini, le condizioni ed i contenuti di ogni accordo raggiunto vengano trasposti per iscritto nel documento contrattuale.
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PRINCIPI GENERALI PER
LA REDAZIONE DEL CONTRATTO AL FINE DI EVITARE IL CONTENZIOSO
• Il testo contrattuale dovrà attenersi ai seguenti canoni:
- essere il più possibile completo e dettagliato;
- essere il più possibile chiaro e di semplice comprensione (la ridondanza dei riferimenti ad articoli di Xxxxx ed a concetti generici come quello di “buona fede” nuoce alla chiarezza del testo);
- essere il più possibile organico e coerente, in modo da evitare sovrapposizioni e contraddizioni tra le proprie clausole;
- essere idoneo a guidare i contraenti passo dopo passo durante l’esecuzione del contratto, senza dare luogo ad una continua “micro-conflittualità;
- essere equo, cercare di dettare una disciplina contrattuale che offra un ragionevole contemperamento delle reciproche esigenze delle parti, senza addossare esclusivamente ad una di esse tutte le responsabilità conseguenti all’esecuzione del contratto;
- non essere in contrasto con le norme della legge applicabile al contratto/con le norme di applicazione necessaria.
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REDAZIONE DEL TESTO CONTRATTUALE
→ LA LINGUA CONTRATTUALE
• all’atto della redazione di un contratto internazionale, è sempre opportuno indicare in un’apposita clausola quale sia la “lingua ufficiale” del contratto; la stessa dovrà essere utilizzata anche per apportare eventuali modifiche al testo contrattuale;
• qualora le circostanze lo richiedano, le parti contraenti potranno precisare quale sarà la lingua utilizzata nei rapporti quotidiani.
N.B. Talvolta ciascuna parte contraente vuole vedere redatta la versione “ufficiale” del contratto nella propria lingua madre ciò comporta che le parti firmino più copie del contratto scritte in lingue diverse, attribuendo ad ognuna di essere veste ufficiale tale prassi è foriera di controversie interpretative (in Italia non esistono iter obbligatori per qualificarsi come interprete giurato, per cui questa qualifica non costituisce di per sé alcuna garanzia di certezza della effettiva rispondenza della traduzione al testo originario).
• eventuale soluzione di compromesso: redazione del contratto nella lingua
nazionale dell’organo chiamato a dirimere le eventuali controversie insorte.
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Il Regolamento CE n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali
• Art. 3 n. 1: il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso”
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Il Regolamento CE n. 593/2008 sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali
nel caso in cui le parti contraenti non abbiano operato la scelta relativa alla
legge applicabile, operano automaticamente i seguenti criteri (Art. 4)
a. il contratto di vendita di beni viene disciplinato dalla legge del Paese nel quale il venditore ha la residenza abituale;
b. il contratto di prestazione di servizi (es. il contratto di agenzia, contratto di procacciamento d’affari, contratto di consulenza) viene disciplinato dalla legge del Paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale;
c. il contratto di franchising è disciplinato dalla legge del Paese
nel quale l’affiliato ha la residenza abituale;
d. il contratto di distribuzione (concessione di vendita) è disciplinato dalla legge del Paese nel quale il distributore ha la residenza abituale.
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LA SCELTA DEL TRIBUNALE COMPETENTE A GIUDICARE
SULLE LITI
• In linea di principio, le parti contraenti sono libere di scegliere quale Tribunale sarà competente a risolvere le eventuali controversie che dovessero insorgere fra esse.
• La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:
a) per iscritto o oralmente con conferma scritta, o
b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o
c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.
N.B. Ci sono eccezioni → casi in cui le parti non possono scegliere; l’eventuale accordo tra esse che indichi un Tribunale diverso da quello a cui è inderogabilmente riservata la competenza comporta l’invalidità della clausola.
• Es. Contratto di Agenzia (vedi Art. 409 cpc)
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LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO
Il Regolamento n. 1215 del 2012 si applica alle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 10 gennaio 2015 (art. 66).
Principi:
• le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro sono convenute –a prescindere dalla loro nazionalità- davanti ai giudici di tale Stato membro;
• le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute in un altro Stato membro IN MATERIA CONTRATTUALE:
- davanti al Giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere
eseguita;
- il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:
nel caso di compravendita di beni, il luogo situato nell’UE in cui i beni sono stati od avrebbero
dovuto essere consegnati in base al contratto;
nel caso di prestazione di servizi, il luogo situato nell’UE in cui i servizi sono stati od avrebbero
dovuto essere prestati in base al contratto.
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RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI DECISIONI
XXXX IN UNO STATO MEMBRO
• Il Reg. n. 1215 del 2012 (art. 36) stabilisce che le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri, senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
• Il Reg. n. 1215 del 2012 (art. 39) stabilisce altresì:
La decisione emessa in uno Stato membro e ivi esecutiva è esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività
Il Regolamento n. 44 del 2001 (art. 38) invece stabilisce che:
• Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata.
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Il contratto di agenzia secondo il diritto austriaco
Fonti che disciplinano i contratto di agenzia
- Legge sul contratto di agenzia commerciale (Handelsvertretergesetz) del 1993, nella versione vigente (trasposizione della Direttiva UE 86/653 del 18 dicembre 1986)
- le disposizioni del Codice Civile e del Codice del Commercio (lex generalis).
n.b. i contratti collettivi di lavoro non concorrono a disciplinare il
contratto di agenzia.
DEFINIZIONE DI AGENTE
Art. 1 della Legge: l‘agente di commercio è colui che viene incaricato stabilmente da un imprenditore (il Preponente) dell‘intermediazione (senza rappresentanza) ovvero della stipula di negozi giuridici in nome e per conto di un Terzo (con rappresentanza).
L‘intermediazione non deve avere ad oggetto beni immobili.
PRESUPPOSTI PER
L‘ESERCIZIO DELL‘ATTIVITA‘
− secondo il diritto austriaco, l‘attività di agente di commercio è
„libera“ ovvero può essere esercitata da soggetto che non deve avere particolari requisiti.
− ISTANZA alla „Bezirkshauptmannschaft“ oppure al
„Magistratamt“ per ottenere la „licenza“.
FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto di agenzia acquista efficacia con il consenso delle parti e, pertanto, ai sensi dell‘Art. 861 e 863 c.c. (austriaco) può essere concluso anche verbalmente o per fatti concludenti.
Art. 4 della Legge sul contratto di agenzia: ogni parte contraente può pretendere dall‘altra la consegna di un documento contrattuale sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto in essere (norma non derogabile).
OBBLIGO DI SEGRETEZZA E DIVIETO DI CONCORRENZA
Tali obbligazioni dell‘agente non sono esplicitamente normate
a livello legislativo.
Le stesse sono riconosciute dalla giurisprudenza.
Derivano dall‘obbligo di tutela degli interessi del Preponente.
DIVIETO DI CONCORRENZA
Secondo il diritto austriaco (Art. 25 della Legge sul contratto di agenzia) è NULLO il patto con cui si impone all‘agente un divieto di concorrenza dopo il termine del contratto di agenzia.
In generale, è nullo ogni patto con cui viene limitata in qualsiasi modo l‘attività dell‘agente dopo il termine del contratto.
Trattasi di norma NON modificabile pattiziamente.
DIRITTO DI RITENZIONE
Art. 19 della Legge sul contratto di agenzia
Nei casi stabiliti dagli Artt. 369 e 370 del Codice del Commercio
l‘agente ha il diritto di ritenzione su tutti i beni e documenti che
volontariamente gli sono stati dati dal Preponente nell‘ambito
dello svolgimento del rapporto contrattuale.
Il diritto di ritenzione tutela qualsivoglia credito dell‘agente nei confronti del Preponente.
DIRITTO DI RITENZIONE
L‘agente è tenuto a restituire i beni e documenti al Preponente, ove quest‘ultimo depositi in Tribunale la somma corrispondente al valore degli stessi o del credito fatto valere dall‘agente oppure presenti idonea garanzia per tale importo.
La norma sul diritto di ritenzione è dispositiva e può essere
modificata contrattualmente.
DIRITTO DI INCASSO DELL‘AGENTE
Art. 3 co. 1 della Legge sul contratto di agenzia
In mancanza di accordo, l‘agente non è autorizzato ad incassare
somme per il Preponente.
Se una tale autorizzazione gli viene data dal Preponente, l‘agente non può comunque modificare le condizioni di vendita, stipulare accordi transattivi o concedere sconti, se non all‘uopo incaricato dal Preponente.
DIRITTO DI INCASSO DELL‘AGENTE
ECCEZIONE: Caso in cui l‘agente debba svolgere la propria attività in
un luogo diverso da quello in cui il Preponente ha una sede (agente
„viaggiatore“).
Non valgono i viaggi all‘interno della stessa città od in città confinanti.
In tale caso, si presume che l‘agente sia autorizzato ad incassare il prezzo derivante dai contratti da lui conclusi in nome del Preponente e che l‘agente possa concordare i termini di pagamento.
PROVVIGIONE
L‘obbligazione principale del Preponente consiste nel pagamento della provvigione all‘agente per i negozi giuridici intermediati o conclusi.
Forme:
- di norma: percentuale sull‘importo pagato dal cliente;
- partecipazione all‘utile dell‘impresa del Preponente (Art. 17)-secondo la prassi si stabilisce una percentuale di provvigione ed un bonus pari ad una determinata partecipazione all‘utile
STARE DEL CREDERE
Se l‘agente assume la garanzia personale per l‘adempimento delle obbligazioni di clienti -per i quali l‘agente ha svolto l‘attività di intermediazione oppure
con i quali è stato stipulato il contratto- l‘agente ha
diritto ad una provvigione aggiuntiva.
ANTICIPI
Art. 14 co. 2 della Legge sul contratto di agenzia
L‘agente può pretendere un anticipo sulle provvigioni che gli
spettano.
Trattasi di norma dispositiva, modificabile pattiziamente.
CESSIONE D‘AZIENDA
In linea di principio, se il Preponente cede l‘azienda, il contratto di
agenzia si trasferisce in capo al cessionario. Art. 38 del Codice del Commercio
Entro 3 mesi dalla comunicazione della cessione, l‘agente può dichiararsi contrario alla prosecuzione del rapporto contrattuale con il cessionario. In tale caso, il contratto con il Preponente continua ad essere in vigore.
L‘INDENNITA‘ DI
FINE RAPPORTO
AMMONTARE: la Legge prevede solo l‘importo massimo.
La media di un anno di provvigioni, che risultano dai precedenti 5 anni.
Se il contratto è durato meno di 5 anni, la media degli anni di durata contrattuale.
I Giudici aditi hanno, in tali casi, molta discrezionaltà (visto che non è stata elaborata nessuna formula di calcolo generale ma solo delle linee guida).
L‘INDENNITA‘ DI FINE
RAPPORTO
Art. 24 della Legge sul contratto di agenzia.
L‘indennità spetta se sono assolti cumulativamente i seguenti presupposti:
- l‘agente ha portato nuovi clienti od ha ingrandito il volume d‘affari con clienti già esistenti (giurisprudenza: il fatturato con tali clienti deve essere raddoppiato);
- ci si può aspettare che il Preponente, anche dopo la risoluzione contrattuale, possa trarre ingenti vantaggi dal lavoro svolto dall‘agente (giurisprudenza: i vantaggi non sussisterebbero se il Preponete intendesse liquidare la propria attività);
- il pagamento di un‘indennità di fine rapporto risulta equo, anche tenuto conto delle provvigioni di cui l‘agente non potrà più godere.
CRITERI DI VALUTAZIONE
DEL GIUDICE
1) CALCOLO DELL‘INDENNITA‘ (perdita dell‘agente=vantaggi del
Preponente).
2) Giudice valuta le provvigioni percepite dall‘agente nell‘ultimo anno prima della risoluzione contrattuale. A tali provvigioni vengono sottratte le provvigioni che (per es.) sono state pagate una tantum, quelle che sono state pagate per attività amministrative dell‘agente etc....
Oltre a ciò, il Giudice deve valutare la percentuale di clienti che comunque cambieranno fornitore.
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL GIUDICE
3) Prognosi sull‘arco temporale in cui l‘agente avrebbe percepito le provvigioni. Normalmente si prende a base un arco temporale che va da 2 a 6 anni.
Per stabilire l‘arco temporale esatto, ci si basa sugli usi in quell‘ambito commerciale e sullo storico dei clienti (se sono clienti di lunga data, si presuppone che gli stessi continueranno ancora a lungo ad avere rapporti commerciali con il Preponente).
Il contratto di compravendita: particolarità
CONSEGNA
• Secondo il diritto austriaco, la proprietà del bene non passa con il consenso ma solo a seguito della consegna della merce.
• Se non stabilito diversamente, nei rapporti tra imprenditori, se il bene oggetto della compravendita è inviato alla controparte tramite vettore, il passaggio del rischio a carico del compratore avviene già con la consegna della merce al vettore;
• nei contratti conclusi con un consumatore, il pericolo del perimento si trasferisce all‘acquirente con la consegna al vettore solo qualora le parti si siano preventivamente accordate sul tipo di trasporto (ad es. trasporto con corriere espresso o con posta ordinaria);
La prescrizione del credito - Lineamenti generali
• la prescrizione di 3 anni vale per diritti di credito della “vita quotidiana” come crediti per la consegna di merce o per la prestazione di servizi.
• interruzione del termine di prescrizione può essere originata da una ricognizione di debito o dalla attivazione di una azione giudiziale;
• una sospensione del termine di prescrizione secondo giurisprudenza costante, può essere originata dall’inizio di trattative stragiudiziali tra le parti per tutto il periodo delle trattative, purché si tratti di un termine “ragionevole” (la giurisprudenza non è precisa a riguardo).
xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx.xx 31
Gli interessi
• se non è diversamente concordato tra le parti, nei rapporti tra imprenditori e consumatori gli interessi moratori ammontano al 4%;
• gli interessi decorrono automaticamente dalla data in cui credito diviene liquido ed esigibile (es. fattura da pagare entro una determinata data);
• ove nulla sia stabilito dalla parti, nei rapporti tra imprenditori, interessi pari alla Basiszinssatz (calcolati dalla Banca Centrale Austriaca) più l’8%;
• per il diritto agli interessi non è necessaria la sussistenza di una responsabilità di natura colposa o dolosa da parte del debitore, essendo sufficiente il semplice ritardo nel pagamento.
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Condizioni generali di vendita
• le condizioni generali di vendita possono diventare parte integrante del contratto anche per facta concludentia;
• vi sono tuttavia dei casi in cui la giurisprudenza maggioritaria ritiene necessaria la sottoscrizione per accettazione delle condizioni di vendita (ad es. clausola relativa al Foro competente);
• per tali ipotesi, la giurisprudenza ritiene ad esempio sufficiente, ai fini della validità delle condizioni generali, che il compratore sottoscriva la proposta del compratore in cui siano allegate le condizioni di vendita;
• Non sussiste l’obbligo della doppia sottoscrizione per le clausole
vessatorie!
Denuncia dei vizi nei rapporti
tra imprenditori
• per i contratti tra imprenditori il Codice delle imprese (art. 377 UGB)
obbliga l‘acquirente ad avvertire la controparte del vizio entro un
„congruo termine“ dalla consegna delle merce;
• nella prassi il termine generale é pari a 14 gg. dalla consegna;
• in caso di vizi occulti (non riscontrabili dopo la consegna della merce) questi devono essere comunicati entro un „congruo termine“ non appena rilevati.
Denuncia dei vizi nei rapporti
tra imprenditori
• La denuncia dei vizi, in linea di principio, può essere fatta anche verbalmente
al venditore;
• la conseguenza della mancata denuncia dei vizi o di denuncia tardiva sono in particolare la perdita del diritto alla garanzia ed al risarcimento del danno;
N.B.: a differenza della legge italiana, pertanto, la legge austriaca non fissa un termine preciso per la denuncia dei vizi;
Le ricerche sullo status di controparte
• In Austria è possibile effettuare delle ricerche su eventuali procedure concorsuali a carico della controparte tramite il sito del Ministero della Giustizia austriaco (xxxx://xxx.xxxxxx0.xxxxxx.xx.xx/);
• tale ricerca è possibile sulla base del nome della controparte;
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Il contratto di distribuzione (concessione di vendita)
In Austria non esiste una disciplina normativa speciale della materia.
Tuttavia la giurisprudenza riconosce in linea di principio la possibilitá di un‘applicazione analogica delle norme sull‘agenzia ai concessionari di vendita caratterizzati da un grado di dipendenza simile a quello degli agenti.
Il contratto di distribuzione (concessione di vendita)
Secondo la Giurisprudenza austriaca, il Concedente è, a determinate condizioni, tenuto a pagare al Distributore un’indennità di fine rapporto, qualora vi siano degli elementi che rendano il distributore “assimilabile per analogia” all’agente.
Alcuni dei principali segnali di tale assimilazione sono:
• Coordinamento da parte del Concedente della rete di vendita del distributore;
• Esclusiva;
• Minimo di acquisto e di vendita;
• incarichi relativi al marketing/promozione delle vendite;
• Obbligo di avere un determinato numero di dipendenti;
• Obblighi di avere una determinata disposizione dei locali (tipo “franchising”);
• Direttive del Concedente in merito alle modalità di vendita;
• Organizzazione delle vendite da parte del Concedente
• Obbligo di report da parte del Concessionario.
Molte grazie per l‘attenzione