Contract
C O M U N E D I D O R G A L I
PROVINCIA DI NUORO
AREA TECNICA, LL.PP. E URBANISTICA
Convenzione contenente le norme e condizioni per il conferimento dell’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente all’intervento di
"SUPRATUTTO-SISTEMA DI VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO:
RETE DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA TURISTICA NEI COMUNI DI DORGALI, OLIENA E OROSEI" REALIZZAZIONE CENTRO VISITE MULTIMEDIALE A CALA GONONE.
CUP: F85E17000110002 CIG: 75004352C4
L’anno duemila diciassette, il giorno del mese di presso gli uffici del Comune di Dorgali, Area Tecnica, LL.PP. e Urbanistica, Xxxxx Xxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxxx, sono comparsi i signori di seguito indicati:
Dott. Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Nuoro il 25/04/1979, domiciliato in ragione della carica in Dorgali, Xxxxx Xxxxxxx x. 00, il quale interviene al presente atto in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica, LL.PP. e Urbanistica (da questo punto in poi “l’Amministrazione”), ed in esecuzione del decreto sindacale n°05/2016;
nato a il e residente a in Via
n. in qualità legale rappresentante della ,
C.F. X.XXX che interviene nel presente atto in qualità
(da questo punto in poi “il Contraente);
DETTI COMPARENTI, AVENTI I REQUISITI DI LEGGE, PREMETTONO CHE
- con l'Accordo di Programma Quadro PT-CRP 31 “SupraTutto-Sistema di valorizzazione turistica del territorio: Rete dei centri di accoglienza turistica nei comuni di Dorgali, Oliena e Orosei", approvato con Delibera Giunta Regionale n.40/14 del 01 settembre 2017, è stato finanziato l'intervento di "Realizzazione Centro visite Multimediale a Cala Gonone" per l'importo di € 628.374,51;
- nell'ambito di tale accordo i tre Comuni rappresentano la “porta di accesso” per l’integrazione tra costa e interno nell'area della Sardegna Centrale, con l'obiettivo di incrementare i flussi turistici nell’area della Sardegna Centrale, valorizzando le risorse culturali e ambientali, enogastronomiche ed artigianali, anche attraverso le nuove tecnologie per la comunicazione e per una promozione “emozionale” dei territori;
- l’intervento del comune di Dorgali è da realizzarsi nei locali che attualmente ospitano la biblioteca comunale, l’ufficio informazioni e la ludoteca a Cala Gonone in viale Bue Marino;
- Con determinazione n°520 del 14/05/2018 l’Arch. Xxxxxxx Xxxxxxx è stato nominato Responsabile del Procedimento;
- Con Deliberazione della G.C. n°52 del 17/05/2018 è stato approvato il Quadro esigenziale – Documento preliminare alla progettazione;
- Con la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n°560 del 22/05/2018 si avvia la procedura di scelta del contraente e si stabilisce:
L’importo a base d’asta in € 95.024,91 più gli oneri di contributivi previdenziali e più iva, come da schema di parcella redatto ai sensi del Decreto Ministeriale 17/06/2016, categorie cat. X.00, X00, XX.00, XX.00 e IA.03;
Di affidare il servizio ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 mediante procedura aperta;
Di affidare il servizio a soggetti individuati dal comma 1 dell’art. 46 del D.Lgs 50/2016 in possesso dei requisiti previsti dal comma 5 dell’art. 24 dello stesso decreto che non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 80 nonché con i requisiti e le capacità di cui all'articolo 83, comma 1 del Codice dei Contratti e i requisiti esplicati nell’allegato schema di bando e disciplinare di gara;
Di affidare la procedura al soggetto che, valutato il possesso dei requisiti, avrà offerto condizioni più vantaggiose per la Stazione appaltante secondo i seguenti criteri e con l'applicazione dei relativi punteggi:
- 70 punti max per l’offerta tecnica;
- 30 punti max per l’offerta economica-temporale.
Di approvare lo schema di bando e disciplinare di gara, redatti ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs 50/2016, nonché dello schema di convenzione allegati alla presente;
Di pubblicare il bando di gara ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs 50/2016 e ai sensi del Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti 2/12/2016, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel profilo committente della stazione appaltante, nella piattaforma ANAC, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nella sezione bandi e gare dei soggetti esterni sul sito della Regione Autonoma della Sardegna.
- Con la determinazione n° del si approva il verbale di gara e si aggiudica in via definitiva al , che ha ottenuto un punteggio pari ad
/100, offrendo il ribasso temporale di giorni e il ribasso economico sull'importo posto a base di gara del % e quindi per il prezzo di € (esclusi oneri contributivi e IVA).
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Articolo 1. Premesse e documenti facenti parte del Contratto
1. Le suddette premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Sono depositati agli atti dell’Amministrazione unitamente alla presente convenzione e ne fanno parte integrante e sostanziale, ancorché non materialmente allegati al medesimo, i seguenti documenti:
Gli atti di gara per l’affidamento del servizio in questione, approvati con determinazione n° del .2017;
la nota con la quale il Contraente fornisce i dati relativi agli obblighi ex art. 3 della L.13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
garanzia definitiva n° del dell’importo di € rilasciata il
dalla Soc.
Copertura assicurativa, rilasciata dalla Soc. del per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza
3. Le Parti dichiarano espressamente di conoscere l’integrale contenuto della documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo e tutto quanto richiamato in premessa.
Articolo 2. Oggetto del contratto e modalità esecutive
1. L’Amministrazione affida al Contraente, che accetta senza riserva alcuna, l’incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento di “REALIZZAZIONE CENTRO VISITE MULTIMEDIALE A CALA GONONE.”.
2. Il Contraente si obbliga, inoltre, a svolgere le predette prestazioni nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, comunitarie, statali e regionali vigenti ed applicabili in materia di appalti pubblici, con particolare riferimento alle norme del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., della L.R. n. 5/2007, e ss.mm.ii., gli artt. in vigore del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., della L. 64/1974 e ss.mm.ii., del D.M. 11/03/1988 s ss.mm.ii. e D.M. 11/10/2017 relativo ai Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo 3. Responsabile Unico del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Xxxxxxx Xxxxxxx, dipendente dell’Amministrazione comunale di Dorgali.
Articolo 4. Modalità esecutive della prestazione e tempi di consegna
1. La progettazione dovrà essere improntata al rispetto della normativa citata al precedente art. 2 della presente Convenzione ed alle disposizione del Responsabile Unico del Procedimento.
2. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà essere consegnato entro giorni naturali e continuativi dalla data firma della presente convenzione, corredato da tutti gli elaborati previsti per legge in riferimento alla particolare tipologia dell’intervento.
3. Il progetto definitivo dovrà essere consegnato entro giorni naturali e continuativi
dalla data di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, corredato da tutti gli elaborati previsti per legge in riferimento alla particolare tipologia dell’intervento.
4. Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato entro giorni naturali e
continuativi dalla data di approvazione del progetto definitivo, corredato da tutti gli elaborati previsti per legge in riferimento alla particolare tipologia dell’intervento.
5. La Direzione dei lavori dovrà curare che i lavori siano eseguiti a perfetta regola d’arte, in conformità al progetto ed al contratto, secondo le norme indicate dal D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di tutte le disposizioni ancora in vigore del Regolamento 207/2010, dal capitolato generale (D.M. n. 145/2000) e del C.S.A.. Il direttore dei lavori, una volta conosciuta l’identità dell’aggiudicatario con il quale abbia in essere rapporti professionali, ne deve segnalare l’esistenza alla stazione appaltante alla cui valutazione discrezionale è rimesso l’esame della sostanziale incidenza di detti rapporti sull’incarico da affidare. E’ fatto inoltre obbligo al Direttore dei lavori di collocare picchetti e capisaldi quotati in modo che l’Amministrazione, con il personale che riterrà opportuno, possa verificare, in qualsiasi momento lo stato di avanzamento dell’opera e la correttezza delle misurazioni effettuate. Il Direttore dei Lavori dovrà comunque curare la compilazione, direttamente o mediante eventuale assistente, di tutti i documenti contabili prescritti dalla normativa vigente; in particolare, nel giornale dei lavori, dovranno essere annotate tutte le notizie di cui all’art. 182 del Regolamento. Il Direttore dei lavori, dovrà effettuare visite in cantiere almeno ogni dieci giorni, e della relativa visita dovrà apporre le annotazioni. Nell’Ambito della D.LL. è compresa la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dell’opera, la trattazione delle riserve dell’impresa e la tenuta dei libri contabili. Qualora per uno dei casi previsti dall’art. 106 D.lgs n. 50/2016, sia necessario introdurre nel corso dell’esecuzione modifiche o addizioni non previste nel contratto, il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, promuove la redazione di modifiche contrattuali e di varianti, indicandone i motivi nell’apposita relazione. Non sono altresì dovuti compensi, rimborsi, indennità o altro, per le modifiche discrezionali introdotte in corso d'opera dal direttore dei lavori. Nessuna sospensione delle prestazioni, modifica o variante in corso d'opera può essere disposta od eseguita in assenza di autorizzazione da parte del responsabile del Procedimento. In mancanza di tale autorizzazione scritta, il soggetto incaricato sarà responsabile di qualsiasi danno o altro pregiudizio che derivi dallo svolgimento dell'incarico affidato. Nell'eventualità che, nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto, il Responsabile del Procedimento ritenga necessario introdurre modifiche od aggiunte al progetto stesso (modifiche contrattuali di cui all’Art. 106 del Codice), il soggetto incaricato ha l'obbligo di redigere gli elaborati che sono richiesti a tale scopo. L’importo degli onorari di redazione degli elaborati sarà calcolato nelle modalità stabilite al comma 2 dell’art. 5 della presente Convenzione.
6. L'attività del Coordinatore della sicurezza sarà svolta, per quanto riguarda la fase della progettazione, attenendosi a quanto previsto dall’art. 91 e dagli Allegati XV e XVI del D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.. In caso di variazione alle opere già progettate, il Coordinatore sarà tenuto ad apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie al piano di sicurezza ed al fascicolo di cui all'art. 91,
comma 1, lett. B, del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. Le attività correlate alle funzioni di Coordinatore per la sicurezza dovranno essere svolte nel rispetto dei tempi di cui al D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii..
7. L'attività del Coordinatore della sicurezza sarà svolta, per quanto riguarda la fase dell’esecuzione, attenendosi a quanto previsto dall’art. 92 del D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii..
8. Il contraente si impegna a consegnare all’Amministrazione numero di copie in formato cartaceo idoneo e copia in formato digitale anche editabile di ogni livello di progettazione.
Articolo 5. Importo della prestazione
1. L’importo dell’incarico offerto in sede di gara ed accettato da entrambe senza riserva alcuna è pari ad euro di € , esclusi iva, oneri contributivi e previdenziali.
2. L'onorario relativo alla prestazione di cui al presente Contratto è calcolato ai sensi del Decreto Ministeriale 17/06/2016.
3. L’onorario di eventuali modifiche contrattuali o progetto di completamento sarà determinato ai sensi del Decreto Ministeriale 17/06/2016 applicando le stesse condizione contrattuali del servizio del il progetto principale.
4. Sono a carico dell’Ente l’eventuale Rivalsa INPS, Inarcassa e sul totale l’IVA. L’importo complessivo degli onorari e rimborsi spese, ed altre eventuali prestazioni collegate, sia pure variando gli importi delle categorie preventivate, non potrà, in alcun caso, superare la soglia prevista di €
.
Articolo 6. Modalità di erogazione dell’importo della prestazione
1. Gli onorari e le spese della prestazione di cui all’art. 2 della presente Convenzione verranno corrisposti al Contraente secondo le seguenti modalità:
a. Il 10% all'atto di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
b. Il 20% all'atto di approvazione del progetto definitivo
c. Il 20% all'atto di approvazione del progetto esecutivo;
d. Il 40%, proporzionalmente all’andamento dei lavori e alla liquidazione dei Certificati di pagamento corrisposti all’impresa.
e. Il restante 10% all’approvazione del Certificato di regolare esecuzione.
Articolo 7 . Modalità di pagamento e fatturazione
1. A seguito della verifica e validazione, effettuate ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 50/2016, e dell’approvazione del progetto esecutivo da parte del Responsabile dell’Area Tecnica, dei Certificati di Pagamento e del Certificato di Regolare Esecuzione, il Contraente potrà emettere regolare fattura e richiedere il pagamento della prestazione eseguita.
2. Entro il termine di 30 (trenta) giorni successivi all’avvenuta presentazione della fattura/parcella, il Responsabile Unico del Procedimento valuterà la regolarità della stessa, acquisirà il Documento Unico di Regolarità Contributiva, e, solo in caso di regolarità di entrambi i documenti, emetterà il certificato di pagamento.
3. Il mandato di pagamento sarà subordinato alla verifica del rispetto del patto di stabilità dell’Ente.
4. Non saranno imputabili né addebitabili all’Amministrazione eventuali mancati o ritardati pagamenti causati dall’impossibilità di verificare i servizi prestati e le forniture eseguite in ragione di documentazione insufficiente, mancante o non conforme.
5. Le fatture dovranno essere di formato elettronico, ai sensi ai sensi della Legge 244/2007, indirizzate a Comune di Dorgali (P. IVA 00160210910) Area Tecnica, LL. PP. E Urbanistica, Xxxxx Xxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxxx, Codice Univoco Ente UFI9IO, e dovranno indicare il CUP dell’intervento e Il Codice Identificativo Gara.
6. Il pagamento sarà effettuato con accredito sui conti correnti indicati dal Contraente come riportato al successivo articolo 8 della presente Convenzione.
7. Il pagamento secondo la suddetta modalità ha valore di quietanza e fa salva l’Amministrazione da ogni responsabilità conseguente. Il Contraente si obbliga a rendere tempestivamente note all’Amministrazione, con comunicazione scritta, le eventuali variazioni delle predette modalità di accredito. In difetto di tale comunicazione, il Contraente non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Articolo 8. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il Contraente assume, con la sottoscrizione della presente Convenzione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii., prendendo atto che i dati identificativi dell’intervento sono i seguenti:
Codice Unico di Progetto (CUP): F85E17000110002;
Codice Identificativo Gara (CIG): 75004352C4;
2. Il Contraente ha comunicato che i conti correnti dedicati di cui all’articolo 3 della citata legge sono i seguenti:
- Titolare
- IBAN:
- Banca
- La persona delegata ad operare sul predetto conto bancario è :
3. Il Contraente si obbliga a comunicare all’Amministrazione tempestivamente e, comunque, non oltre il termine di quindici giorni dall’avvenuta modifica, ogni variazione relativa ai dati sopra riportati.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione di diritto della presente Convenzione.
5. L’Amministrazione verifica l’assolvimento, da parte del Contraente, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Articolo 9. Autorizzazioni e contatti con gli Enti
1. Il Contraente si obbliga a tenere gli opportuni contatti con i professionisti incaricati della prevista sopraelevazione, gli enti esterni, gli uffici coinvolti nel procedimento e i professionisti incaricati per prestazioni specialistiche ed a introdurre nei documenti, anche se già elaborati e presentati, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale e degli organi tecnici di Controllo o altri enti esterni preposti per le autorizzazioni necessarie, sino alla definitiva approvazione del progetto stesso, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.
2. Il professionista incaricato dovrà inoltre essere presente nell’eventualità di indizione di conferenza di servizi.
3. Nel caso di richiesta di modifiche, i nuovi termini di presentazione saranno determinati volta per volta dal Responsabile del Procedimento in funzione delle difficoltà di studio delle modifiche proposte. Tuttavia, qualora le modifiche richieste consistano in semplici adeguamenti, tutto il tempo occorrente per le modifiche stesse sarà considerato ritardo nella presentazione e saranno applicate le penali previste nell’art. 20.
Articolo 10. Divieto di cessione del contratto e del credito
1. E’ fatto divieto al Contraente di cedere il presente Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente.
2. Il Contraente può cedere a terzi i crediti derivanti dal presente Contratto solo ed esclusivamente nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 106 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed a condizione che l’Amministrazione accetti espressamente la cessione.
Articolo 11. Clausola risolutiva espressa
1. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile, oltre che nei casi previsti dall’articolo 108, D.Lgs. n. 50/2016 e anche nelle seguenti ipotesi:
a) qualora intervenisse nei confronti del Contraente l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge n. 1423/1956 ed agli articoli 2 e seguenti della Legge n. 575/1965;
b) qualora intervenisse nei confronti del Contraente sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell’Amministrazione o di qualunque altro soggetto comunque interessato alle prestazioni oggetto della presente Convenzione, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
c) qualora si accertasse, successivamente alla stipulazione del presente Contratto, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà rilasciate dal Contraente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., in sede di presentazione dell’istanza di iscrizione all’elenco dei professionisti, in sede di gara e prima della stipula della presente Convenzione, ovvero il venir meno, in capo al Contraente stesso, dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla presente prestazione;
d) qualora si venisse meno agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente Contratto, così come disciplinati dall’art. 3 dall’art. 3 L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
e) qualora intervenisse la cessione totale o parziale della presente Convenzione o dei crediti, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 5 della presente Convenzione;
g) qualora si dimostrasse che il Contraente ha violato gli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 17 della presente Convenzione.
2. Qualora si verificasse anche una sola delle ipotesi indicate al precedente comma 1 del presente articolo, la risoluzione del Contratto si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione dell’Amministrazione, a mezzo di PEC, e comporterà il risarcimento dell’eventuale danno in favore dell’Amministrazione stessa.
Articolo 12. Risoluzione del Contratto
1. L’Amministrazione procederà alla risoluzione della presente Convenzione, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016, nei seguenti casi, tutti riconducibili a grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo:
abbandono, sospensione non autorizzata (anche parziale) o rifiuto di esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto;
mancata corretta esecuzione, a perfetta regola d’arte ed in conformità al Contratto, di tutto o parte delle prestazioni di cui al presente Contratto;
affidamento in subappalto, anche in parte, delle prestazioni oggetto della presente Convenzione;
qualora l’ammontare delle penali per ritardo di cui al successivo articolo 20 della presente Convenzione raggiunga un importo massimo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo del corrispettivo contrattuale netto, fermo il diritto al risarcimento del maggior danno.
Articolo 13. Recesso dal contratto
1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente Contratto, con preavviso non inferiore a 10 (dieci) giorni da comunicarsi al Contraente a mezzo Posta Elettronica Certificata. Decorso il suddetto termine di preavviso, il Contraente è obbligato a cessare l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per l’Amministrazione, ed a consegnare all’Amministrazione stessa la documentazione ricevuta e i documenti oggetto del servizio già accettati.
2. In caso di recesso, a fronte delle prestazioni rese, nonché a titolo di mancato guadagno ed a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e/o pretesa del Contraente, l’Amministrazione corrisponderà a quest’ultimo una somma corrispondente al compenso dovuto per la quota di servizio effettivamente prestata ed il 10% (dieci per cento) del valore corrispondente alla differenza tra i 4/5 (quattro quinti) del corrispettivo convenuto di cui al precedente articolo 4 e l’importo dei servizi eseguiti.
3. Fermo quanto sopra, resta salvo il diritto del Contraente di trattenere le somme già ricevute per le attività effettivamente svolte e già regolarmente pagate.
Articolo 14. Incompatibilità
Il Contraente dichiara che non sussistono motivi di incompatibilità legati a interessi di qualunque natura con riferimento alle prestazioni oggetto della presente Convenzione.
Articolo 15. Esecuzione in danno
1. In caso di risoluzione del Contratto o di recesso per giusta causa durante lo svolgimento delle attività contrattualizzate, l’Amministrazione si riserva il diritto di affidare a terzi l’esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività stesse, con addebito dell’eventuale maggior costo al Contraente, fermo restando il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. Nei casi di cui al precedente comma, l’Amministrazione ha inoltre la facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto al momento della risoluzione o del recesso, al fine di quantificare il danno che il Contraente è tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra questi ultimi due importi. L’eventuale esecuzione in danno non esime il Contraente dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge.
Articolo 16.Verifica di conformità delle prestazioni
1. I tre livelli progettuali di cui all’art. 23 del Codice, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 50/2016, sono sottoposti alla verifica da parte del soggetto preposto al controllo, e alla validazione da parte del Responsabile del Procedimento. Lo svolgimento dell’attività di verifica, così come previsto dal Xxxxxx, deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica.
2. Ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione l’Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Contraente possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la piena e corretta esecuzione delle attività oggetto del presente affidamento. Qualora dovessero risultare aspetti di non conformità rispetto alla prestazione contrattualizzata, il Contraente dovrà provvedere ad eliminare le difformità rilevate entro il termine indicato dall’Amministrazione secondo le disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento ferma la facoltà di procedere all’applicazione delle penali di cui all’articolo 20.
3. Il Responsabile del Procedimento effettua la verifica di conformità diretta a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del Contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
4. Il Responsabile Unico del Procedimento avvia la verifica di conformità entro dieci giorni dall’ultimazione delle prestazioni e la conclude entro 30 (trenta) giorni dall’ultimazione delle stesse.
5. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri e secondo le modalità che il Responsabile Unico del Procedimento ritenga necessari.
6. A seguito dell’esito positivo di ciascuna verifica sulla corretta esecuzioni delle prestazioni di cui all’art. 2 della presente Convenzione, e per ciascuna delle fasi di cui all’art. 4, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà agli adempimenti per i pagamenti delle attività, fatti salvi i casi di impossibilità non imputabili all’Amministrazione.
Articolo 17. Obblighi di riservatezza
1. Salvo autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione e fatta eccezione per quanto richiesto da disposizioni di legge o regolamenti applicabili ovvero da ordini dell’autorità giudiziaria, il Contraente si impegna a osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie o delle informazioni di qualsiasi natura, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza nell’ambito dello svolgimento dell’incarico di cui al presente contratto. In particolare, le notizie e le informazioni non dovranno essere comunicate o divulgate a terzi, né potranno essere utilizzate dal Contraente o da parte dei suoi collaboratori per fini diversi da quello dell’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Contratto.
2. Il Contraente dovrà, altresì, rispettare l’obbligo di cui al comma precedente relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente Convenzione.
4. Gli obblighi di cui ai precedenti commi non riguardano i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Contraente utilizza, sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
5. Al Contraente è riconosciuta la facoltà di citare i termini essenziali della presente Convenzione esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Contraente stesso a selezioni, gare e appalti.
Articolo 18. Proprietà dei prodotti
1. Tutti gli elaborati oggetto della presente Convenzione saranno di esclusiva proprietà dell’Amministrazione che acquisisce, oltre alla proprietà esclusiva, anche i diritti di utilizzazione e di sfruttamento economico dei prodotti originali e del materiale realizzato, conservati su qualsiasi supporto, nell’ambito della prestazione di cui al presente contratto, senza che l’Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa o eccezione al riguardo.
2. Il Contraente garantisce ed assicura che i contenuti di tutti gli elaborati prodotti sono tali da non dar luogo, né in Italia né all’estero, a contestazioni di sorta da parte di terzi, ivi comprese quelle per plagio, contraffazione, imitazione ed utilizzo non autorizzato.
3. Il Contraente tiene indenne l’Amministrazione comunale qualora, a causa dei contenuti degli elaborati relativi alle prestazioni di cui al presente contratto, venissero indirizzate alla stessa richieste di inibizione al loro utilizzo e richieste risarcitorie di qualsiasi genere e specie.
4. Il Contraente tiene indenne l’Amministrazione da quanto potrebbe scaturire da eventuali sentenze di condanna circa contestazioni sui contenuti degli elaborati prodotti nell’ambito delle prestazioni di cui al presente contratto e dovrà farsi carico di ogni e qualsiasi spese che l’Amministrazione stessa riterrà di sostenere per far valere le proprie ragioni e quelle di utilizzo dei suddetti contenuti.
5. Gli elaborati progettuali e tutto quanto consegnato dal Contraente nell’ambito della realizzazione delle prestazioni di cui al presente contratto, resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nei modi e nei mezzi che riterrà opportuni, tutte le varianti ed aggiunte che saranno ritenute necessarie, senza che dal Contraente possano essere sollevate eccezioni di sorta.
6. L' Amministrazione può senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare, cedere e modificare, anche solo parzialmente, tutto il materiale e i prodotti originali, conservati su qualsiasi supporto, derivanti dall’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione.
7. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
Art. 19. Trattamento dei dati
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, titolare del trattamento dei dati sensibili e di qualunque altra informazione resa di carattere personale e professionale è il Comune di Dorgali; il Responsabile del trattamento dei dati solo ed esclusivamente per il procedimento disciplinato dal presente Contratto è individuato nella figura del Responsabile Unico del Procedimento. I dati forniti dal Contraente sono utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse alle attività della presente Convenzione.
2. L’Amministrazione garantisce il Contraente in merito al fatto che i dati e/o informazioni rese non saranno in alcun modo diffusi a terzi che non intervengano nel procedimento inerente il presente atto.
3. La conservazione avviene tramite archivi cartacei e/o informatici.
4. Il contraente può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e 8 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. rivolgendosi al Responsabile del trattamento dei dati.
Articolo 20. Penali
1. In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione per cause imputabili esclusivamente al Contraente, saranno applicate le penali previste dai seguenti commi.
2. Qualora la presentazione dei progetti venisse ritardata oltre il termine prescritto, si applicherà una penale in ragione di € 100.00 per ogni giorno di ritardo.
3. Qualora il ritardo ecceda i quindici giorni, l’Amministrazione Comunale si riterrà libera da ogni impegno verso il Contraente, senza che questi possa pretendere compensi di sorta sia per onorari che per rimborso spese, e provvederà a far eseguire il progetto nelle sue varie fasi da altro professionista, quale esecuzione in danno.
4. Nel caso in cui il Contraente esegua le prestazioni contrattuali in modo sostanzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei documenti richiamati nel medesimo, l'Amministrazione opererà applicando la penale di € 100,00 per ogni giorno sino al momento in cui le prestazioni non saranno eseguite in modo effettivamente conforme al presente Contratto, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
5. Il Contraente prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
6. Qualora il ritardo nell’adempimento degli obblighi derivanti in capo al Contraente dal presente Contratto determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento proporrà all’Amministrazione la risoluzione del Contratto per grave inadempimento.
7. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto al Contraente a qualsiasi titolo.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 21. Patto di Integrità
Il Contraente si impegna a rispettare quanto previsto nel Patto di integrità allegato alla presente, la cui bozza è stata approvata con delibera della G.C. n°228 del 07/08/2015, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n°190 e della deliberazione della G.R. n°30/16 del 16/06/2015.
Il presente Contratto sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986. Ai sensi dell’art. 57, comma 5, del citato DPR n. 131/1986, sarà obbligato al pagamento dell’imposta la Parte che ne richiederà la registrazione.
Xxxxx, approvato, firmato e sottoscritto Dorgali .2017
Il Contraente Il Responsabile Area Tecnica Dott. Xxx. Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx