ACCORDO TRA
ACCORDO TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE POLACCA
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI1.
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare polacca, desiderosi di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 - I soggetti
Il presente Accordo si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Articolo 2 - Imposte considerate
1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono:
a) per quanto concerne la Polonia:
1) l'imposta sul reddito (podatek dochodowy);
2) l'imposta sugli stipendi e sui salari (podatek od wynawgrodzen);
3) l'imposta di eguaglianza (podatek wyrownawczy);
4) l'imposta agricola (podatek rolny); ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali «imposta polacca»);
1 L. 21 febbraio 1989, n. 97. Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 marzo 1989, n. 66, S.O. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare polacca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmato a Roma il 21 giugno 1985. Il Ministero degli affari esteri ha reso noto che lo scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo qui allegato è avvenuto il 26 settembre 1989; di conseguenza il medesimo Accordo, a norma dell'art. 29 dello stesso, è entrato in vigore il 26 settembre 1989 (vedi comunicato in Gazz. Uff. 6 ottobre 1989, n. 234).
b) per quanto concerne l'Italia:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3) l'imposta locale sui redditi; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»).
4. L'Accordo si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite da parte di uno degli Stati contraenti dopo la firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte di cui al presente articolo. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche rilevanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Articolo 3 - Definizioni generali
1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine «Polonia» designa la Repubblica popolare polacca, e comprende le zone adiacenti alle acque territoriali della Polonia le quali, ai sensi del diritto internazionale consuetudinario e della legislazione polacca sono considerate come zone nelle quali possono essere esercitati i diritti della Repubblica popolare polacca per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marino e le loro risorse naturali;
b) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana e comprende le zone adiacenti alle acque territoriali italiane le quali, ai sensi del diritto internazionale consuetudinario e della legislazione italiana sono considerate come zone nelle quali possono essere esercitati i diritti della Repubblica italiana per quanto concerne il fondo e il sottosuolo marino e le loro risorse naturali;
c) i termini «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, come il contesto richiede, l'Italia o la Polonia;
d) il termine «persona» comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini fiscali;
f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) per «traffico internazionale» s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa che abbia la sede della direzione effettiva in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
h) il termine «nazionali» designa:
1) le persone fisiche che posseggono la nazionalità di uno Stato contraente;
2) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
i) il termine «Autorità competente» designa:
1) per quanto concerne la Polonia: il Ministro delle finanze od un suo rappresentante autorizzato;
2) per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle finanze.
2. Per l'applicazione dell'Accordo da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativamente alle imposte cui l'Accordo si applica, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Articolo 4 - Domicilio fiscale
1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, del presente articolo, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Se essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
d) se la situazione di residente non può essere determinata in base ai paragrafi a) - c), le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Articolo 5 - Stabile organizzazione
1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente
- diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 5 - è considerata
«stabile organizzazione» in detto primo Stato se essa ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Articolo 6 - Redditi immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione «beni immobili» è definita in conformità della legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì «beni immobili» l'usufrutto dei beni immobili ed i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa ed ai redditi derivanti dai beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
Articolo 7 - Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai princìpi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli del presente Accordo, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Articolo 8 - Navigazione marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Articolo 9 - Imprese associate
Allorché:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili, che in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Articolo 10 - Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Articolo 11 - Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato se:
a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale od a qualsiasi organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale;
c) gli interessi sono pagati a qualsiasi altro organismo, (compresi gli istituti finanziari) in relazione a prestiti concessi in applicazione di un Accordo concluso tra i Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile, secondo la legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore ed il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore ed il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.
Articolo 12 - Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore ed il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione, diritto od informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.
Articolo 13 - Utili di capitale
1. Gli utili derivanti ad un residente di uno Stato contraente dall'alienazione di beni immobili, così come definiti all'articolo 6, e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili nell'altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi od aeromobili impiegati in traffico internazionale o da beni m1111obili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
Articolo 14 - Professioni indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di un'attività professionale o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che egli non disponga abitualmente di una base fissa nell'altro Stato contraente per l'esercizio delle proprie attività. Se egli dispone di tale base fissa i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione «attività professionali» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Articolo 15 - Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente possono essere tassati soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo possono essere tassate in quest'altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel detto primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno solare considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in relazione ad un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale, possono essere tassate nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Articolo 16 - Compensi e gettoni di presenza
1. La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Articolo 17 - Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione o in qualità di musicista, nonché di sportivo, possono essere tassati in detto altro Stato.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i redditi derivanti dalle attività di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esercitate nell'ambito di un programma di scambi culturali o sportivi concordato da entrambi gli Stati contraenti, sono esenti da imposta nello Stato contraente nel quale dette attività sono esercitate.
Articolo 18 - Pensioni
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto nello Stato contraente del quale il beneficiario della pensione è residente.
Articolo 19 - Funzioni pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona sia un residente di detto Stato che:
i) abbia la nazionalità di detto Stato, o
ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi, o
iii) non è imponibile in relazione a tale remunerazione nello Stato contraente dal quale la remunerazione è pagata.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16, e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Articolo 20 - Professori e ricercatori
1. Un professore o un'insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, istituto superiore, scuola od altro istituto di istruzione e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, è esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attività di insegnamento o di ricerca.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai redditi di ricerca se questa non è condotta nel pubblico interesse ma principalmente in quello privato di una o più persone.
Articolo 21 - Studenti
1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente allo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in tale Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato.
2. Il reddito che uno studente o un apprendista riceve in corrispettivo di una attività svolta in uno Stato contraente nel quale soggiorna al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale non è imponibile in detto Stato per il tempo ragionevolmente necessario per conseguire dette finalità, purché il reddito stesso non ecceda quanto richiesto ai fini del suo mantenimento, della sua educazione o della sua istruzione.
Articolo 22 - Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono trattati negli articoli precedenti del presente Accordo, sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi, diversi da quelli derivanti da beni immobili, così come definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, qualora il beneficiario di detti redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
Articolo 23 - Eliminazione delle doppia imposizione
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità alle disposizioni dei seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto concerne l'Italia:
Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Polonia, l'Italia, nel calcolare la proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 del presente Accordo, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni del presente Accordo non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Polonia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
3. Per quanto concerne la Polonia:
a) se un residente della Polonia riceve redditi che in conformità delle disposizioni del presente Accordo sono imponibili in Italia, la Polonia può, fatte salve le disposizioni dei sottoparagrafi b) e c) del presente paragrafo, esentare da imposta detti redditi.
b) Se un residente della Polonia riceve redditi che, in conformità delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 del presente Accordo sono imponibili in Italia, la Polonia può portare in deduzione dell'imposta sul reddito di detto residente un ammontare pari all'imposta pagata in Italia. Tale deduzione, tuttavia, non potrà eccedere la frazione di imposta, calcolata prima di operare la deduzione, corrispondente al reddito ricevuto dall'Italia.
c) Se, in conformità ad una disposizione dell'Accordo, il reddito derivante ad un residente della Polonia è esente da imposta in Polonia, la Polonia, nel calcolare l'ammontare dell'imposta sul reddito residuo di tale residente, può applicare l'aliquota d'imposta che sarebbe stata applicabile se il reddito esentato non fosse stato esentato.
Articolo 24 - Non discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte contenute nell'articolo 2 del presente Accordo.
Articolo 25 - Procedura amichevole
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme al presente Accordo, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme all'Accordo.
2. L'Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordo.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo.
4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinione possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti.
Articolo 26 - Scambio di informazioni
1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni del presente Accordo o le leggi interne degli Stati contraenti relativamente alle imposte previste dal presente Accordo, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria al presente Accordo, nonché per evitare l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni in tal modo scambiate saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dall'Accordo, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi relativi a tali imposte. Dette persone od autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto ufficiale commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Articolo 27 - Agenti diplomatici e funzionari consolari
Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Articolo 28 - Rimborsi
1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni del presente Accordo.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dal presente Accordo.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 del presente Accordo, le modalità di applicazione del presente articolo.
Articolo 29 - Entrata in vigore
1. Il presente Accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Varsavia non appena possibile.
2. L'Accordo entrerà in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica2 e le sue disposizioni si applicheranno:
a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sui redditi pagati a decorrere dall'1° gennaio 1984;
b) con riferimento alle altre imposte sui redditi, alle imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1984.
3. Le domande di rimborso o di accreditamento, cui dà diritto il presente Accordo con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti in relazione ai periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1984 e fino all'entrata in vigore del presente Accordo, devono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore del presente Accordo o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta è stata prelevata.
2 Il Ministero degli affari esteri ha reso noto che lo scambio degli strumenti di ratifica del presente Accordo è avvenuto il 26 settembre 1989; di conseguenza il medesimo Accordo, a norma del presente articolo, è entrato in vigore il 26 settembre 1989 (vedi comunicato in Gazz. Uff. 6 ottobre 1989, n. 234).
4. All'atto dell'entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea e marittima firmato a Roma il 9 novembre 19733, cesserà di avere effetto.
Articolo 30 - Denuncia
Il presente Accordo rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare l'Accordo per via diplomatica, con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dell'entrata in vigore dell'Accordo. In tal caso, l'Accordo cesserà di essere applicato:
a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, ai redditi realizzati il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia;
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte applicabili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto in duplice esemplare a Roma il giorno 21 giugno 1985, nelle lingue italiana, polacca ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, e prevalendo in caso di dubbio il testo inglese.
(Si omettono le firme)
3 L'Accordo del 9 novembre 1973 è stato ratificato con L. 5 maggio 1976, n. 402 (Gazz. Uff. 12 giugno 1976, n. 154, S.O.) ed è entrato in vigore il 15 febbraio 1977 (vedi comunicato in Gazz. Uff. 20 aprile 1977, n. 106).
PROTOCOLLO
All'atto della firma dell'Accordo concluso in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare polacca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni supplementari che formeranno parte integrante del detto Accordo.
Resta inteso:
a) che, con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, l'espressione «spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione» designa le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione;
b) che, con riferimento all'ultimo periodo del paragrafo 4 dell'articolo 10, del paragrafo 5 dell'articolo 11, del paragrafo 4 dell'articolo 12 e del paragrafo 2 dell'articolo 22, i princìpi contenuti negli articoli 7 e 14 dovranno essere applicati;
c) che, con riferimento all'articolo 24, le disposizioni del presente articolo non saranno pregiudicate dal differente sistema fiscale applicabile nella Repubblica popolare polacca ai redditi ed utili da imprese del settore dell'economia socializzata;
d) che, con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 25, l'espressione «indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale» significa che l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme al presente Accordo;
e) che le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 28 non impediscono alle competenti autorità degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta previste dal presente Accordo;
f) che le remunerazioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi alle Ferrovie dello Stato italiano (F.S.), all'Amministrazione statale delle poste italiane (XX.XX.), all'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.) e all'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), nonché ai corrispondenti Enti polacchi, sono regolate dalle disposizioni relative alle funzioni pubbliche e, di conseguenza, dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19 dell'Accordo.
Fatto in duplice esemplare a Roma il giorno 21 giugno 1985, nelle lingue italiana, polacca ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, e prevalendo il testo inglese in caso di dubbio.
(Si omettono le firme)