Art. 1 – Documenti contrattuali
Art. 1 – Documenti contrattuali
Costituiscono parte integrante del Contratto, oltre alle presenti Condizioni Generali, l’ordine di acquisto nonché tutti i documenti ad esso allegati ivi comprese, ove previste, le Condizioni Speciali.
Art. 2 – Prezzi e imposte
I prezzi indicati nel Contratto sono al netto di I.V.A.; essi non potranno essere variati in corso di esecuzione della prestazione, salvo il ricorrere di eventuali condizioni di legge specificatamente applicabili.
Art. 3 – Fatturazione e pagamenti
3.1 Fatturazione
Il Fornitore dovrà inviare al Committente la fattura in originale secondo la normativa vigente.
L’intestazione, l’indirizzo delle fatture devono essere quelli precisati nel Contratto e non possono riferirsi a prestazioni oggetto di contratti diversi.
Gli importi fatturati devono essere assoggettati all’I.V.A. secondo le norme in vigore nonché a eventuali altri contributi previsti dalla normativa di settore.
3.2 Pagamenti
I pagamenti verranno effettuati nei termini precisati nel Contratto ed avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste dalle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta.
I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario.
In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committente.
Art. 4 – Autorizzazioni
Il Fornitore dichiara di essere in possesso delle licenze, delle autorizzazioni, delle idonee qualifiche professionali e certificazioni per sé e per il personale impiegato, delle abilitazioni richieste dalla legge e dai principi di buona tecnica e dell’adeguato know-how necessario per l’esecuzione della prestazione di servizi oggetto del Contratto. Il Committente, si riserva, comunque, il diritto di verificare il possesso dei requisiti sopra citati.
Art. 5 – Assicurazioni
Il Fornitore, a copertura delle attività oggetto del Contratto o ad esse comunque correlate, deve essere in possesso delle coperture assicurative, stipulate con primarie Compagnie di Assicurazione, come richieste nel Contratto
Art. 6 – Obblighi del Fornitore
Il Fornitore si obbliga a:
− provvedere all’esecuzione delle attività con la propria organizzazione imprenditoriale e professionale restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsivoglia rapporto di subordinazione e/o di lavoro dipendente tra i soggetti materialmente incaricati dell’esecuzione delle attività stesse ed il Committente, che quindi non potrà esercitare poteri gerarchici direttivi né disciplinari; il Fornitore terrà pertanto indenne il Committente da qualsiasi pretesa o azione dei propri dipendenti e/o collaboratori intervenendo, ove occorra, nei relativi giudizi; il Fornitore terrà inoltre indenne il Committente da qualsiasi danno derivante da errore di esecuzione;
− svolgere con diligenza e a regola d'arte i Servizi che verranno affidati per mezzo di specifici ordini applicativi;
− provvedere allo svolgimento dei Servizi oggetto del Contratto utilizzando in via esclusiva mezzi, strumenti e macchinari all’uopo necessari; l’uso esclusivo da parte del Fornitore di mezzi, strumenti e macchinari di proprietà del Committente dovrà essere opportunamente disciplinato tra le Parti;
− utilizzare, nello svolgimento dei Servizi oggetto del presente Accordo, beni e strumenti conformi alle normative applicabili in materia (es: marcatura CE, direttiva macchine, ecc.), nonché compatibili con gli impianti e gli ambienti di lavoro del Committente e tali da non arrecare danni agli stessi impianti/ambienti ed in genere ai locali di proprietà dello stesso;
− svolgere i Servizi commissionati dal Committente allocando le risorse necessarie (in termini di profilo professionale, esperienza e quantità) all’adempimento dei propri obblighi contrattuali e nel rispetto della tempistica convenuta;
− mantenere un livello di competitività rispetto ai parametri del mercato di riferimento in termini di costo/efficacia. Al riguardo, il Committente si riserva in qualsiasi momento di verificare, dandone visibilità al Fornitore, il suddetto livello di competitività tramite idonee indagini di mercato;
− garantire continuità nella esecuzione delle attività assicurando sempre livelli di professionalità adeguati, facendo riferimento in particolare al caso in cui si presentino avvicendamenti di risorse del Fornitore per attività in corso, nel qual caso il Committente dovrà essere tempestivamente informata;
− sostituire, nel caso sia necessario, personale già assegnato allo svolgimento di determinate attività, con risorse aventi competenze equiparabili o superiori a quelle della risorsa sostituita ed in grado di svolgere le sue stesse attività;
− sospendere le attività relative ai Servizi richiesti qualora non siano svolte con diligenza ed a regola d’arte sino a quando non siano trovate ed adottate adeguate e concordate misure correttive;
− dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sugli obblighi contrattuali assunti, obbligandosi a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta;
− esercitare tramite un proprio Responsabile (Preposto) un’assidua sorveglianza sull’operato del proprio personale assegnato allo svolgimento dell’attività commissionate; il Preposto dovrà essere fisicamente presente nei luoghi di svolgimento delle attività;
− fornire, e mantenere aggiornato, l’elenco del proprio personale che, per necessità operative legate allo svolgimento dei Servizi, dovesse operare presso una delle sedi del Committente; tale personale dovrà essere preventivamente autorizzato dal Committente e sarà tenuto ad indossare e portare in evidenza un tesserino con la propria fotografia, nome, cognome e nome dell’azienda. Resta fermo il diritto del Committente di rifiutare giustificatamente l’accesso nelle proprie sedi lavorative a personale del Fornitore, non preventivamente autorizzato all’ingresso o a seguito di motivata contestazione scritta.
Art. 7– Esecuzione attività e/o servizi in aree o su impianti del Committente
Per l’esecuzione di attività e/o servizi in aree o su impianti del Committente o comunque di pertinenza di questo, il Fornitore è tenuto alla rigorosa osservanza di quanto di seguito specificato.
1) Il Fornitore si impegna a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti e subappaltatori, tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, così come le norme tecniche, i regolamenti e le procedure del Committente.
2) Il Fornitore è tenuto ad esibire, a semplice richiesta, la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni per i lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori e/o servizi oggetto del Contratto.
3) Il Fornitore è tenuto ad osservare e a far osservare dai propri dipendenti e/o subappaltatori, oltre a ciò che è riportato al punto 1), ogni disposizione che venga impartita dal Committente relativa:
3.1) alla temporanea sospensione del lavoro e/o del servizio per particolari esigenze connesse alle attività del Committente;
3.2) alle misure e cautele da osservarsi in dipendenza di rischi specifici inerenti all'ambiente in cui il lavoro e/o il servizio deve svolgersi;
3.3) al rispetto delle segnalazioni e protezioni poste in luogo in ordine ai rischi di cui al punto 3.2).
Per il recepimento ed il rispetto delle disposizioni in questione (o di ogni altra concernente il lavoro e/o il servizio) si intende delegato ad ogni effetto civile e penale il “Responsabile del “servizio” (ovvero il “Rappresentante del Fornitore per il Contratto” o soggetto altrimenti definito nel Contratto e/o relativa documentazione allegata al Contratto) che il Fornitore è tenuto a nominare e del quale deve fornire il nome al Committente all'atto della conferma del Contratto.
Il Fornitore è tenuto a designare con comunicazione scritta un sostituto del soggetto di cui al capoverso che precede, con eguali requisiti e qualifiche, che possa sostituire quest’ultimo in caso di assenze e che sia autorizzato a farne le veci a tutti gli effetti.
4) Il Fornitore nominerà un proprio incaricato al quale affidare il compito di impartire le disposizioni previste al precedente punto 3). Detto incaricato potrà coincidere con il “Responsabile del servizio” (ovvero “Rappresentante del Fornitore per il Contratto” o soggetto altrimenti definito nella documentazione contrattuale).
5) L'accesso alle zone di lavoro, ad impianti o parti di impianto sarà consentito al personale dipendente del Fornitore solo se in possesso di un documento di riconoscimento rilasciato dal Fornitore stesso che dovrà essere esibito a semplice richiesta.
Tale documento dovrà essere munito di fotografia e dovrà attestare l'appartenenza all'Impresa, la qualifica e la posizione assicurativa nonché tutte le informazioni previste dalla vigente normativa.
6) Ove contrattualmente previsto o espressamente richiesto dal Committente, l'accesso alle zone di lavoro, ad impianti o parti di impianto per il personale dipendente del Fornitore e/o suoi subappaltatori è subordinato alla stesura di verbali di consegna da cui risulti che il “Responsabile del servizio” (ovvero “Rappresentante del Fornitore per il Contratto” o soggetto altrimenti definito nel Contratto) per conto del Fornitore:
6.1) ha effettuato un sopralluogo sull'area nella quale dovranno essere condotti le attività e/o i servizi ed ha preso atto dei rischi specifici connessi all'attività del Committente;
6.2) ha concordato con il Committente le misure e le cautele per segregare e rendere agibili in sicurezza le zone o l'impianto o parti di impianto affidategli;
6.3) ha controllato e verificato che l'esecuzione delle misure di cui al precedente punto 6.2) sia stata effettuata a perfetta regola d'arte.
Art. 8 – Ritardo nell’adempimento
Il mancato rispetto, da parte del Fornitore, dei termini contrattualmente previsti comporta l'applicazione delle
penali, se indicate nel Contratto, salvo che il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore.
Nel caso in cui i termini siano dichiarati essenziali, la fattispecie è regolata altresì dal successivo art. 9 delle presenti Condizioni Generali.
Rimangono comunque salve le previsioni particolari e di dettaglio stabilite nel Contratto.
Art. 9 – Termini
Qualora siano contrattualmente previsti termini essenziali nell’interesse del Committente, il Fornitore è tenuto a svolgere le attività commissionate anche oltre il termine convenuto salvo che il Committente manifesti la volontà di risolvere il Contratto con le medesime modalità previste all’art. 14 delle presenti Condizioni Generali per la clausola risolutiva espressa.
La violazione dei termini da parte del Fornitore comporta, a carico di quest’ultimo, l’applicazione delle penali eventualmente previste nel Contratto e l’obbligo al risarcimento dei danni ulteriori patiti dal Committente.
Art. 10 – Importo del Contratto – Diritto di recesso
Nei contratti “a misura” l'importo massimo indicato corrisponde al fabbisogno previsto per il periodo di validità del Contratto stesso.
Senza obbligo di preavviso né di indennizzo a carico del Committente, costui potrà recedere al verificarsi anche di una sola delle seguenti condizioni:
a) mutate esigenze economico – organizzative o sopravvenute valutazioni connesse all’attività oggetto dell’incarico tali da rendere non più utili per il Committente le prestazioni contemplate nel Contratto;
b) raggiungimento dell'importo massimo, anche prima della scadenza temporale prevista;
c) decorso del termine di validità, indipendentemente dall'importo delle prestazioni fino ad allora eseguite.
Il Committente può recedere dal Contratto in ogni momento e qualunque sia lo stato di avanzamento delle attività contrattuali.
Il recesso deve essere manifestato con comunicazione scritta (raccomandata a/r o PEC) ed ha effetto dalla data del ricevimento della stessa comunicazione: il Committente comunicherà quali attività dovranno essere completate e quali immediatamente interrotte.
Le attività regolarmente eseguite fino alla data del recesso saranno compensate secondo i prezzi contrattuali. Per le attività interrotte e per quelle non eseguite, sarà corrisposto il rimborso delle spese documentate per gli impegni già assunti e non revocabili senza conseguenze economiche, ovvero l’ammontare documentato delle conseguenze stesse, se più vantaggioso per il Committente.
L’eventuale indennizzo dovuto per il mancato guadagno determinato dal recesso si intende contenuto nel valore del 3% delle opere non eseguite a regola d’arte alla data del recesso. Questa percentuale è massima e il Fornitore l’accetta sin d'ora anche a titolo di penale.
Art. 11 - Forza maggiore
Qualora il mancato rispetto dei termini contrattuali o la mancata esecuzione totale o parziale siano dovuti ad accertate cause di forza maggiore il Fornitore è esente da penali e dall’obbligo al risarcimento dei danni patiti dal Committente. Resta salvo il diritto del Committente di risolvere il contratto nei termini di cui all’art. 14 delle presenti Condizioni Generali.
Per forza maggiore si intendono quegli eventi straordinari e, avuto riguardo alla diligenza richiesta per l’esecuzione del contratto, imprevedibili, che non siano neppure indirettamente riconducibili alla sfera di azione del Fornitore e che impediscano in tutto o in parte la esecuzione a regola d’arte del Contratto. Qualora la impossibilità sia parziale, spetterà al Committente valutare se permane o meno il proprio interesse all’esecuzione della parte del Contratto non resa impossibile.
L’esimente della forza maggiore opera anche per il Committente, quanto alle attività su di esso gravanti a norma del Contratto.
Art. 12 – Subappalto
Il subappalto o il subaffidamento di una o più delle attività di Contratto è possibile qualora sia preventivamente autorizzato dal Committente.
La richiesta di autorizzazione al subappalto o del nulla osta ad altro tipo di subaffidamento deve essere presentata accedendo al portale fornitori del Gruppo A2A xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.x0x.xx/Xxxxx.xxxx) e seguendo le istruzioni riportate nel manuale e le indicazioni dei tutorial audio/video disponibili on line.
Il Fornitore si impegna comunque ad accertare, verificare e garantire che l’eventuale società subappaltatrice utilizzi esclusivamente personale regolarmente assunto alle proprie dipendenze nonché l’ottemperanza della stessa subappaltatrice alla normativa vigente in materia di sicurezza. In particolare, il Fornitore dovrà assicurare che la società subappaltatrice rispetti le norme previste nelle presenti Condizioni Generali e/o nell’Ordine, richiamandone i contenuti all’interno delle pattuizioni contrattuali che intercorreranno con essa, con particolare riferimento a quelle inerenti la sicurezza, la riservatezza, le coperture assicurative e le prescrizioni relative al personale impiegato.
Il Fornitore rimane comunque unico responsabile nei confronti del Committente, anche per eventuali inadempimenti della società subappaltatrice.
Il Committente si riserva il diritto di revocare motivatamente le autorizzazioni eventualmente concesse; resta inteso che in caso di revoca dell’autorizzazione al subappalto, il Fornitore dovrà, senza indugio, riprendere in carico le attività che avevano formato oggetto dell’autorizzazione medesima.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in Subappalto non può formare oggetto di ulteriore Subappalto.
Restano ferme le norme speciali eventualmente previste (es. D.lgs. 50/16 ss.mm.ii.).
Art. 13 – Ispezioni, garanzia ed effetti delle penali
Il Fornitore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dei servizi prestati. È facoltà del Committente verificare che i servizi prestati abbiano le caratteristiche concordate.
Ai fini di cui sopra, il Committente ha diritto di chiedere in ogni momento informazioni ed aggiornamenti in merito all’andamento delle attività svolte e di verificare le procedure adottate dal Fornitore per l’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto.
È riservata al Committente l’incondizionata facoltà per i propri organi di controllo, nell’espletamento dei compiti istituzionali, di accedere agli uffici del Fornitore al fine di verificare tutte le procedure – nonché le relative risultanze
– attinenti alle attività svolte per l’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto.
Le modalità dei controlli saranno stabilite dal Committente a seconda dei casi: essi potranno essere effettuati anche durante l'esecuzione della prestazione e a "campione".
Al fine di garantire la continuità dei Servizi e consentire la prestazione degli stessi secondo i canoni di diligenza previsti per incarichi analoghi, il diritto di accesso è esercitato dal Committente nel rispetto delle esigenze organizzative e procedurali del Fornitore. In particolare, il diritto di accesso potrà avvenire durante il normale orario di ufficio e di norma con preavviso di almeno 24 ore. In ogni caso, il Committente prende atto che ogni decisione in merito ai tempi, ai modi e ai soggetti designati alla verifica delle procedure utilizzate dal Fornitore per lo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto, deve essere assunta nel rispetto del principio di buona fede nell’esercizio dei diritti spettanti al Committente in base al Contratto stipulato.
Salvo i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento, qualora i servizi non corrispondano esattamente alle previsioni contrattuali ed alle caratteristiche concordate, i controlli - ove possibile - dovranno essere ripetuti, fatto salvo il diritto del Committente di risolvere il Contratto per fatto e colpa del Fornitore in relazione a difformità di notevole importanza dei servizi resi.
Qualora la ripetizione dei servizi difformi comporti il mancato rispetto dei termini contrattualmente previsti,
sono applicabili le eventuali penali per il ritardo nell'adempimento.
Ferma restando l’applicazione degli articoli 1667 e 1668 Codice Civile e delle altre norme di legge, il Fornitore è comunque tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi che dovessero rilevarsi entro 24 mesi dal completamento dell’opera o dei servizi oggetto del Contratto e dalla relativa verifica di conformità. In tali casi, il Committente dovrà denunciare i vizi o le difformità entro 60 giorni dalla scoperta.
Art. 14 – Clausola risolutiva espressa
Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto su iniziativa del Committente ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile le seguenti ipotesi:
1) apertura di una procedura concorsuale a carico del Fornitore;
2) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività del Fornitore;
3) comportamenti del Fornitore idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati al Committente da rapporto organico o dipendenza, in seguito a procedimenti promossi da qualsiasi autorità giudiziaria anche amministrativa, a carico del Fornitore medesimo;
4) ritardo nell'esecuzione dei servizi superiore a due mesi, anche nel caso in cui il ritardo sia dovuto a forza maggiore;
5) mancato rispetto dei termini dichiarati essenziali, come previsto nell'art. 9 delle presenti Condizioni Generali;
6) perdita delle licenze o autorizzazioni indicate nell'art. 4 delle presenti Condizioni Generali;
7) accertata inadempienza o irregolarità nei versamenti dei contributi INAIL, INPS, Cassa Edile, ecc. per il personale del Fornitore o degli eventuali subappaltatori utilizzato nel cantiere del Committente;
8) gravi inosservanze da parte del Fornitore o degli eventuali subappaltatori alle disposizioni legislative in materia di sicurezza, con particolare riguardo al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché gravi inosservanze alle prescrizioni dei piani di sicurezza, oltre alle disposizioni contenute nell’ art. 7 delle presenti Condizioni Generali;
9) violazione del Patto d’Integrità.
Qualora al momento della risoluzione del Contratto siano state eseguite prestazioni parziali, a proprio insindacabile giudizio, il Committente ha la facoltà di trattenere i materiali e/o la documentazione prodotta; ritenuti utilizzabili in accordo al Contratto, mentre quanto ritenuto non fruibile dovrà essere ritirato a cura e spese del Fornitore tenendo il Committente completamente esente da qualsiasi onere.
Nelle ipotesi sopra indicate, il Contratto sarà risolto di diritto e con effetto immediato sulla base della dichiarazione del Committente, inviata al Fornitore con lettera raccomandata a/r o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
Nel caso di risoluzione del Contratto per fatto o colpa del Fornitore, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto, comprese a titolo esemplificativo quelle derivanti da quanto dovuto a terzi per Servizi non eseguiti per fatto e colpa del Fornitore. Il Committente avrà anche facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto sino alla quantificazione del danno che il Fornitore è tenuto a risarcire.
In tutti i casi di passaggio a fornitore terzo indicato dal Committente, il Fornitore dovrà consegnare tutta la documentazione tecnica integrativa che sia richiesta dal Committente stesso per il buon esito del passaggio.
Rimangono comunque salve le previsioni particolari e di dettaglio stabilite nel Contratto.
Art. 15 – Divieto di cessione del Contratto e del credito Al Fornitore è fatto divieto di cedere il Contratto.
Il credito relativo al pagamento dei corrispettivi della prestazione dei servizi non può essere ceduto (art. 1260, secondo comma, Codice Civile).
Art. 16 – Rispetto della normativa in materia di lavoro e clausola di manleva
È a totale carico del Fornitore tutto quanto necessario all’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e comunque tutto quanto indicato a suo carico nel Contratto.
Il Fornitore resta l’unico soggetto responsabile dell’esecuzione del Contratto a perfetta regola d’arte e, comunque, del pieno rispetto di tutte le previsioni a vario titolo applicabili, incluse quelle legislative, regolamentari, amministrative e/o contrattuali, anche in materia di diritto del lavoro.
Per tale ragione il Committente si riserva espressamente la facoltà di effettuare presso il Fornitore i controlli, inclusi quelli previsti da altre disposizioni del Contratto, anche per verificare il puntuale rispetto da parte di quest’ultimo delle normative sopra indicate, comprese quelle volte a prevenire fenomeni di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’art. 603-bis Codice Penale.
Quanto precede vale anche nel caso in cui il Fornitore si avvalga di ausiliari. Per ausiliari si intendono anche tutti i:
(a) dipendenti e/o collaboratori, comunque contrattualizzati e/o incaricati da parte del Fornitore;
(b) Subappaltatori e/o Subcontraenti, comunque contrattualizzati e/o incaricati da parte del Fornitore;
(c) dipendenti e/o collaboratori, comunque contrattualizzati e/o incaricati dei soggetti di cui alla lettera che precede, di seguito gli “Ausiliari”.
Il Fornitore resta l’unico soggetto tenuto agli adempimenti retributivi, contributivi e/o previdenziali verso tutti i propri Ausiliari.
Qualora uno o più Ausiliari avanzino pretese verso il Committente, il Fornitore terrà integralmente indenne il Committente stesso da qualsiasi onere. All’uopo, il Fornitore presta da ora amplissima e integrale manleva a riguardo.
In particolare, fermo restando quanto previsto dal D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il Fornitore manterrà il Committente integralmente indenne e manlevato da ogni danno, azione, pretesa e/o richiesta di risarcimento, sia giudiziale che stragiudiziale, che il Committente possa subire e/o ricevere da terzi (ivi inclusi gli Ausiliari) a causa dell'attività del Fornitore medesimo.
Tale manleva si estende anche all'eventualità di mancata o parziale corresponsione, da parte del Fornitore, di tutti gli eventuali trattamenti retributivi (comprese le quote di trattamento di fine rapporto) e/o dei contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi altra specie eventualmente dovuti agli Ausiliari ovvero dovuti agli Enti previdenziali o assicurativi competenti, in relazione alle prestazioni rese dagli Ausiliari nell’ambito dell’appalto commissionato dal Committente, nonché in caso di mancato rispetto da parte del Fornitore degli obblighi sul medesimo incombenti in materia di salute e sicurezza del personale.
Il Fornitore, così, legittima pure il Committente, in caso di pretese giudiziali e/o stragiudiziali avanzate per le predette prestazioni dagli Ausiliari e/o dai citati Enti, a trattenere qualunque corrispettivo ancora dovuto a qualsiasi titolo dal Committente al Fornitore stesso, compreso l’importo della fideiussione qualora previsto in Contratto e ciò fino a completa definizione giudiziale, con forza di giudicato, della fondatezza delle pretese avanzate dagli Ausiliari e/o dai citati Enti ovvero fino a definizione in via transattiva della controversia tra il Committente ed il soggetto richiedente.
Il Fornitore si impegna, inoltre, a tenere integralmente indenne il Committente dalle eventuali spese legali da quest’ultimo sostenute per la difesa nei giudizi promossi anche nei suoi confronti dagli Ausiliari del Fornitore (a titolo esemplificativo, le spese legali relative ai giudizi radicati ai sensi dell'art. 1676 del Codice Civile ovvero art.
29 del D.lgs. 276/2003 e ss.mm.ii.); a tal fine il Fornitore autorizza sin d'ora il Committente a trattenere qualunque corrispettivo ancora dovuto a qualsiasi titolo dal Committente stesso al Fornitore, compreso l’importo della fideiussione qualora prevista in Contratto, a ristoro delle suddette spese legali.
Il Fornitore si impegna, inoltre, a tenere indenne il Committente dagli eventuali danni che quest’ultimo fosse tenuto a risarcire agli Ausiliari del Fornitore stesso, in applicazione della disposizione di cui al comma 4 dell’art. 26 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., autorizzando sin d’ora il Committente a trattenere qualunque corrispettivo ancora dovuto a qualsiasi titolo dal Committente, compreso l’importo della fideiussione qualora prevista in Contratto. Se il Fornitore è formato da due o più soggetti riuniti, ognuno di questi è solidalmente obbligato relativamente agli obblighi previsti nel Contratto e all’adempimento del Contratto, inclusa la presente clausola, nel rispetto della legislazione applicabile.
Fermo quanto previsto dal Patto di Integrità di A2A, il Fornitore è inoltre obbligato a prevenire le situazioni che possano dare origine a conflitti di interesse e, comunque, a darne comunicazione immediata al Committente qualora detta situazione dovesse venirsi a verificare.
Art. 17 – Varie
Tutte gli eventuali suggerimenti, indicazioni, raccomandazioni e/o altre comunicazioni comunque denominate che il Committente dovesse rivolgere al Fornitore, non limitano né tantomeno escludono le responsabilità di quest’ultimo che resta l’unico soggetto tenuto all’esecuzione a regola d’arte del Contratto.
L’eventuale tolleranza di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.
Art. 18 – Legge regolatrice del Contratto e Foro esclusivo
Il Contratto è soggetto a tutti gli effetti alla Legislazione Italiana. Il Foro esclusivo competente per ogni controversia tra il Committente e il Fornitore relativa o comunque connessa all’esistenza, validità, interpretazione, efficacia, esecuzione o risoluzione del Contratto è quello di Milano.
Luogo, data
Ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, nella mia qualità di legale rappresentante del Fornitore dichiaro di approvare espressamente le seguenti clausole:
art. 3 - Fatturazione e pagamenti; art. 8 - Ritardo nell’adempimento; art. 9 - Termini;
art. 10 - Importo del Contratto - Diritto di recesso; art. 12 - Subappalto;
art. 14 - Clausola risolutiva espressa;
art. 15 - Divieto di cessione del Contratto e del credito; art. 16 – Rispetto della normativa in materia di lavoro e clausola di manleva
art. 18 - Legge regolatrice del Contratto e Foro esclusivo. Il Fornitore
Il Fornitore