COMUNE DI CAPONAGO
COMUNE DI CAPONAGO
Provincia di Monza-Brianza
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Xxx Xxxx x. 00 - Xxx. 00 0000000 - Xxx 00 000000000
Cod. Fiscale 87003770150 - Partita Iva 00988640967 xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Regolamento per l’esercizio
di spettacoli viaggianti ed altri spettacoli
e trattenimenti su aree pubbliche
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 - Definizioni e categorie
Art. 3 - Elenco delle aree disponibili
Art. 4 - Svolgimento dell'attività su aree di proprietà privata Art. 5 - Responsabilità del procedimento
Art. 6 - Criteri generali per la concessione delle aree Art. 7 - Durata delle concessioni
TITOLO II – SPETTACOLI E TRATTENIMENTI SU AREE PUBBLICHE
Art. 8 - Disciplina relativa agli spettacoli e trattenimenti pubblici occasionali Art. 9 - Autorizzazioni
Art. 10 - Somministrazione di alimenti e bevande Art. 11 - Calendario delle manifestazioni
Art. 12 - Orario delle manifestazioni
Art. 13 - Obbligo degli utilizzatori dell’area Art. 14 - Interventi sull’area
Art. 15 - Pagamento e rilascio dell’autorizzazione Art. 16 - Responsabilità
Art. 17 - Revoca dell’autorizzazione Art. 18 - Applicazione analogica
TITOLO III - AUTORIZZAZIONE COMUNALE
Art. 19 - Disposizioni per l’insediamento temporaneo delle attrazioni di spettacolo viaggiante (escluso circhi)
Art. 20 – Disposizioni per rilascio licenze permanenti per attrazioni di spettacolo viaggiante
Art. 21 - Istruttoria delle domande Art. 22 - Rinnovi
Art. 23 - Disposizioni di esercizio
TITOLO IV – CIRCHI EQUESTRI
Art. 24 - Attività dei circhi equestri
Art. 25 - Domanda per la concessione dell’area Art. 26 - Criteri di concessione
Art. 27 - Rilascio concessioni
Art. 28 - Verifica condizioni di sicurezza
Art. 29 -Tutela della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica, dell'igiene e del decoro
Art. 30 - Obblighi del concessionario
Art. 31 - Divieto di sub-concessione - rappresentanza Art. 32 - Disposizioni generali per l'impiego degli animali Art. 33 - Animali impiegati nei circhi equestri
Art. 34 - Animali impiegati nello Spettacolo Viaggiante
TITOLO V - PARCHI DI DIVERTIMENTO
Art. 35 - Modalità di organizzazione e gestione Art. 36 - Parchi tradizionali
Art. 37 - Verifica delle condizioni di sicurezza
Art. 38 - Organico funzionale Art. 39 - Installazione attrazioni
Art. 40 - Criteri per la formazione delle graduatorie di anzianità per i Parchi di divertimento
Art. 41 - Concessioni a Società
Art. 42 - Domanda per la concessione delle aree Art. 43 - Concessione dell’area
Art. 44 - Rinunce e assenze
Art. 45 - Sostituzione delle attrazioni Art. 46 - Concessione a rotazione Art. 47 - Cambiamento del titolare Art. 48 - Attrazioni di novità
Art. 49 - Attrazioni accessorie Art. 50 - Attività complementari
Art. 51 - Divieto di subconcessione e di sostituzione dell'attrazione Art. 52 - Rappresentanza
Art. 53 - Obblighi del concessionario Art. 54 - Responsabilità
Art. 55 - Allestimento e funzionamento del Parco
Art. 56 -Tutela della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica, dell'igiene e del decoro
Art. 57 - Durata e orario
Art. 58 - Roulottes abitazione e mezzi di trasporto
TITOLO VI - IMPIANTI MINORI
Art. 59 - Complessi non costituenti Parchi Tradizionali Art. 60 - Singola attrazione
TITOLO VII - SANZIONI
Art. 61 - Competenze all’adozione dei provvedimenti Art. 62 - Compiti e funzioni della Polizia Locale
Art. 63 - Procedura sanzionatoria Art. 64 - Revoche ed esclusioni
TITOLI VIII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 65 -Tutela dei dati personali Art. 66 - Norme di rinvio
Art. 67 - Norme abrogate Art. 68 - Entrata in vigore Art. 69 - Norma transitoria
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1- Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento è adottato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge che disciplinano sia la concessione di aree comunali (sia demaniali che patrimoniali) per l'installazione delle attività dello Spettacolo Viaggiante, dei Parchi di divertimento, la loro modalità di svolgimento, nonché l’uso delle stesse aree per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti pubblici temporanei.
Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche, per quanto compatibili, alle predette attività esercitate su aree private.
Il Comune non assume alcuna responsabilità in ordine all'esercizio delle predette attività limitandosi a disciplinare lo svolgimento.
Per le certificazioni amministrative e le altre documentazioni richiesti dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Art. 2 - Definizioni e categorie
Per “circo equestre” si intendono uno o più padiglioni di diversa forma e dimensione, destinati ad ospitare spettacoli ed esibizioni di acrobati, pagliacci, clowns e/o animali ammaestrati. La loro installazione è comunque subordinata alla loro dimensione strutturale e come di seguito classificati:
a) prima categoria, con numero di posti superiore a 2.000 a "tendone" con l'asse maggiore superiore a 44 metri;
b) seconda categoria, da 1.000 a 2.000 posti ed asse del tendone da 40 a 44 metri;
c) terza categoria, da 600 a 900 posti ed asse del tendone da 35 a 38 metri;
d) quarta categoria, da 350 a 500 posti ed asse del tendone da 31 a 34 metri;
e) quinta categoria, da 100 a 300 posti ed asse del tendone da 20 a 28 metri.
Per “parco divertimento” si intende il complesso delle attrazioni dello spettacolo viaggiante organizzate sulle aree pubbliche comunali. Sono considerati parchi di divertimento i complessi organizzati di attrazioni dello Spettacolo Viaggiante, classificati nelle seguenti tre categorie:
a) Parchi di prima categoria, costituiti da un minimo di trenta attrazioni di cui almeno sei grandi attrazioni;
b) Parchi di seconda categoria, costituiti da quindici a ventinove attrazioni, di cui almeno quattro grandi attrazioni;
c) Parchi di terza categoria, costituiti da un numero di attrazioni tra le sei e le quattordici, di cui almeno due grandi attrazioni e quattro medie attrazioni.
Rientrano in questa categoria anche i parchi sprovvisti del numero minimo di grandi attrazioni previsto per l'appartenenza alle categorie superiori.
Sono considerate “attività dello Spettacolo Viaggiante” a sensi della normativa vigente, le attività spettacolari, i trattamenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento, anche se operanti in maniera stabile.
Le suddette attività, trattenimenti ed attrazioni sono ricompresi in appositi elenchi ministeriali e si distinguono in:
a) Grandi attrazioni
b) Medie attrazioni
c) Piccole attrazioni
d) Piccolissime attrazioni (quelle funzionanti senza la presenza del titolare e/o di personale, con un ingombro massimo di 3 mq. - per esempio pugnometri, oroscopi, calciometri, etc… - che, ai fini del presente regolamento, non concorrono alla formazione di alcuna graduatoria e non sono soggette a particolari limitazioni, compatibilmente con lo spazio disponibile.
Per “attrazione” si intende la singola attività dello spettacolo viaggiante (circhi, autoscontro, giostra per bambini, ecc.);
Per “gestore” si intende il soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Nel caso dei parchi di divertimento è equiparato al gestore, il direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni;
Per “conduttore” si intende la persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento della attività quando questa è posta a disposizione del pubblico;
Per “manuale di uso e manutenzione” si intende il documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell'attività, incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
Per “libretto dell'attività” si intende il registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa della attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e autorizzativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti-incidenti verificatisi.
Per “pubblico spettacolo” si intende la prestazione artistica cui il pubblico assiste in forma passiva (es. Concerti, rappresentazioni recitative ecc.).
Per “pubblico trattenimento” si intende lo svago o divertimento a cui il pubblico partecipa attivamente (es. Xxxxx, giostre ecc.).
Sono esclusi dalle disposizioni del presente Regolamento, gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento come definiti dal TULPS.
Rientrano tra le attività di pubblico spettacolo le mostre faunistiche o di altra natura purché itineranti ed aventi le caratteristiche di cui al presente articolo.
Art. 3 - Elenco delle aree disponibili
La Giunta Comunale, sentite le Organizzazioni di Categoria, delibera l'elenco delle aree comunali disponibili per l'installazione dei Circhi, delle attività dello Spettacolo Viaggiante e dei Parchi di divertimento e per lo svolgimento di ogni altra manifestazione pubblica temporanea.
Dette aree devono essere possibilmente reperite all'interno delle zone con destinazione a Verde Pubblico, ad attrezzature sportive ed altre riconosciute idonee, in relazione alla consistenza degli spazi, alle caratteristiche topografiche ed ai fruitori potenziali, in modo da assicurare un'adeguata distanza dalle abitazioni e da altre attività.
Le località prescelte per l'impianto dei Parchi Divertimento e dei Circhi devono essere sufficientemente isolate, ai fini di evitare la propagazione degli incendi e devono essere dotate di sufficienti spazi per l'agevole accesso dei mezzi di soccorso.
In loco, devono esistere, possibilmente, impianti idrici adatti per la protezione contro gli eventuali incendi; in mancanza, sarà fatto carico agli esercenti di installare idonei mezzi di estinzione.
Prima dell'inserimento di un'area nell'elenco, questa dovrà essere verificata dall’Ufficio Tecnico Comunale LL.PP. l'idoneità del suolo all'impianto delle attrazioni dal punto di vista della compattezza e solidità del terreno.
Per le aree da destinare a Parchi divertimento dovrà essere assicurata la presenza di un idoneo impianto di illuminazione che garantisca una sufficiente alimentazione anche in caso di black-out, la possibilità di allacciamento alla rete idrica e fognaria, nonché un'adeguata dotazione di servizi igienici, anche mobili.
In caso di indisponibilità temporanea o definitiva delle predette aree, per motivi di pubblica necessità, la Giunta Comunale individuerà un’altra area idonea.
Nei Parchi di divertimento potranno essere riservate delle aree agli artisti di strada, ai piccoli Spettacoli e alle Imprese Straniere di Spettacoli, sempreché non impediscano il regolare svolgimento delle attività del Parco.
Art. 4 - Svolgimento delle attività su aree di proprietà privata
L'installazione di circhi equestri, parchi divertimento e attrazioni dello Spettacolo Viaggiante o lo svolgimento di manifestazioni pubbliche su aree di proprietà privata sono soggette all'autorizzazione del Comune, che è rilasciata secondo le norme del presente Regolamento, per quanto applicabili.
L'autorizzazione è concessa nel caso l'area risulti adeguatamente attrezzata e dotata dei necessari requisiti di idoneità, previo parere favorevole dell’Ufficio Tecnico LL.PP. ed eventualmente sentita la CCVLPS.
Anche tali aree, qualora vengano adibite stabilmente all'attività, sono incluse nell'elenco di cui al precedente art. 3.
L'autorizzazione è rilasciata all'operatore che dimostri la disponibilità dell'area e sia in possesso dei necessari requisiti professionali.
Pertanto, alla domanda, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegato il consenso del proprietario.
L'Amministrazione Comunale potrà organizzare le proprie iniziative pubbliche anche su aree messe a disposizione dai privati sulla base di apposite convenzioni.
Art. 5 - Responsabilità del procedimento
La competenza per l'assegnazione degli spazi e il rilascio delle autorizzazioni necessarie all’esercizio delle diverse attività è attribuita al Responsabile del servizio competente.
Alla Polizia Locale e agli altri organi preposti ai controlli, secondo le rispettive competenze istituzionali, è affidata la vigilanza sullo svolgimento delle attività; sull'ordine e la sicurezza pubblica, sulla viabilità ed il rispetto delle norme di cui al presente regolamento.
La concessione delle aree è rilasciata direttamente dal suddetto Responsabile del servizio competente ad ogni singolo esercente in possesso dei prescritti requisiti, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
Art. 6 - Criteri generali per la concessione delle aree
Le concessioni delle aree per le singole attrazioni o manifestazioni e gli atti conseguenti sono rilasciati secondo i criteri e le modalità previste dal presente Regolamento.
Tali concessioni sono subordinate al pagamento del canone previsto e all'adempimento di tutte le prescrizioni stabilite dal Regolamento.
Le concessioni hanno carattere temporaneo e vengono rilasciate direttamente ai singoli esercenti che ne facciano richiesta, senza esperimento di asta, purché muniti dell'autorizzazione prevista.
In caso di pluralità di domande, la concessione è rilasciata sulla base di una graduatoria generale, formulata secondo i criteri stabiliti nel presente regolamento , suddivisa per tipo di attrazione e tenuto conto dei requisiti di ciascun operatore.
Le graduatorie possono essere consultate dagli interessati o presso l'Ufficio Comunale competente, e, in caso di contestazione sui punteggi attribuiti, gli interessati possono presentare osservazioni scritte al Comune, fino a dieci giorni prima dell'inizio della manifestazione.
Lo svolgimento dell'attività sull'area concessa è subordinato al possesso della licenza di cui all'art. 68 o 69 del TULPS ed alla preventiva esecuzione delle prescrizioni eventualmente dettate dalla Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo o dai Vigili del fuoco, a tutela della sicurezza ed incolumità pubblica, come stabilito dalle vigenti disposizioni.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i soggetti non italiani di Paesi membri della Comunità Economica Europea sono equiparati ai soggetti italiani.
Il comma precedente si applica anche ai soggetti extracomunitari, purché sussista la condizione di reciprocità, salvo i casi di deroga previsti dalle norme vigenti.
La concessione delle aree di cui al presente regolamento può essere subordinata alla condizione che il concessionario si accolli, in tutto o in parte, secondo i casi, l'onere della sistemazione, manutenzione e custodia dell'area verde.
In occasione di particolari ricorrenze, feste o durante il periodo natalizio possono essere concesse autorizzazioni comprendenti attività commerciali integrate dalla presenza di giostre ed altre attrazioni dello Spettacolo Viaggiante.
In caso di revoca della concessione di un'area per motivi di pubblico interesse, il concessionario ha diritto ad ottenere un'altra area del territorio comunale, con
dimensioni e caratteristiche analoghe. Nessun rimborso è dovuto sell’eventuale canone versato.
Per motivi di ordine pubblico è vietato lo svolgimento contemporaneo di manifestazioni di imprese dello Spettacolo Viaggiante su aree ubicate tra loro ad una distanza, in linea d'aria, inferiore a 500 metri.
Art. 7 - Durata delle concessioni
Le aree comunali o private destinate per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento, sono di norma concesse in forma temporanea, per periodi non eccedenti i 15 giorni consecutivi, eventualmente prorogabili per comprovate esigenze non dipendenti dalla volontà dei soggetti organizzatori.
Tutte le aree destinate all'installazione dei parchi di divertimento e delle attività dello Spettacolo Viaggiante, possono essere utilizzate nei periodi non riservati ad essi, per manifestazioni ed attività diverse, in tal caso le aree devono essere rese disponibili allo spettacolo viaggiante almeno 7 giorni prima dell’insediamento.
Tra ogni manifestazione e ogni insediamento di spettacoli viaggianti dovranno comunque intercorrere almeno 15 giorni.
L'istituzione di parchi di divertimento permanenti è deliberata dal Consiglio Comunale, mentre la Giunta Comunale può autorizzare preventivamente sperimentazioni temporanee limitate ad un solo anno.
Il Responsabile del Servizio competente, con provvedimento motivato, può modificare la data di svolgimento delle diverse manifestazioni o spettacoli viaggianti in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o forza maggiore.
Il canone per l’uso delle aree individuate ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento è stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.
TITOLO II SPETTACOLI E TRATTENIMENTI
SU AREE PUBBLICHE
Art. 8 - Disciplina relativa agli spettacoli e trattenimenti pubblici occasionali
Per manifestazione occasionale si intendono gli spettacoli e trattenimenti tenuti in luogo pubblico anche senza finalità imprenditoriali e/o con attività secondarie quali vendita e somministrazione. A titolo semplificativo si intendono tali i concerti, gli spettacoli teatrali e cinematografici, le feste di partito o di associazione, le feste popolari, le sagre ecc.
Sono da intendersi non rilevanti quelle manifestazioni prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico quali recinzioni, transenne, tribune, panche ecc.; in tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti, perché di altezza non superiore a m. 0,80 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico.
Quando si tratta di manifestazioni non rilevanti l’autorizzazione deve essere sostituita da una segnalazione inizio attività (SCIA) corredata dalle certificazioni di legge.
Art. 9 - Autorizzazioni
Gli spettacoli ed i trattenimenti non indetti nell’esercizio di attività imprenditoriale, ma solamente al fine di un comune divertimento o passatempo necessitano del rilascio della licenza prevista dall’art. 68 o 69 del T.U.L.P.S solo se esercitati in luogo pubblico.
Il Responsabile del Servizio competente rilascia la licenza di cui all’art. 69 T.U.L.P.S. per i piccoli spettacoli o trattenimenti che vengono effettuati in presenza di pubblico, anche temporaneamente in baracche o locali provvisori all’aperto.
La SCIA dovrà essere presentata al protocollo dell’Ente corredata dagli estremi di notorietà del richiedente, in merito ai propri requisiti soggettivi morali e professionali, e dalle dovute certificazioni od asseverazioni tecniche delle strutture a firma di tecnici abilitati. L’attività può essere esercitata il giorno successivo della data di presentazione al protocollo comunale e per una durata massima di 7 giorni continuativi.
La SCIA è utilizzabile solo ad avvenuta concessione dell’uso dell’area pubblica. Per lo svolgimento di manifestazioni di periodi oltre i 7 giorni continuativi, si applica la procedura di cui al successivo comma e seguenti.
Per gli spettacoli ed i trattenimenti, indetti nell’esercizio di attività imprenditoriale, il rilascio della licenza prevista dall’art. 68 o 69 del T.U.L.P.S è necessaria per lo svolgimento in luogo pubblico o aperto al pubblico. Per l’esercizio della predetta attività da parte degli operatori dello spettacolo viaggiante si applicano le disposizioni specifiche di cui al presente regolamento. L’autorizzazione per l’esercizio dell’attività
di pubblico spettacolo o trattenimenti, è rilasciata dietro specifica istanza, da presentarsi 45 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, utilizzando apposito modulo comunale predisposto. L’istanza deve essere corredata dalla specifica documentazione progettuale da sottoporre al parere della CCVLPS e la licenza sarà rilasciata solamente dopo che l’area e le attrezzature installate siano state riconosciute idonee ed agibili ai fini della sicurezza e della pubblica incolumità.
La verifica delle condizioni di solidità, di sicurezza e d’igiene dell’area, delle strutture e degli impianti, nonché l’accertamento della conformità progettuale e della visibilità degli avvisi al pubblico prescritti per la sicurezza e l’incolumità pubblica, possono essere autocertificati da un relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato qualora la capienza complessiva dell’area sia pari o inferiore alle 200 persone.
Per gli allestimenti temporanei dichiarati agibili e che vengono riutilizzati periodicamente senza che vengano apportate modifiche strutturali e per i quali la CCVLPS abbia già espresso parere favorevole in data anteriore a due anni, non si procede alla verifica di cui al comma precedente.
Per le aree aperte o con allestimento di palco o pedana per artisti di altezza inferiore a m. 0,80, e/o con installazione di attrezzature elettriche comprese quelle di amplificazione sonora in aree non accessibili al pubblico, non occorre alcuna verifica dell’agibilità. In tali casi, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione redatta da un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’area, delle strutture e degli impianti.
Le certificazioni devono essere presentate in copia al Comune prima dell’inizio della manifestazione, ed essere tenute sul luogo a cura dell’organizzatore.
Art. 10 – Somministrazione di alimenti e bevande
1. In occasione di sagre o fiere o di altre riunioni straordinarie di persone, possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e be- vande, in deroga ai criteri e parametri previsti per gli esercizi di somministrazione.
2. Le stesse sono valide soltanto per il periodo di svolgimento di dette manifestazioni. Sono rilasciate solo se il richiedente è in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente.
3. Non possono attivarsi autorizzazioni temporanee di somministrazione in concomitanza di manifestazioni pubbliche istituzionali indette dall’amministrazione Comunale e comunque, tra due manifestazioni autorizzate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande sulla stessa area, deve intercorrere un periodo di 7 giorni, salvo deroghe concesse dall’amministrazione Comunale.
4. Le manifestazioni organizzate da parte di associazioni non possono rappresentare titoli riferiti alle bevande alcoliche e il rappresentante dell’associazione o sodalizio deve presentare il modulo A) – S.C.I.A. + schede 1, 2 e 4, unitamente all’autocertificazione, a firma di un tecnico abilitato, sulla idoneità statica e corretto montaggio di eventuali tensostrutture, nonché la certificazione degli impianti elettrici, sonori con eventuali deroghe al regolamento comunale di zonizzazione acustica nonché di prevenzione incendi nell’uso di fuochi.
5. Se la manifestazione temporanea è effettuata a scopi imprenditoriali, l’interessato deve presentare esplicita istanza utilizzando il predisposto modulo comunale. Prima dell’inizio dell’attività ed a completamento delle strutture, l’interessato dovrà
presentare modulo A) – S.C.I.A. + scheda 4 unitamente all’autocertificazione, a firma di un tecnico abilitato, sulla idoneità statica e corretto montaggio di eventuali tensostrutture, nonché la certificazione degli impianti elettrici e sonori con le richieste di eventuali deroghe al regolamento comunale di zonizzazione acustica nonché di prevenzione incendi nell’uso di fuochi.
6. L’istanza deve essere presentata direttamente al protocollo comunale, previa sottoscrizione davanti il pubblico impiegato incaricato al ricevimento. Se inoltrata per raccomandata o presentata al protocollo da soggetto diverso dal richiedente, la stessa deve essere accompagnata dalla fotocopia della carta d’identità del sottoscrittore.
7. Qualora il richiedente non intenda gestire personalmente l’attività di somministrazione, può incaricare un proprio delegato o preposto, in possesso dei requisiti morali e professionali, che deve accettare espressamente l’incarico.
8. L’attività oggetto dell’autorizzazione temporanea deve essere esercitata nel ri- spetto delle stesse regole previste per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di quelle relative alla destinazione d’uso dei locali e degli edifici.
9. Qualora la somministrazione si svolga su aree pubbliche, l’area viene sottratta all’uso pubblico generale e viene concessa ad uso esclusivo dell’organizzatore e con l’accoglimento dell’istanza di concessione del suolo pubblico viene rilasciata l’autorizzazione.
Art. 11 – Calendario delle manifestazioni
I soggetti che intendono utilizzare l'area dovranno presentare domanda scritta su apposito modulo, entro il 1 febbraio di ogni anno.
Sarà cura del Responsabile dell’Ufficio comunale competente, convocare, entro il 10 febbraio, gli interessati per definire il calendario delle manifestazioni.
Nel caso non si giunga ad un accordo tra le parti, si procederà al sorteggio del periodo.
Le domande pervenute oltre il termine fissato potranno essere accolte compatibilmente con i giorni di calendario ancora disponibili.
Eventuali domande pervenute da Associazioni, Enti, Partiti politici e Gruppi extracomunali o provinciali saranno valutate dal Responsabile dell servizio competente, compatibilmente con i giorni di calendario ancora disponibili.
Il calendario definitivo e l'accettazione delle domande verranno deliberati dalla Giunta comunale.
Gli atti successivi e conseguenti alla deliberazione della Giunta comunale, ivi comprese comunicazione di ogni tipo, contestazioni, richiesta di risarcimento danni, verifica delle condizioni di legge e regolamento e di regolarità della posizione tributaria sono assegnati alla competenza del Responsabile del Servizio comunale competente.
Art. 12 – Orario delle manifestazioni
Durante le manifestazioni di ogni genere, l'uso degli altoparlanti e la diffusione di
musica sono consentiti solo dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00, con le modalità e nei limiti previsti dal piano di zonizzazione acustica vigente.
In deroga a quanto previsto dal precedente comma le manifestazioni musicali, collegate con intrattenimenti danzanti, potranno avere luogo nel territorio comunale esclusivamente nei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi infrasettimanali con termine alle ore 24,00 il sabato e alle ore 23,00 gli altri giorni.
Dalle ore 24,00 deve cessare qualsiasi attività di somministrazione, spettacolo e intrattenimento.
Art. 13 – Obblighi degli utilizzatori dell’area
I concessionari dell' area hanno in particolare l'obbligo di:
• limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
• non protrarre l'occupazione oltre i giorni stabiliti;
• provvedere al posizionamento dei rifiuti provenienti dall'attività esercitata, secondo le modalità di conferimento stabilite per la raccolta differenziata organizzata sul territorio comunale e le eventuali specifiche disposizioni impartite dall'amministrazione;
• rispettare le piante e in particolare non infiggere chiodi negli alberi e non utilizzarli come sostegni di strutture;
• non effettuare affissioni, agganci o innesti di nessun tipo su edifici o strutture comunali senza preventivo accordo con l'Ufficio Tecnico LL.PP.;
• provvedere a proprie spese a tutte le utenze elettriche, metano, acqua potabile e simili, che dovranno essere chiesti separatamente agli Enti erogatori dei relativi servizi;
• provvedere alla stipula di un apposita assicurazione che copra i danni a persone ed a cose;
• lasciare libera, pulita ed in perfetto ordine l'area alla scadenza dell'occupazione;
• esibire la concessione o autorizzazione ad ogni richiesta degli Agenti della Polizia Locale, della Forza Pubblica e dei Funzionari Comunali incaricati;
• osservare, anche se non richiamate esplicitamente, tutte le prescrizioni di leggi e di regolamenti.
Art. 14 – Interventi sull’area
Le eventuali manomissioni o modifiche del suolo pubblico o di quanto su esso insiste sono subordinate all'autorizzazione scritta dell'Ufficio Tecnico LL.PP.
L'area dovrà pertanto essere riconsegnata nello stato di fatto in cui è stata ricevuta. Eventuali manomissioni e modifiche apportate dovranno essere rimosse a cura degli utilizzatori e qualora non vi provvedano l'area sarà ripristinata dal Comune con rivalsa delle spese.
Art. 15 – Pagamento e rilascio autorizzazione
Salvo diversa indicazione regolamentare, dieci giorni prima della data della manifestazione, il richiedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione il pagamento del diritto di occupazione del suolo pubblico, della tassa o tariffa dei rifiuti e di ogni rimborso per eventuali servizi prestati in occasione della manifestazione; entro lo stesso termine dovrà essere corrisposto l’eventuale deposito cauzionale.
Art. 16 – Responsabilità
In mancanza di preventiva segnalazione scritta di eventuali situazioni pericolose o di beni danneggiati (segnalazioni da depositarsi presso l'Ufficio Tecnico LL.PP.), l'area e le immediate adiacenze devono intendersi consegnati in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza e, pertanto, eventuali danni constatati alla cessazione dell'uso, saranno tutti addebitati al richiedente l'occupazione.
L'Amministrazione Comunale ed i suoi funzionari sono sollevati da qualsiasi onere e responsabilità sia civile che penale, derivante dall'uso dell'area concessa e/o in merito alla sicurezza degli impianti e delle installazioni all'uso dell'area.
Art. 17 – Revoca dell'autorizzazione
Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente titolo, Il Responsabile del servizio competente, dopo una prima formale contestazione scritta, potrà revocare la concessione dell'uso dell'area anche durante lo svolgimento della manifestazione stessa e negarla per l'anno successivo.
Art. 18 – Applicazione analogica
Il Responsabile del servizio comunale competente potrà, di volta in volta, esaminare richieste di Associazioni, Enti, Partiti politici e Gruppi con sede nel Comune, per l’utilizzo di aree diverse per manifestazioni che avranno la durata massima di 3 giorni.
Tali manifestazioni sono vincolate all'osservanza delle disposizioni del presente Titolo e delle prescrizioni specifiche di legge.
TITOLO III AUTORIZZAZIONE COMUNALE
Art. 19 - Disposizioni per l’insediamento temporaneo delle attrazioni di spettacolo viaggiante (escluso circhi)
Qualora i titolari dell'autorizzazione per l’esercizio di spettacoli viaggianti con attrazioni diverse dai circhi equestri, che intendano operare occasionalmente nel territorio comunale, sia su area pubblica che su area privata, dovranno presentare istanza mediante apposito modulo comunale predisposto per la concessione dell'area.
In caso di assenso, sarà rilasciata la sola autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, mentre, agli effetti dell'osservanza dell'art. 69 del TULPS, sarà tenuta valida l'autorizzazione annuale già in possesso, integrata con le eventuali prescrizioni occasionali.
L’autorizzazione abilita l'esercizio dell'attività esclusivamente per il tempo ed il luogo in esse indicati ed è prorogabile dietro preventiva ed esplicita richiesta.
Il rilascio è subordinato alla condizione che il richiedente certifichi il possesso dei seguenti requisiti da allegare all’istanza:
- possesso della licenza a carattere annuale rilasciata dal Comune di residenza o sede d’impresa;
- certificazione di avvenuta verifica annuale dell’attrazione a firma di un tecnico abilitato;
- idonea copertura assicurativa.
L’inizio dell’attività resta comunque subordinato alla presentazione della seguente certificazione:
- certificato di corretto montaggio della struttura a firma di un tecnico abilitato;
- certificato di esecuzione a regola d’arte dell’impianto di fornitura dell’energia elettrica.
L’autorizzazione può in ogni momento essere revocata per motivi di interesse generale , di sicurezza od ordine pubblico.
Art. 20 - Disposizioni per rilascio licenze permanenti di attrazioni per lo spettacolo viaggiante
Per ottenere la licenza a carattere annuale, valida per operare sull'intero territorio nazionale, l'interessato deve presentare al Comune un'istanza in bollo, completa di generalità e numero di codice fiscale, dichiarando, nelle forme previste dall D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
• di avere la residenza, o (per la Società) la sede legale nel Comune;
• di avere un'adeguata capacità tecnico professionale per la gestione delle attrazioni di cui alla domanda, ovvero che si avvarrà di personale in possesso di tale requisito;
• numero e tipo di attrazioni per le quali richiede l'autorizzazione;
• di avere la disponibilità delle predette attrazioni, indicando anche a quale titolo (acquisto, locazione, comodato, ecc...);
• se si tratta di attrazione/i già in esercizio o da impiegare per la prima volta;
• se si tratta di attrazioni incluse o no nell'elenco ministeriale (nel caso non vi siano comprese, la domanda equivale anche a richiesta di inserimento nello stesso elenco);
• la data di costruzione ed, eventualmente, il numero che le contraddistinguerà. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
• progetto delle strutture, in duplice copia, corredato di documentazione relativa alla conformità degli impianti e dei materiali, debitamente approvato dall'Autorità competente (per i circhi e le attrazioni comportanti posti a sedere o costituite da strutture chiuse, quali cinesfere, castelli incantati, ecc...) i progetti dovranno essere corredati anche di planimetrie indicanti la distribuzione dei posti per il pubblico, se previsti, e le vie di uscita;
• Dichiarazione della ditta costruttrice, dalla quale risultino sia il rispetto delle norme di sicurezza, sia le modalità di esercizio dell'attrazione con indicazione anche di eventuali limiti o divieti (capienza massima, limiti di età, altezza, ecc...).
• Certificato, in duplice copia, (a firma di professionista abilitato e iscritto all'Albo) di verifica annuale dell'idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici dell'attrazione, da parte di tecnico abilitato (solo per le attrazioni già in esercizio).
• Per le attrazioni che, per le loro caratteristiche costruttive e i meccanismi utilizzati richiedono prove di collaudo particolari, anche periodiche (es.: matter horn) dovrà essere anche allegata la documentazione attestante l'avvenuta effettuazione di tali prove.
• Documentazione fotografica (per le sole strutture rientranti nella categoria delle medie e grandi attrazioni dello Spettacolo Viaggiante).
• Copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi.
• Autocertificazione antimafia di cui al D.Lgs. 8.8.1994, n. 490 e D.P.R. 3.6.1998, n. 252.
Art. 21 - Istruttoria delle domande
Per l'istruttoria delle domande di rilascio delle licenze si applicano i seguenti criteri.
Il Responsabile del procedimento, verificata la domanda, comunica all'interessato, a seconda dei casi, l'avvio del procedimento o la richiesta di documentazione integrativa; in quest'ultimo caso, il termine di conclusione del procedimento rimane interrotto fino ad avvenuta integrazione.
Per le attrazioni che risultino già in esercizio, si prescinderà dalla verifica da parte della C.C.V.L.P.S. purché risultino comunque già approvate o dal Ministero o dalle Commissioni di vigilanza di altri comuni o province e ciò sia comprovato da idonea
documentazione. In detto caso il procedimento si concluderà entro 60 giorni dalla presentazione della domanda
Per le strutture e attrazioni di primo impiego, dichiarate tali dal richiedente, sotto la sua responsabilità, l'ufficio promuove la preventiva verifica dei requisiti di sicurezza da parte della C.C.V.L.P.S.. A tal fine, qualora l'attrazione non debba essere messa in esercizio nel territorio comunale, il richiedente sarà invitato a mettere comunque l'attrazione a disposizione per tale controllo, in un'area del territorio comunale, indicata dall'Amministrazione Comunale, da scegliere, preferibilmente, nell'ambito delle aree destinate all'esercizio dello Spettacolo Viaggiante, che siano libere in quel momento.
Allo stesso modo, si procederà nel caso di attrazioni nuove, per le quali si richiede l'inserimento nell'elenco ministeriale Per le attrazioni per le quali si richiede l'inserimento nell'elenco ministeriale, la messa in esercizio delle stesse è subordinata all'avvenuta integrazione dell'elenco; pertanto, in caso di esito favorevole della verifica, lo stesso verrà comunicato al dipartimento dello Spettacolo presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per i successivi adempimenti di competenza.
La consegna della licenza verrà effettuata solo dopo aver ricevuto notizia dell'avvenuto inserimento nell'elenco di cui sopra.
Art. 22 - Rinnovi
Le licenze di cui all'art. 19 punto 2 hanno validità annuale dalla data del rilascio ed ai fini dei successivi rinnovi annuali il titolare, utilizzando l’apposito modulo comunale, dovrà produrre al Comune, almeno 30 giorni prima della scadenza, una dichiarazione attestante la volontà di proseguire l'attività autorizzata, per un altro anno, allegando l'autocertificazione antimafia e il certificato di revisione annuale dell'attrazione, da cui risulti anche che la stessa nel corso dell'anno precedente non ha subito alcuna modifica nelle sue caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero che è stata modificata e che le modifiche apportate non sono tali da compromettere i requisiti di sicurezza e di tutela dell'incolumità pubblica.
La dichiarazione dovrà attestare la sussistenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi e di ogni altro presupposto richiesto per l'esercizio dell'attività.
Art. 23 – Disposizioni di esercizio
Per le richieste di utilizzo di nuove strutture od attrazioni, di messa in esercizio modifiche, sostituzione, aggiunta o cancellazione di strutture od attrazioni già operanti, valgono le disposizioni previste dagli articoli precedenti, in quanto applicabili, osservando le seguenti disposizioni particolari:
23.1. - Requisiti tecnici
Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, ai fini della sicurezza, deve essere progettata, costruita, collaudata ed utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza, da standard di buona tecnica di riconosciuta validità.
23.2. - Registrazione e codice identificativo
Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il competente Ufficio comunale qualora una delle seguenti condizioni si riferisca a questo territorio comunale:
• sede sociale del gestore;
• la costruzione;
• il primo impiego dell'attività medesima
In dette circostanze, alla registrazione seguirà l’assegnazione di un codice identificativo rilasciato dall’Ufficio comunale.
L'istanza di registrazione è presentata al predetto ufficio comunale corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui al punto 23.1., e dalla seguente altra documentazione:
• copia del manuale di uso e manutenzione dell'attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione;
• copia del libretto dell'attività.
Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere redatti in lingua italiana e, ove ciò risulti impossibile, essere accompagnati da una traduzione ufficiale in italiano. Una copia della predetta documentazione tecnica, unitamente all'atto di registrazione della attività deve essere inviato, a cura dell’ufficio comunale polizia amministrativa, al Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per lo spettacolo e lo sport.
Il procedimento comprende l'acquisizione di un parere da parte della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. A tal fine la commissione, anche avvalendosi di esperti esterni:
• verifica l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato;
• sottopone l'attività ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e all'accertamento di esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista abilitato o di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.
E' fatta salva la facoltà della commissione comunale di vigilanza di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori approfondimenti.
Acquisito il parere della commissione comunale di vigilanza, l’Ufficio competente, qualora l'esito del procedimento evidenzi la sussistenza dei requisiti tecnici di cui al punto 23.1., effettua la registrazione dell'attività e le assegna un codice identificativo costituito, in sequenza, da codice ISTAT del Comune numero progressivo identificativo assegnato dal Comune e dall'anno di rilascio.
Il codice deve essere collocato sull'attività tramite apposita targa metallica, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile a cura del gestore, con i seguenti dati:
Comune di | CAPONAGO |
Denominazione delle attività Tipologia Elenco Ministeriale (Art. 4 L. 337/68) | |
Codice | 108052-001/2010 |
Ministero dell’Interno – D.M. 18 maggio 2007, art. 4 |
Nel caso in cui l'attività appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale di cui alla legge n. 337/68, il parere della commissione comunale di vigilanza integra, relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, l'attività istruttoria prevista dal TULPS e relativo regolamento di esecuzione.
In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attività, il gestore deve darne comunicazione al competente ufficio comunale che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione.
Non è ammesso il subingresso in continuità dell’autorizzazione pertanto l'utilizzo di un'attività esistente da parte di un nuovo gestore, lo stesso deve ottenere dall’Ufficio Sviluppo Economico la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo oltre il rilascio di una nuova licenza. E’ammessa la rappresentanza.
23.3. - Registrazione e codice identificativo attività esistenti
Ai fini della prosecuzione dell'esercizio, le attività esistenti con sede sociale sul territorio comunale, devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo. La relativa istanza è presentata dal gestore al Responsabile del servizio comunale competente, corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da:
• disegni e/o schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi;
• verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici/elettronici;
• verbali delle successive verifiche periodiche;
• istruzioni di uso e manutenzione dell'attività.
Prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale, le attività esistenti in altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui al punto 23.2. La relativa istanza può essere presentata dal gestore al competente ufficio comunale qualora il gestore abbia sede sociale sul territorio comunale oppure preveda di attivare su questo territorio comunale il primo impiego nazionale dell'attività.
L’istanza è corredata dal fascicolo tecnico predetto e dalla seguente ulteriore documentazione:
• certificato di origine dell'attività' o altro atto equivalente, redatto dal richiedente in forma di autocertificazione, con gli estremi della ditta costruttrice, la data di costruzione e di primo collaudo, il periodo di pregresso impiego, l'assenza di incidenti significativi;
• copia della documentazione contabile di acquisto della attività da parte del richiedente;
• attestazione dell'ente governativo del Paese di origine o di ultimo utilizzo, o altro atto equivalente, idoneo a comprovare che l'attività ha già legalmente operato in tale Paese;
• nuovo collaudo da parte di professionista abilitato o apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.
Nelle due fattispecie, una copia integrale del fascicolo tecnico e della documentazione allegati all'istanza di registrazione e per l'assegnazione del codice identificativo è trattenuta dal gestore e, a richiesta, posta a disposizione dell'autorità preposta ad eventuali controlli.
Per quanto non previsto dal presente punto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del punto 23.2., comprese quelle relative all'acquisizione del parere della commissione comunale di vigilanza.
23.4. - Verifiche periodiche
Ogni attività, successivamente al primo utilizzo, deve essere oggetto delle verifiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, in ogni caso, di almeno una verifica annuale da parte di tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità. Le risultanze delle verifiche devono essere riportate, a cura del gestore, sul libretto dell'attività. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere a disposizione degli organi di controllo locali.
23.5. - Dichiarazione di corretto montaggio e messa in esercizio
Il montaggio, lo smontaggio e la conduzione di ogni attività devono essere effettuati secondo le istruzioni fornite dal costruttore nel manuale di uso e manutenzione.
La richiesta di occupazione di suolo pubblico per la messa in esercizio di un’attrazione sul territorio comunale deve essere accompagnata da una dichiarazione, sottoscritta dal gestore o da un professionista abilitato, che attesti il corretto montaggio ed il possesso dei requisiti di cui al punto 23.1.
La dichiarazione riguarda tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato.
Ai fini della legittimazione a firmare la dichiarazione di corretto montaggio, il gestore dell'attività deve aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica.
Tutti i cavi di alimentazione elettrica, qualora depositati al suolo, devono essere adeguatamente protetti con strutture anticalpestio o schiacciamento.
TITOLO IV CIRCHI EQUESTRI
Art. 24 - Attività dei circhi equestri
Per lo svolgimento delle attività proprie dei circhi equestri, l’utilizzo dell’area individuata, potrà avvenire compatibilmente all’osservanza delle prescrizioni tecniche sull’uso della pavimentazione fornite dall’Ufficio Tecnico LL.PP.
Le aree destinate ad ospitare attività circensi possono essere utilizzate a tale scopo non più di quattro volte all'anno, preferibilmente divise fra primavera e autunno, allorquando non vi sia concomitanza con manifestazioni locali tradizionali. In deroga a detto limite, potrà essere concessa l'occupazione ad un Circo che operi nel periodo natalizio, purché non inferiore alla 4° categoria. Non potrà essere autorizzato più di un Circo contemporaneamente.
Tra il tendone del Circo e gli edifici circostanti deve intercorrere una distanza adeguata e comunque non inferiore a quella prevista dalle norme di prevenzione incendi; l'installazione deve essere effettuata in modo da consentire un agevole accesso ai mezzi di soccorso. Il periodo degli spettacoli, di norma, non deve essere inferiore a giorni 4, compreso sabato e domenica, e l'occupazione dell'area non può superare la durata di 15 giorni. L'Amministrazione Comunale può comunque derogare ai predetti limiti di durata, per comprovati motivi.
Il periodo preciso di permanenza del Circo e la data di inizio del ciclo di rappresentazioni dovranno essere concordati con l'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio degli spettacoli.
Eventuali proroghe dovranno essere richieste all'Amministrazione Comunale, almeno 3 giorni prima del termine della manifestazione, salvo i casi di comprovata urgenza.
Tra una manifestazione circense e la successiva devono intercorrere almeno 60 giorni.
Non è consentita l'autorizzazione per l'installazione dei circhi, nei 15 giorni antecedenti l'inizio di manifestazioni locali tradizionali e per tutta la loro durata.
Le disposizioni di cui sopra valgono anche nel caso in cui lo spettacolo circense o di natura similare venga svolto su area privata.
La disponibilità dell’area, nel periodo richiesto, è subordinata oltre che all’assenza di cause e circostanze imprevedibili ed urgenti che possano impedire l’accesso all’area stessa anche al verificarsi di eventi che ne interdicano l’occupazione per motivi di sicurezza o pericolosità.
Qualora esistessero particolari situazioni di inagibilità delle aree ovvero per motivi di pubblico interesse locale, le assegnazioni concesse potranno essere revocate a insindacabile giudizio del Responsabile dell’Ufficio comunale competente.
L’attendamento di strutture circensi e simili è soggetto al rispetto dei criteri individuati dalla Commissione scientifica CITES. Tali criteri dettano regole dettagliate volte a garantire il benessere psicofisico delle diverse specie animali, con particolare attenzione alla custodia, agli spazi loro riservati, alle cure veterinarie, all’alimentazione ed alla sicurezza.
L’autorizzazione all’attendamento dei circhi equestri verrà rilasciata soltanto a coloro che autodichiarino di non aver mai subito condanne per la violazione dell’art. 727 del
Codice Penale. Le autodichiarazioni che risulteranno false, oltre all’applicazione delle sanzioni di legge, subiranno la revoca immediata di qualunque tipo di autorizzazione o concessione rilasciata.
Art. 25 - Domanda per la concessione dell’area
La domanda per l’installazione di un circo equestre, redatta in carta da bollo, deve essere presentata direttamente al protocollo comunale o trasmessa a mezzo servizio postale almeno 30 giorni prima dell’inizio degli spettacoli.
Le domande pervenute in data successiva, potranno essere considerate tardive e archiviate qualora concorrenti.
Di norma la presentazione delle domande non deve avvenire prima di 180 giorni dalla data prevista per lo spettacolo. Per la data farà fede il timbro postale di spedizione ovvero il protocollo di arrivo in caso di consegna diretta.
La domanda per essere validamente esaminata dovrà contenere:
a) generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita, nazionalità) del titolare e legale rappresentante, sede e recapito a cui inviare la comunicazione dell'esito della
b) domanda;
c) tipo dell'impianto che si intende installare, esatte dimensioni dello stesso impianto (comprensive di mezzi al seguito), diametro del tendone ove avviene lo spettacolo e schizzo planimetrico della abituale sistemazione del Circo;
d) numero di codice fiscale e/o P.IVA del titolare richiedente;
e) data dell'ultima concessione di area rilasciata dal Comune;
f) se al seguito vi siano animali e se questi siano impiegati nello spettacolo;
g) numero e dimensioni delle carovane - abitazioni e carriaggi;
h) programma degli spettacoli;
i) ogni altra indicazione che il richiedente ritenga utile fornire.
Il richiedente non è tenuto a presentare certificati di residenza o di attestazione della sede legale e a far autenticare la firma apposta in calce alla domanda. In tal caso dovrà allegare fotocopia del documento di identità.
Alla domanda dovranno essere allegate:
1. copia della licenza annuale rilasciata dal Comune di residenza;
2. in caso di Società, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, anche contestuale all'istanza, attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio, con relativi estremi;
3. fotografia aggiornata dell'attrazione che si intende installare (da produrre al momento della presentazione della prima istanza e ogniqualvolta l'attrazione subisca rilevanti modifiche strutturali);
4. limitatamente alle attrazioni di novità, materiale fotografico e documentaristico in grado di fornire elementi per valutare le caratteristiche tecniche ed estetiche della struttura.
5. Il richiedente potrà inoltre allegare ogni altro atto o documento utile in suo possesso, anche al fine di comprovare gli eventuali titoli di preferenza.
Le domande che non conterranno gli elementi suindicati dovranno essere regolarizzati nei termini stabiliti dal competente Ufficio Comunale.
Le domande non regolarizzate nei termini saranno respinte.
Le domande presentate oltre il termine ultimo stabilito potranno essere prese in considerazione dall'Amministrazione Comunale, solo nel caso la piazza risulti disponibile per il periodo richiesto, e l'intempestività non impedisca di espletare la necessaria istruttoria.
Le domande presentate in anticipo, ovvero prima di 180 giorni dall'inizio della manifestazione, saranno considerate come pervenute al 180° giorno dall'inizio della manifestazione.
Le disposizioni del presente articolo valgono anche qualora lo spettacolo circense o di carattere similare venga svolgo su area privata.
Art. 26 - Criteri di concessione
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i soggetti non italiani di paesi membri della Comunità Economica Europea sono equiparati ai soggetti italiani.
Il comma precedente si applica anche ai soggetti extracomunitari, purché sussista la condizione di reciprocità, salvo i casi di deroga previsti dalle norme vigenti.
In caso di domande concorrenti per lo stesso periodo, il Comune ha facoltà di scegliere un determinato complesso, in relazione al tipo, all'importanza e all'interesse per la città. La preferenza sarà data, per primi, ai circhi che dichiarino di aver aderito ad eventuali accordi fra l'Ente Nazionale Circhi e le Associazioni a tutela degli animali e dimostrino di rispettarli, e, quindi, ai complessi che non allestiscono zoo o serragli con animali non impiegati negli spettacoli; a parità di requisiti, la preferenza sarà accordata a circhi che, per dimensioni e caratteristiche, risultino più spettacolari, osservando, per quanto possibile, la rotazione dei complessi.
In caso di ulteriore parità, l'area sarà assegnata al Circo che, su dichiarazione dell'Ente Nazionale Circhi, risulti avere ottenuto il minor numero di piazze negli ultimi dodici mesi dalla data di presentazione della domanda.
Persistendo ancora la parità, si procederà all'assegnazione dell'area mediante sorteggio, alla presenza degli interessati o loro incaricati (anche verbalmente), ovvero anche in loro assenza allorché, per quanto invitati, non siano comparsi all'ora e luogo stabiliti per il sorteggio.
Sono esclusi dal sorteggio coloro che hanno usufruito della concessione nel corso dell'ultima assegnazione.
L'Amministrazione Comunale si riserva altresì di escludere dal sorteggio complessi non ritenuti adeguati all'importanza della piazza o che abbiano commesso infrazioni in occasione di precedenti concessioni.
In caso di rinuncia dell'assegnatario, l'area viene concessa al Circo che segue, secondo l'ordine di priorità di cui sopra.
Art. 27 - Rilascio concessioni
L'Amministrazione Comunale, esaminate le varie richieste e proceduto a quanto stabilito dall'articolo precedente, darà comunicazione dell'avvenuta concessione agli interessati.
La concessione verrà rilasciata al richiedente o suo rappresentante con le seguenti prescrizioni:
1) Osservanza del tipo e numero di rappresentazioni o di intrattenimenti per i quali viene rilasciata.
2) Rispetto degli orari di attività fissati dall’Amministrazione Comunale.
3) Osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento ed ogni altra disposizione che l’autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporre nel pubblico interesse ed in relazione al tipo di attività posta in essere.
4) Generale divieto di esporre oggetti o di mostrare attività contrari al buon costume, di arrecare molestie agli animali e di arrecare pericolo agli spettatori.
5) Osservanza della data entro la quale dovrà essere improrogabilmente montata e smontata l’attrazione.
Il richiedente, responsabile dell’attività circense, dovrà:
1) Corrispondere in un'unica soluzione il pagamento comprendente il diritto di occupazione del suolo pubblico, della tassa o tariffa dei rifiuti e di ogni rimborso per eventuali servizi prestati e provvedere al deposito cauzionale fissato in €. 500,00 in contanti presso l’Ufficio comunale competente. Il deposito, dovuto per gli eventuali danni causati all’area in concessione, verrà restituito appena accertata la non esistenza di danni.
2) Produrre la marca da bollo necessaria per il rilascio della concessione.
Il canone di cui alla lettera a) è riferito alla durata ed all’occupazione del tendone o tendoni per lo svolgimento degli spettacoli e delle esibizioni, ai carraggi utili allo spettacolo, alle scuderie e ai carri per il ricovero degli animali, nonché alle roulottes di abitazione e ad ogni altro tipo di attrezzatura che costituisca ingombro di area ed anche dell'eventuale recinzione esterna di delimitazione dell'accesso al pubblico., nonché al rimborso all’uso di corrente elettrica, acqua, raccolta rifiuti, pulizia dell’area e servizio di vigilanza e viabilità. Il canone è diversificato per dimensioni della struttura e delle roulottes.
Il rilascio della concessione è disposto ad assolvimento delle indicazioni di cui al comma precedente e comunque entro e non oltre l’inizio del primo spettacolo. L’eventuale mancato pagamento di quanto dovuto comporterà altresì l'esclusione dalla piazza per un periodo di due anni.
Nel caso in cui il concessionario rinunci alla occupazione dell'area, il canone ed il deposito cauzionale saranno interamente incamerati nelle casse comunali, salvo che la rinuncia sia determinata da motivi di forza maggiore, documentati e riscontrabili dall'Amministrazione.
Prima dell'inizio dell'attività, ed entro il termine stabilito dall'Amministrazione Comunale, l'interessato dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione:
1) Due copie della planimetria del circo indicante la disposizione ed il numero dei posti, l'accesso principale, i corridoi di passaggio, smistamento e servizio, le uscite di sicurezza, l'ubicazione dei carri, centrale elettrica e centrale termica, il posizionamento dei punti luce di sicurezza e dei presidi mobili antincendio;
2) Due copie del verbale di prova di carico a 600 Kg/mq delle gradinate a firma di tecnico iscritto all'Albo.
3) Due copie del certificato di omologazione all'origine delle strutture portanti con riferimento alla stabilità con chiare indicazioni ai massimi sovraccarichi ammissibili (vento e neve), e della relativa revisione annuale.
4) Due copie del certificato di prove di reazione al fuoco del materiale impiegato per la costruzione del telone, attestante le caratteristiche di idoneità dello stesso rilasciato da un laboratorio autorizzato.
5) Due copie dello schema dell'impianto elettrico luce, forza motrice e illuminazione di sicurezza con indicazione delle principali sezioni di impianto (centrale elettrica, batterie accumulatori, condutture, masse a terra, etc.).
6) Due copie del certificato rilasciato da Ente Pubblico o da professionista iscritto all'Albo attestante la conformità di tutti gli impianti elettrici alle norme C.E.I. 11/13 (impianti elettrici nei locali di pubblico spettacolo all'aperto) con particolare riferimento a:
• corretto dimensionamento in relazione ai carichi reali;
• idoneità in relazione alle condizioni di posa;
• idoneità alla resistenza di isolamento con un valore minimo di 25.000 chm.;
• idoneità delle protezioni contro le sovracorrenti ed i cortocircuiti con idonei fusibili o interruttori magnetotermici;
• idoneità delle protezioni contro i contatti diretti, rendendo inaccessibili tutti gli elementi in tensione, quali derivazioni provvisorie, contatti delle prese a spina, etc.;
• idoneità delle protezioni contro i contatti indiretti a mezzo di collegamento elettrico di messa a terra ed adozione di interruttori differenziali a media ed alta sensibilità (0,5 A. sul punto di consegna dell'energia, 0,03 A. sui quadri di comando);
• idoneità delle protezioni contro le scariche atmosferiche da realizzarsi con collegamento elettrico di messa a terra con conduttori in rame di almeno 35 mmq. di sezione di tutte le strutture metalliche e con almeno n. 2 dispersori di terra;
• brevità del percorso dei collegamenti mobili e delle prolunghe che devono disporre di prese a spina esclusivamente del tipo CEE e di tipo con interblocco se superiori a 10 A.;
• efficienza dell'impianto di illuminazione di sicurezza e di emergenza con particolare riguardo a: ubicazione dei punti luce, suddivisione dei circuiti, protezione delle lampade, ubicazione della sorgente ausiliaria indipendente, autonomia, livello di illuminazione, automaticità, funzionamento. Nel caso il certificato attesti genericamente la conformità alle norme CEI, s'intenderà valido ad attestare la sussistenza di tutti gli anzidetti requisiti;
7) Due copie della relazione tecnica sull'impianto termico indicante la potenzialità dell'impianto, il tipo di combustibile usato, la capacità e l'ubicazione del serbatoio, l'ubicazione degli organi di manovra e controllo, della serranda tagliafuoco nonché una dichiarazione comprovante l'esistenza di una distanza di almeno mt.
6 dal tendone (art. 19, lettera Circolare 2039/T4104 del 9 marzo 1978 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo);
8) Due copie della relazione della consistenza e caratteristiche dei mezzi antincendio in dotazione;
9) Due copie della documentazione tecnica relativa agli impianti per la produzione del freddo per le piste di pattinaggio (non sono consentiti impianti con impiego di fluidi frigoriferi tossici);
10) Due copie del certificato di perfetto montaggio delle strutture e degli impianti, a firma di professionista abilitato e dichiarazione per gli impianti tecnologici (da produrre ad installazione avvenuta). In luogo di tale certificato, può essere presentata la dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta dall'esercente, purché lo stesso dimostri di aver ottenuto l'approvazione dei relativi progetti, a sensi dell'art. 7.7 del Decreto del Ministero dell'Interno 19.8.1996;
11) Due copie della dichiarazione circa il numero e il tipo di estintori in dotazione;
12) Fotocopia della polizza assicurativa R.C. (valida per il periodo di permanenza del Circo), dalla quale risultino coperti eventuali danni a terzi;
13) Nulla osta S.I.A.E.;
In luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6, 7 può essere prodotta copia del certificato di verifica annuale dell'idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici da parte di tecnico abilitato, ai sensi dell'art. 7.7 del Decreto del Ministero dell'Interno 19.8.1996, valido per l'anno in corso.
Il titolare dovrà inoltre adempiere alle ulteriori prescrizioni eventualmente dettate dalla CCVLPS e dalle altre Autorità competenti.
La mancata integrazione della domanda comporterà la decadenza dalla concessione dell'area ed eventualmente la sua assegnazione al richiedente che segue in graduatoria.
L'autorizzazione sarà valida per il numero di spettatori risultante dal nulla osta di agibilità ministeriale e a tale numero si farà riferimento, anche ai fini dell'eventuale imposizione dell'obbligo del servizio di vigilanza antincendi, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 22.2.1996, n. 261, che ricorre per i Circhi con capienza superiore a 500 posti.
Art. 28 - Verifica condizioni di sicurezza
Prima dell'inizio degli spettacoli, è sempre fatta verificare l'esistenza delle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene delle strutture e degli impianti del Circo, dalla CCVLPS
L'attività potrà iniziare solo se tale verifica abbia esito favorevole e dopo l'eventuale adempimento delle prescrizioni a cui la stessa Commissione abbia subordinato l'inizio.
Art. 29 - Tutela della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica, dell'igiene e del decoro
Nell'allestimento delle strutture del Circo, si terrà conto della necessità di assicurare una sufficiente distanza tra il tendone e i carriaggi di trasporto e fra questi ultimi, per evitare che l'eventuale incendio dell'uno possa propagarsi all'altro.
Il concessionario dovrà adottare tutte le misure necessarie per garantire l'assoluta incolumità degli spettatori.
Ogni attrezzo, struttura o meccanismo deve essere atto all'uso cui è destinato e la sua manutenzione deve essere curata giornalmente dagli esercenti.
Devono essere eliminate cause di incendio non solo nel tendone, ma anche nei parcamenti dei carri di trasporto del materiale e del personale addetto alle carovane.
È fatto divieto di:
− detenere bombole di gas nell'area destinata al Circo, salvo autorizzazione dei Vigili del Fuoco;
− effettuare travasi di liquidi infiammabili o combustibili in presenza di pubblico e senza essere muniti di adeguati mezzi antincendio;
− posare al suolo cavi elettrici senza adeguata protezione; detti cavi devono essere interrati o protetti.
Tutti i quadri elettrici e le colonnine di alimentazione (AEM) devono essere resi inaccessibili al pubblico e tenuti chiusi a chiave o con altro idoneo sistema.
Deve essere assicurata la dotazione di impianto autonomo di illuminazione di emergenza, perfettamente funzionante.
Per eventuali chioschi di alimenti e bevande valgono le disposizioni di cui agli artt. 50 e 56.
I servizi igienici a disposizione degli spettatori devono essere puliti, disinfettati e muniti di sapone liquido murale, asciugamani a perdere, carta igienica e cestini portarifiuti. Tutti i servizi devono essere segnalati con appositi cartelli visibili a distanza. Tutta l'area in uso al pubblico deve essere munita di un numero sufficiente di contenitori portarifiuti.
Gli scarichi di tutti i caravans devono essere immessi nella pubblica fognatura.
Il volume degli amplificatori e riproduttori sonori deve essere contenuto entro i limiti di rumorosità, stabiliti dalle vigenti norme, e deve comunque essere convenientemente ridotto dopo le ore 23.00, al fine di non arrecare disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone.
In caso di copiose nevicate, il titolare dovrà provvedere alla rimozione della neve dal telone prima di ogni spettacolo, salva la facoltà delle forze dell'ordine di sospendere l'attività, in caso di imminente pericolo di crollo.
Dell'inizio degli spettacoli viene data tempestiva notizia alle forze dell'ordine, trasmettendo anche l'elenco degli attrazionisti ammessi, ai fini della predisposizione dei servizi di vigilanza.
Art. 30 - Obblighi del concessionario
Salvo ed impregiudicato il versamento della cauzione di cui al presente Regolamento, è fatto obbligo al responsabile del Circo di:
a) garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie all'interno della struttura e delle pertinenze (serragli, carovane, ecc...);
b) garantire la sicurezza agli spettatori e ai visitatori anche occasionali dei serragli, mantenendo in perfetta efficienza le attrezzature e gli impianti e ottemperando integralmente alle eventuali prescrizioni della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli e degli altri organi competenti;
c) osservare integralmente le disposizioni scritte o verbali impartite dalle Autorità, anche in riferimento alle precisa collocazione delle strutture e delle pertinenze;
d) provvedere quotidianamente alla pulizia dell'area prospiciente le strutture di pertinenza e alla pulizia, disinfestazione e disinfezione integrale dell'area, a fine attività;
e) provvedere giornalmente allo smaltimento dei rifiuti organici, sia liquidi che solidi, conformemente agli accordi intervenuti con l'azienda comunale competente. Le spese per detto smaltimento sono a carico dell'assegnatario.
Il concessionario è responsabile di tutto quanto concerne l'impianto e il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia che possa derivare a persone o cose.
È fatto divieto di smontare il Circo prima del termine della manifestazione, salvo che l'Amministrazione Comunale autorizzi a rimuovere anticipatamente la struttura, per fondato motivo.
Il concessionario di area comunale deve rispettare, a pena di revoca della concessione, le seguenti condizioni per l'installazione e l'esercizio del Circo:
• ritirare la concessione di occupazione di suolo pubblico, prima dell'inizio della manifestazione e munirsi di ogni altra autorizzazione occorrente; il mancato ritiro della concessione di occupazione di suolo pubblico comporta la decadenza all’esercizio dell’attività e l'esclusione dalle piazze comunali per il periodo di un anno;
• adempiere a tutte le disposizioni impartite dal Comune circa la collocazione e l'esercizio del Circo;
• rispettare scrupolosamente i tempi e le modalità di rimozione stabilite dall'Amministrazione Comunale, rimettendo tempestivamente a propria cura e spese ed a perfetta regola d'arte in pristino l'area avuta in concessione;
• iniziare e terminare l'attività e l'installazione nelle date previste;
• attenersi alle disposizioni eventualmente impartite dall'Amministrazione, in ordine alla collocazione dei carriaggi e delle carovane di abitazione;
• ottemperare ai disposti inerenti il decoro e l'efficienza del Circo;
• osservare l'orario di apertura e chiusura indicato nella concessione;
• esporre in modo chiaro ed in luogo visibile (a fronte della cassa, ove questa esista) le tariffe, e non applicare alcuna variazione ai prezzi e alle condizioni delle prestazioni, rispetto alle tariffe esposte;
• mantenere la massima pulizia e decoro dell'area in concessione, provvedendo a proprie spese tramite l'azienda preposta allo smaltimento giornaliero dei rifiuti di qualsiasi genere provenienti dall'attività esercitata e alla pulizia finale dell'area;
• provvedere a proprie spese all'allacciamento elettrico, previo apposito contratto da stipularsi con l'azienda fornitrice;
• installare un adeguato numero di estintori di tipo omologato, se prescritti;
• presentare tempestivamente apposita denuncia all'ASL competente, in caso di detenzione di animali ed ottemperare alle prescrizioni eventualmente impartite in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria;
• provvedere alla revisione giornaliera delle condizioni di montaggio e alla verifica dell'efficienza dei dispositivi elettrici ivi compreso l'eventuale impianto autonomo di illuminazione di sicurezza; i relativi controlli devono essere
effettuati prima di iniziare l'attività e, comunque, più volte nel corso della giornata - sospendere immediatamente l'attività, nel caso di malfunzionamento o di avaria;
• rispettare le norme dei contratti di lavoro, per il personale dipendente e quelle per l'impiego di cittadini extra comunitari;
• consentire, in ogni momento, anche fuori degli orari di apertura al pubblico, l'accesso alle forze dell'ordine, per l'espletamento dei controlli di competenza;
• osservare gli ordini e le disposizioni, anche verbali, impartite dagli Agenti e Funzionari Comunali e dalle altre Autorità competenti.
Se, per gravi motivi documentabili, i concessionari si trovino nell'impossibilità di iniziare l'attività alla data prevista o nella necessità di smontare il Circo prima della scadenza dell'autorizzazione, essi devono fare richiesta scritta al Comune, che rilascerà, in caso di accoglimento, il necessario nulla osta; qualora, in caso di rifiuto dell'autorizzazione, l'operatore agisse di sua iniziativa violando le disposizioni, sarà escluso da nuove assegnazioni per la stessa area per un periodo di due anni.
Il concessionario deve avvertire l'Amministrazione Comunale se persone, roulottes o mezzi di trasporto sostano abusivamente nell'area avuta in concessione.
Art. 31 - Divieto di sub-concessione - Rappresentanza
Anche per i Circhi equestri si applica il divieto di sub-concessione e la rappresentanza come indicati negli articoli 51 e 52.
L'eventuale installazione di un Circo diverso da quello autorizzato, in base alla documentazione allegata alla domanda, indipendentemente dalle dimensioni, comporta l'esclusione da ogni ulteriore concessione per un periodo di tre anni, decorrenti dalla data di inizio dell'occupazione dell'area, l'incameramento integrale della cauzione e l'eventuale obbligo di rimozione immediata.
Art. 32 - Disposizioni generali per l'impiego degli animali
Nell'ambito del territorio comunale, gli animali di qualunque specie impiegati nell'attività circense e dello spettacolo viaggiante non devono essere sottoposti a maltrattamenti o crudeltà, né essere costretti a compiere attività lesive della dignità della propria specie.
È fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali e, quindi, di percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche, ingiustificati per l'impiego, la specie o l'età.
L'autorizzazione all'esercizio di attività comportanti l'impiego di animali è sempre rilasciata previo parere del Servizio Veterinario dell'ASL, ed è subordinata al rispetto delle prescrizioni dallo stesso dettate.
Gli animali devono essere custoditi con cura, in spazi idonei a consentire loro piena libertà di movimento anche in relazione alla taglia, adeguatamente nutriti e rifocillati e riparati dal sole e dalle intemperie.
L'Amministrazione Comunale potrà dettare ulteriori condizioni per il mantenimento, la
stabulazione e l'utilizzo, che risultino necessarie per assicurare il benessere degli animali.
È vietato l'utilizzo di animali da affezione e da compagnia in esibizioni e/o spettacoli itineranti e mostre, comprese le mostre mercato e gli zoo ambulanti, da parte di coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti nei confronti di animali o che da una verifica preventiva risultino non aver ottemperato alle necessarie cure sanitarie degli animali o che li detengano in condizioni di disagio.
Sono consentite le esposizioni e i concorsi di bellezza, simpatia e capacità di apprendimento, subordinatamente al rispetto delle norme contro il maltrattamento degli animali e delle disposizioni del presente articolo.
Nella domanda, il richiedente dovrà dichiarare di non essere sottoposto a misura di interdizione dall'attività di spettacolo, per recidiva nel reato di maltrattamento di animali.
Art. 33 - Animali impiegati nei circhi equestri
Nella concessione delle aree, in caso di una pluralità di richieste, saranno preferiti, nell'ordine, i Circhi che abbiano sottoscritto accordi o protocolli d'intesa con gli Enti a rilevanza nazionale preposti alla tutela degli animali, e che dimostrino di rispettarli e quelli che non allestiscono zoo o serragli con animali non impiegati negli spettacoli.
È fatto comunque divieto di utilizzare nei Circhi animali il cui trasporto e detenzione siano incompatibili con le caratteristiche biologiche della specie.
Le belve e gli altri animali appartenenti a specie pericolose, ancorché mansueti od addomesticati, quando non si esibiscono negli spettacoli, devono sempre essere custoditi in gabbie ermeticamente chiuse a chiave, con sbarre tali da impedire qualsiasi contatto con il pubblico; durante gli spettacoli, la pista del Circo e tutte le zone di transito degli animali devono essere completamente isolate dal pubblico con recinzione continua o altra barriera idonea, di adeguata resistenza.
Le gabbie e le scuderie degli animali devono essere costruite e montate con criteri tali da garantire una climatizzazione adeguata all'animale ospitato e l'esercizio di una sufficiente attività motoria.
Per eventuali fotografie con il pubblico possono essere utilizzati esclusivamente animali domestici o addomesticati, e purché costantemente sorvegliati, da personale del Circo.
Art. 34 - Animali impiegati nello spettacolo viaggiante
Di norma, non è consentito detenere, mettere in palio o utilizzare a qualsiasi titolo animali nei Parchi di divertimento e nell'ambito delle altre attrazioni dello spettacolo viaggiante, allestite nel territorio comunale.
Pertanto, le domande per l'installazione di nuove attrazioni, che comprendano la presenza di animali non potranno essere accolte.
TITOLO V PARCHI DIVERTIMENTO
Art. 35 - Modalità di organizzazione e gestione
I Parchi divertimento possono essere organizzati o direttamente dal Comune o mediante affidamento in appalto a soggetti in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 8 del D.P.R. 21.4.1994, n. 394.
In tal caso, l'organizzatore risponde direttamente della gestione del Parco sia nei confronti del Comune che degli operatori.
Lo stesso è tenuto a predisporre apposito Regolamento per l'allestimento e il funzionamento del Parco, da sottoporre alla preventiva approvazione dell'Amministrazione Comunale, alla quale deve anche trasmettere, al termine del Parco, una dettagliata relazione sull'attività dello stesso.
Tale Regolamento deve essere conforme alle disposizioni della Legge e a quelle del presente Regolamento, per quanto attiene, in particolare, ai criteri per la concessione delle aree e ai requisiti di sicurezza.
Art. 36 - Parchi tradizionali
Il Parco Tradizionale è quello che si svolge, in occasione della prima domenica di settembre di ogni anno.
È data comunque facoltà al Sindaco di derogare annualmente alla data di cui al comma precedente, in relazione ad esigenze contingenti o per altri comprovati motivi.
Le disposizioni di cui ai successivi articoli del presente Titolo, salvo diversa indicazione, si intendono riferite al Parco Tradizionale, ma sono comunque applicabili anche ad eventuali altri parchi di divertimento, che dovessero essere istituiti dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento.
Per ogni Parco tradizionale, il Comune stabilisce:
a) la data di inizio e di cessazione;
b) gli orari quotidiani di apertura e chiusura;
c) la composizione e l'organico;
d) la data obbligatoria entro la quale dovranno essere installate le attrazioni, pena la perdita del posto;
e) la data a partire dalla quale potranno essere smontate le attrazioni e la data, entro la quale le relative operazioni dovranno essere ultimate, con il totale sgombero dell'area.
Art. 37 - Verifica delle condizioni di sicurezza
Per le attrazioni ammesse, prima dell'entrata in funzione degli impianti, è richiesto un sopralluogo da parte della CCVLPS per la verifica della rispondenza alle vigenti norme di sicurezza.
All'atto del sopralluogo, il titolare deve presentare il certificato di perfetto montaggio delle strutture e degli impianti elettrici, a firma di professionista abilitato, e dichiarazione per gli impianti elettrici.
In luogo della documentazione di cui al comma precedente, può essere presentata la dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta dall'esercente, purché lo stesso dimostri di aver ottenuto l'approvazione dei relativi progetti..
Art. 38 - Organico funzionale
L'organico funzionale è costituito dal numero e dal tipo di attrazioni che compongono il Parco ed è stabilito con il provvedimento della Giunta Comunale, di cui all’art. 3 del presente regolamento, in modo da assicurare sia il giusto equilibrio tra le attrazioni che la massima varietà e funzionalità del Parco, compatibilmente con lo spazio disponibile.
È in facoltà dell'Amministrazione Comunale stabilire l'organico, sia di volta in volta, in sede di organizzazione di ciascun Parco, sia in via permanente; in quest'ultimo caso, sono indicati anche i posti fissi.
L'Amministrazione Comunale mette a disposizione degli operatori interessati una planimetria con la sistemazione del Parco.
Non possono essere accordate concessioni oltre il numero previsto, per ciascun tipo di attrazione, dall'organico.
Al fine del completamento del Parco, dopo la sistemazione degli aventi titolo, per l'assegnazione delle aree ancora disponibili è data priorità alle attrazioni definite "novità", a sensi dell'art. 48 ed a quelle attrazioni giudicate più idonee a suscitare interesse fra il pubblico.
Nell'organico stesso possono essere previste ed incluse le attività accessorie e complementari previste, rispettivamente, dall'art. 49 e dall'art. 50.
La composizione organica del Parco può essere modificata dalla Giunta Comunale Comunale, relativamente al numero e al tipo delle attrazioni, al fine di mantenere un adeguato grado di diversificazione e rotazione delle attrazioni.
Nel caso l'organico sia determinato in via permanente, i posti fissi che si rendano definitivamente vacanti, espletato quanto previsto dal successivo art. 40/1° comma, sono assegnati all'operatore che segue nella graduatoria relativa alla stessa attrazione, che abbia partecipato al Parco per almeno tre anni anche non consecutivi, escluse le concessioni una-tantum, purché nella specifica tipologia di mestiere non sia prevista la riduzione del numero di attrazioni per addivenire all'organico ottimale; diversamente, il posto sarà assegnato all'operatore che figura al primo posto nella graduatoria dell'attrazione, che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, risulti la più idonea a rimpiazzare quella cessata, fatta salva la necessità di un'anzianità di frequenza di almeno tre anni.
Art. 39 – Installazione attrazioni
Gli operatori, che con la domanda chiedono di installare le loro attrazioni nei Parchi divertimento, vengono iscritti in apposita graduatoria generale di anzianità, suddivisa
per tipo di attrazione, distintamente per le grandi, medie e piccole attrazioni, secondo la classificazione ministeriale, sulla base dei requisiti e dei rispettivi punteggi indicati dall'articolo seguente.
L'inserimento in dette graduatorie è effettuato, ogniqualvolta venga presentata valida domanda per la concessione d'uso delle aree.
A tal fine, l'operatore dovrà produrre idonea autocertificazione, attestante, per ogni tipo di attrazione, l'anzianità di esercizio e di appartenenza alla categoria.
Ad ogni richiedente potrà essere concessa l'autorizzazione per l'installazione di una sola grande attrazione, oppure di una media e di una piccola, oppure di tre piccole, fatti salvi i diritti acquisiti, che si mantengono anche in caso di subingresso.
Le graduatorie sono approvate dal Responsabile dell’Ufficio comunale competente e trasmesse alle organizzazioni di categoria degli operatori; le stesse verranno aggiornate ad ogni successiva manifestazione.
Art. 40 - Criteri per la formazione delle graduatorie di anzianità per i Parchi di divertimento
Gli operatori che intendono installare le loro attrazioni all'interno dei Parchi di divertimento dovranno presentare, almeno 60 giorni prima dell'apertura del Complesso, salvo quanto previsto per il Parco Tradizionale, apposita domanda, con allegata la documentazione, ove non già prodotta precedentemente o risultante dagli atti del Comune, attestante l'anzianità di mestiere e di appartenenza alla categoria.
Non potranno essere ammessi gli operatori che presentino la domanda fuori termine e quelli sprovvisti della prescritta autorizzazione comunale, valida per l'anno in corso.
L'anzianità acquisita è strettamente personale e non può essere trasferita, salvo i casi previsti dall'art. 45.
L'Ufficio, per ogni tipologia di attrazione e per ogni specifico Parco di divertimenti, predispone, distintamente per le grandi, medie e piccole attrazioni, apposite graduatorie, attribuendo un punteggio a ciascun operatore, in base ai rispettivi requisiti, sulla scorta dei seguenti criteri:
a) Punti 10 per ogni anno anzianità di frequenza al Parco con il medesimo tipo di attrazione;
b) Punti 2 per ogni anno di anzianità di domanda continuativa per la medesima attrazione (l'interruzione della presentazione della domanda per più di un anno per la medesima attrazione comporta l'azzeramento del punteggio precedentemente acquisito);
c) Punti 1 per ogni anno di anzianità di mestiere con l'attrazione che si intende installare;
d) Punti 0.50 per ogni anno di anzianità di appartenenza alla categoria in base all’iscrizione CCIAA. (da conteggiare fino al 31 dicembre dell'anno precedente).
Ai fini dell'anzianità di frequenza di cui alla lettera a) si tiene conto di ogni effettiva partecipazione al Parco, anche se occasionale, ad esclusione delle concessioni "una tantum", rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento.
A parità di punteggio ottenuto nella graduatoria finale, la priorità è riconosciuta, dapprima, all'operatore che ha maggiore anzianità di frequenza al Parco, quindi, a quello che ha la maggiore anzianità di appartenenza alla categoria. In caso di
ulteriore parità, si procederà a sorteggio, effettuato dal Responsabile dell’Ufficio comunale competente.
.
La concessione per le piccolissime attrazioni di cui al successivo art. 45: (pugnometri, soggetti a dondolo, apparecchi forza muscolare, oroscopo, calciometro, ecc...) con superficie di ingombro non superiore a mq. 3, non conferisce alcun punteggio di anzianità.
Per i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) il periodo massimo retroattivo valutabile è di 20 anni, anche non consecutivi, e verrà estrapolato dalla documentazione agli atti del Comune o da quella relativa alle autorizzazioni originali in possesso dell'operatore.
Il requisito di cui alla lettera c) dovrà essere documentato a cura dell'interessato.
In caso di sostituzione dell'attrazione, si applicano le riduzioni di punteggio di cui al successivo art. 45.
La somma dei punteggi parziali (relativi alle attrazioni) determina il punteggio globale e la priorità in graduatoria per ogni specifico Parco, ed è punto di riferimento anche per la concessione di eventuali spostamenti od altre migliorie, in caso di richieste concorrenti, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 38, circa le modalità di determinazione dell'organico funzionale del Parco.
Art. 41 - Concessioni a Società
In caso di trasformazione da ditta individuale in Società, questa acquisisce il punteggio del legale rappresentante maturato con la sua partecipazione alla manifestazione negli anni precedenti.
Nell'ipotesi di Società senza precedenti autorizzazioni comunali, verranno applicati, ai fini della determinazione del punteggio, i criteri stabiliti dalle lettere b), c) e d) dell'art. 40.
La sostituzione del legale rappresentante con uno dei soci non comporta variazione nel punteggio acquisito dalla Società, né trasferisce al legale rappresentante il punteggio della Società stessa.
Nel caso di scioglimento della Società concessionaria, il punteggio totale acquisito, limitatamente all'anzianità di frequenza al Parco, di cui alla lettera a) dell'art. 40, è riconosciuto al soggetto a cui viene conferita la proprietà dell'attrazione, purché in possesso dei requisiti professionali.
Tale punteggio non è cumulabile con quello eventualmente maturato dall'ex socio a titolo personale.
Il punteggio acquisito dalla Società non è in alcun modo divisibile tra i soci.
Art. 42 - Domanda per la concessione delle aree
Per ottenere la concessione delle aree gli interessati devono inoltrare al Comune apposita istanza in carta legale, che dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo non prima di un anno dalla data di installazione delle attrazioni e comunque almeno 60 giorni prima di tale data.
Per tutte le domande, anche se spedite tramite raccomandata, si tiene conto della data di ricevimento al Protocollo Comunale; il termine scade alle ore 12 dell'ultimo
giorno utile di presentazione, se in quel giorno gli uffici comunali sono chiusi il termine è prorogato fino alle ora 12 del primo giorno successivo di apertura.
L'Amministrazione Comunale mette a disposizione degli operatori appositi modelli di domanda.
Con la domanda, il richiedente, si impegna a rispettare tutte le norme del presente Regolamento.
Nella predetta domanda devono essere indicati:
a) le generalità del titolare dell'attrazione (nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza e recapito al quale inviare le comunicazioni, il codice fiscale o la partita IVA);
b) il periodo e/o il Parco di divertimento richiesto per l'installazione;
c) il tipo dell'attrazione o delle attrazioni che si intendono installare, secondo la denominazione risultante dalla licenza comunale (con la specificazione dei diversi tipi di gioco per quanto riguarda i tiri e le rotonde);
d) le esatte misure di ingombro dell'attrazione e relative pertinenze (xxxx xxxxx, xxxxxx, cancelli, ecc.);
e) il numero delle roulottes di abitazione e dei mezzi di trasporto e le dimensioni dell'area che occupano;
f) l'indicazione delle modalità di manomissione del suolo comunale, ove essa si renda necessaria per l'installazione delle attrazioni;
g) la potenza assorbita in kw dalle attrazioni;
h) la durata dell'occupazione dell'area richiesta, con la precisazione della data di inizio dell'attività.
Nelle domande relative alle attrazioni consistenti in giochi di abilità o di fortuna, che prevedono la vincita di premi, deve essere specificato se sono impiegati animali vivi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all’art. 34 del presente regolamento,.
Il richiedente non è tenuto a presentare certificati di residenza o di attestazione della sede legale o a far autenticare la firma apposta in calce alla domanda.
Alla domanda dovrà essere allegata, ove non già agli atti del Comune, la seguente documentazione:
1) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, anche contestuale alla domanda, da cui risulti il possesso di licenza annuale rilasciata dal Comune di residenza, in corso di validità, con i relativi estremi (da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto o inviare unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento);
2) in caso di Società, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, anche contestuale all'istanza, attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio, con relativi estremi (da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto o inviare unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento);
3) fotografia aggiornata dell'attrazione che si intende installare (da produrre al momento della presentazione della prima istanza e ogniqualvolta l'attrazione subisca rilevanti modifiche strutturali);
4) limitatamente alle attrazioni di novità, materiale fotografico e documentaristico in grado di fornire elementi per valutare le caratteristiche tecniche ed estetiche della struttura;
Il richiedente potrà inoltre allegare ogni altro atto o documento utile nel suo interesse, anche al fine di comprovare gli eventuali titoli di preferenza di cui all’art. 40.
All'accertamento dei titoli di cui ai punti a) e b) dell'articolo 40 provvede l’Ufficio Comunale preposto in base agli atti d'ufficio, fatta salva la facoltà dell'operatore di produrre la documentazione utile in suo possesso (copia domande, autorizzazioni, ecc.), in caso di contestazioni sul punteggio attribuito.
Le domande incomplete potranno essere integrate, a richiesta dell'ufficio comunale, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la loro presentazione, a pena di reiezione.
Le domande pervenute oltre il termine ultimo stabilito, o che non vengano regolarizzate puntualmente, non saranno prese in considerazione.
Le domande presentate in anticipo rispetto al termine iniziale di presentazione, saranno considerate come pervenute in coincidenza con tale termine.
La mancata indicazione del numero delle roulottes e dei mezzi di trasporto comporta la non assegnazione delle aree appositamente destinate.
In caso di assenso il titolare è tenuto a presentare l'ulteriore documentazione di cui al successivo art. 41.
Le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 sono presentate a sensi e con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non sono soggette a imposta di bollo e la firma in calce alle medesime non deve essere autenticata.
L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare gli idonei controlli, in merito alle dichiarazioni rese, anche presso le altre Amministrazioni Pubbliche competenti.
Relativamente ai punti 1 e 2, il richiedente, al solo fine di abbreviare l'iter del procedimento, può esibire o inviare per via telematica copia, non autenticata, della documentazione, senza che ciò implichi alcun onere a suo carico.
Per le domande di partecipazione al Parco divertimenti Tradizionale, svolgentesi la 1^ domenica di settembre di ogni anno, l’avvio del procedimento è comunicato non individualmente ai singoli richiedenti, ma con avviso generale affisso all’albo pretorio dopo la scadenza del termine per la loro presentazione.
Art. 43 - Concessione dell'area
In accoglimento dell'istanza per la concessione dell'area, l'interessato dovrà produrre, prima dell'inizio dell'attività ed entro il termine stabilito dall’Ufficio Comunale competente, la seguente ulteriore documentazione:
a) copia conforme del certificato di collaudo statico in origine e/o della verifica annuale dell'idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici dell'attrazione, da parte di tecnico abilitato. Per le attrazioni, che, per le loro caratteristiche costruttive e i meccanismi utilizzati, richiedano prove di collaudo particolari (es. matter horn) dovrà essere anche allegata la documentazione attestante l'avvenuta effettuazione di tali prove;
b) certificato di perfetto montaggio delle strutture e degli impianti, a firma di professionista abilitato e dichiarazione per gli impianti elettrici (da produrre ad installazione avvenuta).
In luogo della documentazione di cui al punto b), può essere presentata la dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti,
redatta dall'esercente, purché lo stesso dimostri di aver ottenuto l'approvazione dei relativi progetti, a sensi dell'art. 7.7 del Decreto del Ministero dell'Interno 19.8.1996;
c) dichiarazione in merito al numero e il tipo di estintori in dotazione, ove prescritti;
d) fotocopia della polizza assicurativa R.C. dell'attrazione (valida per il periodo della manifestazione);
e) nulla osta SIAE;
Il titolare dovrà inoltre adempiere alle ulteriori prescrizioni eventualmente dettate dalla CCVLPS e dalle altre Autorità competenti, producendo anche le altre documentazioni dalle stesse richieste.
La mancata integrazione della domanda comporterà la decadenza della concessione dell'area e, nel caso, di una pluralità di domande, la sua assegnazione al richiedente che segue in graduatoria.
L'autorizzazione all'installazione indicherà il tipo di attrazione, i dati dell'operatore, il numero dei carriaggi, il periodo di montaggio, smontaggio e quello obbligatorio di esercizio dell'attrazione, gli orari obbligatori di funzionamento, oltre alle prescrizioni sulla collocazione e l'esercizio dell'attrazione.
La concessione all'occupazione del suolo è strettamente personale e non esonera il titolare dall'obbligo di munirsi degli ulteriori permessi previsti dalle norme vigenti. In particolare, l'utilizzazione dell'area occupata è subordinata al rispetto delle norme di sicurezza, prevenzione incendi e igienico-sanitarie.
L’esercizio dell’attività è comunque subordinato all'esito favorevole dei controlli sulle condizioni di sicurezza delle strutture e degli impianti.
Oltre alle condizioni stabilite dal presente Regolamento, l’esercizio dell’attività può essere subordinato all'osservanza delle ulteriori prescrizioni che l'Autorità Comunale ritenga di impartire, di volta in volta, per motivi di pubblico interesse.
Dell'avvenuto rilascio della concessione viene data comunicazione per iscritto agli interessati almeno 20 giorni prima della data di inizio della manifestazione, fatti salvi dimostrabili casi di impossibilità, o di urgenza.
Entro lo stesso termine vengono comunicati i dinieghi agli operatori non ammessi. Il richiedente, responsabile dell’attività, dovrà:
a) Corrispondere in un'unica soluzione il pagamento del diritto di occupazione del suolo pubblico, della tassa o tariffa dei rifiuti e di ogni rimborso per eventuali servizi prestati e provvedere al deposito cauzionale da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 5.000,00, in relazione al numero e alla tipologia delle attrazioni e alla collocazione delle medesime, presso l’Ufficio comunale competente contestualmente all’occupazione dell’area. Il deposito dovuto per gli eventuali danni causati all’area in concessione e a garanzia del servizio di raccolta e trasporto rifiuti, verrà restituito appena accertata la non esistenza di danni;
b) Produrre la marca da bollo necessaria per il rilascio della concessione.
Il canone di cui alla lettera a) è riferito alla durata ed all’occupazione dell’attrazione, ai carraggi utili, nonché alle roulottes di abitazione e ad ogni altro tipo di attrezzatura che costituisca ingombro di area, nonché all’uso di corrente elettrica, acqua, raccolta rifiuti, pulizia dell’area e servizio di vigilanza e viabilità. Il canone è diversificato per dimensioni della struttura e delle roulottes.
Il rilascio della concessione è disposto ad assolvimento delle indicazioni di cui al comma precedente e comunque entro e non oltre l’inizio del primo giorno di attività.
L’eventuale mancato pagamento di quanto dovuto comporterà altresì l'esclusione dalla piazza per un periodo di due anni; nel caso, ciò si ripeta due volte nel corso di un quinquennio, sarà anche azzerato il punteggio relativo all'anzianità di frequenza.
Dell'avvenuto pagamento del canone e altro, farà fede la ricevuta, che dovrà essere esibita agli organi di controllo, ogni volta che sarà fatta richiesta.
Il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione o frazionato con causali diverse (occupazione area attrazioni, area roulottes, ecc...).
Sono a totale carico degli operatori le spese per eventuali allacciamenti elettrici temporanei, e quelle per i consumi idrici ed elettrici se non forniti dal Comune.
La restituzione di tutto o parte del deposito cauzionale viene disposta al termine della concessione, dopo aver verificato il regolare pagamento dei canoni e/o delle tariffe dovute, la messa in pristino stato del suolo comunale, in caso di manomissione, e la mancanza di danni alle proprietà comunali.
In caso di mancata occupazione del suolo e qualora l'interessato abbandoni l'area prima del termine di scadenza della concessione, salvo giustificato motivo, non si fa luogo alla restituzione del deposito.
La cauzione sarà inoltre incamerata integralmente, in caso di violazione del divieto di sub-concessione dell'area e, in misura proporzionale all'infrazione commessa, per le altre violazioni alle norme del Regolamento.
Art. 44 - Rinunce e assenze
Qualora, sia in sede di predisposizione del Parco, che ad allestimento già ultimato, si renda temporaneamente o definitivamente vacante un posto, l'Amministrazione Comunale, prima di assegnarlo ad altro operatore iscritto nelle graduatorie di cui all'art. 40, chiede ai partecipanti abituali frequentatori se intendano spostarvi la propria attrazione.
La miglioria è concessa secondo l'ordine di punteggio, indipendentemente dal tipo di attrazione e compatibilmente con lo spazio disponibile.
L'invito è pertanto rivolto agli operatori, le cui attrazioni hanno dimensioni adatte al posto resosi vacante, con esclusione degli altri.
Agli effetti di quanto previsto dal precedente comma 1, si considerano "abituali frequentatori" gli operatori che abbiano maturato almeno 10 anni di frequenza anche non continuativi per ogni singola manifestazione, ovvero che abbiano partecipato al Parco ininterrottamente negli ultimi tre anni, esclusi i periodi concessi a titolo di "Una Tantum".
L'operatore che, ottenuto l'assenso, intende rinunciare alla concessione dell'area deve comunicarlo tempestivamente al competente Ufficio, il quale provvede a una nuova assegnazione, secondo stretto ordine di graduatoria della medesima attrazione.
In caso la specifica graduatoria risulti esaurita o tutti gli operatori aventi diritto rinuncino, l'area sarà assegnata dall'Amministrazione Comunale ad altra attrazione similare, appartenente alla medesima categoria, sulla base dell'apposita graduatoria.
In caso di mancata partecipazione alla manifestazione, fatte salve le cause di forza maggiore adeguatamente documentate e/o accertate, l'esercente perde per il primo anno 30 punti del punteggio acquisito, e verrà escluso dalla manifestazione dell'anno
successivo; qualora l'assenza si ripeta ancora con mancanza di giustificazione, gli verrà azzerato il punteggio relativo al requisito di cui alla lettera a) dell'art. 40.
Eventuali assenze dovute a comprovati motivi di forza maggiore, ritenuti tali dall'Amministrazione Comunale, devono essere tempestivamente e formalmente comunicate al Comune, con l'indicazione del periodo di assenza, nonché del nome e delle generalità della persona che, avendone titolo, sostituisce eventualmente il titolare.
In tutti i casi di sostituzione autorizzata, il punteggio relativo alla frequenza non sarà acquisito dal sostituto.
Costituiscono motivi validi di assenza, purché adeguatamente documentati, tra l'altro:
a) rifacimento o modifica sostanziale dell'attrazione;
b) costruzione di una nuova attrazione;
c) danni improvvisi all'attrazione, che necessitano di riparazione;
d) malattia del titolare.
Nei casi di cui ai punti a), b) la sospensiva deve essere chiesta corredata di una dichiarazione dell'officina in cui l'attrazione viene riparata, modificata o costruita.
Nei casi di cui ai punti c) e d) la sospensiva potrà essere accordata soltanto se la richiesta venga prodotta, in forma scritta, entro il giorno successivo a quello in cui l'interessato ha avuto notizia dell'assegnazione e sia corredata di certificato medico o di copia della denuncia ai Carabinieri, ove trattasi di danneggiamento.
Qualora il beneficiario della concessione non possa essere presente per giustificato motivo, né possa farsi sostituire, matura comunque l'anzianità di frequenza, per il relativo periodo.
Per giustificati e comprovati motivi riconosciuti dall'Amministrazione potrà essere concesso un anno di aspettativa. Tale concessione è possibile non più di una volta ogni tre anni e dopo un minimo di tre anni di partecipazione e non influirà sull'anzianità acquisita.
In caso di rinuncia o di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, la somma versata a titolo di cauzione viene incamerata per le spese generali sostenute dall'Amministrazione.
Non costituisce, comunque, caso di forza maggiore il fatto di mantenere in attività la propria attrazione in altra località o di trasferirla durante il periodo di validità della concessione.
Art. 45 - Sostituzione delle attrazioni
L'attrazione installata dovrà essere del tipo e dell'ingombro autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
Di norma, non è pertanto consentita la sostituzione dell'attrazione per la quale è stata concessa la partecipazione al Parco. In deroga a quanto sopra, sono tuttavia ammessi i seguenti casi di sostituzione:
a) su richiesta del titolare prima della concessione dell'area.
Chi, essendo titolare di un tipo di attrazione, per la quale è iscritto nelle graduatorie di cui al precedente articolo 40, intende essere ammesso al Parco con un'altra
attrazione, deve presentare apposita richiesta di sostituzione, corredata di copia della licenza aggiornata, rilasciata dal Comune di residenza, a sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S., e del certificato del collaudo statico e/o di revisione annuale dell'attrazione. L'autorizzazione sarà concessa se la sostituzione è compatibile con l'organico del Parco e con le superfici disponibili e purché non determini eccesso di concorrenza e comporta la rinuncia definitiva all'attrazione precedentemente autorizzata. Il punteggio di cui alla lettera a) del precedente art. 40 rimane invariato se l'attrazione precedentemente installata è sostituita con altra dello stesso tipo, ovvero appartenente allo stesso gruppo (grandi, medie o piccole attrazioni) purché la superficie d'ingombro (in mq.) di quella nuova non superi il 10%, il 20% e il 30%, rispettivamente, per le grandi, le medie e le piccole attrazioni. In caso di eccedenza delle percentuali sopra indicate, il punteggio totale sarà ridotto di 30 punti.
Le sostituzioni potranno essere consentite a condizione che l'esercente abbia partecipato al Parco per almeno tre anni, purché consecutivi, con l'attrazione che si intende sostituire e per non più di una volta ogni tre anni di attività, e purché non impediscano la collocazione di altre attività aventi diritto e non pregiudichino la varietà e funzionalità del Parco.
Ai fini della formazione della graduatoria, la sostituzione di un'attrazione con altra di tipo diverso da quelle esistenti nel Parco e con misure di ingombro pari o inferiori alla vecchia attrazione non comporta perdita di punteggio; se invece eccedente le misure di ingombro, il punteggio totale sarà ridotto di 30 punti.
Per i piccolissimi mestieri, di cui all'art. 49, il cambio sarà ammesso soltanto nell'ambito dei medesimi.
b) per causa di forza maggiore dopo la concessione dell'area.
Qualora, a causa di sinistri od eventi di forza maggiore comprovati e verificati dall'Amministrazione Comunale, non possa più essere utilizzata l'attrazione per cui è stata rilasciata la concessione, potrà essere consentita la sostituzione con altra attrazione della stessa tipologia, anche di proprietà di terzi, e avente dimensioni diverse, purché compatibili con lo spazio disponibile, e senza perdita di punteggio.
Nel caso l'operatore non disponga di altra attrazione, e non possa quindi partecipare, è in facoltà dell'Amministrazione di assegnare il posto ad altri operatori, secondo l'ordine di graduatoria.
Art. 46 - Concessione a rotazione
Le aree dei Parchi Divertimento possono essere concesse "a rotazione". L'ammissione per rotazione è consentita soltanto nelle seguenti ipotesi, fra loro alternative:
a) quando il numero dei posti stabiliti per un determinato tipo di attrazione sia inferiore al numero dei richiedenti, aventi parità di requisiti;
b) quando si rendano disponibili dei posti (per rinuncia, decadenza, ecc.) e vi siano più candidati con parità di requisiti.
Sono confermate le concessioni "a rotazione" eventualmente in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Art. 47 - Cambiamento del titolare
In caso di sopravvenuta incapacità di intendere e di volere o di comprovata totale inabilità al lavoro, del proprietario di un'attrazione, il relativo punteggio, di cui all'art. 40, sarà integralmente riconosciuto, dietro formale e documentata richiesta, al coniuge convivente o al figlio convivente o al parente entro il 3° grado convivente, purché dimostrino di coadiuvare il titolare da almeno 3 anni consecutivi e siano in possesso della licenza comunale.
In caso di decesso, il punteggio sarà interamente riconosciuto all'erede, purché possieda i necessari requisiti e dimostri di avere acquisito la proprietà dell'attrazione, presentando o la copia del testamento o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Nell'ipotesi in cui a succedere nella conduzione dell'attrazione siano più eredi, l'Amministrazione Comunale riterrà valido un atto notarile sottoscritto da tutti gli aventi diritto, che designi come titolare un unico successore. Nel caso l'erede sia un minore, l'autorizzazione sarà trasferita a chi ne tutela gli interessi a sensi di Xxxxx, fino al raggiungimento della maggiore età.
L'erede non ancora in possesso della licenza comunale potrà ottenere l'autorizzazione ad operare temporaneamente, in luogo del titolare deceduto, e fino a sei mesi dopo la data di acquisto del titolo, purché presenti copia della domanda nel caso la stessa sia stata inoltrata, per competenza, ad un Comune diverso; in tal caso, il punteggio del precedente titolare gli sarà riconosciuto solo dopo l'acquisizione della licenza; se non ottiene la licenza entro un anno dalla data di acquisto del titolo, salvo proroga per comprovata necessità, decade dal diritto di riconoscimento del punteggio.
In caso di subingresso per atto tra vivi, il suddetto punteggio viene riconosciuto al subentrante, a condizione che sia in possesso dei necessari requisiti e venga provato l'effettivo trapasso dell'azienda, o parte di essa, a suo favore.
I suddetti requisiti vanno documentati al momento della presentazione della domanda, allegando anche copia del contratto o della fattura di acquisto.
Qualora un esercente sia concessionario per due o più attrazioni, lo stesso potrà chiedere che l'autorizzazione per una di esse venga intestata a persona del proprio nucleo familiare, che abbia di norma coadiuvato nella conduzione dell'attività, purché in possesso della relativa autorizzazione comunale: in questo caso al beneficiario verrà riconosciuto il punteggio di cui al requisito lettera a) dell'art. 40, ridotto, però, di 30 punti.
Nel caso di scioglimento di una Società legalmente costituita, alla quale è stata assegnata una autorizzazione comunale, al rilevatario, che comprovi l'acquisto dell'attrazione e il possesso dell'autorizzazione comunale, sarà riconosciuta l'anzianità maturata a nome della Società stessa, come precisato al precedente art. 41.
Art. 48 - Attrazioni di novità
Nell'ambito dell'organico del Parco può essere riservata una superficie, in rapporto all'area assegnata, per installare una o più "attrazioni di novità" e/o "attrazioni spettacolari", nel rispetto della composizione dell'organico del Parco e al di fuori delle graduatorie di anzianità di cui al precedente art. 40.
La partecipazione non dà luogo, quindi, ad alcun punteggio.
Se provviste di regolare autorizzazione comunale, sono considerate "attrazioni di novità" quelle che, per il loro carattere innovativo, e/o la spettacolarità sono in grado
di esercitare un forte richiamo sul pubblico; non devono quindi avere alcuna caratteristica peculiare in comune con le attrazioni facenti parte dell'organico, né costituire mere innovazioni o modificazioni di attrazioni esistenti.
Nel caso si tratti di attrazioni che hanno già partecipato al Parco, devono comunque risultare assenti da non meno di cinque anni, salvo che tutte le attrazioni classificabili come tali risultino assenti da un periodo inferiore.
In ogni caso, l'attrazione di novità che ha ottenuto la concessione sarà tassativamente esclusa l'anno successivo.
Le attrazioni di assoluta novità e di grande spettacolarità potranno essere inserite nell'organico del complesso dietro scelta del responsabile del servizio competente o di chi ne fa le veci, sulla base di preventive valutazioni tecniche sull'idoneità dell'area e dando la preferenza alle attrazioni che risultino maggiormente utili alla valorizzazione del Parco.
Art. 49 - Attrazioni accessorie
In aggiunta all'organico di cui al precedente articolo 36, può essere autorizzata l'installazione, all'interno dell'area riservata al Parco Divertimenti, di attrazioni piccolissime quali pugnometro, apparecchi forza muscolare, oroscopo, ecc., purché siano munite di licenza comunale e abbiano una superficie di ingombro non superiore a mq. 3.
L'installazione è consentita esclusivamente agli operatori ammessi a partecipare al Parco.
Tali attrazioni non dovranno comunque essere in numero superiore a due per ogni concessionario, indipendentemente dal numero delle attrazioni autorizzate, dovranno essere installate sull'area concessa all'attrazionista titolare e non dovranno assolutamente arrecare intralcio alla libera circolazione veicolare, né, tantomeno, alle attrazioni limitrofe.
Allo scopo di vivacizzare e arricchire ulteriormente il Parco, potrà inoltre essere autorizzata, nell'ambito dello stesso, ma al di fuori dell'area riservata alle attrazioni, l'installazione di giochi, anche di tipo gonfiabile, per bambini, non compresi nell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, purché rispondenti alle vigenti norme di sicurezza.
Art. 50 - Attività complementari
Sono considerate attività complementari ai Parchi Divertimento gli stands alimentari per la vendita di "dolciumi", di "zucchero filato", di "pop corn" e quelli per la somministrazione di "cibi e bevande" particolarmente attrezzati per l'attività continuativa al seguito dei Parchi di Divertimento.
La collocazione di dette attività deve essere prevista all'atto della formazione del Parco e deve essere effettuata, in modo tale da non ostacolare la sistemazione delle attrazioni.
Le relative aree sono concesse esclusivamente agli operatori in possesso dell'autorizzazione per il commercio itinerante al dettaglio su aree pubbliche sulla base di apposite graduatorie predisposte tenendo conto dei criteri di priorità previsti dal vigente regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.
I titolari delle "attività complementari" devono produrre, in allegato alla domanda, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante il possesso dell'autorizzazione commerciale nonché l’idoneità igienico sanitaria delle strutture e l’abilitazione igienica degli operatori addetti.
Per l'esercizio dell'attività, si osservano le norme del presente Regolamento, in quanto applicabili, e quelle che disciplinano l'attività di vendita su aree pubbliche.
La somministrazione è consentita a condizione che il titolare risulti professionalmente abilitato e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti; per la somministrazione di alimenti e bevande deve essere fatto uso di stoviglie mono uso.
Art. 51 - Divieto di sub-concessione e di sostituzione dell'attrazione
Il titolare della attrazione per cui è stata rilasciata la concessione è tenuto a gestirla direttamente e ad installare l'impianto, per il quale ha richiesto e ottenuto la concessione.
È vietata ogni forma di sub-concessione delle aree, anche di fatto. La violazione comporta l'immediata revoca della concessione, nonché il tempestivo allontanamento dell'attrazione dal Parco e in seguito, l'esclusione per tre anni dalla stessa manifestazione. In tal caso, la cauzione, di cui all’art. 43, sarà integralmente incamerata. L'esclusione si applica sia al titolare che al sub-concessionario.
La violazione del divieto di sostituzione dell'attrazione comporta l'immediato allontanamento dal Parco e l'esclusione dallo stesso per un periodo di due anni.
Resta salvo quanto disposto dall'art. 45, circa la possibilità di sostituire, prima dell'installazione, l'attrazione con altra dello stesso tipo, anche di proprietà di terzi, solo allorquando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile, e sempre che l'attrazione di terzi sia gestita direttamente dal concessionario dell'area.
Art. 52 - Rappresentanza
Il titolare della attrazione è tenuto a gestirla e condurla direttamente; lo stesso può farsi temporaneamente sostituire nella conduzione da un preposto con regolare delega che abbia compiuto i 18 anni d'età, da un componente il proprio nucleo familiare o da dipendente, regolarmente assunto, ed in possesso dei requisiti tecnico/professionali, dandone preventiva comunicazione ai competenti uffici comunali.
Per le Società regolarmente e legalmente costituite intestatarie della licenza comunale, l'attrazione dovrà essere gestita dal legale rappresentante o da un socio preposto designato dalla Società stessa in possesso dei requisiti tecnico/professionali. Le stesse condizioni del socio occorrono anche al dipendente.
Art. 53 - Obblighi del concessionario
Il concessionario è responsabile di tutto quanto concerne l'impianto e il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia che possa derivare a persone o cose.
È fatto divieto di smontare anche piccole parti dell'attrazione prima del termine della manifestazione, salvo che l'Amministrazione Comunale autorizzi a rimuovere
anticipatamente l'attrazione, per fondato motivo, così come previsto dal successivo art. 57.
Il concessionario di area comunale deve rispettare, a pena di revoca della concessione, le seguenti condizioni per l'installazione e l'esercizio delle attrazioni:
• ritirare il permesso di occupazione di suolo pubblico, prima dell'inizio della manifestazione e munirsi di ogni altra autorizzazione occorrente; il mancato ritiro del permesso di occupazione di suolo pubblico comporta la decadenza della concessione e l'esclusione dal Parco per il periodo di un anno;
• ritirare, all'atto dell'arrivo, presso l'ufficio comunale competente, il contrassegno numerato relativo all'area assegnata per la sistemazione della roulotte di abitazione;
• non installare attrazioni o giochi non autorizzati;
• non modificare le misure di ingombro dell'attrazione, senza la preventiva autorizzazione del Comune;
• adempiere a tutte le disposizioni impartite dal Comune circa la collocazione e l'esercizio dell'attrazione;
• non manomettere il suolo concesso, senza apposita autorizzazione del Comune;
• rispettare scrupolosamente i tempi e le modalità di rimozione stabilite dall'Amministrazione Comunale, rimettendo tempestivamente a propria cura e spese ed a perfetta regola d'arte in pristino l'area avuta in concessione;
• iniziare e terminare l'attività e l'installazione nelle date previste;
• attenersi alle disposizioni impartite dall'Amministrazione, in ordine alla collocazione dei carriaggi e delle roulottes di abitazione;
• garantire le necessarie condizioni di sicurezza, ottemperando integralmente alle eventuali disposizioni della CCVLPS e degli altri organi competenti, e mantenendo in piena efficienza l'attrazione;
• ottemperare ai disposti inerenti il decoro e l'efficienza dell'attrazione;
• osservare l'orario di apertura e chiusura del Parco indicato nella concessione e tenere ininterrottamente aperta e illuminata l'attrazione durante l'orario di lavoro;
• non sospendere l'attività dell'attrazione durante il periodo e gli orari obbligatori indicati nell'autorizzazione ad esercitare, salvo comprovata causa di forza maggiore;
• usare gli amplificatori del suono in modo da non disturbare la quiete e il riposo delle persone, nonché il pubblico presente, gli altri esercenti, gli spettacoli e trattenimenti pubblici ed ogni altra attività consentita, rispettando le prescrizioni stabilite allo scopo dall'Autorità comunale;
• esporre in modo chiaro ed in luogo visibile (a fronte della cassa, ove questa esista) le tariffe, e non applicare alcuna variazione ai prezzi e alle condizioni delle prestazioni, − rispetto alle tariffe esposte;
• mantenere la massima pulizia e decoro dell'area ove sostano le attrazioni, le abitazioni e i mezzi di trasporto, provvedendo a proprie spese, tramite l'azienda preposta, allo smaltimento giornaliero dei rifiuti di qualsiasi genere provenienti dall'attività esercitata e alla pulizia finale dell'area;
• provvedere a proprie spese all'allacciamento elettrico delle attrazioni, previo apposito contratto da stipularsi con l'azienda fornitrice;
• installare un adeguato numero di estintori di tipo omologato, se prescritti;
• presentare tempestivamente apposita denuncia all'A.S.L. competente, in caso di detenzione di animali pertinenti alle attrazioni ed ottemperare alle prescrizioni eventualmente impartite in materia di igiene, sanità e pulizia veterinaria;
• provvedere alla revisione giornaliera delle condizioni di montaggio e alla verifica dell'efficienza dei dispositivi elettrici, ivi compreso l'eventuale impianto autonomo di illuminazione di sicurezza; i relativi controlli devono essere effettuati prima di iniziare l'attività e, comunque, più volte nel corso della giornata;
• sospendere immediatamente l'attività, nel caso di malfunzionamento o di avaria;
• rispettare le norme dei contratti di lavoro per il personale dipendente e quelle per l'impiego di cittadini extracomunitari;
• consentire, in ogni momento, anche fuori degli orari di apertura al pubblico del Parco, l'accesso alle forze dell'ordine, per l'espletamento dei controlli di competenza;
• osservare gli ordini e le disposizioni, anche verbali, impartite dagli Agenti e Funzionari Comunali e dalle altre Autorità competenti.
Se, per gravi motivi documentabili, i concessionari si trovino nell'impossibilità di iniziare l'attività alla data prevista o nella necessità di smontare l'attrazione prima della scadenza della concessione, essi devono fare richiesta scritta al Comune, che rilascerà, in caso di accoglimento, il necessario nulla osta; qualora, in caso di rifiuto dell'autorizzazione, l'operatore agisse di sua iniziativa violando le disposizioni, sarà escluso da nuove assegnazioni per la stessa area per un periodo di anni due.
Il concessionario segnalerà all'Amministrazione Comunale se persone, o mezzi di trasporto sostano abusivamente nell'area avuta in concessione.
Art. 54 - Responsabilità
Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose, che si dovessero verificare nel periodo della concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.
Restano ferme la responsabilità del costruttore per eventuali difetti di fabbricazione e quella dell'esercente per l'eventuale usura dei congegni e meccanismi e per l'uso improprio e la cattiva manutenzione delle attrezzature.
I concessionari devono stipulare polizza assicurativa, agli effetti della responsabilità civile verso i terzi, per tutti gli eventuali danni causati dall'esercizio dell'attività.
L'Amministrazione Comunale è inoltre sollevata da qualsiasi responsabilità per danni alle attrazioni dipendenti da calamità naturali quali incendi, inondazioni, terremoti, ecc...
Art. 55 - Allestimento e funzionamento del Parco
L'allestimento materiale del Parco avviene sotto il controllo e la vigilanza della Polizia Locale e Funzionari incaricati dall'Amministrazione Comunale.
La disposizione delle attrazioni è stabilita dal Responsabile dell’Ufficio comunale competente o dal soggetto a cui è eventualmente affidata l'organizzazione e la gestione del Parco.
L'area da utilizzare per l'attrazione sarà assegnata in loco, in osservanza alla planimetria organizzativa approvata dalla Giunta Comunale.
L'Amministrazione Comunale si riserva tuttavia, per motivi di pubblico interesse e a suo insindacabile giudizio, la facoltà di operare eventuali spostamenti che si rendessero necessari per conferire al Parco la migliore funzionalità, senza che i concessionari possano vantare pretese o indennizzi di qualsiasi natura.
È assolutamente vietato installare nel Parco divertimenti qualsiasi altra attrazione, anche se di piccole dimensioni.
Art. 56 - Tutela della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica, dell'igiene e del decoro
Nell'allestimento del Parco, si terrà conto della necessità di assicurare una sufficiente distanza tra padiglione e padiglione e fra i carriaggi di trasporto, per evitare che l'eventuale incendio dell'uno possa propagarsi all'altro.
Il concessionario dovrà adottare tutte le misure necessarie per garantire l'assoluta incolumità degli operatori e dei frequentatori del Parco.
Ogni attrezzo, struttura o meccanismo deve essere atto all'uso cui è destinato e la sua manutenzione deve essere curata giornalmente dagli esercenti.
Nessun pericolo deve derivare, a causa del funzionamento della struttura, al pubblico che frequenta il Parco, né a quello che passa nelle vicinanze.
Devono essere eliminate cause di incendio non solo nei padiglioni, ma anche nei parcamenti dei carri di trasporto del materiale e del personale addetto alle varie abitazioni.
È fatto divieto di:
• detenere bombole di gas nelle aree destinate alle attrazioni, salvo autorizzazione dei Vigili del Fuoco;
• effettuare travasi di liquidi infiammabili o combustibili in presenza di pubblico e senza essere muniti di adeguati mezzi antincendio;
• posare al suolo cavi elettrici senza adeguata protezione; detti cavi devono essere interrati o protetti.
Tutti i quadri elettrici e le colonnine di alimentazione devono essere resi inaccessibili al pubblico e tenuti chiusi a chiave o con altro idoneo sistema.
Per le attrazioni chiuse con presenza di pubblico all'interno (quali castelli incantati, cinesfera, padiglioni e sale intrattenimenti, ecc...) è necessaria la dotazione di impianto autonomo di illuminazione di emergenza, perfettamente funzionante.
Per le attrazioni consistenti in giostre di qualsiasi tipo, ottovolanti e simili, l'operatore, prima di ogni partenza, si dovrà accertare che il sistema di bloccaggio del serramento di chiusura di ogni vagoncino sia perfettamente chiuso.
Per le armi dei tiri a segno devono essere adottati idonei sistemi di sicurezza, atti ad evitare che si colpiscano accidentalmente le persone.
I titolari di tali attrazioni devono osservare le seguenti prescrizioni supplementari:
• aver adempiuto agli obblighi di legge per la detenzione di armi;
• non effettuare il tiro a segno su animali di qualunque specie;
• non effettuare il tiro a segno su bersagli situati all'esterno del padiglione;
• i bersagli siano situati in modo che i proiettili e le frecce che non colpiscono il bersaglio cadano direttamente al suolo e non possano rimbalzare all'indietro, verso il tiratore.
Per i tiri a barattolo, dovranno essere adottate analoghe misure di sicurezza.
È fatto, inoltre, divieto di sostare con le roulottes di abitazione fuori dall’area predisposta; circolare all’interno del parco divertimenti con auto e motoveicoli in presenza di pubblico; lasciare cani liberi senza guinzaglio.
All'interno delle attrazioni denominate "Padiglioni da trattenimento/Sale giochi", devono essere collocati esclusivamente gli apparecchi indicati nell'elenco ministeriale, i quali devono comunque essere di tipo lecito anche rispetto le disposizioni del T.U.L.P.S.
Eventuali giochi e apparecchi, che, ancorché leciti, siano comunque diversi da quelli compresi nell'elenco ministeriale, devono essere oggetto di distinta concessione comunale.
Durante gli orari di apertura al pubblico dei Parchi Divertimento deve essere assicurato il servizio di pronto soccorso.
I prodotti commestibili non confezionati devono essere adeguatamente protetti.
Tutto il personale addetto alla preparazione, manipolazione e vendita di prodotti alimentari deve essere in possesso di abilitazione sanitaria.
I servizi igienici a disposizione del Parco devono essere tenuti costantemente puliti, disinfettati e muniti di sapone liquido murale, asciugamani a perdere, carta igienica e cestini portarifiuti.
Tutti i servizi devono essere segnalati con appositi cartelli visibili a distanza.
Tutta l'area in uso al pubblico deve essere munita di un numero sufficiente di contenitori portarifiuti.
I chioschi dove si usa olio di frittura devono essere dotati di idonei recipienti per lo smaltimento dell'olio esausto.
Gli scarichi di tutti i caravans devono essere immessi nella pubblica fognatura.
La vendita di bibite in contenitori di vetro deve essere effettuata tramite travaso in bicchieri mono uso. Non è consentita la vendita e somministrazione di bevande aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume; il Responsabile dell’Ufficio comunale competente, con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume.
Il volume degli amplificatori e riproduttori sonori deve essere contenuto entro i limiti di rumorosità, stabiliti dalle vigenti norme di zonizzazione acustica e deve comunque essere convenientemente ridotto dopo le ore 23.00, al fine di non arrecare disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone.
Qualora un'attrazione non si presenti in condizioni di assoluta decorosità e sicurezza, ovvero costituisca elemento di disturbo al Parco, l'Amministrazione Comunale potrà richiamare la ditta titolare e, in caso di recidiva, potrà chiederne la rimozione e
disporre l'esclusione del titolare dalle future edizioni del Parco, fino ad un massimo di tre anni.
Dell'apertura del Parco viene data tempestiva notizia alle forze dell'ordine, trasmettendo anche l'elenco degli attrazionisti ammessi, ai fini della predisposizione dei servizi di vigilanza.
Qualora, durante la manifestazione, nel Parco Divertimenti vengano compiuti atti vandalici, ovvero si verifichino disordini, l'Amministrazione Comunale, sentita l'Autorità di P.S., si riserva di sospendere, in tutto o in parte, il funzionamento del Luna Park, in via provvisoria o definitiva, a seconda della gravità dei fatti accertati.
Art. 57 - Durata e orario
La durata del Parco divertimenti è fissa e vincolante per tutti i partecipanti.
Solo a seguito di richiesta preventiva e motivata possono essere consentiti il montaggio e/o lo smontaggio anticipato di una o più attrazioni, a condizione che non si arrechino gravi scompensi alla funzionalità del Parco.
Per il Parco Tradizionale della 1^ domenica di settembre, la permanenza è obbligatoria per tutto il periodo della manifestazione, con l'attrazione perfettamente montata, salvo i casi di deroga previsti dal presente Regolamento.
L'orario di funzionamento del Parco è stabilito con provvedimento del Responsabile dell’Ufficio Comunale competente sulla base dei seguenti indirizzi generali:
giorni feriali:
• mattino dalle ore 10.00 alle ore 12.30 apertura facoltativa - divieto di uso di altoparlanti ed emissione di musica;
• pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 0.30 g.s. – apertura facoltativa;
• Venerdì e Sabato: possibilità di protrazione fino alle ore 1.00 g.s. - uso degli altoparlanti ed emissione di musica dalle ore 16.00 alle ore 23.00. Dopo le 23.00 solo annuncio corse a volume molto moderato.
giorni festivi:
• continuato dalle ore 9.00 alle ore 0.30 g.s. - uso degli altoparlanti ed emissione di musica, a volume moderato, dalle ore 16.00 alle ore 23.00. Dopo le 23.00 solo annuncio corse a volume molto moderato.
Nelle ore pomeridiane dei giorni feriali e quelli festivi l'impiego di altoparlanti per riproduzioni musicali è consentito, a volume moderato, esclusivamente dalle ore
16.00 alle ore 23.00.
Art. 58 - Roulottes di abitazione e mezzi di trasporto
La sistemazione delle roulottes di abitazione e dei mezzi di trasporto, da dichiarare preventivamente nella domanda, come dal punto e) dell'art. 42, dei concessionari e dei loro mezzi di trasporto, avrà luogo nelle località indicate dall'Amministrazione e secondo le disposizioni impartite dalla Polizia Locale.
Il Comune si adopererà per la sistemazione, nello spazio situato nelle vicinanze del Parco, di una roulotte di abitazione per ogni concessionario. A tale scopo, i parcheggi di sosta saranno numerati. Solo il contrassegno darà diritto ad occupare il posteggio assegnato per l'abitazione.
Per la sistemazione delle roulottes di abitazione, è autorizzabile, per ogni concessionario, uno spazio di dimensioni proporzionate alla disponibilità complessiva, in modo da assicurare la massima pluralità, indipendentemente dal numero dei componenti il nucleo familiare e/o dei dipendenti o dal numero delle attrazioni connesse. Solo nel caso che, completate le assegnazioni agli aventi diritto, resti disponibile altro spazio, questo potrà essere concesso, in deroga al limite di cui sopra, ad altri operatori che abbiano fatto richiesta di maggiore spazio, nella domanda di partecipazione al Parco, sulla base del punteggio risultante dalla graduatoria di cui al precedente art. 38; ad ogni operatore non potranno comunque essere concessi più di due posteggi da m. 5 x 13 cadauno.
È fatto assoluto divieto di sistemare nelle adiacenze del Parco Divertimenti o nel luogo adibito a parcheggio, abitazioni, od altri veicoli pertinenti a persone estranee al Parco ed adibire ad uso diverso i mezzi autorizzati.
Nell'area dove sostano le predette attrezzature deve essere collocato un sufficiente numero di contenitori per i rifiuti.
Essi sono tenuti alla piena osservanza delle vigenti norme in materia di igiene e di tutte le altre disposizioni previste nei regolamenti comunali in materia di occupazione di suolo pubblico, nonché all'osservanza delle norme di Pubblica Sicurezza.
TITOLO VI IMPIANTI MINORI
Art. 59 - Complessi non costituenti Parchi Tradizionali
Per complessi non costituenti Parchi Tradizionali si intendono i parchi minori, composti da due o più attrazioni, fino ad un massimo di cinque, di cui non più di tre grandi attrazioni.
Per tali complessi valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite dal presente Regolamento per i Parchi Tradizionali e le disposizioni di cui al Titolo V, fatto salvo quanto stabilito nei commi seguenti.
Le domande, redatte a sensi del precedente art. 42, devono pervenire almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione.
I complessi di cui al presente Titolo possono agire in qualsiasi periodo dell'anno ad eccezione del periodo compreso tra il 60° giorno antecedente l'installazione del Parco Tradizionale.
Tuttavia, in casi particolari, l'Amministrazione Comunale potrà autorizzare detti complessi anche nel periodo sopra indicato, quando l'installazione non rechi pregiudizio all'esercizio del Parco Tradizionale.
Per evitare difficoltà nell'esercizio delle manifestazioni di cui trattasi, tra un complesso e l'altro dovranno trascorrere almeno 60 giorni.
Nei periodi consentiti sono autorizzate ad agire contemporaneamente non più di sei attrazioni.
È facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere un deposito cauzionale a tutela di eventuali danni arrecati alle aree, secondo le modalità di cui all’articolo 43 del presente regolamento.
Le domande presentate verranno esaminate in rapporto alla disponibilità dell'area, preventivamente individuata.
Art. 60 - Singola attrazione
L'installazione di singole attrazioni può essere prevista in aree diverse da quelle destinate al Parco Tradizionale.
Qualora venga richiesto di installare singole attrazioni dello spettacolo viaggiante in aree non comprese nell'elenco, è in facoltà dell'Amministrazione, valutata l'idoneità dell'ubicazione e l'effettivo interesse dell'iniziativa per i cittadini, di concedere l'area a titolo sperimentale, nelle more del suo eventuale inserimento nell'elenco.
In tal caso, si provvederà a dare notizia della sperimentazione, a mezzo di apposito avviso da pubblicare all'Albo Pretorio, così da consentire anche ad altri operatori interessati di presentare domanda; qualora pervenga una pluralità di richieste, l'area sarà assegnata, sulla base di un'apposita graduatoria, compilata tenendo conto dei requisiti di cui all'art. 40 - lettere c) d) - dando la preferenza, in caso di parità, nell'ordine, al primo richiedente, che ha proposto l'area, agli operatori con maggior
anzianità di appartenenza alla categoria, in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.
La domanda deve essere presentata al Comune, almeno 30 giorni prima della data di inizio prevista, e completa di tutti gli allegati necessari al fine della concessione dell'area.
Il periodo massimo di concessione viene stabilito discrezionalmente dall'Amministrazione Comunale.
Alla fattispecie si applicano le disposizioni stabilite dal Titolo V, in quanto compatibili.
TITOLO VII SANZIONI
Art. 61 – Competenze all’adozione dei provvedimenti
Al fine di garantire il rapporto di terzietà tra trasgressore, Ufficio Comunale Competente ed organo accertatore, l’inoltro di scritti difensivi e richieste d’audizione devono essere inoltrate, per il tramite della Polizia Locale,.al Sindaco quale autorità competente individuata,
La gestione della procedura ingiuntiva, compresa l’applicazione della eventuale sanzione accessoria, è di competenza della Polizia Locale, mentre le ordinanze di sospensione o cessazione dell’attività, di revoca dell’autorizzazione o concessione adottate in esecuzione delle presenti norme, sono disposte dal Responsabile del servizio comunale competente.
Art. 62 - Compiti e funzioni della polizia locale
La polizia locale svolge attività di vigilanza e controllo, nonché di prevenzione e di contrasto delle situazioni e dei comportamenti posti in violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento.
L'operatore di polizia locale, nello svolgimento delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, ha accesso alle strutture ed alle superfici, controlla e accerta le generalità delle persone presenti all'interno degli stessi; può, in particolare:
• diffidare dalla prosecuzione dell'attività in caso di accertata e palese violazione delle condizioni dell'autorizzazione o concessione, dandone immediata comunicazione al comune;
• intimare la chiusura immediata dell’esercizio in caso di inosservanza degli orari di attività;
• accertare il possesso delle autorizzazioni, licenze e altri atti di assenso previste per l'esercizio dell'attività;
• segnalare alle altre forze di polizia specializzate l'eventuale comportamento o uso distorto di strumenti tecnologie quali veicoli di illegalità o più in generale a fini di illecito.
In caso di tumulti o risse, gli agenti di polizia locale chiedono l'intervento delle forze dell'ordine, ove necessario, e prestano ausilio alle stesse nel rispetto delle competenze e disposizioni vigenti.
Per ogni altro aspetto relativo all'organizzazione, la funzionalità e lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui alle presenti norme, si applica la LR n. 4/2003.
Art. 63 – Procedura sanzionatoria
Chiunque eserciti le attività di cui alle presenti norme senza la prescritta autorizzazione concessione o altro titolo, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa, salvo i casi sanzionati penalmente ai sensi dell’articolo 17 del TULPS, da disposizioni del codice penale o altre disposizioni speciali, la procedura sanzionatoria amministrativa da osservarsi è quella stabilita dalla legge 689/81, integrata dalle
disposizioni di cui agli articoli 17 bis, ter e quater del TULPS, ed i proventi sono devoluti al comune.
Le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento, quando non diversamente sanzionabili, sono punite con la sanzione da €. 50,00 a €. 500,00 ed eventuali sanzioni accessorie previste dagli specifici articoli.
L'Amministrazione Comunale, in proporzione alla gravità dell'infrazione commessa, potrà adottare, previa diffida e/o contestazione degli addebiti all'interessato, provvedimenti amministrativi consistenti in:
a) revoca della concessione in atto;
b) incameramento totale o parziale della cauzione, quando questa è dovuta;
c) esclusione, fino ad un massimo di anni cinque, del trasgressore dalle piazze del territorio comunale;
d) riduzione del punteggio totale in proporzione all'infrazione commessa, limitatamente agli spettacoli viaggianti.
Per il mancato rispetto delle norme relative all'impiego di altoparlanti, nonché ad orari di chiusura del Parco, sarà applicata una sanzione pecuniaria, nella misura minima stabilita in € 200,00.
La reiterazione nell'infrazione all'obbligo di rispettare i limiti massimi di rumorosità comporterà il divieto di continuare ad utilizzare gli apparecchi di riproduzione sonora e musicale, nell'ambito della manifestazione in corso.
Per qualsiasi infrazione accertata, potrà comunque essere inflitto il richiamo scritto, che comporta il mancato riconoscimento, ai fini dell'anzianità, della partecipazione alla manifestazione a cui si riferisce l'infrazione.
I suddetti provvedimenti sono adottabili anche cumulativamente.
In caso di occupazione abusiva d'area, verrà emessa ordinanza di cessazione immediata dell'attività e sgombero dell'area, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste.
Art. 64 - Revoche ed esclusioni
L'inadempienza ad una qualsiasi delle norme del presente Regolamento potrà comportare la revoca immediata della concessione e, per quelle che rivestono particolari gravità, l'esclusione da tutti i Parchi di divertimento autorizzati dal Comune sul territorio comunale, o, nel caso dei Circhi equestri, l'esclusione dalla piazza, per un periodo da uno a cinque anni.
Inoltre, se, a causa di tali inadempienze, l'Amministrazione Comunale dovesse sostenere delle spese, potrà incamerare in tutto o in parte il deposito cauzionale fatta salva ogni altra azione che al Comune possa competere.
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 65 – Tutela dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/03, il trattamento dei dati personali effettuato in relazione all’applicazione del presente regolamento verrà svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche.
Come richiesto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il Comune di Caponago fornisce la seguente informativa:
1. Tipologia di dati trattati
I principali dati trattati comprendono: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, cod. fiscale e/o partita iva, periodo di utilizzo del luogo, tipo di attrazione, dimensioni dell’attrazione.
2. Finalità e modalità del trattamento
I dati personali verranno trattati da parte del Comune per acquisire e gestire le domande di autorizzazione all’esercizio di attrazioni (tipo giostre, circhi etc.) su luoghi pubblici appositamente individuati, in ottemperanza con le prescrizioni dell’apposito Regolamento Comunale.
3. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è in generale facoltativo, ma assume carattere di obbligatorietà per poter presentare la richiesta al Comune.
4. Conseguenze dell’eventuale mancato conferimento dei dati.
Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità da parte del Comune di accogliere la richiesta da parte dell’interessato.
5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati personali dell’interessato saranno trattati da personale dipendente o collaboratore del Comune, inquadrato in qualità di incaricato o di responsabile del trattamento dei dati. All’interno del Comune, i dati potranno essere comunicati alla Polizia Locale, all’Ufficio Ragioneria e all’Ufficio Tecnico. I dati personali potranno inoltre essere comunicati o portati a conoscenza dei componenti della CCVLPS. La comunicazione potrà inoltre avvenire nei confronti di soggetti per i quali questa si riveli necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o per ottemperare ad obblighi imposti da Leggi o Regolamenti.
6. Titolare e Responsabili del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Caponago.
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del servizio comunale competente, al quale l’interessato si potrà rivolgere per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, di seguito riportati.
7. Diritti dell'interessato
Il Codice conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti, previsti dall’art. 7. In particolare l'interessato può ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati, le finalità e modalità del trattamento, nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, l'indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili nominati e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza.
L'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in via anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e al trattamento che lo riguarda a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti previsti dall’art. 7 potranno essere esercitati mediante richiesta rivolta al Responsabile del trattamento dei dati.
Art. 66 – Xxxxx di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle vigenti norme di legge relative alla materia degli spettacoli viaggianti, al TULPS ed a qualunque altra disposizione vigente di ordine civilistico o penalistico.
Art. 67 – Norme abrogate
Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari vigenti in materia e con lo stesso contrastanti.
Art. 68 – Entrata in vigore
Il presente regolamento entrerà in vigore trascorsi i termini di pubblicazione stabiliti dallo Statuto Comunale.
Art. 69 - Norma transitoria
L’ applicazione delle presenti norme regolamentari si intende effettuata facendo salve l’introduzione di nuovi disposti normativi in materia e la facoltà dell’Amministrazione Comunale di modificare eventuali disposizioni risultanti, nella loro pratica applicazione, non adattabili alla realtà locale.
Il presente Regolamento Comunale è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29 novembre 2011 divenuta esecutiva in data 17 gennaio 2012 .
Dalla Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, 00 gennaio 2012
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
CAVENAGO Dr. Xxxxx XXXXXXXXX Dr. Fulvia
Copia del presente Regolamento Comunale è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni a partire dal 18 gennaio 2012 al 2 febbraio 2012.
Dalla Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, 0 febbraio 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
SALPIETRO Dr. Fulvia
Il presente Regolamento Comunale è entrato in vigore in data 3 febbraio 2012
Dalla Residenza Municipale, 3 febbraio 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
SALPIETRO Dr. Fulvia