REGOLAMENTO PER L’AMMISSIONE E LA VITA COMUNITARIA NEGLI ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI DELLA FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS
Approvato con deliberazione n. 38 del 27.06.2019
REGOLAMENTO PER L’AMMISSIONE E LA VITA COMUNITARIA NEGLI ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI DELLA FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS
Art. 1 - Validità
Il presente Regolamento è parte integrante del contratto per l’ammissione presso gli alloggi protetti per anziani della Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus. La sua validità è stabilita a tempo indeterminato, sino ad eventuali modifiche o aggiornamenti stabiliti dalla Fondazione che saranno oggetto di tempestiva comunicazione. In esso il soggetto che ha sottoscritto il contratto per l’ammissione è denominato convenzionalmente Garante; il soggetto ammesso alla residenza è denominato convenzionalmente Residente.
Art. 2 – Garanzia di consenso
I Xxxxxxx che sottoscrivono il contratto per l’ammissione assicurano che la persona, per la quale viene chiesta l’ammissione, è informata e consenziente all’ammissione presso gli alloggi protetti per anziani.
Art. 3 – Tipologia delle prestazioni 3.1 Prestazioni sanitarie, riabilitative e assistenziali
Gli alloggi protetti per anziani offrono diversi tipi di prestazioni in relazione alla richiesta della persona accolta o del suo rappresentante legale. Le tipologie di prestazioni saranno concordate prima dell’inserimento, attraverso la firma del contratto d’ingresso, o successivamente tramite integrazione del contratto stesso.
In particolare gli appartamenti possono garantire:
- Prestazioni educative
- Prestazioni assistenziali
- Prestazioni infermieristiche.
Le prestazioni sopracitate saranno erogate presso lo stabile degli alloggi protetti. Le eventuali prestazioni di tipo sanitario finalizzate ai percorsi di diagnosi e sostegno alla salute (accompagnamento a visite mediche e ad esami strumentali) sono garantite qualora il residente decidesse di usufruire delle prestazioni educative ed assistenziali. La permanenza presso strutture sanitarie per trattamenti o ricoveri e prestazioni educative/assistenziali svolte all’esterno dello stabile degli alloggi protetti (visita per invalidità civile, contatti con il territorio di provenienza), non sono coperte da queste tipologie di prestazioni ma a carico della persona con disabilità e/o del suo rappresentante legale. Qualora l’interessato non riuscisse a far fronte a questa necessità, Fondazione Sospiro è disponibile a garantire la presenza di personale dedicato, a fronte di un corrispettivo orario extra di € 16,00 – oltre IVA ai sensi di legge - che verrà fatturato al beneficiario (quota extra retta). Le prestazioni mediche saranno invece erogate tramite il Medico di Medicina Generale del territorio di Sospiro o limitrofo.
Tutti i costi per i trattamenti sanitari, i ticket, o l’acquisto di farmaci, parafarmaci e prodotti per le medicazioni sono a totale carico della persona.
3.2 Prestazioni di tipo alberghiero
Le prestazioni di tipo alberghiero, così come le prestazioni sanitarie ed assistenziali, sono opzionali ed erogate con le medesime modalità stabilite all’articolo 3.1. Tali prestazioni sono finalizzate all’erogazione dei seguenti servizi:
a) servizio cucina e servizio mensa, con trattamento dietetico specifico per particolari patologie;
b) servizio di pulizia e sanificazione dell’ambiente di vita e degli arredi;
c) servizio lavanderia degli indumenti personali dei residenti e della biancheria di comunità.
Art. 4 – Ammissione agli alloggi protetti per anziani Le richieste di ammissione possono pervenire da:
a) Servizi Territoriali, Comuni o ATS;
b) Familiari o tutori;
c) Servizi ospedalieri: CPS o SPDC.
Le richieste di ammissione devono pervenire attraverso la compilazione di apposita domanda presso la sede della Fondazione.
L’ammissione presso gli alloggi protetti per anziani avverrà comunque successivamente alla stipula del contratto d’ingresso e dell’apposita convenzione che disciplina i rapporti tra la Fondazione, il Comune di Sospiro e il Comune di provenienza.
Art. 5 - Dimissioni
L’occupante dell’alloggio protetto o chi per esso può richiedere, in qualsiasi momento, di essere dimesso dalla struttura e conseguentemente rinunciare al posto assegnato. In tal caso è tenuto a dare preavviso scritto alla Direzione con almeno 15 giorni di anticipo, compilando il modulo apposito, disponibile presso gli uffici della Fondazione. Il residente che volesse lasciare l’alloggio protetto per anziani prima del termine innanzi indicato è comunque tenuto a pagare la retta fino a coprire l’intero periodo di preavviso. La domanda di dimissioni, una volta inoltrata, è irrevocabile ed alla scadenza dei 15 giorni dalla data di presentazione della domanda il residente deve lasciare l’alloggio assegnato.
La Fondazione si riserva la piena facoltà di procedere alla dimissione del residente:
- in caso di accertamento di forme morbose o comportamenti incompatibili con la vita comunitaria degli gli alloggi protetti per anziani;
- in caso di mancato pagamento della retta di degenza per almeno tre mensilità consecutive, con imputazione delle eventuali spese per ricovero adeguato del residente in altra idonea struttura o per il rinvio dello stesso assistito al domicilio del Garante;
- in caso di atti o comportamenti dell’assistito che manifestino un’evidente mancanza di fiducia nell’operato della Fondazione.
- in caso di mancata osservanza delle norme previste dal presente regolamento. In questo caso, la dimissione potrà avvenire solo dopo una prima segnalazione scritta da parte della Direzione.
Nel caso di dimissione da parte della Fondazione, la stessa potrà essere attuata previa attivazione, da parte della Fondazione stessa, del Comune di residenza dell’ospite e dell’ASST affinché avvenga in forma assistita e solo dopo aver esaurito i propri obblighi normativamente sanciti.
Il Garante si obbliga all’accompagnamento della persona dimessa alla nuova destinazione, se questa non può viaggiare da sola, con facoltà della Fondazione, in caso di inadempienza entro il termine fissato, di addebitare le spese sostenute in sua vece.
Salvo situazioni di estrema gravità, la Fondazione garantisce la permanenza del soggetto, dalla data di dimissione, per un periodo di 60 giorni, necessario ai servizi per individuare una nuova realtà residenziale.
Art. 6 – Retta
L’importo della retta, allegato alla Carta dei Servizi e periodicamente fissato dal Consiglio di Amministrazione, è tempestivamente comunicato ai soggetti tenuti al pagamento.
La retta è di tipo modulare e prevede la possibilità, da parte del residente o del suo rappresentante legale, di “acquistare” servizi differenti (l’affitto dell’appartamento, le diverse prestazioni sanitarie ed assistenziali, le prestazioni di tipo alberghiero).
Il Garante si obbliga, mediante sottoscrizione di apposito contratto prima dell’ingresso, a corrispondere puntualmente la retta concordata entro il termine indicato nella fattura mensile posticipata, intestata al fruitore del servizio, utilizzando il bollettino di conto corrente postale allegato, già predisposto, oppure mediante SEPA o bonifico bancario. Sono fatti salvi termini diversi fissati in accordi, contratti o convenzioni che prevedano scadenze diverse, solo nel caso in cui il pagamento della retta sia posto, in toto o in parte, a carico di Enti Pubblici. Se l’impegno di spesa non perviene prima della data concordata per l’inserimento, quest’ultimo è sospeso. La I persona richiedente l’alloggio viene riposizionata in lista d’attesa.
Il ritardato o il mancato pagamento della retta può comportare, a discrezione della Fondazione, come precisato al precedente art. 7, la risoluzione del contratto. In ogni caso la Fondazione si riserva di applicare, ove dovuti, gli interessi legali di mora ai sensi di legge.
Art. 7 – Deposito cauzionale
All’atto della sottoscrizione del contratto deve essere versato, mediante bonifico bancario o con assegno circolare o bancario con la clausola “non trasferibile”, un deposito cauzionale, pari all’importo di una mensilità di 30 giorni dell’affitto dell’appartamento, che dovrà essere mantenuto per tutta la durata del contratto e sarà infruttifero.
Detto deposito, che potrà essere incamerato dalla Fondazione in caso di insolvenza nel pagamento della retta, sarà rimborsato al Garante a mezzo bonifico bancario, previa verifica degli adempimenti contrattuali, entro 30 giorni dal termine del rapporto contrattuale.
Il deposito cauzionale non è dovuto se la retta è a totale carico di Enti Pubblici.
Art. 8 – Assenze temporanee
Per ogni giorno intero di assenza temporanea del residente dovuta a rientri in famiglia, vacanze, ricovero ospedaliero o a qualsiasi altro titolo, è dovuto esclusivamente l’importo dell’affitto dell’appartamento. Nel caso in cui le assenze siano superiori alle 30 giornate annue, a partire dal 31° giorno è dovuto l’importo dell’intero modulo di servizi (retta giornaliera piena).
Non sono considerate assenze i periodi trascorsi in soggiorni climatici o iniziative simili organizzati dalla Fondazione.
Art. 9 – Disdetta dell’impegnativa
La revoca dell’impegno al pagamento della retta, assunto all’atto della sottoscrizione del contratto, non produrrà alcun effetto ove non coincida con la cessazione dell’occupazione dell’alloggio o col subentro di nuovo Garante.
Al Garante, pertanto, nel caso di continuazione della residenza nell’alloggio, è fatto obbligo di provvedere al pagamento della retta fino al subentro, nella nuova obbligazione di pagamento, da parte di altro Garante a ciò legittimato.
Art. 10 – Vita comunitaria
I residenti sono liberi di uscire e rientrare negli appartamenti quando lo desiderano e possono accogliere, presso il loro appartamento, le persone che gradiscono. È invece vietata l’ospitalità notturna di altre persone.
L’utilizzo degli spazi comuni è consentito ai residenti e alle persone da loro invitate nella fascia oraria dalle 8,00 alle 23,00. La direzione di Dipartimento ha facoltà di allontanare i visitatori, ancorché invitati dai residenti, qualora fossero ravvisati comportamenti di disturbo per la vita comunitaria o per altri residenti.
Sono ammessi all’interno dello stabile adibito ad appartamenti protetti animali domestici in numero massimo di 1 per appartamento, di piccola taglia e a condizione che qualsiasi spesa di gestione dell’animale (esempio vaccinazioni, alimentazione, igiene e toelettatura, ecc.) sia ad esclusivo carico dell’intestatario. L’accesso agli animali agli alloggi protetti è vincolato dalla copertura di tutte le vaccinazioni obbligatorie per l’animale.
La persona residente è tenuta a risarcire la Fondazione per i danni arrecati a persone o cose anche per accertata incuria o trascuratezza, determinate consapevolmente dentro e fuori la struttura.
Negli appartamenti è proibito fumare ai sensi di legge, salvo che nelle zone all’uopo predisposte.
È proibito inoltre introdurre, possedere e/o consumare sostanze stupefacenti e alcool.
Art. 11 – Somministrazione dei pasti
I residenti degli alloggi protetti possono usufruire di due forme differenziate per il vitto:
a) i residenti degli alloggi protetti che non usufruiscono del servizio mensa della Fondazione possono preparare i pasti in modo autonomo; la consumazione del pasto potrà avvenire o presso la propria abitazione o nella sala da pranzo comune; in questo caso dovranno provvedere in modo autonomo all’acquisto degli alimenti;
b) I residenti che intendono usufruire del servizio mensa potranno scegliere i pasti selezionandoli dal menu offerto da Fondazione. Gli orari dei pasti sono fissati dalla Direzione di Dipartimento. Al residente è assicurata la possibilità di scelta dal menu e di seguire le diete particolari richieste dal medico curante. Tutti i pasti, dalla colazione alla cena, devono essere consumati o nell’apposita sala da pranzo o presso la propria abitazione.
Art. 12 – Reclami
Eventuali reclami circa la qualità del servizio possono essere presentati utilizzando il modulo disponibile in unità abitativa.
La Fondazione è tenuta a verificare la fondatezza dei fatti segnalati e a rispondere adeguatamente a chi ha inoltrato istanza.
Art. 13 – Registrazioni prestazioni sanitarie, educative e assistenziali Qualora la persona ospite dell’appartamento, o il suo rappresentante legale, chiedesse di usufruire dei servizi aggiuntivi in oggetto, la Fondazione assicura la regolare registrazione di tutti gli interventi svolti e la loro regolare conservazione ed archiviazione.
Art. 14 – Consenso informato
Il residente ha diritto e deve essere informato dal medico responsabile sul proprio stato di salute, le caratteristiche della malattia, i trattamenti proposti (farmaci, esami, interventi chirurgici), le modalità, gli esiti e le possibili conseguenze, nonché su eventuali alternative alle cure.
Questo consente al residente di accettare o rifiutare la proposta del medico esprimendo la propria condivisione alle cure proposte con la sottoscrizione del modulo "Consenso Informato".
La procedura del consenso informato non solleva comunque il medico dalle sue specifiche responsabilità in ordine alla corretta esecuzione della propria professione.
Art. 15 – Trattamento dei dati personali
La Fondazione acquisisce e tratta una serie di dati personali dell’ospite, indispensabili per l’esecuzione del contratto di ricovero, in relazione ai fini di cura e assistenza.
Tali dati sono trattati nel rispetto e con tutte le garanzie previste dal Reg. UE n. 2016/679 e D. Lgs. 101/2018. All’atto dell’assegnazione del posto all’ospite o persona che lo rappresenta viene fornita precisa informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE n. 2016/679 ed acquisito, ove necessario, il consenso al trattamento.