BMW GO2YOU EASY EDITION CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
MMA IARD S.A. e
MMA IARD Assurances Mutuelles del Gruppo MMA
PROGRAMMA
BMW GO2YOU EASY EDITION CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
contro i danni agli Autoveicoli BMW Bank GmbH - Succursale Italiana
(in applicazione alla Polizza collettiva n.7 407 389)
SET INFORMATIVO
Modello BMWEA02.2021
Ultimo aggiornamento 15/01/2021
La presente Copertura assicurativa è facoltativa, non è necessaria per ottenere il finanziamento e non è connessa ad esso.
Covéa Affinity è un brand che si riferisce a MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles
Assicurazione Danni Auto
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, RCS Xx Xxxx 000 000 000 - XXXXXXX MMA IARD S.A. RCS Le Mans 440 048 882 – FRANCIA
Prodotto: BMW GO2YOU EASY EDITION (Polizza Collettiva n. 7 407 389)
Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un sommario delle
coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
Autovetture di marca BMW/MINI di prima immatricolazione purché sia obbligatoriamente installato un sistema di antifurto satellitare.
Autovetture di tutte le marche usate con data di prima immatricolazione non superiore a 6 anni e che siano vendute come usato garantito dal Centro convenzionato BMW/MINI purché sia obbligatoriamente installato un sistema di antifurto satellitare.
Garanzie di base:
Incendio
Furto danno totale e parziale Assistenza stradale
Rottura cristalli
Che cosa non è assicurato?
Veicoli con valore di acquisto superiore a € 200 000,00
Veicoli adibiti a taxi e i veicoli concessi a noleggio senza conducente
Veicoli di trasporto a titolo oneroso ad uso commerciale, autoscuole, ambulanze
Veicoli muniti di targa estera o di targa escursionista estero
Veicoli senza antifurto satellitare
Per la garanzia Rottura Cristalli, è esclusa la fanaleria e specchi retrovisori.
Ci sono limiti di copertura?
Principali esclusioni:
Dolo
Colpa grave
Guida senza regolare patente
Guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti
Partecipazione a gare o competizioni sportive
Principali limiti:
Le garanzie possono essere soggette ai limiti e agli scoperti/franchigie indicati nel contratto.
Questo contratto assicurativo protegge i clienti contro i danni materiali al loro veicolo acquisto con finanziamento o leasing BMW FSI.
Dove vale la copertura?
✓ L’assicurazione vale per i seguenti stati: Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Stati dell’Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Moldavia, Serbia e Montenegro, Tunisia, Turchia, Ucraina.
Che obblighi ho?
• Al momento della firma del contratto: Rispondere a tutte le domande poste in modo accurato e sincero e fornire le informazioni richieste. Pagare i premi.
• In corso di validità del contratto: Dichiarare tutte le modifiche relative al rischio assicurato.
• In caso di sinistro: Fornire denuncia scritta entro 3 giorni a MACH1. Segnalare la perdita totale entro 5 giorni (48 ore in caso di furto) di vostra conoscenza. Fornire tutti i documenti giustificativi richiesti.
Quando o come devo pagare?
Il premio è versato in unica soluzione all’inizio dell’assicurazione mediante bonifico anticipato e non è frazionabile.
Come posso disdire la polizza?
In caso di ripensamento, può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza.
In caso di durata poliennale della polizza, può recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni prima della scadenza annuale.
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti può far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni.
Può esercitare il diritto di recesso inviandoci comunicazione mediante raccomandata AR, al seguente indirizzo: Spettabile MACH1, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx x.0 00000 Xxxxxx, all'attenzione Centro Assistenza Clienti.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura decorre dalle ore 00.00 dalla data di consegna del Veicolo per la durata indicata sul modulo di adesione. La copertura si risolve al termine della durata. Per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura.
Versione 02/2021
MMA IARD Assurances Mutuelles. Società di mutua assicurazione a contributi fissi. RCS (registro delle imprese) Le Mans 775 652 126 MMA IARD S.A. con capitale sociale di 537.052.368 €. RCS (registro delle imprese) Le Mans, N° 440 048 882
Sedi legali: 00 xxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxx - 00000 Le Mans cedex 9 Impresa disciplinata dal codice delle assicurazioni.
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
MMA IARD SA e MMA IARD Assurances Mutuelles
Prodotto: BMW GO2YOU EASY EDITION (polizza Collettiva n. 7 407 389) Data di realizzazione: 15 gennaio 2021
Il presente DIP Aggiuntivo è l’ultima versione disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
L’Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles con sedi legali e direzione generale in Francia, 14 Boulevard Xxxxx et Xxxxxxxxx Xxxx – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: x00000000000 sito internet: xxxxx-xxxxxxxx.xxx, e-mail.: xxxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xxx.
MMA IARD S.A. appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 14 Boulevard Xxxxx et Xxxxxxxxx Xxxx – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: x00000000000 sito internet: xxxxx-xxxxxxxx.xxx, e-mail.: xxxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xxx iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 440 048 882 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS n. II.01337 del 9 luglio 2015 e soggetta al controllo dell’ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances – 0 Xxxxx xx Xxxxxxxx – XX 00000 – 00000 Xxxxx Xxxxx 00.
MMA IARD Assurances Mutuelles Società di mutua assicurazione a contributi fissi, appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 14 Boulevard Xxxxx et Xxxxxxxxx Xxxx – 72030 Le Mans cedex 9, tel.:
x00000000000 sito internet: xxxxx-xxxxxxxx.xxx, e-mail.: xxxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xxx iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 775 652 126 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento Isvap n. II 00075 del 3 gennaio 2008 e soggetta al controllo dell’ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Resolution – Secteur Assurances – 0 Xxxxx xx Xxxxxxxx – XX 00000 – 00000 Xxxxx Xxxxx 00.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio della società MMA IARD S.A. il patrimonio netto è pari a 2.623.258.752,15 euro di cui per capitale sociale 537.052.368 euro e per riserve 1.607.787.106,46 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell’Impresa (xxx.xxx.xx). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 2.281.991.000 euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 1.026.896.000 euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari a 466%, ed il valore dell’indice di solvibilità dell’impresa è pari al 210%.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio della società MMA IARD Assurances Mutuelles il patrimonio netto è pari a 1.512.701.937,70 euro di cui per riserve 934.600.160,97 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell’Impresa (xxx.xxx.xx). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a1.145.000.000 euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 286.250.000 euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari a 1 990 %, ed il valore dell’indice di solvibilità dell’impresa è pari al 475%.
Al contratto si applica la legge italiana
Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti dell’Aderente nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati. Le coperture assicurative offerte garantiscono contro i danni materiali e diretti conseguenti alla
Che cosa è assicurato?
perdita o al danneggiamento di autoveicoli di clienti di BMW Bank GmbH - Succursale Italiana. Sono operanti le garanzie di seguito indicate: Incendio: Copre i danni subiti dal veicolo assicurato, a seguito di Incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di Esplosione, Scoppio - compresi quelli prodotti dall’impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido o metano – e/o di azione del fulmine. Furto Danno totale e parziale o Rapina: Copre la perdita totale o parziale del veicolo in caso di Furto o di Rapina tentati o consumati. Sono compresi i danneggiamenti causati all’Autoveicolo dai ladri in occasione del Furto, o del tentativo di Furto, di cose non assicurate poste all’interno dell’Autoveicolo. Copre altresì: 1) Danni da circolazione non autorizzata: copre i danni subiti dal Veicolo durante la circolazione non autorizzata a seguito di Furto o Rapina purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada. 2) Xxxxx al veicolo conseguenti a Furto di cose non assicurate: La Società indennizza, secondo i criteri e nei limiti previsti nella Garanzia Furto, i danni subiti dal Veicolo a seguito di Xxxxx tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all’interno dello stesso. 3) Ricorso terzi e rischio locativo: La Società tiene indenne l’Aderente delle somme, fino ad un massimale previsto, che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danneggiamenti cagionati da Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio dell’Autoveicolo assicurato: a) a cose di terzi, quando l’evento dannoso si sia verificato mentre l’Autoveicolo non è in circolazione ai sensi del decreto legislativo 07 settembre 2005 n. 209; b) al locale condotto in locazione dall’Aderente. Rottura Cristalli: La Società assicura i cristalli del veicolo indicato in Polizza contro i danni materiali e diretti per rottura e scheggiatura dei cristalli delimitanti l’abitacolo dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione. Garanzia Assistenza Auto: Garantisce, anche all’estero, servizi di assistenza per la mobilità (veicolo), a seguito di Sinistro relativo ad evento coperto da una delle garanzie indicate nella polizza. Comprende le seguenti prestazioni: Soccorso stradale e traino; Recupero difficoltoso dell’Autoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale; Auto in sostituzione; Invio pezzi di ricambio (operante solo all’estero); Taxi per ritirare l’auto in sostituzione; Spese di rientro o rimpatrio degli occupanti l’Autoveicolo; Recupero dell’Autoveicolo; Rimpatrio dell’Autoveicolo dall’estero; Invio di un’autoambulanza; Medico on line; Anticipo di denaro all’estero; Anticipo cauzione penale all’estero; Anticipo spese legali all’estero; Interprete all’estero; Autista a disposizione in Italia; Spese di albergo. |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO |
Non ci sono opzioni con riduzione del premio |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO |
Non ci sono opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Ulteriori esclusioni:
atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, invasione, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività o di inquinamento;
Ci sono limiti di copertura?
Limitatamente alla garanzia ROTTURA CRISTALLI sono esclusi i danni: • conseguenti a Furto o Rapina, consumati o tentati; • materiali, diretti e/o indiretti, subiti dal veicolo in conseguenza di un “evento naturale” o “evento atmosferico”; • conseguenti ad eventi sociopolitici e/o atti vandalici ovvero danni volontariamente provocati da terzi, in seguito a manifestazioni violente, scioperi, tumulti, sommosse popolari o atti terroristici e/o di sabotaggio o simili; • conseguenti a scontro con un altro Xxxxxxx identificato o meno, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private; • connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli; Limitatamente alla garanzia ASSISTENZA sono esclusi: • gli incidenti o guasti occasionati durante la circolazione fuoristrada; • le prestazioni o spese non autorizzate specificatamente dalla Centrale Operativa; • i danni verificatisi in conseguenza di impossibilità di utilizzo dell’Autoveicolo assicurato a causa di operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o di interventi sulla carrozzeria indipendenti dall’accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto. Sono presenti le seguenti Franchigie e Scoperti a carico dell’Aderente: Gli scoperti e le franchigie per le diverse garanzie sono differenti per provincie raggruppate per le seguenti zone: | |||
Zona | Provincia di Residenza dell’Aderente o locatario in caso di leasing | ||
1 | AV BA BN BR BT CE CT FG XX XX XX XX | ||
0 | XX XX XX LT XX XX XX PZ RC SR VV | ||
3 | AG AT CI CL EN FR GE IS MI NU OG PE RG RI RM TO TP VS | ||
4 | AQ BG BI BS CB CH CN CO CR FI GO LC LO MB MC MN NO PC PD PG PN PR PU PV RA RE RN RO SO TE TS TV VA VB VE VI VR VT | ||
5 | AL AN AO AP AR BL BO BZ CA FC FE FM GR IM LI LU MO MS OR OT PI PO PT RSM SI SP SS SV TN TR UD VC |
Garanzia con riparazione/riacquisto in un Centro convenzionato BMW/MINI | Zona | Scoperto e minimo |
Furto, Incendio | 1 | 15,00% minimo € 750 |
2 | 10,00% minimo € 500 | |
3 | 7,50% minimo € 500 | |
4 | 5,00% minimo € 500 | |
5 | 5,00% minimo € 500 |
Garanzia con riparazione/riacquisto NON in un Centro convenzionato BMW/MINI | Zona | Scoperto e minimo |
Furto, Incendio | 1 | 30,00% minimo € 750 |
2 | 20,00% minimo € 500 | |
3 | 15,00% minimo € 500 | |
4 | 10,00% minimo € 500 | |
5 | 10,00% minimo € 500 |
CRISTALLI:
In caso di riparazione in un Centro convenzionato BMW/MINI: Nessuna Franchigia;
In caso di riparazione NON in un Centro convenzionato BMW/MINI: Franchigia € 250,00.
FURTO TOTALE:
• In caso di Furto totale per il quale emerga l’assenza di una o più chiavi del veicolo, sarà applicato un ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza.
• Gli Autoveicoli devono essere dotati dei sistemi di antifurto BMW – MINI TRACKING o SAT VEHICLE GUARDIAN/RADIO VEHICLE GUARDIAN/VODAFONE. La Società presta la Garanzia Furto alla condizione che l’impianto sia effettivamente installato sull’Autoveicolo, che lo stesso sia attivato in caso di Autoveicolo incustodito e che l’abbonamento alla centrale operativa sia attivo. Quando, per qualsiasi motivo, non è operante una delle suddette condizioni, la Società effettuerà il pagamento dell’Indennizzo con uno Scoperto del 35% che si aggiunge agli altri scoperti eventualmente applicabili per lo stesso Sinistro.
• Relativamente agli Autoveicoli dotati del Kit sicurezza, la Società presta la Garanzia Furto alla condizione che i sistemi di dissuasione siano effettivamente installati sul Veicolo. Quando, per qualsiasi motivo non è operante la suddetta condizione, la Società effettuerà il pagamento dell’Indennizzo con uno Scoperto del 10% che si aggiunge agli altri scoperti eventualmente applicabili per lo stesso Sinistro.
DEGRADO – DEPREZZAMENTO:
DANNO TOTALE:
Se il Sinistro si verifica nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, in caso di Veicolo usato dalla data di voltura, la liquidazione del Danno sarà effettuata sulla base del valore d’acquisto riportato in fattura.
Se il Sinistro si verifica dopo 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, in caso di Veicolo usato dalla data di voltura, la liquidazione del Danno sarà effettuata sulla base del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro ovvero quello riportato su Eurotax Giallo.
DANNO PARZIALE:
Nel caso di Danno parziale, il danno è determinato in base al costo delle riparazioni tenuto conto del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. Per Xxxxx parziali si intendono i danni subiti dal Veicolo che non superino il 70% del Valore Commerciale al momento del Sinistro.
Relativamente alle parti riparabili, sono indennizzate, mediante presentazione di fattura, le spese necessarie per la riparazione, al netto degli scoperti.
La liquidazione del Danno non può mai, comunque, essere superiore al valore di fattura.
Non si terrà conto del degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, non siano trascorsi i seguenti termini:
1. Auto NUOVE ed USATE con riparazione effettuata presso un Centro Convenzionato BMW/MINI:
a. 6 (sei) mesi per le batterie e i pneumatici;
b. 5 (cinque) anni per tutte le altre parti sostituite.
Per quanto riguarda i Veicoli usati il termine di 6 mesi di cui al punto 1.a decorre dalla data di attivazione della Polizza. Per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati, la Società terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.
2. Auto NUOVE ed USATE con riparazione NON effettuata presso un Centro Convenzionato BMW/MINI:
a. 6 (sei) mesi per le batterie e i pneumatici;
b. 12 (dodici) mesi per tutte le altre parti.
Per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati, la Società terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.
Relativamente ai punti 1 e 2 sopra indicati, per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati si terrà conto della loro vetustà applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: In caso di sinistro l’Aderente entro 3 giorni deve fornire denuncia scritta al CENTRO ASSISTENZA CLIENTI MACH-1S.r.l. – Xxx Xxxxxxx Xxxxxx x.0- 00000 Xxxxxx (tel.: x00 0000000000; numero verde: 000 000 000 -fax: x00 00 00000000; contatti e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxx-0.xx) fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il Veicolo. (Questo servizio è prestato tutti I giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle ore 17:30). IN CASO DI DANNO TOTALE l’Assicurato/Aderente deve inviare entro 5 giorni quanto segue: 1. originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta; 2. copia della fattura di acquisto del Veicolo assicurato; 3. copia della carta di circolazione o del foglio di via, se disponibili; 4. tutte le chiavi di dotazione originale del Veicolo; 5. copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità; L’originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti deve essere inviato anche in caso di Xxxxx parziale. In caso di sinistro verificatosi all’estero, l’Assicurato/Aderente deve presentare la denuncia all’Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti. IN CASO DI RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO, l’Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti MACH 1 appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del Xxxxxxx mettendo a disposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. IN CASO DI DANNO PARZIALE l’Assicurato/Aderente non deve provvedere a far riparare il Veicolo prima che il Danno sia stato accertato dalla Società, salvo le riparazioni di prima urgenza. Limitatamente alla garanzia Furto con installazione di antifurto satellitare BMW- MINI TRACKING o SAT VEHICLE GUARDIAN/RADIO VEHICLE GUARDIAN/VODAFONE l’Aderente deve consegnare la seguente documentazione: - copia del contratto di installazione - dichiarazione che attesti che l’antifurto era attivo al momento del sinistro. |
Assistenza diretta / in convenzione: L’Assicurato ha la facoltà di rivolgersi ai centri convenzionati al fine di usufruire di riduzioni di scoperti e/o franchigie. Il Centro Convenzionato è il Concessionario, la filiale o l’officina/carrozzeria autorizzata dalla rete BMW e MINI. E’ quindi opportuno, prima di effettuare la riparazione, contattare il CENTRO ASSISTENZA CLIENTI Mach-1 per avere l’indicazione del riparatore convenzionato più vicino. | |
Gestione da parte di altre imprese: Limitatamente alla GARANZIA ASSISTENZA l’Aderente deve richiedere le prestazioni di assistenza telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro o quando ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa della società IMA SERVIZI S.C.A.R.L. in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero verde 000 000 000 dall'Italia, tel. x00 00 00000000 dall’estero– fax x00 00 00000000. Alla Centrale Operativa l’Aderente deve comunicare con precisione, oltre agli estremi del Sinistro, il numero di Polizza 7 407 389, il numero del proprio Certificato di Assicurazione, i propri dati identificativi, il numero di targa del Veicolo. La Centrale Operativa potrà richiedere all’Aderente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l’erogazione della prestazione di assistenza. In ogni caso è necessario inviare alla Centrale Operativa gli originali dei giustificativi, delle fatture e delle ricevute di spesa. Qualora l’Aderente non abbia preso contatti per qualsiasi motivo con la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non fornite direttamente o non espressamente autorizzate dalla Centrale stessa. |
Prescrizione: i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, del Codice Civile. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della Copertura, ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile |
Obblighi dell’Impresa | Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio corrisposto dall’Aderente è comprensivo di imposta. Il Premio non è frazionabile e viene corrisposto in un’unica soluzione all’inizio dell’Assicurazione e a saldo anticipato dell’intero periodo di validità delle coperture assicurative ed è versato alla Società da BMW FSI in nome e per conto dell’Aderente mediante bonifico. In caso di adesione al programma assicurativo CAMPAGNA BMW il Premio è corrisposto alla Società da BMW FSI in un’unica soluzione e a saldo anticipato dell’intero periodo di validità delle coperture assicurative; e ciò senza alcun onere o costo a carico dell’Aderente. In caso di adesione al programma assicurativo CAMPAGNA BMW offerto a proprie spese da BMW FSI con contestuale estensione/integrazione delle garanzie con pagamento a carico dell’Aderente, il Premio, corrisposto in un’unica soluzione e a saldo anticipato dell’intero periodo di validità delle coperture assicurative, sarà versato alla Società da BMW FSI in nome e per conto dell’Aderente e sarà finanziato a quest’ultimo per la sola parte oggetto di estensione/integrazione delle garanzie. Il premio prevede dei coefficienti di durata legati alla svalutazione del veicolo pertanto, in caso di durata poliennale, il premio per le annualità successive avrà un peso minore rispetto all’importo complessivo. |
Rimborso | L’Aderente/Assicurato ha diritto al rimborso del premio nei seguenti casi: - Ripensamento dell’Aderente, la Società rimborserà il premio versato al netto degli oneri di legge; - Recesso per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n. 40/2018 la Società rimborserà all’Aderente, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di premio proporzionata ai giorni in cui le coperture sono state attive. - Recesso per Sinistro, la Società tiene a disposizione dell’Aderente la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. - Estinzione anticipata del finanziamento/locazione finanziaria. La società rimborsa il premio netto residuo in funzione degli anni e delle frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura. - Vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esortazione definitiva, cessazione della circolazione del veicolo assicurato. Se non vi è contemporanea estinzione anticipata del contratto di finanziamento si determina la cessazione del rischio. La Società rimborsa il premio netto residuo in funzione degli anni e delle frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura. - Estinzione anticipata per danno totale (a seguito di Xxxxx). Se non vi è contemporanea estinzione anticipata del contratto di finanziamento, la società rimborsa il premio netto residuo in funzione degli anni mancanti alla scadenza della copertura. Per tutti gli altri casi di danno totale dovuto da Sinistro, la Società rimborsa il Premio netto in funzione degli anni e frazione |
di anno mancanti alla scadenza della copertura - In caso di adesione al programma assicurativo CAMPAGNA BMW/MINI. il Premio è integralmente pagato da BMW FSI senza alcun costo o onere a carico dell’Aderente; pertanto, la restituzione del Premio andrà a vantaggio di BMW FSI, fatto salvo il diritto dell’Aderente in ordine al rimborso Premio relativo alle estensioni di pagamento pattuite. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | L’Assicurazione avrà effetto dalla data riportata nel Certificato di Assicurazione corrispondente alla data indicata dall’Aderente e scadrà alle ore 24:00 del giorno ivi indicato fino a un massimo di 84 mesi ed in ogni caso si intenderà risolta contestualmente alla perdita totale e definitiva del Veicolo Assicurato. Il contratto non prevede tacito rinnovo Non ci sono periodi di carenza delle coperture Non ci sono differenti durate per le singole coperture. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | - Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. IVASS 40/2018 l’Aderente ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 30 giorni decorrenti dal pagamento del premio assicurativo - L’Aderente ha diritto di recedere entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) e ha diritto nel caso in cui il premio sia stato finanziato, alla corrispondente riduzione della rata, al netto dell’eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dall’impresa per l’emissione del contratto indicate nella documentazione assicurativa. La facoltà di recesso non potrà essere esercitata qualora nel periodo compreso tra la data di effetto e la data di ricezione della raccomandata sia avvenuto un sinistro risarcibile a termini di polizza. |
Risoluzione | - Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, l’Aderente e la Società hanno la facoltà di far cessare la Garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. - L’estinzione anticipata del finanziamento determina la risoluzione delle coperture assicurative. La Società dovrà ricevere la conferma dal Contraente dell’estinzione del finanziamento. La risoluzione ha effetto dalla data di estinzione intesa quale data di registrazione del pagamento dell’importo residuo di finanziamento. Non si procederà all’estinzione anticipata delle coperture se è richiesta la prosecuzione del rapporto assicurativo fino alla scadenza pattuita in origine. In tal caso al momento del pagamento dell’importo residuo del finanziamento è necessario inoltrare alla Società una comunicazione scritta in tal senso o comunque entro e non oltre 10 giorni dalla data di estinzione anticipata del finanziamento attraverso l’invio di comunicazione all’indirizzo mail: xxxxxxxxxx-xxx@xxxx-0.xx - Vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, |
cessazione della circolazione del veicolo assicurato: se non vi è contemporanea estinzione anticipata del contratto di finanziamento, si determina la cessazione del rischio. In questo caso è necessario: 1) informare dell’evento la Società con comunicazione scritta, allegando copia del modulo di adesione; 2) consegnare – unitamente alla predetta comunicazione – la documentazione utile a provare l’evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell’atto di vendita del veicolo). Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia in caso di furto del veicolo. Per tutti i predetti casi di risoluzione anticipata delle coperture assicurative, la comunicazione scritta richiesta deve: • essere formalizzata a mezzo raccomandata a.r. • essere inviata all’Agenzia; • indicare i riferimenti bancari, compreso il codice IBAN, verso i quali effettuare l’accredito Premio e il codice fiscale. - Estinzione anticipata per danno totale (anche in caso di perdita totale del veicolo in caso di furto) determina la cessazione dell’assicurazione. |
La persona fisica o giuridica che ha sottoscritto un finanziamento con BMW FSI e che sia Proprietario (ovvero l’intestatario al PRA o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà) o Utilizzatore (in caso di veicolo in leasing) di un veicolo:
• nuovo di marca BMW/MINI di prima immatricolazione;
• usati di altre marche con data di prima immatricolazione non superiore a 6 anni e che siano vendute come usato garantito;
• per tutti i veicoli è obbligatoria l’installazione di un antifurto satellitare.
Il valore assicurato è quello riportato in fattura d’acquisto. Il massimo valore assicurabile per ogni autoveicolo è € 200.000,00.
Il valore assicurato può essere superiore, solo in caso di autorizzazione scritta della Società.
A chi è rivolto questo prodotto?
- costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dall’Intermediario è pari al 30,84 % del premio lordo pagato dal cliente, mentre le spese di gestione sono in media pari al 11,45 %
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Se L’Aderente/Assicurato intende sporgere un reclamo riguardante il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devi fare riferimento ai seguenti recapiti: Centro Assistenza Mach1 Xxx Xxxxxxx Xxxxxx x.0, 00000 Xxxxxx – numero Verde 800-088781 (dall’estero: x000000000000) attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dale15.00 alle 17.30 – fax: x000000000000 – e mail: xxxxxxx@xxxx-0.xx, PEC: xxxx0@xxxxxxxxxxx.xx. La Società risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx oppure |
all’Autoritè de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du contrôle des pratiques commerciales – 75436 Paris Cedex 09 chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. | |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato. È facoltà dell’Aderente/Assicurato ricorrere ad un arbitrato per risolvere controversie aventi ad oggetto la determinazione dell’ammontare del danno. La determinazione dell'ammontare del Danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dalla Società e dall’Assicurato. I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l’Assicurato, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza. I Periti devono: 1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’Assicurazione; 2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro; 3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro; 4. procedere alla stima del danno e alla valutazione dell’Indennizzo sulla base delle norme contrattuali. 5. I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Società e dell'Aderente in parti uguali. Risoluzioni delle liti transfrontalieri. L’Aderente può presentare reclamo all’Ivass chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile all’IVASS |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
SOMMARIO
Glossario
Art. 1. Condizioni relative al contratto 1
Art. 2. Veicoli assicurabili e decorrenza della garanzia 3
Art. 3. Garanzie disponibili 3
Art. 4. Descrizione delle singole garanzie 4
Art. 5. Prestazioni di assistenza 8
Art. 6. Vincolo a favore di BMW Bank GmbH – succursale italiana 11
Art. 8. Scoperti e franchigie 11
Art. 9. Come si determina il premio 12
Art. 11. Obblighi dell’assicurato/aderente 13
Art. 12. Liquidazione del danno 13
Art. 13. Recupero del veicolo rubato 15
Art. 14. Protezione dei dati personali 15
GLOSSARIO
(Qualora i seguenti termini ricorrano nel testo di Xxxxxxx verranno riportati con iniziali maiuscole)
After Sales: Tutti i beni e/o servizi riferiti sul Veicolo assicurato i cui costi, documentalmente constatabili, risultano a carico dell'Assicurato ed effettuati dal giorno successivo alla data di fat- tura d’acquisto o voltura del Veicolo.
Agenzia: Mach 1 S.r.l., Via Xxxxxxx Xxxxxx n.6 – 00000 - Xxxxxx
Assicurato/Aderente: La persona fisica o giuridica che ha sotto- scritto un finanziamento erogato dal Contraente per l’acquisto di un veicolo e che ha sottoscritto il Modulo di adesione ed il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. In caso di locazione fi- nanziaria (leasing) è l’Utilizzatore del veicolo.
Assicurazione: Il contratto di assicurazione ovvero la Polizza col- lettiva n. 7 605 814.
Centrale operativa (per il Servizio Assistenza in Viaggio) è la struttura costituita da personale tecnico e medico, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, che, in virtù di specifica con- venzione sottoscritta con la Società, per incarico di quest’ultima provvede al contatto telefonico con l’Aderente e organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste qui di seguito.
Centro convenzionato: Il Concessionario, la filiale o l’offi-
cina/carrozzeria autorizzata della rete BMW e MINI.
Certificato di assicurazione: Il documento (Mod. BMW02.2021) che riporta:
• i dati contenuti nel Modulo di Adesione;
• la sottoscrizione da parte della Società a conferma dell’at-
tivazione delle garanzie.
Concessionario: La persona fisica o giuridica autorizzata alla ven- dita di prodotti BMW e MINI.
Conducente: La persona fisica che è alla guida del veicolo assicu- rato con il consenso del Proprietario o dell’Utilizzatore.
Contraente o BMW FSI: BMW Bank GmbH - Succursale Italiana, Via Dell’Unione Europea, 4 – 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX), che stipula l’Assicurazione. Trattasi del soggetto iscritto all’Elenco degli Intermediari dell’Unione Europea, annesso al Re- gistro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), con numero UE00008527, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.
Danni gravi: Menomazioni all’integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti di invalidità permanente.
Danno totale: Il danno d’importo uguale o superiore al 70% del valore del Veicolo al momento del Sinistro.
Danno previsto dal contratto: un evento dannoso per il quale la Società presta la Garanzia assicurativa.
Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pres- sione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia: La parte dell’ammontare del danno, espressa in cifra assoluta, che resta a carico dell’Aderente. Laddove la Franchigia è prestata nella forma relativa, si intendono coprire i danni, in misura integrale senza applicazione di Franchigia, solo quando gli stessi superano l’ammontare della stessa Franchigia relativa.
Furto: L’impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi le detiene. Sono parificati ai danni da Xxxxx o da Rapina i danni arrecati al Veicolo nel tentativo di commettere il Furto o la Rapina, nonché quelli al Veicolo rubato, in conseguenza della sua circolazione abusiva.
Garanzia: La prestazione dovuta in caso di Sinistro. Relativa- mente all’Assistenza in Viaggio: la prestazione di Assistenza for- nita tramite la Centrale Operativa.
Guasto: il danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali. Sono equiparati al Guasto la man- canza o l’errore di carburante.
Incendio: La combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.
Incidente: l’evento occorso al Veicolo, fermo o in movimento, dal quale derivino danni al Veicolo stesso.
Incidente stradale (solo per la Garanzia Infortuni del Condu- cente): Qualsivoglia evento verificatosi in occasione della guida del veicolo assicurato, dal momento in cui il Conducente sale a bordo fino al momento in cui ne è sceso, nonché gli incidenti su- biti in caso di sosta del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.
Indennizzo / Risarcimento: La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Infortunio: Evento derivante da causa fortuita, violenta ed esterna (questi tre criteri sono considerati cumulativi) che com- porti lesioni fisiche obiettivamente constatabili oppure la morte.
Intermediario: BMW Bank GmbH – Succursale Italiana, in se- guito e nel contratto indicato come BMW FSI. Trattasi del sog- getto iscritto all’elenco degli intermediari dell’Unione Europea annesso al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassi- curativi (RUI), con n. UE00008527, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.
Kit Sicurezza: dispositivi di sicurezza “Locked” proposti per tutti i modelli BMW e MINI.
Limite di Risarcimento (o massimale): La somma massima con la quale può essere risarcito il Danno.
Modulo di Adesione: Il documento che riporta: Nome Co- gnome/Ragione Sociale; Codice Fiscale/Partita Iva; n. di propo- sta di Finanziamento/locazione finanziaria; Valutazione delle Esi- genze del Cliente, la formula prescelta; il Premio di assicura- zione; la sottoscrizione dell’Aderente.
Parti: Il Contraente, l’Assicurato/Aderente e la Società.
Polizza: I documenti che comprovano il contratto di assicura- zione, costituiti dal Documento Informativo Precontrattuale, dal Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo, dalle Con- dizioni di Assicurazione e dal Certificato di assicurazione, emessi in applicazione alla Polizza collettiva n. 7 605 814 stipulata con la
Società, le cui condizioni sono contenute nel presente Set Infor- mativo.
Premio: La somma dovuta alla Società.
Proprietario del Veicolo: L’intestatario al Pubblico Registro Au- tomobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Rapina: La sottrazione alla persona che le detiene di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia
Relitto: Il Veicolo con danni pari o superiori al 70% del valore dell’Autoveicolo al momento del Sinistro.
Residenza: Il luogo in cui il Proprietario del Veicolo o l’Assicu- rato/Aderente ha stabilito la Residenza anagrafica o la sede le- gale.
Ricovero: Degenza con pernottamento in istituto di cura.
Scoperto: La parte dell’ammontare del danno, espressa in per- centuale, che resta a carico dell’Assicurato/Aderente.
Scoppio: Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati Scoppio.
Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata
l’assicurazione.
Società: MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles, compagnie del Gruppo MMA che assumono il rischio in coassi- curazione, e per quanto riguarda il servizio assistenza la Società IMA Servizi S.c.a.r.l.
Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della Società e dell’Assicu- rato, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette Parti.
Utilizzatore: la persona fisica o giuridica che ha stipulato con il Contraente un contratto di locazione finanziaria (leasing) con fa- coltà di acquisto.
Valore a nuovo: Garanzia in base alla quale in caso di Danno To- tale a seguito delle garanzie principali non sono applicabili, per tutta la durata della sua validità, i deprezzamenti previsti dall’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.
Valore Assicurato: Il valore riportato in fattura relativo al Vei- colo.
Valore Commerciale: E’ il valore del Veicolo riportato su Eurotax Giallo.
Veicolo/Autoveicolo: Mezzo meccanico di trasporto, azionato a motore, con targa italiana, destinato a circolare conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada. Si considerano parte integrante dell’Autoveicolo le targhe, la ruota di scorta, gli at- trezzi di dotazione e gli optional/accessori incorporati o fissi (compresi i fonoaudiovisivi e l’impianto antifurto) installati diret- tamente dalla Casa Costruttrice o dal Concessionario, purché dettagliatamente esposti nella fattura di acquisto.
Veicolo/Autoveicolo d’occasione: Autoveicolo con targa italiana acquistato usato.
PROGRAMMA
BMW GO2YOU MINI-SMILE2YOU
ASSICURAZIONE contro i danni agli Autoveicoli per BMW Bank GmbH - Succursale Italiana.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Polizza collettiva n. 7 605 814
Condizioni relative al contratto e al Veicolo assicurato
▶ 1. CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
a. La legge applicabile al contratto è la Legge Italiana, ma le Parti hanno la facoltà di assoggettarlo a una diversa legisla- zione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali. Per quanto non espressamente rego- lato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in Italia.
b. I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
c. Polizza in nome proprio e per conto di chi spetta. La Società e il Contraente si danno reciprocamente atto che la pre- sente Polizza è stipulata ai sensi e per effetti dell’art. 1891
c.c. per conto e nell’interesse dei singoli clienti di BMW Bank GmbH - Succursale Italiana che vi aderiscano.
d. Salvo quanto diversamente previsto dalla Garanzia assi- stenza, le garanzie prestate sono valide per i seguenti stati: Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Stati dell’Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx- xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxxx, An- dorra, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Molda- via, Serbia e Montenegro, Tunisia, Turchia, Ucraina.
e. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Aderente rela- tive a circostanze che influiscono sulla valutazione del ri- schio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assi- curazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
f. Recesso dal contratto. In caso di ripensamento, l’Aderente ha facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della Polizza. La Società rimborserà il Pre- mio versato al netto degli oneri di legge.
In caso di durata poliennale della Polizza, l’Aderente ha fa- coltà di recedere dal contratto senza oneri dandone comu- nicazione alla Società con preavviso di 60 giorni prima della scadenza annuale. Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, l’Ade- rente e la Società hanno la facoltà di far cessare la Garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. In tal caso, la Società tiene a disposizione dell’Aderente la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
L’Aderente potrà esercitare il diritto di recesso inviando
comunicazione alla Società a mezzo Raccomandata AR, al seguente indirizzo: Spettabile MACH1, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx
x. 0, 00000 Xxxxxx all'attenzione Centro Assistenza Clienti. Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n.40/2018, l’Aderente ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 30 giorni de- correnti dal pagamento del Premio assicurativo In tal caso la Società rimborsa all’Aderente, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di Premio proporzionata ai giorni in cui le coperture sono state attive.
Le coperture assicurative previste dalla presente Polizza ces- seranno dalle ore 24 del giorno di ricezione della raccoman- data.
Tale facoltà di recesso non potrà essere esercitata qualora nel periodo compreso tra la data di effetto e la data di rice- zione della raccomandata sia avvenuto un Sinistro risarcibile a termini di Polizza.
g. Modalità per rendere operativa l’Assicurazione. L’Ade- rente, dopo aver preso visione dell’Informativa precontrat- tuale e delle Condizioni Generali di Assicurazione e avere scelto il programma assicurativo, potrà aderire ad esso sot- toscrivendo il Modulo di Adesione. Il Premio viene corrispo- sto in un’unica soluzione e a saldo anticipato dell’intero pe- riodo di validità delle coperture assicurative ed è versato alla Società da BMW FSI in nome e per conto dell’Aderente. Re- sta convenuto, in tal caso, che il Premio viene anticipato da BMW FSI e finanziato all’Aderente da BMW FSI stessa.
In caso di adesione al programma assicurativo CAMPAGNA BMW il Premio è corrisposto alla Società da BMW FSI in un’unica soluzione e a saldo anticipato dell’intero periodo di validità delle coperture assicurative; e ciò senza alcun onere o costo a carico dell’Aderente.
In caso di adesione al programma assicurativo CAMPAGNA BMW offerto a proprie spese da BMW FSI con contestuale estensione/integrazione delle garanzie con pagamento a ca- rico dell’Aderente, il Premio, corrisposto in un’unica solu- zione e a saldo anticipato dell’intero periodo di validità delle coperture assicurative, sarà versato alla Società da BMW FSI in nome e per conto dell’Aderente e sarà finanziato a quest’ultimo per la sola parte oggetto di estensione/integra- zione delle garanzie.
h. Durata del contratto. L’Assicurazione avrà effetto dalla data riportata nel Certificato di Assicurazione corrispon- dente alla data di consegna del Veicolo e scadrà alle ore 24:00 del giorno nello stesso indicato. L’Assicurazione si in- tenderà altresì risolta contestualmente alla perdita totale e definitiva del Veicolo assicurato.
i. Cessazione dell’Assicurazione. La risoluzione anticipata delle coperture assicurative è prevista nei seguenti casi:
a) estinzione anticipata del finanziamento: determina la risoluzione delle coperture assicurative. In questo caso è necessario ricevere la conferma da BMW FSI dell’estinzione del finanziamento; la risoluzione ha ef- fetto dalla data di estinzione intesa quale data di regi- strazione del pagamento dell’importo residuo di finan- ziamento. La Società rimborsa il Premio netto residuo in funzione degli anni e delle frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura.
b) vendita o consegna in conto vendita, demolizione, di- struzione, esportazione definitiva, Furto, cessazione della circolazione del Veicolo assicurato: se non vi è contemporanea estinzione anticipata del contratto di finanziamento, si determina la cessazione del rischio. In questo caso è necessario:
• informare dell’evento la Società con comunica- zione scritta, allegando copia del Modulo di ade- sione;
• consegnare – unitamente alla predetta comuni- cazione - la documentazione utile a provare l’evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell’atto di ven- dita del Veicolo).
Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di de- nuncia nel caso di Furto del Veicolo.
La Società rimborsa il Premio netto residuo in funzione degli anni e delle frazioni di anno mancanti alla scade- neza della copertura.
Per tutti i predetti casi di risoluzione anticipata delle co- perture assicurative, la comunicazione scritta richiesta deve:
• essere formalizzata a mezzo raccomandata a.r.;
• essere inviata all’Agenzia;
• indicare i riferimenti bancari, compreso il codice IBAN, verso i quali effettuare l’accredito Premio e il codice fiscale.
c) estinzione anticipata per Danno Totale (a seguito di Furto): se non vi è contemporanea estinzione anticipata del con- tratto di finanziamento, la Società rimborsa il Premio netto residuo in funzione degli anni mancanti alla scadenza della copertura.
Per tutti gli altri casi di Xxxxx totale dovuto da Sinistro, la
Società rimborsa il Premio netto in funzione degli anni e fra- zione di anno mancanti alla scadenza della copertura.
Come previsto dal precedente articolo 1.g delle Condizioni di assicurazione, in caso di adesione al programma assicura- tivo CAMPAGNA BMW/MINI il Premio è integralmente pa- gato da BMW FSI senza alcun costo o onere a carico dell’Ade- rente; pertanto, la restituzione del Premio andrà a vantaggio di BMW FSI, fatto salvo il diritto dell’Aderente in ordine al rimborso Premio relativo alle estensioni di pagamento pat- tuite così come previsto dal presente articolo delle Condi- zioni di assicurazione.
j. Aggravamento o diminuzione del rischio. In caso di varia- zione del luogo di Residenza o sede legale del Proprietario o dell’Utilizzatore del Veicolo, successiva alla sottoscrizione della Polizza, in caso di Sinistro si applicheranno gli Scoperti e le Franchigie (di cui all’art.8) previsti per il luogo di Resi- denza o di sede al momento del Sinistro.
k. Le clausole che indicano decadenze, nullità, limitazioni della Garanzia, ovvero oneri a carico dell’Aderente, sono evidenziate in grassetto.
l. Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Xxxxx, presenti e futuri, relativi al Premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell’Aderente anche se il pa- gamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Le aliquote di imposta applicata al Premio si differenziano per tipologia di garanzia: Corpi Veicoli Terresti 13,50%, di cui 1% al Fondo Nazionale Anti-Racket; Infortuni dell’Assicurato 2,5%; Assistenza 10%.
m. Cessione del contratto di assicurazione
In caso di subentro di un nuovo Assicurato nel contratto di leasing, il Contraente deve comunicarlo alla Società, la quale provvede a predisporre la voltura del contratto di assicura- zione. In tal caso, la copertura assicurativa proseguirà in capo al soggetto subentrante con decorrenza dalle ore 00.00 della data di subentro del contratto di leasing. In caso di ag- gravamento o diminuzione del rischio, si applicheranno all’Assicurato gli scoperti e le franchigie di cui all’art. 8 delle Condizioni di Assicurazione e, la Società, tramite il Centro Assistenza Clienti Mach1, provvederà a contattare l’Assicu- rato per regolare gli eventuali adeguamenti del Premio assi- curativo.
x. Xxxxxxxx di delega. L’assicurazione è ripartita per quote tra le imprese MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuel- les. MMA IARD S.A e MMA IARD Assurances Mutuelles, coassicuratrici, agiscono solidalmente. Tutte le comunica- zioni inerenti all’assicurazione, ivi comprese quelle inerenti al recesso ed ai reclami, devono trasmettersi dall’una all’al- tra parte unicamente per il tramite della Società MMA IARD
S.A. designata quale coassicuratrice delegataria. Ogni comu- nicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria in nome e per conto dell’altra coassicuratrice. Questa ultima sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla delegataria per la gestione dell’assicurazione, l’istru- zione delle prestazioni e la quantificazione del loro ammon- tare, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi com- presa quella di incaricare consulenti (periti, medici, ecc.) in nome e per conto dell’altra coassicuratrice. La delegataria è anche incaricata dall’altra coassicuratrice dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dall’Aderente in di- pendenza del contratto e della
liquidazione dei sinistri.
L’assicurazione è ripartita in coassicurazione nelle rispettive quote:
MMA IARD S.A.: 99,9%
MMA IARD Assurances Mutuelles: 0,1%
Le Società, in parziale deroga all’art. 1911 c.c., sono solidal-
mente responsabili.
▶ 2. VEICOLI ASSICURABILI E DECORRENZA DELLA GARANZIA
Le prestazioni e le garanzie previste dal programma assicurativo BMW/MINI sono fornite esclusivamente per i veicoli acquistati tramite contratto finanziario stipulato con BMW FSI. Sono assicurabili:
• autovetture con targa italiana di marca BMW, MINI di prima immatricolazione;
• autovetture con targa italiana di tutte le marche usate con data di prima immatricolazione non superiore a 6 anni e che siano vendute come usato garantito dal Centro convenzionato BMW/MINI.
• autovetture con targa italiana con valore superiore a € 120.000,00, purché sia obbligatoriamente installato un sistema di antifurto satellitare.
Non sono assicurabili:
• i veicoli adibiti a taxi (autotassametri) i veicoli concessi a noleggio senza conducente, veicoli di trasporto a titolo oneroso ad uso commerciale, autoscuole, ambulanze;
• i veicoli muniti di targa estera, o di targa escursionista estero;
• i veicoli con valore di acquisto superiore a € 200.000,00, senza preventiva autorizzazione scritta della Società.
La copertura decorre dalle ore 00.00 del giorno di consegna del Veicolo e ha la durata convenuta al momento in cui l’Assicu- rato/Aderente aderisce al programma assicurativo fino a un massimo di 84 mesi. Al termine della durata della copertura, la stessa si risolve e cessa di avere efficacia; per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura.
Garanzie disponibili
▶ 3. GARANZIE DISPONIBILI
Le coperture assicurative offerte garantiscono i danni materiali e diretti, conseguenti alla perdita o il danneggiamento dell’Auto- veicolo indicato sul Certificato di Assicurazione, causati dagli eventi di cui alle garanzie richiamate nel testo di Polizza così definite:
“Incendio”
Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio del carburante contenuto nell’Autoveicolo.
“Furto o Rapina”, consumato o tentato, compresi i danni subiti dall’Autoveicolo durante la circolazione dopo il Furto o Rapina. Sono compresi i danneggiamenti causati all’Autoveicolo dai ladri in occasione del Furto, o del tentativo di Furto, di cose non assi- curate poste all’interno dell’Autoveicolo.
“Collisione Light”
Scontro con un altro Veicolo identificato verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private con limiti di Indennizzo.
“Collisione”
Scontro con un altro Veicolo identificato verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.
“Kasko”
Scontro con un altro Veicolo, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.
“Rottura Cristalli”
Rottura accidentale dei cristalli delimitanti l’abitacolo dell’Autoveicolo (esclusa fanaleria e specchi retrovisori), limitatamente al costo dei cristalli e alle spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione con limiti di Indennizzo.
“Eventi naturali”
Bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine, neve, eruzioni vulcaniche e terremoti.
“Eventi sociopolitici e Atti vandalici”
Atti vandalici e dolosi in genere, intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terro- rismo e sabotaggio con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.
“Garanzia imprevisti da circolazione”
Prevede l’Indennizzo dei dati materiali diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di: 1) urto o collisione con animali; 2) urto o collisione con veicoli non identificati se il Sinistro in garanzia è stato ritenuto risarcibile dalla gestione (CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici – oppure dalla compagnia di assicurazioni designata) del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
“Garanzia Infortuni del Conducente”
Copre gli infortuni del Conducente verificatisi in occasione della guida del Veicolo, dalla salita a bordo alla discesa, compresi gli infortuni subiti in caso di sosta e durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.
“Pacchetto Fedeltà”
-Bonus After Sales
In caso di perdita totale (per tutte le cause), vengono rimborsate all’Aderente tutte le spese di post vendita effettuate dall’Ade- rente presso il Centro convenzionato BMW/MINI nei 12 mesi antecedenti la perdita totale con un massimo di € 1.000,00.
-Bonus Riacquisto
In caso di perdita totale (solo riconducibili a Furto e/o Incendio), se l’Aderente riacquista e finanzia nuovamente con BMW Bank GmbH – Succursale Italiana entro un massimo di 3 mesi dall’evento, viene versato all’Aderente un importo di € 1.000,00.
“Garanzie Aggiuntive”
- Riacquisto Classe di Merito.
In caso di collisione con un terzo identificato per responsabilità dell’Aderente che comporti l’aumento della classe di merito, l’Ade-
rente viene indennizzato sino ad un massimo di € 350,00.
-Danni all’Autoveicolo a causa del trasporto di vittime della strada.
La Società rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all’interno dell’Autoveicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali dal luogo dell’Incidente al più vicino posto di Pronto Soccorso. L’Aderente viene indennizzato per ciascun Sinistro sino ad un massimo di € 300,00.
-Trasporto feriti con ambulanza.
La Società rimborsa le spese sostenute e documentate qualora, a seguito di Incidente stradale subito dal Veicolo assicurato, gli occupanti siano trasportati con l’ambulanza. L’Indennizzo per ciascun Sinistro è pari sino ad un massimo di € 250,00. Questo rim- borso non è cumulabile con altro analogo previsto da un diverso contratto in corso al momento del Sinistro. Il trasporto deve essere comprovato con dichiarazione dell’Ambulatorio Ospedaliero o del medico intervenuto o dall’Autorità di pubblica sicurezza.
-Perdita della tassa di proprietà non usufruita in conseguenza del Furto dell’Autoveicolo o della sua demolizione a seguito di Xxxxx risarcibile.
-Ripristino dei dispositivi di sicurezza.
L’assicurazione è operante per il ripristino o la sostituzione, conseguenti a Incidente stradale e non altrimenti indennizzabili, delle cinture di sicurezza e degli airbag dell’Autoveicolo assicurato. Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato a riparazione avvenuta, dietro presentazione di fattura. L’Indennizzo per ciascun Sinistro è pari sino ad un massimo di € 500,00 per evento e anno assicu- rativo.
-Spese di immatricolazione. Annotazione della perdita di possesso. Procura a vendere.
In caso di Danno da Furto totale senza ritrovamento dell’Autoveicolo, la Società rimborsa: a) le spese sostenute per l’immatricola- zione di un nuovo Autoveicolo acquistato presso il Concessionario; b) le spese sostenute per ottenere l’annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà; nonché c) le spese per la procura a vendere a favore della Società.
-Spese di parcheggio e custodia, sostenute per il parcheggio o la custodia dell’Autoveicolo disposti dall’Autorità in caso di ritro-
vamento a seguito di Furto totale.
L’Aderente viene indennizzato per ciascun Sinistro sino ad un massimo di € 250,00.
-Spese per il rifacimento delle chiavi dell’Autoveicolo sostenute in conseguenza di smarrimento o sottrazione delle stesse (sono parificati alle chiavi i congegni elettronici di apertura e chiusura delle portiere).
L’Aderente viene indennizzato per ciascun Sinistro sino ad un massimo di € 300,00.
- Garanzia bagaglio.
In caso di Furto totale senza ritrovamento o Incendio che comporta la Perdita Totale, la Società rimborsa il contenuto dei bagagli presenti nel Veicolo assicurato, ad eccezione di gioielli, oggetto di metallo prezioso, denaro, titoli ed altri valori in genere ivi com- presi eventuali biglietti di viaggio. L’Aderente viene indennizzato per ciascun Sinistro sino ad un massimo di € 300,00.
“Garanzia Assistenza Auto (Standard e Top)”
Garantisce, anche all’estero, servizi di assistenza per la mobilità (veicolo), a seguito di Sinistro relativo ad evento coperto da una delle garanzie indicate nella Polizza.
▶ 4. DESCRIZIONE DELLE SINGOLE GARANZIE
GARANZIE INCENDIO E FURTO
Articolo 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono e con gli scoperti di cui all’articolo 8 delle Condizioni di Assicurazione, ad indennizzare:
• I danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a seguito di Incendio totale o parziale, Esplosione, Scoppio ed azione del fulmine;
• I danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a seguito di Xxxxx (consumato o tentato) e Rapina, compresi i Danni pro- dotti al Veicolo nell’esecuzione od in conseguenza del Furto o Rapina del Veicolo stesso.
Sono comprese inoltre:
1) Circolazione non autorizzata
L’assicurazione vale anche per i danni subiti dal Veicolo durante la circolazione non autorizzata a seguito di Furto o Rapina purchè conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.
2) Xxxxx al veicolo conseguenti a Furto di cose non assicurate
La Società indennizza, secondo i criteri e nei limiti previsti nella Garanzia Furto, i danni subiti dal Veicolo a seguito di Furto ten-
tato o consumato di cose non assicurate che si trovino all’interno dello stesso.
3) Ricorso terzi e rischio locativo
La Società tiene indenne l’Aderente delle somme, fino alla concorrenza di € 150.000,00 (centocinquantamila/00), che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danneggiamenti cagionati da Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio dell’Autoveicolo assicurato:
I. a cose di terzi, quando l’evento dannoso si sia verificato mentre l’Autoveicolo non è in circolazione ai sensi del decreto legi- slativo 07 settembre 2005 n. 209;
II. al locale condotto in locazione dall’Aderente.
Articolo 2 - Condizioni contrattuali vigenti in caso di installazione di antifurto satellitare BMW – MINI TRACKING o SAT VEHICLE GUARDIAN/RADIO VEHICLE GUARDIAN /VODAFONE e/o KIT SICUREZZA
Relativamente agli Autoveicoli dotati dei sistemi di antifurto sopra menzionati, la Società presta la Garanzia Furto alla condizione che l’impianto sia effettivamente installato sull’Autoveicolo, che lo stesso sia attivato in caso di Autoveicolo incustodito e che l’abbonamento alla centrale operativa sia attivo. Quando, per qualsiasi motivo, non è operante una delle suddette condizioni, la Società effettuerà il pagamento dell’Indennizzo con uno Scoperto del 35% che si aggiunge agli altri scoperti eventualmente appli- cabili per lo stesso Sinistro.
L’Aderente quindi dovrà fornire copia del contratto di installazione unitamente alla dichiarazione che attesti che l’antiFurto era attivo al momento del Sinistro.
Relativamente agli Autoveicoli dotati del Kit sicurezza la Società presta la Garanzia Furto alla condizione che i sistemi di dissuasione siano effettivamente installati sul Veicolo. Quando, per qualsiasi motivo non è operante la suddetta condizione, la Società effet- tuerà il pagamento dell’Indennizzo con uno Scoperto del 10% che si aggiunge agli altri scoperti eventualmente applicabili per lo stesso Sinistro.
GARANZIE COLLISIONE E KASKO
Articolo 1 - Oggetto dell’assicurazione
A) GARANZIA COLLISIONE “LIGHT” (Non concedibile in caso di presenza della Garanzia Collisione x Xxxxx)
La Società si impegna ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato in conseguenza di collisione contro altro veicolo identificato verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private fino al limite massimo di € 3.000,00 e con l’applicazione delle seguenti franchigie:
- riparazione effettuata presso un Centro convenzionato BMW/MINI: € 700,00.
- riparazione non effettuata presso un Centro convenzionato BMW/MINI: € 850,00.
Qualunque sia l’importo del danno, l’Indennizzo non potrà superare il limite massimo di € 3.000,00 e non potrà mai essere supe- riore al Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.
B) GARANZIA COLLISIONE (Non concedibile in caso di presenza della Garanzia Collisione Light x Xxxxx)
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato in conseguenza di collisione contro altro veicolo identificato, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private.
Se il Conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza, qualora il tasso rilevato sia pari o superiore al doppio del limite previsto dalla normativa vigente oppure si rifiuti di sottoporsi al relativo test, o sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, si applica un ulteriore Scoperto del 10% da aggiungersi allo Scoperto eventualmente già previsto in Polizza e con il minimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
C) GARANZIA KASKO (Non concedibile in caso di presenza della Garanzia Collisione o Collisione Light)
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private.
Relativamente alle garanzie di cui sopra, se il Conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza, qualora il tasso rilevato sia pari o superiore al doppio del limite previsto dalla normativa vigente oppure si rifiuti di sottoporsi al relativo test, o sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, si applica un ulteriore Scoperto del 10% da aggiungersi allo Scoperto eventualmente già previ- sto in Polizza e con il minimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
Articolo 2 - Esclusioni
Ferme le esclusioni previste dall’articolo 7, la Garanzia non è operante per i danni:
1. provocati dal Conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di Condu- cente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro;
2. cagionati da cose o da animali trasportati sull’Autoveicolo;
3. cagionati da operazioni di carico e scarico;
4. subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione “fuori strada”;
5. alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) o ai rivestimenti interni dell’Autoveicolo se verificatisi non congiunta- mente ad altro Danno indennizzabile.
6. la Garanzia non è operante in caso di sinistri avvenuti quando alla guida del Veicolo assicurato vi sia persona in stato di
ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (per la sola Garanzia Collisione Light).
Articolo 3 - Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia, nei confronti del Conducente autorizzato alla guida del Veicolo, dei trasportati e dei familiari dell’Assicurato, all’esercizio dell’azione di surrogazione che le compete ai sensi dell’articolo 1916 del codice civile.
Articolo 4 - Colpa grave
In deroga a quanto previsto dall’art. 7 delle Condizioni di assicurazione, le garanzie Kasko, Collisione o Collisione Light sono attive
anche in caso di colpa grave a carico dell’Aderente.
GARANZIA CRISTALLI
Articolo 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società, nei limiti sotto indicati, copre i danni subiti dai cristalli delimitanti l’abitacolo dell’Autoveicolo (esclusa fanaleria e specchi retrovisori). La Garanzia è limitata al costo dei cristalli e alle spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione.
Articolo 2 - Massimali
Per ogni Sinistro il massimale di garanzia, in base al tipo di opzione selezionata e sottoscritta nel Modulo di adesione, si intende fissato in:
a. € 600,00 (seicento/00);
b. € 1.000,00 (mille/00);
c. € 1.500,00 (millecinquecento/00).
Articolo 3 - Franchigia
In caso di Sinistro si applica una Franchigia pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00).
Detta Franchigia non verrà applicata nel caso in cui la riparazione sia effettuata presso un Centro convenzionato BMW/MINI.
Articolo 4 - Esclusioni Sono esclusi i danni:
a) conseguenti a Furto o Rapina, consumati o tentati;
b) conseguenti ad eventi naturali o sociopolitici e atti vandalici o riconducibili alla Garanzia Kasko o Collisione (compreso Light);
c) connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli.
GARANZIE EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI
Articolo 1 - Oggetto dell’assicurazione
Eventi naturali
La Società, nei limiti sotto indicati e con gli scoperti di cui articolo 8 delle Condizioni di assicurazione, indennizza i danni materiali e diretti provocati da bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine e neve, terremoti, eruzioni vulcaniche quando detti eventi atmosferici siano riscontrabili su una pluralità di enti e documentalmente dimostrabili.
Eventi sociopolitici e atti vandalici
La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici)
Articolo 2 - Esclusioni
Ferme le esclusioni previste dall’articolo 7, l’assicurazione non comprende altresì i danni riconducibili alla Garanzia Kasko e derivanti pertanto dalla circolazione del Veicolo.
GARANZIA IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE
Articolo 1 - Oggetto dell’assicurazione
A) Urto o collisione con animali
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con animali avvenuto su strade asfaltate aperte al pubblico con l’esclusione delle strade con pagamento del pedaggio.
Articolo 2 - Somme assicurate e scoperti
L’Indennizzo è corrisposto fino al limite massimo di Indennizzo di € 3.000,00 e non può mai essere superiore all’ammontare del
Danno o al Valore Commerciale del Veicolo assicurato al momento del Sinistro. In caso di Xxxxxxxx rimane a carico dell'assicurato la Franchigia di € 350,00.
Qualora il danno, detratto la Franchigia, è pari o superiore al limite massimo di indennizo la liquidazione sarà pari a quest’ultimo.
Articolo 3 - Obblighi dell’Aderente e liquidazione dei sinistri:
L’Aderente è tenuto a denunciare il fatto alla Società e obbligato ad inviare copia del verbale o del rapporto redatto dall’Autorità
intervenuta sul luogo del Sinistro (Polizia Stradale o equivalente).
B) Urto o collisione con veicoli non identificati Articolo 1 – Oggetto dell’assicurazione
La Società procederà ad indennizzare in caso di:
▪ danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con altro/i veicolo/i non identificato/i;
▪ Sinistro ritenuto risarcibile dalla Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) oppure dalla compagnia di assicura- zioni designata che ha in gestione il Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
Articolo 2 - Somme assicurate
L’Indennizzo viene corrisposto come segue:
1. liquidazione di un importo fino a € 500,00 per i danni a cose se dal Sinistro sono derivati sia danni a cose sia Xxxxx gravi alla persona; il limite massimo di Xxxxxxxxxx è quindi rappresentato dalla somma fissata dalla legge in vigore al momento della stipula del contratto, entro la quale il Fondo di Garanzia Vittime della Strada non risarcisce alcun danno a cose (articolo 283 Codice delle Assicurazioni Private);
2. liquidazione entro il limite massimo di Indennizzo di € 5.000,00 se dal Sinistro sono derivati sia danni a cose sia Xxxxx non gravi alla persona (l’articolo 283 Codice delle Assicurazioni Private prevede, in questo caso, il Risarcimento dei danni a persona ma non di quelli a cose); in questo caso, fermo il limite massimo indicato in Polizza, l’Indennizzo non può mai essere superiore all’ammontare del Danno o al Valore Commerciale del Veicolo assicurato al momento del Sinistro.
Articolo 3 - Esclusioni
La Garanzia non è operante nel caso di:
▪ sinistri causati da dolo dell’Assicurato o delle persone delle quali l’Assicurato debba rispondere;
▪ sinistri avvenuti quando alla guida del Veicolo assicurato vi sia persona non munita di regolare patente, ovvero mancante dei requisiti previsti dalla normativa vigente per condurre il Veicolo assicurato;
▪ sinistri avvenuti quando alla guida del Veicolo assicurato vi sia persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze
stupefacenti;
▪ sinistri avvenuti in occasione di traino attivo o passivo, xxxxxxx a spinta o a mano;
▪ circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulat- tiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall’asfaltatura o meno del fondo stradale; i danni da interruzione di attività, i costi di traino, deposito, reimmatricolazione e/o revisione e, in generale, i danni non diret- tamente subiti dal Veicolo in conseguenza del verificarsi dell’evento sopra descritto.
Articolo 4 - Obblighi dell’Aderente e liquidazione dei sinistri
L’Aderente è tenuto a denunciare il fatto alla Società ed inviare i seguenti documenti:
- Copia del verbale o del rapporto dall’Autorità intervenuta sul luogo del Sinistro (Polizia Stradale o equivalente);
- Copia documentazione attestante la liquidazione del danno dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada o dichiarazione della Società che gestisce il Fondo (Consap o compagnia di assicurazione designata) a non poter procedere alla liquida- zione dei danni a cose, anche se il Sinistro risulti risarcibile.
GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Articolo 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società indennizza, entro la somma assicurata, gli infortuni subiti dal Conducente del Veicolo assicurato in caso d’Incidente stradale, a prescindere dalla sua responsabilità.
Per Veicolo assicurato, limitatamente alla presente Garanzia, si intende anche altro veicolo concesso all’Aderente in esecuzione della presente Assicurazione qualora il Veicolo assicurato sia temporalmente indisponibile e/o inutilizzabile. Anche per tale veicolo restano ferme le condizioni di cui all’art. 2 delle Condizioni di assicurazione.
L’assicurazione copre esclusivamente i casi di:
a. Decesso (Versamento di un capitale pari a € 75.000,00 o € 150.000,00 a seconda di quanto indicato e sottoscritto dall’Ade- rente sul Modulo di adesione agli aventi diritto in parti uguali, qualora l’Assicurato deceda in seguito a un evento coperto o se il decesso conseguente a questo evento avviene entro 180 giorni dall’evento stesso; L’Indennizzo sarà versato una volta sola per tutta la durata della Garanzia.
b. Ricovero (Versamento di un Indennizzo massimale di € 100,00 al giorno per massimo 180 giorni per evento assicurato e per anno assicurativo). Per il calcolo della durata dei giorni di Ricovero, 24 ore di soggiorno ininterrotto per cure in istituto saranno considerate al pari di una giornata di Ricovero; se il periodo d’interruzione dell’attività non corrisponde a un multiplo di 24 ore, la durata residua inferiore a 24 ore non sarà considerata per il calcolo della durata del Ricovero.
c. Riabilitazione (Versamento di un Indennizzo massimale di € 300,00 in presenza di prescrizione medica per almeno 3 se- dute di fisioterapia per evento assicurato e per anno assicurativo). Dovrà essere dimostrata la correlazione tra l’evento e la fisioterapia mediante il certificato rilasciato dal pronto soccorso indicante l’Infortunio subito e la prescrizione del medico.
Le garanzie “Riabilitazione”, “Ricovero” e “Decesso” sono cumulative. Pertanto, l’importo d’Indennizzo versato per tali garanzie non è deducibile dal capitale liquidato in caso di decesso.
Articolo 2 - Requisiti per il Conducente al momento del Sinistro
Il Conducente deve avere al momento del Sinistro i requisiti normativi per procedere alla guida del Veicolo assicurato e avere la cintura allacciata.
Articolo 3 - Esclusioni
Ferme le esclusioni previste dall’articolo 7, sono inoltre esclusi i danni verificatisi al Conducente qualora, al momento del Sini- stro:
- sia sotto l’influenza di alcool o in stato d’ebbrezza manifesto (non si applica in caso di decesso);
- sia sotto l’influenza di medicinali, droghe, stupefacenti o sostanze simili, non prescritti dal medico (non si applica in caso di de- cesso);
- rifiuta di sottoporsi a uno screening (non si applica in caso di decesso);
- partecipi a scommesse, gare, risse, aggressioni, tranne in caso di legittima difesa;
- suicidio o tentativo di suicidio del Conducente;
- omicidio o tentativo di omicidio del Conducente;
- alienazione mentale, paralisi, epilessia (effetto diretto o indiretto di uno stato preesistente).
OPZIONE VALORE A NUOVO
L’Aderente ha la facoltà di acquistare l’Opzione Valore a nuovo per una durata di 12, 24, 36, 48, 60, 72 o 84 mesi.
La Società in caso di Xxxxx totale rimborsa la differenza tra il Valore Assicurato e il Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.
La presente Opzione può essere applicata solo in caso di riacquisto di un veicolo BMW/MINI di valore pari o superiore a quello precedentemente assicurato di cui l’Aderente dovrà inoltre consegnare anche la proposta di riacquisto del nuovo veicolo BMW/MINI.
OPZIONE ZERO SCOPERTO
L’Aderente ha la facoltà di acquistare l’Opzione zero Scoperto per una durata di 12, 24, 36, 48, 60, 72 o 84 mesi.
Essa si applica a tutte le garanzie scelte dall’Aderente sia in caso di danni parziali che danni totali del Veicolo sia su scoperti che per franchigie.
La presente Opzione può essere applicata solo:
a) in caso di danni parziali, se il Veicolo viene riparato presso un Centro convenzionato BMW/MINI;
b) in caso di danni totali, se l’Aderente riacquisto un nuovo veicolo di marca BMW/MINI di valore pari o superiore a quello pre- cedentemente assicurato presso un Centro convenzionato BMW/MINI.
▶ 5. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
Le prestazioni che seguono devono essere richieste a IMA Servizi S.c.a.r.l., nei termini indicati all’art. 10 delle Condizioni di Assicu- razione.
5.1. Prestazioni
Soccorso stradale e traino. Nel caso in cui l’Autoveicolo assicu- rato non sia in grado di procedere con i propri mezzi a seguito di Guasto, Incidente, o Danno previsto dal contratto la Centrale Operativa provvederà tenendo i costi a carico della Società a fare effettuare sul posto piccoli interventi di urgenza, oppure orga- nizzerà il traino dell’Autoveicolo stesso fino al Concessionario, qualora questo si trovi nel raggio di 50 km dal luogo di fermo. Oltre i 50 km, l’Autoveicolo verrà trainato fino al punto di assi- stenza della casa costruttrice più vicino. L’Aderente può inoltre richiedere di essere trainato fino al Concessionario anche se a oltre 50 km, sostenendo le spese solo per i chilometri eccedenti e usufruendo di tariffe preferenziali.
Recupero difficoltoso dell’Autoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale. Nel caso in cui l’Autoveicolo assicurato a causa di uno degli eventi previsti al punto precedente sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procura diret- tamente all’Aderente il mezzo di soccorso per riportare l’Auto- veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale tenendo a carico della Società il relativo costo fino ad un massimo di € 260,00 per Sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Aderente alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Centrale Operativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento. Sono esclusi dalla presta- zione e quindi restano a carico dell’Aderente i costi degli even- tuali pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.
Auto in sostituzione. Qualora l’Autoveicolo assicurato risulti inu- tilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la Garanzia e se la riparazione richieda oltre 3 (tre) ore di manodopera certificata dal Centro Convenzionato o dalla carrozzeria scelta dall’Ade- rente, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Ade- rente presso una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e gli orari di apertura dell’azienda di autonoleggio e con le modalità applicate dalla stessa, un’autovettura di cilindrata equivalente all’Autoveicolo assicurato sino ad un massimo di 2000 cc. per un periodo mas- simo a seconda dal livello di Garanzia scelta dall’Aderente:
1) Livello Standard:
a) In caso di Danno Parziale:
- fino a un massimo di 5gg consecutivi se la riparazione è
effettuata presso la carrozzeria scelta dall’Aderente;
- fino a un massimo di 7gg consecutivi se la riparazione viene effettuata presso il Centro Convenzionato.
b) In caso di Danno Totale:
- fino a un massimo di 10gg consecutivi senza acquisto di un altro veicolo;
- fino alla consegna di un altro veicolo e comunque non oltre 21gg dal ritiro dell’Autoveicolo in sostituzione se viene acquistato un veicolo di qualsiasi modello.
2) Livello TOP:
a) In caso di Danno Parziale:
- fino a un massimo di 5gg consecutivi se la riparazione è
effettuata presso la carrozzeria scelta dall’Aderente;
- fino a un massimo di 50 consecutivi se la riparazione- viene effettuata presso il Centro Convenzionato.
b) In caso di Danno Totale:
- fino a un massimo di 10gg senza acquisto di un altro veicolo;
- fino alla consegna di un altro veicolo e comunque non oltre 180gg dal ritiro dell’Autoveicolo in sostituzione se viene ac- quistato un veicolo di qualsiasi modello.
L’auto in sostituzione sarà fornita a chilometraggio illimitato senza autista e comprensiva della copertura assicurativa di re- sponsabilità civile auto. L’Aderente può indicare anche una se- conda guida purché preventivamente segnalata al momento della richiesta dell’auto in sostituzione.
A carico dell’Aderente restano le spese di carburante, pedag- gio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l’autovettura messa a disposizione. Previa autoriz- zazione della Centrale Operativa, l’Assicurato può trattenere l’autovettura oltre il limite di giorni previsto dall’assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.
Invio pezzi di ricambio (operante solo all’estero). Qualora a se- guito di Incidente, Guasto o danno previsto dal contratto, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento dell’Autoveicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di autoveicoli in par- ticolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari uffi- ciali. Al rientro dal viaggio l’Aderente dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società.
Taxi per ritirare l’auto in sostituzione. La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il tragitto in taxi dell’Aderente al luogo indicato dalla Centrale Operativa presso il quale viene or- ganizzato il noleggio dell’Autoveicolo, tenendo i costi a carico della Società, fino alla concorrenza di € 52,00.
Spese di rientro o rimpatrio degli occupanti l’Autoveicolo. Nel caso in cui, in conseguenza di un Guasto, di Incidente o Danno previsto dal contratto occorso all’Autoveicolo assicurato, il tempo necessario per le riparazioni superi le 8 ore o il tempo di immobilizzo dell’Autoveicolo superi le 36 ore (se giacente in Ita- lia) o 4 giorni (se giacente all’estero) certificati dalla Centrale Operativa oppure da un centro convenzionato con la Centrale Operativa ovvero in caso di Furto dell’Autoveicolo stesso purché sia fatta regolare denuncia presso le Autorità competenti, la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione degli Assicurati occupanti l’Autoveicolo un biglietto di viaggio (bi- glietto di prima classe in treno, classe turistica in aereo) per per- mettere ad essi di raggiungere la propria abitazione o di prose- guire il viaggio, fermo restando in questo caso che l’esposizione della Società non potrà essere superiore alle spese di rientro o rimpatrio degli Assicurati.
Recupero dell’Autoveicolo. Nel caso di un Incidente, di Danno previsto dal contratto o di un Guasto occorso all’Autoveicolo as- sicurato che determini il tempo di immobilizzo di cui al prece- dente punto, ovvero in caso di Furto dell’Autoveicolo stesso con successivo ritrovamento e qualora, nel frattempo, si fosse già provveduto al rientro o rimpatrio del o degli Assicurati, la Cen- trale Operativa provvederà a mettere a disposizione dell’Ade- rente, o di una persona da lui prescelta, un biglietto di viaggio (prima classe in treno, classe turistica in aereo) per recarsi sul luogo dove è stato riparato l’Autoveicolo per ricondurlo alla pro- pria abitazione.
Viceversa, nel caso di ritrovamento dell’Autoveicolo assicurato
successivo a Furto, l’Aderente potrà richiedere alla Centrale Operativa che disponga la riconsegna dell’Autoveicolo alla pro- pria Residenza o presso il Centro Convenzionato più vicino alla Residenza, purché ciò avvenga durante i due mesi successivi alla data del Furto e a condizione che l’Autoveicolo sia ancora di proprietà dell’Aderente.
Il recupero avverrà utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati, tenendo i costi a carico della Società, così come quelli per le eventuali spese di rimessaggio, dalla data di richiesta di recupero inoltrata alla Centrale Operativa.
Rimpatrio dell’Autoveicolo dall’estero. Qualora a seguito di In- cidente, di Danno previsto dal contratto o Guasto, l’Autoveicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di ripa- razione superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa ne organiz- zerà il rimpatrio utilizzando mezzi di trasporto appositamente at- trezzati dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concor- dato con l’Aderente. Le spese relative al trasporto stesso, non- ché quelle di giacenza all’estero dalla data di comunicazione del Sinistro alla Centrale Operativa sono a carico della Società, fino alla concorrenza del Valore Commerciale in Italia dell’Autovei- colo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell’Aderente i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da Furto parziale verificatisi prima della presa in carico dell’Autoveicolo da parte del mezzo che ef- fettua il rimpatrio.
Invio di un’autoambulanza. Qualora, a seguito di Incidente stra- dale che abbia interessato l’Autoveicolo assicurato, i suoi occu- panti necessitino di un trasferimento al più vicino posto di pronto soccorso, la Centrale Operativa provvede ad inviare un’autoambulanza, tenendo i costi a carico della Società, fino ad una percorrenza massima di 200 Km. Sono esclusi i trasferi- menti da una Struttura sanitaria ad un’altra.
Rimpatrio sanitario (operante solo all’estero). Qualora, a se- guito di Infortunio causato da Incidente stradale in cui sia rima- sto coinvolto l’Autoveicolo assicurato, le condizioni degli occu- panti dell’Autoveicolo stesso, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Cen- trale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessa- rio il loro trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla loro Re- sidenza, la Centrale Operativa organizza il rientro degli occupanti l’Autoveicolo assicurato con il mezzo che i medici della stessa ri- tengono più idoneo alle condizioni dei pazienti:
- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica eventualmente in barella;
- treno prima classe, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese della Società inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai me- dici della stessa.
La Centrale Operativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel caso in cui il Sinistro si sia verificato nei Paesi europei. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono agli oc- cupanti dell’Autoveicolo assicurato di proseguire il viaggio.
Medico on-line. L’Aderente, mettendosi in comunicazione con il servizio medico della Centrale Operativa, potrà ricevere consigli ed indicazioni sui primi provvedimenti d’urgenza da adottare, a seguito di Infortunio o malattia. Non verranno fornite diagnosi o prescrizioni mediche.
Anticipo di denaro all’estero. Nel caso in cui l’Aderente debba far fronte ad un imprevisto esborso di denaro (in seguito ad un Guasto, un Incidente o Danno previsto dal contratto), la Centrale Operativa potrà fare pervenire sul posto detto importo a titolo di prestito fino ad un massimo di € 2.600,00 a condizione che l’Aderente possa fornire adeguate garanzie bancarie o d’altro tipo per la restituzione dell’anticipo. L’Aderente dovrà rimbor- sare l’importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.
Anticipo cauzione penale all’estero. La Centrale Operativa, in conseguenza di un Sinistro derivante dalla circolazione dell’Au- toveicolo assicurato, provvederà, nel caso in cui venga richiesto dalle Autorità estere il versamento di una cauzione penale, a mettere a disposizione dell’Aderente l’importo della cauzione fino a concorrenza di € 5.200,00, a condizione che l’Aderente possa fornire adeguate garanzie bancarie o d’altro tipo per la re- stituzione dell’anticipo. L’Aderente dovrà rimborsare l’importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.
Anticipo spese legali all’estero. La Centrale Operativa, in conse- guenza di un Sinistro derivante dalla circolazione dell’Autovei- colo assicurato, provvederà ad anticipare le spese per gli onorari dei rappresentanti legali ai quali l’Assi-curato potrà rivolgersi per la sua difesa in sede penale, fino a concorrenza di € 1.100,00, a condizione che l’Aderente possa fornire adeguate garanzie ban- carie o d’altro tipo per la restituzione dell’anticipo. L’Aderente dovrà rimborsare l’importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.
Interprete all’estero. Nel caso di fermo o arresto in seguito ad Incidente stradale, qualora l’Aderente si trovasse in difficoltà per problemi di lingua, la Centrale Operativa metterà a sua disposi- zione un interprete. La relativa spesa è a carico della Società fino alla concorrenza di € 520,00.
Autista a disposizione in Italia. Qualora l'Aderente non sia in condizioni di guidare l’Autoveicolo per malattia, Infortunio, op- pure gli sia stata ritirata la patente e nessuno degli altri passeg- geri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Società, tramite la Centrale Operativa, mette a disposizione a proprie spese un au- tista per ricondurre l’Autoveicolo, con a bordo gli eventuali pas- seggeri nei limiti dei posti previsti dalla carta di circolazione, fino alla Residenza dell'Aderente secondo l'itinerario più breve. Re- stano sempre a carico dell'Aderente tutte le spese di carbu- rante, dei pedaggi in genere (autostrade e simili) nonché dei tra- ghetti, per il rientro dell’Autoveicolo.
Spese di albergo
Qualora il veicolo a seguito di Sinistro relativo ad evento in cui l’Aderente risulta coperto e sia distante oltre 50 km dal comune di Residenza, resti immobilizzato oppure in caso di Danno totale e ciò comporti una sosta forzata dell’Assicurato per almeno una notte, la Centrale Operativa provvede a ricercare e prenotare un albergo.
La Centrale Operativa tiene a proprio carico le spese di pernot- tamento e prima colazione fino ad un massimo di € 260,00 com- plessivamente per tutte le persone (Assicurato e trasportati) coinvolte nel medesimo Sinistro.
5.2. Obblighi in caso di Sinistro.
Tutte le prestazioni devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il Sinistro o quando l’Aderente ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa. Qualora l’Aderente non abbia preso contatti per qualsiasi motivo con la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi
per prestazioni non fornite direttamente o non espressamente autorizzate dalla Centrale stessa.
5.3. Esclusioni.
Sono esclusi dalle garanzie di Assistenza:
a. gli autoveicoli da noleggio o da trasporto pubblico;
b. gli incidenti o guasti occasionati durante la circolazione fuoristrada;
c. i danni provocati con dolo dall’Aderente o dalle persone
di cui egli deve rispondere;
d. le prestazioni o spese non autorizzate specificatamente dalla Centrale Operativa. Sono del pari esclusi i danni ve- rificatisi:
e. in conseguenza di guida in stato di ebbrezza, ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci od allucinogeni;
f. in conseguenza di partecipazione ad attività illecite, op- pure partecipazione a corse, scommesse, gare e competi- zioni;
g. in conseguenza di impossibilità di utilizzo dell’Autovei- colo assicurato a causa di operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o di interventi sulla carrozzeria in- dipendenti dall’accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.
▶ 6. VINCOLO A FAVORE DI BMW Bank GmbH – Succursale Italiana
Se il Veicolo assicurato è stato concesso in leasing, risulta essere di proprietà della BMW FSI ed immatricolato al P.R.A a suo nome, con annotazione del nominativo dell’Utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto di locazione finanziaria con facoltà di acquisto. Pertanto, per tutta la durata del presente contratto di assicurazione, la Società si impegna verso BMW FSI in qualità di Proprietario-locatore:
a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate se non con il consenso di BMW FSI;
b) a comunicare a BMW FSI ogni Sinistro in cui è stato coinvolto il Veicolo entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia.
Resta inteso che in caso di Incendio, Furto o Guasto accidentale del Veicolo assicurato l’Indennizzo da liquidare sarà corrisposto alla Società di leasing in quanto Proprietario di detto Xxxxxxx e che, pertanto da quest’ultima sarà sottoscritta la relativa quietanza libe- ratoria.
La sottoscrizione della clausola di vincolo non pregiudica la facoltà di recesso della quale è titolare l’Aderente.
Esclusioni e limitazioni
▶ 7. DANNI ESCLUSI
Limitatamente alle garanzie Furto, Incendio, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione, Kasko e Infortuni del Conducente, l’assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche pre- liminari e finali previste dal regolamento di gara.
b) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento;
c) determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell’Aderente, o del Conducente, delle persone con loro coabitanti, del fatto di coloro di cui essi debbano rispondere o delle persone da loro incaricate alla guida o custodia del Xxxxxxx assicurato, salvo quanto previsto nelle singole garanzie.
▶ 8. SCOPERTI e FRANCHIGIE
8.1. Gli scoperti e le franchigie per le diverse garanzie sono differenti per provincie raggruppate per zone che di seguito si riportano:
Zona | Provincia di Residenza dell’Aderente o locatario in caso di leasing |
1 | AV BA BN BR BT CE CT FG XX XX XX XX |
0 | XX XX XX LT XX XX XX PZ RC SR VV |
3 | AG AT CI CL EN FR GE IS MI NU OG PE RG RI RM TO TP VS |
4 | AQ BG BI BS CB CH CN CO CR FI GO LC LO MB MC MN NO PC PD PG PN PR PU PV RA RE RN RO SO TE TS TV VA VB VE VI VR VT |
5 | AL AN AO AP AR BL BO BZ CA FC FE FM GR IM LI LU MO MS OR OT PI PO PT RSM SI SP SS SV TN TR UD VC |
Garanzia con riparazione/riacquisto in un Centro convenzionato BMW/MINI | Zona | Scoperto e minimo |
Furto, Incendio, eventi naturali, eventi socio politici e atti vandalici | 1 | 15,00% minimo € 750 |
2 | 10,00% minimo € 500 | |
3 | 7,50% minimo € 500 | |
4 | 5,00% minimo € 500 | |
5 | 5,00% minimo € 500 | |
Kasko e Collisione | 1 | 10,00% minimo € 1.000 |
2 | 10,00% minimo € 1.000 | |
3 | 7,50% minimo € 750 | |
4 | 5,00% minimo € 500 | |
5 | 5,00% minimo € 500 |
Garanzia con riparazione/riacquisto NON in un Centro convenzionato BMW/MINI | Zona | Scoperto e minimo |
Furto, Incendio, eventi naturali, eventi socio politici e atti vandalici | 1 | 30,00% minimo € 750 |
2 | 20,00% minimo € 500 | |
3 | 15,00% minimo € 500 | |
4 | 10,00% minimo € 500 | |
5 | 10,00% minimo € 500 | |
Kasko e Collisione | 1 | 20,00% minimo € 1.000 |
2 | 20,00% minimo € 1.000 | |
3 | 15,00% minimo € 750 | |
4 | 10,00% minimo € 500 | |
5 | 10,00% minimo € 500 |
Per le altre garanzie, si rinvia alle franchigie/scoperti riportate negli specifici articoli di ogni Garanzia.
8.2 - Opzione zero Scoperto
L’Aderente ha la facoltà di acquistare l’Opzione zero Scoperto per una durata di 12, 24, 36, 48, 60, 72 o 84 mesi.
Essa si applica a tutte le garanzie scelte dall’Aderente sia in caso di danni parziali che danni totali del Veicolo sia su scoperti che per franchigie.
La presente Opzione può essere applicata solo:
a) in caso di danni parziali, se il Veicolo viene riparato presso un Centro convenzionato BMW/MINI;
b) in caso di danni totali, se l’Aderente riacquisto un nuovo veicolo di marca BMW/MINI di valore pari o superiore a quello pre- cedentemente assicurato presso un Centro convenzionato BMW/MINI.
Calcolo del Premio
▶ 9. COME SI DETERMINA IL PREMIO
Il Premio di assicurazione viene calcolato in base ai seguenti parametri:
1. Garanzie scelte dall’Aderente
2. provincia di Residenza dell’Assicurato o, in caso di leasing, dell’Utilizzatore:
Zona | Provincia di Residenza dell’Aderente o locatario in caso di leasing |
1 | AV BA BN BR BT CE CT FG XX XX XX XX |
0 | XX XX XX LT XX XX XX PZ RC SR VV |
3 | AG AT CI CL EN FR GE IS MI NU OG PE RG RI RM TO TP VS |
4 | AQ BG BI BS CB CH CN CO CR FI GO LC LO MB MC MN NO PC PD PG PN PR PU PV RA RE RN RO SO TE TS TV VA VB VE VI VR VT |
5 | AL AN AO AP AR BL BO BZ CA FC FE FM GR IM LI LU MO MS OR OT PI PO PT RSM SI XX XX XX XX XX XX XX |
0. classi di rischio (modelli del Veicolo);
4. Valore Assicurato;
5. durata dell’Assicurazione;
6. data di immatricolazione del Veicolo;
7. sistema BMW-MINI Tracking o SAT VEHICLE GUARDIAN /RADIO VEHICLE GUARDIAN/ VODAFONE/ KIT SICUREZZA
8. presenza o meno della Campagna di BMW.
In caso di Sinistro
▶ 10. A CHI RIVOLGERSI
In caso di Sinistro occorre rivolgersi alle seguenti CENTRALI OPERATIVE a disposizione di tutti gli Assicurati:
CENTRO ASSISTENZA CLIENTI MACH1 – Xxx Xxxxxxx Xxxxxx x.0, 00000 XXXXXX. E’ possibile aprire i sinistri sul sito web xxx.xxxx-0.xx oppure contattando telefonicamente il Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx 0 (Telefono x00 00 00000000; Numero verde 000 000000 – fax x00 00 00000000 – contatti email: xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxx-0.xx) alla quale devono essere denunciati tutti i danni al Veicolo assicurato (questo servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle ore 17.30).
Il Centro Assistenza Clienti garantisce agli Assicurati:
Servizio di Consulenza on-line per ogni informazione sui contenuti, le modalità e le procedure dei Programmi Assicu- rativi;
Servizio di Gestione del contratto di assicurazione per ogni comunicazione di variazione (variazione di dati anagrafici, sostituzione di Xxxxxxx o cambio di Residenza); questa comunicazione potrà essere effettuata anche per telefono. Il Centro Assistenza Clienti trasmetterà direttamente al domicilio dell’ Aderente le eventuali appendici contrattuali; Servizio di Gestione dei Sinistri per la gestione, la liquidazione e il pagamento dell’Indennizzo, con limitazione al minimo indispensabile delle incombenze burocratiche a carico dell’ Aderente. Va ricordato che la Polizza prevede indennizzi più favorevoli qualora la riparazione sia effettuata da una carrozzeria o da una autofficina convenzionata con la Società. È quindi opportuno, prima di effettuare una riparazione, contattare il CENTRO ASSISTENZA CLIENTI MACH 1 per av ere l’indicazione del riparatore convenzionato più vicino.
IMA SERVIZI S.C.A.R.L. alla quale devono essere richieste le prestazioni di Assistenza (art. 5) da parte di chi ne ha diritto.
In caso di Sinistro, per richiedere l’intervento del Servizio Assistenza, l’Assicurato/Aderente deve rivolgersi sempre e preventivamente alla Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero verde 000 000 000 dall'Italia, tel. x00 00 00000000 dall’estero– fax x00 00 00000000.
Alla Centrale Operativa l’Aderente deve comunicare con precisione, oltre agli estremi del Sinistro, il numero di Polizza 7 605 814, il numero del proprio Certificato di Assicurazione, i propri dati identificativi, il numero di targa del Veicolo. La Centrale Operativa potrà richiedere all’Aderente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l’erogazione della prestazione di assistenza.
In ogni caso è necessario inviare alla Centrale Operativa gli originali dei giustificativi, delle fatture e delle ricevute di spesa.
▶ 11. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO/ADERENTE
In caso di Sinistro l'Assicurato/Aderente, entro 3 giorni, deve: A.presentare – soltanto in caso di Danno da Furto, Incendio, Atto vandalico – denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria com- petente indicando che il Veicolo è assicurato con la Società. Qualora il Danno riguardi solo alcune parti o accessori del Vei- colo (Danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia.
B.fornire denuncia scritta a MACH 1 srl, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx x.0 00000 Xxxxxx (XX), fax x00 00 00000000, email gestionesini- xxxx.xxx@xxxx-0.xx, fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il Veicolo.
In caso di Danno totale, l’Assicurato/Aderente deve inviare en- tro 5 giorni quanto segue:
1.originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (v. precedente punto A);
2.copia della fattura di acquisto del Veicolo assicurato;
3. copia della carta di circolazione o del foglio di via, se dispo- nibili;
4.tutte le chiavi di dotazione originale del Veicolo;
5.copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità; In caso di Furto totale per il quale emerga l’assenza di una o più chiavi del veicolo, sarà applicato un ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza.
L’originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti deve essere inviato anche in caso di Xxxxx parziale causato da uno degli eventi menzionati al precedente punto A.
In caso di Sinistro verificatosi all’estero, l’Assicurato/Aderente deve presentare la denuncia all’Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità ita- liane competenti.
Nel caso di Danno parziale l’Assicurato/Aderente non deve
provvedere a far riparare il Veicolo prima che il Danno sia stato accertato dalla Società, salvo le riparazioni di prima urgenza.
▶ 12. LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Per le altre garanzie, ove previsto, si rimanda ai singoli e speci- fici articoli che disciplinano le modalità di gestione del Sinistro.
Nella determinazione dell’ammontare del Danno si tiene conto dell’incidenza dell’IVA ove l’Aderente la tenga a suo carico e l’im- porto di tale imposta sia compreso nel Valore Assicurato. In caso di Xxxxx totale subito da un Veicolo in leasing, l’IVA è liquidata esclusivamente sull’importo corrispondente alle quote (canoni sia periodici che iniziali versati anche a titolo di “anticipo”) già versate sempre che l’IVA resti a carico dell’Aderente.
A) DANNO TOTALE
Se il Sinistro si verifica nei primi 6 mesi dalla data di prima imma- tricolazione, in caso di Veicolo usato dalla data di voltura, la li- quidazione del Danno sarà effettuata sulla base del valore d’ac- quisto riportato in fattura
Se il Sinistro si verifica nei dopo 6 mesi dalla data di prima imma- tricolazione, in caso di Veicolo usato dalla data di voltura, la li- quidazione del Danno sarà effettuata sulla base del Valore Com- merciale del Veicolo al momento del Sinistro ovvero quello ri- portato su Eurotax Giallo.
Si considera “perdita totale” del Veicolo i danni subiti dallo stesso superiori al 70% del Valore Commerciale al momento del Sinistro.
Salvo quanto disciplinato dall’Opzione zero scoperto, restano ferme l’applicazione degli scoperti di cui all’art. 8 delle Condi- zioni di Assicurazione.
La liquidazione del Danno non può mai, comunque, essere supe- riore al valore di fattura.
A parziale deroga di quanto previsto al presente articolo 12, esclusivamente in caso di Furto totale del veicolo seguito dal riacquisto di un nuovo veicolo di marca BMW/MINI, trascorsi al- meno 30 giorni dalla data del Furto del Veicolo senza ritrova- mento, la Società, su richiesta scritta dell’Aderente potrà liqui- dare il Danno come perdita totale anche in caso di successivo ritrovamento, previa consegna di tutta la documentazione ri- chiesta dalla Società per il caso di Furto senza ritrovamento del Veicolo.
Qualora le Parti considerino il Veicolo come Relitto, la gestione dello stesso è a carico della Società. L’Assicurato si rende per- tanto disponibile ad agevolare tutti gli adempimenti necessari affinché la Società stessa gestisca correttamente tale aspetto.
A.1) Opzione Valore a nuovo
L’Aderente ha la facoltà di acquistare l’Opzione Valore a nuovo per una durata di 12, 24, 36, 48, 60, 72 o 84 mesi.
La Società in caso di Danno totale rimborsa la differenza tra il Valore Assicurato e il Valore Commerciale del Veicolo al mo- mento del Sinistro.
La presente Opzione può essere applicata solo in caso di riacqui- sto di un veicolo BMW/MINI di valore pari o superiore a quello precedentemente assicurato di cui l’Aderente dovrà inoltre con- segnare anche la proposta di riacquisto del nuovo veicolo BMW/MINI.
B) DANNI PARZIALI
L’Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il Veicolo, salvo gli interventi di prima urgenza, prima che il Danno sia stato accertato dalla Società. In ogni caso l’Assicurato dovrà
conservare le tracce del Sinistro.
L’Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea do-
cumentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.
Nel caso di Danno parziale, il danno è determinato in base al co- sto delle riparazioni tenuto conto del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. Per Xxxxx parziali si intendono i danni subiti dal Veicolo che non superino il 70% del Valore Com- merciale al momento del Sinistro.
Relativamente alle parti riparabili, sono indennizzate, mediante presentazione di fattura, le spese necessarie per la riparazione, al netto dello Scoperto secondo quanto previsto dall’art. 8 delle Condizioni di assicurazione.
Salvo quanto disciplinato dall’Opzione zero scoperto di cui all’art. 8.2, restano ferme l’applicazione degli scoperti di cui all’art. 8 delle Condizioni di Assicurazione.
La liquidazione del Danno non può mai, comunque, essere su- periore al valore di fattura.
Non si terrà conto del degrado qualora, dalla data di prima im- matricolazione, anche se avvenuta all’estero, non siano tra- scorsi i seguenti termini:
1. Auto NUOVE ed USATE con riparazione effettuata presso un Centro convenzionato BMW/MINI:
a. 6 (sei) mesi per le batterie e i pneumatici;
b. 5 (cinque) anni per tutte le altre parti sostituite.
Per quanto riguarda i Veicoli usati il termine di 6 mesi di cui al punto 1.a decorre dalla data di attivazione della Polizza.
Per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati, la Società terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svaluta- zione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quota- zione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.
2. Auto NUOVE ed USATE con riparazione NON effettuata presso un Centro convenzionato BMW/MINI:
a. 6 (sei) mesi per le batterie e i pneumatici;
b. 12 (dodici) mesi per tutte le altre parti.
Per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati, la Società terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svaluta- zione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quota- zione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.
Relativamente ai punti 1 e 2 sopra indicati, per la quantifica- zione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati si terrà conto della loro vetustà appli- cando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.
C) LIQUIDAZIONE DEL DANNO A MEZZO ARBITRATO
La determinazione dell'ammontare del Danno ha luogo me- diante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo ri- chieda, mediante Periti nominati rispettivamente dalla Società e dall’Assicurato.
I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro de- cisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accor- dano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente
del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l’As- sicurato, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.
I Periti devono:
1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni ri- sultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’Assicurazione;
2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicu- rate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
4. procedere alla stima del Danno e alla valutazione dell’Inden- nizzo sulla base delle norme contrattuali.
5. i risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od
▶ 13. RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO
eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Società e dell'Aderente in parti uguali.
In caso di disaccordo, resta impregiudicata la facoltà di adire
l’Autorità Giudiziaria.
D) TERMINI DI PAGAMENTO:
In caso di Danno Parziale, la liquidazione del danno verrà effet- tuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell’intera documentazione tecnica (peri- zia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le ripara- zioni l’ammontare del costo delle stesse.
In caso di Xxxxx Totale, la liquidazione del danno verrà effet- tuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto A.
In caso di recupero del Veicolo rubato, l’Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti MACH 1 appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le forma- lità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a di- sposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.
Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di denuncia del Furto senza ritrovamento, la Società liquida il Danno come perdita totale an- che in caso di successivo ritrovamento.
Qualora la Società abbia già risarcito integralmente il Danno, il Xxxxxxx recuperato verrà gestito dalla Società come se fosse di proprietà della stessa ivi compreso per tutto quanto attinente al
recupero, la vendita e/o successiva radiazione per demolizione del Veicolo, a meno che l’Assicurato/Aderente oppure il Con- traente non restituisca alla Società l’intero importo riscosso a ti- tolo di Indennizzo per il Veicolo medesimo.
L’Assicurato/Aderente ha facoltà di chiedere, e la Società di con- cedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il Veicolo ri- manga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali.
Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima del trentesimo giorno dalla data di denuncia del Furto, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal Veicolo in occasione del Sinistro.
Protezione dei dati personali
▶ 14. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
□ A chi vengono trasmessi i vostri dati personali?
I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del trattamento.
I vostri dati personali possono essere trasmessi ai titolari autonomi del trattamento, ai partners e sub-fornitori legati contrattual- mente, a riassicuratori, organismi professionali, organismi assicurativi o organismi sociali delle persone interessate, agenti, broker assicurativi e alle persone interessate al contratto.
Questi destinatari possono essere situati al di fuori dell'Unione europea in base ad una decisione per l’adeguamento alla normativa privacy o alle condizioni contrattuali negoziate. Queste informazioni sono disponibili presso il nostro Data Protection Officer.
Per qualsiasi ulteriore informazione, potete contattare il Data Protection Officer: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx o per posta: MMA IARD S.A. “Protection des données personnelles” - 14 boulevard Xxxxx et Xxxxxxxxx Xxxx - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia.
□ Perché abbiamo bisogno di trattare i vostri dati personali?
1. I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa per:
- concludere, gestire ed eseguire le garanzie del vostro contratto assicurativo;
- realizzare operazioni di attività commerciale;
- consentire di proporre e gestire i reclami;
- condurre azioni di ricerca e sviluppo nell'ambito delle finalità di cui sopra;
- condurre azioni di prevenzione;
- elaborare statistiche e studi attuariali;
- combattere la frode in materia di assicurazioni;
- condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- adempiere i propri obblighi legali, normativi e amministrativi in vigore.
La Società può ricorrere ad una presa di decisione automatizzata in vista della sottoscrizione o della gestione del vostro contratto per la valutazione del rischio. Potete, in questo caso, chiedere quali siano stati i criteri determinanti della decisione al nostro Data Protection Officer.
2. Questi trattamenti hanno come fondamento giuridico: l'interesse legittimo dei titolari del trattamento per le finalità di attività commerciale, di lotta contro la frode assicurativa, di ricerca e sviluppo, di elaborazione di statistiche e studi attuariali e di azioni di prevenzione; e il vostro contratto per le altre finalità citate. Quando il fondamento giuridico è il contratto, il rifiuto di fornire i vostri dati comporta l'impossibilità di concluderlo.
3. Nell'ambito della lotta contro la frode assicurativa, la Società può, in caso di rilevamento di un'anomalia, di un'incoerenza o di una segnalazione, iscrivervi su una lista di persone che presentano un rischio di frode, per controllare i nostri costi e proteggere la nostra solvibilità.
□ Per quanto tempo vengono conservati i vostri dati personali?
I dati personali trattati nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto sono conservati conformemente ai termini legali di prescrizione, fissati secondo la natura del contratto.
Nell'ambito dell’attività commerciale, i dati personali vengono conservati 3 anni a partire dalla loro raccolta e dall'ultimo contatto con la persona interessata rimasto senza effetto.
In caso di iscrizione su una lista di lotta contro la frode, i vostri dati personali sono conservati 5 anni dall’iscrizione.
□ Quali sono i diritti di cui disponete?
Disponete innanzitutto di un diritto di opposizione che vi consente di opporvi all'uso dei vostri dati ai fini dell’attività commerciale, in qualsiasi momento, senza spese.
Disponete anche:
□ di un diritto d’accesso, che vi consente di ottenere:
o la conferma che determinati dati che vi riguardano possono (o non possono) essere trattati;
o copia di tutti i dati personali detenuti dal titolare autonomo del trattamento che vi riguardano Questo diritto riguarda l'insieme dei dati oggetto (o meno) di un trattamento da parte nostra.
□ di un diritto di chiedere la portabilità di determinati dati. Più limitato del diritto d'accesso, si applica ai dati personali che avete fornito (in modo attivo, o che sono stati osservati quando avete utilizzato un servizio o un dispositivo) nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto.
□ di un diritto di opposizione: vi consente di non essere più oggetto di attività commerciale da parte dalla Società o dei suoi partners.
□ di un diritto di rettifica: vi consente di far rettificare un'informazione che vi riguarda quando sia obsoleta o errata. Vi con- sente anche di far completare alcune informazioni incomplete che vi riguardano.
□ di un diritto alla cancellazione: vi consente di ottenere la cancellazione dei vostri dati.
□ personali fermo restando la durata legale di conservazione. Può in particolare applicarsi nel caso in cui i vostri dati non fossero più necessari al trattamento.
□ di un diritto di limitazione, che vi consente di limitare il trattamento dei vostri dati (che non sono quindi più oggetto di trattamento attivo):
o in caso di uso illecito dei vostri dati;
o se contestate l'esattezza dei vostri dati;
o se vi è necessario disporre dei dati per constatare, esercitare o difendere i vostri diritti.
A sostegno della vostra richiesta di esercizio dei diritti, ci riserviamo comunque il diritto di chiedere un documento di identità valido.
In caso di disaccordo sulla raccolta o sull'uso dei vostri dati personali, avete la possibilità di presentare un reclamo presso l’autorità
garante della privacy competente.