INDICE
INDICE
PREMESSE 3
SCHEMA DI CONTRATTO 5
SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI 5
1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI 5
2. DEFINIZIONI 5
3. CONDIZIONI GENERALI 5
4. OGGETTO 6
5. DURATA ED EFFICACIA 7
SEZIONE II- SOCIETA’ DI PROGETTO
6. SOCIETA’ DI PROGETTO 7
7. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO E RESPONSABILITA’
SOLIDALE DEI SOCI 8
8. PROGETTAZIONE E CONSEGNA DELLE AREE 9
SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE 11
9. AUTORIZZAZIONI 9
10. OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCEDENTE 13
11. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCESSIONARIO 14
12. RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO 19
13. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 19
14. FORZA MAGGIORE 20
SEZIONE IV – COSTRUZIONE 21
15. ESECUZIONE DEI LAVORI 21
16. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
22
17. COLLAUDO 22
18. ESPROPRIAZIONI 23
19. MODIFICHE DEL CONTRATTO 23
20. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DI CANTIERE 24
21. CONTRIBUTO 26
22. DECURTAZIONI E PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE 27
SEZIONE V – GESTIONE 29
23. FASE DI GESTIONE DEI SERVIZI DI DISPONIBILITA’ 29
24. SERVIZI DI DISPONIBILITÀ 29
25. FORNITURA DEI SERVIZI ACCESSORI ALLA DISPONIBILITÀ 30
26. ALTRE CATEGORIE DI SERVIZI 31
27. SOSPENSIONE DEI SERVIZI 31
28. CORRISPETTIVI,TERMINI DI PAGAMENTO ED ESCROW ACCOUNT 32
29. CANONE DI DISPONIBILITA’ E MECCANISMO DI RETTIFICA 33
30. TARIFFE 34
SEZIONE VI – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF 35
31. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO 35
32. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO 35
SEZIONE VII – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI 37
33. CAUZIONI 37
34. POLIZZE ASSICURATIVE 37
35. GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI 40
SEZIONE VIII- VICENDE DELLA CONCESSIONE 41
36. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 41
37. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO 41
38. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE 43
39. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO 43
40. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE 44
41. REVOCA DELLA CONCESSIONE 45
42. RECESSO 46
43. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO 47
44. RIFINANZIAMENTO 48
45. MONITORAGGIO 48
46. CONFORMITA’ DELL’INTERVENTO
47. SUBCONCESSIONE 48
48. PROPRIETA’ DELL’OPERA 48
49. COMUNICAZIONI 48
50. RINUNCIA ALLA COMPETENZA ARBITRALEI 48
51. CODICE ETICO 48
52. RINVIO 48
53. SPESE 48
ALLEGATI 49
ALLEGATO 1: DOCUMENTI CONTRATTUALI 51
ALLEGATO 2: DEFINIZIONI 53
ALLEGATO 3: MATRICE DEI RISCHI 61
Repertorio n. [•]
ATER TRIESTE
*****
REPUBBLICA ITALIANA
*****
CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISMICA DEGLI IMMOBILI GESTITI DA ATER TRIESTE, GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI, DI ILLUMINAZIONE, E FINANZIAMENTO DELLE OPERE (“DECRETO RILANCIO” 77/2020), AI SENSI DELL’ART. 180, 183 COMMA 15 E 16 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.
Codice Unico di Progetto (CUP) [•]
Codice Identificativo di Gara (CIG) [•]
******
L'anno [•] addì [•] del mese di [•] in [•] presso la sede dell’ATER TRIESTE, innanzi a me [•] incaricato/a di svolgere le funzioni di Ufficiale Rogante per gli atti in forma pubblica amministrativa inerenti all’attività dell’ATER TRIESTE, sono comparsi i Signori:
[CONCEDENTE] ATER TRIESTE (d’ora in avanti “Concedente”), Via ………… (…………), C.F. ………… – P.I. …………
in persona di [•] domiciliato presso [•], il quale interviene al presente atto quale [•] e quindi in rappresentanza della Stazione Appaltante, nominato con provvedimento [•], autorizzato al presente atto con [•], esecutiva ai sensi di legge
E
[CONCESSIONARIO] [•] (d’ora in avanti “Concessionario”), con sede legale in [•], alla piazza/via [•], n. [•],
c.a.p. [•], C.F./P.I. [•], R.E.A. n. [•], in persona del Legale rappresentante pro-tempore [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta, Concedente e Concessionario di seguito anche “Parte” (individualmente) o “Parti” (congiuntamente)
PREMESSO CHE
1. ATER TRIESTE ha la necessità di riqualificare il proprio complesso residenziale che necessita di significativi lavori di riqualificazione e adeguamento dal punto di vista sismico, energetico, strutturale, in stretta adiacenza e conformemente alle finalità ed alle funzioni perseguite da parte del Concedente proprietario dello stesso;
2. In data [•] la società [•] ha presentato a [•] una proposta di finanza di progetto a iniziativa privata (la “Proposta”), ai sensi degli articoli 180, 183 comma 15 e seguenti del Codice, avente ad oggetto un partenariato pubblico privato per la progettazione ed esecuzione dei lavori, nonché la gestione dei servizi connessi alla riqualificazione energetica e sismica del Complesso immobiliare di ATER TRIESTE (in linea con quanto previsto ai sensi del c.d. Decreto Rilancio, D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020);
3. Con determinazione n. [•] del [•], ATER TRIESTE ha valutato la fattibilità della Proposta positivamente ed ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica con delibera del [•] n. [•] (il “Progetto di
Fattibilità Tecnica Economica”);
4. La Stazione Appaltante ha inserito il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica nei propri strumenti di programmazione, di cui all’articolo 21 del Codice, adottato con determinazione n. [•], del [•], ed approvato con determinazione n. [•], del [•];
5. La Stazione Appaltante con determinazione [•], n. [•], del [•], ha approvato la documentazione di gara per l’affidamento del partenariato pubblico privato ai sensi degli articoli 180, 183 comma 15 e seguenti del Codice, per la progettazione ed esecuzione dei lavori, nonché la gestione dei servizi connessi alla riqualificazione energetica e sismica del complesso immobiliare di ATER TRIESTE, (in linea con quanto previsto ai sensi del c.d. Decreto Rilancio) (la “Concessione”), mediante procedura di gara [•], da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 183, commi 4 e 5, 15, 95 e 173, del Codice (la “Gara”);
6. In data [•] è stato pubblicato il bando di Gara sulla G.U.C.E. n. [•] e sulla G.U.R.I., foglio inserzioni n. [•], del [•], o sul [•], n. [•] del [•] e, per estratto, sui seguenti quotidiani [•] (il “Bando di Gara”);
7. Conseguentemente, la Gara si è svolta secondo i termini e le condizioni previsti dal Bando di Gara;
8. Le operazioni di esperimento della Gara sono state ultimate dalla Commissione giudicatrice in data [•];
9. All’esito della Gara, il Concedente ha disposto l'affidamento della Concessione in favore di [•] (“x’Xxxxxxxxxxxxxx”);
10. In data [•], con delibera n. [•] il Consiglio di Amministrazione di ATER TRIESTE ha individuato [specificare l’aggiudicatario] quale aggiudicatario della Concessione, ai sensi dell’articolo 173 del Codice; e col medesimo provvedimento, il Consiglio di Amministrazione di ATER TRIESTE ha disposto l’affidamento della Concessione relativa all’intervento in oggetto in favore dell’Aggiudicatario, in qualità di Concessionario;
11. In data [•] con delibera n. [•] ATER TRIESTE ha approvato il Progetto Definitivo, valevole anche come
titolo autorizzativo, dopo aver acquisito la validazione del RUP in data [•];
12. [(nel caso in cui sia stata costituita la Società di Progetto) In data [•], ai sensi dell’articolo [•] del Bando di Gara e dell’articolo 184 del Codice, è stata costituita la Società di Progetto [specificare nome e forma societaria] con capitale sociale di euro [•], sede legale in [•], alla via [•], n. [•], codice fiscale [•] ed iscrizione al Registro delle Imprese [•], indirizzo PEC a cui inviare le comunicazioni ufficiali: [•], la quale è subentrata a titolo originario nella posizione del Concessionario];
13. L’Aggiudicatario [(nel caso in cui sia stato stipulato un Contratto di Finanziamento) ha stipulato il Contratto di Finanziamento in data [•] estremi [•] (oppure, nel caso in cui non sia stato stipulato un Contratto di Finanziamento) ha reperito la liquidità necessaria alla realizzazione dell’investimento attraverso altre forme di finanziamento presso uno o più soggetti finanziatori ed allega a tal scopo l’atto [•] estremi [•] con tutti gli allegati; (oppure, nel caso in cui si preveda la stipula di un Contratto di Finanziamento) si impegna a sottoscrivere il Contratto di Finanziamento o comunque a reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell’investimento attraverso altre forme di finanziamento, entro il termine stabilito all’articolo 11 del presente Contratto;
14. Le Parti intendono disciplinare mediante apposito Contratto la Concessione dell’intervento in oggetto;
15. Costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l’Equilibrio Economico e Finanziario: 15 a) l’importo totale dell’investimento del Concessionario che è pari a euro [•] e, in particolare, i:
- costi di progettazione di fattibilità pari a euro [•];
- costi della progettazione definitiva ed esecutiva, ivi incluso i costi relativi al Coordinatore per la Sicurezza sostenuti in fase di progettazione, pari a euro [•];
- costi dell’esecuzione dei Lavori Incentivabili pari a Euro [•];
- costi dell’esecuzione dei Lavori Non Incentivabili pari a Euro [•];
- costi dei servizi tecnici di Direzione Operativa relativi ai lavori di cui punti precedenti;
- costi relativi al Coordinatore per la Sicurezza sostenuti in fase di Esecuzione;
- costi di asseverazione e rilascio di visto di conformità propedeutici all’ottenimento del beneficio
fiscale;
- costi di manutenzione straordinaria per l’efficientamento energetico, pari a euro [•];
15 b) le modalità di corresponsione del Corrispettivo secondo quanto previsto all’art. 28, riconosciuto
nei confronti del Concessionario; 15 c) la durata della Concessione;
15 d) gli altri elementi indicati nel Piano Economico e Finanziario, in particolare [•].
16. Tutto ciò premesso ed accertato da me Ufficiale Xxxxxxx che i predetti comparenti hanno la piena capacità a rappresentare ed impegnare legalmente l’ATER TRIESTE e il Concessionario, le Parti come sopra costituite e della cui identità personale sono certo, confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto e, previa rinuncia all’assistenza dei testimoni a norma della vigente legge notarile, convengono e stipulano quanto segue.
SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI
1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI
1. Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.
2. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
3. I Documenti Contrattuali elencati nell’Allegato 1, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.
4. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell’Unione
europea.
5. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali valgono le disposizioni del Contratto.
2. DEFINIZIONI
1. Ai fini del Contratto, i termini elencati nell’Allegato 2 assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell’Allegato medesimo.
3. CONDIZIONI GENERALI
1. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che:
a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;
b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti [(solo nel caso in cui non sia costituita la Società di Progetto)], non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all’esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;
d) non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;
e) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell’articolo 32, commi 9 e 11, del
Codice.
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all’intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall’articolo 13.
3. Non è ammessa la cessione del Contratto.
4. OGGETTO
1. Il Contratto ha ad oggetto l’affidamento in Concessione della progettazione e della esecuzione dei Lavori, nonché della gestione dei servizi connessi alla riqualificazione energetica e sismica del complesso immobiliare di ATER TRIESTE.
Il valore complessivo della Concessione è pari a euro [•], di cui euro [•] relativi agli oneri della sicurezza, ed è pari alla somma:
- del Contributo Lavori Incentivabili di cui all’articolo 28.1;
- del Canone di Disponibilità Lavori Incentivabili, di cui all’articolo 28.1;
- del Contributo Lavori Non Incentivabili di cui all’articolo 28.2;
- del Canone di Disponibilità Lavori Non Incentivabili, di cui all’articolo 28.2.
Il Contratto comprende sia i Lavori Incentivabili quale oggetto principale della presente Concessione, sia i Lavori Non Incentivabili, accessori ai primi e non incentivati, in entrambi i casi attuati, contabilizzati e pagati al Concessionario con le modalità individuate all’articolo 28.
2. In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività:
a) la predisposizione del Progetto Esecutivo dei Lavori;
b) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione ed esecuzione dei Lavori, ed in particolare: Direzione Lavori operativa ai sensi dell’articolo 101, comma 4, del Codice e Assistenza di cantiere ai sensi dell’articolo 101, comma 5, del Codice, funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08; mediante l’ausilio di tecnici abilitati, rilascio delle Asseverazioni e dei Visti di Conformità; trasmissione delle Asseverazioni e dei Visti di Conformità alle Autorità competenti;
c) l’esecuzione dei lavori a regola d’arte e in conformità al Progetto Definitivo e al Progetto Esecutivo;
d) i Servizi di Disponibilità previsti, programmati o comunque necessari a garantire la funzionalità e disponibilità dell’Opera in relazione al ciclo di vita e per tutta la durata della Concessione secondo quanto previsto dal presente Contratto;
e) la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria dell’Opera.
3. Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni del Contratto.
4. L’importo dei Lavori, come indicato nel Quadro Economico, è fisso e invariabile, salvo quanto previsto ai sensi del presente Contratto.
5. La Concessione si articola nelle seguenti fasi:
a) Fase di Progettazione: in tale fase il Concessionario deve svolgere le attività di progettazione esecutiva dei Lavori, con lo svolgimento di ogni prestazione inerente all’attività di progettazione medesima ai sensi del Contratto, dei Documenti Contrattuali e della normativa vigente in materia;
b) Fase di Costruzione: in tale fase il Concessionario deve svolgere le attività di costruzione dei Lavori con l’esecuzione di ogni prestazione inerente all’attività di costruzione ai sensi del Contratto, dei Documenti Contrattuali e della normativa vigente in materia;
c) Fase dei Servizi di Disponibilità: in tale fase il Concessionario deve svolgere i Servizi di Disponibilità nonché le attività di gestione tecnica ed esercizio dell’Opera, comprese le attività di Manutenzione Ordinaria e di Manutenzione Straordinaria, ai sensi del Contratto, dei Documenti Contrattuali e della normativa vigente in materia.
6. La documentazione tecnica correlata all’esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che
dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la
vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all’esecuzione del Contratto.
7. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l’ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno.
8. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel Contratto.
5. DURATA ED EFFICACIA
1. Il Contratto ha la durata complessiva di [•] anni, come stabilito nel bando di gara ai sensi dell’articolo
168 del Codice.
La predetta durata, nel rispetto del Cronoprogramma, è così suddivisa:
a) [•] anni/mesi/giorni per la progettazione esecutiva;
b) [•] anni/mesi/giorni per:
- il completamento dei lavori e degli adempimenti necessari per la corretta maturazione dei benefici fiscali connessi ai Lavori Incentivabili e previsti ai sensi della Normativa Bonus Fiscale, che consistono, tra gli altri, nel rilascio, da parte di tecnici abilitati, delle Asseverazioni e dei Visti di Conformità; e
- il rilascio del Certificato di Xxxxxxxx;
c) [•] anni/mesi/giorni per l’erogazione dei Servizi di Disponibilità.
2. La durata del Contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione.
3. Come sarà meglio individuato nel prosieguo, le Parti riconoscono e danno espressamente atto che il rispetto delle tempistiche stimate all’interno del Cronoprogramma in coerenza con le tempistiche di cui alla normativa relativa ai benefici fiscali connessi ai Lavori Incentivabili, costituiscono presupposto essenziale del presente Contratto.
SEZIONE II- SOCIETA’ DI PROGETTO
[Tale Sezione va inserita qualora sia costituita la Società di Progetto conformemente a quanto previsto
negli atti di gara ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del Codice]
6. SOCIETA’ DI PROGETTO
1. Il Concessionario, dato atto al Concedente che la veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie che seguono hanno costituito elemento determinante al fine della stipula del Contratto, dichiara e garantisce quanto segue:
a) il Concessionario è una società validamente costituita come Società di Progetto ai sensi dell’articolo 184 del Codice e ha un capitale sociale di euro [indicare la cifra] interamente sottoscritto e versato [ovvero versato nella misura del [indicare il numero in cifre] % ([indicare il numero in lettere] per cento)] e C.F., p. XXX e legale rappresentante come indicato in premessa;
b) la partecipazione al capitale sociale della Società di Progetto è così suddivisa tra i soci:
• soci costruttori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione SOA:
- (nome del Socio) …… (• quota % di partecipazione);
- (nome del Socio) …… (• quota % di partecipazione);
• soci gestori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione [ove il bando abbia previsto specifici requisiti a carico di questi ultimi]:
- (nome del Socio) …… (• quota % di partecipazione);
- (nome del Socio) …… (• quota % di partecipazione);
• soci che non hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione in sede di gara:
- (nome del Socio) …… (• quota % di partecipazione);
- (nome del Socio) …… (• quota % di partecipazione).
Il Concessionario garantisce che i soci cui sono affidati direttamente i lavori, indipendentemente dalla relativa quota di partecipazione alla Società di Progetto, li eseguano nel rispetto della percentuale del possesso dei requisiti di qualificazione dichiarati in sede di Offerta.
2. Il Concessionario si impegna a:
a) comunicare tempestivamente ogni variazione della composizione sociale della Società di Progetto risultante dal libro dei soci;
b) trasmettere annualmente al Concedente la visura camerale aggiornata;
c) trasmettere annualmente al Concedente, entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione da parte dell’Assemblea, il bilancio di esercizio depositato;
d) mantenere per tutta la durata della Concessione almeno il capitale sociale minimo indicato nel bando di gara, e trasmettere annualmente al Concedente i dati economico-finanziari che attestino la perdurante Solidità Patrimoniale;
e) mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell’aggiudicazione della Concessione, in relazione alla fase di avanzamento del Contratto e in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni del Contratto medesimo;
f) comunicare al Concedente entro il termine perentorio di 30 giorni dal verificarsi dell’evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita da parte di uno o più soci dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell’aggiudicazione della Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento del Contratto. Con la stessa comunicazione il Concessionario è tenuto a indicare i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali ovvero la sostituzione del socio ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lett. b), fatta eccezione per i casi di risoluzione di cui all’articolo 38.
7. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO E RESPONSABILITA’
SOLIDALE DEI SOCI
1. La cessione delle quote ai sensi dell’articolo 184, comma 3, del Codice è ammessa nel rispetto delle
seguenti condizioni:
a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di Progetto e a garantirne il buon adempimento delle obbligazioni sino a tre anni dopo la data di emissione del Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo;
b) nei casi di sostituzione di cui all’articolo 6, comma 2, lettera f), il soggetto subentrante deve essere in possesso di requisiti di qualificazione almeno pari a quelli previsti dal Bando di Gara e deve essere individuato dal Concessionario entro 60 giorni dalla comunicazione effettuata al Concedente. La sostituzione diviene efficace previa autorizzazione del Concedente finalizzata alla verifica dei requisiti del socio subentrante, da rilasciare entro il termine di 20 giorni. È facoltà del Concedente, entro tale termine, negare l’autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto preclusive all’ingresso del nuovo socio. Decorso il termine, senza che sia pervenuto il diniego dell’autorizzazione del Concedente, la sostituzione si intende accettata e diviene pertanto efficace;
c) le banche e gli altri investitori istituzionali che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono entrare nella e uscire dalla compagine sociale della Società di Progetto in
qualsiasi momento, fermo restando l’obbligo di fornirne tempestiva comunicazione al Concedente, non oltre i 5 giorni successivi al verificarsi dell’evento rilevante.
2. La cessione delle partecipazioni dei soci, così come il subentro di nuovi soci, è ammessa, salvo quanto previsto al comma 1, lettera a), previa autorizzazione del Concedente, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 1, lettera c), da rilasciare nei tempi e con le modalità di cui al comma 1, lettera b), sulla base della verifica dei requisiti di ordine generale, qualificazione e solidità finanziaria e patrimoniale del socio subentrante.
3. Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che abbia l’effetto di mutare la compagine sociale è subordinata all’autorizzazione preventiva del Concedente, che potrà essere rilasciata nel caso in cui l’operazione non determini una violazione degli obblighi del Contratto e delle previsioni di legge applicabili nonché la diminuzione della solidità finanziaria e patrimoniale prevista nel bando di gara e della qualificazione del Concessionario, in relazione allo stato di esecuzione della Concessione alla data dell’operazione.
4. Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della Società di Progetto, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste dal codice civile per il tipo di società all’uopo costituita.
5. In caso di mutamento della compagine sociale in assenza della preventiva autorizzazione del
Concedente ai sensi del presente articolo, si applica l’articolo 37, comma 2, lettera h).
6. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 184, comma 3, del Codice, i soci della Società di Progetto restano solidalmente responsabili con la Società di Progetto nei confronti del Concedente per l’eventuale rimborso del Contributo percepito, salvo che la Società di Progetto o i soci direttamente per conto della Società di Progetto forniscano al Concedente garanzia bancaria o assicurativa di primario istituto di credito o assicurativo, a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione, per la restituzione del Contributo corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del Certificato di collaudo con esito positivo.
8. PROGETTAZIONE E CONSEGNA DELLE AREE
[Nota: A miglior chiarimento della presente bozza di convenzione, si riporta di seguito la disciplina delle attività di progettazione da effettuare prima della stipula del Contratto, che assume carattere essenziale per il Proponente.
In particolare, al fine di addivenire all’approvazione del Progetto Definitivo prima della sottoscrizione della Concessione, la disciplina delle attività di progettazione verrebbe articolata come segue:
(a) immediatamente dopo l’Aggiudicazione della gara, la stazione appaltante effettua personalmente (anche congiuntamente e tramite l’ausilio dell’Aggiudicatario) ispezioni e verifiche del proprio patrimonio immobiliare e redige apposito e dettagliato report tecnico (il “Report Tecnico”), al fine di rendere edotto e garantire l’Aggiudicatario circa la conformità edilizia ed urbanistica del sito oggetto di intervento (e.g., assenza di abusi edilizi che comportino l’impossibilità di procedere all’effettuazione dell’intervento per talune unità immobiliari). Sulla base del Report Tecnico l’Aggiudicatario procederà a (i) stimare la concreta possibilità e/o specificità dell’intervento da eseguire proficuamente secondo la Normativa Bonus Fiscale relativa al Superbonus 110% nonché a (ii) predisporre, nei termini di seguito indicati, il Progetto Definitivo;
(b) la stazione appaltante provvederà a consegnare il Report Tecnico all’Aggiudicatario entro e non oltre 15
giorni dall’avvio delle attività di ispezione e verifica di cui alla lettera a) che precede;
(c) la stazione appaltante, mediante apposito provvedimento del RUP, entro 5 giorni dalla consegna del Report Tecnico all’Aggiudicatario invita l’Aggiudicatario ad avviare le attività di progettazione definitiva (in conformità alle eventuali migliorie al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara proposte dall’Aggiudicatario in sede di offerta);
(d) l’Aggiudicatario si impegna ad eseguire la progettazione definitiva entro [20 (venti)] giorni naturali e consecutivi a decorrere dal formale invito a procedere da parte del RUP di cui alla lettera c) che precede;
(e) prima dell’approvazione del Progetto Definitivo, i relativi elaborati progettuali dovranno essere eventualmente integrati sulla base degli elementi emersi in corso di progettazione e/o oggetto di specifica richiesta da parte della Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto dall’art. 19, commi 6 e 7 del Contratto;
(f) la stazione appaltante si obbliga nei confronti dell’Aggiudicatario ad approvare il Progetto Definitivo entro 60 giorni decorrenti dalla data di consegna dello stesso, restando sin d’ora inteso che nel computo del predetto termine si ritiene incluso un periodo di (i) 45 giorni di durata della Conferenza di Servizi di cui agli articoli 14-bis e seguenti della legge n. 241/1990, oltre a (ii) 15 giorni per la verifica, validazione e approvazione del Progetto Definitivo da parte del Concedente;
(g) qualora (i) i lavori della Conferenza di Servizi si protraggano per un periodo superiore a 30 giorni oltre al termine di 45 giorni di cui sopra per cause non imputabili all’Aggiudicatario o (ii) la fase di approvazione da parte del Concedente per l’approvazione del Progetto Definitivo si protragga oltre i 10 giorni di cui sopra per cause non imputabili all’Aggiudicatario e l’evento sub (i) e/o (ii) che precede comporti l’impossibilità di procedere all’effettuazione dell’intervento da eseguire proficuamente secondo la Normativa Bonus Fiscale relativa al Superbonus 110%, all’Aggiudicatario è riconosciuto il diritto di recedere da qualsiasi vincolo obbligatorio che tragga origine dalla partecipazione ed aggiudicazione della gara, ed interrompere qualsiasi ulteriori attività connessa e/o ancillare e/o prodromica e/o consequenziale senza che il Concedente possa procedere nei suoi confronti alla richiesta di risarcimento, indennizzo o indennità, né che possa procedersi all’escussione della garanzia provvisoria depositata dall’Aggiudicatario, garantendo a quest’ultimo la ristorazione delle spese già sostenute e dimostrate al momento in cui venga a conoscenza di tale circostanza.]
1. Premesso che:
a) in data [•], il Concedente ha approvato il Progetto Definitivo;
b) sulla base del Progetto Definitivo, il Concessionario deve ottenere tutte le eventuali autorizzazioni e pareri previsti dalle vigenti norme in materia di lavori, servizi e forniture, ambiente, urbanistica nonché in qualsiasi altra materia connessa all’attività di progettazione dell’intervento di realizzazione dei Lavori.
2. Per la realizzazione della Fase di Progettazione e l’avvio della Fase di Costruzione sono fissati i seguenti termini vincolanti per le parti:
a) Dopo l’approvazione del Progetto Definitivo e la sottoscrizione del Contratto, il Responsabile del Procedimento, con apposito ordine di servizio, dispone che l’Aggiudicatario dia inizio alla redazione del Progetto Esecutivo, già verificato ai sensi dell’articolo 26 del Codice;
b) Il Progetto Esecutivo dovrà essere consegnato entro [90 (novanta)] giorni dalla data di invio del medesimo ordine di servizio;
c) il Progetto Esecutivo, come definito dall’articolo 23, comma 8 del Codice da redigersi a cura di Professionisti abilitati già indicati in sede di offerta, costituisce l’ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e definisce compiutamente ed in ogni particolare l’intervento da realizzare e deve essere redatto sulla base del Prezziario delle opere pubbliche della Regione Friuli-Venezia Giulia;
d) il Progetto Esecutivo, se non diversamente pattuito tra le parti, non potrà apportare variazioni alla qualità e quantità delle lavorazioni previste nel Progetto Definitivo approvato dal Concedente, fatto salvo l’art. 19, commi 6 e 7;
e) Il Concessionario si assume tutti i costi necessari per la realizzazione dei Lavori, ivi espressamente compresi quelli di progettazione;
f) Il Concessionario, qualora dovesse provvedere ad effettuare studi, prove ed indagini di maggior
dettaglio, non potrà chiedere alcun compenso/indennizzo a suo favore, fatto salvo l’articolo 19 comma 7;
g) Tutti gli elaborati dovranno essere forniti su supporto digitale in formato DWG, Word, Excel, o equivalente, purché compatibile con i programmi in uso presso il Concedente;
h) Successivamente alla verifica del Progetto Esecutivo ad opera di soggetto qualificato individuato dal Concessionario a propria cura e spese, e prima dell’approvazione del Progetto Esecutivo, sarà onere del Concessionario stesso fornire altre 2 (due) copie digitali del Progetto Esecutivo verificato. Tale documentazione dovrà essere fornita in formato DWG, Word, Excel, o equivalente purché compatibile con i programmi in uso presso il Concedente;
i) Il cronoprogramma approvato dal Concedente nell’ambito della progettazione esecutiva non potrà modificare i tempi di realizzazione dei Lavori e degli interventi indicati nel cronoprogramma presentato in sede di offerta;
j) Il Concedente potrà disporre cambiamenti, modifiche, adeguamenti, integrazioni e implementazioni a quanto realizzato dai tecnici incaricati del Progetto Esecutivo in conformità a quanto previsto dall’articolo 19 del presente Contratto. Durante la fase di predisposizione del Progetto Esecutivo verranno effettuati dei controlli in itinere, a cura del RUP;
k) Il Progetto Esecutivo dovrà essere consegnato al Responsabile del Procedimento entro il termine di cui al comma 1 lett. a);
l) Qualora il Progetto Esecutivo sia presentato oltre il termine di cui al comma 2 lett. b), si applicheranno le penali di cui al successivo articolo 22 e qualora il ritardo superi i [120 (centoventi)] giorni consecutivi, il Concedente ha la facoltà di provvedere alla risoluzione del Contratto per inadempimento;
m) Qualora il Progetto Esecutivo non sia ritenuto conforme alle prescrizioni riportate nel presente articolo, verranno applicate le penali di cui al successivo articolo 22. Il Responsabile del Procedimento fisserà un termine perentorio entro cui provvedere alle necessarie modificazioni ed integrazioni, comunque non superiore a [30 (trenta)] giorni naturali e consecutivi. Scaduto tale termine senza che sia stata presentata tutta la documentazione richiesta, il Concedente potrà provvedere alla risoluzione del contratto per inadempimento;
n) Il Progetto Esecutivo, eventualmente modificato secondo le indicazioni del Concedente, dovrà essere verificato nel rispetto della normativa vigente in contraddittorio con il Progettista da parte del soggetto qualificato a norma di legge;
o) Entro [7(sette)] giorni dalla consegna al Responsabile del Procedimento del Progetto esecutivo verificato, adeguato con le eventuali integrazioni o modifiche di cui al precedente punto [n)], il Concedente provvederà alla validazione dello stesso;
p) Il Progetto Esecutivo sarà approvato dal Concedente acquisiti i pareri tecnici eventualmente necessari entro il termine di [5 (cinque)] giorni dalla data di validazione;
q) Il Concedente provvederà a dare pronta comunicazione al Concessionario dell’avvenuta approvazione
del Progetto Esecutivo;
3. Le Parti dovranno, entro [2(due)] giorni dall’approvazione del Progetto Esecutivo, redigere un verbale di consegna formale dell’Area e di contestuale avvio dei Lavori.
4. La convocazione per la redazione del verbale di consegna delle aree spetterà al Concedente. Nel caso di inerzia del Concedente, il Concessionario potrà surrogare il Concedente nella convocazione. Nel caso in cui, nonostante sia stato debitamente invitato, non si presenti il legale rappresentante di una delle parti l’altra parte potrà stabilire una nuova convocazione su iniziativa chiunque delle parti, e nel caso di ulteriore defezione si potrà comunque redigere il verbale di consegna e di inizio dei lavori in presenza di due testimoni.
SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE
9. AUTORIZZAZIONI
1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all’ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione A). Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile direttamente al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravi imputabili al Concedente o comunque non imputabili al Concessionario comportino effetti pregiudizievoli rispetto al percorso critico delle attività di progettazione e dell’esecuzione dei lavori come risultanti nel Cronoprogramma, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32.
2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell’ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, ad esclusione di quanto indicato in capo al Concedente nel punto 1 che precede. Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravi in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente.
3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.
10. OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCEDENTE
1. Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario, per le attività previste a suo carico nel Contratto, ove svolte correttamente e nei tempi stabiliti, tutte le somme dovute ai sensi degli articoli 21, 28 e 29, secondo i tempi e le modalità ivi previsti.
2. Il Concedente dichiara che:
a) in qualità di titolare/gestore degli immobili oggetto di intervento, immediatamente dopo l’Aggiudicazione ed entro il termine di [numero] giorni/mesi, ha effettuato personalmente (anche congiuntamente e tramite l’ausilio dell’Aggiudicatario, dando a quest’ultimo apposita comunicazione di avvio d'esecuzione della presente obbligazione) ispezioni e verifiche del proprio patrimonio immobiliare, di cui ha redatto apposito e dettagliato report tecnico (il “Report Tecnico”), finalizzate a rendere edotto l’/garantire all’Aggiudicatario circa la conformità edilizia ed urbanistica del sito oggetto di intervento (e.g., assenza di abusi edilizi che comportino l’impossibilità di procedere all’effettuazione dell’intervento per talune unità immobiliari) e sulla cui base l’Aggiudicatario ha predisposto il Progetto Definitivo [ed il Progetto Esecutivo] e ha stimato la concreta possibilità e/o specificità dell’intervento da eseguire proficuamente secondo la Normativa Bonus Fiscale relativa al Superbonus 110% e/o agli altri Bonus Fiscali;
b) laddove, a causa delle risultanze del Report Tecnico predisposto dal Concedente e valutate dall’Aggiudicatario, o ad ogni modo laddove si verifichi comunque l’impossibilità di procedere all’effettuazione dell’intervento da eseguire proficuamente secondo la Normativa Bonus Fiscale relativa al Superbonus 110% e/o agli altri Bonus Fiscali per un numero di almeno [•] Edifici in seguito all’emersione di vincoli e/o a causa di dinieghi di tipo autorizzativo da parte degli Enti preposti/competenti relativi ad atti/comportamenti non imputabili a fatto dell’Aggiudicatario, l’Aggiudicatario ha il diritto di (i) recedere da qualsiasi suo vincolo obbligatorio che tragga origine dalla partecipazione ed aggiudicazione della gara, ed interrompere qualsiasi ulteriori attività connessa e/o ancillare e/o prodromica e/o consequenziale, senza che il Concedente possa procedere nei suoi confronti alla richiesta di risarcimento, indennizzo o indennità, né che possa procedersi all’escussione della garanzia provvisoria depositata dal Concessionario, o alternativamente (ii) eseguire ogni attività oggetto del presente Contratto esclusivamente con riferimento agli Edifici per i quali sia possibile procedere all’effettuazione dell’intervento da eseguire proficuamente secondo la Normativa Bonus Fiscale relativa al Superbonus 110% e/o agli altri Bonus Fiscali.
3. In aggiunta, compete al Concedente:
a) mettere a disposizione del Concessionario gli immobili oggetto di intervento, alla data stabilita dall’articolo 8 comma 2 del presente Contratto, redigendo in contraddittorio apposito verbale sottoscritto dalle Parti (il “Verbale di Consegna”); il Verbale di Consegna riporterà le cautele occorrenti da parte del Concessionario nella predisposizione del cantiere e nella conduzione dei lavori che non siano già specificate nel Piano di Sicurezza cantiere (PSC) approvato, tenendo conto che trattasi di immobili abitati da nuclei familiari assegnatari di ERP.
b) nominare il Concessionario quale custode, ai sensi del codice civile, dell’area adibita a cantiere e dei beni approvvigionati per l’esecuzione dei Lavori, nei limiti delle funzioni a lui assegnate;
c) porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la regolare esecuzione dei lavori;
c) verificare la conformità del Progetto Esecutivo presentato dal Concessionario al Progetto Definitivo e rilasciare la relativa approvazione ai sensi dell’art. 27 del Codice entro e non oltre il termine stabilito all’articolo 8;
d) approvare le eventuali Varianti di cui all’articolo 19;
e) nominare il Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori ed eventualmente l’Ufficio di Direzione dei Lavori l’Organismo di Collaudo, il Direttore dell’Esecuzione, nel rispetto dell’articolo 31, comma 13, del Codice;
f) prendere in consegna il Complesso immobiliare di ATER TRIESTE e/o a seconda del caso i singoli Edifici contestualmente all’emissione del Certificato di Collaudo;
g) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
h) vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi di Disponibilità da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente, così come descritti nel Capitolato d’Oneri per i Servizi di Disponibilità, ed adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;
i) segnalare all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e all’Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati;
j) acquisire le Autorizzazioni di propria spettanza ai sensi dell’articolo 9, comma 1;
k) consegnare al Concessionario una Report Tecnico di suddivisione del Complesso immobiliare di ATER TRIESTE in “millesimi”, redatto da tecnico qualificato.
4. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti, prontamente non appena disponibili e comunque entro [●] giorni dalla data in cui tali documenti e/o informazioni entrino nella disponibilità del Concedente e/o vengano dallo stesso predisposti e/o reperiti:
a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del Concedente relativo agli obblighi assunti ai sensi degli articoli 21, 28, 29 e 30;
b) ogni informazione e/documento utile in relazione allo stato degli immobili e delle aree interessati dalla Concessione;
c) ogni provvedimento del Concedente in relazione all’utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate
dalla Concessione e significativo per le attività disciplinate dalla Concessione stessa;
d) l’insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai
sensi dell’articolo 41.
11. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCESSIONARIO
1. Xxxxx restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti alla realizzazione dei Lavori e dei Servizi di Disponibilità correlati;
2. Il Concessionario dichiara e garantisce di:
a) aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante l’esecuzione dei lavori di cui alla presente Concessione e dei Servizi di Disponibilità correlati la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione del Contratto in ragione delle predette attività, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;
b) aver valutato e condiviso il Progetto Definitivo, approvato dal Concedente, e i relativi allegati, e ritenerlo coerente rispetto agli obblighi di progettazione, esecuzione e gestione dei Servizi correlati previsti dal Contratto. Il Concessionario, pertanto, non può in ogni caso eccepire, durante l’Esecuzione dei Lavori, i vizi relativi alla progettazione, salvo il caso in cui detti vizi non dipendano da suo errore o mancanza.
3. Il Concessionario si obbliga, tra l’altro, a:
a) redigere il Progetto Esecutivo, secondo le previsioni del Progetto Definitivo, approvato dal
Concedente e condiviso dal Concessionario in seguito all’Aggiudicazione;
b) sottoporre al Concedente, ai fini dell’approvazione, il Progetto Esecutivo, entro il termine di cui all’articolo 8 relativo alla Fase di Progettazione. Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre al Concedente, ai fini dell’approvazione, il Progetto Esecutivo entro e non oltre il termine essenziale di [120 (centoventi)] giorni dalla data di cui all’art. 8 comma 1 lett. u) a pena di risoluzione di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile e dell’articolo 36, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione già svolte;
c) acquisire le Autorizzazioni di cui all’articolo 9, comma 2;
d) mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni di cui all’articolo 9, comma 3;
e) [nel caso in cui il Concessionario non ricorra all’autofinanziamento], sottoscrivere il Contratto di Finanziamento o comunque reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell’investimento attraverso altre forme di finanziamento entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla stipula del Contratto ai sensi dell’articolo 165 del Codice.
Decorso inutilmente tale termine, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile e dell’articolo 36, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione. Il rischio di un’eventuale variazione del tasso di interesse base tra la data di presentazione dell’Offerta in sede di gara e la data della sottoscrizione del Contratto è allocato in capo al Concedente;
f) consegnare al Concedente copia del Contratto di Finanziamento [o la dichiarazione del Concessionario di autofinanziamento del progetto attraverso forme alternative all’indebitamento verso terzi] nonché copia di tutti i documenti connessi al Contratto di Finanziamento ivi inclusi i relativi allegati, entro e non oltre 10 giorni dalla data di relativa sottoscrizione;
g) realizzare i Lavori a regola d’arte, in conformità al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente, rispettare la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma e le norme di sicurezza e tutela del D.Lgs. 81/08, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti;
h) redigere il progetto esecutivo, con professionisti abilitati che ne sottoscrivono gli atti tecnici con firma professionale;
i) svolgere a proprie spese, (recuperabili avvalendosi dell’incentivo fiscale come previsto ai sensi della Normativa Bonus Fiscale), la funzione di Direttore operativo, di Ispettore di Cantiere, di Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione ex D.Lgs. 81/08 tramite professionisti abilitati che ne sottoscrivono gli atti tecnici con firma professionale;
j) adempiere con tecnici abilitati e incaricati a proprie spese (recuperabili avvalendosi dell’incentivo fiscale come previsto ai sensi della Normativa Bonus Fiscale), al rilascio delle Asseverazioni di cui al comma 13 dell’art. 119 del Decreto Rilancio, secondo cui «Ai fini della detrazione del 110 per cento
di cui al presente articolo e dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’art. 121: a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3 -ter dell’art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)», applicando il disposto del comma 13 -bis dell’art. 119, secondo cui «L’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’art. 121. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Nelle more dell’adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.». A migliore chiarimento, il professionista deputato al rilascio delle Asseverazioni, nominato dal Concessionario, effettuerà le attività cui è deputato anche a favore del Concedente, il quale dichiara sin da ora di avervi interesse, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 1411 del codice civile;
k) provvedere con professionisti abilitati e incaricati a proprie spese al rilascio dei Visti di Conformità come specificato dall’art. 119, comma 11 del Decreto Rilancio (recuperabili avvalendosi dell’incentivo fiscale come previsto ai sensi della Normativa Bonus Fiscale): «il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 [trattasi degli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e in quello dei consulenti del lavoro nonché dei soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in 65 economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria] e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997».A migliore chiarimento, il professionista deputato al rilascio dei Visti di Conformità, nominato dal Concessionario, il quale dichiara sin da ora di avervi interesse, effettuerà le attività cui è deputato anche a favore del Concedente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 1411 del codice civile;
l) manutenere l’Opera erogando i Servizi di Disponibilità in conformità a quanto stabilito nel Contratto, nella Documentazione Progettuale e nei Documenti Contrattuali che definiscono i livelli delle prestazioni e gli indicatori di performance, conseguendo prestazioni non inferiori al Livello Obiettivo del corrispondente Indicatore di Disponibilità;
m) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;
n) prestare l’assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di
competenza di quest’ultimo;
o) collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;
p) consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile;
q) indicare al Concedente dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta; il Concessionario in ogni caso comunica alla Stazione Appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la Concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente
coinvolti nei lavori o servizi;
r) rimanere responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente, rimanendo obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente;
s) a vigilare affinché le attività date in subappalto non formino oggetto di ulteriore subappalto;
t) accettare e confermare che la natura del contratto non consente al Concedente di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, siano essi microimprese e piccole imprese, per le prestazioni soggette a incentivo fiscale Superbonus 110% e/o agli altri Bonus Fiscali che sono compensate con Sconto in Fattura;
u) maturare il Credito Fiscale connesso ai Lavori Incentivabili mediante lo Sconto in Fattura, ai sensi
dell’art. 121 del Decreto Rilancio;
v) ricevere rispetto ai corrispettivi dovuti ai professionisti incaricati di tutte le prestazioni relative ai Lavori Incentivabili il Credito Fiscale attraverso Sconto in Fattura ai sensi dell’art. 121 Decreto Rilancio;
4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto, nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato dei Servizi di disponibilità.
5. Il Concessionario si impegna altresì a:
a) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l’adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale;
b) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal Concedente medesimo e/o comunque utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto;
c) fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti richiesti;
d) partecipare alle visite che il Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di Xxxxxxxx;
e) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
(i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell’esecuzione dei Lavori o
nell’erogazione dei Servizi di Disponibilità correlati, sia indisponibilità, anche parziale, dell’Opera;
(ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;
(iii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per (1) la mancata erogazione o decadenza dal beneficio delle linee di credito rilasciate al Concessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento, ovvero per (2) l’esercizio da parte dei Finanziatori di facoltà volte a limitare l’operatività del Concessionario o l’escussione di garanzie e impegni previsti nel Contratto di Finanziamento a carico del Concessionario o dei soci, od infine (3) il rischio di perdita del beneficio fiscale previsto ai sensi della Normativa Bonus Fiscale;
(iv) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;
(v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali.
f) inviare periodicamente con cadenza semestrale le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l’esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC n. 9 recanti “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei
contratti di partenariato pubblico- privato”, come di seguito indicate:
(i) i dati relativi all’andamento dei Lavori, se non ultimati, e dei Servizi di Disponibilità;
(ii) una relazione sullo stato della manutenzione generale dell’Opera(immobili e impianti) e sugli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria effettuati;
(iii) relazione semestrale KPI con dettaglio degli eventuali scostamenti rispetto a quelli contrattualmente garantiti;
(iv) azioni intraprese per la risoluzione delle problematiche/criticità rilevate;
(v) impatto del mancato raggiungimento dei KPI contrattuali sul Canone di Disponibilità;
(vi) eventuali altri elementi di rilevanza contrattuale necessari per accertare la corretta gestione della Concessione.
g) inviare ogni semestre e per via telematica all’Escrow Manager ed al Concedente, in conformità a quanto previsto dall’Escrow Agreement (Documento 15 - Allegato I) le informazioni economiche, finanziarie, tecniche e gestionali sulle attività oggetto del presente Atto, sui loro costi;
6. Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 5, lettera e).
12. RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:
a) dell’esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l’esecuzione dei Lavori che per l’erogazione dei Servizi.
c) dell’obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;
d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell’esecuzione dei lavori, e dei Servizi di disponibilità e delle attività connesse, con espressa esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità per la mancata/ritardata/inesatta maturazione dei benefici fiscali previsti ai sensi della Normativa Bonus Fiscale per cause non imputabili al Concessionario e pertanto anche laddove tali circostanze dipendano, tra gli altri, da inesattezza e/o inadempienze poste in essere dai professionisti deputati al rilascio delle Asseverazioni e dei Visti di Conformità.
13. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:
a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall’accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;
c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;
d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP).
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell’articolo 38 del Contratto.
4. Il Concessionario si obbliga altresì:
a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori, i subcontraenti e i consorziati esecutori, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori, i subcontraenti e i consorziati esecutori, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l’obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
6. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario, anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.
14. FORZA MAGGIORE
1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto ed idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni del Contratto:
a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
d) incidenti aerei;
e) epidemie e contagi;
f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti
come disastri o catastrofi dall’autorità competente;
2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all’altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l’elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l’obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l’immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell’inadempimento contrattuale.
3. Qualora l’Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli 20 e 27. Nel caso in cui l’evento comporti l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32.
Qualora l’impossibilità temporanea si protragga per oltre 180 giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile, con le conseguenze di cui al comma 4.
4. Qualora l’evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità definitiva di realizzare i Lavori ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile. Qualora l’Evento si verifichi in Fase di Costruzione o di prestazione dei servizi professionali (ivi inclusi, tra gli altri, Asseverazioni e Visti di conformità) per il conseguimento del Superbonus 110% e/o degli altri Bonus Fiscali, determinando l’impossibilità definitiva di realizzare i Lavori e/o di ricavarne il beneficio fiscale previsto ai sensi della Normativa Bonus Fiscale, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario degli importi di cui all’art. 176 comma 4 lett. a) del Codice.
Nel caso in cui un evento imprevisto ed imprevedibile comporti l’impossibilità di adempiere solo per alcuni edifici, deve essere verificata dalla Parti la possibilità di applicare l’art. 19 del Contratto: nel caso in cui tale possibilità sussista in quanto l’evento determina una variazione compresa fra quelle previste dall’art. 19, il Contratto non può essere risolto ma si procede alla modifica dello stesso, fermo restando il limite di cui all’art. 10, comma 2, lett. b).
SEZIONE IV – ESECUZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
15. ESECUZIONE DEI LAVORI
1. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.
2. I soci cui sono affidati direttamente i lavori sono tenuti a eseguirli nel rispetto delle percentuali indicate in sede di Offerta. Tali percentuali sono modificabili solo previa autorizzazione del Concedente e tenuto conto dei requisiti di qualificazione posseduti dai soci interessati.
3. L’esecuzione dei lavori oggetto della Concessione deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a) i lavori devono essere eseguiti a regola d’arte nel rispetto delle previsioni del Contratto e in conformità del Progetto Esecutivo approvato;
b) i lavori possono essere subappaltati nei limiti indicati in sede di Offerta;
c) per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del valore massimo del 2%, si deve fare riferimento al valore complessivo delle prestazioni contrattuali.
4. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l’articolo 174 del Codice.
5. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività in subappalto, la copia del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, dichiarati in sede di Offerta.
6. Il Concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente della corretta esecuzione del Contratto.
7. L’esecuzione dei lavori riguarda l’intero Complesso immobiliare di ATER TRIESTE oggetto di intervento. Ai fini di rendicontazione fiscale, relativamente alla maturazione del credito Superbonus110% e/o degli altri Bonus Fiscali, il Complesso immobiliare di ATER TRIESTE viene suddiviso in Edifici.
16. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento e i relativi uffici di supporto.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell’Esecuzione, l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”.
3. Il Direttore dei Lavori, nominato dal Concedente tra una rosa di tre nominativi proposta da parte del Concessionario, insieme all’Ufficio di Direzione Lavori ed al Direttore dell’esecuzione, esercitano le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dal Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.
Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario.
4. Il Concessionario indica e mette a disposizione la figura del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori (CSE), in possesso delle necessarie qualificazioni; questo è designato dal RUP del Concedente quale Responsabile dei lavori secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, art. 90, comma 4. La figura del CSE potrà coincidere con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), già indicata dal Concessionario che ne ha assunto l’onere economico in fase di redazione del progetto definitivo ed esecutivo. Le prestazioni di CSP e CSE saranno economicamente a carico del Concessionario pur rimanendo indicati e dichiarati da quest’ultimo come costi incentivabili.
17. COLLAUDO
1. La valutazione dei Lavori ai fini della loro accettazione avviene, oltre che in corso d’opera tramite l’esercizio dei poteri di controllo della Direzione Lavori, con il Collaudo, esplicitato da apposito Certificato. L’Organismo che effettua le operazioni di Collaudo e rilascia il relativo Certificato di Collaudo è costituito da Tecnici, nominati dal RUP della Concedente.
2. I costi e gli oneri relativi alle attività di Xxxxxxxx sono indicati nel quadro economico.
3. Il Certificato di Xxxxxxxx certifica che i Lavori siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche ed eventuali varianti del progetto, in conformità del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi debitamente approvati. Ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle forniture. Comprende altresì l’acquisizione di tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore ed in particolare dà atto del rilascio delle Asseverazioni e dei Visti di Conformità necessari e obbligatori ai fini dell’ottenimento del Superbonus 110% e/o degli altri Bonus Fiscali.
4. Il Concessionario si impegna a fornire l’assistenza e la collaborazione necessarie all’espletamento di ogni accertamento e verifica, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.
5. Il Certificato di Xxxxxxxx viene emesso entro il [•] fatti salvi i maggiori tempi eventualmente occorrenti al Concessionario per l’effettuazione dei [lavori/servizi] necessari alla perfetta funzionalità dell’Opera, a seconda del caso, e/o alla riparazione di vizi e difetti. Il Collaudo ha luogo secondo le modalità stabilite
dall'art. 102, comma 3, del Codice, nonché nel rispetto del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all’articolo 102, comma 8, del Codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all’articolo 102, comma 8, del Codice, si applica la disciplina dettata dagli artt. 215 – 238 del d.P.R. 207/2010.
6. A migliore chiarimento, il Certificato di Xxxxxxxx non deve essere confuso con il Visto di Conformità rilasciato a fine Lavori Incentivabili e redatto dal professionista contabile accreditato, quest’ultimo rilasciato ai soli fini dell’ottenimento dei benefici fiscali del Superbonus 110% e/o ove del caso Bonus Fiscali.
7. Xxx Xxxxxxxx in Corso d’Opera e del Collaudo finale è redatto apposito verbale.
8. Entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, ed in ogni caso entro e non oltre lo spirare del termine previsto dalla normativa pro tempore vigente per l’accesso alle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio per enti IACP, è emesso il Certificato di Collaudo di cui all’articolo 102, comma 3, del Codice. Il Certificato di Xxxxxxxx assume carattere definitivo una volta decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il Certificato di Xxxxxxxx si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
9. Stante la natura dei lavori oggetto del presente Contratto, riferibili ad una pluralità di Edifici compresi nel patrimonio immobiliare dell’Ente, le Parti ammettono espressamente la possibilità di procedere al Collaudo anche in relazione a singoli Edifici, in funzione della progressiva ultimazione dei Lavori agli stessi connessi.
18. ESPROPRIAZIONI
Non sono previste espropriazioni né occupazioni d’ufficio.
19. MODIFICHE DEL CONTRATTO
1. Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova
procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall’articolo 175, commi 1 e 4, del Codice:
a) modifiche previste nei Documenti di Xxxx iniziali nelle clausole di cui al [specificare in dettaglio le clausole chiare, precise e inequivocabili del Bando, del Disciplinare, ecc.] tra le quali si intende rientri l’efficientamento energetico di ulteriori immobili o comunque ulteriori opere incentivabili entro i limiti del 50% in più stabiliti dall’art. 175, comma 2 del Codice;
b) lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;
c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l’ordinaria diligenza e inidonee ad
alterare la natura generale della Concessione, entro i limiti di legge;
d) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all’articolo 175, comma
1, lettera d);
e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del
Contratto, ai sensi dell’articolo 175, comma 7;
f) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice e al
di sotto del 10 per cento del valore della Concessione.
2. I lavori conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono eseguiti previa approvazione da parte del Concedente del progetto e della relativa perizia di variante in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. La determinazione dei relativi costi è calcolata applicando i prezzi ricavati dal prezziario regionale vigente.
In mancanza di singole voci nel prezziario, i nuovi prezzi sono determinati con riferimento ad altri prezziari ufficiali di carattere locale, quali Camera di Commercio. Agli importi determinati ai sensi dei periodi precedenti deve essere applicato il ribasso offerto dal Concessionario in sede di gara. In caso di impossibilità di determinare gli importi dei lavori mediante il ricorso al prezziario, il Concedente può
attivare la procedura del Value Testing che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato. In tal caso, il valore dei lavori non può, in ogni caso, superare il valore della media dei preventivi.
3. Le modifiche ai lavori di cui al comma 1, lettera c), concernenti Varianti in corso d’opera, possono essere richiesti dal Concedente ovvero proposti dal Concessionario e approvati dal Concedente, anche qualora i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario, nei seguenti casi:
a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione o della stipula del contratto che possano determinare significativi miglioramenti nella qualità del Complesso immobiliare di ATER TRIESTE e/o ove del caso dei singoli Edifici o di sue parti ovvero nella fruibilità dello stesso ed erogazione dei Servizi, senza alterazione o pregiudizio dell’impostazione progettuale;
c) rinvenimenti imprevisti o non prevedibili;
d) difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili che rendono notevolmente più onerosa la prestazione contrattuale;
e) manifestarsi di errori od omissioni del Progetto Esecutivo che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dei Lavori sul Complesso immobiliare di ATER TRIESTE e/o ove del caso sui singoli Edifici ovvero la loro utilizzazione;
f) modifiche, anche in diminuzione, conseguenti alla variazione della programmazione del Concedente o di altra pubblica amministrazione;
g) prescrizioni imposte dagli organi competenti in materia di pubblica sicurezza, salute, ambiente, beni culturali e paesaggistici;
h) problematiche legate alla mancata cooperazione degli assegnatari degli alloggi interessati dalla realizzazione degli interventi (es: diniego di accesso nelle abitazioni private nei confronti del Concessionario);
4. I Servizi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono erogati previa approvazione da parte del Concedente della relativa Perizia di Variante. La determinazione dei relativi costi è effettuata sulla base dei valori definiti nel Capitolato d’Oneri dei Servizi di disponibilità. Il valore dei Servizi non previsti nel Capitolato è determinato mediante la procedura di Value Testing di cui al comma 2. Le modifiche, diverse da quelle di dettaglio, concernenti le tempistiche, la qualità, la quantità e/o le modalità di prestazione dei Servizi di cui al comma 1 possono essere richieste dal Concedente ovvero proposte dal Concessionario, previa accettazione del Concedente e approvazione da parte dello stesso della relativa Perizia. Il Concedente può accettare le modifiche proposte dal Concessionario anche a condizione che i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario medesimo.
5. Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali Errori o Omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.
6. Le modifiche di cui al presente articolo:
a) ove non determinino una Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, comportano un mero aggiornamento del Piano Economico Finanziario secondo la procedura indicata all’articolo 32, comma 3;
b) ove determinino una Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, per fatti non riconducibili al Concessionario, le Parti possono prevedere il pagamento da parte del Concedente dell’importo determinato ai sensi dei commi 2 e/o 4 ovvero avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all’articolo 32.
7. Le modifiche di cui al presente articolo non possono in alcun caso alterare l'equilibrio economico della
concessione a favore del Concessionario in modo imprevisto e rilevante ai sensi dell’articolo 175, comma
7, lettera b), del Codice, né alterare l’allocazione dei rischi. Sono altresì sempre ammesse le varianti che apportano benefici funzionali ed economici, a condizione che questi ultimi siano equamente ripartiti fra Concessionario e Concedente.
20. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DI CANTIERE
1. La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l’esecuzione a regola d’arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l’interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi.
L’esecuzione dei lavori può essere sospesa:
a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell’utile prosecuzione dei lavori a regola d’arte, come di seguito individuate:
i) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
iii) ritrovamenti archeologici;
iv) sorprese geologiche;
v) problematiche legate alla mancata cooperazione degli assegnatari degli alloggi interessati dalla realizzazione degli interventi (es: diniego di accesso nelle abitazioni private nei confronti del Concessionario);
vi) avversità atmosferiche tali da impedire il regolare andamento dei lavori o da pregiudicarne la qualità;
b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di
danno alla salute, all’integrità fisica e alla sicurezza;
c) per le cause di Forza Maggiore di cui all’articolo 14.
Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.
2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l’Esecuzione dei lavori, salvo i casi di
sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.
3. In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.
4. In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga del contratto di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.
5. Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte ai sensi del comma 1, lettere a) e b), siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi o, comunque quando superino i sei mesi complessivi, e comportino altresì l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32.
6. Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della manodopera accertati dal Direttore dei Lavori;
d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
7. Il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione dei Lavori, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a [5] giorni, compilando, con l’intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei Lavori, dello stato di avanzamento dei Lavori, la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele da attivare nel più breve tempo possibile affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera rimasti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al Responsabile del procedimento entro e non oltre 5 giorni dalla data di redazione.
21. CONTRIBUTO
1. Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario un Contributo quale prezzo complessivamente pari a Euro [•], al netto dell’IVA, comprensivo di eventuali oneri finanziari, composto da (i) il Contributo Lavori Incentivabili , pari ad euro [•] e che costituisce il [•]% del valore dell’investimento complessivo, ed (ii) il Contributo Lavori Non Incentivabili, pari ad euro [•] e che costituisce il [•]% del valore dell’investimento complessivo
2. Il Contributo viene erogato ai SAL e a fine lavori secondo quanto previsto all’art. 28, a cui si rimanda.
3. Il Direttore dei Lavori trasmette immediatamente il SAL al Responsabile del Procedimento, che emette il certificato di pagamento contestualmente all’adozione del SAL e comunque non oltre sette giorni decorrenti dalla sua adozione e lo invia al Concedente il quale procede al pagamento ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del Codice.
4. Le somme di cui al comma 3, sono corrisposte entro 30 giorni dalla firma del RUP del Certificato di collaudo conclusosi con esito positivo.]
5. Le attività di Certificato di Collaudo di cui all’articolo 17 consentono al Concedente di disporre, tra
l’altro, degli elementi idonei a giustificare il Contributo.
6. Nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Contributo saranno dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori nei termini di legge. Decorso un anno dall’emissione del Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo, in caso di mancata corresponsione totale del Contributo da parte del Concedente, il Concessionario può chiedere la risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con le conseguenze di cui all’articolo 40.
7. Il Contributo è determinato nella misura complessiva del [•]% del costo dell’[investimento complessivo comprensivo di oneri finanziari, nel rispetto del limite fissato dall’art. 180 comma 6 del Codice. Il Contributo è riconosciuto dal Concedente al Concessionario per garantire l’Equilibrio Economico – Finanziario della Concessione.
22. DECURTAZIONI E PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE
1. Il Concessionario è responsabile, di ogni ritardo a lui riconducibile in Fase di Progettazione e di Costruzione. I giorni di ritardo in Fase di Progettazione e di Costruzione riducono conseguentemente la durata dei Servizi di disponibilità.
2. In Fase di Progettazione, per ogni giorno di ritardo, riconducibile al Concessionario, rispetto al termine
finale di consegna del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo stabilito nel Cronoprogramma, si applica una penale corrispondente allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell’importo totale del valore stimato delle Spese Tecniche, al netto dell’IVA salvo il caso in cui, a migliore chiarimento, il ritardo sia dovuto a responsabilità del Concedente.
3. In Fase di Costruzione, per ogni giorno di ritardo, riconducibile al Concessionario, rispetto al termine finale di consegna dei Lavori relativi al Complesso immobiliare di ATER TRIESTE e/o ove del caso ai singoli Edifici stabilito nel Cronoprogramma, si applica una penale corrispondente allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell’importo totale dei lavori, al netto dell’IVA salvo il caso in cui, a migliore chiarimento, il ritardo sia dovuto a responsabilità del Concedente e/o dei professionisti deputati al rilascio delle Asseverazioni e dei Visti di Conformità.
4. Il Concedente decurta gli importi derivanti dall’applicazione delle penali, dalle somme risultanti nel certificato di pagamento relativo al saldo del Contributo successivo al Certificato di Collaudo finale dei Lavori con esito positivo.
Il Concedente recupera la parte residua delle penali qualora eccedano l’ammontare del pagamento rivalendosi sulla garanzia fideiussoria di cui all’articolo 33.
5. Qualora l’importo dovuto dal Concessionario a titolo di penale sia complessivamente superiore al valore del 10%, da computare sull’importo totale dei lavori, al netto dell’IVA, il Concedente può esercitare la facoltà di cui all’articolo 37.
6. Nel caso in cui il ritardo risulti incontrovertibilmente riconducibile a fatto del Concessionario e causi in tutto o in parte la perdita del Bonus Fiscale, il Contributo Lavori Incentivabili di cui al precedente art. 21 sarà decurtato in misura corrispondente alla differenza tra l’ammontare complessivo dei Bonus Fiscali ottenibili ed indicati nel Quadro Economico\Piano Economico Finanziario e l’ammontare complessivo dei Bonus Fiscali effettivamente disponibili.
7. Qualora il Concessionario recuperi i ritardi maturati, assicurando il rilascio del Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo nel termine stabilito dal Cronoprogramma, senza aver cagionato danni al Concedente, le somme versate a titolo di penale sono restituite al Concessionario, senza interessi o ulteriori oneri entro 60 giorni dall'emissione del Certificato di Collaudo.
SEZIONE V – GESTIONE
23. FASE DI GESTIONE DEI SERVIZI DI DISPONIBILITÀ
1. La fase di gestione dei Servizi di Disponibilità di cui agli articoli 24 e 26 ha inizio a seguito dell’esito
positivo del Certificato di Collaudo dei Lavori.
2. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi di Disponibilità oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento diretto ai sensi del comma 3. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.
3. La fase di erogazione dei Servizi di Disponibilità correlati è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i soggetti che svolgono i Servizi di Disponibilità devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel Bando di Gara;
b) i Servizi di Disponibilità devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato d’Oneri
per i Servizi di disponibilità;
c) i Servizi di Disponibilità possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta.
4. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni dall’inizio dell’esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto, nonché la
documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.
24. SERVIZI DI DISPONIBILITÀ
1. Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i Servizi di Disponibilità dell’Opera, a seconda del caso, necessari a garantire la piena fruibilità dell’Opera secondo gli standard quantitativi e qualitativi disciplinati nel Documento denominato “Capitolato d’Oneri per i Servizi di Disponibilità”.
2. Sono Servizi di Disponibilità i seguenti servizi:
(i) il servizio di manutenzione dei Lavori di efficientamento energetico nella parte involucro (cappotto termico, infissi esterni e tetto verde);
(ii) il servizio di manutenzione degli impianti (impianto fotovoltaico, illuminazione interna parti comuni) realizzati con i Lavori di efficientamento energetico.
3. Il Concessionario si impegna a svolgere la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria dell’Opera e delle sue parti con le modalità e i tempi previsti nel programma Manutentivo, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione, con l’obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare l’Opera al Concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deperimento d’uso, il tutto come previsto nel Documento denominato “Capitolato d’Oneri per i Servizi di Disponibilità”.
4. Il Concessionario si impegna altresì, a propria cura e spese, a garantire la disponibilità dell’Opera eliminando gli eventuali vizi sopravvenuti derivanti dalla Progettazione e/o Realizzazione, e a eseguire tutte le attività non programmate di manutenzione dell’Opera e delle sue parti che dovessero rendersi necessarie per garantire la piena fruibilità dell’Opera secondo gli standard previsti nel Documento denominato “Capitolato d’Oneri per i Servizi di Disponibilità” per tutta la durata del Contratto.
5. Il Concessionario si obbliga a fornire i Servizi di Disponibilità cui al comma 2 per tutta la durata del Contratto.
6. Inoltre, il Concessionario si obbliga a fornire l’attività di Reperibilità e Pronto Intervento, finalizzata all’eliminazione delle situazioni di pericolo che possono insorgere negli impianti oggetto della Concessione. In particolare, sarà attivata una centrale operativa per 24 ore al giorno tutti i giorni dell’anno, festivi inclusi. A tale fine il Concessionario si obbliga a predisporre una centrale operativa per il ricevimento delle segnalazioni pervenute attraverso i canali di comunicazione telefonici ed informatici definiti nel Progetto dell’Offerta. Dette segnalazioni saranno trattate e codificate dal Sistema Informativo previsto nel Progetto dell’Offerta e genereranno le procedure di intervento nel rispetto delle tempistiche di sopralluogo e di esecuzione degli interventi, qui di seguito riepilogate e meglio specificate nel Progetto dell’Offerta.
CLASSIFICAZIONE DELLA RICHIESTA DI INTERVENTO | DESCRIZIONE | TEMPO DI SOPRALLUOGO |
Emergenza | Situazioni di rischio per l’incolumità delle persone e/o di interruzione delle normali attività lavorative. | Sopralluogo entro 4 ore dalla chiamata |
Urgenza | Situazioni di alterazione delle condizioni ottimali (ad esempio condizioni microclimatiche) per lo svolgimento delle normali attività lavorative | Sopralluogo entro 24 ore dalla chiamata |
Nessuna urgenza | Tutti gli altri casi | Sopralluogo entro 48 ore dalla chiamata |
7. A seguito della ricezione della segnalazione e dell’assegnazione del codice di intervento, saranno avviate
le attività conseguenti, così articolate:
a) messa in sicurezza della porzione di impianto oggetto di segnalazione ed eventualmente della parte di edificio interessata dalle operazioni di ripristino;
b) analisi dello stato funzionale d’impianto per identificare le cause d’interruzione;
c) intervento di ripristino (comprendente eventuali sostituzioni e/o riparazioni di apparecchi, apparecchiature o parti di questi) volto a riattivare il servizio.
8. Qualora non fosse possibile il ripristino immediato il Concessionario potrà attuare soluzioni
temporanee. I tempi massimi d’intervento previsti per i diversi livelli di urgenza sono di seguito definiti:
CODICE DI INTERVENTO | TEMPO DI INIZIO ESECUZIONE |
Indifferibile | Messa in sicurezza contestuale al sopralluogo |
Programmabile a breve termine | Intervento di ripristino entro 2 giorni solari dalla data di sopralluogo |
Programmabile a medio termine | Intervento di ripristino tra i 2 e i 5 giorni solari dalla data di sopralluogo |
Programmabile a lungo termine | Intervento di ripristino oltre i 5 giorni solari dalla data di sopralluogo |
9. In sede di sopralluogo la gravità dell’intervento potrà essere confermata o eventualmente riclassificata. Tutte le interazioni verso la centrale operativa, attraverso un qualunque canale di accesso, dovranno essere registrate nel sistema informativo, che terrà traccia di tutte le comunicazioni.
25. FORNITURA DEI SERVIZI ACCESSORI ALLA DISPONIBILITÀ
Non sono previsti servizi accessori alla disponibilità.
26. ALTRE CATEGORIE DI SERVIZI
Non sono previste altre categorie di servizi.
27. SOSPENSIONE DEI SERVIZI
1. La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi di Disponibilità può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla fase dei Servizi di Disponibilità correlati, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l’interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi di Disponibilità può essere sospesa:
a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell’utile fornitura dei servizi, come
di seguito individuate:
i) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
iii) comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di
danno alla salute, all’integrità fisica e alla sicurezza;
c) per le cause di Forza Maggiore di cui all’articolo 14.
Nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario, fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c).
2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l’erogazione dei Servizi di Disponibilità, salvo i
casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell’/gli Evento/i.
4. Il Direttore dell’Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi di Disponibilità, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 giorni, compilando, se possibile con l’intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali.
5. Nel caso in cui il Direttore dell’Esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, il
verbale è trasmesso a quest’ultimo entro e non oltre 5 giorni dalla data di redazione.
6. Nelle ipotesi di cui al comma 1:
a) i Corrispettivi di cui all’articolo 28 continueranno a essere corrisposti dal Concedente qualora la sospensione non ecceda massimo due giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;
b) qualora la sospensione ecceda i due giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini del Servizio di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i 2 (due) mesi comportando altresì l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32.
7. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell’Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del Servizio interessato dall’evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali.
Nel caso in cui il Direttore dell’Esecuzione del Contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
8. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi di Disponibilità disposta dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui all’articolo 20, comma 6, in quanto compatibili.
28. CORRISPETTIVI, TERMINI DI PAGAMENTO ED ESCROW ACCOUNT
28.1 LAVORI INCENTIVABILI
1. I Lavori Incentivabili saranno realizzati avvalendosi del meccanismo dello Sconto in Fattura ai sensi
dell’art. 121 del Decreto Rilancio.
2. Il Credito Fiscale sorgerà sul Cassetto Fiscale del Concessionario (sia per SAL che al Collaudo): la quota corrispondente al [•]% del costo complessivo dell’investimento, comprensivo di eventuali oneri finanziari, sarà imputato a titolo di Contributo Lavori Incentivabili ai sensi dell’art. 21 del Contratto e, pertanto, potrà essere utilizzato direttamente dal Concessionario sia mediante fruizione diretta in detrazione sia mediante eventuale ulteriore cessione del Credito Fiscale a soggetti terzi.
Per la quota residua del Credito Fiscale non imputabile all’Importo Eccedente Contributo Lavori Incentivabili, il Concessionario (direttamente o indirettamente attraverso soggetto indicato e qualificato) provvederà quindi alla monetizzazione del Credito Fiscale ed al deposito di tale somma (calcolata al netto degli oneri connessi) nell’Escrow Account. Il Concessionario sarà tenuto ad effettuare il deposito della somma corrispondente alla monetizzazione del Credito Fiscale eccedente il Contributo Lavori Incentivabili entro e non oltre la fine del secondo mese successivo all’avvenuta maturazione del Credito Fiscale sul proprio Cassetto Fiscale, pena la risoluzione del Contratto per inadempimento del Concessionario ex art. 37 del presente Contratto.
3. Il Concedente, per l’effettiva disponibilità dei Lavori Incentivabili, riconoscerà quindi al Concessionario
per tutta la durata di cui all’art. 5, un corrispettivo complessivamente costituito da:
a) il Contributo Lavori Incentivabili (entro il limite di cui all’art. 180 comma 6 del Codice compresi eventuali oneri finanziari) che sarà corrisposto ad ogni SAL ed al Collaudo dei Lavori, per assicurare l’Equilibrio Economico – Finanziario della Concessione;
b) il Canone di Disponibilità Lavori Incentivabili, che sarà corrisposto in rate semestrali posticipate, che sarà erogato solo alla verifica con esito positivo dei KPI contrattualmente stabiliti e che sarà rappresentativo:
i) dell’Importo Eccedente Contributo Lavori Incentivabili (i.e. l’importo dei Lavori Incentivabili, per la quota non coperta dal Contributo Lavori Incentivabili);
ii) del 100% dei Servizi di Disponibilità Lavori Incentivabili.
4. Il Canone di Disponibilità Lavori Incentivabili di cui al comma precedente sarà diminuito fino all’azzeramento in caso di non rispetto dei relativi KPI secondo le modalità indicate nel Documento 6 dell’Allegato I.
5. La fatturazione ed il pagamento del Contributo Lavori Incentivabili e del Canone di Disponibilità Lavori Incentivabili avverrà come segue:
• l’importo dei Lavori e dei Servizi di Disponibilità Lavori Incentivabili relativi ai Lavori Incentivabili sarà interamente fatturato al momento dei SAL e del Collaudo (sia in riferimento alla quota relativa al Contributo Lavori Incentivabili che rispetto a quella relativa al futuro Canone di Disponibilità Lavori Incentivabili) con applicazione del meccanismo dello Sconto in Fattura ai sensi
dell’art. 121 del Decreto Rilancio;
• il Credito Fiscale nella disponibilità del Concedente (sia esso riferibile al Superbonus 110%, sia ad altre tipologie di Bonus Fiscale) sarà ceduto per l’intero a favore del Concessionario, tramite l’applicativo “Cassetto Fiscale”;
• la quota del Credito Fiscale imputata a Contributo Lavori Incentivabili ai sensi dell’art. 21 del Contratto potrà essere utilizzata dal Concessionario, sia in detrazione che con atti di natura dispositiva;
• la quota del Credito Fiscale non imputata a Contributo Lavori Incentivabili sarà monetizzata dal Concessionario (o da un soggetto terzo)] e depositata presso l’Escrow Account appositamente costituito: in tal guisa e per effetto della monetizzazione, il Concessionario (o un soggetto terzo) avrà piena facoltà di disporre della quota di Credito Fiscale non imputata a Contributo Lavori Incentivabili, rispetto alla quale ha provveduto al deposito di un controvalore monetario: pertanto, anche detta quota di Credito Fiscale potrà essere utilizzata dal Concessionario (o un soggetto terzo), sia in detrazione che con atti di natura dispositiva;
• il pagamento del Canone di Disponibilità Lavori Incentivabili avverrà:
i. mediante pagamento al Concessionario da parte del Garante dell’Escrow Account utilizzando le risorse dell’Escrow Account, sino ad esaurimento delle risorse ivi depositate e successivamente
ii. pagamento diretto del Concedente a favore del Concessionario (esclusivamente per i Lavori parzialmente incentivabili relativamente alla quota parte monetaria non coperta da incentivo fiscale).
Il prelievo delle somme dall’Escrow Account per il pagamento dei Canoni di Disponibilità Lavori Incentivabili al Concessionario sarà eseguito a 30 giorni data fattura dal Garante dell’Escrow Account secondo quanto previsto nel Progetto a condizione che (i) la verifica della buona esecuzione delle prestazioni e della congruità delle somme dovute ad opera del Responsabile del Procedimento abbia avuto esito positivo, e (ii) in assenza di ordine contrario motivato del Concedente,.
Gli importi la cui competenza di pagamento è diretta del Concedente saranno saldati a 30 giorni data fattura.
6. Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione dei Corrispettivi saranno dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori. Ai fini della decorrenza degli stessi si applicano i termini stabiliti dall’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n.231/2002 e s.m.i.; gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, come definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. e) del predetto D.Lgs. n. 231/2002, e calcolati sulla base del tasso di riferimento, come definito dal medesimo articolo 2, pubblicato semestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in Gazzetta Ufficiale.
7. Resta inteso tra le Parti che la titolarità di tutte le posizioni giuridiche ed economiche relative alla concessione di Titoli di Efficienza Energetica, Conto Termico e Tariffe incentivanti, ove previste, o qualsiasi altra forma di supporto pubblico o privato relativo alla gestione degli impianti rimarrà in capo al Concessionario per consentire a questi il recupero degli investimenti sostenuti per la realizzazione dei Lavori.
28.2 LAVORI NON INCENTIVABILI
1. Il Concedente, in relazione ai Lavori Non Incentivabili, riconoscerà al Concessionario per tutta la durata
di cui all’art. 5, un corrispettivo costituito da:
a) il Contributo Lavori Non Incentivabili che sarà corrisposto ad ogni SAL ed al Collaudo dei Lavori
(entro il limite di cui all’art. 180 comma 6 del Codice);
b) il Canone di Disponibilità Lavori Non Incentivabili, che sarà corrisposto in 10 rate semestrali posticipate, che sarà erogato solo alla verifica con esito positivo dei KPI contrattualmente stabiliti e
che sarà rappresentativo:
i) dell’Importo Eccedente Contributo Lavori Non Incentivabili;
ii) del Corrispettivo Servizi di Disponibilità Lavori Non Incentivabili.
2. Il Canone di Disponibilità Lavori Non Incentivabili di cui al comma precedente sarà diminuito fino all’azzeramento in caso di non rispetto dei relativi KPI secondo le modalità indicate nel Documento 6 dell’Allegato I.
3. La fatturazione ed il pagamento del Contributo Lavori Non Incentivabili e del Canone di Disponibilità Lavori Non Incentivabili avverrà come segue:
• Il Contributo Lavori Non Incentivabili sarà fatturato al momento dei SAL e saldato direttamente dal Concedente;
• La quota parte del Canone di Disponibilità Lavori Non Incentivabili correlata (i) all’Importo Eccedente Contributo Lavori Non Incentivabili, e (ii) al Corrispettivo Servizi di Disponibilità Lavori Non Incentivabili, sarà fatturata, e successivamente saldata entro 30 giorni direttamente dal Concedente, al raggiungimento dei KPI contrattuali fissati.
29. CANONE DI DISPONIBILITÀ E MECCANISMO DI RETTIFICA
1. Il Concedente riconosce al Concessionario il Canone di Disponibilità pari complessivamente a Euro [●] di cui Euro [●] relativi agli oneri della sicurezza, al netto dell’IVA, a fronte dell’effettiva disponibilità dell’Opera, conseguente al raggiungimento del Livello Obiettivo per ciascuna prestazione di cui al Documento denominato “Capitolato d’Oneri per i Servizi di disponibilità”.
2. Il Canone di Disponibilità è adeguato annualmente quando la variazione annua dell’indice ISTAT dei
prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati senza tabacchi superi il 2%.
3. Il Responsabile del procedimento, verificato il mancato raggiungimento del Livello minimo stabilito del relativo Indicatore di Performance di cui al Documento denominato “Meccanismo di rettifica del Corrispettivo”, comunica al Concessionario l’avvenuto inadempimento e la misura della riduzione del Canone di Disponibilità.
4. Ove il Concessionario non contesti l'applicazione e la misura della riduzione del Canone di Disponibilità entro i 5 (cinque) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, gli importi maturati a seguito dell’applicazione della riduzione del canone di disponibilità saranno dedotti dal relativo Canone di Disponibilità, alla scadenza di pagamento immediatamente successiva all’accertato inadempimento. Resta ferma la facoltà del Concedente, ai fini dell’incameramento dei predetti importi, di rivalersi sulla cauzione di cui all’art. 33.
5. Ove il Concessionario contesti l'applicazione e la misura della riduzione del Canone di Disponibilità, il Responsabile del Procedimento convocherà la Parte entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall’avvenuta contestazione e promuoverà l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. L’accordo dovrà essere trovato nei 60 giorni successivi alla data dell’avvenuta contestazione. In caso di mancato accordo
(i) il Responsabile del Procedimento procederà, in ogni caso, alla riduzione del canone di disponibilità e
(ii) troverà applicazione quanto previsto all’articolo 50.
6. Qualora a seguito dell’inadempimento del Concessionario si rendesse necessario l’intervento sostitutivo del Concedente, l’entità della riduzione del canone di disponibilità stabilita ai sensi dell’Allegato I – Documento 6, sarà maggiorata di una percentuale pari al 10 (dieci) %, a titolo di indennizzo per il disagio causato.
7. Resta in tutti i casi salva l’azione di risoluzione per inadempimento del Concessionario ai sensi del successivo articolo 37, qualora il mancato raggiungimento dei livelli di cui al precedente comma 1 comporti l’applicazione delle riduzioni del canone di disponibilità, cumulativamente considerate, di ammontare superiore, complessivamente, al 51% (cinquantuno per cento) del Canone di Disponibilità al netto di IVA.
8. Qualora la decurtazione del Canone di Disponibilità sia applicata dal Concedente e non contestata dal Concessionario, considerata la struttura dei pagamenti prevista dal precedente art. 28, si avrà:
i. in caso di pagamento diretto del Canone di Disponibilità da parte del Concedente, un pagamento in misura ridotta a favore del Concessionario, corrispondente alla decurtazione applicata e non contestata;
ii. in caso di pagamento del Canone di Disponibilità mediante risorse depositate presso l’Escrow Account, un pagamento in misura ridotta a favore del Concessionario, corrispondente alla decurtazione applicata e non contestata, ed un pagamento ordinato da parte dell’Escrow Manager a favore del Concedente per una somma pari alla decurtazione applicata e non contestata.
30. TARIFFE
1. Non è prevista l’erogazione di Servizi di Disponibilità soggetti a Tariffa.
SEZIONE VI – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF
31. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
1. Gli elementi indicati al punto 10 delle Premesse costituiscono i presupposti e le condizioni di base del
Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare l’Equilibrio Economico Finanziario.
2. Le Parti prendono atto che l’Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della gestione dell’Opera è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria.
Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario valutati congiuntamente:
• Tasso Interno di Rendimento (TIR) e Valore Attuale Netto (VAN) del Progetto pari a [•];
• Debt Service Coverage Ratio (DSCR) il cui valore minimo è pari a [•];
• Loan Life Cover Ratio (LLCR) il cui valore minimo è pari a [•].
32. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all’articolo 31 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:
a) l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione dei Lavori e dei Servizi di Disponibilità ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo e/o del Contributo e sul relativo regime tributario;
b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all’articolo 9 non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
c) i casi di sospensione di cui all’articolo 20, comma 5, e 27, comma 6, lettera b), ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in Fase di Costruzione e i 90 giorni in Fase di Servizi di Disponibilità;
d) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell’articolo 14, comma 3;
e) le modifiche al Contratto di cui all’articolo 19, comma 6, lettera b).
2. Nel caso in cui l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il
Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In
tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l’altro le cause e i
presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.
Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.
4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.
5. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall’avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Xxxxxxxx Xxxxx sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell’esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell’articolo 42. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 42, comma 2.
SEZIONE VII – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI
33. CAUZIONI
1. A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla realizzazione dell’Opera, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e del rimborso del Contributo eventualmente pagato in eccedenza, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del Codice. La predetta garanzia, rilasciata da [•], è pari al [10% ovvero, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, alla percentuale aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell’art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo del Codice] dell’importo totale dell’investimento complessivo oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi previsti dall’articolo 93, comma 7, del Codice.
Il Concedente ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva di cui al comma 1 per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per:
a) completamento dei Lavori e Servizi di Disponibilità nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario e dei suoi esecutori;
b) inadempimento delle obbligazioni di cui all’articolo 11, comma 3, lettera e), da parte del
Concessionario;
c) completamento dei Lavori e Servizi di Disponibilità nel caso di abbandono unilaterale dei lavori da parte del Concessionario;
d) lavori aggiuntivi necessari, a giudizio del Direttore dei Lavori o dell’Esecuzione, per consegnare i Lavori compiuti a regola d’arte e correggere i difetti rilevati in sede di Certificato di Collaudo e non tempestivamente corretti dal Concessionario;
e) fornire i servizi tecnici di Progettazione e rilascio delle Asseverazioni e dei Visti di Conformità nella quantità, qualità e tempi adeguati e conformi a quanto stabilito nella presente Concessione nel caso di inadempienza del Concessionario;
f) pagamento di quanto dovuto dal Concedente in solido con il Concessionario e con i suoi subappaltatori, subaffidatari, cottimisti e soci esecutori, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio, comprendendo quindi il pagamento sostitutivo delle retribuzioni e contribuzioni, nonché il pagamento delle sanzioni per inadempienze del Concessionario e dei suoi esecutori in materia previdenziale, contributiva, assicurativa e di sicurezza del cantiere;
g) ritardo, riconducibile interamente ed esclusivamente al Concessionario (con espressa esclusione di eventuali inadempimenti posti in essere dai professionisti deputati al rilascio delle Asseverazioni e dei Visti di Conformità), che causi in tutto o in parte la perdita del beneficio fiscale di cui al Decreto Rilancio; in tale caso il Concedente escuterà la garanzia definitiva, e i Lavori realizzati rimarranno in suo possesso, senza che il Concessionario possa opporre azioni o rivalse, comprendendo tale circostanza tra i rischi a totale carico del Concessionario.
La presente garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 Cod. Civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia sarà progressivamente svincolata in misura corrispondente all’avanzamento della fase esecutiva (in base ai SAL emessi nel corso dell’esecuzione dei lavori) sino ad un massimo dell’80% dell’importo garantito. La presente garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo e si considererà pertanto automaticamente svincolata ai sensi dell’art. 103 comma 5 del Codice.
2. A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni relative alla gestione dell’Opera, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, e del rimborso delle somme versate a titolo di corrispettivo eventualmente pagate in eccedenza, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario si impegna a prestare, almeno 10 giorni prima dell’avvio della Fase dei Servizi di Disponibilità, la garanzia definitiva di cui all’art. 103, comma 1, del Codice, nelle modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del Codice, per un importo pari al [10% ovvero, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, alla percentuale aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell’art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo del Codice] dell’importo corrispondente a due annualità del Canone di Disponibilità. Tale cauzione dovrà essere mantenuta valida dal Concessionario sino al centottantesimo giorno solare successivo al termine del periodo indicato all’art. 5 comma 1 lett. c) del Contratto (conclusione della fase quinquennale di gestione).
3. Il Concessionario è tenuto ad integrare le suddette cauzioni ogniqualvolta esse vengano meno, in tutto o in parte.
4. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.
34. POLIZZE ASSICURATIVE
1. Il Concessionario stipula con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti per tutta la durata della Fase di Costruzione le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:
a) polizza assicurativa, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice, a copertura:
(i) dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale dell’Opera e di altri manufatti e impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un importo complessivo pari a [•] [importo da definire nei Documenti di Gara ai sensi dell’articolo 103, comma 7, secondo periodo, comunque non inferiore al 100% (cento per cento) dell’importo dei lavori. La polizza sarà basata sulle specifiche caratteristiche delle opere e dovrà contenere condizioni di assicurazione tipicamente rinvenibili sul mercato per tale tipo di polizza];
(ii) della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale è pari al 5 % (cinque per cento) della somma assicurata al punto (i), in ogni caso non inferiore a euro 1.000.000,00, con le specifiche previste al successivo comma 6;
b) [clausola da inserire esclusivamente per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’art. 35 Codice] polizza indennitaria decennale, ai sensi dell’articolo 103, comma 8, del Codice, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dei Lavori, ovvero di gravi difetti costruttivi, il cui limite di indennizzo deve essere pari al 30% del valore dei Lavori realizzati;
c) [clausola da inserire esclusivamente per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’art. 35 Codice] polizza di assicurazione della responsabilità civile, ai sensi dell’articolo 103, comma 8, del Codice, per danni cagionati a terzi, per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5% del valore dei Lavori realizzati, nel rispetto dei limiti minimo e massimo fissati dal Codice;
d) integrazione delle polizze di cui alle lettere precedenti in funzione di eventuali maggiori lavori da effettuare;
2. La copertura assicurativa di cui al comma 1, punto a), decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo Certificato. Le coperture assicurative di cui al comma 1, punti b), decorre dalla data di emissione del Certificato di Xxxxxxxx e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo Certificato. La copertura assicurativa di cui al punto c) decorre dalla data di emissione del Certificato di Collaudo ed è di durata decennale.
3. POLIZZA RC PROFESSIONALE PROGETTISTI - DIRETTORI OPERATIVI – CSP – CSE ex D.Lgs. 81/08 - Ai
sensi dell’articolo 24, comma 4 secondo periodo del Codice, e del paragrafo 4.1. delle Linee Guida ANAC
n. 1, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria”, il Concessionario si impegna a stipulare, o a richiedere ai professionisti incaricati di stipulare e produrre al Concedente, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e altre attività tecniche sopra menzionate, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione con esito positivo del Certificato di Collaudo dei Lavori. A tal fine, il Concessionario produce idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell’Unione europea. La polizza decorre dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo e deve avere un massimale non inferiore al 10% del valore dei Lavori. La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo e del Progetto Definitivo che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza di cui al presente comma copre anche i rischi di progettazione ed esecuzione in caso di Varianti in corso d’opera.
4. POLIZZA RC PROFESSIONALE PER ASSEVERATORI – OBBLIGO DI ULTRATTIVITA’ DECENNALE - Il Concessionario si impegna a richiedere ai professionisti incaricati del rilascio delle Asseverazioni e produrre al Concedente, ai sensi dell’ articolo 119, comma 14 del Decreto Rilancio “una polizza di
assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.” L’attività di asseverazione da assicurare si intende resa ai fini dell’ottenimento dei benefici fiscali di cui alla Normativa Bonus Fiscale. [La Polizza dei professionisti incaricati delle Asseverazioni:
a) deve garantire il Concedente per tutto il periodo in cui l’Agenzia delle Entrate può attivare i controlli sulle Asseverazioni, stabilito “entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo irregolare”. Si applica perciò il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2011, n. 148), come novellato dall'art. 1, comma 26, della legge 4 agosto 2017, n. 124. L' art. 3, comma 5, lett. e), il quale dispone che: «[…] In ogni caso, […], le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l'offerta di un periodo di ULTRATTIVITÀ della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 (DIECI) ANNI SUCCESSIVI e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura»;
b) non deve contenere alcuna esclusione, rispetto agli obblighi di Asseverazione;
c) deve avere un massimale pari al 110% dell’importo dei lavori e servizi incentivati, maggiorato degli interessi (art 20 DPR 602//73) e delle sanzioni (art 13 del D. Lgs n. 471/97);
d) deve riportare il vincolo di solidarietà, ossia l’assicurato deve essere coperto per l’intero importo che
gli potrà venir contestato anche se il risarcimento è in solido con altri, e non per la sua quota parte.
POLIZZA RC PROFESSIONALE PER INCARICATI DEL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA’ FISCALE - I
professionisti incaricati del rilascio dei Visti di Conformità sono obbligati a stipulare apposita polizza RC professionale con le specifiche stabilite dalla legge e dalle disposizioni applicative ministeriali e dell’Agenzia delle Entrate.
5. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell’articolo 1891 del codice civile, con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e ss.mm.ii, una o più polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall’esecuzione del Contratto, limitatamente alla Fase di Servizi di disponibilità, per un massimale di importo minimo pari a euro 1.000.000,00 per sinistro ed euro 5.000.000,00 per danni a persone e a cose, per tutta la durata della Fase di Servizi di disponibilità. Tali polizze devono includere:
a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l’erogazione dei Servizi;
b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell’ambito della Concessione;
c) le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dei Lavori realizzati dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine.
Copia firmata digitalmente (oppure originale cartaceo firmato da tutti i sottoscrittori) delle predette polizze deve essere consegnata al Concedente almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l’avvio della Fase di Servizi di disponibilità.
6. Il Concessionario deve altresì consegnare al Concedente:
a) almeno 10 giorni prima della data prevista per la Consegna lavori, copia firmata digitalmente (oppure originale cartaceo firmato da tutti i sottoscrittori) delle polizze di cui al comma 1 lett. a) (CAR
– Contractor All Risk – RCT - Responsabilità Civile verso Terzi), comma 3 (POLIZZA RC PROFESSIONALE PROGETTISTI - DIRETTORI OPERATIVI – CSP – CSE) e comma 4 (POLIZZA RC PROFESSIONALE PER ASSEVERATORI E VISTO DI CONFORMITA’ – OBBLIGO DI ULTRATTIVITA’ DECENNALE) unitamente ai
relativi certificati di assicurazione;
b) entro e non oltre la data di emissione del Certificato di Xxxxxxxx, copia firmata digitalmente (oppure originale cartaceo firmato da tutti i sottoscrittori) delle polizze di cui al comma 1, lett. b), c), unitamente ai relativi certificati di assicurazione.
c) Il Concessionario deve consegnare al Concedente, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l’avvio della Fase di Servizi correlati, copia firmata digitalmente (oppure originale cartaceo firmato da tutti i sottoscrittori) della polizza di cui al comma 5, con attestazione del pagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l’attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. In ogni caso, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del Codice, l’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Concedente.
7. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario. Tutte le garanzie sono stipulate indicando quale beneficiario il Concedente.
8. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici e dei consorziati esecutori.
9. Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo (si considerano tali gli adeguamenti per aumentato importo a causa di varianti approvate, o le diverse scadenze dovute a proroghe / sospensioni a termini di legge).
10. Il Concessionario ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al Concedente ogni ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi. In tal caso, il Concedente è autorizzato, previa comunicazione al Concessionario, a provvedere direttamente al pagamento dei premi scaduti deducendo i relativi importi dal Contributo, dal Corrispettivo o escutendo parzialmente o totalmente la cauzione definitiva. Tutti i contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono, in ogni caso, contenere apposita clausola che impegni l’assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell’avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.
11. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l’esistenza, la validità e l’efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 37 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.
12. I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico del Concessionario sul Concedente, fatto salvo il caso di cui al presedente comma 10.
13. Le garanzie di cui al presente articolo 34 e del precedente art. 33 devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 Cod. Civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
35. GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI
1. Il Concedente accetta sin d’ora l’eventuale costituzione da parte del Concessionario in favore dei Finanziatori dell’Opera, del pegno sulle azioni del Concessionario e delle garanzie sui crediti che verranno a maturazione in forza del Contratto nei confronti del Concedente.
2. In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico del Concedente nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal Contratto e, con riferimento alla cessione dei, ovvero al pegno sui, crediti del Concessionario, lo stesso Concedente potrà opporre al cessionario/creditore pignoratizio tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base al Contratto.
3. Il Concedente si impegna a cooperare, per quanto di sua competenza, affinché siano sottoscritti i documenti necessari a garantire, tempo per tempo, il perfezionamento e/o l’opponibilità, ove necessario, delle garanzie costituite a favore dei Finanziatori, inclusi a mero titolo esemplificativo eventuali atti di accettazione della cessione dei, o del pegno sui, crediti derivanti dal Contratto e/o atti ricognitivi e/o confermativi delle garanzie.
SEZIONE VIII- VICENDE DELLA CONCESSIONE
36. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. L’inadempimento delle obbligazioni di cui all’articolo 11, comma 3, lettera b) ed e), da parte del
Concessionario è causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile.
2. L’effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, effettuata dal Concedente, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell’inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.
4. In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al
Concedente, a valere sulla cauzione di cui all’art. 33:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione
dell’inadempimento e conseguente risoluzione;
(ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario.
37. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO
1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 36 e 39, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all’obbligazione inadempiuta. Tale termine è sospeso nei casi di cui all’articolo 39, comma 2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata al Legale Rappresentante del Concessionario, all’indirizzo di posta elettronica certificata che il Concessionario stesso ha comunicato in sede di gara per l’affidamento e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:
a) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale per ritardi in Fase di Costruzione ai sensi dell’articolo 22, comma 5;
b) gravi vizi o difformità dei Lavori tali da pregiudicare in modo rilevante e significativo la funzionalità e/o la sicurezza dell’Opera o dell’erogazione dei Servizi di Disponibilità;
c) perimento totale o parziale dell’Opera ovvero grave danneggiamento degli stessi a causa di inadeguata o carente manutenzione ai sensi del Documento denominato “Capitolato di Servizi di disponibilità”;
d) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di decurtazione del Corrispettivo per l’indisponibilità dell’Opera ovvero per la mancata erogazione dei Servizi ai sensi dell’articolo 29 e del Documento denominato “Meccanismo di rettifica del Corrispettivo”;
e) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 33 e 34;
f) mancato rispetto del Codice etico del Concedente che comporta, inter alia, i seguenti impegni, estesi anche a tutte le Imprese che eseguiranno lavorazioni nel cantiere oggetto del presente contratto:
- Non utilizzare lavoro minorile (intendendo tale quello prestato da persone al di sotto dei 15 anni);
- Garantire il lavoro non obbligato, dando la facoltà al personale di rescindere in qualsiasi momento il contratto;
- Garantire un ambiente di lavoro in regola con le norme che tutelano la sicurezza sul lavoro;
- Trattare i lavoratori con dignità e rispetto, escludendo ogni tipo di pratica disciplinare non prevista dai Contratti Collettivi di Lavoro;
- Assicurare libertà di associazione e di contrattazione;
- Garantire pari opportunità e trattamento non praticando discriminazioni per motivazioni razziali, religiose o politiche;
- Garantire una retribuzione conforme alle norme in vigore, in funzione del tipo di inquadramento;
- Garantire un orario di lavoro nel rispetto del CCNL e/o quello stabilito a livello decentrato.
g) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto
previsto all’articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali;
h) mutamento della compagine sociale della Società di Progetto ai sensi dell’articolo 7 in assenza della
preventiva autorizzazione del Concedente;
i) grave e reiterata violazione delle obbligazioni di cui all’articolo 11, comma 5;
l) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice;
m) rilevata ed accertata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto, tra cui, prima fra tutte, la mancata realizzazione dei Lavori Incentivabili entro il termine ultimo previsto dalla normativa pro tempore vigente per l’accesso degli enti IACP ai benefici fiscali del Superbonus 110% e/o degli altri Bonus Fiscali;
n) mancata monetizzazione del Credito Fiscale ricevuto dal Concedente, entro la fine del secondo mese successivo alla ricezione del Credito Fiscale da parte del Concedente sul proprio Cassetto Fiscale per un numero pari a [•] Edifici.
3. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi dei soli Lavori Non Incentivabili indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, escluso il Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente:
a) qualora l’Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare
la sicurezza e la funzionalità dei Lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione;
(ii) tutti i costi necessari affinché l’Opera sia realizzata/completata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed m);
(iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
(iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
b) qualora l’Opera abbia superato la fase di Collaudo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei Lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione;
(ii) tutti i costi necessari affinché l’Opera sia ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e);
(iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, l’eventuale gara per la selezione del nuovo Concessionario;
(iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
4. Al fine di quantificare gli importi eventualmente dovuti al Concessionario a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 90 (novanta) giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. [nel caso in cui il Concessionario non ricorra all’autofinanziamento] Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.
6. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l’Opera abbia superato il Certificato di Xxxxxxxx ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare i Servizi di Disponibilità alle medesime modalità e condizioni del Contratto.
38. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE
1. Il Concedente ha l’obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:
a) la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;
b) un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice;
c) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80, comma 1, del Codice
dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice;
d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell’articolo 13.
2. Nei casi di cui al comma 1, si applica l’articolo 37, comma 3.
39. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO
[nel caso in cui il Concessionario non ricorra all’autofinanziamento]
1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione del Contratto ai sensi degli articoli 37 e 38, i Finanziatori, ai sensi dell’articolo 176, comma 8, del Codice possono impedire la risoluzione designando un soggetto che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.
2. Qualora, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell’articolo 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 giorni dal ricevimento da parte dei Finanziatori della comunicazione del Concedente. Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intende risolto di diritto.
3. Il Concedente provvede a formalizzare il rapporto concessorio con il soggetto designato dai Finanziatori a condizione che:
a) il soggetto subentrante abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Xxxx, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;
b) il soggetto subentrante si impegni ad assicurare la ripresa dell’esecuzione della Concessione e l’esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i 90 giorni successivi alla formalizzazione del rapporto con il soggetto subentrante designato, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di competenza finalizzato a perfezionare il subentro.
4. Qualora i Finanziatori non individuino il soggetto subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora il soggetto subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l’obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine, le Parti redigono apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi con le conseguenze economiche stabilite all’articolo 37. Si applicano i commi 3,4,6,8,9 dell’art. 108 del Codice.
5. Il Concedente invia a mezzo PEC la comunicazione di cui all’articolo 37, comma 1, agli indirizzi di posta certificata dei Finanziatori indicati dal Concessionario. Nessuna responsabilità può essere imputata al Concedente in caso di erroneo o mancato invio della comunicazione.
6. [Qualora sia costituita la Società di Progetto conformemente a quanto previsto negli atti di gara ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del Codice] Resta fermo l’obbligo del soggetto subentrante di costituire la Società di Progetto in conformità a quanto previsto nella Documentazione di Gara.
40. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE
1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all’obbligazione inadempiuta, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata al RUP, all’indirizzo di posta elettronica certificata [●] del Concedente [nel caso in cui il Concessionario non ricorra all’autofinanziamento] [e per conoscenza a quello dei Finanziatori] e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. Qualora i Lavori abbiano superato il Certificato di Xxxxxxxx ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità dei Servizi di Disponibilità, il Concessionario deve proseguire l’esecuzione dei Servizi di Disponibilità, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo massimo comunque non superiore di 12 mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell’articolo 176, comma 5-bis, del Codice. Resta inteso che l’adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo articolo 176 comma 5-bis del Codice, il Concessionario ha diritto di proseguire nei Servizi di Disponibilità fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3.
3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati:
a) il valore dei Lavori realizzati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e del Contributo ove non già dedotto; ovvero, nel caso in cui i Lavori non abbiano ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione dei Lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata al netto del Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21 ove non già dedotto;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui i Lavori abbiano superato la fase di Collaudo, al 10% del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di Servizi di Disponibilità correlati della Concessione.
La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.
4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 90 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. Le somme di cui al comma 3 corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
41. REVOCA DELLA CONCESSIONE
1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato al Legale rappresentante del Concessionario, all’indirizzo di posta elettronica certificata del Concessionario comunicato da questo in fase di gara per l’affidamento della Concessione, e per conoscenza a quello dei Finanziatori.
2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applica l’art. 40, commi 3, 4, 5 e 6.
3. L’efficacia della revoca della Concessione, è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme di cui all’articolo 40, commi 3, 4, 5 e , ai sensi dell’articolo 176, comma 6, del Codice. Resta, in ogni caso, applicabile l’articolo 176, comma 5-bis, del Codice.
42. RECESSO
1. Qualora l’accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto ai sensi dell’articolo
32, comma 5, la Parte interessata ha facoltà di recedere dal Contratto.
2. In caso di recesso dal Contratto, le Parti provvedono a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell’Esecuzione, apposito verbale entro 90 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l’importo dovuto al Concessionario sulla base delle seguenti voci:
a) il valore dei Lavori realizzati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e del Contributo; ovvero, nel caso in cui i Lavori non abbiano ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori al netto del Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.
All’importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Lavori e/o i Servizi di Disponibilità possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.
3. [nel caso in cui il Concessionario non ricorra all’autofinanziamento] Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 120 giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2 e dovranno comprendere gli interessi legali decorrenti dalla data del predetto verbale. L’efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.
4. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora i Lavori abbiano superato la Certificato di Xxxxxxxx ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario, qualora il Concedente lo richieda, dovrà proseguire nei
Servizi di disponibilità alle medesime modalità e condizioni del Contratto e comunque in conformità con
le previsioni di cui all’articolo 176, comma 5-bis, del Codice.
5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario prosegue nei Servizi di Disponibilità in conformità con le previsioni di cui all’articolo 176, comma 5-bis, del Codice, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, fino alla data dell’effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.
43. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO
1. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, del Complesso immobiliare di ATER TRIESTE e/o degli Edifici, a seconda del caso, e relative pertinenze nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant’altro attinente all’adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario delle predette Opere, relative pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant’altro attinente all’adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.
2. In caso di cessazione anticipata del Contratto, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo del Complesso immobiliare di ATER TRIESTE e/o degli Edifici e dei beni di cui al comma 1 e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì affidare a un perito terzo l’individuazione dei predetti interventi di manutenzione, riparazione, sostituzione, rifacimento ed esecuzione dei lavori, che dovranno essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese. A tal fine, per far fronte alla rilevata necessità dei predetti interventi, il Concessionario dà evidenza al Concedente della costituzione di una riserva mediante l’accantonamento di una parte del Corrispettivo a copertura dell’importo degli interventi da effettuare, entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività di verifica ovvero dalla perizia.
3. Le Parti, data la natura e consistenza dell’Opera oggetto della presente Concessione, concordano che non è necessario definire preventivamente: a) le specifiche tecniche per la redazione del verbale di cui al comma 1; b) le modalità di effettuazione delle verifiche di cui al comma 2, e che conseguentemente si omette la redazione del Documento denominato “Handback”. Le Parti concordano altresì che i livelli di manutenzione e funzionamento dei Lavori e dei Servizi di Disponibilità realizzati, che dovranno essere assicurati in caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero di scadenza naturale dello stesso dovranno essere: ottimo stato di manutenzione e funzionamento, assenza di difetti rilevabili e vizi occulti, deperimento ed usura ammessi soltanto se dovuti al normale uso quinquennale.
44. RIFINANZIAMENTO
[nel caso in cui il Concessionario non ricorra all’autofinanziamento]
1. Qualora il Concessionario intenda concludere un nuovo Contratto di Finanziamento, anche per estinguere totalmente o parzialmente il Contratto di Finanziamento, dovrà darne comunicazione scritta al Concedente, fornendogli le necessarie informazioni circa il nuovo soggetto finanziatore e il relativo indirizzo PEC i tempi, i costi, le condizioni del nuovo finanziamento.
2. Qualora per effetto del nuovo finanziamento:
a) si verifica un incremento delle obbligazioni e responsabilità del Concedente; e/o
b) il quadro delle garanzie esistenti a favore del Concedente risulti diminuito;
e/o
c) il Concedente risulti soggetto a impegni aggiuntivi,
il nuovo finanziamento non può essere stipulato senza la previa approvazione del Concedente.
3. Qualora il rifinanziamento comporti dei benefici per il Concessionario, verificati attraverso l’inserimento delle opportune modifiche nel Piano Economico Finanziario contrattuale, detti benefici saranno condivisi con il Concedente in misura pari a un massimo del 33%.
4. Le Parti concordano che il pagamento a favore del Concedente dei benefici frutto della condivisione predetta avvenga mediante la riduzione del Corrispettivo.
45. MONITORAGGIO
1. Al fine di consentire al Concedente il monitoraggio inerente al rispetto degli obblighi contrattuali e alla ripartizione dei rischi secondo quanto previsto dal presente Contratto e rappresentato nell’allegata matrice dei rischi, il Concessionario è tenuto ad adempiere alle obbligazioni di cui all’articolo 11, comma 3, lettera s), e comma 5.
46. CONFORMITA’ DELL’INTERVENTO
1. Il Concedente dichiara la piena conformità urbanistica, edilizia ed ambientale dei singoli Edifici oggetto di intervento.
47. SUBCONCESSIONE
1. Fatta salva la facoltà di subappalto dei lavori, al Concessionario non è data facoltà di sub-concedere i Lavori e i Servizi di Disponibilità o porzioni/parti degli stessi.
48. PROPRIETA’ DEI LAVORI
1. Il Concedente mantiene la proprietà degli impianti oggetto della Concessione esistenti al momento della stipula del presente Contratto ed acquisisce la proprietà dei Lavori realizzati dal Concessionario ai sensi del Progetto Esecutivo a decorrere dalla data del Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione. Il Concedente acquisisce la proprietà di tutte le ulteriori opere eventualmente realizzate dal Concessionario a propria cura e spese ai sensi del precedente articolo 19. La proprietà di tali opere decorre dalla data del Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione.
49. COMUNICAZIONI
1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.
2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
a) per il Concedente: [●].
b) per il Concessionario: [indicare l’indirizzo PEC].
3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione.
50. RINUNCIA ALLA COMPETENZA ARBITRALE – FORO COMPETENTE
Le Parti concordemente rinunciano ad attribuire agli arbitri, costituiti ai sensi del Codice di procedura civile, la definizione delle controversie che potranno eventualmente sorgere tra di loro, designando quale unica autorità competente, con esclusione di ogni altra, la Magistratura del Foro di Trieste.
51. CODICE ETICO
D.Lgs 231/2001 – Il Concessionario si impegna, per quanto di sua competenza e responsabilità nella gestione del rapporto contrattuale di cui trattasi, al rispetto dei requisiti definiti nel Codice Etico, il cui testo integrale è a disposizione nel sito internet di ATER TRIESTE al link:
[●]
52. RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e del Codice di Procedura Civile, per quanto compatibili, ed alle altre norme in tema di edilizia residenziale pubblica e di prevenzione alla delinquenza di tipo mafioso, nonché al Codice, al D.P.R. n. 207 del 5 Ottobre 2010 (“Regolamento”) (per le parti che il Codice ha mantenuto in vigore), al D.Lgs. 81/2008 in tema di sicurezza, agli artt. 119 e 121 del Decreto Rilancio e alle loro successive modificazioni, integrazioni e provvedimenti correlati.
53. SPESE
Le spese, tasse ed imposte tutte presenti e future, inerenti e conseguenti a questo contratto e alla sua esecuzione, saranno a completo carico del Concessionario che in persona del Legale Rappresentante accetta di sostenerle, rinunciando fin da ora a qualsivoglia diritto di rivalsa, che in merito potesse eventualmente competere al Concessionario a norma di legge.
Ai sensi e per gli effetti stabiliti dagli artt. 1341-1342 del Codice Civile, il Legale Rappresentante del Concessionario dichiara di aver preso esatta visione e di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli:
11. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCESSIONARIO
13. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
14. FORZA MAGGIORE
19. MODIFICHE DEL CONTRATTO
22. DECURTAZIONI E PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE
29. CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI DISPONIBILITÀ
33. CAUZIONI
34. POLIZZE ASSICURATIVE
36. XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX
00. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO
40. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE
42. RECESSO
43. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO
50. RINUNCIA ALLA COMPETENZA ARBITRALE – FORO COMPETENTE
53. SPESE
Io Ufficiale Xxxxxxx, richiesto, ho ricevuto questo atto articolato su numero [•] facciate e parte della [•]esima in formato PDF/A a video. E' stato scritto da persona di mia fiducia e da me Ufficiale Rogante letto ai comparenti mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici; è stata omessa la lettura degli allegati I e II per dispensa ricevutane dai comparenti.
I comparenti dichiarano di ben conoscerne il contenuto, lo approvano e lo firmano digitalmente.
Io Ufficiale Rogante, verificate le firme digitali così apposte, firmo digitalmente a mia volta in presenza dei comparenti medesimi.
****
Il presente contratto sconta la tassa fissa minima di registro ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 essendo le prestazioni soggette ad IVA a carico dell’ATER TRIESTE Concedente.
Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22/02/2007, mediante MODELLO
Unico Informatico (M.U.I.), per l’importo di € 45,00.
ALLEGATI
ALLEGATO 1: DOCUMENTI CONTRATTUALI
Documento I - Capitolato d’Oneri per i lavori di efficientamento energetico e lavori di manutenzione
straordinaria collegati;
Documento II - Elenco prezzi unitari - computo metrico estimativo per i lavori di efficientamento energetico e lavori di manutenzione straordinaria collegati con l’applicazione dei ribassi offerti dal Concessionario al netto degli oneri della sicurezza, che costituisce l’elenco dei prezzi di contratto;
Documento III - Capitolato d’Oneri per i Servizi di disponibilità;
Oltre al puntuale rispetto di quanto indicato nei documenti contrattuali, l’esecuzione della Concessione deve avvenire secondo le specifiche riportate nei seguenti elaborati non materialmente allegati che, controfirmati digitalmente dai contraenti in due copie identiche, vengono conservati su separati supporti digitali dal Concessionario e dal Concedente:
Documento [1]: Consistenza patrimoniale oggetto di intervento e dei Servizi correlati da parte del Concessionario
Documento [2]: Autorizzazioni, permessi, pareri, altri atti amministrativi
Documento [3]: Progetto Definitivo e Progetto Esecutivo per i lavori di efficientamento energetico e lavori di manutenzione straordinaria collegati
Documento [4]: Cronoprogramma
Documento [5]: Offerta Tecnica presentata dal Concessionario in sede di gara Documento [6]: Meccanismo di rettifica del Corrispettivo
Documento [7]: Piano Economico Finanziario Documento [8]: Privacy
Documento [9]: Quadro economico
Documento [10]: Garanzia definitiva ai sensi dell’articolo 33 e polizze ex art. 34 del Contratto
Documento [11]: Estremi del conto corrente dedicato del Concessionario, Visura del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di [•] in data [•] e Procura Speciale del [•] indicante la persona delegata a rappresentare e impegnare legalmente l’Impresa; Comunicazione del Concessionario prot. [•] del [•], indicante: i Direttori Tecnici di cantiere; il Delegato alla firma degli atti contabili; i Tecnici di cantiere; i Preposti di cantiere responsabili dell’applicazione delle norme antinfortunistiche; i Responsabili dell’applicazione delle norme in materia ambientale; gli Incaricati alla condotta dei lavori per conto delle Consorziate; Comunicazione del Concessionario prot. ATER TRIESTE n. [•] del [•], indicante le persone autorizzate a quietanzare i corrispettivi in acconto ed a saldo; Elenco delle imprese indicate quali esecutrici dei servizi e lavori in Concessione; Atto costitutivo della Società di Progetto e documenti allegati
Documento [12]: Piano di Sicurezza e Coordinamento comprendente il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e la Stima dei costi della sicurezza
Documento [13]: Piano Operativo di Sicurezza
Documento [14]: Contratto di Finanziamento / Atto equivalente, con allegati Documento [15]: Escrow Agreement
ALLEGATO 2: DEFINIZIONI
Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario: la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione che, al verificarsi di un evento di disequilibrio, dia luogo a:
(i) con riferimento al parametro DSCR: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario corrente alla data dell’evento o circostanza;
(ii) con riferimento al parametro LLCR: variazione di almeno [•] rispetto al parametro valore rilevato nel Piano Economico Finanziario corrente alla data dell’evento o circostanza;
(iii) con riferimento al parametro TIR di Progetto o di Azionista: variazione di almeno [•] rispetto al
valore rilevato nel Piano Economico Finanziario al momento della firma del contratto; o
(iv) con riferimento al parametro VAN di Progetto o di Azionista: variazione di almeno [•] rispetto al
valore rilevato nel Piano Economico Finanziario al momento della firma del contratto.
Autorizzazioni: tutti gli atti di autorizzazione, permessi, licenze, nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione delle Opere, alla prestazione dell’attività primaria o alla prestazione dei Servizi qualunque sia l’autorità, l’ente o l’organismo emanante;
Bando di Gara: atto, pubblicato ai sensi del Codice, con cui il Concedente ha indetto la gara per
l’affidamento della Concessione;
Bonus Fiscale: il beneficio fiscale derivante dalla realizzazione di interventi agevolati ai sensi dell’articolo
119 e/o interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio;
Canone di Disponibilità: congiuntamente, il Canone di Disponibilità Lavori Incentivabili e il Canone di Disponibilità Lavori Non Incentivabili;
Canone di Disponibilità Lavori Incentivabili: congiuntamente, l’Importo Eccedente Contributo Lavori
Incentivabili e il Corrispettivo Servizi di Disponibilità Lavori Incentivabili;
Canone di Disponibilità Lavori Non Incentivabili: congiuntamente, l’Importo Eccedente Contributo Lavori Non Incentivabili e il Corrispettivo Servizi di Disponibilità Lavori Non Incentivabili;
Capitolato dei Servizi di disponibilità: indica l’allegato al Contratto costituito dal Capitolato d’Oneri per i Servizi di disponibilità, in cui sono definiti gli standard qualitativi e quantitativi, le specifiche tecniche dei Servizi, gli indicatori di Disponibilità e i parametri di controllo per tutto il periodo di durata del Contratto;
Cassetto Fiscale: il servizio dell’Agenzia delle Entrate che consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali, tra cui, inter alia, dati anagrafici, dati delle dichiarazioni fiscali, dati dei rimborsi, atti del registro (dati patrimoniali);
Certificato di Collaudo (art. 17): certificazione che l’Opera sia stata eseguita a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche ed eventuali varianti del progetto, in conformità del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi debitamente approvati. Ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle forniture. Comprende altresì l’acquisizione di tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore ed in particolare dà atto del rilascio delle asseverazioni tecniche e contabili obbligatorie ai fini dell’ottenimento dell’incentivo fiscale Superbonus 110% e/o degli altri Bonus Fiscali;
Codice identificativo di Gara (CIG): il codice alfanumerico obbligatorio di cui all’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136, che identifica univocamente la gara per un dato appalto o lotto;
Codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
Codice Unico di Progetto (CUP): il codice alfanumerico di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3 e s.m.i., che identifica univocamente ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse;
Collaudo: il collaudo dei Lavori risultante dal Certificato di Collaudo da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei Lavori ai sensi dell’articolo 102 del Codice;
Collaudo in Corso d’Opera: il collaudo dei Lavori obbligatorio nei contratti di concessione ai sensi
dell’articolo 150 del Codice;
Complesso immobiliare di ATER TRIESTE: il complesso immobiliare di proprietà e/o gestito da ATER TRIESTE, composto da [•] Edifici, su cui dovranno essere realizzati i Lavori e la Manutenzione Ordinaria e Straordinaria ai sensi del presente Contratto;
Concedente: il soggetto per conto del quale si realizzano i Lavori e sono erogati i Servizi con sede legale in [●] ai sensi del Contratto;
Concessionario: l’aggiudicatario della Concessione e la Società di Progetto nel caso venga costituita e
subentri all’aggiudicatario;
Concessione: il rapporto tra Concedente e Concessionario regolato dal presente Contratto, ai sensi
dell’articolo 164 e ss del Codice;
Consegna dei Lavori: l’atto con cui il Concessionario viene immesso nella disponibilità degli immobili ai fini della realizzazione dei Lavori oggetto di Concessione, attestato mediante redazione del verbale di consegna di cui al Decreto M.I.T. 7 marzo 2018, n. 49, art. 5;
Contratto: il presente Contratto, inclusivo delle premesse, degli Allegati e dei Documenti Contrattuali anche non materialmente allegati, nel quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell’ambito della Concessione;
Contratto di Finanziamento: il contratto di finanziamento sottoscritto dal Concessionario con i Finanziatori al fine del reperimento della provvista finanziaria relativa, inter alia, a coprire parte dei costi di progettazione e/o costruzione e/o manutenzione del Complesso immobiliare e/o degli Edifici [nei limiti di quanto indicato nel Piano Economico Finanziario];
Contratto di subappalto: è il contratto che intercorre tra il Concessionario e gli/l’esecutori/e del/i lavoro/i
quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori stessi, affidandone una parte a terzi;
Contributo: congiuntamente, il Contributo Lavori Incentivabili e il Contributo Lavori Non Incentivabili;
Contributo Lavori Incentivabili: il contributo pubblico riconosciuto in conto investimenti al Concessionario a titolo di prezzo ai sensi dell’articolo 165, comma 2 del Codice e dell’articolo 21 del presente Contratto, legato all’effettiva realizzazione dei Lavori Incentivabili per il 49% del valore degli interventi eseguiti;
Contributo Lavori Non Incentivabili: il contributo pubblico riconosciuto in conto investimenti al Concessionario a titolo di prezzo ai sensi dell’articolo 165, comma 2 del Codice e dell’articolo 21 del presente Contratto, legato all’effettiva realizzazione dei Lavori Non Incentivabili per il 49% del valore degli interventi eseguiti;
Convenienza Economica: la capacità del progetto di creare valore durante il periodo di efficacia del Contratto e di generare un livello di redditività adeguato al capitale investito;
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori: il soggetto incaricato dal Concessionario, a sue spese per lo svolgimento dei compiti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante l’esecuzione, di cui all’articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
Corrispettivo: congiuntamente, il Contributo e il Canone di Disponibilità;
Corrispettivo Servizi di Disponibilità: congiuntamente, il Corrispettivo Servizi di Disponibilità Lavori Incentivabili e il Corrispettivo Servizi di Disponibilità Lavori Non Incentivabili;
Corrispettivo Servizi di Disponibilità Lavori Incentivabili: il corrispettivo versato dal Concedente al Concessionario secondo le modalità di cui all’articolo 28.1, relativamente al 100% dei Servizi di Disponibilità Lavori Incentivabili;
Corrispettivo Servizi di Disponibilità Lavori Non Incentivabili: il corrispettivo versato dal Concedente al Concessionario secondo le modalità di cui all’articolo 28.2, relativamente al 100% dei Servizi di Disponibilità Lavori Non Incentivabili;
Credito Fiscale: il credito fiscale derivante dallo Sconto in Fattura e relativo ai Lavori Incentivabili, di cui è
titolare il Concessionario ai sensi dell’art. 121, comma 1, lett. a) del Decreto Rilancio
Cronoprogramma: il documento che forma parte integrante del Progetto Esecutivo contenente l’indicazione dei tempi necessari per la progettazione e realizzazione dei Lavori fino al Collaudo, ivi compresi i tempi previsti per l’ottenimento delle Autorizzazioni, preordinate alla corretta e compiuta realizzazione dei Lavori e alla regolare prestazione dei Servizi di Disponibilità;
Decreto Rilancio: il D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020, come di volta in volta modificato e/o integrato;
Direttore dei Lavori: il soggetto incaricato dal Concedente di svolgere le attività di Direzione dei Lavori e di seguire la realizzazione dei Lavori affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte, in conformità al Progetto Esecutivo e alle previsioni del Contratto;
Direttori operativi: i soggetti incaricati dal Concessionario, a sue spese, per l’assistenza ai lavori ai sensi dell’art. 101, comma 4 del Codice, con particolare riguardo a:
f) assistere i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;
g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
h) direzione di lavorazioni specialistiche (impianti, f. e p. infissi e cappotti termici e analoghi).
Direttore dell’Esecuzione: il soggetto incaricato dal Concedente, figura diversa dal Responsabile del Procedimento, preposto al controllo tecnico-contabile e amministrativo sulla regolare esecuzione del contratto in fase di Servizi correlati, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall’esecutore in conformità ai documenti contrattuali;
Direzione dei Lavori: la funzione e il corrispondente ufficio individuato dal Concedente e preposto alla direzione e al controllo tecnico-contabile e amministrativo dell’esecuzione dei Lavori, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto;
Disponibilità del Complesso ATER TRIESTE e/o degli Edifici: la piena ed effettiva fruibilità del Complesso immobiliaree/o degli Edifici da parte degli assegnatari ERP, assicurata attraverso la corretta erogazione dei Servizi di Disponibilità, nel rispetto degli indicatori tecnici e funzionali indicati nelle Specifiche Tecniche dei Servizi, e misurata attraverso gli Indicatori di Disponibilità stabiliti nell’Allegato Documento [6]: Meccanismo di rettifica del Corrispettivo;
Documentazione Progettuale: il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo, costituiti dai seguenti documenti fra quelli elencati nell’Allegato 1 del Contratto: Documenti I, II, III; Documenti [1], [2], [3], [4], [6], [9], [12], [13].
Documenti Contrattuali: i documenti, sottoscritti dalle Parti e depositati presso il Concedente, elencati
nell’Allegato 1 del Contratto;
DSCR (Debt Service Cover Ratio): indica il rapporto tra:
(i) l’importo del Flusso di Cassa Disponibile nei [6/12] mesi precedenti o, a seconda dei casi, successivi a ciascuna data di calcolo, e
(ii) il servizio del debito per capitale e interessi risultante dal Piano Economico Finanziario per il medesimo periodo di [6/12] mesi;
Edificio: ciascuna unità funzionale, indipendente ed autonoma ai fini del rendiconto, comunicazione e maturazione dei crediti fiscali relativi ai Benefici Fiscali, relativamente al patrimonio immobiliare del Complesso immobiliare, su cui verranno effettuati i Lavori e la Manutenzione Ordinaria e Straordinaria ai sensi del presente Contratto;
Equilibrio Economico Finanziario: indica l’equilibrio economico finanziario degli investimenti e dei Servizi di disponibilità ai sensi e per gli effetti degli articoli 165, comma 2, e 3, comma 1, lett. fff), del Codice, determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano Economico Finanziario, eventualmente aggiornato a seguito di procedura di revisione ai sensi dell’articolo 32 del Contratto di Concessione, e rappresentato dai valori degli Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico Finanziario;
Escrow Account: il conto corrente di garanzia vincolato che in conformità alla disciplina di cui all’Escrow Agreement (Documento 15 dell’Allegato I) assicurerà la corretta erogazione delle somme ivi destinate ai sensi del presente Contratto;
Fase di Costruzione: il periodo intercorrente fra la data di avvio dei lavori risultante dal verbale di Consegna dei Lavori e la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
Fase dei Servizi di Disponibilità: il periodo intercorrente fra la data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo e la data di scadenza della Concessione;
Finanziatori: gli istituti di credito e/o gli enti finanziatori che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il Contratto di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi della Società di Progetto, inclusi i titolari di titoli e/o obbligazioni emessi ai sensi e in conformità ai requisiti di cui all’art. 185 del Codice, in qualsiasi caso in relazione alla realizzazione delle Opere, nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo;
Flusso di Cassa Disponibile: la differenza, in ogni periodo della fase dei Servizi correlati, tra:
(i) i ricavi di progetto incassati o da incassare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi di eventuale contribuzione pubblica o Corrispettivi in conto Servizi correlati e
(ii) i costi operativi pagati o da pagare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi delle imposte dovute dal Concessionario (ad eccezione dell’IVA);
Forza Maggiore: fatti e/o atti che le Parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione del Contratto, né prevenire con l’esercizio dell’ordinaria diligenza, non dovuti ad azioni od omissioni dirette od indirette del debitore, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni ai sensi del Contratto.
Indicatori di Equilibrio: il DSCR, LLCR e il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) dell’azionista e TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell’azionista, elementi costitutivi, in tutto o solo alcuni, dell’Equilibrio Economico Finanziario della Concessione;
Importo Eccedente Contributo: congiuntamente, l’Importo Eccedente Contributo Lavori Incentivabili e l’Importo Eccedente Contributo Lavori Non Incentivabili;
Importo Eccedente Contributo Lavori Incentivabili: il [•] riconosciuto al Concessionario a titolo di [•], legato all’effettiva realizzazione dei Lavori Incentivabili per il 51% del valore degli interventi eseguiti;
Importo Eccedente Contributo Lavori Non Incentivabili: il [•] riconosciuto al Concessionario a titolo di [•], legato all’effettiva realizzazione dei Lavori Non Incentivabili per il 51% del valore degli interventi eseguiti;
Indicatore/i di Disponibilità: l’indicatore/i chiave di prestazione (in inglese Key Performance Indicators), riportato/i nell’Allegato Documento [6]: Meccanismo di rettifica del Corrispettivo dei Servizi correlati, che consente di monitorare l’andamento del processo relativo alla disponibilità e alla funzionalità delle Opere;
Ispettori di cantiere: i soggetti incaricati dal Concessionario, a sue spese, per l’assistenza ai lavori ai sensi dell’art. 101, comma 5, con particolare riguardo a:
a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
f) l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
h) l’assistenza al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ex art. 92 D.Lgs. 81/08.
Lavori: congiuntamente, i Lavori Incentivabili e i Lavori Non Incentivabili;
Lavori Incentivabili: i lavori di riqualificazione energetica e, ove del caso, sismica, del Complesso immobiliare e/o di ciascun Edificio, come meglio indicati in [•], che fruiscono, in tutto o in parte dei benefici di cui alla Normativa Bonus Fiscale;
Lavori Non Incentivabili: i lavori di riqualificazione energetica e, ove del caso, sismica, del Complesso immobiliare e/o di ciascun Edificio, come meglio indicati in [•], che non fruiscono dei benefici di cui alla Normativa Bonus Fiscale;
LLCR (Long Life Coverage Ratio): con riferimento a ciascuna data di calcolo, il rapporto tra
(i) il valore attuale netto del Flusso di Cassa Disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento risultante da Piano Economico Finanziario, applicando un tasso di sconto pari al tasso di interesse di tale finanziamento, e
(ii) la somma degli importi erogati e non rimborsati del finanziamento alla stessa data di calcolo;
Livello Minimo: il livello dell’Indicatore di Disponibilità, come specificato nell’Allegato Documento [6]:
Meccanismo di rettifica del Corrispettivo, che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della
quale il Complesso immobiliare e/o gli Edifici conseguono il livello minimo accettabile della relativa caratteristica prestazionale;
Livello Obiettivo: il livello dell’Indicatore di Disponibilità che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale il Complesso immobiliare e/o gli Edifici conseguono il livello ottimale della relativa caratteristica prestazionale;
Manutenzione Ordinaria: le opere di cui all’articolo 3, comma 1, lett. oo-quater), del Codice;
Manutenzione Straordinaria: le opere di cui all’articolo 3, comma 1, lett. oo-quinquies), del Codice;
Messa in Esercizio: la data di effettivo inizio dell’erogazione dei Servizi di disponibilità, risultante da atto formale del Concedente a seguito di comunicazione del Concessionario, o, in mancanza, il [•];
Normativa Bonus Fiscale: le previsioni di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio;
Offerta: tutti gli atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di gara, in conformità alla Documentazione di Gara, sulla base dei quali è stata aggiudicata la Concessione;
Opera: gli interventi da eseguire sul Complesso immobiliare e/o sugli Edifici, a seconda del caso, oggetto della Documentazione Progettuale approvata dal Concedente;
Parti: il Concedente e il Concessionario;
Piano Economico Finanziario (PEF): l’elaborato, contenente l’esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l’Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e dei connessi Servizi di disponibilità per l’arco temporale di durata della Concessione, asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 1/09/1993 n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’art. 1 della L. 23/11/1939, n. 1966; il PEF è allegato al Contratto e comprende la relativa relazione illustrativa, nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni a seguito di modifiche al contratto o rinegoziazioni del PEF medesimo;
Piano Economico Finanziario in Disequilibrio: il Piano Economico Finanziario, in formato editabile, modificato solo in relazione ai valori che hanno subito mutamenti a seguito degli eventi di cui all’articolo 32, comma 1;
Piano Economico Finanziario Revisionato: il Piano Economico Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione, inclusiva delle misure volte a rispristinare l’Equilibrio Economico e Finanziario;
Progetto Definitivo: il progetto di cui all’articolo 23, comma 7, del Codice che il Concessionario è tenuto a predisporre;
Progetto Esecutivo: il progetto di cui all’articolo 23, comma 8, del Codice che il Concessionario è tenuto a
predisporre;
Progetto di Fattibilità Tecnica Economica: il progetto di cui all’articolo 23, commi 5 e 6, del Codice;
Quadro Economico dell’opera: il documento che – in relazione alla specifica tipologia dell’intervento e in rapporto al livello di progettazione – deve comprendere: l’importo dei lavori; gli oneri della sicurezza; le spese di progettazione; gli ulteriori oneri di spettanza del concessionario quali rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione, allacciamenti ai pubblici servizi, imprevisti, acquisizione aree o immobili, indennizzi, spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento o al Direttore dei Lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’articolo 26 del Codice; spese per incentivi alle funzioni
tecniche di cui all’articolo 113 del Codice; eventuali spese per commissioni giudicatrici ai sensi dell’art. 77 del Codice; spese per pubblicità e, ove previsto, per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717; spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche eventualmente previste dal capitolato speciale d’appalto; spese per il Collaudo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; spese per le indagini archeologiche, laddove previste; spese per la pubblicazione degli atti di gara, ai sensi dell’art. 73, comma 4, del Codice e decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, I.V.A ed eventuali altre imposte. Il quadro economico indica, inoltre, tra le somme a disposizione, ove previsti, gli importi per le opere di mitigazione e compensazione ambientale, quelli per il monitoraggio ambientale, gli importi per l’esecuzione delle indagini e prove geotecniche, nonché gli importi per indagini geologiche, idrologiche ed idrauliche; il quadro economico comprende la copertura della spesa dei connessi Servizi di disponibilità, con l’indicazione: a) dell’arco temporale prescelto; b) del totale dei costi a carico del concessionario eventualmente suddivisi in spese per le varie lavorazioni; c) del Contributo che l’amministrazione prevede di riconoscere per consentire al Concessionario di perseguire l’Equilibrio Economico Finanziario; d) dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza.
Responsabile del Procedimento: il responsabile unico del procedimento (RUP), nominato dal Concedente, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi del Codice e delle Linee Guida Anac n. 3, recanti
«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni»;
Sconto in Fattura: il contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal Concessionario che effettua i Lavori Incentivabili e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, in conformità a quanto previsto dall’articolo 121 del Decreto Rilancio;
Servizi di Disponibilità: congiuntamente, i Servizi di Disponibilità Lavori Incentivabili e i Servizi di Disponibilità Lavori Non Incentivabili;
Servizi di Disponibilità Lavori Incentivabili: i servizi di carattere tecnico e funzionale (manutenzione ordinaria e straordinaria) che consentono la piena e costante fruibilità dei Lavori Incentivabili, nel rispetto dei parametri individuati nel Capitolato dei servizi di disponibilità, e che garantiscono la perfetta funzionalità dei Lavori Incentivabili, anche attraverso la risoluzione di eventuali vizi sopravvenuti;
Servizi di Disponibilità Lavori Non Incentivabili: i servizi di carattere tecnico e funzionale (manutenzione ordinaria e straordinaria) che consentono la piena e costante fruibilità dei Lavori Non Incentivabili, nel rispetto dei parametri individuati nel Capitolato dei servizi di disponibilità, e che garantiscono la perfetta funzionalità dei Lavori Incentivabili, anche attraverso la risoluzione di eventuali vizi sopravvenuti;
Società di Progetto: [indicare la denominazione precisa], partecipata dai soggetti [indicare la denominazione precisa] e costituita ai sensi dell’articolo 184 del Codice, che subentra all’aggiudicatario, acquisendo a titolo originario la posizione di Concessionario;
Solidità Patrimoniale: la capacità dell’impresa di far fronte agli impegni di pagamento nel medio-lungo periodo, di sostenere le esigenze finanziarie generate dai Servizi di disponibilità e, soprattutto, di fare investimenti nel rispetto dell’equilibrio patrimoniale.
Sostenibilità Finanziaria: la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;
Spese Tecniche: le spese relative alla progettazione, direzione lavori, assistenza di cantiere, contabilità, liquidazione e assistenza al Collaudo, coordinamento della sicurezza in Fase di Progettazione ed
esecuzione, l’importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113, comma 2, del Codice nella misura
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;
Sono sostenute dal Concedente le Spese tecniche relative alle seguenti attività, svolte dal proprio personale o da tecnici dallo stesso direttamente incaricati:
a) l’esame delle proposte di progetti di fattibilità presentate dal promotore;
b) il controllo della conformità dei progetti di fattibilità agli strumenti programmatori ed urbanistici del Comune, alle prescrizioni del Codice degli appalti, nonché alle normative tecniche vigenti con particolare riferimento alle prescrizioni derivanti dal c.d. “Superbonus 110%” e/o dagli altri Bonus Fiscali, e le attività di verifica e validazione dei progetti secondo il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
c) l’inserimento dell’intervento nella programmazione triennale dei lavori pubblici;
d) l’approvazione dei progetti di fattibilità;
e) la procedura di gara per l’aggiudicazione della progettazione definitiva/esecutiva e dell’esecuzione dei lavori e servizi;
f) la Responsabilità del procedimento di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei lavori e dei servizi ex art. 31 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni;
g) la Direzione lavori generale/architettonica;
h) l’emissione dello stato di avanzamento lavori e del certificato di pagamento sulla base della contabilità a fine lavori, entro i tempi stabiliti dalla legge;
j) l’alta sorveglianza sul Concessionario e sulle Imprese attuatrici, che si esplicita nel controllo delle attività da questi eseguite.
k) l’emissione del Certificato di Collaudo.
Sono sostenute dal Concessionario le Spese tecniche (fiscalmente incentivabili nella misura stabilita dalla norma sul Superbonus 110% e/o dagli altri Bonus Fiscali) relative alle seguenti attività, svolte dal suo personale o da tecnici di Società o raggruppamenti allo stesso collegati, o da professionisti dallo stesso direttamente incaricati:
a) redazione dei progetti di fattibilità ex art. 183 del Codice, nonché delle modifiche richieste dal Concedente in sede di esame e approvazione dello stesso ai sensi del comma 15 del medesimo art. 183;
b) redazione dei progetti definitivo ed esecutivo, con le eventuali modifiche richieste dal Concedente;
c) ottenimento di tutti i permessi, nulla-osta, pareri obbligatori connessi all’intervento, nei limiti di
quanto previsto dal presente Contratto;
d) direzione operativa, collaudo tecnico e certificazione degli impianti, degli infissi e delle altre lavorazioni specialistiche;
e) compiti connessi alla sicurezza di cantiere ex D.Lgs. 81/2008 (Coordinatore per la progettazione,
Coordinatore per l’esecuzione);
f) asseverazione degli interventi di efficientamento energetico ai sensi dei Decr. Min. Sviluppo
Economico 6/08/2020 “Requisiti” e “Asseverazioni”;
g) rilascio del Visto di Conformità da parte di uno dei soggetti abilitati ex art. 119 del D.L. 34/2020
convertito nella L. 120/2020 e circ. 30/E dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2020.
Stato Avanzamento Lavori (SAL): il documento contabile, predisposto dal Direttore dei lavori, come definito dall’art. 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49;
Superbonus 110%: l’incentivo fiscale di cui all’art. 119 del Decreto Rilancio;
TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto: indica, in termini percentuali, il valore economico generato dal Progetto, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;
Value Testing: il metodo adottato per definire il valore dell’incremento dei costi di investimento e/o dei Servizi di disponibilità, consistente nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario e almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato;
VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto: il valore creato o disperso dal progetto, in termini monetari,
nell’arco del periodo della Concessione;
Varianti: le modifiche progettuali imposte o richieste da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice, effettuate in corso d’opera, su richiesta del Concedente e/o del Concessionario, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19 del Contratto.
ALLEGATO 3: MATRICE DEI RISCHI
Tipologia di rischio Descrizione
Tipologia di rischio | Descrizione | Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta) | Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.) | Stru- menti per la mitiga- zione del rischio | Alloca- zione Conce- dente | Alloca- zione Con- ces- sio- nario | Non Allo- cato | Riferimenti Contratto |
Rilascio dei titoli edilizi in conformità alla fattibilità/realizza zione dell’intervento complessivo | Ritardi e/o maggiori costi. | X | Art. 9, comma 1 Art. 32, comma 1, lettera b) | |||||
MEDIA | ||||||||
Rischio amministra- tivo | Rischio connesso al ritardato o mancato rilascio di Autorizzazioni da parte dei soggetti competenti pubblici e privati. | Rilascio dei titoli edilizi in conformità alla fattibilità/realizza zione dell’intervento complessivo | Ritardi e/o maggiori costi. | X | Art. 9, comma 2 | |||
MEDIA | ||||||||
Il mancato possesso di SOA ed altre ev. licenze, ecc. non costituisce un rischio significativo | Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. | X | Art. 3, comma 1, lettera c) Art. 9, comma 1 Art. 11, comma 3, lettera c) | |||||
MINIMA | ||||||||
Mantenimento validità autorizzazioni | Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. | X | X | Art. 9, comma 3 | ||||
MINIMA |
Sospensioni: MINIMA | X | X | Art. 20 | |||||
Rischio di modificazione progettuale | Rischio connesso alla necessità di richieste da parte del Concedente di modifiche progettuali non derivanti da errori e/o omissioni di progettazione. | La probabilità di richieste di modifica è alta, ma la loro collocazione temporale in fase precoce ne minimizza l’impatto economico e temporale | Ritardi e/o maggiori costi. | X | Art. 10, comma 2 | |||
X | Art. 11, comma 2 | |||||||
MINIMA | ||||||||
Rischio di errore di progetta- zione. | Rischio derivante da errori od omissioni di progettazione. | La natura delle lavorazioni ed il controllo preventivo del Concedente minimizza questo rischio | Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Eventuale modifica progettuale. | X | Art. 11, comma 2 | |||
X | X | Art. 19, comma 6 | ||||||
MINIMA | ||||||||
Rischio di ritardo nell’approvazi one del Progetto. | Rischio connesso al ritardo nell’approvazione del Progetto esecutivo. | Relativo all’efficienza del Concedente | Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. | X | Art. 10, comma 3, lettera d) | |||
MEDIA | Applicazione di penali. | |||||||
X | Art. 11, comma 3, lettere b) | |||||||
Eventuale risoluzione contrattuale | Art. 22, comma 2 | |||||||
Rischio di esecuzione dell’opera difforme dal Progetto. | Rischio connesso alla realizzazione dell’opera in modo difforme dal progetto approvato. Rischio connesso alla presenza di vizi intrinseci. | La natura delle lavorazioni ed il triplo controllo in corso d’opera (asseveratori, D.O. del Concessionario e D.L. del Concedente) minimizzano il rischio | Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Eventuale risoluzione contrattuale con risarcimento danni. | X | Art. 4, commi 2, lettera c), e 3 Art. 11, comma 3, lettera g) Art. 37, comma 2, lettera b) | |||
MINIMA | ||||||||
Rischio di | Rischio derivante | Il meccanismo di | Ritardi e/o | X | Art. 4, comma 4 | |||
errata | dalla errata | formazione del | maggiori costi | |||||
stima/valutazi | individuazione dei | progetto riduce | e/o minori ricavi | |||||
costi di |
one dei costi di costruzione. | costruzione in sede di offerta. | molto questo rischio MINIMA | ||||||
Rischio di slittamento dei tempi di realizzazione dell’opera rispetto alle tempistiche fissate dal Cronopro- gramma. | Rischio derivante da ritardi nella costruzione da parte del Concessionario. | Per la natura delle lavorazioni il rischio è molto basso, ma gravissime le conseguenze di uno slittamento oltre i tempi fissati per i benefici fiscali. MASSIMA | Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi. Applicazione penali. Riduzione della fase di Servizi correlati con conseguenti minori ricavi. Eventuale risoluzione contrattuale | X | Art. 11, commi 3, lettera g), 4 e 5 Art. 22, comma 1 | |||
Rischio di slittamento dei tempi di costruzione per cause di forza maggiore | Xxxxxxx derivante da ritardi nella costruzione per fattori esogeni. | L’attuale pandemia è ormai considerata fra i fattori di costo ed è possibile programmare l’organizzazione del cantiere tenendo conto del COVID-19. | Ritardi e/o maggiori costi. Eventuale risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta. Riequilibrio PEF. | X | Art. 20, commi 1 e 6 Art. 14, comma 3 Art. 34, comma 1, lettere b) e d) | |||
X | X | Art. 34 comma 1, lettera a) | ||||||
Rarissime probabilità di altre cause f.m. | ||||||||
MINIMA | ||||||||
Rischio finanziario | Rischio di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento. Rischio di oscillazione dei tassi di interesse. | Sul contratto di finanziamento può pesare l’elevato numero di richieste in rapporto alla disponibilità di soggetti finanziaria- mente capienti. | Ritardi e/o maggiori costi. | X | Art. 11, comma 3, lettera e) Art. 36 | |||
MEDIA | ||||||||
Rischio delle relazioni industriali | Xxxxxxx che le relazioni con altri soggetti (parti sociali) influenzino negativamente costi e tempi della consegna. | Intendendo il rischio sindacale (scioperi e connessi) durante i lavori e il periodo di manutenzione quinquennale | Incremento dei costi e ritardi nella realizzazione. | X | Art. 4 Art. 11 Art. 12 |
MINIMA | ||||||||
Rischio accettazione sociale | Rischio che l’infrastruttura non riceva l’approvazione da parte di altri soggetti pubblici o della collettività̀ (portatori di interessi nei confronti delle Opere), necessaria per procedere alla realizzazione delle Opere. | Legato alla possibile opposizione all’accesso agli alloggi da parte degli assegnatari interessati dai lavori di efficientamento. E’ significativa solo nel caso di difformità che l’inquilino rifiuta di rimuovere, ma è già stato risolto prima dell’approvazion e del progetto. | Ritardi nella realizzazione. Contenziosi | X | Art. 9 comma 2 Art. 10 Art. 19 comma 3 let. h) | |||
BASSA | ||||||||
Rischio di aumento del costo dei fattori produttivi ovvero di inadeguatezza o indisponibili tà dei fattori produttivi stessi come previsti nel progetto. | Rischio connesso all’oscillazione del costo dei fattori produttivi o alla reperibilità sul mercato degli stessi | Dato il prevedibile alto numero di interventi incentivabili con il “Superbonus 110%” e/o altri Bonus Fiscali, sono possibili significativi aumenti di costo dei principali materiali | X | Art. 4 Art. 11 Art. 12 | ||||
ALTA | ||||||||
Rischio normativo - regolamentare e politico | Rischio che modifiche normativo regolamentari imprevedibili al momento della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione. Xxxxxxx che venga meno, nel tempo, il commitment politico per la realizzazione delle Opere. | Il rischio di modifiche in senso peggiorativo alla normativa fiscale sul Superbonus è bassissimo. La verifica politica viene completata prima della firma del contratto, con l’indizione della gara | Ritardi e/o maggiori costi. | X | Art. 32, comma 1, lettera a) |
MINIMA | ||||||||
Rischio che modifiche normativo regolamentari prevedibili alla data della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione. | E’ cura delle Parti considerare le modifiche prevedibili alle norme Superbonus, che comunque dovrebbero agire in senso migliorativo | Ritardi e/o maggiori costi. | X | Art. 32, comma 1, lettera a) | ||||
MINIMA | ||||||||
SERVIZI CORRELATI | ||||||||
RISCHIO DI DOMANDA Il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il Concessionario deve soddisfare ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa NON PRESENTE |
RISCHIO DI DISPONIBILITÀ Il rischio legato alla capacità, da parte del Concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume sia per standard di qualità previsti | ||||||||
Tipologia di rischio | Descrizione | Probabilità del verificarsi del rischio (valori Percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta) | Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.) | Stru- menti per la mitiga- zione del rischio | Alloca- zione Conce -dente | Alloca- zione Conces- sionario | Non Allo- cato | Riferimenti Contratto |
Rischio di disponibilità | Rischio di indisponibilità totale o parziale dell’opera in relazione agli standard tecnici e funzionali stabiliti dal Contratto, anche per obsolescenza tecnica; necessità di eseguire maggiori manutenzioni ordinarie e straordinarie rispetto a quelle previste e quantificate nel PEF, per carenze costruttive o carenza nello svolgimento delle precedenti attività di manutenzione | La normale obsolescenza tecnica di cappotti termici, impianti di riscaldamento e infissi in un orizzonte temporale quinquennale è ampiamente prevedibile, e quindi il rischio di un’incidenza di manutenzioni maggiore di quelle previste e pagate a misura è molto basso MINIMA | Maggiori costi di manutenzione e/o minori ricavi. Decurtazioni del corrispettivo di disponibilità. Applicazione penali. Eventuale risoluzione contrattuale. Risarcimento danni al Concedente. | X | Art. 4, comma 2, lettere d) Art. 11, commi 1, 3, lettera l), 4 e 5 Art. 12, comma 1, lettera a) Art. 23, comma 2 Art. 24 Art. 28 Art. 29 Art. 39 | |||
Rischio di Servizi correlati | Rischio di aumento dei costi dei Servizi correlati rispetto a quelli stimati in sede di offerta. Rischio di erogazione dei servizi in maniera difforme rispetto ai tempi e standard pattuiti. Rischio di mancata erogazione dei servizi. | Si tratta di Servizi di manutenzione per i quali il rischio aumento costi, visto l’attuale andamento del mercato, è basso MINIMA | Maggiori costi e/o minori ricavi. Decurtazione del corrispettivo di disponibilità. Applicazione penali. Eventuale risoluzione contrattuale. Risarcimento danni al Concedente. | X | Art. 4, comma 2, lettera d) Art.11, commi 1, 3, lettera l), 4 e 5 Art. 23, comma 2 Art. 24 Art. 29, | |||
Rischio di fallimento del gestore | Xxxxxxx che il gestore fallisca o sia inadeguato per l’erogazione dei servizi secondo gli standard stabiliti. | Il rischio è minimo, e il Concedente e/o il finanziatore può sostituire il Concessionario con facilità MINIMA | Possibile blocco dei servizi. | X | Art. 6, comma 2, lettere d) ed e) Art 11, comma 5, lettere e) ed f) |
Rischio di inflazione | Rischio di aumento dell’inflazione oltre ai livelli previsti. | Dato l’attuale e prevedibile andamento dell’inflazione. MINIMA | Diminuzione ricavi. | X | Art. 29, comma 2 | |||
Rischio assicurativo | Rischio di aumento dei costi assicurativi Rischio di impossibilità assicurativa | Dato l’attuale e prevedibile andamento del mercato assicurativo MINIMA | Aumento dei costi assicurativi Risarcimento al Concessionario in caso di risoluzione contrattuale | X | X | Art. 34 |