TRA
CONVENZIONE DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
PER REGOLARE I RAPPORTI
TRA
L’ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA
DELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 4 RAGUSA
e
IBLEA ACQUE S.P.A.
SOCIETÀ PER AZIONI IN HOUSE PROVIDING
PER L'ATI IDRICO
DOTT. XXX. XXXXXXX XXXXX
PER L'IBLEA ACQUE
DOTT. XXX. XXXXXXXXX XXXXXXXXX
FIRMATO DIGITALMENTE
XXXXX XXXXXXX
2022.10.25 12:37:27
CN=XXXXX XXXXXXX C=IT
2.5.4.4=ROCCA
2.5.4.42=XXXXXXX
Firmato digitalmente da: XXXXXXXXX XXXXXXXXX
Firmato il 25/10/2022 12:23
Seriale Certificato: 103306458633657915791808802992873348696
Valido dal 15/06/2020 al 15/06/2023 ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 5
ART. 2 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 9
ART. 3 - REGIME GIURIDICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 10
ART. 4 - PERIMETRO GESTIONALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ED
ALTRE ATTIVITA’ CONNESSE O COLLATERALI 11
ART. 5 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO 12
ART. 6 - PRESA IN CARICO DELLE GESTIONI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
ART. 7 - OBBLIGHI E MODALITA’ DI CONSEGNA DEI BENI E DEGLI IMPIANTI 13
ART. 8 - RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI E VERBALE DI CONSISTENZA E CONSEGNA 13
TITOLO II - PIANO D’AMBITO E “SCHEMI REGOLATORI” ARERA 15
ART. 10 - CONTENUTO DEL PIANO D’AMBITO E DEGLI SCHEMI REGOLATORI
ART. 11 - AGGIORNAMENTO DEL PIANO D’AMBITO E DEGLI SCHEMI
ART. 12 - APPROVAZIONE DEI PROGETTI DA PARTE DELL’ATI 17
ART. 13 - DELEGA DEI POTERI ESPROPRIATIVI 17
ART. 14 - INTERVENTI NON PREVISTI DAL PIANO DEGLI INTERVENTI O DAL
TITOLO III STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO 18
ART. 15 - TARIFFE DA APPLICARE ALL’UTENZA 18
ART. 16 - RAGGIUNGIMENTO E MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO
ART. 17 - ISTANZA DI RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 19
ART. 18 - MISURE PER IL MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO –
ART. 19 - PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE
DELLE MISURE DI RIEQUILIBRIO 20
TITOLO IV CESSAZIONE E SUBENTRO 20
ART. 20 - SUBENTRO NELLA GESTIONE UNICA 20
ART. 21 - MODALITA’ DI CESSAZIONE DELLA CONVENZIONE E PROCEDURE DI SUBENTRO E CORRESPONSIONE DEL VALORE DI RIMBORSO AL GESTORE USCENTE 20
ART. 22 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO 21
TITOLO V - ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI 22
ART. 23 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL’ATI 22
ART. 24 - ULTERIORI OBBLIGHI DEL GESTORE 23
TITOLO VI - PENALI E SANZIONI 24
ART. 26 - CONTROLLO DEI SERVIZI E SANZIONI 24
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI 25
ART. 29 - MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO DELLA CONVENZIONE 25
ART. 30 - DISPOSIZIONI FINALI 25
L’anno duemila ventidue, il giorno venticinque del mese di ottobre (25/10/2022)
TRA
L’Assemblea Territoriale Idrica dell’Ambito Territoriale Ottimale Ragusa, in seguito definita ATI, Codice Fiscale 92043800884 a firma dell’xxx. Xxxxxxx Xxxxx, nato a Ragusa il 07/01/1958, nel Suo attuale ruolo di Direttore del1’Assemblea Territoriale Xxxxxx Xxxxxx, il quale interviene nel presente atto non in nome proprio ma per conto e nell’interesse dell’Ente di Governo d’Ambito territoriale ottimale dei Comuni della provincia di Ragusa, giusta autorizzazione di cui alla Deliberazione dell’Assemblea ATI n. 5 del 14/09/2022, da una parte
E dall’altra:
Iblea Acque Spa, Codice Fiscale 01790440885 in seguito definita anche Società e/o Gestore Unico”, con sede legale in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx x. 00, a firma dell’xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Ragusa in data 03/02/1948, nel suo attuale ruolo di Amministratore Unico della Società, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nell’esclusivo interesse della Società amministrata.
Si premette:
CHE l’Assemblea Territoriale Idrica dell’Ambito Territoriale Ottimale Ragusa con Verbale n. 2 del 31.05.2021, ha adottato in aggiornamento, per quanto di competenza, il Piano d’Ambito dell’ATO Ragusa, ai sensi dell’art.149 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 3 lettera b) della L.r. n.19/ 2015,
CHE l’assemblea ATI Ragusa con deliberazione n. 3 del 18/05/2022 ha perfezionato e disposto l’affidamento del Servizio Idrico Integrato in favore della predetta società, IBLEA ACQUE SPA, quale gestore unico dell’ATO Ragusa e ciò in applicazione del combinato disposto dell’art. 149 bis e dell’art.172 comma 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e della L.r. n.19/2015;
CHE con la stessa delibera ATI N. 3 del 18/05/2022, è stata approvata, anche ai sensi del citato art. 3 comma 3 lettera f) della predetta L.r. n.19/2015, lo schema della presente convenzione di gestione del SII, finalizzata a disciplinare i rapporti tra l’ATI Ragusa ed il gestore Unico IBLEA ACQUE S.p.A circa i servizi a quest’ultima affidati;
CHE la Convenzione è stata predisposta tenuto conto di quanto previsto all’art.151 del d.lgs. 152/2006 e trovando fonte di ragguaglio nello Schema di Convenzione Tipo e nei contenuti minimi essenziali, individuati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (già AEEGSI ed oggi ARERA), giusta Deliberazione del 23 dicembre 2015 n. 656/2015/R/IDR s.m.i.
Che con deliberazione dell’Assemblea ATI n. 5 del 14/09/2022, è stato approvato l’adeguamento della RELAZIONE di cui all’art. 34, comma 20 ex D.L. 179/2012, alle condizioni dell’affidamento e con un Piano Economico e finanziario adeguato rispetto a quello contenuto nel Piano d’Ambito, su cui si basa la presente convenzione e approvati i seguenti altri documenti:
a) CARTA DEI SERVIZI,
b) REGOLAMENTO DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO ATI RAGUSA,
c) ANALISI DELLE CRITICITÀ DELL’ATTUALE SISTEMA IDRICO INTEGRATO,
d) ISTANZA DI CONVERGENZA,
e) SCHEMA REGOLATORIO 2020-2023, COMPOSTO DA:
a. R.D.T. (RACCOLTA DATI TERRITORIALI)
b. RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO RDT
f) PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E DEL PIANO DELLE OPERE STRATEGICHE,
g) RELAZIONE AL PROCESSO DI AGGREGAZIONE,
h) ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TICSI.
Che la relazione di cui all’art. 34 COMMA 20 EX DL. 179/2012, ed i relativi allegati sono stati pubblicati sul sito dell’ATI, in data 20/10/2022 e sono stati trasmessi all’OSSERVATORIO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI in data 21/10/2022, in formato digitale a mezzo PEC.
TUTTO CIÒ PREMESSO
Tra le parti sopra meglio identificate si conviene e si stipula quanto segue, in diversi Titoli ed Articoli, costituenti unico contesto con la superiore premessa, convenendosi espressamente, altresì, che la presente convenzione dovrà essere interpretata secondo principi di buona fede, nel rispetto dell’art. 1366 c.c., nonché nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell’atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti stesse al tempo della sua sottoscrizione e ciò ai sensi degli artt. 1362 e 1363 c.c.
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Ai fini della presente Convenzione le parti convengono di fare riferimento alle seguenti definizioni:
1.1 Acquedotto è l’insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione;
1.2 Adduzione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo delle perdite, delle reti necessarie a rendere disponibile l’acqua captata per la successiva fase di distribuzione e/o potabilizzazione, nonché eventualmente la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso;
1.3 Altre attività idriche è l’insieme delle attività attinenti ai servizi idrici, ivi incluse quelle relative ad obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale, diverse da quelle comprese nel SII, in particolare:
a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua non potabile o ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma per le situazioni non emergenziali, l’installazione e gestione di “case dell’acqua”, l’installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di xxxxx xxxx, il trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi x xxxxxxx;
c) l’esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
d) lo svolgimento di altri lavori e servizi conto terzi, attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici, indipendentemente dal fatto che siano prestate per un soggetto che non gestisce servizi idrici, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all’interno dei condomini, l’istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l’istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzate da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l’engineering e altri lavori e servizi similari;
e) la riscossione comprende le attività di riscossione e riparto della tariffa da parte del gestore di acquedotto nel caso in cui il servizio idrico integrato sia gestito separatamente ai sensi dell’articolo 156 del d.lgs 152/06;
1.4 Altre attività idriche relative ad obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale, individuate dal pertinente Ente di governo dell’ambito, tra le quali rientrano le seguenti:
a) l’efficienza energetica nelle attività e nelle infrastrutture qualora non riconducibile al servizio idrico integrato;
b) la riduzione dell’utilizzo della plastica mediante la promozione del consumo di acqua potabile anche tramite l’installazione di fontanelle;
c) il recupero di energia - elettrica e termica - e di materie prime mediante impianti o specifici trattamenti integrati nelle infrastrutture idriche, nonché la diffusione di energia da fonti rinnovabili per l’alimentazione degli impianti del servizio idrico integrato;
d) il riuso dell’acqua trattata (ad esempio ai fini agricoli e industriali) al fine di promuovere una maggiore razionalizzazione della risorsa in particolare in contesti caratterizzati da fenomeni di siccità.
1.5 Ambito Territoriale Ottimale (ATO o Ambito) è il territorio sulla base del quale, ai sensi dell’art. 147 del d.lgs. n.152/06, come integrato dall’art. 7 del d.l. n. 133/14 convertito nella legge n. 164/14, sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del servizio idrico integrato l’Ente di governo dell’ambito individuato dalla Regione;
1.6 Attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato consistono nelle attività diverse dai servizi idrici ma svolte mediante l’utilizzo anche di infrastrutture dei servizi idrici, come:
a) la vendita di energia elettrica,
b) la valorizzazione del biogas degli impianti di depurazione, qualora non già ricompreso nelle altre attività idriche di depurazione,
c) l’uso di cavidotti idrici per l’alloggiamento di infrastrutture di trasmissione dati,
d) il noleggio delle infrastrutture per attività di cablaggio o installazione antenne di ricetrasmissione,
e) la realizzazione di lavori e/o servizi conto terzi non attinenti ai servizi idrici e altre attività assimilabili;
f) le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio ricadenti nel tessuto urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture specificatamente dedicate (fognature bianche), in titolarità dei Comuni sottoscrittori
della presente Convenzione, incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali. Detta attività nella presente convenzione, ai fini della determinazione del relativo corrispettivo ai sensi dell’art. 1 dell’allegato A) pag. 9 lettera b) della delibera ARERA n.580/2019 (MT3), è considerata come “attività non idrica che utilizza anche infrastrutture del SII”.
1.7 Autorità o Soggetto Regolatore: l’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (di seguito: già AEEGSI ed oggi ARERA)
1.8 Captazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l’approvvigionamento diretto d’acqua da sorgenti, da acque superficiali (fiumi, laghi, ecc.) o da acque sotterranee (pozzi, trincee, ecc.), ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;
1.9 Carta dei servizi è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII;
1.10 Common carriage è l’uso condiviso di un’infrastruttura idrica gestita da un soggetto non regolato, diverso dal grossista, per fornire acqua e/o servizi di fognatura e depurazione anche ad altre tipologie di utenti non soci;
1.11 Convenzione di gestione è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, che regola i rapporti tra l’Ente affidante e il gestore del SII;
1.12 Depurazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi e le eventuali sezioni di recupero energetico e di materia;
1.13 Distribuzione e vendita di acqua potabile agli utenti finali è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture, ivi inclusa la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso, necessarie alla fornitura di acqua agli utenti finali, inclusa la vendita forfetaria di acqua e le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l’utilizzo, anche parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile; include inoltre l’attività di fatturazione e l’assistenza agli utenti e gestione dei reclami;
1.14 Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale Ragusa: l’Assemblea Territoriale Idrica per lo svolgimento dei compiti di cui alla vigente normativa nazionale e regionale di settore (di seguito ATI)
1.15 Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;
1.16 Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all’ATI (EGA) e previa sua verifica;
1.17 Fognatura è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture per l’allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, le acque
meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, i manufatti di sfioro, gli emissari, i derivatori e le stazioni di sollevamento, fino alla sezione di depurazione;
1.18 Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio idrico integrato o suoi segmenti in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuata dall’Assemblea Idrica Territoriale;
1.19 Gestore è il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;
1.20 Gestore grossista è il soggetto che eroga ad altri soggetti, diversi dagli utenti finali domestici, il servizio di captazione e/o adduzione e/o distribuzione e/o potabilizzazione e/o fornitura di acqua all’ingrosso e/o i servizi di fognatura e depurazione, anche funzionali a più ATO; ai fini della procedura di calcolo tariffario, è considerato tale anche il gestore del SII che delega ad altro gestore del SII la fatturazione del servizio;
1.21 Gestore Unico: IBLEA ACQUE S.p.A, in qualità di affidatario del SII in virtù della presente convenzione e suoi cessionari o aventi causa a qualsiasi titolo nella gestione (di seguito Gestore Unico/Gestore e/o Società);
1.22 Misura è l’insieme delle operazioni organizzative e gestionali finalizzate alla raccolta, all’elaborazione, anche informatica e telematica, alla messa a disposizione e all’archiviazione per 5 anni dei dati di misura volumetrici validati, relativi ai punti di consegna della risorsa idropotabile alle utenze, in ciascuna sezione di acquedotto, e dei dati di misura relativi ai punti di scarico degli utenti industriali; è inoltre comprensiva delle operazioni connesse agli interventi in loco sui misuratori, quali le operazioni di installazione e messa in servizio, manutenzione, verifica, adeguamento e rimozione, nonché della telegestione;
1.23 Piano d’ambito è il documento di pianificazione redatto ai sensi dell’art. 149 del d.lgs. 152/2006;
1.24 Potabilizzazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l’acqua captata idonea al consumo umano, comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse, e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all’acqua distribuita;
1.25 Proprietario è, con riferimento ad un insieme di infrastrutture utilizzate nell’ambito del SII, il soggetto giuridico che ne ha iscritto il corrispondente valore nei conti patrimoniali;
1.26 Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali; include anche:
a) la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla principale e dedicate al servizio di uno o più utenti; include l’installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione;
b) le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali; tuttavia, ai fini della
determinazione dei corrispettivi, laddove non già incluse nel SII alla data di pubblicazione del presente provvedimento, dette attività sono da considerarsi incluse tra le “attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato”;
c) lo svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto utenti, come l’attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, la trasformazione d’uso, le volture, i subentri, la preparazione di preventivi, le letture una tantum, i sopralluoghi e le verifiche;
d) il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma in caso di situazioni emergenziali;
1.27 Soggetto competente è il soggetto, individuato con legge regionale, responsabile della predisposizione della tariffa, ivi incluso l’Ente di governo dell’ambito;
1.28 Utente è la persona fisica o giuridica, anche diversa dall’utente finale, che abbia stipulato un contratto di fornitura di uno o più servizi del SII a qualsiasi titolo, inclusa la rivendita del medesimo servizio ad altri soggetti;
1.29 Utente finale è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII;
1.30 Vendita all’ingrosso è l’attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;
Norma di rinvio: Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall’ARERA ratione temporis vigente.
ART. 2 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Le Parti si impegnano, con la presente Convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del Servizio Idrico Integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente l’ATI Ragusa si impegna a promuovere l’attuazione di quanto previsto all’articolo 3, comma 3 della L.r. n. 19/2015 ottemperando agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, tra i quali:
a) Adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone periodicamente la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica della gestione affidata;
b) Aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e contribuire a definire, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi ed il Piano Economico-Finanziario di cui allo “schema regolatorio” ARERA come predisposto dal Gestore;
c) Approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza relativamente agli impegni di cui alla presente convenzione.
d) Attivare le procedure di legge perché i Comuni ottemperino agli obblighi di consegna delle infrastrutture e banche dati al Gestore Unico nei termini appresso precisati.
Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, avuto riguardo al territorio dei Comuni in gestione, tra i quali:
a) Garantire a regime la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il progressivo miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite nel vigente Piano d’Ambito e, comunque, ad assicurare nel dettaglio di breve periodo il “Piano degli Interventi” di cui al vigente Schema Regolatorio ARERA e, quindi, l’applicazione delle periodiche revisioni delle tariffe del SII da determinarsi in attuazione della normativa vigente;
b) Xxxxxxxxx a regime i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepire i ricavi da corrispettivi tariffari e gli altri corrispettivi previsti dalla presente convenzione e/o dal Piano d’Ambito;
c) Realizzare il citato Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
d) Adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.
ART. 3 - REGIME GIURIDICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO
3.1. Il Gestore provvede all’esercizio in esclusiva del Servizio Idrico Integrato secondo il modello in house ai sensi del combinato disposto dell’art. 149 bis e dell’art.172 comma 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e della L.r. n.19/2015, ed in forza della citata delibera ATI di affidamento del SII e di approvazione della presente convenzione, nella quale sono riportate e precisate le motivazioni sulla scelta della forma di gestione adottata e sul conseguente relativo affidamento del servizio.
3.2. L’ATI avendo riguardo alla conformità dell’affidamento in house alla vigente normativa di settore ha, in particolare, verificato la sussistenza in capo al gestore unico dei seguenti requisiti di legge:
a) la partecipazione pubblica totalitaria all’interno del capitale sociale del gestore ed il divieto di partecipazione di soggetti privati;
b) l’avvenuta costituzione della società, con atto pubblico notaio Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx, del 18/05/2022, registrato a Ragusa in data 20.05.2022 al n. 1619, contenente in allegato lo statuto sottoscritto da tutti i soci. (11 comuni su 12, - mancante il comune di Chiaramonte Gulfi)
c) l’avvenuta approvazione dell’adesione del Comune di Chiaramonte Gulfi con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 22/07/2022,
d) l’avvenuta approvazione dei soci di IBLEA ACQUE spa in uno all’atto costitutivo di cui sopra, sulla base dello schema approvato giusta delibera ATI RAGUSA n. 3 del 20/04/2022 ed in conformità alle indicazioni ANAC in modo da assicurare un sistema di controllo analogo plurisoggettivo conforme al modello “in house providing”;
e) l’esclusività del servizio a favore dei soci pubblici titolari del capitale sociale,
3.3. L’ATI verifica, per il periodo di affidamento, il mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione affidata a di IBLEA ACQUE spa nel suo complesso con il recepimento d’effetti nel Piano Industriale del Gestore da redigersi in coerenza con il “Piano d’Ambito” dell’ATO Ragusa e con i periodici schemi regolatori dell’ARERA.
3.4. Il diritto esclusivo di cui alla presente Convenzione è riconosciuto al Gestore nella configurazione posseduta alla data della stipula della convenzione.
ART. 4 - PERIMETRO GESTIONALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ED ALTRE ATTIVITA’ CONNESSE O COLLATERALI
4.1. L’ATI si impegna a favorire il conseguimento del principio di unicità della gestione nell’intero Ambito Territoriale di riferimento nella ricorrenza di condizioni di sostenibilità economica e finanziaria, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività del SII siano progressivamente trasferite al medesimo Gestore.
4.2. L’ATI Ragusa conseguentemente affida in esclusiva all’IBLEA ACQUE S.p.A per tutta la durata di cui al successivo art.5 nell’ambito del territorio dell’ATO Ragusa, la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue e loro eventuale riutilizzo, nonché la gestione delle altre attività Idriche e non Idriche meglio precisate al precedente art.1della presente convenzione.
4.3. Per tutta la durata dell’affidamento trentennale il gestore continuerà a garantire infine la gestione di tutti gli impianti ed infrastrutture di grande distribuzione extraurbana, d’approvvigionamento, adduzione e potabilizzazione riferibili agli schemi idrici di cui al vigente Piano Regolatore Generale Acquedotti della Regione Siciliana (PRGA).
4.4. Restano parimenti affidate al gestore le infrastrutture del SII ricadenti nelle ex Aree ASI se non ancora cedute ai Comuni ai sensi della legge regionale n.1 del 22 febbraio 2019.
4.5. Il Gestore provvederà alla gestione delle reti, separata o integrata con l’erogazione dei suddetti servizi ed alla realizzazione dei lavori connessi alla stessa gestione delle reti, delle opere e degli impianti necessari per la prestazione dei medesimi servizi ed utilizzerà a titolo non oneroso le reti e gli impianti ed il suolo e il sottosuolo ove questi sono allocati o dove allocare nuove infrastrutture, anche per lo svolgimento di attività diverse dalla gestione del servizio idrico integrato purché strumentali alla attività degli Enti pubblici committenti o di riferimento.
4.6. La Società, inoltre, è autorizzata dall’ATI Ragusa e dai Comuni in gestione a provvedere alla progettazione ed eventuale validazione, attuazione, costruzione, gestione, manutenzione e rinnovo di impianti e reti connessi al ciclo integrale delle acque, previsti nel Piano d’ambito dell’ATO e nel Piano degli interventi.
4.7. Il Gestore viene autorizzato con la firma della presente convenzione a curare, quale soggetto espressamente e formalmente delegato dall’ATI e dalle Amministrazioni Proprietarie delle infrastrutture in gestione e, quindi, in nome e per conto delle stesse amministrazioni, l’acquisizione delle autorizzazioni di legge (es. autorizzazioni allo scarico dei depuratori in nome e per conto dei Comuni titolari del relativo scarico) ed a svolgere compiti di stazione appaltante e/o di soggetto attuatore e/o destinatario diretto di finanziamenti pubblici, nonché a provvedere alle eventuali procedure di esproprio per pubblica utilità e ciò nei termini di dettaglio che saranno di volta in volta comunicati dall’ATI avendo riguardo alla singola opera da realizzare.
4.8. Per la conclusione di contratti di affidamento appalti di lavori e forniture di beni o servizi, la Società è tenuta ad osservare le norme di legge in materia ad essa applicabili. In particolare la società garantirà la concorrenza fra i possibili offerenti e la massima trasparenza nelle proprie procedure interne.
4.9. Ulteriori servizi collaterali, sinergici o complementari alle attività sopra descritte, nonché quelli finalizzati a soddisfare specifiche esigenze sociali delle collettività, potranno essere affidati o richiesti alla Società ed espletati dietro apposito corrispettivo - con le modalità da concordare, di volta in volta, con l’ATI e le Amministrazioni comunali interessate.
4.10. Ogni eventuale modifica della delimitazione dell’Ambito Territoriale di Gestione da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione.
4.11. L’ATI, fino alla materiale presa in carico del SII da parte del gestore unico, adotta le conseguenti misure di coordinamento dell’attività, dell’organizzazione e di integrazione dei compiti di gestione del servizio tra la pluralità dei diversi soggetti gestori eventualmente ancora in atto operativi.
ART. 5 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO
5.1. La durata dell’affidamento dei servizi di cui al precedente art. 4 e regolati dalla presente Convenzione di Gestione è stabilita in anni trenta, decorrenti dall’ultimo verbale di consegna degli impianti.
5.2. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:
a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del D.L. 138/11;
b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: ARERA).
5.3. Nei casi di cui al comma 5.2, il Gestore presenta motivata istanza all'ATI, specificando altresì l’estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'ARERA. L'ATI decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'ARERA la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.
ART. 6 - PRESA IN CARICO DELLE GESTIONI DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO
6.1. La concreta operatività della gestione del SII da parte del Gestore unico avverrà progressivamente per fasi e gruppi di Comuni e/o per porzioni territoriali delimitate e, quindi, mediante la graduale presa in carico delle infrastrutture del SII in titolarità dei Comuni, nonché mediante il progressivo completamento del Modello Organizzativo che il Gestore è tenuto ad applicare in attuazione di quanto previsto nel Piano d’Ambito.
6.2. I verbali di presa in carico della gestione da parte del gestore unico, saranno redatti unitamente alla Struttura Tecnico Amministrativa dell’ATI Ragusa ed il Comune interessato.
6.3. Resta ascritta alla competenza dei singoli Enti locali Territoriali ogni incombenza per la riscossione dei corrispettivi tariffari antecedenti alla presa in carico da parte del gestore unico.
ART. 7 - OBBLIGHI E MODALITA’ DI CONSEGNA DEI BENI E DEGLI
IMPIANTI
7.1. Gli impianti esistenti necessari e utilizzati per la gestione del Servizio Idrico Integrato, da identificarsi a seguito della ricognizione di cui al precedente art.6, restano in proprietà dei Comuni e vengono a tal fine concessi in uso gratuito alla Società per tutta la durata della presente convenzione.
7.2. In particolare, gli impianti del SII dati in concessione, restano comunque, in quanto tali, soggetti al regime del Demanio Comunale.
7.3. La società dovrà curare la conservazione dei suddetti beni mediante gli interventi di manutenzione.
7.4. Fermo restando il divieto di mutare la destinazione dei beni in uso, la società potrà operare sugli stessi tutti gli interventi ritenuti necessari, utili od opportuni per il migliore svolgimento del servizio, compresi la sostituzione per interventi di risanamento e/o potenziamento, la messa fuori servizio degli impianti obsoleti e non più utilizzabili.
7.5. Al termine della concessione i beni di cui sopra dovranno essere riconsegnati ai Comuni proprietari in buono stato d’uso e di funzionamento, tenuto conto della naturale vetustà ed usura.
7.6. Le opere eseguite dalla società per il rinnovo, la ricostruzione ed il ripristino di tali beni, così come i nuovi impianti ed estensione di reti e potenziamento in genere del sistema idrico, fognario o di depurazione, realizzati nel corso del presente contratto, saranno ascritte al patrimonio della Società a termini di legge e saranno oggetto di specifica appendice del verbale di consistenza di cui al successivo art. 8.
7.7. Alla scadenza od alla revoca del servizio affidato con la presente convenzione, i beni di cui al precedente comma saranno restituiti dall’IBLEA ACQUE spa in proprietà ai Comuni secondo le condizioni e modalità di cui alla presente convenzione.
ART. 8 - RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI E VERBALE DI CONSISTENZA E
CONSEGNA
8.1. I verbali di consistenza e consegna dei beni costituenti gli impianti di adduzione, trasporto, pompaggio e distribuzione dell’acqua nonché quelli relativi ai reflui fognari e depurazione, devono comprendere tutti gli immobili e le reti facenti parte integrante degli impianti, distinti per cespiti omogenei.
8.2. Nel suddetto verbale, redatto in triplice originale, uno per la società, uno per l’ATI e uno per il Comune interessato, dovrà altresì essere indicata la data di realizzazione e/o entrata in servizio delle singole opere ed impianti.
8.3. Gli aggiornamenti del verbale di consistenza saranno realizzati sotto forma di appendici al verbale di consistenza originale e saranno redatti in contraddittorio con l’ATI e con cadenza annuale.
8.4. Di ogni opera di ricostruzione, estensione della rete e potenziamento del Sistema idrico/fognario/ depurativo realizzata dalla Società in corso di contratto devono essere riportati nelle appendici al verbale di consistenza:
• Gli elementi necessari e sufficienti per consentirne la valutazione tecnica e di mercato;
• La data di realizzazione o di entrata in servizio;
• Le planimetrie e/o la documentazione tecnica necessarie per l’esatta individuazione dell’ubicazione;
• I contributi in conto capitale da chiunque ricevuti.
9.1. L’ATI riconosce che il possesso di un organico con elevata capacità professionale è elemento necessario ed irrinunciabile per l’attività della Società.
9.2. L’ATI e la Società attribuiscono rilevanza strategica alla formazione del personale dipendente, ritenendo che la professionalità dello stesso potrà garantire l’erogazione di servizi di qualità.
9.3. L’ATI impegna la Società a mantenere i livelli occupazionali dei dirigenti, quadri, impiegati, operai, a valorizzare il personale in servizio, anche attraverso opportuni piani di formazione, in modo da realizzare, compatibilmente con i piani di sviluppo aziendale, il conseguimento di un equilibrato assetto organico secondo quanto stabilito nel Piano d’Ambito adottato con deliberazione ATI RG n. 2 del 31.05.2021 e suoi successivi aggiornamenti.
9.4. La società è tenuta ad attenersi ed assicurare le esigenze qualitative e quantitative indicate nel modello gestionale ed organizzativo e dei fabbisogni di personale parte integrante del Piano d’Ambito in ultimo adottato. Il modello organizzativo e gestionale di cui al Piano d’Ambito e sue successive revisioni potrà essere oggetto di ogni opportuno o necessario adattamento o modifica a cura del soggetto gestore, cui compete la responsabilità del ciclo industriale afferente il servizio affidato ed il suo efficiente svolgimento.
9.5. I rapporti contrattuali con il personale dipendente del Gestore sono disciplinati, in applicazione dell’art. 19 del Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 e s.m.i., facendo riferimento alle: “disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi”.
9.6. La Società, in ogni caso, è tenuta a procedere ad assunzioni di nuovo personale secondo i fabbisogni definiti ed entro il limite di organico previsto nel Piano d’Ambito, osservando per il reclutamento di nuovo personale i criteri e le modalità stabiliti con propri provvedimenti e, comunque, rispettando i principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all’art. 35, co. 3, d.lgs. n. 165/2001.
9.7. La Società provvederà ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza del medesimo personale.
a) Il Gestore si impegna ad assumere il personale individuato nominativamente e con l’indicazione delle relative attribuzioni entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione della convenzione, previo espletamento di forme adeguate di pubblicizzazione dei termini e delle modalità di trasferimento.
b) In conformità alle previsioni di cui all’art. 173 del Dlgs 152/06, e all’art.36 della L.R.. 03.12.2003, n.20, il personale soggetto al trasferimento presso il gestore del Servizio idrico integrato è quello dipendente ed in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 27.04.1999, n.10, ed ancora in servizio alla data di entrata in vigore della L.R. 03.12.2003, n.20, presso le amministrazioni comunali, i consorzi, le aziende speciali anche successivamente trasformate in S.p.A., e adibito esclusivamente ai servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue sul territorio di competenza dell’A.T.O. 4 – Ragusa.
c) Il personale dipendente dai soggetti di cui al comma precedente, eventualmente assunto o assegnato esclusivamente ai predetti servizi in data successiva all'entrata in vigore della legge regionale 27.04.1999, n.10 e, comunque, non oltre la data di adozione del piano d’ambito, verrà trasferito presso il gestore del servizio idrico integrato in presenza di disponibilità di posti nell'organico massimo previsto dal modello gestionale ed organizzativo territoriale, e in conformità ad appositi criteri da definire d'intesa tra l'autorità d'ambito, il soggetto gestore e le organizzazioni sindacali territorialmente competenti.
d) Eventuali ulteriori fabbisogni per la copertura di posti rientranti nell'organico massimo previsto dal modello gestionale ed organizzativo territoriale saranno coperti prioritariamente mediante l’assunzione di lavoratori utilizzati in Attività Socialmente Utili (L.S.U. o L.P.U.) presso gli Enti convenzionati ovvero impiegati da Cooperative sociali o Ditte affidatarie dei superiori servizi da parte degli Enti convenzionati, esclusivamente adibiti a tali servizi alla data di adozione del Piano d’ambito e in conformità ad appositi criteri da definire d'intesa tra l'Autorità d'ambito, il soggetto gestore e le organizzazioni sindacali territorialmente competenti.
e) in fase di prima applicazione è consentito il trasferimento in comando/distacco del personale dei comuni.
TITOLO II - PIANO D’AMBITO E “SCHEMI REGOLATORI” ARERA
ART. 10 - CONTENUTO DEL PIANO D’AMBITO E DEGLI SCHEMI
REGOLATORI ARERA
10.1. Il Piano d’Ambito in ultimo adottato in aggiornamento dall’ATI Ragusa giusta delibera
n. 2 del 31/05/2021 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell’articolo 149 del d.lgs. 152/2006, è da considerarsi parte integrante della presente convenzione anche se non materialmente allegato alla stessa.
10.2. In coerenza con il Piano d’Ambito di cui al precedente punto, l’ATI si impegna ad approvare la pertinente predisposizione tariffaria, secondo la regolazione vigente protempore, ossia lo specifico “Schema Regolatorio”, riferito al territorio degli Enti affidanti, composto dagli atti, elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione e di seguito riportati:
a) la Ricognizione di massima delle infrastrutture che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale e delle informazioni integrative acquisite dal gestore, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture del SII da gestire precisandone lo stato di funzionamento;
b) il Programma degli Interventi (PdI), che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento secondo la tempistica prevista almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza. Il programma degli interventi, commisurato alla gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall’ARERA, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
c) il Modello Gestionale ed Organizzativo ed il Piano dei Fabbisogni che definisce - in linea con il Piano d’Ambito - la struttura operativa mediante la quale il Gestore è tenuto ad assicurare il servizio all’utenza ed a realizzare il programma degli interventi;
d) il Piano Economico-Finanziario (PEF) che - nell’ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità periodicamente definite dall’ARERA - prevede per tappe progressive e con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l’andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall’applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall’ARERA. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario, così come redatto, prevede il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
10.3. L’ATI assicura che i documenti che compongono il Piano d’Ambito e lo Schema Regolatorio saranno tra loro coerenti ed assicura inoltre che all’inizio e per tutta la durata dell’affidamento, le previsioni della presente convenzione consentiranno nel loro complesso di perseguire l’obiettivo di raggiungimento dell’equilibrio economico- finanziario, secondo criteri di efficienza.
10.4. L’ATI si impegna ad approvare la documentazione predisposta dal Gestore per consentirne la tempestiva trasmissione al soggetto Regolatore in materia tariffaria, perché questi possa determinarsi nei tempi stabiliti dalla relativa regolamentazione relativa al periodo regolatorio.
10.5. L’ATI assicura che le previsioni della presente convenzione dovranno consentire nel loro complesso di perseguire l’obiettivo di raggiungimento dell’equilibrio economico- finanziario secondo criteri di efficienza e pure con l’applicazione di misure perequative e ciò avendo riguardo al Piano Industriale Pluriennale che la società elaborerà quale gestore unico nei territori dei nuovi Comuni.
ART. 11 - AGGIORNAMENTO DEL PIANO D’AMBITO E DEGLI SCHEMI
REGOLATORI ARERA
11.1. Nel prosieguo della gestione l’ATI assicurerà, previa consultazione del soggetto gestore, i necessari aggiornamenti del Piano d’Ambito.
11.2. Ai fini dell’applicazione della regolazione introdotta periodicamente dalla competente ARERA ed in coerenza con gli aggiornamenti del Piano d’Ambito, il Gestore – all’inizio di ciascun periodo regolatorio e, comunque, nei termini previsti dalla predetta Autorità di Regolazione, proporrà all’ATI per l’approvazione la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo “specifico schema regolatorio” composto dagli atti – elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dal quadro regolatorio e di seguito riportati:
a) l’aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI recherà la puntuale indicazione degli interventi riferiti all’orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dalla Autorità di Regolazione, riportando, per l’eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell’affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza;
b) l’aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo regolatorio, sulla base della disciplina tariffaria adottata dalla Autorità di Regolazione, l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
c) la convenzione di gestione del SII, contenente gli eventuali aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dal Soggetto Regolatore.
11.3. L’ATI assicura che, a valle delle procedure previste per l’approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.
ART. 12 - APPROVAZIONE DEI PROGETTI DA PARTE DELL’ATI
12.1. Ai sensi dell’articolo 158-bis del decreto legislativo n. 152/2006, i progetti definitivi delle opere, degli interventi e degli impianti previsti nel Programma degli Interventi o compresi nel Piano d’ambito, nonché le loro modifiche sostanziali, sono approvati dalla Struttura Tecnico Amministrativa dell’ATI, che provvede alla convocazione di apposita Conferenza di Servizi ai sensi dell’articolo 14 e ss. della legge n. 241/1990.
12.2. Per gli interventi di cui al precedente comma la convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi dell’articolo 14 e ss. della legge n. 241/1990, può essere fatta direttamente dal Gestore, appositamente autorizzata dalla Struttura Tecnico Amministrativa dell’ATI e ferma restando l’approvazione di competenza della Struttura Tecnico Amministrativa dell’ATI.
12.3. L’approvazione di cui ai precedenti commi comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale.
ART. 13 - DELEGA DEI POTERI ESPROPRIATIVI
13.1. Per i casi di espropriazione di pubblica utilità che si rendessero necessari ai fini dell’attuazione del PdI ed in ogni caso per l’esatto adempimento della presente Convenzione, la Struttura Tecnico Amministrativa dell’ATI attribuisce al Gestore - ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. nonché dell’articolo 158bis, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 - le funzioni e i poteri di autorità espropriante, quale soggetto delegato ad esercitare i poteri espropriativi e curarne i relativi procedimenti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore.
13.2. Il Gestore è obbligato a dare attuazione alla suddetta delega e ad ogni atto del procedimento espropriativo che dovrà riportare gli estremi della presente Convenzione di Gestione e di quella disciplinante i rapporti tra ATI Ragusa ed IBLEA ACQUE S.p.A sui poteri di esercizio espropriativi affidati al gestore ai sensi del citato articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 come sopra approvata.
ART. 14 - INTERVENTI NON PREVISTI DAL PIANO DEGLI INTERVENTI O
DAL PIANO D’AMBITO
14.1. Ogni intervento per nuove opere che si intende realizzare in difformità dalla pianificazione d’Ambito o da Programma degli Interventi di cui allo schema regolatorio approvato, sempre che non alteri la previsione economica complessiva di spesa prevista in ciascun anno dal medesimo Programma, deve essere preventivamente autorizzata dalla Struttura Tecnico Amministrativa dell’ATI che, al fine del mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, potrà individuare, anche su proposta del Gestore, gli interventi
che dovranno essere oggetto di stralcio e/o modifica dell’orizzonte temporale di realizzazione.
14.2. Non necessitano di autorizzazione preventiva gli interventi urgenti ed indifferibili eccedenti l’importo annuale previsto nel Programma degli interventi di manutenzione straordinaria non programmata, per i quali il Gestore è comunque tenuto a dare comunicazione alla Struttura Tecnico Amministrativa dell’ATI ed ad inviare la documentazione tecnica giustificativa secondo le istruzioni impartite dalla stessa struttura. Nella suddetta documentazione il Gestore deve in ogni caso dar conto delle ragioni urgenti ed indifferibili che hanno reso necessario l’intervento fornendo i dettagli tecnico-progettuali ed economici utili al corretto inserimento negli strumenti di programmazione.
14.3. In caso di realizzazione di opere non autorizzate, la predetta Struttura si riserva il diritto di esclusione delle stesse sia dai beni contabilizzati al fine della determinazione tariffaria che dalla valutazione dell’indennizzo da corrispondere al termine dell’affidamento per subentro di altro gestore.
14.4. La società è autorizzata con la presente convezione, previa comunicazione da inoltrare all’ATI ed al Comune interessato, almeno due giorni prima dell’intervento e sempre fatta salva la facoltà di poter intervenire immediatamente per i casi di estrema urgenza a tutela della pubblica incolumità, ad effettuare scavi sul suolo pubblico comunale senza oneri aggiuntivi e di richiedere, ove occorra, l’eventuale chiusura al transito e l’assistenza dei VV.UU dell’Ente locale interessato.
TITOLO III STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
ART. 15 - TARIFFE DA APPLICARE ALL’UTENZA
15.1. Il Gestore applica la tariffa approvata dal Soggetto Regolatore.
15.2. L’articolazione tariffaria, ivi compresa quella di collettamento e depurazione dei reflui industriali in pubblica fognatura, è definita ed approvata dall’Ente d’Ambito, sulla base dei criteri definiti dal Soggetto Regolatore.
15.3. La tariffa è riscossa dal Gestore del SII.
15.4. La tariffa è riscossa dal Gestore con le modalità e secondo la periodicità previste dalle norme vigenti e tenendo conto del Regolamento e della Carta del SII.
15.5. Il rilascio di depositi cauzionali richiesti per ogni utenza è disciplinato in applicazione delle pertinenti deliberazioni dell’ARERA.
15.6. Il costo di funzionamento della Struttura Tecnico Amministrativa dell’ATI è a carico della tariffa del SII ed è definito nel rispetto del vigente Metodo tariffario. Sarà corrisposto dal Gestore alla predetta Struttura, con periodicità semestrale e sulla base delle indicazioni fornite dal medesimo Ente di Governo d’Ambito, in conformità alle previsioni del Piano d’Ambito e comunque nel rispetto della disciplina regolatoria adottata in materia dall’ARERA.
15.7. Nessun altro compenso potrà essere richiesto dal Gestore per la gestione del Servizio, salvo i ricavi conto utenza, quali esemplificatamene quelli relativi alla realizzazione e manutenzione degli allacciamenti idrici e fognari ed alla sostituzione dei contatori ed i ricavi derivanti dalle Altre attività Idriche e dalle Attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato elencate al precedente articolo 1.
15.8. Le tariffe possono subire variazioni, in conformità del Metodo Tariffario e dei provvedimenti tariffari definiti dall’ARERA. Le variazioni tariffarie, in aumento o in diminuzione, avranno decorrenza dal gennaio dell’anno successivo a quello della loro approvazione, salvo diversa disposizione determinata dall’ARERA.
15.9. Sino alla definizione ed approvazione dei documenti di cui ai precedenti punti e, comunque, sino alla revisione degli attuali assetti tariffari, la società è tenuta ad applicare all’utenza i vigenti assetti tariffari del SII stabiliti per i Comuni dell’ambito.
15.10. Nel caso in cui nei territori dei Comuni in Gestione vi siano immobili autorizzati ad approvvigionarsi da fonte diversa dal pubblico acquedotto e che, tuttavia, fruiscano dei servizi di fognatura e depurazione svolti dal Gestore Unico, questi procederà a fatturare per ogni singola unità immobiliare domestica le quote relative alle vigenti tariffe di fognatura e depurazione su un consumo stimato a forfait di 70 metri cubi anno se trattasi di utenza non residente e di 140 metri cubi anno se trattasi di utenza residente e ciò salvo conguaglio che sarà effettuato sui consumi rilevati dai misuratori idrici collocati o da collocarsi, a sua cura e spese, dell’utente. A tal riguardo i Comuni ove ricadono le predette utenze sono obbligati a fornire al gestore tutti i dati anagrafici del titolare dell’immobile cui si riferisce la concessione e/o autorizzazione allo scarico rilasciata.
ART. 16 - RAGGIUNGIMENTO E MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO
ECONOMICO – FINANZIARIO
16.1. Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento ed il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario secondo criteri di efficienza ed in base agli strumenti previsti dalla regolamentazione tariffaria del Soggetto Regolatore ed a quanto precisato nella presente convenzione e nel Piano d’ Ambito dell’ATO Ragusa.
ART. 17 - ISTANZA DI RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
17.1. Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa, non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l’equilibrio economico- finanziario, il Gestore presenta all’ATI istanza di riequilibrio.
17.2. L’istanza deve contenere l’esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell’equilibrio economico - finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, nonché l’esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
17.3. E’ obbligo del Gestore comunicare altresì, nell’istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.
ART. 18 - MISURE PER IL MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO
– FINANZIARIO
18.1. Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell’ordine di priorità di seguito indicato, sono:
a) Revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dal soggetto regolatore, con particolare riferimento a:
• Trattamento dei costi di morosità;
• Allocazione temporale dei conguagli;
• Rideterminazione del deposito cauzionale;
• Revisione dell’articolazione tariffaria;
• Rimodulazione del pagamento di eventuali canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
b) Revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza;
c) Modifica del perimetro dell’affidamento o estensione della durata dell’affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;
d) Richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dall’ARERA, nei limiti previsti ed in presenza dei requisiti fissati da quest’ultimo.
e) Eventuali ulteriori misure definite dalle parti.
18.2. Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.
ART. 19 - PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE MISURE DI RIEQUILIBRIO
19.1. L’ATI decide sull’istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette al soggetto Regolatore ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell’ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all’articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l’ATI, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell’ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
19.2. L’ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio nell’ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque, non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, il soggetto Regolatore in materia Tariffaria può disporre misure cautelari.
TITOLO IV CESSAZIONE E SUBENTRO
ART. 20 - SUBENTRO NELLA GESTIONE UNICA
20.1. L’ATI si impegna a favorire ed attuare il processo di unificazione dell’affidamento del SII alla Società nell’intero ATO di riferimento secondo la vigente normative di settore ed a garantire la ricorrenza di condizioni di sostenibilità economica e finanziaria dell’ampliata gestione.
ART. 21 - MODALITA’ DI CESSAZIONE DELLA CONVENZIONE E PROCEDURE DI SUBENTRO E CORRESPONSIONE DEL VALORE DI RIMBORSO AL
GESTORE USCENTE
21.1. Alla scadenza del periodo di affidamento dei servizi oggetto della presente Convenzione, come fissata al precedente art.5 e fatte salve eventuali nuove disposizioni legislative, l’ATI si riserva di prorogare la Convenzione per la durata che riterrà più opportuna, con riferimento alla peculiarità del servizio pubblico affidato e tenuto conto dei programmi di investimento e degli obiettivi da raggiungere e ciò previa eventuale verifica del soggetto regolatore.
21.2. Alla scadenza avrà termine, unitamente all’affidamento dei servizi, la concessione d’uso non onerosa dei beni e degli impianti inerenti la gestione dei servizi di acquedotto,
fognatura e depurazione in ambiti comunali, che rientreranno pertanto nella disponibilità dell’ATI e per essa dei Comuni.
21.3. Alla suddetta scadenza l’ATI si riserva la facoltà di fare consegnare i beni e gli impianti di cui sopra direttamente ad altro eventuale soggetto gestore, determinandone modalità ed obblighi nei confronti della Società uscente.
21.4. Per il riconoscimento dei costi di subentro da riconoscere alla società si farà riferimento ai vigenti criteri che l’ARERA definisce ai sensi dell’art. 153, comma 2, del d.lgs. 152/06 e nelle pertinenti delibere adottate in materia. In particolare l’ATI individua, con apposita deliberazione da sottoporre all’approvazione del Soggetto Regolatore, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione, prevedendone l’obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all’avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; L’ATI delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette al Soggetto Regolatore la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.
21.5. In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro come sopra effettuata, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni al Soggetto Regolatore entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento. Il soggetto regolatore tiene conto di tali osservazioni nell’ambito del procedimento di verifica e approvazione.
21.6. A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, e, comunque, per l’importo stabilito dall’EGA in attesa delle determinazioni dell’Autorità, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell’art. 1406 del codice civile.
21.7. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all’affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all’ATI, potrà essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.
21.8. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come sopra determinato, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie e nei termini di cui all’art. 22 della presente convenzione.
ART. 22 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
Gravi e qualificati inadempimenti imputabili alla Società nella gestione dei servizi oggetto della presente convezione costituiranno causa di risoluzione della stessa ai sensi dell’art. 1453 C.C. e potranno altresì determinare, da parte dell’ATI, la revoca dell’affidamento dei servizi oggetto della medesima convenzione.
Costituiranno, in ogni caso, motivi di risoluzione anticipata:
a) Il fallimento della Società;
b) La dismissione, cessione o conferimento a terzi del ramo d’azienda relativo all’espletamento delle attività di cui al presente contratto, in assenza di espressa autorizzazione dei Comuni soci e dell’ATI;
c) Gravi e reiterati inadempimenti del presente contratto e/o delle norme di legge che regolano i servizi affidati, tali da pregiudicare in modo diffuso la prestazione degli stessi.
Con esclusione del caso di cui alla precedente lettera “a)”, prima di adottare il provvedimento di revoca dell’affidamento di che trattasi e di eccepire l’eventuale risoluzione del contratto, l’ATI notificherà alla Società, ai sensi dell’art. 1454 Codice Civile, una diffida ad adempiere con la quale dovrà essere assegnato un termine congruo, comunque, non inferiore a 30 giorni lavorativi, entro cui la stessa Società dovrà rimuovere gli effetti dell’inadempimento e provvedere al ripristino della gestione dei servizi in conformità al presente contratto.
Una volta disposta dall’ATI la revoca dell’affidamento del servizio pubblico oggetto del presente contratto, le opere e gli impianti inerenti la gestione dei servizi dovranno essere riconsegnati, in contraddittorio, agli Enti proprietari ovvero al diverso soggetto a cui verrà affidata la gestione dei medesimi servizi.
Nelle more della consegna conseguente agli articoli che precedono e dell’esecuzione di tutte formalità occorrenti per il trasferimento agli Enti proprietari o ad altro soggetto, della gestione del servizio idrico integrato, la Società dovrà continuare l’espletamento del servizio, alle condizioni stabilite dalla presente convenzione e limitatamente alle sole attività ordinarie e ciò, comunque, per un tempo massimo non superiore ad un anno, decorso il quale la società dovrà cessare la gestione del SII procedendo, comunque, alla consegna degli impianti agli Enti proprietari e all’ATI ai sensi dell’art. 143 del D.lgs 152/2006. La consegna si intenderà formalmente perfezionata con l’avvenuta notifica agli Enti proprietari e all’ATI dei verbali di consistenza di cui al relativo precedente articolo della presente convenzione e ciò fermo restando il diritto di rivalsa della società nei confronti del nuovo gestore per il rimborso dei costi di subentro.
TITOLO V - ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI
ART. 23 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL’ATI
23.1. L’ATI anche in nome e per conto dei Comuni affidatari del SII si obbliga a:
a) Avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno sei mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e nel caso di cessazione anticipata entro tre mesi dall’avvenuta cessazione.
b) Garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari.
c) Garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla presente convenzione.
d) Adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.
e) Informare, documentare e sentire preventivamente la Società in materia di sviluppo urbanistico, relativamente agli aspetti connessi con la gestione dei servizi e con la localizzazione dei relativi impianti.
f) Consentire alla società, senza alcun addebito di costi, l’accesso a tutte le informazioni in suo possesso o in possesso dei Comuni sopra precisati, compreso l’accesso alle banche dati tributarie ed anagrafiche, per lo svolgimento delle attività necessarie e/o connesse a quelle oggetto dell’affidamento.
g) Costituire in nome e per conto dei Comuni e senza oneri a carico del gestore, servitù, diritti d’uso, di superficie, di comodato o di porre in essere altri negozi giuridici - nonché di adottare provvedimenti - che prevedano l’imposizione di vincoli a carico di terzi, quando tali vincoli possono essere imposti esclusivamente, o anche solo più efficacemente, dallo stesso Comune.
h) Concedere in nome e per conto dei Comuni dell’ATO Ragusa alla Società a titolo gratuito l’occupazione del suolo e sottosuolo pubblico, per collocarvi le reti e gli impianti e ciò anche sulla base di apposti schemi o progetti esecutivi.
i) Controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell’ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione in materia tariffaria.
j) Garantire in nome e per conto dei Comuni l’assistenza dei VV.UU dell’Ente locale interessato per le ispezioni e le verifiche richieste dalle vigenti normative.
k) Curare in nome e per conto dei Comuni dell’ATO Ragusa le richieste di concessioni all’eduzione delle acque o di licenze di attingimento secondo la pianificazione in materia. Il Gestore curerà la predisposizione delle domande di che trattasi che l’ATI invierà alle competenti autorità di settore e trasmetterà i provvedimenti ottenuti al gestore.
ART. 24 - ULTERIORI OBBLIGHI DEL GESTORE
24.1. Il Gestore è obbligato a:
1) Raggiungere progressivamente i livelli di qualità, efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all’utenza, previsti dalla regolazione e assunti dalla presente convenzione;
2) Rispettare i criteri e le modalità di determinazione e applicazione delle tariffe approvate dall’ATI, in base alla regolazione della competente ARERA, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
3) Applicare all’utenza, ricadente nei Comuni dell’ATO Ragusa e gestita dalla Società, la Carta del Servizio SII approvata dall’ATI Ragusa
4) Applicare all’utenza ricadente nei Comuni affidatari le disposizioni di cui al vigente Regolamento del SII e per quanto ivi non previsto in relazione al servizio fognario e di depurazione le disposizioni di cui al regolamento tipo approvato dalla Regione Siciliana ed allegato alla Circolare dell’Assessorato Territorio ed Ambiente del 17 novembre 1997, prot.26046. (GURS n.67 del 29 novembre 1997), facendo riferimento ai limiti tabellari e prescrizioni di cui alla Legge Regionale n.27/86 ed a quanto stabilito nel Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.
5) Provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi trasfusi nel Piano Industriale pluriennale della società;
6) Predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine come previsto dall’art. 165, d.lgs. 152/2006;
7) Trasmettere all’ATI le informazioni tecniche ed economiche riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa;
8) Prestare ogni collaborazione per l’organizzazione e l’attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l’ATI ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
9) Dare tempestiva comunicazione all’ATI del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell’erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l’eliminazione delle irregolarità;
10) Restituire agli Enti proprietari, alla scadenza dell’affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni di pianificazione;
11) Prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
12) Pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni derivanti dalla presente convenzione;
13) Attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
14) Curare l’aggiornamento dell’atto di ricognizione delle infrastrutture;
15) Proseguire nella gestione del servizio secondo quanto previsto nella presente convenzione;
16) Rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione e dalla presente convenzione.
17) Applicare e riscuotere, sino alla loro necessaria revisione al fine di garantire il raggiungimento ed il mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione, le vigenti tariffe del SII.
18) Applicare e riscuotere i corrispettivi determinati dalla società sulla base di apposite analisi prezzi e riconoscimento delle spese generali, per le prestazioni correlate a servizi da svolgere relativi ai servizi accessori (ad es. controlli analitici, costi di allacciamento idrico e fognario, trattamenti depurativi specifici, trattamento percolato), nonché i compensi di legge per progettazioni, direzione lavori etc.)
TITOLO VI - PENALI E SANZIONI
25.1. L’ATI, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo Ente, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall’ARERA è tenuto ad applicare specifiche penali, previa adeguata istruttoria, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.
25.2. L’ATI comunica al Soggetto Regolatore le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma e ciò per le eventuali successive determinazioni di competenza.
ART. 26 - CONTROLLO DEI SERVIZI E SANZIONI
26.1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dalla presente convenzione, l’ATI applica tutti i poteri sanzionatori ai medesimi attribuiti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quelli definiti dalla pertinente legislazione regionale.
26.2. Per garantire l’adempimento degli obblighi assunti da parte della Società per lo svolgimento dei servizi pubblici affidati con la presente Convenzione ed anche ai fini dell’applicazione delle eventuali sanzioni, la Struttura Tecnico - Amministrativa dell’ATI potrà procedere periodicamente all’effettuazione di indagini, utilizzando a tal fine anche
le segnalazioni pervenute dai cittadini utenti, al fine di verificare la rispondenza dei servizi resi ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI
27.1. Considerato che si tratta di gestione in house, non è prevista alcuna garanzia.
28.1. La Società è da considerarsi detentore di tutti i beni e/o impianti assegnati in concessione ed è responsabile dei danni arrecati a terzi, direttamente o indirettamente, derivanti da imprudente e/o negligente gestione del servizio pubblico alla stessa affidato.
28.2. La Società assume l’obbligo di conservare in piena efficienza i suddetti beni e/o impianti nonché di tenere indenne l’ATI e per essa i Comuni, da qualsiasi pretesa da parte di terzi, riconducibile alla gestione del servizio idrico e del servizio di fognatura e di depurazione ed alla detenzione di tutti i relativi manufatti.
28.3. Resta convenuto tra le parti che la società non sarà considerata responsabile dei danni a terzi che, anche in esito ad un eventuale giudizio, si accerterà essere riconducibili a deficienze strutturali delle reti, dei manufatti o degli impianti affidati alla società, sempreché la stessa abbia provveduto ad attivarsi ai fini della programmazione e del necessario finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria o nuove opere da realizzare al fine di eliminare le disfunzioni causative del danno.
28.4. La Società, ai fini che precedono, si obbliga alla stipula di idonee polizze di assicurazione per la copertura integrale di ogni rischio e/o responsabilità connessi o comunque dipendenti dalla propria attività e, comunque, dalla detenzione dei suddetti beni e/o impianti, nonché per assicurare gli stessi da ogni rischio che possa comprometterne la piena efficienza e l’integrità.
ART. 29 - MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO DELLA CONVENZIONE
29.1. Le Parti provvedono all’aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all’inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dal Soggetto Regolatore per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto nella presente convenzione.
ART. 30 - DISPOSIZIONI FINALI
30.1. La presente convenzione entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione e dovrà essere interpretata secondo principi di buona fede, nel rispetto dell’art. 1366 C.C. e secondo le leggi vigenti. Essa dovrà essere interpretata nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell’atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione ex articoli 1362 e 1363 C.C.
30.2. L’affidamento ad IBLEA ACQUE spa nei termini sopra precisati, per patto espresso tra le parti, non determina il sorgere in capo alla stessa IBLEA ACQUE spa di vincoli contrattuali o il subentro in rapporti obbligatori e/o il subentro o l’accollo di oneri di qualsivoglia natura derivanti dalle pregresse gestioni svolte dai Comuni o da soggetti terzi affidatari di servizi.
30.3. La Società gestirà le attività che concorrono a formare il Servizio Idrico Integrato per conto dei Comuni azionisti, i quali esercitano il controllo analogo congiunto tramite un “Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo” previsto nello statuto della società approvato con delibera dei soci IBLEA ACQUE spa n. 4 del 01/06/2021.
31.1. Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - della presente convenzione:
A. Deliberazione dell’Assemblea Territoriale Idrica dell’Ambito Territoriale Ottimale Ragusa n. 5 del 14/09/2022, di affidamento del SII in favore dell’IBLEA ACQUE
S.p.A. ed autorizzazione alla stipula della convenzione;
B. Deliberazione dell’Assemblea Territoriale Idrica dell’Ambito Territoriale Ottimale Ragusa n. 3 del 18/05/2022 di approvazione dello schema della presente Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato finalizzata a disciplinare i rapporti tra l’ATI e la società IBLEA ACQUE spa.
Per l’IBLEA ACQUE spa Dott. Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Per l’Assemblea Territoriale Xxxxxx Xxxxxx Xxxx. Xxx. Xxxxxxx Xxxxx
ALLEGATO N. 1
ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA
DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 4 DI RAGUSA
L. R . N. 19/2015
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
Nr. 3 | Oggetto: |
data 20/04/2022 | VERBALE N. 3 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO |
DELL’ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DEL | |
20.04.2022 |
L'anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di aprile, presso la Sala riunioni dell'A.T.I. Ragusa sita in Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 000, è stato convocato il Consiglio Direttivo dell'Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa per le ore 12,00 dal Presidente dell'A.T.I., Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, con nota prot. n. 236/ATIR del 15/04/2022, trasmessa tramite
P.E.C. ai Sindaci del Direttivo dell'A.T.I. dell'Ambito di Ragusa ed al Revisore dei Conti Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
L'ordine del giorno è il seguente:
1. Comunicazioni;
2. Bilancio di Previsione 2022-2024;
3. Condivisione bozza Statuto della costituenda Società in house providing per il
S.I.I. e relativa Convenzione di Gestione;
4. Varie ed eventuali.
Alle ore 12,00 sono presenti, il Presidente nonché Sindaco di Xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx (in video conferenza causa COVID-19), per il Comune di Ragusa l'Assessore delegato Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, per il Comune di Comiso il Vice Sindaco Arch. Xxxxxxx Xxxxxxxx, per il Comune di Scicli l'Assessore delegato Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx e per il Comune di Vittoria l'Assessore delegato Xxxxxx Xxxxxxxxx.
Per l'Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa sono presenti il Direttore incaricato Xxx. Xxxxxxx Xxxxx ed il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Xxxxxxx Xxxxxx.
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Rag. Xxxxxxx Xxxxxx Responsabile del Servizio Finanziario dell'A.T.I. Ragusa.
Constatata dal Segretario Verbalizzante Rag. Xxxxxxx Xxxxxx la presenza della totalità dei partecipanti al Consiglio Direttivo dell'A.T.I. cosi come previsto dallo Statuto dell'A.T.I. all'art. 14 co. 4, dà la parola al Presidente Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx per la trattazione del primo punto all'ordine del giorno.
Punto 1° odg Comunicazioni:
Il Presidente prende la parola per trattare il primo punto all'ordine del giorno comunicando ai presenti che il Comune di Modica ha proceduto al saldo delle quote 2017-2021 per circa
€ 122.000,00 e ciò ci consente di affrontare le attività dell'Ente in maniera più lineare, ulteriormente ricorda ai presenti che non è stata ancora saldata una fattura ai progettisti per l'aggiornamento del Piano d'Ambito da quasi un anno. Inoltre comunica che il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha richiesto il Commissariamento dell'A.T.I. Ragusa per le somme anticipate in forza della convenzione con lo stesso stipulata ma che per mancanza di liquidità dell'Ente non abbiamo potuto saldare. A seguito di quanto xxxxx esposta invita i presenti a provvedere al versamento delle quote dovute al fine di consentire il corretto proseguo dell'attività tecnico/amministrativa dell'Ente e saldare le fatture dei professionisti ed il Libero Consorzio Comunale di Ragusa.
Il Consiglio Direttivo prende atto di quanto sovra esposto dal Presidente Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
Punto 2° odg Bilancio di Previsione 2022-2024:
Il Presidente in ordine al secondo punto all'ordine del giorno riguardante la condivisione del Bilancio di Previsione per le annualità 2022-2024 passa la parola al Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Xxxxxxx Xxxxxx.
Il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Xxxxxxx Xxxxxx prende la parola per esporre il prospetto riguardante il Bilancio di Previsione 2022-2024 sia per le uscite che per le entrate come di seguito riportato:
BILANCIO DI PREVISIONE A.T.I. 2022-2024 dettaglio imputazione USCITE | |||||||
Missione | Programma | Titolo | Descrizione | Dettaglio Imputazione | 2022 | 2023 | 2024 |
01 | 01 | 01 | Organi Istituzionali | Revisore dei Conti | € 4.500,00 | € 4.500,00 | € 4.500,00 |
Nucleo di Valutazione | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | ||||
Spese correnti (capitolo 3) | Totale | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 6.000,00 | |||
01 | 02 | 01 | Segreteria Generale | Indennità di posizione "Direttore" 2022 | € 22.000,00 | € 22.000,00 | € 22.000,00 |
Spese correnti (capitolo 1) |
adegamento CCNL a posizione econ. D7 e indennità di risultato. | |||||||
Totale | € 22.000,00 | € 22.000,00 | € 22.000,00 | ||||
01 | 03 | 01 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Auto "Leasing" | € 7.000,00 | € 7.000,00 | € 7.000,00 |
Spese correnti (capitolo 4) | Costi di Tesoreria | € 4.500,00 | € 4.500,00 | € 4.500,00 | |||
Computer , stampanti/scanner, server, ADSL, telefonia fissa (canoni) | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | ||||
Cancelleria | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | ||||
Convenzione MEPA carburante per Auto | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | ||||
Totale | € 19.000,00 | € 19.000,00 | € 19.000,00 | ||||
01 | 05 | 01 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Canone di locazione, pulizie, riscaldamento, Enel, telefonia fissa/mobile | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
Mobili ed arredi | € 5.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | ||||
Spese correnti (capitolo 2) | Totale | € 15.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | |||
01 | 08 | 01 | Statistica e sistemi informativi | Software integrativi | € 7.000,00 | € 7.000,00 | € 7.000,00 |
Spese correnti (caoitolo 5) | Sofware contabilità, protocollo, atti amministrativi, sito web e assistenza | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 6.000,00 | |||
Totale | € 13.000,00 | € 13.000,00 | € 13.000,00 | ||||
01 | 10 | 01 | Risorse Umane | Formazione Professionale dipendenti | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
Collaborazione amministrativo/contabilie 2022 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | ||||
Personale Dipendente o a Collaborazione | € 130.000,00 | € 170.000,00 | € 210.000,00 | ||||
Premio INAIL 2022 | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | ||||
Spese correnti (capitolo 6) | Totale | € 160.500,00 | € 200.500,00 | € 240.500,00 | |||
01 | 11 | 01 | Altri servizi generali | Contributo ANEA 2021 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
Incarichi Professionali Esterni | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | ||||
P.d.A. ATI Ragusa completamento finanziamento Regione Siciliana | € 43.877,77 | - | - | ||||
Finanziamenti progetti Regione Siciliana PO- FESR 2020-2027 | € 389.000,00 | € 2.965.000,00 | € 777.000,00 | ||||
Finanziamenti progetti Regione Sicilana CIPESS | € 923.000,00 | € 3.520.000,00 | € 1.515.000,00 | ||||
Spese Correnti (capitolo 7) | € 53.000,00 | € 53.000,00 | € 53.000,00 | ||||
Spese in Conto Capitale (capitolo 9) | € 43.877,77 | € 0,00 | € 0,00 | ||||
Spese in Conto Capitale (capitolo 10) PO-FESR 2020-2027 (da creare) | € 389.000,00 | € 2.965.000,00 | € 777.000,00 | ||||
Spese in Conto Capitale (capitolo 11) CIPESS (da creare) | € 923.000,00 | € 3.520.000,00 | € 1.515.000,00 | ||||
Totale | € 1.408.877,77 | € 6.538.000,00 | € 2.345.000,00 | ||||
99 | 01 | 07 | Spese per Conto Terzi e Partite di giro | Partite di giro (capitolo 8) | € 80.000,00 | € 100.000,00 | € 120.000,00 |
Totale | € 80.000,00 | € 100.000,00 | € 120.000,00 | ||||
Totale Generale USCITE triennio 2022/2023/2024 | € 1.724.377,77 | € 6.908.500,00 | € 2.775.500,00 |
Quota 2022/2023/2024 Comuni art. 4 Statuto A.T.I. RG | ||||
ENTE | % | QUOTE 2022 | QUOTE 2023 | QUOTE 2024 |
ACATE | 3,11% | € 8.972,35 | € 10.060,85 | € 11.304,85 |
CHIARAMONTE GULFI | 2,67% | € 7.702,95 | € 8.637,45 | € 9.705,45 |
COMISO | 9,49% | € 27.378,65 | € 30.700,15 | € 34.496,15 |
GIARRATANA | 1,02% | € 2.942,70 | € 3.299,70 | € 3.707,70 |
ISPICA | 4,92% | € 14.194,20 | € 15.916,20 | € 17.884,20 |
MODICA | 17,55 % | € 50.631,75 | € 56.774,25 | € 63.794,25 |
MONTEROSSO ALMO | 1,04% | € 3.000,40 | € 3.364,40 | € 3.780,40 |
POZZALLO | 6,16% | € 17.771,60 | € 19.927,60 | € 22.391,60 |
RAGUSA | 22,70 % | € 65.489,50 | € 73.434,50 | € 82.514,50 |
SANTA CROCE CAMERINA | 3,07% | € 8.856,95 | € 9.931,45 | € 11.159,45 |
SCICLI | 8,43% | € 24.320,55 | € 27.271,05 | € 30.643,05 |
VITTORIA | 19,84 % | € 57.238,40 | € 64.182,40 | € 72.118,40 |
TOTALE ENTRATE | 100,0 0% | € 288.500,00 | € 323.500,00 | € 363.500,00 |
BILANCIO DI PREVISIONE A.T.I. 2022-2024 dettaglio imputazione ENTRATE | |||||||
Titolo | Tipologia | Categoria | Descrizione | Dettaglio Imputazione | 2022 | 2023 | 2024 |
02 | 101 | 02 | Trasferimento Correnti da Amministrazioni Locali | Trasferimenti dai Comuni per quota Statutaria art. 4 | € 288.500,00 | € 323.500,00 | € 363.500,00 |
Totale | € 288.500,00 | € 323.500,00 | € 363.500,00 | ||||
04 | 300 | 10 | Altri trasferimenti in conto capitale | Trasferimenti D.A.R. per aggiornamento P.d.A. ATI Ragsua completamento | € 43.877,77 | € - | € - |
Finanziamenti PO- FESR 2020-2027 | € 389.000,00 | € 2.965.000,00 | € 777.000,00 | ||||
Finanziamenti CIPESS | € 923.000,00 | € 3.520.000,00 | € 1.515.000,00 | ||||
Totale | € 1.355.877,77 | 6.485.000,00 € | € 2.292.000,00 | ||||
09 | 100 | 01 | Entrate per Partite di Giro: Altre Ritenute | Partite di Giro per compensi Revisore e Collaborazioni Esterne e Dipendenti | € 70.000,00 | € 90.000,00 | € 110.000,00 |
09 | 100 | 02 | Entrate per Partite di Giro: Ritenute su Redditi da lavoro Dipendente | Partite di Giro per compenso al Direttore dell'A.T.I. | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
Totale | € 80.000,00 | € 100.000,00 | € 120.000,00 | ||||
Totale Generale ENTRATE triennio 2022/2023/2024 | € 1.724.377,77 | € 6.908.500,00 | € 2.775.500,00 |
Il Consiglio Direttivo preso atto di quanto sovra esposto dal Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Xxxxxxx Xxxxxx, condivide all'unanimità il Bilancio di Previsione 2022-2024 da sottoporre dapprima al parere del Revisore dei Conti Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx e successivamente all'approvazione da parte dell'Assemblea dell'A.T.I. Ragusa.
Punto 3° odg Condivisione bozza Statuto della costituenda Società in house providing per il S.I.I. e relativa Convenzione di Gestione:
Il Presidente per il terzo punto all'ordine del giorno si rappresenta ai presenti che la bozza di Statuto nella nuova Società di Gestione del S.I.I. in house providing è stata ampiamente discussa ed approvata durante l'ultima seduta di Assemblea dell'A.T.I. Ragusa, successivamente tale bozza di Statuto è stata inviata al Notaio di fiducia designato dal Presidente per la costituzione della nuova Società di Gestione per il S.I.I. e di tutti gli adempimenti ad essa legati, il quale l'ha resa con i dovuti adeguamenti normativi apportati e sottoposta al Consiglio Direttivo dell'A.T.I.
Il Consiglio Direttivo in merito dopo ampia discussione approva la bozza di Statuto della nuova Società di Gestione del S.I.I. in house providing, così come riproposta da un Notaio di fiducia scelto dal Presidente come da delega dell'Assemblea, da inviare ai Comuni al fine di convocare i propri Consigli Comunali per l'approvazione del succitato Statuto e contestualmente autorizzare il Sindaco a costituire la nuova Società di Gestione tutto con Deliberazione di Consiglio per la quale sarà cura degli uffici dell'A.T.I. Ragusa inviare un format comune di Delibera da utilizzare.
Il Presidente accertato che non ci siano altri argomenti da trattare all'interno del Consiglio Direttivo dell'Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa ne chiude la seduta alle ore 14.30.
Il presente verbale del Consiglio Direttivo A.T.I. è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Assemblea Territoriale Idrica e nella sezione "Atti Amministrativi” ai sensi della L.R. n. 22/2008.
Il Presidente
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Il Segretario Verbalizzante Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Xxxxxxx Xxxxxx
Il Direttore Incaricato
Xxx. Xxxxxxx Xxxxx
Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con Determinazione del Presidente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
ALLEGATO N. 2
ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA
DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 4 DI RAGUSA
L. R . N. 19/2015
VERBALE ASSEMBLEA
Oggetto:
VERBALE N. 5 DEL 14/09/2022 ASSEMBLEA A.T.I. RAGUSA
Nr. 5
data 14/09/2022
L'anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di settembre presso la Sala Giunte del Comune di Ragusa, è stata convocata l'Assemblea Territoriale Idrica per le ore 11,00 in prima convocazione e per le ore 12,00 in seconda convocazione, dal Presidente dell'A.T.I., Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, con nota prot. 498/ATIR del 06/09/2022, trasmessa tramite P.E.C. a tutti i Sindaci dell'A.T.I. dell'Ambito Territoriale 4 Ragusa, per opportuna conoscenza al Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti, al Revisore dei Conti Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx ed all'amministratore unico della “Iblea Acque S.p.A.” Società di gestione del Servizio Idrico Integrato dell'A.T.I. Ragusa.
L'ordine del giorno è il seguente:
1) APPROVAZIONE PIANO DI RIENTRO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
2) APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI
3) APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO ATI RAGUSA
4) APPROVAZIONE ANALISI DELLE CRITICITÀ DELL'ATTUALE SISTEMA IDRICO INTEGRATO
5) APPROVAZIONE ISTANZA DI CONVERGENZA
6) APPROVAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO 2020-2023, COMPOSTO DA:
a. R.D.T. (RACCOLTA DATI TERRITORIALI)
b. RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO RDT
7) APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E DEL PIANO DELLE OPERE STRATEGICHE
8) APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TICSI
9) REVISIONE RELAZIONE ART. 34
10) COMUNICAZIONI INTERENTI LA PROCEDURA VAS DEL PIANO D'AMBITO ATI RAGUSA
11) AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELL'A.T.I. RAGUSA
12) ADESIONE ALLA SOCIETA' DI GESTIONE DEL S.I.I. “IBLEA ACQUE S.P.A.” DA PARTE DEL COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
13) VARIE ED EVENTUALI
Alle ore 11,00 in prima convocazione sono presenti, il Presidente nonché Sindaco del Comune di Giarratana il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, il Responsabile del Servizio Finanziario dell'A.T.I. Rag. Xxxxxxx Xxxxxx ed il Direttore Xxx. Xxxxxxx Xxxxx.
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Xxxxxxx Xxxxxx.
Il Presidente chiede al Segretario verbalizzante di procedere, pertanto, alla verifica
del numero legale richiesto in prima convocazione per la valida costituzione dell'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito di Ragusa, che viene dichiarata deserta ai sensi dell'art. 9 co. 2, mancando la maggioranza delle quote di partecipazione dei Comuni presenti, essendo presente il solo rappresentante del Comune di Giarratana (quota 1,02%).
Il Presidente alle ore 12,00 chiede al Segretario Verbalizzante Rag. Xxxxxxx Xxxxxx la verifica del numero legale dell'Assemblea riunita in seconda convocazione.
Il Segretario Verbalizzante, pertanto procede all'appello dei presenti.
Sono presenti i rappresentanti dei Comuni nella persona del Sindaco pro-tempore o di un suo delegato, di seguito indicati:
1. Comune di Chiaramonte Gulfi (quota 2,67%), il rappresentante il Sindaco Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx;
2. Comune di Comiso (quota 9,49%), rappresentante il Vice Sindaco Architetto Xxxxxxx Xxxxxxxx;
3. Comune di Giarratana, (quota 1,02%), rappresentante legale il Sindaco Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
4. Comune di Ispica, (quota 4,92%), rappresentante legale il Sindaco Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx;
5. Comune di Pozzallo (6,16%), rappresentante delegato l'Assessore Arch. Xxxxxxxx Xxxxx;
6. Comune di Ragusa (quota 22,70%), rappresentante delegato l'Assessore Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx;
7. Comune di Santa Croce Camerina (quota 3,67%), rappresentante legale il Sindaco Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx;
8. Comune di Scicli (quota 8,43%), rappresentante delegato l'Assessore Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx;
9. Comune di Vittoria, (quota 19,84%), rappresentante delegato l'Assessore Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxx.
Risultano assenti i rappresentanti legali dei Comuni di Acate, Modica e Monterosso Almo.
Vengono acquisite le deleghe del Sindaco dei Comuni di Pozzallo, Ragusa, Scicli e
Vittoria.
E' inoltre presente all'Assemblea dell'A.T.I. Ragusa l'Amministratore Unico della Società di gestione del S.I.I. “Iblea Acque S.p.A.” Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
Il Presidente - Prende atto delle quote di partecipazione dei rappresentanti, pari al 78,30%, e dichiara valida la seduta ai sensi dell'art. 9 c. 3, che prevede in seconda convocazione la validità dell'assemblea, qualunque sia la quota di partecipazione all'A.T.I. rappresentata dagli intervenuti, purché non inferiore ad un terzo del totale (33,33%).
Dopo i saluti passa alla trattazione del 1° punto all'ordine del giorno.
Il Presidente chiede ai componenti dell'Assemblea dell'A.T.I. Ragusa di estrapolare il punto n. 12 “ADESIONE ALLA SOCIETA' DI GESTIONE DEL
S.I.I. “IBLEA ACQUE S.P.A.” DA PARTE DEL COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI”, al fine di discutere i punti da 2 a 8 riguardanti l'affidamento del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Ragusa alla Società in house Iblea Acque S.p.A.
Presenze num. 9/12 Presenze quote: 78,30%
L'Assemblea dell'A.T.I. Ragusa prende atto di quanto sovra esposto dal Presidente ed APPROVA all'unanimità dei presenti l'estrapolazione del punto 12 all'ordine del giorno e la trattazione dello stesso.
Punto 12° odg (estrapolato) “ADESIONE ALLA SOCIETA' DI GESTIONE DEL S.I.I. “IBLEA ACQUE S.P.A.” DA PARTE DEL COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI”
Il Presidente in ordine al punto 12 all'ordine del giorno comunica ai presenti che a seguito di interlocuzione con il Notaio Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx si avvisano i presenti che al fine di far aderire il Comune di Chiaramonte Gulfi alla Società di
gestione del S.I.I. della Provincia di Ragusa Iblea Acque S.p.A. tramite aumento di capitale, così come previsto dall'art. 2441 co. 5, risulta necessario che venga versato il saldo di quanto dovuto dai Comuni aderenti alla Società per la formazione del capitale sociale che al momento è stato versato per il 25% da parte dai Comuni al momento della costituzione della Società, tranne per i Comuni di Ragusa, Giarratana e Monterosso Almo i quali hanno versato la totalità delle quote loro spettanti.
Presenze num. 9/12 Presenze quote: 78,30%
L'Assemblea dell'A.T.I. Ragusa prende atto di quanto sovra esposto dal Presidente riguardo il punto 12 all'ordine del giorno, prendendo l'impegno di completare il versamento del capitale sociale della Società Iblea Acque S.p.A.
Punto 1° odg “APPROVAZIONE PIANO DI RIENTRO LIBERO
CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA” ed estrapolazione del Punto 9° all'odg “REVISIONE RELAZIONE EX ART. 34”
Il Presidente in ordine al primo punto all'ordine giorno prende la parola comunicando ai presenti che l'A.T.I. Ragusa per la fase di startup ha sottoscritto una convenzione con il Libero Consorzio Comunale di Ragusa per conto dell'ex ATO Idrico in liquidazione il quale ha anticipato delle somme dal 2017 al 2020 per l'avvio delle attività dell'Ente. L'attività di liquidazione dell'ex ATO Xxxxxx è stata conclusa il 31/12/2021 e sono state richieste le somme dovute all'Ente da parte dell'A.T.I. Ragusa. Tali somme non sono state versate dall'A.T.I. Ragusa in quanto non ancora incassate dai Comuni e pertanto a seguito di tale ritardo il Libero Consorzio Comunale ha richiesto il Commissariamento dell'A.T.I. Ragusa per il recupero di quanto dovuto per circa € 155.000,00. A seguito di tale richiesta l'A.T.I. Ragusa, al fine di scongiurare il Commissariamento e l'aggravio ulteriore di costi per l'Ente, ha proposto al Libero Consorzio Comunale di Ragusa un piano di rientro quadriennale con un versamento entro il 2022 e agli altri nei successivi 2023, 2024 e 2025 con frazionamento semestrale. La superiore richiesta è stata approvata dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa con Determinazione del Commissario Straordinario prot. n. 16706 del 31 Agosto 2022 (allegata alla convocazione dell'Assemblea dell'A.T.I. Ragusa).
Presenze num. 9/12 Presenze quote: 78,30%
L'Assemblea dell'A.T.I. Ragusa prende atto di quanto sovra esposto dal Presidente riguardo “L'APPROVAZIONE PIANO DI RIENTRO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA” e, ai sensi dell'art. 9 co. 5 dello statuto, lo APPROVA all'unanimità dei presenti.
Punto 2° odg “APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI”:
Il Presidente in ordine al secondo punto all'ordine del giorno prende la parola ricordando ai presenti che i punti da 2 a 8 riguardano la procedura di affidamento del Servizio Idrico Integrato alla Società in house Iblea Acque S.p.A. e propedeutici alla partecipazione alla seconda finestra utile alla concessione dei finanziamenti previsti
P.N.R.R. ed ad altre fonti di finanziamento, per le quali risulta necessario che il
S.I.I. sia affidato ad una Società di Gestione. Come è stato già comunicato l'A.T.I. Ragusa ha già partecipato alla prima finestra per la concessione dei fondi PNRR per il S.I.I. subito dopo la formazione della società di gestione in house Iblea Acque S.p.A., ma tale richiesta è stata rigettata per mancanza di requisiti così come comunicatoci dal Dipartimento Acque e Rifiuti e più nello specifico:
- difformità dell'allegato 4 in quanto la firma su tale documento andava effettuata dall'Amministratore Unico della Società di gestione e non dal Presidente dell'A.T.I.;
- mancanza della Delibera di approvazione dello “Schema Regolatorio del Gestore” valido per il periodo 2020-2023 ai sensi della Delibera n. 580 dell'ARERA e degli atti di cui si compone il citato schema e cioè i punti che sono in approvazione oggi dal numero 2 al numero 8.
- mancanza dell'atto di affidamento del Servizio Idrico Integrato alla Società di Gestione in house individuata, in conformità alla normativa vigente.
Riepilogando in questa giornata andremo ad approvare il Piano Economico della Società di Gestione del S.I.I. e del relativo piano tariffario (tariffa unica d'Ambito). Approvando tali atti potrà essere affidato il S.I.I. proseguire il processo di passaggio degli impianti e l'accesso alla seconda finestra per l'accesso ai fondi previsti dal
P.N.R.R. Il Presidente comunica inoltre che il mancato affidamento comporterebbe un commissariamento da parte della Regione Siciliana per tale procedura e passa la
parola al Direttore.
Il Direttore premette che gli adempimenti che sono dal punto 2 al punto 8 sono propedeutici alla presentazione all'ARERA di tutta la documentazione riguardante l'approvazione della tariffa d'ambito. L'ARERA non ci darà risposta immediata ma tale invio ci consente di affidare il servizio alla Società Iblea Acque S.p.A. L'Amministratore Unico di Iblea Acque S.p.A. Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx interviene comunicando ai presenti che l'elemento che accomuna i punti da 2 a 8 è la Relazione ex art. 34 del D.L. 179/2012 convertito in legge n. 213/2021, della quale lo schema è stato già approvato nell'Assemblea A.T.I. del 18/05/2022 e riguarda le motivazioni per le quali è stata scelta come forma di gestione la società in house anziché l'affidamento a privati, in quanto ritenuta più conveniente secondo diversi aspetti tra i quali quello economico, contenuti nella relazione stessa. Tale relazione necessita di essere aggiornata alla luce del nuovo Piano Economico Finanziario aggiornato.
Il Presidente precisa che al punto 9 dell'ordine del giorno della seduta odierna è previsto la “REVISIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 34”, chiedendo ai presenti di prelevare anche il punto 9 e trattarlo insieme al punto 1), comunicando che la stessa verrà aggiornata dei punti oggi in approvazione e contestualmente sarà inserito l'aggiornamento del Piano Economico redatto in collaborazione con la Società SIKUEL dai dati attinti dai Comuni, più confacente alla realtà Provinciale rispetto alla versione iniziale che riportava quello previsto dal Piano d'Ambito. La revisione di tale relazione risulta di fondamentale importanza anche perché si porta a conoscenza dei presenti che in merito all'affidamento in house del servizio è stato avanzato un ricorso al TAR Sicilia da parte di una società privata IRETI S.p.A. che verte sull'effettiva convenienza economica dell'affidamento in house del servizio. La società ricorrente non ha richiesto la sospensiva dell'affidamento e pertanto risulta possibile proseguire con l'iter procedurale.
Il Presidente passa al primo punto all'ordine del giorno riguardante l'approvazione della Carta dei Servizi che è uno schema ARERA che indica che le condizioni per lo svolgimento del servizio, che sono inserire all'interno del documento, che sono inserire all'interno del documento e ne chiede relativa approvazione all'Assemblea A.T.I.
Presenze num. 9/12 Presenze quote: 78,30%
L'Assemblea dell'A.T.I. Ragusa prende atto di quanto sovra esposto dal Presidente riguardo il punto 1° all'odg “APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI” e, ai sensi dell'art. 9 co. 5 dello statuto, lo APPROVA all'unanimità dei presenti ed inoltre l'Assemblea approva l'estrapolazione del Punto 9 all'ordine del giorno “REVISIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 34”, prende atto delle comunicazioni esplicitate in merito dal Presidente, APPROVANDO la revisione della superiore relazione.
Punto 3° odg “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO ATI RAGUSA”:
Il Presidente in ordine al terzo punto all'ordine che riguarda l'approvazione del Regolamento del Sistema Idrico Integrato dell'A.T.I. è lo strumento che regola il Sistema Idrico Integrato e ne chiede approvazione all'Assemblea.
Presenze num. 9/12 Presenze quote: 78,30%
L'Assemblea dell'A.T.I. Ragusa prende atto di quanto sovra esposto dal Presidente riguardo “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO ATI RAGUSA” e, ai sensi dell'art. 9 co. 5 dello statuto, lo APPROVA all'unanimità dei presenti.
Punto 4° odg “APPROVAZIONE ANALISI DELLE CRITICITÀ DELL'ATTUALE SISTEMA IDRICO INTEGRATO”:
Il Presidente in ordine al quarto punto all'ordine riguardante l'approvazione delle Analisi delle criticità del S.I.I. passa la parola al Direttore.
Il Direttore prende la parola ed espone ai presenti che l'Analisi delle Criticità sono state estrapolate dal Piano d'Ambito approvato dall'Assemblea dell'A.T.I. Ragusa.
L'Amministratore Unico di Iblea Acque S.p.A. Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
specifica, così come indicato nel documento, che tali criticità sono dovute:
- alla mancanza di conoscenza delle strutture e mappature delle reti;
- criticità nell'approvvigionamento riguardante i pozzi;
- mancanza di interconnessione tra le reti dei vari Comuni;
- miglioramento della potabilizzazione;
- distribuzione, fognatura e depurazione;
- servizi all'utenza;
Presenze num. 9/12 Presenze quote: 78,30%
L'Assemblea dell'A.T.I. Ragusa prende atto di quanto sovra esposto dal Presidente riguardo “APPROVAZIONE ANALISI DELLE CRITICITÀ DELL'ATTUALE SISTEMA IDRICO INTEGRATO” e, ai sensi dell'art. 9 co.
5 dello statuto, lo APPROVA all'unanimità dei presenti.
Punto 5° odg “APPROVAZIONE ISTANZA DI CONVERGENZA”:
Il Presidente in ordine al quinto punto all'ordine del giorno passa la parola di Direttore.
Il Direttore prende la parola e comunica i presenti che l'approvazione dell'istanza di convergenza autorizza il gestore di utilizzare il metodo B (ARERA) per l'articolazione tariffaria. I metodi A, B o C sono applicati in base al grado di approssimazione dei dati forniti dai Comuni e nel nostro caso essendo incompleti, risulta necessario applicare il metodo B (semplificando il tool di calcolo tariffario).
Presenze num. 9/12 Presenze quote: 78,30%
L'Assemblea dell'A.T.I. Ragusa prende atto di quanto sovra esposto dal Presidente riguardo “APPROVAZIONE ISTANZA DI CONVERGENZA” e, ai sensi dell'art. 9 co. 5 dello statuto, lo APPROVA all'unanimità dei presenti.
Punto 6° odg “APPROVAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO 2020-2023, COMPOSTO DA:
a. R.D.T. (RACCOLTA DATI TERRITORIALI)
b. RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO RDT:
Il Presidente: in ordine al sesto punto all'ordine del giorno riguardante l'approvazione dello Schema Regolatorio 2020-2023, passa la parola al Direttore.
Il Direttore comunica ai presenti che tale Schema è il tool di calcolo dell'ARERA riguardante il calcolo della tariffa con i dati dei Comuni riguardanti i costi ed i ricavi del S.I.I. sintetizzati nella relazione accompagnatoria.
Presenze num. 9/12 Presenze quote: 78,30%
L'Assemblea dell'A.T.I. Ragusa prende atto di quanto sovra esposto dal Presidente riguardo “APPROVAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO 2020-2023” e, ai sensi dell'art. 9 co. 5 dello statuto, lo APPROVA all'unanimità dei presenti.
Punto 7° odg “APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E DEL PIANO DELLE OPERE STRATEGICHE”
Il Presidente in ordine al settimo punto all'ordine del giorno esplicita ai presenti tali programmi sono stati estrapolati dal Piano d'Ambito approvato in Assemblea, specificando che il programma degli interventi riguarda i primi 5 anni di attività, mentre il paino delle opere strategiche riguarda i dai successivi 5 a 20 anni finanziati dalla tariffa o da fonti di finanziamenti esterni quali P.N.R.R., C.I.P.E.S.S. ed altre fonti di finanziamento al momento disponibili.
Presenze num. 9/12 Presenze quote: 78,30%
L'Assemblea dell'A.T.I. Ragusa prende atto di quanto sovra esposto dal Presidente riguardo “APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E DEL PIANO DELLE OPERE STRATEGICHE” e, ai sensi
dell'art. 9 co. 5 dello statuto, lo APPROVA all'unanimità dei presenti.
Punto 8° odg “APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TICSI”:
Il Presidente riguardo il punto otto all'ordine del giorno specifica ai presenti che il termine T.I.C.S.I. è l'acronimo di Testo Integrato Corrispettivo Servizi Idrici e non è altro che l'applicazione dell'articolazione tariffa e ne espone alcuni parametri al fine di rendere edotta l'Assemblea dell'A.T.I. Ragusa.
Presenze num. 9/12 Presenze quote: 78,30%
L'Assemblea dell'A.T.I. Ragusa prende atto di quanto sovra esposto dal Presidente riguardo “APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TICSI” e, ai sensi dell'art. 9 co. 5 dello statuto, lo APPROVA all'unanimità dei presenti.
Punto 9° odg - REVISIONE RELAZIONE EX ART. 34
Riguardo al punto il presidente richiama quando discusso prima e chiede alla assemblea la approvazione della revisione della relazione di cui all'art. 34 del D.L. 179/2012.
Presenze num. 9/12 Presenze quote: 78,30%
L'Assemblea dell'A.T.I. Ragusa prende atto di quanto sovra esposto dal Presidente riguardo “REVISIONE RELAZIONE EX ART. 34” e, ai sensi dell'art. 9 co. 5 dello statuto, la APPROVA all'unanimità dei presenti.
Punto 10° odg “COMUNICAZIONI INTERENTI LA PROCEDURA VAS DEL PIANO D'AMBITO ATI RAGUSA”:
Il Presidente in ordine al decimo punto all'ordine del giorno comunica ai presenti che il Piano d'Ambito, assoggettato a verifica VAS per la quale l'ATI ha attivato la relativa procedura di approvazione, è stato esitato positivamente da parte della commissione esaminatrice del Dipartimento Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana e se ne avrà presto comunicazione ufficiale. La superiore comunicazione è pervenuta da contatti avuti con il Dipartimento Territorio ed Ambiente da parte dell'Amministratore Unico di Iblea Acque S.p.A. Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx che precisa come l'approvazione riguarda la prima fase della procedura in seguito alla
quale dovrà essere redatto il rapporto ambientale definitivo che tenga conto dei contributi e delle osservazioni effettuate dai soggetti competenti in materia ambientale nella prima fase appena conclusa.
Presenze num. 9/12 Presenze quote: 78,30%
L'Assemblea dell'A.T.I. Ragusa prende atto di quanto sovra esposto dal Presidente riguardante le “COMUNICAZIONI INTERENTI LA PROCEDURA VAS DEL PIANO D'AMBITO ATI RAGUSA”.
Alle ore 13:30 lascia l'Assemblea dell'A.T.I. Ragusa il Vice Sindaco del Comune di Comisio Architetto Xxxxxxx Xxxxxxxx (quota Comune 9,49%).
Punto 11 odg “AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELL'A.T.I. RAGUSA”:
Il Presidente in ordine all'undicesimo punto all'ordine del giorno riguardante l'autorizzazione alla stipula della Convenzione per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato dell'A.T.I. Ragusa, chiede l'autorizzazione all'Assemblea affinchè il Direttore dell'A.T.I. e l'Amministratore Unico di Iblea Xxxxx S.p.A. possano procedere alla stipula della superiore Convenzione.
Il Direttore specifica inoltre che tale stipula avverrà sotto riserva di legge, per eventuali modifiche ed integrazioni.
Presenze num. 8/12 Presenze quote: 68,81%
L'Assemblea dell'A.T.I. Ragusa prende atto di quanto sovra esposto dal Presidente riguardo “APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TICSI” e, ai sensi dell'art. 9 co. 5 dello statuto, lo APPROVA all'unanimità dei presenti.
Punto 13 odg “VARIE ED EVENTUALI”
Il Presidente tra al punto 13 dell'ordine del giorno tra le varie ed eventuali vuole specificare ai presenti che la fase più importante successiva all'affidamento del servizio alla Società di gestione Iblea Acque S.p.A. è il passaggio dei servizi e degli impianti idrico/fognari dei vari Comuni alla nuova Società di gestione.
L'Amministratore Unico di Iblea Acque S.p.A. Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx interviene chiarendo che un'altra fase importante è il passaggio del personale, sia Comunale che delle Società private che si occupano per i Comuni del S.I.I., così come previsto dalla normativa vigente alla nuova Società di Gestione e la necessità di capire per ogni Comune la volontà del personale a transitare presso la nuova Società secondo le diverse forme previste oltre al trasferimento quali il comando o il distacco che in questa prima fase potrebbe essere la migliore soluzione in quanto la retribuzione sarebbe pagata regolarmente dai Comuni e sarebbe onere della nuova Società rimborsare i Comuni per le somme anticipate per il comando o distacco dei propri dipendenti. Questa ricognizione risulta di fondamentale importanza per l'organizzazione del lavoro.
Il Presidente chiarisce che per quanto riguarda il personale alla nuova Società di gestione transitano per diritto ex lege, per effetto di una norma Regionale che riguarda la salvaguardia dei livelli occupazionali, tutto il personale impiegato nelle Cooperative, Società che gestiscono segmenti del S.I.I. per esempio MEDIALE a Xxxxxxxxxx Camerina o SIAM nel Comune di Ragusa. Nel Piano d'Ambito è previsto che il personale di queste Società che ha diritto di transito alla nuova Società debba essere in servizio entro la data del 31/12/2020 così come previsto dalla normativa vigente.
Il Direttore specifica che il D.lgs 152/2006 prevede che il diritto matura o all'atto dell'approvazione della 36/94 o all'atto dell'approvazione del Piano d'Ambito nel quale da ricognizioni effettuate la scadenza temporale è stata fissata per il 31/12/2020 come indicato dal Presidente.
Il Presidente sollecita, inoltre, i presenti a incentivare il passaggio del personale Comunale alla nuova Società di Gestione del S.I.I. Xxxxx Xxxxx S.p.A., in quanto non si perderebbero le conoscenze delle reti e degli impianti che ogni dipendente che si occupa del servizio idrico/fognario possiede. La stessa cosa naturalmente riguarda il transito del personale amministravo anch'esso in possesso di conoscenze che faciliterebbero l'attività amministrava della nuova Società.
Il Presidente ribadisce inoltre che se non andasse in porto il trasferimento del personale Comunale presso la nuova Società, la terza ipotesi è quella di effettuare nuova assunzioni tramite procedure concorsuali. Un altro aspetto importante è il transito dei contratti esistenti che i Comuni hanno con le Società esterne che si occupano di segmenti del servizio che al momento del passaggio del servizio e degli impianti idrico/fognari alla nuova Società di gestione passerebbero anche i contratti in corso e sarebbero gestiti dalla nuova Società fino a scadenza degli stessi. Un altro punto che sarà da affrontare a breve per Xxxxx Acque S.p.A. sarà quello del sistema di lettura, tariffazione e riscossione che a parere del Presidente converrebbe affidare ad una Società esterna.
Presenze num. 8/12 Presenze quote: 68,81%
L'Assemblea dell'A.T.I. Ragusa prende atto di quanto sovra esposto dal Presidente riguardante le comunicazioni tra le “VARIE ED EVENTUALI”.
Il Presidente alle ore 14,00 esauriti i punti all'ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta.
Il Presidente
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Il Segretario Verbalizzante/Resp. Serv. Fin.
Rag. Xxxxxxx Xxxxxx
Il Direttore
Xxx. Xxxxxxx Xxxxx
Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con Determinazione del Presidente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.