REGOLAMENTO PER LA
REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DI APPLICAZIONE DELL’ART. 43 DELLA LEGGE N. 449/1997
Art. 1 Finalità
1. Il presente regolamento viene redatto in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 43 della Legge n. 449/97 e s.m.i, nonché sulla base delle disposizioni relative al CCNL del Comparto e dell’area Funzioni Locali.
2. Le iniziative di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione devono tendere a favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa, realizzare maggiori economie e migliorare la qualità dei servizi prestati, perseguire interessi pubblici, così escludendo forme di conflitto di interessi tra attività pubblica e privata, comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti previsti
3. L’ambito di applicazione riguarda pertanto tutti i servizi.
Art. 2
Contenuti della sponsorizzazione e/o dell’accordo di collaborazione
1. I contratti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione possono essere conclusi con soggetti pubblici o privati, imprese individuali, associazioni, fondazioni, cittadini ed in generale con chiunque.
2. La conclusione del contratto e/o dell’accordo tende alla realizzazione e/o acquisizione a titolo gratuito di interventi, servizi, prestazioni, beni o l’equivalente in denaro inerenti programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell’Ente ovvero contributo alle spese inerenti un progetto/piano/programma. 1
Art. 3 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a. per "contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione": un contratto a titolo oneroso mediante il quale l’Istituto Assistenza Anziani offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, ovvero si obbliga a fornire a titolo gratuito una determinata prestazione o fornitura, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale, il logo, il marchio, i prodotti in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
b. per "sponsorizzazione e/o collaborazione": ogni contributo in beni, servizi, danaro o altri tipi di prestazioni e interventi provenienti da terzi, allo scopo di promuovere la propria attività;
c. per "sponsor": il soggetto privato o pubblico (persona fisica o giuridica) che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione o un accordo di collaborazione con l’Istituto Assistenza Anziani;
d. per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dall’Istituto Assistenza Anziani per la pubblicità dello sponsor;
e. per sponsorizzazione “pura – finanziaria” l’impegno dello sponsor di riconoscere esclusivamente un contributo economico (in cambio del diritto di sfruttare spazi per fini pubblicitari);
f. per sponsorizzazione “tecnica”: una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l’intervento (lavori, servizi, forniture sia se strumentali o non) a cura e a spese dello sponsor.
Art. 4
Procedura di sponsorizzazione e/o di collaborazione e scelta dello sponsor
1. La sponsorizzazione e/o collaborazione può avere origine da iniziative dell’Istituto Assistenza Anziani o dall’iniziativa di soggetti privati/pubblici.
2. Al bando di sponsorizzazione e/o collaborazione, è data pubblicità mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale e in altre forme ritenute di volta in volta più idonee per favorire la massima conoscenza e partecipazione.
3. L’avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
• l’oggetto della sponsorizzazione e/o collaborazione con i conseguenti obblighi dello sponsor secondo i contenuti dello specifico capitolato o progetto di sponsorizzazione;
• l’esatta determinazione dell’offerta per lo spazio pubblicitario;
• le modalità ed i termini di presentazione dell’offerta di sponsorizzazione.
4. L'offerta deve, in ogni caso, essere presentata in forma scritta ed indicare l’accettazione delle condizioni previste nel bando o avviso pubblico nonché quelle previste dal capitolato o progetto di sponsorizzazione.
5. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
6. Le offerte sono valutate dal Servizio competente, nel rispetto dei criteri stabiliti nel bando od avviso pubblico.
7. Qualora un soggetto pubblico o privato offra spontaneamente contributi in beni, servizi, prestazioni o corrispettivi monetari equivalenti, al fine di rendere un servizio alla cittadinanza, previa istruttoria degli effetti benefici, per sponsorizzazioni superiori a € 1.000,00=, l’Istituto Assistenza Anziani può autorizzare la redazione del contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione.
8. Il contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione è sottoscritto dal Rappresentante Legale dello sponsor e dal Direttore Generale dell’Istituto Assistenza Anziani.
Art. 5
Contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione
1. La gestione della sponsorizzazione e/o della collaborazione, viene regolata mediante 2
sottoscrizione di un apposito contratto/accordo nel quale sono, in particolare, stabiliti:
a. l’individuazione dell’oggetto del contratto;
b. valore della sponsorizzazione e/o della collaborazione;
c. durata del contratto di sponsorizzazione e/o dell’accordo di collaborazione;
x. xxxxxxx e/o obblighi dell’Istituto Assistenza Anziani;
e. impegni e/o obblighi dello sponsor;
f. modalità di pubblicizzazione dello sponsor, da parte dell’Istituto Assistenza Anziani;
g. verifiche e controlli su attività dello sponsor;
h. profili economici del rapporto contrattuale;
i. recesso;
x. xxxxxxxxxxxxx e risoluzione del contratto;
k. spese e disposizioni contrattuali finali.
Art. 6
Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni
1. Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerate risparmi di spesa.
2. I risparmi di spesa di cui al comma 1 possono essere utilizzati per le seguenti finalità:
a. nella misura del 45% ad incremento delle risorse del salario accessorio del personale del Comparto da destinare in favore del personale direttamente coinvolto nel progetto;
b. nella misura del 5% ad incremento del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti, in favore del dirigente che ha sottoscritto il contratto di sponsorizzazione;
c. nella misura del 50% al finanziamento di altre iniziative istituzionali secondo le indicazioni di bilancio.
Art. 7 Trattamento dei dati personali
1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste, secondo le disposizioni vigenti.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dalle disposizioni vigenti.
Art. 8 Verifiche e controlli
1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione.
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