CONTRATTO INTEGRATIVO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO TRA
Città di Reggio Calabria
SETTORE RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
CONTRATTO INTEGRATIVO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
TRA
il dirigente del Settore “Risorse umane e patrimonio collettivo”, d.ssa Xxxxxxx XXXXXXXXX, nata a Xxxxx Xxxxxxx (XX) il 25.06.1964, che agisce in nome e per conto del Comune di Reggio Calabria, codice fiscale n. 00136380805
E
la dipendente avv. Xxxxxxxx Xxxxx XXXXXXX, nata il 11.02.1970 a Reggio Calabria ed ivi residente in via (Cod. Fisc. VRDPRZ70B51H224X)
PREMESSO CHE
- con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 203 del 09.10.2013 e s.m.i. è stato approvato il Regolamento per l’istituzione dell’area delle PO e delle AP;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.113 del 06.06.2016, da ultimo modificata con deliberazioni n.81 del 20.04.2017 e n. 141 del 28.06.2017, è stata approvata la nuova struttura organizzativa comprensiva delle Posizioni Organizzative, delle Alte Professionalità, dei Servizi e degli Uffici;
- con avviso pubblicato in data 27.07.2017 è stata avviata la procedura per il conferimento dell’incarico di Alta Professionalità denominato “Avvocati”;
- con determinazione del Dirigente del Settore “Avvocatura Civica” Reg. Gen. n. 3036 del 06.10.2017 che qui si richiama ad ogni conseguente effetto, si è provveduto al conferimento dell’incarico di Alta Professionalità alla dipendente avv. Xxxxxxxx Xxxxx XXXXXXX (matr. 4343);
SI CONVIENE
Art. 1 - Oggetto
Il presente contratto ha per oggetto il conferimento di incarico relativo all’area dell’Alta Professionalità (AP) “Avvocati” all’avv. Xxxxxxxx Xxxxx XXXXXXX, nata il 11.02.1970 a Reggio Calabria ed ivi residente in via (Cod. Fisc. VRDPRZ70B51H224X), dipendente a tempo pieno ed indeterminato, inquadrata di ruolo nel Comune di Reggio Calabria nella categoria professionale D (D1/D4), a far data dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
Art. 2 - Responsabilità attribuite
Le funzioni, le attività e le responsabilità attribuite alla dipendente sono regolate da:
- C.C.N.L sottoscritto in data 22 gennaio 2004 art. 10, comma 2, lettere a) e b);
- Regolamento per l’istituzione delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 203 del 09.10.2013 e s.m.i.;
- Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) approvato con delibera di Giunta Comunale n. 90 del 31.03.2012;
- Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 914/1998 e successivamente modificato con deliberazioni di G.C. nn. 47/2001,
608/2005, 782/2006, 35/2008, 85/2008, 127/2009, 264/2009, 401/2009, 533/2009, 122/2010,
245/2010, 275/2011, 3/2012 e n. 116/2013.
Per quanto non disciplinato con il presente contratto, si rinvia integralmente alla normativa nazionale ed alla contrattazione nazionale tempo per tempo vigente.
Art. 3 - Funzioni
La dipendente, inquadrata nel Settore Avvocatura Civica, svolge funzione di rappresentanza, patrocinio ed assistenza in giudizio dell’Amministrazione comunale, in ogni stato e grado, sia nelle cause attive che passive, proposte dinanzi a tutte le Autorità giudiziarie ordinarie, civili e penali (per le costituzioni di parte civile dell’Amministrazione comunale), amministrative, nei procedimenti arbitrali e davanti ad ogni altro organo giurisdizionale. (estratto allegato Regolamento sul funzionamento dell’Avvocatura civica e della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Reggio Calabria).
Art.4 - Durata
L’incarico ha durata annuale, con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni previa intervenuta valutazione positiva in sede di performance e comunque nei limiti di spesa, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del “Regolamento per l’istituzione delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità” come da ultimo approvato con deliberazione G.C. n. 171 del 26.09.2016. Allo scadere del triennio, ovvero in caso di mancato rinnovo, l’incarico cessa automaticamente e si procede alla pubblicazione del nuovo avviso da effettuarsi, di norma, 60 gg. prima della scadenza naturale dell’incarico.
L’incarico potrà essere eccezionalmente prorogato nel termine massimo di 60 gg., con apposita determinazione dirigenziale, corredata dal relativo impegno di spesa e dal nulla osta del Segretario Generale, nel quale siano descritte dettagliatamente le motivazioni che giustificano il ricorso all’istituto della proroga.
Sulla revoca e/o mancato rinnovo dell’incarico si fa espresso rinvio agli artt. 10 e 11 del Regolamento Istituzione area PO e AP.
Art. 5 - Retribuzione di posizione e di risultato
1. Alla dipendente a cui è conferita l’AP compete ad integrazione, una retribuzione di posizione ed una retribuzione di risultato.
2. La retribuzione di posizione dell’AP è pari a € 9.000,00 annui lordi per tredici mensilità.
Essa spetta anche nei periodi di astensione obbligatoria dal lavoro e di assenza per ferie. Qualora l'incarico sia inferiore all'anno o nel caso lo stesso venga revocato, la retribuzione di posizione spetta in proporzione ai mesi e ai giorni di durata dell'incarico.
3. La retribuzione di risultato, invece, è commisurata ai risultati effettivamente conseguiti e alla retribuzione di posizione prevista.
Nelle ipotesi di astensione obbligatoria dal lavoro e di assenza per ferie, l’erogazione della predetta indennità è subordinata al raggiungimento degli obiettivi predefiniti.
Essa varia tra il dieci per cento ed il trenta per cento (art. 10 CCNL 22/1/2004) ed è corrisposta a seguito di valutazione annuale nel rispetto della procedura di cui all’art. 13 del Regolamento Istituzione area PO e AP e, comunque, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. Le retribuzioni di posizione e di risultato di cui al presente articolo rappresentano il trattamento economico accessorio del personale incaricato di alta professionalità, con carattere totalmente assorbente:
a) di ogni competenza accessoria ed indennità di qualsivoglia natura previste dal vigente CCNL;
b) del compenso previsto per prestazioni di lavoro straordinario e dell’applicazione di istituti sostitutivi di detto compenso (riposo compensativo).
5. Le uniche eccezioni al principio dell’onnicomprensività del trattamento riguardano, se dovute:
a) i compensi connessi agli incarichi di progettazione, ai sensi dell'art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006;
b) i compensi per i legali dell’Avvocatura civica, ai sensi dell’art. 27 CCNL 14.9.2000;
c) i compensi per lo straordinario elettorale e dei compensi Istat, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000;
d) l'indennità di vigilanza prevista dall'art. 37 comma 1, lett. b) del CCNL del 6.7.1995, ai sensi dell’art. 35 del CCNL del 14.9.2000;
e) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell’art. 16 del CCNL del 5.10.2001;
f) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art. 40 del CCNL del 22.1.2004;
g) i compensi (art. 6 del CCNL del 9.5.2006) connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della legge n. 326/2003.
Art. 6 - Orario di lavoro/Assenze
La dipendente osserva l’orario di lavoro contrattuale.
In relazione all’espletamento dell’incarico ed al conseguimento degli obiettivi, deve assicurare la propria disponibilità e presenza anche oltre il normale orario di lavoro nei limiti e termini richiesti dall’incarico stesso e consequenziali al raggiungimento dei risultati. L’ulteriore prestazione oraria straordinaria non fa sorgere il diritto a retribuzione per prestazione di lavoro straordinario.
In caso di assenza, il Dirigente avoca a sé le funzioni oggetto dell’incarico.
Art. 7 - Modalità ed effetti della valutazione
La dipendente è assoggettata alla responsabilità di risultato.
L’attività è sottoposta a valutazione periodica annuale secondo criteri e procedure predeterminate, indicate nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) tempo per tempo vigente.
Art. 8 - Trasparenza
In ottemperanza al principio di cui all’art. 11, comma 1, del D.lgs. n. 150/2009 che impegna l’ente ad assicurare piena trasparenza in tutte le fasi della procedura di nomina, si dispone che il presente contratto, la determinazione dirigenziale di conferimento dell’incarico, nonché il curriculum della dipendente siano pubblicati nell’apposita sezione della rete civica comunale - Sezione Trasparenza, nonché comunicati al Dipartimento della Funzione Pubblica.
Art. 9 - Disposizioni di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme e condizioni contenute nel D.Lgs. 165/2001 xx.xx. del Codice Civile (capo I, titolo II, libro V), nel contratto individuale di lavoro subordinato nonché nel CCNL per i dipendenti del comparto regione-autonomie locali.
La dipendente assicura l’osservanza del codice di comportamento dell’Ente. Letto, confermato e sottoscritto.
Reggio Calabria, lì 12.10.2017
X.xx Per l’Amministrazione Comunale X.xx Dipendente
Il Dirigente del Settore Risorse umane e patrimonio collettivo
(D.ssa Xxxxxxx XXXXXXXXX)