Assicurazione RCA e Altri Danni - Polizza Furgoni
Assicurazione RCA e Altri Danni - Polizza Furgoni
Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Documento aggiornato il 27 ottobre 2022
Compagnia assicurativa che presta l’assicurazione
Great Lakes Insurance SE – Sede legale e direzione generale in Xxxxxxxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxxxx. Impresa autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa e vigilata da Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN). Iscritta all’albo delle imprese di assicurazione tenuto da BAFIN con n. 5186.
Ammessa ad operare in Italia in Regime di Stabilimento ex art. 23 del dlgs 209/2005. Iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS – Xxxxxx xxxxxxx – con numero I.00093.
Rappresentanza Generale per l’Italia – sede in Xxxxxx, xxx Xxxxxxx 00. Sito internet xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxx e-mail (PEC) 00000000000XX@xxxxxxxxx.xx.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono contenute rispettivamente nel DIP Aggiuntivo R.C. Auto e nelle Condizioni di Assicurazione.
L’assicurazione copre il rischio della Responsabilità Civile per la circolazione degli autocarri con massa complessiva fino a 35 quintali, per il quale è obbligatoria per legge l’assicurazione, in forza della quale la Compagnia si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato nella Scheda di Polizza. Il Contratto è stipulato in formula tariffaria Bonus/Malus, la quale prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione.
Che cosa è assicurato?
La Responsabilità Civile derivante dalla circolazione anche in aree private non accessibili a terzi quando il veicolo è utilizzato conformemente alla sua funzione di mezzo di trasporto (con esclusione degli aeroporti);
La Responsabilità Civile, personale e autonoma, dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo ad esclusione dei danni al veicolo stesso;
Danni involontariamente cagionati a terzi dal traino di rimorchi, a condizione che il veicolo assicurato sia omologato per tale utilizzo e a condizione che il trasporto sia effettuato secondo le norme di legge.
L’Impresa risarcisce i danni con un massimale a scelta del cliente da un minimo di 6,45 milioni di Euro per danni a persone e 1,3 milioni di Euro per danni alle cose ad un massimo di 10 milioni di Euro per danni alle persone e 5 milioni di Euro per danni alle cose.
Il Contraente ha facoltà di acquistare, pagando il relativo premio, ciascuna delle seguenti garanzie opzionali: garanzie per rischi di Danni diretti al veicolo (Furto e Incendio; Cristalli, Kasko Collisione; ciascuna delle quali è operante solo se distintamente acquistata), Infortuni del conducente, nonché le garanzie relative alla Tutela legale e all’Assistenza stradale. Per ulteriori informazioni si veda il DIP aggiuntivo.
Che cosa non è assicurato?
I danni subiti dal conducente del veicolo assicurato responsabile del sinistro;
limitatamente ai danni alle cose, non sono garantiti, in quanto non considerati terzi ai fini della assicurazione RC Auto: a) il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario (nel caso di veicolo concesso in leasing); b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi a carico del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto a.; c) ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto b.
in caso di dolo del Conducente;
danni derivanti da un sinistro che si è verificato quando il veicolo era utilizzato per finalità diverse da quella di mezzo di trasporto come, ad esempio, macchina da lavoro o arma, a prescindere dal luogo pubblico o privato in cui il sinistro sia avvenuto;
se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso in cui guidi con patente idonea ma scaduta e la rinnovi entro 3 mesi dalla data del sinistro ovvero il caso in cui il mancato rinnovo sia determinato in modo diretto ed esclusivo dal sinistro stesso; nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza oltre i limiti prescritti dal Codice della Strada (rivalsa limitata a 2.500 Euro per il primo sinistro) o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
in caso di danni subìti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
nel caso in cui il veicolo adibito a uso privato sia utilizzato come scuola guida, se l’esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di legge; nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal Proprietario o suo dipendente;
per i danni cagionati a terzi da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo;
nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche del veicolo assicurato, ai sensi dell’art. 78 del Codice della Strada, non indicate sulla carta di circolazione;
se il veicolo assicurato non è abilitato alla circolazione in quanto non in regola con le norme relative alla revisione; nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti;
se il conducente è escluso dalla formula di guida indicata nella Scheda di Polizza (rivalsa limitata a 2.500 Euro per il primo sinistro); in caso di danni da circolazione in aree aeroportuali;
in caso di danni da circolazione in piste o circuiti privati;
in caso di partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
in caso di danni provocati da veicoli alimentati a metano o GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti in aree ove l’accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge;
in caso di attivazione dell’opzione tariffaria “Ripara Prima” (risarcimento in forma specifica) se, in caso di inadempimento dell’obbligo assunto al momento della stipulazione del contratto, il veicolo viene fatto riparare presso una carrozzeria o autofficina non convenzionata.
In tutte le ipotesi sopra indicate l’assicurazione non è operante; in tali casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
Per il primo sinistro dell'annualità assicurata, qualora oltre alla guida in stato di ebbrezza si riscontri:
- il mancato rispetto della formula di guida indicata nella Scheda di Xxxxxxx, il limite alla rivalsa sarà pari a 5.000 Euro;
- qualsiasi altro caso in cui sia attuabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, non si applicherà alcun limite alla rivalsa. Le franchigie e gli scoperti sono direttamente esplicitate nella Scheda di Polizza.
La garanzia opzionale Infortuni del conducente è soggetta a specifiche esclusioni e franchigie, per le quali si rinvia alle Condizioni di
Assicurazione. Le franchigie sono direttamente esplicitate nella Scheda di Polizza.
Dove vale la copertura? L’assicurazione è valida in tutto il territorio dell’Unione Europea, della Svizzera, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, di Andorra, dello Stato della Città del Vaticano, del Regno Unito, del Montenegro, della Serbia e della Bosnia Erzegovina (Stati non barrati sulla Carta Verde). Con riguardo all’ambito territoriale di operatività delle garanzie Tutela Legale e Assistenza Stradale, le Condizioni di Assicurazione, cui si rinvia, prevedono specifiche disposizioni a seconda della tipologia del danno, nel caso della Tutela Legale, o della formula assicurativa prescelta, nel caso dell’Assistenza stradale. |
Che obblighi ho? Per la conclusione del contratto si richiede che: - i dati contenuti nel preventivo e sulla base dei quali il premio viene calcolato siano corretti e veritieri. Nel caso in cui informazioni inesatte o reticenti venissero appurate successivamente ad un sinistro, la Compagnia ha il diritto di negare o ridurre l’indennizzo oppure, relativamente alla garanzia RCA, esercitare rivalsa, anche totale, verso l’Assicurato; - l’Assicurato invii alla email xxxxxxxxx@xxxxx.xx il contratto firmato; - il premio venga integralmente pagato. Nel corso della durata del contratto, l’Assicurato deve informare la Compagnia di circostanze che possono variare lo stato del rischio e che possano dare luogo ad integrazioni o rimborsi parziali. In caso di mancata comunicazione di una variazione che comporta un aggravamento del rischio, le somme dovute in caso di sinistro potranno essere ridotte o negate, oppure, relativamente alla garanzia RCA, la Compagnia potrà esercitare diritto di rivalsa, anche totale, verso l’Assicurato. Il Contraente deve comunicare alla Compagnia il furto, la vendita, la demolizione, la cessione in conto vendita, l’esportazione definitiva all’estero o il ritiro dalla circolazione del veicolo assicurato. Per denunciare un sinistro astrattamente rientrante nella garanzia responsabilità civile autoveicoli e presentare una richies ta di risarcimento, l’Assicurato dovrà inviare nel più breve tempo possibile e al massimo entro 3 giorni dal momento in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui il Contraente/Assicurato ne sia venuto a conoscenza, una email a xxxxxxxx@xxxxx.xx o chiamare il Servizio Sinistri allo 02.7262.6464. Per velocizzare fin da subito la gestione della pratica l’assicurato dovrà inviare il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente, se disponibile, e comunicare luogo, data, ora dell’incidente, i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro, le targhe dei veicoli coinvolti, la denominazione delle compagnie assicurative di controparte, la descrizione della dinamica dell’incidente, le generalità di eventuali feriti, le generalità di eventuali testimoni, l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di Polizia, il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno. Per quanto riguarda, invece, le modalità di denuncia relative alle garanzie diverse dalla RC Auto si rinvia a quanto rappresentato nel DIP Aggiuntivo R.C. Auto. |
Quando e come devo pagare? E’ possibile pagare solo successivamente alla completa verifica da parte della Compagnia delle informazioni rese in occasione del preventivo. I mezzi di pagamento accettati sono: carta di credito, bonificobancario, Paypal. |
Quando inizia la copertura e quando finisce? La copertura comincia dalla data e ora indicate nella Scheda di Polizza, e comunque sempre successivamente al pagamento del premio. La durata della polizza è annuale. Qualora concesso dalla Compagnia, è possibile richiedere il frazionamento mensile o semestrale del premio, con una maggiorazione dello stesso, fermo restando la durata annuale del contratto. La copertura termina alla data e ora indicate nella Scheda di Polizza. |
Come posso disdire la polizza? La polizza, per tutte le garanzie prestate, non prevede tacito rinnovo. Il contraente può esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni dalla conclusione del contratto. La richiesta di recesso deve essere trasmessa alla Compagnia, e per essa via posta raccomandata A/R a Prima Assicurazioni presso Xxxxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx. La Compagnia provvederà al rimborso della parte di premio non goduto dalla ricezione della richiesta di recesso, al netto dell’imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Scaduto il termine per l’esercizio del diritto di recesso, il contraente ha la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto nei casi di: - vendita o consegna in conto vendita; - distruzione, demolizione e radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico; - esportazione definitiva all’estero; - furto senza ritrovamento; - consenso tra la Compagnia ed il contraente. In caso di risoluzione del contratto, il contraente dovrà rivolgersi alla Compagnia, e per essa al Servizio Clienti di Prima Assicurazioni (via email o telefono) e fornire la documentazione richiesta. L’Assicurato ha diritto di ricevere dalla Compagnia il rimborso della parte di premio non goduto della RCA, al netto dell’imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. |
Furgoni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP aggiuntivo R.C. Auto)
Great Lakes Insurance SE Nome prodotto: Polizza Furgoni
Data di aggiornamento del DIP Aggiuntivo R.C. Auto: 27 ottobre 2022
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale cliente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Great Lakes Insurance SE, Compagnia del Gruppo Munich Re – Sede legale e direzione generale in Xxxxxxxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxxxx. Impresa autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa e vigilata da Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN). Iscritta all’albo delle imprese di assicurazione tenuto da BAFIN con n. 5186 in data 30.12.2016 (Legal Entity Identifier (LEI) 529900L9ZF0WUNQRKY64).
Ammessa ad operare in Italia in Regime di Stabilimento ex art. 23 del dlgs 209/2005. Iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS – Xxxxxx xxxxxxx – con numero I.00093.
Rappresentanza Generale per l’Italia – sede in Xxxxxx, xxx Xxxxxxx 00. Xxx. 00.000000; Sito internet xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxx; e-mail (PEC) 00000000000XX@xxxxxxxxx.xx.
Intermediario Assicurativo che opera in qualità di manufacturer de facto
Prima Assicurazioni S.p.A. – Sede legale Xxxxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx (XX). Intermediario assicurativo iscritto al Registro Unico degli Intermediari con n. A000511660 e sottoposto alla vigilanza di IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni). Sito internet xxx.xxxxx.xx email (PEC) xxxxx.xx@xxxxxxxxx.xx. Prima Assicurazioni S.p.A., con riferimento al prodotto assicurativo descritto all’interno dei presenti documenti, agisce quale produttore di fatto (manufacturer de facto), così come definito all’interno del Regolamento n°45 IVASS del 04 agosto 2020 e all’articolo 3 del Regolamento Delegato (UE) 2017/2358 della Commissione del 21 settembre 2017.
L’ammontare del Patrimonio Netto, regolarmente certificato al 2020, è pari a € 436.922.744,16 di cui capitale sociale € 131.776.704,00 e altre riserve patrimoniali € 305.146.040,16. I dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di Great Lakes Insurance SE disponibile sul sito internet della Compagnia (xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxx/xx/xxxxx-xx/xxxxxxx.xxxx) e si riportano qui di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a € 268.438.387,29;
- del Requisito Patrimoniale Minimo, pari a € 120.797.274,28;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a
€ 476.277.556,87;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a
€ 441.273.470,07.
L’indice di solvibilità di Great Lakes Insurance SE, rappresentante il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 365,30%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | ||
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | ||
Massimali | Il massimale minimo è 6.450.000 Euro per danni a persone e 1.300.000 Euro per danni a cose. Con un sovrappremio sono disponibili i seguenti massimali opzionali: • 7.000.000 Euro per danni a persone e 3.000.000 Euro per danni a cose • 10.000.000 Euro per danni a persone e 5.000.000 Euro per danni a cose | |
Garanzie estese | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. | |
Tipo di guida | L’assicurazione è prestata con diverse opzioni su conducente • Guida libera: il veicolo assicurato può essere guidato da chiunque sia abilitato alla guida; • Guida esperta (qualora concessa): il veicolo assicurato può essere guidato solo da persone con almeno 26 anni di età; • Guida Esclusiva (qualora concessa): il veicolo assicurato può essere guidato unicamente dal conducente abituale indicato nella Scheda di Xxxxxxx, che deve aver compiuto 26 anni di età. In caso di sinistro, con conducente con requisiti diversi rispetto a quelli previsti dalla formula di guida indicata nella Scheda di Polizza, la Compagnia eserciterà azione di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi, in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni contrattuali. Solo per il primo sinistro della annualità assicurata, la Compagnia limiterà tale diritto di rivalsa ad un massimo di 2.500 Euro. Per il primo sinistro dell’annualità assicurata, qualora oltre al mancato rispetto della formula di guida indicata nella Scheda di Polizza si riscontri: • la guida in stato di ebbrezza, ovvero al conducente sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 186 bis del Codice della Strada, il limite alla rivalsa sarà pari a 5.000 Euro; • qualsiasi altro caso in cui sia attuabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, non si applicherà alcun limite alla rivalsa. | |
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO | ||
Ripara Prima | L’opzione tariffaria “Ripara Prima” (risarcimento in forma specifica), qualora concessa, consente all’Assicurato di ottenere uno sconto sul premio dell’RCA ai sensi dell’art. 14 del DPR 254/2006. Scegliendo l’opzione “Ripara Prima” della garanzia Responsabilità Civile, in caso di sinistro, l’Assicurato si impegna a far riparare il veicolo presso una delle carrozzerie o autofficine convenzionate. L’elenco delle carrozzerie e delle autofficine convenzionate è disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx L’obbligo di riparazione presso una carrozzeria o officina convenzionata interviene se: • Il sinistro rientri nella procedura di risarcimento diretto ai sensi all’art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private; • Non risulti alcuna responsabilità accertata, neanche parziale, in capo all’Assicurato; • La carrozzeria o l’autofficina convenzionata sia ubicata non oltre 20 km dal luogo di residenza del proprietario indicato nella Scheda di Polizza. |
È sempre offerto all’Assicurato il servizio di trasporto e restituzione del veicolo, operato dall’officina o carrozzeria convenzionata. Nell’ipotesi in cui, a seguito dell’avvio delle attività di riparazione dovesse emergere, differentemente da quanto indicato in sede di denuncia, un concorso di colpa o la totale responsabilità dell’Assicurato, quest’ultimo sarà tenuto a corrispondere i costi di riparazione a suo carico in proporzione alla quota di responsabilità attribuitagli: • alla carrozzeria convenzionata, in caso di riparazione avviata e non ancora compiuta alla data dell’emergere della responsabilità concorsuale o totale dell’Assicurato; • direttamente a Great Lakes, per l’ipotesi in cui il danno risulti già essere stato liquidato alla carrozzeria convenzionata. Se l’obbligo assunto al momento della stipulazione del contratto viene violato, fatto salvo quanto precedentemente prescritto, e il veicolo viene fatto riparare presso una carrozzeria o autofficina non convenzionata, Great Lakes ridurrà la liquidazione del danno di una percentuale pari al 25%, con il massimo di 1.000 Euro. Con l’opzione tariffaria “Ripara Prima”, ai sensi dell’articolo 1260, comma 2, e degli articoli 1261 e seguenti del Codice Civile, l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti relativi al risarcimento del danno, nel caso scelga di non avvalersi della rete di carrozzerie o autofficine convenzionate. È invece sempre autorizzata la delega al pagamento al carrozziere non convenzionato. La Compagnia si obbliga a: • dare riscontro entro 4 giorni lavorativi alla richiesta dell’Assicurato di rivolgersi presso una carrozzeria non convenzionata; se la Compagnia non comunica espressamene il suo diniego anche via email, il consenso si considera acquisito e l’Assicurato può far riparare il veicolo presso la carrozzeria prescelta; • contattare l’Assicurato, per mezzo di un suo incaricato, entro 2 giorni lavorativi dalla messa a disposizione del veicolo per effettuare la valutazione tecnica del danno. | ||
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | ||
Bonus protetto | Scegliendo questa opzione (qualora concessa), la Compagnia annullerà l’evoluzione in malus della classe di merito di Compagnia conseguente al pagamento di un sinistro con responsabilità principale o per cumulo di responsabilità, avvenuto nell’annualità assicurata. L‘annullamento dell’evoluzione in malus per sinistro è condizionato al fatto che: • non siano stati pagati complessivamente due o più sinistri con responsabilità, principale o concorsuale, all’interno dell’annualità assicurata; • nessuno dei sinistri relativi all’annualità assicurata è oggetto di segnalazione antifrode. | |
Protezione Rivalse | Scegliendo questa opzione (qualora concessa), la Compagnia rinuncerà al diritto di rivalsa nei seguenti casi: • limitatamente al caso di guida in stato di ebbrezza e solo per il primo sinistro della annualità assicurata, quando il tasso alcolemico rilevato al conducente del veicolo assicurato non supera il limite consentito dalla legge (artt. 186 e 186 bis del Codice della Strada) maggiorato di una tolleranza 0,3 gr/l, sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico (limite consentito: 0,8 gr/l se il conducente non ha età inferiore a 21 |
Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?
xxxx e non ha conseguito la patente da meno di 3 anni e non esercita l’attività di trasporto di cose ai sensi degli artt. 88, 89 e 90 del C.d.S.e di persone ai sensi degli artt. 85, 86 e 87 del C.d.S., 0,3 gr/l negli altri casi);
• quando il veicolo assicurato circola non in regola con le norme relative alla revisione;
• per i danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.
In aggiunta alla garanzia R.C. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriore garanzie e servizi di assistenza.
FURTO E INCENDIO (OPZIONALE) | |
Garanzie di base | LIVELLO BASE La Compagnia indennizza, applicando per ciascun sinistro lo scoperto e relativo minimo indicati nella Scheda di Polizza, i danni materiali e diretti subìti dal veicolo assicurato a seguito di furto, totale o tentato, rapina, incendio, scoppio o esplosione dell’impianto di alimentazione e azione del fulmine. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Nessuna |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia non copre i danni: • avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni; • avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine; • conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, vandalismo e sabotaggio come l’incendio doloso; • conseguenti a sviluppo di energia nucleare o di radioattività; • causati o agevolati dal dolo (compreso il suicidio e il tentato suicidio) o dalla colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e delle persone del cui operato essi sono tenuti a rispondere a norma di Legge o delle persone a cui è affidata la custodia del veicolo; • agli apparecchi fonoaudiovisivi non stabilmente fissati al veicolo; • conseguenti alla partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali e conseguenti alla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati; • conseguenti ad appropriazione indebita; • indiretti, come deprezzamento o privazione dell’uso del veicolo; • subìti dal veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano osservati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del vigente Codice della Strada; • arrecati a cose o animali eventualmente trasportati al momento del sinistro; • arrecati agli pneumatici e ai cerchioni se verificatisi non congiuntamente ad altro danno; |
• causati dal furto agevolato dalla mancata chiusura del veicolo e dalla presenza delle chiavi in prossimità o all’interno del veicolo stesso; • conseguenti al furto nel caso di mancata consegna del set completo delle chiavi e dei dispositivi di accensione e, nel caso che uno di questi sia stato smarrito in precedenza, di copia della denuncia di smarrimento sporta a suo tempo all’Autorità; • causati dal furto del veicolo se dalla Scheda di Polizza il veicolo risulta dotato di antifurto satellitare, ma al momento del sinistro l’antifurto non era attivo; • conseguenti al furto o al tentato furto degli oggetti lasciati all’interno del veicolo ed in posizione visibile dall’esterno; • causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguito da incendio; • derivanti dal furto della targa se avvenuto non congiuntamente ad altro danno. In alcuni casi, qualora richiesto in fase di quotazione ed esplicitamente indicato nella Scheda di Polizza, la garanzia Furto e Incendio è prestata solo se è verificata una delle seguenti condizioni: • la garanzia è già presente nel contratto precedente senza soluzione di continuità, quando questo risulti espressamente indicato nella Scheda di Polizza. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tale requisito. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo; oppure • la garanzia è acquistata avvalendosi dell’opzione “Scatta Prima". L’opzione d’acquisto “Scatta Prima”, qualora concessa, consente al Contraente/Assicurato di acquistare la garanzia Furto e Incendio, previo invio di adeguata documentazione foto o video di tutti i lati del veicolo assicurato compreso il tetto e la targa da cui sia facilmente constatabile lo stato del veicolo. L’adeguatezza della documentazione condivisa sarà sottoposta a verifica in fase assuntiva. La Compagnia potrà, pertanto, richiedere di integrare la documentazione trasmessa. | |
CRISTALLI (OPZIONALE) | |
Garanzie di base | LIVELLO BASE La Compagnia indennizza i danni di rottura e scheggiatura di cristalli del veicolo assicurato (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) dovuti a causa accidentale derivante dalla circolazione o da fatti involontari di terzi. La garanzia è estesa anche alle spese sostenute per la ricalibratura di eventuali sensori di serie (ADAS). Per ogni sinistro e per annualità assicurativa, indipendentemente dal numero e dal tipo di cristalli danneggiati, la garanzia è prestata fino a concorrenza del 20% del valore assicurato, con il massimo di 600 Euro, con applicazione di una franchigia fissa di 200 Euro in caso di sostituzione del cristallo. Qualora la riparazione venga effettuata presso un centro convenzionato la franchigia in caso di sostituzione del cristallo è ridotta a 50 Euro. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Nessuna |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia non copre i danni: • avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni; |
• avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine; • conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, vandalismo e sabotaggio come l’incendio doloso; • conseguenti a sviluppo di energia nucleare o di radioattività; • causati o agevolati dal dolo (compreso il suicidio e il tentato suicidio) o dalla colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e delle persone del cui operato essi sono tenuti a rispondere a norma di Legge o delle persone a cui è affidata la custodia del veicolo; • agli apparecchi fonoaudiovisivi non stabilmente fissati al veicolo; • conseguenti alla partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali e conseguenti alla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati; • conseguenti ad appropriazione indebita; • indiretti, come deprezzamento o privazione dell’uso del veicolo; • subìti dal veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano osservati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del vigente Codice della Strada; • arrecati a cose o animali eventualmente trasportati al momento del sinistro; • arrecati agli pneumatici e ai cerchioni se verificatisi non congiuntamente ad altro danno. In aggiunta alle suddette esclusioni generali, con specifico riferimento alla garanzia Cristalli, sono esclusi i danni: • connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli; • da rigatura e segnatura dei cristalli; • conseguenti alla collisione con altri veicoli o ad una uscita di strada o ribaltamento; • conseguenti ad eventi coperti dalle garanzie Furto e Incendio, Kasko Collisione. In alcuni casi, qualora richiesto in fase di quotazione ed esplicitamente indicato nella Scheda di Polizza, la garanzia Cristalli è prestata solo se è verificata una delle seguenti condizioni: • la garanzia è già presente nel contratto precedente senza soluzione di continuità, quando questo risulti espressamente indicato nella Scheda di Polizza. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tale requisito. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo; oppure • la garanzia è acquistata avvalendosi dell’opzione “Scatta Prima”. L’opzione d’acquisto “Scatta Prima”, qualora concessa, consente al Contraente/Assicurato di acquistare la garanzia Cristalli, previo invio di adeguata documentazione foto o video di tutti i lati del veicolo assicurato compreso il tetto e la targa da cui sia facilmente constatabile lo stato del veicolo. L’adeguatezza della documentazione condivisa sarà sottoposta a verifica in fase assuntiva. La Compagnia potrà, pertanto, richiedere di integrare la documentazione trasmessa. |
KASKO COLLISIONE (OPZIONALE) | |
Garanzie di base | LIVELLO BASE La Compagnia indennizza le riparazioni dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato, entro il limite del valore commerciale del veicolo e comunque fino al limite di 3.000 Euro per sinistro e per anno assicurativo. Per ogni sinistro la Compagnia applica una franchigia fissa di 250 Euro. Qualora l’Assicurato subisca un sinistro la cui responsabilità gli venga parzialmente addebitata, la garanzia opererà in forma aggiuntiva rispetto a quanto spettante all’Assicurato stesso a seguito della liquidazione dei sinistri in regime Risarcimento Diretto o Risarcimento Ordinario. La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e senza applicazione di degrado d’uso. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Nessuna |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia non copre i danni: • avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni; • avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine; • conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, vandalismo e sabotaggio come l’incendio doloso; • conseguenti a sviluppo di energia nucleare o di radioattività; • causati o agevolati dal dolo (compreso il suicidio e il tentato suicidio) o dalla colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e delle persone del cui operato essi sono tenuti a rispondere a norma di Legge o delle persone a cui è affidata la custodia del veicolo; • agli apparecchi fonoaudiovisivi non stabilmente fissati al veicolo; • conseguenti alla partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali e conseguenti alla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati; • conseguenti ad appropriazione indebita; • indiretti, come deprezzamento o privazione dell’uso del veicolo; • subìti dal veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano osservati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del vigente Codice della Strada; • arrecati a cose o animali eventualmente trasportati al momento del sinistro; • arrecati agli pneumatici e ai cerchioni se verificatisi non congiuntamente ad altro danno; In aggiunta alle suddette esclusioni generali, con specifico riferimento alla garanzia Kasko Collisione, sono esclusi i danni: • provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso in cui guidi con patente idonea ma scaduta e la rinnovi entro 3 mesi dalla data del sinistro ovvero il caso in cui il mancato rinnovo sia determinato in modo diretto ed esclusivo dal sinistro stesso; • provocati dal conducente alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada e successive modificazioni; |
• al veicolo adibito a uso privato ma utilizzato come scuola guida, se l’esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di legge; • al veicolo dato a noleggio con conducente; • provocati dal conducente escluso dalla formula di guida indicata nella Scheda di polizza; • causati dalla circolazione in zone aereoportuali; • causati dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati; • causati da urto con animali selvatici; • causati dalla circolazione avvenuta su sede stradale non specificamente destinata alla circolazione stradale (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna o montagna) indipendentemente dall’asfaltatura o meno del fondo stradale; • in caso di partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. In alcuni casi, qualora richiesto in fase di quotazione ed esplicitamente indicato nella Scheda di Polizza, la garanzia Kasko Collisione è prestata solo se è verificata una delle seguenti condizioni: • la garanzia è già presente nel contratto precedente senza soluzione di continuità, quando questo risulti espressamente indicato nella Scheda di Polizza. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tale requisito. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo; oppure • la garanzia è acquistata avvalendosi dell’opzione “Scatta Prima". L’opzione d’acquisto “Scatta Prima”, qualora concessa, consente al Contraente/Assicurato di acquistare la garanzia Kasko Collisione, previo invio di adeguata documentazione foto o video di tutti i lati del veicolo assicurato compreso il tetto e la targa da cui sia facilmente constatabile lo stato del veicolo. L’adeguatezza della documentazione condivisa sarà sottoposta a verifica in fase assuntiva. La Compagnia potrà, pertanto, richiedere di integrare la documentazione trasmessa. | |
INFORTUNI DEL CONDUCENTE (OPZIONALE) | |
Garanzie di base | La garanzia della presente sezione è operante solo se richiamata sulla Scheda di Polizza ed è prestata con applicazione della franchigia e fino al massimale indicato nella Scheda di Polizza a condizione che esista a carico del conducente una responsabilità totale o parziale nella causazione dell’evento che ha provocato l’infortunio. LIVELLO BASE Invalidità permanente e morte L’Assicurato è indennizzato per gli infortuni che determinano la morte o l’invalidità permanente del conducente del veicolo assicurato, occorsi in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato e mentre il conducente si trovi a bordo del veicolo medesimo. La garanzia infortuni del conducente rimborsa anche gli infortuni: • avvenuti in caso di fermata del veicolo; • subìti in stato di malore, vertigini o incoscienza. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | LIVELLO SUPER Invalidità permanente e morte L’assicurato è indennizzato per gli infortuni che determinino la morte o l’invalidità permanente del conducente del veicolo assicurato, occorsi in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato e mentre il conducente si trovi a bordo del veicolo medesimo. La garanzia infortuni del conducente rimborsa anche gli infortuni: • avvenuti in caso di fermata del veicolo; • subìti in stato di malore, vertigini o incoscienza. Rimborso spese mediche In caso di Infortunio del Conducente avvenuto durante il periodo di validità del contratto, la Compagnia assicura il rimborso delle spese di cura rese necessarie dall’Infortunio e sostenute non oltre 2 anni dalla data del Sinistro per: • gli accertamenti diagnostici; • gli onorari per visite con medici generici e/o specialisti nonché in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento, compresi i diritti di sala operatoria, il materiale di intervento e gli apparecchi protesici applicati durante l’intervento; • i medicinali, i trattamenti fisioterapici rieducativi, le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), entro il limite del 50% della somma assicurata; • gli interventi di chirurgia plastica ed estetica e le cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre ed eliminare le conseguenze di un danno estetico provocato dall’Infortunio, entro il limite del 50% della somma assicurata; • le rette di degenza; • l’acquisto o il noleggio di carrozzelle ortopediche o altri presidi e/o tutori prescritti dai sanitari per agevolare il processo di guarigione; • il rimborso delle spese per le protesi dentarie, limitatamente agli elementi dentari effettivamente persi o danneggiati e sempreché la protesi sia applicata entro e non oltre 2 anni dalla data del Sinistro. Resta comunque inteso che rimane sempre escluso il Rimborso delle spese per le cure odontoiatriche e le paradontopatie; • il trasporto dell’Assicurato con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e verso l’Istituto di cura, entro il limite del 50% della somma assicurata. Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici La garanzia opera per il cane o il gatto trasportato a bordo del veicolo assicurato che necessiti di un intervento chirurgico in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatesi durante la circolazione su aree pubbliche o private. La garanzia opera fino a un massimale di 1.000 Euro per sinistro e per annualità assicurata. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Gli indennizzi previsti sono esclusi nei seguenti casi: • se il conducente non è abilitato alla guida secondo le norme e le disposizioni in vigore, salvo il caso in cui guidi con patente idonea ma scaduta e la rinnovi entro 3 mesi dalla data del sinistro ovvero il caso in cui il mancato rinnovo sia determinato in modo diretto ed esclusivo dal sinistro stesso; • se il conducente si trova in stato di ebbrezza ovvero con un tasso alcolico maggiore o uguale a quello previsto dalla normativa vigente e/o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, allucinogeni o psicofarmaci; • qualora il veicolo adibito a uso privato sia utilizzato come scuola guida, se al fianco del conducente non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore; |
• se il veicolo assicurato non è abilitato alla circolazione in quanto non in regola con le norme relative alla revisione; • se i danni sono conseguenti ad azioni delittuose del conducente stesso o conseguenti all’utilizzo del veicolo contro la volontà del proprietario; • se i danni sono conseguenti alla partecipazione a imprese temerarie; • in caso di dolo del conducente; • in caso di suicidio o tentato suicidio; • in fase di salita e discesa dalla vettura; • in caso di xxxxx x infarto; • in caso di non osservanza della formula di guida indicata nella Scheda di Xxxxxxx; • se il conducente è di età superiore a 80 anni; • se conseguenti allo sviluppo di energia nucleare; • se avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni; • nel caso in cui la circolazione non avvenga in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada; • se conseguenti alla partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali e conseguenti alla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati. Sono indennizzabili le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio, che sono indipendenti da condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti o sopravvenute all’infortunio. Indennizzo in caso di morte: qualora il conducente al momento del sinistro non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatoria, la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell’intera somma assicurata. Indennizzo in caso di invalidità permanente: l’indennizzo per invalidità permanente sarà liquidato per la parte eccedente il 3% (franchigia). Nel caso il conducente non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori la franchigia è innalzata al 5% e l’importo massimo indennizzabile è limitato al 70% dell’intera somma assicurata. Indennizzo in caso di spese mediche: saranno rimborsate le spese effettivamente sostenute con modalità di pagamento tracciabili e debitamente documentate fino ad un massimale di 1.000 Euro per sinistro e per annualità assicurativa previa applicazione della franchigia pari a 200 Euro. Qualora il debito per spese mediche dell’Assicurato venga sostenuto in parte da terzi, a titolo definitivo, la Compagnia pagherà la parte del debito che resti effettivamente a carico dell’Assicurato, dedotta la franchigia prevista. | |
TUTELA LEGALE (OPZIONALE) | |
Garanzie di base | La Compagnia assume a proprio carico, nei limiti del massimale pattuito e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie per la tutela dei diritti dell’Assicurato, conseguente a un caso assicurativo rientrante in garanzia. Vi rientrano le spese: • di assistenza in sede stragiudiziale; • per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; • per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; • di giustizia; • liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà; |
• conseguenti ad una transazione autorizzata dalla DAS, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla DAS; • di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; • di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali; • per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria; • degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri; • attinenti l’esecuzione forzata fino a due tentativi; • per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici; • per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima; Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Compagnia assicura: • le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative; • le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di 1.000 Euro; • l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite massimo di 10.000 Euro. L’importo della cauzione verrà anticipato da parte della Compagnia a condizione che venga garantita alla Compagnia stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L’importo anticipato dovrà essere restituito alla Compagnia entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Compagnia conteggerà gli interessi al tasso legale corrente. Ad integrazione della garanzia sottoscritta, la Compagnia offre un servizio di Consulenza legale telefonica nell’ambito delle materie previste in Polizza al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti. LIVELLO BASE La Compagnia assume a proprio carico, nei limiti del massimale di 10.000 Euro e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti delle persone assicurate, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato, in cui: a) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; b) subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi secondo la procedura ex art. 148 D. Lgs. n. 209/05. Sono compresi i danni subiti alle persone e alle cose di loro appartenenza. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | LIVELLO SUPER 1. La Compagnia assume a proprio carico, nei limiti del massimale di 20.000 Euro e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti delle persone assicurate, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato, che: a) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; la garanzia è operante anche in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l; b) subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi secondo la procedura ex art. 148 D. Lgs. n. 209/05. Sono compresi i danni subiti alle persone e alle cose di loro appartenenza; c) debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, relative a presunte inadempienze proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore a 250 Euro; d) debbano presentare ricorso avverso il provvedimento che li ha privati della patente di guida, adottato in conseguenza diretta e esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone; e) debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi; f) debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Tale garanzia vale quando l’applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della responsabilità. 2. Inoltre, nel caso in cui il veicolo indicato in Polizza sia ad alimentazione elettrica/ibrida, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate in stretta relazione alla proprietà, guida e conduzione dello stesso in caso di: • procedimenti e/o vertenze che possano insorgere nell’ambito dell’Abitazione di residenza e di ulteriori Abitazioni, a seguito dell’installazione della colonnina di ricarica del veicolo; • vertenze con il fornitore di energia elettrica in relazione alle colonnine erogatrici di energia sia sulla rete stradale che su luoghi aperti al pubblico; • vertenze con il fornitore che eroga il servizio di nolo delle batterie. La garanzia vale qualora le Persone Assicurate: a) subiscano danni extracontrattuali, a persona o a cose, a causa di un fatto illecito di terzi; b) debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un proprio presunto comportamento illecito. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla Polizza di Responsabilità Civile, operante a favore delle Persone Assicurate, ai sensi dell’Art. 1917 Codice Civile; c) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa; d) siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa; e) debbano sostenere vertenze contrattuali nei confronti dell’installatore della colonnina di ricarica del veicolo o della società erogatrice di energia elettrica tramite colonnine su rete stradale o su luoghi aperti al pubblico, per le quali il valore in lite sia superiore a 250 Euro. LIVELLO PREMIUM 1. La Compagnia assume a proprio carico, nei limiti del massimale di 30.000 Euro e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e |
giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti delle Persone Assicurate qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato: a) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; la garanzia è operante anche in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l; b) subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi secondo la procedura ex art. 148 D. Lgs. n. 209/05. Sono compresi i danni subiti alle persone e alle cose di loro appartenenza; c) debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, relative a presunte inadempienze proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore a 250 Euro; d) debbano presentare ricorso avverso il provvedimento che li ha privati della patente di guida, adottato in conseguenza diretta e esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone; e) debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi; f) debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Tale garanzia vale: • quando l’applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della responsabilità; • nei casi in cui l’applicazione della sanzione non sia connessa a un incidente stradale, o non abbia influenza sulla dinamica dello stesso o sull’attribuzione di responsabilità, ove sussistano i presupposti per presentare il ricorso e l’ammontare della sanzione sia superiore a 200 Euro. DAS provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla predisposizione dell’opposizione e/o del ricorso, restando a carico dell’Assicurato l’onere di provvedere al deposito o alla presentazione dello stesso agli Uffici competenti. È previsto il limite di una prestazione per anno assicurativo. 2. Inoltre, nel caso in cui il veicolo indicato in Polizza sia ad alimentazione elettrica/ibrida, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate in stretta relazione alla proprietà, guida e conduzione dello stesso in caso di: • procedimenti e/o vertenze che possano insorgere nell’ambito dell’Abitazione di residenza e di ulteriori Abitazioni, a seguito dell’installazione della colonnina di ricarica del veicolo; • vertenze con il fornitore di energia elettrica in relazione alle colonnine erogatrici di energia sia sulla rete stradale che su luoghi aperti al pubblico; • vertenze con il fornitore che eroga il servizio di nolo delle batterie. La garanzia vale qualora le Persone Assicurate: a) subiscano danni extracontrattuali, a persona o a cose, a causa di un fatto illecito di terzi; b) debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un proprio presunto comportamento illecito. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla Polizza di Responsabilità Civile, operante a favore delle Persone Assicurate, ai sensi dell’Art. 1917 Codice Civile; c) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa; d) siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa; e) debbano sostenere vertenze contrattuali nei confronti dell’installatore della colonnina di ricarica del veicolo o della società erogatrice di energia elettrica |
tramite colonnine su rete stradale o su luoghi aperti al pubblico, per le quali il valore in lite sia superiore a 250 Euro. 3. La Compagnia garantisce inoltre, nel caso in cui le persone assicurate subiscano una decurtazione di punti dalla loro patente di guida in conseguenza di violazioni del Codice della Strada: a) il rimborso, fino a un massimo di 250 Euro, delle spese sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti, organizzato da un’autoscuola o da altri soggetti autorizzati; b) il rimborso, fino a un massimo di 500 Euro, delle spese sostenute per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente di guida a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, a condizione che l’Assicurato che ne aveva la possibilità abbia prima partecipato a un corso di aggiornamento. LIVELLO TOP 1. La garanzia, nei limiti del massimale di 40.000 Euro e delle condizioni previste in polizza, riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato: a) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; la garanzia è operante anche in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l; b) subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi secondo la procedura ex art. 148 D. Lgs. n. 209/05. Sono compresi i danni subiti alle persone e alle cose di loro appartenenza; c) debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, relative a presunte inadempienze proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore a 250 Euro; d) debbano presentare ricorso avverso il provvedimento che li ha privati della patente di guida, adottato in conseguenza diretta e esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone; e) debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi; f) debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Tale garanzia vale: • quando l’applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della responsabilità; • nei casi in cui l’applicazione della sanzione non sia connessa a un incidente stradale, o non abbia influenza sulla dinamica dello stesso o sull’attribuzione di responsabilità, ove sussistano i presupposti per presentare il ricorso e l’ammontare della sanzione sia superiore a 100 Euro. DAS provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla predisposizione dell’opposizione e/o del ricorso, restando a carico dell’Assicurato l’onere di provvedere al deposito o alla presentazione dello stesso agli Uffici competenti. È previsto il limite di due prestazioni per anno assicurativo. 2. Inoltre, nel caso in cui il veicolo indicato in Polizza sia ad alimentazione elettrica/ibrida, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate in stretta relazione alla proprietà, guida e conduzione dello stesso in caso di: • procedimenti e/o vertenze che possano insorgere nell’ambito dell’Abitazione di residenza e di ulteriori Abitazioni, a seguito dell’installazione della colonnina di ricarica del veicolo; • vertenze con il fornitore di energia elettrica in relazione alle colonnine erogatrici di energia sia sulla rete stradale che su luoghi aperti al pubblico; • vertenze con il fornitore che eroga il servizio di nolo delle batterie. La garanzia vale qualora le Persone Assicurate: a) subiscano danni extracontrattuali, a persona o a cose, a causa di un fatto illecito di terzi; |
b) debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un proprio presunto comportamento illecito. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla Polizza di Responsabilità Civile, operante a favore delle Persone Assicurate, ai sensi dell’Art. 1917 Codice Civile; c) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa; d) siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa; e) debbano sostenere vertenze contrattuali nei confronti dell’installatore della colonnina di ricarica del veicolo o della società erogatrice di energia elettrica tramite colonnine su rete stradale o su luoghi aperti al pubblico, per le quali il valore in lite sia superiore a 250 Euro. 3. La Compagnia garantisce inoltre, nel caso in cui le persone assicurate subiscano una decurtazione di punti dalla loro patente di guida in conseguenza di violazioni del Codice della Strada commesse successivamente alla decorrenza della polizza: a) il rimborso, fino a un massimo di 500 Euro, delle spese sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti, organizzato da un’autoscuola o da altri soggetti autorizzati; b) il rimborso, fino a un massimo di 1.000 Euro, delle spese sostenute per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente di guida a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, a condizione che l’assicurato che ne aveva la possibilità abbia prima partecipato a un corso di aggiornamento. | |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La Compagnia in ogni caso non sostiene né rimborsa le seguenti spese: • spese, anche preventivate, non concordate con DAS; • spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS; • spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella; • spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; • onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 Euro, esclusa però ogni duplicazione di onorari; • spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (Art. 1292 del Codice civile); • spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l’Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso; • spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l’istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l’attività di pignoramento); • spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS; |
• il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; • gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA non detraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo; • in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi dove la garanzia opera, delle spese per l’assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a 1.000 Euro; anticipi della cauzione disposta dall’autorità competente per importi superiori al massimale di Polizza. La garanzia non è operante in questi casi: • per i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; • per materia fiscale e amministrativa, salvo quanto esplicitamente coperto nelle condizioni di polizza; • se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; • per eventi che derivano da fatto doloso dell’assicurato; • qualora il conducente sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi degli artt. 186-186bis e 187 C.d.S., o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’art. 189 C.d.S. (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Qualora sia stato sottoscritto il livello di garanzia Super, Premium o Top, la suddetta sospensione non opera e la garanzia è immediatamente operante in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l; • se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.; • se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione; • se il veicolo è utilizzato in gare o competizioni sportive; • per controversie e procedimenti di qualsiasi natura che riguardano i veicoli elettrico/ibrido in ambiti della vita privata diversi da quelli espressamente previsti nelle garanzie di Polizza dei livelli di garanzia Super, Premium e Top. In caso di vertenza tra più Persone Assicurate la garanzia verrà prestata soltanto a favore dell’Assicurato/Contraente. | |
ASSISTENZA STRADALE (OPZIONALE) | |
Garanzie di base | In caso di sinistro sono garantite all’Assicurato le prestazioni di assistenza descritte qui di seguito. Per quanto concerne l’Assistenza si intende per Sinistro il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l’utilizzo del veicolo assicurato, dipendente da guasto, incidente, incendio, furto (anche parziale o tentato), rapina (anche tentata) e che determina la richiesta di Xxxxxxxxxx. LIVELLO BASE Soccorso Stradale In caso di guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto, la Struttura Organizzativa provvederà al traino del veicolo fino all’officina più vicina convenzionata con la suddetta Struttura o in assenza di questa, fino al punto di assistenza della Casa Costruttrice più vicino entro un limite di 50 km (andata e ritorno) dal luogo dell’immobilizzo, entro un massimale 200 Euro. |
L’Assicurato potrà richiedere il traino in una propria officina di fiducia, assumendosi il costo degli eventuali km eccedenti rispetto al centro convenzionato IMA più vicino o punto assistenza casa costruttrice entro i 50 km a/r. A seguito di incidente da circolazione, la Struttura Organizzativa provvederà anche al recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale tenendo a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di 200 Euro IVA inclusa per evento. Dépannage La Struttura Organizzativa provvederà all’esecuzione sul luogo del sinistro, quando le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, di piccoli interventi di riparazione, i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti e che consentano al veicolo di riprendere la marcia. Sono compresi anche i casi di foratura dei pneumatici. Rientro, proseguimento o pernottamento in albergo (operante oltre i 50 km dal luogo di residenza dell’Assicurato) Se il veicolo assicurato risulti immobilizzato o non immediatamente riparabile oltre 50 km dal luogo di residenza dell’assicurato la Struttura Organizzativa metterà a disposizione degli occupanti, una delle seguenti prestazioni, alternative l’una all’altra, ponendone il costo a carico della Struttura Organizzativa con il limite complessivo di 250 Euro: • rientro degli occupanti del veicolo: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di rientrare ai propri luoghi di residenza in Italia; • proseguimento del viaggio: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiungere luogo di destinazione del viaggio; • pernottamento in albergo: un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che il veicolo venga riparato. Non sono contemplati i fermi del veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio. L’assicurazione livello Base è prestata in Italia, San Marino e Città del Vaticano. | |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | LIVELLO SUPER Il livello Super eroga le prestazioni del livello Base in tutti gli stati dell’Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Andorra, Monaco, Svizzera, stati non barrati nella Carta Verde e, in aggiunta: • Dépannage: oltre a quanto previsto dal livello Base, sono compresi anche i casi di mancanza carburante e batteria scarica; • Servizio Taxi In Italia: in caso di fermo auto che preveda il rilascio della vettura sostitutiva l’Assicurato ha diritto al servizio taxi per raggiungere dal luogo del fermo del veicolo l’officina dove è ricoverata la vettura o la stazione di noleggio dove è stato prenotato il veicolo sostitutivo; • Furgone sostitutivo fino a 3 giorni in caso di guasto se la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera, fino a 7 giorni in caso di incidente se la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera, incendio, tentato furto, fino a 10 giorni in caso di furto totale; • Assistenza minori di 14 anni, operante oltre i 50 km dal luogo di residenza dell’assicurato: in caso l’Assicurato, a seguito di infortunio per incidente stradale, venga ricoverato in istituto di cura all’estero, e non possa essere dimesso entro 7 (giorni) dalla data del ricovero, e qualora in assenza di un proprio congiunto sul posto, richieda di essere raggiunto da una persona di fiducia per assistere i minori di 14 anni rimasti soli durante il ricovero, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il viaggio mettendo a disposizione un biglietto di viaggio, andata e ritorno, in treno (1a classe) o se il viaggio supera le sei ore in aereo (classe economica) e tenendo a proprio carico i relativi costi; |
• Recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo il furto, operante oltre i 50 km dal luogo di residenza dell’assicurato; • Rimpatrio del veicolo dall’estero, operante oltre i 50 km dal luogo di residenza dell’assicurato; • Assistenza linguistica all’estero operante oltre i 50 km dal luogo di residenza dell’assicurato: in caso di ricovero ospedaliero o fermo, arresto, minaccia di arresto dell’assicurato per incidente, nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa tramite un proprio incaricato sul posto fornisce assistenza linguistica nell’ambito delle principali lingue europee; • Invio di pezzi di ricambio all’estero, operante oltre i 50 km dal luogo di residenza dell’assicurato, qualora in conseguenza di un guasto o incidente avvenuto in viaggio all’estero il veicolo resti immobilizzato e i pezzi di ricambio necessari per la riparazione e indispensabili al suo funzionamento non possano essere reperiti sul posto. | |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Esclusioni e limitazioni relative a tutte le prestazioni di assistenza: • Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, saccheggi, eventi sociopolitici quando equiparabili a catastrofe, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore; • Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto; • La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza è di 60 giorni; • La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per i danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile; • Il diritto alle assistenze fornite dall’Impresa decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro; • Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l’impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione; • Ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine di 2 (due) anni (730 giorni) dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile; • Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente; • A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all’Impresa nel termine di tre giorni a |
pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall’Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione; • Per tutto quanto non espressamente disciplinato nelle condizioni di assicurazione si applicano le disposizioni di legge. Le prestazioni sono fornite per non più di un evento per annualità assicurata. |
Che cosa NON è assicurato? | ||
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | ||
Cosa fare in caso di sinistro? | 1. Denuncia di sinistro – Garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli Il Contraente/Assicurato deve informare la Compagnia del verificarsi del sinistro al massimo entro 3 giorni dal momento in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui il Contraente/ Assicurato ne sia venuto a conoscenza. Le modalità con cui il Contraente/Assicurato può denunciare il sinistro sono le seguenti: • telefonando al numero 02.7262.6464; • inviando una e-mail a xxxxxxxx.xxxxx@xxx.xx (posta elettronica certificata) o xxxxxxxx@xxxxx.xx (posta elettronica ordinaria). Anche le richieste di risarcimento potranno pervenire alla Compagnia ai suddetti recapiti. La denuncia telefonica assolve all’obbligo di informare la Compagnia dell’avvenuto sinistro. Una volta ricevuta la documentazione il sinistro potrà essere gestito tramite procedura di risarcimento diretto ai sensi dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private, o tramite procedura ordinaria, ai sensi dell’art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private a seconda delle modalità di accadimento del sinistro. La procedura di Risarcimento Diretto è prevista se: • la collisione è avvenuta in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx; • la collisione coinvolge solo due veicoli (entrambi identificati); • abbia causato danni materiali e/o lesioni non gravi alla persona (ossia danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%); • l’Assicurato non sia responsabile o lo sia solo in parte. Nei casi anzidetti, qualora l’Assicurato intenda avvalersi della procedura del risarcimento diretto, deve fornire alla Compagnia le seguenti informazioni di legge necessarie per la corretta e tempestiva istruzione della pratica: |
1. il luogo, la data e l’ora dell’incidente; 2. i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro; 3. le targhe dei due veicoli coinvolti; 4. la denominazione della compagnia assicurativa di controparte; 5. la descrizione della dinamica dell’incidente; 6. le generalità di eventuali feriti; 7. le generalità di eventuali testimoni; 8. l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia; 9. il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno. 10. la documentazione medica delle eventuali lesioni fisiche (es. verbale del pronto soccorso, visite specialistiche; ricette e spese medicinali, eventuale perizia medico legale e eventuale fattura); 11. la dichiarazione ex art. 142 Codice delle Assicurazioni di avere /non avere diritto a prestazioni da parte di enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie in caso di lesioni fisiche; 12. la documentazione attestante l’attività lavorativa svolta e il proprio reddito, in caso di lesioni fisiche. A tal proposito si precisa che, al fine di consentire l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno, ai sensi degli artt. 148, 149 e seguenti del Codice delle Assicurazioni Private, l’Assicurato deve mettere a disposizione della Compagnia le cose danneggiate per l’accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell’assicuratore, nonché in orari di ufficio (9–17). I danni subiti dai terzi trasportati a bordo del veicolo saranno risarciti direttamente dalla Compagnia, secondo quanto previsto dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private. Nel caso in cui non sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, la richiesta di risarcimento dovrà essere inoltrata direttamente alla Compagnia di Assicurazione del veicolo del responsabile del Sinistro. Per gli incidenti stradali con controparte estera su suolo italiano, l’Assicurato dovrà inviare a U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, Xxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx (tel. 02/34968.1; fax 02/34968.230), una lettera raccomandata A/R allegando: 1. richiesta danni; 2. modulo C.A.I. (se compilato); 3. verbale delle Autorità. È importante specificare la compagnia di assicurazione del veicolo estero. Nel caso in cui il veicolo estero coinvolto nell’incidente risulti immatricolato in uno stato appartenente allo Spazio Economico Europeo, la richiesta di risarcimento danni potrà essere inviata alla compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, l’assicurato deve rivolgersi alla CONSAP S.p.A., Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici – Centro di Informazione italiano, xxx Xxxx 00, 00000 Xxxx, fax 00.00000000, email: xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx. Per gli incidenti stradali avvenuti con controparte estera su suolo diverso da quello italiano è necessario inviare la richiesta di risarcimento danni al “Bureau” dello stato dove è avvenuto l’incidente (equivalente dell’U.C.I. italiano). Richieste di risarcimento da indirizzare a Consap: In caso di sinistro con veicolo: • non assicurato; • non identificato; • assicurato da imprese poste in liquidazione coatta amministrativa; • in circolazione contro la volontà del proprietario; |
• spedito nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo, nel caso il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo; • estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo 2. Denuncia di sinistro - Xxxxxxxx diverse dalla RCA Danni diretti al veicolo Il Contraente/Assicurato deve informare la Compagnia del verificarsi del sinistro al massimo entro 3 giorni dal momento in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui il Contraente/ Assicurato ne sia venuto a conoscenza. Le modalità con cui il Contraente/Assicurato può denunciare il sinistro sono le seguenti: • telefonando al numero 02.7262.6464; • inviando una e-mail a xxxxxxxx.xxxxx@xxx.xx (posta elettronica certificata) o xxxxxxxx@xxxxx.xx (posta elettronica ordinaria). Infortuni del conducente Il Contraente/Assicurato deve informare la Compagnia del verificarsi del sinistro al massimo entro 3 giorni dal momento in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui il Contraente/ Assicurato ne sia venuto a conoscenza. Le modalità con cui il Contraente/Assicurato può denunciare il sinistro sono le seguenti: • telefonando al numero 02.7262.6464; • inviando una e-mail a xxxxxxxx.xxxxx@xxx.xx (posta elettronica certificata) o xxxxxxxx@xxxxx.xx (posta elettronica ordinaria). Sinistri Tutela legale Le prestazioni per l’assicurazione Tutela Legale sono erogate dalla società DAS, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 37135 Verona. Per richiedere le prestazioni previste, l’Assicurato deve segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS chiamando il numero verde 800-849090 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00. DAS raccoglie la richiesta (denuncia di Xxxxxxxx), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica. Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell’Assicurato, se previsto dalle norme fiscali di bollo e di registro. Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l’Assicurato deve far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso. In caso di procedimento penale l’Assicurato deve denunciare il sinistro quando ha inizio l’azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell’indagine penale. Per richiedere una consulenza legale telefonica l’Assicurato deve chiamare il numero verde 800-849090 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati. Per avere diritto alle prestazioni previste, l’Assicurato: a) deve denunciare subito il Sinistro e comunque entro il tempo utile per la sua difesa; |
b) deve aggiornare subito DAS su ogni circostanza rilevante per l’erogazione delle prestazioni previste; c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere; d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. Anche quando ha ottenuto la conferma a procedere, DAS non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella; e) senza la preventiva autorizzazione di DAS non può concordare con la controparte alcuna transazione o accordo per definire la controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell’Assicurato. Se l’Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l’effettiva urgenza e la convenienza nel concludere l’operazione. La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con DAS. Sinistri Assistenza Stradale Le prestazioni per l’assicurazione Assistenza Stradale sono erogate dalla società IMA Servizi S.c.a.r.l., Piazza Xxxxx Xxxxxxxxxx 20 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX). In caso di denuncia di sinistro l’Assicurato deve contattare IMA Servizi S.c.a.r.l., nel più breve termine possibile, ai seguenti recapiti: • numero verde 800 324477 dall’Italia • numero x00 00 00000000 dall’estero In caso di impossibilità a comunicare telefonicamente, è disponibile l’indirizzo e-mail xxx@xxxxxxxxx.xx In ogni caso l’Assicurato dovrà comunicare con precisione: 1. Il tipo di assistenza di cui necessita; 2. Nome e Cognome; 3. Numero di Polizza; 4. Numero di targa del veicolo; 5. Modello del veicolo; 6. Indirizzo del luogo in cui si trova; 7. Il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell’assistenza. L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione. Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l’Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l’Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come, ad esempio, intervento di forze dell’ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso). La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. | |
Assistenza diretta/in convenzione La compagnia ha provveduto alla seguente convenzione a beneficio degli assicurati • Garanzia Cristalli: - Vetrocar, sito xxx.xxxxxxxx.xx, numero verde 800 008 080; - La clinica del parabrezza, sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, numero verde 800 22 11 06. |
Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento. | |
Gestione da parte di altre imprese I sinistri relativi alle garanzie RCA, Kasko Collisione e Infortuni del conducente sono gestiti dalla società MSA Multi Serass S.r.l., con sede in Xxx Xxxxxx 00, 00000, Xxxxxx o dalla società Prima Assicurazioni S.p.A., con sede in Xxxxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx. I sinistri relativi alle garanzie Furto e Incendio e Cristalli sono gestiti dalla società Prima Assicurazioni S.p.A., con sede in Xxxxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx. I sinistri relativi alla garanzia Tutela Legale sono gestiti dalla società DAS, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 37135 Verona. I sinistri relativi alla garanzia Assistenza Stradale sono gestiti dalla società IMA Servizi S.c.a.r.l., Piazza Xxxxx Xxxxxxxxxx 20 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX). | |
Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni rese dal Contraente all’atto della stipula del contratto rivestono fondamentale importanza. Nel caso in cui informazioni inesatte, reticenti o mendaci venissero appurate successivamente ad un sinistro, la Compagnia ha il diritto di negare o ridurre l’indennizzo oppure, relativamente alla garanzia RCA, esercitare rivalsa, anche totale, verso l’Assicurato. |
Obblighi dell’impresa | Garanzia RCA A partire dalla data di ricevimento della richiesta di risarcimento danni completa di tutta la documentazione prevista dalla legge, la Compagnia formulerà l’offerta di risarcimento: • entro 30 giorni, per i danni al veicolo e alle cose, dalla data in cui la Compagnia ha ricevuto la richiesta di risarcimento danni completa di tutta la documentazione richiesta dalla legge e se il conducente del veicolo assicurato ha sottoscritto congiuntamente all’altro conducente il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (CAI); • entro 60 giorni, per i danni al veicolo e alle cose, nel caso in cui il modulo CAI sia firmato dal solo conducente del veicolo assicurato; • entro 90 giorni, per danni alle persone, dalla data in cui la Compagnia ha ricevuto la richiesta di risarcimento danni. La Compagnia si impegna inoltre ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dal momento in cui l’Assicurato dichiari di accettare l’offerta. |
Garanzie Furto e Incendio, Cristalli, Kasko Collisione A partire dalla data di ricevimento della documentazione completa e/o dalla data di conclusione dell’istruttoria, la Compagnia si impegna a liquidare o comunicare i motivi di diniego all'indennizzo: • entro 45 giorni, per i sinistri delle garanzie Furto e Incendio (escluso Furto Totale), Cristalli e Kasko Collisione; • entro 90 giorni, in caso di Furto Totale. Garanzia Infortuni del conducente Per i sinistri della garanzia Infortuni del conducente, la Compagnia si impegna a liquidare o comunicare i motivi di diniego all'indennizzo entro 90 giorni: • in caso di invalidità permanente, dalla trasmissione dell’attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con postumi permanenti; • in caso di decesso, dalla ricezione della documentazione necessaria a stabilire l'operatività della garanzia e l’individuazione degli aventi diritto; • in caso di rimborso spese mediche, dalla trasmissione dell’attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti; • in caso di rimborso di spese veterinarie per interventi chirurgici, dalla trasmissione della documentazione necessaria alla verifica dell’operatività della garanzia. Garanzia Tutela legale Nell’erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall’assicurato, DAS entro 30 giorni: • paga l’indennizzo; • comunica i motivi per cui l’indennizzo non può essere pagato. |
Quando e come devo pagare? | ||
Premio | È possibile pagare il premio solo successivamente alla completa verifica da parte della Compagnia delle informazioni rese in occasione del preventivo. I mezzi di pagamento accettati sono: carta di credito, bonifico bancario, Paypal. Il premio sottoscritto è comprensivo delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Il premio deve essere pagato in via anticipata rispetto al periodo di copertura indicato nel Certificato di Assicurazione ed in un’unica soluzione. Qualora concesso, fermo restando la durata annuale del contratto, è possibile richiedere il frazionamento del premio: • mensile, con una maggiorazione indicata nel preventivo e compresa tra l’8% e il 15% del premio della garanzia RCA come contributo per maggiori spese di gestione; • semestrale, con una maggiorazione indicata nel preventivo e compresa tra il 4% e il 15% del premio della garanzia RCA come contributo per maggiori spese di gestione. Per tutte le altre garanzie la maggiorazione del premio annuo, se presente, non supera il 15% ed è indicata nel preventivo. | |
Rimborso | È previsto il rimborso del premio pagato nelle seguenti circostanze: • ripensamento dopo la stipulazione, da esercitarsi entro 14 giorni dal pagamento; • ove previsto, in caso di sostituzione del contratto di assicurazione; |
• cessazione del rischio, in occasione di vendita o consegna in conto vendita, demolizione e radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico, esportazione definitiva all’estero, furto senza ritrovamento. In ogni caso verrà rimborsata la parte di premio non goduto dell’RCA al netto degli oneri fiscali e relativi al Servizio Sanitario Nazionale. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | ||
Durata | Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si ricorda che la Compagnia, almeno trenta giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, provvede a inviare al Contraente una comunicazione scritta, unitamente all’attestazione dello stato di rischio, riportante l’informativa prevista dalle disposizioni vigenti e le indicazioni delle modalità con cui il Contraente può avere informazioni in merito al premio di rinnovo della polizza. Su richiesta dell’Assicurato, la polizza può avere durata annuale più frazione, alle seguenti condizioni: • la frazione di anno costituisce il periodo iniziale della copertura assicurativa; • la polizza non può essere risolta al termine della frazione di anno; le regole su cambio di classe bonus malus operano al termine del periodo di assicurazione. | |
Sospensione | È possibile richiedere la sospensione e riattivazione del contratto alle seguenti condizioni: • la modalità di frazionamento del premio è mensile; • il periodo di sospensione coincide con uno o più mesi interi di calendario; • complessivamente la polizza può restare sospesa per massimo 12 mesi. La sospensione ha decorrenza dalle ore 24 dell’ultimo giorno del mese, se la richiesta di sospensione viene fatta entro il 25° giorno del mese stesso. Per richieste fatte dopo tale termine, la sospensione decorre dalle ore 24 dell’ultimo giorno del mese seguente. I contratti che sono stati sospesi cumulativamente per 12 mesi, anche se non consecutivi, non sono ulteriormente sospendibili. |
Come posso disdire la polizza? | ||
Clausola di tacito rinnovo | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni | |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
A chi è rivolto questo prodotto? | |
Il contratto è rivolto ai proprietari o utilizzatori di autocarri con massa complessiva fino a 35 quintali posti in circolazione su aree ad uso pubblico, per i quali vige l’obbligo legale di assicurazione. |
Quali costi devo sostenere? | |
Sono previsti costi di intermediazione compresi tra un minimo del 5,53% e un massimo del 15,06% del premio pagato comprensivo di imposte ed oneri parafiscali. |
COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | I clienti della Compagnia potranno inviare i propri reclami, inerenti al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, a Great Lakes Insurance SE, Ufficio Gestione Reclami, tramite mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxx.xxx, via fax al numero x00 00 00000000, oppure via posta all’indirizzo Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, specificando la targa del veicolo, il numero di polizza, di preventivo o di sinistro e una breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. I clienti, così come previsto dalla normativa vigente, riceveranno riscontro formale entro 45 giorni a decorrere dalla data di ricezione del reclamo. |
All’IVASS | Qualora il cliente ritenga l’esito del reclamo non accettabile, o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi al Servizio Tutela degli Utenti dell’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000, XXXX, fax: 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx I reclami di competenza IVASS possono anche essere presentati all’Autorità di Vigilanza della Compagnia nel proprio Stato d’Origine: Bafin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx 000, 00000 Xxxx, Xxxxxxx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria per le controversie in materia di contratti assicurativi. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. La negoziazione assistita è obbligatoria nei casi in cui si intenda chiedere un pagamento di somme inferiori a € 50.000 (fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria) e per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare la suddetta negoziazione assistita. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Le controversie relative ai sinistri R.C. Auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore ad € 15.000,00, possono essere trattate mediante la conciliazione paritetica. Può attivare la conciliazione paritetica il consumatore che: 1) abbia presentato una richiesta di risarcimento del danno all’impresa e non abbia ricevuto risposta, oppure; 2) abbia ricevuto un diniego di offerta, oppure; 3) non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento dell’impresa. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzandole una richiesta di conciliazione, utilizzando il modulo che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei consumatori e dell’ANIA, ed allegando copia della documentazione in suo possesso (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta dell’impresa). |
- Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito Internet: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxx-xxx_xx - Arbitrato irrituale con riferimento alle garanzie relative ai Danni diretti al veicolo In caso di discordanza sull’entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l’Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, ed è vincolante per le Parti. - Arbitrato irrituale con riferimento alla garanzia infortuni del conducente In caso di disaccordo tra le parti nella determinazione del grado di invalidità permanente spettante al Conducente/Assicurato, le controversie possono essere demandate, dalle parti, per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno dall’Assicurato, uno dalla Compagnia e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel comune più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti. - Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione del sinistro con riferimento alla garanzia Tutela legale In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l’Assicurato e DAS sulla gestione del sinistro, entrambi possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. L’Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti. L’arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell’arbitro è sfavorevole all’Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l’Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere alla Compagnia il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto. Se l’Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l’azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. N. 28 del 4 marzo 2010. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Contratto di assicurazione per la responsabilità civile e altri danni per Xxxxxxx
Data dell’ultimo aggiornamento: 27 ottobre 2022
Sommario
1.1 Perfezionamento del contratto 10
1.2 Decorrenza e durata del contratto 10
1.3 Frazionamento del premio (opzione Polizza mensile) 10
1.4 Frazionamento del premio (opzione Polizza semestrale) 10
1.6 Sostituzione del contratto 11
1.7 Sospensione e riattivazione del contratto 11
1.8 Estensione territoriale 11
1.9 Consegna e controllo dei documenti 12
1.10 Documenti non conformi e dichiarazioni non veritiere 12
1.11 Aggravamento del rischio 12
1.12 Conservazione della classe di merito maturata – Xxxxx Xxxxxxx 12
1.15 Attestazione dello stato di rischio 13
1.16 Trasferimento della proprietà o perdita del possesso del veicolo assicurato 14
1.17 Sostituzione del veicolo indicato in polizza con altro veicolo 14
1.18 Cessione del contratto di assicurazione 14
1.19 Risoluzione del contratto 14
1.21 Oneri fiscali e di legge 15
1.23 Rinvio alle norme di legge 15
2 Responsabilità Civile Auto 16
2.1 Estensioni e condizioni aggiuntive sempre operanti 16
2.4 Disciplina della forma Bonus Malus 17
2.6 Gestione delle vertenze 18
2.7 Bonus protetto (estensione alla garanzia Responsabilità Civile Auto operante solo se acquistata) 18
2.8 Protezione rivalse (estensione alla garanzia Responsabilità Civile Auto operante solo se acquistata) 19
2.9 “Ripara Prima” (risarcimento in forma specifica) 19
3 Altre garanzie acquistabili – Danni diretti al veicolo 21
3.1 “Scatta Prima” (operante solo se richiamata in Polizza) 21
3.2 Determinazione dell’ammontare del danno 21
3.4 Esclusioni valide per le garanzie Danni diretti al veicolo 22
3.6 Norme per la liquidazione del danno 22
3.7 Controversie – Arbitrato irrituale 23
4.4 Criteri di indennizzabilità 27
4.5 Indennizzo in caso di morte 27
4.6 Indennizzo in caso di invalidità permanente 27
4.7 Indennizzo in caso di spese mediche 28
4.8 Rinuncia al diritto di surroga 28
4.9 Controversie – Arbitrato irrituale 28
5.7 Consulenza legale telefonica 32
5.8 Dove operano le garanzie 32
5.11 Quali spese non vengono sostenute o rimborsate 33
5.12 Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 00
5.14 Obblighi in caso di sinistro 34
5.15 Termini di liquidazione 35
5.16 Esonero di responsabilità 35
5.17 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione del sinistro 35
6.3 Istruzioni per la richiesta di assistenza 36
6.4 Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza 36
7 Informativa sul trattamento dei dati personali - Articolo 13/14 del Regolamento UE 2016/679 40
7.1 Finalità del trattamento dei Dati e base giuridica 40
7.2 Modalità del trattamento dei Dati 40
7.5 Trasferimento verso Paesi Terzi 40
7.7 Diritti dell’interessato 41
7.8 Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati (“DPO”) 41
8 Modalità di denuncia dei sinistri 42
8.1 Termini di denuncia del sinistro comuni a tutte le garanzie 42
8.2 Sinistri RCA in Convenzione Risarcimento Diretto 42
8.3 Sinistri RCA in Risarcimento Ordinario 43
8.4 Sinistri RCA con controparte estera 43
8.5 Sinistri RCA con veicoli non assicurati, non identificati e altre fattispecie 43
8.6 Facoltà del contraente di rimborsare l’importo liquidato per un sinistro RCA 43
8.7 Sinistri Danni diretti al veicolo 44
8.8 Sinistri Infortuni del conducente 44
8.10 Sinistri Assistenza Stradale 44
8.11 Accesso agli atti d’impresa (art.146 del Codice delle Assicurazioni Private) 44
Allegato 1 – La disciplina del Bonus/Malus 46
Allegato 2 – Modifiche al contratto 49
A | |
Abitazione | La residenza anagrafica dell’Assicurato. |
Accessori di serie | Le installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie, fornite dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli apparecchi fonoaudiovisivi. |
Accessori non di serie | Le installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti dotazione non di serie, fornite dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino oppure da parte di ditte specializzate contestualmente o successivamente all’acquisto, compresi gli apparecchi fonoaudiovisivi. |
ADAS | Gli ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) sono sistemi di assistenza alla guida che, rendendo la vettura in grado di percepire l’ambiente in cui è inserita, sono in grado di segnalare al conducente eventuali situazioni critiche o pericolose sulla strada e di assisterlo quindi nelle manovre di guida. |
Alienazione del veicolo | La vendita, la consegna in conto vendita, la demolizione, la rottamazione, l’esportazione definitiva, la cessazione della circolazione del veicolo. |
Antifurto | Il dispositivo di blocco dei veicoli o di segnalazione acustica di effrazioni che impedisce o rende più difficoltoso il furto e/o agevola la localizzazione dei veicoli. |
Apparecchi fonoaudiovisivi | La radio, i radiotelefoni, i lettori CD, i lettori DVD, i mangianastri, i registratori, i televisori, i dispositivi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere, stabilmente fissati al veicolo. |
Appropriazione indebita | L’appropriazione della cosa assicurata da parte di un soggetto che già la detiene o possiede a legittimo titolo, sottraendola al proprietario, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri. |
Assicurato | Il soggetto nel cui interesse è stipulata l’assicurazione. |
Assicurazione o Contratto di Assicurazione | La garanzia prestata con il contratto di assicurazione ai sensi dell’art. 1882 del Codice Civile. |
Assistenza | L’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro. |
Atto vandalico Autocarro Autovettura | L’atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare il bene assicurato. Veicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse. Veicolo destinato al trasporto di persone, avente al massimo nove posti, compreso quello del conducente. |
Azione del fulmine | L’effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell’atmosfera. |
B | |
Box | Il luogo chiuso e coperto ad uso esclusivo dove viene custodito il veicolo. |
C | |
Calamità naturale | La condizione conseguente al verificarsi di eventi naturali calamitosi di carattere eccezionale che causano ingenti danni alle attività produttive dei settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura. Lo stato di calamità naturale viene richiesto dall’ente pubblico territoriale competente (Comune, Provincia, Regione) e poi riconosciuto con decreto ministeriale. |
CARD | La convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto. |
Carta verde Ciclomotore | Il certificato internazionale di assicurazione relativo alla circolazione del veicolo negli Stati esteri per i quali è rilasciata. Veicolo a due ruote (categoria L1e) o a tre ruote (categoria L2e) che ha una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e una cilindrata inferiore o uguale a 50 cc. |
Classe di merito CU | La classe Bonus/Malus di “Conversione Universale” (CU) che risulta dall’attestazione dello stato del rischio rilasciata dalla Compagnia, in occasione di ogni scadenza annuale. |
Codice delle Assicurazioni Private | Il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209. |
Codice della Privacy | Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (laddove applicabile). |
Codice della strada | Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. |
Compagnia | Great Lakes Insurance SE, di seguito Great Lakes. |
Contraente | La persona fisica o giuridica che stipula il contratto. |
Consap S.p.A. | La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, cui è affidata la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada e della stanza di compensazione del sistema di risarcimento diretto. |
Contratto di leasing | Il contratto di locazione finanziaria in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico. |
Constatazione Amichevole di Incidente (CAI) | Il modulo prestampato fornito dalla Compagnia valido a tutti gli effetti come denuncia di sinistro, oppure – a seconda dei casi – come richiesta di risarcimento diretto. |
D | |
Danni indiretti | I danni collegati all’evento dannoso che origina il sinistro, ma che non incidono direttamente sulla perdita di valore del bene assicurato oggetto del sinistro. |
Danni materiali e diretti | I danni che incidono direttamente sul valore e l’integrità della cosa assicurata, che derivano dall’azione diretta dell’evento che origina il sinistro. |
Danno totale | La perdita del veicolo assicurato, senza ritrovamento in caso di furto, causata da un evento per il quale è prestata l’assicurazione o danno, le cui spese di riparazione superano il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. |
Degrado d’uso | La riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato, determinata in base alla tabella dell’art. 3.3 delle Condizioni di Assicurazione. |
Denuncia sinistro | La comunicazione verbale o scritta dell’accadimento di un evento che danneggia o coinvolge il veicolo assicurato che attiva validamente il processo di liquidazione del danno. |
Disdetta | La comunicazione che il Contraente deve inviare all’assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione, se prevista dal contratto e comunque mai operante per le polizze di responsabilità civile autoveicoli obbligatoria. |
E | |
Ebbrezza alcolica | La condizione di alterazione conseguente all’uso di bevande alcoliche, come previsto dagli artt. 186 e 186bis del Nuovo Codice della Strada. |
Effetto | Il termine iniziale della efficacia della garanzia assicurativa prestata con la polizza sottoscritta. |
Esplosione | Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura a pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità. |
F | |
Familiare | La persona appartenente al nucleo familiare dell’Assicurato e iscritta nel suo stato di famiglia. |
Foratura | Il foro nella camera d’aria/pneumatico di autoveicoli prodotto da un chiodo o da un altro oggetto tagliente con conseguente sgonfiamento. |
Franchigia | La cifra fissa, espressa in Euro, che rimane a carico dell’Assicurato e viene detratta dall’indennizzo liquidato a termini di polizza. |
Furto | Il reato previsto dall’art. 624 del Codice Penale commesso da chiunque sottrae il bene assicurato a colui che lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. |
G | |
Garage | Il luogo destinato a ricovero di autoveicoli, gestito da imprese pubbliche o private. |
Guasto | Un qualsiasi mancato funzionamento del veicolo che comporti il fermo immediato dello stesso, ovvero ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l’Assicurato e per la circolazione stradale. |
Guida sotto effetto di droga | La guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, come previsto dall’art. 187 del Nuovo Codice della Strada. |
I | |
Incendio | La combustione, con sviluppo di fiamma del bene assicurato, che può autoestendersi e propagarsi. |
Incidente Stradale | L’evento sinistroso avvenuto nel corso della circolazione stradale, in cui rimangano coinvolti veicoli, esseri umani o animali fermi o in movimento e dal quale derivino danni a cose, animali o persone. |
Indennizzo | L’importo dovuto dalla Compagnia all’Assicurato in caso di Sinistro che abbia provocato un danno ai sensi delle Condizioni di Polizza. |
Infortunio | L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili. |
Invalidità Permanente | La perdita o riduzione definitiva e irrecuperabile della capacità a qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta. |
Istituto di cura | La struttura sanitaria a gestione pubblica o a gestione privata, regolarmente autorizzata dalle competenti autorità alle prestazioni sanitarie ed al ricovero di malati. Sono esclusi: stabilimenti termali, strutture di convalescenza e di lungodegenza, istituti per la cura della persona a fini puramente estetici o dietetici, case di riposo. |
IVASS | L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni istituito con il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 35. |
L | |
Locatario | L’utilizzatore di un veicolo affidatogli in base a un contratto di locazione finanziaria. |
M | |
Massimale | L’importo, indicato sulla Scheda di Polizza, che rappresenta il limite massimo del risarcimento contrattualmente stabilito a carico dell’assicuratore. |
Minimo non indennizzabile Motociclo | L’importo fisso che viene detratto dall’ammontare del danno risarcibile. Veicolo a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h. |
N | |
Negoziazione Assistita | La procedura a fini conciliativi che la legge richiede sia necessariamente esperita tra le parti (assicuratore e danneggiato) con l’assistenza di avvocati prima della proposizione dell’azione giudiziaria di risarcimento del danno da circolazione stradale (r. c. auto), a pena di improponibilità dell’azione. |
O | |
Organismo di mediazione | L’organismo pubblico o privato iscritto in un apposito registro presso il Ministero della Giustizia che si occupa di gestire le procedure di mediazione. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale. |
Optional | L’installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino, esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi e gli airbag. |
P | |
Periodo di osservazione | Il periodo contrattuale rilevante ai fini dell’applicazione dell’aumento o della diminuzione del premio conseguente al verificarsi o meno di sinistri nel detto periodo. |
Polizza | Il documento contrattuale che prova e disciplina i rapporti tra Compagnia, Contraente e Assicurato ed è costituito dalla Scheda di Polizza ed eventuali relative appendici, dal Certificato, dalla Carta Verde e dal Set informativo. |
Portale dell’Automobilista | Il portale di servizi di e-government del Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione, dove Cittadini, Operatori Professionali e Imprese possono consultare informazioni e accedere ai servizi online a loro dedicati. |
P.R.A. | Il Pubblico Registro Automobilistico, nel quale sono registrati i diritti di proprietà e di utilizzo dei veicoli a motore. |
Premio | L’importo complessivamente dovuto dal Contraente alla Compagnia, determinato in funzione di tutti gli elementi di personalizzazione tariffaria, comprensivo di premio netto, contributo per il servizio sanitario nazionale e imposta sulle assicurazioni. |
Prezzo d’acquisto | Il prezzo che risulta dalla fattura di acquisto del bene assicurato. |
Proprietario | L’intestatario al P.R.A. del diritto di proprietà sul bene assicurato, o comunque dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio e del locatario in caso di locazione finanziaria. |
Q | |
Quattroruote Professional | La rivista mensile, pubblicata dall’editoriale Domus, utilizzata per la determinazione del valore dei veicoli nuovi o usati, in base al “Valore Infocar”. |
R | |
Rapina | La sottrazione del bene assicurato mediante violenza o minaccia a colui che lo detiene, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. |
RCA | L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile (RCA o Responsabilità Civile Auto) connessa alla circolazione dei veicoli a motore, secondo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private. |
Regola proporzionale | La norma prevista dall’articolo 1907 del Codice Civile e che stabilisce, in caso di sottoassicurazione, che l’indennizzo venga ridotto in proporzione al rapporto tra il valore assicurato per il veicolo e il suo valore effettivo al momento del sinistro. La stessa norma è applicata agli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati e dichiarati in polizza. |
Residenza | Il luogo in cui l’Assicurato risiede abitualmente e ha stabilito la propria residenza anagrafica (abitazione) in Italia. |
Richiesta danni | La comunicazione scritta effettuata ai sensi degli artt. 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni Private, con la quale il danneggiato richiede all’assicuratore del responsabile civile, oppure al proprio assicuratore in caso di applicazione della procedura di risarcimento diretto, il ristoro dei danni subiti a seguito di incidente stradale. |
Xxxxxxx | La possibilità di rinnovare il rapporto assicurativo quando il contratto sia giunto a scadenza annua. |
Risarcimento | L’importo dovuto dalla Compagnia al terzo danneggiato in caso di sinistro di Responsabilità Civile. |
Risarcimento diretto | La procedura per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un sinistro RCA direttamente dalla propria Compagnia assicuratrice invece che dall’assicuratore del veicolo responsabile (ovvero convenzione CARD o risarcimento diretto art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private). |
Risarcimento in forma specifica | Opzione con sconto sul premio in base alla quale, in caso di sinistro, l’Assicurato si impegna a far riparare il veicolo presso una delle carrozzerie o autofficine convenzionate. |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro. |
Risoluzione | L’istituto giuridico che consente di sciogliere il contratto nei casi previsti dal Codice Civile, come ad esempio per l’inadempimento di una delle parti. |
Rivalsa | Il diritto della Compagnia di recuperare nei confronti del contraente e degli assicurati le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza della inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto. |
S | |
Scoperto | L’importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno, contrattualmente pattuito, che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro. |
Scoppio | Il repentino dirompersi del serbatoio e dell’impianto di alimentazione del veicolo assicurato per eccesso di pressione non dovuto a esplosione. |
Struttura Organizzativa | La struttura di IMA Servizi S.C.A.R.L. con sede sociale in Xxxxx Xxx Xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, costituita da: sistemi, reti, responsabili e personale (medici, tecnici, operatori), in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con IMA Italia Assistance S.p.A. provvede, per incarico di quest’ultima al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di IMA Italia Assistance S.p.A. stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza. |
V | |
Valore a nuovo | Quantificato come il minore tra il valore di listino del furgone al momento della prima immatricolazione, compreso il valore degli accessori di serie e il prezzo pagato riportato nella fattura di acquisto del veicolo. |
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
1 Norme generali
1.1 Perfezionamento del contratto
Il contratto si intende perfezionato con il pagamento del premio da parte del Contraente ed il rilascio della Polizza, come attestato dalla quietanza di avvenuto pagamento del premio e di efficacia della garanzia assicurativa rilasciata da Prima Assicurazioni.
Il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa e si riferisce a un periodo assicurativo di un anno.
Le modalità di pagamento del premio accettate sono Carta di Credito, Paypal e Bonifico Bancario. Il sistema di acquisto con carta di credito via web viene effettuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign a 128 bit.
1.2 Decorrenza e durata del contratto
L’assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del giorno indicato, come data di decorrenza, sulla Scheda di Polizza se il premio è stato pagato. Prima Assicurazioni, verificato il pagamento, provvede a inviare al Contraente la quietanza di pagamento del premio. Il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde verranno inviati al Contraente entro cinque giorni dal pagamento del premio, salvo il caso in cui emergano anomalie dall’analisi documentale. La polizza Great Lakes ha durata annuale, non prevede il tacito rinnovo, e pertanto non necessita di disdetta. L’assicurazione cessa automaticamente alle ore
24.00 della data di scadenza indicata sulla Scheda di Polizza. La Compagnia, tuttavia, manterrà operante la sola garanzia per la Responsabilità Civile fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza, ai sensi del D.L. 179 del 18 ottobre 2012. L’estensione della validità della copertura per 15 giorni successivi alla scadenza cesserà con l’efficacia di un nuovo contratto per la copertura RCA eventualmente stipulato dal Contraente, anche con altra Compagnia di Assicurazione. Su richiesta dell’Assicurato, la polizza può avere durata annuale più frazione, alle seguenti condizioni:
• la frazione di anno costituisce il periodo iniziale della copertura assicurativa;
• la polizza non può essere risolta al termine della frazione di anno;
• le regole sul cambio di classe bonus malus operano al termine del periodo di assicurazione.
1.3 Frazionamento del premio (opzione Polizza mensile)
Qualora concesso dalla Compagnia, il premio annuale può essere frazionato in 12 periodi di copertura, pagabili con carta di credito o Paypal, applicando una maggiorazione indicata nel preventivo e compresa tra l’8% e il 15% del premio annuo relativo alla garanzia Responsabilità Civile come contributo per maggiori spese di gestione. Per tutte le altre garanzie la maggiorazione del premio annuo, se presente, non supera il 15% ed è indicata nel preventivo.
I 12 periodi di copertura in cui può essere frazionato il contratto corrispondono ai 12 mesi interi di calendario. Il premio relativo al primo periodo di copertura, da pagare al momento del perfezionamento del contratto, include anche il premio relativo alla eventuale frazione di anno, determinato in base ai giorni di effettiva copertura. I successivi periodi di copertura sono addebitati il 25° giorno del mese precedente al mese a cui si riferisce la copertura.
Se alla scadenza di ciascun successivo periodo di copertura il Contraente non paga il premio relativo a tale successivo periodo, la garanzia Responsabilità Civile resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza dell’ultimo periodo di copertura pagata, mentre tutte le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile restano sospese dalle ore 24.00 del giorno di scadenza dell’ultima copertura pagata. Tutte le garanzie si riattivano alle ore 24.00 del giorno di pagamento (art. 1901 del Codice Civile).
Il premio di ciascun periodo di copertura può variare in funzione della fiscalità prevista dalla Legge vigente al momento del pagamento
1.4 Frazionamento del premio (opzione Polizza semestrale)
Qualora concesso dalla Compagnia, il premio annuale può essere frazionato in 2 periodi di copertura, pagabili con carta di credito o Paypal, applicando una maggiorazione indicata nel preventivo e compresa tra il 4% e il 15% del premio annuo relativo alla garanzia Responsabilità Civile come contributo per maggiori spese di gestione. Per tutte le altre garanzie la maggiorazione del premio annuo, se presente, non supera il 15% ed è indicata nel preventivo.
Il premio relativo al primo periodo di copertura, da pagare al momento del perfezionamento del contratto, corrisponde a 6 mesi. Il successivo periodo di copertura potrà essere corrisposto a decorrere dai 10 giorni antecedenti la scadenza del primo periodo di copertura.
Se alla scadenza del primo periodo di copertura il Contraente non paga il successivo, la garanzia Responsabilità Civile resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza della rata, mentre tutte le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile restano sospese dalle ore 24.00 del giorno di scadenza della rata. Tutte le garanzie si riattivano alle ore 24.00 del giorno di pagamento (art. 1901 del Codice Civile).
Il premio di ciascun periodo di copertura può variare in funzione della fiscalità prevista dalla Legge vigente al momento del pagamento.
Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, può recedere dal contratto stesso ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell’imposta e del contributo al SSN. Il Contraente, per esercitare tale diritto, deve inviare alla Compagnia, e per essa a Prima Assicurazioni, Xxxxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, una lettera raccomandata A/R, in cui dichiara di esercitare il diritto di recesso, e dovrà allegare Certificato di Assicurazione e il Contrassegno originali (se ricevuti), la Carta Verde e una dichiarazione di assenza di sinistri nel periodo di validità della copertura. Alla ricezione di tali documenti la Compagnia provvederà al rimborso degli importi dovuti.
1.6 Sostituzione del contratto
Per ogni variazione che comporti una sostituzione del contratto:
• l’Assicurato è tenuto a fornire alla Compagnia i documenti richiesti;
• per ciascuna garanzia, la regolazione del premio relativa alla durata residua della polizza viene calcolata con la stessa tariffa della polizza sostituita e può dar luogo ad un rimborso o ad una integrazione del premio;
• è previsto un corrispettivo netto di € 20.00 come contributo alle spese di lavorazione;
• non è comunque previsto il rimborso di tasse e oneri parafiscali già pagati nella polizza sostituita;
• in caso di integrazione del premio, il contratto di sostituzione decorre alla data e all’ora indicate nel preventivo, salvo il pagamento con bonifico, qualora previsto, dove la decorrenza non potrà risultare antecedente alla data di incasso;
• eccetto i casi di cambio veicolo, targa o residenza, il contratto di sostituzione decorre dopo 7 giorni rispetto la data e l’ora di salvataggio del preventivo di sostituzione;
• l’offerta di garanzie accessorie aggiuntive rispetto a quelle già presenti nella polizza sostituita è facoltativa per la Compagnia.
1.7 Sospensione e riattivazione del contratto
È possibile richiedere la sospensione e riattivazione del contratto alle seguenti condizioni:
• la modalità di frazionamento del premio è mensile;
• il periodo di sospensione coincide con uno o più mesi interi di calendario;
• complessivamente la polizza può restare sospesa per massimo 12 mesi.
1.7.1 Procedura di sospensione
Il contraente può sospendere il contratto online accedendo alla propria area riservata all’interno del sito xxx.xxxxx.xx. La sospensione ha decorrenza dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno del mese, se la richiesta di sospensione viene fatta entro il 25° giorno del mese stesso. Per richieste fatte dopo tale termine, la sospensione decorre dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno del mese seguente. I contratti che sono stati sospesi cumulativamente per 12 mesi, anche se non consecutivi, non sono ulteriormente sospendibili.
1.7.2 Procedura di riattivazione
Il contraente può richiedere la riattivazione del contratto sospeso accedendo alla propria area riservata all’interno del sito xxx.xxxxx.xx. La riattivazione ha decorrenza dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno del mese, se la richiesta di riattivazione viene fatta entro il 25° giorno del mese stesso. Per richieste fatte dopo tale termine, la riattivazione decorre dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno del mese seguente.
La scadenza della polizza riattivata sarà prorogata per un periodo pari alla durata della sospensione. La riattivazione non comporta il pagamento di nessun onere aggiuntivo. Se il contratto è stato sospeso per 12 mesi si riattiverà fino a scadenza delle mensilità residue.
Salvo diversa indicazione per specifiche garanzie, l’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, di Andorra, della Svizzera, del Regno Unito, del Montenegro, della Serbia e della Bosnia Erzegovina (Stati non barrati sulla Carta Verde).
Qualora si circoli all’estero, la garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali. La Carta Verde è valida per il periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio.
1.9 Consegna e controllo dei documenti
La Compagnia si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni effettuate dal Contraente in sede di preventivo e dei documenti eventualmente richiesti ai fini del perfezionamento del contratto, avvalendosi anche delle banche dati istituzionali (art. 132 del Codice delle Assicurazioni Private). Ai fini della sottoscrizione del contratto, in caso di discrepanze o mancati riscontri, la Compagnia indicherà al Contraente l’ulteriore documentazione necessaria, che dovrà essere fornita in formato leggibile (vedi Allegato 1 – La disciplina del Bonus/Malus). Qualora il contraente non fornisca i documenti richiesti, il contratto verrà assegnato alla classe 18 di Bonus/Malus, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006.
1.10 Documenti non conformi e dichiarazioni non veritiere
Qualora nel corso della verifica della correttezza dei dati, condotta prima di stipulare la Polizza, risultassero difformità nelle dichiarazioni rese dal Contraente in fase di preventivo, la Compagnia non accetterà la relativa proposta; in tal caso la Compagnia provvederà a darne apposita comunicazione al Contraente secondo le modalità da questo prescelte nonché a formulare un nuovo preventivo sulla base delle informazioni corrette raccolte a seguito delle proprie verifiche.
Secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto, possono essere causa di annullamento del contratto ovvero di recesso da parte della Compagnia e possono compromettere il diritto alla prestazione.
In particolare in base all’art. 1892 del Codice Civile (dichiarazioni inesatte e reticenti rese con dolo o colpa grave) le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore ha diritto d'impugnare il contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, dichiarando al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
Inoltre l'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal precedente paragrafo, l’assicuratore non è tenuto a pagare la somma assicurata.
In base all’art. 1893 del Codice Civile (dichiarazioni inesatte e reticenti rese senza dolo o colpa grave) se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, con una dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
1.11 Aggravamento del rischio
Il Contraente ha l’obbligo di comunicare alla Compagnia ogni variazione degli elementi di determinazione della tariffa raccolti in fase di preventivazione e riportati nella Scheda di Polizza. Il Contraente ha l’obbligo di inviare i documenti eventualmente richiesti dalla Compagnia (cfr. Allegato 2 – Modifiche al contratto). Tale operazione comporta la sostituzione del contratto (cfr. art. 1.6 delle Condizioni di Assicurazione).
In caso di mancata comunicazione di una variazione che comporta un aggravamento del rischio, le somme dovute in caso di sinistro potranno essere ridotte o negate in conformità a quanto stabilito dall’art. 1898 del Codice Civile. Nel caso in cui il premio effettivamente dovuto risultasse superiore a quello pagato dal Contraente, la Compagnia potrà inviare al Contraente, entro il termine di 90 giorni, un’appendice integrativa di polizza, indicando la differenza di premio e comunicando sinteticamente al Contraente i motivi del ricalcolo. In tal caso, il Contraente dovrà provvedere al pagamento delle differenze di premio entro quindici giorni dalla richiesta. Qualora, invece, il premio effettivamente dovuto risultasse inferiore a quello pagato dal Contraente, la Compagnia, entro il medesimo termine di 90 giorni, emetterà un’appendice integrativa di polizza e corrisponderà al Contraente la differenza tra quanto pagato e quanto dovuto. Fermo restando quanto sopra, Great Lakes si riserva il diritto di impugnare il contratto o di recedervi, secondo quanto previsto dal Codice Civile e di non inviare i documenti definitivi di polizza, nel caso in cui non siano ancora stati trasmessi.
1.12 Conservazione della classe di merito maturata – Xxxxx Xxxxxxxx
In tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell’attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, sarà assegnata al contratto medesimo la stessa classe CU risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.
Il Contraente che abbia venduto, consegnato in conto vendita, demolito, esportato o cessato la circolazione del veicolo assicurato, ha diritto di chiedere alla Compagnia la conservazione della classe di merito maturata con il precedente contratto,
a condizione che il proprietario del veicolo resti immutato e a condizione che la conservazione della classe di merito riguardi un veicolo della medesima tipologia.
Potrà beneficiare della conservazione della classe di CU anche il Contraente che abbia subito il furto del veicolo, sempre che il proprietario resti immutato.
Il diritto a conservare la classe di CU tra veicoli della stessa tipologia può essere fatto valere anche:
• in caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi, così come per gli altri soggetti già cointestatari in caso di acquisto di un nuovo veicolo;
• in caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, così come per il cedente già cointestatario in caso di acquisto di un nuovo veicolo;
• sul veicolo invenduto, già consegnato in conto vendita, la cui classe CU sia stata già attribuita ad un nuovo veicolo di proprietà dello stesso soggetto;
• sul veicolo oggetto furto e successivamente ritrovato, la cui classe CU sia stata già attribuita ad un nuovo veicolo di proprietà dello stesso soggetto.
La documentazione da inviare per il riconoscimento della CU è descritta nell’Allegato 1 – La disciplina del Bonus/Malus.
Nel caso in cui il Certificato di Assicurazione o la Carta Verde si siano accidentalmente deteriorati la Compagnia provvederà ad emettere un duplicato previa restituzione dei documenti da sostituire. Nel caso in cui il Certificato di Assicurazione o la Carta Verde siano stati persi o rubati o distrutti, la Compagnia rilascia un duplicato al ricevimento di una documentazione di autocertificazione scritta, dal Contraente, sull’accaduto o della copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.
Il rilascio della documentazione precontrattuale e del Certificato di Assicurazione avviene mediante posta elettronica (email), ai sensi dell’art. 75 del Regolamento IVASS n. 70 e successive modificazioni. La modalità di trasmissione della documentazione e delle comunicazioni è la posta elettronica, salvo diversa espressa richiesta del Contraente di ricevere il materiale suddetto al domicilio eletto. Il Contraente, per tutta la durata del contratto, avrà diritto di variare la modalità di trasmissione della documentazione, effettuando una apposita richiesta a Prima Assicurazioni.
1.15 Attestazione dello stato di rischio
In ottemperanza di quanto previsto dal regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, la Compagnia, almeno trenta giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, provvede a mettere a disposizione del Contraente o, se persona diversa, dell’Avente Diritto (il proprietario, l’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria), l’attestazione dello stato di rischio secondo le seguenti modalità:
• messa a disposizione all’interno dell’Area Riservata collegandosi sito xxx.xxxxx.xx con possibilità di consultazione e scarico;
• invio mediante posta elettronica disposto dalla medesima Area Riservata;
• modalità aggiuntive contattando il Servizio Clienti al numero 02.7262.6462
In caso di sospensione del contratto l’attestazione dello stato del rischio è consegnata almeno trenta giorni prima della scadenza annuale successiva alla riattivazione.
Gli Aventi Diritto possono richiedere in qualunque momento l’attestazione dello stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni. In tal caso la Compagnia, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, invia per xxx xxxxxxxxxx x’xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento ella richiesta, sia concluso il periodo di osservazione. La Compagnia, per la stipula di un nuovo contratto, acquisisce l’attestazione dello stato del rischio dall’apposita Banca Dati delle attestazioni dello stato del rischio.
Nel caso di mancato reperimento dell’attestazione dello stato del rischio nella Banca Dati tale da non permettere alla Compagnia di ricostruire la corretta posizione assicurativa e di assegnare la corretta classe di merito del futuro Contraente, quest’ultimo sarà tenuto a rilasciare una dichiarazione che attesti il suo stato del rischio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile in materia di dichiarazioni inesatte e/o reticenti . Qualora vengano riscontrate, attraverso verifiche successive alla stipula del contratto, inesattezze nella dichiarazione rilasciata dal Contraente, la Compagnia provvederà, in forza di quanto previsto dall’art. 9 comma 2 del regolamento IVASS
n. 9 del 19 maggio 2015, alla corretta riclassificazione della classe di merito, con conseguente variazione del premio.
L’attestazione non può essere rilasciata se il contratto ha avuto durata inferiore al periodo di osservazione.
In caso di frazionamento mensile del premio e nel caso in cui il pagamento dell’ultimo periodo di copertura non fosse andato a buon fine, la Compagnia ne darà tempestiva notifica al cliente prima del rilascio dell’attestazione al fine di regolarizzare il periodo di osservazione dell’annualità successiva.
In caso di frazionamento semestrale del premio e nel caso in cui il pagamento del secondo periodo di copertura non fosse andato a buon fine, la Compagnia ne darà tempestiva notifica al cliente prima del rilascio dell’attestazione al fine di regolarizzare il periodo di osservazione dell’annualità successiva.
Il periodo di validità dell’attestazione dello stato del rischio è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto. L’ultima attestazione conseguita, tuttavia, può conservare validità, ai fini della stipula di un nuovo contratto per un veicolo della stessa tipologia, per un periodo di cinque anni nel caso di cessazione del rischio assicurato, sospensione del contratto senza successiva riattivazione e mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo.
1.16 Trasferimento della proprietà o perdita del possesso del veicolo assicurato
Il Contraente deve comunicare alla Compagnia il furto, la vendita, la demolizione, la cessione in conto vendita, l’esportazione definitiva all’estero o il ritiro dalla circolazione del veicolo assicurato. A seguito del verificarsi di uno degli eventi sopra descritti, il Contraente dovrà scegliere tra:
• la sostituzione del veicolo indicato in polizza con altro veicolo;
• la cessione del contratto di assicurazione al nuovo proprietario del veicolo;
• la risoluzione del contratto.
In qualunque caso, il Contraente è tenuto alla distruzione del Certificato di Assicurazione e del Contrassegno originali (se ricevuti) e della Carta Verde, salvo esplicita richiesta della Compagnia o di Prima Assicurazioni di ricevere tali documenti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso in cui il Contraente non adempia ai suddetti obblighi, la Compagnia eserciterà azione di rivalsa per gli importi eventualmente pagati a terzi come conseguenza dell’utilizzo improprio di tali documenti.
1.17 Sostituzione del veicolo indicato in polizza con altro veicolo
In caso di vendita o perdita di possesso del veicolo assicurato, il contratto di assicurazione può essere trasferito su un nuovo veicolo della stessa tipologia e a condizione che il proprietario sia lo stesso oppure il suo coniuge in regime di comunione dei beni. Tale operazione comporta l’emissione del contratto di sostituzione e la regolazione del premio relativa alla durata residua della polizza comprensiva del contributo alle spese di lavorazione.
In caso di integrazione del premio, il contratto di sostituzione ha decorrenza alle ore 24.00 del giorno di pagamento della integrazione.
1.18 Cessione del contratto di assicurazione
Il Contraente, contestualmente al trasferimento della proprietà del veicolo, può decidere di cedere il contratto di assicurazione al cessionario. La cessione del contratto implica la sostituzione della polizza e la relativa intestazione del contratto al nuovo proprietario del veicolo. Il nuovo contratto di assicurazione sarà assegnato alla classe di Bonus/Malus 14 e avrà la medesima scadenza del contratto originario. La Compagnia invierà al nuovo Contraente il contrassegno provvisorio e i nuovi documenti.
1.19 Risoluzione del contratto
Il Contraente ha la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto nel caso di:
• cessazione del rischio;
• consegna del veicolo in conto vendita;
• furto;
• consenso tra la Compagnia ed il Contraente.
In particolare, in caso di cessazione del rischio (vendita, distruzione, esportazione definitiva, demolizione e cessazione della pubblica circolazione del veicolo), dietro richiesta del Contraente, il contratto è risolto dalle ore 24.00 del giorno in cui il veicolo è stato alienato. In caso di consegna del veicolo in conto vendita, il Contraente dovrà fornire la documentazione necessaria per comprovare la cessione in conto vendita e il contratto si intenderà risolto dalle ore 24.00 del giorno in cui la Compagnia o Prima Assicurazioni riceverà la documentazione completa e la richiesta del contraente di voler risolvere il contratto. In caso di furto, il contratto è risolto dal giorno successivo alla data della denuncia presentata alle Autorità competenti. In caso di consenso tra la Compagnia (o da Prima Assicurazioni per conto della Compagnia) ed il Contraente, il contratto si intende in assenza di sinistri di qualsiasi tipo a decorrere dalla data di invio della richiesta di risoluzione consensuale.
Il Contraente, a seguito della richiesta di risoluzione del contratto, ha diritto di ricevere dalla Compagnia il rimborso della parte di premio non goduto della RCA, al netto delle imposte e del contributo al servizio sanitario nazionale.
La compagnia sarà esonerata dall’obbligo di prestare la copertura assicurativa e di risarcire/indennizzare qualsiasi richiesta di risarcimento e comunque ad eseguire qualsiasi prestazione in forza della presente polizza se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di risarcimento/indennizzo od esecuzione di tale prestazione esponga la Compagnia o i propri
riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale od economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
1.21 Oneri fiscali e di legge
Gli oneri fiscali, e gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione, sono a carico del Contraente.
Il foro competente è quello dell’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente.
1.23 Rinvio alle norme di legge
Il contratto è disciplinato dalla Legge italiana e per quanto non è diversamente specificato valgono le norme di legge.
2 Responsabilità Civile Auto
Great Lakes assicura i rischi della Responsabilità Civile, per i quali è prevista l’assicurazione obbligatoria, e si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, dalla circolazione del veicolo descritto nella Scheda di Polizza.
2.1 Estensioni e condizioni aggiuntive sempre operanti
L’assicurazione copre, entro i limiti dei massimali indicati nella Scheda di Polizza, anche:
• la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione anche in aree private non accessibili a terzi quando il veicolo è utilizzato conformemente alla sua funzione di mezzo di trasporto (con esclusione degli aeroporti);
• la Responsabilità Civile, personale e autonoma, dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo, a esclusione dei danni al veicolo stesso;
• i danni involontariamente cagionati a terzi dal gancio di traino, a condizione che il veicolo assicurato sia omologato per tale utilizzo e a condizione che il trasporto sia effettuato secondo le norme di Legge.
Ai sensi dell’art. 129 del Codice delle Assicurazioni Private, il conducente del veicolo responsabile del sinistro non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione. In tale ipotesi inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:
a) il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi a carico del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto a;
c) ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto b.
2.3 Esclusioni e rivalse L’assicurazione non è operante:
• in caso di dolo del Conducente;
• in caso di danni derivanti da un sinistro che si era verificato quando il veicolo era utilizzato per finalità diverse da quella di mezzo di trasporto come, ad esempio, macchina da lavoro o arma, a prescindere dal luogo pubblico o privato in cui il sinistro sia avvenuto;
• se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso in cui guidi con patente idonea ma scaduta e la rinnovi entro 3 mesi dalla data del sinistro ovvero il caso in cui il mancato rinnovo sia determinato in modo diretto ed esclusivo dal sinistro stesso;
• nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186bis e 187 del Codice della Strada e successive modificazioni;
• in caso di danni subìti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
• nel caso in cui il veicolo adibito a uso privato sia utilizzato come scuola guida, se l’esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di legge;
• nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal Proprietario o suo dipendente;
• per i danni cagionati a terzi da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo;
• se il veicolo assicurato non è abilitato alla circolazione in quanto non in regola con le norme relative alla revisione;
• nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche del veicolo assicurato, ai sensi dell’art. 78 del Codice della Strada, non indicate sulla carta di circolazione;
• nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti;
• se il conducente è escluso dalla formula di guida indicata nella Scheda di Xxxxxxx e descritta all’Art. 2.5 delle Condizioni di Assicurazione;
• in caso di danni da circolazione in aree aeroportuali;
• in caso di danni da circolazione in piste o circuiti privati;
• in caso di partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
• in caso di danni provocati da veicoli alimentati a metano o GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti in aree ove l’accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge.
Nei predetti casi, e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
Limitatamente al caso di guida in stato di ebbrezza ovvero al conducente sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 186 bis del Codice della Strada e solo per il primo sinistro della annualità assicurata, la Compagnia eserciterà tale diritto di rivalsa fino ad un massimo di 2.500,00 Euro.
Per il primo sinistro dell'annualità assicurata, qualora oltre alla guida in stato di ebbrezza si riscontri:
• il mancato rispetto della formula di guida indicata nella Scheda di Xxxxxxx, il limite alla rivalsa sarà pari a 5.000,00 Euro;
• qualsiasi altro caso in cui sia attuabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, non si applicherà alcun limite alla rivalsa.
Non si applicherà alcun limite in caso di successivi sinistri della annualità assicurativa.
2.4 Disciplina della forma Bonus Malus
La garanzia Responsabilità Civile è prestata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o presenza di sinistri nel periodo di osservazione e si articola in 18 classi di merito di Compagnia, dalla 1 alla 18.
Il periodo di osservazione rilevante a stabilire le regole evolutive della classe di merito di Compagnia è così definito:
• primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di premio;
• periodi successivi: hanno durata dodici mesi, decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Per le nuove polizze la classe di merito di Compagnia assume lo stesso valore della classe di conversione universale CU. Per le annualità successive, l’evoluzione delle classi di merito di Compagnia è determinata dalla tabella 1.1 dell’Allegato 1. Per la determinazione della classe di conversione universale CU delle nuove polizze, la Compagnia richiede al Contraente di inviare specifica documentazione così come riportato nella tabella 1.3 dell’Allegato 1.
La Compagnia si riserva altresì il diritto di richiedere ulteriore documentazione comprovante le dichiarazioni fornite dal Contraente.
Al fine di stabilire la classe di conversione universale CU, come da criteri riportati nel Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, occorre:
• in primo luogo, determinare una classe di merito sulla base del numero di annualità, indicate sull’attestazione dello stato del rischio, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso) senza sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale secondo la tabella seguente:
Anni senza sinistri | Classe di merito | |
5 | 9 | |
4 | 10 | |
3 | 11 | |
2 | 12 | |
1 | 13 | |
0 | 14 |
• in secondo luogo, si prendono in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale nell’ultimo quinquennio (compresa l’annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.
Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella 1.2 dell’Allegato 1 a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri, con responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato.
Nel caso di sinistri con responsabilità paritaria, nessuno dei contratti dei conducenti dei veicoli coinvolti subirà l’applicazione del Malus; tuttavia, nell’attestazione sullo stato del rischio sarà necessario annotare il grado di responsabilità, ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente responsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato. Ai fini dell’eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità “cumulata” che può dar luogo all’applicazione del Malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.
In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
La garanzia RCA prevede le seguenti tipologie di guida:
• guida esclusiva (qualora concessa), secondo la quale l’unico conducente coperto dalla assicurazione deve aver compiuto 26 anni di età e coincide con il conducente abituale indicato nella Scheda di Xxxxxxx;
• guida esperta (qualora concessa), secondo la quale il veicolo assicurato può essere guidato solo da persone con almeno 26 anni di età;
• guida libera, secondo la quale il veicolo assicurato può essere guidato da chiunque sia abilitato alla guida.
In caso di sinistro, con conducente con requisiti diversi rispetto a quelli previsti dalla formula di guida indicata nella Scheda di Polizza, la Compagnia eserciterà azione di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni contrattuali, secondo quanto previsto dall’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private. Solo per il primo sinistro della annualità assicurata, la Compagnia eserciterà tale diritto di rivalsa per inosservanza della formula di guida fino ad un massimo di 2.500,00 Euro.
Per il primo sinistro dell’annualità assicurata, qualora oltre al mancato rispetto della formula di guida indicata nella Scheda di Polizza si riscontri:
• la guida in stato di ebbrezza, ovvero al conducente sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 186 bis del Codice della Strada, il limite alla rivalsa sarà pari a 5.000,00 Euro;
• qualsiasi altro caso in cui sia attuabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, non si applicherà alcun limite alla rivalsa.
Non si applicherà alcun limite in caso di successivi sinistri della annualità assicurativa.
La Compagnia, tuttavia, non eserciterà azione di rivalsa se al momento del sinistro:
• il veicolo è guidato da un addetto alla riparazione;
• l’uso del veicolo è legato a stato di necessità per cause imprevedibili ed eccezionali, appositamente documentate;
• la circolazione del veicolo avvenga come conseguenza di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.
La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione delle vertenze stragiudiziali e giudiziali, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Great Lakes ha inoltre la facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale sino all’atto della tacitazione dei danneggiati. La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
2.7 Bonus protetto (estensione alla garanzia Responsabilità Civile Auto operante solo se acquistata)
Qualora l’estensione alla garanzia Responsabilità Civile Auto Bonus protetto sia esplicitamente richiamata nella Scheda di Polizza ed acquistata, la Compagnia annullerà l’evoluzione in malus della classe di merito di Compagnia come previsto della tabella 1.1 dell’Allegato 1, conseguente al pagamento di un sinistro con responsabilità principale o per cumulo di responsabilità, avvenuto nell’annualità assicurata.
La classe CU, essendo uno strumento di comparabilità tra diverse Compagnie, evolverà secondo le normali regole evolutive in base alla normativa vigente, considerando tutti i sinistri pagati (tabella 1.2 Allegato 1).
AVVERTENZA
L’annullamento dell’evoluzione in malus per sinistro è condizionato al fatto che:
• non siano stati pagati complessivamente due o più sinistri con responsabilità, principale o concorsuale, all’interno dell’annualità assicurata;
• nessuno dei sinistri relativi all’annualità assicurata è oggetto di segnalazione antifrode.
A titolo di esempio, nel caso in cui l’estensione Bonus Protetto sia acquistata la classe di merito di assegnazione della proposta di rinnovo:
• resta invariata se è stato pagato un sinistro con responsabilità totale
• resta invariata se è stato pagato un sinistro concorsuale che avrebbe fatto scattare il malus per cumulo con altri sinistri con responsabilità concorsuale
• è sottoposta alle regole evolutive della tabella 1.1 dell’Allegato 1 se sono stati pagati due o più sinistri con responsabilità totale o concorsuale
2.8 Protezione rivalse (estensione alla garanzia Responsabilità Civile Auto operante solo se acquistata)
Qualora l’estensione alla garanzia Responsabilità Civile Auto Protezione rivalse base sia esplicitamente richiamata nella Scheda di Polizza ed acquistata, a parziale deroga dell’art. 2.3 Esclusione e rivalse delle Condizione di Assicurazione, la Compagnia rinuncerà integralmente al diritto di rivalsa nei seguenti casi:
• limitatamente al caso di guida in stato di ebbrezza e solo per il primo sinistro della annualità assicurata, se il tasso alcolemico rilevato al conducente del veicolo assicurato non supera il limite consentito dalla legge (artt. 186 e 186 bis del Codice della Strada) maggiorato di una tolleranza 0,3 gr/l (limite consentito: 0,8 gr/l se il conducente non ha età inferiore a 21 anni e non ha conseguito la patente da meno di 3 anni e non esercita l’attività di trasporto di cose ai sensi degli artt. 88, 89 e 90 del C.d.S.e di persone ai sensi degli artt. 85, 86 e 87 del C.d.S., 0,3 gr/l negli altri casi), sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico (Tolleranza tasso alcolemico);
• il veicolo assicurato circola non in regola con le norme relative alla revisione (Ritardo revisione);
• per i danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione (Trasporto passeggeri non conforme).
2.9 “Ripara Prima” (risarcimento in forma specifica)
L’opzione tariffaria “Ripara Prima” (risarcimento in forma specifica) consente all’Assicurato di ottenere uno sconto sul premio dell’RCA ai sensi dell’art. 14 del DPR 254/2006.
Scegliendo l’opzione “Ripara Prima” della garanzia Responsabilità Civile, in caso di sinistro, l’Assicurato si impegna a far riparare il veicolo presso una delle carrozzerie o autofficine convenzionate, al fine di ottenere la reintegrazione del danno ai sensi dell’art. 2058 Cod. Civ. L’elenco delle carrozzerie e delle autofficine convenzionate è disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx
È sempre offerto all’Assicurato il servizio di trasporto e restituzione del veicolo, operato dall’officina o carrozzeria convenzionata.
L’obbligo per l’Assicurato di riparazione presso una carrozzeria o officina convenzionata interviene se:
• Il sinistro rientra nella procedura di risarcimento diretto ai sensi all’art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private;
• Non risulta alcuna responsabilità accertata, neanche parziale, in capo all’Assicurato;
• La carrozzeria o l’autofficina convenzionata sia ubicata non oltre 20 km dal luogo di residenza indicato nella scheda di polizza.
Nell’ipotesi in cui, a seguito dell’avvio delle attività di riparazione dovesse emergere, differentemente da quanto indicato in sede di denuncia, un concorso di colpa o la totale responsabilità dell’Assicurato, quest’ultimo sarà tenuto a corrispondere i costi di riparazione a suo carico in proporzione alla quota di responsabilità attribuitagli:
• alla singola carrozzeria convenzionata, in caso di riparazione avviata e non ancora compiuta alla data dell’emergere della responsabilità concorsuale o totale dell’Assicurato;
• direttamente a Great Lakes, per l’ipotesi in cui il danno risulti già essere stato liquidato alla carrozzeria convenzionata.
Se l’obbligo assunto al momento della stipulazione del contratto viene violato, fatto salvo quanto precedentemente prescritto, e il veicolo viene fatto riparare presso una carrozzeria o autofficina non convenzionata, Great Lakes ridurrà la liquidazione del danno di una percentuale pari al 25%, con il massimo di 1.000,00 Euro.
Con l’opzione tariffaria “Ripara Prima”, ai sensi dell’articolo 1260, comma 2, e degli articoli 1261 e seguenti del Codice Civile, l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti relativi al risarcimento del danno, nel caso scelga di non avvalersi della rete di carrozzerie o autofficine convenzionate. È invece sempre autorizzata la delega al pagamento al carrozziere non convenzionato.
In considerazione degli obblighi assunti dall’Assicurato, la Compagnia si obbliga a:
• dare riscontro entro 4 giorni lavorativi alla richiesta dell’Assicurato di rivolgersi presso una carrozzeria non convenzionata; se la Compagnia non comunica espressamene il suo diniego anche via email, il consenso si considera acquisito e l’Assicurato può far riparare il veicolo presso la carrozzeria prescelta;
• contattare l’Assicurato, per mezzo di un suo incaricato, entro 2 giorni lavorativi dalla messa a disposizione del veicolo per effettuare la valutazione tecnica del danno.
Ragioni per cui questa clausola consente di ottenere un risparmio sui costi dell’assicurazione rc auto
Quando l’Assicurato danneggiato si rivolge ad una carrozzeria non convenzionata, è possibile che quest’ultima gli proponga un contratto di “cessione del credito”, in forza del quale l’Assicurato non si limita a delegare il carrozziere al solo incasso del risarcimento del danno da parte dell’Impresa, ma conferisce ad esso ogni diritto ipotizzabile a seguito del sinistro, ivi compresa la facoltà di agire in giudizio nei confronti dell’Impresa e di richiedere voci di danno aggiuntive e non inerenti il sinistro stesso, anche all’insaputa dell’Assicurato.
A titolo esemplificativo, supponiamo che il semplice danno al veicolo a seguito del sinistro stradale ammonti ad € 1000. Il carrozziere, in virtù della cessione del credito, può aggiungere altre riparazioni non inerenti il sinistro e può incaricare, anche all’insaputa dell’Assicurato, un patrocinatore legale per ottenere dalla Compagnia il pagamento. L’Impresa di assicurazioni, a fronte di un danno al veicolo pari ad € 1000, riceverà quindi una richiesta di risarcimento comprensiva, oltre che dell’importo relativo al danno effettivo, anche degli importi relativi ad altre riparazioni o servizi non inerenti e delle spese per l’intervento del patrocinatore legale e sarà costretta a procedere contestando tutte le voci non tecnicamente dovute ai sensi di legge. L’effetto di questi maggiori costi verrebbe nel tempo inevitabilmente trasferito agli assicurati che si ritroveranno costretti a pagare premi crescenti per l’assicurazione obbligatoria rca. È per arginare questo fenomeno, che la Compagnia ridurrà la liquidazione del danno di una percentuale pari al 25%, con il massimo di 1.000,00 Euro, in violazione degli obblighi liberamente assunti dall’Assicurato nel momento in cui accetta, a fronte di uno sconto sul premio, la clausola “Ripara Prima”.
Nel caso invece che l’Assicurato si rivolga presso una carrozzeria convenzionata, nella stessa ipotesi di un danno del valore di € 1000, l’Assicurato affida il proprio veicolo a detta carrozzeria ottenendo una riparazione a regola d’arte con garanzia di due anni senza doversi occupare della liquidazione. Il veicolo viene infatti visionato dal perito incaricato dalla Compagnia che concorda con il carrozziere l’ammontare dei danni, e lo stesso riceve direttamente il pagamento dalla Compagnia.
3 Altre garanzie acquistabili – Danni diretti al veicolo
Nel presente capitolo vengono dettagliate le condizioni che si applicano alle garanzie relative ai Danni diretti al veicolo, integrando quanto già esposto nel Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo.
▪ Furto e Incendio
▪ Cristalli
▪ Kasko Collisione
Qualora prevista dall’offerta riservata all’Assicurato, ciascuna delle garanzie in oggetto è opzionale ed è operante con il livello (Base) richiamato nella Scheda di Polizza solo se acquistata.
3.1 “Scatta Prima” (operante solo se richiamata in Polizza)
L’opzione d’acquisto “Scatta Prima”, qualora concessa, consente al Contraente/Assicurato di acquistare le garanzie relative ai Danni diretti al veicolo, previo invio di adeguata documentazione foto o video di tutti i lati del veicolo assicurato compreso il tetto e la targa da cui sia facilmente constatabile lo stato del veicolo. L’adeguatezza della documentazione condivisa sarà sottoposta a verifica in fase assuntiva. La Compagnia potrà, pertanto, richiedere di integrare la documentazione trasmessa.
3.2 Determinazione dell’ammontare del danno
Nella determinazione dell’ammontare del danno sono compresi gli accessori di serie. Gli optional e gli apparecchi fonoaudiovisivi saranno risarciti solo se il loro valore è espressamente indicato nella Scheda di Polizza ed è compreso nel valore assicurato.
Il valore assicurato corrisponde al valore del veicolo rilevato da Quattroruote Professional (Infocar), più il valore degli eventuali optional e degli apparecchi fonoaudiovisivi. Gli optional e gli apparecchi fonoaudiovisivi, compresi nel valore assicurato, sono rimborsabili a condizione che siano stati effettivamente installati e che la loro presenza sia documentabile.
Nella determinazione del danno si terrà conto dell’incidenza dell’I.V.A., nel caso in cui la richiesta d’indennizzo sia accompagnata da fattura o ricevuta fiscale, ad eccezione del caso in cui l’assicurato sia un soggetto d’imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge.
In caso di danno parziale, salvo quando diversamente previsto, l’ammontare del danno è pari al costo delle riparazioni e/o sostituzioni delle parti danneggiate e/o sottratte, con applicazione del degrado d’uso, come descritto all’art. 3.3 che segue, esclusivamente sul prezzo delle parti danneggiate da sostituire.
Per danno totale si intende il danno pari al 100% del valore del veicolo al momento del sinistro rilevato da Quattroruote Professional (Infocar).
Se al momento del sinistro il valore commerciale del veicolo è superiore al valore assicurato indicato nella Scheda di Polizza, il danno verrà indennizzato nella medesima proporzione risultante tra il valore assicurato indicato nella Scheda di Polizza e il valore commerciale al momento del sinistro, secondo quanto disposto dall’Art.1907 del Codice Civile (Regola proporzionale). Il risarcimento del danno è da intendersi al netto di scoperti, minimi e franchigie riportate nella Scheda di Polizza. Le spese per modificazioni e migliorie apportate al veicolo attraverso le riparazioni non sono indennizzabili.
Esempio:
- Il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro è di 30.000,00 Euro
- Il valore assicurato indicato nella Scheda di Polizza è di 15.000,00 Euro
- Si verifica un danno di 20.000,00 Euro
L’indennizzo sarà: 10.000 euro (dato da: 20.000 x 15.000 / 30.000 = 10.000 euro), previa applicazione di eventuale scoperto, minimo o franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.
In deroga al precedente paragrafo, in caso di danno totale, la Compagnia si impegna a risarcire all’Assicurato il valore a nuovo, quantificato come il minimo tra il valore del veicolo rilevato da Quattroruote Professional (Infocar) e la fattura di acquisto dello stesso, con applicazione dello scoperto o franchigia previsti, solo se il veicolo assicurato subisce un sinistro con danno totale nei primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione.
La percentuale di degrado d’uso viene stabilita sulla base dell’età del veicolo ed il livello di garanzia (Base) richiamato nella Scheda di Polizza per ciascuna garanzia secondo la seguente tabella:
Tabella applicata alle garanzie acquistate con livello Base
Età del veicolo | Percentuale di degrado d’uso | |
Fino a 6 mesi | 0% | |
Oltre 6 mesi | 5% | |
Oltre 1 anno | 10% | |
Oltre 2 anni | 20% | |
Oltre 3 anni | 30% | |
Oltre 4 anni | 40% | |
Oltre 5 anni | 50% | |
Oltre 6 anni | 50% | |
Oltre 7 anni | 50% |
Per la valutazione dei danni agli pneumatici si terrà conto dell’effettivo consumo del battistrada rispetto al nuovo.
3.4 Esclusioni valide per le garanzie Danni diretti al veicolo
Le garanzie Danni diretti al veicolo, salvo specifica pattuizione nei singoli articoli seguenti, non coprono i danni:
• avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
• avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine;
• conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, vandalismo e sabotaggio come l’incendio doloso;
• conseguenti a sviluppo di energia nucleare o di radioattività;
• causati o agevolati dal dolo (compreso il suicidio e il tentato suicidio) o dalla colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e delle persone del cui operato essi sono tenuti a rispondere a norma di Legge o delle persone a cui è affidata la custodia del veicolo;
• agli apparecchi fonoaudiovisivi non stabilmente fissati al veicolo;
• conseguenti alla partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali e conseguenti alla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati;
• conseguenti ad appropriazione indebita;
• indiretti, come deprezzamento o privazione dell’uso del veicolo;
• subìti dal veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano osservati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del vigente Codice della Strada;
• arrecati a cose o animali eventualmente trasportati al momento del sinistro;
• arrecati agli pneumatici e ai cerchioni se verificatisi non congiuntamente ad altro danno.
Ad eccezione delle riparazioni a carattere di urgenza e immediatezza, il Contraente non deve far effettuare alcuna riparazione senza aver ricevuto il consenso e l’autorizzazione da MSA Multi Serass, Prima Assicurazioni o da Great Lakes, pena la decadenza parziale o totale dal diritto all’indennizzo.
3.6 Norme per la liquidazione del danno
A partire dalla data di ricevimento della documentazione completa e/o dalla data di conclusione dell’istruttoria, la Compagnia si impegna a liquidare o comunicare i motivi di diniego all'indennizzo:
• entro 45 giorni, per i sinistri delle garanzie Furto e Incendio (escluso Furto Totale), Cristalli e Kasko Collisione;
• entro 90 giorni, in caso di Furto Totale.
L’indennizzo del danno è subordinato al ricevimento da parte della Compagnia di specifica documentazione. I documenti da fornire per ricevere l’indennizzo del danno, in caso di sinistro, sono:
• originale o in alternativa copia autenticata della denuncia presentata all’Autorità competente (con traduzione se in lingua straniera);
• originale del certificato di proprietà e, in caso di furto totale, l’estratto cronologico in originale rilasciato dal PRA, con annotazione della perdita di possesso;
• copia della carta di circolazione estera (solo se il veicolo è stato precedentemente immatricolato all’estero);
• copia fattura di acquisto (se disponibile);
• copia del contratto di leasing o finanziamento, qualora la Polizza indichi espressamente un vincolo a favore dell’ente finanziatore o della società di leasing;
• originale dello svincolo del Creditore Privilegiato (solo se il veicolo è sottoposto a vincolo, a ipoteca o a fermo amministrativo);
• piano di ammortamento (solo se il veicolo è locato in leasing);
• kit completo e originale delle chiavi o dei dispositivi di avviamento del veicolo e, nel caso che uno di questi sia stato smarrito in precedenza, copia della denuncia di smarrimento sporta a suo tempo all’Autorità;
• nel caso in cui il veicolo assicurato abbia subito danni in data precedente al furto, si dovrà produrre fattura e/o documentazione fotografica recante data antecedente al furto, attestante la riparazione dei danni pregressi. In assenza della succitata produzione documentale, essi verranno decurtati dalla quantificazione dell’indennizzo;
• in caso di furto totale, procura notarile a vendere a favore della Compagnia;
• in caso di sostituzione cristalli si richiedono: fotografia del veicolo con cristallo danneggiato ancora montato, fotografia del veicolo con cristallo danneggiato smontato, fotografia del veicolo con il nuovo cristallo sostituito e già montato;
• codice IBAN del proprietario del mezzo assicurato per eseguire il bonifico relativo all’indennizzo;
• ogni altra documentazione richiesta specificatamente dalla Compagnia.
La Compagnia ha la facoltà di richiedere anche il certificato di chiusa istruttoria penale rilasciato dalla Procura, nel caso in cui sia pendente un procedimento giudiziario per il reato di cui all’art. 642 c.p.
La Compagnia è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice. La Società è autorizzata ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti. L’autorizzazione data alla Società, viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell’Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
Tutte le spese accessorie, quali a titolo esemplificativo le spese legali e gli oneri per reperire la documentazione richiesta per la liquidazione del danno, restano interamente a carico dell’Assicurato.
3.7 Controversie – Arbitrato irrituale
In caso di discordanza sull’entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l’Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Compagnia e dell’Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.
Quando il Contraente è un consumatore, questi in caso di disaccordo sulla liquidazione del danno non è tenuto a seguire la procedura arbitrale sopra descritta e può invece adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento della procedura obbligatoria di Negoziazione Assistita.
L’Assicurato è tenuto a informare la Compagnia non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso.
Il caso di recupero prima del pagamento dell’indennizzo, l’importo indennizzabile è determinato in base all’art. 3.2 precedente. In caso di recupero dopo il pagamento dell’indennizzo, il Contraente potrà optare se:
• rientrare in possesso del veicolo previa restituzione alla Compagnia degli importi corrisposti a titolo di indennizzo; la Compagnia a sua volta indennizzerà gli eventuali danni subiti dal veicolo in base all’art. 3.2 precedente;
• procedere alla vendita del veicolo tramite la Compagnia, la quale avrà già acquisito dal proprietario del veicolo la necessaria procura notarile a vendere in base all’art. 3.6 precedente; la Compagnia trattiene il ricavato dalla vendita.
Qualora prevista dall’offerta riservata all’Assicurato, la garanzia è opzionale ed è operante con il livello (Base) richiamato nella Scheda di Polizza solo se acquistata.
AVVERTENZA
In alcuni casi, qualora richiesto in fase di quotazione ed esplicitamente indicato nella Scheda di Polizza, la garanzia Furto e Incendio è prestata solo se è verificata una delle seguenti condizioni:
• la garanzia è già presente nel contratto precedente senza soluzione di continuità, quando questo risulti espressamente indicato nella Scheda di Polizza. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tale requisito. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo; oppure
• la garanzia è acquistata avvalendosi dell’opzione “Scatta Prima”, come indicato all’art. 3.1 delle Condizioni di Assicurazione.
La Compagnia indennizza, applicando per ciascun sinistro lo scoperto e relativo minimo indicati nella Scheda di Polizza, i danni materiali e diretti subìti dal veicolo assicurato a seguito di furto, totale o tentato, rapina, incendio, scoppio o esplosione dell’impianto di alimentazione e azione del fulmine.
3.9.2 Esclusioni valide per la garanzia Furto e Incendio
In aggiunta a quanto elencato all’art. 3.4 delle Condizioni di Assicurazione, sono esclusi i danni:
• causati dal furto agevolato dalla mancata chiusura del veicolo e dalla presenza delle chiavi in prossimità o all’interno del veicolo stesso;
• conseguenti al furto nel caso di mancata consegna del set completo delle chiavi e dei dispositivi di accensione e, nel caso che uno di questi sia stato smarrito in precedenza, di copia della denuncia di smarrimento sporta a suo tempo all’Autorità;
• causati dal furto del veicolo se dalla Scheda di Polizza il veicolo risulta dotato di antifurto satellitare, ma al momento del sinistro l’antifurto non era attivo;
• conseguenti al furto o al tentato furto degli oggetti lasciati all’interno del veicolo in posizione visibile dall’esterno;
• causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguito da incendio;
• derivanti dal furto della targa se avvenuto non congiuntamente ad altro danno.
Qualora prevista dall’offerta riservata all’Assicurato, la garanzia è opzionale ed è operante con il livello (Base) richiamato nella Scheda di Polizza solo se acquistata.
AVVERTENZA
In alcuni casi, qualora richiesto in fase di quotazione ed esplicitamente indicato nella Scheda di Polizza, la garanzia Cristalli è prestata solo se è verificata una delle seguenti condizioni:
• la garanzia è già presente nel contratto precedente senza soluzione di continuità, quando questo risulti espressamente indicato nella Scheda di Polizza. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tale requisito. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo; oppure
• la garanzia è acquistata avvalendosi dell’opzione “Scatta Prima”, come indicato all’art. 3.1 delle Condizioni di Assicurazione.
La Compagnia indennizza i danni di rottura e scheggiatura di cristalli del veicolo assicurato (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) dovuti a causa accidentale derivante dalla circolazione o da fatti involontari di terzi. La garanzia è estesa anche alle spese sostenute per la ricalibratura di eventuali sensori di serie (ADAS).
Per ogni sinistro e per annualità assicurativa, indipendentemente dal numero e dal tipo di cristalli danneggiati, la garanzia è prestata fino a concorrenza del 20% del valore assicurato, con il massimo di 600,00 Euro, con applicazione di una franchigia fissa di 200,00 Euro in caso di sostituzione del cristallo.
Qualora la riparazione venga effettuata presso un centro Vetrocar o un centro La clinica del parabrezza, la franchigia in caso di sostituzione del cristallo è ridotta a 50,00 Euro.
L’elenco e l’ubicazione dei centri sono disponibili per:
- Vetrocar, consultando il sito xxx.xxxxxxxx.xx o chiamando il numero verde 800 008 080;
- La clinica del parabrezza, consultando il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiamando il numero verde 800 22 11 06.
3.10.2 Esclusioni valide per la garanzia Cristalli
In aggiunta a quanto elencato all’art. 3.4 delle Condizioni di Assicurazione, sono esclusi i danni:
• connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli;
• da rigatura e segnatura dei cristalli;
• conseguenti alla collisione con altri veicoli o ad una uscita di strada o ribaltamento;
• conseguenti ad eventi coperti dalle garanzie Furto e Incendio, Kasko Collisione.
Qualora prevista dall’offerta riservata all’Assicurato, la garanzia è opzionale ed è operante con il livello (Base) richiamato nella Scheda di Polizza solo se acquistata.
AVVERTENZA
In alcuni casi, qualora richiesto in fase di quotazione ed esplicitamente indicato nella Scheda di Polizza, la garanzia Kasko Collisione è prestata solo se è verificata una delle seguenti condizioni:
• la garanzia è già presente nel contratto precedente senza soluzione di continuità, quando questo risulti espressamente indicato nella Scheda di Polizza. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tale requisito. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo; oppure
• la garanzia è acquistata avvalendosi dell’opzione “Scatta Prima”, come indicato all’art. 3.1 delle Condizioni di Assicurazione.
La Compagnia indennizza le riparazioni dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato, entro il limite del valore commerciale del veicolo e comunque fino al limite di 3.000,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo. Per ogni sinistro la Compagnia applica una franchigia fissa di 250,00 Euro. Qualora l’Assicurato subisca un sinistro la cui responsabilità gli venga parzialmente addebitata, la garanzia opererà in forma aggiuntiva rispetto a quanto spettante all’Assicurato stesso a seguito della liquidazione dei sinistri in regime Risarcimento Diretto o Risarcimento Ordinario.
La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e senza applicazione di degrado d’uso.
3.11.2 Esclusioni valide per la garanzia Kasko Collisione
In aggiunta a quanto elencato all’art. 3.4 delle Condizioni di Assicurazione, sono esclusi i danni:
• provocati dal conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso in cui guidi con patente idonea ma scaduta e la rinnovi entro 3 mesi dalla data del sinistro ovvero il caso in cui il mancato rinnovo sia determinato in modo diretto ed esclusivo dal sinistro stesso;
• provocati dal conducente alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada e successive modificazioni;
• al veicolo adibito a uso privato ma utilizzato come scuola guida, se l’esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di legge;
• al veicolo dato a noleggio con conducente;
• provocati dal conducente escluso dalla formula di guida indicata nella Scheda di Xxxxxxx, come descritto all’art. 2.5 delle Condizioni di Assicurazione;
• causati dalla circolazione in zone aeroportuali;
• causati dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati;
• causati da urto con animali selvatici;
• causati dalla circolazione avvenuta su sede stradale non specificamente destinata alla circolazione stradale (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna o montagna) indipendentemente dall’asfaltatura o meno del fondo stradale;
• in caso di partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
4 Infortuni del conducente
Qualora prevista dall’offerta riservata all’Assicurato, la garanzia è opzionale ed è operante con il livello (Base o Super) richiamato nella Scheda di Polizza solo se acquistata.
La garanzia della presente sezione è prestata con applicazione della franchigia e fino al massimale indicato nella Scheda di Polizza ed opera a condizione che esista a carico del conducente una responsabilità totale o parziale nella causazione dell’evento che ha provocato l’infortunio.
4.1.1 Invalidità permanente e morte
Great Lakes si obbliga, entro i limiti stabiliti, a indennizzare l’Assicurato per gli infortuni che determinino la morte o l’invalidità permanente del conducente del veicolo assicurato, occorsi in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato e mentre il conducente si trovi a bordo del veicolo medesimo.
La garanzia Infortuni del conducente rimborsa anche gli infortuni:
• avvenuti in caso di fermata del veicolo;
• subìti in stato di malore, vertigini o incoscienza.
4.2.1 Invalidità permanente e morte
Great Lakes si obbliga, entro i limiti stabiliti, a indennizzare l’Assicurato per gli infortuni che determinino la morte o l’invalidità permanente del conducente del veicolo assicurato, occorsi in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato e mentre il conducente si trovi a bordo del veicolo medesimo.
La garanzia Infortuni del conducente rimborsa anche gli infortuni:
• avvenuti in caso di fermata del veicolo;
• subìti in stato di malore, vertigini o incoscienza.
In caso di Infortunio del Conducente avvenuto durante il periodo di validità del contratto, la Compagnia assicura, secondo le modalità e i limiti indicati all’art 4.7 delle Condizioni di Assicurazione, il rimborso delle spese di cura rese necessarie dall’Infortunio e sostenute non oltre 2 anni dalla data del sinistro per:
• gli accertamenti diagnostici;
• gli onorari per visite con medici generici e/o specialisti nonché in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento, compresi i diritti di sala operatoria, il materiale di intervento e gli apparecchi protesici applicati durante l’intervento;
• i medicinali, i trattamenti fisioterapici rieducativi, le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), entro il limite del 50% della somma assicurata;
• gli interventi di chirurgia plastica ed estetica e le cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre ed eliminare le conseguenze di un danno estetico provocato dall’Infortunio, entro il limite del 50% della somma assicurata;
• le rette di degenza;
• l’acquisto o il noleggio di carrozzelle ortopediche o altri presidi e/o tutori prescritti dai sanitari per agevolare il processo di guarigione;
• il rimborso delle spese per le protesi dentarie, limitatamente agli elementi dentari effettivamente persi o danneggiati e sempreché la protesi sia applicata entro e non oltre 2 anni dalla data del sinistro. Resta comunque inteso che rimane sempre escluso il rimborso delle spese per le cure odontoiatriche e le paradontopatie;
• il trasporto dell’Assicurato con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e verso l’Istituto di cura,
entro il limite del 50% della somma assicurata.
I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in valuta corrente.
Qualora l’Assicurato fruisca di altre analoghe assicurazioni private o sociali, la garanzia vale per l’eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.
4.2.3 Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici
La garanzia opera per il cane o il gatto trasportato a bordo del veicolo assicurato che necessiti di un intervento chirurgico in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private.
Saranno rimborsate le spese effettivamente sostenute e debitamente documentate fino ad un massimale di 1.000,00 Euro per sinistro e per annualità assicurativa.
Il rimborso sarà effettuato alla condizione che siano documentati danni al veicolo compatibili con le lesioni riportate dall’animale domestico trasportato.
Gli indennizzi previsti dalla garanzia Infortuni del Conducente, sia con il livello Base che con il livello Super, sono esclusi:
• se il conducente non è abilitato alla guida secondo le norme e le disposizioni in vigore, salvo il caso in cui guidi con patente idonea ma scaduta e la rinnovi entro 3 mesi dalla data del sinistro ovvero il caso in cui il mancato rinnovo sia determinato in modo diretto ed esclusivo dal sinistro stesso;
• se il conducente si trova in stato di ebbrezza ovvero con un tasso alcolico maggiore o uguale a quello previsto dalla normativa vigente e/o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, allucinogeni o psicofarmaci;
• qualora il veicolo adibito a uso privato sia utilizzato come scuola guida, se al fianco del conducente non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore;
• se il veicolo assicurato non è abilitato alla circolazione in quanto non in regola con le norme relative alla revisione;
• se i danni sono conseguenti ad azioni delittuose del conducente stesso o conseguenti all’utilizzo del veicolo contro la volontà del proprietario;
• se i danni sono conseguenti alla partecipazione a imprese temerarie;
• in caso di dolo del conducente;
• in caso di suicidio o tentato suicidio;
• in fase di salita e discesa dalla vettura;
• in caso di xxxxx x infarto;
• in caso di non osservanza della formula di guida indicata nella Scheda di Xxxxxxx;
• se il conducente è di età superiore a 80 anni;
• se conseguenti allo sviluppo di energia nucleare;
• se avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
• in caso in cui la circolazione non avvenga in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada;
• se conseguenti alla partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali e conseguenti alla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati.
4.4 Criteri di indennizzabilità
Sono indennizzabili le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio, che sono indipendenti da condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti o sopravvenute all’infortunio. In particolare, se l’infortunio colpisce una persona che al momento del sinistro non è fisicamente integra e sana, saranno pagate soltanto le conseguenze dell’infortunio ma non sarà indennizzato quanto imputabile a condizioni fisiche preesistenti, ovvero saranno indennizzate le sole conseguenze che si sarebbero comunque verificate se l’evento avesse colpito un soggetto fisicamente integro e sano.
4.5 Indennizzo in caso di morte
La Compagnia corrisponde la somma assicurata agli eredi dell’Assicurato, in parti uguali, se la morte si verifica entro due anni dal giorno del sinistro, in assenza di eventuale diversa designazione scritta dell’Assicurato, anche in forma testamentaria. L’indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente. Tuttavia, se l’Assicurato muore entro due anni dal giorno del sinistro e per conseguenza dello stesso, gli eredi dell’Assicurato hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte e quello già pagato per l’invalidità permanente. Qualora il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori, la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell’intera somma assicurata.
4.6 Indennizzo in caso di invalidità permanente
L’indennizzo per invalidità permanente è dovuto nel caso in cui la stessa si verifichi entro due anni dal giorno del sinistro.
L’indennizzo per invalidità permanente sarà liquidato per la parte eccedente il 3% (franchigia). Qualora il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori, verrà liquidata in ogni caso la parte eccedente al 5% di invalidità permanente e la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell’intera somma assicurata.
Nel caso di invalidità permanente accertata superiore al 30% e solo se i presidi di sicurezza obbligatori sono stati utilizzati, non verrà applicata alcuna franchigia.
L’indennizzo per invalidità permanente è calcolato sulla somma assicurata, in proporzione al grado d’invalidità accertato in base alle percentuali contenute nella tabella ANIA (Allegato 3 – Tabella ANIA).
Nei casi di invalidità permanente non specificati in tabella, l’indennità sarà stabilita prendendo a riferimento la complessiva riduzione della capacità lavorativa generica e procedendo per analogia e comparazione con le percentuali riportate in tabella. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti, comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
4.7 Indennizzo in caso di spese mediche
L’indennizzo per il rimborso delle spese mediche sarà liquidato fino ad un massimale di 1.000,00 Euro per sinistro e per annualità assicurativa previa applicazione della franchigia pari a 200,00 Euro.
Per il rimborso delle spese mediche la Compagnia provvede al pagamento di quanto dovuto all’Assicurato su presentazione, a cura ultimata, della seguente documentazione:
• intervento chirurgico: alla richiesta di rimborso vanno allegati gli originali delle fatture, notule o ricevute quietanzate e copia conforme della cartella clinica completa;
• accertamenti diagnostici ambulatoriali: alla richiesta di rimborso vanno allegati il certificato del medico curante che ha prescritto le prestazioni con la relativa diagnosi e gli originali delle notule, fatture o ricevute quietanzate.
Qualora il debito per spese mediche dell’Assicurato venga sostenuto in parte da terzi, a titolo definitivo, la Compagnia pagherà la parte del debito che resti effettivamente a carico dell’Assicurato, dedotta la franchigia prevista.
La Compagnia effettuerà il pagamento di quanto dovuto ai termini del presente contratto a fronte della comprovata documentazione delle spese effettivamente sostenute con modalità di pagamento tracciabili.
La Compagnia si impegna a restituire gli originali delle fatture, notule, ricevute, previa apposizione della data di liquidazione e dell’importo liquidato.
4.8 Rinuncia al diritto di surroga
La Compagnia rinuncia all’esercizio del diritto di surroga che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili del sinistro.
4.9 Controversie – Arbitrato irrituale
In caso di disaccordo tra le parti nella determinazione del grado di invalidità permanente spettante al Conducente/Assicurato, le controversie possono essere demandate, dalle parti, per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno dall’Assicurato, uno dalla Compagnia e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel comune più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio consulente; la spesa del terzo medico è a carico della Compagnia e dell’Assicurato in parti uguali.
Quando il Contraente è un consumatore, la procedura di cui sopra è facoltativa
5 Tutela legale
Qualora prevista dall’offerta riservata all’Assicurato, la garanzia è opzionale ed è operante con il livello (Base, Super, Premium o Top) richiamato nella Scheda di Polizza solo se acquistata.
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art. 163 e Art. 164, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – e-mail xxxxxxxx@xxx.xx – sito web xxx.xxx.xx, in seguito denominata DAS. A quest’ultima dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri, secondo quanto indicato all’art. 8.9.
La Compagnia assume a proprio carico, nei limiti del massimale pattuito e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie per la tutela dei diritti dell’Assicurato, conseguente a un caso assicurativo rientrante in garanzia.
Vi rientrano le spese:
• di assistenza in sede stragiudiziale;
• per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
• per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
• di giustizia;
• liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
• conseguenti ad una transazione autorizzata dalla DAS, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla DAS;
• di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
• di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
• per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
• degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
• attinenti l’esecuzione forzata fino a due tentativi;
• per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
• per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Compagnia assicura:
• le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
• le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di 1.000,00 Euro;
• l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite massimo di 10.000,00 Euro. L’importo della cauzione verrà anticipato da parte della Compagnia a condizione che venga garantita alla Compagnia stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L’importo anticipato dovrà essere restituito alla Compagnia entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Compagnia conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.
La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato in polizza:
a) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
b) subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi secondo la procedura ex art. 148 D. Lgs. n. 209/05. Sono compresi i danni subiti alle persone e alle cose di loro appartenenza.
1. La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato:
a) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; a parziale deroga di quanto previsto all’art. 5.10 Esclusioni, la garanzia è immediatamente operante anche in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l;
b) subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi secondo la procedura ex art. 148 D. Lgs. n. 209/05. Sono compresi i danni subiti alle persone e alle cose di loro appartenenza;
c) debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, relative a presunte inadempienze proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore a 250,00 Euro;
d) debbano presentare ricorso avverso il provvedimento che li ha privati della patente di guida, adottato in conseguenza diretta e esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
e) debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
f) debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Tale garanzia vale quando l’applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della responsabilità.
2. Inoltre, nel caso in cui il veicolo indicato in Polizza sia ad alimentazione elettrica/ibrida, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate in stretta relazione alla proprietà, guida e conduzione dello stesso in caso di:
• procedimenti e/o vertenze che possano insorgere nell’ambito dell’Abitazione di residenza e di ulteriori Abitazioni, a seguito dell’installazione della colonnina di ricarica del veicolo;
• vertenze con il fornitore di energia elettrica in relazione alle colonnine erogatrici di energia sia sulla rete stradale che su luoghi aperti al pubblico;
• vertenze con il fornitore che eroga il servizio di nolo delle batterie. La garanzia vale qualora le Persone Assicurate:
a) subiscano danni extracontrattuali, a persona o a cose, a causa di un fatto illecito di terzi;
b) debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un proprio presunto comportamento illecito. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla Polizza di Responsabilità Civile, operante a favore delle Persone Assicurate, ai sensi dell’Art. 1917 Codice Civile;
c) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
d) siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa;
e) debbano sostenere vertenze contrattuali nei confronti dell’installatore della colonnina di ricarica del veicolo o della società erogatrice di energia elettrica tramite colonnine su rete stradale o su luoghi aperti al pubblico, per le quali il valore in lite sia superiore a 250,00 Euro.
1. La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato:
a) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; a parziale deroga di quanto previsto all’art. 5.10 Esclusioni, la garanzia è immediatamente operante anche in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l;
b) subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi secondo la procedura ex art. 148 D. Lgs. n. 209/05. Sono compresi i danni subiti alle persone e alle cose di loro appartenenza;
c) debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, relative a presunte inadempienze proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore a 250,00 Euro;
d) debbano presentare ricorso avverso il provvedimento che li ha privati della patente di guida, adottato in conseguenza diretta e esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
e) debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
f) debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Tale garanzia vale:
• quando l’applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della responsabilità.
• nei casi in cui l’applicazione della sanzione non sia connessa a un incidente stradale, o non abbia influenza sulla dinamica dello stesso o sull’attribuzione di responsabilità, ove sussistano i presupposti per presentare il ricorso e l’ammontare della sanzione sia superiore a 200,00 Euro. DAS provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla predisposizione dell’opposizione e/o del ricorso, restando a carico dell’Assicurato l’onere di provvedere al deposito o alla presentazione dello stesso agli Uffici competenti. È previsto il limite di una prestazione per anno assicurativo.
2. Inoltre, nel caso in cui il veicolo indicato in Polizza sia ad alimentazione elettrica/ibrida, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate in stretta relazione alla proprietà, guida e conduzione dello stesso in caso di:
• procedimenti e/o vertenze che possano insorgere nell’ambito dell’Abitazione di residenza e di ulteriori Abitazioni, a seguito dell’installazione della colonnina di ricarica del veicolo;
• vertenze con il fornitore di energia elettrica in relazione alle colonnine erogatrici di energia sia sulla rete stradale che su luoghi aperti al pubblico;
• vertenze con il fornitore che eroga il servizio di nolo delle batterie. La garanzia vale qualora le Persone Assicurate:
a) subiscano danni extracontrattuali, a persona o a cose, a causa di un fatto illecito di terzi;
b) debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un proprio presunto comportamento illecito. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla Polizza di Responsabilità Civile, operante a favore delle Persone Assicurate, ai sensi dell’Art. 1917 Codice Civile;
c) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
d) siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa;
e) debbano sostenere vertenze contrattuali nei confronti dell’installatore della colonnina di ricarica del veicolo o della società erogatrice di energia elettrica tramite colonnine su rete stradale o su luoghi aperti al pubblico, per le quali il valore in lite sia superiore a 250,00 Euro.
3. La Compagnia garantisce inoltre, nel caso in cui le persone assicurate subiscano una decurtazione di punti dalla loro patente di guida in conseguenza di violazioni del Codice della Strada commesse successivamente alla decorrenza della polizza:
a) il rimborso, fino a un massimo di 250,00 Euro, delle spese sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti, organizzato da un’autoscuola o da altri soggetti autorizzati;
b) il rimborso, fino a un massimo di 500,00 Euro, delle spese sostenute per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente di guida a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, a condizione che l’Assicurato che ne aveva la possibilità abbia prima partecipato a un corso di aggiornamento.
1. La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato:
a) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; a parziale deroga di quanto previsto all’art. 5.10 Esclusioni, la garanzia è immediatamente operante anche in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l;
b) subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi secondo la procedura ex art. 148 D. Lgs. n. 209/05. Sono compresi i danni subiti alle persone e alle cose di loro appartenenza;
c) debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, relative a presunte inadempienze proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore a 250,00 Euro;
d) debbano presentare ricorso avverso il provvedimento che li ha privati della patente di guida, adottato in conseguenza diretta e esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
e) debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
f) debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Tale garanzia vale:
• quando l’applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della responsabilità.
• nei casi in cui l’applicazione della sanzione non sia connessa a un incidente stradale, o non abbia influenza sulla dinamica dello stesso o sull’attribuzione di responsabilità, ove sussistano i presupposti per presentare
il ricorso e l’ammontare della sanzione sia superiore a 100,00 Euro. DAS provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla predisposizione dell’opposizione e/o del ricorso, restando a carico dell’Assicurato l’onere di provvedere al deposito o alla presentazione dello stesso agli Uffici competenti. È previsto il limite di due prestazioni per anno assicurativo.
2. Inoltre, nel caso in cui il veicolo indicato in Polizza sia ad alimentazione elettrica/ibrida, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate in stretta relazione alla proprietà, guida e conduzione dello stesso in caso di:
• procedimenti e/o vertenze che possano insorgere nell’ambito dell’Abitazione di residenza e di ulteriori Abitazioni, a seguito dell’installazione della colonnina di ricarica del veicolo;
• vertenze con il fornitore di energia elettrica in relazione alle colonnine erogatrici di energia sia sulla rete stradale che su luoghi aperti al pubblico;
• vertenze con il fornitore che eroga il servizio di nolo delle batterie. La garanzia vale qualora le Persone Assicurate:
a) subiscano danni extracontrattuali, a persona o a cose, a causa di un fatto illecito di terzi;
b) debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un proprio presunto comportamento illecito. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla Polizza di Responsabilità Civile, operante a favore delle Persone Assicurate, ai sensi dell’Art. 1917 Codice Civile;
c) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
d) siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa;
e) debbano sostenere vertenze contrattuali nei confronti dell’installatore della colonnina di ricarica del veicolo o della società erogatrice di energia elettrica tramite colonnine su rete stradale o su luoghi aperti al pubblico, per le quali il valore in lite sia superiore a 250,00 Euro.
3. La Compagnia garantisce inoltre, nel caso in cui le persone assicurate subiscano una decurtazione di punti dalla loro patente di guida in conseguenza di violazioni del Codice della Strada commesse successivamente alla decorrenza della polizza:
a) il rimborso, fino a un massimo di 500,00 euro, delle spese sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti, organizzato da un’autoscuola o da altri soggetti autorizzati;
b) il rimborso, fino a un massimo di 1.000,00 euro, delle spese sostenute per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente di guida a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, a condizione che l’Assicurato che ne aveva la possibilità abbia prima partecipato a un corso di aggiornamento.
5.7 Consulenza legale telefonica
Ad integrazione delle garanzie sottoscritte, la Compagnia offre un servizio di Consulenza legale telefonica nell’ambito delle materie previste in Polizza al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.
L’Assicurato potrà accedere al servizio DAS contattando il Numero Verde 800-849090 in orario d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00).
Le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati e eseguiti:
• In tutti gli Stati d’Europa, nell’ipotesi di danni extracontrattuali e di procedimento penale;
• In Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, nel caso di vertenze di natura contrattuale e per opposizione a sanzioni amministrative;
• In Italia nel caso di Consulenza Legale Telefonica in relazione a leggi e normative italiane.
La garanzia è operante a favore del proprietario, del locatario in base a un contratto di noleggio o leasing, del conducente autorizzato e dei trasportati del veicolo indicato in polizza.
Le garanzie di cui agli articoli 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2 in ambito civile contrattuale relative al veicolo elettrico/ibrido operano a favore del Contraente, delle persone che rientrano nel suo stato di famiglia e dei conviventi che tali risultino da riscontro anagrafico.
La garanzia non vale:
• per i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
• per materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto alle lettere d) – e) – f) degli artt. 5.4.1, 5.5.1, 5.6.1;
• se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al Sinistro, o successivamente nel caso in cui il ritardato rinnovo sia determinato in modo diretto ed esclusivo dal sinistro stesso, la garanzia diventa operante;
• per eventi che derivano da fatto doloso dell’assicurato;
• qualora il conducente sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi degli artt. 186-186bis e 187 C.d.S., o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’art. 189 C.d.S. (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tali ipotesi, DAS rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa. Qualora sia stato sottoscritto il livello di garanzia Super, Premium e Top, la suddetta sospensione non opera e la garanzia è immediatamente operante in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l;
• se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.;
• se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione;
• se il veicolo è utilizzato in gare o competizioni sportive;
• per controversie e procedimenti di qualsiasi natura che riguardano i veicoli elettrico/ibrido in ambiti della vita privata diversi da quelli espressamente previsti nelle garanzie di Polizza dei livelli di garanzia Super, Premium e Top.
In caso di vertenza tra più Persone Assicurate la garanzia verrà prestata soltanto a favore dell’Assicurato/Contraente.
5.11 Quali spese non vengono sostenute o rimborsate
La Compagnia in ogni caso non sostiene né rimborsa le seguenti spese:
a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli 5.13 Gestione del sinistro e 5.14 Obblighi in caso di sinistro;
b) spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
e) onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000,00 Euro, esclusa però ogni duplicazione di onorari;
f) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (Art. 1292 del Codice civile);
g) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l’Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
h) spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l’istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l’attività di pignoramento);
i) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;
j) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
k) gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA non detraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
l) in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi dove la garanzia opera, delle spese per l’assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a 1.000,00 Euro; anticipi della cauzione disposta dall’autorità competente per importi superiori al massimale di Polizza.
Il Sinistro si intende insorto quando:
a) si verifica il primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali;
b) viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative e per gli eventuali procedimenti penali che ne dovessero derivare;
c) è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell’Assicurato nei casi di procedimento penale.
Qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura, il sinistro si intende insorto nel momento del verificarsi della prima violazione, anche presunta.
La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:
• trascorsi 90 giorni dalla stipula della Polizza, se si tratta di controversie di natura contrattuale;
• dalle ore 24.00 del giorno di stipulazione della Polizza, negli altri casi.
Se la Polizza è emessa in sostituzione di analogo contratto di assicurazione precedentemente in essere con la Compagnia per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione della nuova Polizza.
Si precisa che:
a) la garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);
b) la garanzia non viene prestata per i Sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione della Polizza, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da una delle parti.
1) Prima dell’eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata a DAS, secondo le seguenti disposizioni:
a) ricevuta la denuncia del sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l’ausilio di professionisti da essa individuati, (ai sensi dell’art. 164 comma 2, lett.a) del codice delle assicurazioni private – D.lgs. 209/2005). A tal fine, quando richiesto da DAS, l’Assicurato deve rilasciare apposita procura per la gestione della controversia;
b) per risolvere la controversia, DAS valuta l’opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie;
c) l’Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.
2) DAS autorizza l’eventuale azione in giudizio:
a) sempre, quando è necessaria la difesa dell’Assicurato in un procedimento penale o per resistere a un’azione civile promossa da terzi;
b) se la composizione amichevole non riesce, e le pretese dell’Assicurato hanno possibilità di successo, negli altri casi. L’Assicurato comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.
3) Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
a) l’Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
b) se l’Assicurato non fornisce il nome di un avvocato, DAS può individuare direttamente il legale;
c) l’Assicurato deve in ogni caso dare regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
d) se nel corso dello stesso grado di giudizio l’Assicurato decide di revocare l’incarico professionale dato a un legale e di darlo ad uno nuovo, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Questa disposizione non si applica nel caso di rinuncia all’incarico da parte del legale.
4) DAS gestisce a tutti gli effetti un unico sinistro:
a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più Assicurati;
c) se l’evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.
5.14 Obblighi in caso di sinistro
Per avere diritto alle prestazioni previste, l’Assicurato:
a) deve denunciare subito il Sinistro e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
b) deve aggiornare subito DAS su ogni circostanza rilevante per l’erogazione delle prestazioni previste;
c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. Anche quando ha ottenuto la conferma a procedere, DAS non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
e) senza la preventiva autorizzazione di DAS non può concordare con la controparte alcuna transazione o accordo per definire la controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell’Assicurato. Se l’Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l’effettiva urgenza e la convenienza nel concludere l’operazione.
Nell’erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall’Assicurato, DAS entro 30 giorni:
• paga l’indennizzo;
• comunica i motivi per cui l’indennizzo non può essere pagato.
5.16 Esonero di responsabilità
La Compagnia e DAS non sono responsabili dell’operato di legali e periti.
La Compagnia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell’erogazione delle prestazioni che sono stati causati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell’Assicurato.
5.17 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione del sinistro
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l’Assicurato e DAS sulla gestione del sinistro, entrambi possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
L’Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.
L’arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell’arbitro è sfavorevole all’Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l’Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere alla Compagnia il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto.
Se l’Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l’azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. N. 28 del 4 marzo 2010.
6 Assistenza stradale
Qualora prevista dall’offerta riservata all’Assicurato, la garanzia è opzionale ed è operante con il livello (Base o Super) richiamato nella Scheda di Polizza solo se acquistata.
La Compagnia per l’erogazione delle prestazioni di Assistenza si avvale della Struttura Organizzativa di IMA SERVIZI
S.C.A.R.L. con sede in Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX), Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00.
In caso di sinistro sono garantite all’Assicurato le prestazioni di Assistenza descritte all’interno del presente capitolo. Per quanto concerne l’Assistenza si intende per Sinistro il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l’utilizzo del veicolo assicurato, dipendente da guasto, incidente, incendio, furto (anche parziale o tentato), rapina (anche tentata) e che determina la richiesta di Xxxxxxxxxx.
6.3 Istruzioni per la richiesta di assistenza
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al Numero Verde 800 324477 o, se dall’estero, x00 00 00000000.
In caso di impossibilità a comunicare telefonicamente, è disponibile l’indirizzo e-mail xxx@xxxxxxxxx.xx.
In ogni caso l’Assicurato dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita.
2. Nome e Cognome
3. Numero di Polizza
4. Numero di targa del veicolo
5. Modello del veicolo
6. Indirizzo del luogo in cui si trova
7. Il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell’assistenza.
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l’Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l’Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come, ad esempio, intervento di forze dell’ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. L’Impresa si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.
6.4 Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni di seguito descritte, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:
a) Tutte le prestazioni sono fornite per non più di un evento per annualità assicurata.
b) Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, saccheggi, eventi sociopolitici quando equiparabili a catastrofe, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore.
c) Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
d) La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza è di 60 giorni.
e) La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
f) Il diritto alle assistenze fornite dall’Impresa decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
g) Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
h) Ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine di 2 (due) anni (730 giorni) dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.
i) Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
j) A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all’Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall’Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.
k) Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente “Sezione Assistenza” si applicano le disposizioni di legge.
In funzione del livello previsto, sono erogate le prestazioni riportate nelle sezioni dedicate:
• Livello Base
• Livello Super
Ciascun livello di Assistenza è operante solo se richiamato nella Scheda di polizza.
Il livello Base eroga le prestazioni in seguito descritte in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
In caso di guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto, la Struttura Organizzativa provvederà al traino del veicolo fino all’officina convenzionata con IMA più vicina o in assenza di questa, fino al punto di assistenza della Casa Costruttrice più vicino entro un limite di 50 km (andata e ritorno) dal luogo dell’immobilizzo. L’Assicurato potrà richiedere il traino in una propria officina di fiducia, assumendosi il costo degli eventuali km eccedenti rispetto al centro convenzionato IMA più vicino o punto assistenza casa costruttrice entro i 50 km a/r.
Nel caso in cui il punto di assistenza sia chiuso (ore notturne e giorni festivi) il veicolo sarà trainato fino ad un luogo di custodia e sarà consegnato al punto di assistenza successivamente alla sua riapertura. Resta a carico della Struttura Organizzativa il costo delle spese di custodia. Si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa per la custodia del veicolo.
A seguito di incidente da circolazione, la Struttura Organizzativa provvederà anche al recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale tendono a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di 200,00 Euro (IVA inclusa) per evento.
Le eventuali spese eccedenti i massimali restano a carico dell’Assicurato che pagherà sul posto al soccorritore intervenuto.
La Struttura Organizzativa provvederà all’esecuzione sul luogo del sinistro, quando le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, di piccoli interventi di riparazione, i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti e che consentano al veicolo di riprendere la marcia.
Sono compresi anche i casi di foratura dei pneumatici.
I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione o sostituzione del pneumatico in dotazione al veicolo sono a carico della Struttura Organizzativa. Sono invece a carico dell’Assicurato i costi dei pezzi di ricambio e dei pneumatici eventualmente sostituiti.
Se il veicolo assicurato risulti immobilizzato o non immediatamente riparabile oltre 50 km dal luogo di residenza dell’Assicurato la Struttura Organizzativa metterà a disposizione degli occupanti, una delle seguenti prestazioni, alternative l’una all’altra, ponendone il costo a carico della Struttura Organizzativa con il limite complessivo di 250,00 Euro:
a) Rientro degli occupanti del Veicolo: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (1a classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di rientrare ai propri luoghi di residenza in Italia.
b) Proseguimento del viaggio: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiungere il luogo di destinazione del viaggio.
c) Pernottamento in albergo: un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che il veicolo venga riparato. Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.
Il livello Super eroga tutte le prestazioni previste dal livello Base ed in aggiunta quelle di seguito descritte in tutti gli stati dell’Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Andorra, Monaco, Svizzera, stati non barrati nella Carta Verde.
In aggiunta a quanto previsto dal livello Base, sono compresi anche i casi di mancanza carburante e batteria scarica. Sono invece a carico dell’Assicurato i costi dei pezzi di ricambio, del carburante e dei pneumatici eventualmente sostituiti
In caso di fermo auto che preveda il rilascio della vettura sostitutiva, l’Assicurato ha diritto al servizio taxi per raggiungere dal luogo del fermo del veicolo l’officina dove è ricoverato il veicolo o la stazione di noleggio dove è stato prenotato il veicolo sostitutivo. La Struttura Organizzativa terrà a suo carico le spese del taxi, fino ad un importo massimo di 50,00 Euro.
In caso di guasto del furgone, se la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i tempari della casa costruttrice certificate da un’officina autorizzata, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un furgone sostitutivo, con peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 x.xx, senza autista e con percorrenza illimitata per un massimo di 3 giorni.
In caso di incidente, incendio, tentativo di furto, se la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i tempari della casa costruttrice certificate da un’officina autorizzata, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un furgone sostitutivo, con peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 x.xx, senza autista e con percorrenza illimitata per un massimo di 7 giorni.
In caso di furto totale, come comprovato dalla denuncia di furto alle Autorità, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un furgone sostitutivo, con peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 x.xx, senza autista e con percorrenza illimitata per un massimo di 10 giorni.
La prestazione non sarà erogata in caso di tagliandi periodici o interventi di ordinaria manutenzione.
Il furgone sostitutivo è messo a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d’autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Qualora il furgone sostitutivo non sia disponibile, verrà messa a disposizione un’autovettura di 1.600 di cilindrata.
Le stazioni di autonoleggio richiedono che l’Assicurato abbia compiuto 25 anni, con almeno un anno di patente e che lo stesso depositi una cauzione tramite carta di credito.
Sono a carico dell’Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa.
Al termine delle riparazioni che hanno comportato un immobilizzo sul posto del veicolo per oltre 36 ore in Italia e 5 giorni all’estero o in caso di ritrovamento dopo furto, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un biglietto di sola andata in treno (1° classe) ovvero, se la durata del viaggio è superiore alle 8 ore, in aereo (classe turistica), con un massimale di 500,00 Euro (IVA inclusa) per consentire il recupero del veicolo dopo le riparazioni o il ritrovamento.
In caso il veicolo sia immobilizzato all’estero per guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto, e non sia riparabile entro 5 giorni lavorativi o sia irreparabile, la Struttura Organizzativa organizzerà e terrà a proprio carico il trasporto del veicolo fino all’officina della casa costruttrice più vicina al luogo di residenza dell’Assicurato fino ad un massimo di 1.000,00 Euro (IVA inclusa) per sinistro. Il costo delle spese di riparazione del veicolo, il costo degli eventuali diritti
doganali e degli accessori del veicolo eventualmente rubati prima dell’arrivo del mezzo di trasporto della Struttura Organizzativa restano a carico dell’Assicurato.
In caso di ricovero ospedaliero o fermo, arresto, minaccia di arresto dell’Assicurato per incidente, nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa tramite un proprio incaricato sul posto fornisce assistenza linguistica nell’ambito delle principali lingue europee fino ad un importo massimo di 300,00 Euro.
Qualora in conseguenza di un guasto o incidente, avvenuto in viaggio all’estero, il veicolo resti immobilizzato e i pezzi di ricambio necessari per la riparazione e indispensabili al suo funzionamento non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. Restano a carico dell’Assicurato il costo dei ricambi e delle spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Struttura Organizzativa.
7 Informativa sul trattamento dei dati personali - Articolo 13/14 del Regolamento UE 2016/679
Great Lakes e Prima Assicurazioni S.p.A., ciascuno in qualità di autonomo titolare del trattamento (il “Titolare”), al fine di prestare le coperture assicurative, di gestire i sinistri e di adempiere alle altre obbligazioni previste dai contratti di assicurazione, necessitano di trattare i dati personali (di seguito Dati) del Contraente, del Proprietario e dell’Assicurato. Il Titolare è obbligato a fornire ai propri clienti precise informazioni sul trattamento dei loro Dati e sui loro diritti, in conformità̀
alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”).
7.1 Finalità del trattamento dei Dati e base giuridica
I Dati forniti per la stipula e per l’eventuale rinnovo di polizza, eventualmente integrati con i dati raccolti presso terzi, inclusi i dati disponibili presso la banca dati gestita dall’ANIA per conto del Centro di Informazione Italiano, le informazioni disponibili presso il PRA, il Portale dell’Automobilista, i dati disponibili presso le banche dati gestite dall’IVASS e le informazioni creditizie riconducibili al Contraente disponibili presso i SIC (Sistemi d’Informazioni Creditizie) gestiti dai fornitori del Titolare, saranno oggetto di trattamento da parte del Titolare:
a. per il calcolo del preventivo, per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo, per la gestione e liquidazione dei sinistri e per ogni altra attività attinente esclusivamente all’esercizio dell’attività di assicurazione, riassicurazione e intermediazione a cui il Titolare è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per l’adempimento di ogni
obbligo di legge relativo al contratto di cui sopra e all’esercizio dell’attività assicurativa, per la gestione del
contenzioso giudiziale e stragiudiziale, per la prevenzioni di frodi e del finanziamento del terrorismo: la base giuridica per tali finalità è l’art. 6.1, lett. b) e c) del Regolamento;
b. con esclusione delle informazioni creditizie riconducibili al Contraente, per finalità di comunicazione e promozione commerciale e di vendita di prodotti e servizi assicurativi del Titolare e di società terze, per effettuare ricerche di mercato, rilevazioni statistiche e per la personalizzazione del marketing diretto e della pubblicità comportamentale relative ai prodotti e servizi assicurativi della Società e di società terze e rilevazioni sulle sue esigenze relativamente a tali prodotti e servizi attraverso posta cartacea, sistemi automatizzati (email, sms, fax) o tramite operatore telefonico: la base giuridica per tale finalità è l’art. 6.1.a) del Regolamento.
7.2 Modalità del trattamento dei Dati
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati direttamente dal Titolare attraverso i propri sistemi informativi, adottando sempre misure idonee a garantire la protezione, la tutela e la riservatezza dei Dati.
ll conferimento dei Dati è obbligatorio per le finalità di cui al punto 7.1 a., ai fini della conclusione di nuovi rapporti o della gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o della gestione e liquidazione dei sinistri. Il conferimento dei Dati per le finalità di cui al punto 7.1 b. è invece facoltativo, e l’eventuale rifiuto di conferire i Dati comporterebbe solo l’impossibilità da parte nostra di inviarle informazioni e promozioni commerciali relative a nuove offerte e prodotti assicurativi. I suoi Dati saranno conoscibili dai dipendenti di volta in volta nominati dal Titolare come addetti alla gestione della sua posizione.
I Dati potranno essere condivisi, per le finalità di cui sopra, con:
a. soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento;
b. soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
c. terze parti autorizzate al trattamento dei Dati a cui la comunicazione sia necessaria per svolgere attività strettamente correlate alle finalità di cui al punto 7.1 a., quali: società di servizi delegate nella gestione, liquidazione e risarcimento dei sinistri, società che forniscono servizi informatici, telematici e di archiviazione, società di informazione commerciale per i rischi finanziari, società di consulenza o di revisione, società di recupero crediti e società di servizi per il controllo delle frodi; in particolare, il Titolare potrà comunicare taluni dei Dati del Contraente a società d’informazione commerciale per i rischi finanziari, al solo scopo di ottenere dati inerenti gli eventuali rischi finanziari riconducibili al Contraente;
d. altre aziende del gruppo per finalità amministrativo-contabili ai sensi all’art. 6(1)(f) ed ai Considerando 47 e 48 del Regolamento.
7.5 Trasferimento verso Paesi Terzi
Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei Dati Personali verso Paesi Terzi, il Titolare rende noto che il trattamento avverrà secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio il consenso dell’interessato, l’adozione
di Clausole contrattuali tipo approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. È possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il Titolare ai contatti sopraindicati.
I Dati trattati saranno conservati per il tempo necessario a raggiungere le finalità di cui al punto 7.1 a., rispettando il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del Regolamento ed in ogni caso secondo i criteri e i tempi stabiliti dalla regolamentazione assicurativa. Inoltre, con riferimento alle finalità di cui al punto 7.1 b., i Dati trattati saranno conservati per un periodo temporale non superiore a cinque anni dalla relativa raccolta.
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, l’interessato ha il diritto di chiedere, in qualunque momento, l'accesso ai Dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, di revocare il consenso prestato ex art. 7 del Regolamento in qualsiasi momento; di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento; nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del Regolamento (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.
L’interessato può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Dati ex articolo 21 del Regolamento nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare tale istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà dell’interessato.
7.8 Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati (“DPO”)
I titolari del trattamento dei Dati sono:
• Great Lakes Insurance SE, branch italiana, Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
• Prima Assicurazioni S.p.A., Xxxxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx; il DPO è raggiungibile all’indirizzo xxx@xxxxx.xx
Qualora sia acquistata una garanzia accessoria per la quale la gestione dei sinistri sia affidata a una delle seguenti imprese, per il trattamento dei dati relativi a tale fase del rapporto contrattuale i titolari sono:
• D.A.S. S.p.A., Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 00000 Xxxxxx
• IMA Servizi S.C.A.R.L., Piazza Xxxxx Xxxxxxxxxx 20 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX)
8 Modalità di denuncia dei sinistri
8.1 Termini di denuncia del sinistro comuni a tutte le garanzie
Il Contraente/Assicurato deve informare la Compagnia del verificarsi del sinistro al massimo entro 3 giorni dal momento in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui il Contraente/Assicurato ne sia venuto a conoscenza, così come disciplinato dall’art. 1913 del Codice Civile.
Le modalità con cui il Contraente/Assicurato può denunciare il sinistro sono le seguenti:
• telefonando al numero 02.7262.6464
• inviando una mail a xxxxxxxx.xxxxx@xxx.xx (posta elettronica certificata) o xxxxxxxx@xxxxx.xx (posta elettronica ordinaria).
Per i sinistri di Tutela Legale e Assistenza Stradale si rimanda, rispettivamente, agli artt. 8.9 e 8.10 seguenti.
La denuncia telefonica assolve all’obbligo di informare la Compagnia dell’avvenuto sinistro. Se il sinistro è relativo alla garanzia RCA, una volta ricevuta la documentazione, il sinistro potrà essere gestito tramite procedura di Risarcimento Diretto, ai sensi dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private, o tramite procedura ordinaria, ai sensi dell’art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private, a seconda delle modalità di accadimento del sinistro.
8.2 Sinistri RCA in Convenzione Risarcimento Diretto
Nel caso l’Assicurato sia coinvolto in una collisione avvenuta nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano che coinvolga solo due veicoli a motore, entrambi identificati, e abbia causato danni materiali e/o lesioni non gravi alla persona (ossia danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%) e non sia responsabile o lo sia solo in parte, trova applicazione la procedura di Risarcimento Diretto prevista dagli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private) e dal DPR 254 del 18 luglio 2006. In detto caso, l’Assicurato, qualora intenda avvalersi della procedura del risarcimento diretto, deve fornire alla Compagnia le seguenti informazioni di legge necessarie per la corretta e tempestiva istruzione della pratica:
1. il luogo, la data e l’ora dell’incidente;
2. i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro;
3. le targhe dei due veicoli coinvolti;
4. la denominazione della compagnia assicurativa di controparte;
5. la descrizione della dinamica dell’incidente;
6. le generalità di eventuali feriti;
7. le generalità di eventuali testimoni;
8. l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia;
9. il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno;
10. la documentazione medica delle eventuali lesioni fisiche (es. verbale del pronto soccorso, visite specialistiche; ricette e spese medicinali, eventuale perizia medico legale e eventuale fattura);
11. la dichiarazione ex art. 142 Codice delle Assicurazioni di avere /non avere diritto a prestazioni da parte di enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie in caso di lesioni fisiche;
12. la documentazione attestante l’attività lavorativa svolta e il proprio reddito, in caso di lesioni fisiche.
A tal proposito si precisa che, al fine di consentire l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno, ai sensi degli artt. 148, 149 e seguenti del Codice delle Assicurazioni Private, l’Assicurato deve mettere a disposizione della Compagnia le cose danneggiate per l’accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell’assicuratore, nonché in orari di ufficio (9–17). Il perito prende contatto con il Cliente danneggiato, ove ritenuto necessario dalla Compagnia, all’interno del termine indicato nella richiesta di risarcimento danni per la messa a disposizione delle cose danneggiate e comunque nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa contenuta nel Codice delle Assicurazioni Private, agli artt. 148, 149 e seguenti. Laddove si renda necessario effettuare un sopralluogo sulle cose danneggiate, data, ora e luogo del sopralluogo saranno concordate con il Cliente e il sopralluogo sarà effettuato entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione di sinistro completa di tutte le informazioni sopra elencate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dal Cliente.
La Compagnia formulerà l’offerta di risarcimento entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta di risarcimento danni completa di tutta la documentazione richiesta dalla legge (per i danni al veicolo e alle cose), se il Conducente ha sottoscritto congiuntamente all’altro conducente il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (CAI). Il termine di 30 giorni è esteso a 60 giorni nel caso in cui il modulo CAI sia firmato dal solo Conducente e si siano verificati danni a cose o al veicolo. Per i sinistri con danni alle persone, invece, il termine entro il quale la Compagnia formulerà l’offerta, è di 90 giorni dalla data in cui
ha ricevuto la richiesta di risarcimento danni. La Compagnia si impegna inoltre ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dal momento in cui l’Assicurato dichiari di accettare l’offerta.
I danni subiti dai terzi trasportati a bordo del veicolo saranno risarciti direttamente dalla Compagnia, secondo quanto previsto dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private.
8.3 Sinistri RCA in Risarcimento Ordinario
Nel caso in cui non sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, come previsto dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private, la richiesta di risarcimento dovrà essere inoltrata direttamente alla Compagnia di Assicurazione del veicolo del responsabile del Sinistro.
Nel caso di responsabilità dell’Assicurato, questi dovrà informare la Compagnia di eventuali richieste di risarcimento ricevute dal danneggiato. In tal caso, salve comprovate cause di forza maggiore, ove non venga presentata la denuncia di sinistro o non venga inviata la documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, la compagnia ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell’Assicurato per l’eventuale pregiudizio che ne sia derivato.
Alla denuncia di sinistro devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.
In tema di accertamento peritale e di procedure liquidative si rinvia a quanto previsto dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private e dall’art. 8.2 che precede.
8.4 Sinistri RCA con controparte estera
Per gli incidenti stradali con controparte estera su suolo italiano, dopo aver effettuato la denuncia telefonica, l’Assicurato dovrà inviare a U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, Xxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx (tel. 02/34968.1;
fax 02/34968.230), una lettera raccomandata A/R allegando:
1. richiesta danni;
2. modulo C.A.I. (se compilato);
3. verbale delle Autorità.
L’U.C.I., ente domiciliatario della controparte estera, si occuperà della scelta di un rappresentante nominato in Italia per la gestione della pratica di risarcimento. La gestione e la liquidazione delle eventuali lesioni ai terzi trasportati resta invece a carico di Great Lakes.
Per gli incidenti avvenuti con controparte estera su suolo diverso da quello italiano è necessario inviare la richiesta di risarcimento danni al “Bureau” dello stato dove è avvenuto l’incidente (equivalente dell’U.C.I. italiano). È importante specificare la compagnia di assicurazione del veicolo estero. Nel caso in cui il veicolo estero coinvolto nell’incidente risulti immatricolato in uno stato appartenente allo Spazio Economico Europeo, la richiesta di risarcimento danni potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, l’Assicurato deve rivolgersi alla CONSAP S.p.A, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici – Centro di Informazione italiano, xxx Xxxx 00, 00000 Xxxx, fax 00.00000000, email: xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx.
8.5 Sinistri RCA con veicoli non assicurati, non identificati e altre fattispecie
In caso di sinistro con veicolo:
• non assicurato;
• non identificato;
• assicurato da imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
• in circolazione contro la volontà del proprietario;
• spedito nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo, nel caso il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
• estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo;
8.6 Facoltà del contraente di rimborsare l’importo liquidato per un sinistro RCA
Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario il Contraente potrà contattare MSA Multi Serass, chiamando lo 02.7262.6464, e farsi comunicare direttamente l’importo del rimborso e le modalità per effettuare il pagamento dello stesso direttamente a Great Lakes.
Per rimborsare i sinistri liquidati secondo la procedura del Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap. La Stanza di Compensazione indicherà al Contraente l’importo del rimborso nonché le istruzioni per effettuare il pagamento dello stesso a Consap S.p.A. La richiesta deve essere effettuata ai
seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Se il cliente deciderà di rimborsare l’importo liquidato, il sinistro non sarà riportato nell’attestazione dello stato del rischio e il contratto sarà riclassificato senza tenere conto del sinistro in questione.
8.7 Sinistri Danni diretti al veicolo
A partire dalla data di ricevimento della documentazione completa e/o dalla data di conclusione dell’istruttoria, la Compagnia si impegna a liquidare o comunicare i motivi di diniego all'indennizzo:
• entro 45 giorni, per i sinistri delle garanzie Furto e Incendio (escluso Furto Totale), Cristalli e Kasko Collisione;
• entro 90 giorni, in caso di Furto Totale.
L’indennizzo del danno è subordinato al ricevimento da parte della Compagnia della documentazione indicata all’art. 3.6 delle Condizioni di Assicurazione.
8.8 Sinistri Infortuni del conducente
Per i sinistri della garanzia Infortuni del conducente, la Compagnia si impegna a liquidare o comunicare i motivi di diniego all'indennizzo entro 90 giorni:
• in caso di invalidità permanente, dalla trasmissione dell’attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con postumi permanenti;
• in caso di decesso, dalla ricezione della documentazione necessaria a stabilire l'operatività della garanzia e l’individuazione degli aventi diritto;
• in caso di rimborso spese mediche, dalla trasmissione dell’attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti;
• in caso di rimborso di spese veterinarie per interventi chirurgici, dalla trasmissione della documentazione necessaria alla verifica dell’operatività della garanzia.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 4 delle Condizioni di Assicurazione.
Per richiedere le prestazioni previste, l’Assicurato deve segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS chiamando il numero verde 800-849090 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
DAS raccoglie la richiesta (denuncia di Xxxxxxxx), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.
Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell’Assicurato, se previsto dalle norme fiscali di bollo e di registro.
Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l’Assicurato deve far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.
In caso di procedimento penale l’Assicurato deve denunciare il sinistro quando ha inizio l’azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell’indagine penale.
Per richiedere una consulenza legale telefonica l’Assicurato deve chiamare il numero verde 800-849090 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 5 delle Condizioni di Assicurazione.
8.10 Sinistri Assistenza Stradale
Le prestazioni per l’assicurazione Assistenza Stradale sono erogate dalla società IMA Servizi S.c.a.r.l., Piazza Xxxxx Xxxxxxxxxx 20 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX).
In caso di denuncia sinistro l’Assicurato deve contattare IMA Servizi S.c.a.r.l. mediante:
• numero verde 800 324477 dall’Italia
• numero x00 00 00000000 dall’estero
Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 6 delle Condizioni di Assicurazione.
8.11 Accesso agli atti d’impresa (art.146 del Codice delle Assicurazioni Private)
Great Lakes consente ai Contraenti e ai Danneggiati il diritto di accesso agli atti del sinistro a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, e si impegna a inviare copia dei documenti, tramite lettera raccomandata, alla residenza dei Contraenti o dei Danneggiati, nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
Ai sensi dell’art. 146 del Codice delle Assicurazioni Private, il diritto di accesso si esercita da parte del contraente e del danneggiato nei confronti degli atti del procedimento di liquidazione dei sinistri che riguardano gli interessati, a conclusione della valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. L’interessato – contraente o danneggiato – trasmette alla Compagnia ovvero a Prima Assicurazioni specifica richiesta scritta contenente l’indicazione del sinistro al quale la stessa richiesta si riferisce, il proprio interesse alla richiesta di accesso, ed i documenti giustificativi del proprio diritto e della propria posizione di Assicurato o conducente (copia documento di riconoscimento, polizza di assicurazione, ecc.). La Compagnia, ricevuta la richiesta, informa il cliente delle modalità con cui può ottenere copia o visione degli atti di interesse, ovvero comunica gli eventuali impedimenti ostativi all’accettazione della richiesta.
Allegato 1 – La disciplina del Bonus/Malus
Tabella 1.1 Regole evolutive della classe di merito di Compagnia
Classe di merito di Compagnia | Numero di sinistri nel periodo di osservazione | ||||||||||||||||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 sinistri | |||||||||||||||
Classe BM | Var %* | Classe BM | Var %* | Classe BM | Var %* | Classe BM | Var %* | Classe BM | Var %* | ||||||||||
1H | 1H | 0.0% | 1F | 1.2% | 1C | 3.2% | 01 | 20.5% | 04 | 37.7% | |||||||||
1G | 1H | -0.6% | 1E | 1.2% | 1B | 8.3% | 02 | 25.5% | 05 | 42.5% | |||||||||
1F | 1G | -0.6% | 1D | 1.2% | 1A | 13.3% | 03 | 30.5% | 06 | 47.1% | |||||||||
1E | 1F | -0.6% | 1C | 1.4% | 01 | 18.3% | 04 | 35.3% | 07 | 51.5% | |||||||||
1D | 1E | -0.6% | 1B | 6.4% | 02 | 23.3% | 05 | 40.0% | 08 | 54.1% | |||||||||
1C | 1D | -0.8% | 1A | 11.1% | 03 | 28.0% | 06 | 44.3% | 09 | 53.5% | |||||||||
1B | 1C | -5.3% | 01 | 10.6% | 04 | 26.5% | 07 | 41.6% | 10 | 46.0% | |||||||||
1A | 1B | -5.0% | 02 | 10.1% | 05 | 25.0% | 08 | 37.6% | 11 | 39.2% | |||||||||
01 | 1A | -4.8% | 03 | 9.6% | 06 | 23.6% | 09 | 31.5% | 12 | 33.0% | |||||||||
02 | 01 | -4.6% | 04 | 9.1% | 07 | 22.1% | 10 | 25.9% | 13 | 27.4% | |||||||||
03 | 02 | -4.4% | 05 | 8.6% | 08 | 19.5% | 11 | 20.9% | 14 | 22.3% | |||||||||
04 | 03 | -4.1% | 06 | 8.1% | 09 | 15.0% | 12 | 16.3% | 15 | 22.5% | |||||||||
05 | 04 | -3.9% | 07 | 7.6% | 10 | 10.9% | 13 | 12.2% | 16 | 26.1% | |||||||||
06 | 05 | -3.7% | 08 | 6.0% | 11 | 7.2% | 14 | 8.4% | 17 | 29.5% | |||||||||
07 | 06 | -3.5% | 09 | 2.7% | 12 | 3.9% | 15 | 9.4% | 18 | 32.8% | |||||||||
08 | 07 | -2.3% | 10 | 0.8% | 13 | 1.9% | 16 | 14.5% | 18 | 29.8% | |||||||||
09 | 08 | -0.4% | 11 | 0.8% | 14 | 1.9% | 17 | 21.7% | 18 | 29.3% | |||||||||
10 | 09 | -0.4% | 12 | 0.8% | 15 | 6.1% | 18 | 28.8% | 18 | 28.8% | |||||||||
11 | 10 | -0.4% | 13 | 0.8% | 16 | 13.2% | 18 | 28.3% | 18 | 28.3% | |||||||||
12 | 11 | -0.4% | 14 | 0.8% | 17 | 20.3% | 18 | 27.8% | 18 | 27.8% | |||||||||
13 | 12 | -0.4% | 15 | 4.9% | 18 | 27.3% | 18 | 27.3% | 18 | 27.3% | |||||||||
14 | 13 | -0.4% | 16 | 11.9% | 18 | 26.9% | 18 | 26.9% | 18 | 26.9% | |||||||||
15 | 14 | -4.3% | 17 | 14.3% | 18 | 21.4% | 18 | 21.4% | 18 | 21.4% | |||||||||
16 | 15 | -6.7% | 18 | 13.3% | 18 | 13.3% | 18 | 13.3% | 18 | 13.3% | |||||||||
17 | 16 | -6.3% | 18 | 6.3% | 18 | 6.3% | 18 | 6.3% | 18 | 6.3% | |||||||||
18 | 17 | -5.9% | 18 | 0.0% | 18 | 0.0% | 18 | 0.0% | 18 | 0.0% |
* Si precisa che per “Var %” si intende la variazione percentuale di premio della garanzia responsabilità civile dovuta alla sola variazione della classe di merito di Compagnia.
Tabella 1.2 Regole evolutive della classe di conversione universale CU
Classe di merito | 0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 sinistri | |||||
01 | 01 | 03 | 06 | 09 | 12 | |||||
02 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | |||||
03 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | |||||
04 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | |||||
05 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | |||||
06 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | |||||
07 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | |||||
08 | 07 | 10 | 13 | 16 | 18 | |||||
09 | 08 | 11 | 14 | 17 | 18 | |||||
10 | 09 | 12 | 15 | 18 | 18 | |||||
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 | |||||
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 | |||||
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | |||||
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 | |||||
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | |||||
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Tabella 1.3 Assegnazione classe CU per nuovi contratti
Situazione | Classe CU di assegnazione | Documentazione Richiesta | ||
Veicolo immatricolato per la prima volta al PRA e/o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA o a seguito di cessione del contratto | Classe 14 | ▪ Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà ▪ Documento attestante la cessione del contratto ▪ Certificato di residenza | ||
Veicolo immatricolato per la prima volta e/o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA – comma 4bis dell’art. 134 D.lgs 209 del 7/9/2005 | Classe CU risultante dall’attestato di rischio rilasciato dalla precedente Compagnia di Assicurazione e relativo al veicolo della medesima tipologia già assicurato | ▪ Attestazione dello stato del rischio del veicolo della stessa tipologia (se non presente in Banca Dati) ▪ Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà ▪ Certificato di residenza ▪ Eventuale certificato di “Stato di famiglia” | ||
Xxxxxxx già assicurato con attestazione dello stato di rischio scaduta da non oltre 5 anni | Classe di merito risultante dalla attestazione dello stato di rischio relativa alla precedente assicurazione o classe di merito risultante dalla tabella di conversione se assicurato con forma tariffaria diversa dalla Bonus/Malus | ▪ Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati) ▪ Copia del Libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà ▪ Certificato di residenza ▪ Dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza contratto | ||
Veicolo già assicurato con attestazione dello stato di rischio scaduta da oltre 5 anni | Classe di merito 14 se la classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio è inferiore alla classe di merito 14 oppure classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio se superiore alla classe di merito 14 | ▪ Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati) ▪ Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà ▪ Certificato di residenza ▪ Dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza contratto | ||
Veicolo oggetto di furto da non oltre 5 anni | Classe di merito risultante dalla attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione o classe di merito risultante dalla tabella di conversione se assicurato con forma tariffaria diversa dalla Bonus/Malus | ▪ Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati) ▪ Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà ▪ Copia della denuncia di furto rilasciata dalle Autorità ▪ Copia dell’appendice di risoluzione per furto rilasciata dalla precedente compagnia ▪ Certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto | ||
Veicolo precedentemente assicurato con contratto temporaneo scaduto | Classe di merito risultante dal contratto temporaneo oppure classe di merito 14 nel caso in cui, nel contratto, non sia indicata la classe di merito di assegnazione | ▪ Copia del contratto temporaneo ▪ Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà ▪ Certificato di residenza | ||
Attestazione dello stato del rischio indicante targa diversa da quella del veicolo assicurato scaduta da non oltre 5 anni | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio | ▪ Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati) ▪ Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà ▪ Documento attestante il trasferimento di proprietà/la cessazione del rischio del veicolo indicato sull’attestazione dello stato del rischio ▪ Certificato di residenza |
Situazione | Classe CU di assegnazione | Documentazione Richiesta | ||
Veicolo precedentemente assicurato all’estero | Classe di merito risultante dall’applicazione dei criteri di conversione della CU oppure Classe di merito 14 nel caso in cui non sia possibile eseguire la conversione | ▪ Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà ▪ Dichiarazione rilasciata dalla precedente compagnia di assicurazione estera con indicazione del periodo di assicurazione e del numero di sinistri eventualmente accaduti nello stesso periodo ▪ Certificato di residenza | ||
Veicolo precedentemente assicurato per il quale risulta scaduto un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio | ▪ Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati) ▪ Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà ▪ Documento attestante l’esercizio del diritto di riscatto | ||
Xxxxxxx assicurato con un’altra compagnia di assicurazione a cui sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio, oppure Classe di merito risultante dalle dichiarazioni del Commissario Liquidatore | ▪ Attestazione dello stato del rischio relativo all’ultima annualità effettivamente conclusa oppure dichiarazione redatta dal Commissario Liquidatore attestante la Classe di merito CU ▪ Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà ▪ Certificato di residenza | ||
Mancanza della documentazione necessaria | Classe di merito 18, con possibilità di riclassificazione entro 90 giorni dalla consegna dei documenti mancanti |
Allegato 2 – Modifiche al contratto
Tipo di modifica | Modifica | |
Sostituzione del contratto | Attivare la procedura all’interno dell’area personale del sito xxx.xxxxx.xx oppure comunicare la modifica al servizio clienti al numero 02.7262.6462 e inviare: ▪ Libretto di circolazione completo di eventuale passaggio di proprietà del nuovo veicolo ▪ Documento attestante la variazione/cessazione del rischio precedentemente assicurato | |
Trasferimento di proprietà con cessione di contratto | Contattare il servizio clienti allo 02.7262.6462 e inviare: ▪ Richiesta di cessione di contratto all’acquirente firmata dal Contraente Cedente ▪ Copia del libretto di circolazione del veicolo aggiornato con passaggio di proprietà ▪ Dichiarazione di aver provveduto alla distruzione di Certificato, Contrassegno e Carta Verde firmata dal Contraente cedente | |
Risoluzione del contratto per cessazione del rischio | Attivare la procedura all’interno dell’area personale del sito xxx.xxxxx.xx oppure comunicare la modifica al servizio clienti al numero 02.7262.6462 e inviare: ▪ Dichiarazione di aver provveduto alla distruzione di Certificato, Contrassegno e Carta Verde relativi al veicolo alienato ▪ Atto comprovante l’alienazione del veicolo |
Allegato 3 – Tabella ANIA
Menomazione | Punti di invalidità | |||||
Arto dominante | Corpo | Arto non dominate | ||||
Perdita della facoltà visiva di un occhio | 25 | |||||
Cecità completa bilaterale | 100 | |||||
Sordità completa monolaterale | 10 | |||||
Sordità completa bilaterale | 40 | |||||
Perdita completa della voce | 30 | |||||
Stenosi nasale assoluta monolaterale | 4 | |||||
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 10 | |||||
Perdita di un rene | 15 | |||||
Perdita della milza | 8 | |||||
Perdita dell’arto superiore | 70 | 60 | ||||
Perdita dell’avambraccio o della mano | 60 | 50 | ||||
Perdita di tutte le dita di una mano | 60 | 50 | ||||
Perdita del pollice | 18 | 16 | ||||
Perdita dell’indice | 14 | 12 | ||||
Perdita del medio | 8 | 6 | ||||
Perdita dell’anulare | 8 | 6 | ||||
Perdita del mignolo | 12 | 10 | ||||
Perdita della falange ungueale del pollice | 9 | 8 | ||||
Perdita della falange ungueale di un altro dito della mano | 1/3 DEL DITO | |||||
Perdita della coscia al di sopra della sua metà | 70 | |||||
Perdita della coscia al di sotto della sua metà | 60 | |||||
Perdita di tutta la gamba | 50 | |||||
Perdita di un piede | 40 | |||||
Perdita di un alluce | 5 | |||||
Perdita di ogni altro dito del piede | 1 | |||||
Anchilosi dell’anca con arto in estensione e in posizione favorevole | 35 | |||||
Anchilosi del ginocchio in estensione completa o quasi | 25 | |||||
Paralisi completa del nervo sciatico-popliteo esterno | 15 | |||||
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale cervicale | 13 | |||||
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale dorsale | 5 | |||||
Esiti di frattura con schiacciamento del corpo della 12^ vertebra dorsale | 10 | |||||
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale lombare | 10 | |||||
Esiti di frattura di una vertebra sacrale | 3 | |||||
Esiti di frattura coccigea con callo deforme e dolente | 5 | |||||
Postumi da trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del collo | 2 |