GARA n. 7965618
Ufficio Speciale Rom, Sinti e Caminanti
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
SERVIZIO SPERIMENTALE DI ACCOGLIENZA “DIFFUSA” PER ROM, SINTI E CAMINANTI
GARA n. 7965618
Lotto
CIG n.
In esecuzione della Determinazione Dirigenziale rep. n. AE/2020/ del / /2020:
t r a
Roma Capitale – Ufficio Speciale Rom Sinti e Caminanti, con sede in Xxxx (XX), Xxxxx Xxxxxxx 00 (C.F.
02438750586), in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore , nato/a a
il (in seguito “Stazione Appaltante” o “Ufficio Speciale RSC”);
e
con sede in
( ), Via
(C.F. ; P.IVA
), in persona del legale rappresentante pro-tempore
il ;
nato/a a
(nel prosieguo “Appaltatore”) che, ai sensi dell’art. 32-quater c.p., dichiara di aver piena capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e d’aver piena contezza della natura di Accordo Quadro, ex art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, del presente Accordo Quadro
si conviene e si stipula quanto segue.
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ART. 1 ‒ Norme regolatrici
1.1 Oltre che dalle clausole contenute negli articoli del presente Accordo Quadro, le prestazioni che ne costituiscono l’oggetto saranno regolate:
• dal D.Lgs n. 50/2016 (di seguito denominato “Codice”) e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
• dalle Linee guida “vincolanti” di attuazione del Codice adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
– ANAC;
• dal X.Xxx. n. 152/2006, dal D.Lgs. n. 81/2008, dalla L. n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 159/2011;
• dalla Deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 4/1996 s.m.i., recante il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale;
• dalle condizioni indicate nel Bando di gara, nel Capitolato speciale tecnico-prestazionale, nel Disciplinare di gara, nella Relazione tecnica e nell’offerta oggetto di aggiudicazione, i quali, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;
• dal codice civile, e dalle leggi, i regolamenti, i decreti e le circolari vigenti;
• dagli eventuali singoli Contratti applicativi/esecutivi in funzione dell’Accordo Quadro.
1.2 Le clausole del presente Accordo Quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l’Autorità, l’Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
1.3 In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall’Ufficio RSC prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Appaltatore ed accettate dall’Autorità.
1.4 L’Ufficio RSC provvederà a comunicare al Casellario informatico dell’ANAC fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente Accordo Quadro.
ART. 2 ‒ Oggetto dell’Accordo Quadro
2.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro – Lotto , l’Ufficio RSC affida all’Appaltatore il servizio residenziale sperimentale di accoglienza diffusa e temporanea, per un numero complessivo massimo di n. 20 (venti) persone, nel territorio ricompreso nel Lotto , alle condizioni tecniche, economiche e giuridiche previste dal presente Accordo e da tutti gli atti di gara, con particolare riferimento all’Offerta formulata dall’Appaltatore.
2.2 Il servizio in esame è rivolto a individui singoli o nuclei familiari RSC, cittadini italiani e/o provenienti dai Paesi europei e/o extra europei, apolidi, residenti e non residenti, presenti da diverso tempo nei Villaggi della Solidarietà e degli insediamenti tollerati di Roma Capitale di cui alla Deliberazione G.C. n. 80/19, che hanno espresso la volontà di avviare un percorso di autonomia sottoscrivendo il Patto di Responsabilità Solidale e hanno necessità di un periodo di accompagnamento verso l’autodeterminazione e l’autonomia.
2.3 Il presente Accordo Quadro regolamenta le caratteristiche prestazionali del servizio affidato ed i prezzi che verranno praticati ed applicati, nei rapporti tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore, nell’ambito dei Contratti Attuativi che di volta in volta verranno eventualmente stipulati nei limiti del presente Accordo Quadro – Lotto ed impegna l’Appaltatore ad eseguire il servizio a tutte le condizioni previste dall’Accordo medesimo, dal Capitolato speciale tecnico-prestazionale, da tutti gli atti di gara ed, in generale, dalla normativa vigente in materia.
2.4 I corrispettivi dovuti per i servizi espletati saranno interamente quantificati secondo gli appositi criteri indicati nell’art. 5.3 del presente Accordo Quadro (v. art. 10 del Capitolato tecnico), su cui applicare il ribasso d’asta del %, così come da offerta presentata in sede di gara.
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ART. 3 ‒ Valore dell’Accordo Quadro
3.1 Nell’ambito del presente Accordo Quadro – Lotto , l’Appaltatore si impegna a sottoscrivere uno o più Contratti Attuativi/Esecutivi aventi ad oggetto il servizio affidato, nei limiti dell’importo massimo del Lotto di cui all’art. 5 infra e fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 4.3 del presente Accordo Quadro.
3.2 La stipula del presente Accordo Quadro – Lotto tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore ha la funzione di regolamentare giuridicamente i singoli Contratti Attuativi che eventualmente potranno essere sottoscritti in futuro.
3.3 La decisione della Stazione Appaltante di addivenire o meno alla stipula di contratti attuativi dipendenti dal presente Accordo Quadro – Lotto con l’Appaltatore, avrà carattere eventuale e discrezionale e verrà adottata dalla Stazione Appaltante nell’arco di validità temporale dell’Accordo medesimo, sulla base dell’insindacabile valutazione interna dei propri fabbisogni.
Resta ferma l’eccezione di cui al successivo art. 4.3 (v. anche artt. 1.3 e 7.2 del Capitolato tecnico).
3.4 L’Appaltatore dell’Accordo Quadro – Lotto non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, da parte della Stazione Appaltante, nel caso in cui nel corso della validità del presente Accordo Quadro – Lotto non divenisse affidatario di servizi e/o l’esecuzione di quanto previsto nell’Accordo medesimo e/o nei singoli eventuali contratti attuativi successivi dovesse avverarsi per quantitativi e/o importi inferiori rispetto a quanto stimato nel presente Accordo – Lotto .
3.5 Parimenti, il presente Accordo Quadro – Lotto non costituisce né rappresenta l’attribuzione del servizio in via esclusiva in favore dell’Appaltatore rispetto agli altri due lotti della Gara n. .
3.6 I massimali di ciascun lotto del servizio potranno subire un incremento, o una diminuzione, nei limiti del quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50 del 2016.
ART. 4 – Durata
4.1 Il presente Accordo Quadro – Lotto ha durata di n. 24 (ventiquattro) mesi, con decorrenza dalla data della sottoscrizione. Rimane la facoltà di proroga di cui al successivo comma 3.
4.2 I singoli contratti attuativi potranno essere stipulati entro i 24 (ventiquattro) mesi, a partire dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro – Lotto .
4.3 Il primo Contratto Esecutivo/Applicativo, che verrà stipulato entro il termine ordinatorio di n. 7 (sette) giorni dalla stipula del presente Accordo Quadro, avrà la durata di n. 6 (sei) mesi, per consentire l’allineamento dei progetti sociali aventi la medesima durata minima.
I successivi Contratti/Applicativi saranno stipulati di di durata ed utenza correlate alle specifiche esigenze dell’Ufficio RSC.
4.3 È facoltà della Stazione Appaltante, alla scadenza del presente Accordo Quadro e nelle more dell’individuazione del nuovo Appaltatore, ricorrere alla proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs.
n. 50 del 2016 nella misura strettamente necessaria allo svolgimento ed alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo Appaltatore;
4.4 L’Appaltatore, nei limiti delle proroghe di cui al precedente comma, sarà tenuto a garantire la prosecuzione del servizio alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste dal presente Accordo Quadro – Lotto .
ART. 5 – Ammontare contrattuale
5.1 L’ammontare complessivo presuntivo del presente Accordo Quadro, per l’intero periodo di affidamento, è pari ad un volume prestazionale massimo di € 595.242,00 ( /00), oltre IVA, su cui applicare il ribasso d’asta.
5.2 Il corrispettivo massimo giornaliero, per ogni individuo accolto, è fissato in € 40,77 (Iva esclusa), ribasso escluso.
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5.3 Il corrispettivo massimo giornaliero (importo a base di gara al netto del ribasso offerto diviso 730 giorni diviso 20 utenti) verrà suddiviso in:
a) quota fissa, pari al 25%, che sarà erogata indipendentemente dall'inserimento degli utenti, per la durata del contratto applicativo, fatto salvo previsto dagli artt. 1.3 e 7.2 supra, come compartecipazione al mantenimento per le spese fisse delle strutture e del personale, calcolata sul numero dei posti max affidati all’Appaltatore tramite il singolo Contratto Applicativo del singolo Lotto;
b) quota variabile, pari al 75%, che sarà erogata solo in relazione alla effettiva accoglienza di utenti nella struttura, per ogni giorno di effettiva presenza dell’ospite nella struttura, entro il numero dei posti max affidati all’Appaltatore tramite il singolo Contratto Applicativo del singolo Lotto.
5.4 Nel caso di dimissione o trasferimento, la retta pro-die/pro-capite non verrà corrisposta per il giorno d’uscita.
ART. 6 – Condizioni e modalità generali d’esecuzione del Accordo Quadro – Da parte dell’Appaltatore.
6.1 L’Appaltatore si impegna a:
1) erogare il servizio sulla base di quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e dai singoli Contratti Applicativi, nel Capitolato descrittivo e prestazionale, nonché nel Disciplinare e nell’offerta;
2) rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente per le materie oggetto del presente appalto;
3) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o soci derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza nonché previdenza e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
4) garantire l’adempimento di tutti gli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente a favore dei propri addetti alla realizzazione dell’attività;
5) assicurare l'aggiornamento professionale secondo la normativa vigente del proprio personale mediante occasioni di formazione su tematiche specifiche, e di riqualificazione, inclusi i corsi specifici in materia di prevenzione anti-infortunistica e sicurezza nei luoghi di lavoro;
6) garantire che i locali, le attrezzature ed i materiali messi a disposizione per lo svolgimento delle attività corrispondano ai requisiti delle vigenti normative in materia di idoneità e sicurezza;
7) relazionare periodicamente, a cadenza mensile e puntualmente sulle attività svolte;
8) relazionare sulla conclusione delle attività evidenziando i servizi erogati, le problematiche emerse, le soluzioni adottate, e quant’altro necessario a quantificare e qualificare il servizio fornito;
9) garantire che gli operatori siano idonei alle mansioni di cui al presente Capitolato;
10) garantire per tutta la durata del progetto il contenimento del turnover, fornendo adeguate motivazioni e giustificazioni ad un eventuale avvicendamento e garantendo la sostituzione con operatori in possesso dei titoli e delle esperienze di cui al Capitolato.
6.2 L’Appaltatore è obbligato, inoltre, a rendere immediatamente noto alla Amministrazione Comunale le seguenti situazioni in cui dovesse incorrere:
11) eventuale ispezione in corso, sia ordinaria sia straordinaria, da parte degli Enti all’uopo deputati e i risultati delle stesse ispezioni, attraverso la trasmissione dello specifico verbale, in caso di contestazioni, di ogni tipo di irregolarità riscontrate ed eventuali conseguenti diffide;
12) modifica della ragione sociale del soggetto;
13) cessione dello stesso;
14) cessazione dell’attività;
15) concordato preventivo, fallimento;
16) stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento.
6.3 L’Appaltatore deve provvedere altresì a tutte quelle altre prestazioni, ancorché non specificate, che si rendessero necessarie per effettuare il servizio a regola d'arte.
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B. – Da parte dell’Ufficio Speciale RSC.
6.4 L’Ufficio Speciale RSC mantiene le attività di indirizzo, programmazione, verifica e controllo sul livello qualitativo e rispondente delle prestazioni attraverso le figure professionali e amministrative incaricate.
6.5 Nello specifico:
1) sovraintende alla regolare esecuzione del Servizio;
2) cura la programmazione e valutazione in merito agli interventi e alle priorità individuate.
3) Promuove, sostiene, favorisce e pone in essere ogni azione ed ogni intervento teso alla realizzazione di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 105 del 26/05/2017 - “Piano di indirizzo di Roma Capitale per l’inclusione delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti”;
4) verifica dei progetti individuali e loro esecuzione;
5) promuove attività di coordinamento con altri Enti e Istituzioni Pubbliche e Private, impegnate per specifiche competenze sulle tematiche inerenti il Servizio affidato, anche attraverso protocolli di intesa e attività di formazione e aggiornamento congiunte;
6) definisce, d’intesa con il coordinatore, le linee di condotta del gruppo di lavoro;
7) definisce modalità di intervento specifiche, in relazione a criticità che possono emergere negli interventi rispetto a situazioni caratterizzate da elevata complessità e vulnerabilità;
8) verifica e ed esercita il controllo sul livello qualitativo e rispondente delle prestazioni;
9) verifica e ed effettua il monitoraggio della regolare esecuzione del Servizio.
6.6 L’Ufficio RSC si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l’Appaltatore possa nulla eccepire, di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità delle attività rese mediante il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
ART. 7 ‒ Personale
7.1 Il personale dell’Appaltatore deve impostare il proprio contegno alla massima professionalità, agendo con criteri di responsabilità, attenendosi alle disposizioni impartite dall’Ufficio Speciale RSC e alle regole dell'Ente, osservando in modo scrupoloso i propri doveri.
7.2 Si richiede flessibilità oraria e reperibilità del personale, al fine di garantire ottimale copertura del Servizio.
7.3 L’Appaltatore deve applicare, nei confronti del personale impiegato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni in tutti i loro istituti (anche per i soci lavoratori di cooperativa), a prescindere da qualsiasi regolamento interno, statuto, delibere, etc., nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni, e in genere da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria. L’Appaltatore è obbligato, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.
L’Appaltatore è altresì tenuto a rispettare i regolamenti emanati dalle competenti Autorità in materia di contratti di lavoro.
Tali obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
7.4 Per quanto non espressamente previsto relativamente alle norme comportamentali e disciplinari, si fa riferimento al Codice Civile, alla legislazione vigente e alla disciplina generale dei Contratti di Lavoro.
7.5 L’Appaltatore si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53 co. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. e dell’art. 1, co. 42, lett. l) della L. n. 190/2012 s.m.i.
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7.6 L’Appaltatore è tenuto ad adempiere ad ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa, di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., nonché in materia tutela della Privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.
7.7 L’Appaltatore, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara di essere a conoscenza che Roma Capitale procederà alla revoca immediata dei rapporti contrattuali e l’esclusione da successive gare in caso di mancato rispetto del C.C.N.L, contratti integrativi territoriali, obblighi contributivi, nonché di accertata violazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori.
ART. 8 – Funzioni
8.1 Per l’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi, è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx.
8.2 Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) è .
8.3 La regolarità dell’esecuzione è attestata da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento.
ART. 9 - Oneri assicurativi a carico dell’Appaltatore
9.1 E’ a carico dell’Appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati nelle attività convenzionate e dovrà essere esibita, in proposito e ove richiesta, idonea documentazione relativa all’anno finanziario.
9.2 L’Appaltatore solleva fin d’ora Roma Capitale e l’Ufficio RSC da ogni e qualsiasi onere e responsabilità sia relativamente all’osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti sia per qualunque atto od omissione da parte degli operatori nei confronti delle persone accolte e di terzi che possano cagionare responsabilità amministrative, civili e penali.
9.3 L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero, qualunque ne sia la natura o la causa.
9.4 È a carico dell’Appaltatore, l’adozione, nella esecuzione delle relative prestazioni, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’esecutore medesimo, restandone del tutto esonerata Roma Capitale.
9.5 L'Appaltatore è obbligato, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto.
9.6 La predetta polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del contratto.
9.7 L’Appaltatore, inoltre, è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione per Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’Appaltatore, a qualsiasi titolo, si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per sinistro e ad € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomilaeuro/00) per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l’estensione al cosiddetto “Danno Biologico”, l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la “Clausola di Buona Fede INAIL”.
9.8 La copertura assicurativa decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e cessa al termine del servizio, il 20/09/2020, o, comunque, alla data di attestazione di regolare esecuzione del servizio.
9.9 L’Appaltatore trasmette all’Ufficio RSC copia della polizza di cui al presente articolo almeno 3 (dieci) giorni prima della stipula del presente Accordo Quadro.
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9.10 L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore non comporta l’inefficacia della relativa garanzia.
9.11 La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.
ART. 10 - Ulteriori oneri e/o obblighi a carico dell’Appaltatore
10.1 Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente Accordo Quadro, nei singoli Contratti esecutivi e nel Capitolato, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste.
10.2 L’Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nei singoli Contratti esecutivi e nel Capitolato.
10.3 Le prestazioni contrattuali oggetto del presente contratto dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche tecniche indicate nel Capitolato.
10.4 L’Appaltatore è tenuto altresì a rispettare, a seguito della stipula dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi:
1) gli obblighi riferiti all’avvio delle prestazioni;
2) obblighi relativi alle preventive autorizzazioni;
3) gli obblighi di comunicazione del personale impiegato nell’esecuzione dell’Appalto e degli eventuali titoli professionali;
4) gli obblighi afferenti il pagamento delle spese contrattuali;
5) gli obblighi afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
6) gli obblighi afferenti il rispetto dei Protocolli d’intesa e di integrità;
7) gli obblighi assicurativi e previdenziali;
8) gli obblighi relativi all’eventuale sostituzione del personale diverso da quello presentato in sede di offerta con personale di pari esperienza;
10.5 L’Appaltatore nell’esecuzione contrattuale si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Ufficio RSC.
10.6 L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Capitale ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
10.7 L’Appaltatore oltre al rispetto degli obblighi di cui ai commi precedenti è tenuto a:
1) mettere a disposizione dell’Ufficio RSC copia della documentazione relativamente ai locali messi a disposizione secondo la vigente normativa;
2) non usare attrezzature non rispondenti alle norme di qualità ed antinfortunistiche in vigore al momento del loro utilizzo;
3) all’organizzazione delle prestazioni e all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie agli interventi programmati;
4) la formazione e l’informazione del personale;
5) la predisposizione di tutto quanto necessario per la tutela della salute del personale impiegato.
10.8 L’Appaltatore si obbliga a cooperare con l’Ufficio RSC in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali.
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ART. 11 - Garanza definitiva
11.1 L'Appaltatore per la sottoscrizione del presente Accordo Quadro è obbligato a costituire la garanzia definitiva.
11.2 La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai relativi Contratti Attuativi, nonché il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime.
11.3 Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l’importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo presuntivo massimo dell’Accordo Quadro. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso del 10%.
Ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
11.4 La garanzia definitiva a scelta dell’Appaltatore può essere prodotta sotto forma di cauzione o fidejussione secondo le seguenti modalità:
1) mediante bonifico SEPA, versamento in contanti (entro il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), o con assegni circolari non trasferibili presso tutte le filiali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina, intestato a Roma Capitale – Ragioneria Generale - Depositi Cauzionali – IT 53 P 02008 05117
000104068723, indicando il predetto codice iban e il codice ente n. 7;
2) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx Provinciale o presso Aziende autorizzate;
3) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività;
4) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività;
5) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
11.5 La garanzia fideiussoria di cui ai numeri 3), 4) e 5) dovrà contenere anche le sotto-indicate condizioni:
1. “Il sottoscritto Istituto (bancario, assicurativo o intermediario finanziario) si obbliga sin da ora ed incondizionatamente alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, alla rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché ad effettuare, entro 15 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione e senza alcuna riserva, il versamento della somma garantita a beneficio di “Roma Capitale” presso la “Tesoreria Capitolina” .
2. “Il sottoscritto Istituto (bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l’affidatario dell’appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt.11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983)”.
11.6 La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.
11.7 La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti esecutivi nonché a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più
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all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.
11.8 La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione.
11.9 L’Ufficio RSC può richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
11.10 Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, co. 7 del Codice per la garanzia provvisoria.
11.11 L’Ufficio RSC ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni derivanti dal contratto nel caso di relativa risoluzione disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei prestatori di servizio comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica degli esecutori in relazione a ciascun eventuale Contratto Esecutivo
11.12 La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
11.13 La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell’intero Accordo Quadro, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
11.14 Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente Accordo Quadro non siano affidati integralmente i servizi per l’intero importo complessivo presunto, l’ammontare residuo, pari al 20% (venti/percento) dell’iniziale importo garantito, è svincolato, alla data di emissione della certificazione di regolare rendicontazione “finale” xxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla mancata consegna dei servizi del successivo Contratto Applicativo rispetto al termine indicativo previsto nel presente contratto e salvo diversa formale preventiva comunicazione dell’Ufficio RSC afferente un differimento del termine di affidamento medesimo.
11.15 Qualora, a seguito della stipula del presente Accordo Quadro, non venga affidato alcun Contratto Esecutivo, il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale del medesimo AQ.
In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, all’Appaltatore sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo.
11.16 In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.
ART. 12 - Corresponsione dei compensi
12.1 Al pagamento si provvederà posticipatamente, con apposita Determinazione Dirigenziale di
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liquidazione, dietro presentazione di regolari fatture elettroniche riferite al servizio effettuato secondo quanto indicato nel singolo CE e previo accertamento da parte dell’Ufficio RSC dell’effettivo e regolare svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, oltre che delle verifiche di legge.
12.2 È previsto l’obbligo di Roma Capitale – Ufficio RSC di pagare entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura, purché corredata dalla documentazione di cui al precedente comma.
12.3 L’Ufficio RSC, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 40 del 2008, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Ufficio RSC applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
12.4 Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dall’Autorità, non produrrà alcun interesse.
12.5 Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell’ufficio è XXB87U.
12.6 Come chiarito dalla Circolare 1/E della Agenzia delle Entrate del 9.2.2015, Roma Capitale – Ufficio RSC non rientra nell’ambito applicativo dello “split payment” previsto dall’art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico dell’Appaltatore gli ulteriori adempimenti fiscali.
12.7 L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’Ufficio RSC sul conto corrente dedicato dichiarato dall’Appaltatore.
12.8 La sottoscrizione del presente Accordo Quadro comporta l’assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
12.9 L’accordo Quadro ed i relativi Contratti Esecutivi è soggetto a condizione risolutiva nel caso in cui le transazioni di cui all’art. 3 della citata legge n. 136/2010 non siano state eseguite avvalendosi di banche o della società Poste italiane S.p.a., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, previa apposizione nei relativi strumenti di pagamento del codice identificativo della gara (CIG).
12.10 L’Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi conseguente agli eventuali Contratti Esecutivi comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro e che, pertanto, in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.
ART. 13 - Controlli sul rispetto dei CCNL e sui livelli di qualità delle prestazioni
A. – Sul rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro.
13.1 La vigilanza sulla effettiva realizzazione dei progetti individuali di intervento spetta all’Ufficio RSC.
13.2 Salvo ogni altra attribuzione di competenza assegnata da Leggi o Regolamenti, è riservato a Roma Capitale – Ufficio RSC il diritto-dovere di effettuare controlli del caso tramite propri funzionari. Roma Capitale vigilerà, comunque, sulla corrispondenza delle attività rispetto a quanto previsto nel presente Accordo Quadro.
13.3 Saranno svolte riunioni periodiche presso il competente Ufficio al fine di valutare l’andamento generale dei servizi e per esaminare i percorsi di intervento ipotizzati con lo scopo di assicurare l’acquisizione di ogni utile elemento di conoscenza atto a qualificare e migliorare il Servizio.
13.4 Ai sensi della deliberazione C.C. n. 135/2000 e del relativo Regolamento adottato con deliberazione
C.C. n. 259/2005, l’Appaltatore si impegna all’obbligo del rispetto dei C.C.N.L. in tutti i loro istituti anche per i soci lavoratori di cooperativa a prescindere da qualsiasi regolamento interno (delibere, statuti, etc.) e all’adempimento, inoltre, di ogni obbligo retributivo in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
13.5 Inoltre, l'Appaltatore è consapevole di quanto altro espresso in materia dalla deliberazione C.C. n. 135/2000, e cioè:
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1) che Roma Capitale – Ufficio RSC può procedere all'immediata revoca dei rapporti contrattuali nonché all'esclusione da successive gare, in caso di mancato rispetto dei CCNL, contratti integrativi territoriali, obblighi contributivi, nonché in caso di accertata violazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori;
2) che da parte di Roma Capitale – Ufficio RSC per il periodo di esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi potranno essere svolti controlli ordinari (trimestrali) e che, controlli straordinari circa gli adempimenti sopra descritti, potranno essere eseguiti su richiesta di singoli o associazioni.
13.6 Roma Capitale, potrà richiedere copia conforme della documentazione idonea ad attestare l’effettivo rispetto dei CCNL.
B. – Sul rispetto degli standard qualitativi in sede di esecuzione dei Contratti Esecutivi.
13.7 In corrispondenza del raggiungimento di mesi 3 (tre) di attività, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (di seguito “DEC”) ovvero il RUP provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l’esecuzione delle prestazioni tenendo presenti, tra l’altro, i seguenti parametri:
1) non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
2) non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle indicazioni del DEC ovvero del RUP;
3) numero delle penali eventualmente applicate nel xxxxx xx 00 (xxxxxxx) giorni;
4) esiti negativi dei controlli del presente articolo, lett. B);
5) numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso di esecuzione.
13.8 Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte dell’Ufficio RSC devono essere notificate all’Appaltatore ai sensi dell’articolo del presente Accordo Quadro afferente le penali.
13.9 Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell’Appaltatore in relazione al giudizio sulla corretta esecuzione o meno del relativo CE, purché concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell’applicazione dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
C. – Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni di ciascun Contratto Applicativo.
13.10 L’Ufficio RSC verifica il regolare andamento dell'esecuzione da parte dell'Appaltatore attraverso il DEC.
13.11 Al D.E.C. competono le seguenti funzioni:
1) il coordinamento, la direzione e il controllo qualitativo e contabile dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi;
2) il controllo sulla regolare esecuzione da parte dell’Appaltatore;
3) lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal D.Lgs. n. 50/16, dal d.P.R. n. 207/2010 (per le parti ancora vigenti), dalle Linee Guida ANAC;
4) lo svolgimento di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati da Roma Capitale.
13.12 Competono altresì al D.E.C. le seguenti attività:
1) svolge, in coordinamento con il RUP, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'Appaltatore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
2) si attiva nelle fasi procedurali relative alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/16;
3) riferisce tempestivamente al RUP in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali;
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4) su autorizzazione del RUP dà avvio all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
5) accerta le prestazioni effettuate dall’Appaltatore, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, previa conferma da parte del RUP, ai fini dei pagamenti nel termine indicato nel contratto;
6) ordina la sospensione delle prestazioni contrattuali qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime;
7) redige i verbali di ripresa dell'esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione;
8) a seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell’Appaltatore, effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
13.13 Nei singoli CE la verifica di conformità è effettuata direttamente dal DEC, sentito il RUP. 1
13.14 La verifica di conformità di ciascun CE, il cui verbale deve esser firmato sia dal DEC che dal RUP, è effettuata in corso di esecuzione secondo la periodicità stabilita nel relativo CE. Ove non determinata nel CE, la periodicità deve intendersi come mensile.
13.15 Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
13.16 Le predette attività di verifica del DEC hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
ART. 14 - Inadempienze
14.1 Qualora dal controllo il servizio dovesse risultare non conforme a quello che l’Appaltatore è contrattualmente tenuto a rendere, dette inadempienze e/o disservizi saranno contestati all’Appaltatore stesso, con invito a rimuoverli immediatamente e a presentare, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni, le proprie giustificazioni a riguardo.
14.2 Nel caso in cui l’Appaltatore non ottemperi all’invito di cui al precedente comma, entro il termine fissato in 10 (dieci) giorni, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o i disservizi contestati, verrà applicata, per ogni inadempienza o disservizio contestato, una penale sul compenso relativo alla fase mensile nella quale si siano verificate dette inadempienze e/o disservizi.
ART. 15 - Penali e risoluzione del contratto
15.1 L’Ufficio RSC si riserva di applicare, in caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali complessivamente assunti, le seguenti penali in conformità alla progettazione a base di gara ai sensi delle norme vigenti:
1) salvo che non costituisca causa di risoluzione, una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione sulla base delle indicazioni del RUP o del DEC;
2) salvo che non costituisca causa di risoluzione, una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla produzione a Roma Capitale delle polizze assicurative di cui supra eccedente il termine di 10 (dieci) giorni antecedenti la stipula dell’Accordo Quadro;
3) una penale in misura pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali dei singoli Contratti Esecutivi;
4) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal RUP o dal DEC;
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5) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo Contratto Esecutivo per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal DEC o dal RUP;
6) una penale del 5% del valore, nel caso di violazione da parte dell'Appaltatore di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità.
15.2 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto dall’Ufficio Speciale RSC all’Appaltatore.
L’Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni all’Ufficio RSC nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione.
Qualora le giustificazioni addotte dall’Appaltatore, a giudizio insindacabile dell’Ufficio RSC, non fossero ritenute ammissibili e/o fondate, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
15.3 È ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’Appaltatore.
Xxxx'istanza di disapplicazione delle penali decide Roma Capitale su proposta del RUP, sentito il DEC.
15.4 L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di rendicontazione, ovvero anche di fatture rendicontazioni, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.
15.5 L’Ufficio RSC potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
15.6 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
15.7 L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
15.8 Il DEC riferisce tempestivamente al RUP in merito agli eventuali ritardi e/o inadempienze nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali.
15.9 Qualora il ritardo e/o le inadempienze nell'adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo, il RUP propone all’Ufficio RSC la risoluzione per grave inadempimento.
15.10 Per i casi non espressamente previsti l’importo delle penali verrà determinato, per analogia, con riferimento alle fattispecie tipizzate nel presente articolo.
15.11 Il ripetersi per tre volte di dette inadempienze comporta la risoluzione di diritto del contratto.
ART. 16 - Risoluzione per grave inadempimento o per grave ritardo
16.1 In relazione alla risoluzione dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Applicativi si applicheranno per quanto compatibili le fattispecie previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché, in relazione alle modalità e sempre per quanto compatibili, quelle disciplinate dal codice civile.
A. - Risoluzione per grave inadempimento
16.2 Quando il DEC accerta che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali di cui all’Accordo Quadro e/o del singolo Contratto Esecutivo, tale da compromettere la buona riuscita del relativo affidamento, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'Appaltatore.
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16.3 Su indicazione del RUP, il DEC formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a n. 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP.
16.4 Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l’Ufficio RSC, su proposta del RUP, dispone la risoluzione dell’Accordo Quadro e/o del singolo Contratto Esecutivo.
B. - Risoluzione per grave ritardo
16.5 Nel caso di ritardata esecuzione delle prestazioni per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni di programma, il DEC assegna all’Appaltatore un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, per compiere le prestazioni contrattuali, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
Scaduto il termine assegnato, il DEC verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con l’assistenza di 2 (due) testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al RUP.
16.6 Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l’Ufficio RSC, su proposta del RUP, delibera la risoluzione del contratto.
16.7 Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardato e/o irregolare adempimento delle prestazioni contrattuali superi la percentuale del 10% del valore complessivo del singolo CE, il RUP promuove le procedure di risoluzione per grave inadempimento di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, che determinerà la risoluzione del contratto.
C. - Provvedimenti successivi alla risoluzione
16.8 Il RUP, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione dell’Accordo Quadro singolo CE dispone con preavviso di 20 (venti) giorni affinché il DEC curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite,
16.9 Il DEC verifica la conformità, procede a redigere lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità previste dalle norme vigenti.
16.10 Ai sensi del co. 7, dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/16, con il verbale di accertamento tecnico e contabile è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.
16.11 In sede di liquidazione finale, è determinato l’onere da porre a carico dell’Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il presente contratto, ove l’Ufficio RSC non si sia avvalso della facoltà prevista dall’art. 110 del Codice.
ART. 17 Ulteriori casi di risoluzione
17.1 Accordo Quadro e singolo Contratto Esecutivo sono risolti di diritto, oltre che in tutti i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, al verificarsi di:
1) modificazione delle finalità perseguite dall’Appaltatore o dalle metodologie adottate nell’espletamento del servizio non concordate con il RUP ed il DEC;
2) mancata osservanza o manifestazione di omissione circa quanto previsto ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;
3) eventuale subappalto delle attività oggetto dell’Accordo Quadro ad altri organismi/imprese;
4) mancato rispetto delle regole di carattere amministrativo, contabile, assicurativo retributivo e previdenziale;
5) cessione dell’Accordo Quadro e/o dei relativi Contratti Esecutivi (la cessione si configura anche nel caso in cui l’Appaltatore venga incorporato da altre Aziende);
6) la cessione/affitto di azienda o di ramo di azienda e tutti gli altri casi in cui l’Appaltatore sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica;
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7) in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell’Appaltatore;
8) la comunicazione a Roma Capitale di notizie/informazioni/dichiarazioni non veritiere, in qualsiasi momento l’Amministrazione ne venga a conoscenza.
ART. 18 – Clausola risolutiva espressa
Roma Capitale si riserva d’avvalersi della clausola risolutiva espressa qualora, nel corso dell’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi, sia disposta l’applicazione di una misura cautelare o intervenga il rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p., nei confronti dell’imprenditore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula ed all’esecuzione del contratto
ART. 19 - Recesso
18.1 L’Ufficio RSC si riserva, il diritto di recedere dal presente Accordo Quadro e dai relativi Contratti Attuativi, nei casi e nei modi previsti dalla legge ovvero nel caso di cessate esigenze. Nulla è dovuto, in tal caso, all’Appaltatore, se non per la parte che abbia già avuto esecuzione.
18.2 L’Ufficio RSC si riserva comunque la facoltà di avvalersi della possibilità di risolvere l’Accordo Quadro ed i relativi Contratti Attuativi, inviandone apposita comunicazione scritta all’Appaltatore entro un mese dalla data di scadenza dello stesso.
18.3 L’Ufficio RSC si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e dai relativi Contratti Attuativi, per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’Appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 c.c.
18.4 Ai sensi dell’art.1, co. 13 della L. n. 135/2012, l’Ufficio RSC, una volta validamente sottoscritto/i il/i CE, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/i CE medesimo/i, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a n. 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, co. 1, della L. n. 488/1999, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/i CE, siano migliorativi rispetto a quelli del/i CE sottoscritto/i e l’Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cit. 26, co. 3 della L. n. 488/99.
18.5 Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.
18.6 Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, co. 3 del D. Lgs. n. 159/2011, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. cit. sono corrisposti sotto condizione risolutiva e l’Ufficio RSC recede dai CE e dall’AQ, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
18.7 Il recesso di cui sopra si applica anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto.
ART. 20 - Modifiche del regolamento contrattuale
19.1 Qualora cambino le condizioni su cui si fonda il presente Accordo Quadro, siano necessari interventi d’urgenza o si verifichino accadimenti particolari non previsti, è possibile concordare variazioni in più o in meno, di natura temporanea o definitiva, delle prestazioni richieste, nel rispetto delle opportunità e delle condizioni poste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.
19.2 Le modifiche, nonché le varianti, del presente contratto dovranno essere autorizzate dall’Ufficio RSC in conformità e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.
19.3 L’Appaltatore risponderà verso Roma Capitale del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, a provvedere al ripristino a regola d’arte,
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con oneri a suo totale carico e fatta salva la risoluzione dell’Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi, ai sensi dell’art. 176 del D.Lgs. n. 50/2016 e fermo restando l’ulteriore risarcimento di ogni danno a Roma Capitale, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese.
ART. 21 Sospensioni o riprese dell’esecuzione
20.1 Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e/o dei relativi CE, il R.U.P ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
20.2 È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal R.U.P. nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
20.3 Fuori dei casi sopra indicati, il R.U.P. può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dalla normativa vigente.
20.4 Il R.U.P., con l'intervento del legale rappresentante pro-tempore o di altro soggetto munito di idonei poteri rappresentativi dell’Appaltatore, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dall'Appaltatore. I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del R.U.P. non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'Appaltatore. Nel verbale di ripresa il R.U.P. indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
20.5 L’Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni contrattuali, senza che l’Ufficio RSC abbia disposto la ripresa dell’esecuzione, può diffidare per iscritto il responsabile unico del procedimento perché provveda a quanto necessario alla ripresa.
20.6 Nei casi di sospensione per ragioni di pubblico interesse o necessità, il R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le suddette ragioni che lo hanno indotto a sospendere le prestazioni contrattuali.
20.7 Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento contrattuale senza indennità; se Roma Capitale si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
20.8 Ai sensi della normativa vigente, salvo il caso di opposizione di Roma Capitale allo scioglimento, per la sospensione delle prestazioni contrattuali, qualunque sia la causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo.
20.9 Quando la sospensione sia dovuta a cause attribuibili all’esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato contrattualmente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
20.10 L’Appaltatore, che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni contrattuali nel termine fissato, può richiederne la proroga.
La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto di Roma Capitale.
La risposta in merito all'istanza di xxxxxxx è resa dal responsabile del procedimento entro trenta giorni dal suo ricevimento.
20.11 L’Appaltatore deve ultimare le prestazioni contrattuali nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna.
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L'ultimazione delle prestazioni contrattuali, appena avvenuta, è comunicata dall’Appaltatore per iscritto al R.U.P., il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
20.12 L’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento dell’Accordo Quadro e/o dei singoli CE né ad alcuna indennità qualora le prestazioni contrattuali, per qualsiasi causa non imputabile a Roma Capitale, non siano ultimate nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
20.13 Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni contrattuali disposte da Roma Capitale per cause diverse da quelle previste dalla normativa vigente sono considerate illegittime e danno diritto all’Appaltatore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.
ART. 22 - Rapporto di lavoro
Il presente Accordo Quadro ed i relativi Contratti Attuativi non instaurano alcun rapporto di lavoro tra Roma Capitale e i singoli operatori dell’Appaltatore impiegati per l’espletamento del servizio.
ART. 23 – Normativa di riferimento
22.1 L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, nonché ai regolamenti delle competenti autorità in materia di contratti di lavoro (rispetto dei C.C.N.L. e dei contratti integrativi di categoria in tutti i loro istituti anche per i soci lavoratori di cooperativa, a prescindere da qualsiasi regolamento interno, statuto, delibere, ecc. e ad adempiere a ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa), di sicurezza sui luoghi di lavoro (ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), di tutela della Privacy (ex D.Lgs. 196/2003) di tracciabilità finanziaria ex L. 136/2010 s.m.i. e di quant’altro possa comunque interessare la gestione del servizio oggetto della presente convenzione.
22.2 L’Appaltatore non potrà comunicare a soggetti terzi i dati personali di cui viene a conoscenza.
22.3 L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136 del
2010. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a Roma Capitale – Ufficio RSC e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma - della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 24 - Subappalto
Non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di servizio inserito nell’Allegato IX del D. Lgs. 50/2016.
ART. 25 - Ulteriori penali e cause di risoluzione
25.1 Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra Roma Capitale e la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma sottoscritto in data 21/07/2011, in caso di informativa interdittiva del Prefetto per emersione di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, il Accordo Quadro e i relativi Contratti Attuativi si intenderanno risolti.
25.2 Sarà inoltre applicata una penale del 10% del valore delle prestazioni effettuate a titolo di liquidazione forfetaria dei danni, salvo maggior danno.
ART. 26 Interpello in analogia a quanto disposto dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016
25.1 Successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi, o alla eventuale consegna d’urgenza, in caso di fallimento dell’Appaltatore, o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso (salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale cui all'articolo 186-bis del r.d. n. 267 del 1942) ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice, ovvero di recesso dal contratto ai sensi del D.Lgs. n. 159
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del 2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto ex artt. 120 ss. c.p.a., si procederà progressivamente con l’interpello dei soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.
25.2 L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede in offerta.
ART. 27 Ulteriori oneri a carico dell’Appaltatore
26.1 L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi, qualunque ne sia la natura o la causa.
26.2 È a carico dell’Appaltatore l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi,appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale.
26.3 Le spese di imposte, bollo e di registro relative al presente Accordo Quadro e ai relativi Contratti Attuativi, sono a carico dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 642 del 1972 e dell’art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986.
26.4 Sono a carico dell’Appaltatore tutte spese gli oneri connessi alla stipulazione del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi.
26.5 Ai sensi dell’art. 34, co. 35 della L. n. 221/2012, le spese per la pubblicazione di cui agli artt. 66, co. 7, II periodo e 122, co. 5, II periodo del D.Lgs. n. 50/16, sono rimborsate a Roma Capitale dall’Appaltatore entro il termine di sessanta giorni dalla stipula del presente Accordo Quadro.
ART. 28 – Elezione di domicilio. Comunicazioni.
27.1 Per l’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi e per ogni effetto di legge, l’Appaltatore dichiara di eleggere il proprio domicilio in ( ), alla Via n. .
27.2 Qualora nel corso dell’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi, si verificassero mutamenti del domicilio, gli stessi dovranno essere debitamente comunicati all’Ufficio RSC, che non risponderà in alcun caso di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa comunicazione.
ART. 29 - Tutela della riservatezza e della Privacy
28.1 Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni, l’Appaltatore deve nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui è titolare Roma Capitale.
28.2 Vengono affidati all’Appaltatore i seguenti compiti:
1) organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi al presente Accordo Quadro e ai conseguenti Contratti Attuativi;
2) organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori relativi ai Contratti Attuativi che verranno eseguiti e di tutti i dati personali di cui l’Appaltatore può venire in possesso nell’espletamento del presente Accordo Quadro.
28.3 L’Appaltatore dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all’applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. “Codice Privacy”), come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 (di recepimento del Regolamento UE n. 679/2016).
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28.4 L’Appaltatore dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/03 e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.
28.5 In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 45, del D.Lgs. n. 50/16 o G.E.I.E., le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascuna impresa costituente il raggruppamento, il consorzio o il gruppo di interesse economico.
ART. 30 – Foro competente
29.1 Le controversie che dovessero nascere in relazione all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi, o comunque in connessione o in dipendenza degli stessi, saranno devolute in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma. A tale fine l’Appaltatore elegge domicilio in Roma Capitale.
29.2 E’ escluso il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 ss. c.p.c.
Art. 31 – Comunicazioni
Tutte le comunicazioni tra le parti potranno avvenire, con pieno effetto di legge, a mezzo della Piattaforma telematica “Tutto Gare” di Roma Capitale.
Letto, sottoscritto e confermato.
p. l’Appaltatore p. Roma Capitale – Ufficio Speciale RSC Il Legale Rappresentante p.t. Il Direttore
(firma digitale) (firma digitale)