Contract
12 dicembre 2018
Contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale
CCL prestito di personale xxx.xxxxxxxxxxx.xx
Formazione continua
Fondo sociale
Esecuzione
Banca dati
Indice
PRIMA PARTE – Premessa 5
Significato del conferimento dell’obbligatorietà generale da parte del Consiglio federale
(DOG) per l’applicazione del CCL per il settore del prestito di personale 2019 – 2020 5
Indicazioni sull’applicazione della presente edizione speciale del CCL per il settore
del prestito di personale 2019 – 2020 5
SECONDA PARTE – Testo del CCL per il settore del prestito di personale 2019 – 2020 6
Preambolo 6
CCL per il settore del prestito di personale leggenda 2019 – 2020 7
1. Disposizioni generali 7
Art. 1 Campo di applicazione dal profilo geografico 7
Art. 2 Campo di applicazione dal profilo aziendale 7
Art. 3 Aziende con altri contratti collettivi di lavoro 7
Art. 4 Campo d’applicazione dal profilo personale 9
Art. 5 Durata dell’impiego 9
Art. 6 Dichiarazione di obbligatorietà generale (DOG) 9
Art. 7 Applicazione, aggiornamento professionale e fondo sociale 10
Art. 8 Associazione per l’applicazione, la formazione e il fondo sociale 11
Art. 9 Divieto di prestare crumiri e divieto di lavoro nero 11
2. Disposizioni materiali 12
Art. 10 Periodo di prova 12
Art. 11 Disdetta 12
Art. 12 Orario di lavoro 12
Art. 13 Vacanze 13
Art. 14 Giorni festivi 13
Art. 15 Assenze di breve durata 13
Art. 16 Servizio militare o civile obbligatorio 14
Art. 17 Maternità 14
Art. 18 Retribuzione 15
Art. 19 Assegnazione alle classi salariali 15
Art. 20 Salario minimo 15
Art. 21 Casi particolari 17
Art. 22 Base di calcolo locale 17
Art. 23 Versamento del salario 17
Art. 24 Supplementi 17
Art. 25 Lavoro notturno 17
Art. 26 Sicurezza sul lavoro / lavori speciali e lavori pericolosi 18
Art. 27 Pasti fuori sede 18
Art. 28 Malattia 19
Art. 29 Assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia 20
Art. 30 Infortunio 21
Art. 31 Previdenza professionale 22
3. Disposizioni inerenti al diritto delle obbligazioni 23
Art. 32 Applicazione 23
Art. 33 Commissioni professionali paritetiche regionali 23
Art. 34 Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria 23
Art. 35 Controlli aziendali 24
Art. 36 Organi di controllo 24
Art. 37 Conseguenze in caso di lievi violazioni del CCL per il settore del prestito di personale 24
Art. 38 Conseguenze in caso di constatazione di violazioni 24
Art. 39 Istanza di ricorso 25
Art. 40 Tribunale arbitrale 26
Art. 41 Disposizioni di altre leggi 26
Art. 42 Domicilio legale e foro giudiziario competente 26
Art. 43 Entrata in vigore e validità del CCL per il settore del prestito di personale 26
TERZA PARTE – Allegati 28
Appendice 1
Elenco dei CCL non dichiarati d’obbligatorietà generale, per i quali ai sensi dell’art. 3 CCL
vale il principio del primato 28
Appendice 2
Modulo per il calcolo dei salari minimi CCL per il personale non qualificato,
qualificato e formato per gli anni 2019 – 2020 30
Appendice 3
Zone a salario elevato dell’agglomerazione di Berna e dell’Arco del Lemano
(elenco secondo codice di avviamento postale) 42
PRIMA PARTE 5
Premessa
Significato del conferimento dell’obbligatorietà generale da parte del Consiglio federale (DOG) per l’applicazione del CCL per il settore del prestito di personale 2019 – 2020
Indicazioni sull’applicazione della presente edizione speciale del CCL per il settore del prestito di personale 2019 – 2020
Una pietra miliare nel settore, il Contratto collettivo per il prestito di personale (CCL prestito di personale) nella sua versione originaria è stato stipulato dalla parti contraenti in data 17 marzo 2009, rispettivamente 15 luglio 2011.
Il contratto, come tale, era vincolante esclusivamente per le parti contrattuali – ovvero per l’associazione dei datori di lavoro swissstaffing ed i suoi membri e per i sindacati firmatari Unia, Syna, Società svizzera degli impiegati di commercio (sic Svizzera) e Angestellte Schweiz ed i lavoratori loro associati.
Su rispettiva istanza delle parti contraenti, il Consiglio federale, con decreto del 13 dicem- bre 2011, entrato in vigore il 1° gennaio 2012 e valido fino al 31 dicembre 2014, ha confe- rito al CCL prestito di personale l’obbligatorietà generale.
Con l’entrata in vigore del Decreto di obbligatorietà generale (DOG), il CCL prestito di per- sonale è quindi diventato vincolante per l’insieme delle aziende di prestito di personale ed il personale da loro prestato, rientranti nel campo d’applicazione definito agli artt. 2 e 3 del contratto – salvo restando alcune parti di testo del contratto, alle quali il Consiglio federale non aveva conferito l‘obbligatorietà generale – e che, di conseguenza, rimanevano vinco- lanti unicamente per le parti contrattuali ed i loro membri.
Da allora, il Consiglio federale ha prolungato a diverse riprese la dichiarazione di obbliga- torietà generale (DOG) e da ultimo, con decreto del 12 dicembre 2018, ha conferito l’ob- bligatorietà generale alla qui presentata edizione del CCL prestito di personale con le modifiche concordate dalle parti contrattuali, stabilendone l’entrata in vigore al 1° gennaio 2019 e la durata della validità al 31 dicembre 2020.
Il testo formattato in caratteri normali corrisponde al testo del contratto DOG. Esso è vincolante per l’insieme delle agenzie di prestito di personale ed il personale da loro prestato.
Evidenziato con i caratteri in rosso sono le parti di testo introdotte dal Consiglio federale nell’ambito della dichiarazione d’obbligatorietà. Xxxx’esse sono vincolanti per l’insieme delle agenzie di prestito di personale ed il personale da loro prestato.
Contrassegnate in corsivo sono le parti di testo del contratto alle quali non è conferita l’obbligatorietà generale. Esse sono vincolanti unicamente per le parti contraenti ed i loro membri o associati, nonché per quelle aziende di prestito di personale che volon- tariamente si sono assoggettate al CCL prestito di personale ai sensi dell’art. 2 cpv. 3 del presente CCL prestito di personale.
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Preambolo
SECONDA PARTE
Il contraente swissstaffing
da una parte così come
Unia Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio Impiegati Svizzeri
dall’altra nell’intento di
· fornire un contributo importante allo sviluppo economico e sociale delle aziende di collocamento e dei lavoratori a prestito
· impedire la concorrenza sleale tra le aziende prestatrici di personale
· regolamentare in modo ragionevole le condizioni di lavoro e mettere in atto tale regolamentazione, segnatamente provvedendo a un’efficace attuazione contrattuale
· instaurare un rapporto leale tra le parti sociali, fondato sul principio della buona fede
· promuovere l’aggiornamento professionale dei lavoratori
· promuovere gli interessi delle organizzazioni professionali per il bene comune dei datori di lavoro e dei lavoratori
· fornire un contributo al miglioramento della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute dei lavoratori
stipulano il seguente Contratto collettivo di lavoro (in seguito denominato CCL per il settore del prestito di personale):
Leggenda 2019 – 2020 7
CCL per il settore del prestito di personale
1. Disposizioni generali
Art. 1
Campo di applicazione dal profilo geografico
Il CCL per il settore del prestito è valido in tutta la Svizzera.
Art. 2
Campo di applicazione dal profilo aziendale
1 Il CCL per il settore del prestito di personale è valido per tutte le aziende e unità operative di aziende
· titolari di un’autorizzazione federale o cantonale per l’attività di collocamento* di personale conformemente alla Legge sul collocamento (LC) e
· la cui attività principale è costituita dal prestito di personale.
2 La dichiarazione d’obbligatorietà generale vale per i lavoratori che vengono prestati dalle aziende conformemente al cpv. 1. Sono esclusi i lavoratori con salari al di sopra del gua- dagno massimo assicurato in base alla SUVA. Sono anche esclusi lavoratori che vengono prestati nelle aziende agricole in caso di difficoltà (per esempio assenze dovute alle vacanze e impedimenti al lavoro del dirigente dell’azienda o a situazioni di ingente lavoro).
3 Le aziende che non rientrano nel presente campo di applicazione sono libere di aderire al CCL per il settore del prestito di personale. In tal caso la disdetta è solo possibile alla scadenza del CCL per il settore del prestito di personale, conformemente all’art. 43 del presente contratto.
Art. 3
Aziende con altri contratti collettivi di lavoro
1 Il CCL per il settore del prestito di personale si applica anche se un’azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l’applica- zione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale – il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) e dell’articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
· che sono dichiarate d’obbligatorietà generale, oppure
· che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d’obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, di cui all’Appendice 1
· nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all’articolo 20 LC.
* corrigenda: attività di prestito di personale
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2 Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità gior- naliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
3 In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d’obbligatorietà generale e non elencati nell’Appendice 1 del presente CCL, valgono le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Da tale validità sono escluse le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell’art. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle azien- de dell’industria chimico-farmaceutica, dell’industria meccanica, dell’industria grafica, dell’industria orologiera, dell’industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in azien- de dei trasporti pubblici.
Questa esclusione è convenuta poiché i salari locali e del ramo consueti di questi settori sono superiori ai salari minimi indicati all’art. 20 del presente CCL.
Se la Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP) è in possesso di indizi concreti di dumping salariale in uno o più di questi settori, la CPSPP od ogni parte contraente del CCL per il settore del prestito di personale, può incaricare la rispettiva Commissione tripartita CCL (art. 360b CO) di svolgere un’inchiesta.
4 I parametri quantitativi fondamentali dei contratti collettivi di lavoro elencati all’Appendice 1, nonché le loro modifiche, entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione da parte delle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica CCL ‘tempdata’ indi- cata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). I parametri dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 vengono parimenti pubblicati dalle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
5 Alla scadenza di uno o più CCL dichiarati d’obbligatorietà generale o di un CCL giusta l’Appendice 1, come parimenti in caso di disdetta o abrogazione di uno di questi CCL,
le disposizioni di tali CCL concernenti il salario e la durata del lavoro, così come eventuali disposizioni sul pensionamento flessibile del CCL in questione, rimangono applicabili durante il periodo dei negoziati, fino a che non interviene l’abbandono dei negoziati
oppure la conclusione definitiva della la procedura di dichiarazione d’obbligatorietà. I particolari sono stabiliti dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale CPSPP.
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Art. 4
Campo d’applicazione dal profilo personale
1 Il CCL per il settore del prestito di personale si applica a tutti i lavoratori impiegati come lavoratori a prestito in aziende ai sensi dell’articolo 2.
2 Eccezioni:
I lavoratori il cui salario supera il guadagno massimo assicurato SUVA non sottostanno al presente CCL per il settore del prestito di personale.
3 I singoli datori di lavoro che non sottostanno al CCL per il settore del prestito di persona- le sono liberi di aderire al CCL per il settore del prestito del personale.
Art. 5
Durata dell’impiego
Per tutte le prestazioni definite in base alla durata dell’impiego del lavoratore presso l’azienda acquisitrice* (ad eccezione del periodo di prova e del periodo di disdetta) vengono addizionate tutte le missioni compiute sull’arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice*. Ventidue giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio sono considerati un mese.
Art. 6
Dichiarazione di obbligatorietà generale
1 La parti contraenti si impegnano affinché al presente CCL per il settore del prestito di personale venga conferita l’obbligatorietà generale (DOG).
2 La DOG viene chiesta con durata di 6 mesi al di là della scadenza del contratto.
3 Questa disposizione entra in vigore già prima della dichiarazione di obbligatorietà generale con la firma del contratto.
* corrigenda: azienda di prestito di personale
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Art. 7
Applicazione, formazione continua e fondo sociale
1 Alle parti contraenti del CCL per il settore del prestito di personale spetta in comune il diritto di esigere l’adempimento delle disposizioni del Contratto collettivo di lavoro da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori vincolati ai sensi dell’art. 357b CO.
2 Le parti contraenti provvedono comunemente all’esecuzione del presente contratto e all’applicazione delle singole disposizioni. Inoltre esse sostengono e promuovono la formazione continua dei lavoratori a prestito, al fine di consentire loro di progredire sul piano professionale e di migliorare la loro posizione sul mercato del lavoro, nonché per divulgare e migliorare la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute dei lavoratori. Le parti contraenti costituiscono un Fondo sociale per sostenere l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia (cfr. artt. 28 e 29).
3 Esse affidano l’applicazione, la promozione e l’esecuzione delle misure di formazione e perfezionamento professionale così come la promozione della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute dei lavoratori a prestito a un’associazione composta in modo pari- tetico, fermo restando che nei settori coperti da CCL l’applicazione è delegata agli organi paritetici competenti. L’associazione deve presentare annualmente un resoconto e allesti- re un preventivo conformemente agli articoli 2 e 3 LOCCL. La gestione degli affari è affi- data al sindacato Unia per quanto riguarda l’ambito dell’applicazione, e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l’aggiornamento professionale. Il Fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.
4 Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’1% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0,3%, quella dei lavoratori è dello 0,7%. I dettagli sono disciplinati dal Regolamento.
5 Per i membri delle organizzazioni contraenti le spese occasionate dall’applicazione del contratto e dalla formazione sono incluse nella quota sociale. Il rimborso della quota è disciplinato in un regolamento specifico e ammonta al massimo all’80% della quota sociale.
6 L’offerta di corsi di formazione e aggiornamento professionale proposta dai CCL settoriali si rivolge anche al personale a prestito, alle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti.
7 L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale. Il Regolamento disciplina l’organizzazione e l’utilizzazione dei fondi nei
singoli casi.
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Art. 8
Associazione per l’applicazione, la formazione continua e il fondo sociale
1 L’organizzazione fondata dalle parti contraenti il CCL per il settore del prestito di perso- nale per l’applicazione, il fondo sociale, la promozione della formazione e dell’aggiorna- mento professionale, nonché per la promozione della sicurezza sul lavoro e la protezione della salute ha la forma giuridica di associazione. I membri sono designati pariteticamen- te dalle parti contraenti. Alla presidenza dell’associazione si avvicendano ogni 18 mesi un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori. In caso di vuoto contrattuale, le parti convengono quali fra le prestazioni derivanti dal presente contratto devono continuare ad essere fornite.
2 Il Segretariato per l’applicazione è gestito dal sindacato Unia. Il Regolamento definisce i compiti nei dettagli.
3 Il Segretariato per la formazione continua è gestito da swissstaffing. Il Regolamento definisce i compiti nei dettagli.
4 Il Segretariato per il Fondo sociale è gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.
Il Regolamento definisce i compiti nei dettagli.
5 Tutti i dettagli concernenti in particolare l’impiego corretto dei mezzi, le prestazioni, l’organizzazione e lo svolgimento dei compiti dei Segretariati sono disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento.
6 Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contri- buti, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d’applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all’articolo 3.
Art. 9
Divieto di prestare crumiri e divieto di lavoro nero
1 Non è consentito il prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale.
2 Le parti s’impegnano a combattere il lavoro nero e i datori di lavoro s’impegnano a non lasciare eseguire opere in nero.
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2. Disposizioni materiali
Art. 10
Periodo di prova
1 Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la cui assunzione determina l’inizio di un nuovo rapporto di lavoro, i primi tre mesi d’impiego sono considerati periodo di prova.
2 Il periodo di prova, se viene effettivamente ridotto in seguito a malattia, infortunio o adempimento di un obbligo legale non assunto volontariamente, è prolungato di un periodo equivalente.
3 Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, sono considerati periodo di prova i primi due terzi di tale durata, al massimo comunque tre mesi.
Art. 11
Disdetta
1 Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento, con preavviso di due giorni lavorativi.
2 La disdetta di un contratto di lavoro a tempo indeterminato deve avvenire con un preavviso di:
· due giorni lavorativi, durante i primi tre mesi
· sette giorni, dal quarto al sesto mese di lavoro (compreso)
· un mese, a partire dal settimo mese di lavoro, per lo stesso giorno del mese successivo.
3 I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.
Art. 12
Orario di lavoro
1 L’orario di lavoro settimanale normale ammonta a 42 ore.
Le ore di lavoro prestate in più – dalla 43a alla 45a ora settimanale – sono considerate ore supplementari senza supplemento o compensabili in tempo libero di pari durata.
2 Le ore di lavoro prestate in più – a partire dalla 9.5a ora di lavoro giornaliero, nonché a partire dalla 45a ora di lavoro settimanale– sono considerate ore di lavoro straordinario giornaliero, rispettivamente settimanale, e sono indennizzate con un supplemento del 25% (salario di base + parte 13a mensilità) per i giorni settimanali. I supplementi per il lavoro straordinario giornaliero e quello settimanale non vengono accumulati. Per il supplemento fa stato quella categoria di lavoro straordinario con il maggior numero di ore per settimana.
3 Il lavoro domenicale è indennizzato con un supplemento del 50% (salario di base + parte 13a mensilità).
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Art. 13
Vacanze
1 Fino al compimento del 20° anno di età e a partire dal 50° anno di età il lavoratore ha diritto a 25 giorni lavorativi di vacanza (10,6%). Tutti gli altri lavoratori hanno diritto a 20 giorni lavorativi (8,33%) di vacanza (per il conteggio fa stato l’Appendice 2).
2 Per rapporti di lavoro singoli, della durata massima di 3 mesi, il salario per le vacanze può essere versato direttamente con il salario, ma deve essere indicato separatamente nel conteggio salariale. Per tutti gli altri rapporti di lavoro, il salario per le vacanze può essere versato soltanto al momento delle vacanze o in caso di cessazione definitiva del rapporto di lavoro, ammesso che fruire delle vacanze durante il periodo di disdetta non sia possibile o sia vietato dalla legge. I conteggi salariali devono regolarmente riportare il saldo aggiornato dei giorni di vacanza.
Art. 14
Giorni festivi
1 Trascorse 13 settimane, il lavoratore ha diritto all’indennità per la perdita di guadagno per tutti i giorni festivi ufficiali equiparabili alla domenica che cadono su un giorno lavorativo. Il datore di lavoro è libero di indennizzare il giorno festivo con un supplemento forfettario pari al 3,2% (per le modalità di conteggio fa stato l’Appendice 2). Il lavoratore ha diritto sin dal primo giorno di lavoro all’indennità per la perdita di guadagno per il 1° agosto, ammesso che esso cada su un giorno lavorativo.
2 Le missioni di lavoro compiute sull’arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice* vengono addizionate. Quale base di calcolo viene considerato l’orario di lavoro normale stipulato per contratto.
Art. 15
Assenze di breve durata
Dopo il periodo di prova i lavoratori hanno diritto a un’indennità per la perdita di guadagno dovuta alle loro assenze inevitabili nei casi seguenti:
· Matrimonio (al matrimonio è equiparata l’unione domestica registrata) del lavo-
ratore, decesso di un membro del nucleo famigliare o del partner convivente: 3 giorni
· Decesso di fratelli/sorelle, genitori, nonni o suoceri: 1 giorno
· Nascita o matrimonio (al matrimonio è equiparata l’unione domestica
registrata) di un/a figlio/a: 1 giorno
· Proprio trasloco: 1 giorno
· Ispezione militare: ½ giorno
· Cura dei propri figli malati, o di quelli che
vivono nella stessa economia domestica: 3 giorni al massimo per ogni caso di malattia
· Adempimento di obblighi legali: le ore necessarie L’indennità è calcolata in base all’orario di lavoro normale stabilito dal contratto.
* corrigenda: azienda di prestito di personale
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Art. 16
Servizio militare o civile obbligatorio
1 Dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, i lavoratori hanno diritto a percepire un’indennità per la perdita di guadagno durante il servizio militare o civile obbligatorio prestato in Svizzera pari:
· all’80% del salario per una durata massima di quattro settimane all’anno
· all’80% del salario secondo la scala bernese dopo due anni di impiego senza interruzione.
L’indennità è calcolata in base all’orario di lavoro normale stabilito dal contratto.
2 Se le prestazioni dell’indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.
3 Se, per ragioni d’ordine amministrativo, vengono trattenuti dalle prestazioni dell’IPG (Indennità di perdita di guadagno) contributi alla SUVA, al fondo di applicazione e
formazione, tali contributi non vengono rimborsati ai lavoratori. L’indennità per perdita di guadagno secondo l’articolo 16 cpv. 1, in tal caso, viene considerata ridotta dell’im- porto di tali deduzioni.
4 Le prestazioni summenzionate sono considerate una prosecuzione del pagamento del salario da parte del datore di lavoro ai sensi degli articoli 324 a+b CO.
Art. 17
Maternità
1 Secondo gli artt. 16b segg. della Legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), la lavoratrice ha diritto all’indennità di maternità se durante i nove mesi immediatamente
precedenti il parto era assicurata obbligatoriamente ai sensi della legge sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), se durante tale periodo ha esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi e se al momento del parto è ancora salariata.
2 Il diritto all’indennità inizia il giorno del parto. Durante il congedo maternità di al massimo 14 settimane (a Ginevra 16 settimane), la donna riceve l’80% del reddito medio consegui- to prima dell’inizio del diritto all’indennità. L’indennità di maternità è versata sotto forma
di indennità giornaliera, per un massimo di 98 indennità giornaliere (a Ginevra max. 112 indennità giornaliere). Il diritto si estingue prima, se la madre riprende la sua attività lucrativa. L’assicurazione per perdita di guadagno non versa indennità in caso di assenze dovute alla gravidanza.
3 Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.
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Art. 18
Retribuzione
1 Le classi salariali, le assegnazioni alle classi e i salari inseriti dalle parti contraenti nella banca dati elettronica CCL ‘tempdata’ costituiscono parte integrante del presente con- tratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale.
2 Sussiste un diritto alla 13a mensilità.
Art. 19
Assegnazione alle classi salariali
Il datore di lavoro ha il compito di assegnare ogni lavoratore alla classe salariale che gli corrisponde e di riportare tale assegnazione nel contratto di impiego del lavoratore.
Durante il periodo di prova è possibile correggere una volta l’assegnazione.
Art. 20
Salario minimo
2019 | 2020 | |
Lavoratori non qualificati: | 45‘175/anno o 3‘475/mese x 13 o 19.07/ora | 46‘150/anno o 3‘550/mese x 13 o 19.48/ora |
Lavoratori non qualificati, Ticino: | 39‘780/anno o 3‘060/mese x 13 o 16.79/ora | 39‘780/anno o 3‘060/mese x 13 o 16.79/ora |
Lavoratori non qualificati in zona con salario elevato: | 47‘775/anno o 3‘675/mese x 13 o 20.16/ora | 48‘750/anno o 3‘750/mese x 13 o 20.58/ora |
Lavoratori qualificati: | 56‘030/anno o 4‘310/mese x 13 o 23.65/ora | 56‘810/anno o 4‘370/mese x 13 o 23.98/ora |
Lavoratori qualificati, Ticino: | 52‘780/anno o 4‘060/mese x 13 o 22.28/ora | 52‘780/anno o 4‘060/mese x 13 o 22.28/ora |
Lavoratori qualifi- cati in zona con salario elevato: | 59‘930/anno o 4‘610/mese x 13 o 25.29/ora | 60‘710/anno o 4‘670/mese x 13 o 25.62/ora |
1 Devono essere rispettati i seguenti salari minimi1 soggetti all’AVS (in CHF):
1 Per il cantone Neuchâtel, i salari minimi qui di seguito sono applicabili, purché
siano superiori al salario
minimo previsto dalla Loi cantonale neuchâteloise
sur l’emploi et l’assuran-
ce-chômage ( LEmpl).
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2 (cancellato)
3 Sono considerate zone a salario elevato l’agglomerazione di Berna, l’Arco del Lemano, ed i Cantoni BS, BL, ZH e GE. Le zone a salario elevato dell’agglomerazione di Berna e dell’Arco del Lemano sono definite all’Appendice 3.
4 Sono considerati lavoratori qualificati quelli in possesso di
· un attestato federale di capacità (AFC) del settore, oppure
· una formazione professionale di base conclusa, della durata di almeno tre anni, idonea per l’attività in questione, oppure
· un certificato federale di formazione pratica (CFP) nel settore in questione e con almeno tre anni di esperienza nell’attività in questione.
5 Sono considerati lavoratori formati coloro che possono vantare almeno quatttro anni
di esperienza professionale nell’attività in questione, sempre che per l’attività esista una formazione professionale, e che hanno svolto almeno 1000 ore di lavoro per anno civile.
Il salario minimo per i lavoratori formati corrisponde all’88% del salario minimo dei lavora- tori qualificati.
2019 | 2020 | |
Lavoratori formati | 49‘307/anno o 3‘793/mese x 13 o 20.81/ora | 49‘993/anno o 3‘846/mese x 13 o 21.10/ora |
Lavoratori formati, Ticino | 46‘446/anno o 3‘573/mese x 13 o 19.60/ora | 46‘446/anno o 3‘573/mese x 13 o 19.60/ora |
Lavoratori formati in zona con salario elevato | 52‘738/anno o 4‘057/mese x 13 o 22.26/ora | 53‘425/anno o 4‘110/mese x 13 o 22.55/ora |
Per gli anni 2019 e 2020, il calcolo dei salari lordi per i lavoratori non qualificati, qualificati e formati è determinato in base a quanto indicato all’appendice 2.
6 Nel primo anno dopo l’apprendistato il salario minimo (per lavoratori qualificati) può essere ridotto del 10%.
7 Base per il calcolo delle ore annuali: 52,07 settimane a 42 ore ciascuna = 2187 ore.
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Art. 21
Casi particolari
Dietro richiesta, la Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di
personale (CPSPP) può – con il consenso della commissione professionale paritetica competente – autorizzare salari fino al 15% inferiori alle tariffe fissate per i lavoratori d’età inferiore ai 17 anni, studenti, praticanti e persone che lavorano al massimo due mesi durante l’anno civile, nonché per persone con limitate capacità di rendimento fisico o intellettuale.
Art. 22
Base di calcolo locale
La base di calcolo per il salario e per tutte le prestazioni e deduzioni è costituita in principio dal luogo in cui si trova l’azienda acquisitrice.
Art. 23
Versamento del salario
Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d’impiego.
Art. 24
Supplementi
1 I supplementi per lavoro straordinario, notturno e domenicale non possono essere accu- mulati. Viene preso in considerazione ogniqualvolta il supplemento più elevato.
2 Sono fatte salve le regolamentazioni dei CCL e aziendali per il lavoro a turni e per i settori in cui il lavoro domenicale è istituzionalizzato (ambito sanitario, gastronomia, trasporti pubblici, enti pubblici, aziende del turismo ecc.). Per quanto riguarda i supplementi sala- riali, le disposizioni dei CCL o aziendali vigenti in questi ambiti si applicano anche al per- sonale a prestito.
Art. 25
Lavoro notturno
Le ore di lavoro notturno temporaneo, prestate dalle 23 alle 6, o i turni di lavoro notturno temporaneo (prestate dalle 23 alle 6, risp. dalle 22 alle 5 o dalle 00 alle 7) sono indenniz- zate con un supplemento del 25%. Sono fatte salve le disposizioni della legge sul lavoro e delle relative ordinanze.
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Art. 26
Sicurezza sul lavoro / lavori speciali e lavori pericolosi
1 I titolari di autorizzazioni per l’attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d’applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
2 Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzio- ni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l’avvenuta istruzione nel contratto di missione. Le parti contraenti definiscono gli obiettivi di apprendimento e i contenuti delle lezioni necessarie per l’istruzione di base.
3 Secondo l’ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, le aziende acquisitrici sono respon- sabili delle misure e istruzioni complementari e a tal fine devono mettere a disposizione i dispositivi di protezione di base e le tute di protezione necessarie. Inoltre, le aziende acquisitrici devono garantire il rispetto delle istruzioni di protezione (rimozione dell’amian- to / lavori nell’acqua, nel fango, lavori sotterranei, ecc.), nonché comunicare e versare alle aziende prestatrici le indennità dovute al lavoratore.
Art. 27
Pasti fuori sede
Se un contratto collettivo settoriale, le cui disposizioni salariali sono parte integrante del presente contratto, prevede un’indennità per i pasti in caso di lavoro fuori sede, tale indennità è dovuta anche al personale a prestito.
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Art. 28
Malattia
1 Se un lavoratore o una lavoratrice si ammala durante la missione, ha diritto all’indennità per perdita di guadagno. Tutti i lavoratori che non sono a beneficio di una rendita AVS sono obbligatoriamente assicurati per un’indennità giornaliera in caso di malattia presso un’assicurazione malattia riconosciuta o presso una compagnia svizzera d’assicurazione.
Le condizioni e le prestazioni sono disciplinate all’articolo 29 del presente contratto. Le
prestazioni di tali assicurazioni equivalgono all’indennità per perdita di guadagno ai sensi dell’articolo 324a CO. La copertura assicurativa inizia il giorno dell’entrata in servizio con- venuta nel contratto. I lavoratori che beneficiano di una rendita AVS sono indennizzati conformemente all’articolo 324a CO.
2 Le prestazioni ammontano almeno all’80% del salario medio, premesso che l’incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
3 Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni civili, matura il seguente diritto:
· per lavoratori impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni ,
· per lavoratori assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di persona- le, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
· per lavoratori che non operano in un’azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assog- gettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale prestazio- ni in denaro per 60 giorni sull’arco di 360 giorni.
4 Qualora sussistano delle riserve concernenti malattie preesistenti, sono determinanti le
condizioni generali della compagnia di assicurazione. Insieme al contratto quadro o con- tratto d’impiego, al lavoratore deve essere comunicato il volume delle prestazioni, l’ente che fornisce le prestazioni e i premi dell’assicurazione malattia. In caso di malattia, il lavoratore deve immediatamente informare, oltre all’azienda acquisitrice, anche il datore di lavoro.
5 Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l’azienda prestatrice, vengono addizionate tutte le missioni compiute dal lavoratore per la medesima azienda prestatrice sull’arco di 12 mesi.
20
Art. 29
Assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia
1 Continuazione del pagamento dello stipendio da parte dell’assicurazione collettiva: l’azienda è tenuta ad assicurare collettivamente i lavoratori assoggettati al CCL per il settore del prestito di personale per un’indennità giornaliera pari all’80% del salario perso per malattia, tenuto conto dell’ultimo salario versato in base alla normale durata lavorati- va prevista dal contratto1. Con il versamento delle indennità giornaliere dell’assicurazione collettiva e con la partecipazione del 50% del datore di lavoro al premio, l’obbligo di continuare a pagare lo stipendio ai sensi degli articoli 324a e 324b CO è interamente tacitato.
2 Premi:
a) Pagamento dei premi: la parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50%, al massimo al 2,5%. Le eventuali eccedenze di premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi.
b) Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un’impresa stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia che preveda una prestazione differita e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80 % del salario perso durante il periodo di differimento. In tal caso, il lavoratore deve pagare al massimo la metà del premio dell’assicurazione di indennità giornaliera differita in base alla scala del- le riduzioni stabilita nel contratto quadro previsto dalla soluzione settoriale per l’indennità giornaliera in caso di malattia al massimo il 2,5%.
3 Condizioni minime d’assicurazione: le condizioni assicurative devono prevedere almeno quanto segue:
a) la copertura dell’assicurazione inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto,
b) il versamento di un’indennità in maniera analoga ai criteri della SUVA dopo al massimo due giorni di attesa a carico del lavoratore. Nel caso di un obbligo di prestazione differito, la perdita di guadagno deve essere corrisposta dal datore di lavoro alle stesse condizioni,
c) il pagamento dell’indennità va definito in base all’art. 28,
d) in caso di incapacità lavorativa parziale, l’indennità giornaliera è proporzionata al grado di inabilità, a condizione che questa sia almeno del 25%,
e) l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi, salvo nei casi di soggiorno all’estero determinato da impegni di lavoro, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica all’estero per convalescenza durante il quale non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute,
f) l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia,
1 Conformemente alla legge federale sull’ assicurazione malattia ( LAMal), RS 832.10 o alla legge federale sul contratto d’assicurazione ( LCA, RS 221.229.1)
21
g) la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di passare all’assicurazione individuale entro 90 giorni ai sensi dell’art. 71 cpv. 2 LAMal e dell’art. 109 OAMAL, fermo restando che il premio per l’assicurazione individuale è stabilito in base all’età del lavoratore al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicurazio- ne collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicu- razione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza premi differiti; in altre parole il termine di attesa può su richiesta del lavoratore uscente essere ridotto fino a due giorni, senza esame della salute.
4 I partner sociali offrono alle aziende di personale a prestito un’assicurazione collettiva di indennità giornaliera.
Art. 30
Infortunio
Durante la missione il lavoratore è assicurato presso la Suva contro gli infortuni professio- nali. L’assicurazione inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto e termi- na l’ultimo giorno di lavoro. Gli infortuni non professionali sono coperti secondo le dispo- sizioni della Suva. Se la Suva in caso di pericoli straordinari o di atti temerari ai sensi degli art. 49 e 50 dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF) esclude o riduce le prestazioni in caso di infortunio non professionale, non sussiste l’obbligo del datore di lavoro di continuare a pagare il salario ai sensi degli art. 324a e 324b CO.
22
Art. 31
Previdenza professionale
1 Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un’istituzione di previdenza professionale. Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:
2 Obbligo di assicurazione
· lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria dal 1° giorno
· altri lavoratori facoltativa dal 1° giorno
· lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti
la cui durata supera i tre mesi obbligatoria dal 1° giorno
· lavoratori con contratti di durata limitata
fino a tre mesi nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente
· se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra)
è prorogato a una durata che supera i tre mesi obbligatoria dal momento della
presa di conoscenza della proroga
· a partire dalla 14a settimana di lavoro sempre obbligatoria
3 Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l’azienda prestatrice, vengono addizionate tutte le missioni compiute dal lavoratore sull’arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.
4 Salario mensile assicurato
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio:
Xxxxxxx xxxxxx, dal quale vengono dedotti i contributi AVS: (dal 1.1.2015:
max. CHF 38.65 – corrisponde al massimo LPP riportato all’ora) CHF 25.75 Importo di coordinamento da dedurre: CHF 11.25
Salario orario assicurato (min. CHF 1.60): CHF 14.45
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese: 150
Salario mensile assicurato: CHF 2’175.00
5 Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di coordinamento cambiano ogni- qualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nella banca dati tempdata e pubblicati tempestiva- mente.
23
3. Disposizioni inerenti al diritto delle obligazioni
Art. 32
Applicazione
L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il set- tore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). L’organizzazione, i compiti e le competenze sono definiti in un regolamento.
Art. 33
Commissioni professionali paritetiche regionali
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’ap- plicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze rela- tive alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza.
Art. 34
Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria
1 Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commis- sione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commis- sioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP.
Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.
2 La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esa- minare l’adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiara- zione d’obbligatorietà generale.
24
Art. 35
Controlli aziendali
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professiona- li paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordina- mento.
Art. 36
Organi di controllo
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera
o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.
Art. 37
Conseguenze in caso di violazioni lievi del CCL per il settore del prestito di personale
1 Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell’av- venuta correzione delle infrazioni constatate e dell’adempimento dei doveri da parte dell’azienda controllata. I dettagli sono disciplinati dal regolamento.
2 Le aziende controllate non hanno diritto a indennizzi in relazione ai controlli aziendali effettuati.
Art. 38
Conseguenze in caso di constatazione di violazioni
1 In caso di violazioni del contratto rilevati dagli organi d’applicazione settoriali si applicano le disposizioni del CCL prevalente.
2 Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni con- trattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all’art. 35 CCL e all’art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR. I dettagli sono disciplinati dal regolamento.
25
3 L’azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisio- ne, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento com- pensatorio effettuato.
4 La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50’000.– nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l’ammontare della multa convenzionale vengono considerati l’entità delle presta- zioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati non- ché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie nega- te, così come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.
I dettagli sono disciplinati dal regolamento.
5 Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle nome del CCL per il settore del prestito
di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debita- mente conto anche delle dimensioni dell’azienda giudicata colpevole.
6 Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del pre- sente contratto. I dettagli sono disciplinati dagli statuti dell’Associazione Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del collocamento di personale.
7 In caso di violazione grave oppure ripetuta di una certa gravità del CCL per il settore del prestito di personale la CPSPP può proporre la revoca dell’autorizzazione per l’attività di prestito di personale.
Art. 39
Istanza di ricorso
1 Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
2 La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, deci- sioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
3 Il ricorso dev’essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impu- gnata dev’essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
26
4 Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno ricono- sciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al più tardi l’ultimo giorno del termine.
5 I dettagli sono disciplinati dal regolamento.
Art. 40
Tribunale arbitrale
1 Per tutta la durata del contratto è istituito un Tribunale arbitrale permanente, che delibera definitivamente su divergenze tra le parti contraenti riguardanti questioni di interpretazio- ne del presente contratto.
2 Il Tribunale arbitrale comprende un giurista designato congiuntamente, quale presidente del Tribunale, e due rappresentanti per ciascuna parte. Qualora le parti contraenti non si accordassero sulla sua designazione, la nomina del presidente è demandata al presiden- te del Tribunale d’Appello del Xxxxxx Xxxxx o ad una persona da esso designata.
3 I costi vanno a carico delle parti contraenti il CCL per il settore del prestito di personale.
Art. 41
Disposizioni di altre leggi
Per i casi non menzionati nel presente CCL per il settore del prestito di personale si applicano le disposizioni del CO, della Legge sul lavoro, della Legge federale concernen- te il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro e della Legge sul collocamento (LC), nonché le relative Ordinanze delle citate leggi.
Art. 42
Domicilio legale e foro giudiziario competente
Le parti contraenti riconoscono Berna quale domicilio legale e foro competente.
Art. 43
Entrata in vigore e validità del CCL per il settore del prestito di personale
1 Il presente CCL per il settore del prestito di personale entra in vigore con la dichiarazione di obbligatorietà generale da parte del Consiglio Federale, al più presto al 1° gennaio 2019, e vale fino al 31 dicembre 2020.
27
1bis Con mancata dichiarazione di obbligatorietà generale di questo CCL Prestito di perso- nale tramite il consiglio federale per il 1 gennaio 2019, questo CCL Prestito di personale entrerà in vigore il 1 gennaio 2019 e sarà valido vincolante senza obbligatorietà generale per le parti contraenti e i loro membri, come anche le aziende che adderiscono libera- mente entro l’articolo 2 paragrafo 3 sino al 31 marzo 2019.
2 In casi urgenti, su richiesta scritta presentata da una parte contraente, possono essere negoziate delle modifiche del presente contratto.
Zurigo/Berna, 12 dicembre 2018
Per swissstaffing
Xxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx-Rosinger
Presidente Direttrice
Per il Sindacato Unia
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx
Presidente Membro del Comitato direttore
Per il Sindacato Syna
Xxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxxx
Presidente Vicepresidente
Per la Società Svizzera degli impiegati di commercio
Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
CEO Caposettore a.i. professione e consulenza
Per Impiegati Svizzera
Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Macula
Presidente Membro Comitato direttore Responsabile del dossier
28
Allegati
TERZA PARTE
Appendice 1
Elenco dei CCL non dichiarati d’obbligatorietà generale, per i quali ai sensi dell’art. 3 CCL vale il principio del primato
Settore CCL (versione abbreviata)
Settore
Falegnami Falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino
Industria del legno Industria svizzera del legno Concessionari/autorimesse Concessionari Canton AG
Concessionari Canton BE e JU
Concessionari Canton BS e BL Concessionari Canton LU/NW/OW Concessionari Canton SO Concessionari Canton ZG Concessionari Canton ZH
Posatori di pavimenti Bauwerk Parkett AG St.Margrethen
29
Settore CCL (versione abbreviata)
Industria
Cura dei tessuti/lavanderie Bardusch AG Basel (Textil-Leasing)
Industrie orologiera e microtecnica Industrie orologiera e microtecnica svizzera / Unia
Industrie orologiera e microtecnica svizzera / Syna
Terziario
Porti Betriebsangestellte der ULTRA-BRAG AG
Sanità Ospedali cantonali Canton Argovia Case per anziani TI (ROCA) Hôpital du Jura
Istituti Ospidalieri Privati TI Ospedale cantonale di Zugo Personale ospedali di Berna Inselgruppe AG
Trasporto aereo ISS Aviation Genève
ISS Aviation Zürich – Personale fisso
(grado occupazionale pari o superiore al 50%)
ISS Aviation Zürich – Personale a tempo parziale con salario ad ora
Swissport Basilea
Swissport International SA – Genève pour le personnel avec salaire horaire
CCT Swissport International SA – Genève pour le personnel avec salaire mensuel
Swissport International AG, Station Zürich
Posta/trasporto/logistica Posta CH SA PostLogistics SA AutoPostale PostFinance SA
Appendice 2
Modulo per il calcolo dei salari minimi CCL per il personale non qualificato, qualificato e formato per gli anni 2019 e 2020
Modulo per il calcolo dei salari minimi CCL per il personale non qualificato, qualificato e formato per l’anno 2019
30
Non qualificato, da 20 a 49 anni
Ambiti | |||
Salario normale 3’475/mese | Salario elevato 3’675/mese | TI 3’060/mese | |
Salario di base / ora | 19.07 | 20.16 | 16.79 |
Indennità giorni festivi (3,2% del salario di base) | 0.61 | 0.65 | 0.54 |
Indennità vacanze (8,33% della somma: salario di base + indennità giorni festivi) | 1.64 | 1.73 | 1.44 |
13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità vacanze + indennità giorni festivi) | 1.78 | 1.88 | 1.56 |
Salario lordo / ora | 23.10 | 24.42 | 20.33 |
31
Non qualificato, fino a 19 anni o oltre 50 anni
Ambiti | |||
Salario normale 3’475/mese | Salario elevato 3’675/mese | TI 3’060/mese | |
Salario di base / ora | 19.07 | 20.16 | 16.79 |
Indennità giorni festivi (3,2% del salario di base) | 0.61 | 0.65 | 0.54 |
Indennità vacanze (10,6% della somma: salario di base + indennità giorni festivi) | 2.09 | 2.21 | 1.84 |
13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità vacanze + indennità giorni festivi) | 1.81 | 1.92 | 1.60 |
Salario lordo / ora | 23.58 | 24.94 | 20.77 |
32
Qualificato, da 20 a 49 anni
Ambiti | |||
Salario normale 4’310/mese | Salario elevato 4’610/mese | TI 4’060/mese | |
Salario di base / ora | 23.65 | 25.29 | 22.28 |
Indennità giorni festivi (3,2% del salario di base) | 0.76 | 0.81 | 0.71 |
Indennità vacanze (8,33% della somma: salario di base + indennità giorni festivi) | 2.03 | 2.17 | 1.92 |
13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità vacanze + indennità giorni festivi) | 2.20 | 2.36 | 2.07 |
Salario lordo / ora | 28.64 | 30.63 | 26.98 |
33
Qualificato, fino a 19 anni o oltre 50 anni
Ambiti | |||
Salario normale 4’310/mese | Salario elevato 4’610/mese | TI 4’060/mese | |
Salario di base / ora | 23.65 | 25.29 | 22.28 |
Indennità giorni festivi (3,2% del salario di base) | 0.76 | 0.81 | 0.71 |
Indennità vacanze (10,6% della somma: salario di base + indennità giorni festivi) | 2.59 | 2.77 | 2.44 |
13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità vacanze + indennità giorni festivi) | 2.25 | 2.40 | 2.12 |
Xxxxxxx xxxxx / ora | 29.25 | 31.27 | 27.55 |
34
Formato, da 20 a 49 anni
Ambiti | |||
Salario normale 3’793/mese | Salario elevato 4’057/mese | TI 3’573/mese | |
Salario di base / ora | 20.81 | 22.26 | 19.60 |
Indennità giorni festivi (3,2% del salario di base) | 0.67 | 0.71 | 0.63 |
Indennità vacanze (8,33% della somma: salario di base + indennità giorni festivi) | 1.79 | 1.91 | 1.69 |
13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità vacanze + indennità giorni festivi) | 1.94 | 2.07 | 1.83 |
Salario lordo / ora | 25.21 | 26.95 | 23.75 |
35
Formato, fino a 19 anni o oltre 50 anni
Ambiti | |||
Salario normale 3’793/mese | Salario elevato 4’057/mese | TI 3’573/mese | |
Salario di base / ora | 20.81 | 22.26 | 19.60 |
Indennità giorni festivi (3,2% del salario di base) | 0.67 | 0.71 | 0.63 |
Indennità vacanze (10,6% della somma: salario di base + indennità giorni festivi) | 2.28 | 2.44 | 2.14 |
13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità vacanze + indennità giorni festivi) | 1.98 | 2.12 | 1.86 |
Salario lordo / ora | 25.74 | 27.53 | 24.23 |
Modulo per il calcolo dei salari minimi CCL per il personale non qualificato, qualificato e formato per l’anno 2020
36
Non qualificato, da 20 a 49 anni
Ambiti | |||
Salario normale 3’550/mese | Salario elevato 3’750/mese | TI 3’060/mese | |
Salario di base / ora | 19.48 | 20.58 | 16.79 |
Indennità giorni festivi (3,2% del salario di base) | 0.62 | 0.66 | 0.54 |
Indennità vacanze (8,33% della somma: salario di base + indennità giorni festivi) | 1.67 | 1.77 | 1.44 |
13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità vacanze + indennità giorni festivi) | 1.81 | 1.92 | 1.56 |
Salario lordo / ora | 23.58 | 24.93 | 20.33 |
37
Non qualificato, fino a 19 anni o oltre 50 anni
Ambiti | |||
Salario normale 3’550/mese | Salario elevato 3’750/mese | TI 3’060/mese | |
Salario di base / ora | 19.48 | 20.58 | 16.79 |
Indennità giorni festivi (3,2% del salario di base) | 0.62 | 0.66 | 0.54 |
Indennità vacanze (10,6% della somma: salario di base + indennità giorni festivi) | 2.13 | 2.25 | 1.84 |
13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità vacanze + indennità giorni festivi) | 1.85 | 1.96 | 1.60 |
Salario lordo / ora | 24.08 | 25.45 | 20.77 |
38
Qualificato, da 20 a 49 anni
Ambiti | |||
Salario normale 4’370/mese | Salario elevato 4’670/mese | TI 4’060/mese | |
Salario di base / ora | 23.98 | 25.62 | 22.28 |
Indennità giorni festivi (3,2% del salario di base) | 0.77 | 0.82 | 0.71 |
Indennità vacanze (8,33% della somma: salario di base + indennità giorni festivi) | 2.06 | 2.20 | 1.92 |
13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità vacanze + indennità giorni festivi) | 2.23 | 2.39 | 2.07 |
Salario lordo / ora | 29.04 | 31.03 | 26.98 |
39
Qualificato, fino a 19 anni o oltre 50 anni
Ambiti | |||
Salario normale 4’370/mese | Salario elevato 4’670/mese | TI 4’060/mese | |
Salario di base / ora | 23.98 | 25.62 | 22.28 |
Indennità giorni festivi (3,2% del salario di base) | 0.77 | 0.82 | 0.71 |
Indennità vacanze (10,6% della somma: salario di base + indennità giorni festivi) | 2.62 | 2.80 | 2.44 |
13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità vacanze + indennità giorni festivi) | 2.28 | 2.44 | 2.12 |
Xxxxxxx xxxxx / ora | 29.65 | 31.68 | 27.55 |
Modulo per il calcolo dei salari minimi CCL per il personale non qualificato, qualificato e formato per l’anno 2020
40
Formato, da 20 a 49 anni
Ambiti | |||
Salario normale 3’846/mese | Salario elevato 4’110/mese | TI 3’573/mese | |
Salario di base / ora | 21.10 | 22.55 | 19.60 |
Indennità giorni festivi (3,2% del salario di base) | 0.68 | 0.72 | 0.63 |
Indennità vacanze (8,33% della somma: salario di base + indennità giorni festivi) | 1.81 | 1.94 | 1.69 |
13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità vacanze + indennità giorni festivi) | 1.97 | 2.10 | 1.83 |
Xxxxxxx xxxxx / ora | 25.56 | 27.31 | 23.75 |
41
Formato, fino a 19 anni o oltre 50 anni
Ambiti | |||
Salario normale 3’846/mese | Salario elevato 4’110/mese | TI 3’573/mese | |
Salario di base / ora | 21.10 | 22.55 | 19.60 |
Indennità giorni festivi (3,2% del salario di base) | 0.68 | 0.72 | 0.63 |
Indennità vacanze (10,6% della somma: salario di base + indennità giorni festivi) | 2.31 | 2.47 | 2.14 |
13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità vacanze + indennità giorni festivi) | 2.01 | 2.14 | 1.86 |
Xxxxxxx xxxxx / ora | 26.10 | 27.88 | 24.23 |
42
Appendice 3
Zone a salario elevato dell’agglomerazione di Berna e dell’Arco del Lemano (elenco secondo codice di avviamento postale)
Agglomerazione di Berna Arco del Lemano
0000 | Xxxx | 1290 | Versoix |
3098 | Köniz | 1295 | Mies + Tannay |
0000 | Xxxx xxx Xxxx | 0000 | Xxxxxxxx |
0000 | Xxxxxxxxxxxxxx | 1296 | Coppet |
0000 | Xxxxxxx | 1297 | Founex |
0000 | Xxxxxxxx | 1279 | Xxxxxxxx-de-Bogis |
3052 | Xxxxxxxxxx | 0000 | Xxxxxxx |
0000 | Xxxxxxxx | 1299 | Crans |
3065 | Belp | 1263 | Crassier |
3110 | Xxxxxxxxx | 0000 | Eysins |
3113 | Rubigen | 1260 | Nyon |
3112 | Allmendingen | 1277 | Borex |
3076 | Worb | 1278 | La Xxxxx |
3066 | Stettlen | 1274 | Grens |
3047 | Xxxxxxxxxx xxx Xxxx | 0000 | Xxxxxxxx |
0000 | Xxxxxx xxx Xxxx | 1276 | Gingins |
3053 | Xxxxxxxxxxxxxx | 0000 | Trélex |
1267 | Coinsins | ||
1271 | Givrins | ||
1272 | Genolier | ||
1267 | Vich | ||
1268 | Begnins | ||
1273 | Le Muids | ||
1196 | Gland | ||
0000 | Xxxxxx | ||
1183 | Bursins | ||
1195 | Bursinel + Dully | ||
0000 | Xxxxx | ||
0000 | Xxxx-xxx-Xxxxx | ||
1166 | Perroy | ||
1273 | Arzier | ||
1269 | Bassins | ||
1170 | Aubonne |
43
1165 | Allaman | 1033 | Cheseaux-sur-Lausanne |
1164 | Buchillon | 1073 | Savigny |
1162 | St-Prex | 1090 | La Croix |
1163 | Etoy | 1096 | Villette |
1175 | Lavigny | 1091 | Grandvaux |
0000 | Xxxxxxx-xxxx-Xxxx | 1096 | Xxxxx |
1167 | Lussy | 1009 | Pully |
1132 | Lully | 1095 | Lutry |
1135 | Denens | 1098 | Epesses |
1136 | Bussy-Chardonney | 1071 | Rivaz |
1143 | Apples | 0000 | Xx-Xxxxxxxx Xxxxxx |
0000 | Xx-Xxxxxxxx-xxx-Xxxxxx | 1070 | Puidoux |
1134 | Vufflens-le-Château | 1071 | Chexbres |
1112 | Echichens | 1802 | Corseaux |
1026 | Echandens | 1803 | Chardonne |
0000 | Xxxxxx | 1805 | Jongny |
1122 | Romanel-sur-Morges | 1800 | Vevey |
1121 | Bremblens | 1806 | Xx-Xxxxxx |
0000 | Xxxxxxxxxxx | 1804 | Corsier-sur-Vevey |
1025 | St-Xxxxxxx | 1806 | Xx Xxxxxxx |
0000 | Xxxxxx | 0000 | Xxxxxx |
1024 | Ecublens | 1814 | Xx Xxxx xx Xxxxx |
0000 | Xxxxxxxx-xx-Xxxxx | 0000 | Xxxxxxx-Xxxxxxxx |
0000 | Xxxxxxxx-xxxx-Xxxxxxxx | 0000 | Xxxxxxxx |
0000 | Xxxxxxxx | 1815 | Clarens |
1020 | Renens | 1823 | Glion |
1008 | Prilly | 1824 | Caux |
1000 | Lausanne | 1820 | Veytaux |
0000 | Xxxxxxx-xxx-Xxxxxxxx | 1820 | Territet |
0000 | Xx Xxxx-xxx-Xxxxxxxx | 0000 | Xxxxxxxxxx |
1066 | Epalinges | ||
1000 | Le Chalet-à-Gobet/Lausanne 25 |