SCHEMA CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E SOCIALI ACCREDITATE – COMUNITA’ ALLOGGIO PER UTENTI DISABILI
SCHEMA CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E SOCIALI ACCREDITATE – COMUNITA’ ALLOGGIO PER UTENTI DISABILI
L'Azienda ULSS 9 SCALIGERA della Regione del Veneto con sede legale in Verona (37122) Xxx Xxxxxxxx x. 00, con Codice fiscale 02573090236, rappresentata dal suo Legale Rappresentante il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, nato a Milazzo (ME) il 26/10/1965 giusta deliberazione n. N. 470 del 25/05/2017
E
La struttura socio-sanitaria servizio Comunità Alloggio per disabili ubicata in Xxxxx Xxxxxxxxxxx (XX) ,Xxx Xxx X. Xxxxxxxxx x. 00 , legalmente rappresentata Xxxxxx Xxxxxxxx in qualità di presidente della Piccola Fraternità Lessinia ONLUS, Codice fiscale e partita IVA n. 02606020234, quale soggetto gestore della struttura stessa.
PREMESSO CHE
La Regione Veneto, in applicazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22, con diversi provvedimenti ha
definito i requisiti, gli standard e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture socio-sanitarie e sociali che operano nell’area dell’integrazione socio- sanitaria, degli anziani, dei disabili, dei minori, dei tossicodipendenti e della salute mentale; ha provveduto, fra l’altro, alla classificazione delle strutture e, ad indicare i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali, e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
con tale sistema di regolazione l’utenza, possibile beneficiaria di impegnativa, potrà esercitare il diritto di scelta tra i soggetti accreditati , pur nell’ambito dei regolamenti territoriali inerenti i criteri di accesso, i criteri di partecipazione alla spesa, i criteri di valutazione multidimensionale e di accompagnamento dell’utenza da parte dei servizi territoriali;
il presente accordo contrattuale si colloca e si giustifica nell’ambito della programmazione Regionale sui trattamenti residenziali e semiresidenziali in favore di utenti disabili e nel rispetto degli indirizzi e della programmazione locale territoriale e del Piano di Zona dell’ambito territoriale dell’AULSS 9 SCALIGERA;
l’Ente Gestore/ente no profit del privato sociale Piccola Fraternità Lessinia ONLUS dispone della struttura ed è nelle condizioni di potersi accreditare per la gestione di Struttura per servizio di residenzialità disabili(servizio di Comunità alloggio)
l’Ente Gestore/ente del terzo settore Piccola Fraternità Lessinia ONLUS ha chiesto, fatta salva la propria configurazione e autonomia giuridica e amministrativa, di collaborare per le finalità dei Servizi socio-sanitari ed educativi a livello locale e a tal fine dichiara;
• di essere iscritta al n° 91/25/15 del Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato.
La struttura socio-sanitaria Comunità Alloggio - Piccola Fraternità Lessinia ONLUS ubicata in Xxxxx Xxxxxxxxxxx (XX) ,Xxx Xxx X. Xxxxxxxxx x. 00, è stata autorizzata all’esercizio con provvedimento regionale n. 35 del 06/02/2012 ed ha presentato domanda di rinnovo di autorizzazione all’esercizio in data 19/01/2017:
• per n° 10 posti / posti letto con i requisiti di unità d’offerta Comunità Alloggio per soggetti disabili;
La predetta struttura socio-sanitaria è stata accreditata con provvedimento regionale n. 483/2014 del 04/04/2014 ed ha presentato domanda di accreditamento istituzionale in data 07/02/2017 ai competenti uffici regionali per i seguenti posti letto di unità d’offerta sotto specificate:
• per n° 10 posti / posti letto con i requisiti di unità d’offerta Comunità Alloggio per soggetti disabili;
L’AULSS 9 SCALIGERA intende avvalersi della struttura socio-sanitaria sopra indicata per l’erogazione di prestazioni residenziali per disabili previste nei confronti degli utenti dell’unità d’offerta individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
Vista la determina n.4/2011 dell’AVCP, “linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136”, che esclude l’applicabilità della tracciabilità alle prestazioni socio sanitarie e di ricovero erogate da soggetti privati in regime di accreditamento;
SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Premesse
1. Il presente accordo contrattuale viene stipulato in attuazione dell’art. 17 commi 3 e 5 della LR 22/02.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2
Oggetto
1. L’Azienda ULSS 9 SCALIGERA si avvale della struttura socio-sanitaria residenziale per disabili servizio di Comunità Alloggio- Piccola Fraternità Lessinia ONLUS ubicata in Xxxxx Xxxxxxxxxxx (XX) ,Xxx Xxx X. Xxxxxxxxx x. 00, nel prosieguo semplicemente indicata come struttura, per l'erogazione di prestazioni di assistenza socio-sanitaria residenziale servizio di residenzialità disabili.( Comunità alloggio) a favore della seguente unità d’offerta di utenza: soggetti disabili per i seguenti posti:
• per n°10 posti con i requisiti di unità d’offerta di assistenza socio-sanitaria servizio di residenzialità disabili (servizio di Comunità Alloggio);
2. La struttura garantisce le prestazioni di assistenza socio-sanitaria , avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore della struttura anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei servizi e degli impegni assunti con il presente accordo.
4. Il gestore della struttura, fatto salvo il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, delle
procedure di accoglienza e del sistema tariffario di cui ai successivi artt. 3, 4 e 5, è autorizzato ad accogliere utenti non residenti nell’Azienda ULSS di riferimento e utenti paganti ovunque residenti, nei posti letto di diverso livello assistenziale, accreditati ed eccedenti quelli riservati dal presente accordo.
Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento
1. La Struttura socio-sanitaria s’impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche nel caso di cessione d’azienda a terzi.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, la Struttura s’impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l’esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente
rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
3. La Struttura s’impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
4. La Struttura si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l’interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
5. Il personale dell’AULSS 9, munito del documento di riconoscimento, può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal responsabile della struttura, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni saranno oggetto di apposito verbale da sottoscrivere seduta stante. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento della struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari.
6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dalla Carta dei Servizi i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.
7. L’AULSS 9 SCALIGERA può, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia -riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
8. L’attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Veneto, a tutte le azienda U.L.S.S. venete ed al Comune in cui ha sede la struttura.
00.xx struttura si impegna a rispettare per gli operatori impiegati nella gestione del servizio tutte le norme e gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dal contratto collettivo di settore;
11. la struttura si impegna ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro;
12. la struttura si impegna a stipulare un’apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni (massimale > =6.000.000,00) che possono accadere agli utenti durante le attività previste nel presente accordo contrattuale;
13. la struttura si impegna a trasmettere all’Ente affidante una relazione annuale sull’andamento del servizio, necessaria per una valutazione in merito alla produttività degli interventi e ai risultati conseguiti. Eventuali correttivi utili al raggiungimento degli obiettivi, fermo restando il corrispettivo di seguito indicato, saranno concordati dai due contraenti.
14. la struttura si impegna ad assumersi le conseguenti responsabilità ed oneri nei confronti dell’Ente affidante e di terzi nei casi di mancato conseguimento degli obiettivi e di mancata adozione dei provvedimenti necessari alla tutela delle persone e degli strumenti impiegati nella gestione dell’attività convenzionata.
15. L’Ente affidante interviene a garanzia del risultato in virtù del potere di controllo sostitutivo, anche mediante l’affidamento a terzi del servizio in questione con spese a carico dell’affidatario medesimo;
16. La struttura si impegna ad utilizzare eventuali volontari anche del servizio civile per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge n. 266/91, dalla L.R. 40/93 garantendo peraltro la gratuità delle loro prestazioni;
Art. 4
Procedure di accoglienza
1. L’accoglienza degli ospiti avviene secondo le procedure previste dalle normative regionali per ciascuna area a tutela della salute nel rispetto delle norme che ne regolano l’accesso e come meglio specificato al seguente art. 5. Tali modalità vanno applicate a tutti i potenziali utenti indipendentemente dal luogo di residenza. Per ogni utente inserito viene redatto un Piano di intervento in conformità al progetto generale d’assistenza definito dal soggetto inviante.
Art. 5
Tariffe e posti nell’accordo contrattuale
L’AULSS 9 SCALIGERA corrisponderà per effetto del presente accordo contrattuale e per il periodo dalla stipula sino al 31/12/2019 , una retta di accoglienza che si compone come di seguito riportato: della quota di rilievo sanitario riconosciuta dalla Regione in relazione all’impegno di residenzialità per le prestazioni – contributo di rilievo sanitario in relazione ai
livelli assistenziali (1^ - 2^ e 3^) come specificati al punto 3 – “ contributi di rilievo sanitario “ di cui alla DGRV 28.12.2007 , n. 4589 qualora e a seguito del livello stabilito per ogni inserimento dalla valutazione UVMD – SVAMDI ; resta ferma la necessaria coerenza delle tariffe con le eventuali sopravvenute disposizioni regionali e nazionali in materia di contenimento della spesa e della quota a carattere alberghiero riconosciuta a carico della persona con disabilità accolto (e/o del suo legale rappresentante) e, se necessario, a carico del Comune di residenza.
Relativamente ai residenti del Comune di Verona e di cui si è ottenuta delega, la quota a carattere alberghiero verrà corrisposta alla struttura per l’importo pari a quello determinato e autorizzato dal Comune di Verona con nota-provvedimento che dovrà essere annualmente formalmente comunicato all’AULSS 9 SCALIGERA per i dovuti provvedimenti di competenza.
Per gli utenti dei restanti Comuni dell’AULSS 9 SCALIGERA di cui non si è ricevuto delega, per la quota sociale–alberghiera l’importo verrà corrisposto direttamente dalla persona con disabilità accolto (e/o del suo legale rappresentante) e, se necessario, sarà a carico del Comune di residenza e in relazione ai regolamenti da questi adottati.
La retta avrà validità per il periodo dalla stipula sino al 31/12/2019.
La retta complessiva, come previsto inoltre dalla DGRV 4589/2007, si riferisce alla accoglienza della persona nel servizio di residenzialità disabili (servizio di Comunità alloggio) intesa nel senso più ampio del progetto globale di vita della persona ed onnicomprensiva inoltre delle attività diurne, privilegiando un approccio che promuova l’autonomia e l’integrazione delle persone con disabilità, l’integrazione con le risorse del territorio e della comunità locale, l’integrazione con altri servizi della rete sociale e socio sanitaria. Qualora la persona accolta in struttura servizio di residenzialità disabili(servizio di Comunità alloggio) frequenti anche un centro diurno, la retta per l'accoglienza servizio di residenzialità disabili (servizio di Comunità alloggio) deve essere rapportata alla permanenza della persona nella struttura, riconoscendo in modo separato il costo del servizio diurno; tale costo è integrato dal costo del trasporto per i casi che lo richiedono con oneri in capo alla struttura residenziale e non dell’AULSS 9 SCALIGERA in ottemperanza a quanto previsto dalla DGRV 4589/2007.
Gli inserimenti potranno avvenire solo con le modalità previste dall’AULSS 9 SCALIGERA ed a seguito di regolare atto autorizzativo formalmente prodotto e firmato dal Responsabile UOS Residenzialità Xxxxxxx e Disabili e/o suo delegato (a seguito di dovuta autorizzazione UVMD – SVAMDI), senza l’obbligo da parte dell’AULSS 9 SCALIGERA di copertura del posto resosi disponibile in caso di decessi, dimissioni, ricoveri prolungati, etc.
Non è previsto il pagamento del vuoto per pieno.
Gli interventi saranno verificati dall’UOS Residenzialità Anziani e Disabili attraverso il relativo controllo dei documenti contabili.
Relativamente all’eventuale modalità di pagamento delle giornate di assenza si farà riferimento a quanto disposto in merito dalle disposizioni e/o normative vigenti in materia e oggetto di apposito regolamento aziendale anche su specifica delega comunale.
La competente UOS Residenzialità Anziani Disabili comunicherà la quota di compartecipazione al Servizio Economico Finanziario affinché provveda all’emissione delle fatture nei confronti degli utenti.
Il corrispettivo sarà trasferito all’AULSS secondo le modalità descritte in fattura.
La quota di compartecipazione sarà determinata in funzione del reddito e del patrimonio di ogni singolo utente e nei limiti fissati dalle normative vigenti. La quota di compartecipazione sarà determinata dall’AULSS 9 SCALIGERA in applicazione di specifico regolamento vigente in materia.
La quota di compartecipazione per frazione di mese verrà calcolata dividendo la stessa per il numero complessivo di giorni del mese di riferimento e moltiplicandone il risultato per le effettive giornate di presenza.
È in fase di approvazione da parte del Comitato dei Sindaci dei Distretti nn. 1 e 2 il nuovo Regolamento per l’erogazione di prestazioni economiche integrative di rette per i servizi residenziali a ciclo continuativo per persone con disabilità non autosufficienti che prevede il passaggio dal regime in cui, l’ente pubblico competente sostiene la retta sociale ed incassa la compartecipazione dall’assistito, al regime in cui l’ente competente riconosce all’assistito un “contributo per l’integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo” quale intervento economico per la copertura parziale o totale della retta alberghiera praticata all’assistito dalla struttura residenziale a carattere socio-sanitario, liquidato direttamente all’Ente gestore previa delega alla riscossione alla struttura accogliente da parte dell’assistito medesimo, nella misura della differenza tra il valore della retta alberghiera e la quota autonomamente sostenibile dall’utenza. l’Ente gestore si adeguerà al nuovo regime di “contributo per l’integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo”. L’assistito con il nuovo regime instaura direttamente il rapporto con la struttura.
Sarà cura dell’UOS Residenzialità Anziani e Disabili comunicare tempestivamente al Servizio Economico Finanziario le eventuali circostanze che si riflettano sul rapporto economico con le strutture e/o con gli ospiti.
Sarà cura del Servizio Economico Finanziario inviare trimestralmente all’UOS Residenzialità Anziani Disabili report aggiornato delle compartecipazioni versate direttamente all’AULSS 9 SCALIGERA da parte degli utenti e/o obbligati per legge.
La struttura dovrà emettere mensilmente la fattura relativa al costo della residenzialità allegandone i fogli presenza che oltre ad indicare i giorni di presenza e di assenza di ciascun utente,evidenzieranno distintamente la quota sanitaria e la quota alberghiera.
Tale costo è definito dalla retta per il n. delle giornate di presenza e assenza per singolo inserimento, e come stabilito dal presente articolo.
Rimane a carico dell’utente o degli obbligati per legge il costo relativo all’assistenza nei periodi di ricovero ospedaliero di qualsiasi genere.
Le fatture in originale dovranno essere inviate al Servizio Economico Finanziario (S.E.F.) dell’AULSS 9 SCALIGERA in Xxx Xxxxxx Xxx xx 00 - Xxxxxx, secondo le modalità previste dalla normativa in vigore sulla fatturazione elettronica.
Gli interventi saranno verificati dall’UOS Residenzialità Anziani Disabili, attraverso il relativo controllo documenti contabili.
I pagamenti verranno effettuati dall’AULSS 9 SCALIGERA entro 90 giorni dal ricevimento delle fatture verificate regolari dall’UOS Residenzialità Anziani Disabili in ordine alla prestazione resa.
L’Ente gestore dovrà dichiarare, ai sensi di legge, di non aver percepito alcuna altra somma da altri Enti, sia pubblici che privati, a rimborso delle quote di rilievo sanitario di cui al presente articolo.
Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo
in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.
1. La struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell’AULSS 9 SCALIGERA circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio- sanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza e di gravità dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all’AULSS 9 SCALIGERA e l’evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L’AULSS 9 SCALIGERA attraverso la competente Unità Valutativa, s’impegna a verificare e valutare la portata dell’evento entro un termine di 30 giorni ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell’evento la Struttura deve provvedere all’aggiornamento del P.A.I./PEI.
3. Fatto salvo l’esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l’AULSS 9 SCALIGERA attraverso la competente Unità Valutativa, nell’ambito della propria attività ordinaria può compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate della struttura o con il titolare dell’accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l’eventuale assistenza dei membri dell’équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati , qualora nominato dal tutore o dall’amministratore di sostegno.
4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, la Struttura dovrà darne immediata comunicazione all’AULSS 9 SCALIGERA.
5. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all’esterno della struttura o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto e
l’accompagnamento, a carico della struttura nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista dalle normative vigenti regionali da effettuarsi a titolo gratuito. (DGR 1411 del 6 settembre 2011).
Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità
1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine la struttura è tenuta al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 2501 del 6 agosto 2004 e s.m.i in riferimento anche alla carta dei servizi.
Art. 8 Sanzioni
1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L’Azienda U.L.S.S. 9 accertata l’inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l’inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. L’Azienda U.L.S.S 9, in qualità di contraente del presente contratto, potrà proporre agli utenti, o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria o di applicazione dell’art 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario e nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell’accreditamento.
Art. 9 Controversie
1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall’accettazione dell’incarico.
2. Due arbitri saranno designati dai sottoscrittori del contratto mentre il terzo sarà scelto dai due arbitri di comune accordo. In caso di dissenso, la nomina del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale del luogo in cui a sede la ULSS ai sensi dell’art. 809 c.p.c. Gli oneri della procedura saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all’art. 806 e ssg. del c.p.c. e il lodo ha gli effetti di cui all’articolo 824 bis c.p.c.
Art. 10 Sospensione/risoluzione dell’accordo contrattuale
In caso di verifica negativa dell’attività o di gravi inadempienze ai contenuti del presente accordo contrattuale, l’AULSS 9, a suo insindacabile giudizio, può decidere con effetto immediato la sospensione o la risoluzione del presente accordo contrattuale.
L’AULSS 9 SCALIGERA si riserva la facoltà di ridurre o interrompere il servizio in qualsiasi momento in caso di insufficiente disponibilità finanziaria conseguente a relativi provvedimenti di contenimento o riorganizzazione della spesa operata dalla Regione e/o dalla Conferenza dei Sindaci.
La risoluzione del presente accordo contrattuale può essere promossa da ciascun contraente nei casi di :
- grave inadempimento contrattuale dell’ente gestore;
- cessazione dell’attività oggetto dell’accordo contrattuale per impossibilità sopravvenuta.
Vi sarà risoluzione del presente accordo contrattuale qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, una delle parti persista nelle inadempienze rilevate.
E’ facoltà dell’AULSS 9 SCALIGERA altresì l’interruzione, revoca o la sospensione delle attività o la modificazione della periodicità qualora, per un qualsiasi motivo, le stesse si rendessero temporaneamente superflue o vi fossero contenimenti della spesa socio - sanitaria operate dalla Regione Veneto senza che l’ente gestore possa vantare alcun risarcimento del danno nei confronti dell’AULSS 9 SCALIGERA per effetto della sopramenzionata interruzione, revoca o la sospensione.
Art. 11 Durata
1. Il presente accordo avrà durata dalla stipula al 31/12/2019, sino al rinnovo delle procedure di accreditamento e non è soggetto a tacito rinnovo. Viene redatto in quattro copie, una per ciascun contraente, due per la Regione Veneto e precisamente una per la Direzione Programmazione Sanitaria e una per la Direzione Servizi Sociali.
2. Per tutto quanto non previsto nell’accordo, si fa rinvio alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto dell’accordo stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 2 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.
Art. 12 Spese di contratto
Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l’applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico della Struttura e quelle di registrazione, in caso d’uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.
Art. 13 Adempimenti Antimafia/
La stipula del presente atto convenzionale è subordinata all’acquisizione di idonea certificazione antimafia.
A tal fine l’affidatario dovrà presentare la documentazione richiesta dall’AULSS n. 9.
Art. 14
ADEMPIMENTI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
L’Affidatario si impegna altresì a collaborare con l’Azienda ULSS 9 SCALIGERA per garantire il rispetto degli obblighi di vigilanza previsti in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, disciplinati dalla Legge 30 dicembre 1991 n. 412, dalla Legge 23 dicembre 1996 n. 662, dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 e dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n 39. A tal fine l’affidatario dovrà presentare la documentazione richiesta dall’AULSS n. 9 SCALIGERA.
Art. 15
DURC
L’Affidatario si impegna ad essere in regola con il versamento dei contributi INPS ed INAIL, previsti ai fini del DURC: l’Affidatario dovrà in ogni caso riportare il numero di matricola INPS e la sede INPS competente al fine dell’acquisizione del DURC da parte dell’AULSS.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato previa verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
L’eventuale ritardato pagamento di fatture non può essere invocato come valido motivo per esecuzione di servizi ridotti o parziali o per la risoluzione del contratto dell’appaltatore, il quale e’ tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza contrattuale.
Letto, confermato e sottoscritto.
Verona li,
Il Legale Rappresentante Ente Gestore
IL DIRETTORE GENERALE AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA
(Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx)