Servizio territoriale di Tempio P.
Servizio territoriale di Tempio P.
Allegato A)
PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 59 COMMA 4 DELLA LEGGE N° 163 DEL 2006, PER LA FORNITURA DI RICAMBI DI PRIMO IMPIANTO ED ORIGINALI PER GLI AUTOMEZZI IN USO AL SERVIZIO TERRITORIALE DI TEMPIO PAUSANIA - IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 479 DEL 13/11/2012).
DISCIPLINARE DI GARA PARTE I
OGGETTO DELL'APPALTO
Art. 1 (Oggetto dell’appalto)
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento, mediante procedura aperta, di un accordo quadro con un operatore economico ex art. 59, comma 4 del d.lgs. 163/2006, sulla cui base si procederà all’aggiudicazione di affidamenti specifici per la fornitura di ricambi di primo impianto e originali, a scelta della stazione appaltante, per gli automezzi in uso al Servizio territoriale di Tempio P. per un importo stimato complessivo, a base d’asta, pari a
€ 16.528,92 oltre IVA da applicare secondo aliquota stabilita conformemente dalla normativa italiana .
L’Ente Foreste in qualità del Servizio Territoriale di Tempio P. non è vincolato con detta procedura alla spendita della somma massimale in argomento, e gli ordini verranno emessi di volta in volta alla\e ditte aggiudicatici dei diversi lotti.
La fornitura, è costituita da: numero lotti 3 (tre) suddivisi in relazione alle diverse marche di automezzi.
Lotto n° 1 (automezzi SSANGYONG Rexton): consiste nella fornitura di ricambi di primo impianto e originali. L’offerta dovrà riportare la maggiore percentuale di sconto sul prezzo di listino, per entrambe le tipologie di ricambi; l’importo a base d’asta per il lotto è di Euro 4.958,68 – C.I.G. N° Z1C07538E9:
Lotto n° 2 (FORD) consiste nella fornitura di ricambi originali e di primo impianto. L’offerta dovrà riportare la maggiore percentuale di sconto sul prezzo di listino per entrambe le tipologie di ricambi; l’importo a base d’asta per il lotto è di Euro 3.305,79 – C.I.G. N° ZAA07538F2 :
Lotto n° 3 (Nissan) consiste nella fornitura di ricambi originali e di primo impianto. L’offerta dovrà riportare la maggiore percentuale di sconto sul prezzo di listino, per entrambe le tipologie di ricambi; l’importo a base d’asta per il lotto è di Euro 8.264,47 – C.I.G. N° ZDD07538F7:
Potrà essere presentata offerta per uno o per tutti i lotti, obbligatoriamente per entrambe le tipologie di ricambi. Le offerte riferite ad una sola classificazione di ricambi, non saranno esaminate ai fini della comparazione per l’eventuale assegnazione della fornitura del lotto per cui si partecipa.
Le ditte dovranno presentare le varie offerte per l’aggiudicazione delle forniture in argomento utilizzando e/o riproducendo gli allegati C1,C2,C3, in formato cartaceo.
Il prezzo offerto si intende comprensivo di ogni onere e spesa ivi comprese quelle di trasporto, che dovrà essere effettuato franco Ns. officina come meglio descritto nell’Art. 16.
Art. 2 (Durata dell’appalto)
L’appalto avrà la durata di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di stipula del contratto o comunque fino all’esaurimento dell’importo massimo di ogni lotto come determinato dall’articolo 1 del presente disciplinare.
Attraverso la procedura aperta verrà selezionato l’operatore con cui verrà stipulato l’accordo quadro per ogni lotto. L’Ente non è vincolato alla spendita dell’importo stabilito per ogni lotto, il quale vale ad indicare il tetto massimo di spesa.
Xxx Xxxxxxx 00 tel x00 000 000000 - fax x00 000 0000000
PARTE II
NORME PER LA GARA E LA STIPULA
Art. 3
( Documentazione di gara )
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente procedimento i seguenti documenti: Allegato A – Disciplinare di gara ;
Allegato B – Dichiarazione Art. 38, comma 1 lett. B e C del D. Lgs n° 163\2006 ; Xxxxxxxx X0,X0,X0,– Modello per la presentazione dell'offerta economica;
Art. 4
( Requisiti di partecipazione )
E’ consentita la partecipazione di tutti i soggetti di cui agli articoli 34 e 37 del D. Lgs 163/2006 in possesso dei requisiti di seguito indicati.
Capacità
− X. Xxxxxxxx giuridica: Le imprese dovranno possedere, tutti i requisiti, riportati nell’allegato “ B “ modello di autocertificazione. Le imprese e per esse i soggetti indicati dall’Art. 38 del Codice dei Contratti come modificato dal D.L. n° 70 del 13.05.2011:
− - nel caso di società in nome collettivo, tutti i soci, tutti i direttori tecnici e tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali;
− - nel caso di società in accomandita semplice, tutti i soci accomandatari, tutti i direttori tecnici e tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali;
− - nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici (da specificare in ogni caso, anche se coincidente con il legale rappresentante o con altro amministratore)
, tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali, il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
− Non devono trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
− Si richiede inoltre il possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
− Per le imprese residenti in Italia : iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., per l’attività in appalto ai sensi della L.
n. 1815/39 e ss.mm.ii. o legislazione equivalente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E. ;
− Per le imprese residenti in stati membri o firmatarie di accordo GATT, già OMC: iscrizione nel competente registro commerciale o professionale dello Stato di residenza definiti nell'allegato XI B, ovvero iscrizione nel registro commerciale o professionale valido
nel paese di residenza.
−
B. Capacità economiche e finanziarie:
le imprese dovranno presentare n. 2 idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da Istituti Bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs n. 385/1993, che attestino l’idoneità economica e
finanziaria dell’impresa ai fini dell’assunzione del presente appalto, tali dichiarazioni, dovranno far riferimento al presente appalto (indicando alternativamente il CIG del lotto o dei lotti al quale si partecipa o l’importo del lotto o dei lotti al quale si partecipa contestualmente all’oggetto del presente appalto).
Se uno dei concorrenti ha difficoltà a fornire le referenze bancarie, in alternativa può fornire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal titolare della ditta e\o dal legale rappresentante se società, in conformità al D.P.R. 445/2000 concernente il seguente fatturato globale reso nel triennio antecedente la data di scadenza delle offerte:
fatturato da dimostrare al netto di Xxx
Se partecipa al lotto n. 1 | € 6.000,00 |
Se partecipa al lotto n. 2 | € 4.000,00 |
Se partecipa al lotto n. 3 | € 9.000,00 |
Se partecipa a tutti i lotti | € 20.000,00 |
C. Capacità tecnica:
Al fine della verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnica, i concorrenti dovranno presentare un elenco delle principali forniture del settore oggetto della gara prestati negli ultimi tre anni di importo pari o superiore alla base d’asta di ogni singolo lotto per cui si partecipa
Il triennio decorre dalla data di protocollo della lettera d’invito. Tale dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, potrà essere resa anche unitamente alla dichiarazione sul possesso degli altri requisiti (secondo quanto indicato nell’ “Allegato B”).
Art. 5
( Termini e modalità di ricezione e di presentazione delle offerte)
Le imprese che intendono partecipare alla gara dovranno, presentare un’offerta sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società, o da altro soggetto che presenti contestualmente specifica procura notarile. I documenti da presentare sono i seguenti:
Un plico esterno debitamente sigillato con ceralacca e/o con nastro adesivo tipo scotch e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante il nominativo, la sede dell'impresa e la seguente dicitura: “Contiene offerta per la fornitura di ricambi di primo impianto ed originali per gli automezzi in uso al Servizio territoriale di Tempio P. scadenza gara il 17/12/2012” a sua volta contenente:
I. una prima busta interna, anch'essa debitamente sigillata con ceralacca e/o con nastro adesivo tipo scotch e controfirmata sui lembi di chiusura, integra e non trasparente, recante la dicitura “Documentazione di gara”, contenente i documenti concernenti l'ammissione, ovvero:
- dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 DPR n. 445/2000 concernente gli elementi di ammissione, da effettuare mediante compilazione, o riproduzione, del prestampato "allegato B" (con tutte le dichiarazioni ivi contenute), debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, con allegazione di una copia di un valido documento di identità personale da prescegliere fra quelli individuati all’articolo 35 del D.P.R. 445/2000 ( passaporto, carta d'identità, ecc. );
- cauzione provvisoria, da prestare secondo le modalità indicate al successivo articolo 10 del presente disciplinare; trattasi di parte essenziale dell’offerta ai sensi dell’art. 46 bis del codice dei contratti, la cui mancanza comporterà esclusione dalla gara ;
a. dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.Lgs. 163/2006 (tale dichiarazione potrà anche essere contenuta nella fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria); la mancata allegazione dell’impegno costituisce causa di esclusione ai sensi dell’art. 75 D.Lgs. n. 163/2006
b. n. 2 dichiarazioni bancarie con contenuti e modalità di cui al precedente articolo 4 del presente atto oppure
dichiarazione ex D.P.R. 445/2000 concernente la documentazione contabile indicata all’art. 5 lett. b;
- in caso di partecipazione di raggruppamenti o consorzi ordinari costituendi, dichiarazione di impegno di cui all’art. 37 comma 8 D. Lgs. n. 163/2006;
II. una seconda busta interna, anch'essa debitamente sigillata con ceralacca e/o con nastro adesivo tipo scotch e controfirmata con le innanzi descritte modalità, integra e non trasparente, recante la dicitura "Offerta economica lotto n. " contenente l'offerta economica alla quale si offre di eseguire la fornitura, da presentare mediante utilizzo o riproduzione dell’ “Allegato C” predisposto dall’Ente. In caso di partecipazione a più lotti, dovranno essere presentate tante buste sigillate e controfirmate con le sopra descritte modalità, quanti sono i lotti per cui si concorre.
B) Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato alle ore 13:00 del giorno 17/12/2012, dopo tale termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già pervenute. Rimane inteso che la consegna dell'offerta è ad esclusivo carico del mittente e, pertanto, l'Amministrazione non potrà essere ritenuta
responsabile qualora il plico giunga oltre i termini prefissati per ritardi imputabili al servizio postale, ai corrieri o per qualsiasi altro motivo, ovvero qualora il plico giunga aperto o danneggiato, tale da non rispondere più ai requisiti di integrità indispensabile per l'ammissione alla gara.
C) Xxxxxxxxx al quale le offerte devono essere inviate:
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA –
SERVIZIO TERRITORIALE DI TEMPIO PAUSANIA
Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx X. XXXXXXXX – XXXXXX
D) L’offerta, pena l’esclusione, dovrà essere effettuata esclusivamente in lingua italiana. In caso di certificati o altri documenti presentati in lingua straniera, gli stessi, pena la loro stessa nullità (comportante di conseguenza l’esclusione dalla gara qualora tali documenti siano richiesti a pena di esclusione), dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata (comunemente chiamata "traduzione giurata" o "traduzione certificata”) ricevuta da un cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario, ivi compreso l'Ufficio del Giudice di Xxxx, il quale abbia apposto il timbro e la firma convalidante in calce ad ogni pagina del documento (salvo sia chiara l’unicità del documento nel qual caso è sufficiente l’apposizione di timbro e firma in fondo allo stesso) e allegato la dichiarazione o “giuramento” con cui viene attestata la fedeltà del testo tradotto al testo originale.
E) L'offerta economica, dovrà essere indicata in cifre ed in lettere, fermo restando che, in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, prevarrà quella indicata in lettere (salvo errore palese) riconoscibile dalla stazione appaltante ;
F) Sull'offerta deve essere regolarmente assolta l'imposta di bollo, pena la regolarizzazione, ai sensi di legge.
Art. 6
(Procedura di aggiudicazione)
L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. n. 163/2006 e Art. 17 della
L.R. n°5 del 07.08.2007, sotto soglia comunitaria finalizzata alla stipula di un accordo quadro.
L’Ente procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga o rimanga valida una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.
Art. 7
(Criterio di aggiudicazione)
L'aggiudicazione delle forniture avverranno secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.82 D. Lgs. n. 163/2006 e dell’articolo 18 comma 1 lettera B) della Legge Regionale n° 5 del 2007, espresso attraverso la più alta percentuale di sconto sui prezzi di listino ufficiale.
Art. 8
(Partecipazione in caso di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi)
E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o consorziate, raggruppande o consorziande con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006. E’ ammessa altresì la partecipazione di consorzi ed imprese, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. Ai consorzi si applica la disciplina prevista dagli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006.
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta (art. 37 c. 9 D.Lgs. 163/06).
Ferma la disciplina generale di gara, di cui al presente disciplinare, le ulteriori e/o speciali modalità di partecipazione, previste per gli operatori economici temporaneamente raggruppati o consorziati, raggruppandi o consorziandi, sono le seguenti:
DISPOSIZIONI GENERALI COMUNI AI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI COSTITUITI E COSTITUENDI
Parti della fornitura
Gli operatori economici che intendano partecipare in forma collettiva, costituita o costituenda, devono, specificare le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
L’offerta dovrà inoltre contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici si conformeranno alla disciplina prevista dalla normativa vigente. Tali dichiarazioni dovranno essere contenute nella busta della documentazione di gara.
Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti
Nel caso di operatori economici che intendano partecipare in forma collettiva, costituita o costituenda, le dichiarazioni sostitutive di cui all’Allegato B), art. 4 del presente disciplinare, concernenti l’insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti dovranno essere presentate – dal rappresentante legale di ciascun soggetto che costituisce il Raggruppamento, Consorzio ordinario o GEIE o che costituirà/costituisce l’associazione temporanea o il consorzio ordinario o il GEIE.
Divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio in forma individuale
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 5, e 37, comma 7 è fatto DIVIETO a tutti i consorziati esecutori del consorzio stabile (di cui all’art. 34 lett. c), dei consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane (di cui all’art. 34 lett. b), di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato esecutore. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 7 è fatto inoltre DIVIETO ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Dovrà pertanto dichiararsi - sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/00 secondo le modalità prescritte dall’art. 38 dello stesso decreto- che nessun soggetto componente partecipa alla gara d’appalto in altra forma neppure individuale, ai sensi degli articoli 36,
comma 5, e 37, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; contestualmente i consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane di cui all’art. 34, comma 1, lett.
b), nonché i consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) indicano per quali consorziati il consorzio concorre (c.d. consorziati esecutori).
Dimezzamento dell’importo della cauzione provvisoria e definitiva
Al fine di poter usufruire della riduzione del 50% della garanzia provvisoria e definitiva prevista dall’art. 14 del presente disciplinare di gara, gli operatori economici che intendano partecipare in
forma collettiva, costituita o costituenda, dovranno allegare alla cauzione, la documentazione attestante il possesso da parte di tutte le imprese componenti della relativa certificazione di qualità (UNI CEI EN 45000, UNI CEI EN ISO/IEC 17000, UNI CEI ISO 9000) rilasciate da organismi accreditati, di cui all’ art. 75 comma 7 del D.Lgs 163/2006. Il possesso della certificazione può essere provato mediante presentazione di copia conforme della stessa o dichiarazione sostitutiva di atto notorio prodotte ai sensi e con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000.
Disciplina specifica per la partecipazione da parte di raggruppamenti temporanei e consorzi COSTITUITI.
Sottoscrizione dell’offerta
Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all’art. 2602 del codice civile, costituito, o da un GEIE, l’intera offerta contrattuale –comprensiva di ogni dichiarazione di volontà negoziale, avente contenuto sia tecnico che economico- dovrà, essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto mandatario.
Ciascuno dei documenti di seguito indicati dovrà quindi, recare sottoscrizione in originale dal legale rappresentante del soggetto mandatario e dovrà essere prodotto secondo le modalità specificamente indicate dal disciplinare di gara, ovvero:
Dichiarazioni obbligatorie
Fermo quanto sopra previsto nella parte “Disposizioni Generali”, per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all’art. 2602 del codice civile, costituiti prima
della gara, o da un consorzio stabile o da un consorzio tra cooperative di produzione e lavoro o da un consorzio tra imprese artigiane, o da un GEIE, dovranno essere rese - sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/00 secondo le modalità prescritte dall’art. 38 dello stesso decreto- le seguenti dichiarazioni:
• Per i raggruppamenti temporanei, dichiarazione con la quale il legale rappresentante del concorrente mandatario (capogruppo) attesta che i concorrenti mandanti hanno conferito prima della presentazione dell’offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 37, comma 15 del d.lgs. 163/06
Oppure copia autenticata o conforme all’originale ex 445/2000 del mandato stesso
• Per i consorzi ordinari costituiti o stabili o tra cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane o per il GEIE, nella dichiarazione devono essere riportati i dati dell’atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti o GEIE;
Cauzione provvisoria
Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, consorzio ordinario, GEIE COSTITUITO la garanzia fidejussoria o assicurativa deve essere intestata alla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti (con responsabilità solidale nel caso di cui all’art. 37, comma 5, del Codice dei Contratti).
Disciplina specifica per la partecipazione da parte di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all’art. 2602 del codice civile COSTITUENDI.
Sottoscrizione dell’offerta
Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all’art. 2602 del codice civile, non ancora costituito, o da un GEIE, l’intera offerta contrattuale - comprensiva di ogni dichiarazione di volontà negoziale, avente contenuto sia tecnico che economico- dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti (art. 37 comma 8).
Ciascuno dei documenti di seguito indicati dovrà quindi, essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante di ogni singolo operatore economico partecipante e prodotto secondo le modalità specificamente indicate dal disciplinare di gara, ovvero:
- Capitolato speciale di gara firmato in ogni pagina per accettazione dal titolare o legale rappresentante di ogni singolo operatore economico partecipante e inserito nella busta A contenente documentazione di gara con l’Allegato B – Dichiarazione Art. 38, comma 1 lett. B e C del D. Lgs n° 163\2006; dovranno essere sottoscritti dal titolare o legale rappresentante di ogni singolo operatore economico partecipante, così come previsto dall’art. 4 del disciplinare;
- l’offerta economica redatta attraverso utilizzo o riproduzione dell’apposito allegato C dovrà essere presentata in apposita busta chiusa recante la dicitura “Busta C contenente offerta economica” , così come previsto dall’art. 4 del disciplinare.
Dichiarazioni obbligatorie
Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all’art. 2602 del codice civile, non ancora costituito, o da un GEIE, dovranno inoltre essere rese
- sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/00 secondo le modalità prescritte dall’art. 38 dello stesso decreto- da parte dei legali rappresentanti di ogni
soggetto concorrente che farà parte del raggruppamento, del consorzio ordinario o del GEIE, le seguenti dichiarazioni:
1 che nessun soggetto componente partecipa alla gara d’appalto in altra forma neppure individuale, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ii.
2 che ci si impegna, in caso di aggiudicazione della gara d’appalto a:
- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;
- conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell’art. 37, commi 14,15 e 16 del d.lgs. 163/06;
- rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, ai sensi degli artt. 34 e 37 del d.lgs. n. 163/06;
Cauzione provvisoria
Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, consorzio ordinario, GEIE COSTITUENDO, la garanzia fidejussoria o assicurativa deve essere intestata a tutte le associate (individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara).
Ai consorzi stabili per servizi e forniture si applicano le disposizioni di cui all’articolo 94, commi 1 e 4 del regolamento. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nella presente lettere d’invito per l’affidamento della fornitura in oggetto è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.
Per la partecipazione del consorzio, i requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi posseduti dai singoli consorziati relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo sono sommati; i restanti requisiti economico – finanziari e tecnico
– organizzativi sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori.
Art. 9 (Avvalimento)
In attuazione del disposto dell’art. 49 del Codice dei Contratti, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Il concorrente e l’operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Ai sensi dell’art. 49, comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti.
L’operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti del 30 %.
Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta richiamata all’articolo 4 del presente disciplinare, il concorrente dovrà presentare, le dichiarazioni/documenti di seguito indicati:
1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti);
2. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Il contratto dovrà necessariamente riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
-oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
-durata: che dovrà necessariamente corrispondere alla durata del presente appalto;
-ogni altro dato utile ai fini dell’avvalimento.
Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2,lettere f) e g), Codice dei Contratti).
L’operatore economico ausiliario, tramite il proprio rappresentante legale, dovrà dichiarare, il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per l’operatore economico ausiliato.
, il rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario dovrà, altresì, dichiarare:
1. di mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) per tutta la durata dell’appalto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei lavori;
2. di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti).
Art. 10 (Validità dell’offerta)
I concorrenti rimangono vincolati alla loro offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine
di presentazione.
Art. 11 (Anomalia delle offerte)
Le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata in applicazione del meccanismo di cui all’art. 86, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006, verranno sottoposte a valutazione di congruità secondo il procedimento disciplinato dall’ 88 dello stesso X.Xxx. n. 163/2006. Ai fini dell’applicazione del suddetto meccanismo, le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Ai fini della individuazione della soglia di anomalia di cui all'articolo 86, comma 1 del d.lgs 163/06 e s.m.i., le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese distintamente nei loro singoli valori in considerazione sia per il calcolo della media aritmetica, sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico. Qualora nell’effettuare il calcolo del dieci per cento di cui all'articolo 86, comma 1, del codice siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia. In ogni
caso è fatta salva la possibilità della Stazione Appaltante di sottoporre a verifica quelle offerte ritenute, in base ad elementi specifici, anormalmente basse.
Nel caso di offerte anormalmente basse si procederà a verificarle secondo quanto disposto dagli articoli 87 e 88 del d.lgs 163/06 e s.m.i.. La richiesta di giustificazioni e di eventuali precisazioni avverrà esclusivamente a mezzo fax.
Il RUP avvalendosi degli uffici tecnici della stazione appaltante procederà alla richiesta delle giustificazioni. Il RUP ha la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.
Resta salva la possibilità dell’Ente di sottoporre comunque a verifica le offerte ritenute anormalmente basse. La presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione appaltante all’aggiudicazione dell’appalto, né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione che l’amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza.
Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.
Art. 12
(Cauzione definitiva e provvisoria)
Le imprese partecipanti alla procedura di gara dovranno prestare cauzione, di validità non inferiore
a 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta, nella forma prevista dall’art. 75 del D. Lgls. n. 163/2006 per un importo pari al 2% della somma a base d’asta.
Tale cauzione sarà svincolata entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, salvo nei confronti dell'impresa aggiudicataria, nei confronti della quale sarà svincolata a seguito della stipula del contratto e della costituzione della cauzione definitiva.
La garanzia potrà essere costituita secondo le seguenti modalità:
a. cauzione costituita mediante versamento presso Unicredit “Conto Depositi Cauzionali“ codice IBAN IT 49 R 02008 04810 000401051244 intestato all’Ente Foreste della Sardegna xxxxx Xxxxxxx 00 Xxxxxxxx, a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione;
b. fidejussione, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò specificamente autorizzati – in conformità ai disposti del D.P.R. n. 115/2004 - dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, autorizzazione che deve essere presentata in copia unitamente alla polizza.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 Cod. civ., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l’Art. 75 comma 7 .
Tale cauzione dovrà prevedere il pagamento a pronta richiesta e l'esonero del beneficio della preventiva escussione e sarà svincolata solo a seguito della regolare esecuzione del contratto, comprovata dai documenti di collaudo.
L’importo delle garanzie è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti.
Art. 13
(Nomina seggio di gara)
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE, SEDUTE DI GARA E COMUNICAZIONI
Le offerte pervenute, secondo le modalità stabilite dall'art. 4 saranno esaminate da un seggio di gara, composto da un numero dispari di componenti variabile da tre a cinque, individuati tra il personale della stazione appaltante. La gara sarà dichiarata aperta, un giorno feriale successivo a quello di scadenza per la presentazione delle offerte, e dunque il 18/12/2012, con inizio alle ore 10,00 presso la sede dell’Ente Foreste della Sardegna Servizio Territoriale di Tempio Pausania in Xxx Xxxxxxx 00 a Tempio Pausania e si procederà:
1) alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, con conseguente dichiarazione di irricevibilità dei plichi pervenuti tardivamente o non integri;
2) all’apertura dei plichi che superino positivamente la verifica di cui al precedente punto 1, alla verifica della presenza nei medesimi delle buste interne;
3) all’apertura della busta contenente la documentazione di gara e alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti, verificandone la regolarità;
4) all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica e alla rilevazione dei ribassi percentuali;
5) al calcolo della soglia di anomalia e alla verifica dell’esistenza di eventuali offerte anomale;
6) alla formazione della graduatoria delle migliori offerte con indicazione di quelle eventuali da sottoporre a procedimento di verifica ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs. n. 163/2006, il presidente del seggio comunica al RUP la sussistenza di offerte anormalmente basse -il RUP procede alla verifica
delle giustificazioni presentate dai concorrenti e al termine del procedimento di cui agli Art. 87- 88 del Codice dei contratti ne comunica gli esiti al presidente del seggio il quale, in seduta pubblica dichiara l’aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua .
Tale seduta sarà pubblica. Potranno parteciparvi i legali rappresentanti delle ditte o i loro delegati.
In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse della stazione appaltante, il concorrente potrà essere invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax o via e-mail, a completare o a fornire i chiarimenti opportuni in ordine al contenuto di documenti presentati.
Le comunicazioni inerenti la gara in argomento verranno effettuate tramite fax o e-mail.
Art. 14 (Stipulazione del contratto)
La stipulazione del contratto ha luogo entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque non prima che siano decorsi 35 dall’invio dell’ultima delle comunicazioni ai controinteressati del medesimo provvedimento di aggiudicazione (art. 11, commi 9 e 10, D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.). Tale termine dilatorio non si applica nel caso in cui sia stata presentata o sia stata ammessa una sola offerta e non siano state tempestivamente proposte impugnazioni del bando di gara o queste impugnazioni risultino già respinte con decisione definitiva (art. 11, comma 10 bis, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.).
Ai fini della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà produrre la seguente documentazione:
- garanzia fideiussoria nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, XXX xxxxxxx, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall’art.113, co. 1, del D.Lgs. 163/06.
In caso di possesso della certificazione di qualità – da documentare – detta garanzia potrà essere ridotta nella misura del 50%. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa – che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante - sarà svincolata a seguito della piena
ed esatta esecuzione del contratto;
Il contratto è stipulato mediante scrittura privata da registrare in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico dell’aggiudicatario.
PARTE III OBBLIGHI CONTRATTUALI
Art. 15 (Termini di esecuzione)
Il termine di esecuzione è stabilito in gg. 5 decorrenti dal giorno successivo dall’ordinativo .
Per i ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui all'articolo 22 del presente disciplinare.
Le lettere d’ordine si intendono eseguite con la consegna della merce franco Cantiere presso l’officina dell’Ente indicata all’art. 16.
L’impresa potrà richiedere lo spostamento dei termini di consegna solo per impedimenti o ritardi dovuti a cause di forza maggiore (alluvioni, incendi, scioperi ecc.) debitamente dimostrate con idonea documentazione accettata dall’Amministrazione. L’evento di forza maggiore dovrà essere
comunicato all’Amministrazione entro 5 giorni dal suo verificarsi. Decorso tale termine la causa di forza maggiore non viene riconosciuta e l’impresa è
soggetta alle penalità previste dall’art. 22 per gli eventuali ritardi sull’esecuzione della fornitura.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che non rientrano tra le cause di forza maggiore l’interruzione dell’attività dell’impresa per ferie e/o festività, né giustificano lo spostamento dei termini eventuali comunicazioni o richieste di chiarimenti.
Il protrarsi del ritardo per fatti dell’impresa per più di trenta giorni dal termine stabilito è considerato grave negligenza e può comportare la risoluzione contrattuale, fatta salva l’esecuzione della procedura in danno.
La risoluzione contrattuale determina l’incameramento della cauzione.
Art. 16 (Luogo di consegna)
Le consegne dovranno avvenire franco Ns. Officina in via Nuovo Stadio a Tempio Pausania.
Art. 17
(Liquidazione e pagamento dei corrispettivi)
I corrispettivi dovuti sulla base del contratto saranno liquidati entro 30 giorni dalla data del verbale di verifica di conformità ed a seguito di presentazione della relativa fattura, redatta secondo le norme in vigore.
L'Amministrazione, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell’ esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.
Art. 17.1
Obblighi di cui alla legge 136/2010
L’appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell’impresa aggiudicataria, sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).
I suddetti soggetti economici comunicano alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all’appalto, gli estremi identificativi del conto corrente e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subcontraenti/subappaltatori sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari.
A tal fine l’appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere (ivi compresi quelli con i subfornitori, i liberi professionisti) per l’esecuzione del contratto.
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della L. 136/2010, determina altresì l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.
Art. 18 Tutela dei lavoratori
L’operatore economico aggiudicatario è tenuto ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore, a rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti, nonché in generale tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, di igiene e sicurezza sul lavoro previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Ai sensi dell’art. 5 della L.136/2010 le tessere di riconoscimento dei lavoratori presenti in cantiere dovranno essere corredate, oltre che informazioni di cui all’art. 18 comma 1 lett. u D.Lgs. 81/2008, delle seguenti ulteriori indicazioni:
- data di assunzione per i lavoratori dipendenti;
- estremi dell’autorizzazione al subappalto nel caso di lavoratori dipendenti del subappaltatore (da apporre nel caso il subappalto sia stato dichiarato in fase di gara);
Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’art. 21, comma 1 lett. c, D.Lgs. n. 81/2008, dovrà contenere anche l’indicazione del committente.
Art. 18.1
Dichiarazione ai sensi dell’art. 334 lett. l) del DPR 207 del 2010
Ciascun offerente (ai sensi dell’art. 334, comma 1, lett. l), del Reg. att.) dovrà dichiarare, mediante compilazione o riproduzione dell’allegato B, modello di autocertificazione, in sede di offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.
Art. 19 (consegna della fornitura)
Ai sensi dell’art. 4 della L. 136/2010, la bolla di consegna dei materiali deve essere integrata anche del numero di targa e del nominativo del proprietario degli automezzi.
La stazione appaltante pertanto, tramite dipendenti incaricati, verificherà all’atto di consegna la completezza delle bolle anche riguardo ai dati sopra esposti.
Art. 20
(Penalità nell’esecuzione)
In caso di ritardato adempimento alle obbligazioni contrattuali, l’aggiudicatario, ferma l’eventuale responsabilità penale e salvo il risarcimento dell’ulteriore danno, è soggetto a penalità, in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
In caso di inesatta esecuzione, ovvero non conformità del bene fornito o del servizio prestato a quanto previsto dal contratto l’operatore economico esecutore sarà soggetto ad una penalità pari al
2% dell’importo contrattuale. Nel comunicare l’irrogazione della sanzione, il direttore dell’esecuzione/Responsabile del procedimento, inviterà, per iscritto, il fornitore ad adeguare la propria prestazione assegnando all’uopo un termine congruo.
Qualora l’applicazione complessiva delle penali determini un importo massimo superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, è avviata la procedura per la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Se non vi sono crediti o se essi risultino insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.
L’addebito delle penali potrà, altresì, essere addebitato su eventuali ulteriori crediti dell’Impresa dipendenti da altri contratti.
Qualora la cauzione dovesse ridursi per l’applicazione di penali, l’impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell’Ente.
Art. 21
( dichiarazione ex art. 334 lett. l dpr 207 del 2010)
L’offerente dichiara espressamente nell’offerta, mediante compilazione o riproduzione dell’Allegato B, modello di autocertificazione, di accettare, senza riserva né condizione alcuna, le condizioni contrattuali e le penalità previste dal presente disciplinare.
PARTE IV
VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA
Art. 22
(Verifica della regolare esecuzione)
Il responsabile del procedimento procederà a verificare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti dal contratto.
La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari. Il direttore dell’esecuzione procederà a verificare l’esecuzione delle prestazioni contrattuali a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonchè nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Si verificherà inoltre che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il soggetto incaricato della verifica fissa il giorno del controllo definitivo e ne dà tempestivo avviso all'esecutore, affinché quest'ultimo possa intervenire. Il direttore dell’esecuzione ha l’obbligo di presenziare al controllo definitivo.
Della verifica di conformità è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.
Il soggetto (RUP) che procede alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione.
Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all’esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all’esecutore,
con assegnazione di un termine per adempiere.
Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
Art. 23
Certificato di verifica di conformità
Il RUP rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del direttore dell’esecuzione, il termine di esecuzione contrattuale, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni, gli eventuali verbali in corso di esecuzione, il verbale di controllo definitivo, l’importo totale da pagare all’esecutore.
E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento.
Art. 24
(Oneri per le operazioni di verifica di regolare esecuzione)
Le operazioni necessarie alla verifica di regolare esecuzione sono svolte a spese dell'esecutore.
L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica i mezzi necessari ad eseguirla. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il responsabile del procedimento dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.
Art. 25
(Luogo e tempo delle operazioni di verifica)
I controlli verranno effettuati presso la sede di consegna delle forniture, citata nell’Art.16 del presente disciplinare,
A. I controlli verranno effettuati entro 20 giorni dalla data di ultimazione della consegna.
Art. 26
(Difetti di costruzione e garanzie dell'impresa )
L'impresa garantisce i prodotti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per il periodo di garanzia dichiarato in offerta.
L'impresa pertanto è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati manifestatisi nei beni forniti durante tale periodo.
Entro 15 giorni dalla data della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti riscontrati con invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo.
A garanzia di ciò, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati relativi al contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti all’ impresa in relazione ad altre forniture in corso con l'Amministrazione.
PARTE V NORME FINALI
Art. 27 (Foro competente)
Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Cagliari.
Art. 28 (Finanziamento)
La spesa derivante dall’esecuzione della fornitura prevista dal presente disciplinare graverà sulla Cap. SC 05.0320 del Bilancio 2012.
Art. 29 (Responsabile del Procedimento)
Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. e (degli artt. 10 e 272 del D.P.R. n. 207/2010 di attuazione) è il Direttore del Servizio Territoriale di Tempio P.
Art. 30 (Diritto di accesso)
E’ garantito alle ditte concorrenti l’accesso ai documenti amministrativi secondo quanto stabilito dagli art. 13 del D.lgs. n. 163/2006, 79 comma 5 e
Art. 30. 1
Accesso informale ai sensi dell’art. 79 comma 5 quater X.Xxx. 163/2006
Ai sensi dell’art. 79 comma 5 quater, fermi i divieti e differimenti dell'accesso previsti dall'articolo 13, è consentito l'accesso informale agli atti del presente procedimento entro dieci giorni dall'invio della
comunicazione dei provvedimenti di cui al medesimo articolo (esclusione, aggiudicazione, decisione di non aggiudicare l’appalto e stipula del contratto).
L’accesso può essere effettuato mediante visione ed estrazione di copia, non occorre istanza scritta di accesso e provvedimento di ammissione, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento adottati ai sensi dell'articolo 13. Nelle comunicazioni di cui al comma 5 dell’art. 79 questa Stazione Appaltante indicherà:
a) su quali atti l'accesso sarà vietato o differito, anche sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai concorrenti ai sensi dell’art. 5 punto 2) del presente disciplinare.
b) l'ufficio presso cui l'accesso può essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che l'accesso sia consentito durante tutto l'orario in cui l'ufficio è aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio.
Art. 31 (Trattamento dei dati personali)
L’Ente Foreste della Sardegna tratterà i dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nei limiti ed ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni.
I dati forniti, richiesti in base ad obbligo di legge ed unicamente ai fini della costruzione del rapporto commerciale ed al suo mantenimento, saranno raccolti, trattati ed archiviati mediante procedimenti informatici e manuali (archivi cartacei), ad accesso selezionato, secondo le disposizioni di legge.
L’eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle finalità istituzionali e delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti.
Le imprese concorrenti potranno comunque esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.
Art. 32
(Chiarimenti ed informazioni complementari)
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del bando di gara, del presente disciplinare ed in generale sugli altri documenti di gara, potranno essere richiesti al Dr. G.M. Inzaina; le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse via mezzo fax al n. 079/0000000, ovvero per i soli partecipanti dotati di casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
L’Ente e/o la commissione giudicatrice, si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui le imprese offerenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti.
Il Direttore del Servizio
ELENCO AUTOMEZZI SSANGYONG Lotto 1
MARCA MODELLO N° TELAIO TARGA ANNO IMMATRICOLAZIONE
SSANGYONG | XXXXXX | XXXX0X0XX0X000000 | CK686CX | 0000 |
XXXXXXXXX | XXXXXX | XXXX0X0XX0X000000 | CK687CX | 2004 |
ELENCO AUTOCARRI FORD Lotto 2
MARCA MODELLO N° TELAIO TARGA ANNO IMMATRICOLAZIONE
FORD | RANGER 2.5 | XX0XXXX000X000000 | DR762DA | 2008 |
FORD | RANGER 2.5 | XX0XXXX000X000000 | DR763DA | 2008 |
ELENCO AUTOCARRI NISSAN
lotto 3
MARCA MODELLO N° TELAIO TARGA ANNO IMMATRICOLAZIONE
NISSAN | KING CAB | XX0XXXX00X0000000 | BB100DR | 1998 |
NISSAN | KING CAB | XX0XXXX00X0000000 | BL770RS | 2000 |
NISSAN | KING CAB | XX0XXXX00X0000000 | BL771RS | 2000 |
NISSAN | KING CAB | XX0XXXX00X0000000 | BL772RS | 2000 |