TUTELA LEGALE ROLAND PENALE – CONVENZIONE
TUTELA LEGALE ROLAND PENALE – CONVENZIONE
SNR
Il presente fascicolo informativo contenente:
a) nota informativa, comprensiva di glossario;
b) proposta di Convenzione;
c) condizioni di assicurazione,
deve essere consegnato al contraente con la proposta di assicurazione e all’assicurato in ogni caso prima della sottoscrizione del contratto/certificato.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa.
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 18/01/2013
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Il contratto è concluso con ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG, società d’assicurazione con sede legale in Xxxxxxx (Xxxxxxxx), Xxxxx-Xxxxxx-Xxx. 00.
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG è costituita in forma giuridica analoga ad una Società per azioni italiana ed esercita la propria attività in base all’autorizzazione rilasciata dall’Autorità di Vigilanza tedesca denominata “Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht” (“Bafin”), al cui controllo è sottoposta.
In Italia, ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG è abilitata all’esercizio delle assicurazioni nel ramo 17 (“tutela legale”) in regime di stabilimento, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 209/2005.
La sede di ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG - Rappresentanza Generale per l’Italia è in Xxxxxx, Xxxxxx X. Xxxx, 0.
Tel: x00 00 000 000 0
Fax: x00 00 000 000 00
email: xxxx@xxxxxx-xxxxxx.xx xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese ISVAP
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il patrimonio netto di ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG è pari a € 76.977.820,78. Il capitale sociale è ammonta a € 10.250.000,00 e il totale delle riserve patrimoniali a
€ 22.614.965,77.
I dati indicati si riferiscono all’anno 2010.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
La Convenzione è stipulata con tacito rinnovo e si rinnova per un anno in mancanza di disdetta inviata all’altra parte esclusivamente con lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC) almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale.
Pertanto, in mancanza, la Convenzione si intende rinnovata tacitamente per un altro anno e così via.
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le parti possono disdire la polizza o il singolo certificato, esclusivamente tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC), con preavviso di 30 giorni.
In questo caso il Contraente ha diritto al rimborso della parte di premio al netto dell’imposta assicurativa per il periodo d’assicurazione non goduto.
Per maggiori dettagli, si rinvia agli articoli 5 e 17 delle condizioni generali di assicurazione (CTG).
L’adesione alla Convenzione avviene tramite sottoscrizione dell’interessato del modulo d'adesione con conseguente emissione del certificato di applicazione.
Il certificato assicurativo dura 1 anno e NON è soggetto a tacito rinnovo.
Si concorda un’estensione temporale di ciascun certificato di giorni 30 dopo la naturale scadenza dello stesso.
Se entro questo periodo aggiuntivo XXXXXX non riceve la comunicazione di rinnovo, il certificato si intende automaticamente cessato con effetto alla scadenza naturale.
Sinistri insorti in questo periodo aggiuntivo sono coperti solo se il certificato è stato rinnovato per un‘ulteriore annualità e corrisposto il relativo premio.
Fermo quanto appena detto, possono essere emessi singoli certificati di durata inferiore ad 1 anno: in tal caso, per il premio da corrispondere si rimanda alla proposta di Convenzione allegata per ulteriori approfondimenti (v. anche art. 6 del presente fascicolo informativo).
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
La copertura assicurativa offerta dalla Convenzione stipulata fra le parti opera a favore del sottoscrittore del certificato (“Assicurato” o “Contraente del Certificato”).
Essa fornisce, a fronte della corresponsione del relativo premio a carico dell’Assicurato, le seguenti garanzie:
TUTELA LEGALE PENALE
La tutela legale penale ROLAND, regolata dalle condizioni speciali di tutela legale penale (CSP) e – per quanto non espressamente derogato/disciplinato dalle stesse – dalle condizioni generali di assicurazione (CTG), garantisce i costi:
a) per la difesa in caso di procedimenti penali dolosi o colposi, compreso il c.d. patteggiamento ex art. 444 e segg. c.p.p.;
b) per la difesa in caso di contestazione di un illecito amministrativo, qualora sia stata conseguentemente emessa una sanzione amministrativa pecuniaria;
d) per l’assistenza nel caso in cui l’Assicurato venga assunto come teste in un procedimento penale;
e) cauzione penale per procedimenti all’estero;
f) per la difesa in procedimenti disciplinari e in qualsiasi tipo di procedura svolta da ordini professionali, purché conseguenti alla contestazione di un reato o di un illecito amministrativo;
Per maggiori dettagli, si rimanda all’art. 5 delle condizioni speciali di tutela legale penale – CSP 2011.
Le garanzie sopra riportate sono sempre previste nel contratto.
Ulteriori eventuali estensioni della garanzia possono essere espressamente previste dalla Convenzione, alla quale si rinvia.
Avvertenza: la tutela legale penale può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative.
In merito si rinvia al testo della Convenzione, il cui testo resta a disposizione di ciascun Assicurato presso le sedi di ROLAND e del Contraente, e agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 CSP e artt. 4 e 11 CTG.
Premesso che XXXXXX si espone fino alla concorrenza del massimale opzionale prescelto dall’assicurato in sede di adesione (€ 20.000,00/40.000,00, come da Convenzione, alla quale si rimanda) e riportato sul certificato, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie potrebbero poi prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle singole garanzie per maggiori dettagli in merito e si riporta qui sotto un esempio del funzionamento del massimale:
Massimale complessivo per sinistro: € 20.000,00. 1 -Difesa nel procedimento penale.
Spese legali sostenute in totale: € 60.000,00. Importo rimborsato da ROLAND: € 20.000,00
2 -Massimale complessivo: € 20.000,00, franchigia € 500,00. Difesa nel procedimento penale.
Spese legali sostenute in totale: € 25.000,00. Franchigia: € 500,00.
€ 25.00,00 – 500,00 € = € 24.500,00
Importo rimborsato da ROLAND: € 20.000,00. Massimale complessivo per sinistro: € 40.000,00.
1 -Difesa nel procedimento penale.
Spese legali sostenute in totale: € 60.000,00. Importo rimborsato da ROLAND: € 40.000,00
2 -Massimale complessivo: € 40.000,00, franchigia € 500,00. Difesa nel procedimento penale.
Spese legali sostenute in totale: € 45.000,00. Franchigia: € 500,00.
€ 45.000,00 – 500,00 € = € 44.500,00
Importo rimborsato da ROLAND: € 40.000,00.
RESISTENZA AVVERSO RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI
La garanzia “resistenza avverso richieste di risarcimento danni” opera in caso di difesa per la richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti dell’assicurato.
La copertura opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da un'apposita assicurazione della Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e soccombenza.
A questa garanzia si applicano esclusivamente le condizioni generali di assicurazione – CTG 2011.
Avvertenza: la garanzia può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative.
In merito si rinvia agli articoli 3, 4, 10, 11, 12, 13 e 18 CTG.
Inoltre, premesso che XXXXXX si espone fino alla concorrenza del massimale di € 20.000,00 (come da Convenzione, alla quale si rimanda), potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie potrebbero poi prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto della Convenzione per maggiori dettagli in merito e si riporta qui sotto un esempio del funzionamento del massimale:
2-Massimale complessivo: € 20.000,00. Scoperto: 5% ma non inferiore a 500,00 € Spese legali sostenute in totale: € 30.000,00
Importo riconosciuto dalla Compagnia di RC: 20.000,00 € Importo rimborsato da ROLAND:
- Scoperto: 5% ma non inferiore a € 500,00 da calcolarsi sulle spese legali da rimborsare (€ 10.000,00) = 500,00 € (coincidente con lo scoperto minimo).
€ 10.00,00 – 500,00 € = € 9.500,00
Importo rimborsato da ROLAND: € 9.500,00
1-Massimale complessivo: € 20.000,00.
Spese legali sostenute in totale: € 30.000,00
Importo riconosciuto dalla Compagnia di RC: € 20.000,00 Importo rimborsato da ROLAND: € 10.000,00
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
AVVERTENZA: ai sensi dell’art. 7 delle condizioni generali di assicurazione (CTG), eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti sulla prestazione.
AVVERTENZA: non sono previste cause di nullità ulteriori a quelle disciplinate dall’ordinamento giuridico italiano.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’assicurato deve dare comunicazione scritta all’impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, ai sensi dell’art. 7 delle condizioni generali di assicurazione (CTG).
Esempio: durante l’anno muta l’attività svolta dal Contraente. La mancata comunicazione può comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo nonché la cessazione della polizza.
AVVERTENZA: si rinvia alla singola proposta di assicurazione allegata per eventuali deroghe specifiche all’art. 7 CTG.
6. Premi
Il premio - da versare a ROLAND esclusivamente con bonifico bancario - è annuale ed è dovuto per intero anche in caso di frazionamento dello stesso.
In caso di emissione di certificati di durata inferiore ad 1 anno, il premio pattuito dovrà essere versato interamente se il certificato supera i 6 mesi, altrimenti sarà pari al 50%.
Il pagamento, se effettuato all’intermediario autorizzato da XXXXXX, produce per il Contraente effetti liberatori nei confronti della Compagnia, giusta l’art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005).
Si rinvia all’art. 4 delle condizioni generali di assicurazione (CTG) per ulteriori approfondimenti.
7. Rivalse
AVVERTENZA: le spese legali anticipate da XXXXXX dovranno essere restituite dal Contraente/Assicurato se rimborsate da controparte.
Si rinvia all’art. 16 (2) delle condizioni generali di assicurazione (CTG).
Ai sensi dell’art. 15 (11) delle condizioni generali di assicurazione (CTG), ROLAND è surrogata, fino alla competenza dell’indennizzo, in tutti i diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili, giusta l’art. 1916 c.c.
Pertanto, qualora si individuassero terzi responsabili, XXXXXX agirà nei loro confronti, sostituendosi nei diritti dell’Assicurato, per la restituzione degli importi anticipati.
8. Rinnovo del contratto – Risoluzione di diritto del contratto assicurativo
La Convenzione è stipulata con tacito rinnovo e si rinnova per un anno in mancanza di disdetta inviata all’altra parte esclusivamente con lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC) almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale.
Pertanto, in mancanza, la Convenzione si intende rinnovata tacitamente per un altro anno e così via.
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le parti possono disdire la polizza o il singolo certificato, esclusivamente tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC), con preavviso di 30 giorni.
In questo caso il Contraente ha diritto al rimborso della parte di premio al netto dell’imposta assicurativa per il periodo d’assicurazione non goduto.
Per maggiori dettagli, si rinvia agli articoli 5 e 17 delle condizioni generali di assicurazione (CTG).
Come previsto dall’art. 6 delle condizioni generali di assicurazione (CTG), il contratto si risolve di diritto al verificarsi, nei confronti del Contraente, di una delle seguenti fattispecie:
- nel caso di persona giuridica: per effetto dell’apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria;
- nel caso di persona fisica: per interdizione o inabilitazione o decesso del Contraente.
Per quanto riguarda i singoli certificati, la durata è prevista in anni 1 senza tacito rinnovo come stabilito al punto B - informazioni sul contratto - del presente fascicolo.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’art. 2952, comma 2, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Il termine prescrizionale previsto dall’art. 2952, comma 2, Cod. Civ. decorre da quando diventa necessaria la salvaguardia dei diritti dell’Assicurato e vengono così generate spese legali.
10. Legge applicabile al xxxxxxxxx
XXXXXX propone di applicare al contratto la legge italiana.
In virtù dell’art. 180 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005), le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.
11. Regime fiscale
L’imposta assicurativa gravante sul premio annuo pagato dal Contraente è attualmente pari al 21,25% e non viene rimborsata in nessun caso.
Non sono altresì rimborsabili tutti gli altri oneri, imposte o tasse previsti dalla legge a seguito della conclusione del contratto.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
In deroga all’art. 1913 Cod. Civ., il Contraente/Assicurato deve segnalare a XXXXXX, anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni da quando diventa necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali.
La denuncia del sinistro deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell’evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, dei nomi e degli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.
La denuncia scritta, che può pervenire anche dall’Avvocato difensore, deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell’evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, i nomi e gli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.
L’Assicurato è tenuto a fornire a ROLAND tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica.
Inoltre deve trasmettere a XXXXXX copia di qualsiasi atto giudiziario a lui indirizzato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica.
Qualsiasi comunicazione può pervenire anche dall’Avvocato difensore.
L’inosservanza di tali obblighi può portare, ai sensi dell’art. 1915 Cod. Civ., alla decadenza parziale o totale del diritto alla garanzia assicurativa.
Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l’Assicurato può comunicare a XXXXXX il nominativo di un Avvocato, a cui affidare la tutela dei propri interessi.
L’Assicurato, in caso di sinistro, deve comunicare a XXXXXX l’esistenza di altre assicurazioni che coprono lo stesso rischio, secondo quanto disposto dall’art. 1910 c.c.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia agli articoli 14 e 15 delle condizioni generali di assicurazione (CTG) e, per la copertura ROLAND Penale, all’art. 8 (2) delle condizioni speciali di tutela legale penale (CSP).
13. Reclami
Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto con una delle seguente modalità:
- tramite raccomandata a/r, al seguente indirizzo:
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG – Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Reclami Xxxxxx X. Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx;
- via fax al n. (x00) 00 000 000 00, all’attenzione dell’Ufficio Reclami; oppure
- via e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxx-xxxxxx.xx
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di mancato riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni - decorrenti dal pervenimento dello stesso presso l’impresa -, potrà rivolgersi all’ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Qualora la legislazione applicabile al contratto scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami dovranno essere inoltrati all’Autorità di vigilanza eventualmente prevista dalla legislazione prescelta.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx market/finservices-retail/finnet/index en.htm
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
14. Arbitrato
Ai sensi dell’art. 174 del Codice delle Assicurazioni, in caso di divergenza di opinioni tra il Contraente/Assicurato e XXXXXX circa la possibilità di successo di un’azione oppure di procedure d’impugnazione avanti le Autorità competenti o in caso di conflitto d’interessi, la controversia potrà essere devoluta ad un arbitro che verrà nominato di comune accordo tra le parti; qualora tale accordo non venga raggiunto, l’arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di Assicurazione.
Alternativamente alla procedura arbitrale per i casi di cui al comma 3, XXXXXX provvederà al rimborso delle spese legali del relativo grado di giudizio qualora il Contraente/Assicurato risulti vittorioso in misura maggiore rispetto al precedente grado di giudizio.
Si rimanda all’art. 15 (3) e (4) CTG.
AVVERTENZA: resta comunque possibile per entrambe le parti rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
15. Mediazione finalizzata alla conciliazione
In virtù del D.Lgs. n. 28/2010, che ha disciplinato la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, dal 20 marzo 2011 il tentativo di risoluzione delle controversie in materia di contratti assicurativi tramite l’istituto della mediazione era obbligatorio.
Pertanto, a partire da tale data, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, doveva essere esperito il tentativo di conciliazione depositando la richiesta di mediazione presso uno degli organismi iscritti nel registro di cui al D.M. 18 ottobre 2010, n. 180.
Tuttavia, alla luce della pronuncia di incostituzionalità della mediazione obbligatoria avvenuta nel mese di ottobre 2012 da parte della Corte Costituzionale, il tentativo di risoluzione delle controversie in materia assicurativa è ora facoltativo.
Qualora si volesse avviare la media-conciliazione, sarà possibile scrivere - via posta o via fax (n. x00 00 000 000 00) - alla sede di ROLAND al seguente indirizzo:
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG – Rappresentanza Generale per l’Italia – Xxxxxx X. Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx.
Indicare nell’oggetto: richiesta di mediazione finalizzata alla conciliazione.
XXXXXX Rechtsschutz Versicherungs AG è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il rappresentante Generale per l’Italia Xxxxxx Xxxxxxxx
Si intende per:
GLOSSARIO
Arbitrato: procedura alternativa al rito ordinario che le parti possono intraprendere per risolvere controversie.
Assicurazione: il contratto di assicurazione. Assicurato: la persona garantita dalla polizza Contraente: il soggetto che stipula il contratto. Contravvenzione: si veda voce reato.
Danno: conseguenza nociva di una condotta o omissione di uno o più soggetti nei confronti di terzi. Il danno può essere di natura contrattuale (derivare da una violazione di norme contrattuali); ovvero di natura extracontrattuale (derivare da violazioni non di accordi, ma di norme di legge).
Delitto: si veda voce reato.
Fatto illecito: qualsiasi fatto che violi norme dell’ordinamento giuridico. Franchigia: la parte di danno in misura fissa che rimane a carico dell’Assicurato. Giudiziale: attività svolta dinnanzi ad un’autorità giudiziaria giudicante.
Indennizzo: la somma dovuta contrattualmente dalla Società in caso di sinistro. Massimale: somma entro la quale XXXXXX risponde per ogni sinistro.
Periodo di assicurazione: il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e
la data di scadenza annuale.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società. Reato: violazione delle norme penali.
I reati si dividono in delitti e contravvenzioni.
I delitti sono le violazioni più gravi e hanno una diversa rilevanza a seconda che siano state poste in essere con dolo (volontariamente) o colpa (non volontariamente ma per negligenza o imperizia).
Le contravvenzioni sono condotte meno gravi per le quali non rileva l’elemento psicologico (dolo o colpa).
Rischio: la probabilità che si verifichi un sinistro.
Sanzione amministrativa: misure adottate dall’ordinamento per colpire illeciti amministrativi. Sinistro: evento per il quale viene prestata l’assicurazione.
Il sinistro si intende insorto nel momento in cui inizia la violazione vera o presunta di norme di legge o di contratto.
Scoperto: la parte di danno in misura percentuale che rimane a carico dell’Assicurato.
Stragiudiziale: attività che viene svolta per cercare di trovare tra le parti una mediazione bonaria della controversia.
Terzo: non sono considerati terzi:
a) i genitori, il coniuge ed i figli dell’Assicurato (anche se non convivono con lui);
b) gli altri parenti o affini - diversi da quelli indicati alla lettera a) - conviventi con l’Assicurato;
c) il dipendente del Contraente che subisca un danno in occasione di lavoro o di servizio.
Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una controversia.
Tutela Legale: l’assicurazione di Tutela Legale di cui all’art. 173 Codice Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005).
Disposizione per
Assicurazione Universale per la tutela legale penale per Sindacato Nazionale dell'Area Radiologica
SNR - detto anche 'FASSID'
Disposizioni che
regolano il contratto Condizioni Speciali per la Tutela Legale Penale Generale
(CSP 2011, Edizione: 01.11.11), nonchè le
Condizioni Generali di Assicurazione per la Tutela Legale (CTG 2011, Edizione: 01.11.11).
Contraente Società
Sindacato Nazionale dell'Area Radiologica SNR - detto anche 'FASSID'
Xxx Xxxxxx, 00
X- 00000 Xxxx (XX)
Assicuratore ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG Rappresentanza Generale per l'Italia Xxxxxx X. Xxxx, 0
X-00000 Xxxxxx (XX)
Persone assicurate Assicurato è il medico dell’Area Radiologica, associato alla contraente, che ha regolarmente aderito alla presente convenzione,nell’esercizio delle sue funzioni e/o mansioni di radiologo dipendente. Sono altresì assicurati gli specializzandi. Ciascun assicurato riceve un certificato di assicurazione, relativo alla presente polizza, con l’estratto delle condizioni e informativa sulla privacy.
Descrizione delle attività Medici Area Radiologica (compresa radiologia interventistica)
Copertura automatica
per nuove attività in caso di attività nuove o modificate durante l’anno assicurativo, queste si intendono coperte dalla presenta polizza (art. 2 CSP 2011). (CR: 2)
Durata dei certificati A) 1 anno - senza tacito rinnovo
La parti concordano un’estensione temporale di ciascun certificato di giorni 60 dopo la naturale scadenza del certificato. Se entro questo periodo aggiuntivo XXXXXX non riceve la comunicazione di rinnovo, il certificato si intende automaticamente cessato con effetto alla scadenza naturale. Sinistri insorti in questo periodo aggiuntivo sono coperti solo se il certificato è stato rinnovato per un‘ulteriore annualità e corrisposto il relativo premio.
È possibile sottoscrivere singoli certificati di durata inferiore ad 1 anno.
In tal caso, il premio pattuito dovrà essere versato interamente se il certificato supera i 6 mesi, altrimenti sarà pari al 50%.
Periodo di assicurazione e
proroga dell'assicurazione 1 anno
Il contratto si rinnova di anno in anno in mancanza di disdetta tramite lettera raccomandata A/R o PEC che deve essere inviata al destinatario almeno 60 giorni prima della scadenza.
Sinistro unico I titolari dei singoli certificati assicurativi sono Assicurati ai fini del “sinistro unico” ex art. 13 (3), a) e b) CTG 2011 e art. 8 (1), d) XXX 0000.
Ambito di validità territoriale Europa
Copertura base A) Procedimenti penali
La garanzia comprende
• la difesa dall’accusa di aver commesso un reato;
• l’assistenza di un avvocato nel caso in cui l’assicurato venga assunto come testimone in quanto persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.).
Nel caso di procedimenti penali sussiste la copertura assicurativa per la difesa dall’accusa di aver commesso:
• un reato colposo;
• un reato doloso,
così come specificato all’art. 5 CSP 2011.
B) Illeciti amministrativi
La garanzia comprende
Ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria emessa nei confronti dell’Assicurato
così come specificato all’art. 5 CSP 2011.
Giurisdizioni Speciali/
Cassazione / Corte Costituzionale Si precisa che, qualora nell’ambito di un procedimento
rientrante in garanzia risultasse necessaria l’assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali, sono altresì comprese le spese relative all’assistenza di tale professionista (art. 6 (2) CSP 2011).
Libera scelta del legale e del
domiciliatario Ai sensi dell'art. 6 (2) CSP, l’Assicurato può scegliere l’Avvocato liberamente senza alcun limite territoriale.
Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario con un esborso massimo di € 5.000,00 per sinistro.
Massimale di copertura L'aderente può scegliere tra i seguenti massimali:
€ 20.000,00 per sinistro senza limite annuo o
€ 40.000,00 per sinistro senza limite annuo all’interno del massimale sono compresi:
diritti e onorari dell’avvocato illimitato
spese di viaggio dell’avvocato illimitato
spese di viaggio dell’assicurato illimitato
spese per CTU/Perito di parte illimitato
spese di traduzione illimitato
spese per la ricerca
di prove a sostegno della difesa illimitato
- Cauzione per evitare
limitazioni della libertà personale € 15.000,00 per persona assicurata
Tale importo è da considerarsi aggiuntivo rispetto al massimale di copertura. Si precisa che, in caso di sinistro unico, l’importo cauzionale viene messo a disposizione a favore di ogni persona assicurata.
Per il resto trova applicazione l’art. 6 (7) CSP 2011.
Patteggiamento Ai sensi dell'art. 5 CSP 2011, la garanzia si estende altresì al procedimento di 'patteggiamento' (art. 444 e seguenti c.p.p.).
Scoperto Lo scoperto ammonta al 10,00% ma non inferiore ad € 700,00 per assicurato e sinistro e viene detratto dalle spese legali.
Estensioni particolari
RESISTENZA AVVERSO RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI
La tutela legale vale per la difesa per la richiesta di responsabilità civile contro il contraente nel caso che esista una assicurazione ai sensi dell´art. 1917 codice civile.
La copertura opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da un´apposita assicurazione della Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e soccombenza.
Massimale di copertura Il massimale di copertura è di 20.000,00 per sinistro.
Ambito della validità territoriale Italia, San Marino, Città del Vaticano.
Alla presente estensione si applicano esclusivamente le Condizioni Generali di assicurazione (CTG 2011).
Premio In base al massimale prescelto, il premio pro capite annuo è di: per il massimale di € 20.000,00:
€ 60,00 incluso il 21,25% per imposta assicurativa per il massimale di € 40.000,00.
€ 75,00 incluso il 21,25% per imposta assicurativa
Conteggio del premio Il conteggio del premio viene effettuato sul numero delle
persone assicurate.
Il Broker comunicherà con cadenza mensile, tramite un file in formato excel, da inviarsi a mezzo email (xxxx@xxxxxx-xxxxxx.xx), le adesioni del periodo in questione. La comunicazione avverrà entro il 10 del mese successivo al periodo in questione.
Il versamento dei premi da parte del broker avverrà con la medesima cadenza.
ll file devo riportare i seguenti campi:
• Numero del certificato
• Nome
• Cognome
• Via e civico
• CAP
• Località
• Massimale prescelto
• Premio
• Data del pagamento del premio
• Decorrenza della copertura
• Scadenza della copertura
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Broker Società
AON SpA
Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx x. 000 X- 00000 Xxxx
Clausola Broker Tutta la gestione del presente contratto è affidata Società AON SpA.
Denunce e dichiarazioni dell’assicurato si danno per conosciute a XXXXXX, quando sono pervenute al sopracitato broker. Il broker è obbligato alla loro immediata trasmissione a ROLAND. Tuttavia, richieste, manifestazioni di volontà e denunce dell’assicurato volte a costituire, concludere, o ampliare l’ambito di copertura della presente polizza o riguardanti obblighi dell’assicurato in caso di sinistro, valgono solo dal momento in cui queste pervengono effettivamente a XXXXXX.
Assistenza in caso di sinistro In mancanza di un intermediario, in caso di sinistro Vi
preghiamo di contattarci direttamente ai seguenti recapiti: ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Sinistri
Xxxxxx X. Xxxx, 0
X-00000 Xxxxxx (XX)
Telefono: x00 00 000 000 0
Telefax: x00 00 000 000 00
Clausole / Deroghe
Clausola di sussidiarietà La presente polizza per la tutela legale opera in via sussidiaria e
solo dopo esaurimento degli obblighi inerenti al patrocinio legale previsti dal CCNL di riferimento o da altra polizza per la copertura delle spese legali e peritali eventualmente stipulata di cui possa beneficiare.
In caso di divergenza sulla scelta dell'avvocato, imposto all’assicurato dall’Ente di appartenenza, la presente polizza è da intendersi operativa a primo rischio, per le garanzie indicate, sino al massimale indicato in polizza.
Limitatamente all'ipotesi di inesistenza di altra polizza di tutela legale, XXXXXX interverrà qualora - a seguito della richiesta di patrocinio avanzata dall'Associato - siano trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento del sollecito inviato dall’assicurato all'ente di appartenenza e quest'ultimo non abbia dato alcun riscontro.
Resta inteso che se l'assicurato percepisce un rimborso per le spese legali e/o peritali dall’ente di appartenenza e/o dall’eventuale compagnia che copre il rischio delle spese legali e peritali dovrà restituire l’importo ricevuto a ROLAND.
Clausola di continuità La copertura assicurativa si estende altresì agli eventi assicurativi
insorti durante la validità della precedente polizza di assicurazione accesa presso la società e dei quali l’Assicurato venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente Assicuratore.
Quanto sopra a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti:
1. la presente polizza XXXXXX abbia continuità temporale, ovvero segua senza alcuna interruzione alla polizza del precedente assicuratore ;
2. l’evento assicurativo venga obbligatoriamente denunciato a XXXXXX entro la durata della polizza XXXXXX;
3. L’assicuratore precedente abbia respinto il sinistro per tardiva comunicazione, ossia oltre il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto, e non per altri motivi;
4. L’assicurato abbia denunciato il sinistro al precedente assicuratore tempestivamente.
Di conseguenza, XXXXXX avvierà la gestione del caso applicando le condizioni della presente polizza, a condizione che la fattispecie denunciata rientri nelle garanzie previste sia nella polizza del precedente assicuratore che in quella di XXXXXX.
I punti 3 e 4 decadono se l'assicurato viene a conocenza dell'evento assicurativo per la prima volta dopo il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto.
Milano, 18/01/13
ROLAND
Rechtsschutz-Versicherungs-Aktiengesellschaft
_ ___ _ __ __ _ __ ___ ___ Il Contraente
CONDIZIONI GENERALI D’ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE CTG 2011
Art. 1 Oggetto dell’assicurazione per la Tutela Legale
XXXXXX, alle condizioni e per le garanzie indicate in polizza, assicura al Contraente/ Assicurato la possibilità di salvaguardare i propri diritti assumendo le spese necessarie a tale fine (Tutela Legale).
Art. 2 Norme applicabili
Alla polizza si applicano le presenti Condizioni Generali nonché, ove previsto, le Condizioni Speciali; per quanto non diversamente disciplinato, si applicano le disposizioni del diritto italiano.
Art. 3 Spese assicurate
Nei limiti del massimale previsto in polizza e ad esclusione delle voci non assicurate di cui all’art. 11, XXXXXX assume a proprio carico, per le garanzie previste in polizza, gli oneri necessari alla tutela stragiudiziale e giudiziale dei diritti dell’Assicurato; più precisamente sono ricompresi:
(1)
il compenso previsto dalla tariffa forense relativo all’attività di un Avvocato domiciliato nel circondario del Tribunale competente.
In caso di vertenza instaurata all’estero, viene riconosciuto il compenso adeguato dell’Avvocato secondo quanto previsto dall’ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento;
(2)
in caso di vertenze dinnanzi a Giurisdizioni Speciali, il compenso di un ulteriore Avvocato iscritto in appositi albi speciali;
(3)
qualora per qualunque ragione l’Assicurato decida di revocare il mandato all’Avvocato per incaricarne un altro, XXXXXX riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Avvocato.
Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte dell’Avvocato;
(4)
le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte, in caso di soccombenza;
(5)
le spese di transazioni preventivamente autorizzate da XXXXXX.
In caso di transazioni concluse senza il preventivo accordo di XXXXXX, vengono tuttavia indennizzate le spese del Contraente/ Assicurato con esclusione di quelle di controparte assunte transattivamente e delle spese del Contraente/Assicurato eventualmente assunte da controparte;
(6)
le spese dell’attività di Consulenti Tecnici d’Ufficio (C.T.U.) e di controparte se l’Assicurato è obbligato giudizialmente ad assumersi tali costi;
(7)
il compenso per l’attività di un Consulente Tecnico di Parte nei limiti del tariffario di riferimento; in mancanza trova applicazione il
D.P.R. n. 212/2005 e ss.mm.ii. In caso di vertenza instaurata all’estero, il compenso viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento;
qualora per qualunque ragione l’Assicurato decida di revocare il mandato al Consulente di Parte per incaricarne un altro, XXXXXX riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Consulente.
Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte del Consulente;
(9)
le spese di mediazione finalizzata alla conciliazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. (spese di avvio e indennità del mediatore) nei limiti degli importi previsti dall’allegato “A” del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii.
Se il mediatore si avvale di un suo consulente, XXXXXX si fa carico fino al 50% del relativo compenso.
In caso di analoga procedura conciliativa instaurata all'estero, vengono riconosciute le spese di procedura nei limiti degli importi previsti dall’allegato “A” del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii. Per la procedura di mediazione sono altresì garantiti i compensi di un Avvocato previsti dall’ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento. Nell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può dare mandato ad un Avvocato diverso;
(10)
le spese per l’IVA relative all’attività di avvocati e Consulenti Xxxxxxx, qualora il Contraente/ Assicurato non sia autorizzato alla detrazione dell’imposta;
(11)
le spese nei procedimenti speciali/d’urgenza di cui al IV° libro del codice di procedura civile (esempio: accertamento tecnico preventivo);
(12)
con la previa autorizzazione di XXXXXX, le spese per accertamenti economico-finanziari su persone ed enti;
(13)
le spese relative alla notificazione di atti, nonché i costi relativi al procedimento di esecuzione forzata;
(14)
le spese di giustizia in ambito penale poste a carico dell’Assicurato;
(15) le spese di registrazione della sentenza nonché le spese necessarie ad ottenere una copia integrale della stessa;
(16)
le spese relative al contributo unificato;
(17)
i costi relativi ai primi tre tentativi d’esecuzione forzata avviati entro 5 (cinque) anni dopo il passaggio in giudicato del titolo esecutivo.
Art. 4 Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio
(1)
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza e sussiste per i sinistri insorti come segue:
a) dopo le ore 24 del primo giorno di validità della polizza, per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali, per procedimenti penali e per l’opposizione contro sanzioni e misure amministrative;
b) tre mesi dopo il primo giorno di validità della polizza, per controversie di natura contrattuale. Se le controversie contrattuali vengono incluse in garanzia successivamente, il periodo di carenza decorre dalle ore 24 del giorno di inclusione indicato nel documento contrattuale, a condizione che il relativo premio sia stato pagato nei termini pattuiti.
(2)
Se il Contraente non salda il primo premio annuale o la prima rata del premio entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza prevista nella polizza, la garanzia resta sospesa e priva di efficacia fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui dovuto.
(3)
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, in deroga all’art. 1901, comma 2, Cod. Civ., l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Il contratto si risolve di diritto con effetto retroattivo dal momento della scadenza del premio annuo o della rata, se ROLAND, in caso di mancato pagamento del premio annuo o della rata di premio, non agisce per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno della scadenza, (art. 1901, comma 3, Cod. Civ.).
(5)
In caso di emissione di appendice che comporta un aumento del premio, il Contraente deve effettuare il relativo pagamento entro i termini pattuiti.
Nell’ipotesi di mancato pagamento, in caso di sinistro, XXXXXX decurterà dalle spese indennizzabili la percentuale risultante dal rapporto tra il premio saldato e quello dovuto dal Contraente. Con il pagamento di quanto dovuto entro l’anno assicurativo di competenza, il Contraente ripristina il suo diritto all’intera prestazione assicurativa.
(6)
Se alla scadenza pattuita il Contraente non paga il premio dovuto, XXXXXX sospenderà la liquidazione di tutti i sinistri denunciati fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente effettuerà il pagamento del premio dovuto.
Art. 5 Proroga del contratto di assicurazione
Se non diversamente pattuito, il contratto si proroga tacitamente per un anno in mancanza di disdetta che deve essere inviata al destinatario almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza. La disdetta deve avvenire esclusivamente tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC).
Art. 6 Risoluzione anticipata o modifica del contratto - recesso
(1)
La polizza si risolve di diritto al verificarsi, nei confronti del Contraente, di una delle seguenti fattispecie:
Nel caso di persona giuridica:
per effetto dell’apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria.
Nel caso di persona fisica:
per decesso, interdizione o inabilitazione.
In tutti questi casi, le azioni in corso vengono interrotte, con liberazione da parte di XXXXXX da ogni ulteriore prestazione. XXXXXX si obbliga a restituire la parte di premio netto per il periodo non goduto.
(2)
Se l’oggetto dell’assicurazione viene a mancare del tutto o parzialmente - per motivi diversi dalla previsione del comma ‘‘1’’ - verrà meno la copertura assicurativa per l’oggetto cessato, se non diversamente pattuito. Se XXXXXX viene a conoscenza del venir meno dell’oggetto dell’assicurazione dopo più di due mesi dall’evento, le spetta comunque il premio fino al momento dell’avvenuta conoscenza.
Art. 7 Dichiarazioni relative a circostanze di pericolo/aumento/diminuzione del rischio
(1)
Dichiarazioni inesatte, incomplete o reticenti del Contraente alla stipula della polizza o durante la durata della stessa, relative a circostanze che influenzano la determinazione del rischio da parte di XXXXXX o l’ammontare del premio, possono portare - ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Cod. Civ. - alla totale o parziale perdita della garanzia assicurativa, oppure allo scioglimento del contratto.
(2)
Il Contraente è obbligato a dare immediato avviso scritto a ROLAND di ogni aggravamento del rischio.
(3)
Una volta a conoscenza di un fatto/una circostanza che giustifica un premio maggiore rispetto a quello pattuito, XXXXXX ha la facoltà di richiedere modifiche al contratto, anche con effetto retroattivo.
In caso di sinistro, XXXXXX ha il diritto di prestare la garanzia in proporzione al rapporto tra il premio pattuito e quello effettivamente dovuto se il Contraente avesse comunicato il fatto/la circostanza in modo esatto e completo.
(4)
Se dopo la conclusione del contratto si verifica un evento che giustifica un premio minore rispetto a quello pattuito, il Contraente può richiedere una diminuzione del premio dal momento del verificarsi di tale evento. Se il Contraente denuncia la circostanza oltre 30 (trenta) giorni dal suo verificarsi, il premio verrà diminuito solo dal momento del ricevimento della denuncia.
(5)
Se il Contraente omette la denuncia di un oggetto aggiuntivo dell’assicurazione, tale oggetto rimane escluso dalla garanzia assicurativa.
(6)
XXXXXX resta obbligata alla prestazione se il Contraente dimostra che l’inesattezza o l’omissione delle informazioni non sono dovute a sua colpa.
Art. 8 Variabilità del premio di assicurazione
(1)
Se il premio annuale di polizza è calcolato sulla base di parametri variabili (es.: n. addetti, fatturato, attività assicurate ecc.), il Contraente dovrà fornire i relativi dati entro un mese dalla data dalla scadenza. Conseguentemente il premio di rinnovo potrà subire un adeguamento.
(2)
Se il Contraente non adempie a quanto indicato al comma ‘‘1’’, o fornisce le indicazioni richieste in modo incompleto o inesatto, ROLAND - in caso di sinistro - ha il diritto di prestare la garanzia in proporzione al rapporto tra il premio pattuito e quello effettivamente dovuto se il Contraente avesse comunicato quanto richiesto in modo esatto e completo.
Art. 9 Posizione giuridica di persone coassicurate
(1)
L’assicurazione vale per il Contraente e per le persone nominate nella polizza.
(2)
Salvo l’obbligo del pagamento del premio e obblighi connessi, per le persone coassicurate valgono le disposizioni applicabili al Contraente.
(3)
Le persone coassicurate possono far valere la prestazione assicurativa solo con il consenso del Contraente.
Art. 10 Esclusioni
(1)
La garanzia assicurativa non è operativa per le seguenti fattispecie:
a) vertenze tra persone coassicurate nonché tra queste e il Contraente, se non diversamente pattuito;
b) vertenze conseguenti ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate, inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
c) vertenze di natura amministrativa con Enti Pubblici ed Enti di Previdenza ed Assistenza obbligatoria/di categoria;
d) vertenze riguardanti diritti d’autore, brevetto, marchio, proprietà intellettuale o esclusiva e diritto dei cartelli o concorrenza sleale;
e) vertenze di diritto societario;
– vertenze tra organi, amministratori e/o soci di cooperative e consorzi inerenti qualsiasi materia;
– vertenze previste dal capo II° e III° Cod. Civ. per le associazioni, le fondazioni e i comitati;
f) vertenze riguardanti contratti di agenzia;
g) vertenze di diritto amministrativo, tributario e fiscale;
h) vertenze riguardanti il diritto di famiglia, successioni e donazioni;
i) arbitrati, se non diversamente pattuito;
j) vertenze riguardanti l’art. 28 dello statuto dei lavoratori (comportamenti antisindacali);
k) vertenze in relazione alla compravendita, nuova costruzione o l'ampliamento di beni immobili;
l) sinistri che l’Assicurato ha causato con dolo accertato in qualsiasi modo (art. 1900 Cod. Civ.);
m) sinistri connessi al compimento di un reato doloso da parte dell’Assicurato, accertato in qualsiasi modo;
n) se non diversamente pattuito, vertenze e procedimenti riguardanti il possesso, la proprietà o l’uso di veicoli viaggianti su terra sottoposti per legge all’obbligo d’assicurazione per la responsabilità civile; sono altresì escluse le vertenze inerenti l’uso, il possesso o la proprietà di imbarcazioni o aeromobili;
o) se non diversamente pattuito, vertenze riguardanti l’inosservanza o la violazione di obblighi contrattuali;
p) vertenze contrattuali con i clienti;
q) vertenze direttamente conseguenti all'acquisto, alla gestione o alla vendita di azioni, titoli di stato, obbligazioni e strumenti finanziari in generale;
r) vertenze dinnanzi a Corti Costituzionali e a qualsiasi Corte Internazionale;
s) vertenze con ROLAND Rechtsschutz- Versicherungs-AG e con le società del gruppo;
t) vertenze conseguenti a procedure concorsuali/fallimentari aperte sul patrimonio del Contraente;
u) vertenze inerenti l’acquisto, la vendita, l’affitto o l’usufrutto di aziende;
v) controversie relative a contratti che, al momento della decorrenza della polizza XXXXXX, siano già stati disdetti dal Contraente o dalla controparte o la cui rescissione, risoluzione o modificazione sia già stata richiesta da una delle parti.
Art. 11 Costi non assicurati
XXXXXX non si assume:
a) i costi assunti dal Contraente e/o dalle persone assicurate senza obbligo giuridico;
b) le franchigie e gli scoperti pattuiti in polizza;
c) i costi per procedimenti di esecuzione di pene pecuniarie o ammende al di sotto di Euro 250,00;
d) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati risultanti da crediti o debiti trasferiti o che si trasferiscono in capo al Contraente/Assicurato dopo il verificarsi del sinistro;
e) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati fatti valere dal Contraente/ Assicurato in nome proprio per richieste di altre persone o per responsabilità propria per obblighi di altre persone;
f) le spese di costituzione di parte civile nel procedimento penale, se non diversamente pattuito;
g) la ritenuta d’acconto dovuta dal sostituto d’imposta;
h) nei casi di procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione all’estero, i costi dell’eventuale consulente nominato dall’organismo competente;
i) il pagamento di sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa o pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
j) le spese collegate all’esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose;
k) le spese e/o onorari dell’Avvocato per i suoi viaggi di andata e di ritorno presso l’autorità competente e le spese per la domiciliazione presso un Avvocato della circoscrizione, qualora l’Assicurato scelga un difensore non domiciliato nel circondario del Tribunale competente.
Art. 12 Massimale
XXXXXX xxxx per ogni sinistro fino al massimale pattuito. Tale principio trova anche applicazione quando XXXXXX, in un unico sinistro, debba attuare pagamenti a più soggetti assicurati. In caso di più sinistri collegati temporalmente e/o causalmente il massimale sarà a disposizione per un unico pagamento globale.
Art. 13 Sinistro - Insorgenza del sinistro -
Sinistro unico
(1)
Si intende quale sinistro: la vertenza civile, penale o amministrativa per la quale viene prestata la garanzia di polizza.
(2) Si intende quale insorgenza del sinistro:
a) nel caso in cui si voglia far valere una pretesa di risarcimento del danno extracontrattuale, il momento del primo evento che fa sorgere il diritto al risarcimento del danno;
b) in tutti gli altri casi, il momento in cui l’Assicurato o un altro soggetto ha o avrebbe iniziato a violare norme di legge od obblighi contrattuali. In presenza di più violazioni dello stesso tipo è determinante, per stabilire l’insorgenza del sinistro, la prima violazione.
(3)
Si intende quale sinistro unico:
a) la tutela di interessi giuridici in caso di controversie instaurate da/contro una o più persone assicurate che hanno ad oggetto pretese identiche o connesse;
b) l’instaurazione di procedimenti istruttori o istanze volte all’instaurazione di procedimenti penali contro una o più persone assicurate che si riferiscono allo stesso evento o alla stessa fattispecie.
Art. 14 Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro e nomina dell’Avvocato
(1)
In deroga all’art. 1913 Cod. Civ., il Contraente/Assicurato deve segnalare a XXXXXX, anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni da quando diventa necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali.
Trova comunque applicazione l’art. 15, commi ‘‘9’’ e ‘‘9.1.’’
La denuncia scritta, che può pervenire anche dall’Avvocato difensore, deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell’evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, i nomi e gli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.
L’Assicurato è tenuto a fornire a ROLAND tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica.
Inoltre deve trasmettere a XXXXXX copia di qualsiasi atto giudiziario a lui indirizzato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica.
Qualsiasi comunicazione può pervenire anche dall’Avvocato difensore.
L’inosservanza di tali obblighi può portare, ai sensi dell’art. 1915 Cod. Civ., alla decadenza parziale o totale del diritto alla garanzia assicurativa.
Il termine prescrizionale previsto dall’art. 2952, comma 2, Cod. Civ. decorre da quando diventa necessaria la salvaguardia dei diritti dell’Assicurato e vengono così generate spese legali.
Ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ., il Contraente/ Assicurato deve segnalare, al momento della denuncia del sinistro, l’esistenza di altre polizze di Tutela Legale.
(2)
Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, il Contraente/Assicurato può comuni-care a ROLAND il nominativo di un Avvocato cui affidare la tutela dei propri diritti, fermo restando quanto stabilito all’art. 15 comma 1.
L’Avvocato deve essere domiciliato nella circoscrizione del Tribunale competente.
Se l’Assicurato non usufruisce del suo diritto di nomina del legale di fiducia, sarà XXXXXX - su richiesta dell’Assicurato - a segnalare un Avvocato. Anche in tal caso, sarà sempre il Contraente/ Assicurato a conferire mandato al legale.
In nessun caso XXXXXX risponde per l’attività di legali e consulenti in qualsiasi modo segnalati/incaricati.
Art.15 Gestione del sinistro
(1)
Dopo il ricevimento della denuncia del sinistro e su richiesta dell’Assicurato, XXXXXX, da sola o avvalendosi di uno specialista da essa incaricato, tenta di risolvere in modo bonario la controversia. Se il tentativo di componimento xxxxxxx non ha esito positivo o la soluzione prospettata non viene accettata dall’Assicurato per fondati motivi e se si individua un probabile successo della fase giudiziale, XXXXXX autorizzerà/ratificherà l’instaurazione del relativo procedimento.
(2)
Per la difesa in primo grado nei procedimenti disciplinari o penali, la pratica verrà affidata direttamente all’Avvocato liberamente scelto dall’Assicurato ai sensi dell’art. 14 (2).
(3)
Ai sensi dell’art. 174 del Codice delle Assicurazioni, in caso di divergenza di opinioni tra l’Assicurato e XXXXXX circa la possibilità di successo di un’azione oppure di procedure d’impugnazione avanti le Autorità competenti o in caso di conflitto d’interessi, la controversia potrà essere devoluta ad un arbitro che verrà nominato di comune accordo tra le parti; qualora tale accordo non venga raggiunto, l’arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale
competente per le controversie relative al contratto di Assicurazione.
a) L’arbitro deciderà secondo xxxxxx e i costi della controversia arbitrale saranno sopportati dalla parte soccombente. Se le spese sono poste a carico di ROLAND, l’art. 10 (1) s) non trova applicazione.
b) Qualora vi sia il rischio della prescrizione del diritto dell’Assicurato durante il procedimento arbitrale, egli può, a sue spese, intraprendere i necessari atti interruttivi della prescrizione.
c) I costi di cui al punto (3) b) verranno rimborsati da XXXXXX in caso di sua soccombenza nel procedimento arbitrale di cui sopra.
(4)
Alternativamente alla procedura arbitrale per i casi di cui al comma 3, XXXXXX provvederà al rimborso delle spese legali del relativo grado di giudizio qualora il Contraente/Assicurato risulti vittorioso in misura maggiore rispetto al precedente grado di giudizio.
Pertanto, qualora il Contraente/Assicurato dovesse ottenere lo stesso o meno di quanto già ottenuto nel precedente grado di giudizio o nella fase stragiudiziale immediatamente precedente, non si procederà ad alcun indennizzo.
(5)
La garanzia assicurativa viene prestata anche per i successivi gradi di giudizio qualora presentino prospettive di successo. Trova applicazione il comma 4.
(6)
Si precisa che nei procedimenti disciplinari, per i gradi successivi al primo, trova applicazione analoga quanto indicato al precedente comma 5.
(7)
Il conferimento di incarichi a Consulenti Tecnici di Parte deve essere autorizzato/ ratificato da XXXXXX.
(8)
XXXXXX conferma per iscritto la misura della prestazione assicurativa per il sinistro.
Se l’Assicurato intraprende iniziative per la tutela dei propri interessi prima di questa comunicazione e se per tale motivo vengono causate delle spese, XXXXXX riconosce solo quelle che avrebbe rifuso in caso di conferma antecedente alle iniziative intraprese.
(9)
In caso di prestazione della garanzia l’Assicurato dovrà:
a) collaborare attivamente con il professionista incaricato della tutela dei suoi diritti informandolo in modo completo e veritiero sulla situazione, indicandogli tutti i mezzi di prova, tutte le informazioni e fornendo tutta la documentazione necessaria;
b) fornire a XXXXXX, su richiesta, informazioni sullo stato della pratica;
c) a meno che i suoi interessi non vengano compromessi dovrà:
– chiedere l’accordo di XXXXXX prima di adire l’Autorità Giudiziaria o di proporre qualsiasi impugnazione;
– prima di adire l’Autorità Giudiziaria, attendere il formarsi del giudicato di altri procedimenti giudiziari che possano in fatto o in diritto influire sul procedimento giudiziario da intentare;
– evitare di porre in essere comportamenti che potrebbero aumentare le spese o render più difficile la loro rifusione da parte dell’avversario.
(10)
Per contenere il danno, il Contraente deve chiedere e seguire le raccomandazioni di XXXXXX, e le deve comunicare anche al suo Avvocato.
(10.1)
XXXXXX presta comunque la copertura se la violazione degli obblighi di cui sopra non è causata da dolo. In caso di violazione per dolo, XXXXXX resta obbligata qualora la violazione non le abbia causato un pregiudizio.
(11)
Le prestazioni assicurative della polizza possono essere cedute soltanto con il consenso scritto di XXXXXX.
XXXXXX, ai sensi dell’art. 1916 Cod. Civ., è surrogata, fino alla concorrenza dell’importo corrisposto, in tutti i diritti dell’Assicurato verso i terzi.
L’Assicurato è tenuto su richiesta di XXXXXX a consegnare tutta la documentazione necessaria e ad esperire tutte le azioni indispensabili per consentire la surrogazione in tali diritti.
Art. 16 Riscossione di somme di denaro
(1)
Gli importi corrisposti dalla controparte a titolo di capitale, risarcimento del danno e interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato.
(2)
L’Assicurato dovrà invece rimborsare a XXXXXX le somme a titolo di spese legali da quest’ultima anticipate e recuperate dalla controparte.
Art. 17 Disdetta in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al trentesimo giorno da ogni pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il Contraente x XXXXXX possono disdire la polizza esclusivamente mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di 30 (trenta) giorni. In questo caso il Contraente ha diritto al rimborso della parte di premio - al netto dell’imposta assicurativa - per il periodo d’assicurazione non ancora trascorso.
Art. 18 Periodo di postuma per la denuncia di sinistri dopo la cessazione del contratto
La copertura assicurativa sussiste per i sinistri insorti durante la validità della polizza XXXXXX e denunciati a XXXXXX entro dodici mesi dalla data di cessazione della polizza. Se la polizza ha una durata complessiva superiore a tre anni, il periodo di cui sopra si estende a 24 mesi dalla cessazione del contratto.
Art. 19 Ambito di validità territoriale
(1)
Se non diversamente pattuito in polizza, per pretese di risarcimento del danno extracontrattuale e per procedimenti penali l’assicurazione vale per i sinistri insorti in Europa e negli Stati extraeuropei del Mar Mediterraneo, qualora il Tribunale competente si trovi in questi Paesi.
(2)
In tutti gli altri casi, se non diversamente pattuito in polizza, la garanzia assicurativa vale per i sinistri insorti nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano.
Art. 20 Indicizzazione - adeguamento dei massimali, degli indennizzi e dei premi
(1)
Se previsto in polizza, il massimale, le indennità e i premi di polizza vengono determinati in base all’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati pubblicato dall’ISTAT, secondo i criteri che seguono:
a) base per l’adeguamento durante l’anno sarà l’indice del mese di settembre dell’anno precedente;
b) Alla scadenza annuale il massimale, le indennità e i premi verranno aumentati o diminuiti in proporzione all’indice ISTAT;
c) Gli aumenti/le diminuzioni avranno validità dalla data di decorrenza della rata annuale di premio.
(2)
Se in seguito ad una modifica dell’indicizzazione il massimale, le indennità o i premi dovessero raddoppiare (rispetto agli importi inizialmente stabiliti) sia il Contraente che XXXXXX possono rinunciare all’adeguamento della polizza. In questo caso valgono per il massimale, per le indennità e per i premi gli importi calcolati in base all’ultimo adeguamento avvenuto.
(3)
In caso di ritardo o interruzione della pubblicazione dell’indice, XXXXXX propone un adeguamento corrispondente alle modificazioni dei prezzi generali e alle variazioni conosciute dall’ultimo adeguamento avvenuto. Il Contraente ha tuttavia la facoltà di rinunciare all’adattamento proposto.
Art. 21 Oneri fiscali
Tutti gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente, anche se sono stati anticipati da ROLAND.
Art. 22 Modifiche al contratto d’assicurazione
La polizza può essere modificata solamente per iscritto.
In caso di emissione di appendice, quanto in essa previsto si applica dalle ore 24 del giorno di efficacia indicato nell’appendice stessa.
In caso di sinistro, il contenuto della appendice trova applicazione relativamente ai sinistri insorti dopo la data di effetto dell’appendice.
Art. 23 Foro competente
Foro competente per decidere le controversie relative all’applicazione della polizza è esclusivamente quello di Milano. Qualora il
Contraente sia un consumatore come definito dal Codice del Consumo, il foro competente sarà quello di residenza del Contraente.
Condizioni Speciali per la Tutela Legale Penale CSP 2011
Art. 1 Oggetto dell’assicurazione e condizioni applicabili
XXXXXX xxxxxxxxxx le spese per la difesa in procedimenti penali e in quelli derivanti da illeciti amministrativi puniti con sanzione amministrativa pecuniaria.
Si applicano le disposizioni che seguono
(CSP 2011) e le Condizioni Generali di Tutela (CTG 2011), ove non espressamente derogato/ disciplinato.
Art. 2 Attività assicurate
La garanzia assicurativa è operante esclusivamente con riferimento ad atti ed omissioni commessi nell’esercizio dell’attività dichiarata in polizza.
Se, successivamente alla stipula del contratto, il Contraente o la società coassicurata modificano l’attività tutelata nel contratto d’assicurazione o ne aggiungono una ulteriore, la garanzia si estende immediatamente anche a questa, nei limiti del contratto. Entro la prima scadenza annuale successiva alla variazione, questa dovrà essere portata a conoscenza di XXXXXX per iscritto ai fini della modifica/integrazione del contratto e per l’eventuale calcolo del nuovo premio.
In mancanza di tale comunicazione, la garanzia assicurativa decadrà con effetto retroattivo dalla data di inizio della nuova attività in caso di sinistri ad essa riconducibili.
Art. 3 Società coassicurate
Se il Contraente è una società, sono considerate coassicurate le sedi secondarie della società contraente in Italia ed all’estero, ai sensi dell’art. 9 CTG 2011, se non si tratta di persone giuridiche autonome. Le società controllate o collegate della società contraente ex art. 2359 c.c. sono considerate coassicurate solo se espressamente indicate in polizza.
Alle società coassicurate si applicano le disposizioni contrattuali applicabili al Contraente. Le manifestazioni di volontà in merito alla polizza spettano esclusivamente al Contraente ed a XXXXXX. Solo il Contraente risponde dei premi assicurativi.
Art. 4 Persone assicurate
Assicurati sono il Contraente, le persone giuridiche e le persone fisiche indicate in polizza, queste ultime nell’espletamento delle loro funzioni/mansioni svolte a favore del Contraente o delle società coassicurate.
In caso di persona assicurata che svolga mansioni/funzioni presso altre società/enti, la copertura opera purché l’incarico soddisfi i seguenti tre requisiti:
– sia posto in essere nell’interesse e su istruzioni del Contraente;
– risulti da atto scritto successivo alla decorrenza della polizza XXXXXX;
– la maggior parte della retribuzione venga corrisposta dal Contraente.
Le disposizioni riguardanti il Contraente si applicano conformemente anche alle altre persone assicurate e/o alle società coassicurate.
Sono assicurate anche le persone che non si trovano più al servizio del Contraente o delle società coassicurate, in caso di sinistri insorti in corso di validità di polizza e riconducibili a fatti accaduti in corso di rapporto con il Contraente o con la società coassicurata. In tali casi le garanzie di polizza saranno operanti purché il Contraente dia il proprio consenso scritto a XXXXXX.
In deroga all’art. 9 (2) CTG 2011, il Contraente può opporsi alla garanzia assicurativa delle persone coassicurate, qualora nei confronti di queste ultime vengano elevate contestazioni per atti o omissioni diretti contro gli interessi del Contraente e/o delle società coassicurate.
Art. 5 Rischio assicurato
(1)
Difesa in procedimenti penali e per illeciti amministrativi
XXXXXX xxxxxxxxxx i costi:
a) per la difesa in caso di procedimenti penali, compreso il c.d. patteggiamento ex. art. 444 e segg. c.p.p.;
b) per la difesa in caso di contestazione di un illecito amministrativo, qualora sia stata conseguentemente emessa una sanzione amministrativa pecuniaria;
c) per l’assistenza nel caso in cui l’Assicurato venga assunto come teste in un procedimento penale, così come specificato all’art. 6 (2) b);
d) per ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti al Contraente, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell’ambito di procedimenti penali a carico della persona assicurata o di terzi, nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell’attività assicurata.
Nell’ipotesi di cui alla lettera a), la garanzia è operante in caso di contestazione di un:
– reato colposo;
– reato doloso.
La garanzia assicurativa decade, con effetto retroattivo, esclusivamente in caso di condanna - con efficacia di giudicato - per un reato doloso e/o un illecito amministrativo doloso. In questo caso il Contraente, in solido con l’Assicurato, è obbligato a rifondere a ROLAND gli importi per spese legali di difesa già corrisposte.
(2)
Difesa in procedimenti disciplinari
XXXXXX garantisce la difesa in procedimenti disciplinari e in qualsiasi tipo di procedura svolta da ordini professionali, purché conseguenti alla contestazione di un reato o di un illecito amministrativo, ai sensi dell’art. 5 (1) (a) e (b).
Art. 6 Misura della prestazione
In deroga all’art. 3 CTG 2011, vale quanto segue: (1)
Spese giudiziarie ROLAND riconosce:
– le spese processuali poste a carico dell’Assicurato (art. 535 c.p.p.);
– le spese per la registrazione di atti giudiziari con un esborso massimo di Euro 520,00;
– le spese per ottenere copia degli atti d’indagine con un esborso massimo di Euro 520,00.
(2)
Onorari e scelta dell’Avvocato
L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente un Avvocato senza alcun limite territoriale.
XXXXXX garantisce i compensi di un Avvocato nei limiti che la tariffa forense in vigore al momento stabilisce per le singole attività svolte. In caso di compensi calcolati in modo diverso, vi sarà copertura solo previo consenso di XXXXXX. In caso di vertenza instaurata all'estero, viene riconosciuto il compenso adeguato dell'Avvo-cato secondo quanto previsto dall'ordinamen-to giuridico di riferimento o dalla prassi di cal-colo dei compensi in vigore nello Stato di rife-rimento.
La copertura viene prestata per le seguenti attività:
a) difesa dell’Assicurato per i casi previsti dall’art. 5 (1) (a) e (b);
b) assistenza ai testimoni, ai sensi dell’art. 5 (1) (c), qualora l’Assicurato venga assunto quale teste o persona informata sui fatti in un procedimento:
– nel quale sussiste il pericolo di una sua incriminazione;
– stralciato da quello in cui era imputato o indagato (teste in procedimento connesso).
Qualora nell’ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria l’assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali, XXXXXX riconoscerà altresì le spese relative all’assistenza di tale professionista.
Qualora per qualunque ragione l'Assicurato decida di revocare il mandato all'Avvocato per incaricarne un altro, XXXXXX riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Avvocato.
Lo stesso si applica in caso di revoca o cessazione del mandato da parte dell'Avvo-cato.
(3)
Spese di viaggio dell’Avvocato e dell'eventuale domiciliatario
In deroga all’art. 14, comma 2, CTG 2011, qualora l’Assicurato nomini un Avvocato non domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente, ROLAND riconosce le spese sostenute dal legale per le trasferte necessarie per raggiungere la sede dell’autorità competente a decidere del procedimento.
La rifusione delle spese si esegue applicando quanto previsto dalla tariffa forense attualmente in vigore.
Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario, con l’esborso massimo indicato in polizza, ad esclusione delle spese che rappresentano un raddoppio delle attività già svolte dal primo Avvocato.
Per il pagamento dei relativi compensi si applica quanto stabilito al precedente punto (2).
(4)
Spese di viaggio dell’Assicurato
XXXXXX riconosce solo le spese di viaggio sostenute dall’Assicurato per raggiungere le sedi delle Autorità Giudiziarie estere, che abbiano disposto la sua comparizione personale, e precisamente:
a) quelle necessarie utilizzando un mezzo pubblico, ossia le Ferrovie dello Stato in prima classe o un volo di linea in “economy class”;
b) in caso di utilizzo di mezzo proprio, verrà riconosciuto un importo comunque non superiore a quello che sarebbe stato sostenuto
con l’utilizzo di un mezzo pubblico secondo il punto precedente.
L’Assicurato è tenuto a trasmettere a ROLAND le ricevute di pagamento.
Le spese di viaggio vengono rifuse in Euro; gli importi in valuta diversa vengono rifusi in Euro applicando il cambio in vigore il giorno di inizio del viaggio.
(5)
Spese del C.T.U./Consulente di Parte
XXXXXX xxxxxxxxxx:
– le spese di Consulenti Tecnici (C.T.U.) qualora l’Autorità Giudiziaria le ponga a carico dell’Assicurato;
– previa autorizzazione di XXXXXX, le spese di un consulente nominato dall’Assicurato - senza alcun limite territoriale - nel caso in cui tale consulenza sia reputata necessaria, a supporto della difesa, dall’Avvocato incaricato. Tali spese vengono riconosciute nei limiti della tariffa di riferimento in vigore. In mancanza trova applicazione il
D.P.R. n. 212/2005 e ss.mm.ii.
In caso di vertenza instaurata all'estero, il compenso viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.
Qualora per qualunque ragione l'Assicurato decida di revocare il mandato al Consulente di Parte per incaricarne un altro, XXXXXX riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Consulente.
Lo stesso si applica in caso di revoca o cessazione del mandato da parte del Consulente.
(6)
Spese di traduzione
XXXXXX provvede alla traduzione della documentazione necessaria per la difesa dell’Assicurato all’estero e sopporta le relative spese.
(7)
Cauzione
XXXXXX provvederà all’anticipazione di una cauzione che si dovesse rendere necessaria per evitare all’Assicurato l’applicazione di misure di restrizione della libertà personale all’estero. L’Assicurato ed il Contraente sono obbligati in solido alla restituzione a XXXXXX dell’importo versato a titolo di cauzione:
a) quando la cauzione sia stata restituita dall’Autorità Giudiziaria competente;
b) quando l’Assicurato, a causa di un suo comportamento attivo od omissivo, determini la mancata restituzione della cauzione da parte dell’Autorità Giudiziaria competente.
Indipendentemente dal verificarsi dei casi di cui alle lettere a) e b), la cauzione deve essere restituita entro 12 mesi dalla data di anticipazione dietro richiesta scritta di XXXXXX.
(8) XXX
XXXXXX provvederà al rimborso dell’IVA relativa ai compensi di avvocati e consulenti, qualora il Contraente/Assicurato non sia autorizzato alla detrazione dell’imposta.
(9)
Copia di atti giudiziari
XXXXXX provvederà al rimborso delle spese necessarie ad ottenere copia degli atti giudiziari.
Art. 7 Massimale
XXXXXX si espone per ogni sinistro fino al massimale indicato in polizza. Tale principio trova applicazione anche quando XXXXXX, in un unico sinistro, debba attuare pagamenti a più soggetti assicurati. Inoltre, in caso di più sinistri collegati temporalmente e causalmente, il massimale a disposizione sarà sempre unico.
Art. 8 Sinistro – Obblighi dell’Assicurato
(1)
Insorgenza del Sinistro – Sinistro unico
Il sinistro deve insorgere tra la data di decorrenza e quella di cessazione della polizza. In sostituzione dell’art. 13 CTG 2011, si precisa pertanto che:
a) in caso di procedimenti contro l’Assicurato previsti all’art. 5 (1), a) e b), e art. 5 (2), il sinistro si considera insorto nel momento in cui l’Assicurato ha o avrebbe cominciato a trasgredire obblighi giuridici o norme di legge.
In presenza di più trasgressioni rileva, per stabilire l’insorgenza del sinistro, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro stesso.
b) Per l’assistenza ai testimoni prevista all’art. 5
(1) c) il sinistro si intende insorto con l’invito all’Assicurato, da parte dell’Autorità o della Polizia Giudiziaria, a rendere l’interrogatorio quale persona informata sui fatti (artt. 197 bis e 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.).
Se, successivamente, nel procedimento penale dovesse esservi il coinvolgimento dell’Assicurato, troverà applicazione - ai fini dell’insorgenza del sinistro - quanto disposto alla lettera a) del presente articolo.
c) Nell’esclusiva ipotesi di assistenza in caso di sequestro di beni mobili o immobili del Contraente per procedimenti penali aperti a carico di terzi di cui all’art. 5 (1) d), il sinistro è da considerarsi insorto con la notifica del provvedimento di sequestro.
Se, successivamente, nel procedimento penale dovesse esservi il coinvolgimento dell’Assicurato, troverà applicazione - ai fini dell’insorgenza del sinistro - quanto disposto alla lettera a) del presente articolo.
d) Se il medesimo procedimento coinvolge più Assicurati o se nello stesso procedimento più Assicurati vengono invitati a fornire testimonianza o disposti più sequestri, il sinistro è da considerarsi unico a tutti gli effetti e non di volta in volta un sinistro nuovo.
(2)
Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
A parziale deroga dell’art. 14 (1) CTG 2011, l’Assicurato deve denunciare per iscritto il verificarsi del sinistro a ROLAND entro 30 (trenta) giorni dal primo momento in cui viene a conoscenza dell’apertura di un’indagine da parte dell’Autorità Giudiziaria per una presunta o reale violazione di norme di legge che rende necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali.
La denuncia, così come qualsiasi comuni-cazione, può pervenire anche dall'Avvocato di-fensore.
Il termine prescrizionale previsto dall'art. 2952, comma 2, Cod. Civ. decorre da quando diventa necessaria la salvaguardia dei diritti dell'Assicurato e vengono così generate spese legali.
Ferme ed invariate le altre disposizioni dell’art. 14 CTG 2011.
Art. 9 Validità territoriale
La copertura assicurativa vale per i sinistri occorsi nel territorio descritto in polizza.
Art. 10 Esclusioni
In sostituzione dell’art. 10 CTG 2011 vale quanto segue:
(1)
Sono esclusi dalla garanzia assicurativa i costi e le spese:
a) per la difesa dell’Assicurato contro l’accusa di aver commesso un reato o un illecito amministrativo in qualità di conducente di veicoli a motore, locomotori, aeromobili o natanti, se non diversamente pattuito;
b) per la difesa contro l’accusa:
– di aver violato una disposizione antimonopolio o un’altra norma di legge la cui violazione sia connessa ad una violazione di norme antimonopolio;
– di aver costituito un cartello;
c) per la difesa contro l’accusa di violazione di prescrizioni tributarie e fiscali, se non diversamente pattuito;
d) per proporre opposizione a sanzioni amministrative che non abbiano carattere pecuniario;
e) in tutti i casi di costituzione di parte civile nel procedimento penale.
(2)
Non vi è inoltre copertura assicurativa per il pagamento di:
a) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
b) spese collegate all’esecuzione di pene detentive e alla custodia di cose.
(3)
La copertura assicurativa non opera per i sinistri insorti durante la validità della polizza XXXXXX e denunciati alla stessa oltre 12 mesi dalla data di cessazione della polizza. Se la polizza ha una durata complessiva superiore ad anni tre il periodo di cui sopra si estende a 24 mesi dalla cessazione del contratto.
Art. 11 Difesa contro le sanzioni amministrative di cui all’art. 9 D.Lgs. n. 231/2001
In deroga agli articoli 1 e 10 (1) (d), se espressamente previsto in polizza, la garanzia si estende ai costi di difesa contro le sanzioni amministrative, pecuniarie e non pecuniarie, previste dall’art. 9 D.Lgs. n. 231/2001, comprese le misure cautelari.
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG Rappresentanza Generale per l’Italia Xxxxxx X. Xxxx, 0 X-00000 Xxxxxx
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo Imprese ISVAP