CITTA’ DI CINISELLO BALSAMO PROVINCIA DI MILANO (SCRITTURA PRIVATA)
CITTA’ DI CINISELLO BALSAMO PROVINCIA DI MILANO (SCRITTURA PRIVATA)
REP. N.
OGGETTO: “CONVENZIONE CON PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA
STRUTTURA/PALAZZINA E RELATIVE PERTINENZE AD USO DELLA PISTA DI ATLETICA DEL CENTRO SPORTIVO XXXXXXX XXXXXX DI XXX XXXXX 00 X XXXXXXXXX XXXXXXX, COMPRESO IL DEPOSITO E LE ATTREZZATURE ESISTENTI, PER UN PERIODO DI DUE ANNI.
L’anno duemilaventidue il giorno……….. del mese di………. nei locale dell’Ufficio Comunale,
Il Comune di Cinisello Balsamo, indicato d’ora in avanti come “l’Amministrazione”, (cod. fisc. 01971350150), in persona del Dr. Xxxxxx Xxxxxxxx, nato a Milano il 06.03.1960, Dirigente del Settore Politiche Culturali e dello Sport, e domiciliato per la carica ricoperta presso codesto Ente in Via XXV Aprile 4, e che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Comunale che rappresenta
L’……………………………………………………, individuata d’ora in avanti come “la Concessionaria”, di …………………………….
con sede in via ……………. n. ….., il cui atto costitutivo e statuto sono stati registrati al pubblico registro di in
data ………….. al n………….., partita Iva ………………., in persona del suo presidente Signor nato a
……………. il …………….. e residente a ……………. in via ……………. n. ……, (cod. fisc )
PREMESSO
1) Che con deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 07 aprile 2022 è stato disposto di concedere in gestione la struttura/palazzina e relative pertinenze a servizio delle attività di atletica leggera presente presso il Centro Sportivo Xxxxxxx Xxxxxx.
2) Che l'Amministrazione riconosce il valore sociale delle attività sportive nell’ambito dell'aggregazione, della prevenzione ed emarginazione giovanile, nella promozione di occasioni ricreative, sportive e culturali che sono ormai patrimonio della città;
3) Che l’Amministrazione sostiene il sistema sportivo primariamente attraverso la messa a disposizione di strutture ed impianti sportivi;
4) Che il Comune di Cinisello Balsamo ha interesse al miglioramento e al mantenimento della struttura oggetto
della presente convenzione sita presso il Centro Polisportivo Scirea per consentire e garantire l'utilizzo del bene a favore della collettività;
CONSIDERATO
A) Che il Consiglio Comunale con atto n. 12 del 18.02.2010 ha modificato gli indirizzi per la gestione degli impianti sportivi comunali approvando un nuovo “Regolamento per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi del comune di Cinisello Balsamo”;
B) Che con determinazione n. /2022 sono stati approvati l'avviso pubblico di selezione, i criteri di aggiudicazione e lo schema di convenzione;
C) Che con determinazione n. ……. del , sono stati approvati gli esiti della procedura pubblica esperita e si
è disposto l'affidamento alla..................................................... con sede legale in.................................................... alla Via..................................... n. del servizio di gestione della
struttura/palazzina e relative pertinenze ad uso Pista di Atletica Leggera del Centro Sportivo Scirea, compreso il deposito attrezzature esistenti per un periodo di 9 anni;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 Premesse
Le premesse s’intendono parte integrante e sostanziale del presente atto. ART. 2 Oggetto della Convenzione
L’Amministrazione concede alla Concessionaria la struttura/palazzina e relative pertinenze per l'atletica leggera realizzato in seno al Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxx Xxxxx 00, compreso il deposito e le attrezzature esistenti, cosi come identificato ed evidenziato in giallo nella planimetria allegata (allegato 1).
La Concessionaria si farà carico della gestione e della manutenzione ordianaria dell'impianto di cui sopra, dei servizi accessori e delle pertinenze.
Gli immobili, le strutture e le attrezzature sono concesse nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti alla Concessionaria. Per la consegna sarà redatto, congiuntamente dalle parti, apposito verbale di consistenza dei beni mobili ed immobili concessi che sarà allegato al presente atto (allegato 2).
ART. 3 - Scopo della Convenzione
Scopo della convenzione è la concessione in uso della struttura/palazzina e relative pertinenze per l’atletica leggera realizzato all’interno del C.S. Scirea, compreso il deposito e le attrezzature esistenti, affinché provveda alla gestione e alla manutenzione ordinaria dello stesso e dei relativi servizi accessori e pertinenze, secondo le modalità, gli oneri e gli obblighi descritti nella presente convenzione.
ART. 4 – Concessione ed opere a carico della Concessionaria
La Concessionaria potrà presentare progetti di ulteriori sistemazioni della struttura in oggetto all'Amministrazione e, dopo aver acquisito formale assenso del Settore Lavori Pubblici e del Servizio Sport, nel rispetto della normativa vigente, potrà dare esecuzione ai lavori. I costi relativi a predetti lavori, saranno interamente a carico della Concessionaria.
ART. 5 - Immodificabilità della destinazione
La struttura/palazzina e relative pertinenze di Atletica Leggera realizzate in seno al Centro Polisportivo Scirea, compreso il deposito e le attrezzature esistenti, è destinato in via principale ancorchè non esclusiva alla disciplina sportiva dell'Atletica Leggera. Possono essere praticate altre attività, da ritenersi accessorie alle principali, previo autorizzazione dell’Amministrazione.
E’ espressamente vietata ogni forma di utilizzazione dell’impianto sportivo predetto, diversa da quella prevista nella presente convenzione, nonché la modifica della destinazione d’uso dello stesso.
ART. 6 - Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione. La convenzione può essere prorogata, previo provvedimento espresso dall’Amministrazione, per un massimo di 1 anno nelle more dello svolgimento della procedura per l’individuazione del nuovo soggetto affidatario per la gestione dell’impianto sportivo in oggetto.
ART. 7 – Uso Pubblico del Centro Sportivo
La Concessionaria assume la piena responsabilità giuridica della gestione della struttura/palazzina e relative pertinenze per l'Atletica Leggera realizzate in seno al Centro Polisportivo Scirea, compreso il deposito e le attrezzature esistenti, liberando l'Amministrazione da ogni rapporto e responsabilità nei confronti dei vari organi di controllo e tutela, convenendo con l'Amministrazione che la struttura deve mantenere una funzione pubblica a tutti gli effetti e non deve caratterizzarsi come uso esclusivo del gestore, consentendo per tutta la durata della convenzione che la struttura/palazzina e relative pertinenze siano accessibili a tutti coloro che ne faranno richiesta, secondo la programmazione annuale, escluse le feste e manifestazioni politiche, nel rispetto dei principi di uguaglianza, senza discriminazioni, favorendo i soggetti in svantaggio fisico e sociale.
Al fine di mantenere la necessria equità ed il fondamentale equilibrio in ragione dei tempi e dei modi di utilizzo ed accesso alla struttura in oggetto da parte delle eventuali altre associazioni di Atletica Leggera che ne facciano richiesta, la predetta fruizione dovrà essere preventivamente concordata con l'Amministrazione Comunale e declinata in apposite comunicazioni tra le parti.
La concessionaria al termine di ogni gestione annuale, invierà all'Amministrazione una relazione riepilogativa attestante l'attività svolta evidenziando eventuali criticità.
Alla Concessionaria competeranno tutte le entrate derivanti dall'uso della struttura/palazzina e relative pertinenze per l'Atletica Leggera con i limiti imposti all'interno del presente atto.
ART. 8 - Riserva d’accesso
La Concessionaria si obbliga a concedere a titolo gratuito l'utilizzo dell’impianto sportivo in oggetto per tutte le attività e iniziative promosse e/o patrocinate dall’Amministrazione.
ART. 9 – Cura della struttura/palazzina (corpo spogliatoi) e relative pertinenze presso Centro Sportivo
Per tutta la durata della convenzione compete alla Concessionaria – che si obbliga a propria cura e spesa e sotto la propria esclusiva e totale responsabilità – la completa manutenzione ordinaria della struttura/palazzina e relative pertinenze per l'Atletica Leggera, compreso il deposito e le attrezzature esistenti, secondo quanto stabilito in termini generali dalla normativa.
Inoltre, dovrà essere predisposto e mantenuto aggiornato dalla Concessionaria dal primo giorno di gestione un “registro dei lavori” nel quale devono essere riportati costantemente: attività ordinaria svolta, tutti gli eventuali interventi ed i nominativi dei soggetti esecutori degli stessi, avendo cura di allegare apposita documentazione che ne attesti l’intervento. A tal proposito ogni intervento ordinario che richieda assistenza sull’impianto elettrico e/o idraulico/termico deve essere preventivamente comunicato all’Ente ed eseguito da ditta e/o tecnico abilitato e certificato, da comprovarsi a mezzo di idonea documentazione. Se previsto dalla normaniva vigente, in merito a quanto prima, si chiede inoltre di produrre idonea certificazione circa gli interventi effettuati da trasmettere al Servizio LL. PP. Di codesto Ente.
In generale la concessionaria è comunque tenuta ad assicurare l'efficenza e la conservazione delle strutture e dei relativi arredi, provvedendo all'immediata riparazione, ripristino o sostituzione delle apparecchiature non funzionanti per obsolescenza, guasti o danni procurati da terzi.
ART. 10- Divieto di sub-concessione
La Concessionaria si ritiene unica ed esclusiva beneficiaria degli effetti della presente concessione ed è unica responsabile nella gestione del servizi in oggetto e non può essere sostituita da altri. In caso di inadempimento l'Amministrazione provvederà alla revoca della presente convenzione.
ART. 11 – Adempimenti alla scadenza convenzione
Alla scadenza del periodo convenuto di convenzione, la Concessionaria è tenuta a consegnare all’Amministrazione la struttura/palazzina e relative pertinenze per l'Atletica Leggera, compreso il deposito e le attrezzature esistenti, con ogni sua pertinenza, opere, attrezzature complementari, arredo e quanto altro disposto per l'utilizzo e gestione della struttura sportiva, in normale stato di efficienza e manutenzione, tenuto conto del normale degrado dovuto all'uso.
Alla consegna verrà redatto verbale sottoscritto in contraddittorio da un referente della concessionaria e dai referenti dell'amministrazione, in cui verrà dato conto della data di effettiva riconsegna e dello stato di efficienza di quanto sopra indicato.
Alla riconsegna le attrezzature e l'area di pertinenza torneranno nella piena disponibilità dell’Amministrazione.
ART. 12 - Modifica delle strutture
E’ fatto divieto alla Concessionaria di apportare modificazioni o alterazioni, anche temporanee ai locali, alle attrezzature, agli impianti e a tutto quanto di pertinenza delle strutture, senza aver ottenuto il preventivo nulla osta scritto da parte dell’Amministrazione.
ART. 13 - Migliorie
Nel corso dell’affidamento in gestione sarà possibile modificare il piano degli interventi di miglioria, dichiarati in sede di gara, concordando le nuove proposte con l’Amministrazione, mantenendo però inalterato il valore economico che l’aggiudicatario si è impegnato ad investire.
Qualora la Concessionaria dovesse provvedere ad ulteriori interventi migliorativi, innovativi, ampliativi e addizionali dell’impianto sportivo dovrà ottenere preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione e, in caso di assenso, ottenere tutte le necessarie autorizzazioni patrimoniali ed edilizie nonché tutti i necessari pareri dagli enti competenti.
Alla scadenza della Convenzione tutte le opere di miglioria, innovative, ampliative e/o straordinarie addizionali delle strutture, preventivamente autorizzate ed effettuate dalla Concessionaria rimarranno in dotazione e nel patrimonio indisponibile dell’Amministrazione senza che la Concessionaria possa pretendere e/o vantare compensi o indennizzi per qualsiasi titolo o causa.
ART. 14 - Tariffe
Le tariffe di utilizzo degli impianti e dei servizi connessi alle strutture in oggetto sono stabilite dal Giunta comunale, mentre la riscossione delle stesse è a beneficio della Concessionaria.
Eventuali modifiche tariffarie nel corso della durata della convenzione dovranno essere approvate dall’Amministrazione ART. 15 - Obblighi dell'Associazione
La concessionaria senza eccezione o riserva alcuna si obbliga a farsi carico:
(a) della gestione della struttura/palazzina (corpo spogliatoi) e relative pertinenze per l'atletica leggera, compreso il deposito e le attrezzature esistenti;
(b) dell'apertura, del controllo e della chiusura del centro sportivo scirea quando viene utilizzata la pista in orari diversi dalla consueta programmazione gestionale dell'Associazione che gestisce il Centro Polisportivo Scirea.
(c) Xxxxx spese relative a tutte le utenze, da eventualmente volturare a proprie spese correlate e degli oneri di gestione;
(d) di tutti gli oneri derivanti dalla manutenzione ordinaria della struttura/palazzina e delle relative pertinenze;
(e) della pulizia della struttura/palazzina e relative pertinenze (spogliatoi, palestra, ecc) in oggetto, compreso il deposito delle attrezzature esistenti;
(f) della messa a disposizione degli arredi e delle attrezzature necessarie all'utilizzo degli spogliatoi e dei servizi della struttura per l'atletica, compresa la palestra;
(g) di un equo rimborso annuale – su base forfettaria – alla associazione concessionaria del Centro Polisportivo Scirea per l'accensione della luce artificiale durante l'uso della pista di atletica leggera;
(h) della conduzione degli impianti tecnologici e delle responsabilità tecniche, giuridiche, assicurative, di sicurezza della struttura in oggetto nel suo complesso;
(i) dell'istallazione e utilizzo di dispositivi e sistemi di contenimento e risparmio energetico;
(j) dell'uso esclusivo della struttura/palazzina e relative pertinenze, compreso il deposito e le attrezzature esistenti, alle associazioni di atletica leggera indicate dall'amministrazione negli orari che saranno all'uopo concordati, applicando le tariffe indicate dalla Giunta Comunale. Dovrà inoltre essere garantita l'apertura degli spogliatoi, dal lunedì al venerdì. Anche durante la mattina e nella prima fascia dell'orario pomeridiano, per accogliere sia i corsisti che i runners liberi (orario da individuare);
(k) inoltre garantirà la disponibilità per le associazioni di atletica leggera indicate dall'amministrazione, l'utilizzo di un locale ad uso ufficio (nel caso in cui le norme vigenti ne consentano tale uso), applicando le tariffe conformi a quanto offerto dalla stessa concessionaria in sede di selezione, nonché l'utilizzo della palestra due giorni a settimana (da concordare), secondo le tariffe comunali;
(l) a prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per l'eventuale realizzazione di programmi e/o iniziative da concordarsi con l'Amministrazione, privilegiando le attività sportive di particolare valore educativo e sociale nell'ambito di una gestione aperta a tutte le realtà cittadine;
(m) a collaborare con l’Amministrazione per l’applicazione periodica delle metodologie per la rilevazione della soddisfazione del cliente (customer satisfaction) sulla qualità del servizio, utilizzando i supporti infornatici forniti dall’Amministrazione;
(n) a considerare prioritarie le attività sportive delle associazioni del territorio comunale rispetto a quelle realizzate da associazioni extracomunali;
(o) a provvedere a proprio totale onere e cura, a compiere quanto prescritto dalle autorità di Pubblica Sicurezza, e da ogni altra autorità competente in ogni singola materia attinente la gestione e l'uso dell'impianto, nonché al rigoroso rispetto delle normali regole di sicurezza e di prudenza per evitare danni, incidenti, infortuni;
(p) a garantire che le attività poste in essere nell'ambito della normale gestione non comportino inconvenienti o disagi di sorta ai residenti nelle aree limitrofe;
(q) nel caso di gare e/o manifestazioni con pubblico, a garantire il rigoroso rispetto della normativa vigente in
materia di misure di sicurezza per gli spettatori, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone e cose;
(r) a provvedere a proprio totale onere cura e spesa, al rigoroso rispetto di tutte le incombenze fiscali derivanti dalla gestione dell'impianto e dall'organizzazione delle attività poste in essere in esso, delle quali saranno interamente responsabili, esonerando espressamente da ogni incombenza o responsabilità l’Amministrazione;
(s) nel caso di installazioni di insegne, targhe, cartelli propri per l'informazione sulle modalità e forme di funzionamento o di partecipazione alle attività di carattere pubblico in esso organizzate, ad ottenere specifica autorizzazione dell'Amministrazione, nonché delle competenti autorità in materia, e se ne assume ogni onere e responsabilità;
(t) la Concessionaria comunque s’impegna a comunicare e quantificare all'Amministrazione eventuali contratti di pubblicità commerciale in forma sonora e visiva che coinvolgono a qualunque titolo, la struttura, i locali, le attrezzature o le aree pertinenti l'impianto in oggetto che, in ogni caso, non dovranno eccedere la durata della convenzione. Nella fattispecie la concessionaria è tenuta ad espletare tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni, restando a carico della stessa gli eventuali oneri delle imposte pubblicitarie previste nei modi di legge;
(u) la Concessionaria concederà spazi pubblicitari idonei in forma gratuita all'Amministrazione per l'affissione di materiale informativo e promozionale della stessa;
(v) qualsiasi richiesta da parte di terzi per riprese televisive, foto ecc. a fini commerciali deve essere autorizzata dall'Amministrazione che introiterà i relativi oneri;
(w) a garantire che il locale di pronto soccorso sia completo delle attrezzature e dei farmaci di primo impiego, dei materiali di medicazione e terapeutici necessari per le emergenze secondo le norme vigenti;
(x) manutenzione periodica (con il loro ripristino e/o sostituzione) di porte, infissi e finestre con riverniciature periodiche di parti in legno o in metallo; sostituzione di serrature deteriorate e vetri danneggiati;
(y) riparazione delle guaine impermeabilizzanti in caso di infiltrazioni localizzate in aree circoscritte;
(z) nomina - a proprio totale onere cura e spesa – di un terzo responsabile per l'esercizio, il controllo, la conduzione e la manutenzione degli impianti termici nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti;
(aa) assistenza e manutenzione dei presidi di sicurezza, in conformità ai termini ed ai tempi dettati dalla normaniva vigente e così come previsto nel C.P.I. E nel Piano di Evacuazione;
(ab) obbligo – ai sensi del DPR 462/01 – di verifica dellla Messa a Terra sugli impianti elettrici, con periodicità biennale;
(ac) obbligo di verifica e valutazionedel Rischio da Scariche Atmosferiche, come da normativa vigente;
(ad) manutenzione delle rubinetterie, riparazione e sostituzione dei sanitari, delle tubature dell’acqua potabile e degli scarichi, delle docce e dei servizi igienici, con costante decalcificazione di docce e rubinetterie e con eventuale sostituzione o riparazione di singole parti rotte o deteriorate, manutenzione e riparazione scarichi, pozzetti di ispezione, fosse biologiche; nel periodo invernale l’aggiudicatario deve adottare tutti i provvedimenti contro gli effetti del gelo;
(ae) ripristino degli apparecchi di illuminazione e sostituzione dei relativi accessori quali lampade, plafoniere, interruttori, punti presa, fusibili;
(af) manutenzione ed eventuale riparazione degli arredi e delle attrezzature presenti nei locali della struttura (spogliatoi, uffici, magazzini ecc.). Eventuale smaltimento di arredi e attrezzature comunali dovranno essere preventivamente comunicati al Servizio Sport.
(ag) ad inviare annualmente al competente Settore dell’Amministrazione una relazione attestante l’attività svolta ed evidenziando eventuali problematicità;
Inoltre, così come indicato nell'offerta di gestione, garantirà la realizzazione dei seguenti progetti ed iniziative:
1.
2.
3.
ART. 16 – Oneri a Carico del Comune
Sono a carico del Comune i seguenti oneri:
• Le manutenzione straordinaria, purché non conseguente ad incuria o dolo imputabili alla Concessionaria, sono quelle necessarie alla conservazione degli immobili per assicurare la stabilità delle strutture e per garantirne l'adeguamento alle normative di legge, e precisamente (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo):
1. sostituzioni di apparati tecnologici (rifacimento di linee elettriche e di circuiti idraulici completi);
2. rifacimenti completi delle strutture murarie;
3. rifacimento coperture dei fabbricati;
4. rifacimento delle pavimentazioni;
5. continuo controllo del rispetto della convenzione con l'associazione che gestisce il Centro Polisportivo Scirea, in particolare per gli oneri derivanti dalla gestione, uso e manutenzione della pista di Atletica Leggera;
6. consegna alla concessionaria di una copia di tutte le autorizzazioni e certificazioni strutturali ed impiantistiche previste per legge;
7. riconoscimento di un contributo forfettario alla concessionaria, il cui importo - dopo il ribasso sul contributo stesso indicato in fase di selezione – è stabilito in € annuali.
Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno concordati tra le parti, per limitare al massimo i disagi derivanti dall'eventuale chiusura che si rendesse necessaria; verrà all’uopo costituita, con determinazione dirigenziale, una commissione paritetica composta da due rappresentanti dell’Amministrazione e due rappresentanti della Concessionaria per la definizione di quegli interventi per cui possano sorgere dubbi in ordine all’interpretazione nella distinzione prevista dalla legge tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria.
ART. 17 - Responsabilità e assicurazioni
A partire dal momento in cui l’impianto verrà consegnato, ogni responsabilità civile e penale inerente e conseguente all’uso o alla gestione graverà unicamente sulla Concessionaria che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni né riserva, esonerando da ogni responsabilità civile e penale l’Amministrazione per qualsiasi fatto avvenuto nella struttura.
La Concessionaria si assume tutti gli obblighi derivanti dal D.lgs n.81/2008. Dovrà quindi predisporre il piano di sicurezza e di evacuazione, nominare il responsabile della sicurezza ed i correlati addetti, accollarsi ogni onere in relazione alla completa applicazione e al rispetto del D. lgs. n. 81/2008 e darne comunicazione all’Amministrazione. La Concessionaria dovrà provvedere alla compilazione ed aggiornamento del Registro relativo al Piano di Mantenimento delle condizioni di Sicurezza come previsto dal D.M. 18/03/96, dal D.L. 81/08 s.m.i., e dalle procedure ed istruzioni operative emanate da Comune di Cinisello Balsamo.
La Concessionaria si assume il rischio dei danni derivanti da incendio ed altri danni ai beni e/o per responsabilità civile. La Concessionaria dovrà quindi produrre, alla sottoscrizione del contratto, idonee polizze assicurative, stipulate con Compagnie assicuratrici di primaria importanza, a copertura di tutti i rischi attinenti l’oggetto della concessione.
Tali polizze dovranno prevedere un capitale/massimale per sinistro non inferiore a Euro 500.000 per danni a cose ed un massimale per sinistro non inferiore a Euro 500.000 per ciascun danno a persone e/o animali.
La copertura assicurativa dovrà comunque tutelare la responsabilità civile derivante alla Concessionaria dall’esercizio delle attività oggetto della concessione.
ART. 18- Personale addetto
La Concessionaria si obbliga nei confronti dell'eventuale personale ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia di rapporto di lavoro dipendente e/o autonomo, ivi compresi quelli disciplinanti l'esercizio delle attività professionali, nonché dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008). Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, comporta la revoca della convenzione.
La Concessionaria solleva l’Amministrazione da ogni e qualsiasi azione, pretesa e richiesta derivanti dai predetti rapporti di lavoro con specifica deroga a quanto previsto dall'articolo 1676 del codice civile, nonché da eventuali infortuni. La conduzione di tutti gli impianti tecnonologici presenti, l'uso di macchinari, strumenti, utensili vari, ovvero l'esecuzione dei lavori, dovranno essere affidati a personale qualificato autorizzato dalla Concessionaria e sotto la sua diretta responsabilità, secondo le specifiche normative in vigore.
ART. 19 - Fideiussione
A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione nei confronti dell’Amministrazione e della conservazione dell’impianto sportivo, la Concessionaria - all'atto della stipula della stessa - ha l’obbligo di costituire cauzione a prima richiesta mediante polizza fideiussoria di 10.000,00 Euro, con istituti bancari o assicurativi legalmente autorizzati, a favore dell’Amministrazione per tutta la durata della convenzione.
Il pagamento avverrà su richiesta a prima escussione.
La fideiussione sarà svincolata entro 6 (sei) mesi dopo la scadenza della convenzione e comunque solo dopo il saldo di ogni debito residuo, nonché dopo la definizione di ogni controversia circa il regolare assolvimento di tutte le responsabilità di cui alla presente convenzione.
ART. 20 - Revoca e decadenza della Convenzione
L’Amministrazione potrà revocare, anche temporaneamente, a proprio giudizio insindacabile giudizio la convenzione qualora insorgessero comprovate e serie disfunzioni nel servizio tali da pregiudicare l’esercizio delle attività sportive sia in ordine a situazioni di carattere igienico-sanitario, sia sotto il profilo della gestione, oltre che per gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, salvo comunque il diritto di risarcimento danni, nonché nel caso di cessione della gestione.
Senza pregiudizio di ogni ragione, azione o diritto che possa all’Amministrazione competere a titolo di risarcimento danni, l’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di dichiarare la decadenza della convenzione, previa diffida ad adempiere con prefissione di congruo termine, anche per una sola delle seguenti cause:
1) scioglimento della Concessionaria o suoi aventi causa ovvero quando nella struttura associativa della concessionaria si verifichino fatti che comportino una notevole diminuzione delle capacità tecnico-finanziarie o patrimoniali;
2) applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni a carico degli amministratori legali rappresentanti della Concessionaria e a chi ne determina abitualmente in qualità di socio, di dipendente o in altro modo scelte ed indirizzi;
3) condanna degli amministratori o legali rappresentanti della Concessionaria comportante esclusione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
4) il mancato rispetto degli artt. 6 e 7;
5) per chiusura totale o parziale, anche temporanea della struttura/palazzina e relative pertinenze per l'Atletica Leggera,
compreso il deposito e le attrezzature esistenti, al di fuori delle chiusure normalmente concordate, senza giustificato motivo. ART. 21 - Risoluzione
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della Convenzione, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. in caso di grave inadempimento.
Si potrà procedere alla risoluzione della Convenzione nei seguenti casi di:
➢ mancato rispetto delle norme in materia di lavoro e sicurezza;
➢ gravi danni arrecati alle strutture o agli impianti durante l’attività della Concessionaria fatto salvo il risarcimento dei danni medesimi;
➢ gravi e persistenti inadempimenti degli obblighi contrattuali;
➢ accertamento che la struttura venga adibita per attività illecite accertate dalla magistratura o dalle competenti autorità;
➢ realizzazione di interventi sugli impianti e sulle strutture senza autorizzazione;
➢ mancata osservanza degli obblighi assunti;
➢ indisponibilità della Concessionaria a rispettare gli obblighi derivanti dall’uso pubblico degli impianti;
➢ inutilizzo totale o parziale dell’impianto;
➢ mancato pagamento del canone o degli oneri derivanti dai consumi, trascorsi 3 (tre) mesi dalla relativa intimazione.
In ogni caso è fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti. ART. 22 - Recesso
Le parti s’impegnano a rispettare il rapporto di convenzione integralmente, la presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente con il consenso di entrambe le parti e previa regolamentazione dei rapporti conseguenti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dalla Convenzione ai sensi dell’art. 1373 e ss. c.c. in qualunque tempo e fino al termine della Convenzione. Tale facoltà è esercitabile per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. o altro mezzo legalmente equivalente.
La Concessionaria potrà recedere dalla convenzione dandone comunicazione con almeno 6 (sei) mesi di preavviso con raccomandata A.R. o altro mezzo legalmente equivalente. Nel caso di recesso unilaterale da parte della Concessionaria la stessa dovrà consegnare all'Amministrazione gli spazi ed i locali oggetto della presente convenzione nello stato ordinario di manutenzione e funzionalità secondo la normativa vigente, con esclusione di qualsiasi forma di indennizzo, rimborso o corrispettivo a carico del Comune.
ART. 23 - Revoca per pubblico interesse
Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, la Convenzione potrà essere revocata con apposito provvedimento da parte dell’Amministrazione.
ART. 24 - Effetto obbligatorio della convenzione
La convenzione non é impegnativa per l’Amministrazione finché non sia intervenuta ogni approvazione di legge mentre per la Concessionaria avrà effetto dalla data di stipulazione e sottoscrizione.
ART. 25 - Ispezioni e Controlli
Il concessionario si obbliga a mantenere per tutta la durata della convenzione, l’attuale livello qualitativo dell’impianto sportivo complessivo e delle strutture tecnologiche. Allo scopo di poter constatare l’effettivo stato dell’impianto e la pronta esecuzione degli interventi di manutenzione resisi eventualmente necessari, l'Amministrazione, a mezzo dei propri dipendenti all'uopo incaricati, avrà il diritto di accedere alla struttura in qualunque tempo e nei vari fabbricati o locali del medesimo, allo scopo di accertare la loro perfetta manutenzione, conservazione, il rispetto dell’uso pubblico ed in generale l'osservanza degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente convenzione e delle norme di legge.
Al fine di garantire l’esercizio delle attività di indirizzo e controllo gli amministratori e i consiglieri comunali hanno possibilità di accesso alla struttura.
Annualmente si opererà una verifica in contraddittorio tra la Concessionaria e l’Amministrazione per l'accertamento dello stato di manutenzione dell'impianto che deve risultare sempre efficiente e a norma. La Concessionaria, inoltre, si obbliga a fornire tutti i dati e le informazioni eventualmente richieste.
Nel caso di negligenza nel rispetto degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente convenzione da parte della Concessionaria, l’Amministrazione invierà formale diffida dando un periodo per provvedere. Nel caso che la negligenza permanga al termine del periodo indicato nella diffida, l’Amministrazione applicherà penali proporzionate alla negligenza nella misura minima di 1.000,00 Euro e massima di 10.000,00 Euro, salvi i casi di revoca previsti dalla presente convenzione.
L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempimento, verso cui la Concessionaria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre otto giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione. In caso di mancata presentazione o rigetto motivato delle controdeduzioni, l’Amministrazione Comunale procederà all’applicazione delle citate penali, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione Comunale al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.
Nel caso in cui le penali applicate non fossero pagate dalla Concessionaria, gli importi delle stesse verranno detratti fino alla concorrenza dell’importo del contributo annuale di cui all'art. 16 della convenzione, fatto salvo comunque il diritto dell’Amministrazione ad attivare idonea procedura esecutiva per l’eventuale importo residuo.
ART. 26 - Chiusura per forza maggiore
La Concessionaria, nell’eventualità di chiusura improvvisa e prolungata della struttura/palazzina e relative pertinenze per l'atletica leggera, compreso il deposito e le attrezzature esistenti, deve darne immediatamente notizia per iscritto all’Amministrazione. L’Amministrazione s’impegna, da parte sua, ad eseguire tempestivamente le opere di manutenzione straordinaria atte ad evitare interruzioni dell’uso delle strutture o a consentirne il ripristino in caso di evento di forza maggiore ed imprevedibile.
ART. 27 - Rimborso spese per ripristino di condizioni.
Qualora nel corso della gestione dovessero essere accertate violazioni della concessionaria agli obblighi assunti con la presente convenzione e, a seguito di diffida dell’Amministrazione, la Concessionaria non abbia provveduto a ripristinare le condizioni previste dalla convenzione, la medesima sarà tenuta a corrispondere all’Amministrazione una somma pari alle spese sostenute dalla stessa per il ripristino delle condizioni di cui sopra.
ART. 28 - Spese
Tutte le spese, imposte, tasse ed eventuali soprattasse comunque inerenti alla stipulazione e alla registrazione in forma di scrittura privata del presente contratto e alla sua registrazione in caso d’uso, ivi comprese le imposte sulla pubblicità e le eventuali spese anticipate dall'Amministrazione per la pubblicazione della convenzione sono interamente a carico della Concessionaria, la quale intende avvalersi delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.
ART. 29 - Modifiche della Concessionaria
Qualunque modifica relativa alla ragione sociale e/o agli organi di rappresentanza della Concessionaria dovrà essere preventivamente comunicata all’Amministrazione, che valuterà se sussistano le condizioni per la prosecuzione del rapporto concessorio, nel rispetto della normativa vigente.
ART 30 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.136/2010, la Concessionaria si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’affidatario è tenuto a comunicare, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ad operare su detto conto. In relazione a quanto sopra , la società ha comunicato i seguenti dati:
persona delegata ad operare il signor......... | ........................................... nato il.................................... | |
a......................................................... C.F.................................................................. | ||
Banca conto | corrente........................................ | IBAN |
..................................................................................................................... |
Il mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente punto comporterà l’immediata risoluzione della Convenzione.
ART 31 – Trattamento dei dati personali
➢ Le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali oggetto della concessione sono assoggettati al codice approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, e successive modificazioni.
➢ L'amministrazione, titolare del trattamento dei dati personali, individua nella Concessionaria la responsabile esterna del trattamento medesimo. La designazione sarà effettuata con provvedimento separato, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016.
➢ La responsabile esterna del trattamento ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma se non in conformità al succitato regolamento europeo , e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. La responsabile del trattamento, nell’esecuzione del presente contratto, si obbliga a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti, consulenti e collaboratori la disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, le norme di cui al ripetuto Regolamento Europeo n. 679/2016.
➢ In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando l’obbligo del responsabile di risarcire il danno che dovesse derivare all'Amministrazione stessa o a terzi.
➢ La responsabile si impegna ad imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, verranno a conoscenza delle informazioni contenute o inerenti i documenti o gli atti cartacei o elettronici consegnati dall'Amministrazione.
ART. 32 - Norme di riferimento e risoluzioni controversie
Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nella presente convenzione si farà riferimento alle normative vigenti e a quelle eventualmente introdotte nel periodo di sua durata.
Le controversie che insorgessero in relazione all’interpretazione della presente convenzione tra l’Amministrazione e la Concessionaria, non risolvibili in via bonaria, sono di competenza del Foro di Monza.
Allegati
1. planimetria generale (Settore 5^ LL.PP. Servizio 00.UU. 2° );
2. verbale di consegna con lo stato di consistenza dell’impianto, compreso l’inventario dei beni mobili;
3. Polizza Fideiussoria n
emessa dalla Agenzia di
in data
Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura privata il rapporto s’intende regolato dal Codice Civile, dagli usi e consuetudini.
Le parti contraenti, di comune accordo, dichiarano, sottoscrivendo il presente contratto, di accettare integralmente il contenuto degli
allegati in esso richiamati, dei quali, avendone presa visione in precedenza, rinunciano ad udire la lettura.
Per il Comune di Cinisello Balsamo Per la Consessionaria
il Dirigente del Settore Politiche Culturali e dello Sport Ass.
Dr il Presidente