ACCORDO ATTUATIVO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E LA CASA DI CURA CITTÁ DI BRA
ACCORDO ATTUATIVO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E LA CASA DI CURA CITTÁ DI BRA
ANNI ACCADEMICI 2018/2019 – 2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023
TRA
L'Università degli Studi di Torino, codice fiscale 80088230018, di seguito denominata Università, nella persona del Rettore pro - tempore, xxxx. Xxxxxxx XXXXX, nato a Torino, il 25.09.1965, per la carica domiciliato a Torino, via X. Xxxxx n. 8,
E
La Casa di Cura Privata “Città di Bra” S.p.A., in prosieguo d’atto denominata “Casa di cura”, con sede in Bra, xxx Xxxxxxxxx x. 0, in persona del Legale Rappresentante Xxxx. Xxxxxxx XXXXXX, nato a Bra il 26/01/1959.
PREMESSO CHE
- Il D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni, all’art. 6, comma 2, prevede specificamente che, per soddisfare le specifiche esigenze del S.S.N. connesse alla formazione degli specializzandi e all’accesso ai ruoli dirigenziali del S.S.N., le Università e le Regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e che i rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le Università, le Aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli IRCCS e gli Istituti zooprofilattici sperimentali;
- Il D.Lgs. 368/1999 e in particolare il Titolo VI che disciplina la Formazione dei medici specialisti;
- Il DPCM 6 luglio 2007 ha definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 368/1999, che disciplina i rapporti del Medico in formazione con l’Università e la Regione;
- Il Decreto Rettorale n. 191 del 27 gennaio 2014 con cui è stato emanato il regolamento di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- Il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 di “Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” in attuazione della riforma generale degli studi universitari di cui al D.M. 270/2004;
- Il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 ha definito gli standard generali e specifici, i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle scuole di specializzazione;
- il suddetto Decreto ha previsto che per strutture di rete si intendono le strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni, inserite nella rete formativa ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica. Le reti formative vengono strutturate, perciò,
in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all’interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro.
Le strutture di rete si distinguono in:
a) strutture di sede: a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l’organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell’area medica di pertinenza della Scuola, nonché per la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività e per il coordinamento e/o la direzione delle stesse;
b) strutture collegate: sono di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede. Tali strutture sono convenzionate con la Scuola di specializzazione al fine di raggiungere i volumi operativi e completare la tipologia delle attività assistenziali richieste per la formazione dei medici specializzandi. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria sia extra universitaria.
Le strutture di cui sopra (punti a) e b)) devono essere accreditate su proposta dell’Osservatorio nazionale con decreto del Ministero della Salute di concerto con il MIUR.
c) strutture complementari: sono strutture di supporto pubbliche o private, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni nell’ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate.
- il D.I. n. 402/2017 stabilisce che una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi.
- Il Decreto MIUR 3 luglio 2019, n. 1308 che ha stabilito di accreditare le Scuole di specializzazione di area sanitaria dell’Università degli Studi di Torino elencando per ognuna la relativa lista delle strutture della rete formativa;
- il Protocollo d’Intesa Regione Piemonte/Università, di seguito denominato Protocollo, ha disciplinato le modalità di reciproca collaborazione tra gli Enti in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 502/92 e sue modifiche ed integrazioni;
- l’art. 2 del predetto Protocollo prevede che le modalità di utilizzazione delle strutture che entrano a far parte della rete formativa di ciascuna Scuola siano definite attraverso Accordi Attuativi tra l’Università e le singole Aziende sanitarie;
- le strutture della Casa di cura sono state individuate dall’Università su proposta dei Consigli delle Scuole tenendo conto degli standard e requisiti di cui al DI 402/2017 e al decreto MIUR 1308/2019 di cui in premessa;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Le modificazioni o integrazioni degli allegati, relativi agli elenchi delle Scuole di Specializzazione e delle corrispondenti strutture presso le quali si svolge la formazione
specialistica potranno avvenire con scambio di note e non comportano modificazioni al presente Accordo.
Art. 2
Oggetto dell’Accordo
La Casa di cura si impegna a ospitare gli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione presso le proprie strutture di cui all’allegato/agli allegati, per periodi stabiliti dalle Direzioni delle Scuole, per svolgervi attività formativa ai fini dell’acquisizione dell’esperienza pratico-applicativa.
Nei periodi di permanenza degli specializzandi, la Casa di cura garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le attrezzature medico-sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti.
La Casa di cura consente inoltre agli specializzandi di accedere a tutti i propri servizi quali, a titolo esemplificativo, fornitura camici, vestiario e servizio lavanderia.
La Casa di cura dichiara che le strutture di cui all’allegato non fanno parte delle reti formative di altri Atenei.
Ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l’obbligo di riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione degli specializzandi.
La Casa di cura garantisce, per le strutture in allegato, quali strutture collegate, gli standard minimi generali e gli standard minimi specifici previsti dal D.I. n. 402/2017, rapportati alla capacità strutturale tecnologica, organizzativa e assistenziale, fermo restando i requisiti previsti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.
La Casa di cura assume l’impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate nell’allegato; inoltre assume l’obbligo di segnalare formalmente e tempestivamente all’Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull’organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 12, comma 2.
Art. 3
Organizzazione dell’attività formativa ed assistenziale
I Consigli/Comitati Ordinatori delle Scuole di Specializzazione definiscono per ogni specializzando i tempi e le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che devono aver personalmente eseguiti per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale.
All’inizio di ogni anno accademico, i Direttori/Coordinatori delle Scuole di Specializzazione di cui all’Allegato comunicano al Legale Rappresentante della Casa di cura, i nominativi degli specializzandi e la durata del periodo di formazione di questi.
La formazione specialistica è disciplinata dagli ordinamenti didattici ed è impartita sulla base dello specifico progetto formativo elaborato dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione. Almeno il 70% delle attività formative dello specializzando é riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio).
La formazione dei medici in formazione specialistica implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche della Casa di cura presso la quale è assegnato dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle
direttive ricevute dal tutor, di intesa con i dirigenti responsabili delle strutture della Casa di cura.
Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo di cui al comma 3.
In nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo.
L’impegno richiesto per la formazione specialistica, come specificato nel contratto di formazione specialistica, è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno.
L’accertamento delle attività è demandato ai Dirigenti Responsabili delle Strutture di afferenza o ai tutor per le attività professionalizzanti, che rispondono di tale controllo ai Direttori/Coordinatori delle Scuole di Specializzazione, i quali ne certificano la congruità.
Art. 4 Attività didattica
La Casa di cura mette inoltre a disposizione delle Scuole i dirigenti della struttura presso la quale si svolge la formazione stessa per l’eventuale svolgimento sia di corsi di insegnamento sia di attività ad integrazione della formazione connessa alla didattica.
Gli incarichi di insegnamento per i corsi previsti dall’Ordinamento didattico saranno deliberati annualmente dagli organi universitari competenti secondo l’ordinamento dell’Ateneo, sulla base delle proposte dei Consigli/Comitati Ordinatori delle Scuole di Specializzazione formulate tenendo conto degli specifici curricula didattici, scientifici ed assistenziali.
Art. 5 Tutor
Gli specializzandi sono guidati nelle loro attività formative ed assistenziali da tutor nel rapporto massimo di 3 a 1 tra discenti e tutor, designati annualmente dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa.
I tutor possono essere universitari (interni) e non universitari (esterni). I ruoli di docente e di tutor possono essere sovrapponibili.
Lo svolgimento di funzioni di tutorato, che costituisce parte integrante dell’orario di servizio, sono affidate, pertanto, a personale universitario strutturato, ovvero a personale dipendente del SSN o a personale dipendente di strutture accreditate e contrattualizzate con il SSN.
Ai sensi dell’art. 38 comma 5 del D.Lgs. 368/1999, l’attività tutoriale, ove svolta da dirigenti sanitari nei confronti degli specializzandi, costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti direzione di struttura, ovvero per l’accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale
Art. 6 Copertura assicurativa
Xxxx specializzandi è garantita da parte dell’Università la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi connessa con l’attività formativa e didattica specifica.
La Casa di cura presso la quale si svolge l’attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.
In ogni caso, la Casa di cura deve garantire agli specializzandi la copertura assicurativa per la responsabilità civile per eventi che possono ricadere sotto la propria diretta responsabilità, anche avvalendosi di polizze assicurative già esistenti.
La Casa di cura si impegna, in caso di infortunio, a dare immediata comunicazione dell’evento all’Università per gli adempimenti di competenza.
Art. 7 Sorveglianza sanitaria e fisica
Al fine dell’accertamento dell’idoneità fisica a svolgere l’attività clinica, le AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e San Xxxxx di Orbassano effettuano per gli specializzandi iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria dell’Università degli Studi di Torino gli stessi esami clinici previsti dalle norme di legge per il personale dipendente del S.S.N. Degli accertamenti sanitari effettuati dovrà essere data comunicazione all’Università.
Gli specializzandi sottoposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio dovranno essere dotati dalla Casa di cura di tutte le protezioni e sottoposti a tutti i controlli previsti dalla legge per il personale dipendente esposto ai medesimi rischi.
L’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino provvederà, altresì, ad erogare a tutti gli specializzandi la formazione di cui all’art. 37 D. Lgs. del 09.04.2008, n. 81 s.m.i.
Art. 8 Sicurezza
La Casa di cura si impegna ad informare ogni specializzando ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 D.Lgs. 81/08, sui regolamenti interni nonché sulle eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività. La Casa di cura garantisce, in particolare, che i locali, le attrezzature e strumentazioni sono idonee e adeguate ai sensi del D. Lgs. 81/08.
Nel corso delle attività e comunque durante la permanenza nella Casa di cura lo specializzando è tenuto all’osservanza delle norme, regole e prescrizioni sopra indicate.
La Casa di cura si impegna a dare comunicazione all’Università degli accertamenti sanitari effettuati.
Art. 9 Trattamento dei dati e privacy
La Casa di cura effettua le operazioni di trattamento dei dati, attraverso soggetti designati autorizzati, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy, del codice di comportamento aziendale, delle misure di sicurezza e garanzia e delle policy in materia di sicurezza informatica.
Lo specializzando, in qualità di soggetto autorizzato dalla Casa di cura, è altresì, tenuto:
- a seguire le istruzioni, policy aziendali in materia di sicurezza e le sessioni informative o formative in materia di protezione dei dati personali;
- a segnalare tempestivamente eventuali perdite, violazioni dati di dati o anomalie (es. accessi impropri alla documentazione o agli applicativi) al Direttore della struttura o referente aziendale secondo la policy in materia di data breach;
- a mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati informazioni, progetti e documenti dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività in azienda.
Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti agli specializzandi, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, sono trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.
I suddetti dati potranno essere comunicati per gli obblighi di legge sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.
La Casa di cura dovrà tenere indenne e manlevare l’Università, da tutte le richieste e responsabilità, dai danni, dalle spese sostenute come conseguenze delle attività di trattamento di dati in violazione della normativa vigente qualora non imputabili alla stessa Università.
Gli specializzandi si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dallo svolgimento delle attività formative svolte e a segnalare ogni eventuale possibile criticità in materia di trattamenti di dati
Art. 10 Oneri
Resta inteso che l’attuazione del presente Accordo non comporta oneri aggiuntivi per l’Ateneo e per la Casa di cura, rispetto a quelli derivanti dal Protocollo e dal presente Accordo.
Art. 11 Validità
Il presente Accordo ha validità per 5 anni accademici a decorrere dall’a.a. 2018/2019 e comunque fino all’approvazione del nuovo Accordo Attuativo.
Art. 12 Recesso
Le parti hanno la facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell’anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto, con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante PEC.
L’Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, secondo le nuove normative, agli standard e ai requisiti minimi necessari per fare parte della rete formativa della scuola.
Art. 13
Spese di bollo e registrazione
Il presente Accordo sarà soggetto all’imposta di bollo a cura ed a spese della Casa di cura, salvo che la stessa goda dell’esenzione prevista dalla normativa vigente.
Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi di quanto previsto dal
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Per l’Università degli Studi di Torino Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx (Documento firmato digitalmente)
Per la Casa di cura Città di Bra Il Legale Rappresentante
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx (Documento firmato digitalmente)
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ALLEGATO
CASA DI CURA CITTÁ DI BRA
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