BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO
BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO
AD INQUILINI IMPOSSIBILITATI A PAGARE I CANONI DI LOCAZIONE E/O GLI ONERI ACCESSORI PER L’ANNO 2022
A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID- FONDI ANNI 2020 e 2021
Il presente Bando disciplina la concessione di un CONTRIBUTO STRAORDINARIO ai titolari di contratti di affitto di immobili di proprietà privata o pubblica adibiti ad uso abitativo, che si trovino impossibilitati al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori, dell’anno 2022, a causa dell’emergenza COVID-19.
Gli alloggi di edilizia sovvenzionata, gli alloggi di servizio e quelli ad uso foresteria si intendono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Bando.
Fonti normative:
- art. 11 della L. 9 dicembre 1998 n. 431 (disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo),
- art. 19 della L.R. 1/2016 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D. Pres. Reg. n. 066/Pres del 15/04/2020,
- D.M.12.08.2020,
- D.M. 19.07.2021.
Art. 1 - Tipologie delle iniziative finanziabili
Sono ammessi agli incentivi del presente regolamento i canoni di locazione dovuti e pagati in corso d’anno dai conduttori ai proprietari di immobili destinati a prima casa, di proprietà pubblica o privata, nella misura massima corrispondente a tre mensilità.
Il richiedente deve essere conduttore, alla data di presentazione dell’istanza, di un alloggio in base ad un contratto di locazione ad uso abitativo, per il quale si richiede il contributo;
L’unità immobiliare oggetto del contratto di locazione deve:
• essere posta sul territorio regionale;
• essere adibita dal richiedente a propria abitazione e residenza anagrafica, con dimora abituale;
• può essere di proprietà sia privata che pubblica, con esclusione di quelli ad edilizia sovvenzionata;
• non deve essere inclusa nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), a meno che non sia locata sulla base degli accordi territoriali di cui al comma 3, art. 2 della L. 431/1998.
Il contratto di locazione:
deve essere efficace e regolarmente registrato
non deve riferirsi a sole quote di alloggi
non ha finalità turistiche
non deve essere stipulato tra coniugi, parenti e affini entro il secondo grado
dev’essere stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 1 (c.d. 4 + 4) oppure ai sensi dell’art. 2 comma 3 (c.d 3 + 2) della L. 431/1998; può anche essere stipulato ai sensi dell’art. 5, comma 1 (c.d. transitori ordinari), purché nel contratto sia contenuta una specifica dichiarazione che individui l’esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore, compresa tra quelle previste dall’Accordo territoriale; restano invece esclusi i contratti stipulati ai sensi dell’art. 5, comma 2 (c.d. transitori per universitari)
Il richiedente non deve essere proprietario, nudo proprietario o usufruttuario di altri alloggi, anche per quote, all’interno del territorio nazionale e all’estero, con esclusione:
degli alloggi dichiarati inagibili o sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate;
delle quote di proprietà di alloggi, inferiori al 100%, ricevute per successione ereditaria, purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all’intera unità immobiliare;
della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado
della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d’uso gratuito, da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado
della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge convivente di fatto o parte dell’unione civile
Detti requisiti devono essere posseduti da ciascun componente il nucleo familiare alla data di presentazione della domanda.
Art. 2 – Requisiti necessari per la presentazione della domanda di contributo
Xxxxxxx presentare la domanda diretta ad ottenere il contributo di cui al presente Bando:
i cittadini italiani;
i cittadini o familiari di cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Xxxxxx, xx xxxxx xxx X. Xxx. 00/00/0000, x 00;
i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 25/07/1998, n. 286;
i cittadini stranieri di cui all'art. 41 del D. Lgs. 25/07/1998 n. 286.
Ulteriori requisiti soggettivi di cui il richiedente deve essere in possesso alla data di presentazione della domanda:
essere maggiorenne;
avere la residenza anagrafica nel Comune di Cormons;
non essere stato condannato, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all’art. 633 c.p., nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e 179 del c.p.
non aver beneficiato di altri contributi pubblici a titolo di sostegno alloggiativo nonché non aver usufruito, in osservanza dell’articolo 10 comma 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, delle detrazioni fiscali ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di conduttori di alloggi a titolo di abitazione principale di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) con riferimento all’anno per cui si chiede il contributo; fanno eccezione per eventuali benefici cumulabili con quello di cui al presente Bando, quale ad esempio la quota per il pagamento del canone di locazione (“quota B”) percepita dai beneficiari di Reddito o Pensione di Cittadinanza
Requisiti economici:
appartenere ad un nucleo familiare con un I.S.E.E. 2022 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 35.000,00;
aver subìto, a causa dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF
• superiore al 20% nel 2020 (rispetto al 2019) e/o
• superiore al 25% nel 2021 (rispetto al 2020)
come risultante dall’ISEE CORRENTE 2022 o, in alternativa, dalle dichiarazioni fiscali 2019/2020 o 2020/2021 dell’intero nucleo familiare;
non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori per l’anno 2022.
Art 3 - Determinazione dei contributi spettanti
Il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati comprensivo degli oneri accessori.
Il contributo potrà sostenere il locatario nel pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori dell’anno in corso, relativi a contratti di locazione individuati dall’articolo 2 commi 1, 3 e 5 e dall’articolo 5 comma 1 della L. 431/98, nella misura corrispondente massima di tre mensilità.
L'Amministrazione Comunale comunicherà ai beneficiari la concessione del contributo e le modalità di erogazione, ovvero l'eventuale esclusione dal contributo.
Nel caso in cui il fondo disponibile non fosse sufficiente a finanziare tutte le domande di contributo presentate, si procederà alla ripartizione delle risorse disponibili con criterio proporzionale.
Gli importi di contributo che verranno riconosciuti al cittadino per il pagamento del canone di locazione non potranno essere conteggiati nei futuri bandi a sostegno delle locazioni pagate nel 2022. Relativamente al contributo Fondo affitti, l’importo liquidato del presente contributo dovrà essere dichiarato nel bando 2023, ai fini dello scorporo dai canoni di locazione pagati.
I contributi non sono altresì cumulabili con la quota destinata all’affitto del “reddito di cittadinanza” di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, e s.m.i. per espressa previsione dell’articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020 e a tal fine i contributi erogati verranno comunicati all’INPS.
I contributi concessi, dovranno essere rendicontati a cura del beneficiario e secondo i termini indicati dal Comune, pena la revoca del contributo concesso.
Art. 4 - Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda di contributo deve essere presentata online, accedendo attraverso il link presente sul sito internet del Comune di Cormons xxx.xxxxxxx.xx.xx con decorrenza dal 06.04.2022 ed entro il termine delle ore 12:00 del 6 maggio 2022. Non sarà possibile presentare la richiesta di contributo oltre il termine di scadenza.
La domanda deve essere corredata da:
per l’anno 2020 confronto tra le dichiarazioni fiscali 2019/2020 per l’anno 2021 ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto fra le dichiarazioni fiscali 2020/2021;
ISEE ordinario in corso di validità;
Copia contratto di locazione
Copia ricevuta registrazione contratto
Copia documento di riconoscimento in corso di validità
Per i cittadini extracomunitari: copia carta di soggiorno o permesso di soggiorno.
Nel corso dell'attività istruttoria, il Comune potrà chiedere il rilascio di dichiarazioni, l'integrazione di dichiarazioni incomplete e l'esibizione di altri documenti a completamento dell'istruttoria.
In caso di contratto di locazione intestato a diversi soggetti la domanda va presentata da ogni soggetto contitolare e il contributo è riconoscibile per la quota di rispettiva titolarità. La domanda potrà essere presentata da uno solo dei soggetti contitolari qualora questi appartenga allo stesso nucleo familiare degli altri contitolari, in tal caso il contributo sarà riconoscibile per l’intero importo purché la spesa sia stata direttamente sostenuta e sia rimasta effettivamente a carico del richiedente stesso.
La domanda, corredata dalla documentazione di cui sopra, deve essere presentata esclusivamente con modalità online accedendo al link presente sul sito internet del Comune di Cormons.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Cormons xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx oppure possono essere richieste al n. tel. 0000 000000 email: assistente.sociale@com- xxxxxxx.xxxxxxx.xxx.xx. E’ possibile chiedere assistenza nella compilazione della domanda entro e non oltre il giorno 3 maggio 2022 contattando il n. tel. 0000 000000.
Il Comune di Cormons non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendenti da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Variazione di indirizzo del richiedente o variazione estremi conto corrente: qualora il richiedente, dopo la presentazione della domanda, dovesse variare il proprio indirizzo o cambiare Istituto bancario o ufficio postale è tenuto a comunicarlo tempestivamente all’Ufficio di Servizio Sociale alla mail: xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx-xxxxxxx.xxxxxxx.xxx.xx
L’Amministrazione comunale non è responsabile in caso di disguidi dovuti alla mancata o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo.
Art. 5 – Casi particolari
Sentenze di separazione e assegnazione della casa familiare: in tema di separazione dei coniugi, qualora il giudice abbia assegnato l’abitazione nella casa coniugale ad uno dei coniugi e l’altro sia stato costretto ad assumere un’abitazione in locazione passiva, quest’ultimo potrà presentare domanda di contributo, sempre che nel frattempo abbia provveduto a trasferire la residenza nel nuovo alloggio.
Coabitazione: nel caso di contratto di locazione cointestato a due o più distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i nuclei familiari devono fare domanda di accesso al contributo separatamente; il Comune considererà la loro situazione economica disgiuntamente, dividendo l’importo del canone tra i nuclei coabitanti.
Decesso del richiedente successivamente alla presentazione dell’istanza: in caso di decesso del richiedente successivamente alla presentazione della domanda la stessa verrà archiviata.
Utilizzatore diverso dall’intestatario del contratto: qualora l’effettivo utilizzatore dell’immobile in locazione sia persona diversa dall’intestatario del contratto, l’utilizzatore, per poter partecipare al presente bando, dovrà provvedere alla voltura del contratto di locazione prima della presentazione dell’istanza.
Impedimento alla sottoscrizione: in caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione, la domanda può essere sottoscritta dai soggetti e nei modi indicati agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.
Art. 6 – Controlli e sanzioni
Ai sensi del DPR 445/2000, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Il richiedente esprime altresì nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione dei dati personali.
Tutte le dichiarazioni di cui al presente bando, compresa la domanda di contributo, si intendono rese con le formule dell’autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 l’Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli a campione e/o in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo risulti accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L’Amministrazione Comunale provvederà al recupero del contributo indebitamente liquidato gravato degli interessi legali, riservandosi altresì di richiedere, se del caso, il risarcimento dell’eventuale danno.
Art. 7 - Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla L. n. 431/98, al D.M. 12.08.2020, al D.M. 19.07.2021, ed alla delibera della Giunta Regionale n. 2031 del 30 dicembre 2021.