tra
CONTRATTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA E GESTIONE RELATIVI ALL’EVOLUZIONE DEL SISTEMA AVANZATO DI REGISTRAZIONE ED ARCHIVIAZIONE (SARA)
tra
l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico, con sede in Roma in via Molise, 19, ………………………………………………………., nel seguito denominato anche “UIBM”,
e
la Società/Raggruppamento temporaneo di imprese ……………con sede …….. a via ,
iscritta al Registro delle Imprese di ……….. al n. ………., codice fiscale e partita IVA n. ,
capitale sociale i.v. € ……….. rappresentata da ……………… …………………. a tale atto legittimato in forza di ………………………
nel seguito denominata anche “Fornitore”,
entrambi nel seguito denominati, singolarmente, Parte e, congiuntamente, Parti
* * *
L’anno duemilanove il giorno …………… del mese di nella sede dell’UIBM, innanzi a
me, …, Ufficiale Rogante delegato alla stipulazione dei contratti presso l’UIBM in virtù del provvedimento … del … vistato e registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio al n. … il …, senza l’assistenza dei testimoni, avendo le parti contraenti rinunciato d’accordo con me Ufficiale rogante delegato, giusta facoltà consentita dal disposto dell’articolo 48 della vigente Legge notarile
n. 89 del 16 febbraio 1913, sono comparsi:
− … in rappresentanza dell’UIBM, giusta delega …, Il Direttore Generale dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
− … in rappresentanza del Fornitore, giusta delega …;
premesso che
a. l’UIBM ha implementato un sistema informatico avanzato di registrazione ed archiviazione dei propri dati, denominato “SARA”, con riguardo al quale necessita assistenza, manutenzione e gestione in una prospettiva evolutiva del sistema stesso;
b. a tal fine, l’UIBM ha indetto, con procedura ad evidenza pubblica (G.U.C.E. del ,
bando n. ……… ), una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza e gestione relativi all’evoluzione del sistema SARA, nei modi, nei termini ed alle condizioni precisati nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato tecnico (la “Gara”);
c. la Commissione giudicatrice, nominata con atto n. … del … ha redatto apposita classifica in cui il Fornitore è risultato primo in graduatoria, avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, e ne ha dato comunicazione all’UIBM con nota del …;
d. con nota del , l’UIBM ha dichiarato il Fornitore aggiudicatario della Gara;
e. il Fornitore dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l’aggiudicazione della Gara, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l’esito della Gara medesima nonché ad agevolare la conclusione del presente contratto;
f. il Fornitore ha reso tutte le dichiarazioni ed ha prodotto tutti i documenti richiesti dal Bando di Gara e dal Disciplinare di Gara;
g. il Fornitore ha prestato cauzione per un importo corrispondente al 2% (duepercento) del prezzo base indicato nel Bando, ex art. 75 d.lgs. 163 del 2006;
h. con nota del …, l’UIBM ha disposto l’aggiudicazione provvisoria della Gara in favore del Fornitore;
i. all’esito delle verifiche di legge (art. 12 d.lgs. 163 del 2006), con nota del …, l’UIBM ha disposto l’aggiudicazione definitiva della Gara in favore del Fornitore;
j. il Fornitore dichiara, infine, che quanto risulta dal presente Contratto, dal Capitolato tecnico, nonché dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto del servizio appaltato e delle relative prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione delle stesse.
Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue.
Art. 1 (Premesse ed allegati)
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto (nel seguito, “Contratto”).
I seguenti documenti, ancorché non fisicamente allegati al Contratto, formano parte integrante e sostanziale dello stesso:
a. il Bando di Gara;
b. il Disciplinare di Gara;
c. il Capitolato tecnico e le sue appendici;
d. le risposte ufficiali ai chiarimenti presentati dai partecipanti in sede di gara;
e. l’Offerta Tecnica del Fornitore;
f. l’Offerta Economica del Fornitore.
Altresì, viene allegato al presente Contratto, sub A., il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di cui al successivo art. 14, che forma parte integrante e sostanziale dello stesso Contratto.
Art. 2 (Oggetto del Contratto)
Con il presente Contratto l’UIBM affida al Fornitore, che accetta, la fornitura del servizio (nel seguito, il “Servizio”) nel rispetto dell’Offerta tecnica e del Capitolato tecnico. Resta inteso che:
a. ove le prestazioni qui indicate siano indicate come un ‘massimo’, l’UIBM ha facoltà, insindacabile, di riservarsi se affidarle o meno, in tutto o in parte, al Fornitore;
b. l’esercizio di tale facoltà non autorizza il Fornitore a sollevare alcuna eccezione, restando questo obbligato a fornire le relative prestazioni nel rispetto del presente Contratto.
L’UIBM si riserva la facoltà di aumentare o ridurre, in qualsiasi momento, l’oggetto del presente Contratto, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo complessivo; senza che da parte dell’impresa affidataria possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere. Nell’ambito di tale variazione il Fornitore sarà tenuto ad assoggettarsi, previa comunicazione, alla diminuzione o all’aumento richiesti per i servizi a contratto , nonché alla relativa proporzionale variazione del corrispettivo pattuito.
Art. 3 (Efficacia e Durata)
Salvo quanto previsto al precedente articolo 1, il presente Contratto sarà impegnativo per il Fornitore dalla data di sottoscrizione mentre per l’UIBM avrà effetto da quella di registrazione del Contratto medesimo nei modi di legge e si concluderà decorsi 36 (trentasei) mesi dalla suddetta data di registrazione.
L’efficacia del Contratto è:
a. sospensivamente condizionata all’avvenuta consegna della garanzia da parte del Fornitore all’UIBM (art. 15);
b. risolutivamente condizionata ai sensi dell’art. 11 del d.p.r. n. 252/1998.
L’UIBM si riserva di ricorrere, entro i tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale, a procedura negoziata, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 57, comma 5, lett. b) del d.lgs. 163/2006, per attività consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati al Fornitore per ulteriore 24 (ventiquattro) mesi.
Inoltre, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a) del d.lgs.. n. 163/2006, al Fornitore potranno essere affidati servizi complementari, non compresi nel contratto iniziale, che a seguito di una circostanza imprevista siano divenuti necessari all’esecuzione del servizio oggetto del contratto stesso. Il valore complessivo degli eventuali servizi complementari non potrà superare il 50% dell’importo relativo al contratto iniziale.
Art. 4 (Penali)
L’UIBM può applicare al Fornitore le seguenti penali, che il Fornitore dichiara fin d’ora congrue considerata l’importanza degli obblighi assunti ed il corrispettivo che ne ricava:
a. Non rispetto degli indicatori di qualità
Qualora il Fornitore nel corso della fornitura non rispetti quanto previsto dagli indicatori di qualità dei servizi come descritti nel Piano della Qualità Generale, l’Amministrazione potrà applicare le penali previste nello stesso Piano della Qualità Generale per la tipologia di infrazione riscontrata;
b. Revoca/Sospensione certificazione qualità
In caso di revoca o sospensione di uno dei certificati di conformità alla norma ISO 9001:2000 richiesti per la partecipazione alla gara e rilasciato al Fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese, l’UIBM si riserva di applicare una penale pari all’1% (uno per cento) del Corrispettivo massimo complessivo contrattuale, per ogni bimestre, o frazione, in cui perdura tale situazione, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, fino ad un massimo pari al 4% (quattro per cento) del medesimo Corrispettivo massimo complessivo contrattuale.
c. Sospensione del collaudo
Qualora il collaudo di un singolo obiettivo venga sospeso e ciò comporti la non possibilità di rispettare la data prevista per il rilascio in esercizio dell’obiettivo, l’UIBM si riserva di applicare al Fornitore, considerando il totale dei giorni di sospensione cumulati, una penale pari al 1% (un per cento) del corrispettivo concordato relativo al singolo obiettivo, per ogni giorno lavorativo di sospensione, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del predetto corrispettivo.
d. Collegamenti esterni non autorizzati
Ove il Fornitore utilizzi stazioni di lavoro per il collegamento contemporaneo, non autorizzato, alla rete interna dell’UIBM e ad una rete esterna attraverso un modem o altro dispositivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: wireless), l’UIBM si riserva di applicare una penale pari ad € 10.000,00 (diecimila/00) per ogni inadempimento, fino ad un massimo del 4% (quattro per cento) del corrispettivo massimo complessivo del Contratto.
Ai fini della applicazione delle penali, per “Corrispettivo massimo complessivo contrattuale”, quando richiamato, si deve intendere l’importo massimo complessivo per cui è stipulato il contratto ed indicato al primo comma dell’art. 5.
Si precisa che, preliminarmente alla approvazione del Piano della Qualità, le metriche, le soglie e gli altri parametri utilizzati per il controllo degli indicatori di qualità dei servizi saranno quelli riportati nell’Appendice 3 al Capitolato tecnico e/o quelle proposte dal Fornitore nell’offerta tecnica ove ritenute migliorative dall’UIBM.
Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate all’UIBM nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
Il Fornitore prende atto ed accetta che l’UIBM si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.
Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti comma, l’UIBM si riserva di richiedere il danno ulteriore, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento. A tal fine, l’applicazione di penali per un importo pari o superiore al 20% del corrispettivo,massimo complessivo come indicato al successivo art. 5, integra il grave e reiterato inadempimento ed autorizza l’UIBM a risolvere il presente contratto, con gli effetti di cui al successivo art. 12.
Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere all’UIBM l’ammontare di eventuali oneri che l’Amministrazione dovesse sostenere, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore stesso.
L’UIBM, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, escutere la garanzia di cui al successivo art. 15, con rinuncia alla preventiva escussione del Fornitore, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
Art. 5 (Corrispettivo e modalità di pagamento)
Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, non suscettibile di revisione in aumento, è pari a € = ( ), così suddiviso:
a. € ( ) per il servizio di Analisi, realizzazione e avvio in
esercizio del nuovo sistema;
b. € ( ) per il servizio di Supporto all’Avvio in esercizio del nuovo sistema informativo SARA;
c. fino a € ( ) per il servizio di Manutenzione evolutiva, da intendersi quale importo massimo calcolato in base al valore unitario di ogni singolo Punto Funzione pari ad € ( ) e al numero di punti funzione massimi previsti (1472);
d. fino a € ( ) per il servizio di Manutenzione adeguativa, da intendersi quale importo massimo calcolato in base alla tariffa media ponderata per l’attività e al numero di giorni persona previsti, con il numero massimo di 180 giorni persona;
e. fino a € ( ) per il servizio di Assistenza in locale agli utenti, da intendersi quale importo massimo calcolato in base al canone mensile previsto per il servizio, canone fisso per l’intera durata del contratto;
f. fino a € ( ) per il servizio di Formazione e
addestramento, da intendersi quale importo massimo calcolato in base alla tariffa giornaliera e al numero di giorni persona di docenza e addestramento previsti, con il numero massimo di 130 giorni ;
g. fino a € ( ) per il servizio di Gestione e manutenzione
sistemi, da intendersi quale importo massimo calcolato in base al canone mensile previsto per il servizio, canone fisso per l’intera durata del contratto
h. fino a € ( ) per il servizio di Project Management della Fornitura, da intendersi quale importo massimo calcolato in base al canone mensile previsto per il servizio, canone fisso per l’intera durata del contratto.
Per norma generale resta stabilito che nel prezzo offerto s’intendono compresi tutti i magisteri, i mezzi d’opera e le apparecchiature necessarie per il Servizio compiuto a perfetta regola d’arte.
Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa. Il corrispettivo è comprensivo degli oneri per la sicurezza, calcolati pari a … sulla base del DUVRI qui allegato sub A. e degli oneri per la sicurezza specifici dell’attività dell’impresa, indicati pari a Euro ….
Si precisa altresì quanto segue:
a. quanto al servizio di Manutenzione evolutiva, trattandosi di importo massimo riconosciuto in base a successive ed eventuali richieste di intervento, il corrispettivo del singolo intervento verrà determinato sulla base del numero di Punti Funzione (indicati a consuntivo dal Fornitore nel Piano di Lavoro del singolo intervento) per il valore unitario del singolo Punto Funzione; nei casi in cui non sia applicabile la misurazione in Punti Funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni persona indicato a consuntivo nel Piano di Lavoro e calcolato sulla base della tariffa media ponderata per l’attività;
b. quanto al servizio di Manutenzione adeguativa, trattandosi di importo massimo riconosciuto in base a successive ed eventuali richieste di intervento, il corrispettivo del singolo intervento verrà determinato sulla base del numero di giorni persona indicato a consuntivo nel Piano di Lavoro e calcolato sulla base della tariffa media ponderata per l’attività;
c. quanto al servizio di Gestione e manutenzione sistemi e Assistenza in locale agli utenti il Fornitore emetterà fattura trimestrale posticipata a decorrere dalla data di inizio del relativo servizio;
d. quanto al servizio di Analisi, realizzazione e avvio in esercizio del nuovo sistema, di Manutenzione evolutiva, di Manutenzione adeguativa e di Formazione e addestramento, relativamente alle attività gestite con modalità “progettuale a corpo”, il Fornitore emetterà fattura trimestrale posticipata sulla base delle seguenti modalità:
(i) per ciascun intervento di tipo progettuale con ciclo di vita completo o ridotto, definito nel Capitolato tecnico:
- il 20% (venti per cento) del corrispettivo, calcolato secondo le modalità descritte nel presente articolo, al termine della fase di definizione, successivamente alla consegna dei prodotti di fase di cui al Capitolato tecnico;
- il 20% (venti per cento) del corrispettivo, calcolato secondo le modalità descritte nel presente articolo, al termine della fase di realizzazione, successivamente alla consegna dei prodotti di fase di cui al Capitolato tecnico;
- il restante 60% (sessanta per cento) del corrispettivo, calcolato secondo le modalità descritte nel presente articolo, all’esito positivo del collaudo, unitamente agli importi relativi all’eventuale conguaglio maturato dalle diverse fasi di calcolo;
(ii) per ciascun intervento di tipo progettuale con ciclo di vita a fase unica:
- il 100% (cento per cento) del corrispettivo, calcolato secondo le modalità descritte nel presente articolo, all’esito positivo del collaudo/accettazione;
(iii) per ciascun intervento di tipo progettuale con ciclo di vita plurifase ad hoc da individuare:
- il 20% (venti per cento) del corrispettivo dell’obiettivo al termine della fase di definizione, successivamente alla consegna dei prodotti di fase di cui al Capitolato tecnico;
- il restante 80% (ottanta per cento) del corrispettivo dell’obiettivo all’esito positivo
del collaudo/accettazione.
Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al Contratto, al singolo ordine di acquisto, alla singola tipologia di attività (sviluppo, manutenzione, formazione, gestione e assistenza con indicazione del codice del singolo intervento), e/o alle figure professionali e/o alla fase di riferimento ed al periodo di competenza.
Infine, il Fornitore rinuncia ai diritti e facoltà di cui al Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 120 (risoluzione del Contratto oltre il quinto), di cui all’art. 1467 (risoluzione del Contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta), di cui all’art. 1660 cod. civ. (recesso dal Contratto ed equa indennità oltre il sesto), di cui all’art. 1661 cod. civ. (rifiuto di eseguire le prestazioni oltre il sesto), e di cui all’art. 1664 cod. civ. (revisione del prezzo).
Il pagamento dei corrispettivi così come sopra determinati verrà effettuato entro 60 giorni dalla presentazione delle predette fatture, subordinatamente alla verifica delle relative prestazioni, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate che il Fornitore indicherà all’UIBM. Il Fornitore si impegna a rendere note, con apposita comunicazione indirizzata all’UIBM, eventuali variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’UIBM, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui sopra avranno effetto liberatorio.
Art. 6 (Garanzie e verifica delle prestazioni; monitoraggio)
Il Fornitore rilascia le seguenti garanzie:
a. il Servizio è idoneo ad assicurare sviluppo, manutenzione, assistenza, gestione ed evoluzione del sistema SARA, nel rispetto di quanto indicato nell’Offerta tecnica e nel Capitolato Tecnico;
b. il Servizio verrà reso a regola d’arte, da personale altamente specializzato, nel rispetto delle più moderne acquisizioni della scienza e della tecnica, esente da vizi o difetti che possano in alcun incidere sulla sua funzionalità nella prospettiva del committente UIBM;
c. il Fornitore s’impegna a mantenere le apparecchiature sempre efficienti e perfettamente funzionanti;
d. nell’esecuzione del Servizio, il Fornitore non viola diritti di terzi, né procurerà danno a terzi in qualsivoglia forma e modo, manlevando espressamente l’UIBM;
e. con particolare riguardo ad opere dell’ingegno o invenzioni industriali (ad es., programmi per elaboratore o hardware) impiegate nell’esecuzione del Servizio, il Fornitore ne garantisce la titolarità ed il legittimo utilizzo, e manleva espressamente l’UIBM da eventuali pretese di terzi.
Anche a tal fine, l’UIBM si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio prestato dal Fornitore, e di esercitare le facoltà di cui all’art. 1662 cod. civ.. A tal fine, con cadenza periodica, in data da stabilirsi da parte dell’UIBM, le Parti procederanno ad una verifica in contraddittorio dell’esatto adempimento del Servizio, dove verrà accertata l’esecuzione a regola d’arte delle attività secondo la programmazione stabilita. Dei risultati dell’ispezione verrà redatto verbale, sottoscritto dalle Parti, dal quale risulteranno gli esiti della stessa. Di tale verbale si terrà conto anche al fine di eventuali contestazioni in merito ad inadempienze contrattuali che dovessero emergere durante l’esecuzione del contratto.
La verifica riguarderà, tra altro:
a. la conformità, formale e sostanziale, rispetto ai requisiti espressi nel presente Contratto, nell’Offerta tecnica e nel Capitolato Tecnico;
b. la conformità dei profili professionali e dell’impegno delle risorse utilizzate, così come rendicontate, ai requisiti espressi dal presente contratto, dall’Offerta tecnica e dal Capitolato tecnico;
c. il livello di efficienza ed efficacia del Servizio.
L’esecuzione di controlli e verifiche circa lo svolgimento del servizio non libera in nessun caso il Fornitore dall’obbligo e dalla conseguente responsabilità della scrupolosa osservanza degli impegni contrattualmente assunti.
Altresì, l’UIBM può monitorare attraverso una struttura costituita da propri funzionari e/o da esperti esterni appositamente designati o con il ricorso ad organizzazione specializzata, i risultati conseguiti dal Fornitore nell’erogazione dei servizi contrattuali. Il Fornitore si obbliga a permettere, sugli aspetti della qualità del prodotto e dei servizi, della conduzione del progetto, del processo del Fornitore e sulla bontà dell'investimento, il monitoraggio previsto dall’art.13, comma 2, del Decreto leg.vo 39/93 secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla circolare AIPA/CR/38 del 28.12.2001.
Il Fornitore si obbliga a prestare la massima collaborazione all'attività della struttura incaricata del monitoraggio secondo quanto previsto specificatamente dal capitolato di gara.
Il Fornitore consentirà l’accesso ai propri locali, ai dati ed alle informazioni che si renderanno necessarie per l’espletamento delle attività di monitoraggio, al personale della struttura di monitoraggio per lo svolgimento di verifiche ed ispezioni. Le verifiche ed ispezioni saranno concordate con il Fornitore.
Tutte le attività di monitoraggio saranno svolte in modo compatibile con l’erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto.
Le obbligazioni sopra indicate fanno parte integrante delle prestazioni dovute dal Fornitore e il suo inadempimento o ritardato adempimento legittima la richiesta di risoluzione del contratto dall’UIBM nei suoi confronti.
Nessun compenso può essere richiesto dal Fornitore all’UIBM in relazione all’esecuzione di attività connesse con lo svolgimento del monitoraggio.
Art. 7 (Spese)
Tutte le spese, di qualsiasi natura, inerenti e conseguenti al Contratto sono a carico del Fornitore (comprese trasferte, diarie, alloggio, etc.), salvo quelle che la legge pone inderogabilmente a carico dell’UIBM.
Sono a carico del Fornitore tutte le spese per i bolli, tasse, diritti, stampati, necessarie per dar corso al Contratto.
Art. 8 (Riservatezza e titolarità delle opere d’ingegno)
Le notizie e i dati, dei quali sia venuto a conoscenza il personale del Fornitore in relazione all’esecuzione del Contratto, non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere divulgati o comunicati a terzi e non potranno essere utilizzati, da parte del Fornitore e da parte di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.
Il personale del Fornitore è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti e dovrà astenersi dal porre in essere comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività della sede. Il personale dovrà evitare di prendere visione dei documenti custoditi negli uffici e di manomettere le macchine ivi collocate e consegnerà al proprio superiore ogni oggetto smarrito che risulti
rinvenuto nell’espletamento del servizio, affinché sia tempestivamente consegnato al responsabile della sede.
Le parti convengono che tutti i risultati delle prestazioni oggetto del presente Contratto, nonché tutti i prodotti realizzati, compresa la documentazione, sono di proprietà dell’UIBM. Tutte le copie dei prodotti e della documentazione, anche parziali, dovranno essere consegnate al termine del presente Contratto. In conseguenza di ciò, il Fornitore riconosce all’UIBM tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento di quanto realizzato in esecuzione del Contratto, nonché di tutte le conoscenze tecniche, dati, informazioni e quant’altro, anche oltre la scadenza del Contratto, senza alcun compenso contrattuale.
I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e/o di sfruttamento economico delle opere dell’ingegno o delle invenzioni industriali sviluppati dal Fornitore o da suoi dipendenti e collaboratori, nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del Servizio, rimarranno nella titolarità esclusiva dell’UIBM, che potrà quindi disporne, senza oneri aggiuntivi e senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale, nonché il riuso da parte di altre Pubbliche Amministrazioni, anche ai sensi del decreto legislativo 5 marzo 2005, n. 82 e s.m. e i.. Detti diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile in favore dell’UIBM.
Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire all’UIBM tutta la documentazione e il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell’UIBM in eventuali registri od elenchi pubblici.
Art. 9 (Recesso)
L’UIBM potrà recedere in qualsiasi momento dal Contratto. In tale ipotesi il Fornitore dovrà trasferire all’UIBM tutta la documentazione in suo possesso; l’UIBM riconoscerà al Fornitore quanto dovuto per l’attività effettivamente già svolta al momento della dichiarazione di recesso, restando escluso qualsiasi indennizzo o risarcimento per il mancato guadagno o ad altro titolo, anche in deroga all’art. 1671 cod. civ..
Art. 10 (Manleva)
Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne l’UIBM, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da parte di persone, cose e locali, tanto dell’UIBM che di terzi, in dipendenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto. Il Fornitore solleva l’UIBM da ogni eventuale responsabilità verso terzi comunque connessa alla realizzazione del Servizio.
Art. 11 (Cessione del Contratto, subappalto; cessione dei crediti)
È fatto espresso divieto al Fornitore:
a. di cedere in tutto o in parte il Contratto;
b. di subappaltare a terzi anche soltanto parti del Servizio; ove l’UIBM autorizzasse il ricorso al subappalto, il Fornitore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’UIBM per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto o subcontratto, sollevando l’UIBM da ogni pretesa dei subappaltatori, nonché dalle richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto;
c. di cedere in tutto in parte i crediti rivenienti dal Contratto.
Art. 12 (Inadempimento e risoluzione)
L’UIBM ha facoltà di risolvere il presente Contratto ex art. 1456 cod. civ. nelle seguenti ipotesi:
a. sospensione nella fornitura del Servizio;
b. disservizio nella fornitura del Servizio, tali da limitare in qualsiasi modo la funzionalità del SARA;
c. violazione grave e reiterata di una qualsiasi prescrizione contenuta nell’Offerta Tecnica o nel Capitolato Tecnico;
d. venir meno di uno qualsiasi dei requisiti previsti dal Bando di Gara o dal Disciplinare di Gara;
e. sopravvenute cause di incapacità a contrattare con le pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
f. qualora l’importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore raggiunga la somma complessiva pari al 20% (venti per cento) dell’importo del corrispettivo massimo complessivo indicato all’art.5;
g. violazione di una qualsiasi delle garanzie di cui all’art. 6 del Contratto;
h. ostacolo grave e reiterato al monitoraggio come previsto dal precedente art. 6;
i. violazione dell’art. 8 del Contratto;
j. violazione dell’art. 11 del Contratto;
k. violazione dell’art. 13 del Contratto;
l. violazione dell’art. 14 del Contratto;
m. mancata consegna della garanzia di cui all’art. 15 del Contratto;
n. fallimento del Fornitore o sottoposizione dello stesso alle altre procedure concorsuali derivanti da insolvenza;
o. ogni altra ipotesi prevista nel Bando di Gara o nel Disciplinare di Gara.
In ogni caso, l’UIBM si riserva la facoltà di intimare al Fornitore, a mezzo di raccomandata A.R., di adempiere agli obblighi di cui al presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 cod. civ., entro il termine perentorio di 10 giorni, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso.
La risoluzione del Contratto per inadempimento, a qualsiasi titolo disposta, comporterà l’applicazione al Fornitore di una penale, ulteriore rispetto a quelle eventualmente applicate ai sensi del precedente art. 4, pari al 20% (venti per cento) del Corrispettivo massimo complessivo di cui all’art. 5. È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore.
In ogni ipotesi di inadempimento, l’UIBM ha diritto di affidare a terzi la prestazione, o la parte rimanente di essa, in danno del Fornitore inadempiente. Al Fornitore inadempiente saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dall’UIBM rispetto a quelle previste dal Contratto risolto, per le quali l’UIBM potrà escutere la garanzia di cui all’art. 15. L’esecuzione in danno non solleverà il Fornitore inadempiente dalle responsabilità in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del Contratto.
Il Fornitore non può sospendere il Servizio per sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l’UIBM.
Art. 13 (Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro)
Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi.
Il Fornitore si impegna ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili, alla data di stipulazione del Contratto, alla categoria e nella
località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
Il Fornitore dovrà esibire ad ogni richiesta dell’UIBM il libro di matricola, il libro di paga e il Registro infortuni previsto dalle vigenti norme.
Il Fornitore dichiara, altresì, di mantenersi in regola con gli obblighi previsti dall’art. 17 della legge 68/99, in materia di diritto al lavoro dei disabili.
Il Fornitore dovrà impiegare personale idoneo adeguatamente preparato e in numero sufficiente alla migliore esecuzione del Servizio. Il personale adibito al Servizio deve essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e dovrà essere consapevole dell’ambiente in cui è chiamato ad operare.
Il Fornitore deve incaricare del Servizio persone di provata capacità, onestà e moralità e in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione sia con il personale dell’UIBM che con il pubblico che accede agli uffici.
È facoltà dell’UIBM chiedere al Fornitore di allontanare dal Servizio il personale che, durante lo svolgimento dello stesso, abbia dato motivi di lagnanza od abbia tenuto un comportamento non consono all’ambiente di lavoro. In tal caso, il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento di formale richiesta.
L’UIBM, in caso di violazione degli obblighi dinanzi citati e previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad esso UIBM denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% (venti per cento) dell’importo posto a base d’asta. Le Parti convengono che tale trattenuta sarà rimborsata soltanto quando l’Ispettorato predetto avrà attestato che il Fornitore si sia posto in regola e che non potrà vantare alcun diritto per il ritardato pagamento.
Art. 14 (Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)
Il Fornitore garantisce la puntuale osservanza degli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81 del 2008 e
s.m.i. In particolare, il Fornitore conferma di aver attentamente ponderato il documento unico di valutazione dei rischi che indica le misure adottate per eliminare le eventuali interferenze, allegato al presente Contratto sub A. Il Fornitore dichiara, altresì, di conoscere integralmente il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, elaborato dall’UIBM ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di averne ricevuto copia.
Il Fornitore si impegna a nominare entro 10 giorni dal perfezionamento del Contratto, il nominativo del responsabile tecnico che dovrà curare il coordinamento delle prestazioni contrattuali alla luce di quanto indicato nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi derivanti dalle Interferenze (DUVRI). Il Responsabile tecnico è il riferimento della società per gli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 81 del 2008 in materia di sicurezza sul lavoro. Preliminarmente all’inizio del servizio, il Responsabile tecnico deve presentare il “Piano per la sicurezza fisica dei lavoratori”.
Il Fornitore è comunque responsabile per tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro che la legge attribuisce ai datori di lavoro e, in particolare, per gli adempimenti che gli stessi devono compiere, per quanto di competenza in relazione ai rischi intrinseci alla natura delle attività da svolgere.
Art. 15 (Garanzia autonoma a prima richiesta)
Il Fornitore dovrà consegnare, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto e con validità ed efficacia pari alla durata dello stesso maggiorata di 60 giorni, una garanzia autonoma a prima richiesta, rilasciata da primario istituto di credito o assicurativo, in favore dell’UIBM, senza il beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con espressa rinuncia all’opponibilità delle eccezioni di cui all’art. 1945 c.c. nonché a far valere la decadenza di cui all’art. 1957 c.c., d’importo pari ad Euro (determinato ai sensi dell’art. 113, primo comma, d.lgs. 163 del 2006)1, a garanzia dell’adempimento degli obblighi previsti nel presente Contratto e delle conseguenti pretese risarcitorie, ivi incluse le penali o ritenute previste nel presente Contratto a qualsivoglia titolo.
In alternativa alla consegna della predetta fideiussione il Fornitore potrà costituire deposito cauzionale presso l’UIBM consegnando titoli di Stato per pari importo ovvero depositando tale importo in danaro su conto corrente bancario vincolato in favore dell’UIBM con espressa facoltà di quest’ultimo di prelevare le predette somme anche in presenza di opposizione da parte del Fornitore.
Il termine di consegna della fideiussione o della costituzione del deposito cauzionale o vincolato, di cui sopra, è da intendersi come termine essenziale nell’interesse dell’amministrazione aggiudicatrice.
L’infruttuoso decorso del predetto termine produrrà, quindi, la risoluzione di diritto del Contratto e l’UIBM avrà il diritto ad incamerare la cauzione provvisoria, di cui al Bando di Gara, ovvero ottenere dal Fornitore il pagamento di una somma di importo pari a quello della cauzione provvisoria stessa.
Art. 16 (Informativa trattamento dei dati personali)
Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, le Parti dichiarano di essere state informate circa l’uso dei dati personali, che verranno utilizzati nell’ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto.
Le Parti dichiarano altresì che i dati forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. Ai sensi del d.lgs. sopra citato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art. 13 della richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato come ivi previsti. Il Fornitore presta il consenso al trattamento dei propri dati da parte dell’UIBM e suoi aventi causa.
Art. 17 (Estensione del servizio)
L’UIBM si riserva l’applicazione di quanto previsto dall’art. 57, comma 5, lettera b) del d.lgs.
1 L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
163/2006 e s.m.i.. Nello specifico, l’UIBM si riserva il diritto di rinnovare il Contratto; in tal caso si applicheranno al nuovo Contratto gli stessi prezzi, patti e condizioni.
Art. 18 (Foro competente)
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l’UIBM ed il Fornitore con riferimento all’esecuzione, efficacia, validità o interpretazione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.
Art. 19 (Titoli)
I titoli che le Parti hanno ritenuto dare a ciascun articolo hanno valore meramente indicativo e non possono essere considerati parte integrante o strumenti di interpretazione del Contratto.
Roma lì, ………………
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Con la sottoscrizione qui di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e segg. c.. c., le Parti dichiarano di aver preso attenta visione e di aver attentamente riletto i seguenti articoli che vengono così espressamente e specificamente approvati: articoli 1 (Premesse ed allegati), 2 (Oggetto), 3 (Efficacia e durata), 4 (Penali), 5 (deroga a norme di legge), 6 (Garanzie), 7 (Spese), 8 (Riservatezza e titolarità delle opere d’ingegno), 9 (Recesso), 11 (Cessione del Contratto e subappalto), 12 (Inadempimento e Risoluzione), 13 (Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 15 (Garanzia fideiussoria) e 18 (Foro competente) .
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