Edizione di martedì 6 novembre 2018
Edizione di martedì 6 novembre 2018
CONTENZIOSO
Definizione agevolata delle liti pendenti: luci e ombre
di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx
ADEMPIMENTI
Fatturazione elettronica: pronti i modelli per le deleghe
di Xxxxx Xxxxxxxxx
FISCALITÀ INTERNAZIONALE
Irrilevanti, ai fini Iva, le rettifiche transfer price
di Xxxxx Xxxxxxxx
DICHIARAZIONI
Consolidato fiscale: credito Ires e visto di conformità
di Xxxxxxxx Xxxxxxx
ACCERTAMENTO
Definizione agevolata PVC
di EVOLUTION
VIAGGI E TEMPO LIBERO
Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di Xxxxxx Xxxxxxxx
CONTENZIOSO
Definizione agevolata delle liti pendenti: luci e ombre
di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx
Lo scorso 24 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.L. 119/2018 recante
disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.
Il decreto idealmente può essere spacchettato in tre tronconi: disposizioni sul condono, sul processo tributario e sulla fatturazione elettronica.
Mentre si comprende la natura di un intervento urgente sul tema della fatturazione elettronica (tra conferme ed “allentamenti” procedurali), e forse anche di alcune delle modifiche proposte al processo tributario, si fa fatica a capire il senso dell’”urgenza” del decreto.
Non è solo un problema di legittimità del ricorso allo strumento del decreto legge su disposizioni che difettano palesemente del requisito dell’urgenza – che già è abbastanza -: è soprattutto un tema di necessità di ponderare il contenuto di disposizioni così delicate.
Naturalmente, in sede di conversione in legge potranno essere apportate correzioni ed integrazioni al testo, sul quale già il dibattito si è ovviamente infervorato; e, tuttavia, è ovvio che la discussione in sede parlamentare avrebbe favorito una più adeguata ponderazione del provvedimento.
Tra le previsioni meritevoli di approfondimento, vanno certamente evidenziate quelle contenute nell’articolo 6, relativo alla “definizione agevolata delle controversie tributarie”.
Una prima delicata questione è relativa alla sospensione dei processi.
Sul punto, il comma 10 stabilisce che “le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo”. La Relazione illustrativa letteralmente replica questa impostazione, precisando, in coerenza con il testo normativo, che “in tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Con il deposito, entro tale data, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, si determina l’ulteriore sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020”.
Tuttavia, assumere un impegno in modo così esplicito potrebbe non essere nelle corde del contribuente: egli infatti potrebbe voler semplicemente valutare l’opportunità di aderire alla sanatoria: si rischia un equivoco interpretativo, con effetti pratici non agevolmente prevedibili. E’ pertanto auspicabile che, in sede di conversione, il provvedimento sia sul punto modificato.
Sotto altro profilo, vi è da chiedersi se valga la pena di avvalersi della sospensione del processo: invero, il primo comma dell’articolo 6 stabilisce che la definizione avviene con il pagamento di un importo pari al “valore della controversia”, mentre il successivo comma 2 riduce l’importo dovuto laddove l’agenzia risulti soccombente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale “non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Ciò significa che le sentenze depositate dal 24 ottobre 2018 fino al prossimo 31 maggio possono essere utilizzate come “driver” per saggiare le probabilità di successo.
Questa soluzione, pur costituendo la diretta conseguenza dell’impianto normativo, suscita tuttavia perplessità sulla razionalità della scelta del legislatore, atteso che se l’ottica è quella di deflazionare le liti tributarie, impegnare i giudici tributari per vicende che potrebbero essere condonate non sembra ragionevole.
Vi è poi il caso dei contribuenti che hanno carichi esattoriali anche imponenti con fase esecutiva imminente: per costoro, il tempo dell’adesione è ancora lungo, e peraltro al momento la disciplina deve essere non solo confermata in sede di conversione ma altresì attuata ed interpretata da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Vi è allora il pericolo che determinati soggetti siano costretti a pagare le somme dovute a titolo provvisorio per importi anche superiori a quelli dovuti ex sanatoria.
Pur comprendendosi le esigenze di gettito, sarebbe allora stato auspicabile accompagnare il provvedimento da una qualche forma di sospensione della riscossione: se è vero che tutto il provvedimento è improntato a ricostruire un rapporto con il Fisco “basato sulla reciproca fiducia”, sembra necessario dare concreto impulso a tale principio con previsioni che ne assicurino l’applicazione.
Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:
ADEMPIMENTI
Fatturazione elettronica: pronti i modelli per le deleghe
di Xxxxx Xxxxxxxxx
Con il provvedimento di ieri, 5 novembre, l’Agenzia delle entrate ha approvato:
Il modulo per il conferimento/revoca delle deleghe all’utilizzo dei servizi di
Fatturazione elettronica,
il modulo per il conferimento/revoca delle deleghe all’utilizzo del Cassetto fiscale delegato.
Con il primo modello possono essere delegati agli intermediari i seguenti servizi:
1. Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici;
2. Consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva;
3. Registrazione dell’indirizzo telematico;
4. Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche;
5. Accreditamento e censimento dispositivi.
Il modulo può essere presentato,
dal delegante o dal soggetto cui è stata conferita apposita procura, presso un qualsiasi
ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate,
dal delegante, attraverso le specifiche funzionalità rese disponibili nella propria area riservata,
dal delegante all’intermediario delegato, che provvede ad inviare all’Agenzia delle entrate i dati entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione della delega (è invece previsto il termine di 2 giorni lavorativi per le richieste di revoca di deleghe già conferite).
Al ricorrere dell’ultima delle richiamate ipotesi, l’intermediario dovrà numerare progressivamente i moduli acquisiti e annotarli, giornalmente, in un apposito registro cronologico. Potrà quindi attivare le deleghe:
utilizzando una funzionalità web di invio “puntuale”, provvedendo all’invio “massivo” dei dati.
L’intermediario che volesse procedere all’invio “massivo” dei dati dovrà inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione telematica contenente i dati richiesti, tra i quali devono essere richiamate alcune informazioni desumibili dalla dichiarazione Iva e utilizzate come elemento di riscontro ai fini dell’effettivo conferimento della delega.
Più precisamente, i dati da indicare nella comunicazione telematica da trasmettere tramite
Entratel sono, con riferimento a ciascun delegante, i seguenti:
i servizi oggetto delega;
la data di scadenza della delega;
la data di conferimento e il numero della delega (come appena detto, infatti, le deleghe vanno numerate progressivamente);
la tipologia e il numero del documento di identità del sottoscrittore della delega;
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. 445/2000, con cui l’intermediario dichiara di aver ricevuto specifica delega in relazione ai servizi indicati nell’elenco, che l’originale del modulo è conservato per 10 anni presso la sua sede o ufficio, e che i dati dei deleganti e delle deleghe corrispondono a quelli riportati nei moduli di conferimento delle deleghe;
gli elementi di riscontro necessari a garantire l’effettivo conferimento della delega all’intermediario, relativi alla dichiarazione Iva presentata da ciascun soggetto delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento della delega (importo corrispondente al volume d’affari; gli importi corrispondenti all’imposta dovuta e all’imposta a credito).
Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:
FISCALITÀ INTERNAZIONALE
Irrilevanti, ai fini Iva, le rettifiche transfer price
di Xxxxx Xxxxxxxx
La normativa sostanziale di riferimento in ambito transfer price è contenuta, a livello domestico, nell’articolo 110, comma 7, Tuir e, in ambito internazionale, nelle linee guida dell’Ocse sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali, nella versione approvata nel mese di luglio 2017.
In merito, per determinare la congruità dei prezzi di trasferimento praticati negli scambi di beni o servizi infragruppo occorre fare riferimento al noto “principio di libera concorrenza” (c.d. arm’s length principle), enunciato nell’articolo 9 del Modello di Convenzione fiscale dell’Ocse, il quale prevede che: “nel caso in cui le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, siano vincolate da condizioni, convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono stati realizzati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza”.
La normativa sui prezzi di trasferimento riguarda essenzialmente il comparto impositivo Ires ed Irap, mentre generalmente non assume rilevanza ai fini dell’Iva.
In merito, nella risposta all’interpello n. 60/2018, pubblicata in data 2 novembre 2018, l’Agenzia delle entrate, Direzione Centrale grandi contribuenti, ha chiarito che gli aggiustamenti periodici riconosciuti da una società a favore di una consociata, al fine di adeguare i prezzi di trasferimento infragruppo rispetto al principio di libera concorrenza, sono irrilevanti ai fini Iva in quanto non hanno natura di corrispettivo (ex articolo 3 D.P.R. n. 633/1972).
L’Amministrazione finanziaria è stata chiamata ad esprimersi su un caso riguardante una società (Alfa) appartenente ad un Gruppo multinazionale che sta implementando un nuovo piano di sviluppo integrato, volto alla realizzazione congiunta di prodotti e di piattaforme necessarie alla produzione e alla commercializzazione di beni con un determinato marchio (X), di proprietà della società extracomunitaria Beta. Quest’ultima, in qualità di “Principal”:
assume tutti i rischi connessi alla produzione e alla commercializzazione dei beni; concede il marchio ed il know-how in uso gratuito alle consociate impegnate nella produzione e nella commercializzazione dei beni.
La società interpellante ha rappresentato di avere stipulato, con la società Beta, un contratto infragruppo obbligandosi ad operare come “contract assembler” ai fini della realizzazione dei
prodotti a marchio X. A tal fine, la stessa società Alfa concede in uso le attrezzature di sua proprietà nei confronti di Gamma, società di diritto italiano che opera in qualità di “contract manufacturer”). In merito, la filiera commerciale e produttiva è organizzata sulla base delle seguenti direttrici:
Alfa assume il compito di coordinare tutti i fattori produttivi relativi alla produzione dei beni, nonché quelli relativi alla commercializzazione degli stessi, mediante la rete distributiva del Gruppo, gestendo altresì le attività di logistica e di controllo della qualità, nell’interesse della società Beta;
i beni prodotti dalla società Gamma vengono acquistati dalla società Alfa ad un prezzo in linea con la politica adottata dal Gruppo in tema di prezzi di trasferimento, sulla base del principio OCSE di libera concorrenza;
gli stessi beni sono poi commercializzati, per il tramite della società Beta, nel mercato Nordamericano e del Resto del Mondo nonché, per il tramite della società Delta, nei mercati europeo, mediorientale ed africano.
In merito nell’interpello viene evidenziato che, qualora la marginalità consuntivata dalla società interpellante (Alfa) in un determinato anno “ricada al di fuori dell’intervallo interquartile di riferimento”, vengono effettuati specifici “aggiustamenti” (“adjustments“) che consentono alla società di rimanere all’interno dell’intervallo di libera concorrenza.
In tale contesto, la società Beta s’impegna a riconoscere, ove necessario, l’erogazione di un contributo a favore della società Alfa nel caso in cui quest’ultima realizzi perdite operative, derivanti dalle attività svolte e dagli ingenti costi sostenuti per l’acquisto di attrezzature impiegate nel ciclo produttivo, riallineando così la marginalità dell’impresa.
Ciò posto, la Società interpellante ha richiesto di chiarire se l’erogazione del predetto contributo infragruppo, determinato ai sensi della normativa in tema prezzi di trasferimento ex articolo 110, comma 7, Tuir, possa considerarsi o meno rilevante ai fini Iva alla stregua di una normale prestazione di servizio ex articolo 3 D.P.R. 633/1972.
L’Agenzia delle entrate ha confermato che, nel caso di specie, non si ravvisa alcun vincolo di corrispettività tra i contributi erogati dalla società Beta a favore della società Alfa ed alcuna obbligazione di fare, non fare o permettere da parte di quest’ultima. Tali contributi, infatti, hanno solo la finalità di ripianare le perdite operative realizzate dalla società Alfa e di permettere a quest’ultima di raggiungere il livello minimo di marginalità e di profittabilità stabilito dalle politiche sui prezzi di trasferimento infragruppo.
In merito l’Agenzia delle entrate, richiamando la normativa e la giurisprudenza comunitaria di riferimento ha ritenuto che “il pagamento del contributo/aggiustamento da parte di Beta ad Alfa non costituisca una remunerazione per una specifica prestazione, da assoggettare autonomamente ad Iva, ex articolo 3 del DPR n. 633 del 1972, non ravvisandosi in capo ad Alfa altra obbligazione al di fuori di quelle elencate nell’articolo 2 dell’Accordo, già remunerate con il prezzo relativo alla compravendita dei beni X tra le medesime società”.
Una volta esclusa la configurabilità di un’autonoma prestazione di servizi imponibile Iva, l’Agenzia delle entrate ha altresì verificato se le somme versate possano essere considerate come variazioni (in aumento o in diminuzione) dei corrispettivi relativi alle cessioni di beni X e, pertanto, della base imponibile Iva delle transazioni effettuate tra le società Alfa e Beta.
Nello specifico, per verificare se i contributi/aggiustamenti in esame configurino una variazione in aumento o in diminuzione della base imponibile delle cessioni di beni X previamente effettuate tra le parti, occorre appurare l’esistenza di un collegamento diretto tra le medesime somme e le predette cessioni. Anche in tale circostanza, richiamando il contenuto del documento di lavoro della Commissione europea del 28 febbraio 2017 [Working paper n. 923, taxud. c.0(0000)0000000], l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che affinché gli adjustments operati ai fini del transfer pricing possano incidere sulla determinazione della base imponibile dell’Iva, aumentando o diminuendo il corrispettivo di vendita del bene o di prestazione del servizio, è necessario che:
vi sia un corrispettivo, ossia una regolazione monetaria o in natura per tale aggiustamento;
siano individuate le cessioni di beni o forniture di servizi cui il corrispettivo si riferisce; sia presente un legame diretto tra le cessioni di beni o forniture di servizi e il corrispettivo.
In buona sostanza, conclude l’Agenzia, “dall’Accordo tra Alfa e Beta non sembra ricavarsi un legame diretto tra i predetti contributi/aggiustamenti corrisposti tra le parti e le singole cessioni di beni X effettuate tra le medesime. Conseguentemente, gli importi di cui trattasi devono intendersi, in linea di principio, non rilevanti ai fini Iva e, pertanto, non possono essere considerati come variazioni in aumento o in diminuzione della base imponibile delle medesime transazioni”.
Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:
DICHIARAZIONI
Consolidato fiscale: credito Ires e visto di conformità
di Xxxxxxxx Xxxxxxx
Con le recenti risposte n. 49/50/51 pubblicate il 25 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la procedura da seguire, a livello di visto di conformità, nell’ambito dell’istituto del consolidato fiscale, in caso di trasferimento alla consolidante di un credito Ires maturato ante opzione, di ammontare superiore ai 5.000 euro.
Come noto, i contribuenti che utilizzano in compensazione orizzontale i crediti Ires (ma anche Irap, Irpef e relative addizionali, ritenute alla fonte, …) per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lett. a), D.lgs. 241/1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
La circolare 28/E/2014 l’Agenzia delle entrate ha inoltre precisato che nell’ipotesi in cui il soggetto che utilizza in compensazione il credito d’imposta sia diverso da quello che lo ha generato, il visto di conformità deve essere apposto:
sulla dichiarazione del soggetto “cedente” (con finalità di controllo della spettanza del credito), “posto che, attraverso la cessione, si produce l’effetto di un “utilizzo anticipato” del credito, analogamente a quanto avviene con l’istituto della compensazione”. Il soggetto cedente è quindi tenuto a certificare il suo credito, a prescindere dal successivo utilizzo dello stesso in compensazione verticale o orizzontale;
sulla dichiarazione del soggetto “cessionario” (con finalità di mero riscontro dell’ammontare del credito ceduto con il suo utilizzo in compensazione), qualora il credito ricevuto sia utilizzato “per un ammontare superiore alla soglia fissata dal legislatore”; quindi il cessionario è tenuto a certificare il credito ricevuto solo nel caso in cui lo utilizzi in compensazione orizzontale.
Poiché tale principi valgono, come precisato dalla circolare stessa, anche con riferimento al regime di tassazione del consolidato nazionale, con riferimento sia alle ipotesi di cessione dei crediti utilizzabili in compensazione che delle eccedenze di imposta ricevute ex articolo 43-ter D.P.R. 602/1973, in caso di trasferimento al consolidato di un credito Ires superiore a 5.000 euro, è necessario l’apposizione del visto di conformità:
sul modello Redditi della società che ha maturato il credito prima dell’esercizio dell’opzione, e ciò anche nel caso in cui detti crediti abbiano la stessa natura (Ires) del debito che estinguono per effetto della compensazione (Ires del gruppo). In tal caso, i controlli da effettuare sono quelli di cui al paragrafo 5 della circolare 28/E/2014, che
mirano al riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto, i versamenti, e implicano la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie e la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione;
sul modello CNM, qualora la consolidante intenda procedere a compensare i crediti ricevuti per un ammontare superiore ad euro 5.000. In tal caso i controlli da effettuare sono limitati al solo riscontro dell’ammontare del credito ceduto, indicato in dichiarazione, con il suo utilizzo in compensazione.
È interessante evidenziare che l’eventuale assenza “originaria” del visto di conformità nei suddetti modelli dichiarativi, qualora già trasmessi, può essere sanata con la presentazione di una dichiarazione:
correttiva entro il termine di scadenza ordinario, senza applicazione di alcuna sanzione, neppure di natura formale;
integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998, con applicazione della sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997 (da 250 a 2.000 euro), eventualmente ridotta con l’istituto del ravvedimento operoso. In tal caso però se il credito è stato utilizzato in compensazione orizzontale in misura superiore ai 5.000 euro e la dichiarazione integrativa è presentata successivamente ai primi novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, si applica anche la sanzione di cui all’articolo 13 D.Lgs. 471/1997, prevista nel caso di omesso versamento, con la possibilità anche in questo caso di applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso.
ACCERTAMENTO
Definizione agevolata PVC
di EVOLUTION
La definizione agevolata dei processi verbali di constatazione consente chiudere le attività di accertamento senza l’emissione dell’avviso, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa, o una prima dichiarazione in caso di omessa dichiarazione ed il versamento per intero delle imposte autoliquidate senza l’applicazione di sanzioni ed interessi.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Accertamento”, una apposita Scheda di studio.
L’articolo 1 D.L. 119/2018 (cd. Decreto Fiscale) prevede la possibilità di definire in modo agevolato i processi verbali di constatazione, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa, o una prima dichiarazione in caso di omessa dichiarazione ed il versamento per intero delle imposte autoliquidate senza applicare le sanzioni e gli interessi eventualmente dovuti.
Affinché sia possibile accedere a detta procedura è necessario che:
I pvc siano consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto (24/10/2018);
Non siano stati emessi avvisi di accertamento; Non sia stato inviato un invito al contraddittorio;
Le dichiarazioni, relative ai periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini di decadenza per l’attività di accertamento ex articoli 43 D.P.R. 600/1973 e 57 D.P.R. 633/1972 oggetto di controllo, siano presentate entro il 31 Maggio 2019.
La norma, rimandando ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate per le modalità attuative, prevede l’impossibilità di utilizzare ulteriori perdite pregresse, con lo scopo di abbattere i maggiori imponibili emergenti, rispetto a quelle già indicate nella dichiarazione presentata nei termini.
Oltre alla presentazione della dichiarazione, nel medesimo termine (31/05/2019), il contribuente dovrà procedere con il versamento delle imposte, relative a tutte le violazioni
constatate per ciascun periodo di imposta oggetto di contestazione e risultanti dalle dichiarazioni presentate, senza l’applicazione di interessi e/o sanzioni (ex articolo 17 D.Lgs. 472/1997).
Il versamento potrà essere eseguito:
in unica soluzione;
a rate trimestrali, per un massimo di 20 rate, con scadenza a partire dal 31/05/2019 e secondo le disposizioni di cui ai commi 2,3 e 4 articolo 8 D.Lgs. 218/1997;
senza la possibilità di operare compensazioni ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.
Nel caso in cui oggetto di definizione fossero le risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2 decisione 2014/335/UE, il contribuente dovrà versare oltre alle imposte anche gli interessi di cui all’articolo 114 Regolamento UE n. 952/2013.
Decorsi i suddetti termini senza che il contribuente provveda a presentare la dichiarazione o al versamento della prima o unica rata delle imposte dovute, la definizione agevolata non si perfezionerà e l’Ufficio verificatore potrà procedere con l’ordinaria attività di controllo, i cui termini di decadenza sono prorogati di due anni se relativi a controlli sui periodi di imposta fino al 31/12/2015 in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3 c.1 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000).
VIAGGI E TEMPO LIBERO
Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di Xxxxxx Xxxxxxxx
Il New Deal
Xxxxx Xxxxx Xxxxx
Einaudi
Prezzo – 34,00
Pagine – 552
Negli anni Trenta del Novecento, cercando delle soluzioni alla crisi globale del capitalismo e
della democrazia e risollevare cosí il Paese dalla Grande depressione, Xxxxxxxx X. Xxxxxxxxx promosse una politica che modificò in profondità il ruolo del governo e il volto della nazione americana. Evitando le forzature che vorrebbero fare dell’America un’eccezione, Xxxxx Xxxxx Xxxxx dimostra come le misure adottate dal presidente abbiano invece collegato gli Stati Uniti al resto del mondo. La creazione di posti di lavoro, gli interventi in agricoltura, la pianificazione statale, la gestione dell’immigrazione, il ruolo dei mass media, le forme di leadership politica e i nuovi modi di governare le colonie americane trovarono ispirazione e parallelismi in molte altre nazioni, accendendo intensi dibattiti globali. Il lettore scoprirà, tra l’altro, che il New Deal ebbe enormi ripercussioni sulla Cina, che Xxxxxxxxx studiò gli schemi del welfare della Germania nazista e dell’Urss e che i new dealers erano affascinati dalle cooperative svedesi. Xxx Xxxxx, il New Deal forní un nuovo modello di società e di rapporto tra Stato e cittadino e l’impalcatura istituzionale alla costruzione dell’egemonia americana nel dopoguerra.
Xxx Xxxxxx è arrabbiato
Xx Xxx
Feltrinelli Prezzo – 16,00
Pagine – 192
È difficile riassumere i tanti e complessi cambiamenti vissuti dalla Cina. Come risponderebbero
i giovani di tre periodi diversi alla domanda: cosa vorresti dalla vita? “Un ragazzo durante la Rivoluzione culturale avrebbe detto: ’Lotta e rivoluzione‘. Un ragazzo degli anni ottanta: ’Amore e carriera‘. Un ragazzo di oggi: ’Donne e denaro‘.” La Cina, con le sue dimensioni ciclopiche sia nella geografia sia nel mondo virtuale della finanza, per noi della provincia occidentale rimane difficile da conoscere. Xx Xxx avvicina questa distanza sterminata con le sue storie e le sue analisi, i suoi aneddoti e le sue indagini, senza mai rinunciare a un’ironia che sa distruggere ogni pregiudizio eurocentrico per tradurla in un universo di simboli e significati finalmente leggibili. Racconta la rigidità delle leggi e l’arroganza del potere, la capacità inimitabile di conservare le tradizioni più antiche nelle abitudini di tutti i giorni, le tante facce della censura nei media e nell’industria culturale. Ritorna in piazza Tian’anmen, dove si consuma una cesura della storia cinese e mondiale. Da allora è cominciata la dittatura politica del miracolo economico e in questi settant’anni la Cina ha scritto una storia della lotta di classe a rovescio. “Quando non la conoscevamo, il governo ci imponeva di non dimenticarla mai. Oggi esiste e ci chiede di dimenticarla per sempre.” E Xxx Xxxxxx è arrabbiato. “Se Xxx Xxxxxx sapesse cos’è diventata la sua Cina, sarebbe talmente arrabbiato che chiederebbe lui per primo di tirare giù il suo ritratto a Xxxx’anmen.” Un affresco appassionato, coraggioso e ironico della Cina contemporanea e delle sue contraddizioni.
Le rughe del sorriso
Xxxxxxx Xxxxx
Mondadori Prezzo – 19,00
Pagine – 264
Xxxxx si muove nel mondo con eleganza e fierezza ed è accesa, sotto il velo, da un sorriso
enigmatico, luminoso. È una giovane somala che vive con la cognata Xxxxxxx e la nipotina Xxxxxx nel centro di seconda accoglienza di un paese in Calabria. Finché un giorno sparisce, lasciando tutti sgomenti e increduli. A mettersi sulle sue tracce, “come un investigatore innamorato”, è il suo insegnante di italiano, Xxxxxxx Xxxxxx, che mentre la cerca ne ricostruisce la storia segreta e avvincente, drammatica e attualissima: da un villaggio di orfani alla violenza di Mogadiscio, dall’inferno del deserto e delle carceri libiche fino all’accoglienza in Calabria. Anche quando tutti, amici compresi, sembrano voltargli le spalle, Xxxxxxx continua con una determinazione incrollabile la sua ricerca di Xxxxx e di Xxxxxx, il fratello di lei, geologo misteriosamente scomparso. Dopo aver raccontato l’emigrazione italiana in Europa e nel mondo, Xxxxxxx Xxxxx affronta di petto la drammatica migrazione dall’Africa verso l’Italia e lo fa con un romanzo corale e potente. Xxxxx, la giovane somala che anima il romanzo con la sua presenza (non meno che con la sua assenza), è un personaggio memorabile, destinato a rimanere definitivamente nella galleria dei grandi personaggi letterari femminili. Con naturalezza e autorevolezza, come accade solo con i grandi scrittori, Xxxxxxx Xxxxx sa portarci nel cuore della Storia dei nostri giorni, là dove si decide il destino di tutti. E sa coinvolgerci senza artifici ideologici, moralismi o compiacimenti letterari, restituendoci un sentimento del mondo che – malgrado tutto – si apre alla meraviglia di esistere.
Colpi di scena. La rivoluzione del Quarantotto a Venezia
Xxxxx Xxxxxxxx
Cierre
Prezzo – 18,00
Pagine – 440
Come in una sceneggiatura, il volume prende in esame le giornate che nel marzo 1848
portarono alla resa del Governo austriaco a Venezia, mettendo in evidenza, attraverso cambi di scena, i diversi punti di vista dei testimoni. La prima parte racconta gli avvenimenti dal 17 al 23 marzo 1848, sottolineando l’importanza delle passioni – in questo caso fratellanza e fiducia nel futuro – nelle mobilitazioni politiche. La seconda parte fa luce su alcune situazioni che si vennero a creare con la nascita del nuovo Governo provvisorio della Repubblica veneta: in che modo la polizia superò i cambiamenti politici, le procedure nei confronti degli stranieri, i processi di definizione della mascolinità. Lo sguardo si espande qui dal 1848 all’intero periodo rivoluzionario, a volte risalendo anche ai decenni precedenti. Nell’intermezzo tra i due “atti”, Xxxxxxxx discute gli interrogativi che hanno orientato le sue decennali ricerche d’archivio su personaggi ed eventi del Quarantotto veneziano. In particolare, in che senso si possa parlare di “rivoluzione” per vicende contrassegnate, in ultima analisi, dalla sostanziale continuità degli apparati statali.
Rex Mundi. Il rogo dei Catari a Verona
Xxxxx Xxxxx
Xxxxxxx Xxxxxx – 13,00
Pagine – 352
Il 13 febbraio 1278 l’Arena di Verona vide tra le sue alte mura il terribile rogo dei Catari. Rex
Xxxxx racconta il contesto storico in cui tutto questo è potuto accadere: le vicende di Xxxxxxxx xx Xxxxxx e del Comune di Verona, le lotte intestine, la violenza del potere, la dinastia scaligera e l’eterna lotta tra papato e impero. Il romanzo è liberamente tratto da avvenimenti realmente accaduti. Xxxxx Xxxxx descrive i fatti come avrebbero potuto svolgersi, introducendosi di soppiatto nelle stanze del potere, ascoltando i discorsi dei notabili, cercando nei numerosi libri le cronache descritte. Una profonda commozione ha accompagnato la stesura di queste pagine, perché di là dalle vicende narrate, reale è stata la sofferenza patita da quelle genti lontane. Sullo sfondo rimane Verona, incantevole vittima degli eventi, che si presenta con i suoi luoghi in parte scomparsi, con il suo fiume ancora libero da arginature, con le sue mura e i suoi marmi che ancora oggi raccontano la sua storia.