CCNL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA 2016-2018
CCNL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA 2016-2018
CISL SCUOLA - CCNL 2016-2018
TESTO COORDINATO COL CCNL SCUOLA 2006-2009
CCNL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA 2016-2018
TESTO COORDINATO COL CCNL SCUOLA 2006-2009
NOTA INTRODUTTIVA
FEDERAZIONE SCUOLA UNIVERSITÀ RICERCA
Il Contratto collettivo nazionale stipulato il 19 aprile scorso ha disci- plinato per la prima volta il rapporto di lavoro dei dipendenti di di- verse amministrazioni dello Stato – scuola, università e AFAM, istituti di ricerca – riunite in un unico Comparto di contrattazione dal CCNQ del 13 luglio 2016: ciò ha reso necessario definire una ar- ticolazione complessa del contratto stesso, che comprendesse da un lato una parte comune, contenente disposizioni applicabili a tutti i dipendenti del Comparto, indipendentemente dall’amministra- zione di appartenenza, e dall’altro specifiche sezioni che conten- gono disposizioni applicabili al personale in servizio presso le amministrazioni di riferimento di ciascuna di esse.
La complessità di questa struttura contrattuale rende, quindi, altret- tanto complessa la lettura coordinata delle norme che – a causa del limitato tempo destinato alla tornata contrattuale – sono state ap- provate in parte sostituendo e in parte innovando le disposizioni con- tenute nei CCNL vigenti fino a quel momento. Di tali disposizioni, molte continuano tuttavia a trovare ancora puntuale applicazione, come in- dicato dal comma 10 dell’articolo 1 del CCNL del 19 aprile 2018.
Si è reso necessario, quindi, al fine di rendere quanto più possibile agevole l’individuazione delle norme che continuano a trovare ap- plicazione anche dopo la stipula del nuovo CCNL, costruire un testo che – con riferimento specifico al personale della scuola – coordi- nasse le disposizioni ancora vigenti contenute nel CCNL del 29 no- vembre 2007 con quelle – sia di parte comune che di sezione specifica del personale della scuola- introdotte o sostituite dal CCNL del 19 aprile 2018.
Non potendo compilare arbitrariamente un testo unico, abbiamo provveduto alla redazione di un articolato composito mettendo in- sieme, per temi, gli articoli del nuovo CCNL e quelli del precedente da ritenersi tuttora vigenti. Per ogni articolo vengono mantenuti la denominazione e il numero originario: da qui l’apparente anomalia di una numerazione che non segue una progressione lineare, pre- sentando in molti casi “salti” o addirittura la duplicazione di uno stesso numero (facente capo a differenti CCNL). Per rendere più
agevole la lettura si è adottata una modalità cromatica che eviden- ziasse la provenienza di ciascuna norma: in colore VERDE sono evi- denziate le disposizioni di rinvio ad altre norme e quelle comuni che si applicano specificamente al personale della scuola; in colore ROSSO sono indicate le disposizioni del CCNL 2007 che si indivi- duano come ancora totalmente o parzialmente vigenti; in colore VIOLA – ed è la parte di più difficile interpretazione – i testi di norme contrattuali che potrebbero risultare in contrasto con intervenute disposizioni legislative e che pertanto non potrebbero trovare ulte- riore applicazione in forza di quanto disposto dal comma 3-bis del- l’articolo 2 del d.l.vo 165/2001. Quest’ultimo, lo ricordiamo, prevede che nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, che dispongono, rispettivamente:
• l’inserzione automatica nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti, di clausole imposte dalla legge (art. 1339)
• la piena validità del contratto, che si mantiene anche nel caso in cui la nullità di singole clausole comporti la loro sostituzione di diritto con norme imperative, senza che da ciò discenda la nullità del contratto nel suo insieme (art. 1419, 2 c.)
Naturalmente il testo proposto costituisce un primo strumento di
lettura delle norme contrattuali vigenti, in attesa che – attraverso lo strumento contrattuale – si definisca un vero e proprio testo unico di tali norme. Esso sarà quindi aggiornabile di volta in volta, alla luce dell’attuazione concreta del CCNL e delle eventuali interpretazioni delle norme che risultassero controverse in sede di attuazione.
In aggiunta all’articolato sono inserite:
• una breve appendice di riferimenti normativi
• le tabelle dei benefici di natura economica
• le dichiarazioni congiunte che interessano il settore scuola
AVVERTENZE
Nel testo sono riportate: in colore VERDE le disposizioni di rinvio ad altre norme e quelle comuni che si applicano specificamente al personale della scuola; in colore ROSSO le disposizioni del CCNL 2007 che si individuano come ancora totalmente o parzialmente vigenti; in colore VIOLA le norme contrattuali che potrebbero risultare in contrasto con disposizioni legislative. Su quest’ultime, in qualche caso già oggetto di contenzioso in corso, potranno rendersi necessari ulteriori approfondimenti interpretativi col coin- volgimento delle altre sigle sindacali ed eventualmente dell’ARAN.
Le disposizioni di rinvio ad altre norme e quelle comuni che si applicano specificamente al personale della scuola
Le disposizioni del CCNL 2007 che si individuano come ancora totalmente o parzialmente vigenti
Le norme contrattuali che potrebbero risultare in contrasto con disposizioni legislative
Art. 1 Campo di applicazione e struttura del contratto
11. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente dalle amministrazioni del comparto indicate all’art. 5 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016.
2. Il presente CCNL si articola in:
a) parte comune: contenente disposizioni applicabili a tutti i dipen- denti del comparto;
b) specifiche sezioni: contenenti le disposizioni applicabili esclusiva- mente al personale in servizio presso le amministrazioni destinatarie della sezione stessa, che sono:
- Istituzioni scolastiche ed educative;
- Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- Università e Aziende ospedaliero-universitarie;
- Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione.
3. Con la locuzione “Istituzioni scolastiche ed educative” vengono in- dicate: le scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie, le istitu- zioni educative, nonché ogni altro tipo di scuola statale.
4. Con il termine “Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica” o “AFAM”, si indicano: le Accademie di belle arti, l’Acca- demia nazionale di danza, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche-ISIA, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati.
5. Con il termine “Università” e con il termine “Aziende ospedaliero- universitarie” si intendono le amministrazioni destinatarie dei pre- cedenti CCNL dell’Università.
6. Con il termine “Enti di ricerca” si intendono gli enti/amministra- zioni destinatarie dei procedenti CCNL della Ricerca. Tra questi viene ricompresa l’Agenzia Spaziale italiana (ASI), che precedentemente era destinataria del relativo CCNL ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 165 del 2001.
7. Nel presente CCNL con il termine “Amministrazioni” si intendono tutte le pubbliche amministrazioni indicate nei commi 3, 4, 5 e 6.
8. Per quanto concerne il personale scolastico delle province auto- nome di Trento e Bolzano, si applicano le disposizioni in materia pre- viste dai decreti legislativi 24/07/1996, nn. 433 e 434, quest’ultimo come integrato dal d.lgs. n. 354/1997.
9. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e suc- cessive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del pre- sente contratto come d.lgs. n. 165 del 2001.
10. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, con- tinuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL
dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d.lgs. n. 165/2001.
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2016-31 dicembre 2018 sia per la parte giuridica che per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipula- zione viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta uf- ficiale della Repubblica italiana.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle Amministrazioni destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di di- sdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. In ogni caso le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto col- lettivo nazionale saranno presentate sei mesi prima della scadenza del contratto e comunque in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza del contratto stesso. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all’articolo 47 bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti pre- visti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrat- tuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrat- tuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l’erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli artt. 47 e 48, commi 1 e 2, del d.lgs. 165 del 2001.
SOSTITUISCE L’ART. 2 DEL CCNL DEL 29 NOVEMBRE 2007
SOSTITUISCE L’ART. 3 DEL CCNL DEL 29 NOVEMBRE 2007 – PER LA DISCIPLINA SPECIFICA SCUOLA V. ART. 22 DEL NUOVO CCNL
Art. 3 Interpretazione autentica del contratto collettivo nazionale
1. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione.
2. L’eventuale accordo, stipulato entro trenta giorni con le procedure di cui all’art. 47 del d.lgs. n. 165/2001, sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto.
3 L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto legislativo.
RELAZIONI SINDACALI
Art. 4 Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
- si persegue l’obiettivo di contemperare il miglioramento delle condi- zioni di lavoro dei dipendenti con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati;
- si migliora la qualità delle decisioni assunte;
- si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del perso- nale, nonché i processi di innovazione organizzativa.
3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le am- ministrazioni si articolano nei seguenti modelli relazionali:
a) partecipazione, da svolgere al livello istituzionale competente per materia;
b) contrattazione integrativa, secondo le discipline di sezione, ove pre- vista anche di livello nazionale e regionale, ivi compresa l’interpretazione autentica dei contratti integrativi, di cui all’art. 7.
4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dia- logo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle ammini- strazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
a) informazione;
b) confronto;
c) organismi paritetici di partecipazione.
5. Le clausole del presente CCNL sostituiscono integralmente tutte le disposizioni previste dai precedenti CCNL che riguardano gli obiettivi e gli strumenti delle relazioni sindacali, i modelli relazionali, i livelli, i sog- getti, le materie, i tempi e le relative procedure, nonché le clausole di raffreddamento.
Art. 5 Informazione
1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti.
2. Xxxxx restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste nei successivi artt. 6 e 7.
3. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione approfondita del po- tenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costi- tuendo presupposto per la loro attivazione.
5. I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.
6. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l’informazione di cui al comma 4 è data dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico.
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Art. 6 Confronto
1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità pre- viste per la informazione. A seguito della trasmissione delle infor- mazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro
NORMA NUOVA – DISCIPLINA SPECIFICA SCUOLA ART. 22 DEL NUOVO CCNL
NORMA NUOVA – DISCIPLINA SPECIFICA SCUOLA ART. 22 DEL NUOVO CCNL
5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L’incontro può anche essere proposto dal- l’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione. Il pe- riodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
SOSTITUISCE L’ART. 4 DEL CCNL DEL 29 NOVEMBRE 2007 – PER LA DISCIPLINA SPECIFICA SCUOLA V. ART. 22 DEL NUOVO CCNL
Art. 7 Contrattazione collettiva integrativa
1. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti.
2. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di suc- cessive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui al presente articolo. La procedura di interpreta- zione autentica si avvia entro sette giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di trenta giorni dall’inizio delle trattative. L’eventuale accordo sostituisce la clau- sola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto integrativo.
3. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.
4. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale, ove prevista, entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.
5. L’amministrazione convoca la delegazione sindacale, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 4, la propria delegazione.
6. Xxxxx restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di com- portamento indicati dall’art. 8, qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulte- riori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie in- dicate nelle specifiche sezioni.
7. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle speci- fiche sezioni ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pre- giudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 8, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3- ter del d.lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili
di ulteriori 45.
8. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva in- tegrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40 bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo in- tegrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ri- presa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo competente dell’amministrazione può autorizzare il presidente della de- legazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
9. Ai sensi dell’art. 40 bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, le amministra- zioni ivi previste, conclusa la procedura di controllo interno di cui al comma 8, trasmettono entro dieci giorni l’Ipotesi di contratto collettivo integrativo, corredata da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 8, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ne accertano, congiuntamente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, la compatibilità economico-finan- ziaria. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito ne- gativo, le parti riprendono le trattative.
10. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa
tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conser- vano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi.
11. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, al- l'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 6 o 7, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.
12. È istituito presso l'ARAN, entro 30 giorni dalla stipula del presente CCNL, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti definiti unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d.lgs. n. 165/2001. L'Osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emo- lumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osser- vatorio di cui al presente comma è sede di confronto su temi contrattuali
che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati.
13. Le materie di contrattazione integrativa, i livelli e i soggetti sono de- finiti nelle specifiche sezioni.
RIBADISCE I PRINCIPI CONTENUTI NELL’ARTICOLO 4, COMMA 6, DEL CCNL 2007
NORMA NUOVA
Art. 8 Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di re- sponsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comporta- menti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, nei primi trenta giorni del ne- goziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assu- mono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto di cui all’art. 6 le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.
Art. 9 Organismo paritetico per l’innovazione
1. L’organismo paritetico per l’innovazione realizza, sia per il settore scuola sia per l’AFAM, entrambi presso il MIUR, nonché per gli enti pub- blici di ricerca a livello nazionale, una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione integrativa su tutto ciò che abbia una di- mensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organiz- zativo.
2. L’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano sta- bilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione, innovazione e miglioramento dei servizi, al fine di formulare proposte al- l'amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione integrativa.
3. Per il settore scuola e per il settore AFAM, l’organismo di cui al pre- sente articolo affronta anche le tematiche del lavoro agile e della con- ciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
4. L’organismo paritetico per l’innovazione:
a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente desi- gnato da ciascuna delle organizzazioni sindacali titolari della contratta- zione integrativa nazionale, nonché da una rappresentanza dell’Amministrazione, con rilevanza pari alla componente sindacale;
b) si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l’am- ministrazione manifesti un’intenzione di progettualità organizzativa in- novativa, complessa per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale;
c) può trasmettere proprie proposte progettuali, all’esito dell’analisi di
fattibilità, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle ma- terie di competenza di quest’ultima, o all’amministrazione;
d) può adottare un regolamento che ne disciplini il funzionamento;
e) può svolgere analisi, indagini e studi, anche in riferimento a quanto previsto dall’art. 21 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza).
5. All’organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati pro- getti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4, lett. a). In tali casi, l’organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità se- condo quanto previsto al comma 4, lett. c).
6. Costituiscono oggetto di informazione, nell’ambito dell’organismo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all’art. 21 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza).
SEZIONE SCUOLA
TITOLO I - RELAZIONI SINDACALI
Art. 22 Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali per la Sezione Scuola
1. La contrattazione collettiva integrativa di cui al presente articolo è finalizzata ad incrementare la qualità dell’offerta formativa, so- stenendo i processi di innovazione in atto, anche mediante la valo- rizzazione delle professionalità coinvolte.
2. La contrattazione integrativa per il settore scuola si svolge:
a) a livello nazionale, tra la delegazione costituita dal MIUR e i rap- presentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria fir- matarie del presente CCNL;
b) a livello regionale, tra il dirigente titolare del potere di rappresentanza nell’ambito dell’ufficio o suo delegato e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL;
c) a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico e la RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del pre- sente CCNL, che costituiscono la parte sindacale.
3. È esclusa la sovrapposizione, duplicazione e ripetibilità di materie trattate ai diversi livelli di cui al comma 1, ferma restando la possi- bilità per i contratti di cui al comma 2, lettere a) e b) di demandare ai livelli inferiori la regolazione delle materie di loro pertinenza in- dividuate nel successivo comma 4, o di loro parti specifiche, nel ri- spetto della legge e del CCNL.
NORMA SPECIFICA DELLA SEZIONE SCUOLA. SOSTITUISCE – IN ABBINAMENTO CON GLI ARTICOLI DA 4 A 9 DEL NUOVO CCNL – GLI ARTICOLI DA 4 A 7 DEL CCNL 2007
(SE NE ANTICIPA IL TESTO PER OMOGENEITÀ DELLA MATERIA RIFERITA ALLE RELAZIONI SINDACALI)
4. Sono oggetto di contrattazione integrativa:
a) a livello nazionale:
a1) le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale fatte salve le disposizioni di legge; al fine di perseguire il principio della continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria non prima di tre anni dalla precedente, qualora abbiano ottenuto l’istituzione scolastica richiesta volontariamente; la contrattazione dovrà tener conto del vincolo dei posti vacanti e disponibili nell’ambito della dotazione organica dell’autonomia e dei posti da rendere disponibili alle graduatorie ad esaurimento (do- centi), a quelle permanenti (ATA) nonché dei concorsi e delle auto- rizzazioni ad assumere, per questi ultimi nell’ambito della relativa programmazione pluriennale;
a2) i criteri generali per le assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni annuali del personale docente, educativo ed ATA;
a3)i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente educativo ed ATA;
a4) i criteri per l’esercizio dei diritti e dei permessi sindacali ai sensi dell’art. 30 del CCNQ 4/12/2017;
a5) i criteri di riparto del fondo di cui all’art. 40 sulla base dei para- metri indicati al comma 7 di tale articolo.
b) a livello regionale:
b1) le linee di indirizzo ed i criteri per la tutela della salute nell’am- biente di lavoro;
b2) i criteri di allocazione e utilizzo delle risorse, provenienti dal- l’Ente Regione e da Enti diversi dal MIUR, a livello d’istituto per la lotta contro l’emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio;
b3) i criteri, le modalità e la durata massima delle assemblee terri- toriali ai sensi dell’art. 23;
b4) i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio; b5) le materie di cui ai punti a1), a2), a3), a4) ove delegate dal con- tratto di livello nazionale e nei limiti ivi previsti;
c) a livello di istituzione scolastica ed educativa:
c1) l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto;
c3) i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola- lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati
alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al per- sonale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015; c5) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990;
c6) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a li- vello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti; c8) i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla discon- nessione);
c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle in- novazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica;
5. Le materie a cui si applica l’art. 7 (contrattazione integrativa), comma 6, sono quelle di cui ai punti a1, a2, a3, a4, b1, b3, b4, b5, c1, c5, c6, c7, c8, c9.
6. Le materie a cui si applica l’art. 7 (contrattazione integrativa), comma 7, sono quelle di cui ai punti a5, b2, c2, c3, c4
7. Xxxxx restando i termini di cui all’art. 7 (contrattazione integrativa), commi 6 e 7, la sessione negoziale di contrattazione integrativa è av- viata entro il 15 settembre e la durata della stessa, ai sensi dei citati commi 6 o 7, non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre.
8. Sono oggetto di confronto ai sensi dell’art. 6:
a) a livello nazionale e regionale:
a1) gli obiettivi e le finalità della formazione del personale;
a2) gli strumenti e le metodologie per la valutazione dell’efficacia e della qualità del sistema scolastico, anche in rapporto alle speri- mentazioni in atto;
a3) sugli organici e sul reclutamento del personale scolastico; su tali materie, il periodo di confronto non può superare i cinque giorni;
b) a livello di istituzione scolastica ed educativa:
b1) l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto;
b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA; b3) i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
b4) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del be- nessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn-out.
9. Sono oggetto di informazione ai sensi dell’art. 5 (Informazione), comma 5, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione inte- grativa già previsti dal predetto comma:
a) a livello nazionale e regionale:
a1) gli esiti dei monitoraggi effettuati con gli strumenti di cui al comma 8, punto a2);
a2) le risorse finanziarie assegnate alle istituzioni scolastiche ai sensi del comma 5, punti a3) e b2);
a3) le risorse finanziarie erogate a livello di istituzione scolastica a valere sui fondi comunitari;
a4) operatività di nuovi sistemi informatici o modifica di quelli esistenti, relativi ai servizi amministrativi e di supporto all’attività scolastica.
b) a livello di istituzione scolastica ed educativa:
b1) la proposta di formazione delle classi e degli organici; b2) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.
NORMA SPECIFICA DELLA
SEZIONE SCUOLA SOSTITUISCE L’ART. 8 DEL CCNL 2007, FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DAL COMMA 13 DEL PRESENTE ARTICOLO CHE RICHIAMA IL CCNQ DEL 4 DICEMBRE 2017 (V. APPENDICE NORMATIVA)
(SE NE ANTICIPA IL TESTO PER OMOGENEITÀ DELLA MATERIA RIFERITA ALLE RELAZIONI SINDACALI)
Art. 23 Assemblee sindacali
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale, per dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. In ciascuna Istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:
a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sinda- cali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017;
b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017;
c) dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017.
4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in ora- rio non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma 4, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all’art. 7 (contrattazione integrativa) e con il vin-
colo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
6. Ciascun’assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1.
7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale par- tecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sin- dacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle succes- sive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o – nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali – assemblee separate. La comunicazione defi- nitiva relativa all'assemblea – o alle assemblee – di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di qua- rantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.
8. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà og-
getto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'as- semblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea, con un preavviso di 48 ore dalla data dell’assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
9. Il dirigente scolastico:
a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente so- spende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’in- fanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adatta- menti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;
b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la par- tecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, e ad altre attività indifferibili coin- cidenti con l'assemblea sindacale.
10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le ope-
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SCUOLA
razioni che ne costituiscono il prerequisito.
11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività fun- zionali all'insegnamento.
12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea.
13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017.
NORME COMUNI CCNL 2007
ART. 11 – PARI OPPORTUNITÀ
1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il MPI il Comitato pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, se- condo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con parti- colare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Mi- nistro dell’IUR e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991.
3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sen- tite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per cia- scuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici:
• percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo, con particolare riferi- mento ai progetti per l'orientamento scolastico, alla riformulazione
dei contenuti d'insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma;
• azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate;
• iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale;
• flessibilità degli orari di lavoro;
• fruizione del part-time;
• processi di mobilità.
4. L'amministrazione assicura l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funziona- mento in applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n° 387. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Co- mitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici della scuola, di cui deve essere data la massima pub- blicizzazione.
5. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
6. A livello di Amministrazione scolastica regionale, su richiesta delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa, possono essere costituiti appositi comitati entro 60 giorni dall'en- trata in vigore del presente contratto, con composizione e compiti analoghi a quello nazionale dei quali deve essere assicurato il fun- zionamento da parte delle Direzioni regionali. Il Presidente è nomi- nato dal Direttore regionale.
ART. 12 – CONGEDI PARENTALI
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in ma- teria di tutela della maternità contenute nel d.lgs. n. 151/2001.
2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del d.lgs. n. 151/2001 alla lavoratrice o al lavoratore, anche nel- l'ipotesi di cui all'art. 28 dello stesso decreto, spetta l'intera retribu- zione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo pe- riodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui al- l'art. 17, comma 8. Durante il medesimo periodo di astensione, tale periodo è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche
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per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza.
3. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospe- daliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta è accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale ri- sulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 151/2001.
4. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 32, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pe- ricolose o dannose per la salute.
5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi pre- visti dall'art. 47, comma 1, del d.lgs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì di- ritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi l’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni fe- stivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i di- versi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151/2001, la lavo- ratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l’indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di asten- sione. La domanda può essere inviata anche per mezzo di racco-
mandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
ART. 13 – FERIE
1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le inden- nità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavo- rativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cin- que giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque conside- rato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal perso- nale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte del- l'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sosti- tuire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella
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SOSTITUITO DALL’ARTICOLO 41, COMMA 2, DEL CCNL 2018
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SCUOLA
stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determi- narsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipen- dente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgi- mento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli ac- certamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per as- senze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono mone- tizzabili solo all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.
ART. 14 – FESTIVITÀ
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal per-
sonale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico suc- cessivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.
ART. 15 – PERMESSI RETRIBUITI
1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo inde- terminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi.
I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente sco- lastico da parte del personale docente ed ATA.
2. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i pe- riodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quin- dici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativa- mente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribu- zione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di di- rezione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del de- creto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del li- mite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
NON APPLICABILE AL PERSONALE ATA – V. ART 31,
C. 5, DEL CCNL 2018
NON APPLICABILE AL PERSONALE ATA – V. ART 32, C. 6, DEL CCNL 2018
NON APPLICABILE AL PERSONALE ATA – V. ART 32, C. 6, DEL CCNL 2018
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ART. 16 – PERMESSI BREVI
1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a do- manda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale do- cente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i per- messi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.
2. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di in- segnamento.
3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi di- dattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.
5. Per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.
ART. 17 – ASSENZE PER MALATTIA
1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del pre- detto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio mor- boso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
3. Prima di concedere su richiesta del dipendente l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2 l'amministrazione procede all'accerta- mento delle sue condizioni di salute, per il tramite del competente or- gano sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fi- sica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi
del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e profes- sionale. Tale utilizzazione è disposta dal Direttore regionale sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale.
6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di as- senza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione pro- fessionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclu- sione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo;
b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.
9. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di as- senza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.
10. L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico o educativo in cui il di- pendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.
11. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certifi- cato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola
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SU VISITE DI CONTROLLO VEDI ART. 55-SEPTIES, C. 5 BIS, DEL D.LGS 165/2001 E IL DECRETO DEL MINISTRO PER LA P. A. N. 206/2017. NUOVA FASCE: 9-13/15-18
prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa, comunicando per le vie brevi la presumibile durata della prognosi. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
12. L'istituzione scolastica o educativa, oppure l'amministrazione di appartenenza o di servizio può disporre, sin dal primo giorno, il con- trollo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, attra- verso il competente organo sanitario. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private.
13. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato al- l'amministrazione deve darne immediata comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
14. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa au- torizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
15. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di re- peribilità, dall'indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono es- sere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comuni- cazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.
17. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il risar- cimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile – qualora comprensivo anche della normale retribuzione – è versato dal dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell’amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
18. Le disposizioni di cui al presente articolo sono comunque adottate nel rispetto dell’art. 35 della legge 27.12.2002, n. 289 e successive modifiche.
ART. 18 – ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA, DI LAVORO, PER- SONALI E DI STUDIO
1. L'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gen- naio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L'aspet- tativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA. L'aspettativa è erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art. 19 del presente CCNL, limitatamente alla durata dell'incarico.
2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ri- cerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994.
3. Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.
ART. 19 – XXXXX, PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE AS- SUNTO A TEMPO DETERMINATO
1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui al- l'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non li- cenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le dispo- sizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono pro- porzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di la- voro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso del- l'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. Per- tanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento so- stitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.
3. Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo de- terminato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conserva-
NORMA DEL CCNL 2007 APPLICABILE A TUTTO IL PERSONALE DELLA SEZIONE SCUOLA
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DA VERIFICARE L’APPLICABILITÀ DI QUESTO COMMA ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE APPROVATE RECENTEMENTE IN MATERIA
zione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
4. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribu- zione spettante al personale di cui al comma precedente è corrispo- sta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
5. Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, secondo la disciplina di cui all'art. 309 del d.lgs. n. 297 del 1994, e che non si trovi nelle con- dizioni previste dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988, as- sente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata con le modalità di cui al comma 4.
6. Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
7. Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo deter- minato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 5, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall’art. 15, comma 2.
8. I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
9. Il dipendente di cui al presente articolo ha diritto a tre giorni di permesso retribuito per lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la fa- miglia anagrafica e di affini di primo grado.
10. Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale do- cente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983,
n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.
11. I periodi di assenza parzialmente retribuiti di cui al precedente comma 10 non interrompono la maturazione dell'anzianità di ser- vizio a tutti gli effetti.
12. Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha di- ritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
13. I permessi di cui ai commi 9 e 12 sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
14. Al personale di cui al presente articolo si applicano le norme re- lative ai congedi parentali come disciplinati dall’art. 12.
15. Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni relative alle gravi patologie, di cui all’art. 17, comma 9.
ART. 20 – INFORTUNIO SUL LAVORO E XXXXXXXX DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a com- pleta guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all’art. 17, comma 8, lett. a).
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a ma- lattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 3.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dirette alla gene- ralità del personale della scuola e pertanto si applicano anche ai di- pendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina con- ferita in costanza delle patologie di cui sopra.
ART. 21 – INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE AVENTE DIRITTO DI MENSA GRATUITA
1. Il diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuita riguarda il personale docente in servizio in ciascuna classe o sezione durante la refezione.
2. Laddove, per effetto dell’orario di funzionamento adottato dalle singole scuole, nella sezione risultino presenti contemporaneamente due insegnanti, entrambi hanno diritto al servizio di mensa.
3. Nella scuola elementare ne hanno diritto gli insegnanti assegnati a classi funzionanti a tempo pieno e a classi che svolgano un orario settimanale delle attività didattiche che prevede rientri pomeridiani, i quali siano tenuti ad effettuare l’assistenza educativa alla mensa nell’ambito dell’orario di insegnamento.
4. Nella scuola media ne hanno diritto i docenti in servizio nelle classi a tempo prolungato che prevedono l’organizzazione della mensa, assegnati sulla base dell’orario scolastico alle attività di interscuola e i docenti incaricati dei compiti di assistenza e vigilanza sugli alunni per ciascuna classe che attui la sperimentazione ai sensi dell’art. 278 del decreto legislativo n. 297/94.
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5. Il personale ATA di servizio alla mensa usufruisce anch’esso della mensa gratuita.
6. Ulteriori, eventuali modalità attuative possono essere definite in sede di contrattazione integrativa regionale, ferme restando le com- petenze del MIUR per quanto concerne le modalità di erogazione dei contributi ai Comuni.
DA VERIFICARE L’APPLICABILITÀ DI QUESTO ARTICOLO DEL CCNL 2007
ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
APPROVATE RECENTEMENTE IN MATERIA DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, IN PARTICOLARE IL
D.P.R. 263/2012, CHE HA RIDEFINITO L’ASSETTO ORGANIZZATIVO DEI CENTRO DI ISTRUZIONE
DEGLI ADULTI.
ART. 22 – PERSONALE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI ED IN ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ DIDATTICA
1. Sono destinatari del presente articolo i docenti che operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali della scuola secondaria superiore, nelle scuole presso gli ospedali e gli istituti penitenziari. Considerata la specificità professionale che contraddistingue il set- tore dell’educazione degli adulti, si stabilisce che:
a) deve essere assicurata la precedenza nelle operazioni di mobilità a domanda o d’ufficio per analoga tipologia per chi abbia maturato esperienza nel settore o abbia frequentato specifici percorsi di for- mazione in ingresso;
b) in sede di piano nazionale di aggiornamento saranno annual- mente definiti risorse e interventi formativi mirati agli obiettivi del- l’educazione degli adulti;
c) secondo cadenze determinate in sede locale, può essere prevista la convocazione di conferenze di servizio che devono vedere il coin- volgimento dei docenti del settore quale sede di proposta per la de- finizione del piano di formazione in servizio, nonché di specifiche iniziative per i docenti assegnati per la prima volta a questo settore;
d) l’articolazione dell’orario di rapporto con l’utenza dei docenti in servizio presso i centri territoriali permanenti è definita in base alla programmazione annuale dell’attività e all’articolazione flessibile su base annuale. Nelle funzioni di competenza dei docenti all’interno dell’orario di rapporto con l’utenza si debbono considerare le attività di accoglienza e ascolto, nonché quelle di analisi dei bisogni dei sin- goli utenti. Per le attività funzionali alla prestazione dell’insegna- mento si fa riferimento a quanto stabilito dal successivo art. 29;
e) la contrattazione integrativa regionale sull’utilizzazione del per- sonale disciplina le possibili utilizzazioni sia in corsi ospedalieri sia in classi ordinarie, anche al fine di individuare scuole polo che assi- curino l’attività educativa in un certo numero di ospedali. Al perso- nale è garantita la tutela sanitaria a livello di informazione, di prevenzione e controllo sulla base di intese con l’autorità sanitaria promosse dall’autorità scolastica;
f) nelle scuole carcerarie è garantita la tutela sanitaria a livello di in-
formazione, di prevenzione e controllo, ivi compresa la possibilità per docenti di accedere ai presidi medici, sulla base di intese con le autorità competenti promosse dall’autorità scolastica;
g) la contrattazione integrativa regionale riguarderà anche il per- sonale di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla spe- cificità delle tematiche relative al settore, anche in riferimento ai processi di innovazione in corso e in considerazione dell’espansione quantitativa e qualitativa del settore. In sede di contrattazione in- tegrativa regionale sarà prevista una specifica ed autonoma desti- nazione di risorse per il personale impegnato nel settore.
.
ART. 23 – TERMINI DI PREAVVISO
1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sosti- tutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
- 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.
TITOLO III - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE
Art. 10 Destinatari
1. Le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al presente Titolo si applicano al personale ausiliario tecnico e ammi- nistrativo delle istituzioni scolastiche ed educative, al personale degli Enti ed Istituzioni di ricerca, delle Università, nonché al perso- nale amministrativo e tecnico dell’AFAM. Per il personale docente dell’AFAM sono previste, nella Sezione di riferimento, specifiche di- sposizioni in materia di “Obblighi del dipendente” e di “Codice di- sciplinare”.
Art. 11 Obblighi del dipendente
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i prin- cipi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, an- teponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comporta- mento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 e nel codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di
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PER LA SCUOLA SOSTITUISCE L’ART. 92 DEL CCNL 2007
N.B.: RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE IL PERSONALE ATA IN QUANTO PER IL PERSONALE DOCENTE L’ART. 29 DEL
NUOVO CCNL HA RINVIATO AD UNA SPECIFICA SESSIONE NEGOZIALE LA DEFINIZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE PER TALE PERSONALE.
rapporti di fiducia e collaborazione tra l'amministrazione e i cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo nazionale, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro im- partite dall'amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell’ordinamento ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui lo stesso abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla legge n. 241/1990, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione e dal d.lgs. n. 33/2013 in materia di accesso civico, nonché osservare le di- sposizioni della stessa amministrazione in ordine al D.P.R. n. 445/2000 in tema di autocertificazione;
e) rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze; non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'au- torizzazione del dirigente o del responsabile; presso le Istituzioni scola- stiche ed educative, quest’ultimo si identifica con il DSGA;
f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti, condotta adeguata ai principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico-fisico nel periodo di malattia od infortunio;
h) eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie fun- zioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori; se ritiene che l'or- dine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione; il dipendente non deve, co- munque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordi- nato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità;
j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
k) non valersi di quanto è di proprietà dell'amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
l) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa, salvo i casi di cui al-
l’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013;
m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all' ammini- strazione stessa in locali non aperti al pubblico;
n) comunicare all' amministrazione la propria residenza e, ove non coin- cidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;
o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;
p) xxxxxxxsi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
q) comunicare all’amministrazione la sussistenza di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali.
4. Oltre agli obblighi indicati nel comma 3, il personale ATA delle istitu- zioni scolastiche ed educative e quello amministrativo e tecnico del- l’AFAM, è tenuto a:
a) cooperare al buon andamento dell'istituzione, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione scolastica o accademica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli allievi, le studentesse e gli studenti;
c) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta uniformata non solo a principi generali di cor- rettezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica o accademica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli allievi, delle studentesse e degli studenti;
d) mantenere una condotta coerente con le finalità educative della comunità scolastica o accademica nei rapporti con le famiglie e con gli studenti e con le studentesse anche nell’uso dei canali sociali in- formatici;
e) rispettare i doveri di vigilanza nei confronti degli allievi, delle studen- tesse e degli studenti, ferme restando le disposizioni impartite;
f) nell’ambito dei compiti di xxxxxxxxx, assolvere ai doveri di segnala- zione, ove a conoscenza, di casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo;
g) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da spe- cifiche disposizioni vigenti per ciascun profilo professionale.
NORMA SPECIFICA PER IL PERSONALE ATA
PER LA SCUOLA SOSTITUISCE L’ARTICOLO 93 DEL CCNL 2007, E SI RIFERISCE, QUINDI, AL SOLO PERSONALE ATA. IL SUCCESSIVO ARTICOLO 94 (COMPETENZE) NON È PIU’
APPLICABILE IN RIFERIMENTO A QUANTO DISPOSTO DALL’ARTICOLO 00-XXX, XXXXX 0-XXXXXX, XXX X.XXX. 000/0000 (X. APPENDICE NORMATIVA)
Art. 12 Sanzioni disciplinari
1. Le violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinati all’art. 11 (Obblighi del dipendente) danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:
a) rimprovero verbale, ai sensi del comma 4;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.
2. Sono anche previste, dal d.lgs. n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari, per le quali l’autorità disciplinare si identifica, in ogni caso, nell’ufficio per i procedimenti disciplinari:
a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 1;
c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001.
3. Per l’individuazione dell’autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari dei dipendenti e per le forme e i termini e gli obblighi del procedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001.
4. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipen- dente procede all’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale. L’irrogazione della sanzione deve risultare nel fascicolo personale.
5. Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro irrogazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 101, comma 8, ultimo capoverso, della Sezione Afam.
6. I ricercatori e tecnologi non sono soggetti a sanzioni disciplinari per motivi che attengano all’autonomia professionale nello svolgi- mento dell’attività di ricerca che gli Enti sono tenuti a garantire ai sensi delle norme vigenti.
7. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il dipendente dalle
eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
8. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dal d.lgs. n. 116/2016 e dagli artt. 55 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001.
Art. 13 Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle san- zioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di cia- scuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, impru- denza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal di- pendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro;
g) nel caso di personale delle istituzioni scolastiche educative ed AFAM, coinvolgimento di minori, qualora affidati alla vigilanza del dipendente.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retri- buzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio o delle deliberazioni degli organi collegiali, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 0, xxxx. x) xxx x.xxx. x. 000/0000;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche educative e per quello amministrativo e tecnico dell’AFAM, condotte negligenti e
IL CCNL RICONOSCE L’IMPERATIVITÀ DELLE NORME DEL D.LGS. 165/2001.
PER LA SCUOLA SOSTITUISCE L’ARTICOLO 95 DEL CCNL 2007 E SI RIFERISCE AL SOLO PERSONALE ATA.
SI EVIDENZIANO IN VERDE LE DISPOSIZIONI APPLICABILI SPECIFICAMENTE AL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA
non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione;
d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o degli strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli in- fortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pre- giudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del pa- trimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della legge. n. 300/1970;
g) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001;
h) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55-novies, del d.lgs. n. 165/2001;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disser- vizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ad attività sociali a favore dei di- pendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con priva- zione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste al comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni cau- sati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato mancato trasferimento sin dal primo giorno, da parte del personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale tecnico e amministrativo dell’AFAM, con esclusione dei supplenti brevi cui si applica la specifica disciplina regolamen- tare, nella sede assegnata a seguito dell’espletamento di una pro- cedura di mobilità territoriale o professionale;
e) svolgimento di attività che, durante lo stato di malattia o di in- fortunio, ritardino il recupero psico-fisico;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e la reiterazione delle fattispecie con- siderate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, com- portamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei con- fronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) violazione degli obblighi di vigilanza da parte del personale delle istituzioni scolastiche educative e dell’AFAM nei confronti degli al- lievi e degli studenti allo stesso affidati;
i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attività non sog- getti a pubblicità;
j) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, de- rivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’art. 55- sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con priva- zione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi, si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del con- trollo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di perti- nenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti lesivi della dignità della persona o molestie a carattere sessuale, anche ove non sussista la gravità e la reitera- zione oppure che non riguardino allievi e studenti;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
NORMA NUOVA
e) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
f) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’am- ministrazione, in cui è necessario assicurare la continuità nell’ero- gazione di servizi all’utenza;
g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di allievi e stu- denti minorenni determinata dall’assenza dal servizio o dall’arbitra- rio abbandono dello stesso;
h) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale tecnico e amministrativo dell’AFAM, compimento di atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare fun- zionamento dell’istituzione e per concorso negli stessi atti.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giu- stificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) c) e da f)bis a f)quinquies del d.lgs. n. 165/ 2001;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8;
c) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona diversa, comportamenti o molestie a carattere sessuale oppure quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di parti- colare gravità o anche quando sono compiuti nei confronti di allievi, studenti e studentesse affidati alla vigilanza del personale delle isti- tuzioni scolastiche ed educative e dell’AFAM;
d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal personale delle istituzioni scolastiche, educative e AFAM, al fine di ottenere un vantaggio nel- l’ambito delle procedure di mobilità territoriale o professionale;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2, secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazioni dei doveri e degli obblighi di comportamento non ri- compresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni le- gislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospen- sione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione.
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e)
ed f) del d.lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 15, fatto salvo quanto previsto dall’art. 16;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servi- zio o fuori servizio che, pur non attenendo in xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecu- zione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere – anche nei confronti di xxxxx – di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvi- xxxxx del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato:
- per i delitti già indicati nell’art. 7, comma 1, e nell’art. 8, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 235 del 2012;
- quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;
- per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specifica- tamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di xxxxx, di gra- vità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, fa- cendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 11 e riferendosi, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ul- timo periodo, del d.lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disci- plinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
NORMA NUOVA
PER LA SCUOLA SOSTITUISCE L’ARTICOLO 97 DEL CCNL 2007
E RIGUARDA IL SOLO PERSONALE ATA
Art. 14 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55- quater, comma 3-bis, del d.lgs. 165/2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della re- tribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retri- buzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
Art. 15 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà per- sonale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribu- zione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 16 (Rap- porto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).
3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi già previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235/2012.
4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga la condanna anche non definitiva, ancor- ché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova ap- plicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001.
5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55-ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).
6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva ef- ficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiu- dizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comun- que, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la so- spensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare).
7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corri-
sposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzia- nità, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscio- glimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’impu- tato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le in- dennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 16, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedi- mento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una san- zione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di so-
NORMA NUOVA (V. ART. 55, COMMA 3, DEL D.LGS. 165/2001). SI APPLICA AL SOLO PERSONALE ATA
spensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55-quater, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001.
PER LA SCUOLA SOSTITUISCE L’ARTICOLO 96 DEL CCNL 2007 E RIGUARDA IL SOLO PERSONALE ATA
Art. 16 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudi- ziaria, trovano applicazione le disposizioni degli artt. 55-ter e quater del d.lgs. n. 165/2001.
2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del proce- dimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di as- soluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, ri- prende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del co- dice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costi- tuenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001.
3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con
l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 13, comma 9, n. 2 , e successivamente il procedimento penale sia defi- nito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che rico- nosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formu- lazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si con- cluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’an- zianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a
sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione.
4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è rein- quadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica pos- seduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha di- ritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di so- spensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il co- niuge o il convivente superstite e i figli.
5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disci- plinare viene riaperto secondo la normativa vigente.
Art. 17 Determinazione concordata della sanzione
1. L’autorità disciplinare competente ed il dipendente, in via conci- liativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso.
2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.
3. L’autorità disciplinare competente o il dipendente può proporre all’altra parte, l’attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria, entro il termine dei cinque giorni successivi alla audizione del dipendente per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001. La proposta dell’autorità disciplinare o del dipendente e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati all’altra parte con le modalità dell’art. 55-bis, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001.
4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria pro- spettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio e la propo- sta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare
NORMA NUOVA (V. ART. 55, COMMA 3, DEL D.LGS.
165/2001). SI APPLICA AL SOLO PERSONALE ATA
ulteriormente la procedura conciliativa.
5. La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conci- liativa deve essere comunicata entro i cinque giorni successivi al rice- vimento della proposta, con le modalità dell’art. 55-bis, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001. Nel caso di mancata accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei termini del proce- dimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001. La mancata accettazione comporta la decadenza delle parti dalla possi- bilità di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
6. Ove la proposta sia accettata, l’autorità disciplinare competente convoca nei tre giorni successivi il dipendente, con l’eventuale assi- stenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associa- zione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.
7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l’accordo raggiunto è formalizzato in un apposito verbale sottoscritto dall’autorità di- sciplinare e dal dipendente e la sanzione concordata dalle parti, che non è soggetta ad impugnazione, può essere irrogata dall’autorità disciplinare competente.
8. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all’articolo 55-bis del d.lgs. n. 165/2001.
9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla contestazione e comunque prima del- l’irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta la estinzione della procedura conciliativa eventualmente già avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della stessa.
SOSTITUISCE L’ART. 91 DEL CCNL 2007. SI ANTICIPA IL TESTO PER OMOGENEITÀ
DELLA MATERIA
Art. 29 Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo
1. Le parti convengono sulla opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché l’individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria, fermo restando che il soggetto responsabile del procedimento disciplinare deve in ogni caso assicurare che l'esercizio del potere disciplinare sia effetti- vamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell'inse- gnante e non a sindacare, neppure indirettamente, la libertà di insegnamento. La sessione si conclude entro il mese di luglio 2018.
2. La contrattazione di cui al comma 1 avviene nel rispetto di quanto
previsto dal d.lgs. n. 165 del 2001 e deve tener conto delle sottoindi- cate specificazioni:
1) deve essere prevista la sanzione del licenziamento nelle seguenti ipotesi:
a) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione, dei comportamenti;
b) dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l’effetto di far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale;
2) occorre prevedere una specifica sanzione nel seguente caso:
a) condotte e comportamenti non coerenti, anche nell’uso dei canali sociali informatici, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse.
3. Nelle more della sessione negoziale di cui al comma 1, rimane fermo quanto stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari del d.lgs. n. 297 del 1994, con le seguenti modificazioni ed integrazioni all’articolo 498 comma 1 cui sono aggiunte le seguenti lettere:
“g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che ri- guardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione;
h) per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l’effetto di far con- seguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale”.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 18 Congedi per le donne vittime di violenza
1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali per- corsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro
– corredata della certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 – con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo periodo.
3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento.
4. Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tre-
NORMA NUOVA
dicesima mensilità.
5. La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o gior- naliera nell’ambito dell’arco temporale di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 9. La fruizione su base oraria avviene in mi- sura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediata- mente precedente a quello in cui ha inizio il congedo.
6. La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale secondo la disciplina di riferimento. Il rapporto a tempo parziale è nuovamente trasformato in rapporto di la- voro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice.
7. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferi- mento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di ap- partenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'am- ministrazione di appartenenza, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti al suo livello di inquadramento giuridico.
8. I congedi di cui al presente comma possono essere cumulati con l’aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le amministrazioni, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione dell’aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo delle aspettative.
9. Il personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative e del- l’AFAM fruisce dei congedi di cui al presente articolo su base giornaliera.
ARTICOLO DEL CCNL 2007, COMUNE A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA. SE NE ANTICIPA IL TESTO PER OMOGENEITÀ CON LA MATERIA DEL PRESENTE
CAPO
ART. 98 – COMITATO PARITETICO SUL MOBBING
1. Per mobbing si intende una forma di violenza morale o psichica nell’ambito del contesto lavorativo, attuato dal datore di lavoro o da dipendenti nei confronti di altro personale. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie o vessatorie tali da comportare un’afflizione lavorativa idonea a compromettere la salute e/o la professionalità e la dignità del dipendente sul luogo di lavoro, fino all’ipotesi di escluderlo dallo stesso contesto di lavoro.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, rico- noscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare l’evenienza di tali comportamenti; viene pertanto istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
contratto, uno specifico comitato paritetico presso ciascun Ufficio scolastico regionale con i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno;
b) individuazione delle possibili cause, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni per- secutorie o di violenza morale;
c) proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione delle situazioni che possano favorire l’insorgere del mobbing;
d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
3. Le proposte formulate dai comitati sono presentate al Direttore regionale per i connessi provvedimenti, tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione e il funzionamento di sportelli di ascolto nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia, nonché la definizione dei codici di condotta, sentite le orga- nizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
4. In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno, i comitati valutano l'opportunità di attuare, nell'ambito dei piani generali per la formazione, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del personale.
5. I comitati di cui al comma 3 sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'Ammini- strazione. Il presidente del comitato viene alternativamente designato tra i rappresentanti dell'Amministrazione ed il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del comitato per le pari opportunità, appositamente designato da que- st'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
6. Gli Uffici scolastici regionali favoriscono l'operatività dei comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In
particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I comitati sono tenuti a redigere una relazione annuale sull'attività svolta.
7. I comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei comitati possono essere rinnovati nell'incarico per un sola volta.
ARTICOLO DEL CCNL 2007, COMUNE A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA. SE NE ANTICIPA IL TESTO PER OMOGENEITÀ CON LA MATERIA DEL PRESENTE
CAPO
NORMA NUOVA
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ART. 99 – CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALLE MOLESTIE SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO
1. I Direttori generali regionali danno applicazione, con proprio atto, al codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione europea del 27.11.1991, n. 92/131/CEE, allegata a titolo esemplificativo al n. 1 del presente con- tratto per fornire linee guida uniformi in materia. Dell’atto così adot- tato i Direttori generali regionali danno informazione preventiva alle XX.XX. firmatarie del presente CCNL.
Art. 19 Unioni civili
1. Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n. 76/2016, le disposizioni di cui al presente CCNL riferite al matrimonio, nonché le medesime dispo- sizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equiva- lenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.
Art. 20 Differenziazione premi individuali
1. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell’amministrazione, è attribuita una maggiorazione dei premi individuali, secondo la di- sciplina prevista nelle rispettive sezioni, che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi.
2. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contratta- zione integrativa, non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente ai sensi del comma 1.
3. La contrattazione integrativa definisce altresì, preventivamente, una limitata quota massima di personale valutato, a cui tale mag-
giorazione può essere attribuita.
4. Per il personale delle istituzioni scolastiche, educative e dell’AFAM nonché per i ricercatori e tecnologi, resta fermo quanto previsto dall’art. 74, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2009.
Art. 21 Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale
1. In sede di Organismo paritetico di cui all’art. 9, le parti analizzano i dati sulle assenze del personale, anche in serie storica, e ne valu- tano cause ed effetti. Nei casi in cui, in sede di analisi dei dati, siano rilevate assenze medie che presentino significativi e non motivabili scostamenti rispetto a benchmark di settore pubblicati a livello na- zionale ovvero siano osservate anomale e non oggettivamente mo- tivabili concentrazioni di assenze, in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale e nei periodi in cui è più elevata la domanda di servizi da parte dell’utenza, sono proposte misure fi- nalizzate a conseguire obiettivi di miglioramento.
2. Nei casi in cui, sulla base di dati consuntivi rilevati nell’anno suc- cessivo, non siano stati conseguiti gli obiettivi di miglioramento di cui al comma 1 le risorse variabili di alimentazione dei fondi destinati ai trattamenti economici accessori, secondo le rispettive discipline di sezione, non possono essere incrementate, rispetto al loro am- montare riferito all’anno precedente; tale limite permane anche negli anni successivi, fino a quando gli obiettivi di miglioramento non siano stati effettivamente conseguiti. La contrattazione inte- grativa disciplina gli effetti del presente comma sulla premialità in- dividuale.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, le Università inviano i dati di cui al comma 1 alla competente Direzione Generale del MIUR. Tali dati sono analizzati congiuntamente, presso il MIUR, da rappresen- tanti del Ministero, nonché di CRUI, CUN e CODAU e dalle Organiz- zazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
V. APPENDICE NORMATIVA
NORMA NUOVA
NORMA NUOVA
SOSTITUISCE L’ART. 25 DEL CCNL 2007 TRANNE PER I COMMI DA 3 A 6, CHE DEVONO RITENERSI TUTTORA VIGENTI E CHE SI TRASCRIVONO NEL CORPO DELL’ARTICOLO, E CHE
SEZIONE SCUOLA DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 24 Comunità educante
1. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di espe- rienza sociale, improntata informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la for- mazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i princìpi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, approvata dall’ONU il 20 novembre 1989, e con i princìpi generali dell’ordina- mento italiano.
2. Appartengono alla comunità educante il dirigente scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA e il personale amministra- tivo, tecnico e ausiliario, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell’ambito degli organi collegiali previsti dal d.lgs. n. 297/1994.
3. La progettazione educativa e didattica, che è al centro dell’azione della comunità educante, è definita con il piano triennale dell’offerta formativa, elaborato dal Collegio dei docenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, nel rispetto della libertà di insegnamento. Nella predi- sposizione del Piano viene assicurata priorità all’erogazione dell’of- ferta formativa ordinamentale e alle attività che ne assicurano un incremento, nonché l’utilizzo integrale delle professionalità in ser- vizio presso l’istituzione scolastica. I docenti partecipano, a tal fine, alle attività del collegio nell’ambito dell’impegno orario.
TITOLO IIII - DOCENTI
Art. 25 Area docenti
1. Il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado è collocato nella distinta area pro- fessionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area: i docenti della scuola dell’infanzia; i docenti della scuola primaria; i docenti della scuola secondaria di 1° grado; gli insegnanti tecnico-pratici e i docenti della scuola secondaria di 2° grado; il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili.
3. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determi- nato del personale docente ed educativo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da contratti indivi- duali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa co- munitaria e del contratto collettivo nazionale vigente.
4. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività la- vorativa.
5. Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. È comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di recluta- mento che ne costituisce il presupposto.
6. L'assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 4 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro.
Art. 26 Realizzazione del PTOF mediante l’organico dell’autonomia
1. I docenti in servizio che ricoprono, in ciascuna istituzione scola- stica, i posti vacanti e disponibili di cui all’articolo 1, comma 63, della legge 13 luglio 2015, n. 107 appartengono al relativo organico del- l’autonomia e concorrono alla realizzazione del piano triennale del- l’offerta formativa tramite attività individuali e collegiali: di insegnamento; di potenziamento; di sostegno; di progettazione; di ricerca; di coordinamento didattico e organizzativo.
Art. 27 Profilo professionale docente
1. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze di- sciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodolo- gico-didattiche, organizzativo-relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed intera- genti, che si sviluppano col maturare dell’esperienza didattica, l’at- tività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I
SONO INTEGRATI DAL COMMA 1, DELL’ARTICOLO
41 DEL CCNL 2018
SOSTITUISCE L’ART. 26 DEL CCNL 2007
SOSTITUISCE L’ART. 27 DEL CCNL 2007
contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola.
INTEGRA L’ART. 28 DEL CCNL 2007 CHE RIMANE COMUNQUE VIGENTE E CHE SI TRASCRIVE NEL CORPO DEL NUOVO ARTICOLO DEL CCNL 2018
V. ART. 28 CCNL 2018,
COMMI 1 E 2
Art. 28 Attività dei docenti
1. Fermo restando l’articolo 28 del CCNL 29/11/2007 [V.OLTRE], l’ora- rio di cui al comma 5 di tale articolo può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il poten- ziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organiz- zative di cui al comma 4, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107/2015. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle sup- plenze sino a dieci giorni.
2. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 28, comma 8, del CCNL 29/11/2007, qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di le- zione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei mede- simi alunni nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti.
3. Il potenziamento dell’offerta formativa comprende, fermo re- stando quanto previsto dall’articolo 29 del CCNL 29/11/2007, le at- tività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell’offerta formativa, ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scola- stici, per l’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le predette attività sono retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non ricom- prese nell’orario di cui al presente articolo.
4. Le attività organizzative sono quelle di cui all’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165 del 2001, nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 83, della legge n. 107 del 2015.
ART. 28 – ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO
1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la pro- mozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell’offerta formativa.
2. Nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 – e, in particolare, dell’articolo 4 dello stesso Regolamento-, tenendo conto della disciplina contrattuale.
3. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato al comma 2.
4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico- educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle XX.XX. di cui all’art. 7.
5. Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi ex- tracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell’ambito del plesso di servizio.
6. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei
artistici e gli istituti d'arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario di in- segnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo, per la scuola dell'obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche.
7. Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti.
8. Per quanto attiene la riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n. 192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o d’istituto.
9. L'orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell'orario d'obbligo, può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.
10. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa o durante il periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica.
V. ART. 28 CCNL 2018,
COMMA 3
ART. 29 – ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di pro- grammazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.
3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono
costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compa- tibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.
ART. 30 – ATTIVITÀ AGGIUNTIVE E ORE ECCEDENTI
1. Le attività aggiuntive e le ore eccedenti d’insegnamento restano di- sciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e in- tegrative, attualmente vigenti all’atto delle stipula del presente CCNL.
ART. 31 – RICERCA E INNOVAZIONE
1. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definite modalità e criteri di utilizzazione di eventuali finanziamenti aggiuntivi destinati al sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa funzionali allo sviluppo dei processi d’innovazione e finalizzati alla va- lorizzazione del lavoro d’aula e al miglioramento dei livelli di appren- dimento.
2. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno altresì definite modalità e criteri di utilizzazione di eventuali risorse aggiuntive per le scuole che, sulla base di valutazioni oggettive operate dal sistema nazionale di valutazione, tengano conto delle condizioni iniziali di contesto finalizzate all’elevazione degli esiti formativi.
X. XXX. 0, XXXXX 592 E 593 DELLA LEGGE 295/2017 (IN APPENDICE NORMATIVA)
DA VERIFICARE ALLA LUCE DI QUANTO DISPOSTO IN MATERIA DALLA LEGGE 107/2015, ART. 1, COMMA 83
DA VERIFICARE ALLA LUCE DI QUANTO DISPOSTO IN MATERIA DALLA LEGGE 107/2015 (CHIAMATA PER
COMPETENZE)
ART.34–ATTIVITÀDICOLLABORAZIONECONILDIRIGENTESCOLASTICO
1. Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, in attesa che i connessi aspetti retributivi siano opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi, il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale docente retribuibili, in sede di contrattazione d'istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività ag- giuntive previste per le collaborazioni col dirigente scolastico di cui all’art. 88, comma 2, lettera e).
ART. 35 – COLLABORAZIONI PLURIME
1. I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari com- petenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo do- cente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi or- dinari di servizio.
ART. 36 – CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO
1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 28, il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la tito- larità della sede.
2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
ART. 37 – RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO IL 30 APRILE
1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nel- l'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi
didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il fun- zionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di con- tinuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il pre- detto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.
ART. 38 – PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE DOCENTE CHIAMATO A RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE
1. Nei confronti del personale docente chiamato a ricoprire cariche elettive, si applicano le norme di cui al d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e di cui all’art. 68 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Il personale che si av- valga del regime delle assenze e dei permessi di cui alle leggi pre- dette, è tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire dall'inizio dell'anno scolastico, alla scuola in cui presta servizio, apposita di- chiarazione circa gli impegni connessi alla carica ricoperta, da as- solvere nel trimestre successivo, nonché a comunicare mensilmente alla stessa scuola la conferma o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati.
2. Nel caso in cui il docente presti servizio in più scuole, la predetta dichiarazione va presentata a tutte le scuole interessate.
3. Qualora le assenze dal servizio derivanti dall'assolvimento degli impegni dichiarati non consentano al docente di assicurare la ne- cessaria continuità didattica nella classe o nelle classi cui sia asse- gnato può farsi luogo alla nomina di un supplente per il periodo strettamente indispensabile e, comunque, sino al massimo di un mese, durata prorogabile soltanto ove se ne ponga l'esigenza in re- lazione a quanto dichiarato nella comunicazione mensile di cui al comma 1, sempreché non sia possibile provvedere con altro perso- nale docente in soprannumero o a disposizione.
4. Per tutta la durata della nomina del supplente il docente, nei pe- riodi in cui non sia impegnato nell'assolvimento dei compiti connessi alla carica ricoperta, è utilizzato nell'ambito della scuola e per le esi- genze di essa, nei limiti dell'orario obbligatorio di servizio priorita- riamente per le supplenze e per i corsi di recupero.
5. La programmazione delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 non ha alcun valore sostitutivo della documentazione espressa- mente richiesta dal d.lgs. n. 267/2000, che dovrà essere prodotta tempestivamente dall'interessato.
ART. 39 – RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
1. L'Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all'atto dell'assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun in- segnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.
4. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
5. I criteri e le modalità di cui al comma 4, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative sono preventivamente comunicate dal MPI alle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 1, punto 1/b e verificate in un apposito incontro.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo; né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge. Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
9. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano in- compatibili con le attività d'istituto.
10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del d.lgs. n. 61/2000.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni contenute nell’O.M. n. 446/97, emanata in applicazione delle norme del CCNL 4 agosto 1995 e delle leggi n. 662/96 e n. 140/97, con le integrazioni di cui all’O.M. n. 55/98.
ART. 40 – RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
1. Al personale di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 4 dell’art. 25.
2. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del di- pendente sostituito.
3. In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un'unica solu- zione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni al- l'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ri- presa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è co- stituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare
medesimo.
Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'at- tività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordi- nario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile.
4. Il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rap- porto di lavoro a tempo indeterminato per effetto di specifiche di- sposizioni normative.
5. Gli insegnanti di religione cattolica sono assunti secondo la disciplina di cui all'art. 309 del d.lgs. n. 297 del 1994, mediante contratto di inca- rico annuale che si intende confermato qualora permangano le condi- zioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
6. Il rapporto di lavoro del personale di cui al precedente comma è costituito, secondo quanto previsto nei punti 2.3, 2.4, 2.5. del D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, possibilmente in modo da pervenire gra- dualmente a configurare, limitatamente alle ore che si rendano di- sponibili, posti costituiti da un numero di ore corrispondente all'orario d'obbligo previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
7. Il personale di cui al presente articolo, con orario settimanale in- feriore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all’elevazione del medesimo orario settimanale.
ART. 41 – DOCENTI CHE OPERANO NELL’AMBITO DEI CORSI DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
E DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER L’INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE
1. In sede di redazione dell’orario di servizio scolastico si terrà conto dell’esigenza di consentire la presenza nella sede universitaria dei docenti con compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializ- zazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie.
ART. 42 – SERVIZIO PRESTATO DAI DOCENTI PER PROGETTI CONCORDATI CON LE UNIVERSITÀ
1. Xxx si stipulino convenzioni tra Università, Direzioni generali re- gionali e scuole per progetti relativi all’orientamento universitario ed al recupero dei fuori corso universitari, ai docenti coinvolti in detti
progetti dovrà essere rilasciata idonea certificazione dell’attività svolta.
2. Su tali convenzioni il Direttore generale regionale fornisce alle XX.XX. informazione preventiva.
3. Le Università potranno avvalersi, a loro carico, di personale do- cente per il raggiungimento di specifiche finalità.
4. Nelle ipotesi del presente articolo i docenti interessati potranno porsi o in aspettativa non retribuita o in part- time annuale, o svol- xxxx queste attività in aggiunta agli obblighi ordinari di servizio, previa autorizzazione del dirigente scolastico.
ART. 43 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO DIDATTICO PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE
E DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA
1. Lo studente universitario in tirocinio si configura come una risorsa per la scuola che lo accoglie.
2. Esso può essere utilizzato in attività istituzionali in compresenza di un docente della scuola.
3. Lo studente universitario in tirocinio partecipa alle attività colle- giali e al/ai consigli della classe cui si appoggia e alle eventuali at- tività extracurriculari, quando previsto dal relativo programma di tirocinio, che vanno computate all’interno delle ore di tirocinio.
4. Al docente tutor, sono riconosciute le ore di lavoro aggiuntivo anche con modalità forfetaria ivi comprese le attività di raccordo con i docenti universitari o con i supervisori per i progetti di tirocinio; dei predetti impegni si terrà conto in sede di redazione dell’orario di servizio.
TITOLO IV - PERSONALE ATA
Art. 30 – Periodo di prova
1. Il personale ATA assunto in servizio a tempo indeterminato è sog- getto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
a) due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree A e A super;
b) quattro mesi per i restanti profili.
2. In base ai criteri predeterminati dall’Amministrazione, sono eso- nerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipen- denti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministra- zione pubblica, anche di diverso comparto.
3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene
N.B.: LA NORMA NON RIGUARDA LA NUOVA DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE INIZIALE E DEL RECLUTAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA (IL TIROCINIO IN QUESTO CASO RIGUARDA, INFATTI, SOGGETTI GIÀ LAUREATI)
SOSTITUISCE L’ART. 45 DEL CCNL 2007
conto del solo servizio effettivamente prestato.
4. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 20 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL del 29/11/2007.
5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.
6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può re- cedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preav- viso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministra- zione deve essere motivato.
7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il ricono- scimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione.
8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima men- silità ove maturati.
9. Il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza per una sola volta.
10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, du- rante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’amministrazione di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministra- zione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a do- manda, nella area o categoria e profilo professionale di provenienza.
11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’amministrazione di appartenenza.
ART. 44 – CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole spe- ciali statali, assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali,
strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente.
2. Tali funzioni sono assolte sulla base dei principi dell’autonomia scolastica di cui all’articolo 21 della legge n. 59/1997 dei regolamenti attuativi e delle conseguenti nuove competenze gestionali riorga- nizzate, in ogni istituzione scolastica, sulla base del principio gene- rale dell’unità dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei servizi tecnici, con il coordinamento del direttore dei servizi generali e amministrativi.
3. Il personale di cui al comma 1 è collocato nella distinta area pro- fessionale del personale A.T.A.
4. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determi- nato del personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del con- tratto collettivo nazionale vigente.
5. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del di- pendente sostituito.
6. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo ini- ziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività la- vorativa.
7. Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono con- dizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è re- golato dalla disciplina del presente CCNL. È comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di recluta- mento che ne costituisce il presupposto.
8. L'assunzione a tempo determinato o indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In que- st'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 6 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro.
ART. 46 – SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA
1. I profili professionali del personale ATA sono individuati dall’alle- gata tabella A. Le modalità di accesso restano disciplinate dalle di- sposizioni di legge in vigore, tranne per i requisiti culturali, che sono individuati dall'allegata tabella B.
2. Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle innovazioni organizzative, è articolato in cin- que aree comprendenti ciascuno uno o più profili professionali; la corrispondenza tra aree e profili è individuata nella successiva ta- bella C.
ART. 47 – COMPITI DEL PERSONALE ATA
1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:
a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di ap- partenenza;
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.
2. La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, se- condo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività. Le risorse utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, nell’anno scolastico 2002- 3, sulla base dell'applicazione dell’art. 50 del CCNI del 31.08.99. Esse saranno particolarmente finalizzate per l’area A per l’assolvi- mento dei compiti legati all’assistenza alla persona, all’assistenza agli alunni diversamente abili e al pronto soccorso.
ART. 48 – MOBILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA
1. I passaggi interni al sistema di classificazione di cui all’art. 46 pos- sono avvenire:
A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:
a) I passaggi del personale A.T.A. da un’area inferiore all’area im- mediatamente superiore avvengono mediante procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall’amministra- zione, le cui modalità saranno definite con la contrattazione inte- grativa nazionale, comunque nel rispetto di quanto sancito dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 1/99 e n. 194/2002.
b) Alle predette procedure selettive, collegate alla formazione, è
consentita la partecipazione anche del personale privo dei titoli di stu- dio previsti per il profilo professionale di destinazione – fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge – purché in possesso del titolo di studio stabilito dall’allegata tabella B per l’accesso al profilo di appar- tenenza o comunque del titolo che ha dato accesso al medesimo pro- filo, e fatto salvo, comunque, il possesso di un’anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo di appartenenza.
B) ALL’INTERNO DELL’AREA con le seguenti procedure:
Il passaggio dei dipendenti da un profilo all’altro all’interno della stessa area avviene mediante percorsi di qualificazione ed aggior- namento professionale, ovvero con il possesso dei requisiti culturali e/o professionali richiesti per l’accesso al profilo professionale cui si chiede il passaggio.
2. I passaggi di cui alle lettere A e B sono possibili nei limiti della dotazione organica e della aliquota di posti prevista a tal fine.
ART. 49 – VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI,
E DEI COLLABORATORI SCOLASTICI
1. Per dare attuazione alle disposizioni di cui al precedente articolo, il MPI attiverà procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall’Amministrazione e rivolto a tutti gli assistenti amministrativi e tecnici in servizio, per ricoprire posti di coordinatore amministrativo e tecnico, e rivolto a tutti i collaboratori scolastici in servizio per ricoprire i posti di collaboratore scolastico dei servizi.
ART. 50 – POSIZIONI ECONOMICHE PER IL PERSONALE ATA
1. Fino alla definizione della sequenza contrattuale di cui all’art. 62 e salva comunque la definizione delle procedure connesse agli artt. 48 e 49 del presente CCNL, si conviene che il personale a tempo in- determinato appartenente alle aree A e B della Tabella C allegata al presente CCNL possa usufruire di uno sviluppo orizzontale in una posizione economica finalizzata alla valorizzazione professionale, determinate rispettivamente in € 330 annui da corrispondere in tre- dici mensilità al personale dell'Area A, e in € 1000 annui da corri- spondere in tredici mensilità al personale dell'Area B.
2. L'attribuzione della posizione economica di cui al comma prece- dente avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della fre- quenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà for- mata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di
NOTE
cui all'art. 48 del presente CCNL.
L'ammissione alla frequenza del corso di cui sopra è determinata, ogni volta che sia attivata la relativa procedura, nella misura del 105% delle posizioni economiche disponibili.
2. L'attribuzione della posizione economica di cui al comma prece- dente avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della fre- quenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà for- mata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui all'art. 48 del presente CCNL.
L'ammissione alla frequenza del corso di cui sopra è determinata, ogni volta che sia attivata la relativa procedura, nella misura del 105% delle posizioni economiche disponibili.
3. Al personale delle Aree A e B cui, per effetto delle procedure di cui sopra, sia attribuita la posizione economica citata al comma 1, sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo, ulteriori e più complesse mansioni concernenti, per l'Area A, l'assi- stenza agli alunni diversamente abili e l'organizzazione degli inter- venti di primo soccorso e, per quanto concerne l'Area B, compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa, aderenti alla logica del percorso di valo- rizzazione compiuto, incarichi ai sensi dell'art. 47 del presente CCNL.
ART. 51 – ORARIO DI LAVORO ATA
1. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore, suddivise in sei ore conti- nuative, di norma antimeridiane, o anche pomeridiane per le isti- tuzioni educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali.
2. In sede di contrattazione integrativa d’istituto saranno disciplinate le modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell’orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi com- pensativi sulla base dei seguenti criteri:
- l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al- l’utenza;
- ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;
- miglioramento della qualità delle prestazioni;
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre am- ministrazioni;
- programmazione su base plurisettimanale dell’orario.
3. L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la presta-
zione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del re- cupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continua- tivo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.
4. In quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d'isti- tuto, le prestazioni eccedenti l'orario di servizio sono retribuite con le modalità definite in sede di contrattazione integrativa d’istituto.
ART. 52 – PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE
ATA CHIAMATO A RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE
1. Nei confronti del personale ATA chiamato a ricoprire cariche elet- tive si applicano le norme di cui al d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e di cui all’art. 68 del d.lgs. 30.03 2001, n. 165.
Il personale che si avvalga del regime delle assenze e dei permessi di cui alle leggi predette, è tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire dall'inizio dell'anno scolastico, alla scuola in cui presta ser- vizio, apposita dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica ricoperta, da assolvere nel trimestre successivo, nonché a comuni- care mensilmente alla stessa scuola la conferma o le eventuali va- riazioni degli impegni già dichiarati.
2. Nel caso in cui il dipendente presti servizio in più scuole, la pre- detta dichiarazione va presentata a tutte le scuole interessate.
3. La programmazione delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 non ha alcun valore sostitutivo della documentazione espressa- mente richiesta dal d.lgs. n. 267/2000, che dovrà essere prodotta tempestivamente dall'interessato.
ART. 53 – MODALITÀ DI PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO
1. All’inizio dell’anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno speci- fico incontro con il personale ATA. Il personale ATA, individuato dal dirigente scolastico anche sulla base delle proposte formulate nel sud- detto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l’assistenza agli alunni con disa- bilità, per la sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI ai sensi dell'ar- ticolo 7, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 66 del 2017.
Il dirigente scolastico, verificatane la congruenza rispetto al POF ed espletate le procedure di cui all’art. 6, adotta il piano delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è affidata al direttore dei servizi generali e amministrativi.
IL PRIMO CAPOVERSO È COSI’ SOSTITUITO DALL’ARTICOLO 41, COMMA
3 DEL CCNL 2018
2. In coerenza con le presenti disposizioni, possono essere adottate le sottoindicate tipologie di orario di lavoro eventualmente coesi- stenti tra di loro in funzione delle finalità e degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto:
a. Orario di lavoro flessibile:
- l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al- l’utenza. Una volta stabilito l’orario di servizio dell’istituzione sco- lastica o educativa è possibile adottare l’orario flessibile di lavoro giornaliero che consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavo- rative, secondo le necessità connesse alle finalità e agli obiettivi di ciascuna istituzione scolastica o educativa (piano dell’offerta for- mativa, fruibilità dei servizi da parte dell’utenza, ottimizzazione del- l’impiego delle risorse umane ecc.).
I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n. 1204/71, n. 903/77, n. 104/92 e d.lgs. 26.03.2001, n. 151, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non sia adottato dall’istituzione scolastica o educativa. Successivamente potranno anche essere prese in considerazione le eventuali necessità del personale – connesse a situazioni di tossi- codipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n. 266/91 – che ne faccia richiesta, compatibilmente con l’insieme delle esigenze del servizio, e tenendo anche conto delle esigenze prospettate dal restante personale.
b. Orario plurisettimanale:
- la programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro ordinario, è effettuata in relazione a prevedibili periodi nei quali si rileva un’esi- genza di maggior intensità delle attività o particolari necessità di servizio in determinati settori dell’istituzione scolastica, con speci- fico riferimento alle istituzioni con annesse aziende agrarie, tenendo conto delle disponibilità dichiarate dal personale coinvolto. Ai fini dell’adozione dell’orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri:
a. il limite massimo dell’orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può eccedere fino a un massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per non più di 3 settimane continuative;
b. al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i pe- riodi di maggiore e di minore concentrazione dell’orario devono es- sere individuati contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane nell’anno
scolastico.
Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell’orario di lavoro ordinario, oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.
c. Turnazioni:
- la turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell’ora- rio di servizio giornaliero e dell’orario di servizio settimanale su cinque o sei giorni per specifiche e definite tipologie di funzioni e di attività. Si fa ricorso alle turnazioni qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
I criteri che devono essere osservati per l’adozione dell’orario di la- voro su turni sono i seguenti:
- si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da co- prire a rotazione l’intera durata del servizio;
- la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
- l’adozione dei turni può prevedere la sovrapposizione tra il perso- nale subentrante e quello del turno precedente;
- un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche connesse alle attività di- dattiche e al funzionamento dell’istituzione scolastica;
- nelle istituzioni educative il numero dei turni notturni effettuabili nell’arco del mese da ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore ad otto. Il numero dei turni festivi effettuabili nell’anno da ciascun dipendente non può essere, di norma, superiore ad un terzo dei giorni festivi dell’anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nell’istituzione, il turno notturno è sospeso salvo comprovate esigenze dell’istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale;
- l’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo com- preso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n. 1204/71, n. 903/77, n. 104/92 e dal d.lgs. n. 151/2001 possono, a richiesta, essere esclusi dalla effettuazione di turni notturni. Hanno diritto a non essere utilizzate le lavoratrici dall’inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino a un anno.
3. L’orario di lavoro degli assistenti tecnici è articolato nel seguente modo:
a) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in compresenza del docente;
b) le restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione delle attrez- zature tecnico-scientifiche del laboratorio o dei laboratori cui sono addetti, nonché per la preparazione del materiale di esercitazione. Nei periodi di sospensione dell’attività didattica gli assistenti tecnici saranno utilizzati in attività di manutenzione del materiale tecnico- scientifico-informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di loro competenza.
ART. 54 – RITARDI, RECUPERI E RIPOSI COMPENSATIVI
1. Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.
2. In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del di- pendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un’ora di lavoro o frazione non inferiori alla mezza ora.
3. In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite.
4. Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero, può ri- chiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, com- patibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica.
5. Le predette giornate di riposo non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento, e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell’istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite.
6. L’istituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti.
ART. 55 – RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI
1. Il personale destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settima- nali è quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coin- volto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’amplia- mento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche:
- Istituzioni scolastiche educative;
- Istituti con annesse aziende agrarie;
- Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.
2. Sarà definito a livello di singola istituzione scolastica il numero, la tipologia e quant’altro necessario a individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai criteri di cui al comma 1.
ART. 57 – COLLABORAZIONI PLURIME PER IL PERSONALE ATA
1. Il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola. Tale colla- borazione non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola di ser- vizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico sentito il direttore dei servizi generali ed amministrativi.
ART. 58 – RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
1. Per il personale di cui al precedente art. 44, nelle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale mediante assunzione o trasfor- mazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica provinciale delle aree di personale a tempo pieno, con esclusione della qualifica di DSGA e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1; in parti- colare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun profilo professio- nale, da riservare a rapporti a tempo parziale, fermo restando il li- mite massimo del 25%, in relazione alle eventuali situazioni di
soprannumero accertate.
4. I criteri e le modalità di cui al comma 3, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, sono preventivamente comunicate dal MPI alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 1, punto 1/b, e verificate in un apposito incontro.
5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di or- ganico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può su- perare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati in tempo parziale.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa di cui al successivo comma 7. La domanda va presentata al dirigente scolastico entro i termini specificati dalla relativa O.M.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della setti- mana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del la- voro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge. Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ri- dotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgi- mento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
9. Al personale interessato è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incom- patibili con le attività d'istituto della stessa Amministrazione. L’as- sunzione di altro lavoro, o la variazione della seconda attività da parte del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, deve essere comunicata al dirigente scolastico entro 15 giorni.
10. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale e l'eventuale retribuzione in- dividuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un nu- mero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei la- voratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del d.lgs. n. 61/2000.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni di cui all’art. 39, comma 13.
ART. 59 – CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO
1. Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la tito- larità della sede.
2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
ART. 60 – RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
1. Al personale di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 40. Anche il personale ATA, ove ne ricorrano le condizioni, ha diritto al completamento dell’orario.
2. Le domeniche e le festività infrasettimanali ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il dipendente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile.
3. Il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rap- porto di lavoro a tempo indeterminato per effetto di specifiche di- sposizioni normative.
ART. 61 – RESTITUZIONE ALLA QUALIFICA DI PROVENIENZA
1. Il personale appartenente ad una qualifica ATA può, a domanda, essere restituito alla qualifica ATA di provenienza con effetto dal- l’anno scolastico successivo alla data del provvedimento di restitu- zione. Il provvedimento è disposto dal Direttore regionale scolastico della sede di titolarità.
2. Il personale restituito alla qualifica di provenienza assume in essa il trattamento giuridico ed economico che gli sarebbe spettato in caso di permanenza nella qualifica stessa.
LA PRECISAZIONE RIGUARDA I PERMESSI
RETRIBUITI PER PARTECIPAZIONE A CONCORSI OD XXXXX E PER
LUTTO
Art. 31 Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari
1. Il personale ATA, ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso re- tribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, docu- mentati anche mediante autocertificazione.
2. I permessi orari retribuiti del comma 1:
a) non riducono le ferie;
b) non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora;
c) sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio;
d) non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;
e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata del- l’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore;
f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell’anno scolastico, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
3. Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l’intera re- tribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordi- nario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al ri- proporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
5. Per il personale ATA il presente articolo sostituisce, l’articolo 15, comma 2 del CCNL del 29 /11/2007. Resta fermo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo.
Art. 32 Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge
1. I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.
2. Al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore orga- nizzazione dell’attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programma- zione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese.
3. In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.
4. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall’art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e dall’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, nonché ai permessi e congedi di cui all’art. 4, comma 1, della legge 53/2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva quanto previsto dall’art. 15, comma 1, II alinea, del CCNL 29/11/2007.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il dipendente che frui- sce dei permessi di cui al comma 4 comunica all’ufficio di apparte- nenza i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di per- messo può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.
6. Per il personale ATA il presente articolo sostituisce l’art. 15, comma 6 e comma 7 del CCNL del 29/11/2007.
V. NOTA AL PRECEDENTE ART. 15 DEL CCNL 2007
NORMA NUOVA
Art. 33 Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
1. Ai dipendenti ATA sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
3. I permessi orari di cui al comma 1:
a) sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre ti- pologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;
b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumula- tivamente per la durata dell’intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'in- cidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento econo- mico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzio- namento delle ore di permesso di cui al comma 1.
8. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di parti- colare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presen- tata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.
9. L’assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante atte- stazione, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
10. L’attestazione è inoltrata all’amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest’ultima, anche per via telematica, a cura
del medico o della struttura.
11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'ef- fettuazione i terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità la- vorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente ap- plicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo tratta- mento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l’assenza per malattia è giustificata mediante:
a) attestazione di malattia del medico curante individuato in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all’amministrazione se- condo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;
b) attestazione, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10.
12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l’incapa- cità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di im- pegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l’assenza è giustificata mediante le attestazioni di cui al comma 11, lett. b).
13. Nell’ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giusti- ficata dall’attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle pre- visioni dei commi 9, 10, 11.
14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I la- voratori interessati producono tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario, ove previsto. A tale certifi- cazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10, 11, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.
15. Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente CCNL o dai precedenti CCNL del comparto Scuola.
DI SEGUITO ALL’ARTICOLO SI RIPORTANO LE DISPOSIZIONI DEL CCNL 2007 CHE DISCIPLINANO LE RICHIAMATE INDENNITÀ.
NORMA NUOVA
Art. 34 Commissione per l’ordinamento professionale personale ATA
1. Le parti, nel concordare sull’opportunità di dover proseguire il pro- cesso di innovazione del sistema di classificazione professionale del personale ATA, affermano il loro impegno ad individuare le soluzioni più idonee a garantire in modo ottimale le esigenze organizzative e funzionali delle istituzioni scolastiche ed educative e quelle di ri- conoscimento e valorizzazione della professionalità del suddetto personale.
2. Le parti convengono sull’opportunità di prevedere una fase istrut- toria che consenta di analizzare l’attuale sistema di classificazione professionale al fine di verificare le possibilità di una sua evoluzione nella prospettiva di valorizzare le competenze professionali e assi- curare una migliore gestione dei processi lavorativi.
3. Per realizzare la fase istruttoria di cui al comma 2, in coerenza con le finalità indicate, è istituita, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, una specifica Commissione paritetica, presso l’ARAN e con la partecipazione di una rappresentanza del MIUR, alla quale sono affidati i seguenti compiti:
a) analisi delle caratteristiche dell’attuale sistema di classificazione professionale, anche in chiave di raffronto con quelli vigenti in altri settori pubblici e privati o in altre istituzioni scolastiche ed educative dei Paesi europei;
b) valutazione di efficacia ed appropriatezza di tale sistema, con ri- ferimento all’organizzazione del lavoro, alle funzioni e alla struttura delle istituzioni scolastiche;
c) verifica delle declaratorie di area, in relazione ai cambiamenti dei processi lavorativi, indotti dalle innovazioni di servizio o processo e dalle nuove tecnologie, ed alle conseguenti esigenze di fungibilità delle prestazioni e di valorizzazione delle competenze professionali;
d) verifica della possibilità di rappresentare e definire in modo in- novativo i contenuti professionali, di individuare nuove figure pro- fessionale, nell’ottica di sostenere i processi di cambiamento organizzativo e di incentivare comportamenti innovativi;
e) verifica del sistema di progressione economica all’interno delle aree al fine di valorizzare le competenze professionali acquisite e l’esperienza professionale maturata.
4. La Commissione concluderà i suoi lavori entro il prossimo mese di luglio, formulando proposte organiche alle parti negoziali sui punti indicati al comma 3.
TITOLO V - TRATTAMENTO ECONOMICO SEZIONE SCUOLA
Art. 35Incrementi degli stipendi tabellari
1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 2 del CCNL Scuola 4/8/2011, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata Tabella A1, con le decorrenze ivi sta- bilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’ap- plicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e con le de- correnze stabilite dall’allegata Tabella B1.
3. A decorrere dal 1/4/2018, l'indennità di vacanza contrattuale ri- conosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nell’allegata Tabella C1.
ART. 77 – STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
La struttura della retribuzione del personale docente, educativo ed
A.T.A. appartenente al comparto della Scuola si compone delle se- guenti voci:
Trattamento fondamentale:
a) stipendio tabellare per posizioni stipendiali;
b) posizioni economiche orizzontali;
c) eventuali assegni “ad personam”.
Trattamento accessorio
a) retribuzione professionale docenti;
b) compenso per le funzioni strumentali del personale docente;
c) compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive;
d) indennità di direzione dei DSGA;
e) compenso individuale accessorio per il personale ATA;
f) compenso per incarichi ed attività al personale ATA;
g) indennità e compensi retribuiti con il fondo d’istituto;
h) altre indennità previste dal presente contratto e/o da specifiche disposizioni di legge.
2. Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni.
3. Le competenze di cui ai commi precedenti aventi carattere fisso e continuativo sono corrisposte congiuntamente in unica soluzione mensile.
SOSTITUISCE L’ART. 78 DEL CCNL 2007
ART. 79 – PROGRESSIONE PROFESSIONALE
1. Al personale scolastico è attribuito un trattamento economico dif- ferenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi pre- visti dall'allegata Tabella 2, sulla base dell'accertato utile assolvi- mento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio; in caso contrario il passaggio alla posizione stipendiale superiore potrà essere ritar- dato, per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispe- cie e per i periodi seguenti:
a. due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una du- rata superiore ad un mese per il personale docente e in caso di so- spensione del lavoro di durata superiore a cinque giorni per il personale ATA;
b. un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un mese per il personale do- cente e fino a cinque giorni per il personale ATA.
Art. 80 – Tredicesima mensilità
1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato spetta una tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno.
2. L’importo della tredicesima mensilità è pari al trattamento fon- damentale spettante al personale nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.
3. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.
4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio pre- stato o frazione di mese superiore a 15 giorni.
5. I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento eco- nomico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per mo- tivi disciplinari.
6. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del tratta- mento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico.
Art. 36 Effetti dei nuovi stipendi
1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carat- tere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni pre- vedono un rinvio allo stipendio tabellare.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 (In- crementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previden- ziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1, nei confronti del personale comunque ces- sato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, del- l’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di de- cesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.
Art. 37 Elemento perequativo
1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui all’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sul personale già destinatario delle misure di cui all’art. 1, comma 12, legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché del maggiore impatto sui livelli retributivi più bassi delle misure di contenimento della dinamica retributiva, è riconosciuto al personale individuato nell’allegata Tabella D1 e nelle misure ivi indicate, un elemento perequativo mensile una tantum, in relazione ai mesi di servizio nel periodo 1/3/2018-31/12/2018. La frazione di mese superiore a quindici giorni dà luogo al riconoscimento dell’in- tero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è corrisposto lo sti- pendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
2. L’elemento perequativo di cui al comma 1 non è computato agli
effetti dell’articolo 36 (Effetti dei nuovi stipendi) comma 2, secondo periodo ed è corrisposto con cadenza mensile, analogamente a quanto previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo 1/3/2018- 31/12/2018.
3. Per i lavoratori in part-time, l’importo è riproporzionato in rela- zione al loro ridotto orario contrattuale. Detto importo è analoga- mente riproporzionato in tutti i casi di interruzione o sospensione
SOSTITUISCE L’ART. 81 DEL CCNL 2007
NORMA NUOVA
della prestazione lavorativa che comportino la corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.
4. Il personale destinatario di incarichi per supplenze brevi e saltua- rie percepisce l’elemento perequativo una tantum di cui al presente articolo, in un’unica soluzione, nell’ambito del contratto individuale stipulato con ciascuna Istituzione Scolastica, in relazione all’effettiva durata del servizio nel periodo indicato al comma 2, non applicando quanto previsto dal comma 1, relativamente alle frazioni di mese in- feriori o superiori ai quindici giorni.
DI SEGUITO ALL’ARTICOLO
SI RIPORTANO LE DISPOSIZIONI DEL CCNL 2007 CHE DISCIPLINANO LE RICHIAMATE INDENNITÀ.
Art. 38 Incrementi delle indennità fisse
1. Le indennità di cui al presente articolo sono confermate secondo la disciplina prevista nel CCNL 29/11/2007 e sono incrementate come di seguito indicato:
a) la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 83 del CCNL Scuola del 29/11/2007 è incrementata con la decorrenza e degli im- porti lordi per dodici mensilità indicati nell’allegata tabella E1.1;
b) la parte fissa dell’indennità di direzione dei DSGA di cui all’art. 56, comma 2 del CCNL Scuola del 29/11/2007 è incrementata con la decorrenza e dell’importo lordo annuo indicato nell’allegata ta- bella E1.2;
c) il compenso individuale accessorio per il personale ATA di cui al- l’art. 82 del CCNL Scuola del 29/11/2007, è incrementato con la de- correnza e degli importi lordi per dodici mensilità indicati nell’allegata tabella E1.3.
ART. 82 – COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO PER IL PERSONALE ATA
1. Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle isti- tuzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l’eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam.
2. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a de- correre dal 1/1/2006 il Compenso Incentivante Accessorio, di cui al comma 1, è incluso nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell’art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999.
4. A decorrere dal 31/12/2007, al fine di garantire la copertura dei futuri oneri derivanti dall’incremento dei destinatari della disciplina del trattamento di fine rapporto, è posto annualmente a carico delle disponibilità complessive del fondo dell’istituzione scolastica di cui
all’art. 84, comma 1, un importo pari al 6,91% del valore del Com- penso Incentivante Accessorio effettivamente corrisposto in ciascun anno. Conseguentemente, il fondo è annualmente decurtato del- l’ammontare occorrente per la copertura dei maggiori oneri per il personale che progressivamente sarà soggetto alla predetta disci- plina.
5. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determi- nato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni:
a. dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l’intera durata dell’anno scolastico;
b. dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
6. Nei confronti del direttore dei servizi generali ed amministrativi detto compenso viene corrisposto nell’ambito delle indennità di di- rezione di cui all’art. 56.
7. Il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
8. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
9. Nei casi di assenza per malattia si applica l’art. 17, comma 8, lettera a).
10. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che compor- tino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
11. Nei confronti del personale Ata con contratto part-time, il com- penso in questione è liquidato in rapporto all’orario risultante dal contratto.
12. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT).
13. A tutto il personale ATA a tempo determinato e indeterminato, a valere sulle risorse derivanti dalle economie realizzate nell’appli- cazione progressioni economiche di cui all’art. 7 del CCNL 7.12.2005 (22 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi per l’anno 2006) e dal contenimento della spesa del personale ATA (96,3 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi per l’anno 2007), è corrisposta un com- penso una-tantum pari a € 344,65 in ragione del servizio prestato nel biennio contrattuale 2006/07.
ART. 83 – RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI
1. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a de- correre dal 1/1/2006 la retribuzione professionale docenti, di cui al comma 1, è inclusa nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell’art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999.
3. A decorrere dal 31/12/2007, al fine di garantire la copertura dei futuri oneri derivanti dall’incremento dei destinatari della disciplina del trattamento di fine rapporto, è posto annualmente a carico delle disponibilità complessive del fondo dell’istituzione scolastica di cui all’art. 84, comma 1, un importo pari al 6,91% del valore della retri- buzione professionale docenti effettivamente corrisposta in ciascun anno. Conseguentemente, il fondo è annualmente decurtato dell’am- montare occorrente per la copertura dei maggiori oneri per il perso- nale che progressivamente sarà soggetto alla predetta disciplina.
4. Al personale docente ed educativo, a valere sulla quota aggiun- tiva per il solo anno 2005 di risorse derivanti dalle mancata appli- cazione delle funzioni tutoriali dei docenti (63,8 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi), è corrisposta una una-tantum pari a € 51,46 complessiva in ragione del servizio prestato da ciascun do- cente durante l’anno 2006.
ART. 56 – INDENNITÀ DI DIREZIONE E SOSTITUZIONE DEL DSGA
1. Ai DSGA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni edu- cative è corrisposta un’indennità di direzione come nella misura pre- vista dalla Tabella 9. La stessa indennità è corrisposta, a carico del fondo di cui all’art. 88, comma 2, lettera i), al personale che, in base alla normativa vigente, sostituisce la predetta figura professionale o ne svolge le funzioni.
2. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a de- correre dal 1/1/2006 l’indennità di direzione, di cui al comma 1, nella misura base indicata alla Tabella 9, è inclusa nel calcolo della quota utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell’art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999.
3. A decorrere dal 31/12/2007, al fine di garantire la copertura dei futuri oneri derivanti dall’incremento dei destinatari della disciplina del trattamento di fine rapporto, è posto annualmente a carico delle disponibilità complessive del fondo dell’istituzione scolastica di cui all’art. 84, comma 1, un importo pari al 6,91% del valore dell’indennità di direzione nella misura base effettivamente corrisposta in ciascun anno. Conseguentemente, il fondo è annualmente decurtato dell’am-
montare occorrente per la copertura dei maggiori oneri per il perso- nale che progressivamente sarà soggetto alla predetta disciplina.
4. Il direttore dei servizi generali ed amministrativi è sostituito, nei casi di assenza, dal coordinatore amministrativo che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze. Fino alla concreta e completa attivazione del profilo del coordinatore amministrativo, il DSGA è sostituito dall’assistente amministrativo con incarico conferito ai sensi dell’art. 47.
5. In caso di assenza del DGSA dall’inizio dell’anno scolastico, su posto vacante e disponibile, il relativo incarico a tempo determinato verrà conferito sulla base delle graduatorie permanenti.
Art. 39 Indennità per il DSGA che copra posti comuni a più istituzioni scolastiche
1. In attuazione dell’art. 2, comma 4 del CCNL relativo ai direttori dei servizi generali ed amministrativi delle scuole (DSGA) sottoscritto il 10/11/2014, gli effetti del predetto CCNL sono prorogati fino al ter- mine dell’anno scolastico nel corso del quale è adottato l’accordo in sede di conferenza unificata di cui all’art. 19, comma 5-ter del D.L. 6.7.2011, n. 98.
CCNL 10 NOVEMBRE 2014
Art. 2 – Indennità per il DSGA che copra posti comuni a più istituzioni scolastiche
1. Per gli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014, al DSGA che copra o abbia coperto posti assegnati in comune con più istituzioni sco- lastiche, per effetto delle misure di razionalizzazione di cui all’art. 19, commi 5 e 5-bis del D.L. n. 98/2011, compete, per i periodi di copertura dei relativi posti, una indennità mensile fissa e ricorrente, corrisposta per dodici mensilità, avente natura accessoria, di Euro 214,00 mensili lordi.
2. L’indennità di cui al comma 1, corrisposta in deroga all’art. 9, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, è omnicompren- siva; pertanto, non può farsi luogo alla corresponsione, in via ag- giuntiva, delle indennità di direzione, parte fissa, riferite alle istituzioni scolastiche sottodimensionate, fermo restando che la parte variabile della medesima indennità di direzione rimane a ca- rico del fondo d’istituto delle stesse istituzioni scolastiche sottodi- mensionate.
3. Per effetto di quanto previsto dall’art. 19, comma 5-ter del D.L.
n. 98/2011, la corresponsione dell’indennità ai sensi dei commi 1 e
NORMA TRANSITORIA. DI SEGUITO ALL’ARTICOLO SI RIPORTA IL TESTO DELL’ART. 2 DEL CCNL DEL 10 NOVEMBRE 2014
2 ha luogo anche per l’anno scolastico 2014-2015 e fino al termine dello stesso, qualora l’accordo in sede di conferenza unificata di cui al citato comma 5-ter non sia adottato nel corso del presente anno scolastico 2013-2014, in ogni caso previa verifica congiunta, operata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Mi- nistero dell’economia e delle finanze, delle disponibilità di bilancio a copertura dell’onere e nei limiti delle stesse.
4. Con ulteriore sessione negoziale, gli effetti del presente accordo potranno essere estesi anche ai successivi anni scolastici, ai sensi della normativa richiamata al comma 3.
5. Alla copertura dell’onere di cui al presente articolo si fa fronte con la quota dei risparmi di cui all’art. 19, comma 5-bis del D.L. n. 98/2011.
ART. 86 – COMPENSI ACCESSORI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO EX IRRE E MPI
1. Per l’erogazione di compensi per il trattamento accessorio da cor- rispondere al personale docente, educativo ed ATA in servizio presso gli ex IRRE e comandato nell’Amministrazione centrale e periferica del MPI, in base alle vigenti disposizioni, nonché al personale con incarico di supervisione nelle attività di tirocinio sono corrisposti compensi accessori nelle misure e secondo le modalità definite nel CCNI del 18.2.2003.
2. Al finanziamento dei compensi di cui al comma 1 sono destinate il 50% delle risorse di cui all’art. 18, ultimo periodo, del CCNL del 15 marzo 2001. La restante quota del 50% alimenta le risorse comples- sive per il finanziamento del fondo dell’istituzione scolastica di cui all’art. 84 del presente CCNL.
3. Le risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio finanziario alimen- tano le risorse complessive per il finanziamento del fondo dell’isti- tuzione scolastica di cui all’art. 84 del presente CCNL.
ART. 87 – ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA
1. Le ore eccedenti le 18 settimanali effettuabili, fino ad un massimo di 6 settimanali, del personale insegnante di educazione fisica nell’avvia- mento alla pratica sportiva, vanno individuate ed erogate nell’ambito di uno specifico progetto contenuto nel POF, progetto che può riguar- dare anche la prevenzione di paramorfismi fisici degli studenti.
2. Ferma restando la spesa complessiva sostenuta nel decorso anno scolastico, il compenso in parola può essere corrisposto, nella misura oraria, maggiorata del 10%, prevista dall’art. 70 del CCNL del 4.8.1995, ovvero in modo forfetario e riguardare solo docenti di educazione fisica
impegnati nel progetto in servizio nell’istituzione scolastica.
3. Ai docenti coordinatori provinciali per l’educazione fisica è erogato, nel limite orario settimanale del precedente comma 1, il compenso per le ore eccedenti con la maggiorazione prevista dal presente articolo.
Art. 40 Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa
1. A decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, confluiscono in un unico fondo, denominato “Fondo per il miglioramento dell’offerta forma- tiva”, le seguenti risorse, nei loro valori annuali già definiti sulla base dei precedenti CCNL e delle disposizioni di legge:
a) il Fondo per l’Istituzione Scolastica di cui all’art. 2, comma 2, primo alinea del CCNL 7/8/2014;
b) le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva di cui all’art. 2, comma 2, secondo alinea del CCNL 7/8/2014;
c) le risorse destinate alle funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 2, comma 2, terzo alinea del CCNL 7/8/2014;
d) le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA di cui all’art. 2, comma 2, quarto alinea del CCNL 7/8/2014;
e) le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica di cui all’art. 2, comma 2, quinto alinea del CCNL 7/8/2014;
f) le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei col- leghi assenti di cui all’art. 30 del CCNL 29/11/2007.
2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1, confluiscono altresì, con la medesima decorrenza ivi indicata, le seguenti ulteriori risorse, nei loro valori annuali già definiti sulla base di disposizioni di legge:
a) le risorse indicate nell’articolo 1, comma 126, delle legge 13 luglio 2015, n. 107, ferma rimanendo la relativa finalizzazione a favore della valorizzazione del personale docente sulla base dei criteri indicati al- l’articolo 22, comma 4, lettera c), punto c4) del presente CCNL;
b) le risorse di cui all’art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017, nel rispetto dei criteri di indirizzo di cui al comma 593 della citata legge.
3. Al fine di finanziare quota parte degli incrementi della retribuzione professionale docente di cui all’art. 38, il Fondo di cui ai commi 1 e 2 è ridotto stabilmente, per l’anno 2018 di 80,00 milioni di Euro e a de- correre dal 2019 di 100 milioni di Euro, anche a valere sulle disponibilità dell’art. 1, comma 126 della legge n. 107/2015, in misura pari a 70 milioni per il 2018, 50 milioni per il 2019 e 40 milioni a regime.
4. Il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui ai commi 1, 2 e 3 resta finalizzato a remunerare il personale per le seguenti finalità:
a) finalità già previste per il Fondo per l’Istituzione scolastica ai sensi
ISTITUZIONE DI UN NUOVO FONDO ONNICOMPRENSIVO
DI SEGUITO SI RIPORTA IL TESTO DELL’ART. 88 DEL
CCNL 2007
V. L’ART. 31 DEL CCNL 2007 E LA NORMA DI LEGGE IN APPENDICE NORMATIVA
dell’art. 88 del CCNL 29/11/2007;
b) i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva;
c) le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa;
d) gli incarichi specifici del personale ATA;
e) le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica;
f) i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi as- senti;
g) la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell’art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011;
h) le finalità di cui all’art 1, comma 593 della legge n. 205/2017.
5. Il fondo di cui al presente articolo è ripartito tra le diverse fi- nalità di cui al comma 4, in sede di contrattazione integrativa di livello nazionale ai sensi dell’art. 22, nei limiti e con le specifica- zioni di seguito indicate:
a) un finanziamento per le ore eccedenti di insegnamento per la sostituzione dei colleghi assenti atto a soddisfare i fabbisogni e, comunque, in misura non inferiore a quanto già destinato a tale utilizzo;
b) un finanziamento delle attività di recupero presso le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, atto a soddisfare i fab- bisogni e, comunque, in misura non inferiore a quanto già desti- nato a tale utilizzo ai sensi del CCNL 7/8/2014;
c) un finanziamento della valorizzazione dei docenti in misura pari alle risorse residue dell’art. 1, comma 126, della legge n. 107/2015, secondo quanto previsto dal comma 3;
d) un finanziamento degli incarichi specifici del personale ATA, in misura non inferiore a quanto già destinato a tale utilizzo.
6. Il contratto collettivo di cui al comma 5 è stipulato, di norma, con cadenza triennale e individua criteri di riparto che assicurino l’utilizzo integrale delle risorse disponibili in ciascun anno scola- stico, ivi incluse quelle eventualmente non assegnate negli anni scolastici precedenti. Queste risorse possono essere destinate anche a finalità diverse da quelle originarie.
7. Il contratto di cui al comma 5 definisce, altresì, i criteri di riparto tra le singole istituzioni scolastiche ed educative, sulla base dei seguenti parametri:
a) numero di punti di erogazione del servizio;
b) dotazione organica;
c) dotazione organica dei docenti delle scuole secondarie di se- condo grado, in relazione al criterio di cui al comma 4, lettera b);
d) aree soggette a maggiore rischio educativo;
e) ulteriori parametri dimensionali e di struttura utili per tenere conto della specificità e della complessità di particolari tipologie di istituzioni scolastiche ed educative.
ART. 88 – INDENNITÀ E COMPENSI A CARICO DEL FONDO D’ISTITUTO
1. Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche, or- ganizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale in- terno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, da definire in sede di contrattazione, in correla- zione con il POF, su delibera del consiglio di circolo o d’istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio dei docenti. La ripartizione delle risorse del fondo, dovrà tenere conto anche con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (eda, scuola ospeda- liera, carceraria, corsi serali, convitti). Per gli insegnanti la finalizza- zione delle risorse del presente articolo va prioritariamente orientata agli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di in- segnamento, di recupero e di potenziamento. La progettazione va ricondotta ad unitarietà nell’ambito del POF, evitando la burocra- tizzazione e le frammentazione dei progetti. Nella determinazione delle misure unitarie dei compensi dovrà essere posta particolare attenzione a costituire un ragionevole equilibrio tra le diverse com- ponenti della retribuzione.
2. Con il fondo sono, altresì, retribuite:
a. Il particolare impegno professionale “in aula” connesso alle in- novazioni e alla ricerca didattica, la flessibilità organizzativa e di- dattica che consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione ed a particolari forme di flessibilità dell’orario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dell’ora di lezione ed all’amplia- mento del funzionamento dell’attività scolastica, previste nel rego- lamento sull’autonomia. Per il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche che abbiano attivato la flessibi- lità organizzativa e didattica spetta un compenso definito in misura forfetaria in contrattazione integrativa d’istituto;
b. le attività aggiuntive di insegnamento. Esse consistono nello svol- gimento, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un mas- simo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa, con esclusione delle
attività aggiuntive di insegnamento previste dall’art. 70 del CCNL del 4 agosto 1995 e di quelle previste dal precedente art. 86. Per tali at- tività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5;
c. le ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo. Tali attività sono parte inte- grante dell’offerta formativa dell’istituto, sono programmate dal collegio dei docenti in coerenza con il POF e con i processi di valu- tazione attivati.
d. le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento. Esse consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle previste dall’art. 29, comma 3 – lettera a) del pre- sente CCNL eccedenti le 40 ore annue. Per tali attività spetta un com- penso nelle misure stabilite nella Tabella 5;
e. le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in pre- stazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse all’attuazione dell’autonomia. Per tali at- tività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 6;
f. i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organiz- zative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il com- penso per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 33 del presente CCNL;
g. le indennità di turno notturno, festivo, notturno-festivo con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 7;
h. l’indennità di bilinguismo e di trilinguismo, nei casi in cui non sia già prevista a carico di soggetti diversi dal MPI in base alla normativa vigente – nel qual caso potrà essere contrattata la relativa rivaluta- zione –, con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle mi- sure definite con la Tabella 8;
i. il compenso spettante al personale che in base alla normativa vigente sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni ai sensi dell’art. 56, comma 1, del presente CCNL, detratto l’importo del CIA già in godimento;
j. la quota variabile dell’indennità di direzione di cui all’art. 56 del presente CCNL spettante al DSGA con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 9;
k. compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d’istituto nell’ambito del POF;
l. particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni.
TITOLO VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 41 Disposizioni speciali per la Sezione Scuola
1. I contratti a tempo determinato del personale docente, educativo ed ATA devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie.
2. L’art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito:
“15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.”
3. Con riferimento all’art. 53, comma 1, del CCNL del 29/11/2007(Mo- dalità di prestazione dell’orario), il primo capoverso è così sostituito: “All’inizio dell’anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA. Il personale ATA, indi- viduato dal dirigente scolastico anche sulla base delle proposte for- mulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l’assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 66 del 2017”.
CAPO VI – LA FORMAZIONE
ART. 63 – FORMAZIONE IN SERVIZIO
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L’Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mo- bilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di con- corso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all’Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Mini- stro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare rife- rimento ai processi d’innovazione, mediante contrattazione, una for- mazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all’accrescimento delle
IL COMMA 1 INTEGRA I COMMI VIGENTI DELL’ART. 25 DEL CCNL 2007
N.B.: È NECESSARIA UNA PREVENTIVA VERIFICA DELLA COMPATIBILIÀ DELLE NORME DEL PRESENTE CAPO DEL CCNL 2007 CON QUANTO DISPOSTO DAL COMMA 124 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 107/2015, E DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI COMMI 115 E SEGUENTI RELATIVAMENTE ALLA DISCIPLINA DEL PERIODO DI FORMAZIONE E DI PROVA
competenze richieste dal ruolo.
2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Am- ministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comu- nitarie. Le somme destinate alla formazione e non spese nell'eser- cizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa destinazione. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finan- ziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti o programmate dal DSGA, sentito il personale ATA, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa.
ART. 64 – FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'ora- rio di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dal- l'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rim- borso delle spese di viaggio.
4. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del capo d'istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di aggiornamento or- ganizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università o da enti ac- creditati. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo for- mativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione dei profili professionali. In quest'ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario per raggiungere la sede dell’attività di formazione.
5. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le me- desime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.
6. Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile
con la qualità del servizio, un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 5.
7. Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell’orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione. Le predette opportunità di fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili. Il completamento della laurea e l’iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti diplomati in servizio hanno un carattere di priorità.
8. La formazione dei docenti si realizza anche mediante l’accesso a percorsi universitari brevi finalizzati all’integrazione dei piani di stu- dio in coerenza con esigenze derivanti dalle modifiche delle classi di concorso e degli ambiti disciplinari.
9. Il Ministero ricercherà tutte le utili convergenze con gli interlocu- tori istituzionali e le Università Italiane per favorire l’accesso al per- sonale interessato, ivi compreso il riconoscimento dei crediti formativi.
10. I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici regionali.
11. All’interno delle singole scuole, per il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea, a corsi di perfezionamento o a scuole di specializ- zazione, con particolare riferimento ai corsi utili alla mobilità pro- fessionale, alla riconversione e al reimpiego, il dirigente scolastico, nei limiti di compatibilità con la qualità del servizio, garantisce che siano previste modalità specifiche di articolazione dell’orario di la- voro.
12. Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all’apprendimento in rete e all’autoaggiornamento, con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica delle competenze.
13. A livello di singola scuola il dirigente scolastico fornisce un’in- formazione preventiva sull’attuazione dei criteri di fruizione dei per- messi per l’aggiornamento.
ART. 65 – LIVELLI DI ATTIVITÀ
1. Alle istituzioni scolastiche singole, in rete o consorziate, compete la programmazione delle iniziative di formazione, riferite anche ai contenuti disciplinari dell’insegnamento, funzionali al POF, indivi- duate sia direttamente sia all’interno dell’offerta disponibile sul ter- ritorio, ferma restando la possibilità dell’autoaggiornamento.
2. L’amministrazione scolastica regionale garantisce, su richiesta delle istituzioni scolastiche, servizi professionali di supporto alla pro- gettualità delle scuole, azioni perequative e interventi legati a spe- cificità territoriali e tipologie professionali.
3. All’amministrazione centrale competono gli interventi di interesse generale, soprattutto quelli che si rendono necessari per le innova- zioni, sia di ordinamento sia curriculari, per l’anno di formazione, per i processi di mobilità e di riqualificazione e riconversione professionale, per la formazione finalizzata all’attuazione di specifici istituti contrat- tuali, nonché il coordinamento complessivo degli interventi.
ART. 66 – IL PIANO ANNUALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
1. In ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deli- berato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali. Analogamente il DSGA predispone il piano di formazione per il per- sonale ATA.
Il Piano complessivo si può avvalere delle offerte di formazione pro- mosse dall’amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati. Il Piano si articola in ini- ziative:
• promosse prioritariamente dall’Amministrazione;
• progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con l’Università (anche in regime di convenzione), con le associazioni professionali qualificate, con gli Istituti di Ricerca e con gli Enti accreditati.
ART. 67 – I SOGGETTI CHE OFFRONO FORMAZIONE
1. Le parti confermano il principio dell’accreditamento degli enti e delle agenzie per la formazione del personale della scuola e delle istituzioni educative e del riconoscimento da parte dell’amministrazione delle iniziative di formazione.
2. Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola le medesime istituzioni scolastiche, le università, i consorzi universitari, interuniversitari e gli istituti pubblici di ricerca, ivi com-
presa l’Agenzia di cui all’art. 1, comma 610, della legge n. 296/2006. Il MPI può riconoscere come soggetti qualificati associazioni profes- sionali sulla base della vigente normativa.
3. Il Ministero, sulla base dei criteri sottoindicati e sentite le XX.XX., definisce le procedure da seguire per l’accreditamento di soggetti – i soggetti qualificati di cui al precedente comma sono di per sé accre- ditati – per la realizzazione di progetti di interesse generale. I criteri di riferimento sono:
• la missione dell’ente o dell’agenzia tenendo conto delle finalità contenute nello statuto;
• l’attività svolta per lo sviluppo professionale del personale della scuola;
• l’esperienza accumulata nel campo della formazione;
• le capacità logistiche e la stabilità economica e finanziaria;
• l’attività di ricerca condotta e le iniziative di innovazione meto- dologica condotte nel settore specifico;
• il livello di professionalizzazione raggiunto, anche con riferimento a specifiche certificazioni e accreditamenti già avuti e alla diffe- renza funzionale di compiti e di competenze;
• la padronanza di approcci innovativi, anche in relazione al mo- nitoraggio e alla valutazione di impatto delle azioni di forma- zione;
• il ricorso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
• la documentata conoscenza della natura e delle caratteristiche dei processi di sviluppo professionale del personale della scuola;
• la specifica competenza di campo in relazione alle aree proget- tuali di lavoro;
• la disponibilità a consentire il monitoraggio, l’ispezione e la va- lutazione delle singole azioni di formazione.
4. I soggetti qualificati di cui al comma 2 e i soggetti accreditati di cui al comma 3 possono accedere alle risorse destinate a progetti di in- teresse generale promossi dall’amministrazione.
5. Possono proporsi anche le istituzioni scolastiche, singole o in rete e/o in consorzio, sulla base di specifiche competenze e di adeguate infrastrutture.
6. La contrattazione decentrata regionale individua i criteri con cui i soggetti che offrono formazione partecipano ai progetti definiti a li- vello territoriale.
7. I soggetti qualificati, accreditati o proponenti corsi riconosciuti sono tenuti a fornire al sistema informativo, l’informazione, secondo moduli standard che saranno definiti, relativa alle iniziative proposte al per- sonale della scuola.
ART. 68 – FORMAZIONE IN INGRESSO
1. Per i docenti a tempo indeterminato di nuova assunzione l’anno di formazione trova realizzazione attraverso specifici progetti con- testualizzati, anche con la collaborazione di reti e/o consorzi di scuole.
2. L’impostazione delle attività tiene conto dell’esigenza di perso- nalizzare i percorsi, di armonizzare la formazione sul lavoro – con il sostegno di tutor appositamente formati – e l’approfondimento teo- rico assicurando adeguate condizioni di accoglienza.
3. Nel corso dell’anno di formazione sono create particolari oppor- tunità opzionali per il miglioramento delle competenze tecnologiche e della conoscenza di lingue straniere, anche nella prospettiva del- l’acquisizione di certificazioni internazionalmente riconosciute.
ART. 69 – FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SCUOLE IN AREE A RISCHIO O A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO O FREQUENTATE DA NOMADI
1. Per le scuole collocate nelle aree a rischio l’amministrazione pro- muove e sostiene iniziative di formazione in relazione agli obiettivi di prevenire la dispersione scolastica, di sviluppare la cultura della legalità, nonché di aumentare significativamente i livelli di successo scolastico, utilizzando metodi e tecniche di elevata efficacia, di for- mazione e di sostegno professionale facendo ricorso anche alle tec- nologie dell’informazione e della comunicazione.
2. Partecipano alle attività di formazione, in relazione ai progetti delle scuole coinvolte, gli insegnanti e il personale ATA. I corsi sono organizzati dalle scuole, singole o in rete, e si avvalgono della col- laborazione di soggetti qualificati o accreditati, nonché della coo- perazione di istituzioni ed enti presenti sul territorio.
3. Per gli insegnanti delle scuole collocate nelle aree a forte processo immigratorio, tenendo conto delle esperienze già realizzate l’ammini- strazione promuove l’organizzazione di seguenti attività formative:
• pronto intervento linguistico,
• corsi specifici sull’insegnamento della lingua italiana ad alunni ed adulti, di lingua nativa diversa dall’italiano,
• approfondimento delle tematiche dell’educazione interculturale,
• produzione e diffusione di materiali didattici.
4. A seguito di specifiche intese i corsi per l’insegnamento della lin- gua italiana ad allievi ed adulti, di lingua nativa diversa dall’italiano, possono anche essere offerti dalle Università come corsi di perfe- zionamento. Per la predisposizione di materiali per il pronto inter- vento linguistico e per la messa a disposizione di risorse didattiche
si fa ricorso alle tecnologie della comunicazione e dell’informazione.
5. Per l’impostazione e l’organizzazione delle attività le scuole e l’amministrazione si avvalgono della collaborazione di soggetti qua- lificati e/o accreditati, cooperano con le iniziative già realizzate o in corso da parte degli enti locali, delle associazioni espressione delle comunità di immigrati, delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato riconosciute.
ART. 70 – FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI CHE OPERANO IN AMBIENTI DI APPRENDIMENTO PARTICOLARI
1. Gli obiettivi delle iniziative di formazione finalizzata sono l’acqui- sizione e lo sviluppo di specifiche competenze per insegnanti che operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali delle scuola secondaria superiore, nelle sezioni presso gli ospedali e gli istituti penitenziari e l’attivazione delle condizioni per il pieno sviluppo delle politiche di formazione permanente. L’Amministrazione garantisce che specifiche iniziative siano rivolte ai docenti che operano o che intendano operare in tali settori.
2. I corsi mirano a diffondere la conoscenza dei diversi contesti e processi di apprendimento, ad accrescere la familiarità con le me- todologie attive di insegnamento, a sviluppare la padronanza delle strategie formative (modularità, riconoscimento dei crediti formativi e professionali, percorsi individuali di apprendimento, certificazione delle competenze).
3. In questa prospettiva il campo di azione potrà ampliarsi in rela- zione anche all’evoluzione dei processi di rinnovamento nel settore della formazione integrata e dei modelli di cooperazione tra l’istru- zione e la formazione professionale.
4. Per il settore delle scuole negli ospedali e negli istituti di preven- zione e pena il MPI realizza le necessarie intese, con i Ministeri della Salute e di Giustizia, per la programmazione, l’organizzazione e la finalizzazione delle attività.
ART. 71 – COMMISSIONE BILATERALE PER LA FORMAZIONE
1. Le Parti convengono che, entro 60 gg. dalla sottoscrizione defi- nitiva del presente CCNL, sia istituita una Commissione, tra il MPI e le XX.XX. firmatarie, che persegua l’obiettivo di programmare e rea- lizzare qualificate e certificate iniziative di formazione nazionale per il personale del comparto.
2. La costituzione della predetta Commissione non potrà compor- tare alcun onere aggiuntivo e la partecipazione alla stessa sarà a ti- tolo gratuito per tutti i componenti.