PARTE I – INQUADRAMENTO GIURIDICO/NORMATIVO
PARTE I – INQUADRAMENTO GIURIDICO/NORMATIVO PARTE II – CONTENUTI DEL CONTRATTO SINTETICO
Relatore: Arch. Xxxxx Xxxxxxx
PARTE I – INQUADRAMENTO GIURIDICO/NORMATIVO
XXXXXX’ UN CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE?
CODICE CIVILE: Art. 2222-‐2225-‐2230-‐2233
LEGGE NAZIONALE: L. 24/03/2012 n.27 (D.L. 24/01/2012 n.1)
CODICE DEONTOLOGICO: circolare n.125 del 31/10/2013 (dal 1 gennaio 2014)
Art. 2222 – Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.
Art. 2225 – Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo
Art. 2230 – Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.
Art. 2233 – Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene. […]
LEGGE 24 MARZO 2012, n.27 (D.L. 24 GENNAIO 2012, n.1)
Conversione, con modificazioni, del decreto-‐legge 24 gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture.
CAPO III -‐ SERVIZI PROFESSIONALI
Art. 9. Disposizioni sulle professioni regolamentate
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. […]
4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
CODICE DEONTOLOGICO
Ultima versione pubblicata con circolare del 29 ottobre 2013, n. 124: in vigore dal 1° gennaio 2014 (così come rettificato dalla circolare del 31 ottobre 2013, n. 125)
(con le modifiche all’art. 11 del 30/9/2015 e le modifiche all’art. 9 del 29/9/2016)
Art. 24. Contratti e Compensi
1. E’ fatto obbligo da parte del Professionista la definizione del contratto completo di preventivo del costo delle opere e degli oneri professionali da sottoscrivere dalle parti.
2. Il Professionista determina per iscritto nel contratto il compenso professionale, secondo criteri da specificare nel contratto, nel rispetto dell’Art. 2233 Codice Civile, e di ogni altra norma necessaria per lo svolgimento delle predette prestazioni professionali.
APPROFONDIMENTO OBBLIGO OPPURE OPPORTUNITA’?
CASSAZIONE
Cass. n. 8850/2004 – Il mandato professionale può essere conferito anche in forma verbale, dovendo in tal caso la relativa prova risultare, quantomeno in via presuntiva, da idonei indizi plurimi, precisi e concordanti; né, sotto altro profilo, la prova dell'attività asseritamente svolta in esecuzione del medesimo può ritenersi assolta mediante la dichiarazione unilaterale dal professionista resa, ai fini dell'emissione del parere di congruità sull'emessa parcella, al Consiglio dell'Ordine, attesa la mancanza in capo a quest'ultimo di alcun potere di accertamento al riguardo.
CASSAZIONE
Cass. n. 4705/2011 – Il mandato professionale per l'espletamento di attività di consulenza e comunque di attività stragiudiziale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, "ad substantiam" ovvero "ad probationem", potendo essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e potendo il giudice -‐ nella specie in sede di accertamento del relativo credito nel passivo fallimentare -‐ tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, ammettere l'interessato a provare, anche con testimoni, sia il contratto che il suo contenuto; inoltre, l'inopponibilità, per difetto di data certa ex art. 2704 c.c., non riguarda il negozio, ma la data della scrittura prodotta, pertanto il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall'ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso.
Cass. n. 408/2014 – In tema di contratto d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2233, primo comma, cod. civ., per la liquidazione del compenso del professionista (nella specie, curatore allo scomparso), ove il compenso stesso non sia stato pattuito tra le parti, né sia determinabile in base a tariffe o usi, il giudice deve acquisire il parere dell'associazione professionale di appartenenza.
CODICE CIVILE
Art. 2233 – […] Sono nulli, se non redat t i in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.
LEGGE 24 MARZO 2012, n.27 (D.L. 24 GENNAIO 2012, n.1)
Art. 62. Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari
1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti.
(comma così modificato dall'art. 37, comma 1, legge n. 221 del 2012)
CONCLUSIONI
IL CONTRATTO DI INCARICO E’ DEFINITO DALLE NORME SINO AD ORA ESPOSTE, CON IL CRITERIO DELLA GERARCHIA DELLE FONTI PREVISTO DALL’ORDINAMENTO GIURIDICO NAZIONALE.
L’ABROGAZIONE DELLA TARIFFA PROFESSIONALE AVVENUTA CON L’EMANAZIONE DEL D.L. 24 GENNAIO 2012, n.1, HA ELIMINATO UNA NORMATIVA PUNTUALE (SEPPUR INCOMPLETA) CHE COPRIVA (O POTEVA COPRIRE) IL CAMPO DELLE PRESTAZIONI DEFINENDO COMPITI, RESPONSABILITA’ E COMPENSI ANCHE SE NON DESCRITTI NEL CONTRATTO O IN ASSENZA DI UN CONTRATTO.
LA CONSEGUENZA E’ CHE OLTRE ALLA RIELABORAZIONE DEGLI ONORARI DOPO IL 24/01/2012 L’ARCHITETTO DEVE ADOPERARSI PER RICOSTRUIRE IL QUADRO STESSO DELLE COMPETENZE, DEI DOVERI E DEI DIRITTI.
LA FORMA SCRITTA DI CONTRATTUALIZZAZIONE DELL’INCARICO E’ SICURAMENTE QUELLA CHE MAGGIORMENTE TUTELA E GARANTISCE LE PARTI.
PERMETTE LA PUNTUALE DEFINIZIONE DEI CONTENUTI SPECIFICI CHE DISCIPLINANO L’ATTIVITA’ DEL PROFESSIONISTA INCARICATO RISPETTO AL COMPENSO PATTUITO E ALLE CARATTERISTICHE STESSE DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA.
CONSENTE DI ESPRIMERE TUTTA LA COMPLESSITA’ DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE, EVIDENZIANDONE IL GIUSTO VALORE ED ESALTANDO LE SPECIFICHE ED EFFETTIVE CAPACITA’ DELL’ARCHITETTO.
COSTRUIRE UN CONTRATTO DI INCARICO ED UN DISCIPLINARE NON E’ UN’INUTILE INCOMBENZA PER IL PROFESSIONISTA; XXX’ VICEVERSA RAPPRESENTARE UN’OPPORTUNITA’ PER RIAFFERMARE LA DIGNITA’ DEL PROPRIO LAVORO, OLTRE CHE MISURARE LE REALI INTENZIONI DEL PROPRIO CLIENTE.
LA TUTELA DEGLI IMPEGNI RECIPROCI ASSUNTI, DEI DIRITTI E DEI DOVERI STABILITI TRA LE PARTI, XXXX’ TANTO PIU’ ALTA QUANTO SARANNO ESAUSTIVI E DETTAGLIATI I CONTENUTI DEL CONTRATTO.
PARTE I – INQUADRAMENTO GIURIDICO/NORMATIVO
QUALI SONO LE “REGOLE” CHE DETERMINANO I CONTENUTI MINIMI?
CODICE DEL CONSUMO OBBLIGAZIONE DI MEZZI E DI RISULTATO
DEONTOLOGIA FRAMMENTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
GARANZIA DEL PAGAMENTO
CODICE DEL CONSUMO
D.L. 6 settembre 2005, n. 206
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
(G.U. n. 235 del 8 ottobre 2005 -‐ Supplemento Ordinario n. 162 -‐ Aggiornato al 16 settembre 2015)
Il codice del consumo, con particolare riferimento alle attività professionali, specifica:
Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITA’
Art. 3. Definizioni
1. Ai fini del presente codice ove non diversamente previsto, si intende per:
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;
c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario;
Titolo I – DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE IN GENERALE
Art. 33. Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore
1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: […]
d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
[…]
f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo;
g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
[…]
s) consentire al professionista di sostituire a sè un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest’ultimo;
[…]
Art. 34. Accertamento della vessatorietà delle clausole
[…]
4. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.
5. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l’onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
Art. 37-‐bis. Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie
(articolo introdotto dal D.L. 24 gennaio 2012, n.1 -‐ Titolo I-‐Concorrenza, Capo II-‐Tutela dei Consumatori, art. 5 -‐ G.U. n. 19 del 24 gennaio 2012 -‐ Supplemento Ordinario n. 18)
1. L’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e le camere di commercio interessate o loro unioni, d’ufficio o su denuncia, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorieta’ delle clausole inserite nei contrat t i tra professionist i e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, secondo le modalita’ previste dal regolamento di cui al comma 5. In caso di inottemperanza, a quanto disposto dall’Autorita’ ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorita’ applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l’Autorita’ applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.
OBBLIGAZIONE DI MEZZI E DI RISULTATO
Definizione
Nell’obbligazione di mezzi è dovuta esclusivamente un’attività lavorativa, conforme ai dati standard di diligenza e perizia, prescindendo dal conseguimento di una determinata finalità (es. rapporti di lavoro subordinati).
Nell’obbligazione di risultato si ha riguardo alla produzione di un’opera o di un servizio che rappresentano il risultato dell'attività, con una finalità specifica che prescinde dalla modalità e dai mezzi impiegati (es. rapporti di lavoro autonomi).
L'opinione prevalente in letteratura, sostiene che nonostante si tratti di vincoli strutturalmente diversi è convincimento diffuso che qualunque debitore è sempre vincolato ad una attività che ha come fine quello di trasferire nella sfera del creditore una utilità oggettiva apprezzabile.
La dottrina più attenta considera come un confine mobile quello che intercorre tra l'area delle obbligazioni di mezzi e delle obbligazioni di risultato.
In generale si tende ad escludere che la distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato metta in discussione l’unità del concetto dell’obbligazione, che nella sua essenza si traduce sempre in un dovere di comportamento riferito alla produzione di un risultato utile al creditore; ciò prevalentemente per due motivi:
-‐ non vi sono obbligazioni nelle quali il risultato non dipenda da un dovere di condotta.
-‐ non vi sono obbligazioni non orientate alla produzione di un risultato utile per il creditore.
Le decisioni della più recente giurisprudenza di legittimità, sono allo stesso modo orientate nell’affermare che non esistono obbligazioni nelle quali non sia presente un risultato.
La giurisprudenza di merito è da tempo orientata a qualificare l’obbligazione del Professionista tecnico (architetto, ingegnere, geometra) come obbligazione di risultato (Trib. Terni 3 gennaio 2001) e la stessa Suprema Corte, in un’isolata sentenza (Cass. 24 aprile 1996 n. 3879), si è schierata a favore di tale opinione.
Art. 1174 C.C. – Libro IV DELLE OBBLIGAZIONI – Titolo I DEL LAVORO AUTONOMO – Capo I Disposizioni preliminari – La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.
Responsabilità
La contrapposizione tra le due diverse categorie, ove se ne ammetta la configurabilità, rileverebbe sul piano della responsabilità.
Nelle obbligazioni di mezzi, precisamente, si applicherebbe la regola della responsabilità per colpa (il debitore non è responsabile se si è comportato diligentemente); nelle obbligazioni di risultato si applicherebbe, invece, la regola della responsabilità oggettiva, restando così irrilevante la diligenza impiegata dal debitore atteso che ciò che è dovuto è solo il risultato.
Art. 2236 C.C. – Libro V DEL LAVORO – Titolo III DEL LAVORO AUTONOMO – Capo II delle Professioni intellettuali – Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.
Cass. n. 22129/2008 – Con Cass. s.u. 28 luglio 2005 n. 15781 è stato chiarito che la distinzione tra obbligazioni “di mezzi” e “di risultato” è ininfluente ai fini della valutazione della responsabilità di chi riceve il compito di redigere un progetto di ingegneria o architettura: il mancato conseguimento dello scopo pratico avuto di mira dal cliente è comunque addebitabile al professionista, se è conseguenza di suoi errori commessi nella formazione dell'elaborato, che ne rendano le previsioni inidonee ad essere attuate.
DEONTOLOGIA
I CAPISALDI DELL’INCARICO E DEL CONTRATTO
Art. 11 (Legalità)
1. Il Professionista nell’esercizio della professione e nell’organizzazione della sua attività, è tenuto a rispettare le leggi dello Stato, l’ordinamento professionale e le deliberazioni dell’Ordine.
2. La concorrenza deve svolgersi secondo i principi stabiliti dall’ordinamento, comunitario e interno, e dalle norme deontologiche che lo attuano. E’ vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela con xxxx non conformi alla correttezza.
[…]
Art. 23 (Incarico professionale)
1. L’incarico professionale si configura come contratto di prestazione d’opera intellettuale, ai sensi dell’Art. 2222 e seguenti del Codice Civile; qualunque sia la forma contrattuale che lo regola, è ordinato sulla fiducia e deve conformarsi al principio di professionalità specifica. Esso dovrà essere redatto in forma scritta e dovrà contenere quanto definito all’Art. 24.
[…]
Art. 24 (Contratti e Compensi)
1. E’ fatto obbligo da parte del Professionista la definizione del contratto completo di preventivo del costo delle opere e degli oneri professionali da sottoscrivere dalle parti.
2. Il Professionista determina per iscritto nel contratto il compenso professionale, secondo criteri da specificare nel contratto, nel rispetto dell’Art. 2233 Codice Civile, e di ogni altra norma necessaria per lo svolgimento delle predette prestazioni professionali.
3. Il Professionista deve definire nel contratto, preventivamente ed esplicitamente con il Committente i criteri di calcolo per il compenso per la propria prestazione, rendendo noto al Committente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; deve altresì indicare i dat i della polizza assicurativa per eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al committente in forma scritta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese oneri e contributi. Il Committente dovrà inoltre essere edotto dal Professionista dell’esistenza delle presenti norme deontologiche.
4. Il Professionista è tenuto a comunicare al Committente per iscritto, ogni variazione del compenso dovuta a cause impreviste ed imprevedibili tali da modificare le originarie pattuizioni dell’incarico.
(segue) Art. 24 (Contratti e Compensi)
5. Il Professionista potrà chiedere nel contratto la corresponsione di anticipi parametrati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili nonché di acconti sugli onorari commisurati alla quantità e complessità della prestazione professionale oggetto dell’incarico rispetto alla misura del compenso pattuito.
6. Il Professionista, ove non previste forfettariamente o a percentuale, cura la rendicontazione delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare la nota dettagliata delle spese sostenute e degli acconti ricevuti.
7. La richiesta di compensi, di cui ai comma 1° e 3° del presente articolo, palesemente sottostimati rispetto all’attività svolta, o l’assenza di compensi, viene considerata pratica anticoncorrenziale scorretta e distorsiva dei normali equilibri di mercato e costituisce grave infrazione disciplinare.
8. Il Professionista, in caso di mancato pagamento, non può chiedere un compenso maggiore di quello già concordato, salvo che non ne abbia fatto espressa riserva.
Art. 25 (Accettazione dell’incarico)
1. Il Professionista deve far conoscere tempestivamente al committente la sua decisione di accettare o meno l’incarico.
QUANDO NON SI DEVE ASSUMERE UN INCARICO
Art. 8 (Competenza e diligenza)
1. Il Professionista non deve accettare incarichi che non possa svolgere con la necessaria competenza e con un’organizzazione adeguata.
[…]
3. Il Professionista deve svolgere l’attività professionale secondo scienza, coscienza e con perizia qualificata. Il Professionista ha l’obbligo di rifiutare l’incarico quando riconosca di non poterlo svolgere con sufficiente cura e con specifica competenza.
Art. 14 (Rapporti con i committenti)
1. […] Il Professionista deve eseguire diligentemente l’incarico conferitogli, purché questo non contrast i con l’interesse pubblico e fatta salva la propria autonomia intellettuale e tecnica.
2. Il Professionista deve rapportare alle sue effettive possibilità d'intervento ed ai mezzi di cui può disporre, la quantità e la qualità degli incarichi e deve rifiutare quelli che non può espletare con sufficiente cura e specifica competenza.
[…]
Art. 16 (Partecipazione a commissioni e giurie di concorso)
[…]
4. Il Professionista che a qualunque titolo abbia partecipato alla programmazione e definizione di atti e/o fasi delle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto servizi tecnici, nel rispetto delle relative competenze professionali, è tenuto ad astenersi dal concorrere alle medesime.
[…]
Art. 3 (Obblighi nei confronti del pubblico interesse)
2. Il Professionista nell’esercizio della professione deve vigilare con diligenza sull’impatto che le opere da lui realizzate andranno a provocare sulla società e sull’ambiente.
3. Il Professionista, per l'attività urbanistico-‐edilizia svolta nell'esercizio della propria attività professionale, deve rispettarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
Art. 23 (Incarico professionale)
[…]
3. Il Professionista deve rifiutarsi di accettare l’incarico o di prestare la propria attività quando possa fondatamente desumere da elementi conosciuti che la sua attività concorra a operazioni illecite o illegittime.
4. Il Professionista non deve mai assumere incarichi in condizioni di incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti e del presente codice deontologico.
INTERRUZIONE DI INCARICO
Art. 6 (Indipendenza)
1. Nell’esercizio dell’attività professionale il Professionista ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, e di difenderla da condizionamenti di qualunque natura.
Art. 28 (Cessazione dell’incarico)
1. Il Professionista non deve proseguire l’incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionarne la condotta.
2. Il Professionista non deve proseguire l’incarico se la condotta o le richieste del committente ne impediscono il corretto svolgimento.
3. Il Professionista che non sia in grado di proseguire l’incarico con specifica competenza, per sopravvenute modificazioni alla natura e difficoltà della prestazione, ha il dovere di informare il committente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista.
4. Il Professionista deve avvisare tempestivamente il Committente della cessazione dell’incarico e metterlo in condizione di non subire pregiudizio.
RINUNCIA ALL’INCARICO IN CORSO
Art. 29 (Rinuncia all’incarico)
1. Il Professionista, fatto salvo quanto previsto dalla legge o dall’accordo stipulato, in caso di rinuncia all’incarico, deve dare al committente un preavviso e deve metterlo in condizione di non subire pregiudizio. Deve inoltre prendere provvedimenti idonei a non danneggiare i colleghi in caso di incarico di gruppo e i colleghi che lo sostituiranno.
2. Il Professionista, in caso di irreperibilità del Committente, deve comunicare la rinuncia all’ultimo domicilio conosciuto dello stesso a mezzo raccomandata A/R e con l’adempimento di tale formalità, fatti salvi gli obblighi di legge e/o patti, è esonerato da qualsiasi altra attività.
RAPPORTI CON IL COMMITTENTE
Art. 24 (Contratti e Compensi)
1. […] definizione del contratto completo di preventivo […]
3. […] deve definire nel contratto, preventivamente ed esplicitamente con il Committente i criteri di calcolo per il compenso […]
4. […] comunicare al Committente per iscritto, ogni variazione […]
5. […] chiedere nel contratto la corresponsione di anticipi […]
6. […] cura la rendicontazione delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare la nota dettagliata […]
CODICE DEL CONSUMO -‐ D.L. 6 settembre 2005, n. 206
Art. 27bis (Codici di condotta)
1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali possono adottare, in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici, appositi codici di condotta che definiscono il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tali codici con l'indicazione del soggetto responsabile o dell'organismo incaricato del controllo della loro applicazione.
[…]
Art. 14 (Rapporti con i committenti)
1. Il rapporto con il Committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà e correttezza. […]
[…]
3. Il Professionista non può, senza l'esplicito assenso del committente, essere compartecipe nelle imprese, società e ditte fornitrici dell'opera progettata o diretta per conto del committente. Nel caso abbia ideato o brevettato procedimenti costruttivi, materiali, componenti ed arredi proposti per i lavori da lui progettati o diretti, è tenuto ad informare il committente.
[…]
Art. 2 (Professionalità specifica)
[…]
3. Ove non esegua personalmente la prestazione, il ricorso a collaboratori e, più in generale l’utilizzazione di una stabile organizzazione, deve avvenire sotto la propria direzione e responsabilità.
Art. 5 (Lealtà e correttezza)
1. Il Professionista deve basare sulla lealtà e correttezza i rapporti e lo svolgimento della sua attività nei confronti del proprio Ordine professionale, del committente, dei colleghi e dei terzi a qualunque titolo coinvolti.
[…]
Art. 8 (Competenza e diligenza)
[…]
2. Il Professionista deve comunicare al committente le circostanze ostative della prestazione richiesta al loro verificarsi, proponendo l’ausilio di altro professionista.
[…]
Art. 27 (Esecuzione dell’incarico)
[…]
2. Il Professionista deve, tempestivamente, informare il committente, con semplicità e chiarezza, sugli elementi essenziali dell’incarico, del suo svolgimento e di ogni sua evoluzione. In particolare, è tenuto a:
a) informare il committente sulle possibili conseguenze della prestazione richiesta in tutti i profili connessi all’incarico affidatogli e se del caso, proporre al committente soluzioni alternative;
b) rettificare gli errori, le inesattezze o le omissioni eventualmente commessi nello svolgimento della prestazione.
3. Il Professionista, qualora debba superare i limiti pattuiti dell’incarico conferitogli, è tenuto ad informare preventivamente il Committente e ottenere esplicita autorizzazione concordando modalità e compensi.
Art. 32 (Interferenza tra interessi economici e professione)
1. Costituisce indebita interferenza tra interessi economici e professione, rilevante ai sensi degli artt. 5 e 6, il comportamento del Professionista che stabilisce con imprese e società patti attinenti i servizi da queste ultime rese a favore del proprio committente.
RAPPORTI CON I COLLEGHI
Art. 19 (Rapporti con xxxxxxxx)
1. Il rapporto tra colleghi deve essere sempre improntato a correttezza e lealtà.
2. Il Professionista chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega, deve preventivamente accertarsi con il committente che la sostituzione sia stata tempestivamente comunicata per iscritto al collega, informare per iscritto il collega stesso ed accertarsi del contenuto del precedente incarico.
Il Professionista prima di svolgere l’incarico dovrà verificare in contraddittorio con il collega esonerato le prestazioni già svolte al fine di definire le reciproche responsabilità e salvaguardare i compensi fino ad allora maturati. Il Professionista in tal caso sostituito, salvo documentato impedimento, deve adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il prosieguo dell’opera. Sono fatti salvi i diritti d'autore.
3. L'iscritto deve astenersi da apprezzamenti denigratori nei confronti di un collega. […]
6. Il Professionista che ritenga di promuovere causa per motivi professionali contro un Collega, deve informare preventivamente il Consiglio dell'Ordine di appartenenza del Collega.
Art. 26 (Incarico congiunto)
1. Il Professionista che riceve un incarico congiunto deve stabilire rapporti di fattiva collaborazione nel rispetto dei relativi compiti e competenze professionali. In particolare, oltre ad attenersi a quanto stabilito dal presente codice deontologico:
a) deve concordare la condotta nonché le prestazioni da svolgere;
b) deve evitare di stabilire contatti diretti con il committente senza una intesa preventiva con il collega;
c) deve astenersi da atti e comportamenti tendenti ad attirare il committente nella propria sfera professionale.
SANZIONI
Art. 30 (Inadempimento)
1. Costituisce infrazione disciplinare il mancato o non corretto adempimento dell’incarico professionale quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli obblighi professionali e contrattuali.
FRAMMENTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Circolare C.N.A.P.P.C. del 5 dicembre 2012, n. 145
[…] una consistente frammentazione di tutte le prestazioni -‐ dal rilievo alla definizione delle prime bozze preliminari di progetto, dalla stesura dell'esecutivo alla direzione dei lavori -‐ potrebbe ridurre contenziosi nel caso di interruzione dell'incarico.
GARANZIA DEL PAGAMENTO
Cass. n. 230/2016
[…] il professionista che agisca per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l'onere di dimostrare l’”an” del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso (cfr., in terminis, Cass. n. 2176 del 1997 e Cass. 13.4.1999 n. 3627). […]
La parcella corredata dal parere espresso dal competente Consiglio dell’Ordine di appartenenza ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice esclusivamente ai fini della pronuncia dell’ingiunzione.
La stessa parcella liquidata (sulla quale l'organo associativo si limita ad esprimere un parere di congruità, senza effettuare controllo alcuno di effettività e di consistenza quanto alla prestazione) costituisce invece semplice dichiarazione unilaterale del professionista nel successivo giudizio in contraddittorio: il Professionista in favore del quale l’ingiunzione è stata emessa assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia stata contestazione da parte dell’opponente.
Non è richiesto che la contestazione mossa dall’opponente sia specifica: ogni contestazione, anche generica, è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-‐dovere di dar corso alla verifica della fondatezza della contestazione e, correlativamente, a far sorgere per il professionista l’onere probatorio in ordine tanto all’attività svolta quanto alla corretta applicazione della pertinente tariffa.
In altri termini (secondo la Suprema Corte) l’eccezione formulata dall’opponente di inesistenza del mandato contiene in sé in modo implicito quella di contestazione anche del quantum del credito vantato dalla parte: quindi il Giudice dell’opposizione, che riconosca un credito di ammontare inferiore a quello per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo, non emana una pronuncia che va oltre i limiti delle pretese fatte valere dalle parti e quindi non viola l’art. 112 c.p.c.