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OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L’ESERCIZIO E LO SVILUPPO DELLA FUNZIONE DI SORVEGLIANZA E AUDIT DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA – ID 2405
I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: xxx.xxxxxx.xx; xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
II TRANCHE DI CHIARIMENTI
9) Domanda
Con riferimento al punto 7.3 del capitolato d’oneri e, in particolare, ai requisiti in caso di partecipazione a più lotti, nonché all’indicazione “si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati” - riportata a pagina 17 - si chiede di specificare se detti requisiti debbano essere posseduti in forma cumulata (ad esempio, con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria: in caso di partecipazione e aggiudicazione dei Lotti 1 e 2, aver realizzato, nel triennio antecedente la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, un fatturato globale medio annuo almeno pari al 30% del valore annualizzato del massimale in euro del Lotto 1, cui occorra sommare il 30% del valore annualizzato del massimale in euro del fatturato del Lotto 2) o se sia sufficiente il possesso dei requisiti previsti per la partecipazione al Lotto più elevato, che ovviamente ricomprendono anche quelli del Lotto di minor valore.
Risposta
Come precisato nel par. 7.3 del Capitolato d’Oneri “Requisiti in caso di partecipazione a più lotti”, ai fini della “partecipazione alla gara”, si richiede al concorrente il possesso di “requisiti di partecipazione in misura almeno pari al valore del lotto più alto per il quale si presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.)”. Ai fini dell’“aggiudicazione”, invece, al concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti è richiesto il “possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti”. Pertanto, con riferimento all’esempio riportato nella richiesta di chiarimento, relativamente al requisito di capacità economica e finanziaria:
- in caso di partecipazione ad entrambi i lotti 1 e 2, è sufficiente, da parte del concorrente, aver realizzato, nel triennio antecedente la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, un fatturato globale medio annuo almeno pari al 30% del valore annualizzato del massimale in euro del lotto più alto tra quelli al quale si intende partecipare, ovvero pari a € 3.850.854,00 (lotto 2);
- in caso di aggiudicazione di entrambi i lotti 1 e 2, il concorrente risultato aggiudicatario dovrà dimostrare di aver realizzato, nel triennio antecedente la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, un fatturato globale medio annuo almeno pari al 30% del valore annualizzato del massimale in euro del lotto 1, ovvero di € 3.121.140,00, e del Lotto 2, ovvero di € 3.850.854,00, quindi complessivamente pari a € 6.971.994,00.
10) Domanda
Nel caso in cui una impresa si aggiudichi i Lotti 1 e/o 2, è possibile che la stessa impresa realizzi servizi relativi ad ordinativi afferenti ai Lotti 3 e 4, in subappalto delle imprese aggiudicatarie di questi ultimi Lotti?
Risposta
Non è ammesso. Al par. 3 del Capitolato d’Xxxxx è precisato quanto segue: “È previsto un vincolo di partecipazione tra i lotti “Grandi Autorità di Audit” (Lotti 1 e 2) e i lotti “Piccole Autorità di Audit” (Lotti 3 e 4). Ciascun operatore potrà presentare offerta per uno o entrambi i lotti 1 e 2 “Grandi Autorità di Audit”, oppure in alternativa per uno o entrambi i lotti 3 e 4 “Piccole Autorità di Audit”. Qualora il concorrente inserisse a Sistema offerte per entrambe le tipologie di lotti, si terrà conto solo dell’/e offerta/e presentata/e sul/i Lotto/i “Grandi Autorità di Audit”, e l’/le offerta/e presentata/e sul/i lotto/i “Piccole Autorità di Audit” non verranno aperte/esaminate.”
11) Domanda
Con riferimento al punto 5.9 “Profili professionali e gruppi di lavoro”, del capitolato tecnico, e ai requisiti minimi che devono essere posseduti dagli esperti del gruppo di lavoro, si chiede se l’anzianità lavorativa da computarsi successivamente dalla data di conseguimento del diploma di laurea, possa essere maturata e, quindi, computata come valida anche dopo la laurea triennale (e prima della laurea magistrale), fermo restando il possesso della laurea magistrale (ovvero specialistica, o del vecchio ordinamento) quale requisito minimo che deve essere posseduto al momento dell’impiego nell’affidamento.
Risposta
Non si ritiene possibile; difatti, come precisato nel par. 5.9 del Capitolato Tecnico per i diversi profili professionali, l’anzianità lavorativa va computata successivamente al conseguimento “del “diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento)””.
12) Domanda
Con riferimento al Lotto 5, si chiede conferma che l’aver eseguito e completato un servizio di supporto tecnico ad un organismo intermedio dell’AdG del Programma operativo FEAMP 2014-2020, non configuri una situazione di conflitto di interesse e, quindi, di incompatibilità alla partecipazione secondo quanto prescritto al punto 7.1 del capitolato d’oneri (“requisiti di idoneità”).
Risposta
Non si conferma in quanto gli Organismi Intermedi sono assimilabili alle Autorità di Gestione/Certificazione. L’Organismo Intermedio, infatti, è un organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni (cfr. art. 2 e 123 del Reg. UE 1303/2013).
13) Domanda
Si chiede di specificare come saranno valutate le eventuali situazioni di conflitto di interesse (di cui al punto 25. del capitolato d’oneri “ordini di acquisto”) nel caso in cui l’aggiudicatario risulti un RTI di due o più imprese. Più in particolare si chiede se, nella fase di affidamento di ciascun singolo Ordine di Acquisto, le incompatibilità saranno valutate in capo all’RTI nel suo complesso, o in capo alle singole imprese del RTI, ovvero se sarà consentito lo svolgimento delle attività dell’ordinativo alle sole imprese del raggruppamento in possesso autonomamente dei requisiti di partecipazione, che non presentano situazioni di conflitto di interesse. Quest’ultima interpretazione, oltre a favorire la partecipazione alla gara dei raggruppamenti di imprese, assicura maggiore qualità dei processi di assegnazione degli ordinativi (consentendo il ricorso con più alta frequenza ai migliori in graduatoria) e risulterebbe pienamente coerente con i principi espressi dall’art. 48, comma 19, del codice degli appalti, che consente il recesso di una o più imprese per esigenze organizzative.
Risposta
Si ribadisce quanto previsto nel richiamato par. 25 del Capitolato d’Oneri ovvero che: “In caso di partecipazione nelle forme di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, l’insussistenza delle situazioni di conflitto di interessi sopra elencate dovrà essere accertata nei confronti di ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE, ovvero di ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.” La regola appena espressa è volta a garantire al massimo l’assenza di incompatibilità del Fornitore nel suo complesso.
14) Domanda
Con riferimento al capitolo 25) Ordini di Acquisto ed alle condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell’Accordo Quadro eseguirà le prestazioni ed in particolare con riferimento all’incompatibilità ove viene richiesto a ciascuna Amministrazione di verificare la non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse derivanti da:
A. l’essere beneficiario di fondi a valere sui Programmi operativi 2014-2020 e/o 2021/2027 oggetto del lotto di riferimento e afferenti all’ADA che richiede l’Ordine di Acquisto; per garantire l’assenza di conflitti di interesse, l’incompatibilità è estesa ai componenti del gruppo di lavoro e ai loro parenti e affini;
B. lo svolgimento di incarichi a favore di beneficiari di fondi a valere sui Programmi operativi 2014/2020 e/o 2021/2027 oggetto del lotto di riferimento e afferenti all’ADA che richiede l’Ordine di Acquisto;
C. lo svolgimento di incarichi a favore di Autorità di Gestione/Certificazione a valere sui programmi operativi 2014/2020 e/o 2021/2027 oggetto del lotto di riferimento e afferenti all’ADA che richiede l’Ordine di Acquisto.
Si chiede di sapere in relazione alle fattispecie di seguito indicate se tali situazioni siano suscettibili di potenziali conflitti di interesse o meno ai sensi del disciplinare o se invece l’interpretazione riportata dalla scrivente sia consentita:
1. qualora un proponente abbia svolto assistenza tecnica all’ADA di una Regione Italiana, ad esempio per un programma CTE, o per un programma POR nelle more della Gara in oggetto, e che questa assistenza sia stata finanziata dall’Asse di Assistenza tecnica del programma POR, in questo caso la Regione si configura come Beneficiaria delle attività di assistenza tecnica del programma ai sensi della normativa comunitaria di riferimento. Questa attività produrrebbe una incompatibilità ai sensi del punto B sopra riportato per come è stato formulato, ma non da un punto di vista sostanziale ai sensi della normativa di riferimento;
2. qualora un proponente abbia svolto un servizio di assistenza su un settore diverso da quello interessato dai fondi europei, ad esempio una consulenza nel settore sanitario ad una Regione Italiana, essendo la Regione al contempo anche Beneficiaria di programmi Comunitari FESR ed FSE sia per le attività di Assistenza Tecnica sia per le operazioni a Titolarità Regionale, questa fattispecie si configurerebbe in una incompatibilità ai sensi del punto B sopra riportato, pur tuttavia non lo sarebbe da un punto di vista sostanziale ai sensi della normativa di riferimento;
3. qualora un proponente abbia svolto un servizio di consulenza o di revisione contabile ad una Società che è stata anche beneficiaria di programmi comunitari FESR od FSE perché ad esempio ha ricevuto un aiuto de minimis su un POR FESR Regionale per l’acquisto di un macchinario o altri casi similari per importi molto più rilevanti, questa fattispecie si configurerebbe in una incompatibilità ai sensi del punto B sopra menzionato per come è stato formulato, ma non da un punto di vista sostanziale. Questo perché da un lato non si può conoscere puntualmente l’esistenza di simili fattispecie (si dovrebbero conoscere tutti i beneficiari dei fondi) dall’altro non si può escludere che ne sussisteranno in futuro. Nella pratica operativa queste fattispecie si identificano soltanto qualora l’operazione relativa alla società beneficiaria di contributi venisse estratta ad
esempio per una verifica in loco; in questo caso il proponente dovrebbe evidenziare l’incompatibilità e la Regione dovrebbe determinarsi in conseguenza della sopraggiunta incompatibilità.
4. qualora un proponente abbia operato servizi di assistenza tecnica all’ADG o all’AdC nella programmazione comunitaria 14/20 ed una Regione intenda acquisire servizi per l’ADA esclusivamente per il periodo di programmazione 21/27, questa fattispecie si configurerebbe in una incompatibilità ai sensi del punto C sopra Riportato, ma non da un punto di vista sostanziale ai sensi della normativa di riferimento;
5. qualora un proponente abbia operato servizi di assistenza tecnica ad esempio nei primi due anni di programmazione 14/20 per attività di controlli di primo livello, in relazione al fatto che ogni anno contabile viene certificato e chiuso, questa fattispecie si configurerebbe in una incompatibilità ai sensi del punto C sopra Riportato, ma non da un punto di vista sostanziale ai sensi della normativa di riferimento qualora lo stesso proponente venisse chiamato a fornire un servizio di assistenza tecnica all’ADA per la chiusura della programmazione;
6. le condizioni di incompatibilità nel caso di Società appartenenti a network internazionali, si devono intendere rispetto alle attività svolte da singole società oppure, indipendentemente dalle singole ragioni sociali (anche formalmente indipendenti tra loro) che hanno svolto i servizi, dal network nel suo complesso? Ad esempio se la società di consulenza ABC S.p.A. appartenente ad un network XYZ avesse svolto assistenza tecnica all’autorità di gestione di un programma nel 14/20, la società di revisione DEF S.p.A. appartenente al medesimo network XYZ ma in nessun modo collegata alla società ABC S.p.A. (amministratori e soci differenti) risulterebbe incompatibile per fare assistenza all’ADA per lo stesso programma nello stesso periodo di programmazione similarmente a quanto accade nell’ambito dell’Audit degli Enti di Interesse Pubblico (es società quotate nei mercati regolamentati)?
7. Il termine “lo svolgimento” di cui ai punti B e C soprariportati si deve leggere in relazione ad incarichi in corso di esecuzione, o anche incarichi pregressi (aver svolto)?
8. Con riferimento a quanto previsto per il punto C ad esempio nel caso del programma Pon Iog-Xxxxxxxx Xxxxxxx, il programma ha l’ANPAL come Autorità di Gestione e Certificazione, mentre tutte le Regioni Italiane costituiscono Organismi Intermedi che svolgono le funzioni delegate dall’Autorità di Gestione ed il Ministero del Lavoro l’Autorità di Audit, si chiede di sapere se:
• un concorrente che svolga assistenza tecnica all’Autorità di Gestione di un POR Regionale FSE sia incompatibile con l’attività di ADA del Ministero del Lavoro sul PON IOG, se la struttura che gestisce il POR Regionale FSE sia anche la stessa che gestisca l’OI del PON IOG;
• un concorrente che svolga assistenza tecnica ad un OI Regionale del PON IOG sia incompatibile con l’attività di ADA del Ministero del Lavoro sul PON IOG ancorché non prevista dalla formulazione del Capitolato d’Oneri che non cita anche gli Organismi Intermedi.
9. Con riferimento a quanto previsto per il punto C, costituisce incompatibilità ad esempio ai fini dell’aggiudicazione del lotto 1 FSE aver svolto sulla regione Campania, attività di assistenza tecnica al POR FESR trattandosi di medesima Regione ma di programmi diversi?
La verifica di indipendenza che deve operare ciascuna Amministrazione dei lotti dall’1 al 4 al fine di individuare il fornitore destinatario dell’ordine deve essere svolta puntualmente in relazione al dettato del capitolato, oppure ciascuna Amministrazione può determinarsi sulla base della propria valutazione circa l’insussistenza di cause di conflitto di interessi sulle singole fattispecie previste dal capitolato? Inoltre questa verifica su quali basi viene effettuata? Sulla base dell’Autocertificazioni fornite dal Fornitore?
Risposta
Nel caso rappresentato dal quesito n. 1, l’incompatibilità sussiste in quanto nell’esempio riportato la società di assistenza tecnica ha svolto incarichi a favore di beneficiari finanziati con i fondi oggetto della presente iniziativa.
Nel caso rappresentato dal quesito n. 2, non sussiste incompatibilità né in senso formale né sostanziale: la normativa di gara individua, infatti, tra le ipotesi di conflitto di interesse il caso di “svolgimento di incarichi a favore di beneficiari di fondi […] oggetto del lotto di riferimento e afferenti all’ADA che richiede l’Ordine di Acquisto”, quindi relativi a fondi europei FEAMP, FESR e FSE e, non anche ad altri fondi/settori.
Nel caso rappresentato dal quesito n. 3, sussiste il conflitto di interesse.
Nel caso rappresentato dal quesito n. 4, non sussiste incompatibilità qualora i servizi che l’Autorità di Audit intende acquisire siano afferenti esclusivamente il periodo di programmazione 2021/2027, senza alcuna possibilità di interferenza con la programmazione 2014/2020.
Nel caso rappresentato dal quesito n. 5, sussiste conflitto di interessi in quanto, ai fini della incompatibilità non rileva il tempo entro il quale sono stati svolti gli incarichi ovvero si è stati beneficiari di fondi.
Nel caso rappresentato dal quesito n. 6, non sussistono condizioni di conflitto di interesse qualora le due società, pur appartenenti al medesimo network, non risultino né controllate né collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, non sussistendo indici rilevatori di un collegamento formale e/o sostanziale tra le stesse.
Con riferimento al quesito n. 7, si precisa che le situazioni di conflitto di interessi indicate nel par. 7.1 (per il lotto 5) e par. 25 (per i lotti 1, 2, 3, 4 e 6) del Capitolato d’Xxxxx, vanno intese sia con riferimento al momento della presentazione dell’offerta (per il lotto 5) ovvero della richiesta dell’Ordine di Acquisto (per i lotti 1, 2, 3, 4 e 6), sia con riferimento al passato, senza alcun limite temporale. Pertanto, l’“essere beneficiari” va inteso anche come “essere stati beneficiari”, con riferimento alla prima ipotesi di conflitto di interessi, e “lo svolgimento di incarichi” va inteso anche come “l’aver svolto incarichi”, con riferimento alla seconda e terza ipotesi di conflitto di interessi.
Con riferimento al quesito n. 8, si rappresenta che entrambi i casi rappresentati costituiscono fattispecie di incompatibilità e che, con riferimento agli Organismi Intermedi si rimanda al quesito n. 12.
Con riferimento al caso rappresentato al quesito n. 9, si rappresenta che non sussiste incompatibilità in quanto pur essendo le attività di assistenza tecnica svolte nei confronti del medesimo beneficiario (regione Campania), afferiscono a due fondi differenti.
Con riferimento all’ultimo quesito, si conferma che per i lotti 1, 2, 3, 4 e 6, la verifica sui conflitti di interesse viene effettuata dalle singole Amministrazioni sulla base di quanto indicato nel Capitolato d’Oneri, al par. 25, nello Schema di Accordo Quadro, art. 3 co. 5, e nel Capitolato Tecnico, parr. 2 e 6.
Le Amministrazioni verificheranno la suddetta incompatibilità sulla base delle autodichiarazioni che i fornitori dovranno rilasciare ai sensi del D.P.R. 445/2000, in ordine a tutte le attività di assistenza tecnica svolte sui programmi 2014/2020 e/o 2021/2027 nei confronti delle Autorità di Gestione e/o di Certificazione e/o di Organismi Intermedi, secondo un modello di dichiarazione che verrà eventualmente fornito agli operatori all’atto della stipula dell’Accordo Quadro. Sarà onere delle Amministrazioni effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rilasciate, con tutte le conseguenze, civilistiche (cfr. art. 14 co. 1 dello Schema di Accordo Quadro) e penali, relative al rilascio di dichiarazioni mendaci.
15) Domanda
Con riferimento al Capitolo 25. Ordini di Acquisto del Capitolato d’Oneri ed in particolare agli Ordini di Acquisto ed alle condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell’Accordo Quadro eseguiranno le prestazioni in relazione all’incompatibilità relative ai lotti 1, 2, 3 e 4, si chiede di sapere se gli ordini prevedano l’impegno nel mantenimento per il futuro delle condizioni di indipendenza tale che il fornitore aggiudicatario non
possa cogliere ulteriori opportunità di maggior convenienza che si dovessero presentare nel mercato poiché incompatibili con le prestazioni dell’Accordo Quadro, oppure in considerazione del fatto che comunque esiste la possibilità di scorrimento della graduatoria tale impegno non sia previsto? Ed in caso, per il lotto 5 cosa è previsto? Risposta
L’insussistenza di profili di incompatibilità, sia con riferimento al lotto 5 (par. 7.1 del Capitolato d’Oneri) sia con riferimento agli altri lotti (par. 25 del Capitolato d’Oneri) deve essere mantenuta per tutto il tempo di durata:
- dell’Accordo Quadro e degli Ordini di Acquisto (per il lotto 5);
- degli Ordini di Acquisto (per gli altri lotti).
In caso di sopravvenuta incompatibilità, trova applicazione l’art. 14 co. 1 lett. d) dello Schema di Accordo Quadro.
16) Domanda
Con riferimento a quanto previsto al paragrafo 5 del Capitolato d’Oneri “Xxxxxxxx ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione” si chiede di sapere se due fornitori (es società A e B) che decidessero di partecipare in RTI ad esempio al lotto 1 e 2 siano obbligati a mantenere il medesimo assetto di RTI per entrambi i lotti 1 e 2 e le medesime quote, oppure le quote possano variare tra i due lotti? Ad esempio due concorrenti possono presentarsi come di seguito esposto: nel lotto 1 Società A mandataria con il 60% e Società B mandante con il 40%, e nel lotto 2 Società A mandataria con il 51% e società B mandante con il 40%? Ed inoltre, sarebbe possibile variare anche l’assetto? Ad esempio, invertire la mandante e la mandataria tra i due lotti? Facendo riferimento all’esempio precedente due concorrenti potrebbero presentarsi come di seguito esposto: nel lotto 1 Società A mandataria con il 60% e Società B mandante con il 40%, e nel lotto 2 Società B mandataria con il 60% e società A mandante con il 40%?
Risposta
Come previsto nel par. 5 del Capitolato d’Oneri, “I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare nella medesima o in diversa forma (singola o associata). […] le imprese raggruppate possono partecipare ad altri lotti da sole o in RTI/Consorzi con altre imprese, rispettando il limite di partecipazione.” Pertanto, in caso di partecipazione delle medesime imprese in RTI, nei lotti 1 e 2, sarà possibile modificare l’assetto tra le imprese, le quote di partecipazione e/o il ruolo, da un lotto all’altro.
17) Domanda
Con riferimento ai criteri di aggiudicazione di cui al paragrafo 17 ed in particolare in riferimento all’Organizzazione punto 1.3. Misure di conciliazione delle esigenze di cura vita e lavoro, si chiede di chiarire con un esempio come un concorrente possa acquisire il punteggio massimo pari a 3, a fronte dei sub coefficienti Assicurazione Sanitaria C 0,5 ed “Xxxxx Xxxx…” pari a C 0,5 ed alla indicazione che il massimo attribuibile come somma dei sub coefficienti indicati sia fino ad una massimo C=1.
Risposta
Come specificato al paragrafo 17.4 del Capitolato d’oneri, il punteggio relativo a ciascun sub criterio è “dato dal prodotto del coefficiente attribuito per il rispettivo Punteggio max”.
Nel caso del sub criterio 1.3, qualora il concorrente abbia adottato o si impegni ad adottare l’assicurazione sanitaria e l’asilo nido come misure di conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro, gli verrà assegnato un coefficiente pari a 1 e, pertanto, un punteggio pari a 3.
18) Domanda
Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 del Capitolato d’Oneri e con particolare riferimento a quanto specificato nel paragrafo “Requisiti in caso di partecipazione a più lotti”, laddove “Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati”, si deve intendere che, se ad esempio un concorrente intendesse partecipare come impresa singola ai lotti 1, 2, 5 e 6, sarebbe sufficiente che possegga il requisito di capacità tecnica pari o superiore ad euro 1.500.000, ma qualora risultasse primo in graduatoria su tutti i lotti 1, 2, 5 e 6, a cui abbia partecipato, per aggiudicarseli dovrebbe possedere un requisito di capacità tecnica pari o superiore ad euro 3.425.000 pari alla somma dei requisiti dei singoli lotti aggiudicandi ? Inoltre si desidera sapere quale modalità verrà applicata con riferimento ai requisiti tecnici per i lotti 1, 2, 3 e 4 in caso di concorrenti che pur arrivando secondi, in relazione alle condizioni di indipendenza dei primi risultassero comunque aggiudicatari di attività per scorrimento di graduatoria.
Risposta
Si conferma quanto riportato nell’esempio e si rimanda alla risposta al chiarimento n. 9, che trova applicazione anche per il requisito di cui al punto 7.3 del Capitolato d’Oneri. Il secondo quesito formulato non risulta chiaro: in ogni caso, si precisa che – fermo restando il “vincolo di partecipazione” di cui al par. 3 del Capitolato d’Oneri - in caso di aggiudicazione, ciascun operatore, quale che sia il suo posizionamento nella graduatoria degli aggiudicatari, dovrà comunque essere in possesso dell’intero requisito di capacità tecnica previsto per il/i lotto/i aggiudicato/i (1 e/o 2 oppure 3 e/o 4).
19) Domanda
Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 del Capitolato d’Xxxxx si chiede di confermare che il requisito di capacità tecnica professionale di cui al lotto 2 sia pari o superiore a 1.400.000 euro e quindi inferiore a quello di cui al lotto 1 pari a 1.500.000 euro ancorché il valore del lotto 2 sia superiore a quello del lotto 1. Mutatis mutandis per il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.3 del Capitolato d’Oneri. Risposta
Si conferma.
20) Domanda
In relazione al capitolato d’oneri paragrafo 7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria, stante la oggettiva impossibilità di ottenere, entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il bilancio approvato relativo all’anno 2021, si chiede cortesemente di confermare che il triennio antecedente la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte da considerare per il calcolo e la comprova del requisito del fatturato globale medio annuo sarà quello relativo ai bilanci approvati negli anni 2018-2019-2020.
Risposta
Si conferma e si chiarisce che, con riferimento al requisito di capacità economica finanziaria di cui al par. 7.2 del Capitolato d’Oneri, il fatturato richiesto è relativo agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Come previsto nel richiamato paragrafo, infatti, per la comprova del requisito è richiesta, per le società di capitali, la presentazione di “bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte […]”.
21) Domanda
Con riferimento a quanto previsto nel punto 9 del Capitolato d’Oneri relativamente al subappalto laddove si riferisce che “il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni stabilite nell’art. 105 del Codice. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo con la relativa quota, come meglio specificato al par. 14.2.” si chiede quanto di seguito esposto. Come noto l’art. 49 del decreto “Semplificazioni- bis” ha modificato le norme previste per il subappalto dall'art. 105 del Codice dei contratti, prevedendo una disciplina transitoria fino ad 31 ottobre 2021 tra cui il limite massimo del 50%. A partire dal 1° novembre 2021 il limite consentito ai sensi dell’art. 105 del Codice degli appalti è tornato al 30% originario. Tale limite ha determinato una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea nei confronti dello Stato italiano nonché numerose rettifiche finanziarie proprio sui fondi SIE in ragione del fatto di tale limite non previsto nella direttiva comunitaria; è’ ipotizzabile quindi che in futuro prossimo il legislatore nazionale modifichi il limite attualmente esistente del 30%. Dovendo l’operatore indicare la quota massima che intende subappaltare non potendo genericamente indicare la quota massima prevista dalla legge come invece fa il Capitolato d’Oneri, come potrebbe indicare l’operatore la propria intenzione di subappaltare una eventuale quota superiore al 30% qualora in futuro dovesse essere consentito dalla legge senza limitarsi a quanto possibile dichiarare nella attuale offerta?
Risposta
Si fa presente che, per il principio di certezza del diritto, la presente procedura di gara segue la disciplina normativa vigente all’atto di indizione della stessa. Ciò premesso, si rappresenta che, a norma dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 1° novembre 2021, data antecedente la pubblicazione della presente iniziativa, il terzo periodo del comma 2 dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 non contiene più il limite del 30% del subappalto. Resta fermo il divieto di affidare in subappalto l’integrale esecuzione del contratto, come precisato nel par. 9 del Capitolato d’Oneri.
22) Domanda
Con riferimento a quanto previsto al punto 25. Ordini di acquisto ed in particolare quanto riferito al punto 2) quota massima di esecuzione erodibile con riferimento ai lotti 1 e 2 fissata in una massimo del 70% per ciascun lotto, si chiede di sapere quanto segue: qualora un operatore fosse primo aggiudicatario ad esempio del lotto 1 e su questo avesse una situazione di incompatibilità su due amministrazioni i cui ordinativi ammontino ad esempio al 30% del valore del lotto e che per il vincolo di incompatibilità venissero assegnati al secondo in graduatoria, l’operatore risultato primo aggiudicatario potrebbe erodere tutti i residui ordinativi il cui ammontare rappresenterebbe il 70% dell’intero lotto? In altri termini quanto non erodibile dall’aggiudicatario a causa delle incompatibilità contribuisce al non superamento della quota massima di esecuzione erodibile dell’intero lotto oppure il 70% deve essere considerato a livello dei singoli ordinativi?
Risposta
Nell’esempio rappresentato, si conferma la possibilità, in astratto, per l’operatore risultato primo aggiudicatario, di erodere tutti gli ordinativi residui pari al 70% del valore dell’Accordo Quadro, ferma restando la preventiva verifica di incompatibilità da parte delle Amministrazioni ordinanti. Si conferma, inoltre, che – come previsto al par. 25 del Capitolato d’Oneri – la quota massima di esecuzione erodibile opera sul quantitativo massimo stimato del lotto di riferimento.
23) Domanda
Nel Capitolato d’Oneri, art. 17.1, nella tabella riportante i criteri di valutazione per il lotto 6 è indicato che: “Saranno valutati in particolare i seguenti aspetti: […]; organizzazione del Gruppo di lavoro proposto con evidenza dei ruoli e responsabilità di ciascuna risorsa”. Si richiede di voler confermare che per “ciascuna risorsa” si voglia intendere la “figura professionale” (manager, consulente senior, ecc.) e non la singola risorsa.
Risposta
Si rappresenta che nella tabella riportante i criteri di valutazione per il lotto 6, par. 17.1 del Capitolato d’Oneri, al sub criterio 1.1., per “ciascuna risorsa” si intende la figura professionale (manager, consulente senior, consulente junior, specialista, ecc.) che l’operatore economico vorrà impiegare nell’erogazione dei servizi oggetto dell’affidamento.
24) Domanda
Si chiede di confermare la Seniority richiesta per i profili Manager, Senior e Junior considerato che quanto riportato nel Capitolato tecnico - art. 5.9 non trova riscontro nella tabella dei Criteri di valutazione - art- 17.1 del Capitolato d’Oneri - per l’attribuzione dei punteggi dei singoli profili.
Risposta
Si rimanda alla risposta al quesito n. 5 della prima tranche dei chiarimenti.
25) Domanda
Nel Capitolato d’Xxxxx, all’art. 7.3. con riferimento ai “Requisiti in caso di partecipazione a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto 7.2 e 7.3 del Capitolato d’oneri, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione in misura almeno pari al valore del lotto più alto per il quale si presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati”. Si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare se, nel caso di partecipazione a più Lotti, al fine di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lotto.
Risposta
Non si conferma e si rimanda alla risposta al chiarimento n. 9.
26) Domanda
Si chiede conferma che il concorrente che abbia dichiarato di partecipare a più lotti - nel rispetto del cd “vincolo di partecipazione” tra i lotti “Grandi Autorità di Audit” (Lotti 1 e 2) e i lotti “Piccole Autorità di Audit” (Lotti 3 e 4) - e sia risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti, possa aggiudicarsi tutti i lotti a condizione che sia in possesso dei
requisiti di partecipazione in misura almeno pari al valore del lotto più alto per il quale abbia presento offerta. Al fine di mero chiarimento del quesito si declina di seguito un esempio:
Il RTI A, risultato primo nella graduatoria dei lotti 1 e 2, vanta un fatturato specifico pari a oltre 2 milioni di euro. Il RTI A si aggiudica entrambi i lotti in quanto il requisito di partecipazione è superiore a quanto richiesto dalla lex specialis di gara in merito al lotto 1 (il lotto che richiede il fatturato specifico maggiore tra i due lotti). Si chiede conferma di quanto previsto nell’esempio.
Risposta
Non si conferma e si rimanda alla risposta del chiarimento n. 9.
27) Domanda
Si chiede conferma che la partecipazione e/o l’aggiudicazione dei lotti e/o la successiva stipula di ordini di acquisto da parte di una società facente parte di un network, da intendere quali società identificate dallo stesso marchio, che condividono risorse professionali e strutturali (quali sedi e risorse informative) ed adottano unitarie strategie di comunicazione, presentandosi al mercato quale unico soggetto, determina l’insorgere, per tutte le società facenti parte del network stesso, di situazioni di conflitto di interessi nello svolgimento di incarichi a favore di Autorità di Gestione/Certificazione a valere sui programmi operativi 2014/2020 e/o 2021/2027 facenti parte dei lotti aggiudicati. Risposta
In disparte la poca chiarezza del quesito posto, si precisa quanto segue. Come previsto dal par. 6 del Capitolato d’Oneri, “Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice”. L’art. 80 co. 5 lett. m) del Codice prevede che: “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora […]m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale”. Pertanto, non è consentita ab origine la partecipazione al medesimo lotto, di “società identificate dallo stesso marchio, che condividono risorse professionali e strutturali (quali sedi e risorse informative) ed adottano unitarie strategie di comunicazione, presentandosi al mercato quale unico soggetto”. Del pari, non è consentita la partecipazione delle medesime società su lotti diversi finalizzata ad aggirare il “vincolo di partecipazione” di cui al par. 3 del Capitolato d’Oneri, “Partecipazione a più lotti”.
Da ultimo, si chiarisce che la circostanza per la quale le società siano “identificate dallo stesso marchio, che condividono risorse professionali e strutturali (quali sedi e risorse informative) ed adottano unitarie strategie di comunicazione, presentandosi al mercato quale unico soggetto”, rileva anche ai fini della verifica di incompatibilità di cui al par. 25 del Capitolato d’Oneri.
28) Domanda
Si chiede conferma che il cd “vincolo di partecipazione” tra i lotti “Grandi Autorità di Audit” (Lotti 1 e 2) e i lotti “Piccole Autorità di Audit” (Lotti 3 e 4) sia riferibile alla partecipazione di ogni società di un medesimo gruppo di società in modo tale che, se una società facente parte di un Gruppo abbia partecipato ai lotti 3 e 4, quest’ultima non possa risultare aggiudicataria degli stessi nel caso in cui un’altra società dello stesso Gruppo societario sia risultata aggiudicataria dei lotti 1 e 2. Al fine di mero chiarimento del quesito si declina di seguito un esempio:
La società A controllata dal Gruppo B risulta prima nella graduatoria dei lotti 3 e 4; la società C, controllata dallo stesso Gruppo B, risulta aggiudicataria dei lotti 1 e 2. La società A non può essere aggiudicataria dei lotti 3 e 4.
Si chiede conferma di quanto previsto nell’esempio.
Risposta
Si conferma e si rimanda alle risposte ai chiarimenti nn. 14 e 27.
29) Domanda
Si chiede conferma che un RTI che partecipi al lotto 3 possa variare il ruolo di mandataria/mandante e/o le quote di partecipazione rispetto al lotto 4. Si chiede conferma che ciò si applichi anche ai lotti 1 e 2.
Al fine di mero chiarimento del quesito si declina di seguito un esempio:
• Le società A, B e C partecipano in RTI ai lotti 3 e 4. La società A è, nel lotto 3, mandataria del RTI con una quota del 50%; la società B è mandante con una quota del 35% e la società C è mandante con una quota del 15% nello stesso Lotto 3.
• La società B è, nel lotto 4, mandataria del RTI con una quota del 50%; la società C è mandante con una quota del 35% e la società A è mandante con una quota del 15% nello stesso Lotto 4.
Si chiede conferma di quanto previsto nell’esempio.
Risposta
Si conferma e si rimanda alla risposta al chiarimento n. 16.
30) Domanda
Si chiede conferma che, in caso di aggiudicazione del lotto 1, il valore massimo spettante all’aggiudicatario (70%) si riferisce al lotto nel suo complesso e non invece alle singole Amministrazioni che rientrano nello stesso lotto, sicché una Amministrazione che, per propria scelta e/o per incompatibilità sopraggiunta dell’aggiudicatario e/o per altre cause, non dovesse erodere tutto il suo plafond non impedirebbe ad altra Amministrazione di poter impegnare e/o consumare oltre il 70% del valore dei propri servizi previsti. Al fine di mero chiarimento del quesito si declina di seguito un esempio:
• L’Amministrazione A ha stanziato un budget di € 3 milioni di servizi per il lotto 1
• l’Amministrazione B ha stanziato un budget di € 5 milioni di servizi per il lotto 1
• Le altre Amministrazioni hanno stanziato il valore rimanente del budget previsto per i servizi del Lotto 1
• Il RTI C è risultato primo aggiudicatario del lotto 1 ed ha diritto a consumare fino a € 5,6 milioni
• L’Amministrazione A decide di impegnare e consumare € 600.000
• L’Amministrazione B impegna e consuma € 5 milioni
• Le Altre Amministrazioni impegnano e consumano il 70% di quanto previsto a budget.
Si chiede conferma che l’Amministrazione B possa impegnare e consumare l’intero valore a budget dei servizi senza che ciò pregiudichi il limite del 70% previsto nella lex specialis di gara per il lotto 1.
Risposta
Come precisato nel par. 25 del Capitolato d’Oneri, la quota massima di erosione (variabile a seconda del numero di offerte valide) è una percentuale che potrà essere assegnata anche ad un operatore non risultato primo in graduatoria, in considerazione del meccanismo delle incompatibilità: è, infatti, previsto che “La quota massima sopra indicata, quindi, non è assegnata ex ante ad alcuno dei Fornitori risultati aggiudicatari del singolo lotto dell’Accordo Quadro, ma rappresenta una soglia massima che, nel corso della durata dell’Accordo Quadro, non potrà essere superata complessivamente da nessun Fornitore, per ciascun lotto”. Per tale ragione, nell’esempio riportato, non sussiste alcun diritto del RTI C, primo aggiudicatario del lotto 1, “a consumare fino a € 5,6 milioni”. Il posizionamento in graduatoria, pertanto, rileva solo ai fini della scelta prioritaria da parte delle Amministrazioni; in caso di incompatibilità dell’operatore, le Amministrazioni dovranno scorrere la graduatoria.
31) Domanda
In relazione alla clausola del “Capitolato d’Xxxxx” riportata al paragrafo 6, pag. 15, che di seguito riportiamo: “Al ricorrere di fattispecie rilevanti, al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, gli eventuali provvedimenti di condanna, di rinvio a giudizio, di applicazione di misure cautelari, di risoluzione, di recesso, di applicazione delle penali, nonché le relative misure di self cleaning eventualmente adottate”; Si richiede di chiarire se: in siffatte casistiche, l’o.e. debba produrre all’atto della partecipazione, come allegati al DGUE, la predetta documentazione o se tale documentazione debba essere prodotta solo in caso eventuale a richiesta della S.A.
Risposta
Si precisa che al ricorrere delle fattispecie rilevanti indicate nel richiamato par. 6 del Capitolato d’Oneri, all’onere di dichiarazione segue, per il concorrente, l’onere di produzione documentale citato, al fine di consentire alla stazione appaltante di effettuare le necessarie valutazioni ex art. 80 del d.lgs. 50/2016. In caso di mancata produzione documentale verrà comunque attivato il soccorso istruttorio (cfr. par. 13 del Capitolato d’Oneri).
32) Domanda
In relazione alla clausola del “Capitolato d’Oneri” riportata al paragrafo 7.1., 4° cpv, pag. 15, che si seguito riportiamo: “Esclusivamente per il lotto 5, è richiesto anche: l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi derivanti da: (1) l’essere beneficiario di fondi a valere sui Programmi Operativi 2014-2020 e/o 2021-2027 afferenti al Lotto 5 (per garantire l’assenza di conflitti di interesse, l’incompatibilità è estesa ai componenti del gruppo di lavoro e ai loro parenti e affini); (2) lo svolgimento di incarichi a favore di beneficiari di fondi a valere sui Programmi Operativi 2014- 2020 e/o 2021-2027 afferenti al Lotto 5; (3) lo svolgimento di incarichi a favore di Autorità di Gestione/Certificazione a valere sui programmi operativi 2014/2020 e/o 2021/2027 afferente al Lotto 5”: Si chiede di confermare che l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse rilevi come requisito di idoneità in fase di partecipazione alla procedura con riguardo al solo Lotto n. 5 mentre per gli altri Lotti (1, 2, 3, 4 e 6) è limitata alla sola fase di affidamento degli ordini di acquisto da parte della Singola Amministrazione alla stregua di quanto previsto dall’art. 3, comma 5, dell’All. 4 “Accordo Quadro”, e al paragrafo 25, 1), pag. 61, del Capitolato d’Oneri.
Risposta
Si conferma.
33) Domanda
Si richiede la conferma che, in relazione alla frase “aver eseguito uno o più contratti…… di importo pari o superiore a….”, l’importo relativo a ciascun lotto è da intendersi raggiungibile con la somma di più contratti.
Risposta
Si conferma.
34) Domanda
Si chiede di confermare che la partecipazione al Lotto 6 - Servizi specialistici di supporto all’Organismo Nazionale di Coordinamento – IGRUE, non preclude la partecipazione agli altri Lotti.
Risposta
Si conferma.
35) Domanda
L’art. 3 del capitolato d’oneri fissa un vincolo di partecipazione tra i lotti “Grandi Autorità di Audit” (Lotti 1 e 2) e i lotti “Piccole Autorità di Audit” (Lotti 3 e 4). È nota l’esistenza di “networks” che, seppur costituiti da diverse società, rappresentano un unico centro di interesse. Sul punto il Consiglio di Stato (cfr. sent. CdS 05900/2020 del 06/10/2020), respingendo le tesi difensive che puntavano a dimostrare un’indipendenza e autonomia tra le varie società, ha chiarito che “ciascun network è composto da società identificate dallo stesso marchio, che condividono risorse professionali e strutturali (quali sedi e risorse informative) ed adottano unitarie strategie di comunicazione..(omissis).. condividono varie funzioni aziendali, tra cui l’ufficio gare, che evidentemente si pone quale snodo tra le società del network al fine della partecipazione alle procedure competitive”. L’Organo Giudicante ha inoltre rammentato che “In ogni caso, deve ribadirsi che il comportamento di più imprese può rientrare nella definizione elaborata dalle corti nazionali ed europee (di unica entità economica) qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tali soggetti non determinino in modo autonomo la propria linea di condotta sul mercato, ma definiscano congiuntamente il proprio operato, in considerazione, segnatamente, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche (Corte di Giustizia 20 gennaio 2011, General Química e a./Commissione, C 90/09; 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C 521/09). Alla luce di quanto sopra si chiede di chiarire, laddove l’inserimento a Sistema di offerte per entrambe le tipologie di lotti avvenisse da parte di due società appartenenti allo stesso network, se, come previsto dall’art. 3 del Capitolato d’oneri, si terrà conto solo dell’offerta presentata sul Lotto “Grandi Autorità di Audit” e l’offerta presentata sul lotto “Piccole Autorità di Audit” non verrà aperta/esaminata.
Risposta
Si rimanda alla risposta al chiarimento n. 27.
36) Domanda
L’art. 7.1 del Capitolato d’oneri richiede, solo per il lotto 5, l’insussistenza di tre casi di situazioni di conflitto di interessi, tra cui: “(3) lo svolgimento di incarichi a favore di Autorità di Gestione/Certificazione a valere sui programmi operativi 2014/2020 e/o 2021/2027 afferenti al Lotto 5”. In assenza di esplicitazioni nel Capitolato, si chiede di chiarire se rientra in tale tipologia di conflitto d’interessi, anche lo svolgimento di incarichi di assistenza tecnica presso Organismi Intermedi.
Risposta
Si rimanda alla risposta al chiarimento n. 12.
37) Domanda
L’art. 7.1 del Capitolato d’oneri richiede, solo per il lotto 5, l’insussistenza di tre casi di situazioni di conflitto di interessi. È nota l’esistenza di “networks” che, seppur costituiti da diverse società, rappresentano un unico centro di interesse. Sul punto il Consiglio di Stato (cfr. sent. CdS 05900/2020 del 06/10/2020), respingendo le tesi difensive che puntavano a dimostrare un’indipendenza e autonomia tra le varie società, ha chiarito che “ciascun network è composto da società identificate dallo stesso marchio, che condividono risorse professionali e strutturali (quali sedi e risorse informative) ed adottano unitarie strategie di comunicazione..(omissis).. condividono varie funzioni aziendali, tra cui l’ufficio gare, che evidentemente si pone quale snodo tra le società del network al fine della partecipazione alle procedure competitive”. L’Organo Giudicante ha inoltre rammentato che “In ogni caso, deve ribadirsi che il comportamento di più imprese può rientrare nella definizione elaborata dalle corti nazionali ed europee (di unica entità economica) qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tali soggetti non determinino in modo autonomo la propria linea di condotta sul mercato, ma definiscano congiuntamente il proprio operato, in considerazione, segnatamente, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche (Corte di Giustizia 20 gennaio 2011, General
Química e a./Commissione, C 90/09; 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C 521/09). Alla luce di quanto sopra si chiede di chiarire, se sussiste conflitto di interesse, laddove una società appartenente allo stesso “networks” di un’altra società partecipante alla gara, rientri in uno dei casi previsti dall’art.7.1 del capitolato d’oneri per il Lotto 5. Risposta
Si rimanda alla risposta al chiarimento n. 27.
38) Domanda
L’art. 7.1 del Capitolato d’oneri richiede, solo per il lotto 5, l’insussistenza di tre casi di situazioni di conflitto di interessi, tra cui: “(3) lo svolgimento di incarichi a favore di Autorità di Gestione/Certificazione a valere sui programmi operativi 2014/2020 e/o 2021/2027 afferenti al Lotto 5”. In assenza di esplicitazioni nel Capitolato, si chiede di chiarire se rientra in tale tipologia di conflitto d’interessi, anche lo svolgimento di incarichi di “Valutatore indipendente del Programma”. Risposta
Si rappresenta che anche chi ha svolto gli incarichi di “Valutatore indipendente del Programma” rientra nel concetto di incompatibilità di cui al par. 7.1 e 25 del Capitolato d’Oneri. Il Valutatore, ancorché “indipendente”, infatti, è un soggetto che fornisce indicazioni alle Autorità del Programma, nell’ambito delle proprie attività di verifica e valutazione del programma operativo.
39) Domanda
Con riguardo alle cause d’incompatibilità e situazioni di conflitti d’interesse previsti dalla lex specialis, si chiede di chiarire se rilevano solo gli incarichi in corso alla data di pubblicazione del bando, o anche i contratti conclusi prima di detta data.
Risposta
Si rimanda alla risposta al chiarimento n. 14.
40) Domanda
Al paragrafo 7.2 lettera b) del capitolato d'oneri viene richiesto che il concorrente deve aver realizzato nel triennio precedente alla data di presentazione delle offerte un fatturato globale medio annuo almeno pari al 30% del valore annualizzato del massimale in euro del lotto a cui si intende partecipare. Con la presente siamo a chiedere conferma che il fatturato globale medio annuo da dichiarare debba essere quello riferito agli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di scadenza della presentazione delle offerte visto che viene indicato che la comprova di tale requisito deve essere fornita mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Nel caso della nostra società l'esercizio finanziario non coincide con l'anno solare in quanto il bilancio viene chiuso al 30 giugno di ogni esercizio. Siamo quindi a chiedere conferma che nel nostro caso vada dichiarato il fatturato medio globale annuo relativo agli esercizi finanziari chiusi al 30 giugno 2019, 2020 e 2021.
Risposta
Si conferma e si rimanda alla risposta al chiarimento n. 20.
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