FAQ
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CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE
Qual è la durata della garanzia nelle vendite internazionali?
Qualora il venditore sia un’azienda italiana che cede i propri prodotti ad un altro soggetto imprenditoriale, trova applicazione la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale dei beni mobili. La Convenzione stabilisce che la garanzia abbia una durata di due anni dalla consegna dei prodotti, a meno che non sia diversamente stabilito dalle Parti. Quindi la durata della garanzia è stabilita nel contratto e può essere anche 6 o 12 mesi. Solo se manca, nel contratto, un’apposita clausola, allora essa è di 24 mesi dalla consegna dei Prodotti.
Cosa sono gli INCOTERMS?
Sono usi commerciali consolidati e periodicamente aggiornati dalla Camera di Commercio Internazionale. Non hanno valore di legge, quindi si applicano ad un rapporto commerciale sono quando vengono espressamente richiamati nel contratto. La loro funzione è quella di regolare le modalità di consegna delle merci. Il loro uso corretto richiede che, oltre all’acronimo (FOB, FCA, DAT…) sia indicato un preciso luogo geografico, come per esempio – nella clausola FOB – il porto di imbarco del prodotto e nella clausola CIF il porto di destinazione, altrimenti rischiano di perdere di significato. Avvalendosi degli incoterms le imprese risolvono i principali dubbi legati al trasporto delle merci e in particolare: quale dei due soggetti deve sopportare i costi del trasporto; quale dei due assume il rischio del trasporto e, infine, quale dei due deve provvedere alle operazioni doganali di esportazione ed importazione.
Quale legge si applica ad un contratto internazionale?
Tanto la Convenzione di Roma del 1980, quanto il Regolamento n.593/2008 dell’Unione Europea dispongono che il primo criterio da tenere in considerazione è la scelta espressa dalle Parti nel loro contratto (salve le norme di applicazione necessaria). Solo qualora le Parti non abbiano fatto un’espressa scelta, si applicheranno i criteri subordinati previsti dalla normativa. Ad esempio, in assenza di scelta, un contratto di vendita sarà sottoposto alla legge del Paese nel quale ha sede il venditore, mentre un contratto di agenzia commerciale sarà sottoposto alla legge del Paese in cui l’agente ha la propria sede d’affari.
È vero che un agente commerciale francese ha un’indennità di fine mandato particolarmente elevata?
Sì. Se l’agente di commercio svolge la sua attività in forma di ditta individuale, vi è una norma francese inderogabile che prevede che, a fine mandato, gli spetti un risarcimento per le provvigioni perdute. Questo risarcimento, sin dagli anni ’50 del secolo scorso, è stato quantificato in una somma equivalente a due annualità di provvigioni calcolate sulla media degli ultimi tre anni di rapporto. La norma può tuttavia subire deroghe qualora l’azienda italiana abbia stipulato un contratto di agenzia con un soggetto francese che operi sotto forma di società di capitali.
Qual è il giudice competente per risolvere una controversia commerciale tra un venditore italiano ed un cliente spagnolo?
Il regolamento 1215/2012 dell’Unione Europea stabilisce che la competenza a dirimere le controversie internazionali (tra soggetti imprenditori aventi sede in un Paese Membro) spetti al giudice indicato dalle Parti nel contratto. Le Parti quindi hanno la possibilità di scelta del Giudice, così come hanno la possibilità di scelta in merito alla legge regolatrice del rapporto.
Riferimento normativo: Articolo 25 Reg.1215/2012
Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. L’accordo attributivo di competenza deve essere:
a) concluso per iscritto o provato per iscritto;
b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro; o
c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato.
E se le Parti non avessero scelto il Giudice?
In questo caso la competenza a risolvere eventuali controversie è stabilita per legge. È il medesimo regolamento 1215 /2012 a stabilire le regole.
La regola generale è dettata nell’articolo 4, per il quale: “le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro.” Con il termine “persone” si intendono anche le persone giuridiche.
Vi è però la possibilità che una persona domiciliata in uno Stato Membro sia chiamata in giudizio anche di fronte alle autorità di un altro Stato Membro. Vediamo alcuni esempi, non esaustivi:
Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
1) in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio; ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è: nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto; nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;
2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;
Un cliente russo vuole che il contratto sia scritto nella sua lingua: è legale?
Sì la richiesta è legittima. Le autorità locali, infatti, per autorizzare il soggetto economico all’importazione dei beni richiedono che vi sia un contratto avente forma scritta. Non è tuttavia obbligatorio che il contratto sia scritto esclusivamente nella lingua dell’acquirente (il russo in questo caso). Nella prassi commerciale si è sviluppata la prassi di redigere il contratto in doppia lingua (normalmente russo-inglese). In questi casi è
opportuno che sia inserita una clausola che stabilisca – in caso di discrepanza – la prevalenza del testo scritto in inglese.
Cosa succede se, nel contratto, non abbiamo inserito il tempo del pagamento?
A condizione che il contratto sia sottoposto alla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale dei beni mobili, il momento del pagamento è stabilito per comune volontà delle Parti. Se tale volontà non risulta espressa, né si può ricavare dalla lettura del contratto nel suo complesso, allora interviene a colmare la lacuna l’articolo 58 della Convenzione, il quale stabilisce che: “ Se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro momento determinato, egli deve farlo quando il venditore mette a sua disposizione, conformemente al contratto o alla presente Convenzione, la merce o i documenti rappresentativi della stessa. Il venditore può condizionare la rimessa della merce o dei documenti al pagamento del prezzo. Se il contratto implica il trasporto della merce, il venditore può effettuare la spedizione in modo che la merce o i documenti rappresentativi della stessa non vengano rimessi al compratore se non contro il pagamento del prezzo. Il compratore non è tenuto a pagare il prezzo finché non ha avuto la possibilità di esaminare la merce, a meno che le modalità di consegna o di pagamento concordate fra le parti non siano incompatibili con tale possibilità.
Che cos’è la clausola di Hardship?
È un meccanismo di “aggiustamento” che consente di mantenere l’equilibrio iniziale fra le prestazioni contrattuali qualora, per una causa estranea alla volontà della Parte, una di esse sia diventata eccessivamente onerosa. La clausola di hardship, generalmente stabilisce:
• le circostanze il cui sopravvenire consente la richiesta di adeguamento;
• le modalità e i limiti della richiesta di adeguamento;
• il soggetto (le due parti congiuntamente, l’altra parte o un terzo) cui spetta la decisione e il termine entro il quale essa deve intervenire;
• le conseguenze del mancato raggiungimento della decisione (risoluzione del contratto, arbitrato ecc.).
Ho portato in banca un assegno che mi è stato dato in pagamento di una fornitura, ma la Banca mi ha stornato l’importo e mi ha fatto pagare le spese dicendo che l’assegno era scoperto. Quali sono le conseguenze per chi ha emesso un assegno scoperto?
Se l’assegno non è stato pagato per difetto di provvista, ovvero perché il soggetto che l’ha firmato non aveva – in banca – i fondi sufficienti per la sua copertura, la legge stabilisce la seguente regola: “chiunque emette un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 (lire un milione) a euro 3.098 (lire sei milioni).
Se l'importo dell'assegno è superiore a euro 10.329 (lire venti milioni) o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 (lire due milioni) a euro 6.197 (lire dodici milioni).
Inoltre, la legge n.386/1990, dispone che vengano applicate sanzioni accessorie qui descritte:
1. divieto di emettere assegni bancari e postali se l'importo dell'assegno, ovvero di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, è superiore a euro 2.582 (lire cinque milioni).
2. Se l'importo dell'assegno o di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria è superiore a euro 51.645 (lire cento milioni), ovvero risulta che il traente, nei cinque anni precedenti, ha commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 per un importo superiore complessivamente a euro 10.329 (lire venti milioni), accertate con provvedimento esecutivo,
l'emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista comporta anche l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:
a) interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale;
b) interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
c) incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.