Regolamento con per il conferimento di incarichi e contratti” approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/06/2015, aggiornato e ridenominato in “Regolamento per l’affidamento di contratti” con delibera del Consiglio di...
A.SE.R. AZIENDA SERVIZI ROMAGNA S.R.L.
REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI
(“Regolamento con per il conferimento di incarichi e contratti” approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/06/2015, aggiornato e ridenominato in “Regolamento per l’affidamento di contratti” con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/02/2020 e da ultimo aggiornato con con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/09/2021).
1. Premessa.
Il presente Regolamento disciplina le procedure per l’acquisto di beni, servizi e forniture da soggetti terzi:
A.SE.R. Azienda Servizi Romagna S.r.l. è una società, totalmente controllata da Ravenna Holding S.p.A., che svolge attività di impresa funebre in regime di libero mercato secondo quanto previsto dall’ art. 13 della L.R. Xxxxxx-Romagna n. 19/2004.
Al di là di quanto disposto dallo Statuto societario in merito al perseguimento di finalità di rilevanza e di interesse sociale, anche sulla base degli indirizzi degli Enti locali, la società svolge libera attività d’impresa esplicata in posizione concorrenziale nel mercato, perseguendo lo scopo di lucro, e non è in particolare riconducibile alla tipologia di stazione appaltante ai sensi del vigente Codice dei Contratti Pubblici.
La società, sottoposta all’attività di direzione e coordinamento da parte della società Ravenna Holding, intende comunque garantire, nello svolgimento dell’attività e nel perseguimento delle finalità sociali, la trasparenza delle decisioni e delle scelte, nel rispetto dei principi di concorrenza, selezione comparativa ed economicità.
Il rispetto dei principi del buon andamento e di economicità è da considerarsi presupposto essenziale per una corretta gestione della Società.
Gli amministratori e i collaboratori di A.SE.X. Xxxxxxx Servizi Romagna S.r.l. hanno l’obbligo di rispettare e applicare quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Affidamento a terzi di lavori, servizi e forniture.
2.1 Criteri e ambiti di applicazione.
2.1.1. La scelta dei contraenti per forniture, servizi, lavori a soggetti terzi dovrà tenere conto di quanto previsto dal presente Regolamento, oltre al rispetto della vigente normativa (legislativa e regolamentare) comunitaria, nazionale, regionale nel caso applicabile.
2.1.2. Per l’attività contrattuale posta in essere da A.SE.R. Azienda Servizi Romagna S.r.l., in quanto operatore economico privato, la Società opererà sul mercato al pari di ogni altro operatore senza alcuna discriminazione o limitazione.
2.1.3. Per gli affidamenti a terzi previsti nel presente articolo, Aser Azienda Servizi Romagna S.r.l. applicherà le procedure di seguito precisate, osservando principi di concorrenzialità, di trasparenza, di parità di trattamento, di economicità e di convenienza, per quanto compatibile rispetto alle esigenze di operare sul mercato su un piano di effettiva parità con gli altri competitori. Dovranno essere ricercate in ogni caso le migliori condizioni di mercato compatibili con le specifiche fattispecie.
2.1.4. Le azioni e le procedure che verranno adottate devono rispondere a criteri di salvaguardia degli interessi societari e della sua integrità patrimoniale e, di conseguenza, del perseguimento di fini di interesse pubblico.
2.1.5. L’eventuale richiamo a specifiche norme applicabili in materia contrattualistica pubblica ha valenza limitata a quanto espresso da A.SE.R. Azienda Servizi Romagna S.r.l. nei bandi o richieste di offerta ed in ogni caso unicamente in via di “autolimitazione”. Resta pertanto ferma la competenza giurisdizionale del Giudice Ordinario.
2.1.6. Di conseguenza, in caso di violazione di quanto previsto dal vigente Regolamento, data la natura “privatistica” dell’attività contrattuale e la competenza del Giudice Ordinario, potrà farsi luogo a responsabilità disciplinare anche in violazione del Codice Etico e di Comportamento, fermo restando ogni altro eventuale profilo di responsabilità.
2.2.1. Salvo quanto specificatamente previsto per legge, i bandi integrali e gli estratti relativi alle procedure concorsuali devono essere in ogni caso inseriti nel sito internet della Società e, quando è prevista una procedura con preventiva pubblicità, nelle altre forme previste dal presente Regolamento e nel caso dalla normativa vigente. In ogni caso, laddove è prevista una preventiva forma di pubblicità (per legge o per il presente Regolamento), andrà pubblicato sul sito internet della Società e in quello di Ravenna Holding S.p.A. nella Sezione “Società trasparente” dedicata ad A.SE.R. Azienda Servizi Romagna S.r.l., anche un avviso in sunto relativo all’aggiudicazione, oltre che nelle altre forme previste dal presente Regolamento e dalla normativa vigente. Si richiama in ogni caso quanto indicato al successivo art. 2.3.11..
2.2.2. Nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia, compatibilmente con i principi indicati alla presente rubrica 2.1., la Società si impegna a ricercare le possibili azioni atte a favorire l’accesso alle procedure delle micro e piccole imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione.
2.2.3. Nella valutazione delle offerte, verranno tra le altre considerate, nell’ambito delle esigenze gestionali aziendali, le caratteristiche di beni, lavori e servizi che presentino un minore impatto sulla salute e sull’ambiente.
2. 3. Presupposti e modalità di affidamento.
2.3.1. Albo Fornitori ed appaltatori.
Al fine di ampliare l’accesso da parte del mercato e di ricercare economie di scala, viene costituito un unico Albo fornitori oltre che per A.SE.R. Azienda Servizi Romagna S.r.l. anche per tutte o
parte delle società partecipate e/o controllate da Ravenna Holding S.p.A., sulla base di accordi tra società.
Ravenna Holding S.p.A. gestisce con la propria struttura l’Albo per sé e per le società interessate e quindi anche per A.SE.R. Azienda Servizi Romagna S.r.l., sulla base di specifico mandato. Aser Azienda Servizi Romagna S.r.l. accede all’Albo in riferimento alle fattispecie contrattuali richieste, operando sulla base della propria autonoma capacità negoziale e quindi sotto la propria esclusiva responsabilità.
Il disciplinare istitutivo dell’Albo pubblicato sul sito internet di Ravenna Holding S.p.A. e di ASER costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento pur non essendo materialmente ad esso allegato.
Ferma l’esigenza di contemperare la massima partecipazione alle procedure di gara e nel contempo di perseguire l’economicità della gestione, la Società applica di norma il principio di “rotazione” delle imprese interpellabili nei casi e secondo le procedure di seguito descritte.
Sulla base degli elenchi di fornitori per singola categoria merceologica presenti nell’Albo, si procederà ad invitare un numero di imprese previsto per le varie fattispecie di cui al successivo art. 2.3.2. lett. b) iscritte nella specifica categoria di riferimento. Per ogni ulteriore applicazione verranno interpellate le n. 2 imprese risultate migliori offerenti nel precedente interpello, provvedendo pertanto all’inserimento di ulteriori imprese diverse previste negli Albi. Ad esaurimento delle imprese presenti negli specifici elenchi, si ripartirà dall’inizio dell’elenco. Nel caso non sia possibile rinvenire in tutto o in parte imprese all’interno degli elenchi dell’Albo, si dovrà procedere fino alla concorrenza del numero di imprese richiesto - laddove ovviamente sia possibile - integrando con indagini di mercato, applicando in ogni caso il medesimo meccanismo di rotazione sopraprecisato per ogni successivo interpello.
Le disposizioni in materia di “rotazione” sono previste unicamente in via di autolimitazione e pertanto, ferma l’attività contrattuale di natura “privatistica” della società, un’ eventuale violazione delle disposizioni sopra riportate potrà avere unicamente rilevanza sul piano della responsabilità disciplinare interna alla società, non potendo avere alcun effetto esterno in rapporto a pretese di terzi in termini di annullamento delle procedure o di altro tipo. Ogni eventuale decisione in merito alle procedure adottate resta in ogni caso di esclusiva competenza e discrezionalità di A.SE.R. Azienda Servizi Romagna S.r.l.
Anche laddove l’Albo venisse integrato con indagini di mercato o bandi specifici nelle fattispecie previste dal presente regolamento e dalla normativa in essere, in ogni caso in sede di contratto dovrà essere verificata l’iscrizione dell’impresa all’Albo, fatte salve eccezioni connesse a prestazioni di minima rilevanza riconducibili alle fattispecie previste dal Regolamento del fondo economale vigente.
Richiamando quanto previsto alla successiva rubrica 3 del presente Regolamento, analoghi Albi vengono istituiti per prestatori di servizi tecnici e professionali e per prestatori di servizi legali, normati da disciplinari pubblicati sul sito internet della Società, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento pur non essendo materialmente ad esso allegati.
Il ricorso ai fornitori ed appaltatori accreditati può essere effettuato in relazione alle seguenti tipologie e nei limiti di importo specificati (iva esclusa) dall’ Amministratore Delegato o dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle rispettive competenze:
a) entro euro 10.000,00 (diconsi euro diecimila/00): è consentito rivolgersi ad unica impresa, in ragione della modestia dell’importo. La scelta di affidamento diretto si basa sul presupposto che il ricorso a procedure concorrenziali non garantirebbe vantaggi economici apprezzabili a fronte di una procedura più onerosa per la Società. E’ comunque necessario verificare da parte della Società la congruità e l’economicità dell’offerta, tenendo conto dei normali e correnti prezzi di mercato. Fermo l’impegno a ricercare possibili ed utili modalità di rotazione per quanto compatibili con il limitato valore degli affidamenti e con le esigenze gestionali aziendali (in particolare, per affidamenti con valori unitari superiori ad €. 1.000,00), in caso di affidamento ad operatore economico uscente, si deve presupporre il positivo livello di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), anche in ragione della competitività dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, tenendo conto della qualità della prestazione. La società ha facoltà di procedere ogniqualvolta sia possibile o utile alla comparazione tra preventivi di spesa di due o più operatori economici, assunti anche in via informale;
b) per valori pari o superiori a euro 10.000,00 e inferiori a euro 139.000,00 per forniture e servizi e ad euro 150.000,00 per lavori: è consentito procedere mediante affidamento diretto, preceduto da sondaggio di mercato con interpello di imprese nel numero più sottoindicato (se sussistano in tale numero soggetti ritenuti ragionevolmente idonei) individuati nell’Albo e eventualmente in caso non fossero disponibili in numero adeguato - a parziale eventuale integrazione - mediante indagini di mercato esperite dagli uffici aziendali, in via di autolimitazione rispetto a quanto disposto dalla sopracitata normativa:
A) per valori fino ad euro 50.000,00: almeno n. 3 imprese;
B) per valori pari o superiori ad euro 50.000,00 e fino ad euro 100.000,00: almeno n. 5 imprese;
C) per valori pari o superiori ad euro 100.000,00 fino ad euro 139.000,00 (per forniture e lavori) e fino d €. 150.000,0 (per lavori): almeno n. 7 imprese.
Le modalità di espletamento del sondaggio di mercato devono essere in ogni caso tracciate, predisponendo per quanto possibile modelli standard di richieste di preventivo, fermo restando che per la fascia sub. A) potranno essere stabilite modalità ulteriormente semplificate.
L’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori riguardano una fase interna di indagine di mercato propedeutica all’affidamento diretto, non trasformando l’affidamento in una procedura di gara (peraltro in un ambito “privatistico”) ne abilitando i soggetti non selezionati a contestare le valutazioni effettuate dalla Società nella scelta.
In considerazione della rilevanza della fascia d’importo in stretto rapporto ai costi sostenibili di organizzazione dei lavori e dei servizi, al fine di assecondare l’accesso in particolare delle micro e piccole imprese sancito dalla vigente normativa
nazionale/comunitaria potrà disporsi coerentemente in rapporto a specifiche fattispecie l’interpello di imprese locali di tale tipologia nel solo caso sub A), integrando l’interpello comunque con imprese diverse e perseguendo altresì nel contempo l’ulteriore l’obiettivo di ampliare la partecipazione in via di autolimitazione;
c) al di fuori delle fattispecie e degli importi indicati alla precedente lett. b) (e ferma restando la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di applicare le procedure di cui al precedente capoverso b in casi specifici e fino ad un importo massimo di €. 200.000,00 + Iva), la Società procederà di norma a bandire procedure previa pubblicazione di avviso, sul sito aziendale e su quello di Ravenna Holding, con altre modalità che il Consiglio di Amministrazione riterrà più adeguate in rapporto all’oggetto del contratto. Per eventuali fattispecie di affidamento diretto si applica, in via di autolimitazione e per quanto compatibile, quanto previsto dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici. Più in generale, il richiamo a specifiche norme applicabili in materia contrattualistica ha valenza limitata a quanto espresso da A.SE.R. Azienda Servizi Romagna S.r.l. nei bandi o richieste di offerta ed in ogni caso unicamente in via di “autolimitazione”. Resta pertanto ferma la competenza giurisdizionale del Giudice Ordinario.
2.3.3. Per la sottoscrizione di finanziamenti bancari - mutui ipotecari, chirografari, leasing immobiliari e similari, la Società procederà in ogni caso, secondo quanto previsto al precedente capoverso 2.3.2 lett.b).
2.3.4. Fermo quanto sopra previsto al precedente capoverso 2.3.2. lett. a) e b), per l’affidamento per l’affidamento di forniture e servizi di valore presunto inferiore a euro 139.000,00 e per lavori di importo presunto inferiore ad €. 150.000,00 per lavori, l’Amministratore Delegato potrà derogare di volta in volta alle procedure sopra specificate al capoverso 2.3.2. lett. a) e b), in caso di prestazioni necessarie ad assicurare il regolare espletamento dei servizi e delle funzioni di Aser Azienda Servizi Romagna S.r.l., che per la loro natura non possano essere tempestivamente programmate e previamente disposte con procedure ordinarie o per le loro peculiarietà/specializzazioni richieste con valutazione di opportunità in rapporto alle esigenze gestionali aziendali (data la natura residuale di tali spese e le caratteristiche vincolanti sopraindicate, si omette un elenco che sarebbe del resto meramente esemplificativo). E’ comunque necessario verificare da parte della Società la congruità e l’economicità dell’offerta, tenendo conto dei normali e correnti prezzi di mercato.
2.3.5. Nel caso di affidamenti diretti, conseguenti o meno ad interpelli, di importo unitario superiore ad €. 10.000,00, il Presidente o l’Amministratore Delegato dovranno informare il Consiglio di Amministrazione con cadenza periodica.
2.3.6 Al di fuori della fattispecie di cui al capoverso 2.3.4., eventuali deroghe alle procedure di cui sopra, sono ammesse esclusivamente se l’Amministratore Delegato - con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione - ravvisi urgenze di acquisti, forniture di beni e servizi ed esecuzioni lavori, dovute a circostanze imprevedibili o comunque tali da non permettere utilmente il ricorso a quanto previsto dal vigente Regolamento. In tale eventualità dovranno comunque essere verificate e garantite congruità ed economicità dell’offerta.
2.3.7. Con particolare riferimento alla fattispecie di cui al paragrafo 2.3.2. lett. c) ed ogni
qualvolta possa essere considerato funzionale alle caratteristiche della prestazione oggetto di affidamento, Aser Azienda Servizi Romagna S.r.l. assume come orientamento di principio l’adozione di criteri di valutazione tecnico-economici secondo lo schema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto al riguardo per quanto compatibile della normative pubblicistica.
2.3.8. Le comunicazioni tra la società e le imprese interpellate dovranno essere trasmesse di norma via PEC. Gli interpelli nella fattispecie di cui sopra ai capoversi 2.3.2. lett. b) potranno essere attivati in forma semplificata di norma scritta, anche attraverso e-mail con attestazione di lettura.
2.3.9. Per ogni affidamento di cui alla fattispecie prevista al capoverso 2.3.2. lett. c) dovrà essere redatto un verbale esplicativo della procedura effettuata, sottoscritto come Segretario dal Dirigente Affari Generali della Società Capogruppo. E’ previsto un verbale in forma semplificata per le fattispecie sopra sub. 2.3.2. lett. a) e b), sottoscritto dall’Amministratore Delegato.
2.3.10. Con esclusione delle casistiche di affidamento diretto previste dalla vigente normativa di cui capoverso 2.3.2. lett. a) e b) (con facoltà tuttavia di disporla anche per tali fattispecie in casi specifici), si prevede la seduta pubblica di apertura dei vari plichi con valutazione da parte di un’apposita Commissione di valutazione, composta da n. 3 membri, in considerazione delle caratteristiche tecniche/economiche/organizzative dello specifico contratto.
Nel caso di aggiudicazione con criteri di valutazione tecnico-economici, secondo lo schema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione verrà nominata dal Consiglio di Amministrazione in ogni caso successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte. La Società valuterà il ricorso a commissari esterni ogniqualvolta lo decidesse in rapporto alla complessità dell’oggetto dell’appalto o laddove lo ritenesse comunque opportuno. Dovranno essere in ogni caso valutati i conseguenti maggiori costi, tenendo conto delle professionalità interne nonché della gratuità di norma della partecipazione.
In caso di ricorso a commissari esterni la società assume di rivolgersi in via prioritaria a dipendenti del gruppo societario nell’ambito del service prestato da Ravenna Holding S.p.A. e sulla base di accordi diretti con tali società, considerando la loro specifica professionalità e tenendo conto che la partecipazione è di norma gratuita.
La Commissione al momento del suo insediamento verifica preliminarmente l’inesistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 C.P.C. e di inconferibilità - per estensione - ai sensi dell’art.
35 bis del D.Lg. n. 165/2001 e s.m.i. riguardo ai Commissari ed al Segretario. In caso di sussistenza di dette condizioni i lavori vengono sospesi e il Presidente della Commissione ne dà tempestiva notizia al Consiglio di Amministrazione affinché provveda alla sostituzione del membro interessato.
In caso di valutazione esclusivamente al migliore prezzo, la Commissione puo’ essere nominata dall’Amministratore Delegato e composta esclusivamente da interni. La Società potrà avvalersi in ogni caso - anche come eventuali membri della Commissione - di dipendenti del gruppo societario nell’ambito del service prestato da Ravenna Holding S.p.A. o sulla base di accordi diretti con tali società.
2.3.11. Laddove non sia prevista la redazione di specifici Capitolati, A.SE.R. Azienda Servizi Romagna S.r.l. adotta in ogni caso condizioni generali per gli affidamenti di appalti, forniture e
servizi che devono corredare gli ordinativi, assicurando procedure semplificate di accesso alla documentazione richiesta anche attraverso apposita sezione del sito internet aziendale, evitando l’onere di ripetizione documentale ed assumendo d’ufficio in ogni caso possibile la documentazione richiesta.
2.3.12. A.SE.R. Azienda Servizi Romagna S.r.l. procede alla pubblicità delle procedure di affidamento ed esecuzione di appalti, servizi, forniture sul sito internet della Società e in quello di Ravenna Holding S.p.A. nella Sezione “Società trasparente” dedicata ad A.SE.R. Azienda Servizi Romagna S.r.l., tenuto conto che la società svolge attività sul libero mercato, secondo quanto eventualmente previsto dalla normativa vigente o da direttive della capogruppo Ravenna Holding S.p.A..
In ogni caso verranno pubblicati i dati sintetici (oggetto dell’affidamento, numero imprese invitate, numero offerenti, impresa assegnataria, importo di assegnazione) delle assegnazioni di affidamenti superiori ad €. 20.000,00 + Iva, entro 30 giorni solari ininterrotti e consecutivi dall’assegnazione medesima.
2.3.13. In considerazione della natura “privatistica” dell’attività contrattuale di A.SE.R. Azienda Servizi Romagna S.r.l., la documentazione di gara o comunque quella contrattuale non è accessibile ad altri concorrenti od operatori, dovendo tutelare gli interessi commerciali della società e dei fornitori.
2.3.14. Ogni contratto deve riportare clausola di trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., dando riscontro che il fornitore/appaltatore è informato dei principi del Codice Etico di ASER (rinvenibile sul sito xxx.xxxx-xxxxxxx.xx) e che il compimento del presente contratto deve avvenire nel pieno rispetto di quanto prescritto nel Codice medesimo. Del pari, devono essere inserite negli atti clausole riguardo all’applicazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (per quanto compatibile) e relative agli adempimenti in materia di privacy previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.
2.3.15. Le polizze assicurative stipulate da A.SE.R. Azienda Servizi Romagna S.r.l. devono essere assunte in ogni caso nell’interesse della Società, fermo restando l’inassicurabilità da parte dell’Azienda di qualsiasi fattispecie che possa dare luogo a responsabilità amministrativa- contabile per danno erariale compresa eventuale tutela legale di Amministratori, Sindaci Revisori, Dirigenti, Dipendenti, Personale distaccato. Potrà farsi eccezione per il rimborso dei costi assicurativi sostenuti dall’interessato, nel solo caso in cui un amministratore presti la propria attività per la Società in modo del tutto gratuito Il programma assicurativo annuale deve essere preventivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione
2.3.16. L’Amministratore Delegato, sotto la propria responsabilità, può delegare uno o più dipendenti per l'espletamento di procedure descritte nel presente Regolamento secondo i criteri di autonomia, responsabilità e controllo budgetario della spesa. I delegati rendicontano all’Amministratore Delegato, di regola con frequenza trimestrale, presentando al riguardo una relazione illustrante l'elenco degli ordinativi emessi, raggruppati per categorie.
2.3.17. La società si avvale del supporto prestato dal “service” di Ravenna Holding S.p.A..
2.3.18. Per tutto quanto non contemplato nel Presente Regolamento in merito all’affidamento di servizi, forniture e lavori, si rinvia ai deliberati del Consiglio di Amministrazione, nonché alla normativa vigente.
2.3.19. Si richiamano come parte integrante del presente Regolamento le disposizioni sull’“Area Contratti” previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società, nel testo in ogni momento in vigore, come fascicolo del Modello ex Lege 231/2001 e s.m.i.
3. Affidamento di incarichi.
3.1. Disposizioni generali.
3.1.1. A.SE.R. Azienda Servizi Romagna S.r.l. di norma, per il perseguimento delle finalità sociali si avvale, nell’ambito delle deleghe conferite, delle competenze dei propri amministratori e del proprio personale dipendente. In una logica generale di contenimento dell’incremento della spesa pubblica globale ed in specifico di limitazione dell’utilizzo degli incarichi esterni di consulenza nonché delle forme di lavoro flessibile (contratti a tempo determinato; contratto di collaborazione a progetto, somministrazioni di personale mediante impiego di personale interinale), nell’ambito di un processo di crescita qualitativa complessiva del rapporto infra-gruppo, la società utilizza prioritariamente il know how assicurato dal “service” prestato da Ravenna Holding alle società del gruppo.
3.1.2. Fatto salvo il principio sopra richiamato, le disposizioni del presente ambito vengono adottate in via di autolimitazione, non essendo previsto nel nostro ordinamento un obbligo di adottare regolamenti o provvedimenti interni (l’art. 28 1° comma lett. g del D.Lgs. n. 175/2016 ha abrogato l’art. 18, 2° comma della L. 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i.), venendo equiparati gli incarichi esterni, come sotto regolati, agli “appalti di servizi” ai fini del loro affidamento, per cui per quanto non specificamente normato nel presente capo trovano applicazione e disposizioni per gli “appalti di servizi” previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.
3.1.3. Per una corretta applicazione del regolamento, si forniscono le seguenti definizioni:
a. “incarichi” o “incarichi professionali” o “incarichi di collaborazione”, ovvero rapporti intercorrenti tra Società e un qualificato soggetto esecutore, tradotti in forma di lavoro autonomo, mediante contratti di prestazione d’opera o d’opera intellettuale;
b. “contratti di prestazione occasionale”. ovvero rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni d’opera intellettuale rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l’attività del Committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, in cui l’incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un’attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo;
c. “incarichi di studio”, ovvero attività di studio svolte nell’interesse della Società, caratterizzati dalla consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
d. “incarichi di ricerca”, ovvero attività assimilabili agli incarichi di studio, che presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte della Società;
e. “consulenze”, ovvero attività che riguardano le richieste di pareri ad esperti, quali, a titolo esemplificativo:
1. le prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
2. le consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell’amministrazione;
3.1.4. Per quanto sopra specificato al capoverso 3.1.2., viene meno la necessità di differenziare gli affidamenti di attività nelle quali i rapporti siano per loro natura da contratti di appalto. In particolare, assumono le caratteristiche di appalto di servizi quelle attività che abbinano all’elaborazione di valutazioni e soluzioni a specifiche esigenze (tipiche della consulenza c.d. pura) anche l’apporto materiale delle azioni necessarie a soddisfare le esigenze medesime, in base alla decisione assunta, prendendo come base l’apporto consulenziale fornito. In tale ambito potranno considerarsi rapporti di collaborazione resi anche in modo informale con ripetitività, con ampia varietà prestazionale, senza coordinamento da parte della Società e senza vincolo di subordinazione, tese a supportare materialmente l’attività della società.
3.1.5. Dalle disposizioni presenti restano comunque esclusi gli incarichi relativi ai componenti degli organi societari, degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, gli incarichi ai componenti esterni delle commissioni di concorso e agli eventuali consulenti delle stesse, gli incarichi di revisione contabile disciplinati dal paragrafo D 4) 2 del “Codice di Comportamento e di Corporate Governance” di Ravenna Holding S.p.A..
3 .2. Servizi legali.
3.2.1. Ai sensi della normativa vigente, i “servizi legali” devono intendersi “appalti di servizi”.
3.2.2. L’adozione da parte della Società della regolamentazione per il conferimento di contratti di servizio di assistenza e consulenza legale avviene in via di autolimitazione, per quanto compatibile con riferimento alla normativa nazionale vigente per le specifiche fattispecie in ambito pubblicistico ed in ogni caso nell’ambito di un comune indirizzo di gruppo.
3.2.3. Ravenna Holding S.p.A istituisce l’“Albo dei prestatori di servizi legali” della Società medesima per l’affidamento di prestazioni di servizi legali a favore di Ravenna Holding S.p.A. e delle società dalla stessa controllate per affidamenti entro alla soglia di applicazione dell’affidamento diretto prevista dalla normativa pubblicistica in vigore, secondo quanto normato dal Disciplinare istitutivo dell’Albo e dal presente regolamento.
Il Disciplinare indica, oltre alle modalità di selezione per gli inviti e ai requisiti generali di moralità desumibili dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, le categorie in cui si intende suddividere
l’elenco. L’iscrizione avviene mediante domanda corredata da dichiarazioni del possesso dei requisiti redatta su documento unico, parte integrante dell’avviso. L’iscrizione è consentita senza limitazioni temporali. Sono previste modalità procedurali prestabilite per la revisione periodica dell’Albo sulla base del monitoraggio delle non conformità, con adozione di provvedimenti fino all’esclusione delle imprese in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, che hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale.
3.2.4. L’Albo viene contestualmente istituito da Ravenna Holding S.p.A. e dalle società dalla stessa controllate (e quindi anche da A.SE.R. Azienda Romagna Servizi S.r.l.) in riferimento alle medesime disposizioni indicate al capoverso precedente, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti interni delle singole società.
3.2.5. Ravenna Holding S.p.A. gestisce con la propria struttura l’Albo per sé e per le società interessate secondo quanto regolato dal presente Disciplinare.
A.SE.R. Azienda Romagna Servizi S.r.l. accede all’Albo in riferimento alle fattispecie contrattuali richieste, operando sulla base della propria autonoma capacità negoziale e quindi sotto la propria esclusiva responsabilità.
3.2.6. La formazione dell’Albo avviene previa pubblicazione, per tutto il periodo di vigenza dell’Albo, del Disciplinare sul sito internet di Ravenna Holding S.p.A. e di A.SE.R. Azienda Romagna Servizi S.r.l..
Eventuali integrazioni o modifiche del disciplinare o comunque comunicazioni di carattere generale, verranno pubblicate esclusivamente sul medesimo sito internet.
3.2.7. Fermo restando quanto disposto in via di autolimitazione e di compatibilità ai sensi del precedente paragrafo 3.2.1., A.SE.R. Azienda Romagna Servizi S.r.l. potrà procedere agli affidamenti secondo le seguenti modalità:
A) interpello multiplo: affidamento diretto mediante sondaggio di mercato ai sensi del precedente paragrafo 2.3.2. lett.b);
Per fattispecie ritenute dalle società complesse o comunque laddove la società lo ritenesse opportuno in rapporto all’oggetto dell’affidamento, la Società si riserva a sua discrezione di procedere ad interpelli di professionisti presenti in ogni caso nell’Albo, costituendo l’elenco da interpellare fra quelli ritenuti - a discrezione della società - disporre di maggiore specifica esperienza.
Le disposizioni in materia di “rotazione” previste dal paragrafo 2.3.1. unicamente in via di autolimitazione e pertanto, ferma l’attività contrattuale di natura “privatistica” della Società, un ‘eventuale violazione delle disposizioni sopra riportate potrà avere unicamente rilevanza sul piano della responsabilità disciplinare interna alla Società, non potendo avere alcun effetto esterno in rapporto a pretese di terzi in termini di annullamento delle procedure o di altro tipo. Ogni eventuale decisione in merito alle procedure adottate resta in ogni caso di esclusiva competenza e discrezionalità di A.Se.R. S.r.l.;
B) potranno essere affidati anche direttamente:
1) in coerenza con quanto previsto per gli appalti di servizi ai sensi dell’art. 2.3.2. lett.
a) del vigente regolamento contratti aziendale, entro il limite massimo di €. 10.000,00 (diconsi diecimila//00), oltre Iva e contributo previdenziale, potendo la Società individuare il professionista all’interno dell’elenco della specifica categoria (con sintetica motivazione interna della scelta), fermo l’impegno a ricercare possibili ed utili modalità di rotazione per quanto compatibili con il limitato valore degli affidamenti e con le esigenze gestionali aziendali. Il medesimo professionista, ove la società motivi in riferimento all’oggetto della prestazione richiesta dalle esigenze aziendali, avendo comunque valutato positivamente l’esecuzione del precedente incarico, potrà eventualmente risultare affidatario in via diretta di ulteriore incarico entro il medesimo importo sopraindicato. Si richiama quanto indicato all’ultimo comma della precedente rubrica A. La società si riserva in ogni caso altresì a sua discrezione di esperire interpelli, anche in forma semplificata;
2) entro le soglie dell’affidamento diretto di cui al precedente paragrafo 2.3.2. lett. B):
a) prestazioni di particolare complessità per cui si ritenga necessaria comprovata esperienza universitaria (attestata dalla titolarità di incarichi di docenza o comunque di studio, ricerca o consulenza presso università, coerenti con l’oggetto dell’incarico in affidamento) o altamente qualificata per prestazioni specialistiche non comparabili (in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d’opera o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni o a specifiche esperienze acquisite), scelti dalla Società a seguito di valutazione dei professionisti presenti nell’Albo o, ove non ve ne siano disponibili, anche non presenti (purché facciano richiesta di iscrizione contestualmente all’affidamento);
b) attività complementari residuali, non comprese nell’incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l’utile svolgimento dell’incarico stesso;
c) urgenza improcrastinabile, dovuta a cause indipendenti dalla Società, tali da compromettere o comunque limitare significativamente l’attività aziendale, in modo da non consentire utilmente l’esperimento di procedure comparative di selezione;
d) coerentemente con quanto disposto dall’art. 2.3.4 del Regolamento, in caso di prestazioni necessarie ad assicurare il regolare espletamento dei servizi e delle funzioni della Società che per la loro natura non possano essere tempestivamente programmate e previamente disposte con procedure ordinarie o per particolari casistiche adeguatamente motivate o per le loro peculiarietà/specializzazioni richieste con valutazione di opportunità in rapporto alle esigenze gestionali aziendali o per particolari casistiche adeguatamente motivate (data la natura residuale di tali spese e le caratteristiche vincolanti sopraindicate, si omette un elenco che sarebbe del resto meramente esemplificativo).
Nella fattispecie sub. B) n. 2 lett. a), qualora sia ritenuto compatibile dalla Società con le esigenze aziendali e si ritenessero sussistere più professionisti interpellabili, l’affidamento diretto potrà essere preceduto da eventuale richiesta di preventivo, anche informale e con modalità diverse da quelle indicate al paragrafo A.
Dovranno essere in ogni caso comunque garantiti e verificati i principi di congruità ed economicità.
L’affidamento per le fattispecie di cui al presente capoverso B) n. 2 deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, anche in via preventiva, con adeguata motivazione scritta.
3.2.8. Per le ulteriori fattispecie si applica quanto previsto al punto 2.3.2. lett. c).
3.2.9. Per quanto sopra non specificato, si applica, laddove compatibile, la normativa in materia di appalti di servizi prevista per gli stessi servizi dal presente regolamento.
3.3. Servizi di professionali e tecnici.
3.3.1. Ravenna Holding S.p.A istituisce l’“Albo dei prestatori di servizi professionali e tecnici” della società medesima per l’affidamento di prestazioni di servizi a favore di Ravenna Holding S.p.A. e delle società dalla stessa controllate (tra cui anche A.SE.R. Azienda Servizi Romagna S.rl.) per affidamenti entro le soglie di applicazione dell’affidamento diretto previsto dalla normativa pubblicista in vigore, secondo quanto normato dal Disciplinare istitutivo dell’Albo e dal presente regolamento.
Il Disciplinare indica, oltre alle modalità di selezione per gli inviti e ai requisiti generali di moralità desumibili dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, le categorie in cui si intende suddividere l’elenco. L’iscrizione avviene mediante domanda corredata da dichiarazioni del possesso dei requisiti redatta su documento unico, parte integrante dell’avviso. L’iscrizione è consentita senza limitazioni temporali. Sono previste modalità procedurali prestabilite per la revisione periodica dell’ Albo sulla base del monitoraggio delle non conformità, con adozione di provvedimenti fino all’esclusione delle imprese ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, che hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale.
3.3.2. L’Albo viene contestualmente istituito da Ravenna Holding S.p.A. e dalle società dalla stessa controllate (tra cui, A.SE.R. Azienda Servizi Romagna S.r.l.) in riferimento alle medesime disposizioni indicate al capoverso precedente, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti interni delle singole società.
3.3.3. Ravenna Holding S.p.A. gestisce con la propria struttura l’Albo per sé e per le società interessate secondo quanto regolato dal Disciplinare.
A.SE.R. Azienda Servizi Romagna S.r.l. accede all’Albo in riferimento alle fattispecie contrattuali richieste, operando sulla base della propria autonoma capacità negoziale e quindi sotto la propria esclusiva responsabilità.
3.3.4. La formazione dell’Albo avviene previa pubblicazione, per tutto il periodo di vigenza dell’Albo del Disciplinare sul sito internet di Ravenna Holding S.p.A. e di A.SE.R. Azienda Servizi Romagna S.r.l.. Eventuali integrazioni o modifiche del disciplinare, o comunque comunicazioni di carattere generale, verranno pubblicate esclusivamente sul medesimo sito internet.
3.3.5. Fermo restando quanto disposto in via di autolimitazione e di compatibilità ai sensi del precedente paragrafo 2.3.2., sono previste le seguenti procedure in rapporto al valore dell’onorario:
a) importo inferiore a euro 10.000,00, oltre Iva e contributo previdenziale: affidamento secondo le modalità indicate al precedente articolo 2.3.2 lett. a);
b) importo pari o superiore a € 10.000,00 e inferiore a euro 139.000,00, oltre Iva e contributo previdenziale: affidamento secondo le modalità indicate al precedente articolo 2.3.2, lett. b);
c) importo pari o superiore a euro 139.00,00 oltre Iva e contributo previdenziale: affidamento secondo le modalità indicate al precedente articolo 2.3.2, lett. c).
3.3.6. Per la scelta dei prestatori di servizi da invitare ai singoli procedimenti, la società individua i prestatori di servizi da interpellare, in relazione alla categoria di specializzazione, secondo un criterio di rotazione per quanto compatibile analogo a quanto disposto al precedente capoverso 2.3.1..
Per fattispecie ritenute dalle società complesse o comunque laddove la Società lo ritenesse opportuno in rapporto all’oggetto dell’affidamento, la società si riserva a sua discrezione di procedere ad interpelli di professionisti presenti in ogni caso nell’Albo, costituendo l’elenco da interpellare fra quelli ritenuti - a discrezione della Società - disporre di maggiore specifica esperienza.
Le disposizioni in materia di “rotazione” sono previste unicamente in via di autolimitazione e pertanto, ferma l’attività contrattuale di natura “privatistica” della società, un‘eventuale violazione delle disposizioni sopra riportate potrà avere unicamente rilevanza sul piano della responsabilità disciplinare interna alla Società, non potendo avere alcun effetto esterno in rapporto a pretese di terzi in termini di annullamento delle procedure o di altro tipo. Ogni eventuale decisione in merito alle procedure adottate resta in ogni caso di esclusiva competenza e discrezionalità di A.Se.R. S.r.l.;
3.3.7. Resta ferma la facoltà da parte della Società qualora per il particolare oggetto della prestazione o la specializzazione richiesta non si renda possibile o opportuna l’utilizzazione dell’Albo in tutto o in parte, di invitare o interpellare anche altri soggetti ritenuti idonei non iscritti all’Albo, oltre agli eventuali iscritti nella sezione pertinente dell’Albo stesso.
3.3.8. Resta inteso che, ai sensi dell’art. 2.3.2. lett. a), è facoltà di procedere all’affidamento diretto per importi fino ad €. 10.000,00 (diconsi diecimila//00) escluso Xxx e contributo previdenziale.
3.3.9. Viene fatto in ogni caso salvo quanto previsto dai precedenti art. 2.3.4 e 2.3.5.
3.3.10. Per quanto sopra non specificato, si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di appalti di servizi prevista dal presente regolamento.
3 .4. Altri servizi.
Per l’affidamento di incarichi ulteriori rispetto a quelli normati ai paragrafi 3.2. e 3.3. del presente Regolamento si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di appalti di servizi prevista
dal presente regolamento.
4. Alienazioni e Concessioni del Patrimonio Immobiliare
Nel caso di alienazioni e concessioni del patrimonio immobiliare nella disponibilità della Società, si adotteranno le procedure previste dal Regolamento dei Contratti del Comune di Ravenna.
5. Competenze Consiglio di Amministrazione
Nel caso di sopravvenuta impossibilità da parte dell’Amministratore Delegato di esercitare le deleghe funzionali previste nel presente regolamento, le stesse si considerano attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
6. Pubblicità del Regolamento
Al presente Regolamento e alle sue modifiche viene data piena pubblicità attraverso la sua pubblicazione nel sito internet della Società, nonché sul sito istituzionale di Ravenna Holding S.p.A., che ospita la sezione “Società trasparente” di A.SE.R. Azienda Servizi Romagna S.r.l.
7. Entrata in vigore
7.1. Il presente Regolamento e le sue modifiche entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
7.2. Per quanto non espressamente previsto dal persente Regolamento è fatto espresso rinvio alla normativa vigente.