ACCORDO DI COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE
TRA
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA
E
LA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO DEL MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Progetto in materia di politiche antidroga e tutela della salute pubblica attraverso la prevenzione e il contrasto dell’incidentalità stradale causata dall’uso di sostanze stupefacenti e dall’abuso di alcol
Progetto “Strade Sicure 2020-2021”
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE
POLITICHE ANTIDROGA (di seguito denominato anche “Dipartimento” o "DPA") con sede in xxx xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, codice fiscale n. 80188230587, rappresentato dal Capo Dipartimento, Cons. Xxxxx Xxxxxxxx
e
LA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO DEL MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA (di seguito denominata anche “Direzione Centrale delle Specialità”) con sede in xxx Xxxxxxxxx, 0000 - 00000 Xxxx, codice fiscale n. 80202230589, rappresentata dal Direttore Centrale, Prefetto Xxxxxxx Xxxxxxxx
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 16 marzo 1989, in materia di “organizzazione degli uffici di Polizia Stradale”, secondo il quale ai “servizi di polizia stradale” previsti dal Codice della Strada provvede il “Servizio Polizia Stradale” istituito nell’ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, e che tali servizi sono espletati, in via primaria, dagli “uffici periferici” della Polizia Stradale, Specialità della Polizia di Stato;
VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni, il quale, all’art.1, prevede l’istituzione dell’Osservatorio Permanente per la verifica del fenomeno della tossicodipendenza;
VISTO l’art. 15 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e in particolare l’art. 7, comma 2, il quale dispone che il Presidente del Consiglio determina, con proprio decreto, le strutture della cui attività si avvalgono i Ministri o Sottosegretari delegati;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008,
n. 121;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, recante l’istituzione del Dipartimento per le Politiche Antidroga registrato alla Corte dei Conti in data 17 novembre 2009 - Reg. n. 10 – Fog. n.62;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010, recante la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri” - registrato alla Corte dei Conti in data 21 novembre 2012 - reg. n. 9
– foglio n. 313;
VISTO il decreto ministeriale 20 novembre 2012 con il quale è stata stabilita l’organizzazione del Dipartimento per le Politiche Antidroga;
VISTA la legge 17 dicembre 2012 n. 221, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, concernente “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, secondo la quale, a fare data dal 1° gennaio 2013, gli accordi di cui al comma 1, dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi;
CONSIDERATO che le attività oggetto del presente accordo soddisfano i criteri riportati nell’art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” - in quanto l’accordo medesimo realizza una cooperazione tra Amministrazioni predisposta a garantire che il
servizio pubblico da svolgere sia prestato nell’ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune, esclusivamente finalizzato all’interesse pubblico;
VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177, recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e la “Direttiva sui comparti delle specialità delle Forze di Polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di Polizia” del Ministro dell’interno del 15 agosto 2017, in merito alla suddivisione dei compiti istituzionali tra le Forze di Polizia, che hanno stabilito che la Polizia di Stato, nell’ambito del comparto di specialità “sicurezza stradale”, provvede in xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxx, all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’art.11 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
VISTO l’Accordo di collaborazione interistituzionale, sottoscritto in data 28 dicembre 2016 tra il Dipartimento per le Politiche Antidroga e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al fine di potenziare le attività già avviate in materia di attuazione di politiche antidroga e di tutela della salute pubblica, attraverso il contrasto all’incidentalità causata dall’uso di sostanze stupefacenti e dall’abuso di alcol;
CONSIDERATA la direttiva del Ministro dell’Interno del 21 luglio 2017, n. 300/A/5620/17/144/5/20/3, che nell’individuare nel contrasto della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti uno dei principali ambiti di intervento per la riduzione dell’incidentalità stradale, ha ritenuto utile estendere ad altre province il modello operativo sperimentato, anche attraverso il coinvolgimento di tutte le Forze di Polizia nell’esecuzione dei servizi;
CONSIDERATO che i positivi risultati conseguiti nei servizi fino ad oggi svolti hanno determinato la necessità di intensificare ulteriormente i controlli secondo le modalità operative di cui alla direttiva n. 300/A/1277/19/109/42 dell’11/02/2019, del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con la quale sono state adottate le “nuove linee guida per i controlli su strada in materia di verifica delle condizioni psico- fisiche dei conducenti di veicoli”;
CONSIDERATO che l’intensificazione di tali servizi presuppone un coinvolgimento sempre maggiore di personale della Polizia di Stato, anche del ruolo medico e sanitario, la cui presenza “su strada” è necessaria e fondamentale per l’esecuzione di ogni dispositivo di controllo;
CONSIDERATO che il DPA e la Direzione Centrale delle Specialità intendono realizzare un'azione sinergica e congiunta in materia di politiche antidroga e tutela della salute pubblica attraverso la prevenzione ed il contrasto dell’incidentalità stradale causata dall’uso di sostanze stupefacenti e dall’abuso di alcol, attraverso iniziative mirate, volte ad una collaborazione interistituzionale nei settori operativi attinti da competenze convergenti e complementari;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 gennaio 2019 - registrato dalla Corte dei Conti al n. 501 del 27 febbraio 2019 - con il quale è stato conferito l’incarico di Coordinatore dell’Ufficio tecnico scientifico e affari generali nell’ambito del Dipartimento per le Politiche Antidroga, alla dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxx;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2019, n.78, concernente “Regolamento recante l’organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’Interno” e, in particolare l’art.4, comma 2, lettera n);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 ottobre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 23 ottobre 2019, reg. n. 2012, con il quale è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche antidroga al Cons. Xxxxx Xxxxxxxx;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2019 concernente l’approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;
ESAMINATA la proposta avanzata dalla Direzione Centrale delle Specialità, con nota n.300/A/4517/20/109/42 del 25 giugno 2020, acquisita dal DPA con prot. 1110 del 26 giugno 2020 e corredata di un dettagliato progetto esecutivo e di una scheda finanziaria, sulla quale il Dipartimento ha concordato, ritenendola idonea a soddisfare, sia le esigenze connesse alla promozione e allo svolgimento di attività tese al conseguimento di maggiori livelli di efficienza nelle attività di prevenzione e contrasto della guida in stato di alterazione alcolica e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, sia nel prevedere di accompagnare le attività di controllo ad una campagna di prevenzione, presso le scuole secondarie di secondo grado, per sensibilizzare i giovani conducenti sui rischi di porsi alla guida in stato di ebrezza, articolata su 20 tappe, una per ciascuna delle Regioni italiane per la selezione di istituti scolastici, d’intesa con il MIUR, destinatari di tali interventi di sensibilizzazione;
CONSIDERATO che i sottoscrittori del presente Accordo di collaborazione interistituzionale, attraverso attività congiunte e interventi integrati, in relazione ai compiti istituzionali propri di ciascuna Struttura, possono conseguire maggiori livelli di efficienza ed efficacia della spesa pubblica nonché benefici e vantaggi per la collettività attraverso un rafforzamento della tutela della salute pubblica, della sicurezza e dell’ordine pubblico;
ACQUISITO l'assenso, nei contenuti e nel piano finanziario, del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla sottoscrizione del presente accordo, richiesto dal Dipartimento per le politiche antidroga con prot. DPA 1227 dell’8 luglio 2020, rilasciato in data 10 luglio 2020 e acquisito dal DPA con prot. n. 1267 del 13 luglio 2020;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla stipula dell’apposito accordo per la realizzazione del progetto “STRADE SICURE 2020-2021” sopra menzionato;
IL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA E
LA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA,
DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO DEL MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
CONVENGONO E STIPULANO:
Art. 1
(Premesse)
1) Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2
(Oggetto e finalità)
1) Il DPA e la Direzione Centrale delle Specialità intendono rafforzare, con modalità sinergiche e congiunte, le proprie azioni in materia di politiche antidroga e di tutela della salute pubblica con la prevenzione e il contrasto dell’incidentalità stradale causata dall’uso di sostanze stupefacenti e dall’abuso di alcol, attraverso iniziative mirate volte ad una collaborazione interistituzionale nei settori operativi attinti da competenze convergenti e complementari.
2) Più in particolare, l’accordo ha per oggetto le seguenti azioni:
a) prevede di accompagnare le attività di controllo con una campagna di prevenzione presso le scuole secondarie di secondo grado utilizzando un’aula multimediale viaggiante, per sensibilizzare i giovani conducenti sui rischi di porsi alla guida in stato di alterazione da alcol o da sostanze stupefacenti;
b) la campagna sarà articolata su 20 tappe, una per ciascuna delle Regioni italiane, attraverso la selezione di istituti scolastici, d’intesa con il MIUR, destinatari degli interventi di sensibilizzazione, che saranno curati da funzionari e operatori della Polizia Stradale, formati per l’attività di comunicazione ed educazione stradale;
c) il progetto è rappresentato dall’impiego, nelle attività di controllo della Polizia di Stato su strada, di laboratori mobili per l’effettuazione degli esami di secondo livello, aventi valore legale sui campioni salivari prelevati ai conducenti di veicoli sottoposti a test antidroga, riducendo i tempi degli accertamenti, nel rispetto del quadro normativo esistente e delle garanzie difensive previste dal nostro ordinamento.
Art. 3
(Attività del Dipartimento politiche antidroga)
1) Ai fini dell’attuazione del presente Accordo di collaborazione interistituzionale, il DPA:
a) cura le attività di coordinamento funzionale all’attuazione e al monitoraggio degli interventi;
b) raccoglie, in esito alla realizzazione dei controlli effettuati sul territorio e delle altre attività previste, i dati trasmessi dalla Direzione Centrale delle Specialità;
c) aggiorna, integra e alimenta i modelli per la reportistica dei dati, rendendoli disponibili anche sul proprio sito istituzionale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx;
d) provvede, sulla base della documentazione acquisita, alla valutazione semestrale delle attività svolte, delle spese sostenute e dei risultati conseguiti ai sensi del presente accordo;
e) svolge gli adempimenti amministrativo-contabili ai fini dell’erogazione delle risorse finanziarie a valere sul capitolo 772 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – esercizio finanziario 2020.
Art. 4
(Attività della Polizia di Stato)
1) Ai fini dell’attuazione del presente Accordo di collaborazione interistituzionale, la Direzione Centrale delle Specialità:
a) cura, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, le azioni di coordinamento funzionali all’ulteriore implementazione delle attività avviate e al monitoraggio del loro andamento sul territorio nazionale;
b) definisce la pianificazione a scacchiera dei servizi, nonché i fabbisogni umani e strumentali;
c) pianifica e realizza la campagna di prevenzione denominata “Strade Sicure 20-21” articolata su 20 tappe, una per ciascuna delle Regioni italiane, d’intesa con il MIUR, selezionando attraverso la piattaforma Edustrada, gli istituti scolastici destinatari degli interventi di sensibilizzazione sui rischi di porsi alla guida in stato di alterazione da alcol o da sostanze stupefacenti;
d) pianifica l’impiego, nelle attività di controllo della Polizia di Stato su strada, di laboratori mobili per l’effettuazione degli esami di secondo livello, aventi quindi valore legale, sui campioni salivari prelevati ai conducenti di veicoli sottoposti a test antidroga;
e) cura la realizzazione di un laboratorio di tossicologia forense della Polizia di Stato che sarà incardinato nella Direzione Centrale di Sanità della Polizia di Stato, alle dirette dipendenze del Servizio Affari Generali della medesima Direzione, servente le regioni settentrionali del Paese, per agevolare le attività di controllo straordinarie che si intendono realizzare con il presente Accordo, affiancando il Centro di Ricerche di Laboratorio e Tossicologia Forense della Direzione Centrale di Sanità della Polizia di Stato presente a Roma, per elevare in maniera apprezzabile le possibilità di controllo;
f) promuove le procedure amministrative necessarie all’acquisizione di beni e servizi necessari e funzionali alla realizzazione dei controlli ed ai previsti esami di laboratorio, in coerenza con le Nuove Linee Guida citate in premessa (laboratori – fissi e mobili – di tossicologia forense, automezzi, tecnologie, strumenti tecnico-sanitari);
g) assicura con le Procure della Repubblica e con gli Uffici di polizia giudiziaria ogni opportuna sinergia al fine di fronteggiare in modo sempre più incisivo il fenomeno della guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti ed all’abuso di alcol;
h) invia al Dipartimento segnalazioni periodiche circa l’attuazione delle attività e in particolare la distribuzione dei controlli, disaggregate a livello regionale, l'esito dei test di screening, degli esami di laboratorio, l’età dei conducenti risultati positivi, nonché le spese sostenute, corredate dalla necessaria documentazione probatoria;
i) trasmette al Dipartimento il report delle attività di prevenzione, effettuate d’intesa con il MIUR, presso gli istituti scolastici secondari di secondo grado;
l) a conclusione delle attività, indirizza al Dipartimento una relazione finale comprensiva dei risultati conseguiti, comprese le iniziative di informazione e sensibilizzazione, e della documentazione atta a giustificare i costi.
Art. 5
(Progetto esecutivo)
1) Le attività e le iniziative, di cui al precedente articolo 4, sono analiticamente descritte nell’annesso Progetto esecutivo - denominato “STRADE SICURE 2020-2021” – che costituisce parte integrante del presente Accordo di collaborazione interistituzionale e contiene, nel dettaglio, gli obiettivi prefissati, la programmazione delle linee di attività, le modalità operative per l’attuazione in capo ai sottoscrittori, le tabelle finanziarie relative ai costi da sostenere per ciascuna linea di attività nonché il cronoprogramma.
Art. 6
(Risorse finanziarie)
1) Il presente accordo viene stipulato per un importo complessivo pari a euro 4.136.000,00 (quattromilionicentotrentaseimila/00), di cui euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) a carico del Dipartimento per le politiche antidroga, a valere sul capitolo 772 – CDR 14 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – esercizio finanziario 2020– ed euro 2.136.000,00 a carico della PS.
2) Le somme a carico della Direzione Centrale delle Specialità saranno attestate da apposita dichiarazione.
3) Le somme a carico del DPA, erogate a titolo di parziale ristoro delle spese effettivamente sostenute e documentate dalla Direzione Centrale delle Specialità per l’espletamento delle attività previste nel presente accordo, saranno erogate secondo le seguenti modalità:
a) la prima tranche, pari al 30% dell’importo complessivo, sarà corrisposta successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, in esito agli adempimenti di registrazione da parte degli organi di controllo, previa comunicazione dell’avvenuto avvio delle attività e di formale richiesta di pagamento che la Direzione Centrale delle Specialità dovrà far pervenire al DPA;
b) la seconda tranche, pari al 45% dell’importo complessivo, sarà corrisposta previa verifica della documentazione atta a comprovare le attività e le spese effettivamente sostenute a fronte della erogazione della prima tranche, della valutazione positiva dei risultati raggiunti e della formale richiesta di pagamento da parte della Direzione Centrale delle Specialità;
c) il saldo, pari al 25% dell’importo complessivo, sarà corrisposto previa verifica della documentazione tecnica e della documentazione atta a comprovare le attività e le spese effettivamente sostenute a fronte della erogazione della seconda tranche e delle successive spese sino alla concorrenza dell’importo totale, corredata da una dettagliata relazione consuntiva per la valutazione finale dei risultati raggiunti e della formale richiesta di pagamento da parte della PS.
3) Le somme saranno accreditate su contabilità ordinaria n. 433 della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali del Ministero dell’Interno (Codice Ministero Interno: 080; Categoria: 95; Zona 348; Progressivo: 08); il Codice Univoco attribuito è: CS7OVL; il funzionario delegato per la gestione della contabilità inerente al progetto è individuato nel xxxx. Xxxxx Xxxxxxx.
Art. 7 (Responsabili dell’Accordo)
1) I responsabili del coordinamento e della tenuta dei rapporti del presente Accordo sono, per il DPA, il Capo del Dipartimento e, per la Direzione Centrale delle Specialità, il Direttore Centrale.
Art. 8
(Referenti operativi)
1) I Referenti operativi dell’Accordo sono per il DPA il Coordinatore del Servizio I e per la Direzione Centrale delle Specialità, il Direttore del Servizio Polizia Stradale.
Art. 9
(Responsabili del procedimento e Referenti per l’anticorruzione e la trasparenza)
1) I Responsabili del procedimento originato dall’attuazione del presente Accordo, in conformità alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, sono individuati, per il DPA, nel Coordinatore del Servizio I e per la Direzione Centrale delle Specialità, il Direttore del Servizio Polizia Stradale.
2) Ai fini del presente Accordo, le funzioni di Referente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, ai sensi della normativa vigente, sono svolte, per quanto di competenza, dai Referenti già incaricati di tale compito nell’ambito delle rispettive strutture.
Art. 10
(Durata. Efficacia. Proroghe)
1) Il presente Accordo di collaborazione interistituzionale, sottoscritto digitalmente, ha la durata a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al 31 dicembre 2021 ed è efficace dall’avvenuta registrazione da parte dei competenti Organi di controllo.
2) Eventuali modifiche, integrazioni e proroghe, motivate da ragioni di carattere tecnico, scientifico od organizzativo, potranno essere concordate, in forma scritta, entro i 60 giorni precedenti la data di scadenza dell’Accordo.
Art. 11 (Trattamento dati personali)
1) Le parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini e si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Accordo, nel rispetto della disciplina dettata dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al nuovo Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 27 aprile 2016.
Art. 12 (Manleve)
1) Il Dipartimento non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività progettuali da parte della Direzione Centrale delle Specialità.
2) Le Parti si impegnano a sollevarsi reciprocamente da eventuali danni, spese e costi che possano sorgere in conseguenza di azioni che comportino responsabilità dirette di una delle parti stesse verso terzi.
Art. 13 (Foro competente)
1) Per qualsiasi controversia tra le parti in relazione all’interpretazione e all’esecuzione del presente Accordo e dell’allegato Progetto esecutivo, il Foro competente è quello di Roma.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Roma,
per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche antidroga Cons. Xxxxx Xxxxxxxx
per il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza Prefetto Xxxxxxx Xxxxxxxx
Firmato digitalmente da CONTENTO XXXXX C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
Firmato digitalmente da: XXXXXXX XXXXXXXX
Ministero dell'Interno/97420690584 Firmato il 14/07/2020 11:55
Seriale Certificato: 8054
Valido dal 05/04/2019 al 05/04/2022
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA