Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto
FUNZIONI CENTRALI
Periodo 2016-2018
Indice
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
5
Capo I Applicazione, durata, tempi e decorrenza 5
Art. 1 Campo di applicazione 5
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 6
8
Capo I Sistema delle relazioni sindacali 8
Art. 3 Obiettivi e strumenti 8
Art. 6 Organismo paritetico per l’innovazione 10
Art. 7 Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie 11
Art. 8 Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure 13
Art. 9 Clausole di raffreddamento 14
Art. 10 Diritto di assemblea 15
Art. 11 Contributi sindacali 15
TITOLO III ORDINAMENTO PROFESSIONALE
17
Capo I Sistema di classificazione professionale 17
Art. 12 Commissione paritetica sui sistemi di classificazione professionale 17
19
Capo I Costituzione del rapporto di lavoro 19
Art. 13 Contratto individuale di lavoro 19
Art. 15 Ricostituzione del rapporto di lavoro 21
Art. 16 Fascicolo personale 22
Capo II Istituti dell’orario di lavoro 22
Art. 18 Riduzione dell’orario di lavoro 24
Art. 21 Particolari attività prestate da dipendenti non in turno 27
Art. 22 Orario multiperiodale 27
Art. 24 Rilevazione dell'orario e ritardi 28
Art. 25 Lavoro straordinario e riposi compensativi 29
Capo III Conciliazione vita-lavoro 30
Art. 26 Orario di lavoro flessibile 30
Art. 28 Ferie e recupero festività soppresse 31
Art. 30 Ferie e riposi solidali 33
Capo V Permessi, assenze e congedi 34
Art. 31 Permessi retribuiti 34
Art. 32 Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari 35
Art. 33 Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge 35
Art. 34 Permessi orari a recupero 36
Art. 35 Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche
Art. 36 Congedi per le donne vittime di violenza 38
Art. 37 Assenze per malattia 39
Art. 38 Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita 42
Art. 39 Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio 43
Art. 40 Aspettativa per motivi familiari e personali 43
Art. 41 Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presti servizi
Art. 42 Altre aspettative previste da disposizioni di legge 44
Art. 43 Norme comuni sulle aspettative 45
Art. 44 Congedi dei genitori 45
Art. 45 Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche 46
Art. 46 Diritto allo studio 47
Art. 47 Congedi per la formazione 49
Art. 50 Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza 51
Art. 51 Assegnazione temporanea presso altra amministrazione 52
Capo VII Formazione del personale 53
Art. 52 Principi generali e finalità della formazione 53
Art. 53 Destinatari e processi della formazione 54
TITOLO V TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO
57
Capo I Lavoro a tempo determinato 57
Art. 54 Contratto di lavoro a tempo determinato 57
Art. 55 Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo determinato 59
Capo II Somministrazione di lavoro a tempo determinato 62
Art. 56 Contratto di somministrazione 62
Capo III Lavoro a tempo parziale 63
Art. 57 Rapporto di lavoro a tempo parziale 63
Art. 58 Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale 65
Art. 59 Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro
TITOLO VI RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE
69
Art. 60 Obblighi del dipendente 69
Art. 61 Sanzioni disciplinari 70
Art. 62 Codice disciplinare 71
Art. 63 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 76
Art. 64 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 76
Art. 65 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 78
Art. 66 Determinazione concordata della sanzione 79
TITOLO VII ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
81
Art. 67 Termini di preavviso 81
Art. 68 Cause di cessazione del rapporto di lavoro 82
TITOLO VIII TRATTAMENTO ECONOMICO
83
Art. 69 Struttura della retribuzione 83
Art. 70 Retribuzione e sue definizioni 83
Art. 71 Struttura della busta paga 84
Art. 72 Tredicesima mensilità 84
Art. 73 Incrementi degli stipendi tabellari 85
Art. 74 Effetti dei nuovi stipendi 85
Art. 75 Elemento perequativo 86
Art. 76 Costituzione Fondo risorse decentrate 87
Art. 77 Utilizzo Fondo risorse decentrate 88
Art. 78 Differenziazione del premio individuale 89
Art. 79 Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale 89
TITOLO IX ISTITUTI NORMO-ECONOMICI
91
Art. 80 Welfare integrativo 91
Art. 81 Trattenute per scioperi brevi 91
Art. 82 Trattamento di trasferta 91
Art. 83 Copertura assicurativa 94
Art. 85 Diritti derivanti da invenzione industriale 95
Art. 86 Servizio mensa e buoni pasto 96
TITOLO X DISPOSIZIONI SPECIALI
97
Art. 87 Clausole speciali per i Ministeri 97
Art. 88 Clausole speciali per le Agenzie 97
Art. 89 Clausole speciali per gli Enti pubblici non economici 98
Art. 90 Clausole speciali per Enac 99
Art. 91 Clausole speciali per AGID 101
Art. 92 Clausole speciali per Cnel 101
Art. 93 Disposizione transitoria per personale ex ISPESL ed ex ISFOL 102
Art. 94 Clausola speciale e transitoria 102
Art. 95 Istituzione nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione 102
TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI 105
Art. 96 Conferme 105
Tabelle 106
Dichiarazione congiunta n. 1 130
Dichiarazione congiunta n. 2 130
Dichiarazione congiunta n. 3 130
Dichiarazione congiunta n. 4 130
Dichiarazione congiunta n. 5 131
Dichiarazione congiunta n. 6 131
Dichiarazione congiunta n. 7 131
Dichiarazione congiunta n. 8 131
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Applicazione, durata, tempi e decorrenza
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo de terminato dipendente d a t utte le a mministrazioni de l comparto i ndicate a ll’art. 3 del C CNQ sul la definizione dei c omparti d i contrattazione collettiva del 13 luglio 2016.
2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale:
a) a l pe rsonale dipendente di na zionalità i taliana, a ssunto - ai se nsi de l D.P.R. 5 gennaio 19 67 n. 18 e ai sensi della L. 2 2 di cembre 1990 n. 40 1 - con contratto a tempo in determinato da l Ministero de gli A ffari E steri ne lle se di di xxxxxxxxxx e consolari e negli Istituti i taliani di c ultura a ll’estero, se condo qu anto previsto da i CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003;
b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002.
3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa de ll’amministrazione, di e sternalizzazione oppure d i processi di pr ivatizzazione, si a pplica i l presente c ontratto si no a l de finitivo inquadramento c ontrattuale nella n uova a mministrazione, e nte o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
4. Nella provincia autonoma di B olzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, pe r M inisteri e d E nti P ubblici no n e conomici, a i sensi de l D . Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001.
5. Con il te rmine “ amministrazione/i” si intendono t utte le A mministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali di cui al comma 1.
6. C on i l te rmine “agenzia/e”, o ve n on spe cificato, s i i ntendono l’ Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali.
7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici.
8. Con il te rmine “ Ministero/i” si intendono amministrazioni de stinatarie d ei precedenti CCNL del comparto dei ministeri.
9. I r iferimenti a i C CNL de gli e nti o amministrazioni m onocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato.
10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.
Art. 2
Xxxxxx, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione de l pr esente c ontratto. L ’avvenuta s tipulazione v iene p ortata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico so no a pplicati dalle amministrazioni entro tr enta gi orni da lla da ta di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima de lla sc adenza. I n c aso di disdetta, le d isposizioni c ontrattuali r imangono integralmente in vi gore fino a quando non siano s ostituite d al successivo contratto collettivo.
5. I n ogni caso, le piattaforme sindacali per i l r innovo d el contratto c ollettivo nazionale sono presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto e comunque in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. A decorrere da l m ese di aprile de ll'anno su ccessivo alla sc adenza de l presente contratto, q ualora l o ste sso n on s ia a ncora sta to r innovato e no n s ia s tata di sposta l'erogazione d i c ui a ll’art. 00-xxx x xxxx 0 xx x x. lgs. n. 165/2001, è r iconosciuta, entro i l imiti pr evisti da lla le gge d i b ilancio i n sede d i de finizione de lle r isorse contrattuali, u na c opertura e conomica c he c ostituisce u n'anticipazione d ei benefici
complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% de lla pr evisione Istat de ll’inflazione, misurata da ll’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi t abellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari a l 50% del predetto indice. Per l’erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le pr ocedure di cui a gli articoli 47 e 48, c ommi 1 e 2, d el d. lgs. n. 165/2001.
7. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell’art. 49 del d. l gs. n. 16 5/2001, a nche su r ichiesta di una delle p arti, q ualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto legislativo.
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI
Capo I
Sistema delle relazioni sindacali
Art. 3 Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e s oggetti s indacali, im prontate a lla partecipazione consapevole, a l di alogo c ostruttivo e trasparente, a lla reciproca c onsiderazione d ei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
- si a ttua il c ontemperamento de lla m issione di se rvizio pubblico d elle amministrazioni a va ntaggio de gli ut enti e dei cittadini con g li i nteressi dei lavoratori;
- si migliora la qualità delle decisioni assunte;
- si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di i nnovazione or ganizzativa e di riforma della p ubblica amministrazione.
3. N el r ispetto dei d istinti r uoli e r esponsabilità dei da tori di l avoro p ubblici e d ei soggetti s indacali, le r elazioni s indacali presso le amministrazioni, a i d iversi livelli previsti dall’art. 7, si articolano nei seguenti modelli relazionali:
a) partecipazione;
b) contrattazione integrativa, anche di livello nazionale.
4. L a p artecipazione è f inalizzata a d i nstaurare f orme c ostruttive d i dialogo tra le parti, su atti e de cisioni d i v alenza ge nerale delle amministrazioni, i n m ateria di organizzazione o a venti r iflessi s ul r apporto d i la voro ovvero a ga rantire a deguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
- informazione;
- confronto;
- organismi paritetici di partecipazione.
5. L a c ontrattazione integrativa è f inalizzata a lla st ipulazione d i c ontratti c he obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti dall’art. 7. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di su ccessive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all’art. 8.
6. E' ist ituito pr esso l' ARAN, se nza n uovi o m aggiori o neri a c xxxxx de lla f inanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con i l compito di monitorare i casi e le m odalità c on c ui c iascuna a mministrazione a dotta g li a tti a dottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgs. n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di c ui a l pr esente comma è anche sede d i confronto s u temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati.
7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia d i r elazioni s indacali previste nei pr ecedenti C CNL dei comparti d i provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.
Art. 4 Informazione
1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti.
2. Xxxxx restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge v igenti, l’ informazione c onsiste ne lla t rasmissione d i d ati e d e lementi conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla.
3. L ’informazione deve essere data nei tempi, ne i modi e nei contenuti atti a consentire a i s oggetti sindacali d i c ui all’art.7, comma 3, di p rocedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli 5 e 7 prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
Art. 5 Confronto
1. I l confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie r imesse a ta le l ivello di r elazione, a l f ine di consentire a i s oggetti sindacali di cui all’art. 7, comma 3, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.
2. I l c onfronto si avvia mediante l' invio a i s oggetti s indacali degli e lementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, e ntro 5 g iorni d all'informazione, il confronto è r ichiesto da q uesti ultimi. L’incontro pu ò anche e ssere proposto da ll’amministrazione contestualmente all’invio d ell’informazione. Il periodo durante il q uale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, a livello nazionale o di sede unica, rispettivamente con i soggetti sindacali di cui al comma 3 ed i soggetti sindacali di cui al comma 4 dell’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie):
a) l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'amministrazione;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
d) l’individuazione dei profili professionali;
e) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa;
f) i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
g) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. n. 165/2001.
4. S ono og getto di c onfronto, a li vello di sede di elezione di R SU, c on i sog getti sindacali di cui all’art. 7, comma 4, i criteri di adeguamento in sede locale di quanto definito dall’amministrazione ai sensi del comma 3, lett. a).
Art. 6
Organismo paritetico per l’innovazione
1. L’ organismo pa ritetico per l’ innovazione realizza una modalità r elazionale finalizzata al coinvolgimento pa rtecipativo de lle organizzazioni si ndacali d i cui all’art. 7, comma 3 su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell’amministrazione.
2. L’ organismo d i c ui al presente a rticolo è la se de i n cui si a ttivano s tabilmente relazioni a perte e collaborative su progetti di or ganizzazione e innovazione, miglioramento de i se rvizi, pr omozione della legalità, de lla q ualità d el l avoro e de l benessere or ganizzativo - anche con r iferimento a lle politiche f ormative, al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di v ita e di lavoro, alle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out - al fine di formulare proposte all'amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione integrativa.
3. L’organismo paritetico per l’innovazione:
a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle o rganizzazioni s indacali di cui a ll’art 7, c omma 3 , no nché da u na rappresentanza dell’Amministrazione, con rilevanza pari alla componente sindacale;
b) si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l’amministrazione manifesti un’intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa, per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale;
c) può trasmettere proprie proposte progettuali, all’esito dell’analisi di fattibilità, alle parti ne goziali de lla contrattazione integrativa, s ulle m aterie d i c ompetenza d i quest’ultima, o all’amministrazione;
d) può adottare un regolamento che ne disciplini il funzionamento;
e) pu ò svolgere a nalisi, indagini e s tudi, a nche i n r iferimento a quanto pr evisto dall’art.79 del presente contratto;
f) effettua il monitoraggio dell’attuazione dei piani di azioni positive predisposte dai comitati unici di garanzia, in collaborazione con questi ultimi.
4. All’organismo di c ui a l presente a rticolo possono essere inoltrati pr ogetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di c ui all’art. 7, comma 3 , o da gruppi di lavoratori. In tali casi, l’organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al comma 3, lett. c).
5 Costituiscono oggetto d i inf ormazione, nell’ambito dell’organismo di c ui a l presente articolo, g li a ndamenti occupazionali, i dati su i contratti a te mpo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all’art. 79 del presente contratto.
Art. 7
Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie
1. L a c ontrattazione c ollettiva integrativa si s volge, ne l r ispetto de lle pr ocedure stabilite da lla legge e da l pr esente C CNL, tr a la de legazione si ndacale, c ome individuata ai commi 3 o 4, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 5.
2. Nelle amministrazioni articolate al loro interno in una pluralità di uffici, laddove questi ultimi sia no ind ividuati come a utonome se di di elezione di R SU, la contrattazione collettiva in tegrativa si s volge a livello na zionale (“contrattazione integrativa nazionale”) ed a livello di sede di RSU (“contrattazione integrativa di sede territoriale”). Nelle altre amministrazioni, si sv olge in un un ico livello (“contrattazione integrativa d i se de un ica”). La c ontrattazione i ntegrativa na zionale
può pr evedere s ezioni s pecifiche de dicate a determinati a mbiti o pluralità di se di territoriali aventi caratteristiche simili.
3. I so ggetti sindacali titolari della contrattazione i ntegrativa na zionale so no i rappresentanti xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xx esente CCNL.
4. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di sede territoriale o di sede unica sono:
a) la RSU;
b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
5. I c omponenti della delegazione d i pa rte da toriale, t ra c ui è i ndividuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.
6. Sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica:
a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo;
b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;
c) criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche;
d) i criteri pe r l' attribuzione de lle indennità correlate all'effettivo sv olgimento d i attività disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute;
e) i criteri per l' attribuzione delle i ndennità c orrelate all'effettivo svolgimento d i attività comportanti l'assunzione di specifiche responsabilità;
f) i criteri pe r l' attribuzione d i tr attamenti a ccessori per i quali s pecifiche le ggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
g) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;
h) l’elevazione delle maggiorazioni orarie per la remunerazione del lavoro in turno previste dall’art. 19, comma 5;
i) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 19, comma 4, in merito ai turni effettuabili;
j) l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità prevista dall’art. 20, comma 6;
k) le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
l) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 20, comma 5 per i turni di reperibilità;
m) l’elevazione del contingente de i r apporti d i l avoro a te mpo parziale ai se nsi dell’art. 57, comma 7;
n) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell’art. 27, comma 2;
o) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine d i conseguire un a maggiore conciliazione tr a vi ta la vorativa e vi ta familiare;
p) l’ elevazione del pe riodo d i 13 settimane di m aggiore e minore c oncentrazione dell’orario multiperiodale, ai sensi dell’art. 22;
q) l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l’arco temporale su cui è calcolato il lim ite delle 48 or e settimanali medie, ai sensi dell’art. 17, comma 2;
r) l ’elevazione d ella p ercentuale massima de l r icorso a c ontratti d i la voro a te mpo determinato e di somministrazione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 54, comma 1;
s) p er x x x xxxxxxxxxxxxxx a rticolate t erritorialmente, i c riteri per la r ipartizione del contingente di personale di cui all’art. 46, comma 1 (diritto allo studio);
t) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall’art. 19, comma 9, in materia di turni di lavoro;
u) elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art. 25, comma 3;
v) riflessi su lla qu alità del la voro e s xxxx pr ofessionalità delle i nnovazioni tecnologiche inerenti l’organizzazione di servizi.
7. Sono og getto di c ontrattazione i ntegrativa di se de te rritoriale, i c riteri di adeguamento presso la sede, di quanto definito a livello nazionale relativamente alle materie di cui al comma 6, lettere b), i), k), l), o), p), q), v).
Art. 8
Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure
1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di c ui all’art. 7, c ommi 6 e 7. I c riteri di r ipartizione de lle r isorse tr a l e di verse modalità di utilizzo di cui all’art. 7, comma 6, possono essere negoziati con cadenza annuale.
2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 7, comma 5 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.
3. L’amministrazione convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione.
4. F ermi r estando i principi de ll’autonomia ne goziale e q uelli di c omportamento indicati da ll’art. 9, qua lora, d ecorsi t renta g iorni d all’inizio delle trattative, eventualmente pr orogabili f ino a d un m assimo di u lteriori tr enta giorni, n on si sia
raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art. 7, comma 6, lettere i), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v).
5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all’art. 7, comma 0, xxxxxxx x), x ), x), x), x) x ), x ) x), x ) ed il pr otrarsi de lle trattative de termini un o ggettivo pregiudizio a lla f unzionalità dell'azione a mministrativa, n el r ispetto dei p rincipi di comportamento di cui all’art. 9, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, su lle m aterie o ggetto de l mancato a ccordo, fino a lla s uccessiva sottoscrizione e pr osegue le tr attative al fine d i pervenire in te mpi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di du rata delle sessioni negoziali di c ui all’art. 40, comma 3-ter del d. lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
6. I l controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa c ertificazione de gli oneri sono effettuati dall’organo di c ontrollo c ompetente a i s ensi d ell’art. 40-bis, c omma 1 del d. lgs. 165/2001. A ta l f ine, l' Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla so ttoscrizione. Xx x xxx xx x xxxxxx xx x xxxx xx x xx edetto o rgano, la trattativa d eve e ssere r ipresa e ntro c inque g iorni. Trascorsi quindici giorni s enza rilievi, l’ organo di go verno competente dell’amministrazione pu ò a utorizzare i l presidente de lla delegazione trattante d i pa rte pubblica a lla sottoscrizione d el contratto.
7. I c ontratti c ollettivi i ntegrativi devono c ontenere a pposite clausole c irca te mpi, modalità e p rocedure d i verifica della loro a ttuazione. E ssi c onservano la l oro efficacia fino alla s tipulazione, presso c iascuna a mministrazione, de i successivi contratti collettivi integrativi.
8. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, e ntro c inque gi orni dalla s ottoscrizione definitiva, il te sto del c ontratto collettivo i ntegrativo ovvero il te sto de gli atti assunti ai se nsi de i commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.
Art. 9
Clausole di raffreddamento
1. I l s istema de lle relazioni sindacali è im prontato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e t rasparenza d ei c omportamenti e d è o rientato a lla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad
azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate.
3. A nalogamente, durante il periodo in cui si svolge il c onfronto l e parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.
Capo II Diritti sindacali
Art. 10 Diritto di assemblea
1. P er l a disciplina dell’assemblea, r esta f ermo q uanto previsto dal C CNQ sulle prerogative e permessi sindacali del 4 dicembre 2017.
2. I dipendenti d el c omparto F unzioni C entrali hanno diritto a pa rtecipare, durante l’orario di lavoro, alle assemblee sindacali per il numero di ore annue retribuite pro- capite pr evisto dal CCNQ di c ui a l c omma 1, f atto salvo qu anto previsto s u t ale specifico aspetto nei CCNL dei precedenti comparti di riferimento.
Art. 11 Contributi sindacali
1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, in favore dell’organizzazione sindacale d a essi prescelta, a r iscuotere una quota m ensile dello s tipendio pe r il pagamento de i contributi sindacali, ne lla misura st abilita d ai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all’amministrazione a cura del dipendente o dell’organizzazione sindacale interessata.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega r ilasciata ai sensi del comma 1, inoltrando la relativa comunicazione all’amministrazione di appartenenza e all’organizzazione sindacale i nteressata. L ’effetto della r evoca de corre da l pr imo giorno del mese successivo a quello di presentazione della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni s indacali i nteressate, se condo m odalità c oncordate c on l’amministrazione.
5. Le amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla riservatezza sui nominativi del pe rsonale de legante e s ui ve rsamenti e ffettuati a lle or ganizzazioni sindacali.
TITOLO III ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Capo I
Sistema di classificazione professionale
Art. 12
Commissione paritetica sui sistemi di classificazione professionale
1. Le pa rti, nel c oncordare s ull’opportunità di dover pr oseguire il pr ocesso di innovazione dei si stemi di c lassificazione pr ofessionale delle a mministrazioni confluite nel nuovo comparto delle Funzioni Centrali, affermano il loro impegno ad individuare le soluzioni più idonee a garantire in modo ottimale le esigenze organizzative e f unzionali de lle a mministrazioni e qu elle di r iconoscimento e valorizzazione della professionalità dei dipendenti.
2. Le parti, avendo ritenuto necessario non pregiudicare la sollecita definizione del presente CCNL, tenuto conto del lungo periodo di sospensione della contrattazione collettiva nazionale, c onvengono sull’opportunità di pr evedere una f ase istruttoria, che consenta di acquisire ed e laborare t utti gli e lementi di conoscenza sugli a ttuali sistemi di classificazione professionale, nonché di verificare le possibilità di una loro evoluzione e c onvergenza in linea c on le f inalità i ndicate a l c omma 1, ne lla prospettiva di pervenire a modelli maggiormente idonei a valorizzare le competenze professionali e ad assicurare una migliore gestione dei processi lavorativi.
3. Per realizzare l a f ase istruttoria di c ui a l c omma 2 , in c oerenza c on le f inalità indicate, è istituita, presso l’Aran, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, una s pecifica C ommissione p aritetica, alla quale s ono a ffidati i se guenti compiti:
a) analisi d elle c aratteristiche d egli attuali sistemi di classificazione professionale, anche in chiave di raffronto con quelli vigenti in altri settori pubblici e privati o in altre pubbliche amministrazioni dei Paesi europei;
b) valutazione d i e fficacia ed appropriatezza di t ali sistemi c on r iferimento all’organizzazione del la voro, a lle f unzioni e a lla s truttura delle a mministrazioni interessate, ne ll’ottica d i b ilanciare l’esigenza di convergenza con quella di valorizzare le specificità di ciascuna di esse;
c) verifica delle declaratorie di area o c ategoria, in relazione ai cambiamenti dei processi la vorativi, indotti da lle i nnovazioni d i s ervizio o p rocesso e d alle nuove tecnologie, ed a lle c onseguenti esigenze d i fungibilità de lle p restazioni e d i valorizzazione delle competenze professionali;
d) ve rifica dei c ontenuti dei pr xxxxx pr ofessionali in relazione ai nu ovi modelli organizzativi;
e) verifica della possibilità di rappresentare e definire in modo innovativo i contenuti professionali, di individuare nuove f igure o di pervenire alla de finizione di f igure polivalenti, nell’ottica d i s ostenere i processi di c ambiamento o rganizzativo e di incentivare comportamenti innovativi;
f) ve rifica de lla p ossibilità d i de finire ul teriori o pportunità d i p rogressione economica, per il personale apicale di ciascuna area o categoria;
g) revisione dei criteri di progressione economica del personale all’interno delle aree o c ategorie, in c orrelazione con l a v alutazione d elle c ompetenze p rofessionali acquisite e dell’esperienza professionale maturata;
h) verifica della possibilità di operare una revisione degli schemi di remunerazione correlati alle posizioni di lavoro;
i) analisi degli strumenti per sostenere lo sviluppo delle competenze professionali e per riconoscere su base s elettiva il loro effettivo accrescimento, a nche in r elazione allo sviluppo della qualità dei servizi e dell’efficacia dell’azione amministrativa;
j) analisi e valorizzazione delle specificità professionali.
4. L a C ommissione concluderà i suoi lavori entro il pr ossimo mese di m aggio, formulando proposte organiche alle parti negoziali sui punti indicati al comma 3.
TITOLO IV RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 13
Contratto individuale di lavoro
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti individuali e dal presente contratto collettivo, nel rispetto delle disposizioni di legge, e della normativa comunitaria. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno costituisce la forma ordinaria di rapporto di lavoro per tutte le amministrazioni del comparto.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il q uale è r ichiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) area o categoria e profilo professionale di inquadramento;
d) livello retributivo iniziale;
e) durata del periodo di prova;
f) sede di lavoro;
g) termine finale in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato da i c ontratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di pr eavviso, l' annullamento d ella pr ocedura d i r eclutamento c he ne costituisce il presupposto.
4. L 'assunzione p uò a vvenire c on rapporto d i lavoro a tempo pieno o a te mpo parziale. In quest'ultimo c aso, i l c ontratto i ndividuale, di cui al comma 1, indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie di cui all’art. 17, comma 4.
5. L 'amministrazione pr ima di p rocedere a lla stipulazione del c ontratto di l avoro individuale ai f ini dell'assunzione, i nvita i l destinatario a pr esentare, anche i n via telematica, la doc umentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso a l rapporto di lavoro, indicata ne l ba ndo di c oncorso, a ssegnandogli u n termine n on
inferiore a trenta gi orni, fatta sa lva la po ssibilità di u na proroga no n superiore a d ulteriori trenta giorni, a richiesta dell’interessato in caso di comprovato impedimento.
6. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere a ltri r apporti d i impiego p ubblico o privato e di n on t rovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del d. lgs. n . 16 5/2001. I n caso c ontrario, u nitamente a i documenti, de ve e ssere e spressamente p resentata l a dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. Per il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale, si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 57, comma 6 (Rapporto di lavoro a tempo parziale).
7. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, l'amministrazione comunica di non dare luogo alla stipulazione del contratto.
Art. 14 Periodo di prova
0.Xx dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
a) due mesi per i dipendenti inquadrati nell’Area Prima prevista dai precedenti CCNL dei Ministeri, delle Agenzie Fiscali, del CNEL; ne ll’Area A del precedente C CNL Enti Pubblici non economici; nella categoria Prima del CCNL AGID; nella categoria A-operatore dell’ENAC;
b) quattro mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree previste dai precedenti CCNL d ei Ministeri, d elle A genzie Fiscali, d el C NEL, d egli Ent i Pubblici non economici; ne lle r estanti c ategorie di AGID; ne lle c ategorie B-collaboratore e C - funzionario dell’ENAC;
c) sei mesi per il personale dell’area operativa dell’ENAC.
2. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo a bbiano gi à superato nel medesimo profilo pr ofessionale o ppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono, altresì, esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree o categorie riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15 del d. lgs. n. 75/2017.
3. A i f ini del c ompimento del s uddetto periodo d i pr ova s i tiene c onto d el solo servizio effettivamente prestato.
4. I l periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di s ei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di in fortunio sul lavoro o malattia derivante da
causa di servizio si applica l'art. 39 (infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio).
5. Le assenze r iconosciute come causa di sospensione, ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.
6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in q ualsiasi momento senza obbligo d i pr eavviso né d i indennità so stitutiva de l preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
7. D ecorso i l periodo d i prova senza c he il rapporto di lavoro s ia stato r isolto, i l dipendente si i ntende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione.
8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati.
9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, durante il periodo di prova, ha d iritto alla c onservazione de l posto, senza r etribuzione, pr esso l’amministrazione di provenienza per un a rco temporale pari alla durata del periodo di prova f ormalmente prevista d alle d isposizioni contrattuali a pplicate nell’amministrazione di de stinazione. In caso di mancato superamento della prova o per r ecesso di una delle parti, i l dipendente stesso r ientra, a domanda, nella area o categoria e profilo professionale di provenienza.
11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore d i c oncorso, che n on a bbia a ncora s uperato i l periodo d i prova nell’amministrazione di appartenenza.
Art. 15
Ricostituzione del rapporto di lavoro
1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere, entro 5 anni da lla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il dipendente è ricollocato nella m edesima o c orrispondente posizione r ivestita a l m omento delle d imissioni secondo il sistema di classificazione applicato nell’amministrazione.
2. L’amministrazione si pr onuncia motivatamente, entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di a ccoglimento i l dipendente è r icollocato nell’area/categoria e profilo professionale c orrispondenti a quelli r icoperti all’atto delle dimissioni, secondo il sistema di c lassificazione a pplicato a ll’amministrazione m edesima a l momento de l rientro.
3. Il dipendente può richiedere la ricostituzione del rapporto di lavoro, senza i limiti temporali, di c ui al c omma 1, nei c asi p revisti dalle di sposizioni di le gge relative all’accesso a l l avoro pr esso le pubbliche a mministrazioni i n c orrelazione c on la perdita e i l r iacquisto d ella c ittadinanza it aliana o d i uno dei pa esi dell’Unione europea, secondo la normativa europea.
4. Per effetto de lla r icostituzione del rapporto di lavoro, a l lavoratore è a ttribuito i l trattamento economico corrispondente all’area/categoria, al profilo ed alla posizione economica, rivestiti al momento della interruzione del rapporto di lavoro.
5. La r icostituzione d el r apporto di l avoro avviene nel r ispetto delle disposizioni legislative vi genti e d è su bordinata a lla di sponibilità del c orrispondente posto ne lla dotazione organica dell’amministrazione.
Art. 16 Fascicolo personale
1. Per ogni dipendente, la struttura organizzativa cui compete la gestione delle risorse umane conserva, in un apposito f ascicolo personale, anche digitale, tutti gli atti e i documenti, prodotti dall'amministrazione o dallo stesso dipendente, che attengono al percorso professionale, all'attività svolta ed ai fatti che lo riguardano.
2. R elativamente a gli a tti e a i d ocumenti c onservati nel f ascicolo pe rsonale è assicurata la riservatezza dei dati personali secondo le disposizioni vigenti in materia.
3. Il dipendente ha diritto a prendere visione degli atti e documenti inseriti nel proprio fascicolo personale.
Capo II
Istituti dell’orario di lavoro
Art. 17 Orario di lavoro
1. L ’orario ordinario d i lavoro è di 3 6 ore se ttimanali ed è funzionale a ll’orario d i servizio e d i a pertura a l p ubblico. A i sensi d i q uanto disposto dalle disposizioni legislative v igenti, l’orario di la voro è articolato su c inque giorni, f atte sa lve le esigenze dei servizi da e rogarsi c on c arattere di continuità, c he r ichiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana o che presentino particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici.
2. Ai sensi dell’art. 4, c omma 4 , del d. lgs. n. 66 del 20 03, la durata de ll’orario di lavoro non può superare la media delle 48 ore settimanali, comprensive del lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un arco temporale di sei mesi.
3. A l f ine dell’armonizzazione dello s volgimento de i servizi con x x x sigenze complessive degli utenti, le articolazioni dell’orario di la voro sono de terminate dall’amministrazione, nel rispetto della disciplina in materia di relazioni sindacali di cui al titolo II, tenendo conto dei seguenti criteri:
- ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;
- miglioramento della qualità delle prestazioni;
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni.
4. N el r ispetto d i q uanto pr evisto dai precedenti c ommi, pe r la realizzazione de i suddetti c riteri possono p ertanto e ssere adottate, a nche coesistendo, l e sot toindicate tipologie di orario:
a) or ario su c inque giorni: s i a ttua con la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere durata e collocazione diversificata fino al completamento dell’orario d’obbligo;
b) orario su sei giorni: si svolge di norma per sei ore continuative antimeridiane;
c) orario flessibile: si realizza con la previsione di fasce temporali entro le quali sono consentiti l’ inizio e d il termine de lla prestazione la vorativa gio rnaliera, s econdo quanto previsto all’art. 26;
d) tur nazioni: c he c onsistono nella r otazione c iclica dei dipendenti i n a rticolazioni orarie prestabilite di cui all’art.19;
e) or ario m ultiperiodale: c onsiste nel r icorso a lla programmazione di c alendari di lavoro plurisettimanali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore previsto, secondo le previsioni di cui all’art. 22.
5. E’ comunque possibile l’utilizzazione programmata di tu tte le tipologie, di c ui al comma 4, al fine di favorire la massima flessibilità nella gestione dell’organizzazione del lavoro e dei servizi.
6. I l lavoratore ha diritto a d u n periodo d i r iposo consecutivo g iornaliero non inferiore a 11 ore per il recupero delle energie psicofisiche.
7. Qualora l’ orario di la voro giornaliero ecceda il lim ite di sei ore, de ve e ssere previsto un intervallo per pausa, non inferiore a trenta minuti, ai sensi dell’art. 23.
8. L'osservanza de ll'orario di lavoro da pa rte de i di pendenti è accertata mediante controlli di tipo automatico, secondo quanto previsto dall’art. 24.
9. Per il personale che opera presso gli uffici doganali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli possono essere previste specifiche e diverse articolazioni dell’orario di lavoro, in relazione alla necessità di garantire i servizi istituzionali.
10. P er quanto r iguarda i l pe rsonale in se rvizio a ll’estero, presso l a se de dell’amministrazione, possono definirsi, nel rispetto dei principi generali del presente CCNL, pa rticolari tipologie dell'orario di la voro i donee a s oddisfare x x x sigenze operative dei relativi uffici.
Art. 18
Riduzione dell’orario di lavoro
1. Al personale adibito a regimi d’orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative osc illazioni de gli or ari i ndividuali finalizzati all’ampliamento d ei se rvizi all’utenza e /o comprendenti p articolari gr avosità, è applicata, a d ecorrere da lla data di e ntrata in v igore del c ontratto i ntegrativo, una riduzione d’orario sino a raggiungere le 35 ore settimanali.
2. La r iduzione pot rà r ealizzarsi a condizione c he, in a rmonia con le pr emesse, i l relativo c osto sia f ronteggiato c on pr oporzionali r iduzioni d i l avoro straordinario oppure con stabili m odifiche degli a ssetti or ganizzativi c he po rtino all’autofinanziamento.
Art. 19 Turnazioni
1. Le amministrazioni, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie. A tale tipologia si fa ricorso quando le altre ti pologie di lavoro or dinario n on sia no sufficienti a c oprire le e sigenze d i servizio.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione devono essere articolate nell’arco di un m ese in m odo da a ttuare u na distribuzione e quilibrata e d avvicendata de i t urni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e , se previsto, notturno, in relazione all’articolazione adottata dall’amministrazione.
3. Per l' adozione dell'orario di la voro su turni de vono essere osservati i se guenti criteri:
a) si considera in turno il personale che si avvicenda nel medesimo posto di lavoro, in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio;
b) la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
c) l'adozione de i tu rni può anche prevedere una parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne;
e) all'interno di o gni periodo di 2 4 ore deve essere garantito un periodo di r iposo di almeno 11 ore consecutive;
f) i turni diurni, a ntimeridiani e pomeridiani, p ossono e ssere a ttuati i n s trutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.
g) per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del gi orno su ccessivo; per t urno no tturno-festivo s i i ntende que llo c he c ade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
4. Fatte s alve eventuali e sigenze e ccezionali o quelle d ovute a eventi o calamità naturali, i l n umero de i turni notturni e ffettuabili n ell'arco del m ese da c iascun dipendente n on pu ò e ssere s uperiore a 1 0. Il num ero de i turni festivi e ffettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno. P er i l p ersonale di c ustodia d el M inistero de i be ni c ulturali ta le ultimo limite può e ssere elevato alla metà dei giorni festivi dell'anno, prevedendo apposite maggiorazioni, ai sensi del comma 7, rispetto alle ordinarie indennità di turno.
5. Al f ine di c ompensare i nteramente i l disagio d erivante da lla p articolare articolazione dell’orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:
a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art. 70, comma 2, lett. a);
b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art. 70, comma 2, lett. a);
c) t urno f estivo-notturno: m aggiorazione oraria de l 50% de lla r etribuzione di c ui all’art. 70, comma 2, lett. a);
d) t urno f estivo infrasettimanale: ulteriore maggiorazione oraria de l 10% r ispetto a quanto previsto alle lettere b) e c).
6. L ’indennità di cui al comma 5 , è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno.
7. Le m aggiorazioni o rarie di c ui a l c omma 5 , no nché i l imiti de i turni di c ui a l comma 4 , sono e levabili i n se de di c ontrattazione i ntegrativa, ai se nsi dell’art. 7, comma 6, le ttere h e i. Fino alla de finizione, in se de di c ontrattazione in tegrativa, della nuova disciplina in materia, continuano ad applicarsi le discipline in atto definite sulla base dei precedenti CCNL dei comparti di provenienza.
8. Le indennità, di cui ai commi 5 e 7, sono corrisposte a carico delle risorse di cui all’art. 77.
9. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all’art. 26, c omma 4, può, a richiesta, e ssere escluso da lla e ffettuazione di t urni no tturni, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 2 , del d. lgs. n. 151/2001. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.
Art. 20 Reperibilità
1. All'istituto della reperibilità durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro può farsi ricorso soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio, riferite a settori di attività per i quali sia necessario assicurare la continuità dei servizi, e che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario.
2. La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore.
3. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, l’interessato di norma dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti.
4. I n c aso di chiamata i n se rvizio, l'attività p restata viene retribuita come la voro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario.
5. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese.
6. Per un turno di reperibilità di 12 ore è corrisposta una indennità di Euro 10,00. Per turni di durata inferiore alle 12 ore, la predetta indennità è frazionabile in misura non inferiore a q uattro ore e v iene c orrisposta proporzionalmente a lla durata stessa, maggiorata del 10 per cento. L’indennità di reperibilità di cui al presente comma non compete durante l’orario di servizio, a qualsiasi titolo prestato.
7. La misura dell’indennità di cui al comma 6 , nonché i l limite di cui al comma 5, sono elevabili in se de di contrattazione in tegrativa a i sensi de ll’art. 7, comma 6 , lettera e ). Fino alla de finizione, i n se de di contrattazione in tegrativa, de lla nuova disciplina in materia, continuano ad applicarsi le discipline in atto definite sulla base dei precedenti CCNL dei comparti di provenienza.
8. Le indennità di cui ai commi 6 e 7 , sono corrisposte a carico delle risorse di c ui all’art. 77 del presente contratto.
9. Quando la reperibilità cade in giorno festivo, il dipendente ha diritto ad un giorno di r iposo c ompensativo, a nche s e non c hiamato a rendere a lcuna prestazione
lavorativa. L a f ruizione di detto r iposo c ompensativo no n comporta, c omunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.
Art. 21
Particolari attività prestate da dipendenti non in turno
1. Il dipendente non in turno che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisca del giorno di riposo settimanale, ha diritto al riposo compensativo delle ore lavorate, da f ruire e ntro 1 5 g iorni e c omunque n on ol tre i l b imestre s uccessivo. A llo s tesso deve e ssere, a ltresì, corrisposto, pe r o gni or a di l avoro e ffettivamente prestato, un compenso pari al 50% della retribuzione oraria di cui all’art. 70, comma 2, lett. a).
2. Il dipendente non in tu rno che, per particolari esigenze di servizio, presti servizio in giorno f estivo i nfrasettimanale, h a d iritto, a richiesta, a d equivalente r iposo compensativo pe r le ore lavorate op pure, in alternativa, alla corresponsione d el compenso pe r la voro st raordinario, con la maggiorazione pr evista pe r il la voro straordinario festivo.
3. Nel caso di articolazione oraria su cinque giorni, il dipendente non i n turno c he presti servizio in giorno feriale non lavorativo ha diritto, a richiesta, ad equivalente riposo c ompensativo o ppure, in a lternativa, alla c orresponsione de l c ompenso per lavoro straordinario non festivo.
4. Per i l lavoro or dinario notturno o f estivo prestato da di pendenti n on in tu rno, è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all’art. 70, comma 2, lett. a) nella m isura d el 20%. T ale m aggiorazione è e levata al 30% nel caso di la voro ordinario festivo-notturno.
5. I c ompensi d i c ui a i c ommi pr ecedenti s ono c umulabili c on a ltri e ventuali trattamenti a ccessori c ollegati a lla prestazione, da r iproporzionare i n relazione alle ore di effettiva prestazione lavorativa.
Art. 22
Orario multiperiodale
1. La programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario, nell’ambito di quanto previsto dall’art. 17, comma 4, lettera e), è effettuata in relazione a prevedibili esigenze d i servizio d i determinati uffici e s ervizi, a nche in c orrispondenza di variazioni di intensità dell’attività lavorativa.
2. I periodi d i m aggiore e di minore c oncentrazione de ll'orario devono e ssere individuati contestualmente di anno in anno e di norma non po ssono superare, rispettivamente, le 13 settimane.
3. Le forme di r ecupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione gi ornaliera de ll'orario di la voro ordinario op pure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.
Art. 23 Pausa
1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, h a diritto a beneficiare d i una p ausa di almeno 30 minuti a l f ine d el recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all’art. 86 del presente contratto.
2. La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla di sponibilità d i e ventuali se rvizi di r istoro, a lla d islocazione delle s edi dell’amministrazione nella città, alla dimensione della stessa città.
3. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere anche prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui all’art. 26, comma 4.
4. L a p restazione lavorativa, q uando e sercitata ne ll’ambito di u n orario d i l avoro giornaliero superiore alle sei ore, può non essere interrotta dalla pausa in presenza di attività obbligatorie per legge, quali ad esempio le operazioni di sdoganamento e le udienze giudiziarie.
Art. 24
Rilevazione dell'orario e ritardi
1. Il rispetto dell'orario di lavoro è assicurato mediante forme di c ontrolli obiettivi e di tipo automatico.
2. I l r itardo sull'orario d i ingresso a l lavoro c omporta l'obbligo d el r ecupero e ntro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo. In caso di mancato r ecupero, s i ope ra la pr oporzionale de curtazione de lla r etribuzione e de l trattamento economico accessorio, come determinato dall' art. 69. Resta fermo quanto previsto in sede di codice disciplinare dall’art. 62 e seguenti.
3. Qualora sia necessario prestare temporaneamente l'attività lavorativa, debitamente autorizzata, al di fuori della sede di lavoro, per esigenze di servizio o per la tipologia di pr estazione, il tempo di andata e r itorno per r ecarsi dalla s ede a l luogo di svolgimento dell'attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro.
Art. 25
Lavoro straordinario e riposi compensativi
1. L e pr estazioni di la voro s traordinario so no r ivolte a f ronteggiare s ituazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro.
2. L a pr estazione d i la voro straordinario è e spressamente a utorizzata da l d irigente sulla base delle esigenze or ganizzative e di s ervizio i ndividuate d alle amministrazioni, r imanendo e sclusa ogni f orma ge neralizzata d i a utorizzazione. I l lavoratore, salvo giustificati motivi di impedimento per esigenze personali e familiari, è tenuto ad effettuare il lavoro straordinario.
3. I l l imite massimo i ndividuale d i lavoro straordinario è f issato i n 200 ore annue. Tale limite può essere elevato in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, anche in relazione a particolari esigenze o per specifiche categorie di lavoratori. Fino alla definizione, in sede di contrattazione integrativa nazionale, della nuova disciplina in materia, continuano ad applicarsi i precedenti CCNL dei comparti di provenienza.
4. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la retribuzione oraria di cui all’art. 70, comma 2, lett. a), a cui viene aggiunto il rateo della tr edicesima mensilità. I r elativi o neri s ono a c xxxxx de lle r isorse de stinate a i compensi per lavoro straordinario.
5. Le maggiorazioni di cui al comma 3, sono pari:
a) al 15% per il lavoro straordinario diurno;
b) al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
c) al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.
6. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, de bitamente autorizzate, po ssono da re lu ogo a corrispondente riposo compensativo, da fruirsi a giorni o a ore entro il termine massimo di 4 mesi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio. La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore di cui all’art. 27 del presente contratto.
Capo III Conciliazione vita-lavoro
Art. 26
Orario di lavoro flessibile
1. Nel quadro delle modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, l’orario flessibile giornaliero consiste nell’individuazione di f asce t emporali d i f lessibilità i n e ntrata e d i n u scita. C ompatibilmente c on l e esigenze di servizio, il d ipendente può avvalersi di entrambe le f acoltà nell’ambito della medesima giornata.
2. Nella definizione di tale tipologia di orario, occorre tener conto sia delle esigenze organizzative e f unzionali degli uf fici s ia de lle e ventuali e sigenze d el personale, anche in relazione alle dimensioni del centro urbano ove è ubicata la sede di lavoro.
3. L’eventuale de bito or ario de rivante d all’applicazione de l c omma 1, deve es sere recuperato n ell’ambito del mese suc cessivo a quello di r iferimento, secondo le modalità e i tempi concordati con il dirigente.
4. In relazione a particolari s ituazioni personali, s ociali o f amiliari, s ono favoriti nell'utilizzo dell'orario f lessibile, anche con forme di f lessibilità u lteriori r ispetto a l regime orario adottato dall’ufficio di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio e su loro richiesta, i dipendenti che:
- beneficino delle t utele c onnesse alla m aternità o pa ternità di cui al d. lgs. n . 151/2001;
- assistano familiari portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992;
- siano i nseriti in p rogetti terapeutici di recupero di c ui a ll’art. 45 del pr esente contratto;
- si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, scuole materne e scuole primarie;
- siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti.
Art. 27 Banca delle ore
1. Al fine di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione delle ore di lavoro straordinario o supplementare è i stituita, presso ciascuna amministrazione, la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, nel conto ore confluiscono le prestazioni di la voro straordinario o s upplementare, d ebitamente a utorizzate, entro un limite complessivo a nnuo individuale stabilito in se de d i contrattazione in tegrativa d i c ui all’art. 7, comma 6 , lettera n ), da utilizzarsi e ntro l’ anno successivo a quello d i maturazione. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
3. L e o re di cui a l c omma 2, su r ichiesta de l l avoratore, possono e ssere r etribuite oppure fruite come riposi compensativi ad ore o in modo cumulato per la durata di una giornata lavorativa, per le proprie necessità personali e familiari, fermo restando che le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare sono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L ’utilizzo c ome r iposi compensativi, a d omanda del di pendente, avviene compatibilmente c on le e sigenze di servizio, a nche con r iferimento a i te mpi, a lla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione.
Capo IV Ferie e festività
Art. 28
Ferie e recupero festività soppresse
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo a l dipendente spetta la normale retribuzione ivi c ompresa l’indennità di posizione organizzativa, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le i ndennità che r ichiedano lo svolgimento de lla pr estazione lavorativa e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall' art. 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
3. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni, la durata del periodo di ferie è di 32 giorni, comprensivi delle due giornate previste dall' art. 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
4. Per i di pendenti a ssunti p er la prima vo lta in u na p ubblica a mministrazione, a seconda che l’articolazione oraria sia su cinque o su sei giorni, la durata delle ferie è rispettivamente di 26 e di 30 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dai commi 2 e 3.
5. Dopo tre anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 4 spettano i giorni di ferie stabiliti nei commi 2 e 3.
6. A t utti i dipendenti s ono a ltresì attribuite quattro giornate d i r iposo da f ruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77.
7. N ell'anno di a ssunzione o di c essazione dal s ervizio la durata d elle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La f razione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
8. Il d ipendente che ha us ufruito de i permessi r etribuiti d i cui a gli a rtt. 31 e 33 conserva il diritto alle ferie.
9. L e f erie s ono u n diritto irrinunciabile, n on s ono monetizzabili. E sse sono f ruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Le ferie non possono essere fruite ad ore.
10. L’amministrazione pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.
12. Compatibilmente con le esigenze de l servizio, i l di pendente pu ò frazionare l e ferie in più periodi. Esse s ono f ruite nel rispetto dei turni di x xxxx prestabiliti, assicurando c omunque, al dipendente che n e a bbia f atto r ichiesta, il god imento di almeno due settimane continuative nel periodo 1 giugno - 30 settembre.
13. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il v iaggio di rientro in sede e per quello di r itorno al luogo di svolgimento delle ferie. I l dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non godute.
14. In c aso di indifferibili e sigenze d i s ervizio c he n on a bbiano reso po ssibile i l godimento delle ferie ne l c orso dell'anno, le x xxxx dovranno e ssere f ruite e ntro il primo semestre dell'anno successivo.
15. In c aso di m otivate e sigenze d i c arattere personale e c ompatibilmente c on le esigenze d i servizio, il d ipendente dovrà f ruire delle x xxxx r esidue a l 3 1 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.
16. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. E’ cura del d ipendente i nformare te mpestivamente l’amministrazione, a i f ini di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti.
17. F atta x xxxx l’ ipotesi di m alattia non retribuita di c ui all’art. 37, c omma 2, il periodo di ferie non è riducibile per assenze dovute a malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termini di cui ai commi 14 e 15.
Art. 29 Festività
1. Sono considerati giorni festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo S tato a tutti gli e ffetti c ivili, n onché l a r icorrenza del S anto P atrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricada in un giorno lavorativo.
2. I l riposo settimanale cade normalmente di domenica e non deve essere inferiore alle ventiquattro ore.
Art. 30
Ferie e riposi solidali
1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro d ipendente che a bbia esigenza di pr estare a ssistenza a figli minori c he necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute:
a) le g iornate di x xxxx, nella p ropria disponibilità, eccedenti le qu attro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’art. 10 del d. lgs.
n. 66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in 20 giorni nel caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque giorni e 24 giorni nel caso di articolazione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni;
b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all’art. 28.
2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1, possono presentare specifica richiesta a ll’amministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie e g iornate di r iposo per u n u na m isura m assima di 30 giorni pe r c iascuna domanda, previa pr esentazione di adeguata certificazione, comprovante l o st ato d i necessità d elle cure in questione, r ilasciata e sclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.
3. Ricevuta l a r xxxxxxxx, l’amministrazione rende te mpestivamente nota a t utto i l personale l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente.
4. I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.
5. Ne l c aso i n c ui il numero di g iorni d i f xxxx x x x x iposo of ferti su peri q uello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.
6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.
7. I l dipendente richiedente p uò fruire de lle g iornate c edute, solo a seguito dell’avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o d i festività so ppresse a llo stesso s pettanti, n onché de i permessi di cui a ll’art. 32 e dei r iposi c ompensativi eventualmente maturati.
8. Una volta acquisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 7, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzati nel rispetto delle relative discipline contrattuali.
9. Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.
10. la presente disciplina ha carattere sperimentale e potrà essere oggetto di revisione, anche ai fini di una p ossibile estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.
Capo V Permessi, assenze e congedi
Art. 31 Permessi retribuiti
1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:
a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente a i giorni di svolgimento delle prove: giorni xxxx all'anno;
b) lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o il convivente ai sensi dell’art. 1, comma 36 e 50 della legge 76/2016: giorni tre per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso.
2. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Tali permessi possono essere fruiti anche entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.
3. I permessi de i c ommi 1 e 2 non r iducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
4. Durante i predetti periodi a l dipendente spetta l'intera retribuzione, ivi compresa l’indennità di posizione organizzativa, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le i ndennità che r ichiedano lo svolgimento de lla pr estazione lavorativa.
Art. 32
Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari
1. Al di pendente, p ossono e ssere c oncesse, a d omanda, compatibilmente c on le esigenze di se rvizio, 18 ore di pe rmesso r etribuito nell'anno, per pa rticolari motivi personali o familiari.
2. I permessi orari retribuiti del comma 1:
a) non riducono le ferie;
b) non sono fruibili per frazione di ora;
c) sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio;
d) non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;
e) possono e ssere f ruiti, c umulativamente, a nche pe r la durata de ll’intera g iornata lavorativa; in ta le i potesi, l' incidenza de ll'assenza s ul monte o re a di sposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore;
f) sono c ompatibili con la f ruizione, nel c orso de ll’anno, dei pe rmessi g iornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
3. Durante i predetti permessi o rari al dipendente sp etta l’intera r etribuzione, i vi compresa l’indennità di posizione organizzativa, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro s traordinario, nonché le i ndennità che r xxxxxxxxx lo svolgimento de lla prestazione lavorativa.
4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al r iproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
Art. 33
Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge
1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso d i cui a ll' art. 33, comma 3, della legge 5 f ebbraio 1992, n. 1 04. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.
2. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una pr ogrammazione mensile de i giorni in c ui in tende assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese.
3. In caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.
4. I l dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall’art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e dall’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, nonché ai permessi e congedi di cui a ll’art. 4, comma 1, de lla le gge 53 /2000, f ermo restando q uanto pr evisto pe r i permessi pe r l utto, per i qu ali trova applicazione i n via e sclusiva qu anto p revisto dall’art. 31, comma 1, lettera b).
5. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il dipendente che fruisce dei permessi di c ui a l c omma 4 c omunica a ll’ufficio di a ppartenenza i giorni in c ui i ntende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.
Art. 34 Permessi orari a recupero
1. Il dipendente, a dom anda, p uò assentarsi da l la voro pr evia autorizzazione de l responsabile dell’ufficio presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di d urata s uperiore a lla m età dell'orario d i lavoro g iornaliero e non pos sono comunque superare le 36 ore annue.
2. Per consentire al responsabile dell’ufficio di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati dal responsabile.
3. I l dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo l e m odalità in dividuate dal responsabile; in c aso di m ancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.
Art. 35
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
1. A i dipendenti sono r iconosciuti s pecifici permessi p er l’ espletamento d i visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera
che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di c omporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
3. I permessi orari di cui al comma 1:
a) sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;
b) n on sono a ssoggettati alla de curtazione de l tr attamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso f ruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la dur ata dell’intera gi ornata lavorativa. I n tale ipotesi, l' incidenza de ll'assenza s ul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
6. Nel caso di pe rmesso fruito su base g iornaliera, il tr attamento e conomico accessorio del lavoratore è s ottoposto a lla m edesima de curtazione pr evista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al r iproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
8. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di p reavviso di a lmeno tr e g iorni. N ei c asi di particolare e c omprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.
9. L’assenza per i permessi di cui al comma 1, è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in or dine a ll’orario, redatta dal m edico o d al personale amministrativo della struttura, anche pr ivati, che hanno s volto la vi sita o la prestazione.
10. L’attestazione è inoltrata all’amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a que st’ultima, a nche per v ia telematica, a c ura de l m edico o della struttura.
11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in a tto, la relativa assenza è imputata alla malattia, c on la conseguente a pplicazione de lla disciplina legale e contrattuale in
ordine a l relativo trattamento giuridico ed e conomico. In tale i potesi, l’assenza p er malattia è giustificata mediante:
a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a q uanto previsto dalle vigenti d isposizioni, c omunicata all’amministrazione secondo le m odalità ordinariamente previste in tale ipotesi;
b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche pr ivati, c he hanno svolto la vi sita o la pr estazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10 del presente articolo.
12. A nalogamente a qua nto previsto d al c omma 11, n ei c asi i n c ui l ’incapacità lavorativa è de terminata da lle c aratteristiche d i e secuzione e di im pegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina le gale e c ontrattuale i n ordine al relativo tr attamento giuridico e d economico. In tale caso l’assenza è giustificata mediante l’attestazione di presenza di cui al comma 11, lett. b).
13. N ell’ipotesi di c ontrollo m edico l egale, l'assenza d al d omicilio è g iustificata dall’attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10, 11.
14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I la voratori in teressati producono t ale c ertificazione all'amministrazione prima de ll'inizio della te rapia, f ornendo il c alendario pr evisto, ove sussistente. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai se nsi dei c ommi 9, 10, 11, da lle quali risulti l 'effettuazione d elle t erapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.
15. Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma 1 , di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi orari a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente CCNL.
Art. 36
Congedi per le donne vittime di violenza
1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente c ertificati, a i se nsi d ell’art. 24 del d. l gs. n. 8 0/2015, ha d iritto a d
xxxxxxxsi dal lavoro, per motivi connessi a ta li percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo in p arola è tenuta a f arne r ichiesta sc ritta a l da tore d i lavoro - corredata d ella certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo periodo.
3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo di maternità, dall’art. 44 del presente contratto.
4. Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.
5. La la voratrice pu ò sc egliere di fruire del c ongedo su ba se oraria o g iornaliera nell’ambito dell’arco te mporale di c ui a l c omma 1. L a f ruizione su base oraria avviene in m isura pa ri a lla m età de ll’orario m edio giornaliero del m ese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo.
6. La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo pa rziale, secondo qu anto previsto da ll’art. 58 del p resente c ontratto. Il rapporto a tempo parziale è nuovamente t rasformato in r apporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice.
7. L a dipendente v ittima di v iolenza di genere inserita i n specifici p ercorsi di protezione d i c ui a l c omma 1, può presentare d omanda d i t rasferimento a d a ltra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione a ll'amministrazione di a ppartenenza. E ntro quindici g iorni da lla suddetta c omunicazione l'amministrazione di appartenenza di spone il tr asferimento presso l' amministrazione indicata da lla dipendente, o ve v i siano posti va canti corrispondenti alla sua area o categoria.
8. I congedi di cui al presente comma possono essere cumulati con l’aspettativa per motivi personali e familiari di cui all’art. 40 per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le amministrazioni, ove non ostino s pecifiche esigenze di se rvizio, agevolano la concessione de ll’aspettativa, anche in de roga alle pr evisioni de ll’art. 43, comma 1 (Norme comuni sulle aspettative).
Art. 37 Assenze per malattia
1. Il dipendente non in pr ova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo,
si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso di a ssentarsi p er u n ulteriore periodo di 18 m esi in c asi particolarmente gravi.
3. P rima di c oncedere l' ulteriore pe riodo d i assenza d i c ui a l c omma 2, l'amministrazione, dandone preventiva comunicazione a ll’interessato o s u iniziativa di quest’ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell’organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza d i eventuali cause di a ssoluta e permanente i nidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il di pendente sia r iconosciuto idoneo a proficuo l avoro, ma non allo sv olgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l’amministrazione procede secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 171/2011.
5. Ove non sia possibile applicare il comma 4, oppure nel caso in cui il dipendente sia dichiarato permanentemente i nidoneo a svolgere q ualsiasi pr oficuo la voro, l’amministrazione, c on l e pr ocedure d i c ui a l D .P.R. n. 171 /2011, pu ò r isolvere il rapporto di la voro, pr evia c omunicazione a ll’interessato, entro 3 0 giorni dal ricevimento d el verbale d i a ccertamento m edico, c orrispondendo, se dovuta, l’indennità di preavviso.
6. L’amministrazione pu ò r ichiedere, c on le procedure d i c ui al c omma 3, l’accertamento d ella id oneità psicofisica de l dipendente, a nche p rima de i t ermini temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e r ipetuti o ppure i n pr esenza di c ondizioni f isiche c he f acciano f ondatamente presumere l’ inidoneità pe rmanente a ssoluta o r elativa al servizio o ppure l’impossibilità di rendere la prestazione.
7. Q ualora, a se guito de ll’accertamento medico e ffettuato a i se nsi del c omma 6, emerga una inidoneità permanente solo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo, l’amministrazione procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. A nalogamente, ne ll’ipotesi in c ui i l dipendente v enga dichiarato assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, si provvede secondo quanto previsto dal comma 5.
8. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 de l presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
9. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
10. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia, ferma restando la normativa vigente, è il seguente:
a) intera retribuzione mensile f issa e continuativa con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza; nell'ambito di tale periodo, per le malattie s uperiori a qu indici giorni la vorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio fisso e ricorrente, ivi compresa l’indennità di posizione organizzativa, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, n onché le indennità l egate a llo s volgimento della prestazione lavorativa; in tale periodo sono computati la giornata del sabato, anche nei casi in cui l’orario di lavoro settimanale sia articolato su cinque giorni, nonché i giorni festivi che ricadono all’interno dello stesso;
b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2, non sono retribuiti;
e) i t rattamenti accessori correlati alla performance dell’anno competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell’art. 7, comma 6, lettera b ), se e nella misura i n c ui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto dell’attività svolta nel corso d ell’anno, durante le gi ornate la vorate, se condo u n criterio no n necessariamente proporzionale a queste ultime.
11. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla A sl o da s truttura sa nitaria c ompetente, purché sostitutivo de l ricovero ospedaliero o nei casi d i day-surgery, day-service, p re-ospedalizzazione e pr e- ricovero, s ono e quiparate a q uelle dovute a l r icovero o spedaliero e ai c onseguenti periodi di convalescenza.
12. L' assenza per malattia, sa lvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza.
13. I l d ipendente, c he durante l' assenza, per pa rticolari motivi, dim ori i n lu ogo diverso da q uello d i r esidenza, de ve d arne te mpestiva c omunicazione a ll’ufficio competente, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
14. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico c urante a d us cire, è tenuto a f arsi trovare nel domicilio c omunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni vigenti.
15. Qualora il d ipendente de bba allontanarsi, d urante le fasce di r eperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.
16. Nel c aso in cui l' infermità s ia riconducibile a lla r esponsabilità d i un te rzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile ottenuto dal d ipendente è v ersato da q uest’ultimo all'amministrazione f ino a concorrenza d i quanto dalla s tessa e rogato d urante il periodo d i a ssenza a i se nsi d el c omma 1 0, compresi gli o neri r iflessi i nerenti. La pr esente d isposizione non pr egiudica l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
Art. 38
Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita
1. I n c aso di patologie g ravi che r ichiedano te rapie salvavita, c ome a d e sempio l’emodialisi, l a c hemioterapia ed altre a d esse assimilabili, attestate se condo l e modalità di cui al comma 2, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini de lla maturazione de l pe riodo d i c omporto, i relativi giorni d i ricovero ospedaliero o d i da y – hospital, no nché i giorni di assenza do vuti all’effettuazione delle c itate terapie. I n ta li giornate i l d ipendente ha diritto all’intero trattamento economico previsto dai rispettivi CCNL.
2. L’attestazione della s ussistenza de lle pa rticolari pa tologie r ichiedenti le terapie salvavita di cui al comma 1 deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico- legali delle Aziende sanitarie locali o da gli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.
3. Rientrano nella disciplina del comma 1, anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali de lle citate te rapie, comportanti i ncapacità la vorativa per un pe riodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare.
4. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai commi 1 e 3, sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall’organo medico competente.
5. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e, da lla data de l r iconoscimento de lla s tessa, de corrono le disposizioni di c ui a i commi precedenti.
6. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per l’effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo nazionale.
Art. 39
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
1. I n c aso d i a ssenza do vuta a d inf ortunio s ul la voro, i l di pendente ha diritto a lla conservazione de l pos to f ino a lla gua rigione c linica, c ertificata d all’ente istituzionalmente preposto.
2. In tale periodo, al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all' art. 37, comma 10 lettera a), comprensiva del trattamento accessorio ivi previsto.
3. Per la malattia dovuta a causa di servizio, la disciplina di cui al presente articolo si applica nei limiti di cui all’art. 6 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 20 11, n. 2 14, solo pe r i dipendenti c he ha nno a vuto il riconoscimento d ella c ausa di servizio prima de ll’entrata i n v igore d elle c itate disposizioni.
4. I lavoratori di cui al comma 3, in caso di assenza per malattia dipendente da causa di servizio, hanno diritto alla conservazione del posto per i periodi indicati dall’art. 37 alla corresponsione d ell'intera r etribuzione di c ui al medesimo a rticolo, pe r tu tto i l periodo di conservazione del posto.
5. Le assenze di cui al comma 1 del presente articolo non sono cumulabili ai fini del calcolo del periodo di comporto con le assenze per malattia di cui all’art. 37. Per le cause d i se rvizio gi à riconosciute alla d ata d i so ttoscrizione del pr esente CCNL, restano f erme le e ventuali diverse m odalità applicative f inora a dottate secondo la disciplina dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione.
Art. 40
Aspettativa per motivi familiari e personali
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e m otivata richiesta po ssono essere concessi, c ompatibilmente c on le e sigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. L ’ a spettativa d i cui a l c omma 1 è fruibile a nche f razionatamente ed i relativi periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto.
3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
4. Q ualora l’ aspettativa per m otivi di f amiglia sia richiesta pe r l’ educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della r etribuzione e dell’anzianità, s ono ut ili a i f ini degli accrediti figurativi pe r il
trattamento pensionistico, ai sensi dell’art. 1, comma 40, le ttere a ) e b) della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti ivi previsti.
5. La pr esente di sciplina si aggiunge ai casi e spressamente tu telati da specifiche disposizioni di legge o sulla base di queste, da altre previsioni contrattuali.
Art. 41
Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presti servizi all’estero
1. I l di pendente, il cui c oniuge pr esti servizio a ll’estero, p uò c hiedere, compatibilmente c on le e sigenze di s ervizio, i l c ollocamento i n a spettativa senza assegni qualora l’amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.
2. L’aspettativa concessa ai sensi del comma 1 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in q ualunque momento pe r r agioni di servizio o in d ifetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa.
Art. 42
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo o per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
2. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai se nsi de lla legge 13 a gosto 1 984, n. 4 76 oppure c he usufruiscano d elle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 possono essere collocati, a domanda, compatibilmente con le e sigenze di servizio, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, fatta salva l’applicazione dell’ art. 2 de lla citata legge n. 476/1984 e s.m.i .
3. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 della legge n. 53/2000, può essere altresì concessa un’aspettativa se nza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000,
n. 278. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l’aspettativa di cui all’art. 40 del presente contratto, se utilizzata allo stesso titolo.
Art. 43
Norme comuni sulle aspettative
1. I l dipendente, r ientrato i n servizio, n on può us ufruire continuativamente d i due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato, in caso di assenze di cui alla d.lgs. n. 151/2001 o anche nei casi in cui il collocamento in aspettativa sia espressamente disposto dalle disposizioni legislative vigenti.
2. Q ualora d urante i l pe riodo di a spettativa ve ngano m eno i m otivi c he ne h anno giustificato la concessione, l’amministrazione invita il dipendente a riprendere servizio, con un pr eavviso di d ieci giorni. Il dipendente, per la stessa motivazione e negli stessi termini, è tenuto comunque a riprendere servizio di propria iniziativa.
3. Nei confronti del dipendente che non riprenda servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2, salvo casi di comprovato impedimento, il rapporto di lavoro è risolto con le procedure dell’art. 62 del presente contratto.
Art. 44 Congedi dei genitori
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in m ateria di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgs. n. 151 del 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo.
2. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli articoli 16,17 e 28 del d.lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa m ensile, i nclusi i r atei d i tr edicesima ove m aturati, le voci de l tr attamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità di posizione organizzativa, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa e d in r elazione a ll’effettivo a pporto pa rtecipativo de l d ipendente, con esclusione de i c ompensi p xx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xx r prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
3. Nell’ambito del congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, c omputati c omplessivamente per e ntrambi i genitori e f ruibili a nche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2.
4. Successivamente al congedo per maternità o di paternità, di cui al comma 2, e fino al terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47 del d.lgs. n. 151 del 2001, alle la voratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per
ciascun a nno c omputati c omplessivamente per entrambi i ge nitori, d i a ssenza retribuita secondo le modalità di cui al comma 3.
5. I pe riodi di a ssenza di c ui a i c ommi 3 e 4, ne l c aso d i f ruizione c ontinuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i d iversi periodi d i a ssenza non s iano i ntervallati d al ritorno a l l avoro de l lavoratore o della lavoratrice.
6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 1 51 de l 2001, l a la voratrice m adre o i l lavoratore padre presentano la r elativa d omanda, con l a in dicazione de lla dur ata, a ll’ufficio di appartenenza, almeno c inque giorni xxxxx xx xxx xxxx x x xx xxxxxxxx xx x xx riodo d i astensione. L a domanda p uò e ssere i nviata a nche a m ezzo di r accomandata c on avviso di ricevimento o altro str umento te lematico idoneo a g arantire la certezza dell’invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
7. In presenza di particolari e c omprovate s ituazioni p ersonali che r endono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la domanda può e ssere presentata entro le quarantotto ore pr ecedenti l’inizio de l pe riodo di astensione dal lavoro.
8. In attuazione delle previsioni dell’art. 32, comma 1 -bis, del D. Lgs. n. 151/2001, inserito da ll'art. 1, comma 339, le tt. a), della legge 24 d icembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, a nche a dottivi o a ffidatari, c on r apporto d i l avoro, sia a tempo pieno che a te mpo pa rziale, possono f ruire a nche su ba se or aria de i pe riodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 32.
Art. 45
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche
1. A llo sc opo d i f avorire la r iabilitazione e il r ecupero de i dip endenti a te mpo indeterminato ne i c onfronti dei quali si a sta ta a ccertato, d a un a str uttura s anitaria pubblica o da s trutture associative c onvenzionate previste dalle le ggi r egionali vigenti, lo sta to di t ossicodipendenza o di alcolismo cronico e c he si i mpegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono s tabilite le se guenti m isure d i sostegno, secondo le m odalità di s viluppo d el progetto:
a) diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall’ art. 37; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di pe rmessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) r iduzione dell’orario d i lavoro, c on l’ applicazione de gli i stituti n ormativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a mansioni della stessa area o categoria di inquadramento c ontrattuale d iverse da quelle a bituali, q uando t ale m isura sia individuata da lla struttura c he gestisce i l pr ogetto d i recupero come supporto della terapia in atto.
2. I d ipendenti i c ui pa renti e ntro il se condo g rado o, i n m ancanza, e ntro il te rzo grado, ovvero i conviventi ai sensi della legge n. 76/2016, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell’aspettativa per motivi di famiglia per l’intera durata del progetto medesimo.
3. I periodi di assenza di cui al presente articolo non vengono presi in considerazione ai fini del periodo di comporto previsto per le assenza per malattia, di cui all’art. 37.
4. Il di pendente de ve riprendere se rvizio pr esso l’ amministrazione nei 1 5 g iorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
5. Qualora i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongano per loro volontà alle previste terapie, l’amministrazione può procedere all’accertamento dell’idoneità psicofisica degli stessi allo svolgimento della prestazione lavorativa, con le modalità previste dalle disposizioni di cui all’art. 37.
6. Qualora, durante il periodo di sospensione dell’attività lavorativa, vengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione del beneficio di cui al presente articolo, il dipendente è te nuto a r iprendere s ervizio di propria i niziativa o e ntro il t ermine appositamente fissato dell’amministrazione.
7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio a lla c onclusione del progetto d i r ecupero o a lla scadenza del termine d i c ui a l c omma 6, i l r apporto di l avoro è r isolto c on le procedure dell’art. 62 del presente contratto.
Art. 46 Diritto allo studio
0.Xx d ipendenti s ono c oncessi - in a ggiunta a lle a ttività f ormative pr ogrammate dall’amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione,
all’inizio d i og ni anno. Le amministrazioni a rticolate sul te rritorio provvedono a ripartire il contingente di personale di cui al presente comma tra le varie sedi.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di e ventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1 , riproporzionata alla d urata t emporale, nell’anno s olare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per i l diritto allo studio, possono f ruire dei permessi di cui all’art. 10 della legge n. 300 del 1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o c omunque a bilitate a l r ilascio d i ti toli d i st udio le gali o a ttestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
5. I l p ersonale d i c ui a l presente a rticolo interessato a i c orsi ha diritto all’assegnazione a t urni d i l avoro c he a gevolino la f requenza a i c orsi s tessi e l a preparazione agli e sami e non pu ò e ssere ob bligato a pr estazioni di la voro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) di pendenti che f requentino l’ultimo anno del c orso d i st udi e , se s tudenti universitari o p ost-universitari, abbiano superato gl i esami previsti da i pr ogrammi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) di pendenti a mmessi a f requentare l e a ttività didattiche, c he no n s i tr ovino ne lle condizioni di cui a lle lettere a ) e b), n onché d ipendenti di c ui al comma 12 del presente articolo.
7. N ell’ambito di c iascuna de lle f attispecie d i c ui a l c omma 6, l a p recedenza è accordata, ne ll’ordine, ai di pendenti che f requentino c orsi di st udio de lla sc uola media i nferiore, d ella sc uola media s uperiore, u niversitari o post-universitari o che frequentino i corsi di cui al comma 12.
8. Q ualora a s eguito de ll’applicazione d ei c riteri indicati nei commi 6 e 7 s ussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano
mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali.
10. A i la voratori a c on r apporto di l avoro a te mpo i ndeterminato o a te mpo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4, il dipendente pu ò utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 31, comma 1 lettera a)
12. I permessi di cui al presente articolo sono fruiti, con le modalità di cui ai commi precedenti, anche dai dipendenti appartenenti a profili professionali comportanti l’iscrizione a d or dini o c ollegi pr ofessionali, per la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dagli ordini e collegi o da altri soggetti autorizzati, ai sensi della vigente normativa in materia.
Art. 47
Congedi per la formazione
1. I congedi per la f ormazione d ei d ipendenti, d isciplinati dall’art. 5 de lla legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai l avoratori, c on a nzianità di servizio d i a lmeno c inque anni presso la stessa amministrazione, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di la voro a tempo indeterminato al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentrate.
3. P er la c oncessione de i c ongedi di c ui a l c omma 1, i la voratori in teressati ed i n possesso de lla prescritta anzianità, devono pr esentare a ll’amministrazione di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda de ve essere presentata a lmeno 30 g iorni prima de ll’inizio d elle a ttività formative.
4. Le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 5.
5. Al f ine di contemperare le e sigenze or ganizzative degli uf fici c on l’ interesse formativo del l avoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pr egiudizio a lla funzionalità del se rvizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l’amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore, durante il pe riodo di congedo, si a pplica l’art. 5, c omma 0, xx xxx xxxxx x. 00/0000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di c omunicazione all’amministrazione e d ai controlli, s i a pplicano le di sposizioni contenute nell’ art. 37 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 del presente contratto.
7. Il l avoratore c he a bbia dovuto i nterrompere il c ongedo f ormativo a i se nsi del comma 6, può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
Art. 48 Servizio militare
1. I di pendenti r ichiamati alle a rmi hanno d iritto a lla c onservazione de l p osto pe r tutto il periodo di richiamo, che viene computato ai fini dell’anzianità di servizio. Al predetto personale l’ amministrazione corrisponde il trattamento economico previsto dalle disposizioni legislative vigenti ai sensi dell’art. 1799 del d.lgs. n. 66/2010.
2. Al di fuori dei casi previsti nel citato art.1799, ai dipendenti richiamati alle armi, l’amministrazione corrisponde l’eventuale differenza tra lo st ipendio in godimento e quello erogato dall’ amministrazione militare.
3. Alla fine del richiamo il dipendente deve porsi a disposizione dell’amministrazione per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma inf eriore a sei mesi, d i quindici gi orni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e l’effettiva ripresa del servizio non è retribuito.
Art. 49 Unioni civili
1. Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n. 76/2016, le d isposizioni d i cui a l presente C CNL riferite al matrimonio, nonché le medesime dis posizioni contenenti le p arole «coniuge», «c oniugi» o t ermini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.
Capo VI Mobilità
Art. 50
Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza
1. In relazione a qu anto pr evisto dall'art. 33, comma 0, xx x x. lgs. n . 165 /2001, conclusa la procedura di c ui a i commi 3, 4 e 5 de llo stesso a rticolo, a llo sc opo di facilitare il pa ssaggio d iretto de l personale d ichiarato in eccedenza ad al tre amministrazioni del c omparto e di e vitare i l c ollocamento in d isponibilità de l personale c he no n sia p ossibile impiegare di versamente nell'ambito de lla amministrazione di a ppartenenza, q uest’ultima c omunica a nche a tutte l e amministrazioni in ambito nazionale, in aggiunta a q uelle regionali già previste dal citato c omma 5 , l'elenco del personale in eccedenza distinto per a rea o c ategoria e profilo professionale, richiedendo la loro disponibilità al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale.
2. L e a mministrazioni destinatarie della r ichiesta di c ui al c omma 1, qua lora interessate, c omunicano, e ntro il te rmine di 3 0 giorni, l' entità dei p osti, per a rea o categoria e profilo, vacanti nella r ispettiva dotazione organica pe r i q uali, te nuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l'assenso al passaggio diretto del personale in eccedenza.
3. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni, con la specificazione di e ventuali pr iorità; l' amministrazione d ispone i t rasferimenti nei qu indici g iorni successivi alla richiesta.
4. Q ualora si r enda ne cessaria una selezione tra p iù a spiranti a llo st esso posto, l'amministrazione di pr ovenienza forma una graduatoria sulla base d ei s eguenti criteri:
- dipendenti portatori di handicap;
- dipendenti unici titolari di reddito nel nucleo familiare;
- situazione di f amiglia, p rivilegiando il maggior n umero di f amiliari a c xxxxx o i dipendenti con figli di età inferiore a tre anni che hanno diritto al congedo parentale;
- maggiore anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione;
- particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei conviventi stabili ai sensi dell’art. 1, comma 36 e 50 della legge 76 del 2016;
- presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap.
5. L ’amministrazione p uò pr evedere spe cifiche i niziative d i f ormazione e riqualificazione:
a) da pa rte delle a mministrazioni r iceventi, d’intesa c on queste u ltime, al f ine d i favorire l’integrazione dei dipendenti trasferiti ne l nu ovo contesto organizzativo, anche in relazione al sistema di classificazione professionale presso le stesse vigente;
b) successivamente al collocamento in disponibilità ai sensi dell'art. 33, comma 7, al fine di f avorire l a r icollocazione dei dipendenti, anche in a ttuazione d ell'art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001.
Art. 51
Assegnazione temporanea presso altra amministrazione
1. I l dipendente può e ssere a ssegnato t emporaneamente a d a ltra a mministrazione, anche di diverso comparto, che ne faccia richiesta, per utilizzarne le prestazioni.
2. L e a ssegnazioni t emporanee d i c ui a l c omma 1 sono disposte con i l c onsenso dell’interessato.
3. I l personale assegnato temporaneamente i n p osizione d i comando p resso a ltra amministrazione, c ontinua a d occupare un p osto ne lla dotazione or ganica dell’amministrazione di appartenenza, che non può essere coperto per concorso o per qualsiasi altra forma di mobilità.
4. L’assegnazione temporanea cessa al termine previsto e non può superare la durata di 12 mesi, rinnovabili.
5. Il dipendente può chiedere, in r elazione a lla disponibilità di posti in organico, i l passaggio diretto all’amministrazione di destinazione, ai sensi dell’art. 30 del d. lgs. n. 165/2001.
6. L’assegnazione temporanea può cessare, prima del termine previsto dal comma 4, per effetto del ritiro de ll’assenso da p arte de ll’interessato o pe r il ve nir meno dell’interesse dell’amministrazione che lo ha richiesto.
7. L’assegnazione temporanea può essere disposta oltre la durata indicata nel comma 4, fatti salvi i limiti temporali di legge, nei seguenti casi:
a) q ualora norme di le gge e di r egolamento prevedano appositi c ontingenti d i personale i n a ssegnazione t emporanea, x xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx esso l’amministrazione ricevente;
b) assegnazione pr esso gli uf fici d i diretta collaborazione degli or gani di i ndirizzo politico di cui all’art. 4, comma 4, del d. lgs. n. 165/2001;
c) assegnazione presso amministrazioni pubbliche di nuova istituzione sino alla definizione delle relative dotazioni organiche ed ai provvedimenti di inquadramento.
8. L’ assegnazione temporanea di cui al presente articolo non pregiudica la posizione del dipendente agli effetti della maturazione dell’anzianità lavorativa, dei trattamenti di f ine lavoro e di pensione e dello s viluppo professionale. Il predetto pe rsonale partecipa alle i niziative di f ormazione secondo quanto previsto dall’art. 53 del presente contratto.
9. Il d ipendente i n assegnazione temporanea pu ò pa rtecipare alle pr ogressioni economiche presso l’amministrazione di appartenenza. Può inoltre partecipare, presso la medesima a mministrazione, alle procedure concorsuali o a lle procedure selettive per la progressione tra le aree o c ategorie. In caso di conseguimento della posizione giuridica superiore, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, tramite le procedure di cui al precedente periodo, il dipendente cessa dall’assegnazione temporanea.
10. Fatte sa lve eventuali disposizioni sp eciali di le gge, l a s pesa p er l’utilizzo de l personale in assegnazione temporanea è interamente a carico dell’amministrazione di destinazione, la q uale eroga direttamente il trattamento accessorio vigente presso la medesima e r imborsa a ll’amministrazione d i a ppartenenza l’onere relativo a l trattamento economico fondamentale.
11. Nulla è i nnovato pe r la disciplina delle a ssegnazioni t emporanee prevista d a disposizioni di legge o d i r egolamento disposte in r elazione a sp ecifiche e sigenze dell’amministrazione di appartenenza (“fuori ruolo”).
Capo VII Formazione del personale
Art. 52
Principi generali e finalità della formazione
1. N el q uadro dei pr ocessi di r iforma e modernizzazione de lla pubblica amministrazione, la formazione del personale svolge un ruolo primario nelle strategie di c ambiamento d irette a conseguire una m aggiore qualità e d e fficacia dell’attività delle amministrazioni.
2. P er s ostenere una e fficace p olitica d i sviluppo delle r isorse um ane, le amministrazioni assumono la formazione qu ale leva strategica pe r l’ evoluzione professionale e pe r l’acquisizione e la condivisione degli o biettivi prioritari della modernizzazione e del cambiamento organizzativo, da cui consegue la necessità di dare ulteriore impulso all’investimento in attività formative.
3. L ’accrescimento e l’aggiornamento d elle c ompetenze professionali s ono p erciò assunti da lle a mministrazioni c ome metodo permanente pe r a ssicurare il x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xx r favorire i l consolidarsi di un a nu ova cultura gestionale improntata al risultato, per sviluppare l’autonomia e la capacità innovativa delle posizioni di più e levata r esponsabilità e d i nfine per o rientare i p ercorsi d i carriera di tutto il personale.
4. L e a mministrazioni a ssumono la f ormazione c ome va lore consolidato e m etodo diffuso e condiviso atto a supportare le scelte strategiche adottate, nel quadro di una politica de l personale improntata a da re motivazione, s oddisfazione nel la voro e riconoscimento degli apporti individuali.
5. L a f ormazione r appresenta, a ltresì, per le a mministrazioni, la condizione e d il presupposto per le scelte innovative e le azioni di razionalizzazione e riprogettazione dei servizi, nell’ottica del miglioramento. Le attività di formazione sono in particolare rivolte a:
- valorizzare il patrimonio professionale presente nelle amministrazioni;
- assicurare il s upporto c onoscitivo a l fine di a ssicurare l’ operatività d ei s ervizi migliorandone la qualità e l’efficienza;
- garantire l’ aggiornamento pr ofessionale in relazione all’utilizzo di nu ove metodologie lavorative ovvero di nuove tecnologie, nonché il costante adeguamento delle prassi la vorative a lle e ventuali innovazioni in tervenute, anche pe r e ffetto d i nuove disposizioni legislative;
- favorire la crescita professionale del lavoratore e lo sviluppo delle potenzialità dei dipendenti i n f unzione dell’affidamento di incarichi d iversi e de lla c ostituzione di figure professionali polivalenti;
- incentivare comportamenti innovativi che consentano l’ottimizzazione dei livelli di qualità e d e fficienza de i se rvizi pubblici, ne ll’ottica d i s ostenere i processi di cambiamento organizzativo.
Art. 53
Destinatari e processi della formazione
1. Le attività formative sono programmate nei piani della formazione del personale, sulla base dell’analisi dei fabbisogni formativi rilevati nell’organizzazione, anche in conseguenza d i i nnovazioni te cnologiche, or ganizzative e normative, pr ocessi di
mobilità, processi di reclutamento di n uovo personale, programmi di sviluppo della qualità dei servizi, e sigenze di a ccrescimento e sviluppo pr ofessionale, c on particolare r iferimento a lla r iqualificazione e pr ogressione del pe rsonale. G li s tessi piani i ndividuano a ltresì l e r isorse f inanziarie da destinare a lla f ormazione, iv i comprese q uelle a ttivabili a ttraverso c anali di f inanziamento e sterni, c omunitari, nazionali o regionali, no nché i soggetti esterni, tra quelli di c ui al comma 6 del presente articolo, coinvolti nella realizzazione delle attività programmate.
2. L e a mministrazioni a ssicurano, o ve necessario, la f ormazione d’ingresso de l personale neoassunto. Essa è effettuata mediante attività di intensità e durata coerente con le esigenze di inserimento di tale personale nei contesti organizzativi.
3. L e i niziative d i f ormazione d el presente a rticolo riguardano tutti i dipendenti, compreso i l pe rsonale in d istacco s indacale. Le a mministrazioni, c ompatibilmente con le esigenze organizzative connesse con l’organizzazione delle attività formative, favoriscono la p artecipazione a successivi m oduli f ormativi aventi i l m edesimo oggetto, de i di pendenti im possibilitati a partecipare pe r oggettivi i mpedimenti. L’impossibilità a partecipare deve, in ogni caso, essere tempestivamente comunicata con c ongruo anticipo. Il pe rsonale i n a ssegnazione t emporanea presso a ltre amministrazioni effettua la propria formazione nelle amministrazioni di destinazione, salvo per le attività di cui al comma 4, lettera a).
4. I piani di formazione definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali facoltativo ed in particolare stabiliscono:
a) l e a ttività di f ormazione c he si c oncludono con l ’accertamento dell’avvenuto accrescimento della pr ofessionalità del si ngolo d ipendente, a ttestato a ttraverso certificazione f inale delle c ompetenze a cquisite, da p arte de i sog getti c he l’ hanno attuata, in collegamento con le progressioni economiche;
b) le attività formative aventi l’ obiettivo di f ar conseguire ai di pendenti il pi ù a lto grado di operatività ed autonomia in relazione alle funzioni di assegnazione, tenendo conto dell’evoluzione delle normative e delle conoscenze riferite ai contesti di lavoro, delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative degli stessi contesti, nonché delle innovazioni introdotte nell’utilizzo delle risorse umane.
5. P er ga rantire l’obiettivo di una formazione permanente e diffusa, i p iani di formazione di cui a l comma 1 d efiniscono a nche le m etodologie f ormative e didattiche e , in tale a mbito, va lutano l a po ssibilità, pe r a ccrescere l’ efficacia e l’efficienza de lle i niziative pr ogrammate, di a ttivare metodologie in novative quali formazione a distanza, formazione sul posto di lavoro, formazione mista (sia in aula che sul posto di lavoro), comunità di apprendimento, comunità di pratica.
6. Ne ll’attuazione dei pi ani di formazione, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, le amministrazioni si avvalgono della collaborazione della Scuola Nazionale delle Formazione, nonché di Università ed altri soggetti, sia pubblici che privati.
7. L e amministrazioni p ossono assumere iniziative di c ollaborazione finalizzate a realizzare percorsi di formazione comuni ed integrati.
8. Il pe rsonale c he partecipa alle attività d i formazione organizzate dall’amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico della stessa amministrazione.
9. Le attività sono tenute, di norma, durante l’orario ordinario di la voro. Qualora le attività si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. Al fine di favorire la partecipazione nelle amministrazioni con a rticolazione sul te rritorio è privilegiata l’ organizzazione di attività a livello regionale o territoriale, ove non sia possibile realizzare attività di formazione a distanza.
10. Le amministrazioni in dividuano i di pendenti c he pa rtecipano a lle a ttività d i formazione sulla base dei fabbisogni formativi, garantendo comunque pari opportunità d i partecipazione. I n se de di or ganismo pa ritetico di c ui all’art. 6, possono essere f ormulate proposte d i criteri pe r la pa rtecipazione de l pe rsonale, in coerenza con il presente comma.
11. L e a mministrazioni curano, per c iascun d ipendente, la r accolta d i informazioni sulla pa rtecipazione a lle iniziative f ormative a ttivate i n a ttuazione del pr esente articolo, concluse con accertamento finale delle competenze acquisite.
12. L e a mministrazioni e le o rganizzazioni s indacali d i c ui all’art. 7, comma 3 , possono c ostituire e nti b ilaterali pe r la f ormazione, in ogni c aso nel r ispetto delle disposizioni che obbligano ad avvalersi della Scuola Nazionale dell’Amministrazione e dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
13. Nell’ambito dell’Organismo paritetico di cui all’art. 6:
a) possono essere acquisiti elementi di conoscenza relativi ai fabbisogni formativi del personale;
b) possono essere formulate proposte all’amministrazione, per la realizzazione delle finalità di cui al presente articolo;
c) possono essere realizzate in iziative di monitoraggio sulla attuazione dei piani di formazione e sull’utilizzo delle risorse stanziate.
14. Al f inanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una quota annua no n i nferiore a ll’1% de l monte sa lari relativo al pe rsonale de stinatario de l presente CCNL, nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materie. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali.
TITOLO V
TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
Lavoro a tempo determinato
Art. 54
Contratto di lavoro a tempo determinato
1. L e a mministrazioni p ossono stipulare c ontratti individuali pe r l’ assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell’art. 36 del d. lgs. n. 165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del d. l gs. n . 81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. I contratti a termine hanno la durata massima di trentasei mesi e tra un contratto e quello successivo è previsto un intervallo di almeno d ieci giorni, dalla da ta di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero almeno venti giorni, dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, fermo restando quanto previsto per le attività stagionali.
3. I l numero massimo d i c ontratti a te mpo de terminato e di c ontratti di somministrazione a te mpo determinato stipulati da c iascuna a mministrazione complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all’unità superiore qualora e sso s ia ug uale o su periore a 0, 5. Per l e amministrazioni che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in corso di anno, il limite pe rcentuale si computa su l n umero de i la voratori a tempo indeterminato i n servizio al momento dell’assunzione.
4. Le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal d.lgs. n. 81/2015, sono:
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati a all’accrescimento di quelli esistenti;
b) particolari necessità di amministrazioni di nuova istituzione;
c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità.
5. Le amministrazioni disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all’art. 35 del d. lgs. n.165/2001, le procedure selettive per
l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni del personale di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 165 del 2001.
6. Nell’ambito delle e sigenze s traordinarie o temporanee s ono r icomprese anche l e seguenti ipotesi di assunzione di personale con contratto di lavoro a termine:
a) sos tituzione di personale a ssente c on di ritto alla conservazione del pos to, ivi compreso il personale che fruisce dei congedi previsti dagli articoli 4 e 5, della legge
n. 53/2000; nei casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate, con l’esclusione de lle i potesi d i sc iopero, l’ assunzione a te mpo determinato può e ssere anticipata fino a trenta giorni al fine di assicurare l’affiancamento del lavoratore che si deve assentare;
b) so stituzione di p ersonale a ssente per gravidanza e pue rperio, nelle ip otesi di congedo di maternità, di congedo parentale, di congedo parentale e di congedo per malattia del figlio, di cui agli articolo16, 17, 32 e 47 de l d. lgs. n. 151/2001; in ta li casi l’ assunzione a te mpo determinato pu ò a vvenire anche trenta gi orni pr ima dell’inizio del periodo di astensione.
7. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 6, l’amministrazione può procedere ad assunzioni a t ermine a nche pe r l o s volgimento delle m ansioni di a ltro l avoratore, diverso da quello s ostituito, a ssegnato a sua volta, a nche a ttraverso il r icorso a l conferimento di mansioni superiori ai sensi dell’art. 52 del d. lgs. n.165/2001 a quelle proprie del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
8. N ei casi di c ui a lle le ttere a ) e b), del c omma 0, x xx x ontratto i ndividuale è specificata per i scritto l a c ausa della so stituzione ed il nominativo de l di pendente sostituito, i ntendendosi pe r ta le n on s olo il d ipendente a ssente c on d iritto a lla conservazione de l p osto, ma a nche l’ altro dipendente d i f atto s ostituito ne lla particolare ipotesi d i c ui a l pr ecedente c omma 7. L a dur ata del c ontratto può comprendere anche periodi di a ffiancamento necessari p er il pa ssaggio de lle consegne.
9. L 'assunzione c on c ontratto a tempo de terminato p uò a vvenire a t empo pieno ovvero a tempo parziale.
10. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza d el t ermine in dicato n el c ontratto i ndividuale o, pr ima di ta le da ta, comunque con il rientro in se rvizio del lavoratore sostituito, nel caso di c ontratto a tempo determinato stipulato per ragioni sostitutive.
11. A i se nsi dell’art. 19, c omma 0, xx x x. xxx. x. 00/0000, x ermo r estando qu anto stabilito dir ettamente dalla le gge pe r le a ttività sta gionali, ne l caso di rapporti di lavoro a t empo de terminato i ntercorsi tra lo ste sso da tore di lavoro e lo st esso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima area o categoria, è possibile derogare alla durata massima
di trentasei mesi di cui al comma 2. Tale deroga non può superare i dodici mesi e può essere attuata esclusivamente nei seguenti casi:
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati a all’accrescimento di quelli esistenti;
b) particolari necessità di amministrazioni di nuova istituzione;
c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;
d) prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e sviluppo;
e) rinnovo o la proroga di un contributo finanziario.
12. A i se nsi dell’art. 21, c omma 0, xx x x. xxx. x. 00/0000, x x xxxxxx x xxx xx nerale disciplina legale, nei casi di cui a l comma 11, l’intervallo tra un contratto a tempo determinato e l’altro, ne ll’ipotesi d i successione d i contratti, può essere r idotto a cinque giorni per i contratti di d urata inferiore a se i mesi e a dieci giorni pe r i contratti superiori a sei mesi.
13. I n nessun c aso i l r apporto d i la voro a te mpo de terminato pu ò tr asformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 36, comma 5 del d. lgs. n. 165/2001.
14. Per le assunzioni a tempo determinato, restano fermi i casi di esclusione previsti dall’art. 20 del d.lgs. n. 81/2015.
Art. 55
Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo determinato
1. Al personale assunto a tempo determinato si applica il tr attamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine e con le precisazioni seguenti e dei successivi commi:
a) le ferie maturano in pr oporzione a lla durata del se rvizio prestato, entro il limite annuale s tabilito pe r i la voratori a ssunti pe r l a pr ima volta ne lla pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 28, comma 4; nel caso in cui, tenendo conto della durata di precedenti c ontratti a te mpo i ndeterminato o de terminato c omunque gi à intervenuti, anche con altre amministrazioni, pure di diverso comparto, il lavoratore abbia c omunque prestato se rvizio per pi ù d i tr e anni, le x xxxx m aturano, i n proporzione a l se rvizio pr estato, e ntro i l limite a nnuale di 28 o 32 giorni, s tabilito dall’art 28, commi 2 e 3 a s econda d ell’articolazione dell’orario d i la voro rispettivamente su cinque o su sei giorni;
b) in caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto compatibili - i criteri stabiliti dall’art. 37 del presente CCNL, si applica l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983
n. 4 63, c onvertito c on modificazioni nella le gge 11 novembre 19 83 n . 638 , ai f ini della de terminazione del periodo i n c ui è corrisposto i l tr attamento economico; i periodi nei q uali spetta il trattamento e conomico i ntero e q uelli nei quali spetta i l trattamento r idotto s ono s tabiliti secondo i c riteri d i c ui a ll’art. 37, comma 10, in misura pr oporzionalmente r apportata a l periodo in c ui è c orrisposto il trattamento economico come sopra determinato, salvo che n on si tr atti di pe riodo di assenza inferiore a due mesi, caso nel quale il trattamento economico è corrisposto comunque in misura intera; il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro;
c) il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall’art. 37;
d) possono essere c oncessi permessi n on r etribuiti per motivate e sigenze f ino a un massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell’art. 31 comma 2;
e) nel caso di r apporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, oltre ai permessi di cui alla lett. c), possono essere concessi i seguenti permessi:
- permessi retribuiti per motivi personali o familiari, di cui all’art. 32;
- permessi per esami o concorsi, di cui all’art. 31, comma 1 lettera a);
- permessi per visite specialistiche, esami e prestazioni diagnostiche, di cui all’art. 35;
- permessi per lutto di cui, all’art. 31, comma 1 lettera b);
f) i l numero m assimo a nnuale d ei permessi d i c ui a lla l ettera e) deve es sere riproporzionato in r elazione a lla durata temporale nell’anno del contratto a termine stipulato, salvo il caso dei permessi per lutto; l’eventuale frazione di unità derivante dal riproporzionamento è arrotondata all’unità superiore, qualora la stessa sia uguale o superiore a 0,5;
g) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche d isposizioni d i legge per i l avoratori dipendenti, c ompresa la l egge n.53/2000, ivi compresi i permessi per lutto nei casi di rapporto di durata inferiore a sei mesi.
2. Il l avoratore a ssunto a te mpo determinato, i n r elazione a lla dur ata prevista d el rapporto d i lavoro, può e ssere sottoposto a d u n periodo d i pr ova, s econdo la disciplina, d ell’art. 14, no n s uperiore c omunque a d ue se ttimane pe r i r apporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. In deroga a quanto pr evisto da ll’art. 14, in qualunque momento del pe riodo d i p rova, c iascuna delle pa rti p uò recedere da l rapporto se nza ob bligo di preavviso né di in dennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione indicati nel citato articolo. Il
recesso opera dal m omento della c omunicazione a lla c ontroparte e o ve posto i n essere dall’amministrazione deve essere motivato.
3. I n t utti i c asi di assunzioni a t empo d eterminato per e sigenze s xxxxxxxxxxxx e , i n generale, quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile applicare i l comma 2, il contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. N el c aso c he il di pendente non l i presenti ne l t ermine prescritto o che n on risulti in po ssesso de i r equisiti pr evisti per l’ assunzione, il rapporto è risolto con effetto immediato, salva l’applicazione dell’art. 2126 c.c.
4. In t utti i c asi i n c ui il presente C CNL prevede la r isoluzione del r apporto c on preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli pr evisti dal comma 10 del precedente a rticolo 54 e c omma 2 d el p resente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso è fissato in u n giorno pe r og ni pe riodo di la voro di 1 5 giorni contrattualmente sta bilito e, comunque, non può superare i 30 giorni, nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all’anno. In caso di dimissioni del dipendente, i t ermini sono r idotti a lla metà, c on arrotondamento all’unità superiore dell’eventuale frazione di unità derivante dal computo.
5. I periodi di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, possono essere adeguatamente valutati, nell’ambito delle procedure di reclutamento della stessa o di altra a mministrazione, se condo requisiti o criteri che a ttengono alla d urata d i tali periodi e d alla corrispondenza tr a la professionalità richiesta nei posti da coprire e l’esperienza maturata nei rapporti di lavoro a termine.
6. Le amministrazioni assicurano ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato i nterventi in formativi e f ormativi, c on r iferimento si a a lla t utela d ella salute e de lla si curezza nei lu oghi di la voro, se condo le pr evisioni de l d. lgs. n. 81/2008, sia alle prestazioni che gli stessi sono chiamati a rendere, adeguati all’esperienza lavorativa, alla tipologia dell’attività ed alla durata del contratto.
7. In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di l avoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso la medesima amministrazione, con mansioni del medesimo profilo e area o categoria di inquadramento, concorrono a determinare l’ anzianità la vorativa eventualmente richiesta per l’ applicazione d i determinati istituti contrattuali.
Capo II
Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 56
Contratto di somministrazione
1. Le amministrazioni possono st ipulare contratti di somministrazione di la voro a tempo de terminato, s econdo l a d isciplina degli articoli 30 e s eguenti del d. lgs. n. 81/2015, per soddisfare esigenze te mporanee o eccezionali, ai se nsi de ll’art. 6, comma 0, xx x x.xxx. x. 000/0000 e nel r ispetto dei v incoli f inanziari pr evisti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro il limite di cui all’art. 54, comma 3, del presente contratto.
3. I l r icorso a l lavoro somministrato non è c onsentito pe r i l personale c he e sercita attività di vigilanza nonché per i seguenti profili:
- Ministeri, Agenzie fiscali e Cnel: profili dell’Area Prima e della fascia di accesso F1 dell’Area Seconda;
- Enti pubblici non economici: profili dell’Area A;
- Enac: profili della Categoria A - Operatore;
- AGID: profili della Categoria prima.
4. I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attività per le quali sono previste specifiche indennità, hanno titolo a partecipare all’erogazione dei connessi trattamenti accessori, secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di sp esa pe r i l pr ogetto di a ttivazione dei contratti di somministrazione a t empo determinato, nel r ispetto de i vi ncoli finanziari pr evisti da lle vigenti di sposizioni d i legge in materia.
5. L’amministrazione comunica te mpestivamente al som ministratore, ti tolare de l potere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati, le c ircostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore somministrato, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 300/1970.
6. L e a mministrazioni s ono tenute, ne i riguardi de i la voratori s omministrati, a d assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione pr evisti da l d. lgs. n. 81/2008, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa in cui saranno impegnati.
7. I la voratori som ministrati ha nno dir itto di esercitare, presso le a mministrazioni utilizzatrici, i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.
8. Nell’ambito d ell’organismo pa ritetico di c ui a ll’art. 6, sono f ornite i nformazioni sul numero e s ui motivi d ei c ontratti d i somministrazione d i lavoro a tempo determinato conclusi, sulla durata degli stessi, sul numero e sui profili professionali interessati.
9. Per quanto non disciplinato da presente a rticolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materia.
Capo III
Lavoro a tempo parziale
Art. 57
Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. L e a mministrazioni possono costituire r apporti d i l avoro a tempo pa rziale mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati ne ll’ambito del piano d ei fabbisogni di pe rsonale, a i se nsi delle vi genti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati.
2. I l numero de i r apporti a te mpo parziale n on p uò s uperare il 25 per c ento de lla dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di o gni anno. Il predetto l imite è a rrotondato per e ccesso o nde a rrivare c omunque all’unità.
3. Ai fini de lla tr asformazione del rapporto di la voro da te mpo pieno a tempo parziale, i dipendenti già i n servizio p resentano apposita domanda, c on c adenza semestrale ( giugno-dicembre). N elle domande de ve e ssere in dicata l’ eventuale attività di la voro subordinato o autonomo che il d ipendente intende svolgere ai fini del comma 6.
4. L ’amministrazione, e ntro il te rmine d i 60 giorni d alla r icezione della d omanda, concede la trasformazione del rapporto, nel r ispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2;
b) l’ attività di la voro a utonomo o s ubordinato, che il la voratore intende sv olgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed alla po sizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione.
5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro d ei d ipendenti da t empo pie no a te mpo pa rziale a vviene nel r ispetto de lle previsioni de ll’art. 0, x xxxx 00, xx xxx xx gge n. 662/1996, c ome modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008.
6. I di pendenti c on r apporto d i la voro a tempo pa rziale p ossono s volgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in m ateria di incompatibilità e di conflitto di in teressi. I suddetti dipendenti sono te xxxx a c omunicare, e ntro qu indici g iorni, a ll’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
7. In pr esenza di gravi e d ocumentate si tuazioni familiari, preventivamente individuate dalle a mministrazioni i n sede d i contrattazione i ntegrativa e te nendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) do cumentata ne cessità di s ottoporsi a cure mediche i ncompatibili c on la prestazione a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità a lternativa di a ssistenza, c he a ccedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti hanno di ritto a lla tr asformazione de l rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il te rmine d i 15 giorni e le trasformazioni e ffettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7.
10. L a costituzione del r apporto a t empo p arziale avviene con c ontratto di la voro stipulato in f orma sc ritta e c on l’ indicazione de lla data di i nizio del r apporto d i lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale
dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento e conomico. Quando l’organizzazione del la voro è a rticolata in t urni, l’indicazione dell’orario d i lavoro può a vvenire a nche m ediante r invio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante a ccordo tr a le pa rti risultante da atto sc ritto, in c ui ve ngono i ndicati i medesimi elementi di cui al comma 10.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a te mpo parziale hanno di ritto di tornare a te mpo pi eno a lla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a c ondizione che vi sia la di sponibilità del p osto i n organico. T ale disciplina n on trova a pplicazione nelle i potesi pr eviste d al c omma 9, ch e r estano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti a ssunti c on r apporto di la voro a tempo p arziale hanno d iritto d i chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno, decorso un triennio dalla data di a ssunzione, a c ondizione c he vi s ia la d isponibilità del posto in or ganico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.
Art. 58
Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
1. La prestazione la vorativa in te mpo parziale non pu ò e ssere inferiore al 30% di quella a tempo pieno.
2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:
a) orizzontale, con orario normale giornaliero di la voro in misura x xxxxxx rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni);
b) v erticale, c on pr estazione l avorativa svolta a tempo p ieno ma lim itatamente a periodi pr edeterminati nel c orso d ella se ttimana, de l x xxx, xx xx’xxxx x x xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx estazione su alcuni giorni de lla se ttimana, del mese o di determinati periodi d ell'anno, in misura t ale da rispettare la media de lla d urata del lavoro se ttimanale pr evista pe r i l te mpo parziale nell'arco te mporale pr eso in considerazione (settimana, mese o anno);
c) misto ossia con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b).
3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente.
4. Il pe rsonale con rapporto di lavoro a te mpo pa rziale al 5 0% con or ario su due giorni settimanali, può r ecuperare i r itardi e d i pe rmessi o rari c on c orrispondente
prestazione la vorativa in u na u lteriore gi ornata concordata preventivamente con l’amministrazione, senza effetti di ricaduta sulla regola del riproporzionamento degli istituti contrattuali applicabili.
Art. 59
Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni d i le gge e c ontrattuali d ettate pe r i l r apporto a t empo p ieno, te nendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.
2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, entro il normale orario di lavoro di 36 ore, può essere richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, intendendosi per queste ultime quelle svolte oltre l’ orario c oncordato tra l e parti, ma nei lim iti dell’orario or dinario di la voro, come previsto dall’art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 81/2015. La misura massima della percentuale di lavoro supplementare è pari al 25% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale concordata ed è calcolata con riferimento all’orario mensile. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, con prestazione dell’attività lavorativa in a lcuni mesi dell’anno, l a m isura d el 2 5% è c alcolata in r elazione a l numero delle ore annualmente concordate.
3. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o i n presenza d i pa rticolari s ituazioni d i d ifficoltà or ganizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.
4. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo dell’orario di lavoro giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa. In presenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale di ti po ve rticale, le or e di la voro su pplementare possono essere effettuate e ntro i l l imite massimo se ttimanale, m ensile o a nnuale previsto per il corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa.
5. L e or e d i la voro s upplementare s ono r etribuite c on u n c ompenso pari a lla retribuzione oraria globale di fatto di cui all’art. 70, comma 2 lettera c), maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.
6. Qualora le or e di lavoro su pplementari siano eccedenti r ispetto a quelle fissate come limite massimo dal comma 2, ma rientrino comunque entro l’orario ordinario di lavoro, la percentuale d i maggiorazione di c ui a l p recedente comma 5 è e levata a l 25%.
7. Nel rapporto di la voro a te mpo pa rziale di t ipo or izzontale, verticale e misto è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario intendendosi per tali le prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori rispetto all’orario concordato tra le parti e che superino anche la durata dell’orario normale di lavoro, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 81/2015. Per tali prestazioni trova applicazione, anche per le modalità di f inanziamento, la ge nerale di sciplina del la voro straordinario d i cui all’art. 25 del presente contratto.
8. Il lavoratore può r ifiutare lo svolgimento di pr estazioni di l avoro supplementare per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale, previste nei casi di cui all’art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 81/2015.
9. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di gi orni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno di ritto ad u n numero di g iorni di x xxxx proporzionato a lle giornate di lavoro prestate nell'anno. I n entrambe le i potesi i l relativo tr attamento e conomico è commisurato alla dur ata de lla prestazione gi ornaliera. A nalogo criterio d i proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal presente CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di congedo di maternità e paternità previsto dal d. lgs. n. 151/2001, anche per la parte cadente in periodo non lavorativo; i l r elativo t rattamento e conomico, s pettante pe r l’intero periodo di congedo di maternità o paternità, è commisurato alla durata prevista per la prestazione g iornaliera. I l p ermesso per matrimonio, il congedo pa rentale, i r iposi giornalieri per maternità ed i permessi per lutto spettano per intero solo per i periodi coincidenti c on q uelli lavorativi, f ermo r estando c he il r elativo trattamento economico è commisurato alla dur ata prevista pe r la pr estazione giornaliera. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per i l preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.
10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e pe riodiche spettanti a l p ersonale c on rapporto a tempo p ieno appartenente a lla stessa area o categoria e profilo professionale.
11. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non f razionata o non direttamente proporzionale a l r egime orario adottato, secondo la di sciplina pr evista dai contratti integrativi.
12. Al r icorrere delle c ondizioni di l egge a l lavoratore a t empo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
13. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia di rapporto di l avoro a te mpo pa rziale s i a pplicano le di sposizioni c ontenute ne l d. l gs. n. 81/2015.
TITOLO VI RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE
Art. 60 Obblighi del dipendente
1. Il di pendente conforma la su a condotta al d overe c ostituzionale di se rvire l a Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e im parzialità de ll'attività a mministrativa, a nteponendo il r ispetto della le gge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio c omportamento a i principi r iguardanti il r apporto d i la voro, contenuti n el codice d i c omportamento di c ui a ll’art. 54 d el d.lgs. n. 16 5/2001 e ne l c odice di comportamento di amministrazione adottato da ciascuna amministrazione.
2. I l dipendente s i comporta in modo tale da f avorire l'instaurazione d i r apporti di fiducia e collaborazione tra l'amministrazione e i cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo nazionale, le disposizioni p er l' esecuzione e la d isciplina del lavoro im partite dall'amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) r ispettare il segreto d' ufficio ne i casi e ne i m odi pr evisti d alle n orme dell’ordinamento ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui lo stesso abbia titolo, nel r ispetto delle disposizioni i n m ateria di trasparenza e di a ccesso a ll' attività amministrativa pr eviste dalla L egge n. 241/1990, da i r egolamenti a ttuativi de lla stessa vigenti nell'amministrazione e d al d. lgs. n. 33/2013 i n m ateria di a ccesso civico, no nché o sservare le disposizioni de lla stessa amministrazione in or dine a l
D.P.R. n. 445/2000 in tema di autocertificazione;
e) rispettare l' orario di la voro, adempiere alle formalità pr eviste pe r la rilevazione delle presenze e n on a ssentarsi dal luogo di l avoro s enza l' autorizzazione d el dirigente;
f) d urante l'orario di la voro, m antenere n ei r apporti interpersonali e c on g li u tenti, condotta adeguata ai principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
g) n on a ttendere a d occupazioni e stranee a l se rvizio e a d a ttività c he r itardino il recupero psico-fisico nel periodo di malattia od infortunio;
h) eseguire le disposizioni inerenti l' espletamento delle proprie funzioni o m ansioni che gl i siano im partite da i s uperiori; se ritiene che l'ordine s ia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le r agioni; s e l'ordine è r innovato pe r i scritto ha il dovere d i da rvi e secuzione; il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
i) v igilare sul c orretto e spletamento dell'attività del pe rsonale so ttordinato o ve t ale compito rientri nelle proprie responsabilità;
j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
k) non valersi di quanto è di proprietà dell'amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
l) n on c hiedere n é a ccettare, a qualsiasi titolo, c ompensi, r egali o a ltre u tilità i n connessione con la prestazione lavorativa, salvo i casi di cui all’art. 4, comma 2, del
D.P.R. n. 62/2013;
m) os servare scrupolosamente l e disposizioni c he r egolano l'accesso ai locali dell'amministrazione da pa rte del pe rsonale e non in trodurre, salvo c he non si ano debitamente a utorizzate, p ersone e stranee a ll' amministrazione ste sso in locali non aperti al pubblico;
n) c omunicare a ll' a mministrazione l a pr opria r esidenza e , o ve n on c oincidente, l a dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;
o) in c aso di m alattia, da re tempestivo a vviso a ll'ufficio di a ppartenenza, s alvo comprovato impedimento;
p) a stenersi da l p artecipare a ll'adozione di decisioni o a d a ttività che po ssano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
q) comunicare all’amministrazione la s ussistenza di pr ovvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali.
4. Resta fermo, per il personale delle Agenzie fiscali, quanto previsto dal D.P.R. 18 del 16 gennaio 2002.
Art. 61 Sanzioni disciplinari
1. L e violazioni d a pa rte dei dipendenti, d egli ob blighi disciplinati all’art. 6 0 (Obblighi de l di pendente) danno l uogo, se condo la gr avità de ll’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.
2. Sono altresì previste, dal d.lgs. n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari:
a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 7;
b) s ospensione dal servizio c on pr ivazione della r etribuzione da u n m inimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 1;
c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 3.
3. P er l’individuazione d ell’autorità d isciplinare c ompetente pe r i procedimenti disciplinari d ei dipendenti e pe r le f orme e i te rmini del procedimento d isciplinare trovano applicazione le previsioni dell’art. 55-bis del d. lgs. n. 165/2001.
4. Il responsabile della struttura pr esso c ui presta se rvizio i l di pendente pr ocede all’irrogazione della sanzione de l r improvero v erbale. L’irrogazione della sa nzione deve risultare nel fascicolo personale.
5. Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro irrogazione.
6. I pr ovvedimenti di c ui a l c omma 1 no n s ollevano i l d ipendente dalle e ventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
7. Resta, i n ogni c aso, ferm o quanto pr evisto dal d. lgs. n. 1 16 de l 2016 e qu anto previsto dall’ art. 55 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001.
Art. 62 Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla g ravità della mancanza, i l t ipo e l' entità d i c iascuna de lle sa nzioni s ono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità de l c omportamento, gr ado di negligenza, imprudenza o im perizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) gr ado d i da nno o di pe ricolo c ausato a ll'amministrazione, a gli u tenti o a te rzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) su ssistenza di c ircostanze a ggravanti o a ttenuanti, c on pa rticolare r iguardo a l comportamento de l la voratore, a i p recedenti di sciplinari n ell'ambito d el b iennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. A l dipendente r esponsabile d i più m ancanze c ompiute c on u nica a zione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è a pplicabile la sa nzione pr evista pe r la mancanza più gr ave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 0, xxxx. x) xxx x.xxx x. 000/0000;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza ne ll'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul la voro ove non ne si a de rivato da nno o pr egiudizio al s ervizio o a gli interessi dell’amministrazione o di terzi;
e) r ifiuto d i a ssoggettarsi a v isite pe rsonali disposte a t utela del pa trimonio dell'amministrazione, ne l r ispetto di q uanto previsto da ll' art. 6 de lla legge. n . 300/1970;
f) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del d.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del d.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di do veri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi.
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.
4. L a sa nzione d isciplinare de lla s ospensione dal se rvizio con pr ivazione de lla retribuzione f ino a un massimo di 10 gi orni s i applica, graduando l'entità de lla sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 16 5/2001, a ssenza i ngiustificata da l se rvizio o arbitrario a bbandono de llo stesso; in ta li i potesi, l' entità d ella sanzione è d eterminata in relazione a lla d urata dell'assenza o de ll'abbandono del se rvizio, al d isservizio determinatosi, a lla gr avità della v iolazione dei d overi del dipendente, a gli e ventuali da nni c ausati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) s volgimento di a ttività c he r itardino il r ecupero p sico-fisico d urante l o s tato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni in giuriose ne i confronti de ll'amministrazione, sa lvo che s iano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei c onfronti di u n altro dipendente, c omportamenti m inacciosi, ingiuriosi, c alunniosi o diffamatori n ei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) v iolazione di doveri e d obblighi di c omportamento non r icompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia comunque derivato grave danno all’amministrazione e agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001.
8. L a sa nzione d isciplinare de lla s ospensione dal se rvizio con pr ivazione de lla retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da pa xxx x xx x xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx, del c ontrollo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) a tti, c omportamenti o molestie a c arattere sessuale ove non s ussista la gr avità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri e d o bblighi d i c omportamento non r icompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) i ngiustificate assenze collettive ne i pe riodi, i ndividuati da ll’amministrazione, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies del d.lgs. n. 165/ 2001;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva xxxxxxx, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o r ecidiva, nel b iennio, in u na m ancanza c he abbia g ià c omportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) v iolazione de i doveri e degli o bblighi di c omportamento non r icompresi specificatamente n elle le ttere precedenti di g ravità ta le, se condo i c riteri d i c ui a l comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla c onclusione d el pe riodo di s ospensione o a lla sc adenza de l termine f issato dall’amministrazione;
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del d.lgs. n. 165/2001;
b) c ommissione d i gravi f atti illeciti di r ilevanza penale, i vi c ompresi q uelli c he possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 64, fatto salvo quanto previsto dall’art. 65;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato:
- per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgs. n. 235/2012;
- quando a lla c ondanna c onsegua c omunque l ’interdizione pe rpetua da i pu bblici uffici;
- per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001 n. 97;
- per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di xxxxx, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da n on c onsentire la p rosecuzione neppure provvisoria de l r apporto d i lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate se condo i c riteri di c ui a l comma 1, f acendosi r iferimento, q uanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 60, e facendosi r iferimento, q uanto a l tipo e a lla m isura delle sanzioni, a i principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al c odice d isciplinare, di cui al presente a rticolo, deve e ssere d ata l a m assima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del d. lgs. n. 165/2001.
12. I n sede di pr ima applicazione de l pr esente CCNL, il c odice d isciplinare de ve essere obbligatoriamente r eso pubblico nelle f orme di c ui a l comma 1 1, entro 1 5 giorni d alla da ta d i stipulazione d el C CNL e si a pplica da l qui ndicesimo gior no successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 63
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater, comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti s u fatti addebitati al di pendente a ti tolo d i infrazione di sciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un pe riodo di t empo non superiore a t renta giorni, c on c onservazione de lla retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione da l se rvizio con pr ivazione de lla retribuzione, il periodo dell' allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
Art. 64
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio da l se rvizio c on pr ivazione d ella r etribuzione p er la dur ata de llo s tato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà.
2. Il d ipendente può essere sospeso d al se rvizio, c on p rivazione della r etribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa s ia comunque cessata, qualora l’amministrazione d isponga, a i se nsi de ll’art. 55-ter de l d. lgs. n. 16 5/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto.
3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgs. n. 235/2012;
4. N el c aso dei d elitti pr evisti a ll’art. 3, comma 0, xx xxx x xxxx x. 00/0000, xx ova applicazione la disciplina i vi stabilita. P er i m edesimi de litti, qua lora i ntervenga condanna a nche non de finitiva, a ncorché sia c oncessa la s ospensione c ondizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001.
5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto.
6. O ve l’amministrazione proceda a ll’applicazione della s anzione di cui a ll’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi
del presente articolo conserva efficacia solo f ino alla conclusione del procedimento disciplinare. N egli a ltri c asi, la sospensione d al servizio e ventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a c inque a nni. D ecorso ta le t ermine, e ssa è r evocata e d i l d ipendente è riammesso in servizio, sa lvo i c asi ne i q uali, i n pr esenza d i r eati c he c omportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga c he la pe rmanenza in se rvizio del di pendente pr ovochi u n pregiudizio a lla credibilità d ella stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento di sciplinare sia stato e ventualmente s ospeso f ino a ll’esito del procedimento pe nale, a i sensi de ll’art. 65, tale sospensione pu ò essere pr orogata, ferma r estando i n ogni caso l ’applicabilità d ell’art. 62, comma 9, pu nto 2 (C odice disciplinare).
7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50 % d ello s tipendio t abellare, nonché gli assegni d el nu cleo familiare e l a retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
8. Ne l c aso di se ntenza penale de finitiva di a ssoluzione o di pr oscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “ non c ostituisce il lecito penale” o a ltra f ormulazione a naloga, q uanto corrisposto, durante i l p eriodo d i sospensione cautelare, a t itolo d i indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. I n t utti gli a ltri c asi di r iattivazione d el pr ocedimento d isciplinare a se guito d i condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al d ipendente precedentemente so speso v errà conguagliato qu anto dovuto s e fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo s volgimento della prestazione la vorativa, nonché i periodi d i sos pensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
10. R esta fermo quanto pr evisto da ll’art. 55 qua ter c omma 3 bis del d. lgs. n. 165/2001.
Art. 65
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater del d. lgs. n. 165/2001.
2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale ir revocabile di a ssoluzione c he r iconosce c he i l “ fatto non s ussiste” o c he “l’imputato n on l o h a c ommesso” oppure “non costituisce il lecito pe nale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, c omma 4, de l d. l gs. n. 16 5/2001, riprende il pr ocedimento disciplinare ed a dotta le de terminazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, c omma 1, del c odice di p rocedura penale. I n questa i potesi, ov e n el procedimento d isciplinare s ospeso, a l d ipendente, o ltre a i f atti og getto del giudizio penale pe r i quali vi s ia stata a ssoluzione, s iano state c ontestate a ltre violazioni, oppure i f atti c ontestati, pur prescritti o non c ostituenti illecito pe nale, r ivestano comunque r ilevanza disciplinare, i l pr ocedimento r iprende e pr osegue per dette infrazioni, ne i tempi e secondo le modalità s tabilite da ll’art. 55-ter, c omma 4 del d.lgs. n. 165/2001.
3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 62, comma 9, n. 2 , e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che r iconosce c he i l “fatto non s ussiste” o che “l’imputato n on lo ha commesso” oppure “non c ostituisce illecito pe nale” o a ltra f ormulazione a naloga, ove i l medesimo pr ocedimento sia r iaperto e si concluda c on un a tto d i a rchiviazione, a i sensi e c on l e modalità dell’art. 55-ter, c omma 2 , d el d. l gs. n . 165/2001, i l dipendente ha diritto da lla d ata de lla sentenza di a ssoluzione a lla r iammissione i n servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o i n altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’ assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione.
4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3 , i l dip endente è reinquadrato, nella medesima qua lifica c ui è c onfluita l a q ualifica posseduta a l m omento del licenziamento qu alora sia i ntervenuta un a nuova classificazione de l pe rsonale. Il dipendente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente e scluse le i ndennità c omunque le gate a lla p resenza i n servizio o vvero alla pr estazione di la voro s traordinario. Analogamente si procede a nche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli.
5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state c ontestate a l d ipendente altre v iolazioni, ovvero ne l c aso in c ui l e
violazioni siano r ilevanti s xxxx profili diversi da q uelli c he hanno portato al licenziamento, i l procedimento d isciplinare v iene r iaperto s econdo la normativa vigente.
Art. 66
Determinazione concordata della sanzione
1. L ’autorità di sciplinare competente e d il d ipendente, in via c onciliativa, p ossono procedere a lla d eterminazione c oncordata de lla sanzione disciplinare da a pplicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso.
2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 non pu ò essere di specie d iversa da q uella pr evista da lla legge o da l contratto c ollettivo per l’ infrazione pe r la q uale s i pr ocede e no n è s oggetta ad impugnazione.
3. L ’autorità disciplinare competente o il dipendente può proporre a ll’altra parte, l’attivazione della procedura c onciliativa di c ui a l c omma 1 , c he n on h a na tura obbligatoria, e ntro il termine de i c inque g iorni s uccessivi a lla a udizione del dipendente per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare, d i c ui a ll’art. 00-xxx xx x x. x xx. x. 00 0/0000. Xx xx oposta de ll’autorità disciplinare o d el dipendente e t utti g li altri a tti de lla pr ocedura s ono c omunicati all’altra parte con le modalità dell’art. 55-bis, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001.
4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al comma 3 c omporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
5. La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere comunicata entro i c inque giorni s uccessivi a l r icevimento della proposta, con le modalità de ll’art. 55-bis, c omma 0, xx x x.xxx. x. 000/0000. Nel c aso d i m ancata accettazione e ntro i l sud detto te rmine, da ta le m omento r iprende il d ecorso d ei termini del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001. La mancata a ccettazione c omporta l a d ecadenza d elle p arti d alla possibilità di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
6. O ve la p roposta s ia a ccettata, l’ autorità di sciplinare c ompetente c onvoca nei t re giorni successivi il dipendente, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui i l lavoratore aderisce o conferisce mandato.
7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l’accordo raggiunto è formalizzato in un apposito verbale sottoscritto da ll’autorità disciplinare e da l di pendente e la sanzione c oncordata dalle pa rti, che n on è so ggetta ad im pugnazione, p uò essere irrogata dall’autorità disciplinare competente.
8. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa si e stingue, c on c onseguente r ipresa de l de corso dei termini de l procedimento disciplinare, di cui all’articolo 55-bis del d.lgs. n. 165/2001.
9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro i l termine di trenta giorni dalla c ontestazione e x xxxxxxx xxxxx xx xx’xxxxxxxxxxx xx xxx xx nzione. L a scadenza di t ale te rmine c omporta l a e stinzione de lla procedura c onciliativa eventualmente g ià a vviata e d a ncora in corso di s volgimento e la decadenza delle parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della stessa.
TITOLO VII
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 67 Termini di preavviso
1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la r isoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso i relativi termini sono fissati come segue:
a) 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
b) 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
c) 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.
2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 son o ridotti alla metà.
3. I te rmini d i preavviso de corrono da l primo o da l s edicesimo gior no di c iascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è te nuta a c orrispondere a ll’altra pa rte un’ indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di m ancato preavviso. L’Amministrazione ha d iritto di trattenere su quanto e ventualmente d ovuto a l d ipendente, u n im porto corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
5. E’ in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell’altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.
6. L’assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso.
7. Il periodo di preavviso è computato nell’anzianità a tutti gli effetti.
8. I n c aso di decesso de l d ipendente o a se guito d i a ccertamento dell’inidoneità assoluta dello s tesso a d o gni proficuo s ervizio, l' amministrazione c orrisponde a gli aventi dir itto l'indennità so stitutiva de l p reavviso secondo quanto st abilito da ll'art. 2122 d el c .c. no nché, ove c onsentito a i s ensi d ell’art. 28, comma 1 1, una s omma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
9. L 'indennità s ostitutiva d el preavviso deve c alcolarsi c omputando la r etribuzione fissa e le s tesse v oci di tr attamento a ccessorio r iconosciute nel caso di r icovero ospedaliero di cui all’art. 37 del presente contratto.
Art. 68
Cause di cessazione del rapporto di lavoro
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli articoli 37, 39 e 62 del presente contratto, ha luogo:
a) a l c ompimento de l l imite di età o a l r aggiungimento dell’anzianità m assima di servizio qualora tale seconda ipotesi sia espressamente prevista, come obbligatoria, da fonti legislative o r egolamentari a pplicabili n ell’amministrazione, ai se nsi delle norme di legge in vigore;
b) per dimissioni del dipendente;
c) per decesso del dipendente;
d) per perdita della cittadinanza, ove prevista quale requisito per l’accesso.
2. Nel caso di c ui al c omma 1, le tt. a), non è do vuto il p reavviso i n quanto la risoluzione del r apporto di l avoro a vviene automaticamente a l ve rificarsi della condizione p revista ed o pera dal pr imo gi orno d el m ese suc cessivo a quello di compimento de ll'età prevista. L ’amministrazione c omunica c omunque pe r is critto l’intervenuta risoluzione del rapporto.
3. Nel caso di cui al comma 1, lett. b), il dipendente deve dare comunicazione scritta all’amministrazione rispettando i termini di preavviso.
TITOLO VIII TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 69
Struttura della retribuzione
1. La struttura della retribuzione si compone delle seguenti voci:
a) s tipendio tabellare c orrispondente a ll’area di i nquadramento e d a lla p osizione economica rivestita;
b) retribuzione individuale di anzianità;
c) compensi per lavoro straordinario;
d) p remi e tr attamenti e conomici correlati a lla performance o rganizzativa e individuale;
e) altri compensi e indennità previsti in base al presente contratto;
f) altri compensi e indennità spettanti in base a specifiche disposizioni di legge.
2. La voce di cui alla lettera b) è corrisposta “ove acquisita” e le voci dalla lettera c) alla f) sono corrisposte “ove spettanti”.
3. Al personale è anche corrisposto, ove spettante, l'assegno per il nucleo familiare ai sensi delle norme vigenti.
Art. 70 Retribuzione e sue definizioni
1. L a r etribuzione è c orrisposta mensilmente in u n giorno s tabilito dall’amministrazione, compreso tr a il giorno 2 0 e l'ultimo del m ese. Qualora nel giorno stabilito r icorra una f estività o un sa bato n on la vorativo, i l pa gamento è effettuato il pr ecedente g iorno lavorativo. Sono fatti salvi i termini di pa gamento relativi alle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione integrativa preveda diverse modalità temporali di erogazione.
2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione:
a) r etribuzione ba se mensile: è c ostituita dal valore e conomico m ensile d i t utte l e posizioni economiche o f asce r etributive p reviste a ll'interno d i c iascuna a rea o categoria;
b) retribuzione individuale mensile: è costituita dalla retribuzione base mensile, dalla retribuzione individuale di anzianità e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati;
c) ret ribuzione globale d i f atto, annuale: è c ostituita d all'importo della r etribuzione individuale mensile per 12 mensilità, cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità nonché l' importo a nnuo de lla r etribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nell'anno di r iferimento; sono escluse l e somme corrisposte a titolo di rimborso spese.
3. L a r etribuzione oraria si ottiene dividendo l e c orrispondenti r etribuzioni mensili per 156. Nel caso di orario di lavoro ridotto ai sensi dell’art. 18 del presente contratto, il valore del divisore è fissato in 151.
4. L a r etribuzione giornaliera s i o ttiene dividendo la c orrispondente r etribuzione mensile per 30.
Art. 71 Struttura della busta paga
1. Al dipendente è consegnata una busta paga in cui sono distintamente specificati: la denominazione dell'ente, il nome, l' area o c ategoria e l a p osizione e conomica d i appartenenza, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che concorrono a costituirla (stipendi, retribuzione individuale di anzianità, assegni pe rsonali, s traordinario, indennità di turno, indennità varie, pr emi ecc.) e l'elencazione delle trattenute di legge e di contratto, ivi comprese le quote sindacali, sia nella aliquota applicata che nella cifra corrispondente.
2. I n conformità a lle n ormative vi genti, il di pendente p uò a vanzare reclami per eventuali irregolarità riscontrate.
3. L'amministrazione adotta tutte le misure idonee ad assicurare il rispetto del diritto del dipendente alla riservatezza su tutti i pr opri da ti pe rsonali, ai se nsi della normativa vigente.
Art. 72 Tredicesima mensilità
1. Le amministrazioni corrispondono una tredicesima mensilità nel periodo compreso tra i l 1 5 e d il 2 1 d icembre di ogni a nno. Q ualora, ne l g iorno sta bilito, r icorra una festività od un sabato non lavorativo, il p agamento è effettuato il precedente giorno lavorativo.
2. L’importo della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione individuale mensile di cui all'art. 70, comma 2, lett. b) spettante nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.
3. N el c aso di pr ogressioni e conomiche trova a pplicazione l a medesima di sciplina prevista nel comma 2.
4. La tr edicesima mensilità è c orrisposta pe r i ntero al p ersonale in se rvizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.
5. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantacinquesimo p er i giorni p restati n el m ese, e d è c alcolata c on riferimento a lla r etribuzione i ndividuale mensile d i c ui a l c omma 2 spe ttante a l lavoratore nell'ultimo mese di servizio.
6. I r atei della tr edicesima non spettano pe r i pe riodi trascorsi i n aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico.
8. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è r idotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
Art. 73
Incrementi degli stipendi tabellari
1. Gli stipendi tabellari, come previsti dai precedenti CCNL del biennio economico 2008-2009 de i c omparti di pr ovenienza, so no i ncrementati degli im porti m ensili lordi, per tr edici mensilità, in dicati ne lle allegate Tabelle A, c on le d ecorrenze ivi stabilite.
2. G li importi a nnui lor di degli s tipendi ta bellari, r isultanti dall’applicazione d el comma 1, sono rideterminati nelle misure ed a lle decorrenze stabilite dalle allegate Tabelle B.
3. A de correre da l 1/4/2018, l' indennità di va canza c ontrattuale r iconosciuta c on decorrenza 2 010 c essa di e ssere c orrisposta c ome spe cifica voce retributiva e d è conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nelle allegate Tabelle C.
Art. 74
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione dell’ art. 73 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, s ul compenso per la voro straordinario, sul trattamento di quiescenza, su ll’indennità di b uonuscita o di a nzianità, s ul trattamento di f ine
rapporto, su lla i ndennità c orrisposta in c aso di s ospensione da l servizio a i se nsi dell’art. 64,comma 7 , sull’indennità in c aso di decesso d i c ui all’art. 2122 c.c., sull’indennità so stitutiva del pr eavviso, s ulle ritenute assistenziali e pr evidenziali e relativi contributi, compresi i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 73 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalle Tabelle A, n ei confronti del personale c omunque cessato d al se rvizio, c on diritto a pe nsione, nel p eriodo d i vigenza del presente c ontratto. A gli e ffetti dell’indennità di buonuscita o di anzianità, de l tr attamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 c.c., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 75 Elemento perequativo
1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui all’art. 73 sul personale già destinatario delle misure di cui all’art. 1, comma 12, legge 23 dicembre 2014, n. 000, x xxxxx xxx xxxxxxxx xx patto s ui livelli retributivi pi ù ba ssi de lle misure di contenimento della dinamica retributiva, è riconosciuto al personale individuato nelle allegate Tabelle D un elemento perequativo un t antum, corrisposto su ba se mensile nelle m isure indicate ne lle m edesime Ta belle D , p er dieci mensilità pe r il s olo periodo 1/3/2018 – 31/12/2018, in r elazione ai mesi di lavoro pr estato in detto periodo. La f razione di m ese su periore a 15 giorni dà luogo a l r iconoscimento dell’intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi n on r etribuiti o a ltre c ause di interruzione e so spensione de lla prestazione lavorativa.
2. L ’elemento p erequativo di c ui a l c omma 1 non è computato a gli effetti dell’articolo 74 comma 2, se condo pe riodo e d è c orrisposto c on c adenza mensile, analogamente a quanto pr evisto per l o st ipendio t abellare, pe r i l periodo 1/3/2018- 31/12/2018.
3. Per i lavoratori in part-time, l’importo è riproporzionato in relazione al loro ridotto orario c ontrattuale. Detto im porto è a nalogamente r iproporzionato i n tutti i casi di interruzione o s ospensione de lla prestazione lavorativa c he c omportino la corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.
Art. 76
Costituzione Fondo risorse decentrate
1. I fondi delle amministrazioni e degli enti del comparto destinati alla contrattazione integrativa ed ai trattamenti accessori assumono la denominazione di “ Fondo risorse decentrate”.
2. A decorrere dall’anno 2018, nel Fondo risorse decentrate confluiscono, in un unico importo c onsolidato, tut te l e r isorse a venti c aratteristiche d i c ertezza, s tabilità e continuità negli importi determinati per l’anno 2017, come certificati dagli organi di controllo interno di cui all’art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001.
3. L’importo di cui al comma 2 è stabilmente incrementato:
a) degli importi e con le decorrenze di cui agli artt. 88, comma 4, 89, comma 5, 90, comma 5, 91, comma 4, 92, comma 3, distintamente indicati per le di verse amministrazioni destinatarie delle predette disposizioni;
b) de ll’importo corrispondente alle r etribuzioni i ndividuali di a nzianità non più corrisposte a l personale cessato dal se rvizio, compresa la qu ota di tredicesima mensilità; l’importo c onfluisce stabilmente n el F ondo d ell’anno s uccessivo a lla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d’anno;
c) de ll’importo c orrispondente a lle i ndennità d i a mministrazione o d i e nte n on più corrisposte a l personale c essato da l se rvizio e n on r iutilizzate in c onseguenza d i nuove a ssunzioni; l’importo c onfluisce s tabilmente nel F ondo de ll’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d’anno;
d) di eventuali risorse riassorbite, a decorrere dal 2018, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001.
4. Il Fondo di cui al presente articolo può essere incrementato, con importi variabili di anno in anno:
a) delle risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997;
b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell’art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;
c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi generali che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all’art. 18 della legge n. 88/1989;
d) degli importi corrispondenti ai ratei di RIA ed indennità di amministrazione o ente del personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
e) delle risorse di cui all’art. 87, comma 2, lett. a) limitatamente ai Ministeri;
f) delle risorse di cui all’art. 88, comma 2, lett. b) limitatamente alle Agenzie fiscali;
g) delle risorse di c ui all’art. 89, comma 2, lett. a) limitatamente agli Enti pu bblici non economici;
h) delle risorse di cui all’art. 90, comma 2, lett. a), b), c), d), limitatamente all’Enac;
i) delle risorse di cui all’art. 91, comma 2 , lett. a), b), limitatamente a AGID;
j) delle risorse di cui all’art. 92, comma 2, lett. a), b), c) limitatamente al Cnel.
5. La costituzione de l f ondo risorse d ecentrate avviene n el rispetto de i v incoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 77
Utilizzo Fondo risorse decentrate
1. L e a mministrazioni r endono a nnualmente d isponibili p er la c ontrattazione integrativa, nel rispetto dei limiti di legge, tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, a l netto d elle pr ogressioni e conomiche e delle r isorse g ià destinate a lle posizioni organizzative relative ad annualità precedenti. Di anno in anno, sono inoltre rese di sponibili pe r la contrattazione in tegrativa le risorse corrispondenti a i differenziali d i progressione e conomica e, ov e pr evisti, di indennità di amministrazione, rispetto alla posizione economica iniziale del profilo, del personale cessato dal servizio, anche per effetto di passaggio ad altra area o alla dirigenza. Per gli Enti pubblici non economici e per l’Enac si ti ene conto inoltre di quanto previsto rispettivamente da ll’art. 89, c omma 2, le tt. g) e dall’art. 9 0, comma 2, le tt. h) del presente contratto.
2. Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:
a) premi e trattamenti economici correlati alla performance organizzativa;
b) premi e trattamenti economici correlati alla performance individuale;
c) indennità correlate alle condizioni di lavoro, in particolare: ad obiettive situazioni di disagio, rischio, al lavoro in turno, a particolari o gravose articolazioni dell’orario di lavoro, alla reperibilità;
d) indennità correlate allo svolgimento di attività implicanti particolari responsabilità, anche di natura professionale;
e) progressioni economiche;
f) trattamenti economici riconosciuti ai titolari delle posizioni organizzative;
g) incentivi alla mobilità territoriale;
h) misure di welfare integrativo in favore del personale secondo la disciplina di cui all’art. 80, nonché eventuali integrazioni alle disponibilità già previste da precedenti CCNL per tali finalità;
i) compensi riconosciuti ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 76, comma 4, lett. c).
3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a ), b), c ) l a parte prevalente de lle r isorse d i c ui a ll’art. 76, comma 4 , c on esclusione della lettera c) e, specificamente, alla performance individuale almeno i l 30% di tali risorse.
4. Una quota non inferiore al 20% delle risorse destinate ai premi di cui al comma 2, lettere a) e b) è riservata alla contrattazione di sede di cui all’art. 7, comma 7, del presente contratto.
Art. 78 Differenziazione del premio individuale
1. I dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di va lutazione de ll’amministrazione, è a ttribuita una maggiorazione del premio individuale di cui all’art. 77, comma 2 , che si aggiunge a lla qu ota di d etto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi.
2. L a m isura d i detta m aggiorazione, definita i n sede di c ontrattazione integrativa, non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente ai sensi del comma 1.
3. La contrattazione integrativa definisce altresì, preventivamente, una limitata quota massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può essere attribuita.
Art. 79
Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale
1. In se de d i O rganismo pa ritetico d i c ui a ll’art. 6, le pa rti a nalizzano i dati s ulle assenze del personale, anche in serie storica, e ne valutano cause ed effetti. Nei casi in c ui, in se de d i a nalisi de i dati, siano r ilevate assenze medie c he pr esentino significativi e non motivabili scostamenti rispetto a benchmark di settore pubblicati a livello na zionale ovvero s iano osservate a nomale e no n o ggettivamente motivabili concentrazioni di assenze, in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale e nei p eriodi in cui è più elevata la d omanda di se rvizi da parte de ll’utenza, so no proposte misure finalizzate a conseguire obiettivi di miglioramento.
2. Nei casi in cui, sulla base di dati consuntivi rilevati nell’anno successivo, non siano stati c onseguiti gl i o biettivi di m iglioramento d i c ui a l c omma 1 le r isorse d i c ui all’art. 76, c omma 4 , non possono e ssere inc rementate, r ispetto a l l oro a mmontare riferito all’anno precedente; tale limite permane anche negli anni successivi, fino a quando gli ob iettivi di miglioramento non s iano stati e ffettivamente c onseguiti. La
contrattazione in tegrativa di sciplina g li effetti de l presente comma sulla pr emialità individuale.
TITOLO IX
ISTITUTI NORMO-ECONOMICI
Art. 80 Welfare integrativo
1. Le amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 6, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali:
a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);
b) supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli;
c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
d) prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;
e) p olizze sanitarie i ntegrative d elle prestazioni e rogate d al servizio sanitario nazionale.
2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante ut ilizzo d elle disponibilità gi à previste, per le m edesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, tra cui l’art. 27, comma 2 de l C CNL E nti p ubblici non e conomici xx x 00/0/0000, x xxxxx, xx r la parte n on coperta da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all’art. 77 del presente contratto.
Art. 81 Trattenute per scioperi brevi
1. P er gli s cioperi d i dur ata i nferiore a lla gi ornata l avorativa, le r elative trattenute sulle retribuzioni sono limitate a lla effettiva du rata d ella a stensione dal l avoro e, comunque, in misura non inferiore a un’ora. In tal caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria della retribuzione di cui all’art. 70 comma 2, lett. b).
Art. 82 Trattamento di trasferta
1. Al personale comandato a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla d imora abituale o dalla or dinaria sede di servizio, oltre a lla normale retribuzione, compete:
a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo la classe di rimborso è quella “economica”;
b) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o, nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall’amministrazione, dei taxi;
c) per le trasferte di durata superiore a dodici ore, il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in u n albergo fino a quattro stelle e della spesa per i due pasti giornalieri, nel limite di complessivi € 44,26;
d) per le trasferte di durata non inferiore a otto ore e fino a dodici ore, il rimborso per un pasto nel limite di € 22,26;
e) per le trasferte di durata inferiore alle otto ore, il dipendente ha diritto al buono pasto, secondo la disciplina di cui all’art. 86 del presente contratto;
f) per le trasferte continuative nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni, rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria c orrispondente a quella ammessa pe r l’albergo, purché risulti economicamente p iù c onveniente rispetto a l c osto medio della c ategoria c onsentita nella medesima località, ai sensi della lettera c).
g) il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative autorizzazioni, nel caso che l’attività la vorativa nella se de della tr asferta si protragga pe r u n tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata, considerando, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3;
h) un’indennità di trasferta, avente natura non retributiva, da erogare esclusivamente al personale avente titolo sulla base di disposizioni di legge; tale indennità è pari a:
- € 20,60 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
- un importo de terminato pr oporzionalmente per ogni or a d i trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore a lle 24 ore o, per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore.
2. Solo nel caso degli autisti si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo.
3. Il tempo d i v iaggio può e ssere c onsiderato a ttività lavorativa a nche per a ltre categorie di lavoratori per i quali in relazione alle modalità di espletamento delle loro prestazioni lavorative è necessario i l ricorso all’istituto della trasferta di durata non superiore alle dodici ore. A tale scopo le amministrazioni - sulla base della propria organizzazione e ne l r ispetto degli stanziamenti g ià previsti n ei r elativi c apitoli di bilancio destinati a t ale f inalità, definiscono con gli a tti di cui a l comma 11, in un quadro di razionalizzazione delle risorse, le prestazioni lavorative di riferimento. Fino alla pr edisposizione di tali a tti c ontinuano a d a vere vi genza le di sposizioni si n qui applicate, sulla base della previgente disciplina contrattuale prevista nei comparti di provenienza.
4. Al personale delle diverse aree inviato in trasferta al seguito e per collaborare con componenti di delegazione uf ficiale dell’amministrazione s pettano i r imborsi e le agevolazioni previste per i componenti della predetta delegazione.
5. Le amministrazioni individuano, con gli atti di cui al comma 11, le attività svolte in p articolarissime situa zioni o perative c he, in c onsiderazione de ll’impossibilità di fruire durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, comportano la c orresponsione della s omma f orfettaria di € 25,82 lo rdi giornalieri, in l uogo de i r imborsi d i c ui a l comma 1. Per l e amministrazioni in teressate, le suddette a ttività, a ti tolo esemplificativo, so no così individuate:
a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;
b) interventi svolti dalle squadre per lo spegnimento di incendi boschivi;
c) attività su fari ed im pianti d i se gnalazione marittima, installazioni r adar e telecomunicazioni ed altri enti, stabilimenti e postazioni militari;
d) attività di escavazione porti su imbarcazioni con strumenti effossori;
e) attività che comportino imbarchi brevi su unità;
f) attività di controllo, di rilevazione, di collaudo, di vigilanza, di verifica ed ispettiva in materia fiscale, valutaria, finanziaria, giudiziaria, sanitaria, di tutela del lavoro, di tutela dell’ambiente, del territorio e del patrimonio culturale, di tutela della salute, di motorizzazione civile, di repressione frodi e similari;
g) a ttività d i assistenza s ociale, d i a ssistenza giudiziaria e di assistenza e v igilanza nelle traduzioni delle detenute.
6. Nel caso in cui il dipendente fruisca di uno dei rimborsi di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), spetta l’indennità di cui al medesimo comma 1, lettera h) primo alinea, ridotta del 70%, nei casi ivi previsti. Non è ammessa in nessun caso l’opzione per l’indennità di trasferta in misura intera.
7. I l d ipendente i nviato i n trasferta a i sensi del presente a rticolo ha di ritto ad u na anticipazione n on i nferiore a l 7 5% del t rattamento c omplessivo pr esumibilmente spettante per la trasferta.
8. Le amministrazioni, con gli atti di cui al comma 11, stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l’espletamento dell’incarico affidato.
9. Il tr attamento di tr asferta no n vie ne c orrisposto in caso di tr asferte di d urata inferiore a lle 4 or e o sv olte c ome nor male se rvizio d’ istituto de l p ersonale d i vigilanza o di custodia, nell’ambito territoriale di competenza dell’amministrazione.
10. I l trattamento di tr asferta cessa di essere corrisposto dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località.
11. Le amministrazioni stabiliscono, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze organizzative, la disciplina della trasferta per gli aspetti d i dettaglio o non regolati da l presente a rticolo, i ndividuando, in ta le sede, anche la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità procedurali, nonché quanto previsto dai commi 3, 5, 8.
12. Per quanto non pr evisto d ai precedenti commi, il tr attamento di trasferta del personale di M inisteri e A genzie f iscali, iv i compreso qu ello r elativo alle missioni all’estero, rimane disciplinato dalle leggi n. 836 del 18/12/73, n. 417 del 26/7/78 e
D.P.R. 51 3/1978 e successive m odificazioni e d integrazioni no nché dalle norme regolamentari vigenti.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci delle singole amministrazioni per tale specifica finalità.
Art. 83 Copertura assicurativa
1. L e a mministrazioni s tipulano u na a pposita polizza a ssicurativa i n f avore de i dipendenti a utorizzati a se rvirsi, i n oc casione d i tr asferte o per a dempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario pe r l’ esecuzione delle pr estazioni di se rvizio. L’utilizzo de l m ezzo pr oprio, è po ssibile nei limiti previsti d alle d isposizioni legislative e delle relative modalità applicative.
2. L a p olizza di c ui a l c omma 1 è r ivolta a lla copertura d ei r ischi, n on c ompresi nell’assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del d ipendente e ai beni tr asportati, no nché di le sioni o d ecesso de l di pendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
3. L e polizze di assicurazione r elative a i m ezzi d i trasporto d i proprietà dell’amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti per i corrispondenti danni dalla legge sull’assicurazione obbligatoria.
5. Dagli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze s tipulate da terzi r esponsabili e quelle previste da l presente a rticolo sono de tratte le s omme eventualmente spettanti a titolo di indennizzo per lo stesso evento.
6. Le a mministrazioni, ne i lim iti degli stanziamenti di bilancio per ta le sp ecifica finalità e compatibilmente con i vincoli finanziari previsti da vigenti disposizioni di legge, assumono le necessarie iniziative per la eventuale copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti appartenenti alle più elevata area o categoria del
sistema di classificazione professionale, che coprano posizioni di lavoro previamente individuate, le qu xxx, a nche pe r e ffetto di incarichi di posizione organizzativa, richiedano lo svolgimento d i a ttività in c ondizioni di piena a utonomia, c on assunzione diretta di responsabilità verso l’esterno, ivi compreso il patrocinio legale, secondo la disciplina di cui all’art. 84, ove non sussistano conflitti di interesse, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave.
7. Ai fini della stipula, le amministrazioni possono associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente.
8. Ai fini della scelta della società di assicurazione le amministrazioni possono indire una gara unica su tutte le coperture assicurative disciplinate dai CCNL. Occorre in ogni x xxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx, xx r il p ersonale i nteressato, d i a umentare massimali e “area” di rischi coperta con versamento di una quota individuale.
Art. 84 Patrocinio legale
1. L 'amministrazione, a nche a t utela dei pr opri d iritti e d interessi, o ve si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente pe r fatti o atti di rettamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che il procedimento non sia stato avviato su iniziativa dell'amministrazione o che la stessa amministrazione n on si a c ontroparte nel pr ocedimento, og ni onere d i dif esa sin dall'apertura de l procedimento, facendo a ssistere il d ipendente da un le gale d i comune gradimento, anche interno all’amministrazione.
2. I n c aso d i sentenza d i c ondanna e secutiva per f atti commessi c on dolo o colpa grave, l' amministrazione r ipeterà d al d ipendente t utti g li o neri so stenuti pe r la s ua difesa in ogni stato e grado del giudizio.
0.Xx di sciplina de l presente a rticolo non si applica a i dipendenti assicurati ai sensi dell' art. 83, comma 6.
4. Per il patrocinio legale si applica l’art. 18 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, alle amministrazioni destinatarie di tali disposizioni legislative.
Art. 85
Diritti derivanti da invenzione industriale
1. I n m ateria di i nvenzione industriale f atta da l dipendente nello s volgimento d el rapporto di lavoro si applicano le disposizioni dell’art. 2590 c.c. e quelle speciali che regolano i diritti di invenzione nell’ambito dell’impresa.
2. In relazione all’importanza dell’invenzione rispetto all’attività istituzionale dell’amministrazione, la contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 6 lett. v), può i ndividuare i c riteri a i f ini della c orresponsione di speciali premi c orrelati a lla performance nell’ambito delle risorse di cui all’art.77 del presente contratto.
Art. 86
Servizio mensa e buoni pasto
1. Le amministrazioni p ossono istituire un se rvizio mensa, in ge stione diretta o mediante affidamento a terzi ovvero, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi.
2. Il valore nominale del buono pasto è pari a Euro 7,00.
3. Per le condizioni di a ttribuzione del buono pasto, s ono confermate l e p revigenti discipline previste nei comparti di provenienza.
4. Nell’ipotesi di servizi mensa destinati sia a personale civile che a personale di altre categorie, i dipendenti civili mantengono il diritto ad utilizzare il servizio mensa alle condizioni già in vigore.
5. I dipendenti in assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 51 del presente contratto ricevono i l b uono p asto o, a lternativamente, f ruiscono del se rvizio m ensa pr esso l’amministrazione ove prestano servizio.
6. E’ esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.
7. Agli o neri derivanti da l presente a rticolo si f a f ronte nei l imiti d elle r isorse già previste nei bilanci delle singole amministrazioni per tale specifica finalità.
TITOLO X DISPOSIZIONI SPECIALI
Art. 87
Xxxxxxxx speciali per i Ministeri
1. I Ministeri continuano a corrispondere:
a) le indennità di amministrazione di cui all’art. 31 del CCNL 14/9/2007, nei valori e secondo la disciplina previgente;
b) l’indennità di b ilinguismo d i c ui a ll’art. 33 del C CNL 1 4/9/2007, ne i valori e secondo la disciplina previgente.
2. In materia di trattamento economico, i Ministeri continuano inoltre ad applicare le seguenti ulteriori discipline:
a) l’art. 3 0, c omma 3, de l C CNL d el 16 f ebbraio 1999, f inalizzato all’incremento delle risorse di cui all’art. 76, comma 4;
b) l’art. 20, comma 3 del CCNL del 12/6/2003;
c) l’art. 21, comma 3 del CCNL 12/6/2003;
d) l’art. 22, comma 2 del CCNL 12/6/2003;
e) l’art. 3, comma 2 del CCNL 21/2/2001 aggiunto dall’art. 17, comma 12, del CCNL del 16/5/2001.
3. Continuano altresì a trovare applicazione le previsioni dell’art. 17, comma 3 del CCNL del 16/5/1995.
Art. 88
Xxxxxxxx speciali per le Agenzie
1. Le Agenzie continuano a corrispondere:
a) le indennità di amministrazione di cui all’art. 13 del CCNL 10/4/2008, nei valori e secondo la disciplina previgente.
b) l’ indennità di bilinguismo d i c ui a ll’art. 14 del C CNL 1 0/4/2008, ne i valori e secondo la disciplina previgente.
2. In materia di trattamento economico, le Agenzie continuano inoltre ad applicare le seguenti ulteriori discipline:
a) l’art. 84, comma 4 del CCNL del 28 maggio 2004;