ALLEGATO 9
ALLEGATO 9
FACSIMILE DI GARANZIA DEFINITIVA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
Spett.le Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere
ROMA
, lì_
(Istituto di credito / Società Finanziaria / Impresa di Assicurazione)
Premesso che:
a) in data il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere (DCIPF) ha aggiudicato alla (in seguito, per brevità anche “Fornitore” e/o “Impresa”) la gara relativa alla stipula dell ’ A c c o r d o quadro per il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere (DCIPF);
b) ai sensi dell’art. del predetto Accordo quadro il Fornitore si impegna nei confronti del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia della Frontiere (DLCI), sia nella funzione di stazione appaltante dell’accordo quadro sia nella funzione di amministrazione contraente dei contratti attuativi:
- a garantire l’esatto e corretto adempimento di tutti gli obblighi, anche futuri, nascenti dal Contratto quadro e dai contratti attuativi;
- a stipulare, una fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, a prima e semplice richiesta scritta, incondizionata, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 del Codice Civile nonché l’operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali – entro 15 giorni, con Istituto di Credito/Società Finanziaria o con imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni per l’importo massimo Euro = ( / );
c) il sottoscritto Istituto di credito [ovvero, in alternativa: la sottoscritta Società
Finanziaria ovvero, in alternativa: la sottoscritta Impresa di Assicurazione], con sede in _, Via , n. _ si è dichiarato/a disponibile a concedere la predetta fideiussione.
Tutto ciò premesso, a valere quale parte integrale e sostanziale della presente lettera, il sottoscritto Istituto di credito <ovvero, in alternativa: la sottoscritta Società Finanziaria ovvero, in alternativa: la sottoscritta Impresa di Assicurazione> (in seguito per brevità anche l’“Istituto” [ovvero, inalternativa: la “Società” ovvero, in alternativa: l’“Assicuratore”]), con sede in , Via , n. _, iscritto/a nel registro delle imprese di al n. iscritto/a all’albo delle banche presso la Banca d’Italia 1, nella persona dei suoi procuratori Sig. , nato a , il e Sig. nato a il , in forza di procura speciale del , con la presente si costituisce fideiussore nell’interesse della (Fornitore) in favore del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere (DCIPF), sia nella funzione di stazione appaltante dell’accordo quadro sia nella funzione di amministrazione contraente dei contratti attuativi, e garantisce loro, alle condizioni di seguito stabilite, il puntuale ed esatto adempimento degli obblighi, anche futuri ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., assunti con la stipula del Contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli obblighi stessi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Fornitore, il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché il pagamento delle somme il tutto sino ad un importo massimo pari a Euro , = ( / ). La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:
1. L’Istituto <ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l’Assicuratore> si impegna,
irrevocabilmente ed incondizionatamente, ad effettuare il pagamento sino all’importo massimo di Euro , = (_ / ), a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta stessa formulata da parte del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della
1 Per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni; per le società finanziarie indicare gli estremi di iscrizione al “nuovo Albo” di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 385/93 presso la Banca d’Italia oppure, in caso di mancata conclusione del procedimento di iscrizione nel medesimo albo, gli estremi del procedimento amministrativo, avviato ai sensi della l. n. 241/90 per l’iscrizione all’albo di cui all’art. 106. Come risulta dal Comunicato della Banca d’Italia del 12 maggio 2016, possono esercitare l’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, come definita dal TUB e dalle relative norme di attuazione (cfr. DM n. 53/2015), oltre agli intermediari già iscritti al “nuovo Albo” ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel “nuovo Albo” ex art. 106 TUB, hanno un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso
Polizia delle Frontiere (DCIPF), sia nella funzione di stazione appaltante dell’accordo quadro sia nella funzione di amministrazione contraente dei contratti attuativi , a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure a mezzo pec, formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata. Alla richiesta non potrà essere opposta alcuna eccezione dall’Istituto <ovvero, in alternativa: dalla Società, ovvero, in alternativa: dall’Assicuratore>, anche nell’eventualità di opposizione proposta dal Fornitore o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il Fornitore sia stato dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.
2. Il Fornitore prende atto e accetta, ogni eccezione rimossa, che l’Istituto non dovrà accertare il fondamento della richiesta di pagamento ma, a fronte del semplice ricevimento della lettera di richiesta da parte del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere (DCIPF), sia nella funzione di stazione appaltante dell’accordo quadro sia nella funzione di amministrazione contraente dei contratti attuativi, sarà obbligata ad eseguire il pagamento della somma richiesta.
3. L’Istituto <ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l’Assicuratore> rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia altresì sin d’ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 del Codice Civile.
4. La presente fideiussione opererà per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto medesimo e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere (DCIPF) ,sia nella funzione di stazione appaltante dell’accordo quadro sia nella funzione di amministrazione contraente dei contratti attuativi, verso il Fornitore - a seguito della esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all’istituto garante, di un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dal Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere (DCIPF).
5. L’Istituto <ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l’Assicuratore> sarà liberato dal
vincolo di cui alla presente fideiussione solo con il consenso espresso in forma scritta del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della
Polizia delle Frontiere (DCIPF).
6. La presente fideiussione è regolata, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, dalla legge italiana e verrà interpretata in conformità alla medesima.
7. In caso di controversia tra l’Istituto [ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l’Assicuratore] e il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere (DCIPF) è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Roma,