SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
allegato 3 – bozza accordo
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA XXXXXXXX XXXXXXXX
Prot. n.
Oggetto: Accordo tra l’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx e l’Ente/Cooperativa
……………………………………………….. volto a garantire la realizzazione del Progetto denominato
“Giardini in rete”
Codice Fiscale Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx: 01337320327
Codice Fiscale dell’Ente/Cooperativa: ………………
PREMESSO CHE:
a) il Dipartimento di Salute Mentale Mentale (nel prosieguo DSM) dell’ASUGI è internazionalmente riconosciuto come portatore di un know-how derivante dalla realizzazione pratica e dallo sviluppo della riforma, avviata da Xxxxxx Xxxxxxxx dapprima a Gorizia e in seguito a Trieste, avendo il medesimo diretto i locali Ospedali Psichiatrici Provinciali di Gorizia dal 1961 al 1967 e di Trieste dal 1971 al 1978;
b) il Centro Collaboratore (CC) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per la Ricerca e Formazione in Salute Mentale di Trieste (Collaborating Centre for Research and Training in Mental Health), con sede presso il Dipartimento di Salute Mentale, istituito dall’OMS (sede centrale di Ginevra) nel 1987, è stato riconosciuto Centro Leader per lo sviluppo dei servizi di salute mentale in Europa dalla sede regionale dell’OMS (Copenhagen), nell’ambito dell’implementazione del Piano di Azione collegato alla Dichiarazione sulla salute mentale di Helsinki (gennaio 2005), come riconoscimento dello stato di eccellenza dei servizi del DSM;
c) l’OMS Europa, giusta nota Prot. ASUITS n. 48414/1221 T.GEN.IV.2 dd. 23.08.2018), ha riconfermato il DSM quale “Centro Collaboratore dell’OMS per la Ricerca e la Formazione (CC OMS)”, anche per il quadriennio 2018-2022;
d) è riconosciuto l’alto valore e prestigio di detto Centro Collaboratore, anche in quanto strumento di veicolo di buone prassi, delle innovazioni e del bagaglio formativo, scientifico e storico-culturale, depositato nell’esperienza triestina sin dal 1971, e - più in generale - nella configurazione del sistema regionale dei servizi per la tutela della salute mentale;
e) il DPCM 12.01.2017, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, all’art. 26 -“Assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali”, prevede che “[…] il Servizio Sanitario Nazionale garantisce alle persone con disturbi mentali, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato, differenziato per intensità, complessità e durata, che include le prestazioni […] riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate […]”, con particolare riferimento anche ai seguenti ambiti di attività: “[…] j) interventi terapeutico-riabilitativi e socio-educativi volti a favorire il recupero dell'autonomia personale, sociale e lavorativa; […]; l) interventi sulla rete sociale formale e informale; […];
f) rientra nella mission delle cessate ASUITS e AAS 2, oggi entrambe ASUGI, tra l’altro:
- la prevenzione e promozione della salute delle persone e della comunità, con l’impegno di mantenere un’organizzazione con i confini aperti e permeabili a tutti i contributi, in collegamento con altre istituzioni sanitarie, sociali per ottimizzare e valorizzare le risorse e le potenzialità del contesto locale;
- la promozione dei livelli di salute sostenibile del singolo e della comunità attraverso lo sviluppo di un welfare locale e partecipato, che consenta la realizzazione di programmi atti a sostenere i fattori di protezione e promozione della salute;
- la collaborazione con altri enti, istituzioni e con le Associazioni di volontariato, per garantire servizi più aderenti alle necessità dei cittadini che si rivolgono ai servizi sanitari;
g) nello specifico, il DSM, nello svolgimento delle attività di propria competenza, è tenuto ad operare al fine di rimuovere qualsiasi forma di discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione nei confronti delle persone portatrici di disagio e disturbo mentale, promuovendo attivamente i pieni e completi diritti di cittadinanza, operando in maniera integrata anche con Enti del territorio per promuovere la partecipazione attiva degli utenti, dei loro famigliari e dei cittadini;
h) in base alle “Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale – anno 2021”, approvate con DGR FVG n. 189 dd. 12.02.2021, “le Aziende del Servizio Sanitario Regionale promuovono e rafforzano i rapporti di collaborazione con gli Enti del Terzo Settore e le Fondazioni, al fine di sviluppare la Rete e i relativi nodi territoriali […]. Più ampiamente le sinergie e le attività possono essere individuate nelle seguenti aree: […] salute mentale […]; supporto agli interventi di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate […]”;
i) ex LR FVG 31.03.2006 n. 6, “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”:
- le Aziende sanitarie partecipano “[…] alla programmazione e alla realizzazione del sistema integrato, con particolare riferimento all’integrazione sociosanitaria […]” (art.11);
- nello specifico l’art. 14, tra l’altro, riconosce, al fine di valorizzare le risorse e le specificità delle comunità locali regionali il “[…] ruolo sociale dei soggetti del terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro […]” che “concorrono alla programmazione in materia sociale, sociosanitaria e socioeducativa. […]” partecipando “[…] altresì alla progettazione, attuazione, erogazione e […] alla valutazione dell’efficacia degli interventi e servizi del sistema integrato. […]” (art. 14);
- è prevista la promozione “[…] di politiche per le persone a rischio di esclusione sociale, al fine di prevenire e contrastare tutte le forme di emarginazione […]” anche attraverso “ c) […] progetti innovativi di prevenzione delle nuove povertà e di contrasto dei fenomeni emergenti di esclusione sociale; d) […] interventi di sostegno finalizzati alla realizzazione di progetti individuali di inserimento e reinserimento sociale, lavorativo e formativo […]” (art. 50);
j) con l’emanazione del D.Lgs. 03.07.2017, n. 117, recante il “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, si è provveduto al riordino ed alla revisione organica della disciplina degli enti del terzo settore tra l’altro stabilendo:
- che “[…] in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche […], nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento […]”; (primo comma dell’art. 55);
- che con il termine co-progettazione si intende la “[…] definizione e eventualmente […] realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti […]” (terzo comma dell’art. 55);
- la specifica definizione di Enti del Terzo settore cui si fa integralmente rimando;
- che “[…] Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti […]. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore […], nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso l’iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore […]” (art. 101);
k) nello specifico. il presente accordo intende favorire la realizzazione a titolo gratuito del progetto “Giardini in rete” mediante lo strumento della co-progettazione, con l’Ente…………………
l) con decreto n. ……. dd , esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, l’ASUGI
ha dato avvio ad un procedimento volto all’individuazione dell’Ente/Cooperativa, più idonea a garantire la realizzazione delle attività relative al Progetto “Giardini in rete” secondo le caratteristiche e le modalità di cui all’Avviso ed allo schema di accordo approvati con il decreto n. …/…. cit. e ivi allegati;
m) con decreto n. ……… dd. ……………., esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, l’ASUGI ha stabilito, fra l’altro, di prendere atto dell’avvenuta identificazione di , quale
partner nell’accordo per la realizzazione del Progetto “Xxxxxxxx in rete”, secondo lo schema di accordo, già approvato con il decreto n. ……./…. cit. e sotto riportato;
tutto ciò premesso,
TRA
l’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx (nel prosieguo ASUGI), nella persona della dott.ssa Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Direttore della S.C. Convenzioni, Affari Generali e Legali, nonché Responsabile f.f. della
S.S.D. Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare, delegata alla stipula del presente atto giusto decreto del Direttore Generale n. 271 dd. 01.04.2021, con sede in Trieste, via
C. Costantinides n. 2
E
l’Ente/Cooperativa ………………………… (nel prosieguo ……), in persona del
………………………………. e legale rappresentante, …………………………., con sede in
…………………….., Via …………. n. ……
si conviene e si stipula il seguente
ACCORDO
ART. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
ART. 2 – Oggetto
Oggetto dell’accordo è l’implementazione, attraverso forme di co-progettazione, di percorsi di inclusione sociale, inserimento lavorativo, riduzione dei rischi di marginalità delle fasce più fragili della popolazione [soggetti target], attraverso lo sviluppo di attività di accoglienza e di valorizzazione degli itinerari della deistituzionalizzazione.
La realizzazione delle attività progettuali dovrà essere prevalentemente svolta mediante azioni volte all’inserimento dei soggetti target, con finalità di rafforzamento di processi di inclusione sociale e riduzione dei rischi di marginalità delle fasce più fragili della popolazione, perseguendo obiettivi di autonomizzazione, acquisizione di competenze sociali e professionali, nonché di responsabilizzazione e di protagonismo attivo. A tal ultimo fine, il Progetto intende sperimentare l’attivazione di un centro di documentazione rivolto a operatori, delegazioni in visita e cittadini partecipi, nonché promuovere attività di carattere trasversale di informazione, comunicazione e di implementazione di archivi, attraverso il recupero e la valorizzazione dei patrimoni storico-scientifici, artistici, archivistici, documentali degli ex Ospedali Psichiatrici di Trieste e di Gorizia, atti a valorizzare e mettere a sistema il patrimonio di esperienze e metodologie sulla deistituzionalizzazione, sia sotto l’aspetto storico che di sviluppo di competenze e know how.
Nello specifico, si richiede dal Partner il supporto progettuale e organizzativo, per il coinvolgimento anche dei soggetti target nella realizzazione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- raccolta, digitalizzazione e implementazione, cura e gestione della visibilità di contenuti provenienti dei succitati patrimoni anche documentali degli ex Ospedali Psichiatrici sia dall’area giuliana che di quella isontina;
- realizzazione di materiale informativo e creazione di percorsi espositivi, culturali ed educativi volti a far meglio conoscere il patrimonio della storia della psichiatria e della promozione della salute mentale, anche attraverso l’utilizzo dei nr. 3 tavoli interattivi provenienti dalla mostra “Oltre il Giardino”, di proprietà del DSM di ASUGI e siti nel Parco di San Xxxxxxxx di Trieste, specificatamente presso il Centro Diurno diffuso situato nel Padiglione “M” di xxx xx Xxxxxxxxxx xx. 0;
- azioni finalizzate ad aumentare la visibilità e l'interscambio delle esperienze fondate sulle cd. buone pratiche, anche mediante strumenti tecnologici e “a distanza”;
- organizzazione e gestione di seminari, incontri istituzionali, conferenze, lezioni frontali, focus group, visite tematiche, tavole rotonde, workshop e laboratori tematici multilingue anche con modalità a distanza (e-learning), in relazione alle specifiche tematiche oggetto del presente Progetto;
- attività di comunicazione e promozione, anche attraverso i principali social network ed i circuiti di collaborazione e comunicazione dei partner enti del presente progetto;
- formazione, principalmente dei soggetti target per l’assolvimento di attività di segreteria organizzativa, anche multilingue e precisamente consistente: primo contatto, raccolta bisogni formativi, didattici, organizzazione, raccolta dati e attività amministrative connesse;
- promozione e realizzazione di attività e percorsi esperienziali con condivisione anche con altri enti del terzo settore e work exchange;
- accoglienza, accompagnamento e supporto logistico di persone e/o delegazioni e/o scolaresche in visita alla realtà giuliano-isontina, in campo della salute mentale, anche a livello internazionale.
ART. 3 – Referenti dell’attività
Sono referenti del Progetto:
▪ per l’ASUGI: il Direttore della S.O. Dipartimento di Salute Mentale e, su sua delega, il dott. Xxxxxxx X’Xxxxxx e la dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx
▪ per l’Ente/Cooperativa: …………………………………………………
ART. 4 – Modalità operative
In riferimento alle modalità di coinvolgimento di ogni singolo soggetto target nelle attività progettuali:
- i Referenti aziendali e/o altro dipendente aziendale individueranno i soggetti target che possono essere coinvolti nelle attività progettuali, concordando, con gli operatori del soggetto partner e la persona da coinvolgere, le attività più consone ai bisogni socio-sanitari del singolo individuato, nonché adatte e/o di interesse a cui avviare la persona target;
- successivamente, i soggetti target di cui al precedente punto di concerto con i Referenti aziendali e/o altro dipendente aziendale svolgeranno cadenzati colloqui con gli operatori dell’Ente partner al fine di
verificare l’andamento delle attività ed eventualmente modificarne i contenuti in funzione dei bisogni del soggetto target coinvolto.
L’Ente dovrà garantire l’accoglienza e il coinvolgimento delle persone target inviate dalle Strutture aziendali, nonché favorire e promuovere, in un’ottica di integrazione e inclusione, la più ampia partecipazione anche della cittadinanza.
I Referenti aziendali e quelli del Soggetto del terzo settore organizzano riunioni periodiche al fine di valutare l’andamento e l’efficacia delle attività intraprese, progettare e programmare le modalità di svolgimento e l’articolazione di dettaglio, stabilire le singole modalità di partecipazione dei soggetti target coinvolti nelle attività.
ART. 5 - Impegni dell’ASUGI
Date le linee di attività previste dal Xxxxxxxx, l’ASUGI ha il compito di:
- concorrere alla visibilità dell’iniziativa attraverso l’opportuna diffusione del Programma;
- assicurare, attraverso il proprio Referente, la collaborazione necessaria nelle diverse fasi progettuali quali quella di programmazione, coordinamento e verifica dei programmi di attività, monitoraggio e controllo dell’andamento;
- fissare le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di reciproca consultazione periodica fra le parti;
- individuare le attività più idonee all’inserimento dei soggetti target, definendone la durata e le modalità di svolgimento;
- definire le sedi presso le quali le attività si svolgeranno sulla base delle attività previste oltre a quelle già sopra indicate;
- controllare e verificare l’esatta esecuzione delle singole attività programmate, per un’opportuna valutazione del percorso intrapreso e della sua efficacia;
- organizzare cadenzati colloqui con i volontari e con gli operatori del soggetto partner, per valutare il percorso e l'efficacia del programma.
L’ASUGI si impegna inoltre a permettere, al fine dello svolgimento delle attività progettuali, l’accesso a qualsiasi sede afferente al Dipartimento di Salute Mentale, sia di parte xxxxxxxx che isontina, previ accordi e autorizzazioni da parte dei Responsabili di tali strutture e con messa a disposizione di personale aziendale di volta in volta individuato, in relazione alle iniziative previste.
In maniera più specifica e continuativa, per attività preventivamente concordate e condivise con il DSM, potranno essere utilizzati gli spazi e gli arredi collocati presso:
- Centro Diurno diffuso, situato nel Padiglione “M” di xxx xx Xxxxxxxxxx xx. 0 xxx Xxxxx xx Xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxx presso cui si concede anche l’utilizzo dei nr. 3 tavoli interattivi (provenienti dal museo interattivo Oltre il Giardino);
- Palazzina “Centro Diurno” del Parco Basaglia a Gorizia.
Con orari, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00.
La tipologia, l’articolazione oraria e le sedi delle attività proposte nonché ogni eventuale successiva variazione, che dovesse rendersi necessaria, andrà tempestivamente comunicata e concordata con i Referenti aziendali per le attività oggetto dell’accordo.
ART. 6 – Modalità organizzative e impegni dell’Ente/Cooperativa
L’Ente/Cooperativa deve:
- condividere il Progetto;
- garantire lo svolgimento delle attività progettuali di cui all’art. 2 del presente accordo secondo le specifiche modalità operative meglio indicate nell’art. 4 del medesimo;
- fornire al Responsabile del Progetto, prima dell’inizio dell’attività convenzionata, l’elenco degli operatori partecipanti – a qualsiasi titolo – allo stesso, con indicazione del ruolo e della tipologia dell’attività assolta;
- indicare il proprio Referente per le attività convenzionate e svolte dagli operatori;
- partecipare a cadenzati colloqui con gli operatori propri e dell’ASUGI, per valutare il percorso e l'efficacia del Progetto;
- segnalare al Referente aziendale l’insorgenza di eventuali criticità e/o modifiche durante lo svolgimento delle attività programmate.
Inoltre, l’Ente si impegna ad attenersi alle disposizioni approntate dall’ASUGI in forza della normativa correlata all’emergenza pandemica da COVID-19, anche e soprattutto in relazione alle modalità e ai requisiti necessari per l’accesso alle strutture aziendali.
ART. 7 – Verifiche sull’esecuzione dell’attività
La valutazione del fabbisogno e il monitoraggio di quanto avviato verranno effettuati a cura del Referente aziendale, di cui al precedente art. 3, con incontri periodici finalizzati, con verifica dello stato di attuazione dell’attività complessiva posta in essere.
L’Ente/Cooperativa è tenuta a presentare relazioni sull’attività svolta, con le cadenze concordate in sede di co- programmazione e co-progettazione, con specifico riferimento alle persone coinvolte, al fine di garantire il monitoraggio dell’utilizzo delle risorse relative alla progettualità in atto.
ART. 8 – Durata
La durata del presente accordo è di 3 (tre) anni dalla sottoscrizione.
Al momento della sottoscrizione del presente accordo, l’Ente/Cooperativa, dovrà specificatamente attestare, con le modalità di cui al D.P.R n. 445/2000 e s. m. ed i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell’allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (per l’area giuliana) o l’allora Azienda per l’Assistenza n. 2 “Bassa Friulana Isontina” (per l’area isontina), nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ex art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s. m. ed i.
A discrezione dell’ASUGI, a fronte di una positiva valutazione di merito da parte dl Referente aziendale – l’accordo potrà essere rinnovato o prorogato per ulteriori 3 (tre) anni dalla sottoscrizione, con formale atto, secondo la normativa vigente, alle medesime modalità e condizioni.
ART. 9 – Recesso, rinuncia e risoluzione
Le Parti si riservano, reciprocamente, il diritto di recedere motivatamente, dal presente accordo, con un preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi mediante lettera raccomandata A/R o via PEC.
Il presente accordo sarà, inoltre, risolto nei seguenti casi:
1. per inadempienze o manchevolezze nella conduzione dell’attività oggetto dell’accordo, riscontrate e documentate;
2. mancata collaborazione ai tavoli/incontri, in sede di co-programmazione e co-progettazione;
3. inefficienza nell’attività oggetto del presente accordo;
4. per colpevole infrazione delle clausole la cui osservanza è prevista da norme di legge o dagli articoli della presente convenzione, a pena di risoluzione del rapporto.
Nei casi di recesso/risoluzione, l’Ente/Cooperativa non potrà accampare pretese di sorta, impregiudicata restando l’azione di rivalsa da parte dell’ASUGI per eventuali danni e disservizi cagionati alla medesima Azienda.
ART. 10 – Assicurazioni
L’Associazione è l’unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell’ambito del Progetto, per l’adempimento di tutte le obbligazioni di legge e derivanti dalla natura del rapporto in essere.
L’Ente/Cooperativa è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all’ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l’ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dal presente accordo, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti.
All’uopo, l’Ente/Cooperativa deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all’oggetto dell’accordo, ferma restando l’intera responsabilità del medesimo anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.
L’ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta.
L’Ente/Cooperativa stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all’attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi.
L’Ente/Cooperativa si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento della progettualità. È onere dell’Ente/Cooperativa produrre all’ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo.
L’Ente/Cooperativa rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’ASUGI, per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dal presente accordo e si impegna a manlevare l’ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori.
Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Ente/Cooperativa, comporteranno l’esclusiva responsabilità dello stesso e determineranno, in capo al medesimo, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.
L’ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’Ente/Cooperativa.
Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l’ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività oggetto del presente accordo, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile.
Le attività, oggetto del presente accordo, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell’Ente/Cooperativa di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro.
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell’avvio delle attività, se necessaria, sarà effettuata idonea valutazione dei rischi, per verificare l’eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).
ART. 11 – Persone impiegate nell’attività oggetto dell’accordo
L’Ente/Cooperativa si impegna a mettere a disposizione un numero congruo di operatori a vario titolo, impiegati all’interno dei diversi settori operativi dell’Ente/Cooperativa stesso, da destinare alle attività oggetto dell’accordo, conferendo la propria esperienza specifica, maturata nell’ambito.
L’Ente/Cooperativa dovrà impiegare sia volontari che operatori di sicura moralità, i quali osservino diligentemente le disposizioni organizzative dell’ASUGI di età non inferiore agli anni 18, impegnandosi, nel contempo, a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell’ASUGI medesima.
Gli operatori dell’Ente/Cooperativa devono, inoltre, risultare idonei allo svolgimento delle attività, nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia ed essere in regola per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, in relazione alle attività effettivamente svolte.
L’Ente/Cooperativa ha, comunque, la facoltà di assumere lavoratori dipendenti e/o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
Prima dell’inizio delle attività progettuali, l’Ente/Cooperativa ha l’obbligo di trasmettere al Referente dell’ASUGI - come individuato all’art. 3 - l’elenco dei volontari, con indicazione della tipologia dell’attività svolta nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l’espletamento dell’attività medesima, con l’obbligo di comunicazione di ogni variazione eventualmente intervenuta nel corso della vigenza del presente accordo.
Nel caso in cui l’Ente/Cooperativa assuma lavoratori dipendenti o si avvalga di prestazioni di lavoro autonomo, si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
L’Ente/Cooperativa è l’unico ed esclusivo responsabile nei confronti dei propri operatori e s’impegna, formalmente, ad adempiere a tutti gli obblighi di legge e normative contrattuali disciplinanti i rapporti di lavoro ed, in particolare, a tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché a rispettare la normativa in materia di lavoratori extracomunitari. Dovrà, in ogni caso, predisporre e controllare che le attività oggetto del presente rapporto vengano svolte nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed ogni altra disposizione, ai fini della tutela dei lavoratori.
L’ASUGI ha, comunque, facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia dell’accordo all’Intendenza di Finanza, all’Ispettorato del Lavoro, all’INPS, all’INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.
Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii., l’Ente/Cooperativa, al momento della sottoscrizione del presente accordo, dovrà attestare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s. m. ed i. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (per l’area giuliana) o l’allora Azienda per l’Assistenza n. 2 “Bassa Friulana Isontina” (per l’area isontina), nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
ART. 13 - Tutela dei dati personali.
Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679) e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), come adeguato dal D.Lgs. n. 101/2018 ed alle indicazioni e linee guida dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. La normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con il Regolamento UE 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo. Le parti si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere dalla presente convenzione, secondo quanto fissato dalla normativa vigente.
Le parti si impegnano, altresì, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto della presente convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.
Il legale rappresentante dell’Associazione/Ente con il presente atto, è nominato, dall’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Responsabile del Trattamento di dati personali di titolarità dell’Azienda per i dati che tratterà per conto dell’ASUGI, in occasione delle attività oggetto del presente accordo, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto delle istruzioni impartite con l’atto di nomina, che sarà sottoscritto contestualmente alla firma del presente atto, protocollato e conservato agli atti; detto legale rappresentante si impegna a formare, impartendo adeguate istruzioni operative nonché a nominare “autorizzati al trattamento” tutti gli operatori e i soggetti comunque impegnati, sotto la sua responsabilità, nell’esecuzione dell’attività per conto dell’ASUGI.
ART. 14 – Codice di comportamento
L’Ente/Cooperativa si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal “Codice di comportamento dell’ASUITS”, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 1,
comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, adottato dall’allora ASUITS con decreto n. 50 dd. 31.01.2017 e prorogato in ASUGI giusto decreto n. 1 dd. 01.01.2020, che dichiara di conoscere e accettare.
ART. 15 - Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’ambito della presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.
ART. 16 – Spese
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente atto, sono a carico dell’Ente/Cooperativa.
Il presente accordo è esente dal pagamento dell’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 e s. m. ed i.
Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86 e xx.xx. ed ii., con oneri a carico della parte richiedente.
Trieste,
Per l’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Il delegato alla firma dal Direttore Generale, dott.ssa Xxxxxxxxxxx Xxxxxx
- ……….….……………………………..…………… -
Per l’Ente/Cooperativa …….…………………………………
- …………..……………………………………..….. -
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 07/10/2021 12:36:55
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Atto n. 845 del 07/10/2021